N. 01881/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2012, proposto da:
Beniamino Pozzessere, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto, Pietro
Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con
domicilio eletto presso l’avv. Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;
nei confronti di
Roberto Carucci, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con
domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;
per l'annullamento
della delibera n. 31 del 4 settembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale della
Città di Oria ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2012/2015 nella parte in cui non ha nominato il ricorrente;
per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Oria e di Roberto Carucci;
Visto il ricorso incidentale proposto dal contro interessato.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti l’avv. P. Quinto per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. A.
Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. R. Palmisano, per la P.A. e l’avv. F.sco
Caricato per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In ricorso si espone:
- che il dottor Pozzessere, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, ha inviato al Comune di Oria la dichiarazione di disponibilità ad essere
nominato componente del collegio dei revisori dei conti;
- che il Consiglio Comunale si è quindi riunito nella seduta del 4 settembre 2012
per procedere alla nomina del collegio per il triennio 2012/2015;
- che prima di procedere alla votazione, il consigliere comunale Angelo Mazza ha
posto al Presidente del Consiglio alcune questioni sulle modalità di voto ed in
particolare sulla individuazione del presidente del Collegio posto che l’art. 234 del
testo unico degli enti locali – secondo l’intervento del consigliere predetto- “non è
molto preciso, perché prevede una votazione limitata a due componenti. In questo
caso, diciamo, bisognerebbe chiarire se noi dobbiamo indicare…solitamente nella
prassi si procede in due modi: o si vota il presidente ed il componente oppure si
votano due però poi bisogna stabilire qual è il criterio per la nomina del presidente
che probabilmente sarà quello che prenderà più voti..”;
- che il presidente del consiglio, interpellato sulla questione, ha comunicato
all’assemblea che “viene eletto presidente colui che riporta il maggior numero di
voti ed è iscritto nel registro dei revisori contabili”
- che all’esito dello scrutinio è venuto fuori il seguente risultato: rag. Gianfrate voti
12; dott. Carucci voti 9;dott.ssa Conte voti 7;dott. Pozzessere voti 4;
- che il presidente dell’assemblea ha concluso nel senso che “ risulta essere eletto
Roberto Gianfrate con 12 voti ed essendo lo stesso iscritto nel registro dei revisori
contabili viene eletto alla carica di presidente del collegio dei revisori; avendo
totalizzato 9 preferenze Carucci Roberto è eletto come componente del collegio; la
dott.ssa Conte Silvia ha totalizzato 7 preferenze e viene eletta componente del
collegio; in ultimo abbiamo il dottor Beniamino Pozzessere che ha riportato 4
preferenze;
- che a quel punto, il consigliere Mazza ha fatto notare che, alla luce del curriculum
presentato, il dottor Carucci risulta essere iscritto unicamente nel registro dei
revisori contabili e quindi non può ricoprire la carica di componente”;
- che pertanto, stando così le cose, venuta meno la nomina del dottor Carucci il
ricorrente doveva essere nominato componente;
- che, invece, dopo una sospensione dei lavori, il presidente del consiglio, “rilevato
che la scheda relativa all’elezione del collegio dei revisori non prevedeva alcuna
indicazione in ordine alla qualità dei componenti del collegio (presidente o
componente) e che all’interno degli eletti il dottor Roberto Carucci è iscritto
soltanto al registro dei revisori contabili e gli altri due anche all’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili; che, a rettifica di quanto dichiarato dal
presidente in precedenza, si è avuto modo di verificare che l’ordinamento non
prevede la nomina a presidente del collegio dei revisori di colui che ha totalizzato il
maggior numero dei voti indicando quale esclusivo requisito la sola iscrizione al
registro dei revisori contabili e all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili della sezione A, delibera di nominare..dottor Roberto Carucci, iscritto nel
registro dei revisori contabili in qualità di presidente del collegio; rag. Gianfrate
Roberto, iscritto nella sezione A…dott.ssa Silvia Conte…”;
- che, per effetto di questa deliberazione, il ricorrente è stato illegittimamente
privato della nomina a componente del collegio dei revisori dei conti.
