Post on 14-Feb-2019
2
A cura della Direzione Amministrativa dell’Università del Salento © Copyright 2010 ‐ Vietata la vendita Il documento è stato ideato dal Servizio di Vigilanza e Controllo con il coordinamento di Emilio Miccolis, Direttore Amministrativo e realizzato da: Elisabetta Caricato, Donato De Benedetto, Salvatore Patera e Paola Solombrino
3
INDICE
1. INTRODUZIONE................................................................................................................................. 7 1.1 La Pista di controllo 2.1 edizione 2010............................................................................................................ 7 1.2 Le novità della Pista di controllo 2.1 edizione 2010........................................................................................8
2. BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 ......................................................................... 9 2.1 Obiettivi...........................................................................................................................................................9 2.2 I finanziamenti europei: gestione diretta e indiretta ....................................................................................12 2.3 Regolamenti comunitari................................................................................................................................15 2.4 Link utili .........................................................................................................................................................18 2.5 Documenti utili..............................................................................................................................................18
3. PRINCIPI GENERALI ......................................................................................................................... 19 3.1 Ammissibilità delle spese ..............................................................................................................................19 3.2 Soggetti proponenti/attuatori – Diverse tipologie........................................................................................20 3.3 Sistemi di gestione e di controllo .................................................................................................................. 23 3.4 Sistemi di controllo ‐ La pista di controllo .....................................................................................................27 3.5 Informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali ....................................................................29 3.6 Link utili .........................................................................................................................................................32 3.7 Documenti utili..............................................................................................................................................32
4. AMBITO DI APPLICAZIONE .............................................................................................................. 33 4.1 Attivazione del Finanziamento......................................................................................................................33 4.2 Gestione ........................................................................................................................................................38
4.2.1 Acquisizione beni e servizi .............................................................................................................. 42 4.2.2 Lavori pubblici .................................................................................................................................63 4.2.3 Lavoro autonomo............................................................................................................................77 4.2.4 Personale interno............................................................................................................................84 4.2.5 Allievi...............................................................................................................................................88 4.2.6 Spese di viaggio e missione............................................................................................................. 91 4.2.7 Acquisto ed utilizzo attrezzature ....................................................................................................95 4.2.8 Spese generali .................................................................................................................................99
4.3 Rendicontazione..........................................................................................................................................102 4.4 Chiusura del progetto..................................................................................................................................107
5. GLOSSARIO ................................................................................................................................... 109
4
TABELLE Tabella 1 ‐ Politica di coesione economica e sociale 2007‐2013: gli obiettivi e gli strumenti ........................................... 11
Tabella 2 – Obiettivi, Fondi e strumenti strutturali 2007‐2013 (sintesi) ........................................................................... 11
Tabella 3 – Programmi comunitari 2007‐2013 ................................................................................................................. 12
Tabella 4 ‐ Finanziamenti comunitari a gestione indiretta 2007‐2013 ............................................................................. 14
Tabella 5 ‐ Raffronto fra i regolamenti comunitari dei periodi di programmazione 2000/06 e 2007/13 ......................... 16
Tabella 6 – Scheda di sintesi sulla programmazione 2007‐2013 ...................................................................................... 17
Tabella 7 – Funzioni dell’Autorità di gestione designata dallo Stato membro per ciascun PO ......................................... 24
Tabella 8 – Funzioni dell’Autorità di certificazione designata dallo Stato membro per ciascun PO ................................. 24
Tabella 9 – Funzioni dell’Autorità di audit designata dallo Stato membro per ciascun PO .............................................. 25
Tabella 10 – Scheda di sintesi sui principi generali ........................................................................................................... 30
5
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI CdA Consiglio di Amministrazione CdR Centro di Responsabilità CdS Centro di Spesa CE Comunità Europea DA Direttore Amministrativo DAF Dipartimento Affari Finanziari RAF Ripartizione Affari Finanziari DL Decreto Legge DLGS Decreto Legislativo DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPR Decreto del Presidente della Repubblica DR Decreto Rettorale FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FSE Fondo Sociale Europeo GECT Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GURI Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GUUE Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MR Magnifico Rettore MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca PA Pubblica Amministrazione PO Programma Operativo PON Programma Operativo Nazionale POR Programma Operativo Regionale RAE Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture RAFC Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità RD Regio Decreto RGS Ragioneria Generale dello Stato SA Senato Accademico UE Unione Europea
6
Presentazione a cura del Direttore Amministrativo Ho il piacere di presentare la “Pista di controllo 2.1 edizione 2010” dell’Università del Salento. Il presente lavoro è il risultato delle azioni di miglioramento dei processi di gestione dei finanziamenti esterni, di divulgazione di normativa e di standardizzazione delle procedure amministrative‐contabili che, questa Direzione Amministrativa intende perseguire. In un contesto di rafforzamento del processo di omogeneizzazione delle procedure e di diffusione di standard di Ateneo e di buone prassi, la Pista di controllo è uno strumento di ausilio e di autoverifica, rivolta a tutti coloro che nella comunità universitaria, giornalmente si confrontano con problematiche che attengono alla gestione di progetti con finanziamento esterno. Ringrazio Elisabetta Caricato, Donato De Benedetto, Salvatore Patera e Paola Solombrino che hanno curato l’aggiornamento del documento, nonché tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della “Pista di controllo 2.1 edizione 2010”. Marzo 2010 Emilio Miccolis
Direttore Amministrativo
CAPITOLO 1 ‐ INTRODUZIONE
7
1. INTRODUZIONE SOMMARIO ‐ 1.1 La pista di controllo 2.1 edizione 2010 1.2 Le novità della pista di controllo 2.1 edizione 2010.
L’Università del Salento ha manifestato, negli ultimi anni, particolare attenzione verso le fonti di finanziamento esterne. La testimonianza è data dal considerevole numero di progetti comunitari, nazionali e regionali gestiti dall’Amministrazione Centrale e dai Centri autonomi di spesa.
All’attività di progettazione e gestione dei progetti finanziati con i Fondi 2000‐2006 ha fatto seguito un processo di rafforzamento dei controlli interni sulla gestione dei finanziamenti, volto a garantire l’efficienza e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse esterne, anche a seguito delle indicazioni che le Autorità di controllo hanno fornito nel corso di alcune verifiche che hanno interessato il nostro Ateneo.
Nel 2004 è stato istituito il Servizio Ispettivo Interno e, in seguito, con Delibere n. 120 del 29/04/2006 e n. 140 del 02/05/2006, rispettivamente del SA e del CdA, sono state attribuite le deleghe ai Centri di spesa nell’ambito dell’attivazione e gestione dei progetti con finanziamento esterno; nel contempo, per bilanciare il processo di delega, sono state estese le competenze del Servizio Ispettivo Interno a tutti i progetti con finanziamenti esterni, anche non comunitari.
Nel 2008 il Servizio Ispettivo è stato riorganizzato in Servizio di Vigilanza e Controllo (DR n. 584 del 12 marzo 2008), che a tutt’oggi assicura il supporto amministrativo al Rettore ed al Direttore Amministrativo nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo quali discendono dalle disposizioni di Ateneo.
In particolare, il Servizio di Vigilanza propone azioni di miglioramento dei processi di gestione dei finanziamenti esterni, attraverso la predisposizione e divulgazione di standard di riferimento e di buone prassi, e promuove la conoscenza degli strumenti normativi e regolamentari che regolano gli strumenti finanziari delle politiche comunitarie.
In una visione di riduzione dei rischi e di rimozione delle criticità che possono derivare dalle gestione quotidiana dei progetti, la Direzione Amministrativa si è posto l’obiettivo della limitazione e della “prevenzione” delle eventuali problematiche amministrativo–contabili, attraverso lo strumento del controllo interno ed un contestuale rafforzamento del processo di omogeneizzazione delle procedure e di diffusione degli standard di Ateneo.
1.1 La Pista di controllo 2.1 edizione 2010
La definizione della pista di controllo presuppone una descrizione dei procedimenti amministrativi, dei flussi di informazione, dei flussi finanziari relativi ai progetti e, nel contempo, l’indicazione della documentazione di supporto e dei relativi controlli.
L’articolo 60, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/20061 prevede i criteri che una pista di controllo deve contenere affinché sia considerata “adeguata” (si rinvia al paragrafo 3.4 relativo al sistema dei controlli).
Per ogni processo viene dettagliato il flusso documentale amministrativo e finanziario e, per fornire un maggiore dettaglio nella traccciabilità del sistema informativo, si può anche indicare il percorso di archiviazione informatico e cartaceo dei singoli documenti, necessari per ricostruire i flussi e i controlli.
In altre parole, la predisposizione di una pista di controllo adeguata consente ed agevola, in sede di controllo, la ricostruzione di ogni fase di gestione che attiene ai progetti.
La versione 2010 della “Pista di controllo” è stata aggiornata alla luce delle molteplici novità intervenute dal 2008 ad oggi ed è stata rivista anche in base alle esigenze ed ai suggerimenti che si sono registrati nel corso delle verifiche effettuate dal Servizio di Vigilanza.
In particolare, i risultati dell’attività di verifica sulla gestione amministrativo‐contabile dei progetti hanno consentito di perfezionare ed affinare la “Pista di controllo”, al fine di un miglioramento complessivo dei processi di gestione dei finanziamenti esterni attraverso la diffusione di procedure omogenee e regole comportamentali da adottare come standard di riferimento a livello di Ateneo.
In quest’ottica la “Pista di controllo” vuole essere una “Guida operativa” per la gestione dei progetti all’interno dell’Università e, in tal senso, lo scopo che si è cercato di raggiungere è stato quello di fornire delle indicazioni di massima riguardo alle procedure amministrative più ricorrenti, alle norme di riferimento ed ai controlli che tipicamente svolgono gli enti finanziatori.
1 Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 60: “L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: (omissis) f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90. (omissis).
CAPITOLO 1 ‐ INTRODUZIONE
8
L’edizione 2010 sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Università del Salento, affinché tutti gli operatori dell’Ateneo possano utilizzarla; tale documento, oltre ai riferimenti normativi, contiene gli strumenti operativi che possono facilitare la gestione amministrativo‐contabile dei progetti e consentire un’autoverifica sull’adeguatezza delle proprie procedure di gestione (Format, liste di controllo, manuali di rendicontazione etc.).
Pertanto, la decisione della Direzione Amministrativa di aggiornare e diffondere l’edizione della pista di ottobre 2008 risponde alla logica e all’esigenza di divulgazione di buone prassi e, nel contempo, di riduzione di situazioni di rischio per l’Ateneo.
1.2 Le novità della Pista di controllo 2.1 edizione 2010
Anche l’edizione 2010 della Pista di controllo è disponibile esclusivamente in versione digitale sul sito istituzionale di Ateneo (http://www.unisalento.it/), nel rispetto delle norme che prevedono la dematerializzazione della carta della pubblica amministrazione. Tutti i riferimenti normativi sono collegati a link ovvero sono documenti scaricabili in formato adobe acrobat.
Nell’edizione 2010 le novità di particolare rilievo possono essere così sintetizzate:
Programmazione 2007‐2013 (obiettivi della Comunità, regolamenti e strumenti di finanziamento); I nuovi sistemi di gestione e di controllo di primo e secondo livello; Modulistica aggiornata al RAE 1° maggio 2009 ed al RAFC 1° marzo 2010 (format relativi alle forniture di beni
e servizi e ai contratti di lavoro autonomo, disponibili sul sito del Servizio di Vigilanza e Controllo – Sezione Buone prassi/Format);
Check‐list ovvero lista di controllo degli adempimenti relativi alle varie fasi di gestione di un progetto; Link utili da consultare per approfondimenti riguardanti le varie sezioni della Pista di controllo; Guide, manuali e vademecum riguardanti la gestione dei progetti finanziati con strumenti comunitari; Le novità introdotte dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 riguardante l’esecuzione del Regolamento (CE)
n.1083/2006 in tema di disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione; Sezione Acquisizione beni e servizi – La modulistica è aggiornata al nuovo RAFC entrato in vigore il primo
marzo 2010 e al Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture entrato in vigore il primo maggio 2009;
Sezioni lavoro autonomo e personale interno aggiornate alle ultime modifiche; Sezione Allievi aggiornata con la manualistica relativa ai percorsi post‐lauream (v. Guida dei master e dei corsi
di perfezionamento post lauream A.A. 2009/10, disponibile nella Sezione Offerta Formativa – Master di I e II livello dell’Università del Salento).
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Obiettivi
9
2. BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 SOMMARIO ‐ 2.1 Obiettivi 2.2 I finanziamenti europei: gestione diretta e indiretta 2.3 Regolamenti comunitari 2.4 Link utili 2.5 Documenti utili
2.1 Obiettivi
Nel 2007 è iniziata una nuova, importante fase della programmazione comunitaria, che dovrà realizzare quanto previsto dalla riforma della politica di coesione dell'UE.
La politica di coesione economica e sociale dell’UE è finalizzata a promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità, riducendo le disuguaglianze tra le diverse regioni europee, così come stabilito dagli artt. 158‐162 del Trattato di Maastricht del 1992, nonché dal recente Trattato di Lisbona2, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Nell’ambito della politica di coesione 2007‐2013 dell’UE, la Commissione, rispetto al periodo di programmazione 2000‐2006, limita le priorità istituendo tre Obiettivi:
Obiettivo Convergenza, che tende a migliorare le condizioni per la crescita e l'occupazione nelle regioni in ritardo di sviluppo. Esso si concentra in particolare sull’innovazione e la società della conoscenza, l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo è finanziato dal FESR, dal FSE e dal Fondo di Coesione. La Regione Puglia è territorio ammissibile a questo obiettivo (in quanto il suo PIL pro‐capite è inferiore al 75% della media UE);
Obiettivo Competitività regionale e occupazione, che riguarda le zone UE che non rientrano nel precedente obiettivo. Esso mira a rafforzare la competitività e l'occupazione, anticipando i cambiamenti economici e sociali. Questo obiettivo è finanziato dal FESR e dal FSE;
Obiettivo Cooperazione territoriale europea, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte, locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie ed a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze a livello territoriale. Interviene in modo complementare agli altri due obiettivi, poiché le regioni ammissibili a questo obiettivo possono altresì utilizzare fondi relativi agli Obiettivi Convergenza o Competitività regionale ed occupazione. La cooperazione territoriale è finanziata dal FESR, fatta eccezione per i Paesi esterni all’UE, per i quali sono stati istituiti due nuovi strumenti: il Programma Europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il Programma di pre‐adesione (IPA).
Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media comunitaria, aiutandoli a recuperare il proprio ritardo economico e sociale e a stabilizzare la propria economia. Sostiene azioni nell’ambito dell’obiettivo "Convergenza" e d'ora in avanti è soggetto alle stesse norme di programmazione, di gestione e di controllo che disciplinano il FSE e il FESR.
Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2007‐2013 sono: Bulgaria, Romania, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. La Spagna, con un RNL pro capite inferiore alla media dell’UE‐15, fruisce di un regime di sostegno transitorio. Il Fondo di coesione finanzia interventi nei seguenti settori:
• reti transeuropee di trasporto, in particolare i progetti prioritari di interesse europeo definiti dall’Unione; • tutela dell’ambiente. In tale campo, il Fondo di coesione può anche intervenire nel quadro di progetti
correlati al settore dell’energia o dei trasporti, a condizione che questi offrano chiari vantaggi sotto il profilo ambientale: efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppo del trasporto ferroviario, sostegno all’intermodalità, potenziamento dei trasporti pubblici ecc. L’assistenza finanziaria erogata a titolo del Fondo di coesione può essere sospesa con decisione (a
maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui uno Stato presenti un eccessivo deficit pubblico e non vi abbia posto rimedio o qualora le azioni intraprese si siano rivelate inadeguate.
Le condizioni di finanziamento possono essere così sintetizzate:
2 Per scaricare il testo integrale del Trattato di Lisbona e le versioni consolidate dei trattati, nonché per ulteriori informazioni si può consultare il sito: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm.
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Obiettivi
10
Un intervento mirato verso il conseguimento degli obiettivi di Lisbona: I Fondi devono mirare al conseguimento delle priorità dell’Unione europea per quanto riguarda una maggiore
competitività e la creazione di nuova occupazione (strategia di Lisbona). La Commissione e gli Stati membri vegliano affinché il 60% delle spese di tutti gli Stati membri per l’obiettivo “Convergenza” e il 75% delle spese per l’obiettivo “Competitività e Occupazione” siano destinati a questi assi prioritari3.
Per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento sono stati definiti specifici massimali: Tasso massimo di cofinanziamento per ciascun obiettivo: - Convergenza: fra il 75 e l’85% - Competitività e Occupazione: fra il 50% e il 85% - Cooperazione europea territoriale: fra il 75 e il 85% - Fondo di coesione: 85%
I Cambiamenti della programmazione 2007/2013 rispetto al periodo 2000/2006 sono:
• Tutte le regole di gestione finanziaria si applicano anche al Fondo di coesione. • Le regole relative all’ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale e non comunitario. • I tassi di cofinanziamento sono stati modificati. Nel precedente periodo di programmazione, il prefinanziamento
costituiva il 7% della partecipazione dei Fondi all’azione interessata (per i 15 Stati membri) ed il 16% per i dieci paesi che hanno aderito all’Unione nel 2004.
• Il versamento del primo pagamento intermedio può avvenire esclusivamente se lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione una descrizione del funzionamento delle rispettive autorità di gestione, certificazione e audit.
• La richiesta del primo pagamento intermedio deve essere presentata entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data del versamento della prima quota di prefinanziamento ad opera della Commissione (in caso contrario, lo Stato dovrà rimborsare il prefinanziamento).
• I rimborsi sono calcolati per ogni asse prioritario (e non a livello delle misure come avveniva nel periodo 2000‐2006).
• È stata introdotta la regola “n+3” per i 12 nuovi Stati membri e per la Grecia e il Portogallo sino al 2010. • La gestione finanziaria è più flessibile: è infatti possibile una chiusura parziale delle operazioni già ultimate (prima
che venga chiuso l’intero programma).
3 Per consultare le categorie di spesa cfr. l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Obiettivi
11
Tabella 1 ‐ Politica di coesione economica e sociale 2007‐2013: gli obiettivi e gli strumenti
2000‐2006 2007‐2013
Obiettivi Strumenti finanziari Obiettivi Strumenti finanziari
Fondo di coesione Fondo di coesione
Obiettivo n. 1 FESR
FSE
FEAOG‐garanzia e orientamento
SFOP
Convergenza FESR
FSE
Fondo di coesione
Obiettivo n. 2 FESR
FSE
Obiettivo n. 3 FSE
Competitività regionale e occupazione - livello regionale - livello nazionale: strategia europea per l’occupazione
FESR
FSE
Interreg FESR
URBAN FESR
EQUAL FSE
Leader+ FEAOG‐orientamento
Cooperazione territoriale europea
FESR
Sviluppo rurale e ristrutturazione del settore della pesca nelle zone escluse dall’obiettivo n. 1
FEAOG‐garanzia
SFOP
9 obiettivi 6 strumenti 3 obiettivi 3 strumenti
Fonte: UE – Politica regionale ‐ Inforegio – Nota sintetica 2004
Tabella 2 – Obiettivi, Fondi e strumenti strutturali 2007‐2013 (sintesi)
Obiettivi Fondi e strumenti strutturali
Convergenza FESR FSE Fondo di coesione
Competitività regionale e occupazione FESR FSE
Cooperazione territoriale europea FESR
Fonte: UE – Politica regionale – inforegio
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Gestione diretta e indiretta
12
2.2 I finanziamenti europei: gestione diretta e indiretta
L’UE per raggiungere i propri obiettivi strategici si avvale di modalità e strumenti differenti. Volendo sintetizzare i finanziamenti comunitari possono essere così distinti:
finanziamenti a gestione diretta: sono tutti quei programmi che sono gestiti direttamente dalle istituzioni comunitarie (il rapporto con la Commissione è diretto);
finanziamenti a gestione indiretta: sono tutti quei programmi le cui risorse comunitarie sono gestite dagli Stati membri, dalle Regioni o dagli enti locali in base ad una programmazione approvata dalla CE (il rapporto con la Commissione è mediato dalle autorità statali, regionali o locali).
Gestione diretta
Fonti di finanziamento dirette sono i Programmi comunitari. Il Programma comunitario può essere definito come “qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici”4. La gestione dei Programmi comunitari spetta alla Commissione europea, attraverso i propri apparati amministrativi, le Direzioni Generali o avvalendosi di apposite Agenzie Esecutive. Alcuni programmi, comunque, sono attuati attraverso l’ausilio di Agenzie Nazionali costituite dagli Stati membri su richiesta della Comunità. Di seguito nella Tabella 3 sono indicati i principali Programmi Comunitari 2007‐2013.
Tabella 3 – Programmi comunitari 2007‐2013
Settore Programmi Comunitari Life + (2007‐2013)
Ambiente Marco Polo II (2007‐2013)
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2007‐2013)
Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (2007‐2013)
Strumento di Assistenza Preadesione (IPA) (2007‐2013)
Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (2007‐2013)
Strumento per la stabilità (2007‐2013)
Cooperazione
Strumento europeo di vicinato e partenariato – ENPI (2007‐2013)
Cultura (2007‐2013)
Euromed Heritage IV Cultura
Media 2007 (2007‐2013)
Energia Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (2007‐2013)
Fiscalis (2007‐2013) Fiscalità
Dogana 2013: programma d’azione doganale nella comunità (2008‐2013)
Cooperazione UE‐Canada nel settore dell’istruzione superiore, formazione e gioventù (2006‐2013)
Cooperazione UE‐USA nel settore dell’istruzione superiore (2006‐2013)
Erasmus Mundus (2004‐2008)
Europa per i cittadini (2007‐2013)
Formazione e istruzione
Gioventù in azione (2007‐2013)
4 Cfr Regolamento (CE) n. 58/2003, art. 2.
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Gestione diretta e indiretta
13
Settore Programmi Comunitari
Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007‐2013): Comenius Erasmus Grundtvig Programma Jean Monnet Programma Leonardo Da Vinci Programma Trasversale
Aeneas – Programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (2004‐2008)
Giustizia penale (2007‐2013)
Daphne III (2007‐2013)
Diritti fondamentali e cittadinanza (2007‐2013)
Giustizia civile (2007‐2013)
Prevenzione e informazione in materia di droga (2007‐2013)
Hercule II – Promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della comunità (2007‐2013)
Pericle (2002‐2013)
Giustizia e affari interni, mercato interno, politica monetaria
Programma quadro “Sicurezza e tutela delle libertà” (2007‐2013)
Occupazione Progress (2007‐2013)
PMI e servizi alle imprese
Programma quadro per la competitività e l’innovazione ‐ PCI (2007‐2013): Europa Intelligente Europa – EIE Programma di sostegno alla politica in materia di TIC Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF)
Politica dei consumatori Programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007‐2013)
Anno europeo del dialogo interculturale 2008
Safer Internet Plus – Uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online (2005‐2008)
EIDHR (2007‐2013)
Solidarietà e gestione dei flussi migratori (2007‐2013)
Politica sociale
Strumento finanziario per la protezione civile (2007‐2013)
Pubbliche Amministrazioni IDABC – Servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche (2005‐2009)
VII Programma quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (2007‐2013) Ricerca e sviluppo tecnologico VII Programma quadro Euratom (2007‐2011)
Sanità Sanità pubblica (2003‐2008)
Società dell’Informazione EContentplus (2005‐2008)
Trasporti Marco Polo II (2007‐2013)
(fonte: sito EuroPA del Formez)
Gestione indiretta
Gli strumenti finanziari per attuare la politica di coesione economica e sociale dell’UE sono i Fondi strutturali e il Fondo di coesione. I Fondi strutturali (FESR e FSE) rappresentano lo strumento privilegiato
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Gestione diretta e indiretta
14
della politica regionale dell’UE diretta a rafforzare lo sviluppo economico degli Stati membri, riducendo le disparità tra le differenti regioni europee e il ritardo di quelle meno favorite. Di seguito nella Tabella 4 vengono riportati gli strumenti finanziari relativi ai finanziamenti comunitari a gestione indiretta.
