Domenica 24 Gennaio 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com
t @ 24NormeTributi
Reddito d’impresa. Il credito d’imposta sui beni strumentali è compatibile con i maxiammortamenti previsti dalla legge di Stabilità
Investimenti, doppio bonus al SudDa escludere la cumulabilità con la Sabatini che configura un aiuto di Stato nonostante l’autorizzazione Ue
Il convegno
Telefiscoin agendagiovedì 28
S i avvicina l’appuntamentocon la 25esima edizione diTelefisco, il convegno
dell’Esperto risponde dedicato alle novità tributarie dell’anno, con la partecipazione degli esperti del Sole 24 Ore e i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate.
Giovedì 28 gennaio, nelle 13 sedi principali e nelle numerose sedi collegate in tutta Italia, la legge di Stabilità e le norme di attuazione della delega fiscale saranno al centro della manifestazione.
Oltre all’evento, vi sono il forumonline de «L’esperto risponde», pubblicazioni dedicate e altre iniziative correlate. In questo ambito, da quest’anno è disponibile una App su Ios e Android per tablet e mobile, scaricabile dal sito di Telefisco oppure ricercandola direttamente dallo store di Android o Apple digitando la parola «Telefisco». L’applicazione offrirà una serie di informazioni e alcuni servizi, tra cui la registrazione (obbligatoria), l’invio di quesiti al Forum, la dispensa pdf sfogliabile, il programma e l’elenco delle sedi, le Faq.
E per chi si iscrive a Telefisco ilQuotidiano del Fisco sarà gratis fino alla data della manifestazione.
Inoltre, la partecipazione a Telefisco 2016 dà diritto a crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno inserito la manifestazione nel proprio programma formativo.
Per ricevere i crediti è necessario verificare le condizioni stabilite dal proprio Ordine di appartenenza.
Per chi segue il convegno suinternet, invece, gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potranno ottenere 7 crediti formativi superando il test di valutazione: è possibile farlo fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2016).
www.ilsole24ore.com/telefiscoPer informazioni su modalità
di attivazione delle sedi e sui costi
www.ilsole24ore.com/iscrizionetelefiscoPer l’iscrizione a Telefisco 2016
Alessandro Sacrestano
pDoppia spinta fiscale agli investimenti. I maxiammortamenti al 140% sono, infatti,compatibili con il credito d’imposta per le aree svantaggiate, previsto sempredall’ultima legge di Stabilità(legge 208/2015). Nessuna cumulabilità, invece, con la Sabatini che si configura comeun aiuto di Stato. Ma vediamo nel dettaglio.
Con il maxiammortamentoè stato introdotto un meccanismo di agevolazione che consente alle imprese (e ai professionisti, però esclusi dal bonus) di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali del 40%, al fine della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’incentivo spetta a frontedegli investimenti materialieffettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusione di fabbricati e costruzioni, beni il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5% (Dm 31 dicembre 1988) e alcune specifiche categorie elencate nell’allegato alla legge (condutture utilizzate dalleindustrie di imbottigliamentodi acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale, il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e gli aerei completi di equipaggiamento).
È evidente che l’ambito oggettivo di applicazione del bo
nus investimenti (che premia le “operazioni” effettuate in Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo dal 1° gennaio2016 al 31 dicembre 2019) e del maxiammortamento è sovrapponibile, dal momento che i beni materiali agevolabilisi concretizzano (nell’uno e nell’altro caso) in impianti, macchinari e attrezzature, anche se con riferimento alle sole acquisizioni effettuate nel corso del 2016.
Al momento non esiste alcuna precisazione né di norma né di prassi che ostacoli lapossibilità di beneficiare, afronte degli stessi investimenti, di entrambi gli incentivi. La norma istitutiva delcredito di imposta specificachiaramente che il bonusnon può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti diStato, anche se rientranti nelregime de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimicosti ammissibili.
Nulla sembrerebbe, pertanto, escludere la possibilità di fruire contemporaneamente di una misura che non è qua
lificabile come aiuto di Stato. Ancor più nello specifico, il maxiammortamento rappresenta a tutti gli effetti un’agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, non può costituire un aiuto di stato.
