Sentenza revisori

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N. 01881/2013 REG.PROV.COLL. N. 01643/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2012, proposto da: Beniamino Pozzessere, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Garibaldi 43; contro Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20; nei confronti di Roberto Carucci, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5; per l'annullamento della delibera n. 31 del 4 settembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale della Città di Oria ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012/2015 nella parte in cui non ha nominato il ricorrente; per il risarcimento dei danni.

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N. 01881/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01643/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2012, proposto da:

Beniamino Pozzessere, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Quinto, Pietro

Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con

domicilio eletto presso l’avv. Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;

nei confronti di

Roberto Carucci, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con

domicilio eletto presso l’avv. Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;

per l'annullamento

della delibera n. 31 del 4 settembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale della

Città di Oria ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio

2012/2015 nella parte in cui non ha nominato il ricorrente;

per il risarcimento dei danni.

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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Oria e di Roberto Carucci;

Visto il ricorso incidentale proposto dal contro interessato.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e

uditi per le parti l’avv. P. Quinto per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. A.

Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. R. Palmisano, per la P.A. e l’avv. F.sco

Caricato per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In ricorso si espone:

- che il dottor Pozzessere, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti

contabili, ha inviato al Comune di Oria la dichiarazione di disponibilità ad essere

nominato componente del collegio dei revisori dei conti;

- che il Consiglio Comunale si è quindi riunito nella seduta del 4 settembre 2012

per procedere alla nomina del collegio per il triennio 2012/2015;

- che prima di procedere alla votazione, il consigliere comunale Angelo Mazza ha

posto al Presidente del Consiglio alcune questioni sulle modalità di voto ed in

particolare sulla individuazione del presidente del Collegio posto che l’art. 234 del

testo unico degli enti locali – secondo l’intervento del consigliere predetto- “non è

molto preciso, perché prevede una votazione limitata a due componenti. In questo

caso, diciamo, bisognerebbe chiarire se noi dobbiamo indicare…solitamente nella

prassi si procede in due modi: o si vota il presidente ed il componente oppure si

votano due però poi bisogna stabilire qual è il criterio per la nomina del presidente

che probabilmente sarà quello che prenderà più voti..”;

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- che il presidente del consiglio, interpellato sulla questione, ha comunicato

all’assemblea che “viene eletto presidente colui che riporta il maggior numero di

voti ed è iscritto nel registro dei revisori contabili”

- che all’esito dello scrutinio è venuto fuori il seguente risultato: rag. Gianfrate voti

12; dott. Carucci voti 9;dott.ssa Conte voti 7;dott. Pozzessere voti 4;

- che il presidente dell’assemblea ha concluso nel senso che “ risulta essere eletto

Roberto Gianfrate con 12 voti ed essendo lo stesso iscritto nel registro dei revisori

contabili viene eletto alla carica di presidente del collegio dei revisori; avendo

totalizzato 9 preferenze Carucci Roberto è eletto come componente del collegio; la

dott.ssa Conte Silvia ha totalizzato 7 preferenze e viene eletta componente del

collegio; in ultimo abbiamo il dottor Beniamino Pozzessere che ha riportato 4

preferenze;

- che a quel punto, il consigliere Mazza ha fatto notare che, alla luce del curriculum

presentato, il dottor Carucci risulta essere iscritto unicamente nel registro dei

revisori contabili e quindi non può ricoprire la carica di componente”;

- che pertanto, stando così le cose, venuta meno la nomina del dottor Carucci il

ricorrente doveva essere nominato componente;

- che, invece, dopo una sospensione dei lavori, il presidente del consiglio, “rilevato

che la scheda relativa all’elezione del collegio dei revisori non prevedeva alcuna

indicazione in ordine alla qualità dei componenti del collegio (presidente o

componente) e che all’interno degli eletti il dottor Roberto Carucci è iscritto

soltanto al registro dei revisori contabili e gli altri due anche all’albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili; che, a rettifica di quanto dichiarato dal

presidente in precedenza, si è avuto modo di verificare che l’ordinamento non

prevede la nomina a presidente del collegio dei revisori di colui che ha totalizzato il

maggior numero dei voti indicando quale esclusivo requisito la sola iscrizione al

registro dei revisori contabili e all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti

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contabili della sezione A, delibera di nominare..dottor Roberto Carucci, iscritto nel

registro dei revisori contabili in qualità di presidente del collegio; rag. Gianfrate

Roberto, iscritto nella sezione A…dott.ssa Silvia Conte…”;

- che, per effetto di questa deliberazione, il ricorrente è stato illegittimamente

privato della nomina a componente del collegio dei revisori dei conti.

