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LEGISLAZIONE FARMACEUTICA
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
diAntonella Calabretti
Anno accademico 2010 - 2011
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Premessa
Necessit di adottare strumenti normativi suimedicinali
Raggiungere un singolo mercato comune delmedicinale
Migliorare la qualitdella vita dei cittadinieuropei
Rafforzare competitivite potenzialit di ricercadelle aziende operantinel settore farmaceutico
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Istituzioni SOPRANAZIONALI VINCOLANTI
ONUConvenzione dellAja (1912) Controllo produzione e trafficooppiacei
Convenzione di Ginevra (1925) Inclusione della canapa
indiana e medicamenti contenenti oppiaceiConvenzione di Parigi (1948) Controllo produzione e traffico ditutte le sostanze sintetiche generanti assuefazione, tossicomaniae psicodipendenza. Redazione e aggiornamento elenco OMS.
Convenzione Unica di NY (1961) Regolamentazione dei paesiproduttori e delle quantit consentite nellimpegno a contenerneluso per applicazioni terapeutiche.
Conferenza Internazionale di Vienna (1971) Azione contro il
traffico illegale e impegno degli stati nazionali a emanaredisposizioni di legge per disciplinare luso di tutte le sostanzenelle liste compilate dallOMS (ambito penale).
Commission on Narcotic Drugs International Narcotic
Control Board
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Comunit Europea
Trattato di Roma 1957 modificato da quello di Maastrichtdel 1992.Attivit assicurata da:
Parlamento (785) Consiglio dei Ministri Commissione (27 membri + Presidente Parlamento) Corte di Giustizia
Corte dei Conti
La politica comunitaria tende a realizzare:1.Libera circolazione delle merci
2.Tutela della concorrenza3.Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Pharmaceutical Group of EU (PGEU), European Association
of Hospital, Pharmacists (EAHP), European IndustrialPharmacists Group (EIPG).
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EMEA European Medicines Evaluation Agency [ora EMA European Medicines Agency]
Agenzia europea per i medicinali istituita nel 1993 per lavalutazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali.
1.Valutazione scientifica della qualit, sicurezza ed efficacia dei
medicinali (AIC)2.Coordinare la sorveglianza sui medicinali autorizzati nella EU
3.Assicurare la diffusione a Stati membri, operatori sanitari epubblico delle informazioni relative alla farmacovigilanza
4.Coordinare controllo applicazione GMP, GLP, GCP5.Creare una banca dati sui medicinali accessibile al pubblico
6.Fornire pareri scientifici inerenti a medicinali o materie primeusate nella loro fabbricazione su richiesta della Commissione
7.Raccogliere informazioni su agenti patogeni che possonoessere utilizzati nella guerra batteriologica, compresa lesistenzadi vaccini o altri medicinali che possano prevenire o trattare gli
effetti di tali agenti.La sede a Londra.
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EMEANellambito dellEMEA operano sei comitati che si occupano divari settori specifici dellattivit dellagenzia:
1.Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP)
2.Comitato per i medicinali veterinari (CVMP)
3.Comitato per i medicinali orfani (COMP) - Istituito nel2001 si occupa dellassegnazione dello status di orphan
drug (malattie gravi e/o potenzialmente mortali checolpiscono non pi di 5/10000 persone in EU)
4.Comitato per i medicinali a base di piante (HMPC) Istituito nel 2004
5.Comitato pediatrico (PDCO) Istituito nel 20066.Comitato per le terapie avanzate (CAT) Attivo dal2009, si occupa di prodotti che sono riconducibili a terapieavanzate come: gene therapy, somatic cell therapy o tissue
engineering.
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Istituzioni sopranazionali non vincolanti
1.Consiglio dEuropaAntecedente alla EU (1949) ha sede a Strasburgo.Comitato dei Ministri che raccoglie i ministri degli esteri esprimeraccomandazioni non vincolanti.
