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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO a cura dell’ Ing. Luigi GALLO Ispettore Tecnico DTL- Cosenza

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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

a cura dell’ Ing. Luigi GALLO

Ispettore Tecnico DTL- Cosenza

Attrezzature di sollevamento

La famiglia delle attrezzature di sollevamento è

costituita da numerose tipologie, con caratteristiche

costruttive e d’impiego molto differenti fra loro. 

Una prima classificazione  può essere fatta in base alla

tipologia di carico da sollevare, per cui si distinguono

le attrezzature destinate al solo sollevamento di

materiali, quali gli apparecchi di sollevamento (gru,

argani e paranchi) e i montacarichi da quelle destinate

al sollevamento di materiali e persone, quali le

piattaforme di lavoro elevabili, le piattaforme di lavoro

autosollevanti su colonne, gli ascensori ecc..1

Attrezzature di sollevamento

Un ulteriore criterio di classificazione è quello della

modalità di sollevamento del carico. Considerando

le attrezzature di sollevamento per soli materiali, si

possono individuare gli apparecchi di sollevamento

(gru, argani e paranchi) che sollevano e movimentano

un “carico oscillante”, ovvero sospeso mediante

elementi non resistenti a flessione (funi, catene e simili)

che, rispetto alla posizione del braccio di sollevamento,

non impediscono un ulteriore movimento di

oscillazione libera nel piano perpendicolare

all’elemento di sospensione.2

Attrezzature di sollevamento

Dall’altra parte esistono le attrezzature a “carico

guidato”, ovvero con carico contenuto in un “supporto”,

chiuso parzialmente o totalmente, mantenuto in

posizione da uno o più elementi rigidi. In particolare, il

supporto del carico di ascensori, montacarichi,

piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc. si

sposta lungo un percorso perfettamente definito

nello spazio, coincidente con uno o più elementi fissi

appositamente previsti, ovvero le guide.

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Attrezzature di sollevamento

Considerando infine la tipologia di installazione  si

possono distinguere le attrezzature di sollevamento

installate in maniera “permanente” come gli ascensori, i

montacarichi e i carroponte, quelle installate in 

maniera  “temporanea” e quindi “trasferibili” come le

gru a torre, gli ascensori/montacarichi da cantiere ecc. 

e quelle “mobili” (semoventi e non semoventi) quali ad 

esempio le gru su autocarro e le piattaforme di lavoro

mobili elevabili.

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Attrezzature di sollevamento

Questa spiccata differenziazione fra le varie tipologie

di attrezzature di sollevamento si riflette

naturalmente sul diverso percorso legislativo e

normativo che ha  caratterizzato taluni gruppi, sia in

termini costruttivi (normativa tecnica), di immissione

sul mercato e di messa in servizio, sia in termini di

esercizio e quindi di modalità di esecuzione dei 

controlli e delle verifiche.

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Attrezzature di sollevamento

L’immissione sul mercato degli ascensori è ad esempio

disciplinata dalla direttiva europea 95/16/CE (direttiva

ascensori) recepita in Italia con il D.P.R. 162/99 mentre

le altre attrezzature di sollevamento ricadono sotto la

direttiva 98/37/CE (direttiva macchine) recepita in

Italia con il D.P.R. 459/96. La 98/37/CE  è stata abrogata 

a far data dal 29 dicembre 2009 dalla direttiva

2006/42/CE (nuova direttiva macchine) recepita in

Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.17 in  vigore dal

6 marzo 2010

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Attrezzature di sollevamento

Un ulteriore importante aspetto, generalmente

considerato dal legislatore, nazionale ed europeo,

nella regolamentazione delle attrezzature di

sollevamento è costituita dalla tipologia di utente cui

esse sono destinate: l’“utente esperto e formato”

(lavoratore), l’“utente generico” (adulto/bambino),

l’“utente speciale” (ad es. disabile), il “pubblico”

(utenti di servizi di pubblico trasporto) ecc..

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Attrezzature di sollevamento

Ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ad esempio, il

datore di lavoro deve sottoporre a controlli e verifiche

tutte quelle attrezzature di sollevamento ricadenti

nella definizione di “attrezzatura di lavoro”, definita

dall’art. 69 come: “qualsiasi macchina, apparecchio,

utensile o impianto destinato ad essere usato durante

il lavoro” (utente esperto e formato). L’obbligo di

sottoporre a controlli e verifiche ascensori e

montacarichi in servizio privato è invece in capo al

proprietario dello stabile o del suo rappresentante

legale (capo II del D.P.R. 162/99),8

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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO1. RISCHI

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MACCHINE

Lo scopo è quello del

sollevamento o del

sollevamento-trasporto :

GRU – PARANCHI …

Lo scopo è quello

dell’immagazzinamento:

CARRELLI ELEVATORI

Lo scopo è quello dello

scavo o del movimento di

materiale sciolto :

ESCAVATORI….