Il ricorrente ha sviluppato le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 234 del d.lgs 267/2000. eccesso di
potere per contraddittorietà e violazione del giusto procedimento;
- eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia. Contraddittorietà;
- violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.
È stata anche avanzata istanza di risarcimento dei danni subiti durante il periodo di
mancato svolgimento della carica di componente dell’organo di revisione contabile
del comune di Oria.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Carucci il quale ha contestato, in
primo luogo, la fondatezza del ricorso principale ed ha poi spiegato ricorso
incidentale per mezzo del quale ha chiesto l’annullamento integrale della delibera
consiliare che forma oggetto del gravame principale.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Oria che ha chiesto il respingimento
del ricorso principale.
Il collegio ha poi disposto l’integrazione del contraddittorio al fine di consentire
agli altri contro interessati di spiegare le loro difese in giudizio.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 maggio 2013.
DIRITTO
Deve essere esaminato in primo luogo il ricorso principale.
Il gravame in questione deve essere accolto con conseguente annullamento
parziale della delibera con la quale il Consiglio Comunale di Oria non ha
provveduto alla nomina del Pozzessere quale componente del collegio dei revisori
dei conti.
Ed invero, dopo essersi accorto che il dottor Carucci – il quale aveva riportato 9
preferenze ed era dunque risultato il secondo suffragato dall’assemblea- era iscritto
solo all’albo dei revisori contabili, potendo essere votato ed eletto solo quale
Presidente dell’organo di controllo contabile, il presidente del consiglio comunale
di Oria provvedeva, seduta stante, ad una rettifica del risultato dello scrutinio in
modo da collocare lo stesso Carucci nell’unica posizione utile, e cioè quale
presidente del Collegio.
Ne derivava un improprio effetto di scivolamento dei risultati riportati dai
candidati alle cariche di componente e di presidente del collegio dei revisori, con
illegittima esclusione dal ruolo di componente del Pozzessere.
A questa tesi si perviene in base alle seguenti considerazioni.
1) il presidente del consiglio comunale disciplinava le modalità di voto stabilendo
che “ risulta eletto alla carica di presidente colui che riporta il maggior numero di
voti”. Non c’è alcun dubbio, pertanto, che la stessa assemblea riponesse legittimo
affidamento sul criterio ora precisato dal Presidente del consiglio, in forza di un
indiscusso potere di organizzare i lavori consiliari, ivi compresa la potestà di
decidere, senza particolari formalità, le modalità di disciplina di una votazione; e
che l’assemblea stessa, durante le operazioni di voto, dirigesse la propria volontà
nel senso precisato dal presidente.
In altri termini, i componenti del consiglio comunale di Oria, nell’esprimere 12
preferenze nei confronti del Gianfrate e solo 9 nei riguardi del Carucci
intendevano, senza ombra di dubbio, eleggere solo il primo quale Presidente del
Collegio.
Che infatti il Presidente di un organo collegiale debba essere il più suffragato non
sembra ragionevolmente contestabile, a causa del ruolo di direzione e supervisione
dei lavori del collegio, indipendentemente dalla uguaglianza del voto e cioè dal
peso specifico che verrebbe attribuito in sede di decisioni di competenza
dell’organo al voto del presidente.
È perciò necessario che il presidente di un organo collegiale riporti il maggior
numero di preferenze perché il ruolo apicale o, meglio, di direzione giustifica
l’instaurarsi di un rapporto fiduciario elettori/eletti solidamente ancorato al
maggior suffragio ricevuto dall’eletto alla carica dal consesso dei votanti.
Il Carucci non poteva, pertanto, essere ripescato quale Presidente sol perché
iscritto esclusivamente all’albo dei revisori.
Occorreva dunque prendere atto che, essendo privo del requisito specificamente
richiesto per accedere alla carica di componente e avendo, oltretutto, manifestato
espressamente la volontà di essere eletto solo in veste di presidente, il Carucci
doveva essere escluso per cedere il posto al Pozzessere.