Tabella 4 ‐ Finanziamenti comunitari a gestione indiretta 2007‐2013
Strumenti finanziari Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR)
Fondi strutturali Fondo Sociale Europeo (FSE)
Politica comunitaria di coesione economica e sociale
Fondo di Coesione
Programma di sviluppo rurale Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR)
Politica Comune della Pesca (PCP)
Fondo Europeo per la Pesca (FEP)
JASPERS (Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee)
JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, piccole e medie imprese) Nuovi strumenti di politica regionale
JESSICA (Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane)
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Regolamenti comunitari
15
2.3 Regolamenti comunitari
Per il periodo 2007‐2013 gli strumenti preposti al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione economica e sociale dell’UE si fondano su cinque regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2006:
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del FESR, che definisce il proprio ruolo e i propri campi di intervento nella promozione degli investimenti pubblici e privati al fine di ridurre le disparità regionali nell’Unione. Il FESR sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di cambiamento economico, di potenziamento della competitività e di cooperazione territoriale su tutto il territorio dell’UE. Tra le priorità di finanziamento vi sono la ricerca, l’innovamento, la protezione dell’ambiente e la prevenzione dei rischi, mentre anche l’investimento infrastrutturale mantiene un ruolo importante soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo;
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del FSE, è attuato in linea con la strategia europea per l’occupazione e si concentra su quattro ambiti chiave: accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, migliorare l'accesso all'occupazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare l’inclusione sociale combattendo la discriminazione e agevolando l’accesso dei disabili al mercato del lavoro nonché promuovere partenariati per la riforma nel campo dell'occupazione e dell’inclusione;
il Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). L’obiettivo di questo nuovo strumento legale è agevolare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra le autorità regionali e locali. Queste ultime saranno dotate di personalità giuridica per l’attuazione dei programmi di cooperazione territoriale sulla base di una convenzione tra le autorità nazionali, regionali, locali o di altro genere partecipanti ai programmi;
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 è un Regolamento generale che definisce i principi, le regole e gli standard comuni per l’attuazione dei tre strumenti di coesione, il FESR, il FSE e il Fondo di coesione. Sulla base del principio della gestione condivisa tra l’Unione, gli Stati membri e le regioni tale regolamento definisce un rinnovato processo di programmazione basato sugli orientamenti strategici comunitari per la politica di coesione e sul loro follow‐up nonché standard comuni per la gestione, il controllo e la valutazione finanziaria. Il sistema di attuazione riformato assicurerà una gestione semplificata, proporzionale e maggiormente decentrata dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione;
il Regolamento (CE) n. 1084/2006 che istituisce un Fondo di coesione destinato a interventi nei settori dell’ambiente e delle reti di trasporti transeuropee. Esso si attiva per Stati membri aventi un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90% della media comunitaria, esso copre quindi i nuovi Stati membri come anche la Grecia e il Portogallo. La Spagna sarà ammessa a fruire del Fondo di coesione su base transitoria. Nel nuovo periodo, il Fondo contribuirà assieme al FESR a programmi pluriennali di investimento gestiti in modo decentrato, invece di occuparsi di progetti individuali approvati dalla Commissione;
Regolamento (CE) n. 1828/2006 sulle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 in merito ad alcune tematiche tra cui: informazione e pubblicità, sistemi di gestione e controllo, irregolarità, etc..
Di seguito si riporta una tabella sinottica di raffronto tra i regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2000‐2006 e 2007‐2013.
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Regolamenti comunitari
16
Tabella 5 ‐ Raffronto fra i regolamenti comunitari dei periodi di programmazione 2000/06 e 2007/13
2000‐2006 2007‐2013 Regolamento (CE) Regolamento (CE)
n. 1260/1999
Regolamento recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali
n. 1083/2006
Recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione (ha abrogato il reg. CE n. 1260/1999)
n. 1685/2000
Recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1260/1999 per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali
n. 1159/2000 Relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali
n. 438/2001 Recante modalità d’applicazione del Reg. CE n. 1260/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali
n. 448/2001 Recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali
n. 1828/2006
Stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FESR (ha abrogato i regolamenti CE nn. 1691/1994, 1159/2000, 1685/2000, 438/2001 e 448/2001)
n. 1783/1999
Recante disposizioni sul FESR
n. 1080/2006
Relativo al FESR (ha abrogato il reg. CE n. 1783/99)
n. 1784/1999
Recante disposizioni sul FSE
n. 1081/2006 Relativo al FSE (ha abrogato il reg. CE n. 1784/99)
n. 1082/2006 Relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
n. 1084/2006 Istituisce un Fondo di coesione e abroga il reg. (CE) n. 1164/1994
BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Scheda di sintesi
17
Tabella 6 – Scheda di sintesi sulla programmazione 2007‐2013
Scheda di sintesi sulla programmazione 2007‐2013
⇒ Convergenza Tende a migliorare le condizioni per la crescita e l'occupazione nelle regioni in ritardo di sviluppo
⇒ Competitività regionale e occupazione
Mira a rafforzare la competitività e l'occupazione e riguarda le zone UE che non rientrano nell’obiettivo convergenza
Obiettivi
⇒ Cooperazione territoriale europea
Inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale
⇒ Diretti (tra cui Reg. (CE) 1906/2006 regole per la partecipazione al VII PQ)
Strumenti che sono attivati e gestiti direttamente dalle istituzioni comunitarie Finanziamenti
europei
⇒ Indiretti Strumenti che nascono a Bruxelles ma la cui gestione è demandata ad enti territoriali
⇒ Reg. (CE) n. 1080/2006 Relativo al FESR
⇒ Reg. (CE) n. 1081/2006 Relativo al FSE
⇒ Reg. (CE) n. 1082/2006 Relativo al GECT
⇒ Reg. (CE) n. 1083/2006 Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione
⇒ Reg. (CE) n. 1084/2006 Istituisce un Fondo di coesione
Regolamenti comunitari
⇒ Reg. (CE) n. 1828/2006 Stabilisce modalità di applicazione del Reg. 1080/06 e del Reg. 1083/06
CAPITOLO 2 ‐ BREVI CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 Link e documenti utili
18
2.4 Link utili
Commissione europea ‐ Politica Regionale ‐ Inforegio
Glossario Inforegio Italiano
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Sociale
Regione Puglia ‐ POR (Programmazione 2007‐2013)
PON Ricerca e Competitività 2007‐2013
Unione Europea – Sito ufficiale
2.5 Documenti utili
QSN 2007‐2013
PON Ricerca e Competitività
POR FESR 2007‐2013 Regione Puglia
POR FSE 2007‐2013 Regione Puglia
Relazioni sullo stato della coesione
Trattato di Lisbona
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI
19
3. PRINCIPI GENERALI SOMMARIO ‐ 3.1 Ammissibilità delle spese 3.2 Soggetti proponenti/attuatori: diverse tipologie 3.3 Sistemi di gestione e controllo 3.4 La pista di controllo 3.5 Informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali 3.6 Link utili 3.7 Documenti utili
3.1 Ammissibilità delle spese5
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/20066 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, le spese si ritengono ammissibili nell'ambito dei suddetti fondi:
1. se sono effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità;
2. in deroga al punto 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché: a) le norme in materia di ammissibilità stabilite a livello nazionale prevedano l'ammissibilità di tali spese; b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle
fatture. c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il
valore di detti contributi; 3. se sono sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del PO in questione o sotto la sua responsabilità,
conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza;
Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del PO. Il DPR 3 ottobre 2008 n. 196 (pubblicato sulla GURI n. 294 del 17/12/2008) ha definito ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007‐2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n. 1083/2006, nonchè dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul FESR, dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul FSE e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.
Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già usufruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
Affinché un costo sia ammissibile è necessario che rispetti i seguenti criteri7. - Il costo deve essere pertinente e cioè deve essere strettamente connesso all’operazione approvata.
La pertinenza del costo al progetto va riscontrata rispetto alla natura, e alla destinazione fisica del bene o servizio. Le spese effettivamente sostenute devono derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ordinativi, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
- Il costo deve essere effettivo ovvero deve essere effettivamente sostenuto e non determinato attraverso stime o valutazione soggettive. Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a insindacabile giudizio dell'autorità di gestione, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi, nello stesso periodo di tempo. Il costo è superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato e quindi non soddisfa il principio di buona gestione finanziaria di economicità ed il rapporto costi/benefici.
Inoltre, a garanzia della congruità del costo del bene o servizio, nella generalità dei casi si fa riferimento ‐ per la selezione del fornitore del bene o servizio ‐ all’esame di un numero minimo di tre preventivi, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale in termini di appalti.
- Il costo deve essere riferito temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.
5 Cfr. "Rules and conditions applicable to actions co‐financed from Structural Funds and Cohesion Fund ‐ An overview of the eligibility rules in the programming period 2007‐2013". 6 Il Regolamento n. 1083/2006 ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1260/1999. 7 Con riguardo all’ammissibilità delle spese ed ai criteri relative al Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito del PON si veda la Circolare del 2 febbraio 2009, n.2 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22.05.2009. (Per il PON 2000/2006 si veda la Circolare n. 41 del 05/122003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI
20
- Il costo deve essere comprovabile ovvero la documentazione relativa alle spese deve essere prodotta in originale.
L’ammontare delle spese deve essere giustificato da fatture quietanzate ovvero da documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture8. I giustificativi di spesa devono contenere nella descrizione delle prestazioni dei beni e servizi il riferimento allo specifico progetto finanziato e ove non fosse possibile sarà cura dell’ente apporre il suddetto riferimento.
- Il costo deve essere tracciabile ovvero per i trasferimenti di denaro pari o superiore ad euro 1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici nonché sistemi di pagamento elettronico).
- Il costo deve essere legittimo ovvero conforme alla normativa europea e nazionale. - Il costo deve essere contabilizzato o registrato nella contabilità del beneficiario con adeguate registrazioni
contabili, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei principi contabili e delle particolari prescrizioni in materia impartite dall’Amministrazione.
3.2 Soggetti proponenti/attuatori – Diverse tipologie
1. Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.
Il beneficiario può essere sia soggetto proponente che attuatore delle operazioni finanziate e le attività progettuali possono essere anche svolte con soggetti partner ovvero in associazione temporanea e può anche affidare parte delle attività a soggetti terzi.9 2. Partner di progetto
Talune delle attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che:
- il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'Ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice;
- in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- il partner presenterà fattura o nota di debito intestata al soggetto proponente/beneficiario del contributo pubblico relativamente alle attività espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria competenza;
- soltanto in riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, potrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario e l'Amministrazione finanziatrice.
Va in ogni caso sottolineato che l'Autorità di gestione rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti. 3. Associazioni temporanee (ATI e ATS)
Nell'ipotesi in cui il partenariato tra i soggetti risulti strutturato, sin dalla fase di presentazione dell'attività progettuale, attraverso un'Associazione Temporanea di Imprese (o RTI) o un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) va chiarito che, in questa fattispecie l'ATI o l'ATS nel suo insieme costituisce il soggetto proponente. Pertanto:
- anche in questo caso il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come delega a terzi; - i singoli componenti l'Associazione Temporanea – sempre che si tratti di affidamento in concessione amministrativa ‐ operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- gli stessi componenti saranno tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (ATI o ATS), fattura o nota di debito intestata all'Organismo intermedio, relativamente alle attività ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza.
8 Per quanto riguarda la quietanza delle fatture si segnala che, frequentemente l’autorità di gestione del finanziamento richiede unitamente al mandato quietanzato una liberatoria del fornitore attestante l’avvenuta fornitura di beni nuovi di fabbrica e il pagamento della fattura, in assenza di note di credito o altre forme di sconto o abbuono o eventuali diritti di prelazione. 9 Cfr Circolare del 2 febbraio 2009, n.2 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22.05.2009
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI
21
Si rammenta che le autorità di gestione, gli organismi intermedi e le altre amministrazioni sono estranee ai
rapporti giuridici instaurati tra i soggetti aderenti all’ATI o ATS.
Per quanto riguarda le problematiche IVA connesse al trasferimento dei fondi tra capofila e associati, si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 135 del 23/06/2003, che stabilisce: “(Omissis) i trasferimenti tra Ministeri, Comunità Europea e enti beneficiari nonché quelli tra capofila e associati costituiscono mere movimentazioni finanziarie e quindi sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò in quanto i contributi stessi non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra ente finanziatore e beneficiario” nonché alla nota Prot. n. 15971 del 18 luglio 2003 della Direzione Area Contabile di questo Ateneo10.
Per quanto riguarda la non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del DPR n.633/1972, con risoluzione n. 31/E del 4/02/2008 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’ipotesi in cui l’Università opera in qualità di soggetto attuatore di specifici progetti e non stipula direttamente accordi con l’Unione Europea, ma si avvale dei contributi comunitari per il tramite dello Stato o della Regione.
In particolare, è stato chiarito che l’agevolazione ex art. 72, comma 3, del DPR n.633/1972 trova applicazione unicamente per le parti direttamente coinvolte nel rapporto giuridico alla base del programma di ricerca e non può estendersi ai soggetti che in via indiretta o mediata sono chiamati ad attuare il programma medesimo. 4. Affidamento a soggetti terzi di attività
Il beneficiario responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni può affidare parte delle attività a terzi nel rispetto delle disposizioni definite dall’Autorità di gestione e/o dagli organismi intermedi ove più restrittive.
Vi sono delle attività che non costituiscono affidamento a terzi ed, a titolo esemplificativo, si rammenta l’incarico a persona fisica titolare di impresa individuale, se per lo svolgimento dell’incarico (es. docenza) non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa11.
L’affidamento a terzi può avvenire attraverso:
a) Delega propriamente detta;
b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori. a) Delega di parte delle attività
Di norma la delega a terzi della gestione delle attività progettuali è vietata. Deroga a tale divieto, qualora consentita in linea di principio dall'Amministrazione Pubblica referente, potrà
essere contenuta esplicitamente nel progetto, nel quale l'oggetto della delega dovrà essere illustrato in modo analitico al fine di poterne valutare l'ammissibilità.
Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, essa potrà anche essere autorizzata da parte dell'Amministrazione nel corso delle attività, purché preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della stessa delega, limitatamente e con rigorosa motivazione e, comunque, sempre nei limiti dei sottoelencati casi:
- per apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta; - per iniziative aventi carattere di comprovata urgenza, tale da non consentire l'organizzazione delle stesse all'interno dell'ente beneficiario nei tempi utili per la loro tempestiva realizzazione;
- che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.
In nessun caso la delega può riguardare:
- attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.
Il delegato non può affidare a terzi le attività ad esso delegate neppure parzialmente.
Inoltre il beneficiario si assicura che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa inerente l’utilizzo delle risorse pubbliche (DURC, certificato antimafia, ecc.).
I contratti stipulati tra ente beneficiario e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega. b) Acquisizione di forniture e servizi
10 Sul punto si veda la Circolare del 2 febbraio 2009, n.2 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22.05.2009. 11 Per le altre ipotesi in cui non si configura l’affidamento a terzi si veda la Circolare del 2 febbraio 2009, n.2 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22.05.2009.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI
22
L’acquisizione di forniture e servizi ha carattere meramente esecutivo, accessorio ovvero strumentale rispetto alle finalità proprie dell’operazione di finanziamento.
Il beneficiario nella scelta del fornitore dovrà attenersi alle norme previste dal Codice degli appalti. Nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle suddette norme, dovrà comunque seguire delle procedure ispirate a criteri di uniformità, trasparenza (al fine di garantire la pubblicità dell’operazione) e la parità di trattamento.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Sistemi di gestione e di controllo
23
3.3 Sistemi di gestione e di controllo
Le innovazioni introdotte dalla programmazione per il periodo 2007‐2013 pongono una particolare attenzione al processo di rafforzamento delle procedure di gestione e di controllo degli interventi, al fine di assicurare maggiore efficienza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie.
In particolare, l’art. 58 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che: “(…) i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni
all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del PO; d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati; e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a
un altro organismo; f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi; g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati”.
Inoltre, per ciascun PO lo Stato membro designa ai sensi del disposto dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006: - un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale,
designato dallo Stato membro per gestire il PO; - un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale,
designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun PO e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Di seguito, nelle Tabelle 7/8/9, vengono riportate le principali funzioni delle autorità designate dallo Stato membro per ciascun PO.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Sistemi di gestione e di controllo
24
Tabella 7 – Funzioni dell’Autorità di gestione designata dallo Stato membro per ciascun PO
Autorità di gestione (Reg. CE n. 1083/2006, art. 60)
L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del PO in conformità al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:
- garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al PO e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;
- garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del PO, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90 del Reg. CE n. 1083/2006;
- garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Reg. CE n. 1083/2006.
Tabella 8 – Funzioni dell’Autorità di certificazione designata dallo Stato membro per ciascun PO
Autorità di certificazione (Reg. CE n. 1083/2006, art. 61)
L'autorità di certificazione di un PO è incaricata in particolare dei compiti seguenti:
- elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- certificare che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente
ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
- tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'UE prima della chiusura del PO detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Sistemi di gestione e di controllo
25
Tabella 9 – Funzioni dell’Autorità di audit designata dallo Stato membro per ciascun PO
Autorità di audit (Reg. CE n. 1083/2006, art. 62)
1. L'autorità di audit di un PO è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di
controllo del PO; b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese
dichiarate; c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del PO, una strategia di audit riguardante gli
organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;
2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.
3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.
La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.
Le disposizioni dei Regolamenti CE relativi alla programmazione 2007‐2013 introducono, rispetto al tema dei controlli, alcune importanti novità che di seguito sono sinteticamente evidenziate: verifica ex‐ante da parte della Commissione europea della conformità dei sistemi di gestione e controllo ai
regolamenti in vigore in capo agli Stati membri; articolazione più puntuale dell’attività di controllo prevista in capo all’Autorità di gestione (controlli di primo
livello); più ampia attività di controllo in capo all’Autorità di audit (controlli di secondo livello); necessità di documentare per iscritto atti e procedure (attribuzioni di funzioni, organigrammi delle varie autorità,
procedure di gestione, tra cui quella relativa alla selezione dei progetti, standard e procedure di controllo, procedure di campionamento etc.);
introduzione del principio di proporzionalità in materia di controllo dei programmi, che rendono l’intervento della Commissione europea proporzionale al contributo di fondi; infatti ad ogni programma il cui valore massimo sia pari a 750 milioni di euro ed il cui livello di aiuto della Commissione in media non superi il 40% del costo totale, potranno essere applicate le regole nazionali in materia di controllo.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Sistemi di gestione e di controllo
26
Figura 1 – Responsabilità e livello dei controlli
Responsabilità in tema di controlli
Commissione europea Ha un ruolo di supervisione che consiste: - nell’accertare la conformità alle norme
comunitarie dei sistemi di gestione e controllo;
- nel verificare l’efficacia del funzionamento di tali sistemi;
- nell’utilizzare la facoltà di interruzione e sospensione dei pagamenti;
- nell’effettuare rettifiche finanziarie.
Stato membroAllo Stato membro compete la responsabilità di: - istituire un sistema di gestione e di
controllo in conformità alle norme comunitarie;
- garantire il corretto funzionamento dei sistemi;
- prevenire, identificare e rettificare le irregolarità.
Controlli
1° livello I controlli di 1° livello sono espletati in concomitanza con la gestione degli interventi e sono rappresentati dall’insieme dei controlli che accompagnano l’attività dell’Autorità di gestione.
2° livelloCompetono all’Autorità di audit che definisce la strategia di audit da condividere con la CE e garantisce il rispetto degli standard internazionali di audit nello svolgimento delle attività di controllo.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Sistemi di controllo ‐ La pista di controllo
27
3.4 Sistemi di controllo ‐ La pista di controllo
Nel seguito si descrivono sinteticamente, a titolo esemplificativo le procedure di controllo di un’iniziativa diretta di finanziamento (ad esempio il 7PQ) e le procedure di controllo di un progetto finanziato con i fondi strutturali.
1. Ipotesi di controllo di un 7 PQ
La Commissione, per tutta la durata del contratto di finanziamento e fino a 5 anni dalla data di chiusura del
progetto, può effettuare l’audit sia per gli aspetti finanziari che sistemici del progetto ad opera di un revisore tecnico o scientifico.
Per motivi di riservatezza commerciale il beneficiario può rifiutare il controllo da parte di un particolare revisore scientifico.
L’attività di audit si articola nelle seguenti fasi: - comunicazione a mezzo raccomandata da parte della Commissione del controllo; - definizione delle modalità del controllo in loco e delle date di svolgimento del controllo; - richiesta di documentazione; - controllo in loco presso il beneficiario e verbale di controllo; - comunicazione da parte della Commissione degli esiti del controllo; entro 30 giorni il beneficiario può proporre eventuali osservazioni;
- comunicazione di conclusione del controllo e di eventuali recuperi e sanzioni; - eventuale ricorso giurisdizionale.
L’attività di controllo riguarda tutta la documentazione relativa al progetto ed in particolare:
- i rendiconti finanziari; - i documenti che attestano le spese sostenute e rendicontate (contratti, fatture, documenti di trasporto ecc).
2. Sistema di gestione e controllo dei Fondi strutturali
Occorre rammentare che i Fondi strutturali sono gestiti con il metodo della gestione concorrente, in base al quale la Commissione delega agli Stati membri le funzioni di spesa delle risorse comunitarie in ossequio alle disposizioni del Regolamento CE 1083/2006 e Regolamento CE 1828/2006.
In particolare, l’efficacia e la regolarità della gestione dei fondi prevede la messa a punto di adeguati sistemi di gestione e di controllo individuati dall’art. 58 del Regolamento Ce 1083/2006 e specificati dalla Sezione del Regolamento CE 1828/2006.
