Corte dei conti
Sezione regionale di controllo
per le Marche
Indagine sugli incarichi di studio,
ricerca e consulenza
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MAGISTRATO ISTRUTTORE
Primo Referendario Dott. Andrea Liberati
SUPPORTO AMMINISTRATIVO:
Dott.ssa Maria Angela Cognini
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SOMMARIO
Oggetto dell’indagine: introduzione e sintesi. ............................................................ 4 Il quadro normativo ................................................................................................... 4 Modalità dell’istruttoria .............................................................................................. 8 Verifiche sui singoli enti ........................................................................................... 12 COMUNE DI ACQUACANINA ...................................................................................... 12 COMUNE DI ANCONA ................................................................................................ 12 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 12 Rilevazioni generali .................................................................................................. 14 COMUNE DI ASCOLI PICENO..................................................................................... 15 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 15 Rilevazioni generali .................................................................................................. 16 COMUNE DI BOLOGNOLA .......................................................................................... 17 COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA ............................................................ 17 COMUNE DI FANO..................................................................................................... 18 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 18 Rilevazioni generali .................................................................................................. 23 COMUNE DI FABRIANO............................................................................................. 25 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 25 Rilevazioni generali .................................................................................................. 26 COMUNE DI FERMO................................................................................................... 27 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 27 Rilevazioni generali .................................................................................................. 31 COMUNE DI FRONTINO............................................................................................. 32 COMUNE DI JESI....................................................................................................... 32 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 32 Rilevazioni generali .................................................................................................. 35 COMUNE DI MACERATA ............................................................................................ 36 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 36 Rilevazioni generali .................................................................................................. 38 COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA ............................................................................ 39 COMUNE DI MONTE CAVALLO ................................................................................... 40 COMUNE DI NUMANA................................................................................................ 41 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 41 COMUNE DI PESARO ................................................................................................. 42 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 42 Rilevazioni generali .................................................................................................. 44 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO............................................................... 46 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 46 Rilevazioni generali .................................................................................................. 48 COMUNE DI SENIGALLIA .......................................................................................... 49 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 49 Rilevazioni generali .................................................................................................. 50 COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI ...................................................................... 52 Verifica caratteristiche singoli incarichi.................................................................... 52 Rilevazioni generali .................................................................................................. 52 COMUNE DI VISSO.................................................................................................... 53 COMUNE DI USSITA.................................................................................................. 54 Considerazioni conclusive......................................................................................... 55
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Oggetto dell’indagine: introduzione e sintesi.
La presente indagine, deliberata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Marche
nell’ambito del programma annuale del controllo successivo sulla gestione (delib. n. 4/2008),
ha ad oggetto la materia delle consulenze conferite nel corso dell’anno 2007 dagli enti locali
della Regione stessa.
Finalità dell’indagine e, innanzitutto, quella di accertare i settori nei quali tali strumenti
vengono utilizzati, se e quali procedure vengono seguite per il relativo affidamento, se esistono
organi di controllo e valutazione dell'attività svolta e se viene effettuata una analisi dei costi e
dei benefici rispetto all'organizzazione interna dei servizi del personale.
L'indagine è altresì tesa a verificare il rispetto degli adempimenti previsti per la legge
finanziaria 2008 e degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente: si intende
pertanto, nell’ambito del controllo sulla gestione, fornire una panoramica complessiva del
ricorso alle professionalità esterne.
L’esame, pur prendendo le mosse dalle disposizioni delle più recenti leggi finanziarie
intervenute sull’argomento, generalmente ispirate a finalità di riduzione della spesa corrente
comprimibile, intende travalicare la logica prettamente finanziaria, proponendosi lo scopo
ulteriore di focalizzare le cause più ricorrenti del crescente ricorso alle professionalità esterne,
nonchè delle forme e dei settori in cui tale fenomeno più frequentemente si estrinseca.
L’analisi aggregata dei dati raccolti ha consentito l’individuazione di alcune problematiche e
criticità comuni.
La relazione è articolata: a) in una parte di carattere generale, comprendente una premessa
dedicata alla ricostruzione del quadro normativo, seguita da paragrafi in cui vengono esposti i
dati tratti dall’osservazione della realtà nel suo insieme; b) in una seconda parte in cui, per
ciascun ente monitorato, è inserito un sintetico commento relativo alla situazione degli
incarichi esterni conferiti nel 2007.
Particolare attenzione, nel rispetto dell’autonomia, è riservata alla verifica dell’adeguatezza
degli strumenti di normazione secondaria alle disposizioni vigenti.
Il quadro normativo
La previsione legislativa della possibilità, per gli Enti locali, del ricorso a consulenze e
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità è contenuta nell’art. 110 comma 6
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), il quale prevede che “per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne
ad alto contenuto di professionalità”, nonchè nell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, intitolato “gestione delle risorse umane”, novellato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 (cosiddetto “decreto Bersani”) come modificato dalla relativa legge di conversione 4
agosto 2006, n. 248. La norma, così come riformulata, fissa, in modo chiaro, i seguenti
presupposti per il ricorso all’esterno: a) l’oggetto della prestazione deve in primo luogo
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati; b) inoltre, occorre che l’Amministrazione accerti
preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
e che la prestazione richiesta abbia natura temporanea e altamente qualificata; c) infine,
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devono risultare preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.1
Al testo originario dell’art. 7 del D.Lgs. 165 del 2001 è stato poi aggiunto un comma 6/bis, il
quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione”, ed un comma 6 ter, a norma del quale “i regolamenti di cui all’art. 110 comma
6 del T.U.EE.LL., si adeguano ai principi di cui al comma 6”.
Il cosiddetto “decreto Bersani” rende quindi obbligatoria l’adozione di procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione e rappresenta il punto di arrivo di un trend
legislativo e giurisprudenziale che ha inteso porre limiti ben precisi alla possibilità del ricorso di
professionalità esterne.
Al fine di raggiungere l’obiettivo di politica economica del contenimento della spesa corrente, il
Legislatore è inoltre intervenuto, negli ultimi anni, a regolare la materia degli incarichi conferiti
a soggetti esterni alla P.A. attraverso una disciplina vincolistica, che da un lato ha disposto
riduzioni annuali delle spesa destinabile a tali affidamenti, dall’altro lato ha introdotto
procedure di controllo che contemplano l’intervento dell’organo di revisione contabile e della
Corte dei conti (art. 1, commi 9 e 11 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168m convertito dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191; art. 1, comma 42 della legge finanziaria 2005).
Chiarimenti alle Amministrazioni sull’applicazione delle suddette disposizioni normative e le
linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni sono stati forniti,
rispettivamente, con circolare n. 28 del 14 giugno 2006 del Dipartimento della Ragioneria di
Stato e n. 5 del 21 dicembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Come sottolineato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle proprie circolari, “il
riferimento alle materie ed agli oggetti rientranti nelle competenze della struttura
amministrativa di cui alle norme in questione non è da considerare una autorizzazione ad
affidare incarichi per funzioni che l’amministrazione potrebbe invece svolgere con propri
dipendenti. Gli affidamenti devono essere finalizzati a coprire carenze nell’organizzazione
interna e devono essere determinati da esigenze straordinarie delimitate nel tempo che
devono, però, essere sempre e comunque attinenti alle competenze proprie
dell’amministrazione”.
Il medesimo Dipartimento ha posto l’attenzione anche su un altro importante elemento,
collegato al precedente, che assume particolare rilievo ai fini della legittimità del ricorso a
collaborazioni esterne, costituito dal collegamento fra gli obiettivi della amministrazione e
l’oggetto dell’incarico; obiettivi che devono essere conformi e funzionali alla programmazione
operativa delle amministrazioni tenute a svolgere le attività gestionali attraverso documenti di
programmazione. E’ all’interno di questa attività di programmazione che occorre evidenziare i
progetti e gli obiettivi da perseguire e l’eventuale circostanza straordinaria che non consenta di
perseguirli facendo ricorso esclusivamente alla professionalità interna. D’altra parte, la
programmazione delle attività da svolgere e degli obiettivi da conseguire assolve ad un altro
ulteriore scopo: evidenziare le competenze professionali alle quali ricorrere per il
perseguimento dei fini di ciascuna amministrazione tali da poter gestire con modalità
trasparente anche la selezione dei soggetti cui affidare incarichi. In tal modo, l’importanza
della fase di individuazione delle competenze necessarie da acquisire viene ad essere collegata
alla valutazione delle professionalità dei possibili collaboratori.
1 L’art. 1, comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) aveva già disposto, per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, l’obbligo di adeguata motivazione con specifico riferimento all’assenza di struttura organizzativa o professionalità interne all’ente.
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In materia è anche intervenuta la Corte dei conti con una prima deliberazione delle Sezioni
Riunite in sede di controllo (delibera 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005), seguita da una
seconda della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
(delibera 7/05/G dell’11 marzo 2005).
In particolare le Sezioni Riunite con la deliberazione avente ad oggetto “Linee di indirizzo e
criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 in materia di affidamento di
incarichi di studio, di ricerca o di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, hanno fornito indicazioni
per la individuazione degli incarichi e dei criteri di valutazione della loro legittimità ed hanno
individuato, altresì, oltre alla competenza a ricevere gli atti, le linee di indirizzo sui controlli da
effettuare in ordine alla corretta applicazione della disposizione.
La citata deliberazione delle Sezioni Riunite ha fornito una definizione delle tre tipologie di
incarichi esterni (di studio, di ricerca, di consulenza) tipizzate dal Legislatore. Per gli incarichi
di studio occorre fare riferimento all’art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, che richiede
sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la
preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si
sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.
Il tratto che accomuna le differenti tipologie è, secondo le Sezioni Riunite, la sostanziale
riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più
precisamente il contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229-2239 del
Codice civile. Da questo ambito resterebbero quindi eslcusi, a rigore, i “rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa”, che, com’è noto, rappresentano una posizione
intermedia fra il lavoro autonomo, propria dell’incarico professionale, ed il lavoro subordinato
(art. 409, n. 3 del Codice di procedura civile). Infatti gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione ed un
potere di direzione dell’amministrazione, apparirebbero in via concettuale incompatibili con gli
incarichi esterni, caratterizzati di norma dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione.
Resta fermo, peraltro, secondo le Sezioni Riunite, che, qualora un atto sia bensì denominato
“di collaborazione coordinata e continuativa” ma, per il suo effettivo contenuto, rientri invece
nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto
al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla
normativa generale sugli incarichi esterni.
A titolo esemplificativo, le Sezioni Riunite indicano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella
previsione normativa, quali: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività
dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri,
valutazioni, espressioni di giudizi; consulenze legali rese indipendentemente o comunque al di
fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per
l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
Non rientrano, invece, nella previsione del citato comma 11 le prestazioni professionali
consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici
o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione, gli
appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere scopi propri
dell’amministrazione.
In sostanza, non rientrano nella previsione normativa gli incarichi conferiti per adempimenti
obbligatori per legge, mancando, in tal caso, qualsiasi facoltà discrezionale
dell’amministrazione.
Le Sezioni Riunite – rilevato che la legge impone l’invio degli atti alla Corte dei conti senza
ulteriore specificazione e considerato che le disposizioni dei commi 11 e 42 erano dirette,
soprattutto, al contenimento della spesa pubblica nel settore degli incarichi – hanno inoltre
stabilito la competenza a ricevere gli atti non già delle Procure regionali, ma delle Sezioni del
controllo, in quanto l’accertamento degli equilibri finanziari delle Amministrazioni pubbliche e
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della “sana gestione finanziaria” degli enti locali, non può che spettare alla sede del controllo e,
in particolare, alla Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello
Stato (alla quale devono essere trasmessi gli atti di affidamento di incarichi adottati dalle
Amministrazioni centrali) ed alle Sezioni regionali di controllo, alle quali devono essere
trasmessi gli atti adottati dalle Amministrazioni decentrate. A loro volta, gli atti degli enti
controllati devono essere trasmessi alla Sezione controllo enti. Le Sezioni esaminano gli atti
ricevuti secondo i principi ed i procedimenti del controllo successivo sulla gestione e
provvedono, nella propria competenza, alla approvazione delle scelte organizzative ritenute
necessarie.
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) non ha inciso sulla materia, ragion per
cui le disposizioni intese al contenimento di tali tipologie di spese devono ritenersi tuttora
vigenti.
L’art. 3, commi da 54 a 57, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha da
ultimo fissato regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli enti locali debbono
conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. Le disposizioni vanno inserite ed integrate
nel preesistente complesso normativo che disciplina la materia per delineare un quadro degli
adempimenti a carico degli enti conferenti.
Il dato di maggiore rilievo della disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008 è, da una
parte, l’obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli
incarichi di cui sopra nonché del tetto di spesa annua; dall’altra parte la subordinazione del
conferimento dell’incarico e delle consulenze ad un documento programmatico approvato dal
Consiglio.
A tali aspetti la presente relazione dedica una specifica analisi per i singoli enti analizzati.
Ricognizione delle problematiche
Una ricostruzione organica delle riferite disposizioni normative richiede alcuni chiarimenti.
Va osservato, in ultimo luogo, che la differenza operata dalle ultime leggi finanziarie tra
incarichi occasionali, individuati in incarichi di studio, ricerca e consulenza - caratterizzati dalla
temporaneità - ed incarichi di collaborazione coordinata e continuativa - caratterizzati dalla
continuità della prestazione e dal potere di direzione dell’Amministrazione - risulta finalizzata
esclusivamente alla individuazione dei limiti di spesa, mentre non incide sulla comune
qualificazione delle due categorie di incarico quali prestazioni altamente qualificate da svolgersi
in maniera autonoma. Né incide sulla applicabilità, per entrambe le tipologie contrattuali, dei
presupposti necessari all’affidamento degli stessi quali individuati - oltrechè dalla copiosa
elaborazione della giurisprudenza contabile anche - da ultimo - dal novellato art. 7 comma 6
del D.Lgs. n. 165 del 2001.
I presupposti legittimanti il conferimento di incarichi esterni restano immutati e vanno dunque
rispettati anche nelle ipotesi di collaborazioni coordinate e continuative.
E’ infine intervenuto in materia l’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha modificato il comma 6 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dal decreto legge 4 luglio
2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), prevedendo
che la comprovata specializzazione possa essere “anche universitaria”, quindi non più solo
universitaria, come invece previsto dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Ha al riguardo precisato che “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte
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da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore”.
