TRIBUNALE DI UDINE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 312/13
Credifriuli
contro
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In sede di udienza dd. 11.10.2013 il sottoscritto arch. Roberto Del
Mondo veniva incaricato dei eseguire la seguente perizia previo
giuramento.
1) “Provveda l'esperto, effettuato sopralluogo e predisposta
documentazione fotografica, alla determinazione del valore
commerciale dei beni pignorati, indicando eventualmente i lotti in
cui possono essere ripartiti, e precisando in particolare, seguendo
la sotto indicata elencazione :
2) identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali,
3) sommaria descrizione dei beni,
4) stato di possesso dei beni, con indicazione, se occupati da terzi, del
titolo in base al quale sono occupati, con particolare riferimento
all’esistenza di contratti registrati in data precedente al
pignoramento ed all’ammontare dell’eventuale canone,
5) esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti
sull’attitudine edificatoria dello stesso, o i vincoli connessi con il
suo carattere storico‐artistico,
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6) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno
non opponibili all’acquirente,
7) previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa, verifica della
regolarità edilizia ed urbanistica del bene, nonché dell’esistenza
della dichiarazione di abitabilità/agibilità dello stesso, e, nel caso di
abusi, indicazione dell’eventuale sanabilità e dei relativi costi,
8) nel caso di pignoramento di quota, esprima il proprio parere sulla
comoda divisibilità del bene”
Il giudice rinvia l'udienza al 28.02.2014.
Il sottoscritto perito provvedeva a fissare per il giorno 06.11.2013 il
sopralluogo di rito, dando avviso tramite servizio postale con
raccomandata a.r.. A richiesta degli esecutati il sopralluogo è stato
spostato il giorno 08.11.2013. Presenti al sopralluogo il sig.
accompagnato dai figli.
Individuazione dei beni
Secondo gli elaborati presentati al perito estimatore alla data della
nomina, i beni oggetto della stima sono situati nei Comuni di Palmanova e
Bagnarla Arsa.
Si tratta di terreni destinati ad attività agricola.
Considerata la oggettiva situazione dei luoghi; la dislocazione dei terreni; i
contratti di locazione in essere il sottoscritto perito ha ritenuto di eseguire
una perizia suddivisa in n. 2 lotti.
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Formalità: ⇒ Ipoteca volontaria a concessione mutuo fondiario iscritto al n.
2093/324 in data 24.01.2008 a seguito rogito 381/247 del not. Caruso
da Palmanova, a favore di Credifriuli, per un ammontare complessivo
di €. 660.000,00 di cui €. 330.000,00 per capitale a peso immobili in
Palmanova e Bagnaria Arsa;
⇒ Convenzione Urbanistica iscritta n. 11235/7772 dd. 22.04.2009 a
seguito atto not. Caruso da Palmanova n. 771/489 dd. 25.03.2009
riguardante gli immobili siti in Palmanova è soggetti a Piano
Particolareggiato Comunale denominato “Via dei Boschi”
⇒ Ipoteca volontaria a concessione mutuo fondiario iscritto al n.
17668/3082 in data 01.07.2011 a seguito rogito 74787/24951 del not.
Andrioli da Palmanova, a favore di Banca Popolare Friuladria, per
ammontare complessivo di €. 210.0000,00 di cui €. 140.000,00 per
capitale a peso immobili in Palmanova e Santa Maria La Longa;
⇒ Pignoramento trascritto presso l’ Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Udine – in data 01.07.2013 n. 14658/11214 a seguito verbale di
pignoramento immobiliare n. 2836 dd. 20.06.2013 a favore di
Credifriuli con sede in Udine, a peso : Comune di Palmanova ‐ fg.
mappali : n.69, 129, 137, 162, 166, 168, 170; f.m. 6 n. 7, 352, 354, 356,
358, 35, 350; f.m. 13 n. 354, 355, 351, 352, 353, 88, 349, 350 – Comune
di Bagnaria Arsa f.m. 4 mappale n.5.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Descrizione
Lotto n. 1
Trattasi di terreni ad uso agricolo siti in Palmanova, località Sottoselva.
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COMUNE FOGLIO PARTICELLA QUALITA' CLASSE SUPERFICIE (MQ.) R.D. R.A.
PALMANOVA 2 69 SEMINATIVO 2 6980 € 63,09 € 35,05
PALMANOVA 2 129 SEMINATIVO 3 507 € 3,80 € 2,36
PALMANOVA 2 137 BOSCO CEDUO U 50 € 0,06 € 0,02
PALMANOVA 2 162 SEMINATIVO 2 5640 € 50,97 € 29,13
PALMANOVA 2 166 SEMINATIVO 2 500 € 4,45 € 2,58
PALMANOVA 2 168 SEMINATIVO 2 2520 € 22,78 € 13,01
PALMANOVA 2 170 SEMIN ARBOR 2 6115 € 55,27 € 31,58
PALMANOVA 6 7 SEMIN ARBOR 2 11180 € 101,04 € 57,74
PALMANOVA 6 352 SEMINATIVO 2 2082 € 18,82 € 10,75
PALMANOVA 6 354 SEMINATIVO 2 4249 € 38,40 € 21,94
PALMANOVA 6 356 SEMIN ARBOR 2 19955 € 180,35 € 103,06
SEMINATIVO 2 54157 € 489,47 € 279,70 PALMANOVA 6 358
VIGNETO U 2403 € 30,41 € 19,24
PALMANOVA 6 350 SEMINATIVO 2 3414 € 30,86 € 17,63
PALMANOVA 7 35 SEMIN ARBOR 2 16360 € 147,86 € 84,49
Totali 136112 € 1.237,63 € 708,28
Descrizione
Trattasi di terreni posti a nord della città stellata, per lo più posti lungo via
dei Boschi. Sul mappale n. 358 del f.m. 6 è presente un pozzo artesiano:
tubature collegate al pozzo permetto l’ irrigazione anche nei terreni di
proprietà confinanti.
Sempre sul mappale n. 358 sono presenti alcuni filari di vigneto.