Un esempio può aiutare a capire meglio le possibilità di incrocio fra le due agevolazioni. Supponiamo che una piccola impresa realizzi investimentiper 100mila euro e che, per semplicità, non esistano ammortamenti da decurtare. In una simile circostanza, l’azienda in questione potrà operare gli ammortamenti su un importo di140mila euro. Insomma, l’impresa godrà di un beneficio netto pari al valore dell’aliquota fiscale ad essa applicabile, moltiplicata per il maxiammortamento. Non solo. A questo potràaggiungere anche il credito d’imposta maturato sull’acquisto, nella misura pari a 20mila euro: un mix che prospetta un’occasione molto interessante da un punto di vista tributario.
Nessuna possibilità, invece,per l’ulteriore cumulo con laSabatini, ossia il contributoche copre parte degli interessia carico delle imprese sui finanziamenti bancari in relazione agli investimenti realizzati in beni strumentali. Benché autorizzata dall’Ue, infatti,tale agevolazione costituisceun aiuto di Stato e non può,quindi, essere sommato con ilcredito d’imposta.
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L’incentivo quadriennale. Dal 20%per le piccole imprese al 10% per le grandi
Sconto a percentuali variabilipIl credito d’imposta al Sud premia le acquisizioni di beni strumentali nuovi, da destinare aunità produttive localizzate nelle aree assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Sono agevolabili gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e finoal 31 dicembre 2019.
Risultano agevolabili tutti imacchinari, impianti e attrezzature varie, purché nuovi, strumentali e rientranti in un «progetto di investimento iniziale» secondo la definizione data dallaCommissione europea (regolamento Ue 651/2014). Deve, pertanto, trattarsi di creazione di unnuovo stabilimento o ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o, ancora, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
Risultano, invece, escluse lespese inerenti l’acquisizione di beni immateriali (software, bre
vetti eccetera). Per il calcolo dell’aiuto spettante ritorna il concetto di «investimento netto». Quest’ultimo è dato dal «costo complessivo» dei beni dedotto degli ammortamenti determinati nel periodo di imposta con riferimento alla stessacategoria dei beni oggetto di investimento e relativi alla medesima struttura produttiva, ad eccezione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
La norma introduce, tuttavia,delle soglie massime di «costo complessivo» ammissibile per ciascun progetto (1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese).
La percentuale di aiuto è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria. Per le piccole imprese, l’incentivo è pari al 20% dell’investimento netto, per le medie imprese al 15% e per le grandi imprese al 10 per cento.
È sempre possibile il ricorsoalla locazione finanziaria. In
tale circostanza, occorrerà assumere come riferimento il costo sostenuto dal locatore perl’acquisto dei beni.
Per la fruizione del creditod’imposta bisognerà inviare una comunicazione all’agenziadelle Entrate, al fine dell’ottenimento del nulla osta. Le modalità, i termini di presentazione e ilcontenuto della comunicazione saranno fissati da un provvedimento direttoriale di prossima emanazione.
Anche per il nuovo credito diimposta l’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodod’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. L’aiuto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativaal periodo d’imposta di maturazione dello stesso e nelle dichiarazioni dei periodi successivi, fino a quello di conclusione dell’utilizzo. Non si applica,in ogni caso, il limite di utilizzo ordinario di 250mila euro.
Al. Sa.© RIPRODUZIONE RISERVATA
8 Imprese di qualsiasi dimensione8 Sono esclusi i settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, creditizio, finanziario eassicurativo
8 Non sono ammissibili le imprese in difficoltà per come definite dalla normativa comunitaria (comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014)
I POTENZIALI BENEFICIARI
Il premio per il Sud
8 Zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabriae Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107.3.a) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (Tfue)
8 Zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107.3.c) del Tfue
IL TERRITORIO DI APPLICAZIONE
8 Acquisto di beni strumentali materiali consistenti in macchinari, impianti eattrezzature varie nuovi
8 Il costo complessivo per progetto di investimento non può essere superiore a: a) 1,5 milioni di euro, per le piccole imprese; b) 5 milioni di euro, per le medie imprese; c) 15 milioni di euro per le grandi imprese
GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
8 20% dell’investimento netto, per le piccole imprese 8 15% dell’investimento netto, per le medie imprese 8 10% dell’investimento netto, per le grandi imprese
PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE
8 La norma istitutiva del credito di imposta al Sud specifica chiaramenteche il bonus non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime «de minimis», che abbianoad oggetto i medesimi costi ammissibili
8 Nulla sembrerebbe, pertanto, escludere la possibilità di fruire contemporaneamente di una misura che non è qualificabile come «aiuto di Stato» come per esempio i superammortamentiper i beni strumentali al 140% introdotti sempre dall’ultima leggedi Stabilità
8 Nessuna possibilità, invece, per l’ulteriore cumulo con la Sabatini: sebbene autorizzata dall’Ue, infatti, tale agevolazione costituisceun aiuto di Stato
LA CUMULABILITÀ
Il meccanismo del bonus investimenti
617milioni
Le risorse disponibiliLo stanziamento per ciascunodegli anni dal 2016 al 2019
ACCERTAMENTO
Sconti sulle sanzionicon il favor rei
LAVORO
Liquidazioni Inail,doppia scadenza
L’ESPERTO RISPONDE
Le risposte ai quesiti dei lettori
DOMANISUL SOLE 24 ORE
FISCO E COSTITUZIONE
L’illegittimitàcome rimedioai vuoti normatividi Enrico De Mita
Nella giurisprudenza costituzionale ricorrono talora dichiarazioni d’incosti
tuzionalità di una legge «nella parte in cui non dispone».
