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Fernanda Faini 1

Documenti informatici e comunicazioni telematiche

Fernanda Faini

10 giugno 2014

Grosseto

Fernanda Faini

Indice

Pubblica amministrazione digitale:

contesto di riferimento e diritti digitali.

La società dell’informazione e della conoscenza

e la pubblica amministrazione digitale.

Il contesto normativo di riferimento: il quadro europeo.

il contesto nazionale: il quadro giuridico, la riforma

del 2010 e le novità normative degli ultimi anni.

il contesto regionale: ambito di potestà normativa

regionale, le leggi e il modello di Regione Toscana

(l.r. 1/2004, l.r. 40/2009, l.r. 54/2009).

Finalità, principi e ambito di applicazione della

normativa in materia.

Cittadinanza digitale e diritti digitali di cittadini e imprese: quali sono e la loro

portata.

Diritto all’alfabetizzazione informatica: la problematica del digital divide.

Il diritto all’uso delle tecnologie e gli altri diritti digitali.

Fonte immagine: http://www.vettorialigratis.it/wp-content/uploads/2011/09/cuoco-con-menu-cooks-with-menu.jpg

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Indice

Strumenti della pubblica amministrazione digitale: documento

informatico, firme elettroniche e comunicazioni telematiche.

A) Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico.

Firme elettroniche e la diversa validità giuridica e probatoria:

firma elettronica c.d. semplice

firma elettronica avanzata

firma elettronica qualificata

firma elettronica digitale

Duplicati e copie.

Gestione dei documenti informatici e dematerializzazione.

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Indice

B) Comunicazioni telematiche

La trasmissione del documento informatico: le comunicazioni telematiche.

Posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

Comunicazioni telematiche:

comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni

comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e imprese

comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e professionisti

comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e cittadini

La presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

Performance, responsabilità e sanzioni

Digitalizzazione e riorganizzazione, performance e quantificazione dei risparmi.

Responsabilità e sanzioni.

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Il diritto dell’informatica

Grande cambiamento ed evoluzione della realtà in cui viviamo grazie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ha comportato

l’esigenza di un interesse del diritto verso le nuove tecnologie

sorta di terza rivoluzione industriale

1. I° rivoluzione industriale

settore tessile - metallurgico/macchina a vapore/telaio meccanico

2. II° rivoluzione industriale

elettricità/petrolio/prodotti chimici

3. III° rivoluzione industriale automazione/elettronica/informatica/telematica

concetto di società dell’informazione e della conoscenza →

nuovo assetto della società, dotato di proprie caratteristiche, di un proprio lessico e in cui gli attori acquisiscono ulteriori connotazioni.

Il linguaggio, anche giuridico, si arricchisce di nuovi termini che definiscono aspetti della realtà attuale.

cos’è la società dell’informazione e della conoscenza?

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Società dell’informazione e della conoscenza

Società dell’informazione e della conoscenza

l’assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità

dell’informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo

economico, sociale e culturale.

↓ ↓

Pubblica Amministrazione ↔ Cittadino o persona digitale:

digitale o elettronica cittadinanza digitale

↓ ↓

governo elettronico/ ↔ diritti digitali

e-government

e-governance

open government

Fonte immagine:Ihttp://farm7.staticflickr.com/6201/6131646487_5e75ddfa52.jpg

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Società dell’informazione e della conoscenza

Caratteristiche

informazione è il principale bene economico, “la materia prima” delle nuove tecnologie (così M. Castells).

enorme crescita delle informazioni disponibili e possibilità di avvalersi di strumenti automatici per acquisirle → riduzione dei costi di raccolta delle informazioni. Caratteristiche di interconnessione, integrazione e flessibilità.

impatto pervasivo delle tecnologie su ogni aspetto della vita sociale e individuale → incidenza nei settori privati ed economici, modifica delle organizzazioni e delle funzioni pubbliche (e-government, e-democracy).

virtualità → gran parte delle attività giuridiche private e pubbliche hanno rappresentazioni informatiche che hanno valore giuridico e producono effetti (es. pagamenti).

a-territorialità → società della rete (network society), globalizzazione: si prescinde dal vincolo territoriale e dalle distanze geografiche.

cambiamenti nel fattore “tempo” → le tecnologie rendono sostanzialmente immediata la trasmissione delle comunicazioni.

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Società dell’informazione e della conoscenza

Esigenze e problematiche

rete di reti mostra ambivalenza fra inclusione ed esclusione → potenziale aspetto inclusivo, ma nuovi rischi di esclusione (digital divide) da considerare.

necessità di assicurare certezza del diritto e validità giuridica → garantire autenticità e integrità dei documenti informatici, identificazione certa del soggetto giuridico, individuazione temporale certa (es. nelle trasmissioni telematiche).

necessità di garantire sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

necessità di proteggere il singolo nella sua individualità e consentirgli il controllo della sua rappresentazione informatica → privacy e diritto all’autodeterminazione sulle proprie informazioni.

prevenzione di frodi informatiche.

Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Internet1.jpg

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Società dell’informazione e della conoscenza

Nuovo lessico

termini anglofoni (input, file, byte, hardware, software, browser ecc.)

neologismi (editare, chattare, resettare, portale, sito, ecc.)

molti termini acquistano il prefisso e- → sta per electronic: fa acquisire un’accezione collegata al mondo delle reti e internet (e-mail, e-government).

definizioni

informatica → nozione statica: contrazione del francese information automatique (per primo P. Dreyfus nel 1962), INFORMazione automATICA. E’ la scienza che studia la rappresentazione e l’elaborazione automatica dell’informazione.

telematica → nozione dinamica: dal francese telematique, lemma composto da telecomunication e informatique, usato nel 1978 da Nora e Minc per dare conto della crescente interazione fra calcolatori e telecomunicazioni. E’ l’insieme delle applicazioni che consentono trasferimento a distanza e circolazione automatica dei dati tra calcolatori.

digitale → dall’inglese digit: numero, cifra, a sua volta derivato dal latino digitus: dito che per estensione viene ricondotto e tradotto con numero (dato che i numeri si contano con le dita). Ci si riferisce all’uso dei numeri per rappresentare le informazioni. Concetto di homo digitalis → possibilità di conoscere il mondo con un click (N. Negroponte).

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La pubblica amministrazione digitale

Cos’è la Pubblica Amministrazione elettronica o digitale?

l’organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull’impiego esteso e integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi.

si evince già dalla definizione che parlare di amministrazione digitale significa:

non solo mera introduzione di tecnologie nell’azione amministrativa già esistente (errore di prima fase di digitalizzazione),

ma anche

cambiamento di cultura → superare le resistenze culturali.

riorganizzazione interna.

razionalizzazione delle attività e reingegnerizzazione dei processi.

nuovo rapporto con l’utenza.

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La pubblica amministrazione digitale

Motivazioni e obiettivi della Pubblica Amministrazione digitale:

riallineamento allo sviluppo della società civile

(PA è strutturalmente più “lenta” rispetto all’evoluzione della società).

aumento di efficacia ed efficienza.

abbattimento dei costi.

maggior trasparenza e tempestività di azione.

miglior qualità dei servizi resi e maggior soddisfazione dell’utenza (cittadini e imprese).

maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche.

strumenti necessari tra l’altro per creare

nuovo rapporto di fiducia

fra cittadini e pubblica amministrazione

(mezzo per superare crisi di credibilità della PA italiana)

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La pubblica amministrazione digitale

La digitalizzazione della pubblica amministrazione:

all’interno → riordino organizzativo, semplificazione e razionalizzazione di processi, maggior coordinamento e integrazione fra i vari rami della PA. Le procedure informatiche e automatiche comportano l’eliminazione di operazioni manuali ripetitive e demotivanti; può comportare nuovo interesse, attaccamento e motivazione al lavoro dei dipendenti pubblici con conseguente loro maggiore soddisfazione e quindi maggiore produttività (così G. Taddei Elmi).

all’esterno → nuovo rapporto e interazione diretta con il cittadino visto come cliente, maggiore trasparenza e di conseguenza maggior controllo sociale sull’attività della pubblica amministrazione. Questo comporta imparzialità, efficienza e buon governo. Permette altresì un maggior ruolo attivo dei cittadini e partecipazione alle decisioni pubbliche, veicolo di maggiore democrazia.

La digitalizzazione è una grande occasione per ripensare e dare nuovo volto alla PA in termini di efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione → fattori di innovazione e competitività del Paese.

L’amministrazione digitale deve essere l’odierna e futura struttura portante dell’attività di management pubblico.

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La pubblica amministrazione digitale

Le “parole” della pubblica amministrazione digitale

Trasparenza → pubblicità e diritto di accesso che consentono l’attribuzione di un potere di controllo democratico sullo svolgimento dell’attività amministrativa per garantire e favorire i principi di buon andamento ed imparzialità.

Ascolto → attenzione al cittadino e impresa quali “clienti”, passaggio dal provvedimento al servizio.

Semplificazione → snellire e rendere più celere l’azione amministrativa: riduzione oneri e tempi burocratici.

Partecipazione → non è solo diritto di informazione, ma la creazione di momenti e luoghi di partecipazione.

Responsabilità → principio di buona amministrazione (art. 97 C.) che si declina nei principi di efficacia (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti) e di efficienza (rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti). Responsabilità della dirigenza pubblica nel perseguimento dei risultati.

Informatizzazione come strumento e non come fine

a fini di efficacia, efficienza, semplificazione, creazione di diritti.

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Evoluzione amministrazione digitale

Evoluzione

e-government → e-governance → open government

Non esistono definizioni universalmente condivise.

e-government → governo elettronico.

E’ l’adozione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione per l’innovazione tecnico-organizzativa della pubblica amministrazione, al fine di migliorare l’erogazione dei servizi a cittadini e imprese in termini di efficacia, efficienza e qualità e allo scopo di rafforzare il processo democratico e sostenere le politiche pubbliche.

Si riferisce all’assetto istituzionale delle attività di governo

(piramidale e gerarchico: top→down).

maturazione del concetto →

deve coniugarsi ed evolversi in

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Evoluzione amministrazione digitale

e-governance

Concorso e partecipazione di tutte le componenti sociali → approccio multi-stakeholder.

Si riferisce alle modalità e agli effetti dell’attività di governo piuttosto che al suo assetto istituzionale → si pone attenzione alla relazione fra i diversi attori sociali (principi di decentramento e sussidiarietà: bottom → up).

Governo a rete → estensione dell’area di cooperazione fra attori pubblici e privati, sistema di relazioni di scambio e cooperazione fra attori mossi da logiche diverse.

la finalità è creare

una pubblica amministrazione

orientata al cittadino e all’impresa come “clienti”:

approccio customer-oriented

ulteriore sviluppo del concetto:

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Evoluzione amministrazione digitale

open government → governo aperto

Governi e amministrazioni devono essere trasparenti a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili per favorire così azioni efficaci e garantire un controllo pubblico del proprio operato mediante le nuove tecnologie.

Tratti distintivi dell’open government (così E. Belisario)

centralità del cittadino

partecipazione

accesso universale ai dati

uso del web

Open data elemento essenziale, ma non esaustivo di open government.

Data fondamentale per l’open govenment → 8 dicembre 2009: lancio dell’open government Directive da parte del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama → ha conferito accezione contemporanea al concetto di trasparenza, ha individuato negli open data lo strumento di partecipazione di cittadini e imprese e ha prescritto alle Agenzie Pubbliche i principi e criteri guida della filosofia open: trasparenza, partecipazione e collaborazione.

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Evoluzione amministrazione digitale

Nel dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato la strategia europea relativa al “pacchetto open data” con una comunicazione ufficiale (“Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente”) finalizzata a valorizzare gli open data tra i paesi europei attraverso una serie di misure.

In Italia nella direttiva 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” di CiVIT si parla di open government, facendo richiamo all’esperienza statunitense. Il concetto di accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di origine statunitense.

Nell’ultimo periodo si comincia a parlare di open government, viene creato un portale nazionale (dati.gov) e portali territoriali dedicati agli open data.

Nella normativa dell’ordinamento italiano cominciano ad aversi norme dedicate agli open data→ art. 52 comma 1-bis d.lgs. 82/2005 come mod. da d.lgs. 235/2010, art. 47 comma 2 bis lett. b) del d.l. 5/2012 conv. con mod. da legge 35/2012, art. 18 d.l. 83/2012 conv. con mod. dalla legge 134/2012, “Amministrazione aperta” e, da ultimo, art. 9 del Decreto Crescita 2.0, d.l. 179/2009 conv. con legge 221/2012 e d.lgs. 33/2013.

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Contesto di riferimento

Contesto di riferimento

Quadro normativo e politiche di sviluppo su amministrazione digitale,

società dell’informazione e della conoscenza e open government:

europeo → riferimenti normativi e piani d’azione.

nazionale → il quadro normativo e i piani per lo sviluppo dell’e-

government.

Contesto europeo

2 aspetti compresenti:

aspetto competitivo → promuovere le tecnologie, favorire il mercato, la concorrenza, lo sviluppo, la crescita economica e la competitività.

aspetto inclusivo → componente sociale, accesso a nuove tecnologie, diffusione del sapere.

Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg

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Contesto di riferimento europeo

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2007 (ex Trattato che istituisce la Comunità europea – Trattato di Roma 1957) [mod. success., da ultimo dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007] →

artt. 170-172 (ex artt. 154-156) → reti transeuropee nei settori di infrastrutture trasporti, telecomunicazioni e energia: interconnessione, interoperabilità, accesso;

artt. 179-190 (ex artt. 163-173) → ricerca e sviluppo tecnologico: programmi quadro pluriennali comprendono l’insieme delle azioni della Comunità.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Nizza 2000 cui fa riferimento e dà valore vincolante il Trattato di Lisbona:

art. 8 – protezione dei dati di carattere personale;

art. 11 – libertà di espressione e di informazione;

art. 36 – diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale;

art. 41 – diritto ad una buona amministrazione;

art. 42 – diritto d’accesso ai documenti.

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Contesto di riferimento europeo

alcune direttive europee del Parlamento europeo e del Consiglio rilevanti

firme elettroniche → direttiva 1999/93/CE - quadro comunitario per le firme elettroniche. In attuazione: d.lgs. 10/2002 e d.p.r. 137/2003.

riutilizzo informazione settore pubblico → direttiva 2003/98/CE - riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. In attuazione → d.lgs. 36/2006.

commercio elettronico → direttiva 2000/31/CE - aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. In attuazione → d.lgs. 70/2003.

comunicazioni elettroniche → direttiva 2002/21/CE -istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e le “direttive particolari” n. 19, 20 e 22 - accesso, all’autorizzazione alle reti di comunicazione elettronica e al servizio universale e successive modificazioni (direttiva 2009/140/CE recante modifica delle cit. dir. 19, 20 e 21). In attuazione → d.lgs. 259/2003.

privacy → direttiva 2002/58/CE - trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, direttiva 97/66/CE - trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni e direttiva 95/46/CE - tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In attuazione → d.lgs. 196/2003.

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Contesto di riferimento europeo

Politiche europee di sviluppo e-government

1984: Programma Esprit →

promozione strategie per il settore ICT e la liberalizzazione delle telecomunicazioni.

1993: c.d. Rapporto Delors

(Libro bianco su Crescita, Competitività, Occupazione)→

compare l’espressione “Società dell’Informazione”: l’informazione come ricchezza ed elemento chiave dei processi economici e sociali per lo sviluppo dei mercati e la crescita europea.

1994: c.d. Rapporto Bangemann

(relazione “L’Europa e la Società dell’Informazione globale”)→

si palesa per la prima volta l’esigenza che l’UE definisca politiche generali per lo sviluppo della Società dell’Informazione → piano di azione relativo alla Società dell’Informazione dell’UE (“Verso la Società dell’Informazione in Europa”).

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Contesto di riferimento europeo

Passo decisivo → l’iniziativa e i piani d’azione eEurope

Iniziativa eEurope - Una Società dell’Informazione per tutti (1999 - 2000).

Obiettivi e interventi principali →

far entrare ogni cittadino, impresa e amministrazione nell’era digitale e mettere a disposizione un collegamento online,

cultura digitale sostenuta da spirito imprenditoriale

ruolo di integrazione e coesione sociale della Società dell’informazione.

Fra le aree di intervento prioritarie è prevista quella relativa alle amministrazioni on line (azioni relative ai dati pubblici, alla consultazione in merito alle principali iniziative politiche e all’accesso elettronico).

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Contesto di riferimento europeo

Obiettivo → far divenire Europa l’economia più competitiva e dinamica a livello mondiale sfruttando a tal fine le opportunità delle nuove tecnologie e di Internet → necessità quindi di piano di azione globale eEurope avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato su un’analisi comparativa di iniziative nazionali.

eEurope 2002 – presentato nel 2001.

Obiettivi →

accesso a internet meno costoso, più rapido e sicuro,

investimenti nelle persone e nelle competenze,

promozione dell’utilizzo di internet.

eEurope 2005 – presentato nel 2002.

Obiettivi →

accesso a banda larga ampiamente disponibile e a prezzi competitivi,

infrastruttura di informazione protetta,

servizi pubblici on line (egovernment, elearning, ehealth, eBusiness, servizi per cultura e turismo).

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Contesto di riferimento europeo

i2010 – una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione (2005) Nuovo quadro strategico per la società dell’informazione e i media.

Priorità →

realizzazione di uno spazio unico europeo dell’informazione capace di accogliere un mercato interno aperto e competitivo (banda larga, interoperabilità, sicurezza);

rafforzamento dell’innovazione e degli investimenti nella ricerca sulle tecnologie per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro;

la realizzazione di una società dell’informazione e dei media basata sull’inclusione capace di stimolare la crescita e l’occupazione: e-Accessibilità ed e-Inclusione.

Governance → metodo aperto di coordinamento: lo scambio di buone pratiche e relazioni annuali circa l’attuazione degli obiettivi.

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Contesto di riferimento europeo

Piano d’azione e-government per l’iniziativa i2010 → accelerare l’eGovernment in Europa a vantaggio di tutti (2006)

Obiettivi →

assicurare rapidamente vantaggi concreti a cittadini e imprese,

assicurarsi che l’amministrazione in linea a livello nazionale non crei nuovi ostacoli nel mercato interno dovuti, in particolare, alla mancanza di interoperabilità,

estendere i vantaggi a tutta l’Unione europea consentendo la realizzazione di economie di scala.

Priorità →

accesso per tutti (lotta al digital divide),

efficienza e efficacia,

servizi di amministrazione in linea di grande impatto (appalti pubblici elettronici),

mettere in atto strumenti chiave (sistemi interoperabili di gestione dell’identificazione elettronica; autenticazione elettronica dei documenti; archiviazione elettronica),

e-democracy.

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Contesto di riferimento europeo

Agenda digitale europea → l’agenda europea del digitale è una delle 7 iniziative faro della strategia Europa 2020 – una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (obiettivi in materia di occupazione, produttività e coesione sociale da raggiungere entro il 2020) → presentata da Commissione europea nel 2010

Strategia Europa 2020

si concentra su tre grandi priorità che rispondono alle principali sfide del secolo

crescita intelligente → sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;

crescita sostenibile → promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;

crescita inclusiva → promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.

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Contesto di riferimento europeo

Agenda digitale europea

obiettivi:

sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire innovazione, crescita economica e progresso e trarre vantaggi socio-economici sostenibili da un mercato unico del digitale.

azioni:

sviluppare e realizzare il mercato digitale unico → aprire l’accesso ai contenuti on line legali, creare quadro normativo equilibrato, servizi di telecomunicazione unificati, agevolare fatturazioni e pagamenti elettronici: superare mancanza di fiducia degli utenti.

aumentare l’interoperabilità e gli standard.

consolidare la fiducia e la sicurezza on line → contrastare criminalità informatica e il non rispetto della riservatezza.

promuovere un accesso ad Internet veloce e “superveloce” per tutti accessibile e a prezzi competitivi.

investire nella ricerca e nell’innovazione.

migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale.

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Contesto di riferimento europeo

Piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015 → adottato 2010

Obiettivo → facilitare la transizione verso una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale aperti e flessibili a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 4 priorità/macroaree di azione:

1. empowerment degli utenti → responsabilizzazione dell’utente tesa a incrementare la capacità di cittadini, imprese e altre organizzazioni di essere proattivi nella società mediante il ricorso a nuovi strumenti tecnologici (azioni: servizi progettati per rispondere alle esigenze degli utenti, produzione collaborativa di servizi con web 2.0, riutilizzo di informazioni, e-democracy).

2. rafforzare il mercato interno → azioni rivolte a permettere ai servizi di e-government di superare le barriere dei singoli stati: servizi senza confini per le imprese, servizi di mobilità personale, attuazione dei servizi transfrontalieri.