Ha poi ribadito che:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Il decreto ha anche previsto che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Ha poi abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che prevedeva che il
ricorso a professionalità esterne in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell'ente era possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero
nell'ipotesi di eventi straordinari; disponendo al contempo che "gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo
con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267" (nuovo testo dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Non
rileva, dunque, che l’oggetto della prestazione rientri nelle competenze della struttura
burocratica dell’Ente, struttura che non va concepita come un modulo rigidamente
predeterminato, potendo opportunamente contenere elementi di flessibilità e adattabilità alle
molteplici e certo non immutabili funzioni che l’Ente è chiamato a svolgere; sicchè
l’accertamento da compiere riguarda la coincidenza – quanto meno la non estraneità – con le
attività istituzionali assegnate per legge o definite nel programma dell’organo politico di
governo (appunto il Consiglio).
In questa ottica va pure letta la modifica apportata all’art. 3, comma 56 della legge finanziaria
2008 che ora – valorizzandosi i poteri del Consiglio – risulta così modificato “con il regolamento
di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.” 2
Modalità dell’istruttoria
L’attività istruttoria ha cercato di individuare il rispetto delle norme generali in materia ed in
particolare relativamente agli adempimenti generali dell’ente ha comportato i seguenti
accertamenti:
2 Restando in ogni caso operanti le limitazioni generali alla spesa complessiva da ultimo rideterminate dall’art. 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è evidente che l’importo massimo della spesa iscrivibile nel bilancio per incarichi di collaborazione deve rispettare le limitazioni stesse .
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1 -Evoluzione della spesa complessiva in conto competenza per consulenze (escluse co.co.co. e
incarichi obbligatori)
2 -Adempimenti relativi alla legge finanziaria 2008
• approvazione del programma dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi
dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• fissazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze;
• rispetto dell’obbligo di trasmissione, per estratto, alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
3 -Adeguamento dei regolamenti ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg. 165/2001
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• disciplina e pubblicità, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
4 -Pubblicità
• Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito
• trasmissione alla Sezione di tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a 5.000 euro
ex art. 1 comma 173 legge 266/2005
L’attività istruttoria è stata altresì indirizzata all’accertamento del rispetto dei requisiti di legge
per gli incarichi relativi agli enti analizzati.
In particolare si è cercato di verificare il rispetto dei seguenti requisiti:
• adeguata motivazione sulla necessità di ricorrervi con specifico riferimento all'assenza di
strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi
servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
• predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso;
• esistenza di procedura selettiva;
• svolgimento di attività non continuativa;
• compenso connesso all'incarico, proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera
forfetaria;
• assenza di incompatibilità con altri incarichi pubblici (incluse società a partecipazione
pubblica e incarichi elettivi);
• per gli incarichi di studio consegna di una relazione scritta sui risultati dell’attività svolta e
sulle soluzioni proposte;
• l’attività svolta è stata soggetta alla valutazione di un apposito comitato anteriormente al
pagamento;
• se l’incarico, in ossequio alla normativa vigente, ed in particolare all’art. 1 comma 4 della
legge n. 311 del 2004, è corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-
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finanziaria dell'ente locale (obbligatorio solo se l’ente ha una popolazione superiore a
5.000 abitanti);
• se è stata effettuata una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico
rispetto ai costi sostenuti.
L’osservazione dei 20 enti campionati riguarda un ventaglio corrispondente al 10% circa delle
autonomie territoriali, comprensivo anche dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti.
L’attività di controllo riguarda gli incarichi di studio, ricerca e consulenza (esclusi rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite con
deliberazione 15 febbraio 2005), attribuiti dagli EELL nell'anno 2007 su un campione di enti
scelti secondo i seguenti criteri:
• 10 enti superiori a 30.000 abitanti e 10 enti inferiori a 30.000 abitanti individuati sulla
base dei dati dell'ultimo censimento Istat disponibile;
• successiva selezione degli enti da sottoporre a controllo in base al criterio della
maggiore spesa pro capite relativa alla spesa corrente del 2006 desunta dai certificati di
bilancio disponibili sul sito del Ministero dell'Interno.
All’esito della selezione sono stati individuati i seguenti comuni.
Graduatoria fra i comuni con più di 30.000 ab. con spesa corrente pro capite più
elevata
Comune Residenti
Spesa
corrente 2006
spesa corrente pro
capite
Ascoli Piceno 51.375 52.959.014,00 1.030,83
Ancona 100.507 103.326.447,00 1.028,05
Jesi 39.224 38.125.370,00 971,99
Senigallia 41.550 37.267.207,00 896,92
Fabriano 30.019 26.197.315,00 872,69
San Benedetto del Tronto 45.054 38.645.518,00 857,76
Macerata 40.875 34.503.354,00 844,12
Fermo 35.502 27.563.475,00 776,39
Fano 57.529 44.151.579,00 767,47
Pesaro 91.086 69.673.937,00 764,92
Graduatoria fra i comuni con meno di 30.000 ab. con spesa corrente pro capite più
elevata
Comune Residenti
Spesa corrente
2006
spesa corrente pro
capite
Ussita 426 4.090.441,00 9.602
Castelsantangelo sul Nera 370 1.224.499,00 3.309
Bolognola 155 466.705,00 3.011
Monte Cavallo 171 396.365,00 2.318
Numana 3.293 6.287.195,00 1.909
Acquacanina 139 244.013,00 1.755
Magliano di Tenna 1.204 2.035.984,00 1.691
11
Serravalle di Chienti 1.153 1.880.257,00 1.631
Frontino 369 572.261,00 1.551
Visso 1.177 1.701.119,00 1.445
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Verifiche sui singoli enti
COMUNE DI ACQUACANINA
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Non è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è stato aggiornato.
Pubblicità
Non sono stati conferiti incarichi e non è stata prevista apposita pubblicità sul sito istituzionale
internet dell’ente.
COMUNE DI ANCONA
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato nel 2007 una spesa totale di euro 56.628 attribuendo, in particolare, i
seguenti incarichi:
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza legale in materia di
immigrazione (rinnovo)
9.000 9.000 dal 07/06/2007 al
31/12/2007
2 consulenza e assistenza fiscale
(rinnovo)
11.232 11.232 24/04/2007 al
31/12/2007
3 supervisione stato avanzamento lavori
ristrutturazione ambienti Mole
Vanvitelliana per accogliere Museo
Omero
3.672 3.672 30/11/2006 al
30/01/2008
4 supervisione stato avanzamento lavori
ristrutturazione ambienti Mole
Vanvitelliana per accogliere Museo
Omero
3.672 3.672 dal 30/11/2006 al
30/01/2008
5 consulenza legale per affidamento
servizio illuminazione votiva e servizi
cimiteriali ad Ancona Ambiente S.p.A.
3.060 3.060 dal 31/07/2007
6 parere legale su contratto-concessione
per costruzione e gestione parcheggio
sotterraneo
11.016 11.016 dal 19/11/2007
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.1 deve ritenersi che la competenza in materia di immigrazione
rientri tra le attività ordinarie dell’ente. L’incarico non è stato attribuito con procedura
selettiva. L’attività svolta non è corredata dalla valutazione dell’organo di revisione
13
economico-finanziaria e non risultano allo stato, elementi di valutazione per quanto riguarda la
verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
Si evidenzia altresì la necessaria temporaneità e straordinarietà che deve caratterizzare tali
incarichi, ponendo la prosecuzione dell’incarico quale evento eccezionale in base alla normativa
vigente in materia di consulenze.
Nel decreto del Sindaco n. 142 del 07/06/2007, l’Amm.ne ribadisce “la mancanza di
personale cui affidare l’incarico, in quanto quello attualmente assegnato al Servizio Legale è
totalmente assorbito dal proprio incarico di lavoro e non possiede la specifica competenza nel
settore dell’immigrazione” e si afferma anche che “nell’ente non è reperibile unità lavorativa da
impiegare per attività di consulenza specialistica di carattere legale”.
L’Amministrazione ha rilevato che “ai sensi della normazione vigente nel 2007 la
circostanza che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'Amministrazione conferente costituisce uno dei presupposti indefettibili di
legittimità del conferimento dei c.d. incarichi individuali a soggetti esterni all'Ente” e che “in via
generale, l'incarico in esame, in assenza di una specifica disciplina regolamentare locale
disciplinante apposita procedura selettiva, risulterebbe assegnato per affidamento diretto ai
sensi del vigente D.Lgs. 163/2006”.
In merito alla verifica dei benefici rispetto ai costi sostenuti l’Amm.ne attesta che “richiesta
è stata espletata dall'Ente ex ante in sede istruttoria nonché anteriormente all'atto di
liquidazione e pagamento delle spettanze pattuite”.
Per quanto riguarda l’incarico n. 2 nel decreto del Sindaco n. 115 del 24/04/2008 l’Amm.ne
dichiara di ravvisare “l’opportunità di riconfermare, per quanto riguarda la consulenza fiscale,
l’incarico di assistere gli attuali responsabili dell’Ufficio Fiscale – Servizio Ragioneria del
Comune (già conferito con decreto sindacale n.1 del 3 gennaio 2006) in considerazione del
continuo evolversi della legislazione fiscale, la quale con difficoltà può essere tempestivamente
seguita in modo adeguato, …..attualmente le strutture comunali competenti, risultano carenti
di una figura professionale in grado di fornire in maniera continuativa ed efficace le prestazioni
di elevata professionalità e di tipo specialistico a tutti gli uffici dell’Ente”. Quanto dichiarato
suscita perplessità sia in quanto le materie elencate sembrano rientrare pienamente nelle
competenze ordinarie dell’Ufficio Fiscale sia perché trattasi, nella specie, di incarico che
avrebbe dovuto essere di assistenza ai responsabili dell’Ufficio medesimo in relazione alle
innovazioni fiscali introdotte, ed è invece riconferma di incarico anteriore. L’attribuzione non ha
avuto luogo con procedura selettiva e non risulta, inoltre, la valutazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria. Si tratta inoltre di incarico che sembra difettare del requisito
della temporaneità in quanto più volte reiterato.
L’amm.ne ha ribadito che “L'incarico esterno, avente carattere di straordinarietà e
temporaneità, consiste in una consulenza altamente qualificata caratterizzata dall'alto livello di
professionalità richiesto…… Il ricorso ad una consulenza esterna all'uopo siffatta è
indispensabile vista l'elevata e diversificata specializzazione professionale richiesta, non
fronteggiabile in alcun modo attraverso l'impiego del personale interno all'Ente e
considerata altresì l'antieconomicità dell'eventuale reclutamento di personale di ruolo a
tale scopo specializzato e stabilmente ad esso dedicato……”.
In relazione alla mancanza di procedura selettiva e alla mancanza di valutazione
dell’organo di revisione ha ribadito quanto affermato in merito al primo incarico.
In riferimento all’incarico n. 3 non è stata fornita un’adeguata motivazione sulla necessità
di ricorrervi. Inoltre, nella nota prot. 95 del 25/01/2007 si precisa che “il presente incarico non
si configura come un incarico di progettazione architettonica, curato dal Servizio Edilizia
14
Monumentale del Comune di Ancona, ma di supporto all’operato dello stesso”. L’incarico non è
stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è corredata dalla valutazione
dell’organo di revisione economico-finanziaria. Non è stata fatta una verifica dei benefici
conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’amm.ne ha osservato che “l'Ufficio pubblico costituito dal Museo Tattile statale Omero,
istituito con Legge n. 452/1999 era, ed è tutt'ora, assolutamente privo di personale
proprio o assegnato ai sensi di legge e della vigente convenzione per la gestione dello
stesso in atto con il Comune di Ancona…”.
In merito agli altri rilievi ha ribadito quanto già osservato.
Analoghe osservazioni possono riferirsi all’incarico n. 4.
In merito all’incarico n. 5 si deve osservare che l’Ente dispone di un Ufficio legale.
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è corredata
dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Non è stata fatta una verifica
dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
Analoghe considerazioni per l’incarico n. 6.
In relazione a questi incarichi l’Amm.ne ha osservato che “entrambi gli incarichi in parola …
esprimono e motivano sinteticamente e solo per relationem la condizione di carenza quali-
quantitativa di risorse umane all'uopo utilmente impiegabili dal Servizio Legale”.
Ha poi ribadito le argomentazioni analizzate per altri incarichi in merito alla mancanza
di procedura selettiva, che non è obbligatoria nel 2007, e alla mancanza di valutazione
organo di revisione.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
Anno Spesa euro
2004 101.868
2005 181.844
2006 69.556
2007 56.628
Adempimenti finanziaria 2008
Con deliberazione n.14 del 28/02/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
15
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (deliberazione di Giunta n.48 del 19/02/08)
Il regolamento di cui al comma 56 dell’art. 3 legge 244/2007 è stato trasmesso alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 2.580 e ,in particolare, ha affidato i seguenti
incarichi. Ha altresì sostenuto una spesa di 160.529 euro per le co.co.co., non assoggettate al
presente controllo.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza forestale verifiche
fitosanitarie e di stabilità piante
tutelate
compenso “a pratica” 2.580 dal 28/05/2007 al
31/12/2008
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia che nella determina n.
1899 del 14/12/2006 si dichiara che la L.R. n.6/2005 (art.21) demanda ai comuni il
rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento degli alberi ad alto fusto appartenenti alle
specie tutelate, ivi comprese le verifiche all’uopo occorrenti per il rilascio delle suddette
autorizzazioni……..è necessario avvalersi di un esperto forestale; la predetta figura
professionale non è presente tra le risorse umane all’uopo disponibili nell’Ente”.
16
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
ANNI SPESE INCARICHI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE
INCARICHI CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE TOTALI
2004
7.000,00
420.710,55
427.710,55
2005
0,00
560.182,17
560.182,17
2006
0,00
323.122,67
323.122,67
2007
2.850,00
160.529,00
163.379,00
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.23 del 31/03/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.138 del 012/09/07)
Con il medesimo regolamento non è stato fissato il limite massimo della spesa annua
per gli incarichi .
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti .
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
17
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Il regolamento non è stato invece adeguato al principio secondo cui l'oggetto della prestazione
deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Nel 2007 non sono stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza di importi superiori a
5.000 euro.
COMUNE DI BOLOGNOLA
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Non è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è stato aggiornato.