I sistemi di gestione e controllo degli Stati membri prevedono un’adeguata pista di controllo, quale strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell’ambito del sistema di gestione dei Programmi cofinanziati dall’UE attraverso i Fondi strutturali.
L’art. 15 del Regolamento CE n. 1828/2006, prevede che, ai fini dell’articolo 60, lettera f) del Regolamento CE n. 1083/200612, una pista di controllo è considerata adeguata se, per il PO interessato, rispetta i seguenti criteri: a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i
documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del PO;
b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario; c) consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il PO; d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti
riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.
12 Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 60: “L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: (omissis) f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90. (omissis).
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Sistemi di controllo ‐ La pista di controllo
28
Così come precisato nella premessa, la definizione della pista di controllo presuppone una descrizione dei procedimenti amministrativi, dei flussi di informazione e dei flussi finanziari relativi ai progetti e, nel contempo, l’indicazione della documentazione di supporto e dei relativi controlli.
La pista di controllo può essere predisposta a livello di Programma, mediante l’individuazione dei soggetti con le rispettive attribuzioni e competenze (Autorità di gestione, autorità di certificazione) ed a livello di progetto con l’organigramma del partenariato.
Le modalità operative di controllo da parte dell’autorità di gestione del finanziamento sono analoghe a quelle descritte per il 7 PQ, con la differenza che i controlli saranno effettuati dall’autorità di gestione per il tramite di un’apposita struttura indipendente di controllo.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali
29
3.5 Informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali
Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'UE e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi comunitari.
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/200613, ai beneficiari finali spetta informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi, nei modi che seguono. Targhe esplicative
Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un’operazione che rispetta le seguenti condizioni: a) il contributo pubblico totale all’operazione supera 500.000 euro; b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi
costruttivi. La targa indica il tipo e la denominazione dell’operazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 9 del
Regolamento n. 1828/2006. Le informazioni di cui all’art. 9 costituiscono almeno il 25% della targa. Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato nella
lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità Cartelli
Durante l’attuazione dell’operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni: a) il contributo pubblico totale all’operazione supera 500.000 euro; b) l’operazione consiste nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
Le informazioni di cui all’art. 9 del Regolamento n. 1828/2006 occupano almeno il 25% del cartello. Quando l’operazione è completata il cartello è sostituito da una targa esplicativa permanente.
Inoltre, nell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 si evidenzia che se un’operazione riceve finanziamenti nel
quadro di un PO cofinanziato dal FSE ovvero un’operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.
Il beneficiario informa in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un PO cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.
In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il PO è stato cofinanziato dal FSE o dal FESR o dal Fondo di coesione.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuate
dalle autorità di gestione o dai beneficiari e destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:
a) l’emblema dell'UE, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato I del Regolamento 1828/2006, e un riferimento all’UE;
b) l’indicazione del Fondo pertinente: per il FESR: “Fondo europeo di sviluppo regionale”; per il Fondo di coesione: “Fondo di coesione”; per il FSE: “Fondo sociale europeo”;
c) una frase, scelta dall’autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell’intervento comunitario, preferibilmente: “Investiamo nel vostro futuro”.
Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano. Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo,
l’indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta.
13 Il regolamento (CE) n. 1828/2006 abroga il regolamento (CE) n. 1159/2000.
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Scheda di sintesi
30
Tabella 10 – Scheda di sintesi sui principi generali
Scheda di sintesi sui principi generali
⇒ Criterio della pertinenza I costi devono essere strettamente connessi all’operazione approvata
⇒ Criterio dell’effettività I costi devono essere effettivamente sostenuti e non determinati attraverso stime o valutazioni soggettive
⇒ Criterio del riferimento temporale
I costi devono riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
⇒ Criterio della comprovabilità I costi devono essere giustificati con fatture quietanzate ovvero da documenti aventi valore probatorio equivalente
⇒ Criterio della tracciabilità I costi devono essere sostenuti attraverso strumenti finanziari come bonifici, assegni circolari ecc.
⇒ Criterio della legittimità I costi devono essere conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali
Ammissibilità della spesa
⇒ Criterio della contabilizzazione
I costi devono essere registrati nella contabilità del beneficiario
⇒ Partner di progetto
Alcune parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative
⇒ Associazioni temporanee (ATI e ATS)
Nel caso in cui il partenariato tra i soggetti risulti strutturato, sin dalla fase di presentazione dell'attività progettuale, attraverso un'ATI o un'ATS
Soggetti proponenti / attuatori
⇒ Soggetti terzi cui vengono delegate singole attività
Di norma la delega a terzi della gestione delle attività progettuali è vietata. Deroga a tale divieto, qualora consentita in linea di principio dalla PA referente, potrà essere contenuta esplicitamente nel progetto, nel quale l'oggetto della delega dovrà essere illustrato in modo analitico al fine di poterne valutare l'ammissibilità
⇒ Autorità di gestione Responsabile della gestione e attuazione del PO in conformità al principio della sana gestione finanziaria
⇒ Autorità di certificazione Certifica le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione
Sistemi di gestione e controllo
⇒ Autorità di audit Responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo
Pista di controllo ⇒ È uno strumento organizzativo
Finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell’ambito del sistema di gestione dei Programmi cofinanziati dall’UE attraverso i Fondi strutturali
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Scheda di sintesi
31
Scheda di sintesi sui principi generali
⇒ Targhe esplicative
Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente entro sei mesi dal completamento di un’operazione il cui contributo pubblico totale supera 500.000 € e che consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi
⇒ Cartelli
Durante l’attuazione dell’operazione il beneficiario installa un cartello se il contributo pubblico totale supera 500.000 € e l’operazione consiste nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi
Informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali
⇒ Documenti
In qualsiasi documento riguardante operazioni che ricevono finanziamenti nel quadro di un PO cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un’operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, figura una dichiarazione da cui risulti che il PO è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione
CAPITOLO 3 ‐ PRINCIPI GENERALI Link e documenti utili
32
3.6 Link utili
Commissione Europea ‐ Politica regionale – Inforegio (Logo e cartine)
Cordis (sito ufficiale della Commissione Europea, contenente avvisi e informazioni sul VII programma quadro)
MIUR (Ricerca Scientifica)
PON Ricerca e Competitività (Strumenti informativi)
Regione Puglia
3.7 Documenti utili
Guida pratica sui finanziamenti dell’UE per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Il sistema di controllo della politica di coesione
Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007‐2013 (RGS – IGRUE)
Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi‐benefici (Commissione europea)
Piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali
Piano di comunicazione del PON Ricerca e Competitività 2007‐2013
Rules and conditions applicable to actions co‐financed from Structural Funds and Cohesion Fund ‐ An overview of the eligibility rules in the programming period 2007‐2013
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Attivazione del finanziamento
33
4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOMMARIO ‐ 4.1 Attivazione del finanziamento 4.2 Gestione 4.3 Rendicontazione 4.4 Chiusura del progetto
Come già detto nel capitolo introduttivo, la pista di controllo vuole essere un manuale di Ateneo che contempla le procedure amministrativo‐contabili e di rendicontazione più ricorrenti nella gestione dei progetti finanziati con fonti esterne.
Nella generalità dei casi, la cosiddetta “vita” di un progetto è caratterizzzata da alcune fasi tipiche, che riguardano tutti i progetti, a prescindere dalla forma di finanziamento (start‐up, gestione, ect.).
Nel presente capitolo sono state individuate quattro macro‐attività, ognuna delle quali sarà poi oggetto di un successivo approfondimento nel relativo paragrafo così come di seguito indicato:
Attivazione del finanziamento (ideazione, presentazione e compilazione)
Gestione (avvio e gestione)
Rendicontazione
Chiusura del progetto
4.1 Attivazione del Finanziamento
La partecipazione da parte di questa Università ai bandi per l’accesso a fonti di finanziamento esterne avviene, di norma, su proposta di un Dipartimento, di una struttura didattica o dei singoli docenti.
Per quanto concerne le iniziative dei dipartimenti corre l’obbligo di segnalare le due delibere degli Organi di Governo di Ateneo (delibera S.A. n. 54 del 26/01/2010 e delibera C.d.A. n. 50 del 29/01/2010) che hanno sostituito le precedenti deleghe (delibera S.A. n. 120 del 29/04/2006 e delibera C.d.A. n. 140 del 02/05/2006).
Con le suddette delibere sono stati delegati i Consigli dei Dipartimenti ad approvare i progetti, gli accordi e le proposte di finanziamento a valere sui fondi degli strumenti finanziari delle politiche nazionali ed internazionali a favore della ricerca, della didattica, dell’innovazione e dello sviluppo socioeconomico, sia che essi siano presentati dalla singola struttura sia che prevedano forme associative o di partenariato, nonché gli atti ed i contratti relativi al loro successivo effettivo finanziamento.
Restano esclusi dalla delega i progetti, accordi e proposte di finanziamento che prevedano: a) il cofinanziamento con risorse finanziarie e/o patrimoniali a carico del bilancio dell’Amministrazione Centrale; b) la presentazione di progetti/proposte di finanziamento per i quali il bando o l’avviso pubblico di riferimento
prescrivano la possibilità, per ciascun soggetto proponente, di presentare un numero limitato di proposte o una limitata partecipazione anche in qualità di partner. Per i progetti, accordi e proposte di finanziamento che risultino effettivamente finanziati, copia dei contratti o
degli atti di finanziamento, devono essere comunicati all'Amministrazione Centrale ai fini dell’implementazione dell'anagrafe dei finanziamenti.
Restano ferme le competenze degli Organi di governo dell’Ateneo in materia di costituzione di Consorzi o di altre forme associative finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati.
Inoltre, al fine di implementare anche l’anagrafe delle proposte di finanziamento e dei progetti, oltre all'obbligo di comunicazione di copia dei contratti e degli atti dei progetti finanziati, è fatto obbligo ai Dipartimenti di trasmettere all’Amministrazione Centrale i dati relativi ai progetti presentati entro venti giorni dalla data di presentazione.
Restano esclusi dall’ambito delle deleghe i contratti e le convenzioni di cui all’art 5814 del RAFC (Convenzioni e contratti per attività c/terzi) già disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
Il Rettore, con proprio provvedimento (D.R. n. 243 del 18/02/2010), ha delegato ai Direttori di Dipartimento i poteri di firma di progetti, accordi e proposte di finanziamento a valere sui fondi degli strumenti finanziari delle politiche nazionali e internazionali a favore della ricerca, della didattica, dell’innovazione e dello sviluppo socioeconomico, sia che essi siano presentati dalla singola struttura, sia che prevedano forme associative o di partenariato, che siano approvati dai Consigli dei medesimi Dipartimenti ai sensi e nei limiti delle predette Delibere n. 54 del 26/01/2010 del SA e n. 50 del 29/01/2010 del CdA, nonché degli atti ed i contratti relativi a loro successivo effettivo finanziamento.
14 Cfr. nella versione vigente attualmente del RAFC l’art. 67.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Attivazione del finanziamento
34
Restano esclusi dalla summenzionata delega i poteri di firma degli atti costitutivi di consorzi, associazioni temporanee di scopo ed altre forme associative la cui approvazione e sottoscrizione rimane di competenza rispettivamente degli Organi dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo e del Rettore.
Dopo la fase dell’iniziativa e della presentazione della proposta di progetto, nella generalità dei casi, l’autorità di gestione del finanziamento comunica la graduatoria relativa alla valutazione dei progetti, nelle forme previste dal bando (pubblicazione sul sito del MUR, pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia, ect) e l’eventuale ammissione al cofinanziamento.
Con la notifica da parte dell'autorità di gestione della comunicazione di assegnazione del cofinanziamento, corredata dall'atto d’obbligo e dal disciplinare di spesa per la rendicontazione, ovvero con l’approvazione da parte degli organi di governo di questo Ateneo di una convenzione ad hoc, ha inizio la fase di attivazione del finanziamento.
Dopo l’accettazione dell’atto d’obbligo ovvero la sottoscrizione di una convenzione e accordo di partenariato da parte di questa Università, l'autorità di gestione procede all’accredito della prima anticipazione e, generalmente, si procede all’iscrizione in bilancio del progetto (in contabilità separata) con la creazione dell’UPB sulla base del piano finanziario di progetto.
Giova inoltre rammentare che, con nota prot. n. 22232/I/12 del 28/05/2007 del Direttore Amministrativo, è stato evidenziato che “(…) l’approvazione delle proposte progettuali da parte degli organi di Ateneo non è da intendere come approvazione “implicita” di tutte le obbligazioni che derivano dalla gestione operativa del progetto. In altri termini, tutti gli atti esecutivi del progetto (procedimenti amministrativi di acquisti di beni e servizi, contratti di ricerca, consulenze etc.) dovranno essere approvati di volta in volta, nel rispetto dell’art. 6315 del RAFC di questa Università, che dispone la competenza per la deliberazione a contrarre”.
Di seguito sono riportati gli adempimenti più ricorrenti da osservare in questa fase di attivazione del finanziamento, anche se occorre sottolineare che le indicazioni che si forniscono andranno adattate, di volta in volta, allo strumento contrattuale del caso concreto.
15 Cfr. nella versione vigente attualmente del RAFC l’art. 72.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Attivazione del finanziamento
35
ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
a) Approvazione della proposta progettuale
Per quanto concerne le iniziative dei Dipartimenti che rientrano nelle deleghe conferite con delibera del SA n.54 del 26/01/2010 e delibera del CdA n. 50 del 29/01/2010, i Centri di Spesa, con delibera del proprio Consiglio, provvedono alla: - approvazione del progetto; - nomina del Responsabile Scientifico di Progetto; - accettazione dell’atto d’obbligo da inviare all'Autorità
di gestione; - approvazione del cofinanziamento; - approvazione della garanzia fideiussoria per anticipi sul
contributo concesso (quando richiesta). I progetti, accordi e proposte di finanziamento che prevedono il cofinanziamento con risorse finanziarie e/o patrimoniali a carico del bilancio dell’Amministrazione Centrale e la presentazione di progetti/proposte di finanziamento per i quali il bando o l’avviso pubblico di riferimento prescrivano la possibilità, per ciascun soggetto proponente, di presentare un numero limitato di proposte o una limitata partecipazione anche in qualità di partner sono sottoposti all’approvazione del C.d.A. e del S.A.
Statuto
Regolamento di ripartizione dei proventi provenienti dai corsi di perfezionamento e dai progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall’UE
Delibera del SA n. 54 del 26/01/2010 e Delibera del CdA n. 50 del 29/01/2010 ‐ Deleghe ai Dipartimenti per l’approvazione di progetti e proposte di finanziamento a valere sui fondi degli strumenti finanziari delle politiche nazionali ed internazionali a favore della Ricerca, della didattica, dell’innovazione e dello sviluppo socio‐economico
DR n. 243 del 18/02/2010
Nota del DA prot. n. 22232/I/12 del 28/05/2007 ‐ Approvazione delle proposte progettuali – Raccomandazione
b) Costituzione di strutture associative (ATI, ATS etc.)
Dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS, con indicazione del soggetto capofila.
I Dipartimenti possono presentare le proposte di finanziamento a valere sui fondi degli strumenti finanziari delle politiche nazionali ed internazionali a favore della ricerca, della didattica, dell’innovazione e dello sviluppo socioeconomico, sia che essi siano presentati dalla singola struttura sia che prevedano forme associative o di partenariato. Restano ferme le competenze degli Organi di governo dell’Ateneo in materia di costituzione di Consorzi o di altre forme associative finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati.
Statuto
Regolamento di ripartizione dei proventi provenienti dai corsi di perfezionamento e dai progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall’UE
Delibera del SA n. 54 del 26/01/2010 e Delibera del CdA n. 50 del 29/01/2010 ‐ Deleghe ai Dipartimenti per l’approvazione di progetti e proposte di finanziamento a valere sui fondi degli strumenti finanziari delle politiche nazionali ed internazionali a favore della Ricerca, della didattica, dell’innovazione e dello sviluppo socio‐economico
c) Provvedimento di surroga con delibera del CdA o del CdS
In alcuni casi, al fine di rendere esente l'autorità di gestione del finanziamento in eventuali azioni di danno contro lo stesso instaurate, derivanti da inadempienze dello stesso soggetto o da qualunque altro motivo attinente la realizzazione dell’intervento, è previsto un provvedimento di surroga. Il sopracitato impegno deve inoltre prevedere l’immediato versamento delle somme eventualmente richieste a titolo di restituzione di ratei di cofinanziamento, nazionale e comunitario, erogati.
Disciplinare di spesa
d) Comunicazioni all’Ente finanziatore
Le comunicazioni che di norma si inviano all'Ente finanziatore, in particolare per i progetti di formazione,
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Attivazione del finanziamento
36
ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
salvo diverse disposizioni del disciplinare di progetto sono: la data di effettivo inizio delle attività previste dal
progetto e dell’avvio delle attività di pubblicizzazione; la data di effettivo inizio dell’attività formativa; le generalità degli allievi: nome, cognome, sesso, data
e luogo di nascita, condizione lavorativa, residenza, cittadinanza, telefono, titolo di studio posseduto;
le informazioni anagrafiche delle organizzazioni di appartenenza, nel caso di attività dirette a personale già impiegato o di futuro inserimento, con l’indicazione della relativa posizione organizzativa rivestita o da assumere.
e) Registri
Per i progetti di formazione, in generale, è prevista la tenuta di appositi registri ufficiali firmati dai docenti e dagli allievi per attestare: l’attività svolta; la frequenza degli allievi.
Inoltre, è prevista la tenuta di registri, moduli o bollettini di consegna da far firmare al ricevente, nel caso in cui si fornisca agli allievi materiale didattico e per esercitazioni pratiche, a titolo gratuito, il cui costo sia esposto nella rendicontazione di spesa.
Disciplinare di spesa
f) Adempimenti contabili
Iscrizione in bilancio del costo del Progetto: al netto della quota di cofinanziamento tenendo conto della durata dello stesso (nel caso in cui il progetto abbia durata superiore ad un anno il budget verrà ripartito sul bilancio di più esercizi finanziari);
Accertamento e riscossione della prima tranche del contributo
Approvazione della quota di cofinanziamento da parte del CdS e/o dell’Ateneo
Nel caso di cofinanziamento attraverso l’esposizione dei costi del personale interno (tecnico‐amministrativo e personale docente) è necessario rispettare le seguenti prescrizioni: - rispetto del massimale rendicontabile da parte del personale interno (780 ore per il personale docente e ricercatore e 1.560 per il personale tecnico‐amministrativo)16;
- il provvedimento di assegnazione ore al personale interno deve essere antecedente al periodo da rendicontare;
- costo orario certificato dall'Ufficio Stipendi; - dichiarazioni da parte del personale interno mediante compilazione di time‐sheets mensili delle ore rendicontate.
RAFC
Regolamento di ripartizione dei proventi provenienti dai corsi di perfezionamento e dai progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall’UE
Nota MUR prot. n. 391 del 3/04/2007 ‐ Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di calcolo del costo orario personale docente
Circolare del DA prot. n. 1911 del 31/01/2005 ‐ Limiti e compatibilità dei compensi incentivanti
Disciplinare di spesa
16 Nella nota MUR prot. n. 391 del 3/04/2007 relativa alla “Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di calcolo del costo orario personale docente” si fa presente quanto segue: (omissis) “L’indicazione quantitativa che si ritiene di indicare (per il personale con impegno a “tempo pieno”), anche con riferimento agli impegni temporali previsti per il personale universitario contrattualizzato (tecnici e amministrativi), e conformemente a quanto previsto dai relativi CCNL, è pari a 210 giorni lavorativi con una media di 7,2 ore al giorno per un totale di 1.512 ore di tempo produttivo annuo” (omissis).
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Attivazione del finanziamento
37
ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Link utili
APRE ‐ Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ‐ Europa Lavoro
Università del Salento – Ripartizione della Ricerca ‐ Ufficio Progettazione e Finanziamento per la Ricerca
Documenti utili
Guida all’analisi costi‐benefici dei progetti d’investimento (Commissione europea)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Gestione
38
4.2 Gestione
Le spese sostenute nell’ambito di un progetto finanziato con fonti esterne (fondi comunitari, fondi regionali, fondi ministeriali, ecc.), affinché possano essere rendicontate, devono rispettare i principi generali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento ed enunciati nel paragrafo precedente (pertinenza, congruità, eleggibilità, ecc.).
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui principi generali che regolano la gestione dei progetti, in considerazione dal fatto che, il mancato rispetto delle norme innanzi citate, può dare luogo ad inammissibilità della spesa e/o infrazioni dal punto di vista gestionale, amministrativo e contabile ex artt. 56 e 98 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
In proposito si segnalano sommariamente i controlli più frequenti operati, a livello esterno, dalle Autorità di gestione e dalle Autorità di audit e, a livello interno, dal Servizio di Vigilanza. Detti controlli riguardano tutte le tipologie di spesa: Pertinenza della spesa Eleggibilità della spesa Corretta imputazione della spesa e copertura finanziaria della stessa Corrispondenza tra l’importo della fattura e quello inserito nel rendiconto Corrispondenza tra importo rendicontato e quello risultante nelle scritture contabili Esistenza dei documenti probatori comprovanti le spese certificate per il progetto (ordinativi di fornitura, fatture,
mandati di pagamento) Originalità dei documenti giustificativi di spesa Annullo della fattura con i riferimenti al progetto e indicazione dell’importo portato a rendicontazione Annullo del mandato con i riferimenti al progetto e indicazione dell’importo portato a rendicontazione
Inoltre, al fine di fornire una visione completa (ed applicativa) dei principi fondamentali per la rendicontazione
delle spese, si consiglia una lettura congiunta del presente paragrafo con quello relativo alla rendicontazione.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Gestione
39
Adempimenti conseguenti
GESTIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
a) Certificazione di spesa
Documenti probatori dell’effettivo sostenimento della spesa sono: - il mandato di pagamento quietanzato, cioè supportato da documentazione prodotta dall’Istituto bancario, attestante univocamente il trasferimento finanziario della partita in oggetto;
- la fattura (o parcella o nota debito). Per la determinazione del periodo di rendicontazione fa fede la data del documento giustificativo di pagamento (data di quietanza) e non del documento giustificativo di spesa. Tutti i documenti giustificativi delle spese devono essere annullati con il timbro del progetto (che dovrà contenere tutti i riferimenti del progetto). Il timbro deve essere apposto sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Nel timbro occorre inscrivere la somma che si intende rendicontare relativamente al documento in oggetto.
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Disciplinare di spesa
b) Stipulazione del contratto
I contratti sono stipulati dai soggetti di cui all’art. 72 del RAFC, nell’ambito della rispettiva autonomia, e dal Rettore o da un suo delegato, nell’ambito dell’autonomia prevista dallo stesso articolo per il C.d.A. I contratti possono essere stipulati: - in forma pubblica amministrativa, quando lo richiede la legge o è disposta nell’atto di delibera o di determinazione a contrarre;
- mediante scrittura privata; - mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Per valori di contratto fino a 20.000,00 Euro si provvederà alla spesa tramite emissione di ordinativi di fornitura. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti sono approvati dal soggetto competente.