3. migliorare l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni → utilizzo delle tecnologie per grandi cambiamenti nella PA (migliorare i processi organizzativi, riduzione degli oneri amministrativi - registrazione unica per taluni dati e una relativa analisi costi-benefici -, PA maggiormente ecologica).

4. creazione dei presupposti e pre-requisiti per lo sviluppo dell’e-government → interoperabilità, mettere a disposizione strumenti base, identificazione e autenticazione (revisione della direttiva sulla firma elettronica), innovazione (adattare l’e-government ai cambiamenti nella società dell’informazione).

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Contesto di riferimento nazionale

Contesto nazionale

Digitalizzazione quale strumento per garantire buon andamento della PA →

art. 97, comma 1, Costituzione I pubblici uffici sono organizzati secondo

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e

l’imparzialità dell’amministrazione.

Numerosa normativa emanata nel tempo in materia

legge 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) → si accenna ad utilizzo

di informatica in pubblica amministrazione.

legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) → definita da dottrina legge “inconsapevolmente informatizzata”: anche se non prevedeva l’uso delle tecnologie, per essere applicata compiutamente ne auspicava l’avvento.

legge 421/1992 → informatizzazione di PA art. 2, co. 1, lett. mm), attuato da:

d.lgs. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) → istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

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Contesto di riferimento nazionale

legge 59/1997 (c.d. legge Bassanini) art. 15 → affermazione del principio

della piena validità e rilevanza del documento informatico. Attuato con:

d.p.r. 513/1997 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,

l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e

telematici)→ attribuito valore legale a documenti, atti, dati e contratti formati

da privati e PA con strumenti informatici e trasmessi in via telematica.

Introdotta firma digitale: clausola di equivalenza con firma autografa.

d.p.r. 428/1998 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo

informatico da parte delle amministrazioni pubbliche) → protocollo informatico

d.p.r. 445/2000 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa) → vi sono confluite norme del 1997 e 1998

e ha disposto altresì in materia di gestione dei flussi documentali.

Successivamente:

d.lgs. 10/2002 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro

comunitario per le firme elettroniche) → recepimento di direttiva comunitaria

in materia di firme elettroniche. In sua attuazione:

d.p.r. 137/2003 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in

materia di firme elettroniche).

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Contesto di riferimento nazionale

Esigenza di intervento normativo per dare assetto organico e unitario alla normativa emanata nel tempo in materia di amministrazione digitale.

Delega → art. 10 legge 229/2003: ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell’informazione secondo i principi e i criteri direttivi e sugli oggetti indicati dalla norma.

Principi e criteri direttivi della delega:

firma elettronica → graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria dei tipi di firma in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza;

servizi on line → garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dai soggetti pubblici;

dati e documenti informatici → prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, e obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l’esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

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Contesto di riferimento nazionale

A norma della delega di cui all’art. 10 della legge 229/2003 vengono approvati:

d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 → definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Fondamentale atto successivo → d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159: modifica il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e in recepimento del parere del Consiglio di Stato n. 11995 del 2005 (secondo cui non poteva non contenere un aspetto così cruciale e pertanto necessità di integrazione) ha incluso nel codice la disciplina del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) abrogando il d.lgs. n. 42 del 2005

centralità del d.lgs. 82/2005

quale sorta di “Magna Charta” dell’amministrazione digitale

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Contesto di riferimento nazionale

Struttura del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, d.lgs. 82/2005)

Capo I → Principi generali (definizioni, finalità e ambito di applicazione, diritti dei cittadini e delle imprese, organizzazione delle PPAA. Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)

Capo II → Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti, libri e scritture

Capo III → Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Capo IV → Trasmissione informatica dei documenti

Capo V → Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Capo VI → Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle PPAA

Capo VII → Regole tecniche

Capo VIII → Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione

Capo IX → Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

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Contesto di riferimento nazionale

Successivamente numerosi altri atti normativi di modifica al CAD

legge 24 dicembre 2007, n. 244

d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. con modif. con legge 28 febbraio 2008, n. 31

d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. con legge 28 gennaio 2009, n. 2

legge 18 giugno 2009, n. 69

d.l. 1° luglio 2009, n. 78 conv. con modif. con legge 3 agosto 2009, n. 102

legge 23 dicembre 2009, n. 191

d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con modif. con legge 26 febbraio 2010, n. 25

d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32

d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. con legge 14 settembre 2011, n. 148

d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. con legge 22 dicembre 2011, n. 214

d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modif. con legge 4 aprile 2012, n. 35

d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. con legge 7 agosto 2012, n. 134

d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con modif. con legge 7 agosto 2012, n. 135

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. con legge 17 dicembre 2012, n. 221

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

d.l.21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

legge 27 dicembre 2013, n. 147

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Numerosa normativa emanata nel tempo in materia

(legge 93/1983, legge 421/1992, d.lgs. 39/1993, legge 59/1997, d.p.r. 513/1997, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 10/2002, d.p.r. 137/2003).

Assetto organico → d.lgs. 82/2005

Codice dell’amministrazione digitale (CAD): Magna Charta in materia

successivamente numerosi atti normativi di modifica e integrazione

necessità di “dare vita” al codice (poco attuato): d.lgs. 235/2010 → riforma molto profonda che ha fatto parlare di “nuovo codice dell’amministrazione digitale” (variazioni in metà degli articoli e aggiunti una decina).

ulteriori interventi apportati in particolare da manovre e riforme per lo sviluppo e la crescita del Paese anche per il fatto che digitalizzazione comporta risparmi ed economie (d.l. 5/2012 conv. con legge 35/2012, d.l. 83/2012 conv. con legge 134/2012, d.l. 95/2012 conv. con legge 135/2012, d.l. 179/2012 conv. con legge 121/2012 c.d. Decreto Crescita 2.0, d.lgs. 33/2013)

Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Di particolare importanza art. 33 legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile): delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005)

necessità di “dare nuova vita” al codice, in particolare alle disposizioni che nella pratica hanno avuto scarsa applicazione o hanno palesato esigenze di modifica.

a norma dell’art. 33 della legge 69/2009 viene approvato:

d.lgs. 235/2010 modifiche ed integrazioni a d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) formato da 57 articoli (55 di modifica e 2 relativi ad abrogazioni e norme transitorie e finali)

Norme rinviano spesso a decreti attuativi, regole tecniche e linee guida.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Presentato come II° pilastro del processo di rinnovamento e modernizzazione della pubblica amministrazione avviato con il d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che ha introdotto principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti.

Riforma profonda → si parla di “nuovo CAD”. Ma riforma “a costo zero” → attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 57 d.lgs. 235/2010)→ è possibile effettiva innovazione senza investimenti?

Motivazioni della riforma → necessità di:

adeguamento alla rapida evoluzione delle tecnologie rispetto al 2005 che hanno reso obsolete alcune definizioni e previsioni → necessità di adeguare a evoluzione intercorsa gli strumenti che PPAA utilizzano con cittadini e imprese;

assicurare effettività a molte norme a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, inattuate sia per inerzia delle PPAA, sia per oggettiva scarsità di risorse disponibili, sia per la complessità di alcuni istituti, tenendo conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore (firme elettroniche);

adeguarsi a criteri di efficienza e efficacia che permeano i nuovi indirizzi e che hanno comportato modifiche nell’organizzazione delle PPAA.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Principi e finalità

digitalizzazione dell’azione amministrativa quale vera e propria funzione di governo → implementare la digitalizzazione: riorganizzazione dei processi e delle strutture, in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti.

incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

effettività della riforma → si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo PPAA virtuose e sanzionando PPAA inadempienti

incentivi all’innovazione della PA → da razionalizzazione organizzativa e da informatizzazione risparmi da utilizzare per finanziamento di progetti di innovazione e per incentivazione del personale in essi coinvolto.

miglior servizio e relazioni semplificate con cittadini e imprese attraverso modernizzazione degli strumenti di comunicazione → sotto profilo sociale, avvicina PA alle esigenze dei cittadini e, sotto profilo economico, forte recupero di produttività decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

effetti positivi su competitività del Paese dovuti all’aumento di efficienza della PA → influire su attività d’impresa con semplificazione dei rapporti con PA, favorire liberalizzazione del settore e apertura di nuovi mercati.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Ulteriori interventi apportati da norme di sviluppo del Paese o di tipo finanziario di recente emanazione

Manovre assunte nel periodo attuale, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo del Paese o di tipo finanziario spesso contengono norme che impattano su amministrazione digitale.

Di particolare rilievo:

c.d. decreto sviluppo → d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106 (entrata in vigore 13/07/2011 assenza vacatio legis) →

art. 6 riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici (trasparenza e certezza degli adempimenti burocratici-amministrativi, accelerazione processo di automazione amministrativa e miglioramento dei servizi per i cittadini, riducendone costi connessi, SUAP)

art. 10 servizi ai cittadini (carta d’identità e tessera sanitaria).

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

c.d. decreto Semplificazioni → d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35

norme su comunicazioni telematiche (art. 6 - comunicazione di dati per via telematica, art. 8 - partecipazione a concorsi e prove selettive, art. 37 - comunicazione dell’indirizzo PEC al registro imprese)

norma su esclusività di servizi online (art. 47-quinduies che ha modificato art. 63 CAD)

art. 47 → Agenda digitale italiana → nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea (comunicazione Commissione europea 26/08/2010), il Governo persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Con decreto ministeriale è istituita una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana. Norma dettaglia gli obiettivi della cabina di regia.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale/AgID

c.d. decreto Sviluppo 2012 → d.l. 83/2012 conv. con mod. da legge 134/2012

Agenzia per l’Italia digitale (AgID) (artt. 19 ss.)

Viene istituita e disciplinata quale unico riferimento nazionale preposto ad attuare Agenda digitale italiana e a “traghettare” PA verso l’e-gov:

istituita con d.lgs. 39/1993 - Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

con d.lgs. 196/2003 diventa Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

riordino di d.lgs. 177/2009 (ex art. 24 legge 69/2009) diventa DigitPA.

con d.l. 83/2012 conv. da l. 134/2012 diventa Agenzia per l’Italia digitale.

Esigenza di razionalizzare le funzioni di innovazione tecnologica e digitalizzazione PA, suddivise tra più enti in un unico organismo dotato di autonomia: sostituisce enti/strutture esistenti esercita le loro funzioni (art. 20):

DigitPA,

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,

Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale / AgID

opera sulla base dei principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione (art. 19).

finalità → preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con indirizzi di Cabina di regia e con Agenda digitale europea, assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale ex art. 117, co. 2 lett. r) Cost. e agisce per promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e razionalizzare spesa pubblica.

Funzioni di ordine politico, tecnico e funzionale (art. 20):

contribuisce alla diffusione dell’utilizzo tecnologie;

detta indirizzi, regole tecniche e linee guida per assicurare piena interoperabilità e cooperazione applicativa;

assicura omogeneità dei sistemi informativi pubblici;

vigila sulla qualità servizi e razionalizzazione spesa;

monitoraggio;

progettazione e coordinamento iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale;

autorità di riferimento nazionale nell’ambito dell’Unione europea e internazionale.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale / AgID

svolge le funzioni attenendosi al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi.

dotata di proprio statuto e di propri organi (art. 21):

Direttore generale,

Comitato di indirizzo

Collegio dei revisori dei conti

sottoposta alla vigilanza di più soggetti (art.19) →

Presidente del Consiglio o Ministro delegato,

Ministro economia e finanze,

Ministro pubblica amministrazione e semplificazione,

Ministro sviluppo economico

Ministro istruzione, dell’università e della ricerca

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

c.d. decreto Crescita bis o Crescita 2.0 (o Digitalia) →

d.l. 179/2012 conv. con modif. con legge 221/2012.

Contiene norme che impattano su amministrazione digitale, quali:

art. 1 → attuazione dell’Agenda digitale italiana: prevede monitoraggio dell’Agenda digitale italiana con relazione illustrativa annuale del Governo.

art. 4 → domicilio digitale del cittadino: facoltà del cittadino di indicare alla PA proprio indirizzo PEC ex at. 16 bis comma 5 d.l. 185/2008 convertito con modif. dalla legge 2/2009 quale suo domicilio digitale, che sarà inserito nell’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).

art. 5 → PEC – INI PEC: indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti: obbligo della PEC esteso a imprese individuali; istituzione di INI-PEC.

art. 6 → trasmissione di documenti per via telematica: si rafforza responsabilità collegata all’inadempienza dell’obbligo di comunicazioni telematiche tra PPAA e mancato avvio del procedimento a seguito di istanza o dichiarazione telematica.

art. 13 ter → Carta dei diritti: lo Stato promuove una Carta dei diritti con principi e criteri volti a garantire l’accesso universale a internet senza discriminazioni o censure.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

d.lgs. 33/2013, c.d. decreto Trasparenza, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in attuazione della legge 190/2012), entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Obiettivi

favorire la prevenzione della corruzione.

attivare l’istituto dell’accesso civico (nuovo tipo di “controllo sociale”).

miglioramento delle performance e dell’accountability dei manager

pubblici.

nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.

Strumenti

riordino dei fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle

normative che si sono susseguite negli anni.

definizione di ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche

amministrazioni e agli organi di controllo.

definizione della sezione «Amministrazione trasparente» nei siti web

istituzionali che contiene dati, informazioni e documenti pubblicati ai

sensi della normativa.

vigilanza sull’attuazione delle norme e sanzioni relative.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Centralità del codice

in materia di amministrazione digitale,

ma

non è esaustivo

a causa di:

norme contenute in manovre di sviluppo del Paese o di tipo finanziario.

trasversalità della materia;

normative settoriali su argomenti specifici: leggi, regolamenti e regole tecniche;

discipline che per il loro oggetto impattano su digitalizzazione;

E poi ci sono le norme regionali.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Alcuni fra i principali atti in materia di PA digitale accanto al CAD

legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come scaturente dalle modificazioni e integrazioni avute.

d.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)→ protocollo informatico e gestione dei flussi documentali. E’ pilastro normativo accanto al CAD.

d.lgs. 36/2006 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) → informazioni del settore pubblico viste come importante “materia prima” per prodotti e servizi digitali, da riutilizzare per rendere disponibile il patrimonio informativo pubblico, sfruttare il potenziale e contribuire alla crescita economica e sociale.

normativa su posta elettronica certificata (PEC) → d.p.r. 68/2005 e relativo d.m. 2 novembre 2005 recante regole tecniche; d.l. 185/2008, conv. con mod. con legge 2/2009 (artt. 16 e 16-bis); d.p.c.m. 6 maggio 2009 , legge 69/2009 (artt. 34 e 35).

normativa su accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici → legge 4/2004, d.p.r. 75/2005, n. 75 e d.m. 8 luglio 2005.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento regionale

In materia di amministrazione digitale e open government da considerare anche la competenza regionale → suddivisione della potestà legislativa fra Stato e Regioni in materia di amministrazione digitale e società dell’informazione.

Norma costituzionale di riferimento: art. 117 C. (modif. da legge cost. 3/2001)

comma 2 C. → competenza legislativa esclusiva dello Stato

lett. g) ordinamento e organizzazione amministrativa di Stato e enti pubblici nazionali

lett. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

lett. r) coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale

comma 3 C. → competenza legislativa concorrente

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi

ordinamento della comunicazione

comma 4 C.→ competenza legislativa residuale esclusiva delle Regioni: spetta alle Regioni potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento regionale

Sul rapporto tra le rispettive competenze istituzionali e sul contenuto del coordinamento informativo interviene il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005)

art. 14

rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

precisa il contenuto del coordinamento informatico dello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (comma 1):

coordinamento informatico disciplinato dallo Stato include anche l’emanazione di regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni.

modello di digitalizzazione del codice

è “partecipato” dai diversi livelli di Governo (Stato, Regioni, enti locali)

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento regionale

Legislazione regionale in materia di amministrazione digitale

ante riforma titolo V Costituzione → presenti alcune normative in materia es. in Friuli Venezia Giulia legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 che prevede l’istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale. Anni ’90: leggi sui sistemi informativi regionali e comincia promozione società dell’informazione e della conoscenza (es. legge regionale Basilicata 1996).

post riforma titolo V Costituzione → le nuove tecnologie assurgono a interesse autonomo cui destinare risorse: sviluppo di società dell’informazione, si parla di sistema informativo come rete di tecnologie, di dati e di soggetti.

RIIR 2012 - Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni 2012

(http://www.cisis.it/dir_allegati/pubblicazioni/9b1d13cc9-rapporto_riir_2012.pdf)

Indica come la prevalenza delle Regioni abbia discipline normative sull’amministrazione digitale, in particolare le Regioni del centro-nord.

Fra i temi oggetto delle norme regionali: lo sviluppo della società dell’informazione, l’organizzazione del sistema informativo, la diffusione del software a sorgente aperto, il riuso e gli open data.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento regionale

Regione Toscana

Statuto regionale → la Regione persegue lett. z): la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità (art. 4 lett. z) finalità principali).

legge regionale 1/2004 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)

promozione amministrazione elettronica e società dell’informazione e della conoscenza (capo I - disposizioni generali).

disciplina Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) (capo II) modello di governance per l’innovazione nella PA → rete di soggetti, modello organizzativo condiviso e cooperativo e infrastruttura tecnologica interoperante e diffusa. RTRT come SPC → PPAA, nell’ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività attraverso la Rete.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento regionale

legge regionale 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) (modificata fra le altre da l.r. 9/2013)

obiettivi: rimozione o significativa riduzione di oneri e adempimenti amministrativi per cittadini e imprese; riduzione dei tempi burocratici; innovazione tecnologica nei rapporti tra PA, cittadini e imprese.

strumenti principali: comunicazioni telematiche (artt. 3 e 4), partecipazione telematica al procedimento (art. 18).

legge regionale 54/2009 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)

evoluzione modello l.r. 1/2004 e coerenza con l.r. 40/2009 → coordinamento delle politiche regionali per amministrazione digitale toscana semplice, efficiente, efficace.

strumenti principali: misure per amministrazione digitale → cittadinanza digitale (art. 5), servizi digitali (artt. 5 e 6), gestione informatica dei documenti (art. 7), Sistema Informativo Regionale (SIR) (artt. 15 ss.).

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Politiche italiane di sviluppo dell’e-government

Dal 2000 in Italia iniziative politico-istituzionali espresse con predisposizione dei c.d. “Piani d’azione per l’e-government” → indicano azioni necessarie per conseguire obiettivi delle riforme amministrative e aggiungono al sostegno politico anche la necessaria copertura economica. Su impulso di legislatore europeo interesse anche italiano a coordinare iniziative di sviluppo legate alle nuove tecnologie → incentivo, indirizzo e coordinamento delle azioni in materia di e-government stanziando risorse condizionate alla realizzazione di obiettivi selezionati. (così F. Martini)

I° fase (2000-2003) → Piano d’azione nazionale per l’e-government (2000)

non tratta sviluppo società dell’informazione, ma solo e-government e quindi utilizzo ICT nella modernizzazione di PA italiana.

innovazione quale strumento per realizzare azione amministrativa meno autoritaria e più partecipata, semplificare burocrazia e soddisfare cittadini con nuovi canali di intervento e interazione. Processo di impiego delle tecnologie ICT e innovazione nella PA per adeguare Italia ai paesi più progrediti con passaggio da Amministrazione rigida, burocratica e centralizzata (Società industriale) a Amministrazione reticolare, orientata al servizio, basata sull’informazione (Società dell’informazione).

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

obiettivi:

migliorare l’efficienza operativa delle amministrazioni;

informatizzare l’erogazione dei servizi, che implicano collegamento e integrazione fra i servizi di diverse amministrazioni;

garantire l’accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati da PPAA.

attori dell’innovazione → nel modello decentrato e federale azione integrata e cooperazione necessaria tra PPAA centrali e locali per creare Stato digitalizzato orientato all’utente: amministrazioni centrali (back office) e amministrazioni locali (front office - a diretto contatto dei cittadini).