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHI COMUNI

ROVESCIAMENTO

CEDIMENTO STRUTTURA

POSIZIONAMENTO+TERRENO

CARICO

TIRI PERICOLOSI

VENTO

MANUTENZIONE

DIFETTI

TIRI OBLIQUI

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHI COMUNI

CADUTA DEL CARICO

INTERFERENZA CON PERSONE

URTO CONTRO OSTACOLIDISTANZE

ABILITA’ GRUISTA

MISURE TECNICHE

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO ROVESCIAMENTO

POSIZIONAMENTO CORRETTO:

PORTANZA DEL TERRENO

ORIZZONTALITA’ DEL TERRENO

ORIZZONTALITA’ DEL CARRO BASE

ZAVORRE

STABILIZZATORI + RIPARTITORI

CARICO TABELLA DELLE PORTATE

EVITARE L’OSCILLAZIONE

EVITARE FERMATE O AVVIAMENTI BRUSCHI

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO ROVESCIAMENTO

AZIONE DEL VENTO

SOLLEVAMENTO

SONO VIETATITIRI OBLIQUI

TIRI DI FORZA

IL VENTO AGISCE SUAPPARECCHIO

CARICO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO ROVESCIAMENTO

APPARECCHIO

GRU A TORRE IN SERVIZIO : max 72 km/h

GRU A TORRE SCARICHE E ANCORATE :

max 150 km/h

AUTOGRU : seguire le indicazioni del costruttore

(in genere 36-50 km/h)

CARICO

VA VERIFICATO CASO PER CASO!

DI SOLITO SUL LIBRETTO D’USO IL COSTRUTTORE DA’ LA

SUPERFICIE MASSIMA DEL CARICO ESPOSTA AL VENTO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO CADUTA DEL CARICO

CONTROLLO PERIODICO DELLE FUNI DI SOLLEVAMENTO

Da annotare sul libretto!!!

SOSTITUZIONE FUNI QUANDO NECESSARIO

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO CADUTA DEL CARICO

CONTROLLO DEL FINE CORSA

ROTTURA DEL CARICO

VERIFICARE SE PUO’ RESISTERE ALLE

SOLLECITAZIONI

EVITARE AGGANCIAMENTI O URTI

ROTTURA DELL’IMBRACATURA

IMBRACATURA ESEGUITA MALE…..

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI

OSTACOLI IN GENERE E OPERE PROVVISIONALI

Distanza minima: 70 cm tra sagoma della gru e ostacolo

LINEE ELETTRICHE AEREE

Tabella ALL. IX D.Lgs. 81/08

Un (kV) D (m)

≤ 1  3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI

ALTRE GRU

o PROGETTAZIONE PREVENTIVA

o ARRESTI DI FINE CORSA

o COORDINAMENTO UNICO

IL MANOVRATORE DEVE AVERE

PERFETTA VISIBILITA’ DI:

o BINARI

o PUNTO DI CARICO

o PUNTO DI SCARICO

o PERCORSO DEL CARICO

in caso contrario

SEGNALATORI

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO URTO CONTRO OSTACOLI

CARATTERISTICHE GRUISTI

Ben addestrato (ora anche abilitato)

Idonee condizioni psico-fisiche

Scelto dal responsabile del cantiere

attenzione

senso di responsabilità

prontezza di riflessi

Stima di:

Distanze, profondità, altezze

Condizioni di equilibrio carichi

Pesi e velocità

meccanica

elettrotecnica

del mezzo usato

PERSONALE

QUALITA’

ABILITA’

CONOSCENZE

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO CEDIMENTO STRUTTURALE

EVITARE TIRI OBLIQUI

Gli apparecchi di sollevamento sono calcolati per sollevare

carichi sulla verticale

MANUTENZIONE PERIODICA come indicato dal costruttore

REVISIONE GENERALE quando previsto

FUORI SERVIZIO in caso di deformazioni di elementi o difetti

Rivolgersi a ditta specializzata

EVITARE INTERVENTI ARTIGIANALI fai da te o peggio

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RISCHIO INTERFERENZA CON PERSONE