Il mappale n. 35 del f.m.7 risulta parzialmente recintato sul lato orientale :
su tale superficie è presente anche una piattaforma in calcestruzzo con
elementi prefabbricati per il contenimento del letame.
Stato di possesso dei beni
Alcuni terreni sono stati dichiarati affittati a terzi.
Precisamente i mappali n. 129, 162, 168, 166, e 69 del f.m. 2 en. 7 del
f.m.7 di Palmanova sono locati a terzi con atto dd. 29.04.2013 registrato
ad Udine il 10.05.2013 n. 4920. Canone annuale di €. 500,00. Scadenza
10.11.2020.
Conformità urbanistica – regolarità edilizia
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Per quanto attiene la destinazione urbanistica si fa riferimento al
certificato rilasciato dal Comune di Palmanova n. 32/2013, in data
05.11.2013 prot. 20210, allegato alla presente.
Non risulta nessuna pratica edilizia relativamente alla realizzazione della
piattaforma in calcestruzzo e dei prefabbricati di contenimento presenti
sul mappale n. 35 del f.m.7.
Lotto n. 2
Trattasi di terreni ad uso agricolo posti nell’ area a sud di Palmanova,
confinante con il Comune di Bagnaria Arsa, nella zona dei laghetti lungo l’
autostrada A4.
COMUNE FOGLIO PARTICELLA QUALITA' CLASSE SUPERFICIE (MQ.) R.D. R.A.
PALMANOVA 13 354 SEMINATIVO 2 1040 € 9,40 € 5,37
PALMANOVA 13 355 SEMINATIVO 2 58930 € 532,61 € 304,35 BAGNARIA ARSA 4 5 SEMIN ARBOR 2 4575 € 38,99 € 22,45
PALMANOVA 13 351 SEMIN ARBOR 1 1785 € 19,36 € 9,68
PALMANOVA 13 352 SEMIN ARBOR 1 10185 € 110,46 € 55,23
PALMANOVA 13 353 SEMIN ARBOR 1 1310 € 14,21 € 7,10
PALMANOVA 13 88 SEMIN ARBOR 2 7450 € 67,33 € 38,48
PALMANOVA 13 349 PRATO U 70 € 0,23 € 0,13
PALMANOVA 13 350 PRATO U 20 € 0,07 € 0,04
Totali 85365 € 792,66 € 442,83
Descrizione
Si tratta di terreni posti a nord dell’ autostrada A4 Torino – Trieste. Il
gruppo più consistente è situato dietro l’ area dei laghetti tra i Comuni di
Palmanova e Bagnaria Arsa. Altri tre mappali sono situati lungo una strada
vicinale che conduce da Palmanova a Privano in corrispondenza ad un
sottopasso autostradale.
I mappali n. 349, 351, 353, 354 del f.m. 13 di Palmanova sono sottoposti a
procedura espropriativa da parte di AUTOVIE VENETE S.p.A. in quanto
interessati dalla realizzazione di una bretella autostradale. I frazionamenti COVE
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sono stati eseguiti; è stato concordato il prezzo di acquisto; non sono stati
formalizzati atti preliminari.
Stato di possesso dei beni
I terreni sono stati dichiarati nella disponibilità dei proprietari.
Conformità urbanistica – regolarità edilizia
Per quanto attiene la destinazione urbanistica si fa riferimento ai certificati
rilasciati dai Comuni di:
‐ Comune di Palmanova n. 32/2013, in data 05.11.2013 prot. 20210,
allegato alla presente;
‐ Comune di Bagnaria Arsa in data 21.10.2013 prot. 8513.
Valutazione
Considerato che la presente valutazione deriva da una espropriazione, ove
i beni oggetto di perizia verranno posti all’ asta dando così origine ad un
negozio di libera contrattazione, lo scrivente perito estimatore formula la
stima dei beni immobili, colpiti da tale procedura, avendo cura di
proporre, sulla base della ricerca del “più probabile valore di mercato”, un
prezzo a base d’ asta in grado di rendere appetibile il bene da vendere con
il fine di spingere i possibili acquirenti ad effettuare, tra loro, una gara per
l’ aggiudicazione delle realità immobiliari.
La presente stima è stata, per tanto, effettuata tenendo conto dei valori
commerciali praticati ed ottenibili in loco, in questi ultimi tempi e per
realità immobiliari aventi caratteristiche tecnico edilizie (per quanto
possibile simili) nonché situate in contesto urbanistico simile a quelle in
esame; valori, questi, debitamente rapportati allo stato e grado di
manutenzione dei beni in questione, con particolare riferimento a tutti
quegli elementi soggettivi, o parametri, atti a pilotare la determinazione
della stima. COVE
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Per quanto sopra, quindi, lo scrivente, sulla base di conteggi a parte fatti
ed in questa sede, per brevità, omessi, valuta gli immobili in esame nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il valore complessivo delle realità stimate ammonta ad €. 930.000,00
(diconsi euro novecentotrentamila/00), così determinate :
LOTTO n. 1 : €. 570.000,00 (euro cinquecentosettantamila/00);
LOTTO n. 2 : €. 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00);
Cervignano del Friuli, 04 dicembre 2013
Il Perito Estimatore (arch. Roberto Del Mondo)
Allegati:
‐ in sequenza elaborati fotografici, certificazioni; In fascicolo allegato:
‐ originali certificati di destinazione urbanistica (Palmanova e Bagnaria Arsa) ‐ copia procedimenti espropriativi di Autovie Venete; ‐ copia contratto di locazione; ‐ copia autorizzazione pozzo artesiano
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TRIBUNALE DI UDINE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 39/12 ( Integrazione 142/15)
Banca Popolare Friuladria
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In sede di udienza dd. 23.01.2015 il sottoscritto arch. Roberto Del
Mondo veniva incaricato di eseguire integrazione alla perizia di cui il
procedimento n. 39/2012.
