Attrezzature di sollevamento
La famiglia delle attrezzature di sollevamento è
costituita da numerose tipologie, con caratteristiche
costruttive e d’impiego molto differenti fra loro.
Una prima classificazione può essere fatta in base alla
tipologia di carico da sollevare, per cui si distinguono
le attrezzature destinate al solo sollevamento di
materiali, quali gli apparecchi di sollevamento (gru,
argani e paranchi) e i montacarichi da quelle destinate
al sollevamento di materiali e persone, quali le
piattaforme di lavoro elevabili, le piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne, gli ascensori ecc..1
Attrezzature di sollevamento
Un ulteriore criterio di classificazione è quello della
modalità di sollevamento del carico. Considerando
le attrezzature di sollevamento per soli materiali, si
possono individuare gli apparecchi di sollevamento
(gru, argani e paranchi) che sollevano e movimentano
un “carico oscillante”, ovvero sospeso mediante
elementi non resistenti a flessione (funi, catene e simili)
che, rispetto alla posizione del braccio di sollevamento,
non impediscono un ulteriore movimento di
oscillazione libera nel piano perpendicolare
all’elemento di sospensione.2
Attrezzature di sollevamento
Dall’altra parte esistono le attrezzature a “carico
guidato”, ovvero con carico contenuto in un “supporto”,
chiuso parzialmente o totalmente, mantenuto in
posizione da uno o più elementi rigidi. In particolare, il
supporto del carico di ascensori, montacarichi,
piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc. si
sposta lungo un percorso perfettamente definito
nello spazio, coincidente con uno o più elementi fissi
appositamente previsti, ovvero le guide.
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Attrezzature di sollevamento
Considerando infine la tipologia di installazione si
possono distinguere le attrezzature di sollevamento
installate in maniera “permanente” come gli ascensori, i
montacarichi e i carroponte, quelle installate in
maniera “temporanea” e quindi “trasferibili” come le
gru a torre, gli ascensori/montacarichi da cantiere ecc.
e quelle “mobili” (semoventi e non semoventi) quali ad
esempio le gru su autocarro e le piattaforme di lavoro
mobili elevabili.
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Attrezzature di sollevamento
Questa spiccata differenziazione fra le varie tipologie
di attrezzature di sollevamento si riflette
naturalmente sul diverso percorso legislativo e
normativo che ha caratterizzato taluni gruppi, sia in
termini costruttivi (normativa tecnica), di immissione
sul mercato e di messa in servizio, sia in termini di
esercizio e quindi di modalità di esecuzione dei
controlli e delle verifiche.
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Attrezzature di sollevamento
L’immissione sul mercato degli ascensori è ad esempio
disciplinata dalla direttiva europea 95/16/CE (direttiva
ascensori) recepita in Italia con il D.P.R. 162/99 mentre
le altre attrezzature di sollevamento ricadono sotto la
direttiva 98/37/CE (direttiva macchine) recepita in
Italia con il D.P.R. 459/96. La 98/37/CE è stata abrogata
a far data dal 29 dicembre 2009 dalla direttiva
2006/42/CE (nuova direttiva macchine) recepita in
Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.17 in vigore dal
6 marzo 2010
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Attrezzature di sollevamento
Un ulteriore importante aspetto, generalmente
considerato dal legislatore, nazionale ed europeo,
nella regolamentazione delle attrezzature di
sollevamento è costituita dalla tipologia di utente cui
esse sono destinate: l’“utente esperto e formato”
(lavoratore), l’“utente generico” (adulto/bambino),
l’“utente speciale” (ad es. disabile), il “pubblico”
(utenti di servizi di pubblico trasporto) ecc..
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Attrezzature di sollevamento
Ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio, il
datore di lavoro deve sottoporre a controlli e verifiche
tutte quelle attrezzature di sollevamento ricadenti
nella definizione di “attrezzatura di lavoro”, definita
dall’art. 69 come: “qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante
il lavoro” (utente esperto e formato). L’obbligo di
sottoporre a controlli e verifiche ascensori e
montacarichi in servizio privato è invece in capo al
proprietario dello stabile o del suo rappresentante
legale (capo II del D.P.R. 162/99),8
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MACCHINE
Lo scopo è quello del
sollevamento o del
sollevamento-trasporto :
GRU – PARANCHI …
Lo scopo è quello
dell’immagazzinamento:
CARRELLI ELEVATORI
Lo scopo è quello dello
scavo o del movimento di
materiale sciolto :
ESCAVATORI….
