IAS 39 UN PRINCIPIO CONTABILE TORMENTATO (di Renzo Parisotto)
Premessa
Tra i vari principi contabili internazionali quello che indubbiamente presenta le maggiori
difficoltà/complessità di carattere interpretativo ed applicativo è lo IAS 39 “Strumenti Finanziari:
rilevazione e valutazioni”. Da un lato, sin dalla sua prima introduzione nei bilanci dei soggetti tenuti
ad applicare i principi IAS/IFRS secondo le previsioni degli artt. 3 e 5 del D. Lgs 38/2005, si ebbe
contezza della radicale differenza rispetto ai principi contabili nazionali laddove solo si pensi alla
prevalenza della sostanza sulla forma piuttosto che alle finalità sottostanti l’acquisto di strumenti
finanziari ovvero la metodologia di valutazione al fair value o al costo ammortizzato o ancora il
trattamento degli strumenti finanziari derivati piuttosto che le operazioni di copertura. Un riscontro
di quanto si va affermando lo si può agevolmente individuare nei bilanci relativi alla c.d. First Time
Adoption laddove sono emersi rilevanti effetti positivi e/o negativi sia patrimoniali che, in
prospettiva, economici. Ma ancora di più, la recentissima crisi finanziaria che ha investito tutti i
paesi, ha messo in risalto, con pesanti conseguenze negative sui bilanci delle imprese, i limiti delle
valutazioni previste dal principio IAS 39 – segnatamente il fair value – laddove i valori espressi dal
mercato fossero non significativi ovvero non rappresentativi dei reali valori economici sottostanti.
Di qui una incessante attività di “ripensamento” del principio IAS 39 e delle sue regole sfociate
dapprima in una sorta di provvedimento d’urgenza nell’ottobre 2008 – Regolamento 1004/2008 – e
più recentemente in una profonda revisione del principio peraltro sospesa dalla Commissione
europea lo scorso 12 novembre a seguito delle palesi difformità di vedute da parte dei diversi attori.
Il principio IAS 39 – aspetti di rilievo
I punti essenziali del principio, che ricordiamo è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti
finanziari : esposizione nel bilancio”, concernono
• Definizione e classificazione degli strumenti finanziari;
• Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari
• Impairment
• Cancellazione degli strumenti finanziari
• Rappresentazione in bilancio ed in nota integrativa:
Circa la rappresentazione in bilancio ricordiamo per inciso, oltre alle previsioni dello IAS 32, anche
il più recente IFRS7 “Strumenti finanziari informazioni integrative” omologato con Regolamento
1126/2008 sulla scia della crisi dei mercati finanziari che ha suggerito una più esaustiva
informazione sugli effetti economico/patrimoniali realizzati o attesi e sui rischi sottesi con riguardo
alla detenzione di strumenti finanziari.
Ricordiamo che strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività
finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumenti rappresentativo di
capitale per un’ altra impresa (vedi attività finanziarie/passività finanziari/strumenti rappresentativi
di capitale/contratti derivati). Siamo poi in presenza di un contratto derivato laddove lo strumento
finanziario presenti queste tre caratteristiche :
• il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (talvolta tali variabili sono chiamate “sottostante”);
• non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;
• è regolato in una data futura.
Nel caso di contratti derivati incorporati essi devono essere contabilizzati separatamente dal
contratto ospite quanto :
– le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono strettamente correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;
– uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato, e
– lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione dei risultati delle valutazioni a conto economico.
Tutte le attività e passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere rilevate nello stato
patrimoniale quanto l’impresa diventa parte nelle clausole contrattuali dello strumento. Gli
strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39 par. 9).
Tabella 1
1) CLASSIFICAZIONI
La classificazione in una delle categorie sopradetta è fondamentale in quanto, come vedremo in
seguito, da ciascuna discende una diversa regola di contabilizzazione e valutazione. Peraltro la
classificazione discende dalla finalità che l’impresa vuole perseguire con l’operazione
indipendentemente dalla forma giuridica del contratto.
a) Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (FVTPL)
E’ tale quando:
- è detenuto per essere negoziato nel breve termine
- è un contratto derivato non di copertura
- fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione
nel breve termine.
a1) Attività e passività finanziarie valutate al fair value (FVO)
Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di includere in questa categoria tutti gli strumenti finanziari, anche se non strettamente destinati alla negoziazione. La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:
� la designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:
• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;
• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,
� un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:
• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del contratto “ospite”;
• non ne sia chiaramente proibita la separazione.
� Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione iniziale
� Accounting mismatch
• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente modalità di contabilizzazione a conto economico;
• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)
� Managed on a fair value basis
• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)
• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con riferimento alla gestione del portafoglio al quale si applica la Fair Value Option.
Entrambe le fattispecie sopra descritte sono iscritte in bilancio al momento del regolamento ad
un valore pari al costo inteso come fair value dello strumento.
Successivamente all’iscrizione iniziale gli strumenti finanziari sono valutati al fair value con
imputazione della variazione a conto economico. Nel caso di titoli quotati sui mercati attivi –
inteso come tale laddove le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato – la
determinazione del fair value è basata sulla quotazione del mercato di riferimento.
Laddove i titoli non siano quotati il fair value viene determinato utilizzando tecniche – da
esplicitare nelle note descrittive – che simulano il prezzo che lo stesso avrebbe avuto se
negoziato in un mercato attivo. La cancellazione degli strumenti avviene al momenti in cui gli
stessi sono ceduti e sono parimenti trasferiti tutti i rischi e benefici.
b) Attività finanziarie detenute fino alla scadenza (HTM)
Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da: • pagamenti fissi o determinabili • scadenza determinata • che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.
In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e pertanto non possono essere classificate in questa categoria (impossibilità di determinazione del costo ammortizzato). L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se: � l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;
� l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di mercato, bisogni di liquidità …;
� l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo ammortizzato a cui l’entità ha iscritto l’attività;
� lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione anticipata dello stesso all’emittente).
La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se: � l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a scadenza
oppure
� esistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entità di detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.
Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale).
In caso di vendite prima della scadenza ovvero di cambiamento di intento e/o di capacità di
detenzione scatta la c.d. tainting rule (= clausola di penalizzazione) che impone la valutazione
dell’intero portafoglio HTM al fair value anziché al costo ammortizzato (vedi oltre) ed
impedisce di riutilizzare questa categoria di portafoglio per i successivi due anni.
Fermi i criteri di iscrizione al momento in cui l’impresa diviene parte contrattuale occorre
incrementare il costo degli eventuali oneri/proventi accessori. Nel seguito la valutazione
periodica avviene al costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo imputando il
risultato a conto economico al pari di eventuali riduzioni di valore emerse in sede di verifica
circa la permanenza di valori iscritti.
c) Crediti e Finanziamenti L. & R.
Si definiscono crediti e finanziamenti le attività finanziarie non derivate aventi pagamenti fissi e
determinabili che sono state quotate in un mercato attivo e che non siano classificate nei
portafogli sub a), a1), b). Inizialmente sono iscritti quanto l’impresa diviene parte
dell’operazione al relativo fair value unitamente ai costi e ricavi direttamente collegabili.
Laddove i crediti/finanziamenti siano erogati a condizione non di mercato la differenza fra il fair
value e l’erogato è imputato direttamente a conto economico. I crediti e finanziamenti sono
valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo con imputazione del
risultato al conto economico così come l’effetto di una riscontrata riduzione di valore (= incurred
loss).