“Provveda l'esperto, effettuato sopralluogo con necessario accesso all'interno delle unità immobiliari e predisposta ampia documentazione fotografica, alla determinazione del valore di mercato dei beni pignorati, indicando eventualmente i lotti in cui possono essere ripartiti, e precisando in particolare, seguendo la sotto indicata elencazione:
1) identificazione dei beni, comprensiva di confini e dei dati catastali;
2) sommaria descrizione dei beni;
3) corrispondenza tra ciò che il pignoramento ha colpito e ciò che, per le r isultanze peritali appartiene al debitore;
4) stato di possesso dei beni, con l’indicazione, se occupati da terzi, del titolo in base al quale sono occupati, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento. Laddove si tratti di contratti di locazione, se hanno data certa, sono stati registrati in epoca antecedente al pignoramento e se il canone è inferiore di più di un terzo a quello di mercato (al fine di verificare se sono opponibili alla procedura esecutiva);
5) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria dello stesso, o i vincoli connessi con il carattere storico‐artistico, le domande giudiziali che non possono essere cancellate dal G.E.;
6) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
7) previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla normativa vigente, verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene, nonché dell’esistenza della
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dichiarazione di abitabilità/agibilità dello stesso. In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'art.36 del DPR n.380 del 06.06.2001 e gli eventuali costi della stessa altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini dell'istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'art.40, sesto comma, della Legge 28 febbraio 1985 n.47 ovvero dall'art.46 comma 5 del DPR 06.06.2001 n. 380, nonché delle norme di settore a carattere regionale, specificando, per quanto possibile, il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria (solo se indispensabile al fine di raggiungere migliori condizioni di vendita). Delle porzioni di fabbricato e/o manufatti abusivi vanno allegate le relative fotografie affinché l’acquirente ne abbia chiara e piena comprensione;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto del bene del debitore pignorato sia di proprietà, ovvero derivante da alcuno dei seguenti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;
10) nel caso in cui le unità immobiliari siano costituite in “fondo patrimoniale”, indicare la data di stipulazione e di registrazione dell’atto, nonché se esso sia stato regolarmente annotato a margine dell’atto di matrimonio;
11) allorché l’acquisto della proprietà del bene in capo al debitore deriva non già da atto inter vivos ma mortis causa, controllare l’esistenza di eventuale diritto di abitazione in favore del coniuge superstite;
12) il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni;
13) l’esistenza o quantomeno la data di trascrizione di eventuali provvedimenti del Tribunale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli (indicando età e numero dei figli);
14) caso di pignoramento di quota, esprima il proprio parere sulla comoda divisibilità del bene;
15) determini l'esperto nominato il valore dell'immobile sulla base del valore di mercato, specificando la superficie commerciale dell'immobile, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta
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per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
16) le ordinanze di vendita e i relativi bandini (prima vendita al prezzo di stima e le altre ordinanze con un ribasso del 25% rispetto al prezzo precedente).
Il giudice rinvia l'udienza al 26.02.2016.
In data 23.10.2016 il CTU chiedeva proroga dei termini di consegna al
31.03.2016 che il GdE, con nota del 29.01.2016, concedeva.
Premessa
Il sottoscritto perito, con il presente documento, propone un prezzo a
base d’ asta al fine di rendere allettanti i beni da vendere. In tale
valutazione è stato tenuto conto dell’ assenza delle garanzie per eventuali
difformità, nonché degli oneri non opponibili dell’ acquirente. L’ intento
del sottoscritto è quello di attirare più realtà in competizione tra loro al
fine di poter aggiudicare gli immobili senza intenti speculativi.
La valutazione dei beni viene eseguita tenuto conto di:
a) valori unitari riportati dall’ “Osservatorio dei valori immobiliari”
dell’ Agenzia delle Entrate;
b) valori riportati dal borsino immobiliare della FIAIP;
c) prezzi di mercato reperibili in zona per immobili similari;
La vendita nasce da una proceduta espropriativa è quindi non
assoggettabile a norme concernenti garanzia per vizi e/o difetti. Non potrà
essere revocata per nessun motivo conseguentemente la sussistenza dei
presupposti prima enunciati né per i seguenti motivi: mancanza di qualità
o difformità della cosa venduta; oneri di qualsiasi genere, ivi compreso
quelli urbanistici e di natura edilizia; oneri condominiali; derivanti dalla
necessità di adeguamento degli impianti alla normativa vigente; derivanti
dalla necessità di adeguamento strutturale alla vigente normativa di
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settore; derivanti da prestazioni energetiche di bassa qualità; derivanti da
ritrovamenti visibili o non visibili, di qualsiasi natura e consistenza; tutto
quanto non considerato, anche se occulto oppure non risultante dalla
perizia. Nessun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, potrà
essere richiesta in quanto di tutto ciò si è tenuto conto nella valutazione
del bene.
Inoltre:
tutte le superfici dei fabbricati commerciali lorde (SEL) sono state
ricavate dagli elaborati grafici forniti, comunali e/o catastali, non da
rilievo strumentale sul sito. Sono da ritenersi puramente indicative in
quanto la vendita avviene a corpo e non a misura;
Per gli immobili oggetto della presente relazione non sono state
eseguite indagini e/o analisi del sottosuolo, né tanto meno eseguita
un’ analisi dei materiali che sono stati adoperati per la costruzione
degli immobili;
Per quanto attiene ai dati metrici : calcolo delle superfici
commerciali sulla base della Norma UNI 10750. Nelle misurazioni si è
tenuto in considerazione la scala di stesura degli elaborati grafici,
planimetrie, ecc., depositati presso l’ Ufficio Tecnico Comunale e/o
presso il Catasto: detti documenti possono riportare misure non
conformi allo stato di fatto ed essendo utilizzata, per la copia degli
atti, un sistema di fotoriproduzione, non viene comunque garantita
la precisione delle misurazioni;
Si precisa, inoltre, che nei conteggi sono stati inclusi anche quegli
elementi di arredo fisso la cui rimozione potrebbe provocare danno
od una diminuzione del valore degli immobili (pareti attrezzate,
divisori in elementi prefabbricati, armadi a muro, ecc.);
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La quantificazione dei costi per le demolizioni, ripristini, spese
tecniche e qualsiasi altra deduzione sono puramente indicativi ed
andranno verificati dall’ acquirente prima dell’ acquisto.
I sopralluoghi sono avvenuti il giorno 11.08.2015 e 11.02.2016 alla
presenza dei sigg. e congiunti degli esecutati.