RAFC, artt. 72, 90
c) Fase finale della procedura di spesa
L’art. 48‐bis, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 602 (disposizione introdotta dall’articolo 2, comma 9, del D.L. 03/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006 n. 286) stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DLGS 30/03/2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione
Circolare n. 29 del 08/10/2009 della RGS ‐ Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell'articolo 48‐bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” – Nuovi chiarimenti
Circolare n. 22 del 29/07/2008 della RGS ‐ Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell'articolo 48‐bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” ‐ Chiarimenti
Decreto n. 40 del 18/01/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ‐ Modalità di attuazione dell'articolo 48‐bis del DPR 29/09/1973, n. 602, recante disposizioni in materia d
delle somme iscritte a ruolo”. In ordine all’applicazione dell’art. 48‐bis del DPR
i pagamenti da parte delle pubbliche
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Gestione
40
GESTIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
29/09/1973, n. 602, sono state diramate alcune istruzioni operative dal Dipartimento della RGS con le circolari n. 28 del 06/08/2007 e n. 29 del 04/09/2007. Successivamente, con Decreto n. 40 del 18/01/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di attuazione del citato art. 48‐bis. L’art. 2 del predetto regolamento afferma che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., la quale controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta. L’art. 3 del regolamento disciplina gli effetti della verifica. Con la circolare n. 22 del 29/07/2008 la RGS ha fornito dei chiarimenti in ordine all’applicazione dell'articolo 48‐bis del DPR 29/09/1973, n. 602, in relazione alle questioni ritenute di maggior rilievo e concernenti, tra l'altro, i rapporti nell'ambito della PA, le fattispecie escluse dall'obbligo di verifica, il pagamento degli stipendi, il versamento delle ritenute, la cessione del credito, la natura del credito esposto nella cartella di pagamento. La RGS ha offerto un contributo integrativo alla tematica in questione, con la circolare n. 29 del 08/10/2009, fornendo nuovi chiarimenti in merito ai seguenti punti: pagamento concomitante di più fatture, raggruppamenti temporanei di imprese, rapporto tra l’art. 48‐bis e l’art. 72‐bis del DPR n. 602/1973, leasing, cessione del credito, errata attivazione dell’art. 48‐bis, trattamento di fine rapporto, validità della liberatoria.
amministrazioni
Circolare n. 29 del 4/09/2007 della RGS ‐ Art. 48‐bis del DPR 29/09/1973, n. 602 ‐ Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori istruzioni applicative
Circolare n. 28 del 06/08/2007 della RGS ‐ Art. 48‐bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ‐ Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Prime modalità applicative
Regolamento per il pagamento delle somme dovute dall’Università del Salento in forza di contratti di somministrazione, forniture e appalti
Regolamento per l’uso della carta di credito
Nota del DA prot. n. 43496‐VIII/2 del 09/10/2008 – Art. 48‐bis del DPR 602/73 e successive modificazioni e integrazioni – Pagamenti superiori ad € 10.000,00 – Chiarimenti
Nota del DA prot. n. 14603‐VIII/2 del 31/03/2008 – Art. 48‐bis del DPR 602/73 e successive modificazioni e integrazioni – Pagamenti superiori ad € 10.000,00 – Indicazioni operative
Circolare del Direttore del DAF prot. n. 36747/X/4 del 21/09/2007 – Legge 3 agosto 2007, n. 123, art. 6 “Misure in teme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”
Circolare del DA prot. n. 20332/VIII/6 del 14/07/2005 ‐ Carte di credito aziendali – Variazione modalità di rendicontazione delle spese
Circolare del DA prot. n. 6577 del 15/03/2005 ‐ Gestione carte di credito aziendali
d) Adempimenti in materia di informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali
(Sul punto si rimanda al paragrafo 3.4)
Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006
Nota Rettorale Prot. n. 12376 del 17/03/2009 – Utilizzo del marchio dell’Università del Salento
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Gestione
41
GESTIONE
Link utili
Agenzia delle Entrate
Dossier Riforma del Bilancio dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Equitalia
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
Ragioneria Generale dello Stato
SIOPE ‐ Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici
Link utili
Legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 (Note brevi a cura della RGS)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
42
4.2.1 Acquisizione beni e servizi
Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è stato approvato con D.LGS. n. 163/2006 ed entrato in vigore il 1° luglio 2006 (d’ora innanzi Codice).
Il Codice può essere sinteticamente suddiviso in cinque parti fondamentali: 1. Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice (artt.
1/27); 2. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (artt. 28/205) 3. Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (artt. 206/238); 4. Contenzioso (artt. 239/246); 5. Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – abrogazioni (artt. 247/257).
Il Codice, diretto alla semplificazione normativa, ha abrogato la legge Merloni e i decreti legislativi 157/95, 158/95 e 358/92 e contiene la normativa per i contratti sotto soglia, quella per i settori speciali e quella per le grandi opere.
L’art. 5 demanda la disciplina attuativa ed esecutiva del Codice ad un regolamento governativo che sarà integralmente applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, e – limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3 – in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
Alla data di pubblicazione del presente documento il Regolamento governativo non è stato ancora emanato.
Di seguito si evidenziano le principali novità normative introdotte dal Codice.
- Incentiva la discrezionalità delle scelte procedurali delle stazioni appalti rendendo indifferente la scelta del criterio di selezione delle offerte tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Prevede l’adozione della definizione comunitaria delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, adesso individuate nel Codice come “aperte”, “ristrette” e “negoziate” (rinunciando alle tradizionali definizioni di asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata).
- Modifica profondamente la preesistente disciplina della trattativa privata (procedura negoziata) uniformandola a quella europea, introducendo, da un lato, una disciplina unitaria (per lavori, servizi e forniture) e contemplando, dall’altro, un minimo di garanzie procedurali (gara informale delineata dal sesto comma dell’art. 57 del Codice) anche per le ipotesi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
- Per quanto concerne le offerte anomale (per i contratti di rilevanza comunitaria), il Codice (negli articoli 86 e seguenti) recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, eliminando ogni forma di automatismo nell’esclusione delle offerte che superano la c.d. soglia di anomalia o che appaiono comunque anormalmente basse.
- Introduce istituti assolutamente innovativi previsti dalle direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE: il dialogo competitivo, le aste elettroniche, gli accordi quadro, i sistemi dinamici di acquisizione, le centrali di committenza, nonché il c.d. avvalimento.
Il c.d. “avvalimento” (contemplato dall’art. 49 del Codice) è un istituto che disciplina le modalità con cui un
soggetto si può avvalere, sia per le singole gare che per i sistemi di qualificazione, dei requisiti (di capacità tecnica, economica e finanziaria) di un altro soggetto, senza legami giuridici (di carattere soggettivo) con lo stesso.
Ulteriori significativi aspetti innovativi apportati dal Codice alla previgente disciplina: si segnala che l’art. 30 fornisce (per la prima volta) la definizione dell’istituto della concessione dei servizi pubblici, stabilendo – in linea di principio – che “nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
L’art. 62 del Codice rende pienamente operativo in Italia (in relazione agli appalti di servizi e forniture e nei lavori pubblici di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro) l’istituto della “forcella” (in precedenza, mai, realmente impiegato nella pratica).
Si precisa, infatti, che nelle procedure ristrette, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo (quale che sia l’oggetto del contratto) le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati istanti ed in possesso dei requisiti di idoneità da invitare (purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei), indicando nel bando di gara i criteri oggettivi non discriminatori e proporzionati (non meglio precisati dal Codice) che
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
43
intendono (discrezionalmente) applicare al fine precipuo di selezionare i soggetti istanti idonei, eccedenti il numero massimo prestabilito.
Con DR n. 2467 del 25 novembre 2008 è stato modificato il RAFC, in considerazione dell’entrata in vigore del Codice degli appalti e delle importanti novità legislative in esso contenute; il nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2009. Le modifiche hanno riguardato principalmente la Sezione II – Contrattazione passiva del Capo VI – Attività negoziale.
In seguito, con DR n. 688 del 9 aprile 2009 è stato emanato il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (RAE), entrato in vigore il 1° maggio 2009, che disciplina il ricorso alle procedure di acquisto in economia di beni, servizi e lavori fino all’importo di 150.000,00 Euro.
Infine, il 1° marzo 2010 è entrata in vigore una nuova versione del RAFC, emanata con DR n. 198 del 12/02/2010.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
44
Adempimenti conseguenti
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
a) Competenza e deliberazione a contrarre
La competenza ai fini della deliberazione o della determinazione a contrarre, con la contestuale scelta della forma di procedura, è stabilita sulla base del valore del contratto (al netto di IVA) secondo le seguenti soglie di autonomia:
Soglia di autonomia Competenza Fino a € 20.000 Responsabile del CdR o del
CdS Da € 20.001 fino a € 49.999 DA o Dirigente delegato o,
esclusivamente per le spese in economia, il Responsabile del CdS
Da € 50.000 fino a € 150.000 DA o Dirigente delegato o, esclusivamente per le spese in economia, il Consiglio del CdS
Da € 150.001 fino alla soglia comunitaria17
DA
Oltre la soglia comunitaria CdA
I soggetti competenti a contrarre provvedono con propri atti all’indizione delle procedure di gara, aperte, ristrette o negoziate, alla nomina delle eventuali commissioni di gara e dei collaudatori, all’assunzione degli impegni di spesa, all’approvazione degli atti finali di gara e dei contratti, all’approvazione, quando necessario, dei certificati di collaudo. Per valori di contratto fino a 20.000 Euro si provvederà alla spesa tramite emissione di ordinativi di fornitura. Per valori di contratto superiori a 20.000 Euro tali atti assumeranno la forma della delibera qualora il soggetto competente sia un organo collegiale, la forma del decreto qualora il soggetto competente sia il DA (o il Dirigente delegato) o il Responsabile del CdS. La deliberazione o determinazione a contrarre deve indicare il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente, i riferimenti finanziari del contratto, il Dirigente incaricato alla stipula del contratto, la nomina del responsabile del procedimento contrattuale. Il calcolo del valore stimato dei contratti è basato sull’importo totale pagabile al netto di IVA e tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
Regolamento (CE) n. 1177/2009
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 11, 29, 121, 124 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Legge n. 69 del 18/06/2009 ‐ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
DLGS 11/09/2008 n. 152 ‐ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici)
Deliberazione 01/03/2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2009
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
RAFC, artt. 72, 73, 74
RAE
Delibera del CdA n. 22 del 29/12/2008 ‐ Deleghe al Rettore
Decreto del DA n. 17 del 31/01/2007 ‐ Art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e deliberazione 10/01/2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture – Modalità e termini versamento contributo
17 Per effetto del Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30/11/2009 e immediatamente applicabile in Italia, dal 1° gennaio 2010 si applicano le nuove soglie comunitarie. Per le forniture e servizi le nuove soglie scendono a 193.000 euro. Il Codice dei Contratti (decreto legislativo 163 del 2006), ed in particolare gli articoli 28 e 215, sono dunque modificati, dal 1° gennaio 2010
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
45
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
È vietato l’artificioso frazionamento dell’appalto di forniture o di servizi al fine di escluderlo dall’osservanza dalle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. In merito, oltre al divieto posto dall’art. 29, comma 4, del Codice degli appalti, la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa all’ammissibilità delle spese per le attività cofinanziate dal FSE 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (PON), evidenzia che nei casi di acquisizione di forniture o servizi è necessario farsi rilasciare dal beneficiario una dichiarazione in autocertificazione di non frazionamento artificioso del valore dell’affidamento. L’Università quale stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente per i contratti il cui importo a base di gara è maggiore o uguale a 150.000 euro. L’autorità per la vigilanza sui contratti ha stabilito nelle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266 che, al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG (sistema informativo di monitoraggio della contribuzione), le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere il codice identificativo gara (CIG) anche per procedure di importo inferiore a 150.000 euro. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
46
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
b) Acquisti da Consip SpA
Per l’acquisto di beni e servizi, l’Università può utilizzare altresì le convenzioni previste dall’art.26 della Legge 23/12/1999 n. 488, ovvero i parametri di qualità e di prezzo risultanti dalle stesse, secondo le condizioni indicate nella medesima legge. E’ ammesso il ricorso al mercato elettronico. La scelta di non utilizzare tali convenzioni deve essere accompagnata dal rispetto delle seguenti condizioni: - utilizzare i parametri di prezzo‐qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni attive;
- allegare al provvedimento che dispone l’acquisto di beni e servizi, a cura di chi sottoscrive il contratto, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 e segg. del DPR 28/12/2000, n. 445, e successive modificazioni (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), che attesti il rispetto della condizione di cui al punto precedente;
- trasmettere la copia di ogni provvedimento di acquisto di beni e servizi che non preveda l’utilizzo delle Convenzioni attive definite da CONSIP all’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ai fini della predisposizione della relazione annuale obbligatoria prevista dal comma 4 dell’art. 26 della legge n. 488/99 (al fine di facilitare l’attività di vigilanza prescritta dal legislatore, è necessario allegare ai singoli provvedimenti adottati la stampa delle pagine del sito CONSIP contenenti le convenzioni attive per le tipologie di beni o servizi oggetto di comparazione, alla data di adozione dei provvedimenti).
In tutti i casi in cui non siano presenti convenzioni attive per i beni o servizi che si intende acquistare, i funzionari istruttori inseriranno nel provvedimento di acquisto, prima di sottoporlo alla firma, specifica dicitura, sottoscritta (“bene o servizio non presente nelle convenzioni Consip attive”), dopo averne verificato l’effettiva inesistenza. Corre l’obbligo sottolineare che “la stipulazione di un contratto in violazione di quanto sopra stabilito è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”.
Legge n. 24/12/2007 n. 244, art. 2, commi da 569 a 574 (Legge Finanziaria 2008) ‐ Acquisti da Consip SpA
Legge n. 296/2006 art. 1, comma 449 (Legge finanziaria 2007) ‐ Acquisti da Consip SpA
Legge n. 488/1999 art. 26 e successive modificazioni e integrazioni
Circolare del DA prot. n. 11475 del 10/03/2008 – Procedura di acquisto per beni e servizi previsti dalla Legge Finanziaria per il 2008 – Comunicazioni all’Ufficio preposto al controllo di gestione (ex art. 26 Legge 23/12/1999, n. 488)
c) Le modalità di scelta del contraente
Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto per l’acquisizione di beni e servizi, l’Università utilizza: - le procedure aperte; - le procedure ristrette; - le procedure negoziate; - accordi quadro; - il sistema dinamico di acquisizione;
RD 23/05/1924 n. 827, Titolo II – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regolamento di contabilità generale)
RD 18/11/1923 n. 2440, Titolo I – Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (legge di contabilità generale)
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 54/58, 125
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
47
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
- l’asta elettronica; - il dialogo competitivo. L’Amministrazione aggiudica i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste, i contratti possono essere aggiudicati mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, si possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. È altresì consentita l’acquisizione in economia di beni o servizi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario (gli acquisti in economia sono oggetto di un successivo paragrafo). Con l’art. 3 del decreto legge 25/09/2009 n. 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n. 166, è stato introdotto una lettera m) quater all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 contenente una nuova ipotesi di esclusione per quelle imprese partecipanti che “si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.
Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta.
Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dall’Amministrazione con le modalità stabilite nel DLGS 163/2006. Sono da utilizzare nei casi in cui si ritenga opportuno giovarsi di provate competenze tecniche, scientifiche o artistiche necessarie per fornire un apporto progettuale effettivo alle specifiche fornite dall’Amministrazione.
Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto (hanno carattere eccezionale per cui sono applicabili solo in presenza delle condizioni stabilite dalla legge).
Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, previa motivazione ed in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. Il provvedimento con cui l’Amministrazione decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per avviare tale procedura. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DL n. 135 del 25/09/2009, convertito in Legge 20 novembre 2009 n. 166 ‐ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
DLGS 11/09/2008 n. 152 ‐ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici)
Interpello n. 9 del 20/02/2009 (Ministero del Lavoro) ‐ Art.9 D.Lgs. n. 124/2004 – Università partecipante a procedure di evidenza pubblica obbligo di presentazione e rilascio del DURC
Determinazione n. 1 del 10/01/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ‐ Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
RAFC, artt. 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81
RAE
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
48
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
d) Altre procedure di scelta del contraente
Le altre procedure di scelta del contraente introdotte dal Codice degli appalti e che la stazione appaltante può utilizzare sono:
- l’accordo quadro, al fine di accorpare gli acquisti di beni omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, l’Amministrazione segue le regole di selezione e di aggiudicazione previste in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. L’Amministrazione non può ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza;
- il sistema dinamico di acquisizione che è un processo di acquisizione interamente elettronico, usato esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze della stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. A tal fine l’Amministrazione segue le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. L’Amministrazione non può ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza;
- l'asta elettronica che è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali non possono essere oggetto di aste elettroniche. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando l’Amministrazione può stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica secondo le modalità stabilite nell’art. 85 del DLGS 163/2006;
- i concorsi di progettazione che sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante (per esempio
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 3, 59, 60, 85
RAFC, art. 79
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
49
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
nel settore dell'elaborazione di dati) un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
50
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
e) DURC18
Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa, il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
Ai sensi del DL n. 185/2008, convertito in legge n.2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 20/02/2009, ha reso noto che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico, anche nell’ipotesi di acquisti in economia e di modesta entità.
Con nota del DA prot. n. 41337 del 13/10/2009, in merito agli acquisti in economia, è stato precisato quanto segue: per gli acquisti al di sotto dei 1.000,00 euro, nello
spirito di snellimento dell’azione amministrativa ed in armonia con il principio di non aggravamento del procedimento ex art.1 Legge 241/1990, si può prescindere dall’acquisizione del DURC;
per gli acquisti da € 1.000,01 e fino ad € 20.000,00, la richiesta del DURC avviene solo prima di procedere alla liquidazione dell’importo, ferma restando la necessità di inserire nella lettera d’ordine o nel buono d’ordine la seguente clausola: “ … l’Università, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture, procederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in sede di liquidazione della fattura e, in caso di esito negativo, procederà a trattenere il corrispettivo pattuito dandone comunicazione”;
per gli acquisti da € 20.000,01 fino all’importo di € 150.000,00, l’Amministrazione prima di procedere con la stipula del contratto o dell’ordine provvede ad effettuare tutte le verifiche su quanto autocertificato dalla ditta tra cui anche il possesso della regolarità contributiva. Poiché tra la sottoscrizione del contratto e la liquidazione può decorrere un notevole lasso di tempo e stante la validità del DURC (pari a 30 giorni) è naturale che il DURC iniziale possa avere una scadenza non coincidente con la fase di liquidazione. In questo caso è necessario richiederlo nuovamente.
DL 29/11/2008 n. 185, art. 16‐bis, c. 10 (DURC), convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 ‐ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti‐crisi il quadro strategico nazionale
DLGS 10/09/2003, n. 276 (art. 2, comma 1 lettera h e art. 86, comma 10) – DURC
DL 25/09/2002, n. 210 (convertito in legge 266/2002) (art. 2 – Norme in materia di appalti pubblici) – Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
Ministero del Lavoro:
− Interpello n. 64 del 31 luglio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – problematiche relative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
− Interpello n. 58 del 10 luglio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – appalti pubblici e privati in edilizia – problematiche relative al distacco e all’attività di trasporto
− Interpello n. 35 del 15 maggio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per gli adempimenti previdenziali‐assistenziali
− Interpello n. 9 del 20/02/2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
− Interpello n. 6 del 6 febbraio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – imprese straniere – distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale – normativa DURC – autocertificazione regolarità contributiva
Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008 ‐ Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007
Circolare n. 5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza – Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza del 24/10/2007 – Documento Unico di Regolarità Contributiva
RAFC, art. 83
Circolare del DA prot. n. 7430 del 01/03/2010 –
18 Si veda in merito la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12/03/2009, n. 1458 – Anas s.p.a. c. Sammarco Costruzioni s.r.l. e la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11/05/2009, n. 2874 – ASL 2 di Torino c. Lara Costruzioni s.r.l., in relazione alla rilevanza, ai fini delle gare di appalto, del requisito della regolarità contributiva e previdenziale.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
51
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Ulteriori chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Nota del DA prot. n. 41337 del 13/10/2009 ‐ Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
f) Specifiche tecniche19
Fatta eccezione per i casi in cui occorre indicare le specifiche tecniche per la peculiarità dell’oggetto dell’appalto, nelle altre ipotesi le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente». Si applicano, in ogni caso le disposizioni contenute nell’art. 68 del DLGS 163/2006.
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 68
RAFC, art. 91
19 Si veda in merito, il Parere 11/03/2009, n. 36 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativo alla questione dell’equivalenza nelle specifiche tecniche.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
52
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
g) Acquisizione in economia20
L’acquisizione in economia è consentita secondo le modalità, i casi e gli importi previsti dal DLGS 163/2006 e dal RAE, emanato con DR n. 688 del 09/04/2009. Al fine di poter procedere all’acquisizione in economia, devono ricorrere contestualmente i requisiti relativi ai limiti di importo (come determinati dall’art. 4 del RAE) ed alle singole voci di spesa (come determinate dagli artt. 5 e 7 dello stesso Regolamento). Per ragioni di economicità dei processi di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, l’acquisizione in economia è da preferire all’utilizzo delle ordinarie modalità contrattuali quando l’acquisto abbia ad oggetto beni o servizi fino a 150.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento della spese in economia.
RAFC, artt. 80, 81
RAE
Regole di procedura
Per importi da € 5.000,0021 e fino ad € 150.000,00, l’acquisizione di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario da parte dei CdS e dei CdR avviene attraverso l’utilizzo degli strumenti di e‐procurement di cui all’art. 10 del RAE22 (ove non si tratti di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 91, comma 2 del DLGS 163/2006). Qualora tali strumenti non siano disponibili o non siano adeguati alle esigenze di acquisto23, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 11 e ss. del RAE, ovvero:
Valore del contratto Modalità affidamento
Fino ad € 5.000,00 Acquisizione di un solo preventivo
Da € 5.000,01 e fino ad € 20.000,00
Mediante gara informale, attraverso una richiesta di presentare un’offerta ad almeno 3 operatori economici24
Da € 20.000,01 e fino ad € 150.000,00
Mediante gara informale, attraverso una lettera di invito a presentare un’offerta ad almeno 6 operatori economici25
Per le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario per importi da € 20.000,01 ad € 150.000,00, l’aggiudicazione è approvata con Decreto Direttoriale ed è regolata da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera con la quale il Responsabile del procedimento dispone l’ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare o richiamare i medesimi contenuti previsti dalla
20Si rimanda per una trattazione dettagliata dell’argomento alle “Linee guida per l’applicazione del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”, pubblicato da questa Direzione con nota prot. n. 22144 del 18/05/2009. 21 Con D.R. n. 360 dell’8 marzo 2010 è stato modificato l’art. 9 del RAE “Scelta della procedura”, con l’innalzamento della soglia da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00. 22 L’art. 10 del RAE dispone che: 1) L’acquisizione in economia mediante strumenti elettronici, con gli importi indicati nell’art. 9 del RAE, avviene tramite mercato elettronico della PA o tramite negozi elettronici; 2) Tali strumenti costituiscono in ogni caso parametri economico‐qualitativi per gli acquisti effettuati con modalità diverse. 23 La non disponibilità o la non adeguatezza devono risultare da apposita motivazione. 24 Tale numero potrà essere ridotto in presenza di adeguate motivazioni dal Responsabile del procedimento. 25 Se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l’elenco dei fonitori dell’Università.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
53
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
lettera d’invito. A tal fine potranno essere utilizzati i modelli predisposti con l’ausilio del sistema informativo‐contabile.
