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Uno stato giuridico per il personale degli EPR

Paolo Valente, INFN Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio Direttivo

Cos’è lo stato giuridico

La definizione dei doveri e diritti fondamentali, dei compiti e prerogative, ma anche l’inquadramento, le modalità di reclutamento e progressione di carriera

A chi serve lo stato giuridico

•  A categorie di lavoratori pubblici, le cui caratteristiche si differenziano sostanzialmente da tutte le qualifiche di norma previste nella P.A. (specificità)

•  Allo Stato, per assicurare che alcune funzioni cruciali – svolte da specifiche categorie di dipendenti pubblici – siano garantite con continuità e indipendenza, senza esporle alle incognite e ai compromessi della contrattazione.

Nota: I ricercatori sicuramente svolgono un lavoro molto diverso da quello di altri impiegati pubblici

Nota: La ricerca dovrebbe essere una funzione cruciale per uno Stato moderno

In altre parole

Lo stato giuridico definisce la collocazione rispetto alla collettività e allo Stato, di una definita categoria di lavoratori pubblici

Un esempio ben noto: lo stato giuridico di ricercatori e professori universitari (ultima modifica: Legge 240/2010)

In particolare i ricercatori oggi non sono…

•  Non sono lavoratori subordinati:

Il contratto garantisce l’autonoma determinazione del tempo di lavoro, la possibilità di autocertificare le attività, una libertà di ricerca abbastanza ampia…

•  Non sono dirigenti:

Non hanno la responsabilità di far funzionare uffici o far svolgere determinati compiti o funzioni, non hanno una retribuzione di risultato

•  Non sono docenti:

La seconda missione è riservata all’Università (a parte le recenti aperture: interscambio, scuole di dottorato, ecc.)

•  Non sono funzionari internazionali:

Anche quando collaborano o lavorano presso istituzioni straniere non hanno un mandato di rappresentanza dello Stato italiano

… eppure i ricercatori oggi •  Gestiscono autonomamente le loro ricerche, a partire dai

finanziamenti (che sempre più spesso si “procurano” da soli)

•  Dirigono gruppi di ricerca, anche grandi e con dinamiche complesse (personale a tempo determinato, studenti, ecc.)

•  Fanno didattica: –  Formano giovani (laureandi, dottorandi, borsisti, ecc.)

–  Partecipano alla didattica universitaria, a volte sono titolari di corsi per laurea e dottorato di ricerca

•  Siedono in organismi scientifici internazionali

•  Al tempo stesso: –  Timbrano il cartellino

–  Autocertificano le loro attività

•  Al tempo stesso: –  Vengono valutati continuamente dalla comunità internazionale

–  Contribuiscono alla valutazione dei loro enti e vengono valutati all’interno degli enti (progressioni, incarichi di responsabilità scientifica)

Uno sguardo alla storia

La cosiddetta “Legge Ruberti” stabiliva una quasi completa simmetria tra Università e Enti di Ricerca, tranne che per gli EPR:

1.  Veniva concessa solo autonomia regolamentare (non statutaria)

2.  Lo stato giuridico e trattamento economico del personale venivano demandati alla contrattazione collettiva

Nota: L’autonomia statutaria è stata introdotta, sebbene con forte controllo ministeriale degli statuti, dall’ultimo riordino: D.lgs. 213/2009

Nota: Ancora oggi sono in vigore le norme introdotte dal primo contratto (1988-1990) contenute nel D.P.R. 171/1991

D.P.R. 171/1991 •  Non è una legge, ma un contratto “passato in DPR” per permettere la validità

del contratto erga omnes prima della completa privatizzazione del rapporto di impiego pubblico

•  Più che lo stato giuridico, definisce l’ordinamento del personale attraverso i profili professionali (art. 13 e allegato 1):

–  I due distinti e paralleli profili dei ricercatori e tecnologi, articolati in tre livelli: •  Dirigente di ricerca/tecnologo •  Primo ricercatore/tecnologo, •  Ricercatore/tecnologo

–  I profili dei tecnici ed amministrativi (CTER/Coll. di amm., OTER/Op. di amm., ecc.)

•  La possibilità di accedere dall’esterno, per concorso, ai primi 2 livelli stabilisce che si tratta – di fatto – di tre distinti “ruoli” non di un unico ruolo articolato in “gradi” stipendiali crescenti

Nota: Sono stabilite alcuni aspetti rilevanti, come l’indennità per gli incarichi di direzione (art. 22), i contratti a tempo determinato fino a 5 anni (art. 23),il trattamento di missione (art. 25), l’orario di lavoro (art. 39), e naturalmente lo stipendio “tabellare” e “accessorio” (artt. 15 e 16)

Nota: I successivi contratti collettivi di comparto hanno poi stabilito una serie di altre norme, anche non strettamente connesse alla retribuzione, per esempio relativamente all’orario di lavoro o alle progressioni di carriera

Esempi della rilevanza delle norme contrattuali (1)

•  Diritti e doveri dei dipendenti

Esempi della rilevanza delle norme contrattuali (2)

•  Autonoma determinazione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi

Esempi della rilevanza delle norme contrattuali (3)