Nel 1964 lAccordo siglato tra alcuni dei paesi del Consiglioha dato il via alla redazione della Farmacopea Europea (Ph.Eur. I- 1969)
2.EDQM European Directorate for the Quality of
Medicines & Healthcare (1996)3.Organizzazione Mondiale della Sanit (OMS). Fondata nel1948, agisce nellambito del ONU. Tra i suoi compiti:Compilazione della Farmacopea Internazionale e GMP
internazionaliDenominazioni Comuni Internazionali dei MedicamentiLista sostanze stupefacentiRepertorio internazionale delle piante medicinaliLista dei medicamenti essenziali
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STRUMENTI NORMATIVI SOPRANAZIONALIRegolamenti (Reg.) hanno portata generale, sonoobbligatori per tutti gli stati membri e sono direttamenteapplicati senza intromissione delle leggi proprie dognisingolo Stato.
Direttive (Dir) sono vincolanti solo per quantoriguarda il fine da raggiungere, ogni Stato percepisce la
direttiva nel suo ordinamento interno.
Decisioni sono obbligatorie e vincolanti solo per loStato cui sono rivolte
Raccomandazioni, Risoluzioni, Comunicazioni delConsiglio, Linee guida della commissione, non sonovincolanti, attirano lattenzione dei vari paesi versoparticolari problemi, stimolandoli a prendere alcuni
provvedimenti.
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STRUMENTI NORMATIVI NAZIONALI
1. La COSTITUZIONE
2. Le LEGGI COSTITUZIONALI e le leggi di revisione
della costituzione hanno rango costituzionale edevono essere emanate secondo le procedure dettatedalla Costituzione stessa. Sono leggi costituzionali gliStatuti speciali di alcune regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle dAosta) cheassumono con questo atto unautonomia particolare
3. Le Leggi dello Stato (L) sono deliberate dal
Parlamento e devono essere approvate nello stessotesto dalle due Camere o da due Commissioniappositamente delegate in sede deliberante.
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Decreto Legislativo (D.Lvo) emanato dal Consiglio deiMinistri su delega del Parlamento. La delega valida soltantoper un tempo limitato e per oggetti definiti. Il D.Lvo molto utilizzato per recepire le direttive comunitarie.
Decreto Legge (DL) deliberato dal Consiglio dei Ministri incasi straordinari di necessit e urgenza. E valido per 60giorni, al termine dei quali o convertito in legge dalParlamento, o ripresentato come decreto legge o decade.
Gli Statuti delle regioni a statuto ordinario vengonodeliberati dai Consigli Regionali e approvati con legge delloStato.
Le Leggi regionali (L.R.) sono una fonte normativaprimaria che per valida esclusivamente per il territoriodella regione che lha emanata.
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Fonti normative nazionali secondarieI Regolamenti sono emanati a livello statale,regionale, provinciale o comunale, riguardano
generalmente materie tecniche:regolamenti deliberati dal Consiglio dei Ministri edemanati dal Presidente della Repubblica (regolamentigovernativi-DPR);
regolamenti interministeriali, emanati da pi ministricoinvolti nella materia (DM);
regolamenti ministeriali, emanati da un singoloministro (DM) Gli ultimi due possono essere emanatisolo se autorizzati con legge
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Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n.219 (160 art.)
Attuazione della DIRETTIVA 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano
nonch della
DIRETTIVA 2003/94/CE
(che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone
prassi di fabbricazione relative ai medicinali di uso umano
e medicinali di uso umano in fase di sperimentazione).
TESTO UNICO DEL MEDICINALE
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TITOLO I Definizioni
TITOLO II Campo di Applicazione
TITOLO III Immissione in Commercio
CAPO I: Autorizzazione allimmissione in commercio (AIC)
CAPO II: Norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici
CAPO III: Disposizioni speciali relative ai medicinali di origine
vegetale tradizionali
CAPO IV: Procedure per il rilascio dellautorizzazione: istruttoria
CAPO V: Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata
TITOLO IV Produzione e Importazione
CAPO I: Autorizzazione alla produzione (AP) e allimportazione
CAPO II: Linee guida sulle norme di buona fabbricazione (GMP
Good Manifacturing Practices)
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TITOLO V Etichettatura e foglio illustrativo
TITOLO VI Classificazione dei medicinali ai fini della
fornitura
TITOLO VII Distribuzione all'ingrosso di medicinali
TITOLO VIII Pubblicit
TITOLO IX Farmacovigilanza
TITOLO X Disposizioni speciali sui medicinali derivati
dal sangue o dal plasma umani sui medicinali
immunologiciTITOLO XI Vigilanza e Sanzioni
TITOLO XII Ulteriori Disposizioni
TITOLO XIII Disposizioni Finali
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SOSTANZA:
ogni materia, indipendentemente dallorigine;
tale origine pu essere:
1.umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2.animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi,
secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti
derivati dal sangue;
3.vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezionivegetali, sostanze ottenute per estrazione;
4.chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti
chimici di trasformazione e di sintesi;
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Art. 2.