1 - IDENTIFICAZIONE DEI BENI, COMPRENSIVA DEI CONFINI E DEI DATI CATASTALI
Secondo gli elaborati presentati al perito estimatore alla data della
nomina, i beni oggetto della stima sono situati nei Comuni di Palmanova e
Santa Maria La Longa. Il sottoscritto perito, vista la natura degli immobili e
la loro collocazione, ha ritenuto di doversi procedere con la stima
suddivisa in numero di tre lotti.
LOTTO
Comune
Foglio
Mappale
sub
Categoria
Piano
Classe
Consistenza Rendita
1 Palmanova 1 183 3 A/3 T 2 vani 11,5 €. 712,71
Palmanova 1 183 4 D/10 T €. 1074,00
2 Palmanova 1 259 2 A/4 T‐1 3 vani 5,5 €. 232,92
Comune
Foglio
Mappale
Porzione
Qualità e
classe
Superfici
e m² Reddito
Domenicale
Reddito
Agrario
3
Santa Maria La Longa
16 58 Semin Irrig 2^
13140 €. 111,29 €. 74,65
Santa Maria La Longa
16 85
AA Semin Irrig 2^
3468 €. 29,37 €. 19,70
AB Semin 2^
522 €. 4,58 €. 2,70
Santa Maria La Longa
16 86
AA Semin 1^
7700 €. 81,52 €. 41,76
AB Semin arbor 1^
540 €. 5,72 €. 2,93
Santa Maria La Longa
16 87
AA Semin Irrig 2^
10514 €. 89,05 €. 59,73
AB Semin arbor 1^
956 €. 10,12 €. 5,18
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Proprietà :
Lotto n. 1 – nt. il e
nato a il entrambe per la quota di ½;
Lotto n. 2 – nato a il per l’ intero;
Lotto n. 3 ‐ nt. il per l’ intero.
Confini :
Lotto n. 1 ‐ a sud via di Brazzà; ad est fabbricati posti sul mappale n. 56 ed
area edifici ali sui mappali n. 50, 940, 360, 359 del f.m. 1; a nord edificio
mappale n. 40; ad ovest area residenziale (mappali n. 251 e 44);
Lotto n. 2 ‐ a sud via di Brazzà; ad est fabbricati ed aree edificiali posti sul
mappale n. 253 e 54 del f.m. 1; a nord terreno mappale n. 53; ad ovest
area residenziale (mappale n. 56);
Lotto n. 3 – terreni in aree agricole confinanti con altri terreni coltivati,
strade interpoderali ed autostrada (mappali n. 85 ed 86 f.m. 16).
2 – SOMMARIA DESCRIZIONE DEI BENI
LOTTO n. 1 – Risulta composto da un fabbricato ad uso abitazione ed un
compendio rurale, destinato ad allevamento di bestiame.
Si tratta di una serie di immobili posti lungo via di Brazzà, civici n. 10 e 12,
che si sviluppano all’ interno di una corte.
Abitazione :
L’ immobile ha accesso pedonale diretto da via di Brazzà ed è composto da
un fabbricato ad unico piano terra con struttura portante in muratura e
manto di copertura che risulta composto da lastre di fibrocemento,
probabilmente contenente amianto. A tal proposito, in sede di
sopralluogo, le persone delegate hanno dichiarato che tale copertura è
stata sostituita con fibrocemento non contenente amianto, ma non hanno
potuto dimostrarlo.
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Il fabbricato di pianta pressoché quadrata è composto da cucina,
soggiorno, tre camere da letto, locali ad uso ripostiglio, corridoi. La
destinazione dei locali corrisponde solo parzialmente a quella indicata nell’
elaborato grafico catastale. I pavimenti sono parte in di legno e parte in
piastrelle di ceramica. I serramenti esterni sono in legno. Non è presente l’
impianto di riscaldamento.
Il ripostiglio posteriore, situato a fianco della terrazza (vedi elaborato
catastale), eretto con pareti lignee, non risulta regolare, in quanto non
sottoposto a sanatoria edilizia.
Compendio rurale : si tratta di una serie di immobili legati alla conduzione
agricola. Sono composti da un fabbricato principale che si attesta lungo via
di Brazzà e da tettoie per ricovero mezzi ed animali, posti nella corte.
Il fabbricato principale, eretto con struttura in muratura e coperture lignee
con manto in tegole, lamiera e fibrocemento, quest’ ultimo
probabilmente contenente amianto. Al suo interno sono sistemati locali
attinenti l’ attività agricola (officina, stalla, altri locali) anche se, vista la
confusione che regna, non è possibile determinarne la corrispondenza
degli stessi alle planimetrie catastali.
Nella corte esterna sono dislocati tettoie ad uso ricovero mezzi, animali e
foraggio. Sono erette con varie tipologie di materiale : legno, muratura,
ferro, con strutture di copertura lignea e/o in acciaio e manto eseguito in
lamiera e/o in fibrocemento, probabilmente contenente amianto.
Molte di queste strutture sono state oggetto di sanatoria edilizia mentre
altre sono prive di titolo autorizzativo. Per quelle non sanate rimane
evidente anche un problema di compatibilità strutturale che non può
essere valutato approfonditamente in questa sede. Per tanto per le
strutture che contengano fibrocemento, che siano state oggetto di
sanatoria, viene previsto il lievo del materiale e la sua sostituzione con
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prodotto non inquinante. Per tutte le strutture che appaiono sprovviste
di titolo autorizzativo, si prevede la completa demolizione con trasporto
a rifiuto.
Nell’ area inoltra sussiste un secondo problema relativo allo smaltimento
delle deiezioni animali. Ancorché fosse rimosso il letame presente in
superficie si ritiene necessario, al fine di un ripristino dei luoghi, che
venga rimosso uno strato di terreno intriso di escrementi,
approssimativamente sino ad una profondità di circa 50 cm., per una
buona parte dell’ area esterna e lo stesso sia ricoperto da terra vegetale,
di certa provenienza.
L’ immobile ad uso residenziale risulta abitato. Il compendio rurale è
attivo. Tutti i fabbricati sono in precarie condizioni manutentive.