Visione di PA digitale del Paese in cui cittadino identificandosi in via informatica possa rivolgersi a qualsiasi PA di front office abilitata senza dover essere tenuto a conoscere organizzazione dello Stato e delle PPAA e senza dover fornire informazioni già in possesso di una qualsiasi PA dello Stato.

strumenti fondamentali, obiettivi ed elementi chiave:

rete nazionale extranet fra PA → scambio telematico di informazioni: infrastruttura di comunicazione, interoperabilità e cooperazione tra PPAA e;

diffusione carta d’identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS) → riconoscimento digitale dell’utente e accesso on line ai servizi della PA;

funzionamento firma elettronica → validità giuridica ai documenti.

pluralità di canali di accesso innovativi → internet, call center, telefonia etc.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

II° fase → (dal 2003) L’e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa

Potenziamento, estensione territoriale e nuove iniziative. Passaggio da fase

ancora verticistica a visione condivisa e partecipata in modo paritetico in

modo maggiormente rispondente a progressivo assetto federale del sistema

amministrativo italiano.

prerequisito → visione strategica comune tra Stato, Regioni ed enti locali

strumento → Accordi di Programma Quadro (APQ): stipulazione per

coordinare tutte le azioni di finanziamento comunitario, statale e regionale

utilizzabili in materia ICT, coordinamento tecnico e strategico Stato - Regioni.

obiettivo principale → allargamento alla maggior parte delle

amministrazioni locali dei processi di innovazione

linee di azione → sviluppo servizi infrastrutturali locali e SPC, riuso

(diffusione territoriale dei servizi per cittadini e imprese), inclusione piccoli

comuni in attuazione e-government, e-democracy (avviamento progetti per

sviluppo della cittadinanza digitale), promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi

presso cittadini e imprese.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Piano di e-gov 2012 (2009)

E’ un piano per obiettivi, flessibile e in progress.

Necessità di superare ritardo italiano nell’innovazione e impiego di tecnologie.

80 progetti raccolti intorno a 4 ambiti di intervento prioritari: settoriali,

(amministrazioni centrali dello Stato e alle Università), territoriali (regioni e

capoluoghi-enti locali), di sistema (interventi orizzontali, mirati allo sviluppo di

infrastrutture, es. lotta digital divide e migliorare l’accessibilità dei servizi) e

internazionali (mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture,

della innovazione e della “best practice”).

costante monitoraggio e risultati pubblici su portale e in relazioni trimestrali.

interventi e obiettivi strategici → scuola e università (interazione digitale

scuola-famiglia e strumenti innovativi per la didattica digitale); giustizia

(digitalizzazione uffici, notificazioni telematiche etc.); salute (Fascicolo Sanitario

Elettronico etc.); imprese (Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)

telematici); sicurezza e libertà (passaporto elettronico e carta d’identità);

dematerializzazione (casella elettronica certificata per cittadini, PPAA, imprese e

professionisti, fatturazione elettronica, pagamenti on line verso PPAA); rapporto

cittadino - PA (semplificazione accesso ai servizi, riduzione tempi etc.).

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Agenda digitale italiana

Prevista da art. 47 del c.d. decreto Semplificazioni d.l. 5/2012 conv. con mod. in

legge 35/2012 → nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui

alla comunicazione Commissione europea 26/08/2010, Governo persegue

l’obiettivo della modernizzazione dei rapporti tra PPAA, cittadini e imprese

attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di

servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a

incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la

crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e

servizi innovativi. Si abbandona lo strumento dei piani per l’e-government e in

modo aderente alla dizione europea si parla di agenda digitale.

La norma prevede che con decreto ministeriale sia istituita una cabina di regia

per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici

volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

cabina di regia → per la sua attuazione partecipano 5 Ministeri: Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministro dello sviluppo economico,

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ministro per la

coesione territoriale e Ministro dell’economia e delle finanze

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Obiettivi che cabina di regia, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro

dell’agenda digitale europea, deve perseguire ex art. 47 comma 2 bis:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle

“comunità intelligenti” (smart communities), finalizzate a soddisfare la

crescente domanda di servizi digitali in settori quali mobilità, risparmio energetico,

sistema educativo, sicurezza, sanità, servizi sociali e cultura;

b) promozione paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e

servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government)

per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la

partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare

un’amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per

le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali

al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie

digitali;

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi

pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e

universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i

cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’art. 81, comma 2-bis,del d.lgs.

82/2005, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle

proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati

delle PPAA cui si applica il codice;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con

modalità informatiche nonché modalità per il riversamento, la rendicontazione

da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i

soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione

che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

Documento della cabina di regia principali obiettivi e linee di azione :

1. Infrastrutture e sicurezza → copertura in banda larga di base per tutti entro 2013 e

veloce entro 2020, politiche rafforzamento sicurezza delle reti.

2. E-commerce → promuovere il commercio on line (50% della popolazione, 20% della

popolazione commercio transfrontaliero e 33% delle imprese entro 2015): da

raggiungere con alfabetizzazione e defiscalizzazione.

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Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

3. E-government → implementazione norme in materia di e-gov, sistema di

infrastrutture e di comunicazione (identità digitale, firma digitale, pagamenti

elettronici, PEC) e reti Paese (sistema formativo, giustizia e sanità).

4. Alfabetizzazione informatica → estendere il modello di scuola digitale

(banda larga e cloud per la didattica, e-book, e-participation etc.), inclusione

sociale (digital divide) anche con telelavoro, incentivare target femminile

all’uso ICT, sicurezza e uso critico e consapevole, promuovere l’uso delle ICT

nei vari settori professionali, campagne di comunicazione.

5. Ricerca e innovazione → migliorare competitività sistema nazionale ICT e

digitalizzazione come motore di innovazione di settori tradizionali:

incrementare l’investimento privato in ricerca e innovazione nel settore ICT,

coordinare e armonizzare l’intervento pubblico per il sostegno alla ricerca e

all’innovazione ICT pubblica e privata, facilitare la partecipazione ai

programmi e bandi europei

6. Smart communities → realizzazione delle infrastrutture intangibili abilitanti

per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della vita dei

cittadini nei contesti urbani e nelle comunità diffuse, progetto smartItaly.

60

Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Attuazione e monitoraggio Agenda digitale italiana →

art. 1 del d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012

riconoscimento di strategicità e importanza della digitalizzazione per lo Stato →

Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali,

promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definisce le politiche di

incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete,

l’alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo

alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l’innovazione

tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento

economico, culturale e civile.

strumento di monitoraggio → entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche

avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale, presenta alle Commissioni

parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione

dell’agenda digitale italiana, nel quadro delle indicazioni a livello europeo, con

particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. E’ fornita

illustrazione dell’impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli

interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione ha come

finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell’Agenda digitale

italiana, delle linee strategiche di azione e l’identificazione degli obiettivi.

61

Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015

deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012 →

si pone come agenda digitale toscana

obiettivi generali e principi guida → contesto difficile a causa di vincoli di bilancio e tetti alla spesa. Necessità di coniugare rigore, sviluppo e crescita. Le tecnologie elemento fondamentale per la crescita dei sistemi produttivi e per il miglioramento della qualità di vita e lavoro dei cittadini. Di conseguenza principi guida: consolidamento, diffusione, trasversalità e intersettorialità, concentrazione (su alcuni obiettivi strategici) e raccordo e integrazione.

62

Fernanda Faini

Contesto di riferimento nazionale

struttura del programma

1) Infrastrutture e piattaforme di servizio → completamento e potenziamento delle infrastrutture di innovazione. Obiettivi e azioni specifiche: banda larga, cloud computing, interoperabilità e standard, CNS, pagamento elettronico etc.

2) Cittadinanza digitale e competitività → inclusione e crescita digitale. Obiettivi e azioni specifiche: amministrazione giustizia, fascicoli elettronici, valorizzazione patrimonio informativo (open data), competenze digitali cittadini, servizi per scuola, ambito socio-sanitario, formazione, lavoro, infomobilità, villaggio digitale etc.

3) Semplificazione e amministrazione elettronica → miglioramento organizzazione, processi e servizi. Obiettivi e azioni specifiche: operatività telematica dei SUAP, dematerializzazione PA toscana, lotta all’evasione fiscale, integrazione patrimonio informativo PA, competenze nella PA, supporto enti pubblici toscani.

63

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

Amministrazione digitale

In materia di digitalizzazione dell’amministrazione centralità del d.lgs.

82/2005, Codice dell’amministrazione digitale, con le successive modifiche.

Il codice pone i fondamenti giuridici per consentire all’informatica di trovare

ingresso e attuazione nel mondo delle pubbliche amministrazioni e nei

rapporti fra amministrazione pubblica e cittadini/imprese.

Obiettivo è creare un’amministrazione italiana digitale nell’ottica del

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza.

Beneficiari in modo diretto e indiretto → cittadini e imprese.

Temi oggetto della disciplina del Codice perseguono tali finalità, è il caso dei

diritti digitali (informatica come ausilio della democrazia), della valutazione del

grado di soddisfazione (in ottica di trasparenza), dei dati pubblici e siti web

istituzionali (logica di trasparenza e utilità).

64

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

Principali argomenti oggetto della disciplina del Codice:

diritti digitali (informatica come ausilio della democrazia)

riorganizzazione, collegamento con valutazione, incentivi e sanzioni (effettività)

partecipazione a procedimento e valutazione del grado di soddisfazione (trasparenza)

dematerializzazione di gestione documentale e conservazione (semplificazione)

trasmissioni telematiche e presentazione telematica di istanze e dichiarazioni (semplicità ed economicità)

pagamenti elettronici (strumento di semplificazione)

dati pubblici e siti web istituzionali (trasparenza e utilità)

carte elettroniche e servizi in rete (sicurezza)

sistema pubblico di connettività (SPC)

65

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

Finalità e principi

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano:

la disponibilità,

la gestione,

l’accesso,

la trasmissione,

la conservazione,

la fruibilità

dell’informazione in modalità digitale

e

si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più

appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

(art. 2, comma 1, codice)

66

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di:

efficienza,

efficacia,

economicità,

imparzialità,

trasparenza,

semplificazione,

partecipazione,

nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (aggiunto da d.l. 179/2012)

nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del Codice (aggiunto da d.lgs. 235/2010).

(art. 12, comma 1, codice)

67

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

c.d. principio di neutralità tecnologica → la scelta tecnologica spetta al titolare, libertà nella scelta, non viene imposta una soluzione tecnologica.

non creare disparità tra operatori del mercato, tutela della concorrenza

rispetto dell’autonomia organizzativa delle amministrazioni

principio di eguaglianza e non discriminazione

necessità di garantire effettività ai diritti e la più ampia disponibilità dei servizi in via telematica a cittadini e imprese

esigenza di adeguamento all’evoluzione tecnologica

obbligazione di risultato ↔ amministrazione di risultati

(va garantita effettività ai diritti) (PA efficiente ed efficace

orientata a cittadini e imprese)

68

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni del codice si applicano a (art. 2 codice):

le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs.

165/2001

nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 C.

D.lgs. 235 del 2010 ha eliminato l’inciso: “salvo che sia diversamente

stabilito e nel rispetto della loro autonomia organizzativa” → ne risulta

un’applicazione maggiormente diretta e priva di eventuali possibili

limitazioni.

Comprende tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,

praticamente sono esclusi soltanto gli enti pubblici economici.

Non fanno parte poi delle amministrazioni pubbliche gli organi

costituzionali e di rilievo costituzionale: Presidenza della Repubblica, due

rami del Parlamento e Corte costituzionale.

69

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

eccezioni all’applicazione →

Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Amministrazione

economico-finanziaria, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla

natura delle proprie particolari funzioni.

Modalità, limiti e tempi di applicazione stabiliti con decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri. Regime parzialmente derogatorio, in

attuazione:

d.p.c.m. 9 febbraio 2011 relativo a Presidenza del Consiglio dei Ministri,

d.p.c.m. 2 marzo 2011 relativo a Agenzia delle Entrate

d.p.c.m. 25 maggio 2011 relativo a Amministrazione economico

finanziaria.

Si prevedono poi eventuali termini, anche diversi, per la graduale

applicazione nell’ambito degli istituti scolatici di ogni ordine e grado (art.

57 d.lgs. 235/2010).

70

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

alle società interamente partecipate da enti pubblici o con

prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione come individuate dall’ISTAT ai sensi

dell’art. 1, comma 5, legge 311/2004.

Estensione soggettiva di applicazione Codice operata dal d.lgs.

235/2010 in attuazione di uno dei criteri direttivi della delega →

equiparazione alle PPAA delle società interamente partecipate da enti

pubblici o con prevalente capitale pubblico.

Per questi soggetti applicazione da parte delle PPAA anche in via

progressiva con la facoltà di avvalersi a tal fine dell’assistenza tecnica

di DigitPA (ora Agenzia per l’Italia digitale), considerate le proprie

esigenze organizzative e secondo moduli che tengano conto delle

risorse finanziarie (art. 57 d.lgs. 235/2010).

71

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

le norme concernenti documenti informatici, firme elettroniche,

trasferimenti di fondi, libri e scritture; formazione, riproduzione,

conservazione; trasmissione documenti informatici (capo II, artt. 40,

43 e 44 del capo III e capo IV) si applicano anche ai privati ai sensi

dell’art. 3 d.p.r. 445/2000 (cittadini italiani e dell’Unione europea, persone

giuridiche, società di persone, PPAA e enti, associazioni e comitati

aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea).

Raggio di azione di tali norme si estende oltre PA.

le disposizioni concernenti accesso ai documenti informatici e fruibilità

delle informazioni digitali (capo V) si applicano anche ai gestori di

servizi pubblici e organismi di diritto pubblico (comma 4 come art.

23 legge 241/1990).

72

Fernanda Faini

Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa

Ambito oggettivo escluso da applicazione

Le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente a (art. 2 comma 6):

esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica

esercizio delle attività e funzioni di difesa e sicurezza nazionale

consultazioni elettorali

Limite oggettivo di rispetto privacy (art. 2 comma 6)

norme si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di

trattamento dei dati personali e in particolare del d.lgs. 196/ 2003.

cittadini e imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei

dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità

dell’interessato.

privacy va intesa non solo come posizione sostanzialmente passiva (ius

excludendi (difesa di fronte ad attacchi e ingerenze esterne nella sfera

personale), ma come “diritto all’autodeterminazione informativa” (diritto

attivo di controllo dell’homo tecnologicus su modalità di circolazione e utilizzo

dei dati personali, facoltà di controllo delle informazioni considerate sotto il

profilo della appartenenza al soggetto, titolare di una facoltà di opporsi al

trattamento).

73

Fernanda Faini

Cittadinanza digitale

Cittadinanza digitale →

il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l’obbligo di accedere e utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione (così art. 5, comma 1, legge regionale toscana 54/2009) e i relativi “diritti digitali” di cittadini e imprese (artt. 3-11 d.lgs. 82/2005-CAD) attinenti a comunicazioni telematiche.

Nell’evoluzione normativa sono stati ampliati e resi maggiormente cogenti:

diritto all’uso delle tecnologie

domicilio digitale del cittadino

diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all’accesso ai documenti amministrativi in via telematica

diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC)

diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con PPAA ↓

obblighi PA e strumenti per conferire effettività ai diritti digitali

piattaforme e servizi per gestione documentale e per garantire comunicazioni telematiche tra i diversi soggetti (PPAA, imprese, cittadini) e presentazione istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

74

Fernanda Faini 75

Diritti digitali

Diritti digitali di cittadini e imprese (artt. 3-11 Codice)

“Diritto all’alfabetizzazione informatica” → art. 8 → digital divide

Diritto all’uso delle tecnologie → art. 3

Domicilio digitale del cittadino→ art. 3 bis

Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e

all’accesso ai documenti amministrativi in via telematica → art. 4

Diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC)→ art. 6

Diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le PPAA → art. 5 bis

Diritto all’effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche → art. 5

Diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione → art. 7

Diritto alla partecipazione democratica elettronica → e-democracy, e-

participation e voto elettronico → art. 9

Sportello per le attività produttive (SUAP) telematico → art. 10

Registro informatico di adempimenti amministrativi per le imprese → art. 11

Fernanda Faini 76

Diritti digitali

Portata di disposizioni sui diritti digitali → dibattito:

norme meramente programmatiche →

così parere Consiglio di Stato n. 11995 del 2005 e parte della dottrina

norme a contenuto precettivo ed immediatamente applicabili →

parte della dottrina (così ad es. E. Belisario)

Parere Consiglio di Stato n. 11995 del 2005:

corretto, ma non sufficiente inserire, all’inizio del codice, una serie di previsioni programmatiche e di principio, senza prevedere effetti concreti, dal punto di vista della disciplina amministrativa.

Gli articoli destano qualche perplessità fra le altre per questo ordine di motivazioni → si limitano a dichiarazioni di intenti prive di precettività (artt. 8, 9, 10); sono pleonastiche o ripetitive (art. 10, comma 1; 12; 13). Alcune disposizioni sembrano poi comportare l’esigenza di copertura finanziaria per poter trovare effettiva attuazione (artt. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16).

Fernanda Faini 77

Diritti digitali

In merito:

si parla di diritti di “cittadini e imprese” e non di persone fisiche e giuridiche → formulazione infelice e potenzialmente discriminatoria (esclude chi non ha cittadinanza) (così in dottrina M. Pietrangelo).

molte norme eccessivamente generiche e indefinite per garantire omogeneità nella erogazione dei servizi a cittadini e imprese.

significativa modifica attuata con il decreto legislativo 159/2006 (che ha inserito un comma 1-ter all’art. 3 del codice, recependo parere Cons. Stato 11995 del 2005, che contestava la non azionabilità dei diritti della formulazione originaria): prevista azionabilità → la tutela del diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 è stata, infatti, attribuita alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Problematica: azionabilità prevista per art. 3, che parla di comunicazioni → ci si chiede se valga anche in caso di partecipazione al procedimento o nell’erogazione di altri servizi.

Fernanda Faini

Diritto all’alfabetizzazione informatica

“Diritto all’alfabetizzazione informatica”

(art. 8 codice)

Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei

cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche

al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle PA.

conforme a parere Cons. Stato n. 11995 del 2005 → potenziali

discriminazioni ed emarginazioni per coloro che non sono in grado di

utilizzare le tecnologie.

lotta al digital divide (divario digitale) → divario tra chi accede, fruisce e

utilizza le tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o

totale. Diverse motivazioni di esclusione → fra queste divario:

geografico (aree remote o rurali)

infrastrutturale (dovuto ad assenza infrastrutture)

culturale (grado di istruzione)

anagrafico o generazionale (dovuto a differenze di età - anziani)

dovuto a disabilità

economico (dovuto a condizioni economiche)

78

Fernanda Faini

Diritto all’alfabetizzazione informatica

necessità di misure specifiche e concrete per limitare il fenomeno del digital

divide (così parere Cons. Stato n. 31 del 2006) → il diritto all’uso delle tecnologie

è di fatto esercitabile solo dai soggetti che sono in grado di utilizzarle → esigenza

di alfabetizzazione per garantire eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. ed evitare

discriminazioni, favorendo inclusione sociale.. Necessità di interventi per

progressiva eliminazione del divario digitale e per rimuovere e prevenire ostacoli

all’accesso e fruizione dei servizi digitali che di fatto impediscono la piena parità

“alfabetizzazione informatica avanzata” (parere Cons. Stato n. 11995 del

2005) dei dipendenti pubblici (art. 13 codice) → formazione informatica dei

dipendenti pubblici: le PPAA nella predisposizione dei piani di formazione del

personale (di cui all’art. 7-bis del d.lgs. 165/2001) e nell’àmbito delle risorse

finanziarie previste, attuano politiche di formazione del personale finalizzate alla

conoscenza e all’uso delle tecnologie nonché dei temi relativi all’accessibilità e

alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della legge 4/2004 (inserito richiamo

ad accessibilità da d.l. 17/2012).

divario fra amministrazioni (art. 14, comma 3 codice) → lo Stato […] previene

il divario tecnologico tra PPAA di diversa dimensione e collocazione territoriale.

79

Fernanda Faini

Diritto all’alfabetizzazione informatica

Carta dei diritti → art. 13 ter del d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012:

finalità → Stato riconosce l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere.

strumento → Stato promuove una “Carta dei diritti”, nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.

promozione internazionale → Stato promuove la diffusione dei principi della “Carta dei diritti” a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo.

80

Fernanda Faini

Digital divide

Statistiche ISTAT relative all’anno 2013 – cittadini comunicati stampa 9 dicembre 2013 “Cittadini e nuove tecnologie” e 9

maggio 2013 “Uso dell’e-government da parte di consumatori e imprese” http://www.istat.it/it/archivio/108009 e http://www.istat.it/it/archivio/89631

situazione italiana → famiglie che hanno un personal computer (62,8%) e

accesso a Internet (60,7%) divario anagrafico/generazionale → famiglie di soli anziani di 65 anni e più →

14,8% possiede pc e 12,7% dispone di connessione Internet. divario geografico → famiglie centro-nord che dispongono di un pc sono il

64,5%, mentre circa il 63,3 % dispone di un accesso a Internet da casa, a fronte di valori pari, rispettivamente, al 57,2% e al 55% nel Sud.

divario economico/culturale → tra i nuclei in cui il capofamiglia è un operaio e quelli in cui è dirigente, imprenditore o libero professionista (circa 19 punti percentuali a favore di questi).

divario di genere →utilizzano il pc il 49,3% delle donne e naviga su internet il 49,7% a fronte del 59,7% e del 60,2% degli uomini.

poche competenze→ solo le attività di base con pc non presentano difficoltà (83,8%) o per internet la navigazione usando motori di ricerca (96,2%).