Responsabile del procedimento
Per ogni acquisizione in economia è individuato un Responsabile del procedimento unico per le fasi di individuazione dell’esigenza, di affidamento ed esecuzione, cui è attribuito il potere di ordinare l’acquisto. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del CdR o del CdS. Il Responsabile del CdR o del CdS può nominare, quale Responsabile del procedimento, in relazione a singoli procedimenti di acquisizione di beni o servizi o per categorie merceologiche, altro dipendente avente competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato. Il Responsabile del procedimento deve essere un dipendente con contratto di lavoro subordinato e deve possedere competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato. Per specifiche categorie di beni e servizi o per singoli acquisiti, il Responsabile del procedimento può individuare un referente tecnico‐scientifico dell’approvvigionamento, avente competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato. Compito del referente tecnico‐scientifico è cooperare con il Responsabile del procedimento alla definizione delle specifiche tecniche e prestazionali del bene o servizio da acquisire e di effettuare le verifiche di regolare esecuzione previste.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
54
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
h) Commissioni di gara26
Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore ed esclusi i contratti di valore non superiore a 20.000 Euro, le valutazioni delle offerte per l’aggiudicazione di appalti e contratti sono effettuate da apposite commissioni composte da tre membri, oltre al Segretario con funzioni di Ufficiale Rogante, ove nella delibera o determinazione a contrarre sia richiesta la forma pubblica amministrativa. I componenti sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 72 del RAFC. Nelle procedure ristrette la scelta dei soggetti da invitare alle gare è effettuata da apposita Commissione composta da tre membri e nominata dai soggetti di cui all'articolo 72 del RAFC. La Commissione giudicatrice nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa è costituita e nominata ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Per i contratti di valore non superiore a 20.000 Euro la valutazione delle offerte è effettuata dal soggetto che ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 72 del RAFC. Per specifiche esigenze le Commissioni possono essere integrate da soggetti esterni all’Amministrazione scelti secondo le procedure previste per l’affidamento dei servizi ai sensi del decreto legislativo 12/04/2006, n.163 e s.m.i. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Art. 51 del Codice di procedura civile
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 84
RAFC, art. 72, 84
RAE, art. 13
26 Si veda in merito, per altro, la Sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I‐ter, 8 maggio 2009, n. 5035 – Fondazione Censis c. Ministero dell’Interno ed Autorità di Gestione delegata del PON Sicurezza ed altro, relativamente ai funzionari interni componenti delle commissioni giudicatrici e requisiti di professionalità.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
55
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari i) Pubblicità
Le forme di pubblicità delle gare d’appalto sono regolate secondo le disposizioni contenute nel DLGS 163/2006. In particolare per gli appalti relativi a beni e servizi di valore sopra la soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste dagli artt. 66 e 67 del DLGS 163/2006. Per contratti relativi ad appalti di forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria la pubblicità è garantita secondo le modalità previste all’art. 124 del DLGS 163/2006. Con Legge 3 agosto 2009 n. 102 vengono apportate ulteriori modificazioni al codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006. In particolare la legge modifica l’art. 70, comma 11, lett. b) nel senso di estendere, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, in caso di urgenza, la possibilità di ridurre il termine per la ricezione delle offerte al caso in cui l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, purché il termine stesso non sia inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte. Prima di tale modifica il suddetto termine non poteva essere inferiore a 80 giorni o, nel caso in cui le stazioni appaltanti avessero pubblicato un avviso di preinformazione, a 50 giorni (rispettivamente commi 6 e 7 dell’art. 70, D.Lgs. 163/2006). È necessario garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali riportando nei bandi il riferimento al contributo dell’UE ed in particolare al Fondo interessato specificando la missione dello stesso. Tali atti dovranno riportare l’indicazione dell’importo ammesso a cofinanziamento nonché la percentuale del contributo proveniente dallo stesso strumento comunitario. Durante l’attuazione dell’operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni: - il contributo pubblico totale all’operazione supera
500.000 euro; - l’operazione consiste nel finanziamento di
un’infrastruttura o di interventi costruttivi. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un’operazione che rispetta le seguenti condizioni: - il contributo pubblico totale all’operazione supera
500.000 euro; - l’operazione consiste nel finanziamento di
un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
Regolamento (CE) n. 1828/2006
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 66, 67 e 124
Legge 03/08/2009 n. 102 (di conversione in Legge, con modificazioni, del DL 1° luglio 2009, n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi nonché proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”)
Legge 18/06/2009 n. 69 ‐ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 4 aprile 2008: “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi”
Direttiva n. 2 del 20/02/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA – Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale
RAFC, art. 88
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
56
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
j) Garanzie a corredo dell’offerta
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità indicate nell’art. 75 del DLGS 163/2006. In particolare, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del DLGS 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal MEF. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del DLGS 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 75 e 113
RAFC, art. 89
RAE, art. 13
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
57
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
k) Aggiudicazione
In tale ambito occorre distinguere tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell’offerta ed è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 48 del DLGS 163/2006. Gli appalti sono aggiudicati secondo i criteri previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del DLGS 163/2006. L’art. 81 del DLGS 163/2006 prevede che la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli artt. 86, 87 e 88 del DLGS 163/2006 (per gli appalti sopra soglia comunitaria) e l’art. 124, comma 8 (per gli appalti sotto soglia) disciplinano i criteri di individuazione, di verifica e il procedimento di esclusione delle offerte anormalmente basse. Con Legge 3 agosto 2009 n. 102 vengono apportate ulteriori modificazioni al codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006. In particolare:
1) viene abrogato il comma 5 dell’art. 86 che disponeva che le offerte andavano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta di cui all’art. 87, comma 2 (a titolo esemplificativo tale norma elenca l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli, l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti, l’eventuale ottenimento di un aiuto di Stato, il costo del lavoro) relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara;
Regolamento (CE) n. 1828/2006
Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 (c.d. Direttiva ricorsi), che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici27
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 11, 12, 48, 79, 81/83, 86/89, 124
Legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi nonché proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”)
DL 29/11/2008 n. 185, art. 16‐bis, c. 10 (DURC), convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 ‐ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti‐crisi il quadro strategico nazionale
Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008 ‐ Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007
Circolare n. 5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza – Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Circolare del 01/03/2007 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie – Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi
RAFC, artt. 86, 87
27 La direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 ha modificato le direttive 89/665/CE e 92/13/CE – concernenti le procedure di ricorso in materia, rispettivamente, di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, e di procedure di appalto nei c.d. settori speciali – ed ha introdotto alcune misure finalizzate a rafforzare l’effettività del sistema di tutela, fondato su mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti al rispetto del diritto comunitario, in modo da garantire che l’intervento del giudice abbia luogo, per quanto possibile, in un momento in cui le violazioni possono ancora essere corrette. La legge 88/99 ‐ art. 44 ‐ aveva previsto il termine ultimo del 19/12/2009 per il recepimento ufficiale di norma conforme alla direttiva europea citata. Trascorso detto termine, vista anche la natura self executing della direttiva 2007/66/CE, la direttiva ricorsi e' da intendersi in vigore almeno nei limiti di quanto previsto dalla legge 88/99.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
58
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
2) sostituisce il comma 1 dell’art. 87 (relativo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse) nel senso di prevedere che quando un’offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’art. 88 (riguardante il procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse). Viene, inoltre, reintrodotta la disposizione, soppressa di cui al precedente art. 86, comma 5, per cui all’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio.
l) La stipulazione dei contratti
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi e con le modalità dell’art.79 del D. Lgs. 163/2006, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 163/2006. Trascorso il termine di cui sopra, l’Amministrazione comunica al soggetto aggiudicatario il giorno in cui si dovrà procedere alla stipulazione del contratto. I contratti sono stipulati dai soggetti di cui all'articolo 72 del RAFC, nell'ambito della rispettiva autonomia, e dal Rettore o da un suo delegato. I contratti potranno rivestire la forma della scrittura privata o dello scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, fatta salva l'ipotesi in cui la legge espressamente richiede la forma dell'atto pubblico. La forma pubblico‐amministrativa potrà comunque essere disposta nell'atto di delibera o di determinazione a contrarre. Per valori di contratto fino ad € 20.000 si provvederà alla spesa tramite emissione di ordinativi di fornitura. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti sono approvati dal soggetto competente. L’atto di approvazione del contratto deve essere trasmesso alla competente Ragioneria che provvede alla registrazione dell’impegno.
Codice civile – Libro IV Titolo II artt. 1321 e ss. ‐ Titolo III artt. 1470 e ss.
RD 23/05/1924 n. 827, Titolo II – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regolamento di contabilità generale)
RD 18/11/1923 n. 2440, Titolo I – Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (legge di contabilità generale)
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 11/13, 79
DPR n. 252/1998 ‐ Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Legge n. 575/1965 – Disposizioni contro la mafia
RAFC, artt. 72, 85, 90
Circolare del DA prot. n. 7430 del 01/03/2010 – Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Ulteriori chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Nota del DA prot. n. 41337 del 13/10/2009 ‐ Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Circolare del DA prot. n. 8605‐VII/5 del 21/02/2008 ‐ Regime degli acquisti relativi ai progetti PON 2000‐2006 per la ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione
Circolare del DA prot. n. 26310/I/11 del 21/09/2005 – Contratti di prestazione professionale occasionale e contratti di forniture di beni e servizi ‐ Raccomandazione
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
59
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
m) Il collaudo Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo o verifica dell’esecuzione finale o parziale, secondo quanto stabilito nel contratto.
Il collaudo è eseguito di norma dal personale dipendente dell'Amministrazione universitaria o da dipendenti di altre Amministrazione aggiudicatici con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti dell’Università del Salento o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell’Università del Salento di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse. I collaudatori sono nominati dai soggetti di cui all’art. 72 del RAFC nell’ambito delle rispettive competenze. Se l’importo delle forniture non supera 25.000,00 Euro, è sufficiente l'attestazione di conformità alle norme contrattuali delle forniture, rilasciata e sottoscritta dal responsabile del procedimento, ovvero qualora individuato, dal referente tecnico o tecnico‐scientifico. I verbali e/o certificati di collaudo sono soggetti ad approvazione da parte dei soggetti di cui all’art. 72 del RAFC.
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 120
RAFC, art. 94
RAE, artt. 15, 16
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
60
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
n) Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Non si richiede cauzione per acquisti effettuati all'estero o relativi a strumentazioni scientifiche nonché per forniture di valore uguale o inferiore a 25.000,00 Euro IVA esclusa. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 113 del DLGS 163/2006.
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 113
RAFC, art. 95
RAE, art. 13
o) Penali
A garanzia dell’esecuzione dei propri contratti l’Amministrazione inserisce delle clausole penali per eventuali inadempimenti. Nella generalità dei casi l’oggetto dei contratti dell’Amministrazione concerne beni e servizi di cui beneficiano i cittadini e pertanto le penali hanno la funzione di garantire che l’esecuzione dei contratti sia eseguita nei termini richiesti in maniera tale che non ne derivi un pregiudizio ai beneficiari del servizio. Di norma nei contratti l’Amministrazione, nel caso di inadempimento o ritardo nella fornitura, stabilisce una penale giornaliera con una misura percentuale che varia a seconda della tipologia dei contratti e per una durata massima di giorni. Allo scadere del termine fissato per il pagamento delle penali, nel caso in cui la consegna non sia avvenuta, l’Amministrazione, oltre alla richiesta delle penali stesse, procederà con la richiesta del risarcimento del danno, non avendo più interesse all’esecuzione del contratto. Quindi l’Amministrazione oltre ad inserire le clausole penali può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno dinanzi al giudice ex art. 1219 del C.C., qualora dall’inadempimento del terzo contraente derivi un danno all‘Amministrazione. L’Amministrazione può stabilire nei propri contratti ai sensi dell’art. 1457 del Codice civile un termine essenziale entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta, ciò si verifica nella pratica nel caso in cui l’Amministrazione ha necessità che la fornitura di beni e servizi sia effettuata entro e non oltre un determinato giorno. Al fine di garantire l’interesse dell’Amministrazione, si raccomanda particolare attenzione all’inserimento di clausole penali nei contratti stipulati nell’ambito dei progetti comunitari, proprio in considerazione del fatto che le attività progettuali hanno sempre una durata ed un termine ben definito entro il quale devono essere realizzate a pena di ineleggibilità della correlativa spesa.
Codice civile artt. 1218, 1219 e 1457
RAFC, art. 96
RAE, art. 13
Circolare del DA prot. n. 26310/I/11 del 21/09/2005 – Contratti di prestazione professionale occasionale e contratti di forniture di beni e servizi ‐ Raccomandazione
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
61
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
p) Fase finale della procedura di spesa
La gestione delle spese per tutti i contratti relativi alle forniture e servizi segue le fasi del vincolo di disponibilità, dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento ai sensi di quanto disposto agli artt. 21 – 26 del RAFC. Il responsabile della procedura di spesa provvede alla liquidazione della spesa secondo l’art. 25 del RAFC e trasmette la relativa documentazione alla Ragioneria competente per l’emissione dell’ordinativo di pagamento. Il pagamento della spesa è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento tratti sulla Banca incaricata del servizio di cassa. Ad ogni mandato sono allegati: - la fattura; - la copia dell’atto in forza del quale è insorta l’obbligazione;
- i buoni di carico per i beni inventariabili; - la bolletta di consegna per i materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino;
- i verbali di collaudo o di verifica. È fatto divieto di prevedere pagamenti anticipati in relazione alla stipula dei contratti, salvo che sia dimostrata la necessità e che non sia possibile procedere altrimenti. Il soggetto che approva il contratto o sottoscrive l’ordine di fornitura acquisisce le necessarie garanzie a tutela dell’Amministrazione in relazione al pagamento anticipato. Sui documenti giustificativi di spesa (fatture e mandati di pagamento) deve essere apposto il timbro indicante i riferimenti al progetto cofinanziato dall’UE e l’importo portato a rendicontazione. Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari si rimanda alla disciplina fiscale di riferimento.
DLGS 20/02/2010, n. 18 ‐ Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
DPR n. 633/1972 e successive modifiche
DL n. 331/1993, convertito in Legge 29/10/1993 n. 427
DLGS n. 231/2002 ‐ Attuazione Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Circolare n. 29 del 08/10/2009 della RGS
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Circolare n. 22 del 29/07/2008 della RGS Decreto n. 40 del 18/01/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Circolare n. 29 del 04/09/2007 della RGS
Circolare n. 28 del 06/08/2007 della RGS
RAFC
Regolamento per il pagamento delle somme dovute dall’Università del Salento in forza di contratti di somministrazione, forniture e appalti
Regolamento per l’uso della carta di credito
Nota Prot. n. 6084 del 16/02/2010 del Direttore della Ripartizione Affari Finanziari ‐ IVA Comunitaria – Servizi Internazionali
Circolare del DA prot. n. 7430 del 01/03/2010
Nota del DA prot. n. 41337 del 13/10/2009 ‐ RAE. Chiarimenti relativi al DURC
Nota del DA prot. n. 43496‐VIII/2 del 09/10/2008
Nota del DA prot. n. 14603‐VIII/2 del 31/03/2008
Circolare del DA prot. n. 14099/X/8 del 27/04/2006
Circolare del DA prot. n. 20332/VIII/6 del 14/07/2005 ‐ Carte di credito aziendali – Variazione modalità di rendicontazione
Circolare del DA prot. n. 6577 del 15/03/2005 ‐ Gestione carte di credito aziendali
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisizione beni e servizi
62
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Format (modelli per la procedura di cottimo fiduciario)
Richiesta di acquisto (formato pdf)
Lettera di invito per acquisto di beni da € 20.000,01 a € 150.000,00 (formato pdf)
Lettera di invito per fornitura di servizi da € 20.000,01 a € 150.000,00 (formato pdf)
Decreto di autorizzazione acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario
(formato pdf)
Decreto autorizzazione cottimo fiduciario con un unico fornitore (formato pdf)
Decreto aggiudicazione cottimo fiduciario (formato pdf)
Decreto nomina commissione valutazione offerte (formato pdf)
Decreto approvazione verbali e/o certificati di collaudo (formato pdf)
Modulo offerta economica servizi (formato pdf)
Modulo offerta economica beni (formato pdf)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (allegata alla lettera d’invito)
(formato pdf)
Capitolato speciale d’oneri per servizi/forniture (formato pdf)
Link utili
Acquisti in rete della PA
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Servizio Contratti Pubblici
Sportello unico previdenziale
Documenti utili
Appalto pubblico di forniture ICT (CNIPA)
Linee guida per l’applicazione del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (pubblicato dalla Direzione Amministrativa con nota prot. n. 22144 del 18/05/2009)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
63
4.2.2 Lavori pubblici
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
a) Competenza e deliberazione a contrarre
Le soglie di autonomia per i lavori pubblici sono:
Soglia di autonomia Competenza Fino a € 20.000 Responsabile del CdR o del
CdS Da € 20.001 fino a € 39.999 DA o Dirigente delegato o,
limitatamente alle spese in economia, Responsabile del CdS
Da € 40.000 fino a € 150.000 DA Oltre € 150.000 CdA
Con riferimento al versamento del contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza si fa presente che, per i lavori, detto obbligo è richiesto a partire da Euro 40.000,00. Per effetto del Regolamento CE n. 1177/2009 del 30/11/2009 e immediatamente applicabile in Italia, dal 1° gennaio 2010 si applicano le nuove soglie comunitarie. Per i lavori le nuove soglie scendono a 4.845.000 euro.Il Codice dei Contratti (DLGS 163/2006), ed in particolare gli articoli 28 e 215, sono dunque modificati, dal 1° gennaio 2010.
Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30/11/2009
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 11, 29, 121/123
Legge n. 69 del 18/06/2009 ‐ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
Legge 22/12/2008 n. 201 ‐ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
DLGS 11/09/2008 n. 152 ‐ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163” (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici)
Deliberazione 01/03/2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2009
RAFC, art. 72, 73, 74
Delibera del CdA n. 22 del 29/12/2008 ‐ Deleghe al Rettore
Decreto del DA n. 17 del 31/01/2007 ‐ Art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e deliberazione 10/01/2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture – Modalità e termini versamento contributo
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
64
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
b) Programmazione
L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che l’amministrazione predispone ed approva unitamente al bilancio preventivo, insieme all’elenco dei lavori da avviare nell’anno, con l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati. L’art. 128 del DLGS 163/2006 stabilisce che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. Per i lavori di manutenzione, inoltre, occorre tenere conto dei limiti di spesa che non può essere superiore alla percentuale dell’1,5% del valore del patrimonio.
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 128
DLGS 11/09/2008, n. 152
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Determinazione n. 7 del 16/07/2009 –
Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti.
Determinazione n. 1 del 14/01/2009 –
Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo" (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
DM (Infrastrutture e trasporti) 09/06/2005 ‐ Procedura e schemi‐tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni
Delibera CIPE del 27/12/2002, n. 143 ‐ Sistema per l’attribuzione del codice unico di investimento pubblico (CUP)
RAFC, art. 8
c) Progettazione
Per le attività di progettazione è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie”.
DLGS 163/2006, artt.92‐94
Art.18, comma 4sexies, della Legge 28/01/2009 n. 2
Art. 1, comma 10 quater, della Legge 22/12/2008 n. 201
DLGS 11/09/2008 n. 152
art. 61, comma 8, del DL 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133
Circolare del MEF n. 36 del 23/12/2008
Circolare ANCI, prot. n. 1001 del 12/11/2008
Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali interne ex art. 18 della Legge n. 109/94
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
65
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
d) Oggetto del contratto
L’art. 53 del Codice dispone che “fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione” e prevede nei successivi commi che negli appalti relativi ai lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, se il contratto ha ad oggetto:
la sola esecuzione; la progettazione esecutiva di lavori sulla base del
progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice.
Ogni progetto di investimento pubblico è dotato di un “Codice unico di progetto” che le amministrazioni richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
RD 18/11/1923 n. 2440
RD 23/05/1924 n. 827
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 53
DLGS 11/09/2008, n. 152
DLGS 09/04/2008, n. 81 ‐ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge 03/08/2007, n. 123
Legge 16/01/2003, n. 3
Legge 01/08/2002, n. 166
DPR 25/01/2000, n. 34
DPR n. 554/1999
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Determinazione n. 3 del 05/03/2008 ‐ Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3‐bis e 3‐ter, del D.lgs n.163/2006 Determinazione n. 2 del 23/01/2008 ‐ Indicazioni operative sugli appalti riservati – Art. 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.
Delibera CIPE del 27/12/2002, n. 143 ‐ Sistema per l’attribuzione de codice unico di investimento pubblico (CUP)
RAFC, artt. 70, 73
Circolare del DA prot. n. 23486/I/3 del 05/06/2007 – Applicazione del RAFC a seguito dell’entrata in vigore del DLGS 163/2006
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
66
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
e) Le modalità di scelta del contraente
Si rimanda al punto relativo agli acquisiti di beni e servizi anche se si ritiene opportuno nel seguito specificare alcune peculiarità relative ai lavori:
la disciplina relativa ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria differisce da quella generale dei lavori ed è disciplinata dagli art. 90, 91 e 92 del Codice a cui si fa esplicito rinvio;
l’affidamento all’interno è disciplinato nell’ambito del “Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali”;
i lavori in economia ex art. 125 del Codice a cui si fa esplicito rinvio.
