Dicembre 2009
BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2009/2010
2 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005 (aggiornata al 18/11/2009)
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
FONTI
3 Dicembre 2009
D.lgs. 38/2008
IAS Blu Book 30
Gazzetta ufficiale
Relazioni bilancio e semestrali BPU –UBI
Circolare ABI 3/2006, serie tributaria
OIC, documenti interpretativi
Le fonti
4 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
5 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
FONTI NORMATIVE NAZIONALI
Regolamento (CE)
19 luglio 2002 n.
1606
Obbligo di applicazione degli IAS per società quotate che redigono bilancio consolidato
Opzione a Stati membri di regolamentare l’applicazione degli IAS per le altre imprese art. 5)
D.Lgs. n.38/2005
(28 febbraio 2005)
Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento comunitario n.1606/02 in materia
di utilizzo degli IAS
Estensione dell’ambito di applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci individuali degli enti
vigilati
Reg. comunitario 1606/2002 D.Lgs 38/2005
Generazione di impatti fiscali
- doppio binario -
Società quotate che redigono il
bilancio consolidato
Estensione a bilanci individuali di
certe categorie di imprese
(artt. 2-3-4)
6 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
Con il D.L.gs. 28 febbraio 2005, n. 38 sono stabilite le regole e definito l’ambito di applicazione dei
principi contabili internazionali nell’ordinamento interno attraverso un opportuno coordinamento
tra le nuove regole e la normativa vigente in tema di bilancio.
I principi contabili internazionali IAS/IFRS sono costituiti da un insieme di criteri contabili, di matrice
anglosassone, al fine di promuovere l’armonizzazione delle regole per la redazione dei bilanci
delle società; si tratta di principi contabili direttamente orientati al mercato e agli investitori, per
cui il modello contabile rappresenta lo strumento per garantire un’informativa veritiera,
trasparente e corretta dell’impresa.
L’orientamento al mercato degli IAS/IFRS porta a presentare i risultati del bilancio in visione
prevalentemente prospettica, diametralmente opposta a quella tradizionalmente seguita dai
principi contabili nazionali, finalizzati alla tutela dei soci e dei creditori. L’informazione sulla
situazione economica e patrimoniale effettiva dell’impresa, si sostanzia nel principio di
prevalenza della sostanza sulla forma.
Il principio della prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica può condurre a
rilevare gli effetti patrimoniali ed economici di un’operazione di compravendita in momenti
differenti da quello del trasferimento della proprietà del bene, operando così una dissociazione
tra titolarità economica e titolarità giuridica.
7 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
L’introduzione del fair value – uno dei principi guida nelle valutazioni di bilancio secondo la
nuova filosofia – comporta la contabilizzazione in bilancio di utili e perdite da valutazione e,
quindi, non ancora realizzate, facendo venire meno la sostanziale coincidenza finora esistente tra
reddito “prodotto” e reddito “distribuibile”.
I nuovi criteri di rilevazione contabile che derivano dai principi IAS prevedono in alcuni casi la
rilevazione degli stessi direttamente a patrimonio
8 Dicembre 2009
Decreto IAS – Ambito di applicazione
Società quotate
Società con strumenti finanziari diffusi
Banche
Enti finanziari vigilati
Assicurazioni quotate e non quotate
Società controllate da
– Società quotate
– Banche
– Enti finanziari vigilati
Altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)
Altre società controllate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)
Altre società non
controllate da società
che redigono il bilancio
consolidato (escluse
quelle minori)
Società minori (art. 2435-
bis c.c.)
Bilancio
consolidat
o
Bilancio
individual
e
IAS
obbligatori
IAS
facoltativi
nel 2005
obbligator
i dal 2006
Bilancio
consolidat
o
Bilancio
individual
e
IAS
obbligatori
Esclusion
e applica-
zione
IAS(1)
Bilancio
consolidat
o
Bilancio
individual
e
IAS
facoltativi
dal 2005(2)
Bilancio
individual
e
Esclusion
e applica-
zione
IAS(3)
Bilancio
individual
e
Esclusion
e applica-
zione
IAS(3)
(1) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato
(2) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato
(3) La facoltà di applicazione degli IAS potrà essere esercitata dall’esercizio individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero
della giustizia
9 Dicembre 2009
Prospetto di sintesi: società quotate tenute ad applicare gli IAS/IFRSSOGGETTO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
1) Banche: IAS al bilancio individuale e
consolidato
Circolare della Banca d’Italia 262/2005 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
(in particolare, la Banca d’Italia prevede che: “le presenti disposizioni -circolare 262- disciplinano gli schemi
del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e
rendiconto finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione. Resta fermo che gli
intermediari sono tenuti a fornire nella nota integrativa le informative previste dai principi contabili
internazionali, ancorché non richiamate dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei suddetti principi”).
2) Intermediari finanziari ex. art. 107 del
T.U.B.: IAS al bilancio individuale e consolidato
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 (schema di bilancio standardizzato) e
IAS/IFRS
(in particolare, la Banca d’Italia prevede che: “le presenti disposizioni – provvedimento del 14 febbraio 2006 -
disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e prospetto
delle variazioni del patrimonio netto) nonché le principali informazioni da fornire in nota integrativa. Resta
fermo l’obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi informativi stabiliti dai principi contabili
internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle presenti disposizioni”).
3) Assicurazioni quotate che redigono il
bilancio consolidato: IAS al solo bilancio
consolidato
Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
(in particolare, l’ISVAP prevede che: “tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota
integrativa ma non esauriscono il contenuto; resta fermo l’obbligo di fornire il complesso delle informazioni
richieste dagli IAS/IFRS, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento”).
4) Assicurazioni quotate che non redigono il
bilancio consolidato: IAS al solo bilancio
individuale
Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
5) Altre società quotate e società aventi
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico,
diverse dalle banche, intermediari finanziari
ed assicurazioni: IAS al bilancio individuale e
consolidato
IAS/IFRS e Delibera n. 15519 della CONSOB in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione
dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (c.d. decreto IAS).
(in particolare, la Consob ha poteri in materia di predisposizione degli schemi di bilancio per le società
quotate e quelle aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diverse dalle banche, dagli intermediari
finanziari e dalle assicurazioni. La Consob non prevede uno schema di bilancio standardizzato).
