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MOVIMENTO LIBERAZIONE ITALIA fondato dal Gen. Antonio Pappalardo
Presidente Comm. Giuseppe Pino Sede legale Corso Vittorio Emanuele II n. 154 00186 Roma COMITATO DEI SAGGI
Presidente Gen (ris) Antonio Pappalardo Sede legale Corso Vittorio Emanuele II n. 154 00186 Roma Presidente del Comitato dei Saggi e fondatore del Movimento Liberazione Italia Gen (ris) Antonio Pappalardo Presidente del Movimento Liberazione Italia Comm. Giuseppe Pino
Rappresentati e difesi
STUDIO LEGALE AVV. CARLO PRIOLO Patrocinante nelle Supreme Corti 00193 Roma Via Tibullo n. 10 Tel. cell. 3332957607 [email protected] [email protected]
OSCE
Office for Democratic Institutions and Human Rights Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Ul. Miodowa 10 00-251 Warsaw
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Fax: +48 22 520 06 05 [email protected]
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OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) provides support,
assistance and expertise to participating States and civil society to promote democracy,
rule of law, human rights and tolerance and non-discrimination. ODIHR observes elections,
reviews legislation and advises governments on how to develop and sustain democratic
institutions. The Office conducts training programmes for government and law-
enforcement officials and non-governmental organizations on how to uphold, promote and
monitor human rights.
Who we are The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) is one of the world’s principal regional human rights bodies. Based in Warsaw, Poland, ODIHR is active throughout Europe, the Caucasus, Central Asia and North America. The Office promotes democratic elections, respect for human rights, tolerance and non-discrimination, and the rule of law. Established in 1991, ODIHR employs nearly 150 staff from 30 countries. The Office’s activities are funded through a core budget, which is approved annually by participating States, as well as through voluntary contributions.
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LIECHTENSTEIN
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Organismi internazionali
OCSE
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Danimarca; Francia; Grecia; Irlanda; Islanda;
Italia; Lussemburgo;
Norvegia; Paesi Bassi; Portogallo;
Regno Unito; Svezia;
Svizzera; Territorio Libero di Trieste (fino al 1954);
Turchia Repubblica Federale Tedesca (1955);
Spagna (1959); Canada (1961);
Stati Uniti (1961); Giappone (1964); Finlandia (1969); Australia (1971);
Nuova Zelanda (1973); Messico (1994);
Rep. Ceca (1995); Corea del Sud (1996);
Polonia (1996); Ungheria (1996);
Slovacchia (2000); Cile (2010);
Estonia (2010).
Israele (2010); Slovenia (2010). Lettonia (2016).
Rappresentanza Permanente
NATO - Bruxelles
Léopold III Laan 1110 · +32 2 707 41 11
Roma 8 gennaio 2018
OGGETTO:
L’ITALIA AL MOMENTO SI TROVA IN CONDIZIONE DI ILLEGALITA’ COSTITUZIONALE
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Il sottoscritto, Antonio Pappalardo, Generale dei Carabinieri (ris.), Presidente del Comitato dei Saggi del Movimento Liberazione Italia, nato a Palermo il 25 giugno 1946, residente in Lampedusa via Bonfiglio 92, in nome proprio e in qualità di fondatore del Movimento Liberazione Italia e Presidente del Organismo statutario “Comitato dei Saggi”, Il sottoscritto, Giuseppe Pino, Commissario (pens.), Presidente del Movimento Liberazione Italia, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 25 giugno 1946, residente in Roma, in nome proprio e in qualità di Presidente del Movimento Liberazione Italia, rilevato, l’intervenuto accordo con le cariche di vertice territoriali del movimento, considerato, di aver consultato online i partecipanti al movimento, come rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Priolo, come da delega in calce al presente atto, sporgono il presente
ESPOSTO-DENUNCIA VIOLAZIONE PRINCIPI E NORME COSTITUZIONALI
VIOLAZIONE LEGISLAZIONE NAZIONALE E SOVRANAZIONALE ELEZIONI POLITICHE
per gli adempimenti di competenza di cui ai destinatari del presente esposto-denuncia.
