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Page 1: Corte di Giustizia Europea:la struttura sanitaria può essere responsabile per danni da prodotti difettosi

Seduta della Corte di Giustizia Europea

newsgiustizia.org http://www.newsgiustizia.org/2011/12/corte-di-giustizia-europeala-struttura.html

Con decisione del 21 dicembre 2011, la Corte diGiustizia Europea - Grande Sezione - ha stabilitoche " La responsabilità di un prestatore di servizi cheutilizzi, nell’ambito di una prestazione di servizi qualel’erogazione di cure in ambiente ospedaliero,apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia ilproduttore ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 delladirettiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE,relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative degli Stati membri inmateria di responsabilità per danno da prodottidifettosi, come modificata dalla direttiva delParlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999,1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatariodella prestazione non rientra nell’ambito diapplicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta,pertanto, a che uno Stato membro istituisca unregime, come quello di cui alla causa principale, chepreveda la responsabilità di un simile prestatore per idanni in tal modo cagionati, anche in assenza diqualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittimae/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualorarisultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima ".

I fatti: un giovane francese - 13enne all'epoca dei fatti - rimane vittima di ustioni a causa del cattivofunzionamento dell'impianto di termoregolazione del materasso dell'ospedale sul quale è stato posto peressere sottoposto ad operazione chirurgica.

Cita, pertanto, in giudizio la struttura ospedaliera - ritenuta responsabile delle lesioni subite -, chiedendo ilrisarcimento dei danni.

Il Tribunale amministrativo di Becancon accoglie la domanda e condanna la struttura ospedaliera alrisarcimento dei danni - quantificati in Euro 9.000,00 -, nonchè al pagamento della somma di Euro 5.974,99alla Caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

L'ospedale propone appello avverso la decisione, ma viene rigettato.

Si rivolge, allora, alla Consiglio di Stato, che decide di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte diGiustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali : " 1) Se, tenuto conto delle disposizioni del suo art.13, la direttiva [85/374] consenta l‟attuazione di un regime di responsabilità fondato sulla situazioneparticolare dei pazienti delle strutture sanitarie pubbliche che riconosca loro il diritto di ottenere da dettestrutture, anche senza colpa delle stesse, il risarcimento dei danni causati dal malfunzionamento dei prodottie degli apparecchi da queste utilizzati, ferma restando la possibilità per la struttura sanitaria di esercitareun‟azione di regresso contro il produttore.2) Se la direttiva [85/374] limiti la possibilità per gli Stati membri di definire la responsabilità delle personeche utilizzino apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una prestazione di servizi, causando in tal mododanni al destinatario della prestazione ".

La Corte prende in esame, in particolare, la seconda questione e osserva che, nella fattispecie concreta, " laresponsabilità che può gravare su un utilizzatore il quale, come il CHU di Besançon, impieghi, nell‟ambito diuna prestazione di cure in favore di un paziente, un prodotto o un apparecchio precedentemente acquistato,come un materasso riscaldante, non rientra tra gli aspetti disciplinati dalla direttiva 85/374 ed esula quindidal suo ambito di applicazione... Peraltro, la mera coesistenza, accanto al regime di responsabilità delproduttore istituito dalla direttiva 85/374, di un regime nazionale che prevede la responsabilità oggettiva delprestatore di servizi il quale, nell‟ambito di una prestazione di cure ospedaliere, abbia causato un danno aldestinatario di tale prestazione derivante dall‟uso di un prodotto difettoso, non è idonea a pregiudicare nél'efficacia del suddetto regime di responsabilità del produttore né gli obiettivi perseguiti dal legislatoredell‟Unione attraverso quest‟ultimo regime ".

Alla luce di quanto sopra detto, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto di risolvere la seconda questioneprecisando che " la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell‟ambito di una prestazione diservizi quale l‟erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il

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produttore ai sensi delle disposizioni dell‟art. 3 della direttiva 85/374 e causi in tal modo danni al destinatariodella prestazione non rientra nell‟ambito di applicazione di tale direttiva. Quest‟ultima non osta, pertanto, ache uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda laresponsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpaimputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddettoprestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultinosoddisfatte le condizioni previste dalla medesima ".

Roma, 23 dicembre 2011 Avv. Daniela Conte

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