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
10 Dicembre 2009
Prospetto di sintesi: società non quotate tenute ad applicare, ovvero che adottano su base volontaria, gli IAS/IFRSSOGGETTO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
1) Banche: obbligo (IAS al bilancio individuale e
consolidato)Circolare della Banca d’Italia 262/2005 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
2) Intermediari finanziari ex. art. 107 del
T.U.B.: obbligo (IAS al bilancio individuale e
consolidato)
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 (schema di bilancio standardizzato) e
IAS/IFRS
3) Intermediari finanziari ex art. 106 del
T.U.B.: facoltà di redigere il bilancio (individuale
o consolidato) in conformità agli IAS/IFRS1
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 (schema di bilancio standardizzato) e
IAS/IFRS
Si precisa che gli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. che non si avvalgono della facoltà di redigere il
bilancio (individuale o consolidato) in
conformità agli IAS/IFRS continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: Decreto Legislativo 87/1992 e
Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992.
4) Assicurazioni non quotate che redigono il
bilancio consolidato: obbligo (IAS al solo
bilancio consolidato)
Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (schema di bilancio standardizzato) e IAS/IFRS
5) Altre società, escluse banche, intermediari
finanziari, assicurazioni e imprese che
redigono il bilancio in forma abbreviata (ad
esempio, società non quotate appartenenti ad un
gruppo che redige il bilancio consolidato in base
agli IAS/IFRS): facoltà (IAS al bilancio
individuale e consolidato)
IAS/IFRS (non prevedono uno schema di bilancio standardizzato).
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
11 Dicembre 2009
Prospetto di sintesi: società non quotate che allo stato attuale NON possono applicare gli IAS/IFRSSOGGETTO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Assicurazioni non quotate che redigono o
meno il bilancio consolidato: divieto di
applicare gli IAS solo per il bilancio individuale
DECRETO LEGISLATIVO 173/1997 e schemi previsti dal provvedimento ISVAP 845/98.
(in proposito si fa presente che è stato accolto l’emendamento contenente la delega al Governo per
l’applicazione degli IAS/IFRS anche al bilancio individuale delle imprese di assicurazione. Ciò comporterà
l’obbligo per queste imprese, successivamente all’approvazione della Comunitaria 2007, di redigere un
bilancio IAS/IFRS sulla base di uno schema standardizzato previsto dall’ISVAP).
Altre società (escluse banche, intermediari
finanziari e assicurazioni): divieto di
applicare gli IAS al bilancio individuale e
consolidato. Ad esempio: impresa non quotata
che:
• non fa parte di un gruppo, ovvero
• fa parte di un gruppo che non redige il bilancio
consolidato in base agli IAS/IFRS
CODICE CIVILE
(Per il futuro si tenga conto che l’Organismo Italiano di Contabilità - OIC ha predisposto uno schema di
articolato al fine di completare l’adeguamento dell’ordinamento italiano – ovvero il codice civile - alle
disposizioni della Direttiva 2001/65/CE – c.d. Direttiva fair value - e della Direttiva 2003/51/CE – c.d. Direttiva
di modernizzazione - volte ad avvicinare le disposizioni contabili europee agli IAS/IFRS. La proposta di
emendamento al DDL comunitaria 2007, approvata lo scorso 19 luglio dal Senato, ha ad oggetto i criteri di
delega per il recepimento dello schema di articolato OIC. Riguardo la tempistica, nell’ipotesi di approvazione
dell’articolato nel corso del 2008, la nuova disciplina sarà applicabile a partire dai bilanci del 2009).
Società che redigono il bilancio in forma
abbreviataCODICE CIVILE (art. 2435-bis)
Società che in base al decreto 38 del 2005
(c.d. decreto IAS) hanno la facoltà di redigere
il bilancio d’esercizio in conformità agli
IAS/IFRS, a partire dall’esercizio individuato con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro della giustizia: società di
piccole dimensioni diverse da quelle che
redigono il bilancio in forma abbreviata
CODICE CIVILE
(ad oggi tale decreto non è stato emanato e, pertanto, tali società non possono applicare gli IAS/IFRS).
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
12 Dicembre 2009
I PRINCIPI FISCALI GENERALI DEL D.LGS N. 38/2005
Nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d’impresa per armonizzarla con
l’ingresso dei principi internazionali, il legislatore del D.Lgs. n. 38 del 2005 si è ispirato ad alcuni
principi espressamente indicati nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38 del 2005 e che
possono così riassumersi:
1. mantenimento dell’attuale sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di bilancio
(principio di derivazione) apportando ad esso opportuni correttivi per tener conto dei principi
contabili internazionali
2. previsione di specifiche modifiche legislative strettamente indispensabili a consentire
l’applicazione della normativa IRES alle imprese che adottano gli IAS
3. salvaguardia del principio di “neutralità dell’imposizione”, da intendersi nel senso di evitare
alle imprese penalizzazioni fiscali derivanti dall’adozione o meno dei principi contabili
internazionali.
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
13 Dicembre 2009
ART. 6 - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DISCIPLINA A REGIME
Riferiment
o
normativo
Fattispecie Transito
per CE
Obbligo di
destinazione a
riserva
Libera
distribuibilità come
dividendo
Possibilità di
imputazione a
capitale sociale
Possibilità di
utilizzo a copertura
perdite
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value di
strumenti finanziari di
negoziazione (FVTPL - ex
Held For Trading) e
dall'operatività in cambi e di
copertura
Art. 6,
comma 1,
lett.a)
Strumenti finanziari FVTPL; Derivati di
copertura FVH e CFH (parte inefficace);
Differenze cambi.
SI NO SI SI SI
Strumenti finanziari classificati FVTPL
per Fair Value Option;
Investimenti Immobiliari (IAS 40);
Partecipazioni in collegate (IAS 28) e a
controllo congiunto (IAS 31) valutate al
PN
Immobilizzazioni materiali (IAS 16);
Immobilizzazioni Immateriali (IAS 38);
Strumenti finanziari AFS (IAS 39);
Derivati di copertura Cash Flow -parte
efficace- (IAS 39);
Diff. Cambi su immobilizzazioni
materiali/immateriali in valuta oltre che
derivanti dal consolidamento di una
partecipazione estera.