Campo di applicazione; prevalenza della disciplina deimedicinali su altre discipline1. Il presente decreto si applica ai medicinali per usoumano, preparati industrialmente o nella cui produzioneinterviene un processo industriale, destinati ad essere immessi
in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto delcomma 3.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dellinsieme
delle sue caratteristiche, pu rientrare contemporaneamentenella definizione di medicinale e nella definizione di unprodotto disciplinato da unaltra normativa comunitaria, siapplicano le disposizioni del presente decreto.
Campo di applicazioneCostituisce una novit il fatto che la Direttiva si applica anche a quei prodottiche rientrano nella definizione di medicinale, ma eventualmente anche nelladefinizione di altri prodotti regolamentati. In base a questa definizione uncomposto che vantasse propriet terapeutiche pur non possedendole, ma
presentando le caratteristiche formali di medicinale, andrebbe classificato equindi commercializzato come tale.
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Definire un prodotto come medicinale difficile anche in
quanto NON ESISTE UNA DEFINIZIONE GIURIDICA DI
MALATTIA. Ci si pu basare soltanto sulle definizioni pi
comunemente ammesse e queste variano da Stato a Stato (ad
es. se il gonfiore alle gambe o il gonfiore addominale
(aerofagia) fossero una malattia, i prodotti per la loro cura
sarebbero medicinale, viceversa verrebbero considerati
prodotti ad attivit salutare).
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Fattispecie escluse dalla disciplina Art. 3.
1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a)ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizionemedica destinata ad un determinato paziente, detti formulemagistrali (disciplinati dalla legge n.94 dell 8 aprile 1998;
b)ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni dellaFarmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negliStati membri dellUnione europea, detti formule officinali, edestinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da talefarmacia;
c)ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo;
d)aiprodotti intermedidestinati ad ulteriore trasformazione da parte
di un produttore autorizzato;
e)ai radionuclidiutilizzati in forma preconfezionata;
f)al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana,
eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processoindustriale
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2. In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni,tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il
Ministro della salute pu autorizzare la temporanea distribuzione di un
medicinale per cui non autorizzata limmissione in
commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente lemergenza.
3. Nellipotesi disciplinata dal comma 2, i titolari dellautorizzazione
allimmissione in commercio, i produttori e gli operatori sanitari non
sono soggetti alla responsabilit civile o amministrativa per le
conseguenze derivanti dalluso di un medicinale al di fuori delle
indicazioni autorizzate o dalluso di un medicinale non autorizzato,
quando tale uso raccomandato o prescritto dal Ministro della salute.
4. Resta salva la responsabilit per danno da prodotti difettosi,
prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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Medicinali prodotti dallindustria
Per i medicinali di origine industriale qualit, efficacia
e sicurezza vengono assicurate mediante una
duplice autorizzazione preventiva:
lautorizzazione alla produzione (AP)
lautorizzazione allimmissione in commercio
(AIC)
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Medicinali prodotti dallindustria
Si tratta di prodotti preconfezionati, provvisti difoglietto illustrativo e di un confezionamentocaratteristico. Fino al 2006 tali prodotti si distinguevano in
specialit medicinalied altri medicinali preconfezionatiprodotti industrialmente.
Con lentrata in vigore del Decreto, il medicinale di origine
industriale si distingue in medicinale di riferimento, seautorizzato secondo le prescrizioni del medesimo (D.Lvo219/06), e medicinale generico, se possiede la stessacomposizione quali-quantitativa di sostanze attive e la
stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimentononch una bioequivalenza con il medicinale di riferimentodimostrata da studi di biodisponibilit.
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Tutti i medicinali industriali, di riferimento e generici, con AIC
devono avere una denominazione che pu essere:
un nome completamente di fantasia (branded)
oppure una denominazione comune o scientifica
accompagnata da un marchio ( branded o semi-branded) o dal
nome del titolare dellAIC.
