1 La Fiscalit dei Comuni I Tributi Comunali TEMA 2: TARES
Gruppo 1: Silvana Bellamacina, Patrizia Giordano, Andrea Minici,
Jessica Podio, Mauro Quadro
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2 Indice Istituzione del Tributo Finalit e natura Soggetti e
presupposti impositivi Determinazione del tributo La superfici
imponibile I rifiuti speciali La potest regolamentare comunale
Gestione del tributo Differenze TARES TARI Considerazioni
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3 Istituzione del Tributo Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
(convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214) Art. 14 Istituzione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi A decorrere dal 1
gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni. Art. 1 comma 387 della Legge di Stabilit
2013
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4 FINALITA E NATURA La finalit della TARES la copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante
lattribuzione di diritti di esclusiva e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni. (art. 14, co. 1 del decreto legge
n. 201 del 2011, convertito nella L.214/11 e s.m.i.). Si osserva in
proposito che lelemento che caratterizza il nuovo tributo la sua
natura dicotomica. Infatti, al suo interno si riscontrano due
componenti: 1.RIFIUTI, caratteristica di una tassa, destinata al
finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 2.SERVIZI, tipica di una
imposta, volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni
(quali la polizia locale, lanagrafe, lufficio tecnico,
lilluminazione pubblica, listruzione pubblica, la manutenzione del
verde e delle strade ecc.).
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5 Soggetti e Presupposti impositivi Il soggetto attivo del
tributo individuato dallart. 14, comma 2, del d.l. 201/2011:
soggetto attivo dellobbligazione tributaria il Comune nel cui
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili assoggettati al tributo. La disciplina del nuovo
tributo prevede una definizione della soggettivit passiva pi ampia
di quella prevista per la TARSU e la TIA. Lart. 14, comma 3, del
decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce infatti che il tributo
dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. Il presupposto del tributo dato,
alternativamente, da possesso, occupazione e detenzione di locali o
aree scoperte, indipendentemente dal loro uso, purch si tratti di
immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani.
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Determinazione del Tributo In base allarticolo 14, co. 11 del
D.L 201/11, la tariffa composta da: una quota fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere e ai relativi ammortamenti; una quota variabile,
rapportata alle quantit di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
allentit dei costi di gestione. Le tariffe sono articolate per le
utenze domestiche e non domestiche. Utenze domestiche: le tariffe
sono differenziate in relazione al numero di occupanti. Nello
specifico, la quota fissa della tariffa viene determinata
applicando alla superficie dellalloggio e dei locali che ne
costituiscono pertinenza le tariffe per unit di superficie
parametrate al numero degli occupanti. La quota variabile invece
determinata solo in relazione al numero degli occupanti. Utenze non
domestiche: le quote sono determinate applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unit di superficie riferite alla
tipologia di attivit svolta e calcolate sulla base di coefficienti
di potenziale produzione.
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7 La superficie imponibile 1/2 Per le unit immobiliari a
destinazione ordinaria (accatastate nelle categorie A-B-C), la
superficie assoggettabile al tributo pari all80% della superficie
catastale. (L.311/04 art.1, co. 340). Per le altre unit
immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo costituita da
quella calpestabile. La superficie calpestabile un dato gi in
possesso dei Comuni (art. 14 co.9 D.L. 201/2011: ai fini
dellapplicazione della TARES si considerano le stesse superfici
dichiarate ai fini TARSU). Tale parametro rimarr in vigore fino al
completo allineamento tra i dati catastali degli immobili con la
toponomastica comunale: attivit, questa, che viene portata avanti
da enti locali e Agenzia del Territorio (adesso Agenzia delle
Entrate).
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8 La superficie imponibile USO PROMISCUO Se in una civile
abitazione viene esercitata anche attivit economica/professionale,
la tassazione viene ripartita tassando separatamente la superficie
utilizzata a fini domestici e quella a fini economico/professionale
con riferimento alla superficie a tal fine utilizzata. ESCLUSIONI
Escluse dal tributo le aree comuni del condominio ferma restando
lobbligazione in capo al soggetto che occupa o conduce in via
esclusiva la parte comune AREE MERCATO Le aree coperte o scoperte
destinate a mercato sono commisurate alla superficie oggetto di
autorizzazione o concessione comunale. La superficie imponibile
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9 Rifiuti speciali 1/2 Locali o aree scoperte o porzioni di
essi ove si formano RIFIUTI SPECIALI non assimilati agli urbani,
NON sono soggette al tributo a condizione che il produttore
dimostri lavvenuto trattamento in conformit alla normativa vigente.
LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: larea o le aree le cui
superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera
ordinaria e prevalente di rifiuti speciali (es. produzione
industriale, laboratori, reparti in strutture sanitarie).
ESCLUSIONE: sono escluse le aree di movimentazione materiale,
magazzini ecc. dove si ha una occasionale ed accidentale
dispersione di detti rifiuti. OBBLIGO DICHIARATIVO: (Art. 14 D.L.
201/2011) Nella determinazione della superficie assoggettabile al
tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano
di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne
dimostri l'avvenuto trattamento in conformit alla normativa
vigente.