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value o con
il metodo del patrimonio netto
diverse da quelle riferibili a
strumenti finanziari di
negoziazione (FVTPL - ex
Held For Trading) e
dall'operatività in cambi e di
copertura.
Art. 6,
comma 1,
lett.a)
SI SI NO NO SI, in via
subordinata
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value di
strumenti finanziari e attività
che non transitano per il CE
Art. 6,
comma 1,
lett.b)
NO Rilevazione
diretta a
riserva
indisponibile
NO NO SI/NO
Decreto IAS:plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value
- Disciplina a regime -
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
14 Dicembre 2009
Decreto IAS:plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value
- Disciplina delle variazioni di PN in sede di FTA-ART. 7 - DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI DI PN IN SEDE DI FIRST TIME ADOPTION (FTA) DEGLI IAS/IFRS
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
NETTO DERIVANTI DALLA
PRIMA ADOZIONE DEGLI
IAS/IFRS (FTA)
Riferiment
o
normativo
Fattispecie Contropartita
patrimoniale
Libera
distribuibilità
come dividendo
Possibilità di
imputazione a
capitale sociale
Possibilità di
utilizzo a
copertura perdite
Possibilità di
ulteriori utilizzi
Valutazione al fair value degli
strumenti finanziari disponibili
per la vendita (Available For
Sale) e delle attività materiali
ed immateriali
Art. 7,
comma 2
Strumenti finanziari AFS;
Immobilizzazioni materiali (IAS 16) ed
Immateriali (IAS 38)
Imputazione a
riserva del
patrimonio netto
NO NO SI/NO NO
Saldo delle differenze positive e
negative di valore relative agli
strumenti finanziari di
negoziazione (FVTPL - ex
Held For Trading) e
all'operatività in cambi e di
copertura
Art. 7,
comma 3
Strumenti finanziari FVTPL; Derivati di
copertura FVH e CFH (parte inefficace);
Differenze cambi.
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI SI SI SI
Incremento patrimoniale dovuto
al ripristino del costo storico
delle attività materiali
ammortizzate in esercizi
precedenti e non più
ammortizzabili secondo gli
IAS/IFRS
Art. 7,
comma 4
Terreni (per storno contro PN del fondo
ammortamento).
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI SI SI SI
Incremento patrimoniale dovuto
all'insussistenza di svalutazioni
ed accantonamenti per rischi ed
oneri non contemplati dagli
IAS/IFRS
Art. 7,
comma 5
Svalutazione crediti; Accantonamenti
per rischi e oneri non IAS compliant
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI SI SI SI
Incremento patrimoniale
dovuto alla iscrizione di attività
materiali al fair value quale
sostituto del costo
Art. 7,
comma 6
Immobilizzazioni Materiali (IAS 16),
Immobilizzazioni Immateriali (IAS 38),
Investimenti Immobiliari (IAS 40)
Imputazione a
capitale sociale o
a specifica
riserva
NO SI SI NO
Saldo delle differenze positive e
negative di valore sulle attività
e passività diverse da quelle
sopra elencate
Art. 7,
comma 7
Saldo positivo per attualizzazione Fondo
TFR e Fondi Rischi ed Oneri; diff.
positive per valutazione al Costo
Ammortizzato di strumenti L&R, HTM
e Passività non di trading; diff. positive
per gestione con il metodo del Costo
Ammortizzato di parte degli strumenti
finanziari AFS.
Imputazione a
riserva
indisponibile del
patrimonio netto
NO NO NO NO
L’adozione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS – D.LGS. N. 38/05
15 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
16 Dicembre 2009
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
Stato
Adozione
consentita
degli IFRS
ante 2005
Consentito
differimento
adozione degli IFRS dal 2007 per
chi applica altri
principi internazionali ed è
quotato in Stato non UE
Adozione degli
IFRS
obbligatoria
per bilanci
d'esercizio
delle quotate
Adozione degli IFRS
obbligatoria per bilanci
consolidati di società
non quotate
Adozione degli IFRS
obbligatoria per
bilanci d'esercizio di
società non quotate
Austria SI, dal 1998 SI NO NO, consentita NO
Belgio SI SI
SI, per le società
di investimento immobiliare
SI, obbligatoria per banche
ed enti finanziari, consentita per altri NO
Bulgaria
SI, dal 2003
(obbligatoria per
quotate, banche, assicurazioni,
consentita per altri soggetti) NO SI
SI, consentita per PMI,
obbligatoria per altri soggetti
eccetto società in procedure concorsuali
SI, consentita per PMI,
obbligatoria per altri
soggetti eccetto società in procedure concorsuali
Cipro SI, dal 2003 NO SI SI, obbligatoria SI, obbligatoria
Repubblica Ceca SI NO SI NO, consentita NO
Danimarca SI, dal 2004 NO
NO, ma
obbligatori dal
2009 per società non finanziarie NO, consentita NO, consentita
17 Dicembre 2009
Estonia SI, dal 2003 NO SI
SI, obbligatoria per banche,
enti finanziari ed
assicurazioni, consentita per altri
SI, obbligatoria per
banche, enti finanziari ed
assicurazioni, consentita per altri
Finlandia
SI, consentita
per quotate da
terzo trim. 2003, per altre dal
2004 NO NO NO, consentita NO, consentita
Francia NO N/A NO NO, consentita NO
Germania
SI, consentita
per quotate da
1998, per altre dal 2003 SI NO
SI, obbligatoria per società
che chiedono quotazione, consentita per altri NO
Grecia
SI, per società
soggette a revisione NO SI
NO, consentita solo per
società soggette a revisione
NO, consentita solo per
società soggette a revisione
Ungheria NO NO NO NO, consentita NO
Irlanda NO NO NO NO, consentita NO
Italia NO NO
SI, eccetto
assicurazioni,
salvo assicurazioni
quotate se non
redigono consolidato
SI, obbligatoria per società
sottoposte a vigilanza
prudenziale, emittenti strumenti diffusi ex 116 TUF
e assicurazioni, consentita per altri eccetto PMI
SI, obbligatoria per
società sottoposte a
vigilanza prudenziale, emittenti strumenti diffusi
ex 116 TUF e
assicurazioni, consentita per altri eccetto PMI
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE - (segue)
18 Dicembre 2009
Latvia
Si, obbligatoria
ante 2005 per
banche, enti finanziari ed
assicurazioni NO SI
SI, obbligatoria per banche,
assicurazioni ed altri enti
finanziari sottoposti a vigilanza, consentita per altri
SI, obbligatoria per
banche, assicurazioni ed
altri enti finanziari sottoposti a vigilanza
Lituania
SI, per banche e
enti finanziari dal 1997 NO SI
SI, obbligatoria per banche
ed enti finanziari, consentita per altri eccetto assicurazioni
SI, obbligatoria per
banche ed enti finanziari,
consentita per altri eccetto assicurazioni
