IL MOBBING E IL REATO DI ATTI PERSECUTORI
Il mobbing è una nozione civilistica che presenta alcune somiglianze con il reato di atti
persecutori, presupponendo entrambi come elementi costitutivi la reiterazione di atti
aventi determinate caratteristiche di induzione di sofferenza nel soggetto passivo.
E’ la ripetitività, la pluralità, la costanza dei comportamenti, la consapevolezza del loro
numero e la previsione nel soggetto passivo che essi si ripeteranno e diventeranno più
invasivi a costituire l’aspetto essenziale delle due fattispecie di illecito. In entrambe si
deve attuare una sorta di progressione, che nella figura tipica si svolge tendenzialmente in
senso peggiorativo e diventa sempre più insopportabile sino a che non si verifica l’evento,
costituito dalle ripercussioni negative sulla persona della vittima che attengono alla sfera
della riservatezza, della dignità e della libertà morale del destinatario, suscettibili di
riverberarsi sulla stessa integrità fisica, quale somatizzazione di sofferenze morali e
psichiche.
Mentre il mobbing si caratterizza per forme sfumate di vessazione, il reato di atti
persecutori richiede come elemento costitutivo comportamenti che, di per sé,
costituirebbero reati autonomi occorrendo infatti per la configurazione del reato molestie
e/o minacce. Pertanto rispetto ad una mera condotta di mobbing l’incriminazione si basa
innanzitutto sull’aver posto in essere azioni già di per sé punibili penalmente.
Mobbing e stalking sono accomunati inoltre dai pregiudizi causati sulla vittima di tipo
morale (mortificazione, sensazioni di abbandono, emarginazione), psichico (depressione,
mutamento del carattere) e psicosomatico concretanti patologie conclamate e
riconoscibili.
Pertanto, la linea differenziale tra la figura civilistica e quella rilevante come delitto viene a
risiedere nelle modalità materiali con le quali è posta in essere la condotta abusante: se il
comportamento vessatorio rivela la perpetrazione di fatti di per sé rilevanti penalmente,
quali le minacce e le molestie, l’autore viene a trovarsi esposto all’esercizio dell’azione
penale.
Ciò premesso, il fatto che in alcune sentenze penali si sia parlato di mobbing, sta perciò
soltanto a significare che si è voluta dare una etichetta a comportamenti di per sé
penalmente rilevanti ai fini ad esempio del delitto di maltrattamenti in famiglia o di violenza
privata. Come già sottolineato per il mobbing nei rapporti familiari, la menzione di esso nel
contesto delle pronunce penali ha soltanto il valore di ricorso a concetti conosciuti per far
intendere la realtà degli episodi che costituivano la materia del decidere ed a
completamento della motivazione dei provvedimenti.
fonte: anfp.it
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