CON RICHIESTA DI IMMEDIATA MISURA PREVENTIVA PER LA LEGALITA’ COSTITUZIONALE
O DI IMMEDIATO PARERE DI INFONDATEZZA DELLA
CONDIZIONE DI ILLEGALITA’ COSTITUZIONALE
Premesso che
Parlamentari (Deputati e Senatori) e conseguentemente Presidente della Repubblica e
Governo
SONO ABUSIVI
Perché eletti con una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
Con la sentenza 14 gennaio n. 1 del 2014 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale di parti della legge n. 250 del 2005 (Legge 21 dicembre 2005, n. 270
" Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, detta legge Calderoli)
SONO ABUSIVI
Perché dopo le elezioni politiche tenute il 24 e 25 febbraio 2013 sono stati “PROCLAMATI” eletti dai rispettivi uffici elettorali REGIONALI nel marzo 2013, ma la avvenuta proclamazione
NON E’ STATA CONVALIDATA
Le attività di verifica dei poteri ( la CONVALIDA appunto) sono svolte, in sede istruttoria, alla Camera dei deputati dalla GIUNTA DELLE ELEZIONI ed al Senato della Repubblica dalla
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GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI, in base alle norme dei rispettivi regolamenti.
La CONVALIDA è stabilita dall’Art. 66 della Costituzione: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.
SONO ABUSIVI
Perché la CONVALIDA da parte della Camera dei Deputati e del Senato delle Repubblica, in osservanza all’art. 66 della Costituzione, è stata deliberata il 1 luglio 2015
UN ANNO E SEI MESI DOPO
la decisione della Corte Costituzionale. La convalida pur compiutasi è NULLA perché entrambe le Camere hanno deciso sulla base di una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale il 14 gennaio 2014. Hanno deliberato dopo la sentenza della Corte Costituzionale.
SONO ABUSIVI
Perché il processo di composizione delle Camere non si è compiuto. La CONVALIDA che si
sono dati da soli è NULLA.
SONO ABUSIVI
Perché la conclusione della sentenza della Corte Costituzionale (dopo aver dichiarato la
legge elettorale incostituzionale non decide la loro decadenza per il principio della
continuità dello Stato) è da parte del POPOLO SOVRANO irricevibile, inammissibile,
improcedibile, inaccettabile, contraddittoria, illogica, concettualmente insussistente, con
evidente DINIEGO DI GIUSTIZIA.
SONO ABUSIVI
Perché la loro presenza in Parlamento demolisce le fondamenta native dello Stato di
diritto, affonda la Repubblica nata con il REFERENDUM REPUBBLICA/MONARCHIA. La
nascita della Repubblica Italiana avvenne a seguito dei risultati del referendum
istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, indetto per determinare la forma di governo da dare
all'Italia dopo la seconda guerra mondiale
Vanifica la “LIBERAZIONE” del 25 aprile 1945. L'anniversario della liberazione d'Italia è una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia.
SONO ABUSIVI
Perché da 4 anni siedono in Parlamento SENZA TITOLO.
SONO ABUSIVI
Perché sono colpevoli recidivi. Si sono nuovamente approvati una legge elettorale illegittima, cosiddetto “rosatellum”. Legge elettorale votata da soggetti privi di titolo.
SONO ABUSIVI
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Perché con il loro agire hanno depotenziato il valore della cittadinanza italiana prospettando un ritorno a forme di sudditanza, al dominio dei governanti sui governati.
SONO ABUSIVI
Perché non rappresentano nessuno, rappresentano solo se stessi.
Un vuoto di tutela per il cittadini italiani, una paralisi istituzionale, con una sostanziale
impossibilità di agire senza restrizioni alla libertà personale (art. 13 Cost.).
I parlamentari e governanti italiani commettono ogni giorno il delitto di cui all’art. 287 c.p. usurpazione di potere politico: “Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. Si tratta di una norma speciale rispetto al delitto di usurpazione pubbliche, da cui si differenzia in quanto l'usurpazione riguarda un potere politico. All'usurpazione da intendersi come l'assumere un potere che per legge non spetta, è poi equiparata l'arbitraria ritenzione, che si verifica quando una persona, legittimamente rivestita di un potere, persiste nell'esercitarlo, dopo che è cessato per una qualsiasi causa senza però essere stato nuovamente autorizzato. Va detto che l’art. 383 c.p.p. da facoltà di arresto ai privati, con la seguente formula: 1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. 2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”. Di fronte all’inerzia dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia da ben 4 anni, i cittadini, non potendo tollerare ulteriormente questo stato di illegalità che può compromettere la stabilità della Repubblica, debbono agire per difendere lo Stato di diritto e le sue Istituzioni.