Tale formula può lasciare alquanto perplessi: se esiste una disparità di trattamento fra una disposizione esistente e una non esistente, sembrerebbe che il problema debba essere risolto eliminando la disposizione esistente, non potendo eliminare quella che non c’è. L’omissione è rilevante, perché significa esclusione di una certa normativa. La “nuova norma” che si sostituisce a quella dichiarata deriva da altreparti dell’ordinamento.
Con tali sentenze la Corte haintrodotto un indirizzo interpretativo (già avvertito da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito) capace di individuare principi generali in un ordinamento che non ne ha.
In Italia mancano leggi tributarie generali. Nelle riforme che si sono succedute, fin da quelledel 1971, sono state auspicate leggi generali per tutti i tributi, elaborando principi generali, evitando ritocchi parziali e una legislazione a getto continuo. Se si guarda alle leggi fiscali non è difficile fare un elenco di disposizioni che pur preordinate a una identica funzione hanno una formulazione a seconda del tipo di tributo, senza che tale diversità sia giustificata dalla particolaritàdel presupposto.
Quando la legge tributaria èpreordinata alla tutela dell’interesse fiscale, come interesseprotetto dalla Costituzione a tutela del contribuente, la formulazione della legge non può avere una diversa formulazione a seconda del tributo, o addirittura essere prevista solo per alcuni tributi e per altri no.
La giurisprudenza costituzionale impostando in termini di parità di trattamento, alla lucedella Costituzione, ha individuato la strada idonea per l’individuazione di principi generali. Prendiamo i diversi problemi discussi in passato: l’obbligo della motivazione che non può ricevere formulazioni diverse a seconda dei tributi o addirittura non essere previsto per alcuni tributi; l’integrazione dell’accertamento previsto solo per le imposte dirette; la responsabilità solidale degli eredi prevista solo perle imposte dirette. Sono tutte regole non legate alla particolarità del presupposto, ma alla tuteladell’interesse fiscale e alla tutela del contribuente. Tutte queste disparità sono di carattere storico. Tradizionalmente la legislazione tributaria era affidata ai diversi rami dell’amministrazione finanziaria. Sicché c’erano diversi orientamenti a secondo deltributo di cui si trattava. Anche quando l’amministrazione è stata unificata il “vizio” o la diversità culturale è rimasta. Il problema si risolve con leggi generali tributarie, sempre postulate nelle diverse leggi delega, compresal’ultima, ma non se ne è fatto nulla. Forse perché manca una cultura adeguata. La mentalità fiscale che si esprime in una legislazione minuziosa fatta di casistiche non ha saputo imboccare la strada delle leggi generali.