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHI COMUNI
ROVESCIAMENTO
CEDIMENTO STRUTTURA
POSIZIONAMENTO+TERRENO
CARICO
TIRI PERICOLOSI
VENTO
MANUTENZIONE
DIFETTI
TIRI OBLIQUI
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHI COMUNI
CADUTA DEL CARICO
INTERFERENZA CON PERSONE
URTO CONTRO OSTACOLIDISTANZE
ABILITA’ GRUISTA
MISURE TECNICHE
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO ROVESCIAMENTO
POSIZIONAMENTO CORRETTO:
PORTANZA DEL TERRENO
ORIZZONTALITA’ DEL TERRENO
ORIZZONTALITA’ DEL CARRO BASE
ZAVORRE
STABILIZZATORI + RIPARTITORI
CARICO TABELLA DELLE PORTATE
EVITARE L’OSCILLAZIONE
EVITARE FERMATE O AVVIAMENTI BRUSCHI
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO ROVESCIAMENTO
AZIONE DEL VENTO
SOLLEVAMENTO
SONO VIETATITIRI OBLIQUI
TIRI DI FORZA
IL VENTO AGISCE SUAPPARECCHIO
CARICO
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO ROVESCIAMENTO
APPARECCHIO
GRU A TORRE IN SERVIZIO : max 72 km/h
GRU A TORRE SCARICHE E ANCORATE :
max 150 km/h
AUTOGRU : seguire le indicazioni del costruttore
(in genere 36-50 km/h)
CARICO
VA VERIFICATO CASO PER CASO!
DI SOLITO SUL LIBRETTO D’USO IL COSTRUTTORE DA’ LA
SUPERFICIE MASSIMA DEL CARICO ESPOSTA AL VENTO
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO CADUTA DEL CARICO
CONTROLLO PERIODICO DELLE FUNI DI SOLLEVAMENTO
Da annotare sul libretto!!!
SOSTITUZIONE FUNI QUANDO NECESSARIO
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO CADUTA DEL CARICO
CONTROLLO DEL FINE CORSA
ROTTURA DEL CARICO
VERIFICARE SE PUO’ RESISTERE ALLE
SOLLECITAZIONI
EVITARE AGGANCIAMENTI O URTI
ROTTURA DELL’IMBRACATURA
IMBRACATURA ESEGUITA MALE…..
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI
OSTACOLI IN GENERE E OPERE PROVVISIONALI
Distanza minima: 70 cm tra sagoma della gru e ostacolo
LINEE ELETTRICHE AEREE
Tabella ALL. IX D.Lgs. 81/08
Un (kV) D (m)
≤ 1 3
1 < Un ≤ 30 3,5
30 < Un ≤ 132 5
> 132 7
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI
ALTRE GRU
o PROGETTAZIONE PREVENTIVA
o ARRESTI DI FINE CORSA
o COORDINAMENTO UNICO
IL MANOVRATORE DEVE AVERE
PERFETTA VISIBILITA’ DI:
o BINARI
o PUNTO DI CARICO
o PUNTO DI SCARICO
o PERCORSO DEL CARICO
in caso contrario
SEGNALATORI
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI
CARATTERISTICHE GRUISTI
Ben addestrato (ora anche abilitato)
Idonee condizioni psico-fisiche
Scelto dal responsabile del cantiere
attenzione
senso di responsabilità
prontezza di riflessi
Stima di:
Distanze, profondità, altezze
Condizioni di equilibrio carichi
Pesi e velocità
meccanica
elettrotecnica
del mezzo usato
PERSONALE
QUALITA’
ABILITA’
CONOSCENZE
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO CEDIMENTO STRUTTURALE
EVITARE TIRI OBLIQUI
Gli apparecchi di sollevamento sono calcolati per sollevare
carichi sulla verticale
MANUTENZIONE PERIODICA come indicato dal costruttore
REVISIONE GENERALE quando previsto
FUORI SERVIZIO in caso di deformazioni di elementi o difetti
Rivolgersi a ditta specializzata
EVITARE INTERVENTI ARTIGIANALI fai da te o peggio
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
RISCHIO INTERFERENZA CON PERSONE
DURANTE LE OPERAZIONI PERSONE A DEBITA DISTANZA
RECINZIONE DELLA ZONA A RISCHIO
MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
DIVIETO DI SOSTARE O TRANSITARE SOTTO I
CARICHI SOSPESI
o PROTEZIONE POSTI DI LAVORO SOTTOSTANTI
(betoniere, molazze, sega circolare…)
o SEGNALAZIONE ACUSTICA
Attrezzature di sollevamento
Secondo la legislazione vigente le attrezzature di
sollevamento che ricadono nella definizione di
“attrezzatura di lavoro”, per la loro destinazione d’uso,
sono soggette a controlli e verifiche di tipo
prevenzionistico ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.