Ritenuto che
1) valutate e ritenute fondate queste premesse;
2) tenuto conto, altresì, che:
- nel febbraio del 2013 i parlamentari sono stati eletti con la legge cosiddetta “Porcellum”;
- si è votato, come per le precedenti elezioni politiche del 2006 e 2008, con il sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza, senza la possibilità di esprimere un voto di preferenza, introdotto dalla legge 270/2005;
- i Prefetti d’Italia viste le comunicazioni degli uffici centrali circoscrizionali hanno reso noto che sono stati proclamati eletti i deputati di quella circoscrizione elettorale;
- nel mese di marzo 2013 nelle varie circoscrizioni elettorali sono stati proclamati eletti tutti i parlamentari designati dagli aventi diritto al voto;
- nel marzo del 2013 gli Uffici circoscrizionali presso le Corti di Appello hanno comunicato i nominativi degli eletti alle Giunte per le elezioni di Camera e Senato;
- nel gennaio del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge “Porcellum”, annullando il premio di maggioranza e introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza, cancellando le c.d. liste bloccate, ma ha aggiunto che i parlamentari potevano rimanere in carica in quanto proclamati eletti;
- la Corte Costituzionale ha sostenuto che:
gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività”;
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vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984);
le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
3) atteso che:
- la proclamazione non esaurisce l’intero processo di composizione delle Camere ma, essendo a sua volta seguita dalla convalida, si richiede un’applicazione protratta nel tempo dell’intera normativa che disciplina l’elezione;
- la legge elettorale non potrebbe definirsi, quindi, “legge ad applicazione puntuale” dal momento che le vicende dell’elezione sono ancora pendenti fino al momento dell’intervenuta convalida;
- la valutazione della Corte quando definisce gli effetti nel tempo della propria dichiarazione d’incostituzionalità formula e costituisce il nodo centrale degli effetti collaterali della decisione di incostituzionalità sui risultati delle elezioni politiche;
- la Corte nel delineare i rapporti tra gli istituti della proclamazione e della convalida delle elezioni ex art. 66 Cost. non tiene conto delle conseguenze giuridiche sul versante degli effetti della decisione che non appaiono limitati ai soli effetti prodotti a partire dalla prossima consultazione elettorale senza in alcun modo investire le elezioni passate e gli atti adottati dal Parlamento sulla base dei risultati ottenuti in quelle consultazioni;
- la Corte asserisce che le proprie sentenze hanno efficacia retroattiva, tuttavia, ciò vale soltanto per i rapporti ancora pendenti «con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida»;
- sottolinea la Corte che «le elezioni che si sono svolte in applicazione delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti» (Corte Cost., 13 gennaio 2014, n. 1, cit., par. 7 Cons. diritto);
- la consequenzialità tra proclamazione/rapporti esauriti adottata dalla Corte induce ad interrogare, come già aveva fatto autorevole dottrina prima della pubblicazione della sentenza in commento, sui rapporti intercorrenti tra la proclamazione e la convalida degli eletti;
- se la proclamazione degli eletti esaurisce l’elezione quale significato assume la convalida delle elezioni e, soprattutto, quale disciplina applicare nell’ipotesi in cui in sede di convalida dovesse porsi la contestazione dell’elezione?;
- l’art. 66 della Costituzione stabilisce che: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”;
- sulla base di tale principio costituzionale l’elezione si completa con la convalida da parte della Giunta per le elezioni di Camera e Senato;
- nel febbraio del 2015 è stato eletto il Presidente della Repubblica che risulta essere stato scelto da parlamentari la cui elezione non è stata convalidata, essendo stata l’avvenuta convalida pronunciata il 1 luglio 2015, dopo la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge elettorale n. 270/2005, con la conseguenza che la convalida va considerata nulla;
- la Giunta per le elezioni il 1° luglio del 2015 ha convalidato le elezioni sulla base di una legge, il cosiddetto “Porcellum”, che non esisteva più e comunque era già stata mutilata dalla sentenza n. 1/2014 dalla Corte Costituzionale, per cui la convalida è nulla, effettuata sulla base di una legge illegittima, e gli eletti non risultano essere stati convalidati nel ruolo di parlamentari, con la conseguenza che la regolare composizione delle Camere non è avvenuta;
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- i Parlamentari stanno commettendo un gravissimo reato contro la personalità dello Stato “usurpazione di potere politico”, che prevede la pena della reclusione da 6 a 15 anni.
