Post on 04-Jan-2016
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1. EVOLUZIONE NORMATIVA
IL COLLOCAMENTO FINO AGLI ANNI ‘90:• MONOPOLIO PUBBLICO • PRINCIPIO DELLA RICHIESTA NUMERICA• CREAZIONE DI CANALI SPECIALI PER LE
CATEGORIE PIU’ DEBOLI
MUTAMENTI DEGLI ANNI’90:• PASSAGGIO DALLA CONVENZIONE OIL N. 96 DEL
1949 ALLA CONVENZIONE 181 DEL 1997: GESTIONE DEL COLLOCAMENTO SULLA BASE DI RAPPORTI DI COOPERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’11 DICEMBRE 1997: IL CASO JOB CENTRE
FINALITA’ DELLA RIFORMA• Muta la finalità del collocamento:
– assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative - migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione
– combattere l’evasione
• Creare un sistema aperto trasparente ed efficiente di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
• Ridefinire i ruoli dei diversi attori– Centri pubblici per l’impiego:
• Controllo dello status occupazionale• Incontro domanda offerta• Prevenzione della disoccupazione di lunga durata e inserimento lavorativo di fasce
deboli– Privati:
• Mediazione• ricerca e selezione del personale • supporto alla ricollocazione professionale
Segue: il concorso pubblico-privato
• CONCORRENZA
• COMPLEMENTARIETA’
Strategia che vede l’operatore pubblico in concorrenza con quello privato, ma al contempo incentiva una gestione mista, nella quale soggetti pubblici e privati cooperano nella gestione dei servizi
LE RECENTI RIFORME
• L. N- 608/96 – generalizzazione della regola dell’assunzione diretta con comunicazione entro 5 gg.
• D.LGS. 469/97– Conferimento alle regioni e agli enti locali di poteri e funzioni in materia di servizi per
l’impiego
D.lgs. 181/00 – definizione dello status di disoccupato (accertamento, permanenza e perdita
dello status)– Azioni di prevenzione della disoccupazione di lunga durata
DPR 442/200– Modifica la strumentazione (introduce le schede anagrafica e professionale)
COSA RESTAVA:– Obbligo dei lavoratori di iscriversi alle liste di collocamento– Obbligo dei datori di lavoro di assumere gli iscritti– Obbligo per la p.a. di assumere mediante richiesta numerica di avviamento a selezione
Gli ultimi provvedimenti
• D. lgs. 297/02– Corregge il d.lgs. 181/2000 completando la riforma
del servizio pubblico
D. lgs. 276/03– completa la riforma per la parte riguardante i
servizi privati per l’impiego– disciplina e incentiva il coordinamento tra servizi
pubblici e privati– Regolamenta il trattamento dei dati personali – Istituisce un sistema di monitoraggio
LO STATUS DI DISOCCUPATO
• ABBIAMO DIVERSE NOZIONI DI DISOCCUPATO:– Art. 45 r.d.l. 1827/1938: ai fini dell’indennità ordinaria
di disoccupazione (cessazione del rapporto e involontarietà della disoccupazione)
– d.lgs. 181/00 come mod. dal. D.gls. 297/03: disoccupato come destinatario delle politiche attive per il lavoro:
• Persona priva di lavoro• Immediatamente disponibile alla ricerca di lavoro secondo le
modalità concordate con il servizio pubblico• immediatamente disponibile a lavorare
Lavoro precario
• La sussistenza di un rapporto di lavoro precario o marginale non esclude lo status di disoccupazione se– Il reddito annuale non supera i 3.000 € (con
deduzione di 4.500€ per i subordinati e 1.500 per gli autonomi)
ACCERTAMENTO DELLO STATUS
• ILSOGGETTO INTERESSATO è TENUTO A PRESENTARSI AI SERVIZI PER L’IMPIEGO
• DEVE RENDERE UNA DICHIARAZIONE CHE ATTESTI LA DISPONIBILITA’ IMMEDIATA AL LAVORO O ALLEMISURE FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO
Perdita dello status
• Ingiustificata assenza alla convocazione del servizio, ai colloqui di orientamento, alle iniziative di inserimento lavorativo o di formazione
• Rifiuto di attività lavorativa senza g.m. di offerta di lavoro– a tempo pieno e indeterminato– a termine o temporaneo di almeno 8 mesi (4
per i giovani)
ELEMENTI DI CRITICITA’
• Eccessiva regolazione della legge statale, con possibile invasione della competenza legislativa regionale e conseguente intervento della Corte Costituzionale (corte cost. 407/2002)
• Necessità dei decreti attuativi per l’implementazione
I SERVIZI PER L’IMPIEGO• OPERATORI PUBBLICI
– centri per l’impiego
• OPERATORI PRIVATI AUTORIZZATIa) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività
di somministrazione; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
• OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI IN REGIME PARTICOLARE
• OPERATORI ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE
• BORSA CONTINUA DEL LAVORO
AUTORIZZAZIONEIscrizione in apposito albo articolato in 5 sezioniRequisiti per l’attività di mediazione:• la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o
consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea • la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro
della Unione europea • la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze
professionali • in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e
ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive per determinati delitti
• nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici
• l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro • il rispetto delle disposizioni a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri
dati
Requisiti economico-finanziari
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo
ACCREDITAMENTO
• È concesso a livello regionale• È lo strumento privilegiato per la
promozione della complementarietà tra pubblico e privato
• Le leggi regionali prevedono l’accreditamento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti formativi, di riqualificazione professionale e inserimento lavorativo
ACCREDITAMENTOprincipi generali
• a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'àmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
• b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
• c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
• d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e obblighi di informazione;
• e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
ACCREDITAMENTOregole per la concessione
LE LEGGI REGIONALI DOVRANNO DEFINIRE:
• a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
• b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
• c) le procedure per l'accreditamento; • d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati; • e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti
REGIMI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE
• SOGGETTI– le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno
come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro
– i comuni– le camere di commercio – gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari– le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro – le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale
e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità
– gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1
– Un’apposita fondazione costituita dall’ordine nazionale dei consulenti del lavoro
• CIASCUN SOGGETTO HA IL PROPRIO REGIME DI AUTORIZZAZIONE
Borsa continua nazionale del lavoro
• I precedenti: il SIL e la banca dati informatica relativa ai soggetti in cerca di occupazione
• La Borsa continua del lavoro è articolazione del SIL
• È un sistema aperto di domanda e offerta di lavoro alimentato da tutte le informazioni e liberamente accessibile da parte di datori di lavoro e lavoratori