Con legge n. 201 del 22/12/2008, all'articolo 122 del d.lgs. n. 163/2006 viene ad essere aggiunta (dopo il comma 7) una disposizione (comma 7‐bis) nella quale si stabilisce che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. Il dato normativo prevede, a completamento, che l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. La nuova norma determina un presupposto economico, individuato nel valore dell’appalto compreso tra i 100.000 ed i 500.000 euro, che facoltizza le stazioni appaltanti ad utilizzare la procedura negoziata, con selezione dell’appaltatore operata mediante gara informale. Con l’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n. 166, è stato introdotto una lettera m) quater all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 contenente una nuova ipotesi di esclusione per quelle imprese partecipanti che “si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 54/59, 85, 90, 91, 92, 122, 123, 125
DL 25/09/2009 n. 135, convertito in Legge 20/11/2009 n. 166 ‐ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
Legge 22/12/2008, n. 201 ‐ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
DLGS 11/09/2008, n. 152 ‐ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163” (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici)
Ministero del Lavoro: Interpello n. 9 del 20 febbraio 2009
Art.9 D.Lgs. n. 124/2004 – Università partecipante a procedure di evidenza pubblica obbligo di presentazione e rilascio del DURC
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Determinazione n. 1 del 10/01/2008 ‐ Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali interne ex art. 18 della Legge n. 109/94
RAFC, artt. 75/80
RAE
Disciplinare di spesa
f) Le modalità di svolgimento delle gare
Acquisizione in economia
Laddove non diversamente stabilito, l’acquisizione in economia di lavori è ammessa:
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 11, 38, 55, 63 e ss., 121, 122, 123, 125
DL 29/11/2008 n. 185, art. 16‐bis, c. 10 (DURC), convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 ‐ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
67
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Valore del contratto Modalità di affidamento Fino ad € 20.000,00 Affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento28
Da € 20.000,01 fino ad € 150.000,00
Consultazione di almeno 6 operatori economici29
L’esecuzione di lavori in amministrazione diretta è in ogni caso ammessa fino a lavori di importo non superiore a 50.000,00 euro.
I lavori eseguibili in economia, nei limiti di importo di cui all’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, sono riconducibili alle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del DLGS 163/2006;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza; c) lavori che non possono essere differiti, dopo
l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; d) lavori necessari per la compilazione di progetti (si tratta
di pre/cantieri – indagini esplorative); e) completamento di opere od impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
28 Secondo le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento per l’acquisizione in economia. 29 Se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori secondo le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento per l’acquisizione in economia.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
68
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Commissioni di gara
Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore ed esclusi i contratti di valore non superiore a 20.000 Euro, le valutazioni delle offerte per l’aggiudicazione di appalti e contratti sono effettuate da apposite commissioni composte da tre membri, oltre al Segretario con funzioni di Ufficiale Rogante, ove nella delibera o determinazione a contrarre sia richiesta la forma pubblica amministrativa. I componenti sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 72 del RAFC. Nelle procedure ristrette la scelta dei soggetti da invitare alle gare è effettuata da apposita Commissione composta da tre membri e nominata dai soggetti di cui all'articolo 72 del RAFC. La Commissione giudicatrice nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa è costituita e nominata ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Per i contratti di valore non superiore a 20.000 Euro la valutazione delle offerte è effettuata dal soggetto che ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 72 del RAFC Per specifiche esigenze le Commissioni possono essere integrate da soggetti esterni all’Amministrazione scelti secondo le procedure previste per l’affidamento dei servizi ai sensi del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Codice di procedura civile art. 51
DLGS 12/04/2006 n. 163, art. 84, 106, 107
RAFC, art. 84
RAE, art. 13
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
69
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
g) Pubblicità
Le forme di pubblicità delle gare d’appalto sono regolate secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006. In particolare per gli appalti relativi a lavori di valore sopra la soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste dagli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 163/2006. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste nell’art.122 del D.Lgs. 163/2006. Con Legge 3 agosto 2009 n. 102 vengono apportate ulteriori modificazioni al codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006. In particolare la legge modifica l’art. 70, comma 11, lett. b) nel senso di estendere, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, in caso di urgenza, la possibilità di ridurre il termine per la ricezione delle offerte al caso in cui l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, purché il termine stesso non sia inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte. Prima di tale modifica il suddetto termine non poteva essere inferiore a 80 giorni o, nel caso in cui le stazioni appaltanti avessero pubblicato un avviso di preinformazione, a 50 giorni (rispettivamente commi 6 e 7 dell’art. 70, D.Lgs. 163/2006). È necessario garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali riportando nei bandi il riferimento al contributo dell’UE ed in particolare al Fondo interessato specificando la missione dello stesso. Tali atti dovranno riportare l’indicazione dell’importo ammesso a cofinanziamento nonché la percentuale del contributo proveniente dallo stesso strumento comunitario. Durante l’attuazione dell’operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni: - il contributo pubblico totale all’operazione supera
500.000 euro; - l’operazione consiste nel finanziamento di
un’infrastruttura o di interventi costruttivi. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un’operazione che rispetta le seguenti condizioni: - il contributo pubblico totale all’operazione supera
500.000 euro; - l’operazione consiste nel finanziamento di
un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
Regolamento (CE) n. 1828/2006
DLGS 12/04/2006, n. 163, artt. 66, 67 e 122
Legge 03/08/2009, n. 102 (di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78), recante “Provvedimenti anticrisi nonché proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”
Legge 18/06/2009, n. 69 ‐ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 4 aprile 2008: “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi”
Direttiva n. 2 del 20/02/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA – Interscambio dei dati tra le P.A. e pubblicità dell’attività negoziale
Delibera CIPE del 27/12/2002, n. 143 ‐ Sistema per l’attribuzione de codice unico di investimento pubblico (CUP)
RAFC, art. 88
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
70
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
h) Cauzione provvisoria
Nelle procedure aperte e ristrette l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità indicate nell’art.75 del D. Lgs. 163/2006. Si precisa che secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “affinché possa operare il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria è necessario che il concorrente produca, unitamente all'offerta e alla cauzione, anche la prova di essere in possesso della certificazione di qualità. Peraltro, l'esclusione da una gara è legittima se la copia della certificazione di qualità non è inserita nella busta relativa alla ``documentazione amministrativa" in quanto risulta irrilevante che la copia sia stata inserita nella busta relativa alla "documentazione tecnica", atteso che, la seconda busta non dovrebbe neanche essere aperta allorquando nella prima siano state riscontrate irregolarità o carenze tali da determinare l'esclusione della concorrente dalla gara”.
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 75, 113
RAFC, art. 89 RAE, art. 13
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
71
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
i) Aggiudicazione
Con Legge 3 agosto 2009 n. 102 vengono apportate ulteriori modificazioni al codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006. In particolare: 1) Viene specificato che la previsione relativa alla riduzione del termine per la ricezione delle offerte nelle suddette procedure, non si applica agli appalti di lavori di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) in cui, cioè, i relativi contratti hanno ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. 2) Abroga il comma 5 dell’art. 86 che disponeva che le offerte andavano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta di cui all’art. 87, comma 2 (a titolo esemplificativo tale norma elenca l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli, l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti, l’eventuale ottenimento di un aiuto di Stato, il costo del lavoro) relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 3) Sostituisce il comma 1 dell’art. 87 (relativo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse) nel senso di prevedere che quando un’offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative, si specifica, alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’art. 88 (riguardante il procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse). Viene, inoltre, reintrodotta la disposizione, soppressa di cui al precedente art. 86, comma 5, per cui all’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
Regolamento (CE) n. 1828/2006
Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 (c.d. Direttiva ricorsi) modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici30
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 11, 12, 48, 79, 81/83, 86/89, 122
Legge 03/08/2009, n. 102 (di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi nonché proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”).
DL 29/11/2008 n. 185, art. 16‐bis, c. 10 (DURC), convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 ‐ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti‐crisi il quadro strategico nazionale
Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008 ‐ Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007
Circolare n. 5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza – Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
RAFC, art. 86, 87
- 30 La direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 ha modificato le direttive 89/665/CE e 92/13/CE – concernenti le procedure di ricorso in materia, rispettivamente, di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, e di procedure di appalto nei c.d. settori speciali – ed ha introdotto alcune misure finalizzate a rafforzare l’effettività del sistema di tutela, fondato su mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti al rispetto del diritto comunitario, in modo da garantire che l’intervento del giudice abbia luogo, per quanto possibile, in un momento in cui le violazioni possono ancora essere corrette. La legge 88/99 ‐ art. 44 ‐ aveva previsto il termine ultimo del 19/12/2009 per il recepimento ufficiale di norma conforme alla direttiva europea citata. Trascorso detto termine, vista anche la natura self executing della direttiva 2007/66/CE, la direttiva ricorsi e' da intendersi in vigore almeno nei limiti di quanto previsto dalla legge 88/99.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
72
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
j) La stipulazione dei contratti
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi e con le modalità dell’art.79 del D. Lgs. 163/2006, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 163/2006. Trascorso il termine di cui sopra, l’Amministrazione comunica al soggetto aggiudicatario il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto. I contratti sono stipulati dai soggetti di cui all'articolo 72 del RAFC, nell'ambito della rispettiva autonomia, e dal Rettore o da un suo delegato. I contratti potranno rivestire la forma della scrittura privata o dello scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, fatta salva l'ipotesi in cui la legge espressamente richiede la forma dell'atto pubblico. La forma pubblico‐amministrativa potrà comunque essere disposta nell'atto di delibera o di determinazione a contrarre.
DLGS 163/2006, artt. 11, 12, 13 e 79
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Ministero del Lavoro:
Interpello n. 77 del 22 ottobre 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – affidamento di attività in subappalto – art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 Interpello n. 64 del 31 luglio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – problematiche relative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Interpello n. 58 del 10 luglio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – appalti pubblici e privati in edilizia – problematiche relative al distacco e all’attività di trasporto Interpello n. 35 del 15 maggio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per gli adempimenti previdenziali‐assistenziali Interpello n. 15 del 20 febbraio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di appalto e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei lavori pubblici Interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia Interpello n. 6 del 6 febbraio 2009 ‐ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – imprese straniere – distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale – normativa DURC – autocertificazione regolarità contributiva
Determinazione n. 5 del 30/05/2007 Contenzioso in fase di esecuzione: Accordo Bonario
RAFC, art.90
Circolare del DA prot. n. 7430 del 01/03/2010 – Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Ulteriori chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Nota del DA prot. n. 41337 del 13/10/2009 ‐ Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
73
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
k) Il collaudo
Tutti i lavori sono soggetti a collaudo o verifica dell’esecuzione finale o parziale, secondo quanto stabilito nel contratto. Ai sensi dell’articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il collaudo è eseguito di norma dal personale dipendente dell'Amministrazione universitaria o da dipendenti di altre Amministrazione aggiudicatici con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti dell’Università del Salento o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell’Università del Salento di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse. I collaudatori sono nominati dai soggetti di cui all’articolo 72 del RAFC nell’ambito delle rispettive competenze. Se l'importo dei lavori non supera 25.000 Euro, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità alle norme contrattuali delle forniture, rilasciata e sottoscritta da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha richiesto la fornitura. I verbali e/o certificati di collaudo sono soggetti ad approvazione da parte dei soggetti di cui all’articolo72 del RAFC.
DLGS 12/04/2006 n. 163, artt. 91, 120, 141
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Determinazione n. 2 del 25/02/2009 ‐ L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 Determinazione n. 6 del 08/10/2008 ‐ Dichiarazione di "buon esito" contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (art.22, comma 7, del D.P.R. n.34/00)
RAFC, art. 94
RAE, artt. 15 e 16
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
74
LAVORI PUBBLICI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
l) Cauzione definitiva e copertura assicurativa
Fermo quanto stabilito dall’art. 95 del RAFC, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art.132, comma 1, lett.e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lett.c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lett.c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
DLGS 163/2006, artt. 111, 113, 129
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Determinazione n. 7 del 11/09/2007 ‐ “Cauzione definitiva ‐ Interpretazione dell’art. 40, comma 7, del d.lgs. n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità”;
RAFC, art. 95
RAE, art. 13
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
75
LAVORI PUBBLICI
Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
m) Fase finale della procedura di spesa La gestione delle spese per tutti i contratti relativi ai lavori pubblici segue le fasi del vincolo di disponibilità, dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento ai sensi di quanto disposti agli artt. 21 – 26 del RAFC. Nell’ipotesi di gestione dei lavori per commessa e per progetto è necessario il certificato relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto dal Direttore dei Lavori.
DLGS 20/02/2010, n. 18 ‐ Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonchè il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
DPR n. 633/1972 e successive modifiche
DL n. 331/1993, convertito in Legge 29/10/1993 n. 427
DLGS n. 231/2002 ‐ Attuazione Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Circolare n. 29 del 08/10/2009 della RGS ‐ Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell'articolo 48‐bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” – Nuovi chiarimenti
Circolare n. 22 del 29/07/2008 della RGS
Decreto n. 40 del 18/01/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Circolare n. 29 del 4/09/2007 della RGS
Circolare n. 28 del 6/08/2007 della RGS
RAFC, art. 21 ‐ 26
Circolare del DA prot. n. 7430 del 01/03/2010 – Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Ulteriori chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Nota del DA prot. n. 41337 del 13/10/2009 ‐ Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Nota del DA prot. n. 43496‐VIII/2 del 09/10/2008
Nota del DA prot. n. 14603‐VIII/2 del 31/03/2008
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavori pubblici
76
LAVORI PUBBLICI
Link utili
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Servizio Contratti Pubblici
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
77
4.2.3 Lavoro autonomo La disciplina sul conferimento degli incarichi esterni nella Pubblica Amministrazione ha suscitato negli ultimi
anni l’attenzione del legislatore, il quale è intervenuto a più riprese per introdurre sostanziali modifiche al precedente impianto normativo, con l’intento di limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e di costituire, indirettamente, i presupposti per una riduzione della spesa correlata.
Di seguito si richiamano alcune disposizioni di Legge e circolari che, nel corso dell’ultimo periodo hanno sensibilmente ridotto gli ambiti di applicazione dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce i presupposti, giuridici e procedurali, in base ai quali le amministrazioni pubbliche (fra cui anche le Università) procedono al conferimento di incarichi di lavoro autonomo.
L’art. 32 del D.L. 4/7/2006 n. 233 (c.d. “Decreto Bersani”), convertito in Legge 4/8/2006 n.248, nel limitare il ricorso ad incarichi individuali di lavoro autonomo da parte delle PP.AA. ad esperti di provata competenza e “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, stabilisce i presupposti in base ai quali conferire detti incarichi. L’art. 34 introduce, a carico delle Amministrazioni conferenti, l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche idonee procedure di valutazione comparativa e di adottare, in relazione agli incarichi assegnati, adeguate misure di pubblicità e trasparenza. Tale norma viene chiarita dalla Circolare del 21 dicembre 2006, n. 5, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente le “linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative”, che, con l’intento di richiamare le pubbliche amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, circoscrive i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo.
Gli elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni sono dunque:
• i soggetti destinatari, la cui prestazione deve essere riconducibile a forme avente carattere autonomo;
• la natura straordinaria del ricorso a tali forme contrattuali;
• l'obbligo di motivazione.
La circolare sottolinea, altresì, i seguenti presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Tra l’altro, il provvedimento sollecita ad una preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative, che costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. A tal proposito, si veda la nota direttoriale prot. n. 41718 del 22/10/2007 (Istruzioni operative per l’assegnazione di incarichi di lavoro autonomo).
La precisazione, circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria“, operata dall’articolo 3, comma 76, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ha posto poi l’accento sull’elevata competenza, coordinata con il presupposto dell’assenza di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione, facendo ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate.
Sul requisito della "specializzazione universitaria", il parere n. 05/08 del 21 gennaio 2008 trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha chiarito che «possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni solo se in possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente».
Inoltre, con riferimento alla nozione di "particolare e comprovata" specializzazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che si deve fare ricorso a figure professionali che abbiano operato da tempo nel settore di interesse e che siano in possesso, quindi, di esperienze lavorative specifiche nelle attività oggetto dell'incarico. Tale requisito deve risultare dai curricula dei soggetti, oltre che da idonea documentazione. (cfr. note direttoriali prot. n. 13412 del 20/03/2008 e n. 23091 del 22/05/2008)
Le due c.d. “manovre estive” del 2008 e del 2009 (art. 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, e art. 22, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) hanno alleggerito la portata dell’art. 3 della Legge 244/2007, ampliando la platea dei destinatari di contratti di collaborazione, di natura
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
78
occasionale o coordinata e continuativa, per i quali si può prescindere dal requisito della “comprovata specializzazione universitaria”, che, pertanto, non sarà considerato indispensabile nei casi di attribuzione dei predetti incarichi ai seguenti soggetti:
1. professionisti iscritti a ordini o albi; 2. soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali o dell’informatica; 3. soggetti che operano a supporto dell’attività didattica e di ricerca; 4. soggetti che operano per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.
Ulteriori condizioni per la stipula di contratti di collaborazione, di natura occasionale o coordinata e continuativa, oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, sono rappresentate dalla necessità che tali contratti non gravino sul Fondo per il Finanziamento Ordinario, ma su fondi esterni, e dall’accertamento, in capo al prestatore, del possesso di una maturata esperienza nel settore di riferimento. Tali aggiornamenti normativi sono dettagliati nella nota direttoriale prot. n. 29624 del 8/7/2009.
Una ulteriore norma (art. 17, comma 30, D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito in Legge 3/8/2009 n. 102) è intervenuta sulla materia, estendendo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ex art. 3, comma 1, della Legge 4/1/1994 n. 20, agli “atti e contratti di cui all’art.7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001”, nonché agli “atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 23/12/2005, n. 266”.
La Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità, con deliberazione n. 24 del 10/12/2009, si è definitivamente pronunciata sull’applicabilità della predetta norma alle Università e agli enti di ricerca.
Le modalità operative per assolvere a detto adempimento sono state indicate dalla nota direttoriale prot. n. 1807 del 19/1/2010 e successiva dalla nota prot. n. 3604 del 29/1/2010.
Nel rispetto delle norme sopra richiamate, resta comunque applicabile il Regolamento CT‐LE e, in particolare, il Capo II, che disciplina i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e il Capo IV, che disciplina i contratti occasionali.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
79
Adempimenti conseguenti
LAVORO AUTONOMO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
a) Incarichi conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione
Nel momento in cui sorge l’esigenza di eseguire un’attività di carattere straordinario, legata ad “obiettivi e progetti specifici e determinati”, il soggetto proponente deve preliminarmente verificare l’oggettiva impossibilità di farvi fronte mediante l’utilizzo di personale dipendente all’interno nell’Ateneo. Tale accertamento, a cura del Responsabile della Struttura, viene effettuato mediante invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa, di una nota contenente gli estremi dell’incarico ed il profilo professionale richiesto (cfr. nota direttoriale prot. n. 10480 del 5/3/2009). L’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa è responsabile della diffusione della notizia tra tutto il personale dell’Ateneo. Sono esclusi da tale adempimento gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa attivati ai sensi dell’art. 51, comma 6, legge n. 449/1997, dal momento che, le relative attività non rientrano nei compiti istituzionali del personale dirigenziale e tecnico‐amministrativo e, quindi, nella disciplina dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (cfr. nota direttoriale prot. n. 21738 del 15/5/2009 e nota direttoriale 3604 del 29/01/2010). Con riferimento alle fattispecie di esclusione dall’obbligo di indagine preventiva interna, come rappresentata dagli incarichi di ricerca e/o didattica, si sottolinea la necessità di chiarire, onde evitare fraintendimenti, che la predetta esclusione si configura in via esclusiva rispetto al personale tecnico‐amministrativo, essendo le predette mansioni di ricerca e didattica incompatibili con i compiti e doveri d’ufficio. Pertanto, l’obbligo di indagine preventiva permane rispetto al personale dipendente dell’ateneo appartenente alla categoria dei ricercatori, rispetto ai quali è necessario provvedere all’accertamento preventivo in ordine alla impossibilità di disporre di risorse interne. Nel caso di esito negativo dell’accertamento, il responsabile della struttura, in applicazione delle disposizioni contenute nel DL 4/7/2006 n. 23, provvede all’attivazione della procedura di ricerca dei candidati, attraverso un avviso di selezione pubblica, approvato con provvedimento amministrativo (decreto rettorale/direttoriale). L’avviso deve essere pubblicato sul sito dell’Ateneo, sezione “Bandi e concorsi”, nel rispetto del principio di pubblicità. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, il Responsabile della struttura nomina la commissione preposta per la valutazione dei candidati. La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, eventualmente integrata da colloquio, ove previsto dal bando. Di tali operazioni la commissione redigerà un verbale, contenente i giudizi ed i punteggi assegnati a
Codice civile – Libro V Titolo III artt. 2222 e ss.
Codice di procedura civile art. 51
Codice di procedura civile art. 409
DL 01/7/2009 n. 78, art. 17, comma 30, convertito in Legge 3/8/2009 n. 102 ‐ Controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti e contratti di collaborazione esterna
Legge 18/06/2009 n. 69, art. 22, comma 2
DL 25/06/2008 n. 112 (convertito in Legge 133/08), art. 46 “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella PA”
Circolare prot. n. 13 del 14/02/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ‐ Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge Finanziaria 2007)
Legge 4/08/2006, n. 248, art. 32 “Contratti di collaborazione” e art. 34 “(…) pubblicità degli incarichi di consulenza” ‐ (Legge di conversione del DL 4/07/2006, n. 233)
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 11 e 42 (Legge finanziaria 2005)
Legge n. 326/2003 ‐ Disposizioni varie in materia previdenziale
DLGS n. 165/2001 – Testo Unico del Pubblico Impiego
Legge 08/08/1995, n. 335
DPR n. 917/86 ‐ Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)
Circolare INPS n. 13 del 02/02/2010 ‐ Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2010
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA ‐ Legge 24/12/2007 n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne
Circolare n. 5 del 21/12/2006 ‐ Dipartimento della Funzione Pubblica – Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di co.co.co.
Circolare della Corte dei Conti del 15/02/2005 ‐ Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
80
LAVORO AUTONOMO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
ciascun candidato. Individuato il vincitore, si provvede all’approvazione degli atti della selezione e della bozza di contratto, mediante decreto rettorale/direttoriale. Il nominativo del vincitore deve essere comunicato all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa, che provvede alla pubblicazione sul sito di Ateneo dell’esito della selezione. All’atto del conferimento dell’incarico, la struttura interessata dovrà provvedere all’invio dei relativi atti e contratti alla Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi di quanto disposto dal comma 30‐bis dell’art. 17 del DL n. 78/2009. L’efficacia degli incarichi rimane sospesa fino alla data della comunciazione al prestatore dell’avvenuta apposizione del visto dell’Organo di controllo (cfr. nota direttoriale prot. n. 3604 del 29/01/2010) Quindi, la struttura provvede alla compilazione on‐line, tramite il portale R.I.S.O. (Rete Ionico Salentina per l’Occupazione), del modulo relativo all’assunzione (solo per i contratti di co.co.co.), inserendo le informazioni relative al contratto, tra cui il codice INAIL corrispondente alla prestazione richiesta. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dalla data del contratto, cioè dalla data di decorrenza della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione (cfr. Decreto Interministeriale del 30/10/2007, di cui all’art. 4bis, comma 7, del D.Lgs. 21/4/2000, n. 181 – Nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie, da rendere dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi per l’impiego; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.8371 del 21/12/2007; nota direttoriale prot. n. 1462 del 10/1/2008; nota direttoriale prot. n.9262 del 26/2/2008). Una volta perfezionato e reso efficace il contratto, occorre inviare comunicazione all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa, nella quale si indica inizio e fine del rapporto, per la pubblicità degli incarichi sul sito di Ateneo e, successivamente alla pubblicazione sul sito, si comunicano i dati all’Ufficio stipendi per il pagamento delle spettanze (nel caso di co.co.co.).
In materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi è importante ricordare le novità normative introdotte dalla Finanziaria per il 2008, come riportate nel paragrafo n. 5 della nota direttoriale prot. n. 13412 in data 20/03/2008. In particolare, si sottolinea la rilevanza dell’art. 3, comma 18, il quale stabilisce che: “I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante”. Con la predetta disposizione, dunque, il legislatore configura, come condizione di efficacia dei relativi contratti, l’obbligo di pubblicazione informatica degli incarichi ai propri consulenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza
Statuto, art. 54, comma 4
Regolamento per l’assunzione di personale a tempo determinato e per l’attivazione di co.co.co. e di prestazioni professionali, nell’ambito del Piano Coordinato delle Università di Catania e Lecce
Circolare del DA prot. n. 7430 del 01/03/2010 – Regolamento sugli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture. Ulteriori chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ DURC
Nota DA Prot. n. 3604 del 29/01/2010 ‐ Controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti e contratti di collaborazione esterna di cui all’art. 7, comma 6, del DLGS 165/2001 – Integrazione
Nota DA Prot. n. 1807 del 19/01/2010 – Controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti e contratti di collaborazione esterna di cui all’art. 7, comma 6, del DLGS 165/2001
Nota del DA Prot. n. 29624 del 08/07/2009 – Conferimento incarichi di lavoro ex art. 7, comma 6, DLGS 165/2001 – Aggiornamento normativo
Nota del DA Prot. n. 21738 del 15/05/2009 – Legge 24/12/2007 n. 244 – Conferimento incarichi di lavoro autonomo – Linee guida – Disposizioni integrative
Nota del DA prot. n. 10480/I/1 del 05/03/2009 – Nota direttoriale prot. n. 23091 del 22/05/2008 – Accertamento preventivo – Precisazioni
Nota del DA prot. n. 23091/I/1 del 22/05/2008 ‐ Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – Conferimento incarichi di lavoro autonomo – Linee‐guida – Disposizioni integrative
Nota del DA prot. n. 13412/I/1 del 20/03/2008 ‐ Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – Conferimento incarichi di lavoro autonomo – Linee‐guida
Nota del DA prot. n. 41718/VII/4 del 22/10/2007 – Istruzioni operative per l’assegnazione di incarichi di lavoro autonomo
Nota del DA prot. n. 17497/VII/4 del 26/04/2007 – Istruzioni operative per l’assegnazione di incarichi professionali al personale tecnico‐amministrativo, ex art. 55, comma 4, dello Statuto
Circolare del DA prot. n. 3610 del 11/02/2005 ‐ Nuove disposizioni per la liquidazione di compensi per il 2005
Circolare del DA prot. n. 1911 del 31/01/2005 ‐ Corresponsione compensi incentivanti al personale docente ed al personale tecnico‐ amministrativo.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
81
LAVORO AUTONOMO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
b) Incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi ai sensi dell’art. 53 DLGS 165/2001. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto.
L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Il provvedimento di incarico/contratto approvato con DR o del Direttore del CdS, con indicazione della tipologia di prestazione, il periodo in cui la stessa deve essere svolta, la valutazione dell’impegno orario e del costo orario giornaliero, il progetto per il quale è effettuata la prestazione, dovrà essere antecedente all’inizio della prestazione e regolarmente accettato dal prestatore.
c) Incarichi retribuiti a personale interno
Gli incarichi a personale interno ex art. 54, comma 4 dello Statuto sono affidati con provvedimento del Rettore ai sensi dell’art. 21 dello Statuto (Delibera n. 22 del CdA del 29/12/2008 ‐ deleghe al Rettore). Le prestazioni di lavoro autonomo dovranno rispettare i massimali di spesa previste dal disciplinare di progetto che in genere fanno rimando alle tariffe professionali stabilite dagli albi di riferimento, alle tariffe praticate solitamente sul mercato nonché agli eventuali chiarimenti forniti dalle autorità di gestione competenti. Le attività sopra indicate (amministrativa, docenza, ect) danno luogo a redditi che rientrano nella categoria del lavoro autonomo occasionale fatta salva l’ipotesi che il soggetto eserciti abitualmente una professione e pertanto sia titolare di partita Iva (nel caso di personale part‐time ovvero personale docente a tempo definito). Ne deriva che, a seconda della differente posizione fiscale del prestatore, diversi saranno gli obblighi fiscali e contributivi dello stesso e della Amministrazione.
*** Si rammenta che l’art. 36, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro flessibile, è stato recentemente novellato dall'articolo 17, comma 26, legge n. 102 del 2009, così come nel seguito indicato.
Indicazioni attuative
Circolare del DA prot. n. 21996 del 21/10/2003 ‐ Relazione dei vantaggi conseguiti dalla struttura a seguito della prestazione
Circolare del MR prot. n. 19980 del 29/09/2003 ‐ Prestazioni professionali e liquidazione compenso
Delibera del CdA n. 283 del 16/09/2003 – RAFC art. 90: definizione limite massimo compensi seminari e conferenze
Circolare del DA prot. n. 6415 del 3/04/2002 ‐ Attività extra‐istituzionali per il personale tecnico‐amministrativo. Incompatibilità e autorizzazioni
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
82
LAVORO AUTONOMO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
***
Giova rammentare, inoltre, che ai sensi dell’art. 53, commi 11, 12 e 14 del D.Lgs. 165/2001 le Amministrazioni sono tenute ad osservare i seguenti adempimenti:
- entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 del predetto art. 53 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente;
- entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi;
- le amministrazioni pubbliche sono, inoltre, tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Lavoro autonomo
83
LAVORO AUTONOMO
Format
Contratto per prestazione professionale (formato pdf)
Link utili
INPS
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Anagrafe delle prestazioni (Dipartimento della Funzione Pubblica)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Personale interno
84
4.2.4 Personale interno
Questa voce comprende il personale regolarmente iscritto nel libro matricola del soggetto che rendiconta, nonché quello con contratto a tempo determinato direttamente impegnato nelle attività, purchè sia possibile commisurarne, giustificarne e verificarne la pertinenza al progetto.
Per tale voce di spesa sono ammissibili i costi sostenuti per il rapporto di lavoro dipendente regolato dagli artt. 2094 ss. c.c., nonché dalle leggi speciali e dai contratti collettivi (CCNL) e da eventuali accordi salariali interni più favorevoli.
Per il settore pubblico la disciplina del rapporto di lavoro è quella contenuta, fondamentalmente, nel DLGS 165/2001 oltre alle norme del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi.
Adempimenti conseguenti
PERSONALE INTERNO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
1. Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di time sheets, sono valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato: - per ogni unità impiegata nel progetto sarà preso come
base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda ‐ con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie ‐ maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo totale riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione deve essere conforme alla seguente normativa "l'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi, deve essere diviso per il monte ore di lavoro. Il costo orario così ottenuto, moltiplicato il numero delle ore prestate nel progetto finanziato rappresenta il costo massimo rendicontabile";
- il costo orario è computato dividendo il suddetto costo annuo per un monte ore annuo: desumibile dal CCNL decurtato delle ore relative a
ferie e permessi; in subordine, ed in assenza del CCNL,
convenzionale pari a 1560 ore/anno per il personale tecnico‐amministrativo e 780 ore/anno per il personale docente interno;
- il calcolo del costo orario per ogni qualifica va evidenziato in un prospetto sottoscritto dal responsabile amministrativo del soggetto che rendiconta.
Naturalmente non possono essere rendicontate, complessivamente, più ore rispetto al monte ore annuo suddetto. Si segnalano, la nota MIUR prot. 7784 del 22/09/2004 relativa al PON 2000/2006 – Avviso 4391/2001 con la quale il Ministero ha richiesto il calcolo del costo orario certificato dall’ufficio stipendi relativo al personale interno coinvolto nel progetto calcolato su base mensile e la nota MUR dell’11/12/2006 relativa ai progetti PON “Ricerca, Sviluppo
Codice civile – Libro V Titolo II artt. 2094 e ss.
DL 25/06/2008 n. 112 (convertito in Legge 133/08), art. 49 “Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni”
DLGS n. 165/2001 ‐ Testo Unico del Pubblico Impiego
CCNL del personale appartenente al comparto università – Quadriennio giuridico 2006‐2009 e primo biennio economico 2006‐07
CCNL del personale appartenente al comparto università – Biennio economico 2008‐2009
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Circolare n. 3 del 19/03/2008, firmata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA – “Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni” in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del DLGS 30/03/2001, n. 165 dall’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Nota MUR prot. n. 391 del 03/04/2007 – Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di calcolo del costo orario personale docente
Nota MUR del 11/12/2006 ‐ Progetti PON "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" 2000/2006 per le regioni dell'obiettivo 1 – Precisazione sull'obbligo di annullamento dei documenti di spesa sui progetti
Regolamento per l’assunzione di personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato
Regolamento di ripartizione dei proventi
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Personale interno
85
PERSONALE INTERNO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Tecnologico e Alta Formazione” 2000‐2006 con la quale, al fine di verificare la eventuale, contemporanea partecipazione a più progetti di ricerca e/o formazione cofinanziati di docenti strutturati/dipendenti, si evidenzia la necessità che CUD e/o buste paga riportino il timbro di annullo con i riferimenti del progetto.
2. Lavoro subordinato a tempo determinato
a) Normativa di riferimento
L’assunzione di personale tecnico‐amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinata: - dall’art. 36 del DLGS 165/2001; - dall’art. 22 del CCNL del personale appartenente al
comparto Università – Quadriennio giuridico 2006‐2009;
- dal Regolamento per l’assunzione di personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato, emanato con DR n. 1288 del 17/06/2008.
b) Oggetto e tipologie di assunzione
L’Università può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, tra l’altro, nelle seguenti ipotesi: 1. per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi
di ricerca o di progetti di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario dell’Università;
2. per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri siano finanziati con fondi dell’Unione Europea.
In tali casi, la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato deve essere coerente con la durata del progetto, programma o attività, non può superare i relativi termini di scadenza e di finanziamento e non può in ogni caso avere durata superiore a 5 anni, decorrenti dalla stipula del contratto di lavoro e non può in nessun caso essere trasformata in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
c) Attivazione delle procedure di richiesta
La richiesta di personale a tempo determinato dovrà essere indirizzata al Direttore Amministrativo dal Responsabile della struttura. Alla richiesta che proviene da una struttura decentrata, dovrà essere allegata la delibera dell’Organo Collegiale della struttura. Le richieste sono istruite dal Dirigente della Ripartizione delle Risorse Umane e decise dal DA.
d) Procedura pubblica semplificata
Quando in presenza dei presupposti disciplinati dall’art. 2, comma 2 del Regolamento per l’assunzione di personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato (Cfr. il punto b) precedente), la struttura intenda procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, in alternativa alle normali procedure dell’art. 6 dello stesso regolamento può utilizzare una procedura semplificata,
provenienti dai corsi di perfezionamento e dai progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall’UE
Circolare del DA prot. n. 1911 del 31/01/2005 ‐ Corresponsione compensi incentivanti al personale docente ed al personale tecnico‐ amministrativo. Indicazioni attuative
Circolare del DA prot. n. 21996 del 21/10/2003 ‐ Relazione dei vantaggi conseguiti dalla struttura a seguito della prestazione
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Personale interno
86
PERSONALE INTERNO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
articolata in valutazione dei titoli e prova orale. In questo caso, la procedura di selezione per la scelta del candidato è effettuata dalla struttura richiedente a seguito di pubblicazione di apposito bando.
La commissione per la valutazione, nominata dall’organo collegiale della struttura, sarà composta da tre esperti delle materie oggetto di concorso, scelti anche tra docenti e ricercatori, di cui uno delegato dal Responsabile della struttura, con funzioni di Presidente. Nei successivi 5 giorni dalla nomina, la composizione della Commissione deve essere comunicata al DA per il controllo. Decorsi 5 giorni, il controllo si intende positivo. La graduatoria formulata dalla Commissione ed approvata dal Responsabile della struttura entro dieci giorni dalla conclusione della procedura, deve essere poi trasmessa per il controllo al DA, che si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il controllo si intende positivo e la graduatoria diviene efficace.
e) Stipulazione del contratto
I vincitori del concorso sono invitati a sottoscrivere il contratto, previa presentazione della seguente documentazione: - dichiazione di non avere altri rappporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLGS 153/2001;
- modulo orario prescelto; - foglio notizie. Successivamente il contratto è sottoscritto dal Magnifico Rettore e dal Direttore Amministrativo. La documentazione completa va poi inviata all’Ufficio del Personale tecnico‐amministrativo e all’Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.
f) Proroga e rinnovo del contratto
Il termine del contratto, ad eccezione delle ipotesi di contratto a tempo determinato attivati per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca o di progetti di innovazione tecnologica i cui oneri non risultano a carico del Fondo di finanziamento ordinario dell’Università e per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri siano finanziati con fondi dell’Unione Europea, non può essere in alcun modo prorogato se non entro il termine massimo complessivo di tre mesi. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Personale interno
87
PERSONALE INTERNO
Format contrattuali per il tempo determinato
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato (formato pdf)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Allievi
88
4.2.5 Allievi
La politica di coesione economica e sociale della CE attraverso il FSE contribuisce a migliorare le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.
Nell’ambito dei progetti finanziati con il FSE generalmente sono attivate iniziative di formazione quali Master, Scuole estive ect, che rientrano tra la formazione post‐lauream tipica delle Università.
In tal senso si forniscono alcune precisazioni in ordine alla struttura del crediti formativi e all’ammissione ai Master universitari di I e II Livello od ai Corsi di Perfezionamento post lauream.
Struttura dei crediti formativi
Ciascun Master attribuisce crediti formativi secondo la diversa articolazione didattica determinata nel relativo piano formativo.
L’impegno didattico richiesto allo studente che frequenta i Master o i Corsi di perfezionamento dell’Ateneo è stato così determinato dal Senato Accademico nella seduta del 12 maggio 2007:
da n. 5 a n. 8 ore di lezione frontale (in presenza o a distanza) ed eventualmente altre attività formative (ad. es. laboratori etc.) per un numero di ore che sommato alle lezioni frontali, generalmente, non superi le 12 ore, in modo che a fronte di un impegno complessivo annuale dello studente pari a n. 1500 ore (60 CFU), l’attività didattica frontale sia contenuta entro una soglia variabile fra le n. 300 e le n. 500 ore di lezione;
n. 3 ore di lezione frontale per ogni CFU assegnato, solo in presenza di casi eccezionali e debitamente motivati, per i quali, però, vi sia un congruo innalzamento delle altre attività formative integrative (seminari, laboratori, esercitazioni, prove intermedie atte a verificare, con criteri di gradualità, il livello dello studio individuale;
da n. 100 a n.400 ore sono, generalmente, previste per attività di stage o di tirocinio e possono essere certificate presso Enti od aziende convenzionate.
Lo stage ed il tirocinio possono essere sostituiti da altre attività applicative (ad. project work, incontri teorico‐pratici, esperienze guidate etc) individuali o di gruppo, preventivamente previste nei Regolamenti organizzativi di ciascun Master;
La prova finale può consistere in forme di verifica scritte individuali o collettive, dissertazioni orali di tesi, project work ed attribuisce un numero di crediti, di regola, non inferiore a 3.
Ammissione ai Master universitari di I e II Livello od ai Corsi di Perfezionamento post lauream
L’ammissione ai Master di I o II livello od ai Corsi di Perfezionamento avviene mediante la presentazione di apposita domanda di partecipazione, entro i termini fissati dal bando di concorso.
Qualora il numero delle domande superi il contingente dei posti disponibili, l’ammissione avviene con il superamento di apposita selezione da effettuarsi secondo i criteri e le modalità previste nel bando di concorso e da ciascun Regolamento di funzionamento del Master.
Qualora, invece, il numero delle domande sia inferiore al contingente minimo fissato nel Regolamento didattico del Master, l’amministrazione si riserva la facoltà di non avviare il Master o il Corso di perfezionamento.
I bandi, oltre ad essere pubblicati nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sono disponibili nel sito internet di Ateneo.
Il superamento della selezione, ove prevista o necessaria, rappresenta condizione necessaria per la successiva iscrizione (entro il termine previsto dal bando di ammissione).
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Allievi
89
I Consigli di Facoltà, su proposta dei rispettivi Consigli dei Master, effettuano la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, ai fini dell’ammissione ai Master universitari di I e II livello ovvero ai Corsi di Perfezionamento.
Per i Master della Scuola Superiore ISUFI, la valutazione dei titoli sarà effettuata dal Comitato di Direzione della stessa Scuola.
Adempimenti conseguenti
ALLIEVI Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
a) Borse di studio per allievi di Master
Nel caso il progetto preveda l’attivazione e l’organizzazione di master universitari, l’iter amministrativo per l’assegnazione di borse di studio prevede quanto di seguito indicato: - decreto di approvazione e pubblicizzazione del bando
di selezione; - decreto di nomina della Commissione valutatrice; - decreto di approvazione atti di selezione –
pubblicazione graduatoria; - decreto di approvazione dell’elenco degli esclusi –
comunicazione; - decreto di assegnazione delle borse di studio.
Statuto
RAFC
Regolamento didattico di Ateneo
Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento
Disciplinare di spesa
b) Quota di iscrizione a corsi, seminari e convegni
La spesa sostenuta per la partecipazione a convegni e seminari (che non sono organizzati dal soggetto attuatore) sarà supportata da: - autorizzazione alla partecipazione al
convegno/seminario sulla base della riconosciuta attinenza dello stesso con le finalità del progetto concessa con provvedimento amministrativo (decreto di autorizzazione);
- documentazione di partecipazione; - ricevuta quietanzata del versamento della quota di
iscrizione o fattura dell’Ente organizzatore intestata all’Università;
- quietanza di pagamento.
RAFC
Disciplinare di spesa
c) Spese di assicurazione degli allievi
Sono riconoscibili le spese sostenute per l’assicurazione INAIL e per assicurazioni aggiuntive relative ai rischi connessi all’azione cofinanziata non coperti dall’INAIL.
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Allievi
90
ALLIEVI
Link utili
Università del Salento – Sezione Offerta Formativa – Master di I e II livello
Documenti utili
Guida dei master e dei corsi di perfezionamento post lauream A.A. 2009/10 (disponibile nella Sezione Offerta Formativa – Master di I e II livello dell’Università del Salento)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese di viaggio e missione
91
4.2.6 Spese di viaggio e missione
Le spese di viaggio e missione sostenute dal personale dipendente dell’Università con contratto di lavoro subordinato, dal personale in rapporto di collaborazione con l’Università con contratto di lavoro assimilato al lavoro dipendente e dal personale esterno all’Università possono essere rendicontate conformemente al trattamento previsto dal Regolamento per la disciplina delle missioni, emanato con DR n.2950 del 30/12/2005. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di missione fuori sede e il relativo trattamento economico di rimborso delle spese. Adempimenti conseguenti
SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Nella categoria delle spese di viaggio e missione rientrano le spese sostenute per la partecipazione a riunioni, seminari, conferenze, convegni ed altre attività strettamente connesse con il progetto. L’autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposita lettera di incarico, in data anteriore a quella di inizio della missione stessa, tranne casi di eccezionale urgenza. Si ritiene opportuno indicare le spese che più frequentemente sono ammesse a rendicontazione:
- le spese per il trasporto sono ammissibili solo per l’uso dei mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave, pullman di linea, autobus urbano ed extraurbano, tram, metropolitana, servizi di trasporto collettivo da/per gli aeroporti, eventuali mezzi di trasporto dell’Amministrazione);
- l’impiego di mezzi di trasporto straordinari (mezzi noleggiati, taxi, autovettura di proprietà del soggetto incaricato della missione) è subordinato a preventiva autorizzazione motivata con riferimento alla maggiore economicità derivante dal mezzo di trasporto impiegato31. In assenza di preventiva autorizzazione, l’uso dei mezzi straordinari è ammesso in presenza di condizioni inizialmente non prevedibili o quando si verifichino situazioni
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Nota prot. n. 133185 del 13/10/2006 del MEF – Dipartimento della RGS – Rimborsabilità diritti di agenzia sui biglietti aerei
Regolamento per la disciplina delle missioni
Regolamento per l’uso della carta di credito
Nota del DA prot. n. 52050 del 11/12/2009 – Liquidazioni missioni estere
Nota del Direttore del DAF prot. n. 38148/VIII/5 del 15/09/2008 – Manovra fiscale 2009 – Detraibilità Iva sui costi di vitto e alloggio
Nota del DA prot. n. 25323 del 19/06/2007 – Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio – copertura assicurativa
Nota del DA prot. n. 31318/I/3 del 16/10/2006 – Trasferte – uso del mezzo proprio – copertura assicurativa
Nota del Direttore del DAF prot. n. 31 La dimostrazione della convenienza nell’uso del mezzo straordinario utilizzato non è dovuta:
a) se il luogo della missione non è servito da mezzi di trasporto ordinari; b) se vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità, opportunamente documentata o dichiarata in forma
circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione ovvero rientrare in sede con motivata urgenza; c) se debbano essere trasportati materiali o strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio; d) in caso di sciopero o mancanza di altri mezzi di trasporto ordinari che altrimenti non consentirebbero di raggiungere nei
tempi previsti i luoghi di destinazione; e) in caso di ritardo degli altri mezzi di trasporto ordinari utilizzabili che non permetterebbero di raggiungere i luoghi di
destinazione nei tempi previsti. 32 Cfr. Circolare del Servizio assistenza fiscale prot. n. 9 del 7/03/2001 “Classificazione compensi per seminari, convegni etc. ‐ Rimborsi spese – Ritenuta d’acconto”. 33 Sul punto cfr l’articolo 13 del DPR n. 633/72 che recita: “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione…”.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese di viaggio e missione
92
SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
di urgenza o di forza maggiore che potrebbero compromettere lo scopo della missione o ritardare il rientro in sede oltre un limite accettabile. Tali condizioni dovranno essere esplicitate mediante dichiarazione personale dell’incaricato alla missione. In tal caso l’uso del mezzo straordinario può essere autorizzato a posteriori.
- è ammissibile il rimborso di un pasto nel caso di incarichi di missione di durata superiore alle otto ore, di due pasti al giorno se la missione ha durata superiore alle dodici ore, nei limiti e alle condizioni indicate nella tabella allegata al regolamento delle missioni;
- le spese di pernottamento, nei limiti previsti dalla categoria alberghiera spettante in relazione alla posizione funzionale, sono ammissibili per le missioni di durata superiore a dodici ore.