- l’art. 380 codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio nei seguenti
casi:
(1) “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
(2) Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
(a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II
del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni”;
Nello specifico
- Il delitto di “usurpazione di potere politico” rientra fra i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.);
- gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dovrebbero arrestare i parlamentari per interrompere l’azione delittuosa, che consente loro da una parte di esercitare abusivamente funzioni politiche, dall’altra di percepire indebitamente stipendi e indennità non dovuti.
Ne consegue che:
- la Procura Generale presso la Corte di Cassazione non potendo agire direttamente dovrebbe confermare la illegittimità della posizione degli attuali Parlamentari, intervenendo sull’applicazione delle norme di diritto e nell’interesse della legge;
- Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri dovrebbe in esecuzione dei compiti di polizia dell’Arma dei Carabinieri (artt. 159 e 161 del D. Lgs. n. 66/2010), nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica, disporre l’arresto (anche intimato o notificato) degli attuali Parlamentari abusivi per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza;
- Il Capo della Polizia di Stato dovrebbe, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza e vigilanza sul mantenimento dell'ordine pubblico, concorrere con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri all’arresto (anche intimato o notificato) degli attuali Parlamentari abusivi ed intimare all’attuale Ministro degli Interni di dimettersi;
- le predette Autorità dovrebbero comunque, in abiura della ricorrente ed illecita prassi del silenzio, decidere, nel rispetto dei principi amministrativi della trasparenza e dell’efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, di prendere una posizione chiara ed inequivocabile sulla questione posta, che costituisce il fondamento della Repubblica e l’attuazione dei principi scritti nella Costituzione.
va aggiunto che:
nella seduta della Giunta per le elezioni del 25 giugno 2015 la deputata Fabiana
DADONE del M5S, a nome del suo Gruppo parlamentare, ha riferito e rilevato quanto
segue:
- la Giunta per le elezioni si è avvalsa dell’apporto di diversi esperti in materia
costituzionale per questioni connesse in particolare alla “ambigua e per certi
versi sibillina sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale”;
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- è stato sottolineato dagli esperti il “carattere non esaustivo della sentenza”;
- “la maggioranza degli esperti auditi (cinque contro due) ha osservato che la
Giunta non poteva procedere ad applicare le norme dichiarate
incostituzionali dalla Consulta”;
- “la Giunta non può applicare in alcun caso norme che sono state dichiarate
illegittime dalla Corte Costituzionale”;
- In merito al concetto dei “rapporti esauriti”, il prof. De Fiores ha affermato
testualmente: “L’avvenuta proclamazione degli eletti non si esaurisce con il
procedimento di composizione del Parlamento. Vi è ancora una tappa,
costituita dal lungo e articolato procedimento di convalida, nel quale parte
integrante è, come dice l’art. 17 del Regolamento della Camera, il controllo
sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione, sulle
cause di eleggibilità … Ciò dimostrerebbe che l’elezione, non solo non
costituisce un fatto concluso, ma potrebbe, in qualsiasi momento, essere
contestata ed eventualmente annullata”;
- “lo status di parlamentare è un’acquisizione temporanea, reversibile e,
pertanto, revocabile, in sede di convalida. Acquisizione che subisce il
carattere di precarietà laddove afferisce allo status di parlamentari eletti in
forza di una legge elettorale che è decaduta”;
- “se la Giunta convalidasse l’elezione, violerebbe la sentenza della Corte
Costituzionale, così contribuendo in maniera decisiva a far saltare l’intero
assetto di garanzia costituzionale dell’ordinamento”;
La convalida della Giunta delle elezioni del 25 giugno 2015 e dell’Assemblea del 1°
luglio 2015 è da ritenersi nulla, mancando il presupposto della legge, ormai estinta dalla
sentenza della Consulta.
