Milano – 13 febbraio 2012Marco Troiani
Banca d’Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
La struttura del mercato dei “confidi 107” e
le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
N. Confidi “maggiori” (ex art. 107 TUB): 50
N. Confidi “minori” (ex art. 155, comma 4, TUB): 611
Stock di garanzie dei confidi “107” (48 segnalanti al 30.9.2011):
15,4 mld di euro
Stock di garanzie dei confidi “155” (fonte C.R., al 30.9.2011): 6,2 mld di euro
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Struttura del mercato dei “confidi 107”
Confidi ex artt. 107 e 155: ripartizione geografica (numerosità)
Dati al 30.09.2011.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
29%31%
16%
24%
14%15%12%
22%
51%
9%
NORD-
OCCIDENTALE
NORD-ORIENTALE CENTRALE SUD-ISOLE LOMBARDIA
Confidi ex art. 107 Confidi ex art. 155
3
Fonte: Centrale dei Rischi. Dati al 30.09.2011.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
76%70% 73%
49%
70%
24%30% 27%
51%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ITALIA NORD-
OCCIDENTALE
ITALIA NORD-
ORIENTALE
ITALIA CENTRALE SUD-ISOLE LOMBARDIA
Confidi ex art. 107 Confidi ex art. 155
Confidi ex artt. 107 e 155: ripartizione geografica (stock garanzie rilasciate)
4
Confidi 107: stock di garanzie rilasciate
Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza (48 confidi). Dati al 30.09.2011.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
1.719
3.945
3.126
6.599
2.183
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
NORD-OCCIDENTALE NORD-ORIENTALE CENTRO SUD-ISOLE LOMBARDIA
Milio
ni d
i e
uro
5
Confidi 107: numero medio dei dipendenti
Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza (48 confidi). Dati al 30.09.2011.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
28
47
24
45
26
NORD-OCCIDENTALE NORD-ORIENTALE CENTRO SUD-ISOLE LOMBARDIA
6
Confidi 107: classe dimensionale e concentrazione
Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza (48 confidi). Dati al 30.09.2011.
2
21
25
38%
44%
17%
n. confidi totale garanzie
oltre i 1.000 mln. tra i 150 e i 1.000 mln sotto i 150 mln.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
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Confidi 107: Total capital ratio
Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza (48 confidi). Dati al 30.09.2011.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
8,1%
13,1%
16,6%
11,8%
6,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
NORD-OCCIDENTALE NORD-ORIENTALE CENTRO SUD-ISOLE LOMBARDIA
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Nu
mero
Co
nfi
di
Total Capital Ratio Numero Confidi
8
Confidi 107: Composizione del patrimonio di baseConfidi 107: elementi positivi del patrimonio di base
Capitale
44%
Riserve
50%
Altri elementi
positivi
1%
Utile del periodo
1%
Sovraprezzi di
emissione
4%
Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza (48 confidi). Dati al 30.09.2011.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
Confidi 107: elementi positivi del patrimonio di base
Capitale
34%
Riserve
62%
Altri elementi positivi
0%
Utile del periodo
0%
Sovraprezzi di
emissione
4%
LOMBARDIA
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Confidi 107: Reddito
Il risultato netto al 30.06.2011 è complessivamente negativo:
• € 25,1 mln perdita complessiva (29 confidi su 44)
• € 6,3 mln utile complessivo (15 confidi su 44)
• Margine di intermediazione, in larga parte costituito dal flusso delle commissioni nette, è assorbito per circa l’ 83% dai costi operativi.
Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza.
Struttura del mercato dei “confidi 107”
LOMBARDIA
• € 6,4 mln perdita complessiva (5 confidi su 7)
• € 0,1 mln utile complessivo (2 confidi su 7)
• Margine di intermediazione, in larga parte costituito dal flusso delle commissioni nette, è assorbito per circa il 65% dai costi operativi.
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Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
1. Le principali novità della riforma del 2010
2. Il documento in consultazione: quali effetti sui confidi?
3. La proporzionalità
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1. Le principali novità della riforma del 2010
• requisiti di onorabilità per esponenti e partecipanti alcapitale => analoghi a quelli previsti per gli esponenti e ipartecipanti al capitale degli intermediari finanziari 107
confidi minori: innalzamento dei requisiti minimi
• Istituzione di un Organismo per la tenuta dell’elenco
• Introduzione di nuovi e incisivi poteri in capo all’Organismo
confidi minori: nuovo assetto dei controlli
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
• Nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore delladisciplina attuativa della riforma (decreti del MEF eistruzioni BI) i confidi già iscritti nell’elenco specialedovranno presentare una nuova domanda di autorizzazioneper l’iscrizione nell’albo unico
confidi maggiori: obbligo di iscrizione nell’albo unico
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• Gestisce l’elenco
• Vigila sul rispetto della normativa applicabile agli iscritti (art. 13 DL269/2003)
• Può chiedere la comunicazione di dati e notizie, nonché latrasmissione di atti e documenti; può procedere ad audizionipersonale ed effettuare ispezioni
• Dispone la cancellazione per venir meno dei requisiti, gravi violazionidi legge, inattività protrattasi per almeno un anno
• Può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni odisporre la riduzione dell’attività per violazione delle disposizioni disettore
• Può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi, secondomodalità fissate nello Statuto tali da garantire efficienza ed efficacia eda preservare indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
Organismo per i confidi “minori” - Poteri
1. Le principali novità della riforma del 2010
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Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