Il ricorrente ha sviluppato le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 234 del d.lgs 267/2000. eccesso di

potere per contraddittorietà e violazione del giusto procedimento;

- eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia. Contraddittorietà;

- violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.

È stata anche avanzata istanza di risarcimento dei danni subiti durante il periodo di

mancato svolgimento della carica di componente dell’organo di revisione contabile

del comune di Oria.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Carucci il quale ha contestato, in

primo luogo, la fondatezza del ricorso principale ed ha poi spiegato ricorso

incidentale per mezzo del quale ha chiesto l’annullamento integrale della delibera

consiliare che forma oggetto del gravame principale.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Oria che ha chiesto il respingimento

del ricorso principale.

Il collegio ha poi disposto l’integrazione del contraddittorio al fine di consentire

agli altri contro interessati di spiegare le loro difese in giudizio.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 maggio 2013.

DIRITTO

Deve essere esaminato in primo luogo il ricorso principale.

Il gravame in questione deve essere accolto con conseguente annullamento

parziale della delibera con la quale il Consiglio Comunale di Oria non ha

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provveduto alla nomina del Pozzessere quale componente del collegio dei revisori

dei conti.

Ed invero, dopo essersi accorto che il dottor Carucci – il quale aveva riportato 9

preferenze ed era dunque risultato il secondo suffragato dall’assemblea- era iscritto

solo all’albo dei revisori contabili, potendo essere votato ed eletto solo quale

Presidente dell’organo di controllo contabile, il presidente del consiglio comunale

di Oria provvedeva, seduta stante, ad una rettifica del risultato dello scrutinio in

modo da collocare lo stesso Carucci nell’unica posizione utile, e cioè quale

presidente del Collegio.

Ne derivava un improprio effetto di scivolamento dei risultati riportati dai

candidati alle cariche di componente e di presidente del collegio dei revisori, con

illegittima esclusione dal ruolo di componente del Pozzessere.

A questa tesi si perviene in base alle seguenti considerazioni.

1) il presidente del consiglio comunale disciplinava le modalità di voto stabilendo

che “ risulta eletto alla carica di presidente colui che riporta il maggior numero di

voti”. Non c’è alcun dubbio, pertanto, che la stessa assemblea riponesse legittimo

affidamento sul criterio ora precisato dal Presidente del consiglio, in forza di un

indiscusso potere di organizzare i lavori consiliari, ivi compresa la potestà di

decidere, senza particolari formalità, le modalità di disciplina di una votazione; e

che l’assemblea stessa, durante le operazioni di voto, dirigesse la propria volontà

nel senso precisato dal presidente.

In altri termini, i componenti del consiglio comunale di Oria, nell’esprimere 12

preferenze nei confronti del Gianfrate e solo 9 nei riguardi del Carucci

intendevano, senza ombra di dubbio, eleggere solo il primo quale Presidente del

Collegio.

Che infatti il Presidente di un organo collegiale debba essere il più suffragato non

sembra ragionevolmente contestabile, a causa del ruolo di direzione e supervisione

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dei lavori del collegio, indipendentemente dalla uguaglianza del voto e cioè dal

peso specifico che verrebbe attribuito in sede di decisioni di competenza

dell’organo al voto del presidente.

È perciò necessario che il presidente di un organo collegiale riporti il maggior

numero di preferenze perché il ruolo apicale o, meglio, di direzione giustifica

l’instaurarsi di un rapporto fiduciario elettori/eletti solidamente ancorato al

maggior suffragio ricevuto dall’eletto alla carica dal consesso dei votanti.

Il Carucci non poteva, pertanto, essere ripescato quale Presidente sol perché

iscritto esclusivamente all’albo dei revisori.

Occorreva dunque prendere atto che, essendo privo del requisito specificamente

richiesto per accedere alla carica di componente e avendo, oltretutto, manifestato

espressamente la volontà di essere eletto solo in veste di presidente, il Carucci

doveva essere escluso per cedere il posto al Pozzessere.