Crediti e Finanziamenti sono cancellati dal bilancio quanto scadono i diritti contrattuali che da
essi derivano ovvero sono stati trasferiti/ceduti unitamente a tutti i rischi e benefici.
d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AF S)
Si definiscono disponibili per la vendita le attività finanziarie non derivate che sono designate
come tali ovvero – in via residuale – non sono classificate/classificabili nelle categorie viste in
precedenza.
L’iscrizione iniziale avviene temporalmente come per i portafogli visti in precedenza tenendo
altresì conto degli oneri/proventi direttamente connessi. In sede valutativa si applica il criterio
del fair value con imputazione del risultato al conto economico per la eventuale quota interessi
mentre la variazione del fair value direttamente a patrimonio (Riserva positiva o negativa).
Laddove si manifestino riduzioni di valore durevoli tali perdite vanno imputate al conto
economico previo storno di eventuali pregresse iscrizioni a patrimonio.
Quanto alla cancellazione dal bilancio valgono gli analoghi criteri visti in precedenza.
Nella tabella sotto riportata sono riportati i punti salienti dei portafogli visti sopra.
Tabella 2
2) FAIR VALUE
“E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, in una
libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti”. Il fair value è quindi potenzialmente diverso
dal valore di realizzo diretto che è pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una
prossima e specifica transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a
compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato. Il fair value è potenzialmente
diverso anche dal valore d’uso perché quest’ultimo rappresenta la stima effettuata dall’azienda
tenendo conto delle sue specificità e delle condizioni in cui concretamente si svolgerà la gestione.
3) Costo ammortizzato
“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto dell’iscrizione
iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento cumulativo - calcolato secondo il
metodo dell’interesse effettivo – di ciascuna differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza,
meno qualsiasi diminuzione di valore per impairment”.
Il costo ammortizzato è così determinato :
somma algebrica di
• valore di iscrizione iniziale
• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento
calcolato in base al tasso di interesse effettivo
• svalutazioni durature
• pagamenti
Il tassi di interesse effettivo è il tasso che all’origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri
contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza.
Si è detto in precedenza che risulta di fondamentale importanza la scelta iniziale di classificazione
dello strumento finanziario in funzione delle finalità dell’acquisto, classificazione che, tranne per le
categorie HTM e AFS, non è consentito variare. L’impresa sarà così costretta ad alienare lo
strumento ove non lo ritenesse più idoneo per il portafoglio in cui è collocato.
Tabella 3
4) Impairment
Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, circa
l’evidenze che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una perdita di
valore.
Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con imputazione delle
differenze a conto economico), sono soggette al processo di impairment per la valutazione di
perdite di valore.
Un’attività ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono sostenute se,
e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a uno o più eventi che si sono
verificati successivamente alla rilevazione iniziale dell’attività e tale evento ha un impatto sui futuri
flussi finanziari dell’attività.
In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in presenza di (rif IAS
39 par. 59) di:
• significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;
• violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);
• concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;
• probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;
• scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;
• diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e tale
diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di valore operata, la perdita
precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39 par. 65).
Tabella 4
5) Derecognition
Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede: � il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o
� il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con l’assunzione di un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari
Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il trasferimento si qualifica per la cancellazione. Tabella 5
6) Costi di transazione
Un costo o un ricavo di transazione sostenuto a fronte dell’acquisto o dell’emissione di titoli è da
considerarsi un “costo di transazione” ex IAS 39 se ricorrono le seguenti caratteristiche:
• è noto al momento dell’effettuazione dell’operazione (indipendentemente dalla sua
manifestazione monetaria);
• è specificamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, per esempio,
un costo “in monte” o determinato in base ai volumi negoziati);
• non è “ribaltato” sulla controparte (non è, cioè, fatto oggetto di rimborso);
• non è un costo interno;
• non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.
Tabella 6
La crisi finanziaria : il regolamento 1004/2008.
Come accennato in premessa la crisi dei mercati finanziari ha prodotto pesanti conseguenze sui
bilanci delle imprese IAS soprattutto a motivo dell’applicazione su gran parte degli strumenti
finanziari del criterio del fair value che a sua volta riporta, nel caso di strumenti quotati, ai valori
espressi nei mercati attivi/regolamentati. Essendo questi ultimi ritenuti dallo stesso IAS 39 i
migliori indicatori di un fair value non si sono potute attivare quelle clausole che consentono di
disattendere i principi laddove dalla loro applicazione non risulti un quadro veritiero. In realtà, a
parere di chi scrive, una più approfondita lettura del par…. avrebbe potuto portare a diverse
conclusioni – vedi esimente – tuttavia la perdurante crisi dei mercati ha confermato che non si
trattava di una perdita temporanea (= volatile) ma duratura. Per di più nel panorama domestico le
imprese non IAS hanno trovato una deroga nell’applicazione dell’art. 2426 n.9 c.c. e sulla base
dell’art. 15 c. 13 del DL 185/2008 conv. Legge 2/2009 così da mantenere l’iscrizione dei titoli al
valore storico di acquisizione/valutazione.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 275 del 16 ottobre 2008 del
Regolamento CE n. 1004/2008 della Commissione Europea sono entrate in vigore le modifiche allo
IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”.
Tali modifiche sono sostanzialmente volte a concedere alcune limitate possibilità di riclassifica, in
determinate condizioni quali ad esempio quelle attuali di crisi dei mercati finanziari, di strumenti
finanziari classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (ovvero attività
valutate al fair value con impatto delle variazioni a conto economico FVTPL) in altre categorie al
fine di evitarne la valutazione al fair value.
Tali modifiche vanno inoltre viste come un avvicinamento alle posizioni del FASB statunitense che
prevedeva già in determinate circostanze tali possibilità.
Più in dettaglio l’emendamento allo IAS 39 consente:
1. in rare circostanze di riclassificare una qualsiasi attività finanziaria – diversa dagli
strumenti derivati – in uscita dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
2. di riclassificare attività finanziarie che hanno le caratteristiche oggettive dei c.d. “loans
and receivables” (leggasi finanziamenti e crediti) e per le quali si ha l’intenzione di detenerle
per un prevedibile futuro ovvero sino alla scadenza, in uscita dalle “Attività finanziarie
detenute per la negoziazione” (FVTPL) e dalle “Attività finanziarie disponibili per la
vendita” (AFS) verso la categoria dei loans and receivables (L.& R.).
Le rettifiche di cui alle predette modifiche, se operate prima del 1° novembre, hanno potuto avere
efficacia retroattiva a far tempo da una data non anteriore al 1° luglio, assumendo le relative
quotazioni rilevate in tale momento; diversamente, le riclassifiche operate dal 1° novembre 2008 in
poi hanno efficacia dalla data in cui le medesime sono operate.
Restano tuttora valide le previsioni dello IAS 39 che consentivano già riclassifiche dalla categoria
delle “Attività finanziarie detenute sino a scadenza” (HTM) alla categoria delle “Attività finanziarie
disponibili per la vendita” (AFS) e viceversa.
In sintesi il Regolamento ha introdotto la possibilità in via straordinaria e perciò non ripetibile né
tanto meno da considerare a regime e perciò modificativa del principio IAS 39, di trasferire gli
strumenti finanziari all’interno dei portafogli già in essere e ciò allo scopo evidente di consentire
metodologie di valutazione con minor impatto sul conto economico- naturalmente il bilancio 2008 –
ovvero di riposizionare le scadenze di dismissione degli strumenti stessi.
• Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attività finanziarie non
più possedute con finalità di trading con esclusione delle:
a) attività finanziarie derivate;
b) attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value Option.
• Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.
• Parimenti sono riclassificabili strumenti finanziari dalla categoria AFS ad altre categorie
laddove l’impresa abbia l’intenzione e la capacità di detenerli per il futuro prevedibile o sino a
scadenza.
• La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla data della
riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore diventa il nuovo costo o
costo ammortizzato. Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime
prevedendo un incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve essere rilevato come
aumento del tasso di interesse effettivo anziché del valore contabile dello strumento.
• I contratti derivati (stand alone o incorporati in strumenti finanziari complessi) mantengono le
attuali regole in materia di classificazione nel comparto trading o tra gli strumenti di copertura.
• Qualora uno strumento finanziario di trading gestionalmente coperto venga riclassificato, per
non incrementare la volatilità del conto economico, è possibile riclassificare il contratto derivato
preesistente da trading a copertura instaurando prospetticamente una nuova relazione di hedge
accounting a partire dalla data di riclassifica.
• Per gli strumenti finanziari complessi il Regolamento non prevede disposizioni specifiche. E’
da ritenere, quindi, che qualora venga riclassificato uno strumento finanziario complesso si
debbano applicare le regole già presenti nello IAS 39 ed in particolare procedere allo scorporo
del derivato (riclassificando così il solo contratto ospite) qualora si ricada in una delle situazioni
previste dal paragrafo 11 dello IAS 39.Peraltro, l’IFRIC 9 imporrebbe il divieto di scorporo di
un derivato incorporato in un momento successivo alla prima iscrizione dello strumento
finanziario. Tuttavia, poiché l’IFRIC 9 è antecedente alla modifica dello IAS 39, si ritiene che
lo stesso non sia applicabile nel caso in cui uno strumento finanziario che ospita il derivato
venga riclassificato fuori dalla categoria FVTPL in aderenza con le nuove disposizioni.
Le tabelle sotto riportate riassumono le nuove possibili riclassifiazioni previste dal regolamento.
Tabelle 7 e 8
Va rilevato come nel regolamento non vi è una vera e propria definizione di ciò che debba
intendersi per “rare circostanze”; nelle basis for conclusion si evidenzia che sono quelle situazioni
che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può ripresentare nel breve periodo. In un
comunicato stampa del 13 ottobre 2008 lo IASB ha sostenuto che l’attuale crisi dei mercati
finanziari è qualificabile come rara circostanza, tant’è che l’affermazione è stata inserita anche nei
“considerando” del Regolamento 1004/2008. Sempre i “considerando” del Regolamento
evidenziano che dato “il contesto delle attuali turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che
taluni strumenti finanziari non sono più negoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o
sono in difficoltà occorre dare effetto immediato alle modifiche …”. Dai documenti del FASB e
dello IASB (expert panel) pubblicati, un incremento significativo dello spread bid-ask e l’inaridirsi
delle contrattazioni sono sintomi di mercati divenuti inattivi e quindi sono qualificabili come “rare
circostanze”. È da valutare se condizioni di turbolenza non necessariamente rappresentativa di
inattività del mercato, possono essere qualificate come “rare circostanze”; la presenza di particolari
condizioni di mercato, e quindi di “rare circostanze”, deve essere verificata con riferimento ai
singoli strumenti in portafoglio. Le “rare circostanze” devono essere considerate in relazione al loro
impatto sulle finalità di detenzione dello strumento finanziario.
Lo stesso Regolamento sottolinea come, abbandonando la categoria FVTPL che come noto è
contraddistinta da negoziazioni nel breve termine, l’impresa dovrà essere in grado di pianificare
attendibilmente la capacità di detenere nel medio/lungo periodo gli stessi strumenti finanziari
avendo presente il proprio fabbisogno finanziario. Laddove la riclassificazione avvenisse nella
categoria L&R non esistono penalizzazioni, ma la dismissione con largo anticipo rispetto alla
scadenza dello strumento deve essere motivata.
Le modifiche introdotte con il Regolamento in commento decorrono dal 1° luglio 2008 e la
riclassifica deve avvenire sulla base del fair value alla data della stessa riclassifica. Tuttavia
considerando che un simile fair value in piena crisi finanziaria avrebbe provocato comunque forti
perdite, è stata prevista una norma transitoria che consente di :
– effettuare le riclassifiche sulla base del fair value non antecedente al 1° luglio 2008 (in
pratica l’ultimo valore semestrale e comunque di massima anteriore all’esplodere della
crisi).
Con riferimento alle attività finanziarie oggetto di riclassifica il Regolamento ha emendato l’IFRS
7 richiedendo alle imprese di fornire in nota integrativa le seguenti informazioni:
a) l’ammontare e i motivi della riclassifica;
b) il fair value e valore contabile nel trimestre/esercizio (reporting period) corrente e nei
trimestri/esercizi (reporting period) precedenti, fino alla scadenza o vendita degli asset;
c) la descrizione delle circostanze eccezionali (“rare”) che hanno determinato la riclassifica;
d) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica: gli utili e le perdite rilevati sulle
attività riclassificate in quel trimestre/esercizio (reporting period) e nel trimestre/esercizio
(reporting period) precedente;
e) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica e nei trimestri/esercizi (reporting
period) seguenti: gli utili e le perdite che sarebbero stati contabilizzati se non fosse stata
effettuata la riclassifica;
f) il tasso effettivo di rendimento degli asset e i flussi di cassa attesi alla data di riclassifica.
IAS 39, le evoluzioni in corso:
Lo Iasb, il 14 luglio 2009, ha divulgato un Exposure draft relativo alla classificazione e misurazione
degli strumenti finanziari. L’Ed è un documento che costituisce una bozza sulla quale sono richiesti
pareri e commenti. A questo documento ne dovrebbero seguire altri, relativi all’impairment per le
perdite su crediti e alle operazioni di copertura (hedge accounting): il primo è previsto entro l’anno
(vedi oltre), mentre il secondo successivamente entro il 2010. La decisione di effettuare la revisione
dello Ias 39 in tre fasi è dovuta anche ai tempi piuttosto stretti, a causa della raccomandazione che il
G20 ha fatto allo Iasb di rivedere la disciplina contabile degli strumenti finanziari già per i bilanci
relativi all’esercizio 2009. Tale metodologia è stata oggetto di critiche in quanto una modifica
frammentata nel tempo impedisce, quanto meno, una comparabilità dei dati tra le varie imprese.
L’Ed propone di classificare gli strumenti finanziari in due categorie, precisamente:
• strumenti valutati al costo ammortizzato;
• strumenti valutati al fair value.
La classificazione nelle due categorie deriva dal modello di business perseguito dal management.
Nella categoria degli strumenti valutati al costo ammortizzato rientrano le attività e passività
finanziarie per le quali la previsione contrattuale dà diritto, a date certe, a flussi di cassa che
rappresentano pagamenti di capitale ed interessi dello strumento.Nella categoria degli strumenti
finanziari valutati al fair value devono essere classificati gli altri strumenti finanziari che non
rispettino i requisiti per l’iscrizione nella categoria degli strumenti valutati al costo ammortizzato: si
tratta, in via generale, degli strumenti detenuti con finalità di trading (negoziazione). Anche gli
strumenti di capitale (in particolare, azioni) dovrebbero essere riclassificati in tale categoria, perché
non sono in grado di garantire flussi di cassa stabili e/o prevedibili. Pertanto viene meno la
possibilità, sinora concessa, di valutare al costo ammortizzato i titoli azionari non quotati per i quali
il fair value non è determinabile in modo attendibile. Viceversa, gli strumenti di capitale che sono
acquistati con finalità strategiche possono essere valutati al fair value con imputazione delle
variazioni di valore nel patrimonio netto: l’opzione per tale valutazione è irrevocabile e deve essere
esercitata al momento della prima valutazione.