La proclamazione degli eletti poteva essere ritenuta valida se la convalida fosse
intervenuta prima della sentenza della Consulta;
L’affermazione sibillina e ambigua della Consulta che i parlamentari, in quanto
proclamati eletti, potevano rimanere sino al termine del mandato, è da ritenersi priva di
alcun valore giuridico, in quanto i parlamentari non erano stati ancora convalidati;
In ultima analisi, i parlamentari, all’atto dell’emanazione della sentenza, non erano
stati ancora convalidati eletti, per cui essi non potevano più rimanere in carica.
La sentenza della Consulta colpisce non solo quelli che hanno goduto del premio di
maggioranza, ma anche gli altri, in quanto eletti con liste bloccate.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella risulta eletto nel febbraio del 2015 da
parlamentari non convalidati eletti.
Visto l’art. 1 della Costituzione, che sancisce: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”; Visto l’art. 102, comma 3, della Costituzione, che sancisce: “La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”; Visto l’art. 109 della Costituzione, che sancisce: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Visto l’art. 112 della Costituzione, che sancisce : ”Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Considerato che l’Autorità Giudiziaria non può omettere di esercitare l’azione penale
per un delitto così grave e destabilizzante, e non può non disporre della Polizia
Giudiziaria per far cessare queste attività delittuose nelle forme previste dalla legge,
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commettendo, in caso di ulteriore inerzia, delitti di omissione, favoreggiamento e
concorso nello stesso reato.
In questo grave contesto di irregolarità e di illegalità si inserisce l’approvazione
delle legge 3 novembre 2017, n. 165, detta Rosatellum, dal suo relatore Ettore Rosato, che
disciplina l’elezione della Camera e del Senato, contro la quale il Movimento Cinque Stelle
ha già fatto ricorso per incostituzionalità, che risulta approvata da parlamentari non
convalidati e quindi nulla.
Il fatto è davvero grave in quanto si persiste a mantenere in Italia uno stato di
illegalità, che sta mettendo in pericolo la stabilità dello Stato e delle sue Istituzioni.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per quanto sopra detto, anche lui
abusivo, ha indetto le elezioni politiche per il 4 marzo 2018, così persistendo nel colpo di
stato che è stato commesso nel gennaio del 2014, facendo permanere in carica
parlamentari e governo.
Il Movimento Liberazione Italia chiede agli Enti in indirizzo ad agire con
tempestività bloccando le elezioni irregolari e invitando il Popolo italiano a eleggere
un’Assemblea legislativa per redigere la nuova legge elettorale, che né gli attuali Governo
e Parlamento, entrambi abusivi, possono approvare.
Tutto ciò sulla base:
1) dell’art. 1, comma 3 della Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, che cos’ recita: “Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”;
2) nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, n. 364/01 del 16 dicembre 2000, che così recita: “Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
VISTA CARTA DI PARIGI PER UNA NUOVA EUROPA PARIGI 1990
Incontro dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE): Austria, Belgio, Bulgaria, Canada,
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia-Comunità Europea, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San
Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
Parigi 19 - 21 novembre 1990
Una nuova era di democrazia, pace e unità
Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione in Europa, siamo riuniti a Parigi in un periodo di profondi mutamenti e di
attese storiche. L'era della contrapposizione e della divisione dell'Europa è terminata.
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Dichiariamo che per l'avvenire le nostre relazioni saranno basate sul rispetto e sulla
cooperazione.
L'Europa si sta liberando dal retaggio del passato. Il coraggio di uomini e donne, la potenza
della volontà dei popoli e la forza delle idee dell'Atto Finale di Helsinki hanno dischiuso
una nuova era di democrazia, pace ed unità in Europa.
E' questo il momento di realizzare le speranze e le aspettative nutrite dai nostri popoli per
decenni: l'impegno costante per una democrazia basata sui diritti dell'uomo e sulle libertà
fondamentali, la prosperità attraverso la libertà economica e la giustizia sociale nonché
un'uguale sicurezza per tutti i nostri paesi.