DURANTE LE OPERAZIONI PERSONE A DEBITA DISTANZA

RECINZIONE DELLA ZONA A RISCHIO

MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

DIVIETO DI SOSTARE O TRANSITARE SOTTO I

CARICHI SOSPESI

o PROTEZIONE POSTI DI LAVORO SOTTOSTANTI

(betoniere, molazze, sega circolare…)

o SEGNALAZIONE ACUSTICA

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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO2. CONTROLLI  E  VERIFICHE

Attrezzature di sollevamento

Secondo la legislazione vigente le attrezzature di

sollevamento che ricadono nella definizione di

“attrezzatura di lavoro”, per la loro destinazione d’uso,

sono soggette a controlli e verifiche di tipo

prevenzionistico ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.

Oltre ai controlli iniziali (dopo l’installazione e prima

della messa in servizio) e a quelli successivi ad ogni

montaggio (per le attrezzature la cui sicurezza dipende

dallecondizioni di installazione), sono previsti dei

controlli periodici su tutte le attrezzature soggette a

influssi che possono provocare deterioramenti

suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. 24

Attrezzature di sollevamento

Per queste ultime sono anche richiesti controlli

straordinari ogni volta che intervengono eventi

eccezionali che possono avere conseguenze

pregiudizievoli per la sicurezza (riparazioni,

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi

prolungati di inattività, ecc.). Tali controlli periodici e

straordinari sono volti ad assicurare il buono stato di

conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza e il

datore di lavoro provvede affinché essi vengano eseguite

da “persona competente” e affinché vengano intraprese

le opportune azioni conseguenti al loro esito. 25

Attrezzature di sollevamentoLa frequenza e le modalità per la loro esecuzione non

vengono definitenel decreto, che rimanda alle

indicazioni fornite dal fabbricante, alle norme tecniche

e ai codici di buona prassi, non sempre disponibili o

completamente esaustivi. Un esempio di “norma

tecnica”, così come definita nell’art. 2 lettera u) del D.Lgs.

81/08, è costituita dalla norma UNI ISO 9927­1 per quanto

attiene gli apparecchi di sollevamento. L’Appendice A di

tale norma , contenendo “Esempi di lista di controllo per

ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento” può

costituire un utile strumento per il tecnico esperto

incaricato dal datore di lavoro. 26

Attrezzature di sollevamentoTrattandosi di una norma riferita ad apparecchi di

sollevamento in generale, non vengono però specificate le

modalità di prova e la relativa periodicità. In linea di

principio, un’ispezione regolare consiste almeno in una

prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza,

eseguita in accordo con le eventuali istruzioni operative

fornite dal fabbricante, e in un’ispezione visiva per i difetti

evidenti. Specifica menzione è inoltre rivolta, ( punto 3.1.2

dell’allegato VI  del D.Lgs. 81/08), alle funi e catene

che, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del

fabbricante, devono essere sottoposte a controlli

trimestrali. 27

Attrezzature di sollevamento

Le verifiche, sono previste invece solo per quelle

attrezzature di sollevamento elencate nell’allegato

VII dello stesso decreto 81/08  , ovvero per:

a) le scale aeree ad inclinazione variabile,

b) i ponti mobili sviluppabili,

c) i ponti sospesi e relativi argani,

d) gli apparecchi di sollevamento di portata

superiore a  200 Kg non azionati a mano, in  

installazione fissa, mobile o trasferibile.

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Attrezzature di sollevamentoIl datore di lavoro deve sottoporre a verifica tali

attrezzature secondo la periodicità indicata nell’allegato

stesso in funzione della tipologia di attrezzatura e, per gli

apparecchi di sollevamento, del settore di impiego e

dell’età. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL

e le successive dall’ASL/ARPA. 

Il decreto D.Lgs. 106/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. del 3

agosto 2009, correttivo del D.Lgs. 81/08, ha introdotto

l’obbligo di verifica anche per:

e) i carrelli semoventi a braccio telescopico,

f) le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,

g) gli ascensori da cantiere. 29

Attrezzature di sollevamento

Ha stabilito inoltre che, qualora l’ISPESL o la ASL non

provvedano alla verifica, rispettivamente entro 60 e 30

gg. dalla richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi a

“soggetti pubblici o privati abilitati”.

Le modalità di abilitazione di tali soggetti e di

effettuazione delle verifiche sono state stabilite con il

Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla

G.U. del 29 aprile 2011, entrato pienamente in vigore il

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