Oltre ai controlli iniziali (dopo l’installazione e prima
della messa in servizio) e a quelli successivi ad ogni
montaggio (per le attrezzature la cui sicurezza dipende
dallecondizioni di installazione), sono previsti dei
controlli periodici su tutte le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. 24
Attrezzature di sollevamento
Per queste ultime sono anche richiesti controlli
straordinari ogni volta che intervengono eventi
eccezionali che possono avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza (riparazioni,
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi
prolungati di inattività, ecc.). Tali controlli periodici e
straordinari sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e il
datore di lavoro provvede affinché essi vengano eseguite
da “persona competente” e affinché vengano intraprese
le opportune azioni conseguenti al loro esito. 25
Attrezzature di sollevamentoLa frequenza e le modalità per la loro esecuzione non
vengono definitenel decreto, che rimanda alle
indicazioni fornite dal fabbricante, alle norme tecniche
e ai codici di buona prassi, non sempre disponibili o
completamente esaustivi. Un esempio di “norma
tecnica”, così come definita nell’art. 2 lettera u) del D.Lgs.
81/08, è costituita dalla norma UNI ISO 99271 per quanto
attiene gli apparecchi di sollevamento. L’Appendice A di
tale norma , contenendo “Esempi di lista di controllo per
ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento” può
costituire un utile strumento per il tecnico esperto
incaricato dal datore di lavoro. 26
Attrezzature di sollevamentoTrattandosi di una norma riferita ad apparecchi di
sollevamento in generale, non vengono però specificate le
modalità di prova e la relativa periodicità. In linea di
principio, un’ispezione regolare consiste almeno in una
prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza,
eseguita in accordo con le eventuali istruzioni operative
fornite dal fabbricante, e in un’ispezione visiva per i difetti
evidenti. Specifica menzione è inoltre rivolta, ( punto 3.1.2
dell’allegato VI del D.Lgs. 81/08), alle funi e catene
che, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del
fabbricante, devono essere sottoposte a controlli
trimestrali. 27
Attrezzature di sollevamento
Le verifiche, sono previste invece solo per quelle
attrezzature di sollevamento elencate nell’allegato
VII dello stesso decreto 81/08 , ovvero per:
a) le scale aeree ad inclinazione variabile,
b) i ponti mobili sviluppabili,
c) i ponti sospesi e relativi argani,
d) gli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, in
installazione fissa, mobile o trasferibile.
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Attrezzature di sollevamentoIl datore di lavoro deve sottoporre a verifica tali
attrezzature secondo la periodicità indicata nell’allegato
stesso in funzione della tipologia di attrezzatura e, per gli
apparecchi di sollevamento, del settore di impiego e
dell’età. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL
e le successive dall’ASL/ARPA.
Il decreto D.Lgs. 106/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. del 3
agosto 2009, correttivo del D.Lgs. 81/08, ha introdotto
l’obbligo di verifica anche per:
e) i carrelli semoventi a braccio telescopico,
f) le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
g) gli ascensori da cantiere. 29
Attrezzature di sollevamento
Ha stabilito inoltre che, qualora l’ISPESL o la ASL non
provvedano alla verifica, rispettivamente entro 60 e 30
gg. dalla richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi a
“soggetti pubblici o privati abilitati”.
Le modalità di abilitazione di tali soggetti e di
effettuazione delle verifiche sono state stabilite con il
Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla
G.U. del 29 aprile 2011, entrato pienamente in vigore il
23 maggio 2012
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