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Autorizzazione alla Produzione (AP)
Nessuno pu produrre medicinali industriali senza aver ottenuto
unapposita autorizzazione rilasciata dalAIFA.
Lautorizzazione viene concessa previa ispezione allunit
produttiva diretta ad accertare*:
che lo stabilimento disponga di personale, locali e
apparecchiature adeguate per la produzione, il controllo e la
conservazione di ciascun prodotto che intende allestire e
che siano rispettati i principi e le linee guida delle Norme di
Buona Fabbricazione (la responsabilit della applicazione dellanormativa vigente competenza di una persona qualificata indicata dal
produttore e riconosciuta dallAIFA).
*le ispezioni possono essere richieste anche dallEMEA, dalla Commissione europea,da uno Stato membro, dallo stesso produttore)
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Lautorizzazione alla produzione rilasciata per forma farmaceutica, o
per operazione tecnologica.
Lautorizzazione alla produzione necessaria anche
per chi effettua alcune operazioni per conto di altri (contoterzista) o
per chi si occupa soltanto del confezionamento o del controllo di
qualit.
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Titolo III : Autorizzazione allimmissione in commercio - AIC
Capo IArt. 6: Estensione ed effetti dellautorizzazione
1.Nessun medicinale pu essere immesso in commercio sul territorionazionale senza aver ottenuto unautorizzazione dellAIFA o
unautorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n.726/2004.
2.Quando per un medicinale stata rilasciata una AIC ai sensi delcomma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di
somministrazione e presentazione, nonch le variazioni ed estensionisono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, comefacenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai finidellapplicazione dellarticolo 10, comma 1.
3.Il titolare dellAIC responsabile della commercializzazione delmedicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il titolaredellAIC dalla sua responsabilit legale.
4.Lautorizzazione di cui al comma 1 richiesta anche per i generatori di
radionuclidi, i kit e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonch per iradiofarmaci preparati industrialmente.
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Art.38
LAIC di un medicinale pu essere rinnovata dopo cinque anni sulla basedi una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuatadallautorit regolatoria competente.
A tal fine, il titolare dellAIC fornisce allautorit, almeno sei mesi prima
della scadenza della validit dellautorizzazione, una versione aggiornatadel dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gliaspetti attinenti alla qualit, alla sicurezza e allefficacia, comprensiva ditutte le variazioni apportate dopo rilascio dellAIC.
Dopo il primo rinnovo, lAIC ha validit illimitata (in passato il rinnovo eraobbligatorio ogni cinque anni), salvo che lautorit competente decida, permotivi giustificati connessi alla farmacovigilanza, di procedere a unulteriore rinnovo di durata quinquennale.
Art.130, comma 9
Dopo il primo rinnovo le aziende sono, infatti, tenute a presentare iRapporti Periodici di Sicurezza (PSUR) ogni tre anniindipendentemente dalle procedure amministrative legate al rinnovo. (Intal modo si determina una pi regolare e specifica revisione del profilo di
sicurezza.)
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PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI FARMACI
Autorizzazione allImmissione in Commercio (AIC)
E latto che permette ad una azienda farmaceutica di
commercializzare un medicinale.
Attualmente nella UE esistono tre tipi di AIC:
Procedura nazionale
Procedura di mutuo riconoscimento
Procedura centralizzata
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AIC NAZIONALE (DLvo n.219/06)
Il medicinale con AIC nazionale pu essere
commercializzato unicamente nel paese in cuilautorizzazione stata accordata
E rilasciata entro 210 giorni dallAIFA, dopo verifica dellaconformit del dossier o documento tecnico comune (CTD)
inviato dal richiedente e laccertamento delle condizioni utili per ilrilascio dellAIC. Durante il corso della istruttoria pu sottoporreil medicinale, le materie prime ed eventualmente i prodottiintermedi o altri componenti, al controllo dellISS per accertare
che i metodi di controllo dei produttori siano soddisfacenti.Se lesito della istruttoria positivo lAIFA notifica al titolare larelativa determinazione comprendente:il riassunto delle caratteristiche del prodotto,
il foglio illustrativo,letichettatura.
