ACCERTAMENTO CON ADESIONEE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 1 D. LGS. 218/1997)
- imposte sui redditi (per tutte le categorie di
reddito); anche sostitutive purchè si applichino per esse le norme in
materia di imposte sui redditi (C.M. 235/E/855 del 08/08/97)
- imposta sul valore aggiunto.
- imposte sulle successioni e donazioni;- imposta di registro;- imposte ipotecarie e catastali;- INVIM.- tributi locali (potestà degli enti)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 1 D. LGS. 218/1997)
- persone fisiche;- società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 TUIR;- società ed enti di cui all’art. 87 TUIR;- sostituti d’imposta.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)
ufficio distrettuale II.DD.
ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale
ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie oggi non più attuale)
ufficio IVA
nei casi in cui la definizione abbia ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti
ai soli fini IVA
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)
nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria
l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione
anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio
non aderiscono alla definizione o non hanno partecipato al contraddittorio
benché ritualmente convocati adesione
effetti per i soci - associati - altro coniuge
accertamento sulla base dell’atto di adesione(senza benefici per le sanzioni)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 5 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate
CONTROLLAla posizione del contribuente
riguardo alle imposte sui redditi e all’IVA
INVITA il contribuente a comparire
per il contraddittorio
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO AI FINI II.DD. E IVAAVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 E 6 D. LGS. 218/1997)
invito al contribuente a comparire da parte
dell’Ufficio
Indicazione nell’invito:a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;b) giorno e luogo della comparizione.
istanza del contribuente
nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o
verifiche
istanza per la formulazione della proposta di
accertamento
che ha avuto notifica di avviso di accertamento o
di rettifica
istanza di accertamento con adesione
(entro i termini di impugnazione)
sospensione di 90 giornigiorni del termine perricorrere
iniziativa dell’Ufficio
ACCERTAMENTO CON ADESIONEPROCEDIMENTO (ART. 7 D. LGS. 218/1997)
impugnazione avviso di accertamento o di
rettifica
definizione
rinuncia all'istanza
l’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, convoca il contribuente per il contraddittorio
atto di adesione in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato con indicazione separatamente per ciascun tributo:elementi e motivazione su cui la definizione si fonda;liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni;liquidazione delle altre somme eventualmente dovute.
ACCERTAMENTO CON ADESIONEPERFEZIONAMENTO (ART. 8 E 9 D. LGS. 218/1997)
versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il
concessionario del servizio di riscossione
unica soluzione
ratealmente:- massimo di otto rate trimestrali di pari importo;- massimo di dodici rate trimestrali (somme dovute > 51.645,69 Euro)
* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto * rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto* garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno
Entro dieci giorni dal versamento (intero importo o prima rata) consegna quietanzadi pagamento + documentazione relativa alla prestazione della garanziaL'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
IVA = A x M
(solo per fattispecie ad essa rilevanti)
modalità
definizione ai fini delle imposte sui redditi
A = aliquota media;M = maggiori componenti positivi di reddito;I = IVA su operazioni imponibili - IVA su cessioni di beni ammortizzabili - IVA detraibile forfettariamente;V = volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
dove A = I / V
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
nessuno
definizione ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto
effetto ai fini delle imposte sui redditi
ACCERTAMENTO CON ADESIONEEFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio
impugnabile
negativo
accertamento definito con
adesione
ai fini extratributari
contributi previdenziali e assistenziali
effetti penali
punibilità per i reati ex art. 2, comma 3, e 4
D.L. 429/82 (abrogati)
positivo
ACCERTAMENTO CON ADESIONEEFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
accertamento definito con
adesione
generale irrilevanza ai fini penali, limitatamente ai fatti oggetto di accertamento, fatta eccezione per i reati ex art. 2, comma 3, e 4 D.L. 429/82 (abrogati
dal D. LGS. 74/2000):- omesso versamento di ritenute > L. 10 milioni;- occultamento o distruzione scritture contabili;- falso e frode fiscale.
il D. LGS. 74/2000 prevede ora, per i delitti da esso previsti, la riduzione fino alla metà delle pene
e la non applicazione delle sanzioni accessorie qualora prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il contribuente estingua il proprio
debito anche nell’ambito di una procedura concordataria o conciliativa.
ACCERTAMENTO CON ADESIONEEFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
a) sopravviene conoscenza di elementi per un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non < a 150 milioni di lire (77.468,53 Euro);
ulteriore azione accertatrice entro i termini di cui agli
art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72,
possibile se:
b) per le altre tipologie di reddito, se definizione riguardante accertamenti parziali;
c) definizione riguardante redditi da partecipazione nelle società o nelle associazioni di cui all'art. 5 TUIR o in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contri-buente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
inoltre resta ferma la possibilità di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione nonché per le violazioni concernenti il
contenuto delle dichiarazioni
misura ridotta a
un quarto del minimo edittale, ad eccezione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle
dichiarazioni e per mancata, non veritiera o incompleta risposta ai questionari
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
nessuna
sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali
misura
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
ACCERTAMENTO CON ADESIONECOMPETENZA IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
(ART. 10 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale
ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie oggi non più attuale)
ufficio del registro
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (ART. 12 D. LGS. 218/1997)
ambito soggettivo
se di iniziativa del contribuente può attivarlo anche uno solo degli obbligati
la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato,
comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per
l'impugnazione
se di iniziativa dell’ufficio,
riguarda tutte le parti contraenti otutti gli obbligati.
la definizione da parte di un coobbligato estingue l’obbligazione tributaria di tutti
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
con l’istanza di trattazione in
pubblica udienza
ufficio
Ante fissazione data di
trattazione
contribuente
fino alla trattazione della controversia con proposta scritta - previa adesione del contribuente
Post fissazione data di
trattazione
Ritopresidenziale
Rito collegiale C.T.P. nella prima udienza
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEPROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di ammissibilità (non si valuta il merito)
decreto di estinzione del
giudizio
Ritopresidenziale
non sussistenza delle condizioni di
ammissibilità
fissazione della data di trattazione
della controversia
versamento (intero importo o prima rata) entro venti giorni dalla data della
comunicazione alle parti
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEPROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
conciliazione ha luogo
Rito collegiale - C.T.P. prima udienza
conciliazione non ha luogo
C.T.P. può assegnare un termine non >
60 giorni
conciliazione non ha luogo
comunque
prosecuzione del giudizio
proposta scritta previa
adesione dell’altra parte
totale
parziale questioni aperte
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEPROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE
conciliazione ha luogo
indicazione somme dovute a titolo:* di imposta;* di sanzioni (nella misura di un terzo delle somme irrogabili, ma non inferiore a un terzo del minimo);* di interessi.
titolo per la riscossione delle somme dovute
SI PERFEZIONA con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla
redazione del P.V.
processo verbale
ratealmente:- massimo di otto rate trimestrali di pari importo;- massimo di dodici rate trimestrali (somme dovute > € 51.645,69)
unica soluzione
* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto * rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto* garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
Top Related