Gli utili maturati nonché i dividendi devono essere iscritti a patrimonio e non si trasferiscono a
conto economico neppure al momento della dismissione. Tali utili, dividendi compresi, sono inclusi
nel conto economico complessivo quello cioè che comprende, oltre al risultato proprio del conto
economico, anche gli utili e le perdite confluiti nel patrimonio netto (= “Fvtoci”). Questi strumenti
di capitale con imputazione delle variazioni nel patrimonio netto rappresenterebbero una categoria a
sé stante, la sola che non prevede l’imputazione di tali variazioni nel conto economico.
L’Ed elimina la fair value option (Fvo) presente nell’attuale versione dello Ias 39, ma consente di
misurare a fair value alcuni strumenti che, in caso contrario, sarebbero da iscrivere nella categoria
del costo ammortizzato. Questa possibilità è concessa se la misurazione al fair value è più adatta
allo strumento, in quanto elimina o riduce significativamente problemi d’incoerenza nella
misurazione stessa. È il caso, per esempio, dell’attività finanziaria, misurata al fair value, che ha una
correlata passività che invece è misurata al costo ammortizzato: l’impresa può classificare tale
passività nella categoria del fair value, al fine di fornire una disclosure più ampia e completa.
L’Ed, poi, propone l’eliminazione dell’obbligo di scorporare i derivati dal contratto ospitante: si
tratta del problema, particolarmente complesso, dei derivati incorporati, per i quali si propone la
semplificazione di considerare lo strumento come unitario con valutazione, in genere, al fair value
ed imputazione delle variazioni nel conto economico. L’Ed propone, obbligatoriamente,
l’applicazione retroattiva delle nuove classificazioni per agevolare la comparabilità dei bilanci;
questo impone alle imprese di fornire le informazioni come se le nuove regole fossero sempre state
applicate. Per fare un esempio, se uno strumento è stato in precedenza valutato al fair value, ma in
base alle nuove disposizioni ha i requisiti per la classificazione nella categoria del costo
ammortizzato, le informazioni che l’impresa deve fornire nel bilancio devono riguardare la
valutazione al costo, tenendo conto di ammortamenti ed eventuali impairment.
Pur non essendo tema oggetto del presente scritto, non può sottacersi la circostanza che ogni
mutamento di tale portata nei principi IAS/IFRS e segnatamente con effetto retroattivo può avere
dei rilevanti impatti d’ordine fiscale. Si ricorda infatti come il nostro legislatore con il DLgs
38/2005 ha optato per applicare i principi in parola anche nei bilanci individuali o separati con la
conseguenza che simili situazioni potrebbero creare difficoltà interpretativa e/o applicative salvo, in
via di prima approssimazione, l’utilizzo dell’art. 15 commi 8 e 8-bis del DL. 185/2008 conv. L.
2/2009 laddove viene prevista l’applicazione in via opzionale di un’imposta sostitutiva in
alternativa al mantenimento di un doppio binario.
Come detto l’Ed era finalizzato a raccogliere osservazioni da parte degli operatori. L’ABI, che
certamente rappresenta le imprese che maggiormente fanno “uso” dello IAS 39, ha segnalato in
particolare come:
a) sia pienamente condivisa la necessità di ridurre il numero delle categorie di strumenti
finanziari, sia per le restrizioni all’utilizzo di alcune precedenti classificazioni (la non
quotazione di uno strumento finanziario per la categoria Loans and receivables, o le
stringenti penalizzazioni per la categoria held to maturity) che rendevano solo parzialmente
utilizzabili tali classificazioni, sia per alcune rigidità che caratterizzavano la categoria
Available for sale. Ad esempio:
a. strumenti finanziari HTM: la previsione della tainting rule e la possibilità di
includervi solo strumenti quotati rendono la categoria eccessivamente rigida e, per
questo, poco utilizzata, limitando, altresì, le possibilità di riclassifica consentite
dall’amendment dello IAS 39 dell’ottobre 2008;
b. strumenti Loans & Receivables: la possibilità di includervi solo strumenti non quotati
limita per taluni aspetti la portata di tale categoria;
c. valutazione e impairment dei titoli di capitale AFS: la valutazione dei titoli di
capitale quotati è fortemente influenzata da fattori ed elementi di mercato
estremamente volatili e non direttamente collegabili a situazioni di solvibilità
dell’emittente e quindi, a volte, contrastanti con la funzione dell’impairment test di
rilevare perdite di valore che ci si attende non possano essere recuperabili in un
ragionevole arco temporale; inoltre, l’attuale modello di impairment presenta alcune
difficoltà applicative e incongruenze/asimmetrie di contabilizzazione quali:
i. il valore di riferimento per l’impairment è rappresentato in ogni caso dal fair
value, anche in situazioni di mercato irrazionali e eccessivamente volatili o
quando i prezzi di borsa non esprimono il reale valore fondamentale
dell’impresa partecipata;
ii. le variazioni positive di fair value successive alla registrazione
dell’impairment non possono essere imputate al conto economico;
iii. le variazioni negative di fair value successive alla registrazione
dell’impairment devono essere imputate al conto economico
d. Fair value Option: la rigidità relativa all’irrevocabilità della scelta iniziale ne limita
l’applicabilità, anche alla luce delle riclassifichi consentite dall’amendment dello
IAS 39 dell’ottobre 2008.
b) altrettanto condivisibile appare la scelta di mantenere il cosiddetto “mixed measurement
model” per la valutazione degli strumenti finanziari, non ritenendo appropriata una
generalizzata applicazione del fair value.
Peraltro le modalità e le soluzioni espresse nell’Ed per superare le problematiche sopra richiamate
presentano aspetti di criticità quali:
– la scelta di ancorare alle caratteristiche tecniche prima che al business model la
classificazione di uno strumento finanziario;
– la scelta di obbligare all’applicazione del fair value per tutti gli strumenti di equity;
– la rimozione dell’obbligo di scorporo dei contratti derivati impliciti.
Al contrario si ritiene che sia opportuno correlare la classificazione e misurazione di uno strumento
finanziario al business model, e quindi al modello scelto dall’impresa per realizzare i frutti e gli
oneri derivanti dagli strumenti finanziari acquisiti o emessi e, nella considerazione che
effettivamente non sia eliminabile l’obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati,
mantenere l’obbligo di scorporo dei contratti derivati impliciti. Il business model è il vero driver per
la classificazione e misurazione di uno strumento finanziario. Solo attraverso una omogeneità tra le
logiche di gestione di uno strumento finanziario ed i criteri di misurazione il bilancio può fornire
una rappresentazione adeguata dei risultati e delle modalità di realizzazione dei flussi finanziari.
Strumenti che sono gestiti con la finalità di generare flussi finanziari nel lungo periodo presentano
un afflusso di flussi finanziari rappresentati dal rendimento degli stessi e non dalle variazioni di fair
value.