Autorizzazione all’esercizio dell’attività
Revoca dell’autorizzazione
Partecipazioni detenibili
2. Il documento in consultazione: quali effetti sui confidi?
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Autorizzazione all’esercizio dell’attività
Requisiti autorizzativi simili a quelli delle banche:
Capitale minimo (il capitale minimo dei confidi, ai finidell’autorizzazione, è pari a 2 milioni di euro)
Programma di attività che attesti le attività svolte, il rispetto attuale e prospettico dei requisiti organizzativi e prudenziali e la solidità dell’iniziativa
verifica degli assetti proprietari
assenza di legami che ostacolino l’effettivo esercizio della vigilanza
Esclusività dell’oggetto sociale
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
2. Il documento in consultazione: quali effetti sui confidi?
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La Banca d’Italia revoca l’autorizzazione se il volume di attivitàfinanziaria del confidi risulti inferiore a 75 milioni di euro peralmeno tre esercizi consecutivi.
Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d’Italia ilverificarsi di tale condizione.
Alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria acomprovare la mutata situazione aziendale e un piano didismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscrittinell’elenco di cui all’art. 112 TUB.
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
2. Il documento in consultazione: quali effetti sui confidi?
Revoca dell’autorizzazione (Titolo VII, capitolo 1, sezione IV)
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Partecipazioni detenibili
La disciplina sulle partecipazioni detenibili è integrata per i confidicon le seguenti previsioni:
“I confidi possono assumere partecipazioni in:
a) banche, imprese finanziarie e assicurative in misura nonsuperiore al 20 per cento del capitale della società partecipata; èpreclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni dicontrollo in tali soggetti;
b) società strumentali;
c) società non finanziarie nel limite dell’1 per cento del patrimoniodi vigilanza del partecipante o del 3 per cento nel caso dipartecipazioni in organismi di categoria.”
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
2. Il documento in consultazione: quali effetti sui confidi?
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Il principio di proporzionalità(art. 108, comma 6 del TUB)
“La BI osserva criteri di proporzionalità avuto riguardoalla complessità operativa, dimensionale eorganizzativa degli intermediari nonché alla naturaspecifica dell’attività svolta”
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
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Le disposizioni in tema di controllo interno prevedono l’obbligodi istituire funzioni indipendenti di controllo, quali:
la funzione di conformità alle norme (II livello)
la funzione di gestione del rischio (II livello)
la revisione interna (III livello)
La disciplina antiriciclaggio prevede l’obbligo di istituire larelativa funzione antiriciclaggio.
Per assicurare l’indipendenza delle funzioni aziendali dicontrollo sono previsti alcuni criteri, tra i quali:
— separazione organizzativa tra funzioni di controllo
Norme di carattere generale
Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni:
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
3. Il principio di proporzionalità (art. 108, comma 6 del TUB)
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Le disposizioni in consultazione consentono agli intermediarifinanziari minori di non applicare il requisito della separazioneorganizzativa tra funzioni di controllo; devono assicurarecomunque funzioni di controllo efficaci.
L’attribuzione anche della funzione di audit (III livello) allefunzioni di controllo di II livello è ammessa solo in caso di:
complessità operativa ridotta;
esercizio della sola attività di finanziamento (per cassa e/ofirma).
La Banca d’Italia si riserva di revocare tali facoltà qualorariscontri che non sono assicurate l’efficacia e la qualità deicontrolli
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
3. Il principio di proporzionalità (art. 108, comma 6 del TUB)
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Ambito di applicazione: intermediari finanziari “minori”
Quali soggetti rientrano in questa definizione?
IF con attivo inferiore o uguale alla soglia di 100 milioni di euro
sono esclusi gli IF che:
sono capogruppo di un gruppo finanziario;
hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumentifinanziari diffusi tra il pubblico;
hanno originato operazioni di cartolarizzazione;
sono autorizzati anche alla prestazione di servizi dipagamento (con iscrizione al relativo albo IP), all’emissionedi moneta elettronica o alla prestazione di servizi diinvestimento.
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
3. Il principio di proporzionalità (art. 108, comma 6 del TUB)
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Gli intermediari minori possono adottare forme di semplificazionedel processo ICAAP:
― in sede di individuazione dei rischi assunti, è possibile effettuaresolo una mappatura dei rischi rilevanti per l’attivitàdell’intermediario tra quelli indicati nelle disposizioni
― la quantificazione delle esigenze di capitale interno per i rischiaziendali diversi da quelli di primo pilastro è richiesta almeno per irischi di concentrazione single-name e di tasso di interesse
― è data facoltà di non effettuare prove di stress e di nondeterminare il livello prospettico del capitale interno complessivoe del capitale complessivo
― non sono tenuti ad inviare il resoconto, che deve essere comunquetenuto a disposizione della Banca d’Italia, la quale si riserva dichiederne successivamente l’invio o l’esibizione in sede di accessoispettivo
Processo di controllo prudenziale - ICAAP
Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia
3. Il principio di proporzionalità (art. 108, comma 6 del TUB)
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