Pubblicità
Non sono stati conferiti incarichi e non è stata prevista apposita pubblicità sul sito istituzionale
internet dell’ente.
COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.5 del 27/02/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.20 del 07/03/08)
18
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze .
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
COMUNE DI FANO
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il comune ha effettuato una spesa totale di euro 151.657 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 nomina medico competente del lavoro
ex D.lgs 626/94
28.800 9.600 dal 01/01/2005 al
31/12/2007
2 funzioni RSPP e adempimenti connessi
all’applicazione del D.lgs 626/94
36.674 16.670 dal 01/07/2006 al
31/05/2007
3 attività di studio e consulenza relativo
al calcolo dell’IRAP
4.992 4.992 dal 27/09/2007 al
25/11/2007
4 riqualificazione Fiera Mercato
Antiquariato
7.200 7.200 dal 01/01/2007 al
31/12/2007
5 mantenimento del Servizio Politiche
Comunitarie
10.800 10.800 dal 01/01/2007 al
30/06/2007
6 mantenimento del Servizio Politiche 36.000 3.600 dal 01/11/2007 al
19
Comunitarie 31/10/2009
7 prestazioni specialistiche correlate alla
normativa antincendio
5.875 5.875 dal 04/09/2007 al
01/03/2008
8 prestazioni specialistiche correlate alla
normativa antincendio
4.896 4.896 dal 30/03/2007 al
31/12/2007
9 revisione e aggiornamento Piano
Comunale di emergenza di Protezione
civile
11.600 5.000 dal 19/10/2007 al
18/02/2008
10 predisposizione documenti per la
pubblicazione del bando di gara per il
servizio energia per gli immobili
comunali
4.896 4.896 dal 13/03/2006 al
31/12/2006
11 relazioni e interventi sui platani 5.000 5.000 dal 09/10/2007 al
31/12/2007
12 valutazione stabilità piante arboree 5.000 5.000 dal 02/10/2007 al
31/12/2007
13 valutazione incidenza a seguito
modifica Piano Regolatore generale
( D.P.R. 357/97)
5.000 5.000 dal 18/05/2007 al
02/07/2007
14 consulenza geologica a seguito
modifiche conseguenti adozione P.R.G.
5.000 5.000 dal 11/05/2007 al
25/06/2007
15 integrazione - modifica Regolamento
Edilizio relativamente a efficienza
energetica e bioedilizia
5.000 5.000 dal 12/11/2007 al
12/06/2008
16 accertamento tecnico Area teatro
romano
16.500 11.232 dal 09/11/2007 al
15/01/2008
17 redazione linee guida per uno sviluppo
sostenibile degli interventi di
programmazione dell’illuminazione
pubblica e la riduzione
dell’inquinamento luminoso
5.000 5.000 dal 28/12/2007 al
28/06/2008
18 redazione nuovo regolamento per l’uso
e la gestione sociale degli Impianti
sportivi comunali
3.000 3.000 dal 27/04/2007 al
21/05/2007
19 atti di comunicazione in contraddittorio
a richieste e/o dichiarazioni fatte da
contribuenti ai fini ICI
3.000 3.000 dal 15/10/2007 al
30/11/2007
20 redazione perizie estimative ai fini ICI 3.000 3.000 dal 15/10/2007 al
31/12/2007
21 stesura Capitolato tecnico per
realizzazione impianto
videosorveglianza
3.000 3.000 dal 20/09/2007 al
05/11/2007
22 individuazione strumenti e procedure
per acquisizione immobile Caserma
Paolini
spesa forfettaria 10.000 dal 31/10/2007
23
consulenza legale in materia
urbanistica
4.896 4.896 dal 05/06/2007
24 individuazione strumenti e procedure
per acquisizione immobile Caserma
Paolini
spesa forfetaria 10.000 dal 31/10/2007
20
La Sezione pur avendo adottato il criterio di esaminare gli atti secondo la qualificazione
giuridica attribuita dalle amministrazioni, evidenzia come gli incarichi nn. 1, 2, 7, 8, 9, 13, 16,
17 siano attività di collaborazione in adempimento di obblighi normativi e come tali non
ricomprese tra quelle indicate dalle Sezioni Riunite nella delibera 6 del 2005 e poste a base
della presente indagine.
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.3 si esprime perplessità in quanto l’attività sembra rientrare nella
competenza dell’Ufficio Ragioneria.
L’incarico è corredato dalla valutazione dell’organo di revisione.
L’ente riferisce che “poiche’ all’interno dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ente in generale, non
erano presenti figure professionali in grado di effettuare tale studio, di carattere del tutto
straordinario, ad alto contenuto di professionalita’ e complessita’, eccedenti le competenze
ordinarie riferibili ai profili professionali del personale a disposizione, si e’ reso necessario un
intervento da parte di un soggetto esterno qualificato che avesse gia’ realizzato analisi similari
o attivita’ analoghe per altri enti”.
Per quanto riguarda l’incarico n.4 pur avendo risposto positivamente alla domanda del
questionario, non risulta dagli atti allegati alcun riferimento alla motivazione circa la necessità
di ricorrere all’incarico.
L’incarico inoltre non è stato attribuito con procedura selettiva. Non c’è una
valutazione dell’organo di revisione. Non è stata fatta una verifica dei benefici conseguenti
all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
Nell’incarico n. 5 la natura dell’oggetto appare riconducibile, in considerazione del
suo oggetto, ad una attività di studio e ricerca. Peraltro tale funzione si ritiene che possa
rientrare nelle ordinarie attività dell’ente. L’incarico non è stato attribuito con procedura
selettiva. Non è stata consegnata una relazione scritta sui risultati dell’attività svolta che
anteriormente al pagamento. Non c’è una valutazione dell’organo di revisione. Non è stata
fatta una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi
sostenuti.
Analoghe considerazioni per l’incarico n.6.
In merito agli incarichi nn. 4 e 5 l’Amm.ne ha osservato che “entrambe le consulenze sono di
natura specialistica e per lo svolgimento di un servizio che pur rientrando nell'attività ordinaria
dell'Ente, al momento del conferimento del servizio non erano in alcun modo rinvenibili
all'interno della struttura e dell'Ente medesimo professionalità in grado di assicurare gli stessi
servizi, rientranti tra gli indirizzi operativi dell'Amministrazione e tra gli obiettivi affidati al
dirigente di settore nell'annualità di che trattasi”.
In merito all’assenza di procedura selettiva ha riferito che entrambe le consulenze sono state
affidate a società sulla base della specializzazione e preparazione delle stesse nonché dei
soggetti esperti coinvolti nello svolgimento dell'attività dalle società medesime e sulla base
della valutazione di curricula appositamente presentati prima del conferimento dell'incarico.
Ha poi riferito che per entrambi gli incarichi sono state richieste relazioni finali e rendiconti
sull'attività dichiarata e svolta.
Analoghe considerazioni il Comune ha svolto in relazione all’incarico n.6.
Anche per l’incarico n. 10 si ritiene che le relative attività possano rientrare nella competenza
ordinaria dell’ente.
21
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. Non c’è valutazione dell’organo di
revisione. Non è stata fatta una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico
rispetto ai costi sostenuti.
Per gli interventi nn. 11 e 12 pur avendo risposto positivamente alla domanda del
questionario, non risulta dagli atti allegati alcun riferimento alla motivazione circa la necessità
di ricorrere all’incarico.
Gli incarichi non sono stati attribuiti con procedura selettiva. Non c’è una
valutazione dell’organo di revisione. Non è stata fatta una verifica dei benefici conseguenti
all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’amministrazione riferisce che l’incarico n. 11 è connesso alla realizzazione di interventi
obbligatori di difesa fitosanitaria (D.M. 17.04.1998, D.Lg.vo n.214 del 19.08.2005, Misura
ufficiale ASSAM – Servizio Fitosanitario Regionale, determinazione n.416 del 14.07.2006)
interventi per i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere e pertanto come sostenuto
nella citata Delibera n. 6/2005 della Corte dei Conti, la prestazione professionale in esame non
rientra nella previsione dei commi 11 e 42.
Per l’incarico n.12 riferisce che “il servizio di valutazione stabilità di piante arboree, nei casi di
sospetto rischio statico riguardanti essenze protette, è intimamente connesso alla esigenza di
garantire la pubblica incolumità dei cittadini rispetto ad eventuali problematiche di stabilità
delle piante di medio/alto fusto, adempimento imperativo in particolare per la Pubblica
Amministrazione. Tale servizio viene esperito con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) da
soggetti esperti della metodologia in questione ed in possesso della necessaria e sofisticata
strumentazione specialistica.
Considerato che non vi sono internamente all’amministrazione comunale uffici o strutture a ciò
deputati o professionalità interne in grado di assicurare il servizio in argomento e che la
salvaguardia della pubblica incolumità attraverso la verifica di stabilità in esame, è un obbligo a
cui l’Amministrazione comunale non può esimersi, si ritiene, come sostenuto nella Delibera n.
6/2005 della Corte dei Conti che la prestazione professionale in esame non rientri nella
previsione dei commi 11 e 42”.
Per quanto riguarda l’incarico n. 14 non è stato attribuito con procedura selettiva.
Non c’è una valutazione dell’organo di revisione. Non è stata fatta una verifica dei benefici
conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
“Per detto incarico – riferisce la PA - è stato chiamato un professionista che conosce
approfonditamente la geomorfologia del territorio comunale in quanto autore delle relazioni
geologiche del P.R.G. 98, nonché del P.R.G. proposto per l’adozione”.
“I benefici conseguenti l'espletamento dell'incarico rispetto ai costi sostenuti, risultano dal fatto
che a seguito delle modifiche apportate agli elaborati prodotti, nonché alla definizione della
carta idrologica della zona di Ponte Metauro e Marotta, si è proceduto all'adozione definitiva
del Piano Regolatore Generale”.
L’ incarico n.15 era ancora in corso al momento della compilazione del questionario.
Come per l’incarico n. 14 l’ente dichiara che “nella fattispecie il Settore Urbanistica non dispone
all’interno della propria struttura di figure equipollenti a cui conferire l’incarico, anche se
l’attività espletata sembra rientrare nella competenza dell’Ufficio tecnico”.
Precisa inoltre che “il beneficio conseguente l'espletamento dell'incarico rispetto ai costi
sostenuti, consiste nel fornire norme dettagliate sull'utilizzo corretto di tecniche di risparmio
energetico, bioedilizia, bioarchitettura” e che “all'interno del Settore Urbanistica né in altre
22
strutture dell'Ente era rinvenibile alcuna professionalità, tenuto conto della complessità e
specificità di detta consulenza”.
Per l’incarico n. 17, l’amm.ne riferisce che la Legge Regionale 10/2002, “Misure
urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso”, all’art
5 “Piano regolatore generale dell'illuminazione” prevede che, “In sede di adozione del Piano
Regolatore Generale, i Comuni sono tenuti a predisporre uno specifico strumento di
programmazione dell’illuminazione pubblica”.
All'interno del Settore Urbanistica né in altre strutture dell'Ente era rinvenibile alcuna
professionalità, tenuto conto della complessità e specificità di detta consulenza.
In merito all’incarico n.18, affidato ad un proprio dipendente, si rileva che sussiste
in capo all’ente il solo obbligo di assegnazione dei dipendenti alle mansioni per le quali è
assunto, che non esclude la possibilità di utilizzazione anche per servizi diversi. E’ palese, nel
caso in specie, la sussistenza di figure professionali interne idonee.
L’amm.ne riferisce che “l’incarico affidato esula dalle obbligazioni contrattuali di un
istruttore amministrativo Cat. C come è esplicitato nella Determinazione Dirigenziale n. 632 del
10.04.2007 ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione di G.C. n. 219 del
29/06/2006 (art.20).
Si evidenzia, infine, che la spesa impegnata e liquidata è di gran lunga inferiore al
costo che sarebbe derivato qualora si fosse ricorsi ad una professionalità esterna.
L’attività in questione è stata svolta al di fuori del normale orario di lavoro.”
Per l’ incarico n. 19, nella determina n.1963 del 26/09/2007, l’ente dichiara che
“non si è in grado di far fronte alle numerose richieste, alle quali occorre provvedere con
sollecitudine, peraltro in tempo utile prima dell’inizio del periodo di corresponsione dell’imposta
dovuta per la rata a saldo del mese di dicembre e non è possibile raggiungere tale obiettivo col
solo personale in servizio.” E’ evidente il ricorso a forme esterne di collaborazione per
sopperire a carenze di organico, che viene giustificato dall’ente con “la straordinarietà
dell'evento e la pressante urgenza della scadenza tributaria, coniugata con la carenza di
specifiche professionalità interne”.
Anche l’incarico n. 20 suscita perplessità in quanto tale attività rientra nella
competenza degli uffici dell’ente. L’ente richiama le medesime motivazioni viste per l’incarico
n. 19.
Per l’incarico n. 21 pur avendo risposto positivamente alla domanda del questionario, non
risulta dagli atti allegati alcun riferimento alla motivazione circa la necessità di ricorrere
all’incarico. L’attività sembra rientrare nella competenza dell’Ufficio Tecnico.
L’amm.ne riferisce che “non disponendo di specifiche competenze tecniche, peraltro non
rinvenibili nell'ambito comunale, per la stesura di un computo metrico costituente la base per
l'affidamento dei lavori a mezzo gara, si è reso necessario, escludendo quindi da qualsiasi
valutazione discrezionale, conferire l'incarico esterno”.
La stessa cosa si evidenzia per l’incarico n. 23, rilevando che l’ente è dotato di un
Ufficio legale che potrebbe svolgere l’attività oggetto dell’incarico. L’incarico è stato attribuito
senza selezione.
L’ente riferisce che l'Ufficio Legale era allora dotato di un solo funzionario che già più volte
aveva preannunciato le sue dimissioni dal servizio come poi è formalmente avvenuto in data
23
5/11/2007 e che l'Ente era nell'assoluta impossibilità di utilizzare le risorse interne già
esistenti, per carenza oggettiva della indispensabile professionalità.
L'incarico è stato quindi attribuito tenendo conto della sua particolare esperienza ed in base
all'art. 19 bis “procedure relative ad incarichi e collaborazioni” del Regolamento di
Organizzazione del Comune di Fano approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del
01/03/2007.
Per gli incarichi nn. 22 e 24 si ritiene che questi rientrino nella normale attività dell’ente.