Lussemburgo
SI, sulla base di
deroghe individuali SI NO NO, consentita NO, consentita
Malta SI NO SI SI, obbligatoria SI, obbligatoria
Olanda NO NO NO NO, consentita NO, consentita
Polonia NO NO NO
SI, obbligatoria per banche,
consentita per quotate e
società facenti parte di gruppi in cui una o più società
applicano IFRS
NO, consentita per
quotate e società facenti
parte di gruppi in cui una o più società applicano
IFRS
Portogallo
SI, sulla base di
deroghe individuali NO
SI, ma richiesti
anche principi
nazionali. Solo per banche,
assicurazioni ed altri enti finanziari
SI, obbligatoria per banche
ed enti finanziari dal 2006, consentita per altri
NO, consentita per
società che redigono
bilancio consolidato di un soggetto che applica
gli IFRS
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE – (segue)
19 Dicembre 2009
Romania SI, dal 2001 SI NO
SI, obbligatoria per banche,
consentita per altri NO
Repubblica Slovacca NO NO
SI, qualora si
tratti di banche e
altre società di pubblico
interesse SI, obbligatoria
SI, qualora si tratti di
banche e altre società di pubblico interesse
Slovenia NO NO NO
SI, obbligatoria per banche
ed assicurazioni, consentita
per altre società se così deciso per almeno 5 anni
dall'assemblea
SI, obbligatoria per
banche ed assicurazioni,
consentita per altre società se così deciso
per almeno 5 anni dall'assemblea
Spagna NO NO NO NO, consentita NO
Svezia NO NO NO NO, consentita NO
Regno Unito NO NO NO
NO, consentita, eccetto per il
settore non profit
NO, consentita, eccetto
per il settore non profit
Islanda NO SI SI, dal 2007
NO, consentita per società
medio-grandi
SI, dal 2007 se società
in gruppi che applicano
IFRS, consentita per società medio-grandi
Liechtenstein SI, dal 2002 NO NO NO, consentita NO, consentita
Norvegia NO SI NO NO, consentita NO, consentita
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE –(segue)
20 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
21 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (c.d. Decreto IAS), nel definire l’ambito di applicazione degli
IAS/IFRS, ha stabilito, con particolare riguardo alle imprese bancarie ed alle società
finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia, l’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
obbligatoria per i bilanci consolidati 2005 e i bilanci individuali 2006 nonché facoltativa per i
bilanci individuali 2005.
Dall’analisi svolta da ABI su un campione di trentaquattro imprese bancarie quotate (di cui
ventisei imprese bancarie capogruppo) è emerso che:
• tre imprese bancarie capogruppo (Banca Intesa, Capitalia e BNL) hanno redatto la prima
relazione trimestrale al 31 marzo 2005 in base agli IAS/IFRS;
• Diciannove imprese bancarie quotate hanno redatto la relazione semestrale al 30 giugno
2005 in base agli IAS/IFRS. In particolare,quindici di queste sono imprese bancarie
capogruppo (tra cui Banca Intesa, Capitalia, BNL). Quindi, per dodici imprese bancarie, la
relazione semestrale ha rappresentato il “primo bilancio” predisposto in applicazione dei
principi contabili internazionali IAS/IFRS.
22 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
Gli schemi di bilancio contenuti nella relazione semestrale IAS 2005 riguardano l’insieme
completo dei prospetti previsti dallo IAS 34 e che compongono un bilancio IAS:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• rendiconto finanziario;
• prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
23 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati – (segue)
In merito all’informativa, si sottolinea che il par. 36 A dell’IFRS 1 (Prima adozione degli IFRS)
prevede che: “una entità che adotta gli IAS prima del 1° gennaio 2006 può fornire una
comparazione con l’esercizio 2004 delle voci di bilancio relative agli strumenti finanziari e ai
contratti assicurativi non necessariamente conforme, rispettivamente, agli IAS 32 (Strumenti
finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative) e 39 (Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione) e all’IFRS 4 (Contratti assicurativi).
Le imprese bancarie quotate hanno deciso di avvalersi della facoltà concessa dal principio in
parola, applicando tali principi contabili dal 1°gennaio 2005.
Pertanto, negli schemi di bilancio, i dati dell’esercizio 2004 relativi agli strumenti finanziari (titoli di
capitale, titoli di debito, crediti, debiti e derivati) e ai contratti assicurativi, non tengono conto
degli effetti IAS 32 e 39 e dell’IFRS 4.
24 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali informazioni a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati) contenute nelle
relazioni semestrali IAS che possono essere sostanzialmente ricondotte alle parti di nota
integrativa previste dalla normativa sui bilanci bancari IAS della Banca d’Italia (Circolare n.
262 del 22 dicembre 2005) sono:
• le informazioni sullo stato patrimoniale (o stato patrimoniale riclassificato) e le informazioni
sul conto economico (o conto economico riclassificato): in particolare, sono state fornite in
maniera più dettagliata, rispettivamente, le informazioni relative alla composizione dei
portafogli di attività/passività finanziarie e alla composizione degli interessi e delle
commissioni;
• le informazioni sui rischi (di mercato, di credito, di liquidità ed operativo) e sulle relative
politiche di copertura: sono state fornite le informazioni relative ai processi di gestione e
metodi di misurazione dei rischi utilizzati nonché agli strumenti finanziari coperti (e non
coperti) e ai relativi derivati di copertura;
25 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
- (segue)
• le informazioni di settore
• le informazioni sul patrimonio (di vigilanza). Per quanto concerne tale informativa, la quasi
totalità delle imprese bancarie ha determinato al 30 giugno 2005 il patrimonio di vigilanza e i
coefficienti prudenziali sulla base dei dati contabili conformi al D.Lgs. n. 87/1992. Inoltre,
alcune imprese hanno fornito, nella relazione semestrale anche una stima dei requisiti
patrimoniali al 30 giugno 2005 comprensivi degli effetti IAS/IFRS, applicando i cosiddetti “filtri
prudenziali” indicati dal Comitato di Basilea e dal Committee for European Banking
Supervisor (CEBS) ed utilizzata dalla Banca d’Italia per richiedere alle banche una
simulazione dell’impatto degli IAS sul patrimonio di vigilanza.