Inoltre, avvalendosi della Commissione Tecnico ScientificadellAIFA, redige un rapporto di valutazione contenente tutte
le informazioni utili sulla qualit, efficacia e sicurezza delmedicinale, il quale sar accessibile al pubblico tramite internet.
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Dossier o CTD (Common Technical Document)
1.Informazioni amministrative2.Riassunti
3.Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per i medicinalicontenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche
4.Relazioni non cliniche5.Relazione sugli studi clinici
Tipi di CTD
Domanda Ibrida: richiesta
per medicinali contenenti sostanze attive gi presenti in medicinaliautorizzati, ma non ancora utilizzate per associazioni terapeutiche
Per i medicinali che non rientrano nella definizione di generici o di cui non
sia possibile dimostrare la bioequivalenza o per cambiamenti della/esostanza attiva, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della via disomministrazione rispetto medicinale di riferimento.
Il dossier non sar completo ne abbreviato, ma di volta in volta verrvalutata la documentazione necessaria
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Domanda semplificata: si utilizza in casi particolari e il richiedente
pu evitare di replicare le prove precliniche e cliniche (dati gi noti)Generici:
il richiedente non tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche edelle sperimentazioni cliniche se pu dimostrare che il prodotto cheintende commercializzare risponde ai requisiti richiesti dalla definizionedi medicinale generico. Il richiedente deve per presentare gliappropriati studi di biodisponibilit.
Impiego medico ben consolidato:
il richiedente pu sostituire i risultati degli studi preclinici e clinici con i
dati ottenuti dalla letteratura scientifica per i medicinali le cui sostanzeattive sono di impiego medico ben consolidato nella Comunit europeada almeno dieci anni e presentano un'efficacia e un livello di sicurezzaaccettabile.
Co-marketing:il titolare di un'AIC consente l'utilizzo da parte di terzi delladocumentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossierdel proprio medicinale per la presentazione di una domanda relativa adaltri medicinali che hanno una identica composizione qualitativa e
quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
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AIC EUROPEA - MUTUO RICONOSCIMENTO
Tale procedura di AIC si basa sul principio del mutuo riconoscimento di unaautorizzazione nazionale da parte degli altri stati membri.
Lazienda pu richiedere lestensione di un autorizzazionenazionale alle Agenzie regolatorie di uno o pi Stati della UE, sullabase della stessa documentazione presentata nello Stato che per primo
ha autorizzato il farmaco.
Tale Stato detto di riferimento (Reference Member State) e hapredisposto il rapporto di valutazione scientifica che sar sottoposto adaccettazione.
Entro 90 giorni successivi alla ricezione dei documenti gli Stati membriinteressati approvano la relazione di valutazione, il riassunto dellecaratteristiche del prodotto, letichettatura e il foglietto illustrativo e neinformano lo stato membro di riferimento.
Uno Stato membro pu sollevare obiezioni e viene data la possibilit alrichiedente di presentare verbalmente o per iscritto il suo punto di vista.
Se entro 60 giorni gli Stati membri non danno il consenso intervienelEMEA e si applica la procedura di arbitrato.
Per evitare larbitrato unazienda pu decidere di non commercializzare il
farmaco nello stato che ha sollevato obiezioni.
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AIC EUROPEA - PROCEDURA DECENTRATA
Quando il medicinale non sia ancora dotato di AIC
Il richiedente chiede allo Stato membro di riferimento di
preparare un progetto di di relazione di valutazione, una bozzadi riassunto delle caratteristiche del prodotto, una bozza dietichettatura e di foglietto illustrativo
Lo stato membro elabora tali progetti entro 120 giorni e li invia
agli Stati membri interessati al richiedente
Gli Stati membri approvano/non approvano entro 90 giorni e neinformano lo Stato membro di riferimento che informa ilrichiedente.
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AIC EUROPEA - PROCEDURA CENTRALIZZATA
La procedura centralizzata prevede ununica AIC valida intutta lUE.
Tale autorizzazione viene rilasciata con decisione dellaCommissione Europea, sulla base di una valutazionescientifica da parte dei comitati:
CPMP (Comitato per le specialit ad uso umano) e
CVPM (Comitato per le specialit ad uso veterinario), creatiin seno alla Agenzia Europea di Valutazione dei Medicinali(EMEA).
