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Dal 2014, «salta» l’IMU sulle abitazioni
principali non di lusso
Uno degli elementi portanti del Ddl. di stabilità per
l’anno 2014 è l’intervento sulla fiscalità immobiliare e quindi anche
sull’imposta municipale propria (IMU).
Il testo del Ddl. è ancora un work in progress, in quanto diversi punti
restano in discussione. Tra le opzioni all’esame del Governo, ad
esempio, vi è il taglio delle “pensioni d’oro” oppure l’introduzione di un
contributo di solidarietà.
Si sta anche valutando di inserire nel provvedimento, già per il 2013, la
deducibilità al 20% dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro
autonomo dell’IMU sugli immobili strumentali. Il tributo comunale
resterebbe invece indeducibile ai fini IRAP.
A questo farebbe da contraltare la tassazione nella misura del 50% del
reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso
Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale,
già assoggettati all’imposta municipale propria.
Comunque, salvo ulteriori modifiche al Ddl., anzitutto viene abolita
l’IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione
delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni
di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici).
La disposizione dovrebbe entrare in vigore, in assenza di specifiche
disposizioni, dal 1° gennaio 2014.
I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e
A/9) adibiti ad abitazione principale, quindi, continueranno a pagare
l’imposta. In questi casi, l’aliquota rimane quella dello 0,4%
(modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a
0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro. È stata eliminata,
invece, la maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun
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figlio di età non superiore a 26 anni.
Quanto all’unità immobiliare che i Comuni possono (è una facoltà)
assimilare all’abitazione principale, vi rientra quella:
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata;
- concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In
questo caso gli enti locali possono prevedere che l’agevolazione operi
limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il
valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga
a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
L’unica novità riguarda l’eventuale assimilazione agli immobili
concessi in comodato dai genitori ai propri figli o viceversa (art. 75 c.c.
).
Quanto alle prime due fattispecie, infatti, l’assimilazione all’abitazione
principale era già stata prevista dall’art. 4 comma 5 lett. f) del DL n.
16/2012.
In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere
applicata ad una sola unità immobiliare.
Inoltre, viene confermato (la disposizione riprende quella contenuta nel
DL 31 agosto 2013 n. 102, da convertire in legge entro il 30 ottobre
2013, che assimilava tali immobili alle abitazioni principali, ad eccezione
dell’ex casa coniugale) che l’IMU non è dovuta per:
- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal DM 22 aprile 2008;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità
immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di
polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
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Inoltre, si applicano anche agli anni successivi al 2014 (e non soltanto
per 2013 e 2014) le disposizioni introdotte dal comma 380 dell’art. 1
della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) che
stabiliscono, tra le altre cose:
- la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato di cui
all’art. 13 comma 11 del DL n. 201/2011;
- che rimane riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
con l’aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante, ad esempio, da
capannoni e opifici);
- la possibilità per i Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota base
degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale “D” ed il maggiore
gettito è destinato all’ente locale.
Infine, modificando gli artt. 7 e 11 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, è
stato disposto il differimento all’anno 2015 dell’introduzione
dell’imposta municipale secondaria.
Tale imposta dovrà sostituire: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, nonché il canone per l’autorizzazione all’installazione dei
mezzi pubblicitari.
Fonte EUTEKNE
Per informazioni 035545100
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