26 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima
applicazione degli IAS/IFRS e a “regime”.
Gli IAS/IFRS prevedono alcune disposizioni transitorie “di prima applicazione” (c.d. First Time
Adoption –FTA) che richiedono la loro applicazione retrospettiva alle attività e alle passività
(con esclusione di alcune eccezioni, ed alcune esenzioni, facoltative, espressamente previste
dall’IFRS 1- Prima adozione degli International Financial Reporting Standards). A regime, gli
IAS/IFRS regolamentano le fasi di vita di ciascuna posta in bilancio (classificazione/
rilevazione, valutazione, cancellazione) e la relativa informativa da fornire nelle note di
commento.
Le principali innovazioni introdotte dagli IAS/IFRS:
• le regole di classificazione/rilevazione:gli IAS/IFRS, ad esempio, nel definire il trattamento
contabile degli strumenti finanziari seguono, a differenza da quanto previsto dai principi
contabili nazionali, una logica basata sulla destinazione funzionale di tali strumenti, invece che
sulla loro natura (o forma tecnica). Inoltre, i principi contabili internazionali distinguono le
immobilizzazioni materiali tra immobili “strumentali”e quelli detenuti “a scopo di investimento”,
prevedono il divieto di capitalizzazione di alcune immobilizzazioni immateriali e fissano dei
requisiti più stringenti per la rilevazione dei fondi rischi ed oneri, ecc;
27 Dicembre 2009
• le regole di valutazione: gli IAS/IFRS si basano su un modello valutativo misto con un
utilizzo ampio e diffuso del criterio di valutazione del fair value rispetto al costo storico, non
solo per gli strumenti finanziari ma anche, ad esempio, per le immobilizzazioni materiali ed
immateriali. Tali principi contabili richiedono, inoltre, che le attività/passività valutate in
bilancio con il criterio del costo o del costo ammortizzato, siano comunque valorizzate al fair
value ai fini dell’informativa da fornire in nota integrativa;
• le regole di cancellazione: gli IAS/IFRS richiedono, ad esempio, per la cancellazione dal
bilancio di un’attività finanziaria che sia avvenuta non solo la cessione all’acquirente del titolo
di proprietà ma anche che sia verificato l’effettivo trasferimento dei rischi e benefici connessi
con l’attività finanziaria ceduta nonché del relativo controllo.
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima
applicazione degli IAS/IFRS e a “regime”- (segue)
28 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
a) Gli strumenti finanziari: principali deroghe al principio di retroattività previste dall’IFRS
1 per gli strumenti finanziari.
Con riferimento alle deroghe all’applicazione retrospettiva concesse dall’IFRS 1, si riportano
alcune delle esenzioni facoltative delle quali le imprese bancarie quotate si sono avvalse per
gli strumenti finanziari in sede di prima applicazione. In particolare, l’IFRS 1 prevede per tali
strumenti la facoltà:
• di non iscrivere in bilancio IAS le attività o passività finanziarie cedute e cancellate in base
ai precedenti principi nazionali, anteriormente al 1°gennaio 2004, anche se al momento
dell’eliminazione non erano soddisfatte le condizioni previste dallo IAS 39 per la
cancellazione;
29 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi – (segue)
• di non separare la componente di patrimonio netto dalla componente del passivo inclusa
negli strumenti composti (o strutturati), qualora quest’ultima sia estinta alla data di transizione
(ad esempio il 1°gennaio 2004)
• di classificare gli strumenti finanziari nei portafogli IAS 39 (tra le “attività/passività valutate al
fair value rilevato a conto economico” oppure le “attività finanziarie disponibili per la vendita”)
a partire dal 1°gennaio 2005, anziché alla data di prima iscrizione come previsto dallo IAS
39;
• di non rideterminare, in sede di rilevazione iniziale, il fair value per le attività/passività
finanziarie iscritte in bilancio in data antecedente al 1°gennaio 2004
30 Dicembre 2009
Dall’analisi è emerso che:
• la quasi totalità delle imprese non ha iscritto in bilancio le attività/passività finanziarie
cancellate prima del 1°gennaio 2004;
• alcune imprese hanno separato la componente di patrimonio netto dalla componente del
passivo inclusa negli strumenti composti (o strutturati), in quanto estinta alla data di
transizione agli IAS/IFRS;
• la totalità delle imprese si è avvalsa della facoltà di classificare gli strumenti finanziari nei
citati portafogli IAS 39 alla data di prima applicazione degli IAS/IFRS (1°gennaio 2005),
anziché al momento della loro rilevazione che può essere antecedente a quella di prima
applicazione.
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi- (segue)
31 Dicembre 2009
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi- (segue)
• un’impresa si è avvalsa della facoltà di non rideterminare, in sede di rilevazione iniziale, il fair
value per le attività/passività finanziarie iscritte in bilancio in data antecedente al 1°gennaio
2004;
• quattro imprese hanno espressamente dichiarato nella relazione semestrale di non aver
proceduto alla puntuale ricostruzione del costo ammortizzato, in considerazione sia della
scarsa significatività degli effetti dello stesso, sia delle oggettive difficoltà a reperire i dati di
input necessari.
32 Dicembre 2009
b)L’ampliamento dell’area di consolidamento e il trattamento contabile delle
partecipazioni;
c) Le immobilizzazioni materiali ed immateriali;
d) Le attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione;
e) Trattamento contabile dei fondi rischi e oneri
f) Il fondo di trattamento di fine rapporto (TFR);
g)La fiscalità differita sulle riserve in sospensione d’imposta
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi - (segue)
33 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
35 Dicembre 2009
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005
Per espressa previsione del D.Lgs. 38/20056 la Banca d’Italia ha mantenuto i poteri in
materia di definizione dei prospetti contabili e del contenuto della nota integrativa del bilancio.