Nella Scheda rilevazione dati singolo incarico l’ente dichiara una spesa complessiva di euro
10.000 a titolo puramente precauzionale e che la spesa complessiva forfettaria graverà, a
costituzione della STU, unicamente sulla nuova società. Non è stata esperita una procedura
selettiva. La persona destinataria dell’incarico cumula tale attività con altri incarichi attribuiti
dallo stesso comune di Fano. Gli incarichi erano ancora in corso al momento della compilazione
del questionario.
Ad avviso dell’Amm.ne gli incarichi conferiti hanno natura spiccatamente giuridica e non
rientrano nelle attività di competenza dell'Ufficio Tecnico. Gli stessi sono di alta complessità e
specialità e trovano ragione in una urgenza straordinaria dell'Ente (acquisizione della ex
Caserma Paolini e costituzione di una STU ai sensi dell'art. 120 del TUEL).
Al momento del conferimento degli incarichi (31/10/2007) l'unico Funzionario D5 addetto
all'Ufficio Legale dell'Ente aveva più volte preannunciato la propria intenzione di cessare
dall'impiego. Tale comunicazione di dimissioni dall'impiego è poi pervenuta in data 5/11/2007
con p.g. n. 72787.
La scelta di ricorrere a professionisti esterni è stata dettata quindi non da ragioni di
opportunità valutabili discrezionalmente, ma sulla base di valutazioni di assoluta necessità e
quindi obbligatorie.
Gli eventuali altri incarichi conferiti ai medesimi professionisti, hanno natura di patrocinio e
difesa in giudizio avanti alla Giustizia Ordinaria ed alla Giustizia Amministrativa ove l'Ente viene
convenuto da terzi in controversie di rilevante importanza.
Non si è proceduto a selezione tenuto conto che trattasi di una problematica speciale,
complessa e specifica che può essere trattata da professionisti la cui esperienza è ben
conosciuta ed apprezzata dall'Ente quali appunto i professionisti incaricati.
La spesa inoltre per singolo incarico è stata approvata a titolo puramente precauzionale dando
atto che la spesa complessiva forfettaria graverà, a costituzione della S.T.U., unicamente sulla
nuova società.
Tali compensi quindi per la loro natura non sono stati liquidati.
In relazione al mancato obbligo di verifica da parte dell’organo di revisione,
l’amm.ne osserva che il comma 42 dell’art.1 della L.n.311/2004, che prevedeva tale obbligo, e’
stato abrogato per incompatibilita’ dalla legge n.266/2005 così come precisato dalla Corte dei
Conti Sez.Autonomie con Delibera n.4 del 17.02.2006.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
24
ANNI SPESE INCARICHI
STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE
INCARICHI CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE TOTALI
Co.co.co. e
co.co.pro.
SPESE TOTALI
2004
213.508,13 co.co.co. Euro 374.107,00 altre collaborazioni Euro 424.084,02
Euro 798.191,02 Euro 1.011.699,15
2005
183.267,00 co.co.co. Euro 357.222,60 altre collaborazioni euro 282.728,00
Euro 639.950,60 Euro 823.217,60
2006
99.196,00 co.co.co. Euro 299.433,05 altre collaborazioni Euro 423.735,43
Euro 723.168,48 Euro 822.364,48
2007
151.657,20 co.co.co. Euro 209.951,20 altre collaborazioni Euro 266.682,73
Euro 476.633,93 Euro 628.291,13
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.50 del 11/03/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.185 del 27/05/08)
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
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Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI FABRIANO
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 39.746,84 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza fiscale (rinnovo) 21.440,66 10.720,32 dal 01/01/2007 al
31/12/2008
2 studio per redazione piano di
valorizzazione commerciale per la
somministrazione di alimenti e bevande
4.950 4.950 dal 06/02/2007 al
15/04/2007
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.1 nella determinazione n. 1203 del 21/12/2006 si afferma che
all’interno della struttura dell’ente non esiste personale qualificato capace di garantire gli
adempimenti sopra indicati (adempimenti in materia fiscale, previdenziale e di contabilità IVA)
pur avendo l’ente nella propria struttura organizzativa il Settore Servizi finanziari. L’incarico
non è stato attribuito con procedura selettiva avendo preferito una riconferma di una
precedente convenzione. Non è stata fatta una verifica dei benefici conseguenti
all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’Amministrazione ha rilevato in merito alla motivazione e all’assenza di procedura selettiva
che “il conferimento dell’incarico allo studio di commercialisti associati è giustificato dalla
rilevanza delle problematiche che il Comune si trova ad affrontare, soprattutto in materia di
contabilità IVA e subordinatamente anche in materia fiscale e previdenziale.
L’esistenza di una struttura organizzativa “Servizi finanziari”, presso la quale presta la propria
attività personale qualificato e laureato, non è però sufficiente a garantire prestazioni
altamente specialistiche quali quelle in oggetto, per le quali si ricorre infatti a professionalità
specifiche (commercialista) che si acquisiscono con la esperienza, il superamento di esami e
l’iscrizione ad albi professionali……… il Comune di Fabriano da un decennio si avvale della
consulenza della stessa società che fornisce il servizio con elevatissima professionalità.”
Ha anche osservato che “alla liquidazione delle competenze spettanti provvede direttamente il
dirigente …è di esclusiva competenza del dirigente la valutazione della correttezza e
completezza della prestazione resa dall’incaricato e del rispetto delle condizioni stabilite dal
contratto”.
“Circa la verifica del rapporto costo/beneficio …… a fronte dell’impegno richiesto il compenso
pattuito ammonta a un costo complessivo annuo di € 10.720,32. Si consideri che un
dipendente dell’Ente, di professionalità corrispondente a quella di un commercialista,
comporterebbe un costo orario non inferiore ad € 27,00 e comunque non potrebbe mai
maturare l’esperienza necessaria ad assolvere con professionalità alle incombenze da espletare
in quanto, per non superare l’ammontare della spesa sostenuta per la consulenza, non
dovrebbe essere assegnato alle attività per un tempo superiore a circa 7 ore settimanali”.
26
L’incarico n.2 non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è
corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
In merito l’ente ha osservato che l’incarico è stato conferito direttamente ad un
professionista senza espletare procedure ad evidenza pubblica per le seguenti motivazioni:
-i dati e le informazioni da rielaborare ed utilizzare per la redazione del piano erano per larga
parte coincidenti con quelli già raccolti l’anno precedente dal gruppo di lavoro dell’ISTAO
impegnato nella predisposizione del piano strategico del Comune di Fabriano;
-il professionista incaricato, in qualità di componente dell’Ufficio di coordinamento del Piano
strategico, aveva dimestichezza con i dati e le informazioni acquisite nella precedente fase del
lavoro
-i tempi a disposizione per la predisposizione del piano erano molto stretti, per cui era
essenziale avvalersi di una professionalità che avesse conoscenze adeguate del territorio e
delle sue attività produttive e commerciali;
-il fatto che il progetto fosse finanziato in parte con i fondi del piano strategico ha portato ad
indirizzarsi per il conferimento dell’incarico all’interno del gruppo di lavoro che aveva già
operato nella redazione del piano strategico
-la possibilità di utilizzare dati già rilevati ha consentito di contenere l’incarico in due mesi e di
conseguenza di prevedere un compenso di entità contenuta.
Alla liquidazione del compenso si è provveduto con decreto del dirigente competente per le
stesse motivazioni già evidenziate a proposito dell’altro incarico oggetto di osservazioni.
L’incarico non è stato sottoposto al parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti in
quanto, si era ritenuto che tale parere fosse necessario solo per gli incarichi superiori ad €
5.000,00.
L’art. 1 comma 173 della L. n° 266 del 23/12/2005 era intervenuta a modificare l’art. 1
comma 42 della L. 311/04, stabilendo che “Gli atti di spesa relativi ai commi 9,10,56 e 57 di
importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte
dei conti …”.
Poiché l’art. 1 co. 42 della L. 311/04 recitava “ In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e
consulenze…deve essere corredato dalla valutazione dell’organo di revisione economico –
finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti” si è erroneamente
ritenuto che per gli incarichi inferiori ad € 5.000, oltre a non doverli trasmettere alla Corte dei
conti, non si dovesse più acquisire il parere dell’organo di revisione.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
ANNI SPESE INCARICHI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE
INCARICHI CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE TOTALI
2004 € 42.541,56 € 156.866,37 € 199.407,93
2005 € 40.385,31 € 132.529,23 € 172.914,54
27
2006 € 10.514,16 € 93.968,52 € 104.482,68
2007 € 15.670,32 € 98.273,77 € 113.944,09
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.90 del 23/05/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Le modifiche al regolamento vigente per l’adeguamento ai principi del nuovo art. 7 comma 6
D.Lgs 165/01 saranno approvate entro tempi brevi.
Di conseguenza il comune ha risposto negativamente alle domande riguardanti il regolamento
Le modifiche al regolamento sono pervenute successivamente e sono conformi a quanto
stabilito dalla normativa
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Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Non sono stati trasmessi a questa sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005 in quanto già in essere prima dell’entrata in
vigore della legge.
COMUNE DI FERMO
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 66.724,68 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale
Spesa 2007 durata
1 studio e analisi bozza Piano Sanitario
regionale
5.000 5.000 dal 23/08/2007 al
22/09/2007
2 perizia per conferimento di beni in
natura all’ASITE ex art.2465 C.C.
2.060 dal 20/12/2007 al
31/05/2007
3 esame posizioni swap 12.240 12.240 dal 11/12/2007
4 valutazione di congruità valori aree
edificabili ai fini ICI
9.600 9.600 dal 08/05/2007 al
15/03/2008
5 parere di congruità in merito alla
valutazione del terreno agricolo e
fabbricati rurali di proprietà Camacci
960 960 dal 26/04/2007 al
31/08/2007
28
6 studio propedeutico sui fabbricati di
categoria D finalizzato alla verifica dei
requisiti per l’ottenimento
dell’assegnazione contributo
ministeriale
non quantificabile non quantificabile dal 27/12/2007 al
27/12/2009
7 istruttoria domande di condono
presentate ai sensi della L.326/03
34.766,04 (75 euro a
pratica)
705 dal 07/02/2007 al
31/12/2007
8 istruttoria domande di condono
presentate ai sensi della L.326/03
34.766,04 (75 euro a
pratica)
2.160 dal 07/02/2007 al
31/12/2007
9 istruttoria domande di condono
presentate ai sensi della L.326/03
34.766,04 (75 euro a
pratica)
3.645 dal 07/02/2007 al
31/12/2007
10 cura mostra di arte contemporanea 4.200 4.200 dal 09/05/2007 al
01/06/2007
11 riversamento edizioni del XVI sec.
Della biblioteca civica nell’indice
nazionale SBN
2.880 (di cui il 75%
erogato dalla
Provincia di AP)
dal 31/12/2007 al
31/06/2008
12 rilevazioni per individuare la patologia
in atto nelle piante di pino domestico
1.279,68 1.279,68 dal 18/09/2007 al
23/11/2007
13 verifica regolarità dei lavori di ripristino
impianto di selezione e stabilizzazione
dei rifiuti
4.900 4.900 dal 31/12/2007
14 relazione geologica e geotecnica
finalizzata alla realizzazione del
progetto per ampliamento area
cimiteriale
2.295 2.295 dal 31/12/2007 al
14/03/2008
15 esame pratiche di autorizzazione allo
scarico di acque reflue D.lgs. 152/06
1.300 1.300 dal 12/12/2007
16 collaborazione legale e supporto
dell’Ufficio Affari Legali
18.000 13.500 dal 01/10/2006 al
01/12/2007
La Sezione pur avendo adottato il criterio di esaminare gli atti secondo la qualificazione
giuridica attribuita dalle amministrazioni, evidenzia come gli incarichi nn. 2 e 15 siano attività
di collaborazione in adempimento di obblighi normativi e come tali non ricomprese tra quelle
indicate dalle Sezioni Riunite nella delibera 6 del 2005 e poste a base della presente indagine.
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.1 nella determinazione n. 215 del 06/08/07 l’affidamento è motivato
affermando che l’incarico non può essere espletato all’interno di questo ente, che, appunto,
non possiede un apposito apparato tecnico con competenze in materia strettamente sanitaria.
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva.
L’Amm.ne ha osservato che “il Comune, a seguito della legge di riforma del servizio
sanitario nazionale non ha più competenze dirette in tale materia, mentre il Sindaco è Autorità
sanitaria locale, ….appare evidente la peculiarità dell’incarico in argomento, nonché il suo
carattere prettamente fiduciario, tale da giustificare l’assenza di una procedura selettiva,
riguardando una valutazione “politica”, oltre che tecnica…… la verifica dei benefici conseguenti
all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti è stata effettuata dal Sindaco, nel
29
momento in cui lo stesso se ne è avvalso nelle competenti sedi collegiali, deputate alla
programmazione sanitaria”.
Per l’incarico n.3 pur avendo risposto positivamente alla domanda del questionario,
non risulta dagli atti allegati alcun riferimento alla motivazione circa la necessità di ricorrere
all’incarico, che, comunque, sembra non poter essere svolto all’interno dell’ente, pur essendo
richiesta espressamente la specifica qualificazione di operatore qualificato già prima della
stipula del contratto.
L’affidamento nasce quindi da una ben complessa vicenda, già affrontata da questa
Sezione in altre pronunce cui si rinvia.
Non c’è una valutazione dell’organo di revisione. Non è stata fatta una verifica dei
benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’Amm.ne ha osservato che “…nella necessità di verificare la possibilità di chiudere le diverse
posizioni finanziarie in derivati, accese negli anni 2003-2006, che si stavano dimostrando
particolarmente onerose e pesanti per il bilancio comunale. Tale verifica poteva essere
espletata solo da parte di esperti finanziari professionalmente competenti nel settore
specifico”.
La verifica dei benefici conseguenti ai costi sostenuti risulta direttamente dalla delibera
di Giunta (18 marzo 2008, n.114) con la quale, su proposta del dirigente, si è deciso di
proporre un contenzioso civile e di sospendere il pagamento delle rate finanziarie.
Per l’incarico n. 6 non risulta dagli atti allegati alcun riferimento alla motivazione
circa la necessità di ricorrere all’incarico. Come risulta dagli atti la spesa non è quantificabile in
quanto “il corrispettivo economico ..sarà commisurato al valore del contributo riconosciuto al
comune di Fermo dal Ministero dell’Interno…… nella misura percentuale del….” ed è ad esso
condizionato non comportando oneri per l’ente.