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10 Rifiuti speciali 2/2 DETERMINAZIONE SUPERFICIE: SUPERFICIE
TOTALE ABBATTIMENTO FORFETTARIO della superficie a seconda
dellattivit svolta Abbattimenti applicati da Citt di Torino:
categoria di attivit% di abbattimento della superficie Lavanderie,
tintorie10% Macellerie e pescherie10% Officine di riparazione
autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche 30% Laboratori
odontotecnici10% Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e
poliambulatori 30% Gommisti10% Lavaggi autoveicoli10% Studi medici
specialistici Dentisti Veterinari 30%
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11 La potest regolamentare comunale Ai sensi dellart.52 D.Lgs.
446/97 viene affidata ai regolamenti comunali la possibilit di
prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30%, che
possono riguardare entrambe le quote, fissa e variabile, del
tributo, in modo analogo alla disciplina della TARSU. Ad esempio:
abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizione per
uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo; abitazioni
occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per pi di sei
mensilit allanno, allestero; usi stagionali; abitazioni rurali.
Ulteriori agevolazioni facoltative che non sono indicate
espressamente dalla legge, possono essere deliberate mediante
regolamento a condizione che la loro copertura finanziaria avvenga
nellambito del Bilancio del Comune e non attraverso aumenti delle
tariffe applicate. Il comma 23 dellart.14 della Legge 201/11
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per lapprovazione
delle tariffe, entro il termine stabilito dalle norme statali per
lapprovazione del bilancio di previsione.
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12 Gestione del Tributo 1/2 Dichiarazione: il comma 34
dellart.14 della Legge 201/11 prevede la presentazione su un
apposito modello messo a disposizione dal Comune, che ha effetto
anche per gli anni successivi semprech non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. Accertamento e riscossione: il comma 36
dellarticolo 14 della Legge 201/11 prevede la designazione da parte
del Comune di un funzionario responsabile dellattivit di
accertamento del tributo, al quale sono attribuiti tutti i poteri
per lesercizio di ogni attivit organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivit e
la rappresentanza in giudizio per le controversie. In seguito
allespletamento delle verifiche e dei controlli, possono essere
adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme
dichiarazione. La riscossione disciplinata dal D.L.35/13 convertito
con modif. della L.64/13, avviene con linvio ai contribuenti di un
avviso di pagamento, contenente limporto dovuto distinto per la
componente rifiuti, la componente dei servizi e il tributo
provinciale, lubicazione e la superficie dei locali e delle aree su
cui applicata la tariffa, la destinazione duso e le tariffe
applicate.
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13 Gestione del Tributo 2/2 Versamenti: la TARES deve essere
versata direttamente al Comune mediante modello unificato F24 o
bollettino di conto corrente postale. Le prescrizioni relative alle
scadenze, alla periodicit e al mezzo di versamento sono stabilite
dal regolamento comunale. Sanzioni: in caso di omesso,
insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione
del 30% dellimporto omesso o tardivamente versato. In caso di
omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal
100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00; La
sanzione per infedele dichiarazione va dal 50% al 100% del tributo
non versato, con un minimo di 50. Le sanzioni sopra indicate sono
ridotte di un terzo, se entro il termine per la preposizione al
ricorso, il contribuente decide di pagare limporto dovuto del
tributo con la sanzione ridotta e gli interessi.
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14 DIFFERENZE TARES - TARI La tassa sui rifiuti (TARI) stata
istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss.,
e, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sostituisce il prelievo vigente
fino al 31 dicembre 2013 (TARES ). Differenze: mentre la TARES un
tributo che comprende, oltre ai costi derivanti dallo smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, anche una quota
destinata ai "servizi indivisibili", quali l illuminazione, la
sicurezza e la gestione delle strade, la TARI comprende solo la
copertura dei costi per lo smaltimento dei rifiuti; in regime TARES
solo le aree di produzione industriale, i laboratori e specifici
reparti di strutture sanitarie, ove si formano i rifiuti speciali,
non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne
dimostri lavvenuto trattamento in conformit alla normativa vigente.
Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale
ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di
movimentazione dei materiali, magazzini, ecc); nellapplicazione
della TARI vengono, invece, escluse dalla tassazione non solo i
luoghi di produzione dei rifiuti speciali ma anche i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
allesercizio delle attivit produttive; stata, infine, modificata la
previsione relativa alla dichiarazione iniziale: in regime TARES
era previsto che i soggetti passivi erano obbligati, entro il 20
gennaio dellanno successivo allinizio del possesso, occupazione o
detenzione, a presentare dichiarazione dei locali; il regolamento
TARI prevede, invece, che la dichiarazione iniziale deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o
della detenzione.
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15 Considerazioni Difficolt derivate dal passaggio a TARES:
Interpretare algoritmo di calcolo del tributo Individuazione
corretta del numero dei componenti anagrafici Nuova modalit di
pagamento (problemi per auto liquidazione, errati riferimenti del
pagamento effettuato, ecc.) Aumento tariffe dovuto allobbligo di
copertura totale dei costi del servizio Incremento afflusso
pubblico agli sportelli e relativo contenzioso
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16 La Fiscalit dei Comuni I Tributi Comunali GRAZIE PER
LATTENZIONE! Silvana Bellamacina, Patrizia Giordano, Andrea Minici,
Jessica Podio, Mauro Quadro