La variazione di far value che verrebbe rilevata in bilancio per effetto della valutazione al fair value
su tali strumenti è potenzialmente destinata a modificarsi in modo significativo nei periodi
successivi o addirittura a modificarsi di segno. La rilevazione delle variazioni di fair value non
rappresenterebbero comunque la previsione dei flussi finanziari futuri che l’impresa realizzerà
perché non ha nessuna intenzione di vendere lo strumento e quando eventualmente dovesse
dismettere lo strumento le variabili di mercato potrebbero presentarsi molto diverse. Ne
discenderebbe quindi una volatilità dei risultati di bilancio ingiustificata e che contribuirebbe ad
alimentare fattori di ciclicità tali per cui tanto più il ciclo economico è in espansione, tanto più
crescono i risultati delle imprese, tanto più crescono i valori di mercato e così allo stesso modo nella
situazione opposta. Pertanto, per tutti gli strumenti finanziari che non sono gestiti “on fair value
basis” il criterio di misurazione contabile più appropriato dovrebbero essere il costo ammortizzato
abbinato a rigide modalità di effettuazione dei test di impairment.
Per gli strumenti che sono gestiti nell’ambito di attività di trading o comunque per realizzare un
utile dalla variazione di valore dello strumento il fair value è il criterio di misurazione più
appropriato. I requisiti informativi per gli investitori, laddove gli strumenti non sono valutati al fair
value, possono essere colmati attraverso disclosure obbligatorie di bilancio. Si è consci che una
classificazione degli strumenti esclusivamente basata sul business model potrebbe avere elementi di
discrezionalità per le imprese difficilmente inquadrabili nell’ambito dei principi contabili. Sotto
questo profilo possono esser condivisibili le argomentazioni dello IASB circa la differenza tra
“business model” e “managemente intent” e si conviene che il primo presenti maggiori elementi di
obiettività e debba essere preferito al secondo. Si condivide, quindi, la necessità che la scelta del
criterio di classificazione e misurazione venga fatta per segmenti di business identificati e illustrati
nell’esposizione dei criteri contabili e non per singoli strumenti finanziari all’interno di una linea di
business. In ogni caso, un limite ad eventuali arbitraggi può essere posto attraverso le regole di
riclassificazione.
Parimenti non condivisibile appare la prospettiva di creare una categoria ibrida per i soli equità
instruments rappresentata dall’ “OCI method”. Tale categoria di strumenti rappresenterebbe un
“unicum” nel bilancio: sarebbero le uniche attività per le quali non sarebbero previsti afflussi a
conto economico, per i quali non sarebbero previsti impairment tesst (per esempio non è chiaro
sulla base di quali considerazioni per una partecipazione di collegamento al redditività affluirebbe a
conto economico e si dovrebbe effettuare l’impairment test mentre per un’azione con variazione del
fair value nell’OCI questo non avverrebbe). A tal proposito si ritiene più opportuno che le
diminuzioni di valore per impairment, le eventuali successive riprese, i risultati della cessione di tali
attività nonché i frutti delle medesime in termini di dividendi abbiano riconoscimento economico. Il
fatto che l’investimento di capitale OCI sia detenuto nell’ottica di lungo termine, certamente
conferma la non intenzione della partecipante di trarre beneficio dalle fluttuazioni periodiche di FV,
ma ciò non significa che la partecipante non intenda non poter beneficiare dei flussi periodici di tale
investimento, remunerativi del rischio associato al medesimo investimento. Si sottolinea come
l’OCI risulti essere una componente contabile che comprende profitti realizzati, come i dividendi, e
valori non realizzati, come le variazioni di fair value, e l’assenza di tale distinzione genera
incertezza nella lettura dei bilanci.
La predisposizione del prospetto del “comprehensive income” con l’evidenziazione di un duplice
risultato sarebbe destinato a generare confusione nei lettori del bilancio su quale debba essere il
corretto risultato della gestione dell’impresa.
Quanto allo scorporo dei contratti derivati impliciti si condivide la necessità di valutare al fair value
qualsiasi contratto derivato. L’eliminazione dall’obbligo di scorporo se letto congiuntamente con la
definizione e caratteristiche degli strumenti finanziari valutabili al costo ammortizzato,
determinerebbe in sostanza, la classificazione di molti strumenti ibridi nella categoria degli
strumenti finanziari valutati al fair value con iscrizione degli effetti a conto economico, con un
conseguente ingiustificato aumento della volatilità dei risultati. Tale orientamento rappresenta un
sostanziale cambiamento delle attuali regole contabili determinando la classificazione al fair value
degli strumenti ibridi oggi oggetto di scorporo poiché non classificati né in HFT né in FVO. In più:
– la classificazione al FV dell’intero strumento ibrido non consente la corretta
rappresentazione in bilancio del business model seguito dall’impresa;
– l’applicazione dell’approccio proposto determinerebbe un incremento del numero di
strumenti finanziari oggetto di valutazione al fair value con un conseguente incremento della
volatilità di conto economico non giustificata dal business model seguito. Nel caso di
passività ibride questo aumento di volatilità sarebbe altresì determinato dalla necessità di
rilevare variazioni nel proprio merito creditizio;
– l’approccio proposto può determinare rappresentazioni diverse a seconda del fatto che gli
effetti economici insiti in un’obbligazione strutturata siano formalizzati in un solo oppure in
più contratti.
La tabella sottoriportata evidenzia le diverse posizioni a confronto.
Tabella 9
Si evidenzia che le ipotesi di modifica dell’impairment dei crediti mirano a considerare anche le
perdite attese oltre alle perdite accorse nel novero degli elementi da considerare ai fini dei
quantificare le svalutazione dei crediti. Lo scopo evidente è quello di evitare rilevanti svalutazioni
in periodi di crisi consentendo una sorta di stanziamento prudenziali per eventi attesi (= effetto pro
ciclicità) secondo la logica che già si segue per Basilea 2 e del tutto simile in vigenza del precedente
DLgs. 87/92.
Si è giunti così nel novembre 2009 alla pubblicazione dell’IFRS 9 Financial Instrument (Near Final
Draft) versione rivista dell’Exposure Draft 7 di cui si è detto sopra. La modifica dello Ias 39 avverrà in
tre fasi distinte:
1) L’IFRS 9 rappresenta la prima fase del progetto e verrà entro breve termine integrato con le passività
finanziarie;
2) La seconda fase è rappresentata dalla regolamentazione dell’impairment; nel mese di novembre 2009
verrà pubblicato un Exposure draft Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment che sarà
sottoposto a commenti fino al 30/06/2010;
3) La terza fase relativa alla semplificazione dell’Hedge Accounting, vedrà la pubblicazione di un
exposure Draft entro il 2009; lo Iasb prevede di ultimare le tre fasi entro il 2010.
Rispetto alla stesura iniziale prima descritta sono intervenute talune modifiche che tengono in parte conto
delle osservazioni nel frattempo pervenute.
� Ambito di applicazione
L’IFRS 9 si applica alle sole attività finanziarie, le passività finanziarie sono invece escluse
dall’ambito di applicazione del principio. Pertanto le passività continueranno ad essere valutate
secondo i criteri previsti dall’attuale Ias 39.
E’ intenzione dello Iasb procedere alla sostituzione integrale dello Ias 39 entro il 2010; entro tale
data anche le passività finanziarie saranno oggetto di modifica. Nella prima versione sia attività che
passività erano soggette alla revisione.