L’amm.ne ha evidenziato che “la opportunità di ricorrere all’incarico risiede
nell’esigenza di potersi avvalere del contributo messo a disposizione con decreto del Ministero
dell’Interno 1° luglio 2002 a ristoro delle minore entrate subite dal Comune in seguito alla
attribuzione della rendita catastale effettuata dall’Agenzia del Territorio, presentando la
domanda entro il 31 dicembre 2007. Per verificare l’esistenza dei requisiti e documentarne la
stessa sulle singole posizioni contributive necessitava procedere sollecitamente (stante i tempi
ristretti) ad un incrocio informatico dei dati comunali ICI con la banca dati catastale della
stessa Agenzia. Si precisa infine che nessuna somma risulta dovuta dall’ente se non in caso di
effettiva erogazione del contributo in argomento; peraltro ad oggi risulta estremamente
improbabile che si possa accedere a tale contributo non avendo lo Stato rifinanziato tale spesa,
essendosi esaurito il plafond precedente”.
Per quanto riguarda gli incarichi nn. 7-8-9 nella determina n.4 del 07/02/07 si
afferma che “non esiste presso il Settore Urbanistica di questo Comune un ufficio preposto
all’esame delle pratiche di condono edilizio, e che… ai tecnici del Settore Urbanistica del
Comune di Fermo sono già stati conferiti specifici incarichi per definizione delle pratiche del
vecchio condono edilizio”.
Si consideri anche il fatto che questi incarichi sono stati attribuiti a tecnici dipendenti
da altri Comuni (Magliano di Tenna, Altidona, Porto Sant’Elpidio).
Non c’è una valutazione dell’organo di revisione. Non è stata fatta una verifica dei
benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’ente ha osservato che “a seguito dell’emanazione del condono edilizio di cui all’art.
32 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.269, pervennero a questo Comune ben 812
domande di sanatoria degli abusi edilizi. Di fronte a tale eccezionale attività cui non poteva
30
concretamente provvedere direttamente l’Ufficio, il Comune ritenne all’epoca di procedere con
un conferimento esterno, sempre a dipendenti comunali in possesso della dovuta qualificazione
professionale e disponibili all’uopo, dietro un compenso sostanzialmente a cottimo. L’incarico fu
conferito anno per anno invece che per la durata della prestazione che ovviamente si è
prolungata nel tempo, non avendo i privati fornito sempre, a seguito della prima richiesta del
Comune, la documentazione necessaria per poter proseguire nella definizione della pratica.
Solo con l’anno 2008 si è stabilito di prorogare tali incarichi fino alla conclusione del relativo
iter. A tutt’oggi le pratiche definite risultano solo 174, proprio perché le restanti sono ferme in
attesa della integrazione della documentazione tecnica necessaria per il prosieguo. Si ricorda
infine che la spesa (euro 75 per pratica) risulta direttamente finanziata dal gettito del condono
notevolmente superiore (ad oggi circa 101.000 euro).”
In merito all’incarico n. 13, l’Amm.ne afferma nella determina n. 209 del 05/06/07
dichiara che la mancanza di specifiche professionalità nonché i pressanti impegni non hanno
consentito all’Ufficio Tecnico di svolgere l’attività oggetto dell’incarico che, pertanto è stata
affidato all’esterno. L’amm.ne si è riservata la facoltà di richiedere rimborso di tale spesa alla
Ditta che ha gestito l’impianto.
L’ente ha osservato che “l’impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti fu realizzato dalla
Regione Marche, che ne è tuttora proprietaria, alla quale fanno carico gli interventi di
manutenzione straordinaria. Una serie di gravi carenze tecniche, riscontrate successivamente
alla restituzione dell’impianto da parte della Ditta appaltatrice della gestione, portò al fermo
dello stesso. Per risolvere i problemi tecnici, sfociati poi in una controversia con la ditta
aggiudicataria e con la Regione, il Comune ordinò alla sua società di provvedere a ripristinare
la funzionalità dell’impianto. Al termine dei lavori l’impianto riprese a funzionare, come
funziona anche oggi. Al fine di eseguire la necessaria verifica sulla regolarità dei lavori di
ripristino eseguiti e sulla congruità dei costi rendicontati dalla società del Comune, stante la
necessità di rifondere la società stessa delle spese sostenute, si è reso necessario ricorrere ad
un professionista esterno in possesso dell’adeguata specialistica professionalità (anche come
“consulente tecnico” ai fini processuali) mancando, all’interno dell’Ente professionalità in grado
di assicurare il medesimo servizio”.
Per l’incarico n. 14 si dichiara che non esistono professionalità adeguate a svolgere
l’incarico. Non c’è una valutazione dell’organo di revisione. Non è stata fatta una verifica dei
benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’amm.ne osserva che il Comune non è dotato di un geologo e che la relativa attività è
propedeutica per la redazione dei progetti di lavori pubblici.
Nell’incarico n.16 l’affidamento è giustificato dal fatto che pur essendoci all’interno
dell’ente un Ufficio legale l’unico avvocato non possa garantire una presenza continua nel luogo
di lavoro (orario part time verticale e orizzontale e con esonero completo della prestazione
lavorativa dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno). L’incarico non è stato attribuito con
procedura selettiva. Non c’è una valutazione dell’organo di revisione.
L’amm.ne ha osservato che “la natura tipicamente fiduciaria dell’incarico attinente la difesa
legale dell’ente, consente pacificamente l’affidamento diretto dello stesso, ad opera della
Giunta, organo al quale è espressamente rimessa, del resto, la competenza in materia di
promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti, nonché la nomina dei procuratori,
a norma dell’art. 24 dello Statuto comunale”.
L’Amministrazione ha inoltre rilevato che a proprio avviso:
a) per tutti gli incarichi oggetto di indagine, già dall’anno 2006 non è più richiesto il
preventivo parere dell’organo di revisione in merito al conferimento (a seguito dell’entrata in
31
vigore della legge 23 dicembre 2005, n.266, art.1, comma 173, rimane per gli enti locali
l’unico adempimento dell’invio degli atti di spesa alla Corte dei Conti, superando così la
particolare disciplina prevista dall’art. 1, comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
vedasi al riguardo la delibera 17 febbraio 2006 della sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti);
b) per quanto concerne, invece, la valutazione di apposito comitato, anteriormente al
pagamento delle spettanze agli incaricati, non vi sono norme di legge nè di regolamento che
prevedano la costituzione e/o l’intervento di tale organismo nelle procedure di liquidazione
delle spese, rimanendo detta valutazione ricompresa nella competenza gestionale del dirigente
dell’ente locale.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
Anno Spesa euro
2004 252.189,34
2005 119.064,28
2006 53.235,92
2007 66.724,68
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.36 del 14/05/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.131 del 01/04/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze, il cui importo viene determinato annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione (art.2, c.3 ).
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
32
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI FRONTINO
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
L’ente non ha fornito risposta neanche in merito alla parte generale del questionario.
COMUNE DI JESI
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 182.434,28 e, in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 Progetto di variante al Piano Generale
Impianti Pubblicitari e al Piano
Generale delle Pubbliche affissioni
39.168 39.168 dal 01/01/2007 al
31/12/2007
2 consulenza legale in materia di
immigrazione
6.146 6.146 dal 20/12/2007 al
31/05/2007
3 consulenza fiscale (proroga) e
formazione del personale addetto alla
tenuta della contabilità della neo
costituita società Progetto Jesi srl
9.921 6.614 dal 02/10/2007 al
31/12/2007
4 addetto stampa 40.345 40.345 dal 01/01/2007 al
31/12/2007
5 consulenza fiscale contabile anno 2007 7.937,28 7.937,28 dal 20/12/2006 al
33
31/12/2007
6 consulenza progettazione area
ecologicamente attrezzata ZIPA
20.000 20.000 dal 17/02/2007 al
30/03/2007
7 consulenza progettazione area
ecologicamente attrezzata ZIPA
20.000 20.000 dal 15/02/2007 al
30/03/2007
8 consulenza progettazione area
ecologicamente attrezzata ZIPA
10.000 10.000 dal 04/04/2007 al
30/04/2007
9 assistenza e consulenza legale
finalizzata al PRG
12.240 12.240 dal 27/03/2007 al
11/04/2007
10 certificazione ISO (proroga) 10.000
10.000
dal 14/05/2007 al
31/12/2007
11 consulenza fiscale (proroga) e
formazione del personale addetto alla
tenuta della contabilità delle neo
costituite società del Comune di Jesi
ArcaFelice srl e Jesiservizi srl
19.968 9.984 dal 28/04/2006 al
31/12/2007
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.1 l’Amm.ne ha riferito che “l’incarico non poteva essere assunto da
personale interno all’ente in quanto carente della competenza specifica in materia,
particolarmente complessa e articolata”.
Per quanto riguarda l’incarico n.2 si fa presente che esiste un Ufficio legale
all’interno dell’Ente. L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta
non è corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
L’Amministrazione ha riferito di aver deciso di approntare un presidio di consulenza legale
rivolto sia agli immigrati che agli operatori dell’Ente (assistenti sociali) e ha precisato che il
Servizio di consulenza in materia di immigrazione si distingue per i suoi caratteri dall’Ufficio
legale comunale.
In assenza di specifica regolamentazione interna, l’affidamento dell’incarico è stato
effettuato tenendo conto dell’esperienza curriculare.
L’incarico n.3 non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è
corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico - finanziaria.
L’affidamento dell’incarico nasce dalla soluzione organizzativa adottata dall’Ente che
ha costituito una società totalmente partecipata e al contempo la società medesima ha
esternalizzato il servizio contabile affidandolo al Comune stesso.
L’amm.ne ha riferito di aver esteso l’incarico (precedentemente affidato con procedura
selettiva per le stesse competenze ad altre due società) per la consulenza fiscale e la
formazione del personale addetto alla contabilità della neo società controllata Progetto Jesi
S.r.l. ad uno studio associato.
L’attività valutativa antecedente il pagamento è stata effettuata dal responsabile
dell’ufficio di staff.
34
L’incarico n. 4 è stato attribuito con decreto sindacale. L’incarico non è stato
attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è corredata dalla valutazione
dell’organo di revisione economico-finanziaria.
L’Amm.ne ha precisato che lo stesso è stato erroneamente ricompreso tra gli
incarichi di studio, ricerca e consulenza, mentre ritiene trattarsi di incarico professionale per
una prestazione altamente specialistica rientrante nella legge 150/2000.
L’incarico è stato attribuito nel 1993 dopo una procedura ad evidenza pubblica, i
successivi sindaci hanno confermato l’incarico.
L’incarico n. 5 sembra possa essere svolto all’interno dell’ente, dal servizio
finanziario. L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è
corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Gli incarichi nn. 6-7-8 riguardano la progettazione dell’area produttiva ecologicamente
attrezzata ZIPA VERDE. La consulenza scientifica è stata attribuita all’Università Politecnica
delle Marche. La qualificazione paesaggistica invece è stata attribuita ad un architetto con
l’incarico n. 8, senza una procedura selettiva. Non c’è una valutazione dell’organo di revisione.
Non è stata fatta una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai
costi sostenuti.
Per quanto riguarda l’incarico n. 9 pur avendo risposto positivamente alla domanda del
questionario, non risulta dagli atti allegati alcun riferimento alla motivazione circa la necessità
di ricorrere all’incarico, che, tra l’altro, sembra possa essere svolto all’interno dell’ente.
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è corredata dalla
valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Per l’incarico n. 10 l’attività svolta non è corredata dalla valutazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria. Si tratta inoltre di una proroga.
Per gli incarichi nn. 6-7-8-9-10 l’amm.ne ha osservato la particolare complessità della
materia che giustificherebbe il ricorso all’incarico esterno anche in considerazione dei tempi
assolutamente ridotti per la sottoposizione delle osservazioni e relative controdeduzioni al
Consiglio comunale, “non conciliabili con le innumerevoli scadenze cui l’Ufficio legale, costituito
da un unico funzionario, doveva far fronte”.
In merito all’assenza della procedura selettiva ha osservato che “il dirigente ha
applicato legittimamente il comma 11 dell’art. 125 del Dlgs 163/2006, laddove si stabilisce
che, per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento”.
Ha poi riferito che la valutazione delle prestazioni rese è stata effettuata dal Dirigente.
Per l’incarico n. 10 l’amm.ne ha anche che la Ditta incaricata ha concluso positivamente
il primo contratto e che la mancata acquisizione della certificazione Iso 14001 e della
registrazione EMAS 2001 è dipesa da circostanze del tutto indipendenti dalla attività della ditta,
ed imputabili ad alcune non conformità nella situazione del Comune, ostative al rilascio delle
certificazioni, il cui superamento richiederebbe alcuni adempimenti piuttosto onerosi che hanno
indotto l’Amministrazione a soprassedere per il momento. Tale circostanza ha comportato
un’interruzione consensuale anche del rapporto di collaborazione e consulenza con la ditta
incaricata.
35
Per l’incarico n.11 la spesa sostenuta riguarda una spa partecipata; l’amm.ne ha
riferito che la spesa è sostenuta dal Comune per la tenuta della contabilità e degli adempimenti
fiscali per ottimizzare la funzione di controllo sulle società partecipate. Tale spesa è comunque
rimborsata integralmente dalla società partecipata unitamente ad una quota parte della spesa
del personale del Comune impegnato in tali adempimenti.
In merito alla mancanza della valutazione dell’organo di revisione per tutte le ipotesi
in cui ricorre l’amm.ne cita la Delibera della Sezione delle Autonomie n.4/2006 e la sentenza n.
417/2005 della Corte Costituzionale.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
ANNI SPESE INCARICHI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE
CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE TOTALI
2004 243.850,80 155,906,00 399.756,8
2005 178.447,63 189,334,00 367.781,63
2006 183.343,03 325,843,00 509.186,03
2007 182.434,28 362,812,00 545.246,28
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.60 del 31/03/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.34 del 28/03/08)
36
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze, il cui importo viene determinato annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione (art.2, c.3 ).