81

Fernanda Faini

Digital divide

luogo di utilizzo → il 92,3% ha utilizzato il pc prevalentemente da casa,

segue luogo di lavoro (36%), casa di altri (22,4 %), luogo di studio (16,2%).

Analogo l’accesso a Internet: 93% abitazione, 35,4% luogo di lavoro, 26,2%

casa di amici,15,5% luogo di studio. 28, 6% si è connesso con cellulare o

altro dispositivo mobile.

utilizzo della rete → diffuso invio e-mail (83,3%) e documentarsi su temi di

attualità, leggendo giornali, informazioni o riviste online (63%). Interessante

l’utilizzo social network per l’interazione (53,2%) e consultazione di wiki

(58,7%). Il 20,9% esprime opinioni su temi sociali o politici e il 10% partecipa

a consultazioni o votazioni: Internet luogo di comunicazione e partecipazione.

digitalizzazione Pubblica Amministrazione → 28,5% degli utenti Internet

ha utilizzato il web per acquisire informazioni dai siti PA; il 24,2% si è avvalso

di servizi online per scaricare moduli da siti PA e il 16,5% per inviare moduli

compilati. 64% ha utilizzato il canale diretto tramite sportello con la PA,

solo il 15% è ricorso a canali telematici e il 4% ha utilizzato PEC. Il 67,2% si

dichiara soddisfatto per la facilità di reperimento delle informazioni e il 71,7%,

per la loro utilità. I servizi online soddisfano il 62,5%.

ll 36,2% ritiene le informazioni poco chiare, insufficienti o non aggiornate, il

27,6% denuncia problemi tecnici e un quinto l’indisponibilità di un servizio di

assistenza (online o offline).

82

Fernanda Faini

Digital divide

Creare le condizioni per proficuo utilizzo delle tecnologie da parte dei cittadini

significa:

infrastrutturare il territorio in banda larga → investimenti per equilibrare

Centro-Nord e Sud e le zone “servite” con quelle a scarso rendimento di

mercato,

ma non solo

alfabetizzazione informatica → creare le competenze per saper utilizzare le

tecnologie. Obiettivo da raggiungere in modo permanente: la tecnologia

evolve e si formano nuove forme di divario (es. web 2.0, utilizzo rete da

device mobili),

ma non solo

cultura digitale → consapevolezza degli strumenti utilizzati, delle

potenzialità della rete e dei suoi rischi. Capire il valore della rete come luogo

di possibilità, opportunità di sviluppo personale e professionale. Creare una

cultura della rete.

83

Fernanda Faini

Digital divide

Statistiche ISTAT relative all’anno 2013 – imprese

Comunicati stampa 18 dicembre 2013 “Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese” e 9 maggio 2013 “Uso dell’e-government da parte di consumatori e imprese”

http://www.istat.it/it/archivio/107732 e http://www.istat.it/it/archivio/89631

imprese (con più di 10 addetti) → quasi la totalità utilizza il pc ed ha accesso ad internet (il 98,2% e il 96,8%): il 67,3% possiede un sito internet, l’11,7% dichiara di offrire sul sito servizi per ricevere ordinazioni o prenotazioni online e il 24,7% delle imprese utilizza un social media. Pertanto le percentuali siano più basse per operazioni più complesse e meno statiche

rapporto con la PA → oltre l’85,5% utilizza il web per interagire con PA: circa l’86% per usufruire dei servizi di gestione telematica dei certificati medici,poi seguono servizi per il lavoro e gestione delle pratiche Inail/Inps (77%) e PEC (71%). Meno diffusi il ricorso ai servizi per la partecipazione a gare di appalto (18%), SUAP (16%), i servizi online per incontro tra domanda e offerta di lavoro (11%) e fatturazione elettronica con la PA (10%): è meno diffuso l’utilizzo dei servizi maggiormente complessi o interattivi.

84

Fernanda Faini

Digital divide

Creare le condizioni per imprese significa:

ridurre il divario digitale tra piccole e grandi imprese → il tessuto

produttivo italiano è composto in larga parte da piccole imprese: un loro

ritardo si traduce in un ritardo dell’intero sistema. Necessità di interventi per

colmare le distanze.

intervenire sulle difficoltà nell’interazione con la pubblica

amministrazione soprattutto per attività maggiormente complesse → se

da una parte può essere conseguenza del digital divide che colpisce le

imprese, la causa può essere riscontrata anche nel fatto che le procedure

non sono di semplice fruizione. Utilizzo della rete comporterebbe un reale e

grande risparmio di tempi e costi, maggiori potenziali investimenti (meno

tagliole burocratiche) e una maggiore competitività del Paese.

questo aspetto chiama necessariamente in causa il soggetto pubblico e ci

porta all’altra condizione da creare nella nostra società:

intervento sulla pubblica amministrazione

85

Fernanda Faini

Digital divide

Creare le condizioni per la pubblica amministrazione significa:

attuazione delle norme → non c’è bisogno di sovrapposizione

“frenetica” di norme, ma necessità di sistematizzarle, renderle semplici,

chiare, se necessario modificarle e offrire strumenti che permettano

interpretazioni comuni. Ne va della stessa certezza del diritto.

investimenti dedicati → non esiste innovazione a costo zero come

invece sono state spesso le riforme in materia.

cambiamento organizzativo → abbandono di logica verticale e

verticistica a favore di logica orizzontale e collaborativa.

mutamento di attività e processi → reingegnerizzazione che sappia

implementare e sfruttare tutti i vantaggi delle tecnologie.

86

Fernanda Faini

Diritto all’uso delle tecnologie

Diritto all’uso delle tecnologie (art. 3 codice)

Cittadini e imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PPAA e soggetti previsti.

norma chiave

diritto a richiedere ed ottenere → diritto non si limita a richiesta, “ottenere”, deve essere garantito risultato, effettivo uso → amministrazione di risultati.

azionabilità in giudizio: comma 1-ter (mod. da d.lgs. 104/2010) → tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

diritto in concreto è esercitabile soltanto se PPAA sono dotate di strumenti idonei a consentire l’interazione con gli utenti → per la sua effettività comporta riorganizzazione. Dotarsi di strumenti informativi, sistema di comunicazioni telematiche e informatizzazione dei servizi erogati. Ma non basta: reingegnerizzazione procedimenti.

87

Fernanda Faini

Diritti in materia di comunicazioni

Diritti specifici in materia di comunicazioni che discendono dalla norma

chiave dell’art. 3:

cittadini → domicilio digitale del cittadino→ art. 3 bis

facoltà di ogni cittadino indicare alla PA, secondo le modalità previste, un

proprio indirizzo di PEC, rilasciato ex art. 16 bis comma 5 del d.l. 185/2008

conv. con mod. da legge 2/2009 quale suo domicilio digitale

imprese → diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le

PPAA → art. 5 bis

digitale diventa la regola nei rapporti imprese-PA → presentazione di

istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a

fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente utilizzando le

tecnologie. Con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e

provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese

utilizzo PEC→ diritto alla comunicazione mediante posta elettronica

certificata (PEC)→ art. 6

per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di

ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno

preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le PPAA utilizzano la PEC

88

Fernanda Faini

Diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all’accesso

Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e

all’accesso ai documenti amministrativi in via telematica

(art. 4 codice)

La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai

documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie

secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del d.p.r. 445/2000.

Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni

con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato

ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

diritto alla partecipazione al procedimento previsto in legge 241/1990:

comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8)

facoltà di intervenire nel procedimento (art. 9), prendere visione ed estrarre

copia di atti e documenti del procedimento (artt. 10 e poi artt. 22 ss. su diritto

di accesso) e diritto di presentare memorie scritte e documenti (art. 10)

preavviso di rigetto (comunicazione motivi ostativi accoglimento) (art. 10-bis)

accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art. 11)

non introduce propriamente un nuovo diritto, ma consente una nuova

modalità di attuazione del diritto alla partecipazione al procedimento, la

cui scelta compete al privato (“sono esercitabili”, “può”).

89

Fernanda Faini

Diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all’accesso

Riguardo al diritto di cui all’art. 4 rilevano in particolare due norme:

obbligo della PA → PA titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo

informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da

chiunque formati (art. 41, comma 2 codice).

diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari validi → PPAA

provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della

documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari

validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di

certificazione e di notorietà. Conseguenza di inadempimento → i moduli o i

formulari non pubblicati sul sito non possono essere richiesti, i relativi

procedimenti possono essere avviati anche in assenza e rilevanza ai fini della

performance individuale dei dirigenti responsabili (art. 57 codice, mod. da

d.lgs. 235/2010).

Regione Toscana art. 18 l.r. 40/2009 Partecipazione telematica al

procedimento amministrativo → obbligo per tutti i soggetti pubblici toscani di

indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che istanze e

dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via

telematica con le modalità previste dalla legge, al fine di rendere conoscibile

la facoltà.

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Fernanda Faini

Documento informatico

Norme principali su documento informatico e firma digitale

legge 59/1997 e relativo d.p.r. 513/1997 → affermazione del principio della

piena validità e rilevanza di atti, dati e contratti formati da privati e PPAA

mediante strumenti informatici e trasmessi in via telematica; causola di

equivalenza tra sottoscrizione autografa e firma digitale

d.p.r. 445/2000

d.lgs. 10/2002 e relativo d.p.r. 137/2003 (recepimento comunitario della direttiva n. 93 del 1999 in materia di firme elettroniche)

d.lgs. 82/2005 (CAD)

d.lgs. 110/2010 → atto pubblico informatico redatto dal notaio.

d.p.c.m. 22 febbraio 2013 → regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici

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Fernanda Faini

Documento informatico

Documento informatico

artt. 20-23 quater, d.lgs. 82/2005

Su documenti e firme ha inciso fortemente la riforma del d.lgs. 235/2010 apportando modifiche e integrazioni → in particolare sul documento e sulla regolamentazione di duplicati e copie è stata fatta chiarezza regolando con precisione le varie possibilità.

Art. 20:

Il documento informatico da chiunque formato,

la memorizzazione su supporto informatico e

la trasmissione con strumenti telematici

conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71

sono validi e rilevanti agli effetti di legge,

ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 82/2005.

Fonte immagine: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/24/17/40/note-40600_640.png?i

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Fernanda Faini

Documento informatico

definizione di documento informatico → art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. 82/2005 (e art. 1, comma 1, lett. a) d.p.r. 445/2000)

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti → per rappresentazione informatica si può intendere una sequenza di bit.

definizione di documento analogico → art. 1, comma 1, lett. p-bis) d.lgs. 82/2005 (lett. agg. da d.lgs. 235/2010):

la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti →

definizione in negativo rispetto a documento informatico: questo aspetto letterale conferma che il documento “nativo” è il documento informatico. Non è detto che la distinzione stia nel supporto fisico (es. timbro digitale è documento informatico e sta su supporto cartaceo); nella maggior parte dei casi comunque per documento analogico si può intendere documento su supporto cartaceo (così P. Ridolfi).

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Fernanda Faini

Documento informatico

Formazione documento informatico → il documento informatico è formato

mediante una delle seguenti principali modalità (secondo le regole tecniche in

materia di documenti informatici, firmate il 3 dicembre dal Ministro in attesa di

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale):

a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;

b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto

informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di

un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un

documento analogico;

c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o

processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso

moduli o formulari resi disponibili all’utente;

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di

dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a

più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e

memorizzata in forma statica.

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Fernanda Faini

Firme elettroniche

Firme elettroniche

artt. 24-37 d.lgs. 82/2005. Passaggio da documento cartaceo a informatico cui corrisponde passaggio da firma autografa a elettronica:

firma autografa →

segno apposto manualmente su documento cartaceo e direttamente riconducibile al soggetto,

legata al supporto fisico del documento,

valutabile in modo diretto,

validità temporale illimitata.

firma elettronica →

sequenza binaria riconducibile al soggetto solo attraverso procedura informatica,

legata in modo indissolubile al contenuto del documento,

valutabile solo con mezzi informatici,

validità temporale limitata.

Fonte immagine: http://www.fiscooggi.it/files/immagini_articoli/u14/mano20che20firma3.jpg

http://www.infopratica.it/loghi/Firma_digitale_infocert.jpg

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Fernanda Faini

Firme elettroniche

Funzioni della firma:

indicativa → identificazione dell’autore

dichiarativa → imputazione al titolare della paternità del documento

probatoria → la firma è un mezzo di prova

Concetto di firma elettronica si riferisce al procedimento informatico che

permette di accertare la paternità di un documento informatico → la

distinzione tra tipologie di firma si basa sulla diversa capacità di garantire

sicurezza e affidabilità circa l’identità dei soggetti e l’integrità dei dati.

La normativa europea, fissata dalla dir. 1999/93/CE, è caratterizzata dalla

contrapposizione tra firme elettroniche semplici (deboli) e firme elettroniche

qualificate (forti). A legislazione vigente si configura questa bipartizione:

a) le “firme deboli” (firma elettronica c.d. semplice)

b) le “firme forti” (firma elettronica avanzata, qualificata e digitale)

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Fernanda Faini

Firme elettroniche: valore giuridico e probatorio

Validità giuridica e probatoria

Premessa → in merito al valore del documento, vige nell’ordinamento il principio della libertà della forma nella manifestazione della volontà negoziale (art. 1325 c.c.).

Però in molti casi è imposta:

forma scritta ad substantiam (per la validità dell’atto, ossia per la produzione di effetti giuridici)

forma scritta ad probationem (per la prova di un atto o un fatto, ossia per la dimostrazione di effetti giuridici).

E’ il caso dell’art. 1350 c.c. che impone in determinate fattispecie la forma scritta a pena di nullità: pertanto gli atti previsti dalla disposizione devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

Di conseguenza è essenziale verificare quali soluzioni di firma elettronica conferiscono al documento informatico l’attitudine ad integrare e assolvere il requisito della forma scritta.

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Fernanda Faini

Firma elettronica semplice

4 tipologie di firme elettroniche →

Diverso valore giuridico e probatorio a seconda delle ipotesi → si deduce da combinato disposto di artt. 20 e 21 d.lgs. 82/2005 (modificati e integrati da d.lgs. 235/2010). La dottrina (es. P. Ridolfi) è critica su questo inserimento, perché seppur sia stato motivato con adeguamento a direttiva europea, non ne coglie pienamente la ratio e complica il sistema.

firma elettronica (cosiddetta semplice) → è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1 lett. q) CAD) è quindi uno strumento che consente di associare un insieme di dati elettronici (quali quelli che formano un documento) ad un identificativo unico, costituito appunto dalla firma elettronica.

Es. identificativo utente e password, PIN ecc. (così Guida alla Firma Digitale 2009).

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Fernanda Faini

Firma elettronica semplice

valore giuridico e probatorio

documento informatico semplice, non sottoscritto (privo di firma

elettronica):

idoneità a soddisfare il requisito di forma scritta → è liberamente valutabile ex

post in giudizio dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di

qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20, comma 1 bis).

valore probatorio→ è liberamente valutabile ex post in giudizio dal giudice,

tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità

e immodificabilità (art. 20, comma 1 bis).

documento informatico cui è apposta una firma elettronica semplice

(non avanzata, qualificata o digitale):

non equiparato da codice di per sé a documento sottoscritto con firma

autografa e pertanto non soddisfa comunque il requisito legale della forma

scritta → quindi si applica art. 20 comma 1 bis.

sul piano probatorio ex art. 21, comma 1 documento cui è apposta firma

elettronica è liberamente valutabile ex post dal giudice, tenuto conto delle sue

caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

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Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

firma elettronica avanzata (c.d. FEA) → insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (art. 1 lett. q-bis introdotta da d.lgs. 235/2010): definizione analoga a direttiva europea 93 del 1999.

Ratio → nella relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 235/2010 l’introduzione di firma elettronica avanzata viene motivata con il fatto che, dato l’evolversi delle tecnologie, esistono oggi una serie di soluzioni tecniche che consentono strumenti che, anche se non giungono al livello della firma digitale, sono comunque di buon livello di sicurezza e attendibilità, atti quindi a semplificare e favorire l’uso delle nuove tecnologie.

FE + connessione univoca con il firmatario, mezzo a controllo esclusivo

(non ha certificato qualificato che caratterizza la firma qualificata e la digitale, né dispositivo sicuro)

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Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

Regole tecniche su firme elettroniche qualificate, digitali e avanzate → d.p.c.m. 22 febbraio 2013 regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici, ha sostituito d.p.c.m. 30 marzo 2009

possibilità di realizzare in forma libera soluzioni di firma elettronica avanzata senza autorizzazione preventiva ma con il rispetto di una serie di requisiti minimi oggettivi e soggettivi: liberalizzazione che dà agli operatori del mercato massima autonomia. Risponde al principio di neutralità tecnologica.

qualunque soluzione è valida purché conforme a regole tecniche.

utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che ha realizzato per proprio conto la soluzione di firma o si è avvalso di quelle di terzi al fine di usarla nel processo di dematerializzazione dei rapporti intrattenuti per motivi istituzionali, societari e commerciali.

caratterizzazione della firma avanzata come firma che consente connessione univoca al firmatario, in quanto creata con mezzi sui i quali il firmatario conserva controllo esclusivo (in grado di consentire di valutare se dati sono stati successivamente modificati).

firma biometrica o grafometrica (su tavoletta grafica) se rispetta requisiti previsti può rientrare a pieno titolo fra le tipologie di firma elettronica avanzata.

101

Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

nei rapporti con la pubblica amministrazione le regole tecniche individuano alcune tipologie di firme elettroniche avanzate in grado di per sé di garantire la validità della soluzione adottata:

l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) effettuato richiedendo la ricevuta completa sostituisce nei confronti della PA la firma elettronica avanzata.

l’utilizzo di

carta d’identità elettronica (CIE),

carta nazionale dei servizi (CNS),

documento d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe),

passaporto elettronico e degli altri strumenti ad esse conformi

sostituisce nei confronti della pubblica amministrazione la firma elettronica

avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice (servizi in rete).

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Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

carte elettroniche

Strumenti per l’accesso ai servizi erogati on line da PA per i quali sia necessaria l’identificazione informatica (art. 64 d.lgs. 82/2005 mod. da d.lgs. 235/2010):

carta d’identità elettronica (CIE) → (art. 1 lett. c) d.lgs. 82/2005):

il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare.

carta nazionale dei servizi (CNS) → (art. 1 lett. d) d.lgs. 82/2005):

il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Le carte elettroniche sono personali (intestate ad una determinata persona fisica) e consistono in smart card dotate di microchip.

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Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

Carta d’identità elettronica (CIE) : art. 66

caratteristiche e modalità per il rilascio definite con d.p.c.m.

contenuto obbligatorio → dati identificativi della persona e codice fiscale.

contenuto facoltativo → indicazione gruppo sanguigno; opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute, occorrenti per la firma elettronica etc.

Carta nazionale dei servizi (CNS) : art. 66

caratteristiche e modalità definite con uno o più regolamenti. Princìpi:

all’emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le PPAA che intendono rilasciarla e l’onere economico è a carico delle amministrazioni che le emettono;

le PPAA che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della CNS indipendentemente dall’ente di emissione responsabile del suo rilascio;

può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e PA

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Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

Esempi di firma elettronica avanzata

1. One time password (che utilizza parole

d’ordine temporanee)

2. Firma biometrica o grafometrica (che

utilizza dati biometrici, in particolare per la

grafometrica vengono rilevate alcune

caratteristiche biometriche quali la velocità

e la pressione effettuate dal sottoscrittore)

3. PEC con ricevuta completa

4. Carta d’identità elettronica (CIE),

carta nazionale dei servizi (CNS), del

documento d’identità dei pubblici

dipendenti (Mod. ATe), del passaporto

elettronico e degli altri strumenti ad

esse conformi.

Solo laddove rispettino

regole tecniche e quindi i

prescritti requisiti oggettivi e

soggettivi

3 e 4

Sostituiscono la firma

avanzata nei rapporti con le

PPAA per i servizi online e

l’invio di istanze e

dichiarazioni (servizi e

attività di cui agli artt. 64 e

65 CAD)

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Fernanda Faini

Firma elettronica avanzata

valore giuridico e probatorio documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 21 commi 2-2bis)

per la validità di cui all’art. 1350 nn. 1-12 c.c. (atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari) necessità della sottoscrizione con firma qualificata o digitale, a pena di nullità, che dunque mantengono una più forte dignità giuridica. Invece gli atti di cui all’art. 1350, numero 13), c.c. soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

efficacia probatoria → anche documento sottoscritto con firma avanzata ha l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c. (così art. 21 comma 2), ossia piena prova fino a querela di falso.

