La contabilità finanziaria
E’ il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione: rileva le obbligazioni attive/passive, gli incassi
ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da un’A.P. (anche se non determinano flussi di cassa effettivi)
Economia delle Amministrazioni Pubbliche 1
In applicazione del Testo Unico D.lgs. 267/2000 e fino al 31/12/2014
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione e danno origine ad accertamenti ed impegni.
In applicazione del D.lgs. 118/2011,
a partire dall’1/1/2015
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione e danno origine ad accertamenti ed impegni, i quali vengono imputati all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza.
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Contabilità privata
• Combinazione generale d’azienda
• Valori numerari e non numerari generati nello scambio
• Reddito di esercizio e capitale di funzionamento
Contabilità pubblica
• Combinazione generale di azienda e combinazione e coordinazioni parziali
•Solo valori numerari (certi, assimilati o stimati)
• Fondo cassa e risultato di amministrazione
Economia delle Amministrazioni Pubbliche
La contabilità finanziaria svolge l’utile funzione di valutare in via preventiva l’entità delle risorse a disposizione così da predeterminare la destinazione, di autorizzarne l’impiego alla dirigenza, responsabilizzandola nei processi, di seguire l’evoluzione giuridica del processo formativo delle obbligazioni e di registrarne la loro estinzione. Nel contesto degli enti pubblici è intesa, quindi, essenzialmente come contabilità autorizzatoria. La contabilità generale (o contabilità economico-patrimoniale), invece, è finalizzata alla determinazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento e si basa sul principio dei diritti constatati, cioè sulla pertinenza di costi e ricavi all’esercizio di riferimento (competenza economica). Le differenze fra i due sistemi contabili derivano, in primo luogo, dal fatto che i principi sui quali si basano sono profondamente diversi e dalla diversità dei concetti di competenza finanziaria ed economico-patrimoniale
Economia delle Amministrazioni Pubbliche 3
Confronto
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Confronto
Contabilità Generale
(economico-
patrimoniale)
Contabilità Pubblica
(finanziaria)
Momento di rilevazione
Momento della
variazione della moneta
e del credito
Fasi decisionali dei
processi di entrata e
spesa
Tecnica di rilevazione Partita doppia Partita semplice
Tecnica di costruzione
delle sintesi
Ricorso a stime e
congetture
Nessun ricorso a stime e
congetture nella
costruzione delle sintesi
Finalità principale Osservazione della
gestione Funzione autorizzatoria
Economia delle Amministrazioni Pubbliche
Contabilità pubblica
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La contabilità finanziaria potenziata
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Finalità Autorizzatoria
Profilo di osservazione
Entrate e spese
Metodo contabile
Partita semplice
Tipologia delle rilevazioni
Preventive e consuntive
Criterio di iscrizione in bilancio
Competenza finanziaria
Segue l’evoluzione delle entrate e delle spese dal loro sorgere fino alla loro estinzione.
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METODO DELLA PARTITA SEMPLICE
Si fonda sulla rilevazione di un solo valore che:
consente di identificare la natura della decisione;
viene seguito nelle varie fasi in cui la decisione si sviluppa e produce i suoi effetti (fasi di entrata e spesa);
confluisce nelle sintesi d’esercizio senza rettifiche o integrazioni.
Il principio della competenza finanziaria
Costituisce il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento ed impegno con le quali vengono
imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive.
Si applica solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni A.P.
che adotta la contabilità finanziaria.
Attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
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La competenza finanziaria vigente al 2014
Fino al 31.12.2014, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni erano imputate all’esercizio finanziario in cui sorgevano;
ciò comportava che il rendiconto degli enti locali non svolgeva pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:
gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non e possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;
gli accertamenti comprendono crediti futuri e non e possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione;
l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.
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La competenza finanziaria potenziata (1)
Il principio contabile generale della competenza finanziaria cd. “potenziata” prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate siano registrate nelle scritture contabili al momento della nascita ed imputate all’esercizio in cui giungono a scadenza. La scadenza è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile (possibilità di esercitare il diritto di credito).
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Dunque, il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:
gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e
debiti dell’ente “scaduti” (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);
e imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;
le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni ) sono oggetto di prenotazione e non
sono rappresentate nel consuntivo.
La competenza finanziaria potenziata (2)
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rilevanza contabile alla dimensione temporale;
natura autorizzatoria del bilancio pluriennale;
rilevanza agli equilibri di cassa (non e un bilancio di sola cassa);
obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall’esercizio di imputazione della spesa.
rafforzare la programmazione di bilancio;
conoscere i debiti effettivi
delle A.P.;
evitare l’imputazione contabile di entrate future e di impegni inesistenti;
favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni.
CARATTERISTICHE
VANTAGGI
In base al principio della competenza economica costi e proventi devono essere attribuiti all’esercizio al quale si
riferiscono, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria.
Ricavo il processo produttivo e terminato e/ o l’erogazione
del servizio e avvenuta; i proventi tributari e i trasferimenti si considerano conseguiti nell’esercizio in cui l’entrata e stata
accertata
Costo il fattore produttivo ha ceduto la sua utilità e/o e
correlato al provento
Il concetto di competenza economica pone in correlazione i ricavi relativi alla cessione dei servizi offerti nell’esercizio ed i costi sostenuti per l’acquisizione dei fattori produttivi utilizzati
per la produzione dei servizi resi.
La competenza economica
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Confronto
Si tratta di due principi profondamente diversi, che comportano l’imputazione del costo (in contabilità economica) o della spesa (in contabilità finanziaria) in
due momenti diversi: nel primo caso, nell’esercizio di utilizzo del fattore produttivo, nel secondo caso nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica scade.
(i due esercizi, nei quali si perfezionano i momenti della competenza economica e della competenza giuridico finanziaria, potrebbero essere e,
molto spesso, sono diversi)
La contabilità finanziaria, quindi, a differenza della contabilità economico-patrimoniale rileva solamente gli effetti finanziari degli eventi di gestione:
• non percepisce variazioni economiche che non generano contestualmente movimenti di cassa (ad es. ammortamenti, variazioni delle rimanenze).
Di conseguenza non consente di misurare correttamente la consistenza del patrimonio dell’ente, inteso come complesso di beni mobili ed immobili, diritti
di credito e debiti. • non consente inoltre alcuna valutazione in ordine all’efficienza, efficacia e
all’economicità dell’attività svolta. Non consente, cioe, la valutazione economica dei processi posti in essere dall’ente, e la conoscenza in ordine alla
capacità dello stesso ente di soddisfare le aspettative della collettività amministrata.
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