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI MACERATA
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 39.746,84 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale Spesa 2007 durata
1 valutazione sullo stato patrimoniale
arboreo
23.240,52 7.746,84 dal 01/03/2005 al
28/02/2008
2 consulenza legale amministrativa 20.000 20.000 dal 15/03/2007 al
31/12/2007
3 studio sull’offerta culturale della città 12.000 12.000 dal 23/05/2007 al
29/11/2007
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.1 nella determina n. 158/10 del 01/03/2005 l’Ente dichiara che allo
stato attuale, e contrariamente al passato, non è più prevista nella pianta organica di questo
Comune la figura dell’agronomo, professionalità idonea a svolgere le prestazioni sopra indicate.
37
Esiste l’U.O. Verde Pubblico del Servizio Ambiente prevenzione e Protezione. L’incarico non è
stato attribuito con procedura selettiva.
Per quanto riguarda l’incarico n. 2 nella determinazione n. 145/4 del 07/03/2007 l’Ente
dichiara che per l’anno in corso l’Amministrazione comunale ha necessità di procedere ad un
incarico professionale di consulenza legale, per la mancanza all’interno della struttura
comunale di un ufficio legale. L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività
svolta non è corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Non è
stata fatta una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi
sostenuti.
L’incarico n. 3 non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è
corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Non è stata fatta
una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’Amministrazione ha rilevato quanto segue.
L’art. 25 del vigente regolamento comunale sui contratti prevede che “la scelta dei soggetti a
cui conferire incarichi di collaborazione esterna deve essere improntata al rispetto del criterio
della comprovata competenza tecnico-scientifica e avvenire con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia, contemperando i principi di imparzialità e buon andamento con
l’esigenza di garantire la proporzionalità fra modalità procedurali e corrispettivo dell’incarico”.
Gli incarichi oggetto dell’indagine, tenuto anche conto dell’importo dei corrispettivi tutti nel
limite dei 20.000 euro, sono stati conferiti attraverso la valutazione delle competenze tecnico-
scientifiche rilevabili dai curriculum professionali e dalle comprovate esperienze maturate sulle
materie oggetto degli incarichi medesimi. Tale limite è stato recepito nel vigente regolamento
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, modificato ai sensi dell’art. 3, comma 56, della
Legge 244/07 con delibera GC n. 179 del 7/5/2008, nel quale, all’art. 25, è previsto l’utilizzo di
procedure comparative nei casi di incarichi di importo superiore a € 20.000,00.
Peraltro anche la direttiva 20/2/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Interscambio
dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale” (Direttiva n. 2)
prevede il limite di 20.000 euro quale importo oltre il quale tutte le negoziazioni delle
amministrazioni relative a servizi, forniture o lavoro devono essere rese conoscibili con
pubblicazione nei siti istituzionali.
Sugli incarichi n. 2 e n. 3, l’amm.ne ha precisato quanto segue:
circa la mancanza di valutazione da parte dell’organo di revisione economico finanziaria:
Le norme contenute nei commi 11 e 42 dell’art. 1 della Legge 311/04 sono state sostituite
dall’art. 1, comma 173, della Legge 266/05 (Finanziaria 2006) che ha novellato l’intera
disciplina dei controlli sugli affidamenti di incarichi.
La stessa Corte dei Conti con propria delibera del 17/2/06 recante: “Linee guida per
l’attuazione dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006)
nei confronti delle Regioni e degli enti locali”, osserva preliminarmente “…come la nuova
disciplina della legge finanziaria per il 2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di
incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il
2005)…”.
circa la mancanza della verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico:
..nel caso dell’incarico n. 2 …l’esito di tale verifica si è sostanziato nell’apposizione del visto di
regolarità, da parte del Dirigente competente, sulla relazione finale redatta dall’incaricato
(Prot. 3213 del 23/1/2008). Tale valutazione ha tenuto conto della riduzione, conseguente
38
all’espletamento dell’incarico, del numero dei contenziosi in capo all’Amministrazione nelle
materie oggetto dello stesso.
Nel caso dell’incarico n. 3, non essendo lo stesso concluso, la verifica dei benefici conseguenti
all’espletamento dell’incarico, così come la procedura di liquidazione, è tuttora in corso.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
ANNI SPESE INCARICHI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE
INCARICHI CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE TOTALI
2004 € 29.649,05 € 272.449,87 € 302.098,92
2005 € 25.217,97 € 306.632,20 € 331.850,17
2006 € 28.746,84 € 300.635,78 € 329.382,62
2007 € 39.746,84 € 158.743,35 € 198.490,19
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.39 del 05/05/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.179 del 07/05/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze, il cui importo viene determinato annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione (art.2, c.3 ).
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
39
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Non è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (deliberazione di Giunta n.40 del 16/05/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze .
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
40
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
L’amministrazione ha risposto che nell’anno 2008 non è stato conferito alcun incarico
COMUNE DI MONTE CAVALLO
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.3 del 25/04/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.12 del 18/03/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze .
Il regolamento di cui al comma 56 non è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
41
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
COMUNE DI NUMANA
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il comune ha effettuato una spesa totale di euro 27.664 e ,in particolare, ha affidato i seguenti incarichi. n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza legale 4.000 4.000 dal 26/01/2007 al 31/12/2007
2 consulenza legale 4.800 4.800 25/01/2007 al 31/12/2007
3 consulenza legale 4.800 4.800 24/01/2007 al 31/12/2007
4 consulenza legale 4.896 4.896 dal 08/02/2007 al 31/12/2007
5 consulenza legale 4.800 4.800 dal 25/01/2007 al 31/12/2007
6 consulenza e assistenza fiscale 4.368 4.368 dal 06/02/2007 al 31/12/2007
Dall’analisi della documentazione inviata si evidenzia che gli incarichi non sono stati
attribuiti con procedura selettiva. Si evidenzia che gli incarichi sono tutti riconducibili ad attività degli uffici dell’ente. L’ente ha evidenziato che l’assenza di procedura selettiva è stata determinata
dall’esiguità degli importi e che il confronto si è reso necessario per le complesse problematiche che il territorio presenta.
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.9 del 04/02/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.56 del 20/02/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze .
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
42
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Non sono stati conferiti incarichi comportanti una spesa superiore a 5.000 euro.
COMUNE DI PESARO
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 377.555,79 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza annuale in materia fiscale
(periodo residuo)
13.004,16 3.120 dal 01/04/2006 al
31/03/2007
2 consulenza annuale in materia fiscale
(rinnovo)
13.705,79 10.429,79 dal 01/04/2004 al
31/03/2008
3 gestione della sicurezza sui luoghi di
lavoro ex d.lgs 626/94
108.288 54.144 dal
02/08/2006 al
01/08/2008
4 progettazione e realizzazione piano
strategico promozione e sviluppo
turistico
7.500 7.500 dal 01/01/2007 al
31/03/2007
5 progettazione e realizzazione piano
strategico promozione e sviluppo
turistico
22.500 22.500 dal 01/04/2007 al
31/12/2007
6 mantenimento del sistema di gestione
per la qualità del servizio di
ristorazione scolastica
27.000 27.000 dal 01/01/2007 al
31/12/2007
7 progetto di studio sulla figura e
l’attività di Giuseppe Filippini
23.000 fondo
vincolato lascito
testamentario
23.000 dal 13/12/2007 al
settembre 2008
8 progetto integrato a sostegno della
conciliazione dei tempi di vita e di
20.000 20.000 dal 10/12/2007 al
30/05/2008
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lavoro
9 progetto di ricerca comunicazione e
violenza sulle donne
8.000 8.000 dal 07/12/2007 al
04/09/2008
10 parte di ricerca sul progetto gestione
ambientale integrata
76.800 76.800 dal 09/11/2007 al
16/06/2008
11 progetto watercycle - assistenza
tecnica e presidio dei rapporti con i
partners internazionali
21.600 21.600 dal 26/06/2007 al
30/06/2008
12 progetto gestione ambientale integrata
nel distretto pesarese
87.462 87.462 dal 11/12/2007 al
15/06/2008
13 attività di assistenza tecnica alla
realizzazione del progetto e-demps e-
democracy con il piano strategico
16.000 16.000 dal 22/03/2007 al
31/12/2007
La Sezione pur avendo adottato il criterio di esaminare gli atti secondo la qualificazione
giuridica attribuita dalle amministrazioni, evidenzia come l’incarico n. 3 sia attività di
collaborazione in adempimento di obblighi normativi e come tali non ricomprese tra quelle
indicate dalle Sezioni Riunite nella delibera 6 del 2005 e poste a base della presente indagine.
Dall’analisi della documentazione inviata si evidenzia quanto segue.
In merito agli incarichi nn. 1 e 2 si ritiene che l’attività sembra rientrare nella competenza
dell’Ufficio Ragioneria e si osserva che l’ente si avvale da diversi anni della consulenza fiscale
dello stesso Studio.
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. Non è stata fatta una
verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
L’Amministrazione ha rilevato che dal 2000 si avvale della consulenza “in quanto la
normativa fiscale ha subito negli anni una forte evoluzione (IRAP, IRPEF, IVA..). l’ente ha
sempre posto allo studio quesiti su temi molto specifici…al fine di evitare errori comportanti il
pagamento di sanzioni..gli stessi non erano mai legati ad un’ordinaria attività…”.
Diversi dipendenti hanno partecipato gratuitamente a corsi formativi organizzati
dallo stesso Studio.
La mancanza di procedura selettiva sarebbe giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto.
Il valore economico sarebbe esiguo e rientra nell’affidamento diretto disciplinato
dall’art. 125, c.11, ultimo capoverso D.Lgs 163/2006, il quale dispone.
L’attività svolta è stata assoggettata a verifica da parte del responsabile del procedimento che
ne ha autorizzato il pagamento.
Gli incarichi nn. 4 e 5 non sono stati attribuiti con procedura selettiva.
In merito a tali incarichi l’Amm.ne ha rilevato che l’elaborazione di una pianificazione
strategica in ambito non poteva essere realizzata attraverso le professionalità esistenti
nell’organizzazione dell’ente, richiedendo conoscenze ed esperienze specifiche.
La mancanza procedura selettiva è giustificata dall’”affidamento fiduciario sulla base di
incarichi svolti in precedenza”.
Al momento dell’affidamento dell’incarico era stata accertata dal responsabile del servizio
Promozione Territoriale l’assenza, all’interno dell’amministrazione comunale, di figure
professionali idonee per le mansioni richieste.
Il regolamento dei contratti vigente al momento dell’incarico non prevedeva specifiche
modalità di selezione per l’affidamento degli incarichi esterni che si esprimessero attraverso
attività di consulenza professionale, se non per quelli di natura tecnica (progettazione di opere
pubbliche).
L’incarico in parola venne affidato in considerazione delle specifiche competenze in possesso
della persona designata in merito alle tematiche del comparto turistico del distretto locale…
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Considerato che l’incarico era stato ritenuto necessario a causa dell’insussistenza di
figure professionali in grado elaborare le attività richieste al professionista esterno, pare
almeno discutibile – afferma l’Amm.ne - che fosse possibile dotarsi di una struttura in grado di
valutarne l’operato. Rimanendo peraltro tale funzione in capo al Dirigente competente per
materia.
In merito alla “ verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico”
L’Ente ha precisato che l’affidamento dell’incarico ha consentito il pieno raggiungimento di tutti
obiettivi prefissati dal Servizio nei disciplinari allegati alle determinazioni di spesa.
L’incarico n.6 non è stato attribuito con procedura selettiva.
L’Amm.ne ha evidenziato che “si è valutato opportuno se non necessario affidare l’incarico
consulenziale di monitoraggio interno e di verifica, mantenimento e aggiornamento del sistema
gestionale alla stessa ditta che aveva curato il percorso di estensione della certificazione per la
sua conoscenza minuziosa dello specifico sistema di qualità della ristorazione del comune di
Pesaro e la sua comprovata professionalità”.
Ha inoltre osservato che “le procedure di qualità prevedono periodicamente un Riesame di
Direzione condotto dal Responsabile del Servizio coadiuvato dallo staff tecnico della
ristorazione scolastica (Responsabile Assicurazione Qualità, Ditetista, Igienista etc) che ha
l’apposito compito di verificare l’andamento della gestione aziendale, la sua adeguatezza e la
sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.”
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
ANNI SPESE INCARICHI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE
INCARICHI CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE TOTALI
2004 223.850 45.678 269.528
2005 109.339,67 25.138,08 134.477,75
2006 340.535,01 0 340.535,01
2007 377.555,79
0 377.555,79
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Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.64 del 21/04/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.36 del 06/03/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze, il cui importo viene determinato annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione (art.2, c.3 ).
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
46
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il comune ha effettuato una spesa totale di euro 319.361,70 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza per la redazione del
regolamento del Consiglio comunale e
dello Statuto comunale
13.000 dal 17/12/2007 al
31/12/2008
2 assistenza al coordinamento delle
attività svolte dall’Ufficio Tecnico del
traffico
18.000 12.000 dal 14/09/2007 al
14/06/2008
3 consulenza per la redazione dello
studio per il completamento del
tracciato della “bretella”
100.000 dal 17/12/2007 al
16/04/2008
4 affidamento incarico professionale di
assistenza organizzativa
50.400 dal 07/06/2007 al
05/02/2007
5 riorganizzazione settore lavori pubblici
e tutela ambientale
19.200 dal 14/05/2007 al
10/09/2007
6 consulenza per attività di pianificazione
e programmazione urbanistica
60.000 20.000 dal 04/06/2007 al
31/12/2007
7 consulenza in materia legislativa
urbanistica
19.983,21 4.995,80 dal 13/09/2007 al
13/06/2008
8 catalogazione per la biblioteca 8.000 5.000 dal 01/08/2007 al
31/03/2008
9 catalogazione per la biblioteca 8.000 5.000 dal 01/08/2007 al
31/03/2008
10 coordinamento catalogazione per la
biblioteca
8.000 5.000 dal 01/08/2007 al
31/03/2008
11 realizzazione del Museo del mare 2.160 2.160 dal 27/07/2007 al
30/11/2007
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
L’incarico n. 1 rientra nelle ordinarie competenze dell’ente e ad esso ben potrebbe
provvedere l’ufficio del segretario o apposita commissione consiliare comunale. Inoltre manca il
controllo dell’organo di revisione.
L’amm.ne ha osservato al riguardo che “la Presidenza del Consiglio, per necessità di
migliore funzionamento dello stesso organo, aveva necessità di un aggiornamento tempestivo
del regolamento stesso.