I Dieci Principi dell'Atto Finale ci guideranno verso tale ambizioso futuro, così come hanno
illuminato il nostro cammino verso migliori relazioni negli ultimi quindici anni. La piena
attuazione di tutti gli impegni CSCE deve costituire la base per le iniziative che stiamo ora
intraprendendo al fine di consentire alle nostre nazioni di vivere conformemente alle loro
aspirazioni.
Diritti dell'Uomo, Democrazia e Stato di Diritto
Ci impegniamo a edificare, consolidare e rafforzare la democrazia quale unico sistema di
governo delle nostre nazioni. Nel perseguire questo fine, ci atterremo a quanto segue.
I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono diritti innati di ogni essere umano, sono
inalienabili e garantiti dalla legge. Responsabilità primaria del governo é tutelarli e
promuoverli. Il loro rispetto costituisce una salvaguardia indispensabile contro gli eccessi
di potere di uno stato. La loro osservanza e il loro pieno esercizio sono il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace.
Il governo democratico si basa sulla volontà del popolo, espressa regolarmente attraverso
elezioni libere e corrette. Fondamento della democrazia é il rispetto della persona umana
e dello stato di diritto. La democrazia é la migliore salvaguardia della libertà di
espressione, della tolleranza di tutti i gruppi della società, e dell'uguaglianza di
opportunità per ogni persona.
La democrazia, con il suo carattere rappresentativo e pluralistico, comporta responsabilità
nei confronti dell'elettorato, l'obbligo delle autorità pubbliche di osservare la legge e la
giustizia amministrata imparzialmente. Nessuno deve essere al di sopra della legge.
Affermiamo che, senza discriminazioni, ogni persona ha il diritto:
- alla libertà di pensiero, coscienza e religione o credo,
- alla libertà di espressione,
- alla libertà di associazione e di riunione pacifica,
- alla libertà di movimento;
nessuno sarà:
- arbitrariamente arrestato o detenuto, sottoposto a tortura o ad altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti;
ciascuno ha inoltre il diritto:
- di conoscere i propri diritti e di esercitarli,
- DI PARTECIPARE AD ELEZIONI LIBERE E CORRETTE,
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- ad un procedimento giudiziario imparziale e pubblico se imputato di un reato,
- di possedere beni individualmente o in comune con altri e di gestire imprese
individuali, di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali.
Affermiamo che l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze
nazionali sarà tutelata e che le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto
di esprimere liberamente, preservare e sviluppare tale identità senza discriminazioni di
alcun genere ed in piena uguaglianza di fronte alla legge.
Garantiremo che ognuno possa disporre di efficaci strumenti di ricorso in sede nazionale o
internazionale, contro qualsiasi violazione dei suoi diritti.
Il pieno rispetto di tali precetti costituisce il fondamento su cui cercheremo di costruire la
nuova Europa.
I nostri Stati coopereranno e si sosterranno l'un l'altro con l'obiettivo di rendere irreversibili
tali conquiste democratiche.
SI RAPPRESENTANO LE SEGUENTI
CONCLUSIONI 1) la convalida dei parlamentari è nulla;
2) i parlamentari risultano tutti non convalidati eletti;
3) il Presidente della Repubblica è stato eletto dai Parlamentari che non sono stati
convalidati nel loro ruolo e nella loro funzione, con conseguente irregolarità nella
composizione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
4) gli odierni Parlamentari e di conseguenza i membri del Governo in carica svolgono
funzioni in posizione abusiva, per cui commettono e/o concorrono e comunque
assumono condotte compatibili con l’ipotesi del delitto di usurpazione di potere
politico, reato permanente;
5) gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di arrestarli qualora
vengano colti in flagranza di reato (artt. 380 e 382 c.p.p.), come pure posso
provvedere nelle medesime condizioni all’arresto privati cittadini (art. 383 c.p.p.).
Gli esecutori dell’arresto devono senza ritardo informare l’Autorità Inquirente;
Per tutto quanto premesso, esposto e dedotto i sottoscritti Gen. Antonio Pappalardo e
Comm. Giuseppe Pino come sopra meglio generalizzati e come rappresentati e difesi
DENUNCIANO I FATTI SOPRA ESPOSTI,
affinché, I DESTINATARI DEL PRESENTE ATTO qualora in questi vengano ravvisati
ELEMENTI DI INCOSTITUZIONALITA’, ED IRREGOLARITA’ RILEVANTI NELL’ESPLETAMENJTO
DELLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE STABILITE PER LA DATA DEL 4 MARZO 2018
PRENDANO TUTTI I CONSEGUENTI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, ATTESO CHE LA REGOLARE
FORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E’ NECESSARIA ALL’ITALIA IN
QUANTO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA E SOGGETTO GIURIDICO NELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI.
