Art. 13La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La Tutela della Libertà personale art. 13 Cost.
Liberta’ Formale Liberta’ Sostanziale
Mandato di perquisizione
Mandato di arresto
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
Adeguatamente motivati
Qualunque restrizione è subordinata ad un provvedimento giudiziario
La Tutela della Libertà personale (art. 13 Cost.)
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.“CUSTODIA CAUTELARE”
PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA
SINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA
DURATA DIVERSA A SECONDA DELLA
GRAVITA’ DEL REATO
Libertà di circolazione e di soggiorno art. 16
C. 1 Ogni cittadino puo’ circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
C. 2 Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Non sono ammesse limitazioni alla libertà di circolazione per motivi politici: “confino”
Non sono ammesse limitazioni alla libertà di circolazione per motivi politici: “confino”
Le tappe dellLe tappe dell’’Unione Europea Unione Europea -- 11
18 aprile 1951Trattato istitutivo CECAComunità europea del carbone e dell’acciaioQuesto trattato introduce la libera circolazione dei prodotti inquestione, senza diritti doganali né tasse, vietando pratiche discriminatorie, sovvenzioni o aiuti imposti dagli Stati.
25 marzo 1957Trattato istitutivo CEEAbolizione dazi doganali fra i paesi membri e politiche comuni verso i paesi esterniTrattato istitutivo EURATOMOrganizzazione internazionale istituita, contemporaneamente alla CEE, allo scopo di coordinare i programmi di ricerca degli stati membri relativi all'energia nucleare ed assicurare un uso pacifico della stessa.A Roma in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, i rappresentati dei sei Paesi fondatori firmano i due trattati cheistituiscono la Comunità economica europea (Cee), che all'inizio s'identifica nella sigla del Mercato comune europeo (Mec), e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). I due trattati entrano in vigore nel gennaio 1958 dopo la ratifica dei rispettivi sei Parlamenti.
Le tappe dellLe tappe dell’’Unione Europea Unione Europea --22
1986 ATTO UNICO EUROPEO
Superamento dell’ottica esclusivamente economica verso ulteriori obbiettivi quali piena libertà di circolazione e di soggiorno, unione monetaria, unione politica.
7 febbraio 1992Trattato sull’Unione Europea Maastrichtsi stabilì di dare il via:
all’unione monetariaall’unione politicaall’unione socialemercato unico
Libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione Europea
Costituzione Europea: Articolo 45Libertà di circolazione e di soggiorno1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
AArticolo 18 del trattato CE, 1957ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. A norma della legislazione comunitaria sul diritto di soggiorno, gli Stati membri ammettono sul loro territorio i cittadini degli Stati membri e i loro familiari su semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Cittadini dell’U.E. soggiorno nell’Unione Europea
SOGGIORNI INFERIORI A 3 MESIPossesso carta Identità o passaporto
Lo Stato ospitante può richiedere di segnalare la sua presenza
Nessun visto in ingresso o in uscitaPossesso carta Identità o passaporto
SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI
Esercitare attività lavoro autonomo o subordinatoDisporre di risorse economiche sufficienti
Oppure Essere familiare
LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ART. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autoritàgiudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
LIMITI ALLA LIBERTA’ DI MANIFESTAIONE DEL PENSIERO
NON SI POSSONO OFFENDERE L’ONORE E IL DECORO DELLE
PERSONE
NON SI POSSONO DIFFONDERE NOTIZIE CHE RIGUARDANO LA VITA
PRIVATA DEGLI ALTRI (Privacy)
CHI SVOLGE ATTIVITA’ PROFESSIONALI HA L’OBBLIGO DI NON RIVELARE
NOTIZIE SUI PROPRI CLIENTI
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
RISPETTARE I LIMITI DEL BUON COSTUME
LIBERTA’ DI STAMPA
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
(DIFFAMAZIONE, LEGGE SULLA PRIVACY, DECORO) per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. (TRASPARENZA)
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. ART. 24 C. 1
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. ART. 24 C. 3
1° GRADO 2° GRADO CASSAZIONE
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. ART.
24 C. 2
AVVOCATO DI PROPRIA FIDUCIA
PATROCINIO GRATUITO
RISARCIMENTO DANNI ECONOMICI E MORALIRISARCIMENTO DANNI ECONOMICI E MORALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
Art. 27
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitàe devono tendere alla rieducazione del condannato. C. 3
Non è ammessa la pena di morte. C. 4
Art. 27La responsabilità penale è personale. C. 1
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. C.2
UMANITA’ RIEDUCAZIONE SICUREZZA SOCIALE ???
Top Related