Il Segretario Generale nel periodo coinvolto, a causa di una profonda riorganizzazione
dell’Ente, sia in termini di settori/servizi che di dotazione organica degli stessi, è stato
impegnato su tale fronte, oltre alla gestione, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione
della Dirigenza, della valutazione degli obiettivi 2007 della Dirigenza stessa.
La Commissione Consiliare, e in particolare il consesso dei Capigruppo, in realtà è stato
coinvolto, ma con compiti di verifica del regolamento in corso di modifica e consultivo su
integrazioni e modifiche allo stesso”.
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L’incarico di cui al n. 2 è stato attribuito per implementare un nuovo ufficio per il traffico,
potrebbe rientrare nelle ordinarie competenze dell’ufficio tecnico e sembra essere stato
attribuito per sopperire a carenze d’organico.
L’incarico è stato attribuito senza procedura selettiva e non è stato trasmesso all’organo di
revisione.
L’amm.ne ha osservato che “l’U.T.T. comunale ancora non esisteva e quindi non poteva
essere né carente né adeguato” e che “…l’incarico è stato attribuito ad un Ente pubblico, il
C.I.R.S.appunto, cui aderiscono diverse università italiane, e non ad una persona fisica; il
responsabile della prestazione è stato individuato autonomamente dal Centro”.
L’incarico n. 3 è stato finanziato con fondi privati e non grava sulle finanze dell’ente.
In merito all’incarico n. 4 il Collegio dei revisori, in data 17/01/2008, “esprime il parere
sulla regolarità contabile-finanziaria degli atti e ne constata la copertura finanziaria …
evidenziato che l’amministrazione -nell’affidamento di incarichi all’esterno - deve avere
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno, rileva che nelle determinazioni in oggetto non si evince chiaramente tale
verifica…., ma, comunque, emerge, data la particolare competenza richiesta e l’oggetto degli
incarichi (riorganizzazione dei settori dell’Ente), l’opportunità di ricorrere a personale esterno di
provata competenza piuttosto che al personale in servizio”.
Tuttavia, si ritiene che la materia rientri nelle competenze ordinarie dell’ente e non è
giustificata da peculiari professionalità. L’incarico era finalizzato a studiare come cambiare la
struttura organizzativa dell’ente.
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. Non è stata fatta una verifica dei
benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti.
Nella determina n.852 del 07/06/2007 si afferma che “il progetto di riorganizzazione della
struttura organizzativa dell’Ente concepito e concertato con i vertici dell’Amministrazione…
prevede che l’attività di assistenza della società …….riguardi l’organizzazione del Comune a
livello macro strutturale, e di organizzazione dei servizi, il sistema di governi dei servizi, le
strategie e l’organizzazione su area vasta del governo del territorio, lo sviluppo di sistemi
operativi di gestione dell’organizzazione e delle risorse pubbliche, l’attivazione di nuovi servizi,
l’applicazione di nuove tecnologie a supporto della struttura comunale”.
Anche l’incarico n.5 riguarda la riorganizzazione, in particolare del Settore Lavori pubblici.
Appare quindi speculare all’incarico precedente per un settore tecnico specifico. Valgono
pertanto le stesse considerazioni espresse.
Pur avendo risposto positivamente alla domanda del questionario, non risulta dagli
atti allegati alcun riferimento alla motivazione circa la necessità di ricorrere all’incarico.
L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. Non c’è una valutazione dell’organo di
revisione. Non è stata fatta una verifica dei benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico
rispetto ai costi sostenuti.
In merito all’incarico n. 6 esiste all’interno dell’Ente il Servizio Pianificazione e
Programmazione che però “per garantire contemporaneamente lo svolgimento delle attività
ordinarie necessita di adeguata consulenza ad alto contenuto di professionalità per impostare
sia le succitate analisi multidisciplinari che l’attività di concreta pianificazione del territorio”
(decreto n.13 del 01/06/2007). Inoltre l’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva.
Non c’è una valutazione dell’organo di revisione.
L’Amm.ne riferisce che “l’incarico rientra più propriamente in un’attività di alta
specializzazione e professionalità anche di servizio, nella collaborazione esterna di diritto
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privato, coordinata e continuativa, nell’ambito, pertanto, nelle fattispecie previste dall’art. 110
D.Lgs. n.267/2000 e dal D.Lgs. n.163/2006. Detto conferimento sembra non doversi
assoggettare alle regole e modalità di gestione delle consulenze, per quanto attiene agli
adempimenti successivi al conferimento.
Nonostante ciò l’amministrazione ha comunque inteso vagliare sia lo stato del mercato
dei professionisti presenti sia la congruità del prezzo dell’incarico”.
Per quanto riguarda l’incarico n. 7, ancora in corso al momento dell’invio del
questionario l’attività in oggetto dovrebbe rientrare nella competenza dell’Ufficio legale e
dell’ufficio tecnico, anche se nella determina n. 1422 del 13/09/2007 l’ente dichiara che “il
Comune pur disponendo di un ufficio legale, deputato tra l’altro alle numerose pratiche di
contenzioso, non possiede adeguate dotazioni di risorse umane in grado di realizzare quanto
sopra indicato con le modalità necessarie per una definizione altamente specialistica e che,
conseguentemente, è necessario avvalersi di un incarico esterno”. L’incarico non è stato
attribuito con procedura selettiva. Non c’è una valutazione dell’organo di revisione.
L’Amm.ne riferisce che “seppure l’Ente disponga di un Ufficio legale e di un Ufficio
tecnico, la loro dotazione non consta di soggetti altamente qualificati nella materia e negli
specifici argomenti per i quali è questione” nonché che “ai sensi dell’art. 5 comma 3 del
Regolamento comunale in combinato con l’art. 90 D.Lgs n. 163/2006…..è consentito nei casi di
esiguità di importo dell’affidamento … procedere all’affidamento diretto”.
Gli incarichi nn. 8-9-10 configurano contratti di collaborazione continuativa che
esulano dalla presente indagine.
Per tutti gli atti in cui si rileva la mancanza del controllo dell’organo di revisione
l’amm.ne ha fatto presente di ritenere che tale controllo, introdotto con i commi 11 e 41 della
legge 311/2004 (finanziaria 2005), è stato poi sostituito ed abrogato dalla legge 23 dicembre
2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) come a proprio avviso ribadito da delibera della
Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 17 Febbraio 2006.
La Sezione osserva come per riorganizzare la struttura amministrativa dell’ente, attività
propriamente attribuita alle competenze tipiche del Comune, siano stati affidati incarichi
esterni per 160.200 euro.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
Anno Spesa euro
2004 79.679,40
2005 83.751,73
2006 132.157,38
2007 319.361,70
49
Adempimenti finanziaria 2008
Con deliberazione n.35 del 28/03/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimenti n.57 e n.58 del 06/03/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze, il cui importo viene determinato annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione (art.2, c.3 ).
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI SENIGALLIA
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il Comune ha effettuato una spesa totale di euro 63.696,75 e ,in particolare, ha affidato i
seguenti incarichi.
n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
50
1 studio fattibilità costituzione società di
valorizzazione e gestione di parte dei
beni immobili comunali
11.232 11.232 dal 03/07/2007
2 coordinatrice psicopedagogica 4.110,75 4.110,75 dal 07/08/2007 al
30/06/2008
3 gestione percorsi di aggregazione 33.670 33.670 dal 08/02/2007 al
31/12/2007
4 medico competente per sorveglianza
ex d.lgs. 626/94
9.074,20 9.074,20 dal 01/03/2007 al
31/12/2007
5 integrazione gestione percorsi di
aggregazione (punto 3)
5.610 5.610 dal 26/04/2007 al
31/12/2007
6 Consulenza fiscale 8.050 8.050 2007
Dall’analisi della documentazione inviata la Sezione evidenzia quanto segue.
In merito all’incarico n.1 L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva (nella
deliberazione della Giunta municipale n.152 del 03/07/2007 si dichiara che il Comune si avvale
attualmente per tutte le consulenze in materia fiscale di uno Studio Associato di Pesaro,
tramite una convenzione che viene rinnovata annualmente). L’incarico non è corredato dalla
valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Non è stata fatta una verifica dei
benefici conseguenti all’espletamento dell’incarico rispetto ai costi sostenuti perché ancora in
corso al momento della compilazione del questionario.
L’Amministrazione ha rilevato in merito all’assenza di procedura selettiva che “le norme
sulle modalità per l’affidamento degli incarichi esterni vigenti alla data del conferimento
dell’incarico non stabilivano direttamente l’obbligo di espletare una procedura selettiva o
comparativa, ma prevedeva che i singoli enti introducessero e regolamentassero all’interno dei
propri ordinamenti tali procedure”.
“L’ Ente ha individuato, quale soluzione ottimale rispetto agli obiettivi da conseguire,
l’affidamento dell’incarico allo Studio Associato, avendone sperimentato , nel corso di un
consolidato rapporto di collaborazione…nato sin dal 1988 la professionalità.”
In merito alla mancata acquisizione della valutazione dell’organo di revisione
economico-finanziaria ha osservato che a proprio avviso “tale obbligo non è più vigente dalla
data di entrata in vigore della Legge 266/2005 (finanziaria 2006), in quanto l’art.1, comma 42
della Legge 311/2004, che sanciva tale obbligo, ha tacitamente abrogato l’art.1, comma 173
della L.266/2005. Ciò è riportato anche nella Delibera della Corte dei Conti n.4/AUT/2006,
Sezione Autonomie del 17 febbraio 2006”.
Per quanto riguarda l’incarico n. 3 pur avendo l’Amministrazione risposto positivamente
non si evince dagli atti allegati nessun riferimento all’adeguata motivazione di ricorrere
all’incarico. L’incarico non è stato attribuito con procedura selettiva. L’attività svolta non è
corredata dalla valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Analoghe considerazioni per l’incarico n.5.
Per entrambi in merito all’assenza di motivazione l’ente osserva che”Nel 2003 è stata
espletata una procedura selettiva i cui vincitori sono stati riconfermati nel 2007 in quanto i due
incaricati avevano nel frattempo ancor più accresciuto la propria competenza ed esperienza
nello specifico settore” e richiamano le stesse considerazioni sub 1 in merito alla mancata
acquisizione della valutazione dell’organo di revisione.
In merito all’incarico n. 6 la cui esistenza è emersa solo successivamente alla chiusura
dell’istruttoria si deve rilevare la natura straordinaria e temporanea di tali incarichi.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
51
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
Anno Spesa consulenze euro CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE
2004 52.596,80 265.034,93
2005 33.778,45 206.976,73
2006 27.286,85 192.927,58
2007 63.696,75 149.815,52
Adempimenti finanziaria 2008
Non è stato ancora approvato, in quanto in preparazione, il programma dal Consiglio
comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.86 del 08/04/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze, il cui importo viene determinato annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione (art.2, c.3 ).
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
Pubblicità
52
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Verifica caratteristiche singoli incarichi
Il comune ha effettuato una spesa totale di euro 8.239,20 e ,in particolare, ha affidato i seguenti incarichi. n. oggetto spesa totale spesa 2007 durata
1 consulenza legale 4.039,20 4.039,20 dal 31/05/2007 al 31/12/2007
2 consulenza realizzazione museo del terremoto
1.800 1.800 dal 16/08/2008
3 consulenza valutazione stato applicazione D.Lgs. 626/94
2.400 2.400 28/12/2007 al 31/12/2008
Dall’analisi della documentazione inviata si evidenzia che gli incarichi non sono stati attribuiti con procedura selettiva. L’incarico n. 1 potrebbe essere svolto da uffici interni, eventualmente in convenzione.
Rilevazioni generali
Spesa complessiva
La spesa complessiva in conto competenza per le consulenze è così articolata per i vari anni:
Anno Spesa consulenze euro CO.CO.CO.
CO.CO.PRO.
SPESE
2004 4.284,00
2005 2.815,20
2006 10.489,18
2007 8.239,20
Adempimenti finanziaria 2008
Con deliberazione n.10 del 31/03/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
53
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.26 del 12/03/08)
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze .
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
Sono stati trasmessi a questa Sezione tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi superiori a
5.000 euro ex art. 1 comma 173 legge 266/2005.
COMUNE DI VISSO
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Con provvedimento n.7 del 21/03/08 è stato approvato il programma dal Consiglio comunale
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fissato, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione (provvedimento n.14 del 23/02/08)
54
Con il medesimo regolamento è stato fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze .
Il regolamento di cui al comma 56 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro i trenta giorni dalla sua adozione.
Adeguamento del regolamento ai principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001
Il regolamento è stato adeguato ai seguenti principi di cui all’art. 7 comma 6 ter del dlg.
165/2001:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
• sono state disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Pubblicità
Per gli incarichi attribuiti successivamente al 1 gennaio 2008 è stata prevista apposita
pubblicità sul sito istituzionale internet dell’ente.
COMUNE DI USSITA
L’ente non ha sostenuto spese per le consulenze dal 2004 ad oggi.
Adempimenti finanziaria 2008
Non è stato approvato il programma dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è stato aggiornato.
Pubblicità
Non sono stati conferiti incarichi e non è stata prevista apposita pubblicità sul sito istituzionale
internet dell’ente.
55
Considerazioni conclusive
Il campione analizzato riguarda solo un modesto numero di enti, e non può ancora considerarsi
sufficientemente rappresentativo a livello regionale.
Si è inoltre programmato di limitare il campione di esame agli incarichi di studio, ricerca e
consulenza, senza verificare gli incarichi di collaborazione continuativa, che tuttavia
rappresentano per molti enti una modalità di lavoro ben più rilevante sotto il profilo
economico.
Emergono, nondimeno, considerevoli deviazioni rispetto ad alcuni principi basilari del ricorso ad
incarichi esterni che devono essere, quindi, puntualmente richiamati.
La Corte dei conti ha già, in svariate occasioni, enucleato il principio generale in base al quale
l’attività delle Amministrazioni deve essere svolta dai propri organi o uffici, ammettendosi il
ricorso a soggetti esterni soltanto nei casi espressamente contemplati dalla legge o in relazione
ad eventi e situazioni straordinarie, alle quali non risulti possibile far fronte con il personale
interno (art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ora abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
che ha dettato una disciplina in parte diversa, ma solo apparentemente meno stringente).
Per l’anno 2007 quindi vigeva il limite della straordinarietà e temporaneità degli incarichi,
mentre dal secondo semestre 2008 il Legislatore ha optato per il diverso criterio della
responsabilizzazione dell’organo consiliare.