Ma solo l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Inoltre ex art. 23-ter però solo documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. Ulteriori differenze negli articoli dedicati alle copie (es. art. 22 e 23-ter) dove si prevede che soggetto firmi con firma digitale o qualificata (non prevista la avanzata).

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Fernanda Faini

Firme elettroniche qualificata e digitale

Con d.lgs. 235/2010 firma elettronica qualificata e digitale diventano

species del genus firma avanzata (in precedenza firma digitale era species

del genus firma qualificata).

firma elettronica qualificata → un particolare tipo di firma elettronica

avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un

dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 lett. r): è garantita la

connessione univoca al firmatario, che ne conserva un controllo esclusivo; la

firma è legata al contenuto di un documento, in modo tale da rendere

individuabile qualsiasi successiva modifica apportata allo stesso.

FEA + certificato qualificato (CQ) + SSCD (Secure Signature-Creation Device

- dispositivo sicuro)

firma digitale → un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su

un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica

e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave

privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere

manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento

informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s).

FEA + certificato qualificato + crittografia asimmetrica

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Fernanda Faini

Crittografia

crittografia asimmetrica →

crittografia (dal greco κρυπτὁς (kryptós) nascosto, e γραφία (graphía) scrittura) è la disciplina che si occupa della cifrazione o codifica e decifrazione o decodifica di un testo. Le tecniche crittografiche consentono di cifrare un testo rendendolo non più comprensibile al lettore e di decifrarlo risalendo dal testo cifrato a un testo in chiaro. Origini già fra gli Spartani e usata dai Romani (Giulio Cesare). Due tipologie:

crittografia simmetrica → utilizza la stessa chiave per la cifrazione e per la decifrazione, ogni soggetto è in grado di compiere cifrazione e decifrazione.

crittografia asimmetrica → sistema a coppia di chiavi diverse complementari per effettuare con una la cifrazione e con l’altra la decifrazione, funzioni indipendenti. Consente di realizzare i sistemi a chiave pubblica in cui ciascuno dei soggetti che si scambiano informazioni è titolare di una diversa coppia di chiavi:

chiave privata → deve essere conosciuta solo dal titolare e deve rimanere segreta;

chiave pubblica → è resa pubblica, conoscibile a tutti coloro che vogliono comunicare con il titolare.

Univocamente correlate, ma dalla chiave pubblica non è possibile risalire a quella privata → garanzia di riservatezza e sicurezza.

Fonte immagine: http://blog.informaticalab.com/wp-content/uploads/2012/06/crittografia1.png

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Fernanda Faini

Certificato e dispositivo

certificato qualificato (CQ)

documento informatico che lega i dati personali del titolare alla chiave pubblica utilizzata nella verifica di firma

oggetto di norme comunitarie e nazionali

può contenere titoli o ruoli ricoperti in una organizzazione

può contenere limiti d’uso o di valore

fornito da un soggetto sottoposto alla vigilanza ex art. 31 CAD

dispositivo sicuro per la generazione della firma

(Secure signature creation device - SSCD)

smartcard – token usb – HSM

valutato e certificato sulla base di una valutazione (conforme alla direttiva 1999/93/EC) approvata dall’OCSI (o organismo omologo europeo)

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Fernanda Faini

Firme elettroniche qualificata e digitale

valore giuridico e probatorio documento informatico sottoscritto con firma digitale ed elettronica qualificata (art. 21 commi 2-2bis): formato nel rispetto delle regole tecniche ex art. 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento

equivale a sottoscrizione autografa, soddisfa requisito della forma scritta anche a pena di nullità (ad substantiam) ex art. 1350 c.c.

efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Presunzione di titolarità del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale, salvo che il titolare ne dia prova contraria (art. 21, comma 2)→ presunzione legale relativa di utilizzo. Inversione dell’onere probatorio a carico del titolare del dispositivo di firma: deve fornire prova di non averlo utilizzato. Non si tratta di disconoscimento in senso tecnico, perché si collega in modo matematico al titolare, è disconoscimento in senso lato → non si disconosce firma, ma sua apposizione da parte del titolare. Valutazione ex ante del legislatore, precludendo valutazione ex post del giudice.

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Fernanda Faini

Firma digitale

Firma digitale:

deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata;

integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente;

per la generazione di firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso e attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche ex art. 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi di titolare e certificatore e eventuali limiti d’uso (art. 24).

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Fernanda Faini

Firma digitale

dal punto di vista pratico per firma digitale è necessario recarsi personalmente da autorità di registrazione, ossia certificatore (necessaria verifica fisica del soggetto), dotarsi di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da smart card o da token-chiavetta USB), un lettore di smart card (nel caso in cui non si utilizzi USB) e un software in grado di interagire con il dispositivo per la generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso. Al soggetto viene attribuito un PIN di protezione.

procedura firme digitali (così P. Corsini Paolo e E. Orbini Michelucci):

registrazione presso un certificatore che fornisce al soggetto uno strumento sicuro per memorizzare il certificato, per generare le due chiavi e procedere successivamente all’apposizione delle firme;

generazione della coppia di chiavi;

una chiave (deve essere segreta e neppure il certificatore deve conoscerla) deve essere trattenuta come propria chiave privata;

l’altra chiave deve essere fatta registrare dal certificatore, come chiave pubblica, in modo che il certificatore possa pubblicarla su appositi elenchi accessibili in via telematica → la registrazione dell’utente presso un certificatore ha lo scopo essenziale di garantire che la chiave pubblica provenga effettivamente dall’utente.

“firma digitale” è stata anche definita come titolo rappresentativo dell’identità digitale certificata (così E. Belisario).

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Fernanda Faini

Firma digitale

firma digitale assicura l’autenticazione, l’integrità, la segretezza e la conoscibilità solo agli autorizzati del documento. In particolare firma digitale garantisce:

autenticità: conferisce certezza circa l’identità del sottoscrittore;

integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;

non ripudiabilità: il documento non può essere ripudiato e disconosciuto dal sottoscrittore, che non può negare che la firma sia stata apposta usando la sua chiave privata.

formati per produrre file firmati digitalmente sono: pkcs#7 (noto come p7m), PDF, XML.

DiKe o Aruba Sign sono i software che consentono di apporre e verificare una o più firme digitali su qualunque tipo di file, nonché verificare e apporre marcature temporali. Sono gratuiti, scaricabili e utilizzabili con tutti i dispositivi di firma digitale rilasciati da InfoCert. Verifica della firma non richiede dispositivi speciali.

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Fernanda Faini

Firma remota

Particolari procedure di firma elettronica qualificata o di firma digitale

firma remota → art. 1 d.p.c.m. 22 febbraio 2013

particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale,

generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi

private da parte dei titolari delle stesse.

HSM (Hardware Security Module)→ insieme di hardware e software che

realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in

modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche.

In particolare, la firma remota viene eseguita con una chiave privata non

residente su un dispositivo locale dell’utente (come per es. una smartcard),

bensì presso un server remoto, all’interno di un HSM, nel quale viene

conservata la chiave privata insieme al certificato di firma. La firma avviene

mediante accesso al server remoto con username, password e codice OTP

(One Time Password). L’utilizzatore è completamente libero da qualsiasi

vincolo legato all'installazione di hardware.

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Fernanda Faini

Firma automatica

firme apposte con procedura automatica (art. 35 comma 3 modificato da d.lgs. 235/2010) → la firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura medesima.

firma automatica → art. 1, lett. r) d.p.c.m. 22.2.2013

particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma

digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il

controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio

puntuale e continuo da parte di questo.

Il soggetto che appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica

deve utilizzare una coppia di chiavi destinata a tale scopo, diversa da tutte le

altre in suo possesso. L’utilizzo di tale procedura deve essere indicato

esplicitamente nel certificato qualificato (art. 5, comma 2, d.p.c.m.

22.02.2013). Si tratta di un plug-in integrabile con i software.

La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del

titolare all’adozione della procedura medesima (art. 35, CAD).

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Fernanda Faini

Certificatori

certificatore (o certification authority) → ruolo chiave.

Soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (es. validazione temporale, servizi informatici o consulenza) ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g). Sono soggetti dotati di determinate requisiti e sottoposti al regime giuridico disciplinato da artt. 26 ss.

Compiti fondamentali →

emettere i “certificati”, ossia i documenti elettronici attestanti che di una certa chiave pubblica è titolare un determinato soggetto, preventivamente identificato (certificati contengono termini temporali di validità del certificato stesso)

tenere un elenco aggiornato delle chiavi pubbliche certificate, accessibile anche per via telematica (così G. Navone).

Certificatore garantisce attraverso il rilascio di un certificato l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

Informazioni relative a titolare e limiti d’uso possono essere contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete (art. 28 comma 3-bis, agg. da d.lgs. 235/2010). Ratio della norma→ mentre firma è legata a una persona, ruoli e qualifiche nel tempo possono mutare.

116

Fernanda Faini

Certificatori semplici

Tre tipologie di certificatori →

diversi livelli di qualità e sicurezza:

certificatori semplici →

esercizio di tale attività in Italia o in altro Stato membro di Unione europea è libera e non necessità di autorizzazione preventiva

(art. 26; d.lgs. 235/2010 per tale caso ha previsto per questi certificatori, qualora emettano certificati qualificati, la necessità dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche).

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Fernanda Faini

Certificatori qualificati

2. certificatori qualificati → i certificatori che rilasciano “certificati qualificati” (ossia i certificati che contengono per lo meno le informazioni di cui all’art. 28, comma 1). Devono:

possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche,

dimostrare affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria,

utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,

applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate,

utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati,

adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati.

Esercizio dell’attività di certificatore qualificato non necessita di alcuna autorizzazione, ma deve essere preceduta da una dichiarazione di inizio dell’attività a Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) - attestante esistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti. Agenzia ha il compito di procedere a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti disponendo, se del caso, divieto di prosecuzione attività e rimozione degli effetti.

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Fernanda Faini

Certificatori accreditati

3. certificatori accreditati → i certificatori che hanno ottenuto il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e sicurezza. Devono possedere i requisiti dei certificatori qualificati. Se a richiedere l’accreditamento è un soggetto privato, in aggiunta deve:

a) avere la forma della società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche.

Il riconoscimento è concesso, su richiesta del certificatore da Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA)- che, a seguito dell’accoglimento della domanda, dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica.

Es. certificatori accreditati → Actalis s.p.a, Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a, Banca d’Italia, Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Forense, Postecom s.p.a., Infocert s.p.a., SOGEI s.p.a., I.T. Telecom s.r.l.

Elenco certificatori attivi:

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi

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Fernanda Faini

Certificatori

pubbliche amministrazioni (art. 34):

possono svolgere direttamente attività di rilascio di certificati qualificati con obbligo di accreditamento, svolgendo l’attività esclusivamente nei confronti dei propri organi o uffici e di terzi, pubblici o privati, solo nei rapporti con la PA certificante (al di fuori dei quali privi di ogni effetto).

possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la normativa in materia di contratti pubblici.

sistema di certificazione, in quanto meccanismo deputato ad assicurare la perdurante conoscibilità a terzi di determinati fatti (registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni almeno per 20 anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari e rendere pubblico certificato elettronico secondo regole tecniche), dà luogo ad inedito strumento di pubblicità legale organizzato secondo un modello diffuso (anziché accentrato), affidato alla pluralità dei prestatori di servizi di certificazione (così G. Navone).

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Fernanda Faini

Certificatori

responsabilità, vigilanza e sanzioni certificatori qualificati (artt. 30-32 bis) → responsabilità specifiche, Agenzia per l’Italia digitale svolge funzioni di vigilanza e di controllo. Con d.lgs. 235/2010 il certificatore qualificato ha nuova funzione accanto alle altre → garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a Agenzia e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso (art. 32 lett. m-bis). In casi di malfunzionamento che provoca disservizio o interruzione del servizio stesso o di mancata o intempestiva comunicazione ad Agenzia sono previste sanzioni per certificatori qualificati e gestori di PEC (art. 32-bis, aggiunto da d.lgs. 235/2010) → diffida a ripristino del servizio e, in certi casi, prevista anche cancellazione dall’elenco pubblico. Inoltre possibilità di applicare sanzione amministrativa accessoria, ossia pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione → d.lgs. 235/2010 ha posto attenzione ai livelli di sicurezza e a garantire la continuità del servizio.

Novità anche in materia di cessazione dell’attività da parte del certificatore qualificato (art. 37 comma 4-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010) → si prevede che qualora cessi senza indicare un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso Agenzia per Italia digitale, che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

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Fernanda Faini

Firma autenticata e atto pubblico redatto da notaio

documento informatico autenticato (art. 25 d.lgs. 82/2005 mod. da d.lgs. 235/2010) → è il documento informatico la cui firma elettronica è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato: ex art. 2703 c.c. autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza; pubblico ufficiale deve previamente accertare identità della persona, eventuale certificato elettronico utilizzato e che il documento non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. Maggior valore probatorio, attestata non solo certezza dell’identità, ma l’utilizzo della firma da parte del legittimo titolare.

Novità d.lgs. 235/2010 → allargamento dell’area delle firme autenticabili, in precedenza l’autenticazione poteva avere ad oggetto solo firme qualificate e digitali, ora anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa o di qualsiasi altro tipo di firma avanzata.E’ pubblico ufficiale che apporrà firma digitale o qualificata con efficacia ex art. 24, comma 2 (integra e sostituisce sigilli, punzoni, etc.). Coerente con art. 52 bis (mod. con d.lgs. 110/2010) legge notarile 89/1913.

atto pubblico informatico redatto dal notaio → equivale e produce i

medesimi effetti del corrispondente cartaceo, anche in tal caso presenza dell’intervento del pubblico ufficiale fornisce piena certezza. E’ regolato dal d.lgs. 110/2010, ex art. 65 della legge 69/2009.

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Fernanda Faini

Valore giuridico e probatorio

pertanto da combinato di artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 si ricava che:

idoneità del documento a soddisfare requisito di forma scritta e

efficacia probatoria

dipendono dalla tipologia di firma elettronica utilizzata.

Il documento informatico acquista, soprattutto in relazione alle sue diverse

tipologie, rilevanza ed efficacia processuale graduata; notevole rafforzamento

del potere del giudice in merito alla libera valutazione.

Firma elettronica non è elemento costitutivo del documento informatico, ma

svolge una funzione fondamentale perché costituisce strumento di

imputazione del documento stesso e, quindi, della dichiarazione in esso

contenuta. Per questo la firma elettronica costituisce elemento centrale della

disciplina in materia di documento informatico, nel senso che l’efficacia di un

documento informatico dipende dalla tipologia di firma elettronica utilizzata.

Sistema di sottoscrizioni a più livelli, con forza probatoria differente

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Fernanda Faini

Regione Toscana

La scelta sulle firme elettroniche di Regione Toscana

Al livello di firma corrisponde anche una diversa idoneità del documento a soddisfare la forma scritta e un diverso valore probatorio.

Regione Toscana ha scelto, fin dall’inizio, tipologia che offre maggiori sicurezze → firma digitale.

Soggetti → l’Amministrazione fornisce la firma digitale ai soggetti da essa delegati a rappresentarla sulla base del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte nell’Amministrazione. I certificati digitali di firma sono distribuiti a tutti gli assessori, direttori generali e dirigenti. Sono distribuiti inoltre a funzionari di Regione Toscana che ricoprano ruoli specifici e che in relazione a questi ruoli debbano sottoscrivere documenti con valenza esterna all’Amministrazione.

Regione Toscana si avvale dei servizi di una Certification Authority iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori.

Per visualizzare correttamente i documenti firmati digitalmente (.p7m) è necessario installare sul proprio pc uno specifico software (Dike o Aruba Sign) che viene installato dai referenti informatici dell’ente.

Inoltre la CNS come visto sostituisce la firma elettronica avanzata.

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Fernanda Faini

Validità firme nel tempo

Validità della firma digitale nel tempo →

in relazione al documento informatico la collocazione temporale ha maggior

peso essendo risolutiva in quei casi in cui vi è la necessità di accertare se la

firma digitale (o altro tipo firma elettronica qualificata) è stata generata in un

periodo in cui il certificato, ad essa associato, non era scaduto, sospeso o

revocato, in quanto l’apposizione ad un documento informatico di una firma

digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato

elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione

(così G. Navone).

Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto,revocato o

sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle

stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che

collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento

precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato. (art.

62 regole tecniche). I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati

in conformità alle regole tecniche sono opponibili ai terzi.

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Fernanda Faini

Marca temporale

Marca temporale → il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l’esistenza di un’evidenza informatica in un tempo certo. Ha estensione .m7m

Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta.

Validazione temporale → il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:

1. garantire l’esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dalle regole tecniche;

2. generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 48 e 51 delle regole tecniche;

3. sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla lettera b).

L’evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

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Fernanda Faini

Riferimento temporale

Riferimento temporale → evidenza informatica, contenente la data e

l’ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici.

Riferimenti temporali opponibili

a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo;

b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione

dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico

ufficiale o di una pubblica amministrazione;

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica

certificata;

d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale

elettronica ai sensi dell’art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione

postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII

Congresso dell’Unione postale universale, recepite dal Regolamento di

esecuzione emanato con il d.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18.

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Fernanda Faini

Accordi e contratti

accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 legge 241/1990 (modificato da d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012) →

dal 30 giugno 2014 (rinvio operato da decreto Destinazione Italia d.l. 145/2013) tali accordi sono sottoscritti con:

firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 d.lgs. 82/2005,

firma elettronica avanzata, ex art. 1, co. 1, lett. q-bis, d.lgs. 82/2005,

altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006

(art. 11 modificato da d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012) →

contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale

rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Decorre da 30 giugno 2014 per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica

amministrativa e dal 1° gennaio 2015 per le scritture private.

La norma si spinge a fare salvi gli accordi e i contratti stipulati in modalità non

elettronica a partire dal 1° gennaio 2013.

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Fernanda Faini

Duplicati e copie

Duplicati e copie

(artt. 1 co. 1 e 22 e 23-quater d.lgs. 82/2005 mod. o agg. da d.lgs. 235/2010)

D.lgs. 235/2010 ha inciso fortemente sulla regolamentazione, distinguendo fra

duplicati e copie e disciplinando le varie tipologie.

Copie informatiche formate ai sensi delle norme, sostituiscono ad ogni effetto

di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad

assolvere gli obblighi di conservazione previsti da legge, salvo quanto stabilito

da co. 5 → con d.p.c.m. possono essere individuate particolari tipologie di

documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura

pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico

oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale

deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò

autorizzato con dichiarazione firmata digitalmente ed allegata al documento

informatico (fino a d.p.c.m. necessario conservare originale cartaceo o copia

con attestazione di conformità) (art. 22 sost. da d.lgs. 235/2010).

129

Fernanda Faini

Duplicati e copie

definizioni → art. 1, comma 1, d.lgs. 82/2005 modificato da d.lgs. 235/2010:

copia informatica di documento analogico (lett. i-bis) → il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto → es. strutture XML (conversione non in immagine, ma in strutture elaborabili).

copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (lett. i-ter) → il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto → “fotografia digitale” codificata ad es. in formato TIFF, jpg, scansione (immagine di un documento su carta).

copia informatica di documento informatico (lett. i-quater) → il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari → es. documento in formato pdf generato a partire da documento in formato doc, documento quindi con formato diverso dall’originale.

duplicato informatico (lett. i-quinquies) → il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario → es. file memorizzato su pc e duplicato su chiavetta, ottenuto mediante funzione di copia di file o download/upload, trasmissione via mail.

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Fernanda Faini

Duplicati e copie

valore giuridico di duplicati e copie nelle diverse fattispecie:

duplicati informatici (art. 23-bis comma 1) → hanno il medesimo valore

giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono

tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

le copie e gli estratti informatici del documento informatico (art. 23-bis comma

2) → se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71,

hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte:

se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un

pubblico ufficiale a ciò autorizzato (attestazione di conformità) o

senza attestazione di conformità, se la conformità non è espressamente

disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale

informatico.

131

Fernanda Faini

Duplicati e copie

copie informatiche di documenti analogici (art. 22) → piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

copie per immagine su supporto informatico di documento analogico (art. 22) → hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte o tratte:

se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ex art. 71 (attestazione di conformità).

senza attestazione di conformità, nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71, se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

copie analogiche di documenti informatici (art. 23) →

hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte:

se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (attestazione di conformità).

senza attestazione di conformità, se conformi alle vigenti regole tecniche, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

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Fernanda Faini

Duplicati e copie

documenti amministrativi informatici (disposizione dedicata: art. 23-ter):

regolamentazione specifìca.

devono essere fruibili indipendentemente da condizione di disabilità

personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici ex art.

