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News 07/SA/2015

Lunedì,23 febbraio 2015

Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi

Nella settimana n°7 del 2015 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 62 (9 quelle inviate dal Ministero della salute italiano).

L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende due casi: mercurio in pesce spada congelato dalla Spagna; presenza di norovirus in ostriche dalla Francia.

Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo: carcasse di bovini dalla Francia non idonei al consumo umano; glutine non dichiarato in etichetta di tavolette di cioccolato al latte italiane (distribuite in Taiwan e Italia); Listeria monocytogenes in filetti congelati di salmone affumicato (Salmo salar) provenienti dalla Serbia.

Tra i lotti respinti alle frontiere l’Italia segnala: residui di pesticida (propoxur) in fagioli secchi dall’Etiopia; migrazione di nichel da set per barbecue cinese; aflatossine in mandorle dalla Turchia; aflatossine in mandorle di albicocche dalla Cina; livello di residui al di sopra dei limiti per il rame su foglie di vite dalla Turchia; numero troppo alto di Enterobacteriaceae in farina di pesce dalla Mauritania destinata a mangime; presenza di Salmonella spp. in farina di pesce dalla Mauritania destinata a mangime.

Fonte: ilfattoalimentare.it

Allergeni al ristorante: finalmente arriva la circolare del Ministero per alimenti sfusi e preincartati venduti nei pubblici esercizi e nelle mense. Fuori legge il cartello unico.

Dopo settimane di vivaci polemichesulle modalità di applicazione del regolamento UE 1169/2011 (1) per ciò che attiene all’indicazione degli allergeni al ristorante, il Ministero della salute nella circolare 6.2.15 spiega quali modalità debbano venire seguite per informare i consumatori. Il chiarimento riguarda gli alimenti venduti sfusi e preincartati, quelli somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering. Focalizzando l’attenzione sul dovere di indicare la presenza di determinati ingredienti allergenici su ciascuno dei prodotti offerti in vendita o somministrati.Sulla base di quanto riportato nella circolare è ormai da ritenere definitivamente fuori legge il cartello unico degli ingredienti, perché si tratta di un’indicazione generalizzata e perciò non idonea a esprimere la pericolosità di ciascun alimento per i consumatori vulnerabili a talune sostanze. Le violazioni di tali obblighi possono venire già sanzionate, ai sensi dal d.lgs. 109/92 (articoli 16 e 18) vedi nota 2. Il dovere di fornire informazioni specifiche sulla presenza di allergeni si estende anche a tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, oltreché nell’ambito del catering.II Ministero della salute, nel riprendere il testo regolamentare, contempla l’ipotesi che l’informazione possa venire fornita su richiesta del consumatore. Si tratta di una modalità che a nostro avviso dovrebbe invece venire esclusa cancellata, in nome della privacy su dati sensibili. La circolare è irremovibile nel precisare che – quand’anche le informazioni vengano offerte su richiesta, come pure quando vengano fornite mediante altri strumenti (codici QR, App…) – l’operatore deve comunque poter mettere a disposizione del consumatore un registro degli ingredienti e degli allergeni presenti in ciascuno dei prodotti preparati.Il regolamento UE 1169/11 riporta in Allegato II l’elenco tassativo degli ingredienti allergenici che devono venire indicati con il loro nome specifico, e non solo quello della categoria. Bisogna però precisare, ad esempio, la presenza di mandorle, noci, nocciole, senza limitarsi a scrivere “frutta secca con guscio“. Lo stesso dicasi per i “cereali contenenti glutine”, che devono venire identificati. Un altro passaggio riguarda le modalità di informazione sulla possibile presenza di allergeni dovuta a contaminazioni involontarie. Prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento – in assenza di modalità specifiche su come comunicare il rischio di contaminazione crociata – era stato tollerato l’impiego di diciture quali “Prodotto in uno stabilimento dove si lavorano” o “dove sono presenti” taluni allergeni. Ma il rischio di contaminazione accidentale da allergeni deve venire gestito – con idonee buone prassi igieniche, oltreché nel piano di autocontrollo (HACCP) – al pari di ogni altro rischio di contaminazione fisica, chimica o microbiologica di rilievo sanitario. E solo quando non risulti possibile escluderlo, si dovrà offrire un’informazione precisa del tipo “Può contenere …”, seguita dal nome dell’allergene.

È giunta l’ora per tutti gli operatori di prendere atto dell’incidenza endemica delle

allergie alimentari e della celiachia, e di assumere le proprie responsabilità al pari dei loro fornitori. I ristoratori devono perciò sottoporre il personale a idonea formazione su rischi inerenti la sicurezza alimentare, con peculiare attenzione a quelli legati alla contaminazione da allergeni, e rivedere il fatidico manuale Haccp. Solo al termine di questi provvedimenti si potranno compilare i registri degli ingredienti, in modo da informare correttamente i consumatori.

Una riflessione conclusiva, in vista dell’imminente apertura di Expo 2015. Una recente inchiesta del quotidiano la Repubblica ha mostrato una certa difficoltà dei tassisti meneghini a esprimersi in lingua inglese. Poco male tutto sommato, alla peggio i turisti perderanno stimoli narrativi e di socialità. Ben più grave è il problema della comunicazione – nelle lingue europee, e in quelle extra-europee – relativa alla presenza di allergeni nei piatti e nei cibi offerti, poiché ne possono derivare problemi di tipo sanitario. Qualcuno ha avuto un’idea su come affrontare, da questo punto di vista, il previsto flusso di visitatori di Expo? Noi sì, e saremo lieti di condividerla con gli interessati.

Fonte: ilfattoalimentare.it

Allergeni in etichetta: è obbligatorio segnalare tutte le spezie?

Volevo sapere se c’è l’obbligo sulle etichette di specificare il tipo di spezie presenti negli insaccati. Avendo un bambino allergico alla noce moscata, per me è un problema! Trovo solo segnalato spezie.

La lista di ingredienti che il regolamento UE 1169/11 (Allegato II) impone di indicare ed evidenziare nell’elenco degli ingredienti di ciascun alimento che li contenga – anche solo in tracce, o in forma derivata – non rappresenta un elenco esaustivo di tutti gli allergeni alimentari.Tale lista comprende “solo” quattordici alimenti che – sulla base dei dati epidemiologici raccolti nei Paesi membri, e dell’opinione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (aggiornata a novembre 2014) – ricorrono maggiormente quali fonti di allergie o intolleranze gravi.Ne deriva che, in caso di allergia alla noce moscata, dovrà venire evitato il consumo di alimenti che riportino la dicitura “spezie” in elenco ingredienti. Vale la pena al proposito di annotare un grave errore che ricorre sia sulle etichette, sia sui cartelli nei punti di vendita e ristoro: anziché elencare le sostanze di cui è doverosa la specifica citazione nell’elenco degli ingredienti (vedi articolo), alcuni operatori impiegano la dicitura “Allergeni: …”.

Tale modalità di espressione é problematica sotto due aspetti:

– la dicitura “allergeni” non è prevista nel regolamento, il cui Allegato II reca infatti il titolo “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. Se ne dubita

pertanto la legittimità,

– ancor peggio, questa dicitura può indurre in confusione nel consumatore, il quale potrebbe così trovarsi a credere che l’elenco consideri – come è ragionevole attendersi, di fronte a tale dicitura – tutte le sostante e gli ingredienti con potenziale allergenico, ivi compresi ad esempio la noce moscata, ma anche le fragole e i kiwi.

Fonte: ilfattoalimentare.it