Parte degli immobili risultano locati.
LOTTO N. 2 : si tratta di un immobile ad uso abitativo posto all’ interno di
una proprietà comune con altri fabbricati, sita in via di Brazzà n. 4. L’
immobile si erge su due piani fuori terra ed è costituito da lue locali al
piano terreno, oltre all’ ingresso ed ad un tinello. La scala interna conduce
al piano primo, completo di due camere e servizio igienico. Il fabbricato
non è dotato di impianto di riscaldamento. La scala interna al fabbricato
che conduce al piano primo serve anche l’ immobile adiacente non
oggetto del presente procedimento. Nel retro del fabbricato è presente
una tettoia che risulta sprovvista di titolo edilizio, ove potrebbe essere
presente anche fibrocemento contenente amianto. Si prevede la
demolizione della stessa. Nel terreno di pertinenza ai fabbricati sono
inoltre presenti altri manufatti sprovvisti di titolo autorizzativo che
comunque non sono censiti insieme al bene oggetto del pignoramento. Il
terreno di pertinenza è comune con gli altri fabbricati.
L’ immobile risulta in pessime condizioni di manutenzione.
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LOTTO N. 3 : trattasi di terreni agricoli stretti tra la S.P. 71 e la sede
autostradale, lungo l’ arteria che conduce a Felettis, attualmente coltivati.
Parte dei mappali ricadono in ambito paesaggistico e di rispetto stradale
(autostrada). Si tratta di terreni irrigui destinati a seminativo per un totale
di mq. 36.840. I terreni sono attraversati da canali irrigui del Consorzio di
bonifica. Per tanto potrebbero esservi iscritte servitù anche in tal senso
che non sono state individuate nella documentazione allegata al
procedimento.
I terreni risultano locati.
3 – CORRISPONDENZA TRA CIO’ CHE IL PIGNORAMENTO HA COLPITO E CIO’ CHE, PER
RISULTANZE PERITALE, APPARTIENE AL DEBITORE
Unicamente sulla base del certificato del notaio E. Siracusano da
Villafranca Tirrena (ME) dd. 11.06.2015, si evince che:
‐ LOTTO n. 1 – l’ immobile pervenne con trascrizione dd. 07.04.1979
nn. 6822/5591 per scrittura privata di vendita autenticata dal not.
L. Udina in data 09.03.1979;
‐ LOTTO N. 2 : l’ immobile pervenne parte per donazione (2/3 della
nuda proprietà) con atto not. M. Bronzin dd. 23.02.1987 trascritto
in data 02.03.1987 nn. 4685/3835. L’usufrutto è stato riunito alla
nuda proprietà alla morte del sig. in data 27.04.2014;
‐ LOTTO N. 3 : secondo quanto riportato dal certificato l’ immobile
pervenne per successione (Den. 23 vol. 262/9 Ufficio Registro
Cervignano del Friuli dd. 03.03.2009) trascritta in data 14.04.2009
nn. 10299/7166. La denuncia veniva poi iscritta in data 31.07.2009
n. 22614/15606 per accettazione tacita d’eredità nascente di cui
all’ atto notaio T. Andrioli dd. 27.07.2009.
4 - STATO DI POSSESSO DEI BENI, con indicazione, se occupati da terzi, del titolo in base al quale
sono occupati. Laddove si tratti di contratti di locazione, se hanno data certa, sono stati registrati in epoca
precedente al pignoramento e se il canone è inferiore di più di un terzo a quello di mercato;
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LOTTO n. 1 – Sull’ immobile sussiste:
a) Contratto di affitto dd. 29.04.2013 con scadenza 10.11.2020
riguardante pozione di fabbricato rurale adibito a stalla (f.m. 1 n.
183) e porzione di fabbricato adibito a punto vendita (f.m. 1 n.
186). Il contratto è stato registrato ad Udine in data 10.05.2013 n.
4920 serie 3^. Lo stesso riguarda anche terreni agricoli esclusi dal
presente procedimento. L’ affitto annuo è stato pattuito in €.
500,00. L’ immobili individuati in atto risultano ora parte del sub 4
del mappale n. 183 del f.m. 1. Risulta impossibile scorporare i valori
stante anche la modifica intervenuta. (All. 1)
b) Contratto di affitto per esercizio attività agricole, dd. 16.04.2015
reg. ad Udine il 07.05.2015 n. 3785 serie 3T, con la quale viene
dato in locazione l’ immobile censito al f.m. 1 n. 183 sub 4 del
Comune di Palmanova, oltre ad altri terreni non facenti parte della
presente procedura. All’ art. 3 viene stabilito che la durata del
contratto viene fissata con inizio 16.04.2014 e scadenza 10.11.2025
senza necessità di disdetta. Il canone annuo viene stabilito in €.
1700,00 e nel suo complesso in €. 18.700,00. (All. 2). Anche qui
risulta impossibile scorporare i valori stante anche la modifica
intervenuta.
Per quanto riguarda la congruità del canone di affitto è stata
richiesta a Confagricoltura un valore medio dei cenoni di affitto in
area che per tipologia di colture corrisponde a circa 250 €/ha/anno.
Tenuto conto che oltre l’ immobile oggetto del pignoramento nel
contratto sono compresi anche ha 19,4010 di terreno agricolo, non
soggetti al presente procedimento, la valutazione complessiva di
attesterebbe, per i soli terreni, intorno ad €/anno (19,4010x250) =
4.850,25.
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LOTTO N. 3 – Sull’ immobili sussiste:
a) Contratto di affitto dd. 14.05.2009, registrato a Cervignano del
Friuli il 15.05.2009 n. 711 mod. III, con scadenza 10.11.2023. Il
canone annuale risulta di €. 921,00. Quello complessivo di €.
13.815,00. (All. 3).
Per quanto attiene la congruità del canone di locazione, in assenza
di parametri precisi, sono stati verificati i canoni di locazione in
zona secondo Confagricoltura. L’ importo del canone dipende da
molti fattori nonché dalle tipologie culturali e così come
catastalmente individuate, potrebbe attestarsi intorno ad
€/ha/anno 350,00. Per tanto, considerata la superficie complessiva
del lotto pari ad ha 3,6840 e considerando un canone medio di
€./ha 350,00, il canone di locazione potrebbe attestarsi ad €/anno
1.289,40, circa.