In particolare, occorre evidenziare che il MEF – Dipartimento della RGS con nota prot. n. 133185 del 13/10/2006 (in risposta ad un quesito dell’Università del Salento) ha chiarito che sono rimborsabili i diritti di agenzia sui biglietti aerei acquistati dai dipendenti inviati in missione.
a) Prestazioni professionali e d’opera
Per i titolari di contratti d’opera le missioni da effettuare e il relativo trattamento sono stabiliti nel provvedimento che attribuisce l’incarico o nel contratto, tenuto conto della natura della prestazione e del profilo professionale dell’interessato. Il rimborso analitico delle spese, se previsto, avviene comunque entro i limiti previsti dal regolamento delle missioni per il personale interno.
Per quanto concerne la tassazione delle spese di viaggio e missione si precisa quanto segue: Il regime applicabile ai rimborsi delle spese sostenute in occasione delle trasferte connesse con le prestazioni professionali segue quello applicabile alla operazione principale, ossia ai compensi percepiti per la prestazione resa. “Il rimborso spese, non sarà considerato parte integrante del compenso e quindi non assoggettato a ritenuta di acconto a condizione che i documenti di spesa risultino intestati all’Università con l’indicazione del soggetto al quale viene fornito il servizio”32. Pertanto le uniche ipotesi concretamente verificabili saranno:
a) Soggetto percipiente titolare di partita IVA, e
21889/VIII/7 del 22/07/2005 ‐ Trattamento Irap‐Inps compensi di lavoro autonomo occasionale – Rimborsi spese
Circolare del DA prot. n. 20332/VIII/6 del 14/07/2005 ‐ Carte di credito aziendali – Variazione modalità di rendicontazione delle spese
Circolare del DA prot. n. 6577 del 15/03/2005 ‐ Gestione carte di credito aziendali
Nota del DA prot. n. 3610 del 11/02/2005 – Nuove disposizioni per la liquidazione di compensi per il 2005
Circolare del Direttore del DAF prot. n. 28044 del 1/12/2004 – Imputazione spese di viaggio e missione
Circolare del Servizio assistenza fiscale prot. n. 9 del 7/03/2001 ‐ Classificazione compensi per seminari, convegni etc. ‐ Rimborsi spese – Ritenuta d’acconto
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese di viaggio e missione
93
SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
quindi inquadramento dei compensi (e dei relativi rimborsi spese) nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo. In questa ipotesi il soggetto dovrà assoggettare ad IVA, oltre che il compenso, anche le spese di viaggio e missione (spese di viaggio, vitto e alloggio) attraverso l’emissione di fattura33. Sotto il profilo operativo sarà quindi necessario, al solo fine amministrativo di controllo, far allegare dal percipiente la fotocopia dei documenti giustificativi delle somme richieste a rimborso. Per quanto attiene la tassazione ai fini IRPEF i rimborsi spese devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte alla stregua degli ordinari compensi ex art. 25 del DPR 600 del 1973.
b) Soggetto percipiente non titolare di partita IVA, e quindi inquadramento dei compensi (e dei relativi rimborsi spese) nell’ambito dei redditi di lavoro occasionale (redditi diversi). In questa ipotesi il reddito è inquadrabile nell’art. 67, comma 1, lett. l) del DPR n. 917 del 1986 e ai fini IRPEF i rimborsi delle spese inerenti alla produzione del reddito dal lavoratore autonomo devono perciò essere assoggettati alla ritenuta alla fonte alla stregua degli ordinari compensi ex art. 25 del DPR 600 del 1973 (20% per i residenti in Italia e 30% per i non residenti, salvo l’applicazione della convenzione con il paese d’origine).
Detti compensi sono assoggettati al contributo previdenziale ex Legge n. 335 del 1995 per i redditi di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/03 e sono anche soggetti ad IRAP a carico dell’amministrazione nella misura dell’8,50%. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per i destinatari delle azioni cofinanziate possono essere riconosciute in presenza di oggettive esigenze didattiche ed organizzative previste ed approvate nel progetto presentato e nei limiti di spesa ivi contenuti.
In particolare, le spese di viaggio e missione sostenute dagli allievi dovranno essere preventivamente autorizzate con un apposito provvedimento (decreto del Rettore o del Direttore del CdS) che indichi la tipologia di spesa, l’importo massimo di spesa e la motivazione della missione con riferimento al progetto.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese di viaggio e missione
94
SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE
Documenti utili
Modello di autorizzazione preventiva all’uso del mezzo proprio (disponibile sul sito della Ripartizione Affari Finanziari)
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisto ed utilizzo attrezzature
95
4.2.7 Acquisto ed utilizzo attrezzature
ACQUISTO ED UTILIZZO ATTREZZATURE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Rientrano in questa voce di costo l’utilizzazione o l’acquisto di beni durevoli per finalità strettamente connesse al progetto. Il regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al FSE, stabilisce che non sono ammissibili le spese per l’acquisto di attrezzature, mentre sono riconosciuti i costi di ammortamento di quelle attrezzature che sono assegnate esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto delle stesse. Nel caso di acquisto di beni durevoli, secondo quanto specificato dal disciplinare di spesa, può essere imputato al progetto il costo: - nella sua globalità; oppure può essere - pari al costo dell’ammortamento. a) Ammortamento
Il costo dell’ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all’operazione34 è considerato spesa ammissibile, a condizione che: - finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano
contribuito all’acquisto in questione; - il costo dell'ammortamento venga calcolato
conformemente alle pertinenti norme contabili35; - tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di
cofinanziamento dell'operazione in questione.
b) Acquisto di materiale usato36
L’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - il venditore deve rilasciare una dichiarazione
attestante la provenienza esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al FESR
Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al FSE
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1084/2006, che istituisce un Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006
Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2009 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria
DPR 03/10/2008 n. 196 – Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Statuto
RAFC
Delibera del CdA n. 164 del 6/02/2004
Disciplinare di spesa
34 Cfr. art. 2, comma 6 del DPR n. 196/2008. 35 Le norme contabili pertinenti per il calcolo delle quote di ammortamento sono:
- il DM Finanze del 31/12/1988 e successive modifiche e integrazioni sino al 31/12/2003; - la delibera del CdA n. 164/2004 dal 1/01/2004; - le specifiche aliquote indicate nei disciplinari di spesa.
36 Cfr. art. 4 del DPR 196/2008.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisto ed utilizzo attrezzature
96
ACQUISTO ED UTILIZZO ATTREZZATURE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.
c) Locazione finanziaria
L’art. 8 del DPR n. 196/2008 dispone che, fatta salva l’ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente: 1. il cofinanziamento viene utilizzato al fine di
ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
2. i contratti di locazione devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
3. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
4. l’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L’importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto 4, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
6. l’aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7. il concedente deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto verrà trasferito interamente all’utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisto ed utilizzo attrezzature
97
ACQUISTO ED UTILIZZO ATTREZZATURE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l’utilizzatore: 1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente,
comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3. l’aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente punto 2 è versato all’utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile;
I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili ai sensi della lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Acquisto ed utilizzo attrezzature
98
ACQUISTO ED UTILIZZO ATTREZZATURE
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese generali
99
4.2.8 Spese generali
SPESE GENERALI Definizione Riferimenti normativi/regolamentari
Per spese generali si intendono tutti i costi di carattere generale riconducibili al progetto solo in modo indiretto e, pertanto, ammissibili in misura percentuale, quali, ad esempio:
- le spese di gestione, amministrazione, direzione e segreteria;
- le spese di manutenzione e affitto dei locali;
- le spese di ammortamento di immobili e apparecchiature;
- le spese per la somministrazione di servizi (spese postali, telefoniche, di elettricità, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali, assicurazioni, cancelleria, ecc.).
Tali spese, per essere ammissibili, devono comunque essere imputabili al progetto, verificabili nella contabilità dell’ente e non finanziate specificatamente da terzi.
L’art. 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, stabilisce che le spese generali sono ammissibili se possono essere assimilate alle spese sostenute dai beneficiari nell’attuare le operazioni, purché: - le norme in materia di ammissibilità stabilite a livello nazionale lo prevedano, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun fondo;
- l’ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle fatture.
L’art. 32, comma 5, del Regolamento (CE) n.1906/2006 in materia di VII Programma Quadro, stabilisce che gli organismi che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti per l’azione interessata, possano optare per un tasso forfetario equivalente al 60% dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base a bandi con scadenza anteriore al 1 gennaio 2010 (in data 15/6/2009 la Commissione Europea ha stabilito che tale regime si applichi anche per i bandi successivi).
Le norme in materia di ammissibilità stabilite dal nostro Stato (Cfr. art. 2, comma 8 del DPR 196/2008) prevedono che le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione e che siano imputate con calcolo pro‐rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve le eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun fondo e fino ad una percentuale massima dell'importo complessivo dei costi diretti stabilita programma di riferimento.
Ad esempio, il PON Ricerca 2007/2013 stabilisce che le spese generali debbano essere valorizzate in una
Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al FESR
Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al FSE
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1084/2006, che istituisce un Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006
Regolamento (CE) n. 1906/2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007‐2013)
Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2009 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria
Circolare Commissione Europea – Direzione Generale “Ricerca” del 10/2/2008 ‐ Non‐elegibility of IRAP in EU‐funded research projects
DPR 03/10/2008 n. 196 – Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007‐2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese generali
100
SPESE GENERALI Definizione Riferimenti normativi/regolamentari
percentuale del costo del personale non eccedente il 50% di tale voce di costo, scaturente dal rapporto tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) ed il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi ai bilancio dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.
Va evidenziato infine che alcuni costi, pur soddisfacendo ai criteri generali, non sono considerati ammissibili. Tali sono, ad esempio: gli interessi passivi, le perdite su crediti, l’IVA, se il beneficiario dimostri che non può recuperarla; i costi finanziati nell’ambito di un altro progetto. Nell’ambito del Programma Quadro, inoltre, sono considerati sempre ineleggibili i tributi indiretti identificabili, quali IVA, dazi doganali, imposte di bollo e, dal 1 febbraio 2008, l’IRAP.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Spese generali
101
SPESE GENERALI
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Rendicontazione
102
4.3 Rendicontazione
L’Autorità di gestione del finanziamento verificherà le spese o costi sotenuti in base al piano finanziario accertato che è parte integrante del progetto finanziato.
In particolare, per ciascuna categoria di spesa del piano finanziario è necessario predisporre la relativa documentazione a supporto che attesta il sostenimento della spesa da parte del beneficiario.
La suddetta documentazione deve essere prodotta in copia conforme all’originale e deve essere conservata per almento 5 anni dalla data di chiusura del progetto. Inoltre, tutti i documenti contabili devono essere regolarmente annullati, tramite l’apposizione di un timbro recante il riferimento al Programma ed al Progetto, nonché l’importo ammesso a cofinanziamento. A titolo esemplificativo:
P.O.N. “Ricerca & Competitività” 2007/2013 per le Regioni della convergenza Codice Progetto ___________ cofinanziato a valere sull’Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali – Obiettivo operativo _________ Azione _________ Importo ammesso al cofinanziamento € ___________________
RENDICONTAZIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Di seguito sono elencati gli adempimenti e la tempistica che di norma caratterizzano la fase della rendicontazione della spesa, salvo casi specifici per i quali si rimanda al disciplinare di progetto. Al beneficiario del finanziamento spetta l’onere del rendiconto finanziario così come specificato dal disciplinare di spesa di progetto o dalla convenzione sottoscritta con il soggetto erogatore del finanziamento. Si precisa che, nel caso in cui il soggetto beneficiario è in ATI/ATS in regime concessorio, l’Autorità di pagamento acquisisce, quale documento probatorio della spesa effettivamente sostenuta dai componenti dell’ATI/ATS, un’autocertificazione unica emessa dal soggetto capofila che sia stato investito da un mandato con rappresentanza e comprendente le spese complessive sostenute ed autocertificate dai componenti dell’ATI/ATS. Nel caso di costituzione di ATI/ATS in regime contrattualistico, l’Autorità di pagamento acquisisce, quale documento probatorio della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario finale, la nota di liquidazione emessa dall’Amministrazione committente secondo le modalità previste dal contratto. L’attività di rendicontazione delle spese implica una serie di adempimenti periodici, al fine di ottenere il riconoscimento delle spese sostenute nell’ambito del progetto sulla base del piano finanziario di riferimento. Si precisa che nella maggior parte dei casi è previsto, oltre all’obbligo di rendicontazione, l’obbligo delle autocertificazioni di spesa così come di seguito indicato: - autocertificazioni di spesa o monitoraggi che riportano i costi ammissibili, pertinenti, congrui e documentabili, sostenuti per la realizzazione del progetto approvato, coerentemente con il piano finanziario concordato, con
Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al FESR
Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al FSE
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1084/2006, che istituisce un Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006
Statuto
RAFC
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Rendicontazione
103
RENDICONTAZIONE Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
cadenza bimestrale, trimestrale, ecc. da produrre anche se non sono state sostenute spese;
- la rendicontazione semestrale di spesa per ciascuna annualità di realizzazione del progetto con decorrenza dal mese in cui ha avuto effettivo inizio l’attività formativa;
- la rendicontazione finale di spesa, a conclusione delle attività, redatta secondo le modalità dettagliate nella Guida degli adempimenti. In caso di progetti di durata inferiore ai 12 mesi dovrà essere presentata la sola rendicontazione finale.
L’Attuatore trasmette all’autorità di gestione del progetto, secondo i termini stabiliti, la documentazione di spesa attestata dal Legale Rappresentante e consistente in una rendicontazione contabile analitica dell’intervento, in cui sono indicate le fatture ed altri titoli di spesa, disaggregati in imponibile ed IVA, e relativi documenti di liquidazione, secondo le tipologie di spesa ammesse e specificate nella Guida degli adempimenti. Insieme con la rendicontazione finale di spesa il Proponente/Attuatore deve presentare la relazione finale relativa alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Rendicontazione
104
A titolo esemplificativo nel seguito si è ipotizzato un piano finanziario di un progetto finanziato con i fondi strutturali e per ciascuna voce di spesa sono stati indicati i documenti da produrre in sede di rendicontazione. Si ipotizza un piano finanziario con le seguenti voci di spesa: - Personale - Consulenti esterni - Spese generali - Spese di viaggio e missione - Conferenze e seminari - Pubblicità - Attrezzature - Beni consumabili.
Voce Personale (personale dipendente o lavoratori autonomi parasubordinati) I documenti da produrre: ‐ dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’elenco del personale attribuito al progetto sottoscritta dal Responsabili di progetto o dal dirigente che dovrà indicare:
1. nominativo, qualifica e funzione del soggetto; 2. retribuzione annua su base contrattuale; 3. ammontare annuo degli oneri socaili e fiscali; 4. numero annuo delle ore lavorabili (tempo produttivo) 5. numero delle ore imputate sul progetto
- Ordine di servizio o lettera di incarico, per ciascuna risorsa, da cui si evinca il ruolo ed il monte ore assegnato per il progetto;
- Cedolino paga; - Time – sheet mensile che attesti le ore effettivamente prestate, sottoscritto dal Responsabile di progetto e del dipendente.
Voce Consulenti esterni I documenti da produrre: per dette spese relative a consulenze per studi e ricerche, supporto al management del progetto, esperti tecnici o finanziari, ecc., si precisa che la prestazione può avvenire in due modi: ‐ a corpo ovvero con consegna di un deliverable: in questo caso occorrerà produrre la relazione sulle attività svolte e il deliverable; ‐ ad ore /uomo: la rendicontazione dovrà essere supportata da time‐sheet In ogni caso, dovranno essere prodotti i documenti che dimostrano il rispetto delle regole di pubblic procurement e i giustificativi di spesa (fattura, notula,..).
Voce Spese generali I documenti da produrre: ‐ Spese generali non determinate forfetariamente: affitto dei locali dedicati al progetto – contratto di affitto spese telefoniche, internet, o altre utenze dedicate ‐ contratti con i fornitori e bollette telefoniche ecc. - Spese generali determinate forfetariamente: sono le spese che si possono imputare al progetto calcolando le stesse in valore percentuale del costo del progetto (o, di norma, del costo del personale), secondo le modalità previste dal bando. In questo caso, generalmente, non si produce alcuna documentazione.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Rendicontazione
105
Voce Spese di viaggio e missione I documenti da produrre: - per dette spese, relative alla partecipazione a seminari, convegni e riunioni trasporto e vitto e alloggio, occorrerà produrre la lettera di incarico per la missione da cui si evinca l’attinenza con il progetto, i biglietti aerei e ferroviari le ricevute degli alberghi. Se la base giuridica del programma non considera eleggibili i tributi indiretti (come l’IVA), questi devono essere scorporati dal costo dei viaggi laddove sul documento risulti l’imposta applicata.
Le spese di viaggio e missione dovranno corrispondere alla soluzione più economia possibile. Sono possibili delle deroghe che in ogni caso andranno debitamente giustificate.
Conferenze e seminari I documenti da produrre: ‐ per dette spese relative all’organizzazione ed attuazione di convegni o seminari già descritti ed approvati nel progetto e nel piano finanziario (catering, traduzioni, interptretariato, affito sala ed equipaggiamenti, ecc), occorrerà produrre l’ordine o lettera d’incarico da cui si evinca lo scopo, il numero dei partecipanti, le lingue per le quali è effettuato l’interpretariato ecc). Si segnala che è richiesta frequentemente la registrazione dei partecipanti ai seminari o convegni e che detta registrazione viene utilizzata per comprovare anche il costo del catering.
Attrezzature/beni durevoli I documenti da produrre: ‐ documentazione probante la spesa (preventivo, buono d’ordine, fattura di acquisto, mandato di pagamento). Il costo ammissibile per le attrezzature durevoli è stabilito, salvo disposizioni speciali relative a programmi specifici, in relazione alla vita utile del bene ed alla misura in cui lo stesso è utilizzato ai fini del progetto. Il beneficiario dovrà pertanto produrre anche il piano di ammortamento che deve essere rispettare la normativa nazionale vigente. Nel caso di attrezzature usate, occorrerà giustificare che il prezzo di mercato del bene usato sia inferiore al valore nuovo e che il costo del bene non sia stato già rendicontato su altri progetti.
Beni consumabili Tale categoria comprende i costi sostenuti per i beni che non rientrano nella definizione di “attrezzature durevoli” e che sono stati acquistati ed utilizzati per i fini del progetto. I documenti da produrre: ‐ documentazione probante la spesa (preventivo, buono d’ordine, fattura di acquisto, mandato di pagamento).
Pubblicità I documenti da produrre: ‐ per dette spese relative alla pubblicazione di seminari e conferenze, brochure, pagine web ecc, il beneficiario del progetto dovrà produrre e conservare tutto il materiale informativo e pubblicitario a testimonianza della promozione e pubblicità del progetto. Si rammenta che in assenza della suddetta documentazione la spesa non è ammissibile.
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Rendicontazione
106
RENDICONTAZIONE
Documenti utili
Specifiche tecniche PON 2007‐2013
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Chiusura del progetto
107
4.4 Chiusura del progetto
Chiusura del progetto
CHIUSURA DEL PROGETTO Adempimenti Riferimenti normativi/regolamentari
Le attività progettuali devono essere realizzate entro i termini stabiliti nell’atto d’obbligo o convenzione sottoscritti con i soggetti che erogano il finanziamento. Le eventuali proroghe di attività dovranno essere espressamente richieste con comunicazione scritta all’Autorità di gestione e potranno essere autorizzate dalla stessa con apposito provvedimento. Le proroghe sono ammissibili se debitamente motivate, compatibilmente con i tempi di attuazione del progetto, e sempre che consentano il raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Si rammenta che, nella generalità dei casi, qualora il Proponente/Attuatore non realizzi il progetto approvato, l’Autorità di gestione richiederà, oltre alla restituzione della somma anticipata, gli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell'anticipo alla data di rilevazione della mancata realizzazione e la rivalutazione monetaria, salvo maggior danno eventualmente determinatosi a causa di inadempienza e/o mancata realizzazione. Entro i termini stabiliti dai singoli disciplinari di spesa, i soggetti attuatori dovranno inviare la rendicontazione finale di spesa nonché una dettagliata relazione finale che evidenzi i risultati conseguiti dal progetto. I beneficiari sono obbligati a restituire, comunque non oltre i termini previsti per la presentazione del rendiconto finale, le quote di contributo comunitario e nazionale non utilizzato, senza necessità di richiesta e/o messa in mora da parte dell’ente finanziatore. Tuttavia, la restituzione di dette somme comprende gli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo comunitario. Pertanto, una volta ultimata la rendicontazione finale di spesa, si potrà procedere alla riconciliazione dei dati in essa contenuti con il piano finanziario di progetto e le corrispondenti voci di bilancio del Programma/Progetto di riferimento. Inoltre, si potrà procedere alla determinazione delle eventuale economie di progetto e verificare il saldo tra il totale delle tranche versate dall’ente finanziatore e il totale delle spese rendicontate.
Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al FESR
Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al FSE
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1084/2006, che istituisce un Fondo di coesione
Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006
Statuto
RAFC
Disciplinare di spesa
CAPITOLO 4 ‐ AMBITO DI APPLICAZIONE Chiusura del progetto
108
CHIUSURA DEL PROGETTO
Controllo
Check‐list
CAPITOLO 5 ‐ GLOSSARIO
109
5. GLOSSARIO
Accordo quadro L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Aiuti di Stato Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno dell'Unione europea.
Amministrazione aggiudicatrice Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Asse prioritario Ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un PO comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili.
Asta elettronica L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
Autorità di audit Un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun PO e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Autorità di certificazione Un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione.
Autorità di gestione Un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il PO.
Beneficiario Un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico.
Buone prassi Esperienze di progetto che rispondono a requisiti di “qualità” in relazione agli obiettivi perseguiti, agli strumenti utilizzati e ai risultati ottenuti, divenendo in questo modo dei punti di riferimento utili per chi decide di avviare nuovi progetti nel settore specifico.
Competitività regionale e occupazione Obiettivo della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2007‐2013, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli
CAPITOLO 5 ‐ GLOSSARIO
110
investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi.
Convergenza Obiettivo prioritario della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2007‐2013, volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa.
Cooperazione territoriale europea Obiettivo della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2007‐2013, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Fondi Strutturali e Fondo di Coesione I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell’UE il cui scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.
FSE (Fondo Sociale Europeo) Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
Grandi progetti Nell'ambito di un PO, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di euro nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di euro negli altri settori.
Irregolarità Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.
Operazione Un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del PO in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce.
Organismo di diritto pubblico L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
CAPITOLO 5 ‐ GLOSSARIO
111
Organismo intermedio Qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
Principio della sana gestione finanziaria Gli stanziamenti di bilancio delle Comunità europee sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore. Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti. Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.
Programma operativo Documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo Convergenza, con il contributo del Fondo di coesione e del FESR.
QRSN (Quadro di riferimento strategico nazionale) Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.
Sistema dinamico d’acquisizione Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
Stazione appaltante L'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del DLGS 163/2006.