Per contro, con riferimento alle situazioni infrannuali (trimestrali e semestrale), il contenuto
minimo è definito dallo IAS 34 “Bilanci intermedi”.
La Banca d’Italia lo scorso mese di luglio ha diffuso una bozza di consultazione nella quale
ha proposto gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico che, anche al fine di consentire
un confronto omogeneo ed una continuità con le informazioni che verranno pubblicate in
occasione del prossimo bilancio, il Gruppo BPU utilizza nella presente Relazione semestrale.
Nella Relazione sono riportate talune delle informazioni maggiormente rappresentative ed
utili per apprezzare e valutare l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico del Gruppo.
36 Dicembre 2009
Strumenti finanziari
Con riguardo al comparto dei titoli, ad esempio, il portafoglio immobilizzato e non
immobilizzato di cui al previgente D.Lgs. 87/1992 deve, in fase di prima applicazione, essere
riallocato nelle suddette quattro categorie. Tale suddivisione presuppone la necessità di valutare
al fair value anche titoli non quotati se classificati tra le attività di negoziazione o disponibili per la
vendita. I risultati della valutazione di attività/passività di negoziazione devono essere riconosciuti
nel conto economico mentre i risultati derivanti dalla valutazione di attività disponibili per la
vendita, e ciò rappresenta una novità rispetto alla previgente normativa, sono sospesi in
un’apposita riserva di patrimonio netto sino al momento del realizzo.
Per ciò che concerne i prodotti derivati, lo IAS 39 prescrive la necessità di dover riconoscere
tali fattispecie quali attività/passività finanziarie da iscriversi nel novero delle attività/passività
dello stato patrimoniale e pertanto non più “sotto la linea”. Tutti i derivati, siano questi di
negoziazione o di copertura, quotati o non quotati, devono essere iscritti e valutati al fair value.
Con riferimento agli investimenti partecipativi, i principi contabili internazionali riconoscono
alla voce “Partecipazioni” solo i possessi azionari superiori al 20% (v. partecipazioni in
controllate, collegate o società sottoposte a controllo congiunto) ovvero quelle situazioni di fatto
che presuppongono il controllo. Tutti i possessi azionari inferiori al 20% vanno ricondotti tra le
attività di negoziazione ovvero tra le attività disponibili per la vendita e sono pertanto valutati al
fair value.
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
37 Dicembre 2009
Avviamento
I principi IAS/IFRS riconoscono nell’avviamento un’attività a vita utile indefinita e prevedono il
calcolo del valore recuperabile mediante il c.d. “Impairment test”, ossia il processo di verifica teso
ad appurare la congruità del valore a cui l’avviamento è iscritto in bilancio. Tale processo é da
effettuarsi almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta emergano condizioni
sintomatiche dell’esistenza di una perdita di valore14. Pertanto, diversamente da quanto previsto
dalla previgente disciplina, l’impresa non deve più procedere al calcolo sistematico
dell’ammortamento.
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
38 Dicembre 2009
Principali decisioni strategiche assunte dal Gruppo BPU Banca
Strumenti finanziari:
a) Titoli - Con riferimento a tale comparto il Gruppo BPU ha iscritto, tra le “Attività finanziarie
detenute per la negoziazione” i titoli appartenenti al:
- portafoglio di negoziazione (escluse le emissioni obbligazionarie proprie);
- portafoglio libero;
- portafoglio di trading;
- portafoglio strategico (polizze di capitalizzazione e ABS).
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
39 Dicembre 2009
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
I titoli provenienti dal portafoglio immobilizzato ex D.Lgs. 87/1992 consistenti in BTP con asset
swap, titoli in dollari statunitensi ed i titoli appartenenti al portafoglio strategico (titoli
obbligazionari e fondi) sono stati classificati alla voce “Attività finanziarie disponibili per la
vendita”.
I restanti titoli provenienti dal portafoglio immobilizzato sono stati iscritti nella voce “Attività
finanziarie detenute sino alla scadenza”.
I buoni fruttiferi postali, precedentemente iscritti nel portafoglio strategico, sono stati iscritti nella
voce “Crediti verso clientela”.
Relativamente ai titoli del passivo, il Gruppo BPU ha provveduto alla integrale classificazione
nella categoria “Non Trading”, inclusa nella voce “Titoli in circolazione”.
40 Dicembre 2009
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
b) Derivati – I derivati di negoziazione sono stati iscritti nelle voci “Attività finanziarie detenute
per la negoziazione” ovvero “Passività finanziarie detenute per la negoziazione” in funzione
dei rispettivi valori positivi o negativi.
I derivati di copertura, laddove ritenuti idonei strumenti di copertura in applicazione delle severe
regole previste dallo IAS 39 (c.d. hedge accounting), sono stati iscritti alle voci “Derivati di
copertura” all’attivo ovvero al passivo dello stato patrimoniale in funzione dei valori positivi o
negativi.
Gli strumenti finanziari derivati che non soddisfano i requisiti per essere considerati efficaci
strumenti di copertura secondo gli IAS/IFRS, sono stati registrati nella voce “Attività finanziarie
detenute per la negoziazione” ovvero “Passività finanziarie detenute per la negoziazione”.
c) Crediti - I crediti sono stati rilevati nelle voci “Crediti verso banche” e “Crediti verso clientela”. Il
Gruppo BPU ha iscritto tra i crediti gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati
direttamente sia acquistati da terzi; rientrano in tale categoria anche i crediti commerciali, le
operazioni pronti contro termine, i crediti originati da operazioni di leasing finanziario ed i buoni
fruttiferi postali.
41 Dicembre 2009
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
Partecipazioni:
In aderenza a quanto disposto dagli IAS 27, 28 e 31 sono stati iscritti alla voce “Partecipazioni” gli
investimenti di controllo, collegamento o sottoposti a controllo congiunto. I possessi azionari
detenuti per attività di merchant banking e di private equity sono stati iscritti alla voce “Attività
finanziarie detenute per la negoziazione”. I restanti possessi azionari, diversi da quelli di
controllo, collegamento e controllo congiunto, sono stati iscritti alla voce “Attività finanziarie
disponibili per la vendita”.