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Obbligatoria:
Medicinali biotecnologici (tutti quelli che derivano datecnologie DNA ricombinate; espressione controllata di geniportatori di codici per proteine biologicamente attive nei procariotie negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi;metodi a base di ibridomi e anticorpi monoclonali)
Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere usaticome stimolatori per migliorare la crescita o la produttivit deglianimali trattati
Medicinali per uso umano contenenti una sostanza nonautorizzata nella Comunit alla data del 20.05.04, aventiindicazioni terapeutiche per una delle seguenti malattie: sindromeda immunodeficienza acquisita, cancro, diabete e a partire dal
20.05.08 malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie emalattie virali.
Medicinali che sono designati come medicinali orfani aisensi del regolamento CE141/2000.
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ITER
Presentazione domanda allEMEA
Entro 210 giorni parere CHMP (150 per procedura divalutazione accelerata)
Parere positivo
Relazione di valutazione; Informazioni (riassuntocaratteristiche del prodotto, etichetta, foglietto illustrativo);
viene trasmesso :al Richiedente,
agli Stati membri e
alla Commissione e entro 90 giorni viene convertito in AICvalida in tutti i paesi della UE.
I medicinali autorizzati sono iscritti nel registro comunitariodei medicinali e viene assegnato loro un numero checompare sul confezionamento
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Parere negativo
Richiedente entro 15 giorni comunica EMEA intenzione di farericorso entro 60 giorni presenta il ricorso
CHMP entro 60 giorni da il parere definitivo inviato agli Stati
membri, alla Commissione e al Richiedente
La Commissione entro 30 giorni dalla ricezione elabora ipotesidecisionale trasmessa agli Stati membri e al richiedente.
Se ipotesi decisionale si discosta da quella dellEMEA, laCommissione deve allegare dettagliate e precise motivazioni.
Il progetto delle misure da adottare viene trasmesso, a cura deglistati membri, al CHMP che formula un parere sulla base del quale
viene assunta la decisione finale.In caso di ulteriore disaccordo il progetto viene trasmesso alConsiglio della UE e la decisione ultima spetta alla Commissione
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Autorizzazione subordinata a condizioniRilascio dellAIC anche in assenza di dati clinici completi inmerito alla sicurezza e efficacia del medicinale
Medicinali designati come orfani
Medicinali utilizzati nella prevenzione o diagnosi di malattiegravemente invalidanti o potenzialmente letali
Medicinali da usarsi in condizioni di emergenza in risposta aminacce per la salute pubblica (riconosciute dallOMS)
Condizioni per accedere alla procedura:
Il rapporto rischio/beneficio del medicinale deve risultarepositivo
Il richiedente deve fornire in seguito i dati clinici completi
I benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilitimmediata sul mercato del medicinale superano il rischio dovutoal fatto che mancano dati supplementari.
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MEDICINALI
OMEOPATICI
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Capo II
NORME SPECIALI APPLICABILI AI MEDICINALIOMEOPATICI
Art. 16.
Procedura semplificata di registrazione
1. Un medicinale omeopatico soggetto, ai fini dell'immissionein commercio, ad una procedura semplificata di
registrazione, soltanto se il medicinale:a) destinato ad essere somministrato per via orale odesterna;
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sulletichetta o
tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono alprodotto;
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c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; inogni caso il medicinale non pu contenere pi di una parte perdiecimila di tintura madre, ne' pi di 1/100 della pi piccola doseeventualmente utilizzata nell'allopatia per le sostanze attive la
cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo dipresentare una ricetta medica.
2. Con decreto del Ministro della salute sono adottati eventualinuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale
omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dallalettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dallaComunit europea.
3. Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il regime di
fornitura del medicinale.4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a 40, 52,comma 8, lettere a), b) e c), e 141 si applicano, per analogia, alla procedurasemplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle provedi efficacia terapeutica.
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Art. 18.
Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedurasemplificata di registrazione
1. I medicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce
l'articolo 16, comma 1, devono essere autorizzati ed etichettaticonformemente agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Nei riguardidella documentazione presentata a sostegno della domanda siapplica il disposto dell'articolo 8, comma 4. Per tali prodottipossono essere previste, con decreto del Ministro della salute,su proposta dell'AIFA, norme specifiche relative alle proveprecliniche e alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con iprincipi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticatain Italia.