•  Sanzioni disciplinari •  Tempo parziale •  Mobilità tra profili e tra Enti

Esempi della rilevanza delle norme contrattuali (4)

•  Periodi sabbatici •  Progressioni interne per

ricercatori e tecnologi

Esempi della rilevanza delle norme contrattuali (5)

•  Tenure track

I rischi •  I contratti hanno un rango inferiore a quello delle leggi ordinarie, quindi le norme stabilite nei contratti possono essere rese inefficaci o messe seriamente in discussione più facilmente da altri provvedimenti*

Nota: è bastata una piccola norma di “risparmio” sulle missioni estere, contenuta nella “manovra di maggio” (D.L. 78/2010) e l’attesa per oltre un anno, del decreto applicativo (MAE e MEF), per mettere seriamente in crisi le collaborazioni internazionali

•  I contratti (per definizione) •  hanno una durata limitata •  sono oggetto di contrattazione

quindi le norme possono essere cambiate radicalmente alla tornata successiva

è storia dei CCNL

•  La stessa contrattazione nella PA può essere messa in discussione o cambiare profondamente la “cornice” normativa

è blocco della contrattazione/nuovi comparti

Breve storia dei contratti di ricercatori e tecnologi

•  1985-1987. Il primo contratto del Comparto Ricerca, D.P.R. 568/1987

•  1988-1990. Il primo contratto dopo la “Legge Ruberti”, D.P.R. 171/1991

•  1994-1997. I ricercatori e tecnologi degli EPR vengono collocati nella ”Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali” del Comparto Ricerca, quindi con un contratto diverso rispetto a tecnici e amministrativi

•  1998-2001. I ricercatori e tecnologi tornano insieme al personale tecnico e amministrativo

•  Due altre tornate, 2002-2005 e 2006-2009, senza grandi novità e poi…

•  Novembre 2009/Maggio 2010: due provvedimenti importanti per tutto il pubblico impiego…

Blocco della contrattazione

•  La “manovra di maggio” (D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) ha introdotto il blocco della contrattazione collettiva per il pubblico impiego e dei conseguenti aumenti di stipendio per un triennio estendibile di un anno (estensione in arrivo, fino alla fine del 2014)

Attualmente la situazione è “sterilizzata”, ma presto le cose cambieranno…

Riforma della contrattazione •  Nel frattempo, infatti, la “riforma Brunetta” (D.lgs. 150/2009) è intervenuta sostanzialmente sul “testo unico del pubblico impiego” (D.lgs. 165/2001) riformando, in senso restrittivo, la contrattazione nel pubblico impiego:

•  Ha ridotto le materie e gli ambiti della contrattazione collettiva (ampliando la “riserva di legge”)

•  Ha introdotto il concetto di valutazione* dei singoli

•  Ha stabilito la riduzione dei comparti del pubblico impiego da 12 a 4 con conseguente accorpamento del comparto Ricerca in un comparto ben più grande (con la scuola o con i ministeri, verrà stabilito dagli appositi accordi da sottoscrivere all’ARAN con le confederazioni sindacali, contrattazione lunga e complessa appena iniziata…)

Nota: per la valutazione sono distinti i ricercatori e tecnologi dal restante personale, infatti un successivo decreto (DPCM) ha – di fatto – delegato agli Enti l’implementazione del sistema di valutazione, (sulla base di linee e princìpi stabiliti dall’ANVUR), lasciando però il personale tecnico e amministrativo soggetto alla CIVIT e nel modello comune a tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Riassumendo… •  Molte delle norme fondamentali e fondanti sono stabilite

(unicamente) nei contratti collettivi e coprono tutti gli aspetti dello “stato giuridico” in senso lato: non solo profili e livelli, ma anche diritti e doveri, orario di lavoro, mobilità, progressioni interne, tenure track…

–  Tipico esempio, l’art. 5 e la tenure track: non essendo “protetta” da una norma primaria, la sua applicabilità è stata messa in discussione dal Ministero della Pubblica Amministrazione perché in contrasto con le norme generali sul tempo determinato nella PA (art. 35 D.lgs. 165/2001)

•  Alcune di queste norme sono state messe in discussione dalla riduzione degli ambiti della contrattazione operati dalla “riforma Brunetta”

–  Tipico esempio, la progressione di carriera attraverso l’art. 15 con concorsi interni

•  Tutto il complesso normativo del CCNL sarà ricontrattato in un contesto completamente mutato a partire dal 2015

Riassumendo… •  Stabilire con una legge lo stato giuridico non implica

necessariamente l’uscita dalla contrattazione collettiva –  Il rapporto di lavoro può continuare ad essere “privatizzato” ovvero

regolato da una fonte bilaterale (il contratto collettivo) per quanto riguarda gli aspetti legati alla retribuzione

–  I limiti dell’autonomia dei ricercatori verrebbero definiti con precisione così come i doveri, assieme ai diritti

–  Sicuramente portare all’estremo il parallelismo con i ruoli universitari condurrebbe a collocare i ricercatori fuori dalla contrattazione collettiva, ma questa non è la priorità