Si segnala che il Gruppo BPU non ha iscritto alcuna attività/passività finanziaria tra quelle
valutate al Fair Value per effetto della c.d. Fair Value Option.
42 Dicembre 2009
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 - (segue)
Esenzioni facoltative, di cui il gruppo ha deciso di avvalersi:
Fair value o rideterminazione del valore quale sostituto del costo;
Aggregazione d’imprese;
Benefici per i dipendenti;
Operazioni con pagamenti basati su azioni;
Classificazione degli strumenti finanziari nelle categorie “Fair Value Through Profit an Loss” e
“Available for Sale”;
Strumenti finanziari composti;
Differenze cumulative di conversione;
Eliminazione dal bilancio di attività/passività finanziarie;
Stime;
Contabilizzazione delle operazioni di copertura.
51 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
52 Dicembre 2009
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
I soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo i principi contabili
internazionali hanno tutte le disposizioni per poter procedere?
Qual’ è il soggetto deputato all’emanazione delle disposizioni relativamente
alle forme tecniche dei bilanci?
Quali sono i tempi di recepimento?
53 Dicembre 2009
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 - (segue)
1.I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2
che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili
internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.
2.[comma abrogato] (1)
3.La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone gli schemi di bilancio per
le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere
c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.
(1)Comma abrogato dall'art. 354, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006
54 Dicembre 2009
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 - (segue)
richiamo artt. 5, comma 1 e 45 del D.Lgs. 87/1992
Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 87/1992
1.Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazione dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e termini della
pubblicazione delle situazioni dei conti.
Articolo 45 D.Lgs 87/1992
1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V;
delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma
1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5 è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con
riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall’art.107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
55 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
56 Dicembre 2009
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 14 gennaio 2006
circolare 262/2005
BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005 (circolare 262 del 22 dicembre 2005)
“ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DELL’IMPRESA E
DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE BANCHE E DELLE
SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO DI GRUPPI BANCARI”
57 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005
DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI
Le istruzioni della circolare si applicano alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
seguito denominato "T.U.B." - e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
In particolare:
− le banche italiane di cui all’art. 1 del T.U.B. nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del T.U.B. redigono per ciascun esercizio il bilancio
dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 87/92, il bilancio consolidato in
conformità dei principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38 e secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare;
− le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicità dei documenti
contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.
Le presenti disposizioni disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico,
prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto
finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione. Resta fermo che gli intermediari
sono tenuti a fornire nella nota integrativa le informative previste dai principi contabili
internazionali, ancorché non richiamate dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei suddetti
principi.
Le attività e le passività, in bilancio e “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle filiali all’estero
confluiscono nel bilancio dell’ente di appartenenza.
58 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005
SCHEMI DI BILANCIO INDIVIDUALE
Schemi di bilancio individuale disciplinato dalla circolare 262/2005:
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
RENDICONTO FINANZIARIO (METODO DIRETTO)
RICONCILIAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO)
NOTA INTEGRATIVA
63 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005 -
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMINIO NETTO
66 Dicembre 2009
NOTA INTEGRATIVA
Contenuti della nota integrativa
Parte A – POLITICHE CONTABILI
Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Parte D – REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Parte F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
Parte G – OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA
Parte H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Parte I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
Parte L – INFORMATIVA DI SETTORE
67 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005
SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO
Schemi di bilancio consolidato disciplinato dalla circolare 262/2005:
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
RENDICONTO FINANZIARIO (METODO DIRETTO)
RICONCILIAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO)
NOTA INTEGRATIVA
71 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005 -
PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
72 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005 -
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMINIO NETTO
73 Dicembre 2009
Circolare 262 del 22 dicembre 2005 -
schema di RENDICONTO FINANZIARIO (metodo diretto)
75 Dicembre 2009
NOTA INTEGRATIVA
Contenuti della nota integrativa
NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA
Parte A – POLITICHE CONTABILI
Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Parte D – REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Parte F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO CONSOLIDATO
Parte G – OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA
Parte H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Parte I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
Parte L – INFORMATIVA DI SETTORE
76 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
77 Dicembre 2009
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 10 MARZO 2006
circolare 154/2006
BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006 (circolare 154 del 14 febbraio 2006)
“ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ELENCO SPECIALE,
DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL), DELLE
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) E DELLE
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)”
78 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI
Le disposizioni della circolare si applicano ai seguenti soggetti:
a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
b) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (SGR);
c) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (TUB) e agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del TUB.
I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne
ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e secondo le disposizioni contenute nel presente
provvedimento.
Le presenti disposizioni disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto) nonché le principali informazioni
da fornire in nota integrativa. Resta fermo l’obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi
informativi stabiliti dai principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle
presenti disposizioni.
79 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
La circolare n. 154 del 14 febbraio 2006 disciplina:
SCHEMI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SCHEMI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA DELLE SGR
SCHEMI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA DELLE SIM
80 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
SCHEMA DI BILANCIO INDIVIDUALE DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI
Schemi di bilancio individuale e di nota integrativa degli intermediari finanziari:
STATO PATRIMONIALE;
CONTO ECONOMICO;
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO;
RENDICONTO FINANZIARIO;
RICONCILIAZIONE;
NOTA INTEGRATIVA;
81 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
STATO PATRIMONIALE – intermediari finanziari-
82 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
STATO PATRIMONIALE – intermediari finanziari-
84 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – intermediari
finanziari-
85 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
RENDICONTO FINANZIARIO – intermediari finanziari-
86 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
RENDICONTO FINANZIARIO – intermediari finanziari- (segue)
87 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
NOTA INTEGRATIVA – intermediari finanziari-
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
1) parte A - Politiche contabili;
2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) parte C - Informazioni sul conto economico;
4) parte D – Altre informazioni.
Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione
aziendale. Le sezioni contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.
Le informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle
che non presentano importi non devono essere indicate. Salvo diversamente specificato, le tabelle
vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti disposizioni, anche quando siano
avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.