� Classificazione e misurazione delle attività finanziarie
Lo standard propone due categorie principali di misurazione degli strumenti finanziari:
− strumenti valutati al costo ammortizzato;
− strumenti valutati al fair value.
La determinazione della categoria di appartenenza è effettuata sulla base dei seguenti driver:
• Business model; e
• Caratteristiche dei flussi di cassa, previsti contrattualmente, dello strumento.
All’interno della categoria del costo ammortizzato sono ricomprese tutte quelle attività finanziarie
che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
• “business model”: l’entità detiene lo strumento con l’obiettivo di incassare i flussi di cassa
previsti contrattualmente. Tale requisito non è verificato sulla base del singolo strumento e
non dipende dalle intenzioni del management sul medesimo.
• “caratteristiche dei cash flows contrattuali dello strumento”: i termini contrattuali dello
strumento danno diritto, a date certe, a flussi di cassa che rappresentano solamente
pagamenti di capitale e interessi dello strumento.
Tutti gli altri strumenti che non rispettano entrambi i requisiti elencati devono essere misurati al
fair value.
In tale ottica, rientrano nella categoria degli strumenti valutati a costo ammortizzato anche quelle
tipologie che prevedono rendimenti derivanti da una combinazione di interesse fisso e variabile.
Esempio di tale fattispecie può essere uno strumento di debito con impliciti caps, collars e floors
sull’interesse. Pertanto, strumenti di credito e di debito che presentano clausole che potenzialmente
consentono effetti di leverage o che amplificano i cash flows attesi non possono essere valutati a
costo ammortizzato.
Rispetto alla precedente versione dell’ED sono stati modificati alcuni aspetti terminologici ed è
stato evidenziato come i due criteri per la classificazione presentino lo stesso livello di importanza,
non essendo uno dei due driver di minor rilevanza rispetto all’altro. Le attività finanziarie misurate
al costo ammortizzato non sono soggette alle attuali “tainting rules” e sarà previsto, sempre per tali
strumenti, un unico modello di impairment. Inoltre non vi è più il vincolo della non quotazione ora
previsto per la categoria L&R.
� Fair Value option
Lo standard prevede la possibilità, opzionale, di misurare a fair value alcuni strumenti che altrimenti
andrebbero nella categoria del costo ammortizzato, la cosiddetta “fair value option”. Tale opzione è
esercitabile in maniera irrevocabile alla data di prima iscrizione di un’attività quando il
management ritiene che siffatta misurazione sia più adatta allo specifico strumento, in quanto
elimina o riduce significativamente problemi di incoerenza nella misurazione stessa (“accounting
mismatch”). Per esempio, se un’attività finanziaria, misurata al costo, ha una correlata passività che,
invece, è misurata al fair value, l’entità potrebbe considerare di classificare tale attività nella
categoria del fair value. Per tale aspetto non ci sono differenze rispetto a quanto prevedeva l’ED 7 e
di fatto, ciò significa che è stata mantenuta solo una delle possibilità attualmente previste dallo IAS
39 per l’applicazione della “fair value option”. Le tre fattispecie previste dall’attuale IAS 39 per
l’applicazione della fair value option sono:
– la riduzione degli accounting mismatches;
– la gestione di un gruppo di strumenti finanziari “on fair value basis”;
– la presenza di derivati impliciti che sarebbero da scorporare.
� Derivati incorporati
In merito alla classificazione e misurazione dei derivati incorporati, lo Standard prevede
l’eliminazione della possibilità, concessa dall’attuale versione dello IAS 39, di scorporo del derivato
dal contratto ospitante. Qualora, tuttavia, lo strumento ospitante non rientri nel perimetro del nuovo
IFRS (ergo non sia uno strumento finanziario), lo scorporo è obbligatorio (secondo le regole
previste dall’attuale IAS 39). In questo caso il contratto ospite é classificato e misurato in base allo
IAS/IFRS di pertinenza.
Per tutti gli altri contratti “ibridi” è pertanto precluso lo scorporo ed è necessaria una classificazione
e misurazione che li consideri come se fossero un unico strumento.
Pertanto, in tali situazioni l’analisi delle caratteristiche finanziarie va effettuata con riferimento allo
strumento complessivo.
� Riclassifiche
Lo Standard prevede che, in caso di variazione del business model dell’entità, occorra procedere
obbligatoriamente alla riclassifica degli strumenti, a differenza del precedente ED, che non
consentiva la riclassificazione di uno strumento finanziario tra le due categorie.
La riclassifica andrà applicata in maniera prospettica dalla data della stessa. In caso di passaggio da
costo ammortizzato al fair value, viene utilizzato quello alla data della riclassifica e le differenze
rispetto al precedente valore, misurato al costo ammortizzato, sono rilevate a conto economico.
Viceversa in caso di passaggio da fair value a costo ammortizzato, il fair value alla data della
riclassifica sarà il nuovo valore ai fini del calcolo del costo ammortizzato.
� Strumenti di capitale
Ribadito che la caratteristica di stabilità dei flussi finanziari è vincolante per la valutazione di uno
strumento finanziario al costo ammortizzato, l’IFRS 9 prevede che tutti gli strumenti di capitale
siano valutati al fair value (ivi compresi i derivati su tali strumenti), stante, appunto, l’assenza di
cash flows contrattualmente prevedibili. Tale criterio preclude la possibilità, attualmente vigente, di
misurare al costo quei titoli azionari non quotati ed il cui fair value non sia attendibilmente
determinabile1.
Per i titoli di capitale non detenuti con finalità di trading, lo Standard permette la valutazione al fair
value con imputazione a patrimonio netto (“Other comprehensive income”) delle variazioni di
valore. Tale opzione deve essere esercitata al momento della prima iscrizione ed é irrevocabile.
Per questi strumenti non è previsto alcun rigiro a conto economico, nemmeno al momento
dell’eventuale dismissione, così come non è previsto l’impairment test; l’unica eccezione è
rappresentata dai dividendi incassati che saranno imputati a conto economico. Quest’ultimo aspetto,
con riferimento agli strumenti di capitale, rappresenta l’unico elemento di novità dello Standard
rispetto alla precedente versione dell’ED.
Non sono previsti vincoli alla classificazione di strumenti di capitale in questa categoria (non è
quindi necessario che l’investimento abbia caratteristiche di stabilità o finalità particolari, i
cosiddetti investimenti strategici) e, pertanto, la scelta è totalmente demandata alla singola impresa.
� Transizione al nuovo principio - decorrenza
Lo standard prevede l’applicazione obbligatoria delle nuove regole a partire dagli esercizi che
iniziano dall’1/1/2013. E’ possibile, comunque, un’applicazione facoltativa delle modifiche, nel
frattempo approvate, a partire dal bilancio 2009.
1 Ma in alcuni casi il costo può essere rappresentativo del fair value (si veda B5.5)
Per le entità che applicheranno il nuovo principio in via anticipata per l’esercizio 2009 e 2010 non
sono richiesti periodi a confronto (salvo l’esposizione su base facoltativa). Per l’applicazione nel
2011 è, invece, richiesta l’esposizione di un esercizio a confronto.
L’IFRS 9 prevede un’applicazione retrospettiva obbligatoria delle nuove disposizioni, al fine di
facilitare la comparabilità dei bilanci, con la previsione di alcune eccezioni. Ciò significa che
l’entità dovrà applicare le nuove linee guida ai propri strumenti finanziari e predisporre le
informazioni, ad essi relative e fornite in bilancio, come se le nuove regole fossero state sempre
applicate. Si evidenzia come in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 sarà anche possibile la
designazione, o la revoca, al fair value con variazioni dello stesso a conto economico (cd. Fair value
option) delle passività finanziarie, sebbene escluse dall’ambito di applicazione.