2. Il titolo IX del presente decreto si applica ai medicinaliomeopatici, ad eccezione di quelli ai quali si riferisce l'articolo16, comma 1.
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MEDICINALI
DI
ORIGINE VEGETALE TRADIZIONALE
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Definizione di medicinale dorigine vegetale tradizionale o
fitoterapici"ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attiveuna o pi sostanze vegetali o una o pi preparazioni vegetali, oppure unao pi sostanze vegetali in associazione ad una o pi preparazioni vegetali".
Sostanze vegetalitutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a
pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvoltaanche allo stato fresco.Sono altres considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad
un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modopreciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanicasecondo la denominazione binomiale (genere, specie, variet e autore).
Preparazioni vegetali
preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamentiquali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione,concentrazione o fermentazione.In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate opolverizzate, tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremituraed essudati lavorati.17
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Capo IIIDISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI MEDICINALI DIORIGINE VEGETALE TRADIZIONALI
Art. 21. Registrazione basata sull'impiego tradizionale
1. Una procedura di registrazione semplificata, di seguitodenominata:
registrazione basata sull'impiego tradizionale, si applica, ai finidell'immissione in commercio, ai medicinali di origine vegetale che
soddisfano tutti i seguenti criteri:
a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali diorigine vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed il loroobiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati
senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione oper la sorveglianza nel corso del trattamento;
b) ne prevista la somministrazione esclusivamente ad undeterminato dosaggio e schema posologico;
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c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo conformea quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c); (da 30 anni I,di cui 15 anni CE)
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare,
hanno dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni d'uso indicate ei loro effetti farmacologici o la loro efficacia risultano verosimili in baseall'esperienza e all'impiego di lunga data.
2. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera ll), lapresenza nel medicinale di origine vegetale di vitamine o minerali, perla sicurezza dei quali esistono prove ben documentate, non impedisceal prodotto di essere ammissibile alla registrazione ai sensi del comma1, a condizione che l'azione delle vitamine o dei minerali sia secondariarispetto a quella delle sostanze attive vegetali per quanto riguarda le
indicazioni specifiche richieste.3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano, tuttavia, neicasi in cui le autorit competenti ritengono che un medicinale diorigine vegetale tradizionale soddisfa i criteri per l'autorizzazione aisensi dell'articolo 6 o per la registrazione in base all'articolo 16.
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Registrazione per uso tradizionale
Art.23, comma 1, lettera
c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperticomprovanti che il medicinale in questione o un prodottocorrispondente ha avuto un impiego tradizionale per un periodo di
almeno trent'anni anteriormente alla data di presentazione delladomanda, di cui almeno quindici anni nella Comunit europea;
ove necessario l'AIFA pu chiedere al Comitato dei medicinali diorigine vegetale (HMPC) istituito dalla direttiva 2004/24/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di
seguito direttiva 2004/24/CE, di esprimere un parere sull'adeguatezzadella dimostrazione dell'uso di lunga data del medicinale in questioneo del prodotto corrispondente. In tal caso, l'AIFA presenta ladocumentazione ritenuta pertinente a sostegno della richiesta;
LHPMC stato istituito dalla direttiva 2004/24/CE nellambitodellEMEA con il compito tra gli altri di redigere delle liste dellesostanze e delle preparazioni di origine vegetale e le relativemonografie Per ogni sostanza riportata nella lista deve essere indicatoconcentrazione, posologia e modalit di somministrazione, condizioni
di sicurezza.
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Un prodotto medicinale di origine vegetale pu essere autorizzatoallimmissione in commercio nella UE secondo tre procedure:
domanda integrale (disponibilit di dati sullefficacia, qualit e
sicurezza);
domanda bibliografica (disponibilit di dati sulla sicurezza edati bibliografici che dimostrano lefficacia);
uso tradizionale (disponibilit di dati sulla qualit e sicurezzanonch luso di lunga durata).