La regola enunciata appariva ( ed è ad avviso del Collegio) la più ragionevole; non
può, infatti. mancarsi di sottolineare che sarebbe davvero singolare che il
presidente del Collegio dei revisori non venisse prescelto sulla base del maggior
numero di preferenze riportate, trattandosi di un criterio che risponde a canoni di
logica prim’ancora che a precise regole giuridiche non necessariamente scolpite in
una norma.
Così come è illegittimo che il Presidente del Consiglio, avvedutosi della iscrizione
del Carucci al solo albo dei revisori, abbia ritenuto di poter sovvertire il risultato
dello scrutinio consentendo al Carucci di ricoprire l’unica carica utile in base ai
titoli posseduti.
Una simile decisione ha comportato alcuni effetti inaccettabili: 1) è stato eletto
presidente del collegio dei revisori un soggetto che non aveva riportato il maggior
numero di preferenze; 2) si è sostanzialmente attribuita ai voti assegnati al Carucci
una duplice valenza, in spregio alle regole di funzionamento della votazione del
collegio dei revisori, di cui all’art.234 del d.lgs 267/2000.; 3) si è infine alterata la
volontà dei votanti i quali erano edotti del fatto che il Carucci intendeva
partecipare alla competizione per il soglio presidenziale e solo in quella veste gli
hanno attribuito le nove preferenze insufficienti però, per accedere alla carica,
stante il maggior numero di voti avuti dal Gianfrate.
La rettifica avvenuta a scrutinio completato non aveva alcuna possibilità di
ribaltare i risultati della votazione proprio perché i componenti del consiglio
comunale di Oria avevano chiaramente inteso suffragare il Gianfrate quale
presidente.
Detto questo, occorre però precisare che anche il ricorso incidentale merita di
essere accolto.
La tesi che la difesa del Carucci ha sostenuto offre spunti di riflessione che
inducono il Collegio all’integrale annullamento della delibera di cui si controverte.
Infatti, la votazione del collegio dei revisori contabili, così come avvenuta, ha
manifestato aspetti di criticità a cagione della non chiara indicazione fornita dal
presidente in ordine alla carica per la quale il singolo consigliere esprimeva il suo
voto.
Si rammenta, a tal riguardo, che proprio l’articolo 234 del d.lgs 267/2000, stabilisce
che “ i consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti, un
collegio di revisori composto da tre membri.”
La regola del voto limitato a due componenti è funzionale ad eleggere
inequivocabilmente un candidato alla carica di presidente e uno alla carica di
componente.
Non solo.
Si tratta di criterio dettato al fine di garantire alle forze politiche di opposizione la
possibilità di concorrere, con un proprio candidato, alla elezione di un importante
organo di verifica della legittimità dell’operato degli organi di governo dell’ente
locale, controbilanciando l’eventuale preponderanza netta della maggioranza
consiliare.
Se così non fosse, si registrerebbe il paradossale risultato di eleggere il solo
presidente dell’organo.
Per le conseguenze che si sono ora illustrate, in difetto di chiare indicazioni
contenute sulla scheda, lo scrutinio non può che essere inficiato perché il suo
risultato è inesorabilmente affidato, in casi dubbi come quello controverso, a
improprie e postume operazioni di ricostruzione della volontà dell’elettore, che
tradiscono, come nel caso, gli intenti reali dei votanti con effetti alquanto
paradossali e indesiderabili per il principio di continuità dell’azione amministrativa.
Basti pensare che, proprio per quanto si è detto in merito al ricorso principale, un
soggetto che ha riportato 9 preferenze collocandosi al secondo posto tra gli eletti
rischia di essere, in ipotesi, escluso dalla partecipazione ad un organo, in
applicazione di principi che appaiono coerenti a logica.
Allora occorre che la volontà dell’elettore sia chiaramente orientata attraverso ben
precise indicazioni contenute nella scheda elettorale.
In questo senso, il ricorso incidentale va accolto con annullamento integrale della
delibera impugnata.
Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della
controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda.
definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come
in epigrafe proposti, li accoglie entrambi per quanto in motivazione e, per l’effetto
annulla la delibera impugnata.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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