11 della legge 4/2004 (inserito da d.l. 179/2012).

copie su supporto informatico di documenti formati dalla PA in origine

su supporto analogico ovvero da essa detenuti →

hanno medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali, se la

loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato

nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza,

mediante l’utilizzo della firma digitale o qualificata e nel rispetto delle regole

tecniche ex art. 71; in tal caso l’obbligo di conservazione dell’originale è

soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

133

Fernanda Faini

Duplicati e copie

copie analogiche di documenti informatici → sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida di Agenzia per l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

Si tratta del c.d. glifo inserito da d.lgs. 235/2010: motivato come modalità per stampare direttamente da proprio pc assicurando la conformità all’originale digitale; perplessità, si ipotizza in dottrina sia escamotage per organizzazioni non in grado di accettare documenti per via telematica. Tale comma mod. da d.l. 179/2012 conv. con mod. da l. 221/2012.

per quanto non previsto si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

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Fernanda Faini

Gestione documenti informatici

Gestione dei documenti informatici

(artt. 40 ss. d.lgs. 82/2005 modificati e integrati da d.lgs. 235/2010)

passaggio dal procedimento cartaceo al procedimento informatico

formazione documenti informatici → le PPAA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del codice e le regole tecniche di cui all’art. 71. Così art. 40, comma 1 modif. da d.lgs. 235/2010: eliminato dopo PPAA l’inciso “che dispongono di idonee risorse tecnologiche” → obbligo senza eccezione per tutte le PPAA.

Con regolamento individuazione delle categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica (art. 40 comma 3).

gestione informatica dei documenti art. 1 lett. u) codice → l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle PPAA, nell’àmbito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici.

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Fernanda Faini

Gestione documenti informatici

passaggio da protocollo cartaceo a protocollo informatico → disciplina protocollo informatico e gestione flussi documentali artt. 50 ss. d.p.r. 445/2000 → fattore di razionalizzazione, economicità, maggior efficienza e trasparenza.

Nucleo minimo di protocollo informatico → registrazione (memorizzazione delle informazioni - numero e data, mittente o destinatario, oggetto, impronta - che permettono di identificare e descrivere i documenti fissando con certezza data), segnatura di protocollo (apposizione o associazione all’originale del documento in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento; consente di individuare in modo inequivocabile ciascun documento), classificazione (associa a un documento la voce del titolario corrispondente alla funzione cui si riferisce).

in base a normativa su protocollo informatico PA deve → creare Aree Organizzative Omogenee (AOO), creare Servizi per la tenuta del protocollo informatico e gestione archivi, adottare standard di protocollo e sistema di classificazione e fascicolazione, introdurre un sistema informatico di gestione documentale che preveda almeno il nucleo minimo del protocollo informatico, rendere procedure compatibili con protocollo, assicurare interoperabilità con altre PPAA e faciltare accesso a utenti (così P. Ridolfi).

fascicolazione → attività di riconduzione logica – se cartacei anche fisica – di un documento all’interno dell’unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, unità complessa stabile nel tempo (fascicolo).

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Fernanda Faini

Gestione documenti informatici

fascicolo informatico → passaggio da fascicolo cartaceo a informatico→

art. 41 modificato da d.lgs. 235/2010

(in pratica si tratta di una directory contenente un insieme di file)

oggetto: PA titolare del procedimento raccoglie gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati → nella previsione originaria si prevedeva solo che l’amministrazione ‘potesse’: ora diventa un dovere in modo corrispondente al diritto di cittadini e imprese all’uso delle tecnologie;

è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento;

deve ora essere dotato di apposito identificativo (aggiunta di d.lgs. 235/2010);

formato in modo da garantire corretta collocazione, facile reperibilità e collegabilità dei documenti e nella costituzione deve essere garantito l’esercizio in via telematica dei diritti di cui alla legge 241/1990.

art. 41 detta regole precise su cosa deve indicare e come deve essere formato;

regole per costituzione, identificazione e utilizzo devono essere conformi ai principi di corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, comprese le regole concernenti protocollo informatico ed SPC, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’art. 71.

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Fernanda Faini

Gestione documenti informatici

PPAA gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e la gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all’art. 54 co. 2-ter e 2-quater (pubblicazione di indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi, servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano) (art. 41 co. 1 e 1-bis agg. da d.lgs. 235/2010).

art. 7 l.r. 54/2009 “Gestione informatica dei documenti” → Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della PA sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti. A tal fine i soggetti del territorio toscano adottano l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi. Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure che implementano il protocollo informatico dei soggetti del territorio utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

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Fernanda Faini

Conservazione

Conservazione sostitutiva →

sistema di conservazione digitale (Digital Preservation Systems): processo, definito normativamente, attraverso il quale è possibile garantire nel tempo la sicurezza, l’autenticità e la validità legale di documenti informatici nonché di rendere possibile l’accesso e la comprensione anche in futuro:

sia che si tratti di un documento nativo digitale,

sia che si tratti di un documento informatico ottenuto da un documento analogico (es. mediante scansione) → si legalizza documento informatico ottenuto con digitalizzazione e si permette a PA di risparmiare soprattutto se la conservazione è prevista normativamente per più anni.

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Fernanda Faini

Conservazione

processo di conservazione dei documenti informatici (artt. 43-44 bis d.lgs. 82/2005 mod. da d.lgs. 235/2010): responsabile della conservazione → sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza opera d’intesa con:

il responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 29 d.lgs. 196/2003 e

ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e archivi (art. 61 d.p.r. 445/2000).

Responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito da norme e regole tecniche ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

conservatori accreditati (art. 44-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010) → nuova figura: soggetti pubblici o privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi che ottengono da DigitPA - Agenzia per l’Italia digitale - il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e di sicurezza per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici. Processo di digitalizzazione e conservazione e non della certificazione di un documento alla volta, è sufficiente venga certificato il processo a norma (novità del d.lgs. 235/2010) e possibilità di avvalersi di soggetti esterni (era già prassi).

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Fernanda Faini

Conservazione

dematerializzazione e conservazione documenti: artt. 42 ss. d.lgs. 82/2005

le PA valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 →

documenti formati in cartaceo e poi digitalizzati (art. 43 mod. da d.lgs. 235/2010)→ ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71.

documenti informatici (art. 43 modificato da d.lgs. 235/2010) → documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ex art. 71 (fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al comma 4 dell’art. 43 CAD).

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Fernanda Faini

Conservazione

requisiti per la conservazione dei documenti informatici (art. 44, comma 1) → sistema di conservazione di documenti informatici assicura:

identificazione certa del soggetto che ha formato documento e della PA o area organizzativa omogenea di riferimento (AOO) (art. 50, comma 4 d.p.r. 445/2000);

integrità del documento;

leggibilità e agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

riservatezza dei dati personali (il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B).

principali atti normativi su gestione documentale e conservazione oltre CAD:

• d.p.r. 445/2000 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

• d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

• d.p.c.m. 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (che ha superato deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11)

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Fernanda Faini

Conservazione

Vincoli cui sono soggette PPAA per tenuta e conservazione degli archivi ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004:

archivi e singoli documenti di enti pubblici sono beni culturali e pertanto soggetti alle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione (art. 10);

obbligo per enti pubblici di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, nonché di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli (art. 30);

i beni culturali appartenenti agli enti pubblici territoriali costituiscono demanio culturale e pertanto sono inalienabili (art. 53).

Il fatto che si tratti di un archivio digitale invece che cartaceo non introduce modifiche a queste disposizioni che quindi le PPAA sono tenute ad attuare.

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Fernanda Faini

Conservazione

Caratteristiche dei formati per conservazione di lungo periodo

immodificabilità→ non deve consentire di apportare modifiche al contenuto informativo.

poter sempre disporre di intero contenuto informativo originale e mantenere la fedeltà di presentazione del contenuto, tutte le caratteristiche utili alla comprensione del documento (quindi non solo struttura documento, ma font e tutte le caratteristiche utili alla completa comprensione).

non deve contenere riferimenti a informazioni o documenti non sotto il controllo del documento (es. link ipertestuali).

deve corrispondere a uno standard interamente descritto e le cui specifiche siano state rese di dominio pubblico senza limitazioni: sono meno soggetti ad obsolescenza (le loro specifiche sono definite o approvate da un organismo di standardizzazione (ad esempio ISO, W3C, etc.). Ciò garantisce di interpretarne nel tempo correttamente il contenuto infomativo.

processo di conversione del formato non deve obbligare a operazioni complesse e impegnative dal punto di vista tecnico.

diffusione del formato e portabilità sono garanzia di qualità e portabilità temporale.

Es. conformi a requisiti: PDF/A-1, formato immagine (Raster) TIFF, JPEG 2000.

(così V. Gambetta)

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Fernanda Faini

Conservazione

Profili organizzativi e supporti fisici per conservazione di lungo periodo

✓ importanza dei profili organizzativi → necessità di corretta e opportuna gestione per poter conservare e consultare nel tempo dati elettronici, da sola tecnologia non basta

✓ censimento accurato delle informazioni da conservare e quelle da scartare

✓ controlli e verifiche periodici

✓ importanza della qualità nelle forniture

sistema di protezione dei dati

tecnologie impiegate mutano e nel tempo possono non essere più disponibili: consapevolezza della brevità del ciclo di vita dei supporti fisici più diffusi:

floppy, CD/DVD, Hard disk, pen drive, memoria flash: da 5 a 10 anni di vita media con picchi negativi di 2 anni per CD economici mal conservati;

nastro VHS, Nastro Mini-DV: da 10 a 15 anni di vita media;

nastro magnetico, Dvd-RAM: da 20 a 30 anni di vita media.

importanza del riversamento periodico su nuovi dispositivi per intervenuta obsolescenza tecnologica dei dispositivi utilizzati, dei formati e del software.

145

Fernanda Faini

Conservazione

Conservazione in Regione Toscana

Norma di riferimento → art. 10 l.r. 54/2009 “Attività documentale”

Nel rispetto del d.lgs. 82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l’archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.

La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.

La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici del territorio finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale. ↓

Strumento → DAX (Digital Archives eXtended): sistema per la conservazione degli archivi digitali, sistema evoluto di conservazione a lungo termine e di conservazione sostitutiva.

146

Fernanda Faini

Trasmissione di documenti informatici

Comunicazioni telematiche

Posta elettronica ha assunto valore giuridico nell’attività amministrativa:

comunicazioni tra PPAA

comunicazioni cittadini/imprese e PPAA

Codice pone alcuni obblighi di comunicazione telematica alla pubblica amministrazione per garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese; ogni PA dovrà organizzarsi a tal fine e reingegnerizzare i procedimenti a tal fine.

D.lgs. 235/2010 e norme successive (da ultimo d.l. 179/2012) hanno modificato le disposizioni del Codice regolando dettagliatamente le varie ipotesi e rafforzando gli obblighi in materia.

147

Fernanda Faini

Trasmissione di documenti informatici

Diffuso utilizzo di posta elettronica (e-mail) per alcune sue caratteristiche:

semplicità

immediatezza

economicità

efficacia

Grandissima diffusione (prime mail sono dei primi anni ‘70, ma hanno cominciato ad essere utilizzate dagli anni ‘90) e con il tempo possibilità di accedervi con strumenti diversi (via web, con smartphone, tablet …).

Fax (funziona sostanzialmente come uno scanner) non c’è più

riferimento esplicito, perché compreso nella dizione di mezzo telematico

o informatico e dunque risultava superfluo (così relaz. illustrativa di d.lgs.

235/2010).

148

Fernanda Faini

Posta elettronica

Posta elettronica semplice (mail) e posta elettronica certificata (PEC)

posta elettronica semplice (e-mail)

Definizione → un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici (art. 1, comma 2, d.p.r. 68/2005)

“Debolezze” dello strumento a fini di certezza legale:

incertezza sui momenti di invio e consegna (orario di invio, ricezione, ecc.)

mancata verifica della provenienza (possibilità di falsificazione di mittente) e di integrità del messaggio.

Fonte immagine: http://cdn.blogosfere.it/iab/images/email-icon.jpg

149

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

Limiti di posta elettronica semplice superati da:

posta elettronica certificata (PEC)

definizione (art. 1, comma 1, lett. v-bis aggiunta da d.lgs. 235/2010) → sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

(diversa definizione in art. 1, comma 2 lett. g) e h) d.p.r. 68/2005: ogni sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici)

posta elettronica semplice ↔ posta cartacea ordinaria

posta elettronica certificata ↔ raccomandata con avviso di ricevimento

Fonte immagine: http://www.onb.it/wp-content/uploads/2013/08/pec-posta-elettronica-certificata.jpg

150

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

Normativa di riferimento su posta elettronica certificata (PEC)

d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e

relativo d.m. 02/11/2005 recante Regole tecniche;

d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 → artt. 16 e 16-bis;

d.p.c.m. 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

151

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

L’attestazione di invio e ricezione, rilasciata dal gestore di PEC, ha lo stesso valore dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale ed è opponibile a terzi.

soggetti del servizio di PEC (artt. 1 e 2 d.p.r. 68/2005)

definizione utente di posta elettronica certificata → la persona fisica, la persona giuridica, la PA e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di PEC.

Soggetti:

mittente → l’utente che si avvale del servizio di PEC per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

destinatario → l’utente che si avvale del servizio di PEC per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

gestore del servizio → il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di PEC e che gestisce domini di PEC. Definizione di gestore di PEC di cui ad art. 1 lett. u-bis CAD (aggiunta da d.lgs. 235/2010): il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante PEC.

152

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

funzionamento del servizio PEC (d.p.r. 68/2005):

autenticazione del mittente (password) per accedere a servizio

mittente invia messaggio di PEC al proprio gestore di PEC

gestore di PEC del mittente trasmette al destinatario direttamente o lo trasferisce al gestore di PEC di cui si avvale il destinatario

gestore del destinatario provvede alla consegna nella casella di PEC del destinatario

gestore di PEC del mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di PEC oppure, se non risulta consegnabile, comunica al mittente, entro le 24 ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso

quando la trasmissione del messaggio di PEC avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio

gestore di PEC utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna

durante le fasi di trasmissione del messaggio di PEC, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di PEC per 30 mesi, tracce informatiche dei log dei messaggi sono opponibili ai terzi.

153

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

validità posta elettronica certificata (PEC)

il documento informatico trasmesso per via telematica si intende:

• spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e

• consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da

questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a

disposizione dal gestore (art. 45, comma 2 d.lgs. 82/2005):

indipendentemente quindi dalla sua effettiva lettura (non prevede effettiva

lettura quale prova della avvenuta consegna).

la PEC consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di

legge (art. 4 d.p.r. 68/2005).

la trasmissione di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di una

ricevuta di consegna avviene mediante PEC o soluzioni tecnologiche

analoghe (art. 48, comma 1 d.lgs. 82/2005)

154

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

• trasmissione PEC, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla

notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2 d.lgs. 82/2005 ).

la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.p.r. 68/2005 ed alle relative regole tecniche (art. 48, comma 3 d.lgs. 82/2005 ). Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, rilasciate dal gestore di PEC, sono opponibili a terzi.

Consiglio di Stato, Sez. V, con sent. n. 2604 del 14/05/2013 → la norma

“impone che il sistema di PEC trasmetta al mittente un messaggio

automatico di avvenuta ricezione. Da ciò consegue che la mancanza di tale

conferma costituisce per il mittente segnalazione del fatto che il suo

messaggio non è pervenuto al destinatario. Di conseguenza, non può

essere condiviso il ragionamento secondo il quale il sistema deve trasmettere

un messaggio di errore in caso di mancato recapito: il mittente che non

riceve il messaggio automatico di conferma deve sapere, ai sensi della

norma, che la trasmissione non ha avuto esito positivo, per cui deve

procedere ad un nuovo tentativo.

155

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

d.m. 2 novembre 2005 recante Regole tecniche → sistemi di posta elettronica

certificata generano messaggi conformi allo standard internazionale S/MIME.

I messaggi possono essere:

ricevute (di accettazione, di presa in carico, di avvenuta consegna completa

– contiene dati di certificazione e messaggio originale –, breve – contiene dati

di certificazione ed estratto del messaggio originale, allegati sono sostituiti da

impronte – , sintetica – contiene i dati di certificazione, non prevede invio di

messaggio originale – )

avvisi (di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici,

di rilevazione di virus informatici, di mancata consegna per superamento dei

tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici)

buste (di trasporto – che contiene messaggio originale e dati di certificazione

– e di anomalia – contiene messaggio errato o un messaggio che non è di

PEC, messaggio è quindi inserito in busta di anomalia se le verifiche del

gestore evidenziano un errore – )

156

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

profili giuridici dei messaggi di PEC → soddisfano requisito della forma scritta, possono rappresentare un’istanza o dichiarazione presentata a PA per via telematica, invio effettuato richiedendo ricevuta completa costituisce nei confronti di PA firma elettronica avanzata del messaggio spedito (bozza regole tecniche) e costituisce comunicazione valida ai fini del procedimento (artt. 45 comma 1, 47 commi 1 e 2, 65 comma 1 lett. c-bis) (così S. Pigliapoco).

gestione e conservazione messaggi PEC (così S. Pigliapoco) →

composto da più parti → testo messaggio, dati di certificazione del titolare, eventuali file allegati che possono essere sottoscritti con firma digitale, altri dati tecnici.

devono essere correttamente formati → non devono avere macroistruzioni o codici eseguibili che possono modificare documento, formato elettronico deve essere compatibile con processo di conservazione (formato aperto, standard, documentato e indipendente da piattaforme), non devono esserci parti crittografate.

vanno protocollati, classificati, inseriti nei fascicoli e conservati → per far ciò meglio evitare eccessiva proliferazione di indirizzi PEC, dato che vanno costantemente monitorate e per evitare rischio di dispersione (salvataggio su sistemi diversi).

157

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

punti di forza della PEC (così M. Iaselli)

certificazione di invio e di avvenuta consegna → tale certificazione rilasciata dal gestore ha lo stesso valore dell’avviso di ricevimento della raccomandata ed è opponibile a terzi.

garanzia dell’identità del mittente (titolare della casella), identificato dal suo gestore tramite le credenziali (user-id e password) rilasciate insieme a casella.

garanzia di integrità e autenticità del messaggio, certezza contenuto trasmesso.

archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi, controlli formali dei gestori ed elevati requisiti di qualità e continuità, mentre la mail semplice sconta una mancata standardizzazione delle ricevute e dei comportamenti dei gestori.

semplicità, economicità e velocità (immediatezza); possibilità di invio multiplo (a più destinatari contemporaneamente).

tracciabilità e procedure atte a garantire privacy e sicurezza.

158

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

punti di debolezza (così V. Gambetta)

adozione limitata → strumento ancora “giovane” e usato per lo più per comunicazioni formali.

sistema chiuso → valore probatorio solo se entrambi i soggetti vi appartengono.

sistema applicabile praticamente solo a territorio nazionale.

limite ancora abbastanza diffuso relativo alle dimensioni dei messaggi.

159

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

gestori di PEC → d.p.r. 68/2005

le PPAA e i privati che intendono esercitare l’attività di gestore di PEC inviano a DigitPA domanda di iscrizione nell’elenco di gestori di PEC. I richiedenti l’iscrizione diversi dalle PPAA devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. I gestori devono:

possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

dimostrare affidabilità organizzativa e tecnica necessaria; impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, esperienza e competenze necessarie; rispettare norme e regole tecniche; applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate; utilizzare per firma elettronica dispositivi che garantiscono sicurezza in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale; adottare adeguate misure per garantire integrità e sicurezza del servizio; prevedere servizi di emergenza;

fornire, entro i 12 mesi successivi all’iscrizione nell’elenco, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di PEC;

fornire copia di polizza assicurativa di copertura di rischi attività e danni a terzi. Es. Aruba, Infocert, IT Telecom, Poste Italiane, Consiglio Naz. Notariato

Agenzia per l’Italia digitale su gestori di PEC svolge funzioni di vigilanza e controllo (art. 31 d.lgs. 82/2005) e sono previste sanzioni (art. 32 bis d.lgs. 82/2005) come nel caso dei certificatori qualificati delle firme.

160

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

Diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC)

art. 6 codice (completamente modificato da d.lgs. 235/2010)

utilizzo della posta elettronica certificata → per le comunicazioni di cui

all’articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di

consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio

indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le PPAA utilizzano la PEC.

La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta

espressa accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli atti

e dei provvedimenti che lo riguardano.

strumento tecnico e giuridico che per il legislatore risponde a principio di

semplificazione: favor del legislatore verso questo strumento, perché fornisce

certezza circa momenti di invio e ricezione.

chiaro favor del legislatore verso questo strumento, perché fornisce

certezza circa momenti di invio e ricezione.