La regola enunciata appariva ( ed è ad avviso del Collegio) la più ragionevole; non

può, infatti. mancarsi di sottolineare che sarebbe davvero singolare che il

presidente del Collegio dei revisori non venisse prescelto sulla base del maggior

numero di preferenze riportate, trattandosi di un criterio che risponde a canoni di

logica prim’ancora che a precise regole giuridiche non necessariamente scolpite in

una norma.

Così come è illegittimo che il Presidente del Consiglio, avvedutosi della iscrizione

del Carucci al solo albo dei revisori, abbia ritenuto di poter sovvertire il risultato

dello scrutinio consentendo al Carucci di ricoprire l’unica carica utile in base ai

titoli posseduti.

Una simile decisione ha comportato alcuni effetti inaccettabili: 1) è stato eletto

presidente del collegio dei revisori un soggetto che non aveva riportato il maggior

numero di preferenze; 2) si è sostanzialmente attribuita ai voti assegnati al Carucci

una duplice valenza, in spregio alle regole di funzionamento della votazione del

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collegio dei revisori, di cui all’art.234 del d.lgs 267/2000.; 3) si è infine alterata la

volontà dei votanti i quali erano edotti del fatto che il Carucci intendeva

partecipare alla competizione per il soglio presidenziale e solo in quella veste gli

hanno attribuito le nove preferenze insufficienti però, per accedere alla carica,

stante il maggior numero di voti avuti dal Gianfrate.

La rettifica avvenuta a scrutinio completato non aveva alcuna possibilità di

ribaltare i risultati della votazione proprio perché i componenti del consiglio

comunale di Oria avevano chiaramente inteso suffragare il Gianfrate quale

presidente.

Detto questo, occorre però precisare che anche il ricorso incidentale merita di

essere accolto.

La tesi che la difesa del Carucci ha sostenuto offre spunti di riflessione che

inducono il Collegio all’integrale annullamento della delibera di cui si controverte.

Infatti, la votazione del collegio dei revisori contabili, così come avvenuta, ha

manifestato aspetti di criticità a cagione della non chiara indicazione fornita dal

presidente in ordine alla carica per la quale il singolo consigliere esprimeva il suo

voto.

Si rammenta, a tal riguardo, che proprio l’articolo 234 del d.lgs 267/2000, stabilisce

che “ i consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti, un

collegio di revisori composto da tre membri.”

La regola del voto limitato a due componenti è funzionale ad eleggere

inequivocabilmente un candidato alla carica di presidente e uno alla carica di

componente.

Non solo.

Si tratta di criterio dettato al fine di garantire alle forze politiche di opposizione la

possibilità di concorrere, con un proprio candidato, alla elezione di un importante

organo di verifica della legittimità dell’operato degli organi di governo dell’ente

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locale, controbilanciando l’eventuale preponderanza netta della maggioranza

consiliare.

Se così non fosse, si registrerebbe il paradossale risultato di eleggere il solo

presidente dell’organo.

Per le conseguenze che si sono ora illustrate, in difetto di chiare indicazioni

contenute sulla scheda, lo scrutinio non può che essere inficiato perché il suo

risultato è inesorabilmente affidato, in casi dubbi come quello controverso, a

improprie e postume operazioni di ricostruzione della volontà dell’elettore, che

tradiscono, come nel caso, gli intenti reali dei votanti con effetti alquanto

paradossali e indesiderabili per il principio di continuità dell’azione amministrativa.

Basti pensare che, proprio per quanto si è detto in merito al ricorso principale, un

soggetto che ha riportato 9 preferenze collocandosi al secondo posto tra gli eletti

rischia di essere, in ipotesi, escluso dalla partecipazione ad un organo, in

applicazione di principi che appaiono coerenti a logica.

Allora occorre che la volontà dell’elettore sia chiaramente orientata attraverso ben

precise indicazioni contenute nella scheda elettorale.

In questo senso, il ricorso incidentale va accolto con annullamento integrale della

delibera impugnata.

Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della

controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda.

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come

in epigrafe proposti, li accoglie entrambi per quanto in motivazione e, per l’effetto

annulla la delibera impugnata.

Spese compensate

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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)