Si riporta qui di seguito il confronto tra l’attuale IAS 39, la proposta ED7 e l’IFRS 9 come
presentato.
Tabella 10
Essendo questo il quadro ipotizzato per la prima fase di modifica al principio IAS 39, la
Commissione Europea riunitasi lo scorso 12 novembre ha deciso di sospendere l’omologazione. La
decisione è stata accolta con favore dagli operatori che, come detto, avevano mosso critiche
all’approccio seguito dallo IASB. Critiche erano pure pervenute dalla stessa commissione e dal
comitato di Basilea. Le banche in particolare avevano sottolineato come le scelte dello IASB
rappresentassero un’ulteriore passo verso il criterio del full Fair Value che da un lato impedisce una
rappresentazione di bilancio coerente con il modello di business delle stesse e dall’altro espone
sempre più agli effetti, talora anomali, del mercato. Ha detestato preoccupazione anche la lunga fase
di transizione – da chiudersi nel 2013 – che precede l’applicazione a regime della riforma. Così, se
l’Ifrs 9 fosse stato adottato, avrebbero coabitato nella Ue comunicazioni finanziarie non comparabili
per un lungo arco di tempo, con il rischio di compromettere il corretto funzionamento dei mercati
finanziari. Inoltre, l’adozione di differenti principi contabili avrebbe comportato un potenziale
effetto sul level playing field tra gli operatori bancari e sul sistema segnaletico, con la necessità di
un intervento regolamentare da parte dell’autorità di vigilanza. Intanto che interviene questa
sospensione va rilevata la diffusione di una bozza di consultazione sulle regole contabili relative
alla svalutazione dei crediti pubblicata dallo Iasb a inizio novembre. Il nuovo modello valutativo
proposto dallo Iasb (impairment methodology) richiede, infatti, per la prima volta la rilevazione in
conto economico delle perdite attese (expected loss). A questo fine, esso richiede che i prestiti (o
qualsiasi altra attività finanziaria classificata al costo ammortizzato) siano valutati durante tutta la
loro vita utile, senza aspettare che si verifichi l’evento di perdita. L’accantonamento per la
svalutazione dei crediti è determinato sulla base dei flussi di cassa attesi, includendo le eventuali
perdite attese, ma non i valori di mercato dello strumento finanziario.
Quanto sopra riportato rappresenta il punto della proposta di modifica allo IAS 39 tuttora in corso;
peraltro talune problematiche, emerse soprattutto in occasione del bilancio 2008, risultano non
raccolte nel documento dello IASB. Tra queste assume particolare importanza l’impairment delle
attività finanziarie segnatamente dei titoli di capitale.
Secondo lo IAS 39 i titoli di capitale possono essere classificati – oltre che nel portafoglio FVTPL -
nel portafoglio delle “attività finanziarie valutate al fair value con imputazione al conto
economico” (attività di negoziazione e attività per le quali è stata esercitata la FVO) ovvero in
quello degli AFS. I titoli di capitale classificati nelle due citate categorie devono essere valutati al
fair value, per la determinazione del fair value occorre seguire la gerarchia dei criteri e delle
metodologie dettata dallo IAS 39 (quotazioni, transazioni recenti, transazioni di società comparabili,
modelli valutativi interni). L’unica eccezione è relativa ai titoli di capitale non quotati ed il cui fair
value non può essere attendibilmente determinato, i quali sono mantenuti al costo. In particolare, le
attività finanziarie classificate nel portafoglio AFS sono valutate alla data di redazione del bilancio
(annuale e infrannuale) al fair value con imputazione delle relative variazioni in una riserva di
patrimonio netto. Tale riserva viene “girata” al conto economico all’atto del realizzo dell’attività
ovvero in presenza di perdite di valore (impairment). Pertanto, ad ogni data di redazione del
bilancio (annuale e infrannuale), in presenza di evidenze obiettive di perdita, l’entità deve
sottoporre ad impairment test gli investimenti azionari classificati nel portafoglio delle attività
finanziarie AFS, al fine di valutare se e in che misura l’eventuale diminuzione del fair value si
configura come perdita di valore, ipotesi questa che comporta l’imputazione degli effetti da
Patrimonio netto a Conto economico. Lo IAS 39 prevede per i titoli di capitale ulteriori indicatori di
impairment. In particolare, lo IAS 39 prevede che: “l’obiettiva evidenza di riduzione di valore per
un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale include informazioni circa importanti
cambiamenti con un effetto avverso che si è verificato nell’ambiente tecnologico, di mercato,
economico o legale in cui l’emittente opera, e indica che il costo dell’investimento in uno strumento
rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata
di fair value di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo
costo è inoltre un’evidenza obiettiva di riduzione di valore”.
Pertanto è rilevante non solo una riduzione significativa ma anche una riduzione non significativa
ma durevole. Gli operatori hanno richiesto che tali condizioni coesistano obbligatoriamente.
Ulteriore aspetto critico concerne i titoli classificati nel portafoglio AFS, Lo IAS 39 è asimmetrico
con riferimento al trattamento delle riprese di valore sui titoli (di capitale e di debito) classificati nel
portafoglio AFS.
Lo IAS 39 stabilisce, infatti, che le riprese di valore di un titolo di capitale classificato nel
portafoglio AFS non possano essere imputate al conto economico come storno di precedenti
rettifiche di valore, bensì devono essere imputate a Patrimonio netto.
Per i titoli di debito AFS, invece, la ripresa di valore va imputata a Conto economico.
Le ragioni di tale asimmetria sono spiegate dal Board nelle Basis for Conclusions dello IAS 39. In
sintesi, lo IASB inizialmente era intenzionato a prevedere per le riprese di valore operate sui titoli di
capitale e di debito lo stesso trattamento (imputazione a patrimonio netto). Successivamente, lo
IASB, a seguito dei commenti ricevuti, ha deciso di prevedere per le riprese di valore rilevate sui
titoli di debito un trattamento differente rispetto alle riprese di valore sui titoli di capitale. Ciò in
quanto lo IASB ritiene che gli eventi da cui scaturiscono le riprese di valore sui titoli di debito,
misurate da un aumento del fair value (ad esempio, a seguito del miglioramento del merito
creditizio ovvero della circostanza che il debitore ha ripreso ad effettuare regolarmente i pagamenti)
sono più “oggettivamente determinabili” rispetto a quelli dei titoli di capitale. Per questi ultimi,
infatti, un aumento del fair value può scaturire da una molteplicità di fattori (ad esempio, a seguito
di una riorganizzazione aziendale) i quali non necessariamente sottendono una ripresa di valore
dell’attività.