Con riferimento al 2007, il provvedimento di conferimento dell’incarico al soggetto esterno
doveva dunque avere, come indefettibile presupposto, la ricognizione e la certificazione
dell’assenza di specifiche professionalità. Il ricorso a soggetti estranei, in presenza di
professionalità interne all’Ente potrebbe, al limite, configurare ipotesi di danno erariale,
quantificabili nell’intera misura delle corresponsioni effettuate ai soggetti esterni.
Altro presupposto legittimante il ricorso ai consulenti esterni, come accennato, è quello della
straordinarietà e temporaneità dell’incarico; ma detto presupposto sembrerebbe doversi
escludere in relazione ad attività aventi natura continuativa, rientranti quindi nell’ordinaria
attività amministrativa dell’Ente, che invero dovrebbe essere svolta dai dipendenti in servizio,
mentre, in caso di vacanza di posti in organico, dovrebbero essere attivate, ove possibile, le
procedure concorsuali necessarie alla copertura dei posti stessi, ovvero le altre forme flessibili
di utilizzazione del personale (come il convenzionamento tra enti) previste dalla vigente
normativa. Va ricordato, in caso contrario, che la giurisprudenza contabile ha più volte
qualificato il ricorso all’esterno come strumento surrettizio di ampliamento dei ruoli organici al
di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
In particolare, la giurisprudenza contabile ha focalizzato la propria attenzione sulla necessaria
temporaneità del ricorso all’esterno: sulle ipotesi, peraltro frequenti, di proroghe ripetute
dell’attività affidata al soggetto esterno, è stato infatti ravvisato un rapporto di lavoro
dissimulato, instaurato eludendo le norme che inderogabilmente prescrivono il ricorso a
procedure concorsuali.
I paletti fissati dalla riferita giurisprudenza escludono anche la possibilità del ricorso a
consulenze “globali”, aventi cioè un oggetto talmente ampio da risultare indeterminato, e
riferite ad esigenze non predefinite nel momento del conferimento.
Ulteriore e necessario presupposto legittimante è quello dell’alto contenuto di professionalità;
della sussistenza dello stesso dovrebbe dare precisa contezza il provvedimento di conferimento
dell’incarico, con una motivazione idonea che illustri chiaramente le ragioni della scelta. Ciò, a
fortori, laddove la scelta per motivi di urgenza o altro si basi sul semplice intuitu personae e
prescinda da procedure selettive.
Quanto all’ulteriore requisito della parametrazione del compenso da corrispondere al soggetto
esterno a criteri certi e predefiniti, occorre osservare come la giurisprudenza contabile si mostri
56
particolarmente attenta a vagliare le situazioni di danno erariale connaturate ad una
improvvida determinazione del compenso da corrispondere al soggetto estraneo alla
amministrazione.
Sono stati esaminati in tutto 92 provvedimenti relativi ad ipotesi di consulenza, studio e ricerca
stricto sensu, mentre non sono stati analizzati gli incarichi di collaborazioni coordinate e
continuative.
Risulta che i Comuni di maggiori dimensioni propendono ad un più esteso ricorso agli incarichi
di collaborazione; molti di questi incarichi, tuttavia, come si desume dalla lettura dei relativi
disciplinari, si riferiscono a prestazioni che comprendono sia la gestione ordinaria che
l’espletamento di attività di natura consulenziale rispetto agli uffici amministrativi.
In numerose ipotesi il ricorso alla collaborazione esterna risulta disposto al fine di fronteggiare
situazioni di carenza di organico.
Altra criticità emersa dall’analisi è il comportamento di alcuni enti nei quali viene disposto un
continuo ricorso all’esterno, mediante successive proroghe al professionista incaricato per lo
svolgimento di funzioni rientranti nell’ordinaria attività amministrativa.
In tali ipotesi vengono in rilievo elementi di problematicità con riguardo, tra l’altro,
all’incombente pericolo di snaturare l’autonomia del rapporto contrattuale, nel quale, in ragione
della sostanziale continuità, possono penetrare, anche di fatto, forti elementi di
subordinazione, il che, a tacer d’altro, può esporre l’Ente a contenzioso di esito quasi sempre
incerto, con rischi per gli equilibri di bilancio.
Pur nel rispetto dei limiti di spesa per il personale posti dalle più recenti leggi finanziarie,
sarebbe auspicabile che, quantomeno per le posizioni necessarie allo svolgimento dei servizi
indispensabili per l’ente, si proceda, ove non risulti percorribile l’ordinaria via concorsuale,
attraverso l’attivazione delle forme flessibili ed economiche di impiego del personale
contemplate dalla vigente normativa come, ad esempio, il meccanismo della gestione
convenzionata del servizio.
Va pertanto rimarcato da questa Sezione di controllo come lo strumento della consulenza e
della collaborazione coordinata e continuativa possa essere utilizzato solo nel rispetto delle
stringenti disposizioni di cui alle più recenti leggi finanziarie, intese al contenimento della spesa
per il personale, entro il cui perimetro le stesse devono essere ricomprese.
Come accennato, è risultato estremamente diffuso il ricorso a consulenti esterni anche per lo
svolgimento di funzioni rientranti de plano nella ordinaria attività amministrativa, ad onta del
requisito dell’“alto contenuto di professionalità” che la normativa di carattere generale riferisce,
evidentemente, al carattere specialistico della prestazione.
Su un totale di 92 provvedimenti esaminati, infatti, ben 26 hanno ad oggetto lo svolgimento
delle ordinarie funzioni dei comuni, mentre soltanto 66 fanno riferimento ad un’attività
altamente qualificata, che potrebbe definirsi extra ordinem.
La ripartizione degli incarichi per ente è la seguente:
Comune Totale
Ascoli Piceno 1
Ancona 6
Jesi 11
Senigallia 5
Fabriano 2
S.Benedetto del T. 11
Macerata 3
Fermo 16
Fano 24
Pesaro 13
57
Sul totale dei 92 provvedimenti pervenuti, 42 si riferiscono ad incarichi esterni in materie
giuridico amministrative, mentre 35 riguardano le materie dell’ufficio tecnico, altre 15 infine
sono relative all’ufficio finanziario.
Comune Settore giuridico Settore contabile Settori tecnici
Ascoli Piceno 1
Ancona 3 1 2
Jesi 3 4 4
Senigallia 4 1
Fabriano 1 1
S.Benedetto del T. 8 3
Macerata 2 1
Fermo 4 5 7
Fano 11 1 12
Pesaro 6 2 5
I dati esposti evidenziano come il ricorso all’esterno risulti in alcuni casi, difficilmente
giustificabile con riferimento alle professionalità interne esistenti. Si fa riferimento, in
particolare, all’ipotesi del ricorso ad avvocati del libero foro o agli affidamenti di studi di diritto
fiscale per la resa di pareri in materie che non dovrebbero risultare inconsuete rispetto alle
normali problematiche connesse all’ordinaria attività degli enti, o nel caso di ricorso a
professionisti esterni nonostante la presenza di dipendenti dotati di laurea, allorché la
collaborazione esterna sembra essere giustificata con riferimento ad un di fatto eccessivo
carico di lavoro dei responsabili degli uffici che andrebbero, per tale ragione, “affiancati” nella
loro attività.
Tali incarichi sono stati peraltro affidati per diversi anni consecutivi, con ciò rischiando di
eludere il principio costituzionale di assunzione per concorso nella pubblica amministrazione.
La Sezione osserva, in proposito, come l’assunzione della titolarità dei servizi e delle strutture,
comporti di per sé il carico delle relative responsabilità, le quali ultime non possono essere, per
così dire, “condivise” con soggetti esterni all’uopo reclutati, determinando situazioni di
incertezza per lo svolgimento delle funzioni, di squilibri gestionali, confusioni di compiti e, al
limite, duplicazioni di spese incidenti sulle risorse dell’Ente.
Altra criticità di rilievo è la frequente genericità dell’incarico e la sostanziale mancanza di
regolamentazione dello stesso: dei 92 provvedimenti esaminati soltanto 59 risultano
accompagnati da un disciplinare regolante l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’incarico
ed i criteri per il controllo della prestazione resa dal professionista.
In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, dall’indagine risulta quasi sempre assente
una attività amministrativa di monitoraggio circa l’effettivo e corretto adempimento delle
obbligazioni contrattualmente assunte mediante opportuna formalizzazione delle verifiche
svolte, prima di procedere alla liquidazione del compenso.
La mancanza di una attività di verifica è, in alcuni casi, direttamente ricollegabile alla carenza
della specificazione delle obbligazioni contrattuali – come nelle ipotesi in cui, alla mancanza del
disciplinare, non si sopperisce neppure attraverso una indicazione dei risultati attesi nella
determina di conferimento dell’incarico.
Altra criticità emersa concerne l’assenza, riscontrata in molti dei provvedimenti esaminati, di
parametri e valutazioni in ordine alla congruità del compenso fissato per il professionista. Su
92 provvedimenti soltanto 13 contengono l’indicazione dei criteri utilizzati per la
58
quantificazione del compenso, mentre 79 fanno riferimento ad una determinazione solo
forfetaria.
Passando ad altra valutazione, va osservato come la scelta del professionista sia quasi sempre
fiduciaria e rimessa all’organo politico. Su 92 provvedimenti solo 12 fanno riferimento
all’avvenuto espletamento di una procedura comparativa: ciò nonostante alcuni regolamenti
inviati prevedano, per l’ipotesi di conferimento di incarichi all’esterno, forme di pubblicità,
consistenti prevalentemente nella pubblicazione di un avviso all’albo pretorio dell’ente e nella
valutazione comparativa dei curricula pervenuti. Si osserva come la procedura comparativa
rappresenti una garanzia in primo luogo per gli stessi enti che attribuiscono l’incarico.
Comune Con procedura selettiva Senza procedura
selettiva
Totale
Ascoli Piceno 1 1
Ancona 6 6
Jesi 2 9 11
Senigallia 1 4 5
Fabriano 2 2
S.Benedetto del T. 3 8 11
Macerata 3 3
Fermo 1 15 16
Fano 1 23 24
Pesaro 3 10 13
Dall’indagine è emersa, inoltre, una certa disomogeneità nella determinazione della
competenza relativa al conferimento degli incarichi. Questi ultimi vengono talora disposti con
determina sindacale (10 casi) e con delibera di Giunta (9 casi). In 73 ipotesi il conferimento
dell’incarico risulta essere stato effettuato con determina dirigenziale. L’intervento del dirigente
si riscontra anche nella fase successiva dell’impegno della spesa e della liquidazione del
compenso.
comune sindaco giunta Dirigenti
Ascoli Piceno 1
Ancona 4 2
Jesi 2 9
Senigallia 2 3
Fabriano 2
S.Benedetto del T. 4 1 6
Macerata 3
Fermo 6 10
Fano 24
Pesaro 13
Altro fattore di criticità si rileva nell’insufficienza dell’apparato motivazionale. In alcuni
provvedimenti manca qualsiasi valutazione concreta circa la necessità del ricorso all’esterno
con riferimento all’assenza di professionalità interne all’uopo utilizzabili: risultano al più
utilizzate formule di stile, che certo non assolvono al cogente obbligo di specifica motivazione
del ricorso all’esterno.
Solo per 4 Comuni (16 incarichi) risultano poi allegati i pareri espressi dal collegio dei revisori
in merito ai provvedimenti di conferimento di incarico.
Al riguardo deve evidenziarsi che molti enti hanno ritenuto implicitamente abrogato tale
obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, comma
59
173, ritenendo che rimanesse per gli enti locali l’unico adempimento dell’invio degli atti di
spesa alla Corte dei Conti, superando così la particolare disciplina prevista dall’art. 1, comma
42 della legge 30 dicembre 2004, n.311. A supporto del proprio orientamento citano la
delibera 17 febbraio 2006 della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
Tuttavia, deve osservarsi come la normativa successiva ha implicitamente abrogato solo le
norme incompatibili e non anche il controllo dell’organo di revisione, che rimane in vigore e
rappresenta una verifica utile a tutela dell’ente conferente l’incarico.
La questione del resto è stata espressamente affrontata con deliberazione n. 4 delle Sezioni
Riunite per la Regione Siciliana della Corte dei Conti in data 26 gennaio 2007, mentre mai la
Sezione delle Autonomie ha fatto esplicito riferimento all’abrogazione di tale puntuale obbligo.
Anche la verifica dei risultati e degli obiettivi affidati con gli incarichi è stata curata dal
dirigente o non è stata proprio effettuata. Al riguardo la Sezione evidenzia l’opportunità di
attribuire funzioni di verifica anche ad organi collegiali anteriormente al pagamento delle
spettanze, pur precisando che non vi sono norme di legge nè di regolamento che prevedano la
costituzione e/o l’intervento di un tale organismo nelle procedure di liquidazione delle spese,
rimanendo detta valutazione ordinariamente ricompresa nella competenza gestionale del
dirigente dell’ente locale.
Semplicemente risulta di maggiore garanzia la verifica anche da parte di soggetti diversi da
colui che l’incarico ha attribuito.
La Sezione non può non rilevare, in proposito, l’opportunità di potenziare il corretto
funzionamento del sistema dei controlli interni, che peraltro ha evidenziato una sostanziale e
censurabile disattenzione degli organi di revisione per i delicati compiti agli stessi affidati dalla
legge.
Si osserva, conclusivamente, come nella maggior parte dei casi il ricorso alle consulenze sia
determinato o da carenze di organico per mansioni ordinarie o da lamentate carenze di idonee
figure in relazione all’applicazione di nuove disposizioni normative.
Nella prospettiva della valorizzazione delle risorse locali è compito dei Comuni, con le risorse a
propria disposizione, valutare l’opportunità di stimolare la crescita delle professionalità interne
in luogo di provvedere costantemente a delegare tali attività all’esterno.
Al riguardo nascono perplessità in merito all’esigenza ravvisata, peraltro solo da alcuni enti e
non da tutti circa la necessità di avvalersi di professionisti esterni per l’entrata in vigore di
nuovi adempimenti normativi, atteso che le funzioni esercitate dagli uffici devono intendervi
dinamicamente e vanno svolte in via ordinaria adattandosi alle modifiche normative. Del resto,
ove tale esigenza nascesse per la specificità delle materie dovrebbe certamente essere
generalizzata.
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