161

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

Al fine di rivitalizzare l’istituto e per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni modifiche normative e azioni volte alla diffusione della PEC fra cittadini, imprese e professionisti:

Previsioni specifiche per imprese, professionisti e cittadini in artt. 16 e 16-bis d.l. 185/2008 conv. con modif. con legge 2/2009 e art. 5 d.l. 179/2012

in tutti i casi si ha una estensione: si prevede → indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali → necessario adeguamento a sviluppo delle tecnologie

162

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

PPAA → istituiscono una casella PEC per ciascun registro di protocollo e ne

danno comunicazione a Agenzia per l’Italia digitale.

dipendenti PA → ogni PA utilizza la PEC per le comunicazioni e le

notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra PA.

imprese → obbligo di adozione di indirizzo PEC per imprese costituite in

forma societaria, che sono tenute a indicarlo nella domanda di iscrizione al

registro delle imprese o, se già costituite, entro 3 anni a comunicarlo al

registro delle imprese. Termine → 29/11/2011. Ampliamento soggettivo → art.

5 d.l. 179/2012 - Decreto Crescita 2.0 → obbligo è esteso alle imprese

individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese

artigiane. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura

concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle

imprese, il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013.

professionisti → obbligo di adozione di indirizzo PEC per professionisti

iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che sono tenuti a

comunicarlo entro 1 anno al proprio ordine o collegio (mancato adeguamento:

sanzioni disciplinari). Termine → 29/11/2009.

cittadini → attribuzione di casella PEC a cittadini che ne facciano richiesta

senza oneri. Facoltà, no obbligo.

163

Fernanda Faini

Posta elettronica certificata

Ampliamento soggettivo → art. 5 d.l. 179/2012 conv. da legge 221/2012

L’obbligo di adozione di indirizzo PEC per imprese, che sono tenute a indicarlo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013. Ratio → colma vuoto normativo rendendo coerente con normativa vigente per cui tali imprese sono tenute all’utilizzo di firma digitale con Registro delle imprese. Inoltre importanti ricadute nel superamento problematiche burocratiche, tempi e costi (così relazione illustrativa).

Sanzione relativa alla mancata comunicazione dell’indirizzo di PEC al registro delle imprese → art. 37 d.l. 5/2012 conv. con mod. in legge 35/2012 → l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda per tre mesi, fino ad integrazione con l’indirizzo di PEC e comunque per 45 gg., trascorsi i quali domanda si intende non presentata. Art. 5 del d.l. 179/2012 ha esteso tale sanzione anche alle imprese costituite in forma individuale, cui è stato esteso l’obbligo di comunicare PEC.

164

Fernanda Faini

Comunicazioni telematiche

Codice pone alcuni obblighi di comunicazione telematica alla

pubblica amministrazione per garantire effettività ai diritti digitali di

cittadini e imprese, con modalità e cogenza diversa a seconda dei

soggetti coinvolti:

1. Comunicazioni fra pubbliche amministrazioni

2. Comunicazioni fra pubblica amministrazione e imprese

3. Comunicazioni fra pubblica amministrazione e professionisti

4. Comunicazioni fra pubblica amministrazione e cittadini

Istanze e dichiarazioni in via telematica alla pubblica

amministrazione

165

Fernanda Faini

Comunicazioni telematiche fra PPAA

Comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni

art. 47

le comunicazioni di documenti tra PPAA avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (aspetto rilevante per attribuzione valore giuridico)

ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

1. sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata

2. sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 d.p.r. 445/2000

3. sono trasmesse attraverso sistemi di PEC di cui al d.p.r. 68/2005

4. è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax → esclusione inserita da d.l. 69/2013 conv. con da l. 98/2013.

sanzione → inosservanza della disposizione, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (comma aggiunto da art. 6 del d.l. 179/2012).

166

Fernanda Faini

Comunicazioni telematiche interne a PPAA e con i dipendenti

comunicazioni interne → art. 34 del CAD prevede che per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione possa adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo. Permette nei flussi con meri passaggi interni di immaginare l’utilizzo di procedure più fluide con firma elettronica avanzata.

comunicazioni di documenti tra PPAA e propri dipendenti (art. 47, co. 3) → avvengono mediante posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di privacy e previa informativa agli interessati sul grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Fonte immagine: http://www.vallesabbianews.it/files/magazine/img/lavoro_di_squadra.jpg

167

Fernanda Faini

Cooperazione applicativa

La cooperazione applicativa è prevista dal d.lg. 82/2005 (codice

dell’amministrazione digitale) come la parte del sistema pubblico di

connettività (di seguito anche SPC) finalizzata all’interazione tra i sistemi

informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione

dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Il sistema pubblico di connettività (di seguito anche SPC), quale

infrastruttura telematica abilitante della pubblica amministrazione ,

“autostrada del sole digitale”, è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e

di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la

diffusione del patrimonio informativo e dei dati dell’amministrazione

pubblica, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e

la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi,

garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la

salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna

amministrazione. Assicura sicurezza ed esiti della trasmissione dei dati,

garantiti dai fornitori del servizio, che possono svolgere questa attività

solo laddove in possesso di determinati requisiti di qualità e sicurezza.

168

Fernanda Faini

Cooperazione applicativa

Il Sistema Pubblico di Connettività, istituito con d.lgs. 28 febbraio

2005, n. 42 è confluito grazie al d.lgs. 159/2006 (che ha abrogato il d.lgs.

42/2005) negli artt. 72 ss. del d.lgs. 82/2005. Operativo dal 2007, un

quadro consolidato si è avuto con il d.p.c.m. 1° aprile 2008, recante

regole tecniche e di sicurezza per il suo funzionamento.

SPC non è quindi solo una rete tecnologica, ma è la condizione abilitante

per l’amministrazione digitale, dal momento che influenza fortemente le

scelte organizzative e operative ed è volta a favorire e promuovere la

collaborazione tra amministrazioni, finalità rilevante in un sistema

articolato su molte istituzioni e livelli diversi: appare la traduzione della

nozione, elaborata da Sabino Cassese, di “rete come figura

organizzativa della collaborazione”.

169

Fernanda Faini

Cooperazione applicativa

La cooperazione applicativa è parte integrante e fondamentale del SPC

e viene in gioco nella trasmissione di informazioni: la comunicazione

avviene attraverso l’interfacciamento fra le porte di dominio delle

amministrazioni pubbliche. Si basa sulle capacità di esportare i propri

servizi applicativi e di accedere ai servizi erogati da altre amministrazioni

attraverso le porte di dominio, punto di contatto telematico fra

amministrazioni che gestiscono i messaggi in entrata e in uscita.

Le porte di dominio devono rispondere a determinati standard e regole

di comunicazione definiti;

ciò le distingue dai domini che sono invece l’insieme di risorse software,

hardware e di comunicazione di una pubblica amministrazione, da

intendersi come lo spazio di competenza di ciascuna amministrazione in

relazione al proprio sistema informativo e informatico, che per questo

possono conservare strutture autonome, dato che la funzione di

adattamento è compiuta dalle porte di dominio.

170

Fernanda Faini

Cooperazione applicativa

Di conseguenza la cooperazione applicativa:

non si limita ai profili meramente tecnici e tecnologici,

implica una riorganizzazione e una reingegnerizzazione.

La cooperazione è la figura delle relazioni fra amministrazioni che

dovrebbe essere favorita al fine di garantire semplificazione, efficacia e

sicurezza nel senso di una profonda evoluzione e modernizzazione del

sistema pubblico.

Permette quell’integrazione fra amministrazioni che è presupposto

essenziale per poter gestire insieme funzioni, procedimenti e servizi

nell’ottica del principio di collaborazione pilastro dell’open government.

171

Fernanda Faini

IPA

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (iPA)

Pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2 (soggetti

cui si applicano le disposizioni del codice) provvedono ad istituire e pubblicare

nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun

registro di protocollo (art. 47 comma 3 CAD).

art. 57-bis CAD

finalità → assicurare la trasparenza e la pubblicità degli indirizzi telematici.

contenuto → sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da

utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e per l’invio di

documenti a tutti gli effetti di legge fra le PPAA, gestori di pubblici servizi e

privati (d.lg.s 235/2010 ha eliminato dal contenuto “la struttura organizzativa,

l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo”).

aggiornamento → aggiornano gli indirizzi e i contenuti tempestivamente e

comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA .

172

Fernanda Faini

IPA

sanzionabilità → mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

realizzazione e gestione → affidate a Agenzia per l’Italia digitale che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

Sito web: http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

173

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e imprese

Comunicazioni telematiche tra PPAA e imprese

diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le amministrazioni

pubbliche art. 5-bis codice → digitale diventa la regola nei rapporti

imprese-PA

presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e

documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente

utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e

provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (comma 1).

finalità → semplificazione, riduzione oneri amministrativi e tempi al fine

di agevolare competitività e sviluppo economico.

funzione di monitoraggio di DigitPA (ora Agenzia per l’Italia digitale) →

DigitPA provvede alla verifica dell’attuazione della disposizione secondo

le modalità e i termini indicati nel decreto di attuazione.

174

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e imprese

Modalità e tempi di attuazione → con d.p.c.m. da assumere entro 6 mesi sono adottate le modalità di attuazione da parte delle PA centrali e relativi termini. Il comma 4 prevede che il Governo promuova l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità della disposizione.

D.p.c.m. 22/07/2011, in G.U. 16/11/2011 → decreto di attuazione art. 5-bis:

a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni,

dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le

imprese e le amministrazioni pubbliche si dispone avvengano esclusivamente

in via telematica (art. 1); disposizione che si applica anche alla

documentazione allegata (art. 4).

ne consegue l’impossibilità per le PPAA, a decorrere dal 1° luglio 2013, di

accettare o effettuare loro stesse le comunicazioni di cui all’art. 5-bis, comma

1 del CAD in forma cartacea (art. 3).

sanzione → inosservanza di quanto previsto costituisce ipotesi di

responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

In ogni caso, l’attuazione e l'osservanza delle disposizioni del decreto sono

rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance

organizzativa e di quella individuale dei dirigenti (art. 5).

175

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e professionisti

Comunicazioni telematiche tra PPAA e professionisti

Professionisti →

obbligo di adozione di indirizzo PEC per professionisti iscritti in albi ed

elenchi istituiti con legge dello Stato che sono tenuti a comunicarlo entro

1 anno al proprio ordine o collegio (mancato adeguamento: sanzioni

disciplinari). Termine → 29/11/2009.

gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via

telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati

identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica

certificata.

le comunicazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni,

che abbiano provveduto agli adempimenti previsti (casella di PEC

obbligatoria), possono essere inviate attraverso la posta elettronica

certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, senza che il

destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne

l'utilizzo.

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Fernanda Faini

INI-PEC

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis CAD ins. da d.l. 179/2012)

al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo

scambio di informazioni e documenti tra PA e imprese e professionisti in

modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale

degli indirizzi di PEC (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il

Ministero per lo sviluppo economico.

realizzazione → è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti

presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in

attuazione di art. 16 del d.l.185/2008 conv. con mod. da legge 2/2009.

ai fini di INI PEC non possono essere usate le CEC PAC (PEC governative)

che sono destinate ai cittadini e non ai professionisti (circolare 6391 del

15/01/2014)

accesso all’INI-PEC → è consentito a PPAA, professionisti, imprese, gestori

o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza

necessità di autenticazione. Indice è realizzato in formato aperto.

norma a costo zero → dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

177

Fernanda Faini

INI-PEC

decreto con cui Ministero per lo sviluppo economico definisce modalità di accesso e aggiornamento, modalità e forme con cui ordini e i collegi professionali comunicano indirizzi PEC e strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per ottimizzare raccolta e aggiornamento → decreto 19 marzo 2013

Sito web → http://www.inipec.gov.it/

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Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e cittadini

Comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini

art. 6 → diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata.

art. 45 → modalità di invio per soddisfare forma scritta → i documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. D.lgs. 235/2010 elimina l’inciso “ivi compreso il fax”: nella relazione illustrativa motiva dicendo che è compreso nella dizione di mezzo telematico o informatico e dunque risultava superfluo.

art. 65 → istanze e le dichiarazioni presentate alle PPAA per via telematica sono valide nei casi specificati nella disposizione.

per valore giuridico rileva idoneità ad accertare fonte di provenienza

179

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e cittadini

Domicilio digitale del cittadino

(art. 3 bis codice, inserito da art. 4 del d.l. 179/2012 conv. con legge

221/2012) domicilio digitale → al fine di facilitare la comunicazione tra PPAA e

cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla PA, secondo le modalità previste, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), rilasciato ai sensi dell’art. 16 bis comma 5 del d.l. 185/2008 conv. con mod. da legge 2/2009 (PEC governativa o CEC-PAC) quale suo domicilio digitale.

conservazione e disponibilità → l’indirizzo è inserito nell’ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente (prevista dall’art. 62 CAD come sostituito dal d.l. 172/2012) e reso disponibile a tutte le PPAA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. L’attuazione dell’ANPR deve essere completata entro il 31 dicembre 2014 (così d.p.c.m. 109/2013).

attuazione → modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione di ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti → sono definite con decreto ministeriale, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale.

180

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e cittadini

fattispecie di presenza del domicilio digitale →

dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una

diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, PPAA

e gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino

esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai

sensi dell’art. 21-bis della legge 241/1990, senza oneri di spedizione a suo

carico.

Conseguenza → ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti

pregiudizievoli per il destinatario.

Sanzione → utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i

parametri di valutazione della performance dirigenziale ex art. 11, co. 9, del

d.lgs. 150/2009.

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Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e cittadini

fattispecie di assenza del domicilio digitale →

in assenza del domicilio digitale, le PPAA possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/1993.

Queste disposizioni soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso PA in conformità alle regole tecniche. Le modalità di predisposizione della copia analogica previste in questa norma soddisfano le condizioni di cui all’art. 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

182

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PA e cittadini

ratio → digitalizzazione delle comunicazioni verso il cittadino indirizzandole al domicilio digitale conosciuto dall’intero sistema, con notevoli risparmi dovuti all’eliminazione della carta e delle spese di invio. E’ suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, grazie all’adozione di forme di comunicazione elettronica maggiormente efficienti rispetto ad altre possibilmente in uso oggi, quali ad es. le comunicazioni postali (così la relazione illustrativa).

norma a costo zero → dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Fernanda Faini

CEC-PAC

Casella di PEC assegnata ai cittadini

(CEC PAC O PEC governativa)

d.p.c.m. 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata ai cittadini ex art. 16-bis d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009

per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1 (art. 3 comma 2).

la volontà del cittadino espressa ai sensi delle disposizioni rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle PPAA di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano (art. 3 comma 4) → disposizione ora presente in art. 6 CAD per modifiche di d.lgs. 235/2010.

art. 6 d.lgs. 82/2005 (completamente modificato da d.lgs. 235/2010) per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le PPAA utilizzano la PEC. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

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Fernanda Faini

CEC-PAC

Caratteristiche casella CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata fra Pubblica Amministrazione e Cittadino)

gara indetta per la concessione del servizio di comunicazione elettronica certificata fra PA e cittadino → affidatario del servizio ha denominato la casella gratuita ex d.p.c.m. 6 maggio 2009 ora domicilio digitale : PostaCertificat@, detta anche posta certificata governativa o CEC-PAC

Servizi di base gratuiti

casella di posta elettronica CEC-PAC con dimensione minima di 250 MB

dimensione massima di messaggio, allegati e numero destinatari è 30 MB

destinata esclusivamente alle comunicazioni PA-cittadino e viceversa: si distingue pertanto dalle PEC ordinarie, anche dette PEC commerciali

notifica in posta elettronica tradizionale di ricezione messaggio in casella

fascicolo elettronico personale del cittadino: spazio memorizzazione 500 MB

indirizzario PPAA provviste di PEC

Servizi accessori a titolo oneroso

firma digitale

notifica multicanale degli eventi collegati alla casella (segnalazione tramite sms o posta cartacea)

fascicolo elettronico personale avanzato (1 Giga)

Fernanda Faini

CEC-PAC

Sito web → https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot

Fernanda Faini

Comunicazioni tra PPAA e cittadini

diritto all’utilizzo della PEC → art. 6 d.lgs. 82/2005 (completamente

modificato da d.lgs. 235/2010)

per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1 (ossia che

necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che

hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della

vigente normativa tecnica, le PPAA utilizzano la PEC.

La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta

espressa accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli

atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

disposizione prevista nel d.p.c.m. 6 maggio 2009 sul rilascio della PEC ai

cittadini → maggior cogenza passandola a rango di fonte primaria.

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Fernanda Faini

Domicilio digitale

Il cosiddetto decreto “del Fare” (d.l. 69/2013 convertito con modificazio-ni dalla legge 98/2013)

ha incentivato ulteriormente l’attivazione del domicilio digitale, prevedendo una semplificazione nell’iter di acquisizione dello stesso:

contestualmente all’atto della richiesta del documento digitale unificato ovvero

all’atto dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza

a partire dall’entrata a regime dell’ANPR, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata governativa (CEC-PAC) con la funzione di domicilio digitale, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.

188

Fernanda Faini

Comunicazioni fra PA e cittadini

Partecipazione a concorsi e prove selettive

art. 8 c.d. decreto Semplificazioni decreto legge 5/2012, convertito con

modificazioni dalla legge 35/2012:

le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e

concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi

a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via

telematica secondo le modalità di cui all’art. 65 del d.lgs. 82/2005.

Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente

disposizione.

PPAA provvedono a quanto previsto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.

Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto.

189

Fernanda Faini

Comunicazioni fra PA e cittadini

Esclusività di canali e servizi telematici

art. 47-quinquies decreto Semplificazioni d.l. 5/20012 conv. con mod. da legge 35/2012 aggiunge commi da 3bis a 3quinquies ad art. 63 del d.lgs. 82/2005:

dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti cui si applica d.lgs. 82/2005, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la PEC, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati utilizzano esclusivamente servizi telematici o PEC anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

190

Fernanda Faini

Comunicazioni fra PA e cittadini

soggetti indicati, almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web l’elenco dei provvedimenti adottati, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della PEC.

con d.p.c.m., sentita Conferenza unificata, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della norma, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

problematiche e criticità nell’applicazione:

necessità di tener conto del digital divide

rispetto del principio di multicanalità, favor per i cittadini

191

Fernanda Faini

Istanze e dichiarazioni alla PA

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA (artt. 38 del d.p.r. 445/2000 e 65 CAD)

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Istanze e dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le PPAA, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso PPAA, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65.

Potere di rappresentanza per formazione e presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità ex art. 38 (comma 3 bis).

192

Fernanda Faini

Istanze e dichiarazioni alla PA

Modalità di presentazione che prevede utilizzo di molti strumenti →

favor verso utenti → agevolata la partecipazione e incentivato utilizzo di telematica. Istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle PPAA e ai gestori di servizi pubblici (così mod. da art. 6 d.l. 179/2012), ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 445/2000, sono valide:

1) sottoscritte mediante firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (così modificato da d.l. 5/2012 conv. in legge 35/2012 che ha specificato anche la firma qualificata)

2) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS), nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente.

si tratta degli strumenti per l’accesso ai servizi erogati on line da PA per i quali sia necessaria l’identificazione informatica (art. 64, comma 1).

193

Fernanda Faini

Istanze e dichiarazioni alla PA

3) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti ex art. 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione → strumenti diversi da CIE e CNS → strumenti diversi dalla CIE e dalla CNS, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio.

D.lgs. 235/2010 opera apertura a pluralità degli strumenti che abilitano all’accesso ai servizi, cui conferisce pari dignità; prima si prevedeva quale modalità “ad esaurimento” ossia dopo il 31/12/2010 strumento non più valido, ora invece la soluzione non ha più limite temporale e diventa permanente. Es. identificativo utente + chiave di accesso.

4) trasmissione di copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica (modalità ex art. 38, comma 3, d.p.r. 445/2000 comma 3).

194

Fernanda Faini

Istanze e dichiarazioni alla PA

5) trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ex art. 71 (d.p.c.m. o d.m. delegato entro 12 mesi), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante (ex art. 6, comma 1, secondo periodo). Si tratta delle cosiddette PEC-ID

Fatte salve norme che prevedono uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

d.lgs. 235/2010 pone specificazioni in più rispetto a versione precedente (prevedeva soltanto “quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC”).

Esigenza di associare casella PEC al rispettivo titolare in modo sia possibile attribuire paternità a messaggi inoltrati.

Da combinato disposto di artt. 6, 48 e 65 PEC assolve al tempo stesso al ruolo di canale di comunicazione e strumento di identificazione.