Peraltro questa asimmetria diviene ancor più critica laddove si consideri che secondo i principi
IAS/IFRS le rilevazioni che avvengono nei bilanci intermedi – vedi ad esempio semestrali – sono
cristallizzati (IAS 34 – IFRIC 10). Questo è una situazione comprensibile in un mercato ad esempio
nord-americano, anglosassone, laddove le società attribuiscono ai propri soci con periodicità
infrannuale i dividendi, situazione ben diversa dal mercato domestico laddove per norma si ha
un’unicità del bilancio annuale anche ai fini civilistici – vedi dividendi. Ancor di più se vediamo
l’argomento dal punto di vista fiscale laddove né il TUIR come modificato dalla Legge 244/07 (=
derivazione imponibile dal bilancio per i soggetti IAS) né il DM 48/2009 (= regolamento) né da
ultimo il DL 185/2008 conv. L. 2/2009 affrontano il tema del tutto nuovo nell’ambito dello stesso
esercizio in presenza della medesima attività/passività detenuta nel periodo si possano effettuare
iscrizioni a conto economico e contemporaneamente a patrimonio. Ciò potrebbe essere irrilevante
laddove le due iscrizioni avessero pari trattamento fiscale ma come noto ciò non accede in presenza
di titoli immobilizzati quale è il portafoglio AFS. Si riporta di seguito una esemplificazione della
problematica. Tabella 11
Il valore di bilancio del titolo al 31.12.2008 è 100. Al 31.3.2009, il fair value del titolo è 80. La
differenza (-20) tra fair value (80) e valore di bilancio (100) è attribuibile ad impairment e va,
pertanto, imputata al conto economico. Il fair value (80) diviene il nuovo valore di bilancio. Al
30.06 2009, il fair value del titolo è 85. La differenza (+5) tra fair value (85) e valore di bilancio
(80) rappresenta una ripresa di valore che va imputata a patrimonio netto. Il fair value (85) diviene
il nuovo valore di bilancio. Al 30.09.2009, il fair value del titolo è 55. La differenza (-30) tra fair
value (55) e valore di bilancio (85) è attribuibile ad impairment. Tale perdita di valore è coperta per
5 dalla riserva di patrimonio netto costituita a fronte della ripresa di valore al 30.06.2009. Pertanto,
l’importo da imputare al conto economico è pari a 25. Il fair value (55) diviene il nuovo valore di
bilancio. Al 31.12.2009, il fair value del titolo è 90. La differenza (+35) tra fair value (90) e valore
di bilancio (55) rappresenta una ripresa di valore che va imputata a patrimonio netto. Pertanto nello
stesso bilancio 2009 il medesimo titolo riporta sia infatti a CE (45) che a PN (35).
Tabella 1
Tabella 9
Tavola riassuntiva modifiche IAS 39 – luglio 2009
Tematica IAS 39 attuale Modifiche IASB
Categorie 4 categorie: FVTPL,
L&R, AFS, HTM (oltre a
FVO)
2 categorie: fair value (con
impatto a CE o con imputazione
a OCI) e costo/costo amm.to
Criteri di
classificazione
Intento aziendale
coniugato a caratteristiche
oggettive dello strumento
Ccaratteristiche oggettive dello
strumento finanziario e
secondariamente business model
Possessi
azionari
strategici
(diversi da
controllo o
collegamento)
Classificazione tra AFS • Classificazione FV/OCI.
• Nessun impatto a CE
nemmeno in fase di
dismissione.
• No impairment.
• Dividendi a OCI.
Riclassifiche Ammesse secondo regole
modificate nell’ ottobre
2008
Ammesse eccezionalmente solo
per titoli di capitale classificati
FV/OCI
Derivati
impliciti in
strumenti
composti
Scorporo dal contratto
ospite se non strettamente
correlato a questo
Sono possibili diverse
alternative: al momento appare
preferita quella che porta a non
scorporare mai il derivato e,
alternativamente, classificare
l’intero strumento a FV/CE
oppure a Costo/Costo
ammortizzato sulla base delle
caratteristiche oggettive
Hedge
accounting
4 tipologie di copertura:
• fair value,
• cash flow hedge,
• macro fair value e
• copertura
investimenti netti
In corso di definizione
Impairment
crediti
performing
Incurred loss model Diverse alternative possibili.
Quella allo studio al momento è
l’expected loss model
Tabella 10
Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9
Ambito di
applicazione
Attività e passività
finanziarie
Attività e passività
finanziarie
Solo attività
finanziarie –
passività
finanziarie escluse
Classificazione 4 categorie: fair value a
conto economico, L&R,
HTM e AFS
2 categorie: fair value
(2 sotto categorie: con
imputazione a conto
economico oppure con
imputazione a OCI) e
costo ammortizzato
sulla base di 1)
caratteristiche dello
strumento finanziario
e 2) gestione dello
strumento da parte del
management
Confermata
impostazione ED 7.
Driver di
classificazione:
- Business Model e
- Caratteristiche
dello strumento.
Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9
Tainting rule Qualora nel corso di un
esercizio fosse venduto
o riclassificato, prima
della scadenza, un
importo non irrilevante
degli investimenti
classificati in tale
categoria, scatta la
penalità della “tainting
rule”
Non prevista Non prevista
Riclassifiche Ammesse secondo le
regole modificate a
ottobre 2008
Non ammesse Obbligo di
riclassifica in caso
di modifica del
business model. In
tutti gli altri casi
non ammesse.
Fair value option Tre fattispecie previste
dall’attuale IAS 39:
- riduzione degli
accounting
mismatches;
- gestione di un
gruppo di strumenti
finanziari “on fair
value basis”;
- presenza di derivati
impliciti che
sarebbero da
scorporare.
Possibilità di
classificare al fair
value strumenti che,
per le loro
caratteristiche
tecniche, dovrebbero
essere valutati al costo
ammortizzato in caso
di riduzione
dell’accounting
mismatch.
Confermata
impostazione ED 7.
Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9
Derivati incorporati Scorporo del derivato se
non strettamente
correlato
Eliminazione della
possibilità di scorporo.
Gli strumenti ibridi
sono considerati
un’unica entità
Confermata
impostazione ED 7
(con riferimento ai
derivati iscritti
nell’attivo).
Titoli di capitale Possibilità di
valutazione al costo,
qualora il fair value non
sia attendibilmente
determinabile
Valutazione a fair
value
Confermata
impostazione ED 7,
salvo casistiche
particolari.
Partecipazioni non
di trading (non di
controllo o
collegamento)
Classificate negli AFS Possibilità di
valutazione a fair
value con imputazione
delle variazioni di
valore e dei dividendi
a patrimonio netto
(OCI), senza
effettuare il rigiro a
conto economico
neanche in caso di
dismissione
Possibilità di
valutazione a fair
value con
imputazione delle
variazioni di valore
a patrimonio netto
(OCI), senza
effettuare il rigiro a
conto economico
neanche in caso di
dismissione. I
dividendi sono
iscritti a conto
economico.
Effective date === Nd
Applicazione
anticipata permessa.
A partire dagli
esercizi che
iniziano dal
1/1/2013.
Applicazione
anticipata
Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9
permessa.
Periodi a confronto === Richiesti Su base facoltativa
per chi applica il
nuovo principio per
la prima volta nel
2009 e nel 2010.
Regole di
transizione
=== Applicazione
retrospettiva. Regola
semplificata per il
ricalcolo del costo
ammortizzato (in caso
di passaggio da FVtPL
a CA).
Confermata
impostazione ED 7,
con alcune
modifiche su
singoli aspetti di
dettaglio.
Tabella 11
TITOLI
31/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 30/09/2009 31/12/2009 Totale
a fine
esercizio
2008
Valore f.v. 100 f.v. 80 f.v. 85 f.v. 55 f.v. 90
Valore
contabile
100 80 85 55 90
Perdita a CE
per
impairment
20 25
Impatto
a CE
45
Ripresa di
valore a PN
5 - 5 35 Impatto
a PN
35
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