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Etichettatura e pubblicit
Oltre a quanto gi stabilito negli art. 54-65 dellaDir.2001/83/EC, ogni etichetta e foglio illustrativo dovrcontenere la dichiarazione che:
il prodotto un medicinale tradizionale di origine vegetale perlutilizzo per determinate indicazioni basate esclusivamentesulluso duraturo;
lutente dovr consultare il medico se il sintomo persistedurante luso o se compaiono effetti avversi non menzionati nelfoglietto illustrativo
Ogni informazione pubblicitaria dovr contenere la frase:
prodotto medicinale tradizionale di origine vegetale perluso in specifiche indicazioni, basato esclusivamentesulluso duraturo.
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MEDICINALI
GENERICI
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Medicinali generici
Le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sonoconsiderate una stessa forma farmaceutica.
La Legge n. 149 del 28.07.2005 (G.U. n. 175 del 29.07.2005) hadisposto che sulle confezioni dei medicinali con obbligo diprescrizione medica, in precedenza chiamati generici, siano essirimborsabili dal SSN o a pagamento, sia riportata la dicitura
"medicinale equivalente".
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I GENERICI sono prodotti (1)
Con AIC da almeno 8 anni, per i quali scaduta laprotezione brevettuale e quella derivante dal certificato
complementare di protezione
per i quali sia trascorso il periodo previsto per lutilizzo inesclusiva dei dati contenuti nel CTD (10 anni estendibili ad 11 sesiano state inserite nuove e significative indicazioni terapeutiche)
Chiunque pu produrli se sia in possesso di AP e AIC
viene accettata la loro equivalenza clinica, se sonobioequivalenti
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I GENERICI sono prodotti (2)
Due prodotti farmaceutici sono considerati bioequivalentiquando i loro profili concentrazione plasmatica/tempo, ottenuticon la stessa dose molare, sono cos simili che improbabileche producano differenze rilevanti negli effetti terapeutici e/o
avversi.
Se il medicinale:
non rientra nella definizione di medicinale generico
di cui allart.10, comma 5, lettera b), o se non possibile dimostrare la bioequivalenza con studi
di biodisponibilit, oppure in caso di cambiamenti della/delle sostanze attive,
delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della formafarmaceutica o della via di somministrazione rispetto aquelli del medicinale di riferimento,
il richiedente tenuto a fornire i risultati delle proveprecliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
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ETICHETTATURA
DEIMEDICINALI
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Etichettatura Art. 73
1. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, ilconfezionamento primario dei medicinali deve recare le seguentiindicazioni :
a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio edalla forma farmaceutica, aggiungendo se appropriato il termine
prima infanzia, bambini o adulti; quando il medicinalecontiene fino a tre sostanze attive, e solo quando ladenominazione un nome di fantasia, esso seguito dalladenominazione comune;
b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini disostanze attive per unit posologica o, in relazione alla formafarmaceutica, per un dato volume o peso, riportata utilizzando ledenominazioni comuni;
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c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espressoin peso, volume o unit posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi nellelinee guida pubblicate a norma dell'articolo 65 della Direttiva2001/83/CE; tuttavia, se si tratta di un prodotto iniettabile o diuna preparazione topica o per uso oculare, tutti gli eccipientidevono essere riportati;
e) la modalit di somministrazione e, se necessario, la via disomministrazione; in corrispondenza di tale indicazione deveessere riservato uno spazio su cui riportare la posologia prescrittadal medico;
f) l'avvertenza Tenere il medicinale fuori dalla portata e dallavista dei bambini;
) l t i li t l t i il
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g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie per il
medicinale in questione con particolare riferimento allecontroindicazioni provocate dalla interazione del medicinale conbevande alcoliche e superalcoliche, nonch l'eventualepericolosit per la guida derivante dall'assunzione dello stesso
medicinale;
h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole onumeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per losmaltimento del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati
dallo stesso, nonch un riferimento agli appositi sistemi diraccolta esistenti;
m) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC, preceduti
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) , pdall'espressione Titolare AIC:;
n) il numero dellAIC;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioniterapeutiche e le principali istruzioni per l'uso delmedicinale;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI del
presente decreto;r) il prezzo al pubblico del medicinale, che, limitatamente aimedicinali di cui allarticolo 96, deve essere indicato in conformitdi quanto stabilito dallarticolo 1, comma 5, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 26luglio 2005, n. 149;
s) lindicazione delle condizioni di rimborso da parte del Serviziosanitario nazionale.
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Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti: su richiesta