8/8
Individuazione del giudice MPC 302 Nuovo foro delle società con sede all’estero Dal 22 febbraio 2014, per le controversie di competenza delle sezioni specializzate delle imprese (individuate all'art. 3 D.Lgs. 168/2003) in cui è parte, anche nel caso di più convenuti (art. 33 c.p.c.), una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato è previsto un foro territoriale esclusivo.
Pertanto, le controversie che fino al 21 febbraio 2014 sono di competenza delle sezioni specializzate elencate nella prima colonna, diventano inderogabilmente di competenza delle sezioni specializzate indicate nella seconda colonna (art. 4 nuovo c. 1-bis D.Lgs. 168/2003).
Art. 4 c. 1-bis D.Lgs. 168/2003 introdotto dall'art. 10 DL 145/2013 conv. in L. 9/2014
Testo Memento Immobili e Condominio (c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. - 2014
Sezione specializzata
competente fino al 21 febbraio 2014 secondo le regole generali
Sezione specializzata
inderogabilmente competente dal 22 febbraio 2014
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza Bari
Cagliari e Sassari (sezione distaccata) Cagliari
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria Catania
Bologna, Genova Genova
Brescia, Milano Milano
Campobasso, Napoli, Salerno Napoli
Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma Roma
Torino Torino
Trieste, Venezia Venezia
Trento Trento
Bolzano (sezione distaccata) Bolzano
Top Related