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CHIEDONO INOLTRE
che gli Enti destinatari 1) ravvisino le ipotesi di reati di cui agli articoli del codice penale Italiano, in
particolare della ipotesi di reato di cui all’art. 287 c.p. usurpazione di potere politico, a carico delle massime cariche dello Stato Italiano, con le audizioni a chiarimento di quanto illustrato nonché, se necessario, per mezzo dell’esibizione di ogni eventuale ed ulteriore documentazione in proprio possesso, stanti i fatti esposti in narrativa;
2) invitino l’Autorità Giudiziaria Italiana, in considerazione delle reiterate segnalazioni ricevute da ogni parte d’Italia e da ogni presidio democratico agente nel Paese, a intervenire applicando la normativa di riferimento ed adottando i conseguenti opportuni provvedimenti, e disponendo che la Polizia Giudiziaria provveda, qualora ne ricorrano le condizioni, agli arresti di Parlamentari e Governanti che si possano trovare in condizioni di flagranza di reato, al fine di assicurare l’ordine pubblico.
3) procedano ad annullare tempestivamente le elezioni politiche indette per il 4 marzo 2018.
IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE SI CHIEDE
di voler adottare IN VIA D’URGENZA E CAUTELARE gli opportuni provvedimenti per intervenire preliminarmente per interrompere ed eliminare la CONDIZIONE DI ININTERROTTO E COSTANTE PERICOLO PER LA LEGALITA’ COSTITUZIONALE DELL’ITALIA E DELLE PREROGATIVE E LIBERTA’ DEL POPOLO SOVRANO, ATTUALMENTE SOTTOPOSTO AL POTERE ABUSIVO DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO IN CARICA, SOPRATTUTTO IN PROSSIMITA’ DELLE ELEZIONI POLITICHE CHE DOVREBBERO CONSEGNARE AL PAESE UN PARLAMENTO ELETTO LEGITTIMAMENTE MENTRE L’APPROVATA LEGGE ELETTORALE VOTATA DA UN PARLAMENTO DI ABUSIVI RISULTA ANCH’ESSA ILLEGITTIMA, CON IL FONDATO RISCHIO DI ESSERE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE DALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Si chiede, pertanto, di formulare nel superiore interesse del popolo sovrano, qualora codeste alte cariche sovranazionali non ritengano fondata la NOTIZIA DI ILLEGALITA’ COSTIUTUZIONALE DELLE REPUBBLICA ITALIANA un
PARERE DI RIGETTO AL PRESENTE ESPOSTO-DENUNCIA
Roma lì 8 gennaio 2018
Il Presidente del Comitato dei Saggi Gen. (ris) Antonio Pappalardo Il Presidente del Movimento Liberazione Italia Comm. (pens.) Giuseppe Pino Le firme sono autentiche Avv. Carlo Priolo
NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA
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I sottoscritti Antonio Pappalardo, Presidente Comitato dei Saggi e Giuseppe Pino, Presidente del Movimento Liberazione Italia, nominano difensore di fiducia l’Avv. Carlo Priolo, conferendo allo stesso tutte le più ampie facoltà di legge, nelle procedure che saranno attivate a seguito del presente atto, ed eleggono domicilio presso il suo studio in Roma Via Tibullo 10. Roma, lì 8 gennaio 2018
(Antonio Pappalardo) (Giuseppe Pino) le firme sono autentiche Avv. Carlo Priolo
SI RIPORTA PER OPPORTUNA CONOSCENZA
IL VERBALE DI ARRESTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA DEL 21 DICEMBRE 2017 MOVIMENTO LIBERAZIONE ITALIA fondato dal Gen. Antonio Pappalardo
Presidente Comm. Giuseppe Pino Sede legale Corso Vittorio Emanuele II n. 154 00186 Roma COMITATO DEI SAGGI
Presidente Gen (ris) Antonio Pappalardo Sede legale Corso Vittorio Emanuele II n. 154 00186 Roma
VERBALE DI ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO EX ART. 383 C.P.P. ART. 383 c.p.p. facoltà di arresto da parte dei privati 1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. PER DECISIONE DEL DIRETTIVO DEL MOVIMENTO LIBERAZIONE ITALIA, IN ACCORDO CON LE CARICHE DI VERTICE TERRITORIALI DEL MOVIMENTO, SENTITI VIA CONSULTAZIONE ONLINE I PARTECIPANTI AL MOVIMENTO
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nei confronti di
MATTARELLA Prof. SERGIO
nato a Palermo il 23 luglio 1941, politico e giurista italiano, 12º Presidente della Repubblica italiana dal 3 febbraio 2015.