La giurisprudenza ha fatto fatica a cogliere l’importanza di un’interpretazione costituzionalmente orientata (come dimostrano alcune decisioni della Cassazione) e solo di recente ha cominciato a porsi il problema ma l’ha saputo risolvere fino in fondo. La situazione rispetto alla
quale si invoca la parità di trattamento non è data certamente dal presupposto economico: da questo punto di vista il problema nonsi pone giacché, essendo il tributo caratterizzato da un determinato presupposto, ognuno di essiverrebbe ad atteggiarsi come la “situazione diversa” rispetto a cui si legittima la diversità di trattamento. Ora, se si prescinde dal presupposto economico e si considerano le norme di attuazione, si può rilevare che vi sono una serie di norme che non rispondonoalle esigenze di questo o quel tributo, ma sono poste o nell’interesse fiscale, inteso come interesse generale alla riscossione dei tributi, protetto dalla Costituzione sullo stesso piano di ogni diritto individuale (45/63, 91/64, 50/65) e il diritto del contribuente ad essere tassato secondo la legge. Quando si parla di motivazione dell’accertamento, della solidarietà, di notificazione, di atti, di ripetizione dell’indebito, di domicilio fiscale, data la funzione di questi istituti, tendenzialmente sganciata dal presuppostoeconomico, è difficile immaginare l’opportunità di tante discipline quanto sono i tributi. Ora, quando avvenga che un istituto sia stato elaborato con riguardo ad un tributo, ma senza essere legato alla particolarità del relativopresupposto economico, la mancata applicazione di esso ad altri tributi, dove esistono le stesse esigenze, porta alla disparità di trattamento, qualora non si riconoscano a quella la disposizione la portata di norma generale. Se ricorrono discipline diverse lenorme possono integrarsi fra di loro, senza di che la norma meno ampia potrebbe meritarsi la censura d’illegittimità costituzionale per disparità di trattamento «nella parte in cui non dispone» come si esprime la Corte.
Il problema andrebbe risoltocon legge. La situazione è aggravata dalle continue leggi distabilità, dove c’è di tutto e dalla nessuna iniziativa del governo. Perciò diventa sempre piùinteressante l’interpretazionecostituzionalmente orientata.Tale interpretazione può essere seguita dai giudici competenti e ovviamente dalla Cortecostituzionale. Purtroppo nonsempre i giudici seguono taleinterpretazione, come è dimostrato dalla sentenza della Cassazione 24823/15 in tema di applicazione del contraddittorio.
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Previdenza. In tre anni sarà completato il restyling dell’Istituto: si passa da 48 a 10 direzioni centrali
Inps: con i servizi anche consulenzapCentralità dell’utente, digitalizzazione e multicanalità, riduzione dei costi e aumento delle performance: questi ipunti cardine su cui si basa il restyling dell’Inps. Una rivoluzione interna che prende il via adesso e che si completerà nell’arco di tre anni.
Il rinnovo parte dalla fornitura di prestazioni sociali secondo un approccio consulenziale, personalizzato e proatti
vo basato sui bisogni degli utenti. «L’obiettivo spiegano dall’Istituto è di rendere l’Inps non solo erogatore di servizi a richiesta ma il principale consulente dei cittadini, dei lavoratori e delle aziende sui temi dell’assicurazione sociale e dell’assistenza, sviluppando ulteriormente la relazione diretta con l’utenza». Per questo motivo sarà creato un fascicolo unico per ogni
utente: il fascicolo conterrà la sua storia contributiva e tutte le interazioni con l’Inps.
DigitalizzazioneSul fronte della digitalizzazione è prevista un’evoluzione multicanale, con forte presenza territoriale, e un’evoluzione digitale del rapporto con gliutenti che prevede la creazione di una nuova interfaccia web personalizzata e modalità
più efficaci di interazione con gli intermediari, oltre al potenziamento dello scambio di flussi informativi con altre pubbliche amministrazioni.
Riduzione dei costiPer quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento, questo obiettivoverrà perseguito attraversolo spostamento dell’erogazione dei servizi dai canali
fisici ai canali digitali.
Riorganizzazione internaLa riorganizzazione punta anche a portare a termine l’integrazione fra i diversi enti previdenziali confluiti recentemente nell’Inps.
Il nuovo organigrammadell’Istituto prevede la razionalizzazione della «prima linea» di dirigenza: si passa da48 a dieci direzioni centrali adiretto riporto del direttore generale. Alle sei direzioni che avranno funzioni di coordinamentosi aggiungono la
direzione relazione esterne,la segreteria tecnica, la direzione studi e ricerche e la direzione audit.
Entro il mese di febbraio fanno sapere dall’Inps decadranno gli attuali incarichi didirigenza e partiranno gli interpelli interni per l’assegnazione delle nuove funzioni didirezione.
Nel piano riorganizzativodell’Inps è previsto, inoltre,l’aumento del contributo dell’istituto alla riduzione deldebito pubblico.
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