5 - ESISTENZA DI FORMALITÀ, VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE, GRAVANTI SUL
BENE, CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE, IVI COMPRESI I VINCOLI DERIVANTI DA CONTRATTI INCIDENTI
SULL’ATTITUDINE EDIFICATORIA DELLO STESSO, O I VINCOLI CONNESSI CON IL SUO CARATTERE STORICO-ARTISTICO
Dalla disamina del certificato del notaio E. Siracusano dd. 11.06.2015,
allegato al procedimento, non risultano gravami sui beni in perizia.
6 - ESISTENZA DI FORMALITÀ, VINCOLI E ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE, CHE SARANNO
CANCELLATI O CHE COMUNQUE RISULTERANNO NON OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE
Dalla disamina del certificato del notaio E. Siracusano dd. 11.06.2015,
allegato al procedimento, risultano le seguenti formalità;
a) Iscrizione : atto di finanziamento not. T. Andrioli dd. 08.04.2010 reg. n.
9421/1797 dd. 12.04.2010 a favore della Banca Popolare di Vicenza
con sede in Vicenza, per la somma €. 150.000,00 di cui €. 75.000,00
per capitale, della durata di anni 10. Beni colpiti – Comune di S. Maria
La Longa f.m. 16 nn. 58‐85‐86‐87.
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b) Iscrizione : mutuo fondiario not. T. Andrioli dd. 17.06.2011 reg. n.
17668/3082 dd. 01.07.2011 a favore della Banca Popolare Friuladria
con sede in Pordenone, per la somma €. 210.000,00 di cui €.
140.000,00 per capitale, a garanzia di mutuo decennale. Beni colpiti –
Comune di S. Maria La Longa f.m. 16 nn. 58‐85‐86‐87; Comune di
Palmanova f.m. 1 n. 183 sub 2 graff. 186; Comune di Palmanova f.m. n.
259 sub 2;
c) Pignoramento immobiliare n. 6182/4778 dd. 15.03.2012, rep. 86/2012
dd. 19.01.2012 del Tribunale di Udine, a favore di Chiurlo S.r.l. con
sede in Campoformido (UD). Bene colpito – Comune di Palmanova n.
183 sub e e p.c. 186 graffate.
d) Iscrizione n. 5065/696 dd. 17.03.2015 per ipoteca legale a ruolo
esattoriale n. 569/11515 dd. 16.03.2015 a favore Equitalia Nord Spa on
sede in Milano per complessivi €. 69.840,28 di cui €. 34.920,14 per
capitale. Bene colpito : Comune di Palmanova f.m. n. 259 sub 2.
e) Pignoramento immobiliare n. 9697/7119 dd. 07.05.2015, rep.
1737/2015 dd. 18.04.2015 del Tribunale di Udine, a favore Banca
Popolare Friuladria con sede in Pordenone. Trascritto credito per €.
121.696,48.
7. – PREVIA ACQUISIZIONE O AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, VERIFICA DELLA REGOLARITÀ
EDILIZIA ED URBANISTICA DEL BENE, NONCHÉ DELL’ESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ
DELLO STESSO E, NEL CASO DI ABUSI, INDICAZIONE DELL’EVENTUALE SANABILITÀ E DEL RELATIVO COSTO (SOLO
SE INDISPENSABILE AL FINE DI RAGGIUNGERE MIGLIORI CONDIZIONI DI VENDITA). DELLE PORZIONI DI
FABBRICATO E/O MANUFATTI ABUSIVI VANNO ALLEGATE LE RELATIVE FOTOGRAFIE AFFINCHÉ L’ACQUIRENTE NE
ABBIA CHIARA E PIENA COMPRENSIONE;
Vengono allegate le certificazioni rilasciate dai Comune di Palmanova
(prot. 15708 dd. 09.09.2015) e Santa Maria La Longa (prot. 4928 dd.
17.07.2015). ( nn. 4 e 5)
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LOTTO n. 1 – L’ immobile è stato edificato anteriormente al 01.09.1967.
Successivamente sono state autorizzate:
‐ C.E. n. 148 del 13.10.1983 per ampliamento tettoia esistente;
‐ C.E. 496 dd. 22.12.1986 per ampliamento tettoia in variante alla
148/03;
‐ Domanda di sanatoria prot. 3411 del 02.05.1986 per sanatoria
edilizia.
Non risultano documenti di abitabilità / agibilità dei fabbricati.
Come specificato al punto n. 2 del presente documento, nella
quantificazione economica verrà anche tenuto conto della necessità di
abbattere edifici non autorizzati, la cui precarietà strutturale risulta
preminente su ogni altro aspetto.
LOTTO n. 2 – L’ immobile è stato autorizzato con Licenza Edilizia n. 7483
del 13.10.1956. L’ abitabilità è stata rilasciata in data 06.05.1957.
E’ stata eseguita domanda di sanatoria prot. 3440 dd. 02.05.1986 per
pozioni di fabbricato che non riguardano il sub 2.
L’ immobile presenta alcune difformità dalla Licenza Edilizia dd. 7483,
che ritengo siano state già eseguite precedentemente al rilascio della
domanda di abitabilità. Il servizio igienico risulta dalla parte opposta di
quello indicato nei grafici; è stata aperta una porta al posto di una
finestra nel servizio igienico e la pensilina prevista funge da terrazzo. La
pensilina posta sopra la terrazza risulta abusiva. Il portico al piano terra
non esiste e di conseguenza il piano primo risulta di dimensioni ridotte
rispetto all’ elaborato depositato. Nella parte posteriore è presente una
tettoia addossata alla casa sicuramente abusiva. Altri fabbricati presenti
nel lotto non fanno parte del sub 2 del mappale n. 259 f.m. 1 di
Palmanova.
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LOTTO N. 3 – Secondo le norme del vigente P.R.G.C. i terreni ricadono in
zona di interesse agricolo. Parte sono interessati anche da ambito
paesaggistico; altri sono soggetti a rispetto stradale, confinando con l’
autostrada Palmanova – Tarvisio.