Come presidente della Repubblica ha finora conferito l'incarico al Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, l'11 dicembre 2016.
STATO DI FLAGRANZA Art. 382 c.p.p.
Art. 380 c.p.p. Arresto obbligatorio in flagranza. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni. L’Art.. 380 c.p.p. prevede tra quelli elencati il
REATO DI USURPAZIONE DI POTERE POLITICO
MOTIVI A. Nel febbraio del 2013 i parlamentari sono stati eletti con la legge cosiddetta
“Porcellum”. B. Nel marzo del 2013 gli Uffici circoscrizionali presso le Corti di Appello hanno comunicato
i nominativi degli eletti alle Giunte per le elezioni di Camera e Senato. C. Nel gennaio del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge
“Porcellum”, perché non sono state indicate le preferenze e le liste erano bloccate, ma ha aggiunto che i parlamentari potevano rimanere in carica in quanto proclamati eletti.
D. L’art. 66 della Costituzione stabilisce che: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.
E. Sulla base di tale principio costituzionale l’elezione si completa con la convalida da parte della Giunta per le elezioni.
F. Il 3 febbraio del 2015 è stato eletto il Presidente della Repubblica, nella persona del Prof Sergio Mattarella, che risulta essere stato eletto da parlamentari non convalidati.
G. La Giunta per le elezioni il 1° luglio del 2015 ha convalidato le elezioni sulla base di una legge, la cosiddetta “Porcellum”, che non esisteva più, per cui la convalida è nulla e i parlamentari non risultano essere stati convalidati.
H. I parlamentari stanno commettendo un gravissimo reato contro la personalità dello Stato “usurpazione di potere politico”, che prevede la pena della reclusione da 5 a 15 anni.
I. L’art. 380 codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio nei seguenti casi:di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
M. Il delitto di “usurpazione di potere politico” rientra fra i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio.
L’art. 383 c.p.p. (facoltà di arresto da parte dei privati), nell’ottica di coscienza sociale, prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, ma questi devono consegnare l'arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato e/o in violenza privata.
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Se all’intimazione di arresto l’intimato si rifiuta di seguire gli esecutori alla più vicina stazione dei Carabinieri o Commissariato di P.S. gli verrà consegnata una copia del verbale di arresto ed un’altra copia senza ritardo verrà deposita alla sede più vicina delle Forze dell’Ordine Pubblico. GLI ESECUTORI DELL’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROF. SERGIO MATTARELLA, DELEGATI DA TUTTI GLI SCRITTI AL MOVIMENTO LIBERAZIONE ITALIA, SI SONO RECATI NELLA MATTINA DEL 21 DICEMBRE 2017 AL PALAZZO DEL QUIRINALE SEDE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. Gli esecutori sono stati fermati dalla vigilanza, che ha segnalato l’indisponibilità del Presidente Mattarella ad incontrare la delegazione. La delegazione del Movimento liberazione Italia ha consegnato alla vigilanza il verbale di arresto, affinché fosse consegnato al Presidente Mattarella. Poi la delegazione si è recata nel giardino pubblico antistante l’entrata del Palazzo del Quirinale fronte Via del Quirinale. I delegati sono stati circondati, sembra da agenti della DIGOS, che hanno chiuso la porta di accesso del giardino, impedendo loro la libertà di movimento ed intimando di volerli identificare senza qualificarsi. Poi una volta liberati i delegati hanno depositato il verbale di arresto alla Stazione dei Carabinieri più vicina.
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