195

Fernanda Faini

Istanze e dichiarazioni alla PA

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale (comma 1-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010)→ in precedenza restava salva la facoltà della PA di stabilire i casi in cui era necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale, ora invece si prevede possa stabilirlo un d.m. Vengono quindi limitati i casi in cui è necessaria firma digitale.

efficacia giuridica (art. 65, comma 2 d.lgs. 82/2005) →

le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

responsabilità e sanzione → mancato avvio del procedimento da parte del

titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai

sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta

responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

molteplicità di sistemi → in dottrina si parla di confusione fra contenuto e

contenitore (documento e mezzo di trasmissione) → possibili difficoltà di

gestione, che la PA dovrà risolvere valutando i sistemi da mettere a

disposizione e la modalità per assicurare certezza di contenuto, del momento

di trasmissione e dell’attribuzione al soggetto .

. 196

Fernanda Faini

Protocollo informatico

Protocollo informatico (art. 40-bis d.lgs. 82/2005, aggiunto da d.lgs. 235/2010)

formano comunque oggetto di registrazione di protocollo (ex art. 53 d.p.r. 445/2000)

le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli artt. 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1: quindi documenti scambiati tra PPAA per posta elettronica e cooperazione applicativa, quelli ricevuti e trasmessi da caselle PEC istituzionali e da altri eventuali indirizzi presenti in indice IPA, quelli ricevuti e trasmessi da indirizzo PEC pubblicato su sito istituzionale per accogliere richieste dei cittadini

nonché le istanze e le dichiarazioni (di cui all’art. 65).

Ogni comunicazione tra PPAA, tra queste e cittadini o imprese e le dichiarazioni e istanze presentate a PPAA ivi previste devono essere protocollate in via informatica.

si ancorano le comunicazioni al protocollo informatico

si configura obbligo di protocollazione per la PEC, ma anche per i documenti scambiati fra PPAA in cooperazione applicativa ex art. 47 comma.

197

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

Digitalizzazione e riorganizzazione

performance (art. 12, comma 1-bis, agg. da d.lgs. 235/2010, e 1-ter, mod. da d.lgs.

235/2010)

gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed

in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (art. 14, comma 1 d.lgs. 165/2001) e

le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance (art. 10 d.lgs. 150/2009)

dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del codice. L’attuazione delle disposizioni è comunque rilevante ai fini della

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti.

per la prima volta si collega l’innovazione alla valutazione del personale, da cui dipendono sanzioni e incentivi, in modo da conferire effettività alle norme.

198

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

quantificazione e utilizzo dei risparmi derivanti dalla digitalizzazione

(art. 15 d.lgs. 82/2005, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti da d.lgs. 235/2010).

Le pubbliche amministrazioni:

nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione e semplificazione derivante dalla implementazione dei processi di digitalizzazione, nonché dei costi e delle economie che ne derivano e

quantificano annualmente (ex art. 27 d.lgs. 150/2009) i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di riorganizzazione strutturale e gestionale, razionalizzazione e semplificazione derivanti dalla digitalizzazione. Risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo art. 27, comma 1, d.lgs. 150/2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione (art. 27 comma 1: premio di efficienza → premio fino a due terzi al personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua incremento delle somme disponibili per la contrattazione collettiva integrativa). ↓

si sancisce l’opportunità di capitalizzare il “dividendo dell’efficienza” consentito dall’innovazione → pertanto collegamento fra innovazione e valutazione del personale e possibilità di utilizzo di ciò che l’innovazione permette di risparmiare per ulteriori progetti di innovazione in un circolo “virtuoso”.

199

Fernanda Faini

Regione Toscana

Comunicazioni telematiche → art. 3 l.r. 40/2009

rinvio a norme nazionali → comunicazioni, dichiarazioni e istanze avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale.

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante PEC o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale.

nell’ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1 attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell’archivio dei domicili digitali.

200

Fernanda Faini

Regione Toscana

Gestione informatica dei documenti → art. 7 l.r. 54/2009

Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra soggetti della PA sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.

A tal fine i soggetti del territorio toscano adottano, anche in conformità al d.p.r. 445/2000, l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi .

Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti del territorio utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

Strumenti in Regione Toscana

IntePro e AP@CI

interoperabili con la PEC

201

Fernanda Faini

Regione Toscana

Attuazione Regione Toscana

decreto n. 2014 del 03/06/2013

“Approvazione delle disposizioni per gli uffici della Giunta regionale in

materia di trasmissione dei documenti”

decreto n. 4448 del 28/10/2013

Disciplinare del protocollo e archivio corrente della AOO – GRT (Manuale

di gestione ex dpcm 31 ottobre 2000 – parte prima)

202

Fernanda Faini

Regione Toscana

I canali di trasmissione PEC, Interpro e Ap@ci consentono al soggetto privato di scegliere la modalità più comoda per interagire con la PA. La scelta della sola PEC avrebbe reso problematica la realizzazione di tale visione. Con questo sistema il soggetto privato può utilizzare sia la PEC che un’applicazione web per comunicare con i soggetti pubblici, lo strumento è flessibile per i diversi utilizzi che se ne voglia fare e per le diverse fattispecie giuridiche.

Scelta permette di dare piena attuazione alle previsioni normative, in particolare:

- comunicazioni fra soggetti pubblici (art. 47): Interpro risponde alla norma in quanto si basa su cooperazione applicativa e dota le comunicazioni della segnatura di protocollo che permette di verificarne la provenienza e

- rapporti fra soggetti privati e PA → art. 65 CAD lascia ampia possibilità di scelta circa le modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni per il cittadino al fine di agevolare partecipazione e utilizzo degli strumenti telematici: il sistema flessibile Ap@ci consente piena aderenza alla norma nel contenuto testuale (vari strumenti possibili) e nella sua ratio (favorire utilizzo di telematica da parte dei cittadini e semplificazione).

203

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

Responsabilità e sanzioni nella PA digitale

Quali responsabilità e sanzioni per inosservanza norme del codice?

i dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 ai sensi e nei limiti di:

responsabilità dirigenziale (articolo 21 d.lgs. 165/2001)

responsabilità disciplinare (articolo 55 d.lgs. 165/200)

ferme restando le eventuali:

responsabilità penali

responsabilità civili

responsabilità contabili

previste dalle norme vigenti.

204

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

Diritti digitali di cittadini e imprese ↔ obblighi della PA:

l’esaminato dibattito su portata di disposizioni sui diritti digitali:

norme meramente programmatiche (parere Cons. Stato 11995/2005, parte di dottrina)

norme a contenuto precettivo immediatamente applicabili (parte della dottrina) ↓

fatto che non siano previste specifiche sanzioni non elimina il possibile configurarsi di responsabilità e conseguenti sanzioni → così E. Belisario:

misurazione performance

profili di illegittimità azione amministrativa → es. mancata protocollazione PEC

responsabilità amministrativa per danno erariale → attuazione delle disposizioni comporta risparmio per l’ente pubblico e ciò significa che la Corte dei Conti può anche contestare la mancata attuazione di tali norme e chiamare i dirigenti a rispondere di risarcimento del danno erariale cagionato (es. mancato uso PEC). Sussiste danno erariale nel caso in cui i dirigenti non provvedono a disporre un’adeguata formazione del personale in materia informatica (Corte Conti, Reg. Lazio, 28 febbraio 2006, n. 635).

responsabilità penale → es. responsabilità per omissione atti d’ufficio (ex art. 328 c.p.) in caso di mancata protocollazione di istanza trasmessa telematicamente nei modi previsti dall’art. 65 del codice.

205

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

sanzioni specifiche previste in alcuni casi da Codice stesso o leggi di settore

esempi:

inosservanza dell’obbligo a comunicare in via telematica tra PPAA, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (art. 47 comma 1bis aggiunto da art. 6 del d.l. 179/2012).

mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate con le modalità di cui al comma 1, lett. a), c) e c-bis) art. 65, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare

moduli o formulari non pubblicati sul sito non possono essere richiesti e mancata pubblicazione è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti (art. 57);

mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice iPA e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (art. 57 bis);

206

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

Importante sentenza in materia di amministrazione digitale nel 2011

sentenza TAR Basilicata n. 478 del 23.9.2011

ha accolto il ricorso per l’inefficienza delle amministrazioni ex d.lgs. 198/2009 proposto da una class action di associazioni e cittadini, che lamentavano la violazione, da parte della Regione, dell’obbligo di adottare gli atti amministrativi necessari a consentire a cittadini e utenti di comunicare con l’ente stesso mediante la posta elettronica certificata.

per la prima volta viene riconosciuto da un giudice il diritto dei cittadini e delle imprese all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, a cui corrisponde un correlato dovere della PA di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile (derivante dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 6 CAD).

207

Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

sentenza ha precisato che le disposizioni del codice sono immediatamente applicabili nei confronti delle Regioni e, dunque, diventa direttamente esigibile l’obbligo incombente su queste ultime di pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale l’elenco completo delle caselle di PEC e di garantire la comunicazione attraverso questo strumento.

sentenza ha precisato che “la mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web… nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l’utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti”.

“il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo poiché l’art. 4, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici”.

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Fernanda Faini

Responsabilità e sanzioni

Diffida necessaria ad avviare una class action tramite PEC o altre soluzioni tecnologiche →

art. 33 d.lgs. 235/2010 che modifica articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell’art. 4 della legge 15/ 2009, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici):

si è previsto a tal fine che la diffida per avviare una class action possa avvenire tramite gli strumenti telematici della PEC o altre soluzioni tecnologiche di cui al d.p.c.m. previsto all’art. 48 codice.

è consentito esigere il diritto all’uso delle tecnologie anche mediante l’uso dell’azione collettiva → la class action è stata usata per sentenza del TAR Basilicata 478/2011.

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Fernanda Faini

Esempi di formulario

Bandi e avvisi rivolti ad amministrazioni pubbliche

I canali di comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni utilizzano per

inviare documenti informatici sono:

Posta Elettronica Certificata (PEC): specificare l’indirizzo PEC istituzionale

dell’ente

laddove attivi canali di cooperazione applicativa o piattaforme/sezioni del sito

web accessibili con carte elettroniche o altri strumenti di identificazione.

Suggerimenti nella redazione

specificare con chiarezza e in modo comprensibile i canali di comunicazione

indicare se l’istanza o dichiarazione deve essere redatta su uno specifico

modulo: in caso affermativo indicare quale modulo e dove è reperibile online

indicare se, quale o quali documenti devono essere firmati digitalmente

indicare il formato dei documenti

indicare l’oggetto che la comunicazione deve avere

specificare quale data (invio/ricezione) fa fede.

Fernanda Faini

Esempi di formulario

Esempio (1/1)

La domanda (e l’eventuale documentazione allegata) deve essere inviata in

via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)

all’indirizzo PEC istituzionale______(indicare l’indirizzo PEC

dell’amministrazione)

2. trasmissione tramite cooperazione applicativa (se attivata);

3. compilazione modulo di istanza nella piattaforma/interfaccia/sezione ad

accesso limitato di cui al seguente link________: l’accesso è consentito con

CNS o CIE o con_______ (indicare ulteriori altri strumenti di identificazione)

(se attivata)

I documenti (l’avviso deve indicare quali documenti) dovranno essere

sottoscritti con firma digitale e inviati in formato pdf (o altro da specificare).

Il campo oggetto deve riportare la dicitura __________________________

(si suggerisce di indicare la struttura di riferimento e il procedimento a cui

afferisce).

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Fernanda Faini

Esempi di formulario

Esempio (2/1)

Fa fede la data di invio/ricezione (indicare quale data fa fede).

Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi

dell'art. 45 del dlgs 82/2005 e successive modifiche.

Clausole che è opportuno prevedere:

L’amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione nei casi di

omissione della firma a sottoscrizione della domanda qualora, per la tipologia

di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il soggetto risulti

identificabile in modo certo.

La struttura competente si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli)

sulla validità della documentazione inviata.

212

Fernanda Faini

Esempi di formulario

Esempio (3/1)

Al fine di evitare l'insorgenza di problematiche scaturenti da eventuali criticità

di ordine tecnico nell'utilizzo degli strumenti telematici (es. blocco dei sistemi

nell'ultimo giorno utile all'invio delle istanze o diversi problemi di tipo tecnico)

si consiglia comunque di prevedere una “clausola di salvaguardia” come può

essere la seguente:

“Soltanto in caso di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è

possibile il ricorso all'invio tramite raccomanda con avviso di ricevimento o

consegna a mano”.

oppure

“In caso di impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso

all'invio tramite raccomanda con avviso di ricevimento o consegna a mano”.

[di seguito clausola che può essere inserita e che può essere utile per

l'amministrazione in caso di insorgenza di eventuali contenziosi]

L'amministrazione pubblica è invitata a verificare l’effettiva consegna

controllando l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di posta

elettronica certificata (PEC).

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Fernanda Faini

Esempi di formulario

Bandi e avvisi rivolti a soggetti privati (cittadini, imprese, associazioni)

I canali di comunicazione che i privati utilizzano per inviare documenti

informatici sono:

Posta Elettronica Certificata (PEC): specificare l’indirizzo PEC istituzionale

laddove attive piattaforme/sezioni del sito accessibili con carte elettroniche o

altri strumenti di identificazione.

Suggerimenti nella redazione

indicare se l’istanza o dichiarazione deve essere redatta su uno specifico

modulo: in caso affermativo indicare quale modulo e dove è reperibile on line

indicare se, quale o quali documenti devono essere firmati

indicare il formato dei documenti

indicare l’oggetto che la comunicazione deve avere

specificare quale data (invio/ricezione) fa fede.

richiedere la dichiarazione del domicilio elettronico cui vogliono ricevere tutte

le comunicazioni afferenti al procedimento.

.

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Fernanda Faini

Esempi di formulario

Memo: i documenti inviati alla PA dai cittadini sono equivalenti alle istanze

sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto

al procedimento quando:

1) sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui

certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato

2) sono inviati tramite il sistema informatico e l’autore sia identificato dal sistema

informatico con l’uso della CIE o CNS

3) sono inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) e l’autore sia

identificato dal sistema informatico attraverso credenziali di accesso rilasciate

previa identificazione del titolare secondo le modalità previste dalle norme e

ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato

(c.d. PEC ID)

4) sono sottoscritti con firma autografa (per esteso e in modo leggibile) acquisita

mediante scansione e accompagnata dalla scansione di un documento di

identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 65 d.lgs. 82/2005 e art. 38

comma 3 del d.p.r. 445/2000.)

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Fernanda Faini

Esempi di formulario

Esempio (1/2)

La domanda (e l’eventuale documentazione allegata) deve essere inviata in

via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)

all’indirizzo PEC istituzionale______(indicare l’indirizzo PEC

dell’amministrazione)

2. compilazione modulo di istanza nella piattaforma/interfaccia/sezione ad

accesso limitato di sui al seguente link________: l’accesso è consentito con

CNS o CIE o con_______ (indicare ulteriori altri strumenti di identificazione)

(se attivata)

I documenti (l’avviso deve indicare quali documenti) dovranno essere

sottoscritti (indicare le modalità di firma suddette es. firma digitale o

sottoscrizione con firma autografa acquisita mediante scansione e

accompagnata dalla scansione di un documento di identità) e inviati in

formato pdf (o altro formato da specificare).

Il campo oggetto deve riportare la dicitura ___________________ (si

suggerisce di indicare il Settore di riferimento e il procedimento cui afferisce).

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Fernanda Faini

Esempi di formulario

Esempio (2/2)

Fa fede la data di invio/ricezione (indicare quale data fa fede).

Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi

dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche.

Clausole che è opportuno prevedere:

Il candidato deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole

ricevere tutte le comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare

tempestivamente l’eventuale cambio di domicilio rispetto a quello indicato

nella domanda.

L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione del

candidato nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della domanda o

di mancanza di copia recante scansione del documento di identità qualora,

per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il candidato

risulti identificabile in modo certo.

La struttura competente si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli)

sulla validità della documentazione inviata.

217

Fernanda Faini

Esempi di formulario

Esempio (3/2)

A causa delle problematiche di digital divide e al fine di mantenere la

multicanalità, l’amministrazione può decidere di porre entrambe le modalità,

cartacea e digitale, sullo stesso piano, ponendo come preferibile quest'ultima

(quella digitale). Altrimenti in caso si voglia preferire in modo più deciso la

modalità telematica si consiglia comunque di prevedere una “clausola di

salvaguardia” come può essere la seguente:

Soltanto in caso di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è

possibile il ricorso all'invio tramite raccomanda con avviso di ricevimento o

consegna a mano. [oppure “In caso di impossibilità all'utilizzo delle

tecnologie, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomanda con avviso di

ricevimento o consegna a mano”].

[di seguito clausola che può essere inserita e che può essere utile per

l'amministrazione in caso di insorgenza di eventuali contenziosi]

Il candidato è invitato a verificare l’effettiva consegna da parte

dell’Amministrazione controllando l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna

in caso di posta elettronica certificata.

218

Fernanda Faini

Appendice – Bibliografia

BELISARIO E., La nuova pubblica amministrazione digitale, Maggioli editore, Santarcange-lo di Romagna 2009.

BUCCOLIERO L., Il governo elettronico. Modelli, strategie ed elementi di valore per una pubblica amministrazione digitale, Tecniche nuove, Milano 2009.

CAMMAROTA G., La disciplina della posta elettronica certificata (commento a d.p.r. 68/2005), Giornale di diritto amministrativo, n. 9, 2005, pp. 917−921.

CAMMAROTA G., La posta elettronica certificata come tecnologia dell’azione amministrativa, Giornale di diritto amministrativo, n. 7, 2010, pp. 760−767.

CASSANO G., SCORZA G., VACIAGO G. (a cura di), Diritto dell’internet. Manuale operativo. Casi, le-gislazione, giurisprudenza, CEDAM 2013, pp. 691−712.

CIMINO I. P., DI CIOMMO F., Trasmissione telematica di documenti alla P.A. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, sentenza 27 maggio 2008, n. 5113), Diritto dell’Internet, n. 5, 2008, p. 499 ss.

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DE PIETRO L. (a cura di), Dieci lezioni per capire e attuare l’e-government, Marsilio Editori, Venezia 2011.

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D’ORTA C., Finalità, organizzazione e architettura del Sistema Pubblico di connettività (SPC), Il Diritto dell’Internet, n. 4, 2005, pp. 395−411.

219

Fernanda Faini

Appendice - Bibliografia

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DURANTE M., PAGALLO U. (a cura di), Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, UTET giuridica, Torino 2012.

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FINOCCHIARO G., Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, Contratto e impresa, n. 2, 2011, p. 495 ss.

GENTILI A., Negoziare on line dopo la riforma al codice dell’amministrazione digitale, Il Corriere del merito, n. 4, 2011, pp. 353−355.

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220

Fernanda Faini

Appendice - Bibliografia

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Fernanda Faini

Appendice - Bibliografia

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SARTOR G., L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica

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Fernanda Faini

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per la pubblica amministrazione e la semplificazione

http://www.agid.gov.it/ → Agenzia per l’Italia digitale

http://www.garanteprivacy.it → Garante per la protezione dei dati personali

http://www.lineaamica.gov.it/

http://www.indicepa.gov.it → Indice delle Pubbliche Amministrazioni - iPA

https://www.inipec.gov.it/ → Indice INI-PEC

https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot → Posta Certificat@ per il

cittadino

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/index_it.htm → atti e

politiche dell’Unione europea su società dell’informazione

http://www.digita-lex.it → banca dati sulle normative in materia di amministrazione

digitale

http://saperi.forumpa.it → documenti, dati e dossier in materia di innovazione.

http://www.regione.toscana.it

http://www.rtrt.it → Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT)

https://www.tix.it → TIX (Tuscany Internet eXchange)

http://www.cart.rete.toscana.it → cooperazione applicativa regionale toscana

https://web.e.toscana.it/apaci → sistema di comunicazione Ap@ci

http://web.rete.toscana.it/indice-aoo/ → Indice IPAR

http://web.rete.toscana.it/eCompliance → Toscana Compliance

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Fernanda Faini 224

Il flusso degli elettroni nel computer è il nuovo inchiostro,

i bit il nuovo alfabeto e

la memoria della macchina la nuova carta.

(R. Borruso)

Fonte immagine: http://www.globaldatavault.com/wp-content/uploads/2013/07/encryption.jpg

Fernanda Faini 225

Grazie per l’attenzione

dott.ssa Fernanda Faini

Responsabile Posizione Organizzativa “Assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale” - Regione Toscana

Cultore della materia Informatica giuridica presso Università di Firenze

Membro Consiglio direttivo Circolo Giuristi Telematici

Contatti

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