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Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2014.
FISCALITA' d'IMPRESA
POLITICHE E SERVIZI PER IL SISTEMAFiscalità d'Impresa
Roma, 5/3/2014Prot. 0002898
Com. n. 42
OGGETTO: Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2014.
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2014, sono state stabilite le modalità e i tempi di accesso alla procedura, attivata in base a quanto previsto dall'art. 6, c. 5-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, ai sensi della quale le persone fisiche possono consultare telematicamente le banche dati ipotecaria e catastale con riguardo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente è titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
In specie, dal 31 marzo 2014 le persone fisiche abilitate ai servizi Fisconline o Entratel
potranno consultare on line, gratuitamente e senza versare tributi, le banche dati
ipotecaria e catastali in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in
parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Il servizio di consultazione telematica, in fase di prima attivazione, dunque, è attivo soltanto per le persone fisiche registrate a Fisconline o Entratel. Per accedere alla consultazione occorre che il codice fiscale del richiedente, presente nelle banche dati ipotecaria e catastale, coincida con quello del titolare dell'abilitazione ai due servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.
La procedura riguarda esclusivamente i fabbricati di cui il soggetto risulta intestatario
negli archivi catastali e, con riferimento ai registri immobiliari, alle formalità
informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia i fabbricati di cui il medesimo
risulta intestatario negli atti catastali.
Inoltre, sempre dal prossimo 31 marzo, la consultazione sia degli atti catastali che dei
registri immobiliari, potrà essere richiesta, senza costi, anche presso gli sportelli
decentrati del Catasto, e, in questo caso, non solo dalle persone fisiche.
IL RESPONSABILE
Dott. Vincenzo De Luca
05 marzo 2014
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