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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ
I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI – MILANO 3 LUGLIO 2014
SCHEDE PER LA DEFINIZIONE DI PIANI PER I CONTROLLI DI
“APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI”
Il presente documento si propone di offrire utili indicazioni a carattere
volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non
straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo
frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed
informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza
e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del
fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio
di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perchè trattasi di macchina
immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data
di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perchè il manuale
risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non e in grado di fornirne
copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o
comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il
riferimento per il datore di lavoro.
Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8
lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi
comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio.
ALLEGATO I DLGS 17/2010
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA
DELLA SALUTE
1.7. INFORMAZIONI 1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso
nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la
macchina e immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni
originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali"; in tal caso alla
traduzione deve essere allegata una copia delle
istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate
ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal
fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola
lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati
qui di seguito.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del
caso, almeno le informazioni seguenti:
………
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e
manutenzione che devono essere effettuate
dall'utilizzatore nonchè le misure di manutenzione
preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la
regolazione e la manutenzione, incluse le misure di
protezione che dovrebbero essere prese durante tali
operazioni;
SCHEDE PER LA DEFINIZIONE DI PIANI PER I CONTROLLI DI
“APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI”
DEFINIZIONI
Si riporta di seguito una schematica presentazione delle principali figure
coinvolte nelle attività di controllo, …………
Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte
tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona,
purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come
previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c).
Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente
reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso
dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale
in forza presso il datore di lavoro.
Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il
datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata
agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano.
1. Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
..........
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
ART. 15 - (MISURE GENERALI DI TUTELA)
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 64 - (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
………
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che
possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
…………
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
ART. 69 - (DEFINIZIONI)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
……..
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o
in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di
lavoro.
ALLEGATO I DLGS 17/2010
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA
DELLA SALUTE
1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.1. Definizioni
c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far
funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una
macchina o di eseguirne la manutenzione;
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere
atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a
subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a
rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo
anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto.
ART. 70 REQUISITI DI SICUREZZA
ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)
Omissis
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e previsto.
ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)
………..
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati
in maniera specifica per svolgere detti compiti.
ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)
Omissis
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti
norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e
prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un
nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne
l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in
assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di
buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali
che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza
delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona
competente.
ART. 2 - (DEFINIZIONI)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo
nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la
normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la
riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la piu ampia diffusione;
ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le
loro attribuzioni e competenze, devono:
…..
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta; ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI
2. I lavoratori devono in particolare:
omissis…
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri
mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE PREVISTI DAL D.Lgs. n. 81/2008
RELATIVI AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO