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Conclusione del contratto
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PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Procedimento che ha inizio con la Proposta e che si chiude con l'Accettazione Proposta e Accettazione atti prenegoziali finalizzati alla conclusione del contratto si fondono in un'unica volontà (contrattuale) definiscono lo scambio delle dichiarazioni necessarie perché l'accordo sia valido
Accordo: scambio o incontro tra due dichiarazioni di volontà
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PROPOSTA
• Dichiarazione che un soggetto fa ad un altro soggetto con la quale si offre la conclusione del contratto
• Atto unilaterale con cui il proponente sottopone all’oblato un certo programma
• Es: proposta verbale di acquistare un manuale di diritto privato a 20 euro.
Questa proposta contiene tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita
Se mancasse l’indicazione anche di uno solo di questi elemento (p.e. il prezzo), costituirebbe un invito ad offrire (che non vincola a concludere il contratto ma obbliga a comportarsi secondo buona fede)
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CARATTERE DELLA PROPOSTA
COMPLETEZZA
Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che è diretta a concludere
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ACCETTAZIONE
• Dichiarazione di voler concludere un contratto alle condizioni offerte
• Atto unilaterale con cui l’oblato aderisce
alla proposta
• Deve essere compiuta nella forma prescritta dal proponente
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CARATTERI DELL’ACCETTAZIONE
CONFORMITÀ ALLA
PROPOSTADeve esprimere
un’adesione completa al programma contrattuale
TEMPESTIVITÀDeve pervenire al proponente entro il termine fissato nella
proposta o, se manca, entro il termine
necessario secondo la natura o gli usi
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CARATTERI COMUNI A PROPOSTA &
ACCETTAZIONE
RECETTIZIETÀLa loro efficacia è subordinata alla
conoscenza da parte del destinatario
FORMARegola: forma libera
Se il contratto da concludere è formale,
devono avere la stessa forma prevista per il
contratto
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DICHIARAZIONEL’oblato acquista conoscenza della
propostaed esprime
il suo assenso
COGNIZIONEIl proponenteha effettiva
conoscenza della
accettazione
RECEZIONEL’accettazione
giungeall’indirizzo
del proponente
SPEDIZIONEL’accettante
spedisce la sua
dichiarazione
Quando si perfeziona il contratto?
TEORIA DELLA …
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PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE
Il nostro legislatore ha accolto peril principio della cognizione
Il contratto è concluso nel momento in cuichi ha fatto la proposta
ha conoscenza dell'accettazionedell'altra parte
(Art. 1326 c.c. comma I)
la regola operativa andrà ricavata dal combinato disposto degli artt. 1326 e 1335 c.c.
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PRESUNZIONE RELATIVADI CONOSCENZA art. 1335 c.c.
mailbox rule
Il contratto si perfeziona nel momento in cui l'accettazione perviene all'indirizzo del proponente a meno che costui dimostri di essere stato senza sua
colpa nell'impossibilità di prenderne conoscenza
Vantaggio per l'accettante: se vuole far valere il contratto concluso ha solo l'onere di dimostrare che la sua accettazione sia giunta all'indirizzo del proponente
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REVOCABILITÀ & IRREVOCABILITÀ DI
PROPOSTA E ACCETTAZIONE
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PROPOSTA
Revocabilità
• finché il contratto non sia stato concluso
• finché il proponente abbia avuto notizia dell’accettazione
Revoca deve pervenire al destinatario prima che
l’accettazione del destinatario giunga al
proponente
In caso di esecuzione in buona fede del contratto
prima di aver avuto notizia della revoca, il proponente
deve un indennizzo
Irrevocabilità
• casi in cui il proponente si obbliga a tenere ferma la
proposta
• la revoca non produce effetto
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ACCETTAZIONE
Revocabilità
• revoca deve giungere a
conoscenza del proponente prima dell’accettazione
Carattere RECETTIZIO della revoca
• produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del proponente
Revoca tardiva
• giunge a conoscenza del
proponente dopo o contestualmente all’accettazione
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ALTRE MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO
DEL CONTRATTO
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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO MEDIANTE INIZIO DELL’ESECUZIONE
Il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (Art. 1327)
• Scopo: esigenze di speditezza• Nei casi in cui la prestazione deve essere eseguita
senza una preventiva risposta su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi
• Colui che esegue la prestazione è tenuto a darne pronto avviso al proponente: la mancanza dell’avviso però non condiziona la conclusione del contratto ma obbliga al risarcimento degli eventuali danni
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CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SOLO PROPONENTE
• Il contratto si perfeziona con l’incontro tra la proposta ed il comportamento omissivo della controparte che consiste nella mancata comunicazione del rifiuto entro un determinato termine (Art. 1333)
• Di regola il silenzio NON vale come accettazione, in questo caso, assume eccezionale rilevanza negoziale in quanto:
silenzio circostanziato, dotato del significato tipico dell’accettazione
silenzio come manifestazione tacita della volontà negoziale
• Ratio: dal contratto derivano solo vantaggi per l’oblato
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OFFERTA AL PUBBLICO(Art. 1336)
• Proposta di contratto rivolta ad una generalità di destinatari o a chiunque ne voglia profittare
• L’efficacia dell’offerta non è subordinata alla sua ricezione da parte di un soggetto determinato ma è sufficiente che il proponente abbia emesso l’offerta rendendola conoscibile
• L’offerta è revocabile purché la revoca abbia la stessa forma dell’offerta o forma equivalente
• Differisce dalla ≠ promessa al pubblico,negozio unilaterale fonte di obbl. non finalizzato alla conclusione di un contratto (art. 1989, I)
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CONTRATTI REALI
• Il contratto si perfeziona con la consegna della cosa
• Regola: Principio consensualistico ex art. 1376 c.c. che comporta l’immediata efficacia traslativa del consenso legittimamente manifestato
• Eccezione nei contratti reali (mutuo, deposito, comodato) al consenso deve seguire la traditio della cosa
• Consegna come elemento strutturale che si pone sul piano della formazione e non della mera esecuzione del contratto
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ADESIONE AL CONTRATTO PLURILATERALE
(Art. 1332)
Nei contratti aperti all’adesione di altre parti, se non sono determinate le modalità di adesione, la richiesta di adesione va
rivolta all’organo costituito per l’attuazione del contratto o, in sua assenza, a tutti i
contraenti originari
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SCAMBIO
Proposta/ AccettazioneCfr Art. 1335 c.c
ACCESSO
AI SITI
Offerta al pubblicoCfr. Art. 1336 c.c.
FONTI : D.LGS 70/2003 – CAD (CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE)
CONTRATTO TELEMATICO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
• Schemi regolamentari uniformi predisposti unilateralmente da una sola parte (predisponente) rispetto ai quali la controparte (aderente) può limitarsi ad aderire
• Effetti: disciplina uniforme (es: somministrazione energia
elettrica) standardizzazione dei contratti viene meno la fase delle trattative e della negoziazione
individuale Necessità di rendere noto alla controparte il loro
contenuto
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Tutela dell’aderente
• Art. 1341 c.c. comma I: le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza
• Art. 1341 c.c. comma II: inefficacia delle clausole vessatorie in mancanza di una specifica approvazione per iscritto
• Art. 1370 c.c.: interpretazione contro il predisponente delle condizioni generali di contratto
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CONTRATTI CONCLUSI CON MODULI O FORMULARI
• Modulo predisposto unilateralmente per la conclusione di un singolo contratto
• Art. 1342 c.c.: le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle contenuto nel modulo o formulario se siano incompatibili con esse, anche quando queste ultime non siano state cancellate
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CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Fonti normativeCodice del consumo
D.Lgs 206/2005
• Consumatore:Chi contrae per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale
• Professionista:Chi stipuli un contratto
nell’ambito della sua attività imprenditoriale o
professionale
• Tutela sostanziale
(a differenza dell’art. 1341 c.c.) contro le clausole
abusive
• Elenco di clausole che si presumono vessatorie fino
a prova contraria
• Nullità delle clausole vessatorie (ipotesi di nullità
speciale)
• Vessatorietà esclusa in presenza di una trattativa
individuale
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Tutela collettiva del consumatore
Azioni promosse dalle Associazioni dei consumatori e utenti
Azione
inibitoria
Azione
risarcitoria
Azione
restitutoria
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Pratiche commerciali sleali
• Qualsiasi azione o omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione
commerciale posta in essere dal professionista