8 .- LA VERIFICA CHE I BENI PIGNORATI SIANO GRAVATI DA CENSO, LIVELLO OD USO
CIVICO, E SE VI SIA STATA AFFRANCAZIONE DA TALI PESI, OVVERO CHE IL DIRITTO DEL BENE
PIGNORATO SIA DI PROPRIETA’, OVVERO DERIVANTE DA ALCUNO DEI SEGUENTI TITOLI;
Dalla disamina del certificato ipotecario in atti non sono emersi simili
gravami.
9 .- L’ INFORMAZIONE SULL’ IMPORTO ANNUO DELLE SPESE FISSE DI GESTIONE O DI
MANUTENZIONE, SU EVENTUALI SPESE STRAORDINARIE, GIA’ DELIBERATE ANCHE SE IL
RELATIVO DEBITO NON SIA ANCORA SCADUTO, SU EVENTUALI SPESE CONDOMINIALI NON
PAGATE NEGLI ULTIMI DUE ANNI ANTERIORI ALLA DATA DELLA PERIZIA, SUL CORSO DI EVENTUALI
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI AL BENE PIGNORATO;
Omissis.
10.- NEL CASO IN CUI LE UNITÀ IMMOBILIARI SIANO COSTITUITE IN “FONDO
PATRIMONIALE” INDICARE LA DATA DI STIPULAZIONE E DI REGISTRAZIONE DELL’ATTO, NONCHÉ SE ESSO SIA
STATO REGOLARMENTE ANNOTATO A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO;
Dalla disamina del certificato ipotecario in atti non sono emersi simili
gravami. L’ estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Palmanova in
data 25.11.2015 (all n. 6) non riporta annotazioni a margine.
11.- ALLORCHÈ L’ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE IN CAPO AL DEBITORE DERIVA
NON GIÀ DA ATTO ITER VIVOS MA MORTIS CAUSA, CONTROLLARE L’ESISTENZA DI EVENTUALE DIRITTO DI ABITAZIONE
IN FAVORE DEL CONIUGE SUPERSTITE.
Dagli atti in possesso non risulta questa condizione. Relativamente al Lotto
n. 3 viene dichiarata l’ accettazione tacita di eredità con atto not. T.
Andrioli dd. 27.07.2009.
12.- IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ DELLE TRASCRIZIONI
Viene garantito unicamente dal certificato rilasciato dal not. E. Siracusano
da Villafranca Tirrena (ME) in data 11.06.2015.
13.- L’ESISTENZA O QUANTOMENO LA DATA DI TRASCRIZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL
TRIBUNALE DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI (INDICANDO ETÀ E
NUMERO DEI FIGLI);
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Dagli atti in possesso e come certificato del notaio E. Siracusano dd.
11.06.2015, non risulta questa condizione.
14.-IN CASO DI PIGNORAMENTO DI QUOTA, ESPRIMA IL PROPRIO PARERE SULLA COMODA DIVISIBILITÀ
DEL BENE;
Il pignoramento colpisce i singoli beni nella loro interezza.
15.- DETERMINI L'ESPERTO NOMINATO IL VALORE DELL'IMMOBILE SULLA BASE DEL VALORE DI MERCATO, SPECIFICANDO LA SUPERFICIE COMMERCIALE DELL’IMMOBILE, DEL VALORE PER METRO QUADRO E DEL VALORE
COMPLESSIVO, ESPONENDO ANALITICAMENTE GLI ADEGUAMENTI E LE CORREZIONI DELLA STIMA, IVI COMPRESA LA
RIDUZIONE DEL VALORE DI MERCATO PRATICATA PER L’ASSENZA DELLA GARANZIA PER VIZI DEL BENE VENDUTO, E
PRECISANDO TALI ADEGUAMENTI IN MANIERA DISTINTA PER GLI ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA, LO STATO
D’USO E DI MANUTENZIONE, LO STATO DI POSSESSO, I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI NON ELIMINABILI NEL CORSO
DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO NONCHÉ PER LE EVENTUALI SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE.
Valutato quanto espresso in “Premessa”, lo scrivente, sulla base di
conteggi, di seguito elencati, valuta gli immobili in esame nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, compreso ogni e qualsiasi diritto e
servitù.
Tutte le superfici dei fabbricati commerciali lorde (SEL) sono state ricavate
dagli elaborati grafici forniti, comunali e/o catastali, non da rilievo
strumentale in sito. Sono da ritenersi puramente indicative in quanto la
vendita avviene a corpo e non a misura. Non sono stati verificati parametri
edilizi ed urbanistici in quanto non richiesti dalla procedura.
La valutazione degli immobili viene specificata nelle pagine seguenti e
considerata la destinazione è avvenuta con comparazione di prezzi di
fabbricati simili, per quanto possibili da reperire, rapportati alle condizioni
d’uso e manutentive degli immobili oggetto di stima. I valori di stima sono
stati poi decurtati dai costi per la demolizione di fabbricati abusivi e per lo
smaltimento del fibrocemento e del terreno contaminato da deiezioni
animali, oneri per sanatoria, spese tecniche, eccetera. E’ bene precisare
che detti costi sono presunti e per tanto solo al momento dell’ esecuzione
delle opere sarà possibile determinarne l’ importo preciso. Nel
quantificazione economica è stato tenuto conto di una riduzione di circa il
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Tribunale di Udine – Esecuzione Immobiliare n. 39/12 (int.142/15) – Friuladria vs
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10% del valore per temuto danno per difformità delle opere dal costruito e
per immobile locato.
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DESCRIZIONE Misure Area mq. Prezzo Unitario €/mq.
Coeff. Riduttivo per
qualità
Coeff. Riduttivo
per vetustà
Importo €.
LOTTO n. 1
ABITAZIONE
1 Abitazione piano terra (18,50*10,30)+(4.30*2.30) 200,44 € 1.000,00 0,70 0,65 € 91.200,20
2 terrazzo/portico posteriore
10,00*2,30 23,00 € 650,00 0,70 0,65 € 6.802,25
3 Ripostiglio/ufficio 4,00*3,20 12,8 € 100,00 € 1.280,00
FABBRICATO RURALE
4 Fronte via Brazza' (18,50x8) 148,00 € 500,00 0,60 0,65 € 28.860,00
5 Stalla (27,80*6,00) 166,80 € 500,00 0,50 0,65 € 27.105,00
6 Tettoia (16,00*4,00)+(2,50*2,30) 69,75 € 80,00 € 5.580,00
7 Tettoia / Porcillaia (16,00+11,00)+(20,00*3,00)+(4,00*2,00)+(9,50*4,00)
133,00 € 80,00 € 10.640,00
8 Tettoie (16,00+16,80)/2*21,50+(11
,00*4,50)+(8,50*8,00) 470,1 € 80,00 € 37.608,00
9 Tettoie (12,00*10,00)+(5,50*11,50) 183,25 € 80,00 € 14.660,00
Terreno residuale € 3.000,00
Riduzioni
Rimozione copertura fibrocemento abitazione ( rif.1+2+3)
(200,44+23,00+12,80) 236,24 ‐€ 16,00 ‐€ 3.779,84
Demolizione rip/uff (rif. 3)
m³ 30 30 ‐€ 6,00 ‐€ 180,00
Nuova copertura per abitazione in lamiera zincata preverniciata
(200,44+23,00) 223,44 ‐€ 28,00 ‐€ 6.256,32
Rimozione copertura fibrocemento fronte via Brazzà ( rif.4)
(18,50x8) 148,00 ‐€ 16,00 ‐€ 2.368,00
Nuova copertura per fronte via Brazzà (4)in lamiera zincata preverniciata
(18,50x8) 148,00 ‐€ 28,00 ‐€ 4.144,00
Demolizione abusi
A tettoia (pozione) m³40 40 ‐€ 6,00 ‐€ 240,00
B tettoia (pozione) m³20 20 ‐€ 6,00 ‐€ 120,00
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Tribunale di Udine – Esecuzione Immobiliare n. 39/12 (int.142/15) – Friuladria vs
arch. roberto del mondo [email protected]__________________________________________________________________pag.n.18/25
D tettoia (pozione) m³15 15 ‐€ 6,00 ‐€ 90,00
E tettoia m³1300 1300 ‐€ 6,00 ‐€ 7.800,00
F tettoia m³550 550 ‐€ 6,00 ‐€ 3.300,00
Rimozione amianto tettoie
m²350 350 ‐€ 16,00 ‐€ 5.600,00
Rimozione terreno inquinato da letame (rif. 6+7+8+9)
m³430 430 ‐€ 30,00 ‐€ 12.900,00
Terreno vegetale di ripristino
m³430 430 ‐€ 41,22 ‐€ 17.724,60
Oneri sicurezza (ponteggi, baraccamenti, ecc) corpo ‐€ 10.000,00
Pratiche edilizie corpo € 3.500,00
Pratiche coordinamento sicurezza
corpo ‐€ 4.000,00
Variazioni catastali corpo ‐€ 2.500,00
Altro non quantificabile al momento
corpo ‐€ 1.500,00
IMPORTO TOTALE € 147.732,69
IMPORTO ARROTONDATO LOTTO n. 1 €. 148.000,00
DESCRIZIONE Misure Area mq.
Prezzo Unitario €/mq.
Coeff. Riduttivo
per qualità
Coeff. Riduttivo
per vetustà
Coeff. riduttivo livello piano
Importo €.
LOTTO n.2
ABITAZIONE
Abitazione piano terra (6,00*7,40) 44,4 € 1.000,00 0,70 0,60 € 18.648,00
Abitazione piano primo (6,00*7,00) 44,40 € 1.000,00 0,70 0,60 € 18.648,00
Riduzioni
Demolizione tettoia posteriore anche in presenza di amianto
‐€ 1.500,00
Pratiche edilizie per sanatoria
corpo ‐€ 2.000,00
Variazioni catastali corpo ‐€ 1.000,00
Oneri comunali sanatorie
corpo ‐€ 1.500,00
IMPORTO TOTALE € 31.296,00
IMPORTO ARROTONDATO € 31.500,00
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Riassumendo il valore a base d’asta degli immobili risulta il seguente :
LOTTO N. 1 €. 148.000,00 Euro centoquarantottomila/00
LOTTO N. 2 €. 31.500,00 Euro trentunmilacinquecento/00
LOTTO N. 3 €. 134.000,00 Euro centotrentaquattromila/00
TOTALE €. 313.500,00 Euro trecentotredicimilacinquecento/00
16.- LE ORDINANZE DI VENDITA E I RELATIVI BANDINI (PRIMA VENDITA AL PREZZO DI STIMA E LE ALTRE
ORDINANZE CON UN RIBASSO DEL 25% RISPETTO AL PREZZO PRECEDENTE).
Le Ordinanze di vendita vengono allegati alla documentazione trasmessa
in via telematica.
Cervignano del Friuli, 1 marzo 2016 Il Perito Estimatore (arch. Roberto Del Mondo) Allegati:
‐ elaborati planimetrici, fotografici;
LOTTO n. 3
COMUNE FOGLIO PARTICELLA QUALITA'SUPERFICIE
(MQ.) R.D. R.A. Prezzo /mq.
Valore
Santa Maria La Longa 16 58 13140 € 111,29 € 74,65
€ 3,70 € 48.618,00
Santa Maria La Longa 16 85
AA 3468 € 29,37 € 19,70 € 3,70 € 12.831,60
AB 522 € 4,58 € 2,70 € 3,50 € 1.827,00
Santa Maria La Longa 16 86
AA 7700 € 81,82 € 41,76 € 3,50 € 26.950,00
AB 540 € 5,72 € 2,93 € 3,50 € 1.890,00
Santa Maria La Longa 16 87
AA 10514 € 89,05 € 59,73 € 3,70 € 38.901,80
AB 956 € 10,12 € 5,18 € 3,50 € 3.346,00
Totali 36840 € 331,95 € 206,65 € 134.364,40
Totale arrotondato € 134.000,00
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