Nella nota integrativa le imprese possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dai
principi contabili internazionali e dalle presenti disposizioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e
l'immediatezza informativa della nota stessa. La nota integrativa è redatta in migliaia o in milioni di euro
purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute.
88 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
SCHEMA DI BILANCIO INDIVIDUALE DELLE SGR
Schemi di bilancio individuale e di nota integrativa delle società di gestione del risparmio:
STATO PATRIMONIALE;
CONTO ECONOMICO;
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO;
RENDICONTO FINANZIARIO;
RICONCILIAZIONE;
NOTA INTEGRATIVA;
92 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – SGR-
95 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
NOTA INTEGRATIVA – SGR -
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
1) parte A - Politiche contabili;
2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) parte C - Informazioni sul conto economico;
4) parte D – Altre informazioni.
Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione
aziendale. Le sezioni contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa. Le informazioni di
natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano
importi non devono essere indicate. Salvo diversamente specificato, le tabelle vanno redatte rispettando
in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti disposizioni, anche quando siano avvalorate solo alcune
delle voci in esse contenute.
Nella nota integrativa le imprese possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dai
principi contabili internazionali e dalle presenti disposizioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e
l'immediatezza informativa della nota stessa.
La nota integrativa è redatta in migliaia o in milioni di euro purchè sia assicurata significatività e
chiarezza alle informazioni in essa contenute.
96 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
SCHEMA DI BILANCIO INDIVIDUALE DELLE SIM
Schemi di bilancio individuale e di nota integrativa delle società di intermediazione mobiliare:
STATO PATRIMONIALE;
CONTO ECONOMICO;
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO;
RENDICONTO FINANZIARIO;
RICONCILIAZIONE;
NOTA INTEGRATIVA;
100 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – SIM-
103 Dicembre 2009
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
NOTA INTEGRATIVA – SGR -
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
1) parte A - Politiche contabili;
2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) parte C - Informazioni sul conto economico;
4) parte D – Altre informazioni.
Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione
aziendale. Le sezioni contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa. Le informazioni di
natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano
importi non devono essere indicate. Salvo diversamente specificato, le tabelle vanno redatte rispettando
in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti disposizioni, anche quando siano avvalorate solo alcune
delle voci in esse contenute.
Nella nota integrativa le imprese possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dai
principi contabili internazionali e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e
l'immediatezza informativa della nota stessa.
La nota integrativa è redatta in migliaia o in milioni di euro purché sia assicurata significatività e
chiarezza alle informazioni in essa contenute.
104 Dicembre 2009
L’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – D.LGS N. 38/05
Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
IAS ABI BlueBook – Documento n. 30
La transazione agli IAS/IFRS delle imprese bancarie quotate
Gli schemi di bilancio (e riclassificati) utilizzati
L’informativa a commento degli schemi di bilancio (e riclassificati)
Le principali soluzioni operative a confronto: in sede di prima applicazione degli
IAS/IFRS e a “regime”.
Poste di bilancio IAS oggetto di analisi
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 – BPU Banca
Art. 9 D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005
Circolare n . 262 del 22 dicembre 2005
Schemi di bilancio individuale
Schemi di bilancio consolidato
Circolare n. 154 del 14 febbraio 2006
Schemi di bilancio individuale – intermediari finanziari-
Schemi di bilancio individuale – SGR-
Schemi di bilancio individuale – SIM-
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
105 Dicembre 2009
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali
106 Dicembre 2009
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (segue)
Esenzioni applicate in sede di Prima Applicazione (c.d. FTA)
Con riferimento alle deroghe all’applicazione retrospettiva concesse dall’IFRS 1, qui di seguito si
riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una breve descrizione delle esenzioni
facoltative delle quali il Gruppo BPU ha deciso di avvalersi in sede di prima applicazione.
Fair value o rideterminazione del valore quale sostituto del costo;
Aggregazione d’impresa;
Benefici per i dipendenti;
Operazioni con pagamenti basati su azioni;
Classificazione degli strumenti finanziari nelle categorie “Fair Value Throuh Profit and
Loss” e “Available for Sale”;
Strumenti finanziari composti;
Differenze cumulative di conversione;
Eliminazione dal bilancio di attività/passività finanziarie;
Stime;
Contabilizzazione delle operazioni di copertura.
107 Dicembre 2009
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (segue)
Complessità e incertezze della prima applicazione IAS/IFRS
Come noto, il processo di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS risulta
estremamente complesso sia sul piano interpretativo, data la forte innovatività di tali principi
rispetto a quelli previgenti, che su quello applicativo, attesa la pervasiti degli stessi. Tutti i profili
sopra richiamati, come pure i conseguenti forti impatti organizzativi di processo ed informatici,
risultano particolarmente evidenti con riguardo agli strumenti finanziari, oggetto degli IAS 32 e 39,
i quali assumono preminente rilievo per gli intermediari finanziari. Questa particolare complessità
è messa in evidenza anche nella Comunicazione Consob n. DEM/5073567 del 4 novembre
2005.
L’informativa resa in sede di bilancio ha pertanto risentito delle modifiche intervenute con
riguardo a taluni tra i più rilevanti dei citati principi IAS/IFRS e, da ultimo, delle disposizioni di cui
alla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 (“Il bilancio bancario: schemi e
regole di compilazione”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
generale, n. 12 del 14 gennaio 2006 ed emanata in forza dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 38/2005.
108 Dicembre 2009
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (segue)
Siffatte complessità si sono rivelate superiori a quanto ragionevolmente stimato in fase di
definizione del progetto IAS e pertanto le informazioni contenute nella Nota Integrativa, con
particolare riferimento alle analisi di dettaglio comparativo tra l’esercizio 2005 e l’esercizio 2004,
risultano necessariamente limitate e incomplete con riferimento all’anno 2004, anno per il quale i
dati riportati sono privi degli effetti derivanti dall’applicazione degli IAS 32 e 39.
In proposito va ricordato che la già citata Circolare n. 262/2005 prevede, per determinati ambiti e
fattispecie – ivi inclusi gli strumenti finanziari – un’informativa ulteriore rispetto a quanto richiesto
dai principi contabili internazionali.
109 Dicembre 2009
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (segue)
110 Dicembre 2009
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2005 – BPU Banca
L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (segue)
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