in relazione alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto ai consumatori
• Vietate se scorrette, false o idonee a falsare in
modo apprezzabile il comportamento del consumatore medio
• Alcune pratiche sono considerate in ogni caso ingannevoli o aggressive
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
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TRATTATIVE
• Fase che precede la conclusione del contratto• Attività diretta a negoziare i termini contrattuali• Momento preliminare alla stipulazione del contratto• Obiettivo: raggiungere un’intesa sul programma
contrattuale• Interessi in contrasto: Libertà delle parti di abbandonare le trattative e
cogliere occasioni migliori Affidamento riposto nella conclusione del contratto
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RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
• Art. 1337 c.c.: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede
• Buona fede: Da intendersi in senso oggettivo Dovere di comportamento: tutelare l’altrui
interesse nei limiti in cui esso sia compatibile con il proprio interesse
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Responsabilità precontrattuale come sanzione della violazione del dovere di
buona fede
Risarcito l’interesse negativo: interesse a non iniziare trattative con conseguente perdita di
tempo e denaro
DANNO EMERGENTE
Perdite subite
LUCRO CESSANTE
Mancato guadagno
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Casi di responsabilità precontrattuale
in concreto
ROTTURA INGIUSTIFICATA
DELLE TRATTATIVE:
Trattative serie, concrete,
La parte ha potutoragionevolmenteritenere raggiunta
un’intesa
VIOLAZIONE DI DOVERI
INFORMATIVI:Rendere note
circostanzedi fatto o di diritto
che incidono sull’affare
ART. 1338 Stipulazione di un contratto invalido
o inefficaceRisarcire il danno subito dalla parte
per aver confidato senza colpa
nella validità del contratto
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NATURA DELLA RESPONSABILITÀ
PRECONTRATTUALE
CONTRATTUALE EX ART. 1218 C.C.
Obbligo di buona fede come vera e propria obbligazione
EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2043 C.C.
Violato generico dovere di condotta
Onere della prova a carico della parte inadempiente
Prescrizione 10 anni
Onere della prova a carico della parte danneggiata
Prescrizione 5 anni
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FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL
CONTRATTO
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ACCORDI PREPARATORI
• Accordi stipulati durante le trattative, strumentali alla conclusione del contratto
1. Minuta o puntuazione: accordi con cui le parti fissano e puntualizzano singoli punti
2. Lettera d’intenti: manifestazione di disponibilità che una parte rivolge ad un’altra parte
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CONTRATTO DI OPZIONE (Art. 1331)
• Contratto con cui le parti concordano che una di esse (concedente) rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra (opzionario) abbia la facoltà di accettare o meno la dichiarazione della prima
• L’opzione produce i medesimi effetti della proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c.
• Il contratto si perfeziona solo con l’atto di esercizio del diritto di opzione ad opera dell’opzionario: dichiarazione unilaterale di accettazione da parte dell’opzionario
• Caratteristica del contratto di opzione: assoggettamento di una parte alla volontà della controparte: diritto di opzione come diritto potestativo
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PRELAZIONE
• Diritto di essere preferito rispetto a terzi e a parità di condizioni nel caso in cui la persona soggetta a prelazione decida di stipulare un determinato contratto
• Fonti1. Accordo tra le parti: Prelazione volontaria, mera
efficacia obbligatoria del patto di prelazione che non è opponibile ai terzi
2. Legge: Prelazione legale, ha efficacia reale per cui è opponibile ai terzi
• Denuntiatio: dichiarazione con cui il concedente la prelazione comunica al prelazionario l’intento di contrarre, necessaria affinché il prelazionario possa decidere se avvalersi o meno della prelazione
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CONTRATTO PRELIMINARE• Contratto con cui le parti si obbligano a stipulare
successivamente un contratto definitivo di cui hanno già determinato il contenuto essenziale
• Contratto ad effetti obbligatori• Funzione: scindere la vicenda negoziale vincolandosi ma
rinviandone la realizzazione per effettuare verifiche ulteriori• Quadro normativo di riferimento1. Art. 1351 c.c.: forma del preliminare si determina per
relationem
2. Art. 2932 c.c.: tutela giurisdizionale del creditore nel caso di inadempimento dell’obbligo di stipulare il definitivo
3. Art. 2645 bis c.c.: effetto prenotativo della trascrizione di alcuni contratti preliminari
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