1 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
2 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
Pertanto, affinché non vi siano dubbi, accanto alla clausola prescelta, occorre che:
il venditore, nella proposta/fattura proforma il compratore, nella conferma dell'ordine (quando manchi un contratto formale)
facciano concordemente richiamo agli INCOTERMS 2000
L’utilizzo delle clausole incluse nella raccolta INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) consente di individuare le reciproche obbligazioni del venditore e del compratore e di mettere a fuoco il meccanismo del trasferimento dei costi, rischi e responsabilità.
Gli INCOTERMS 2000 costituiscono un set di regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale e forniscono una interpretazione uniforme dei termini commerciali utilizzati per definire le condizioni di consegna. La loro efficacia, peraltro, si manifesta solo nel caso in cui le clausole vengano correttamente ed esplicitamente indicate nel contratto.
3 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
TAVOLE SINOTTICO – COMPARATIVEa cura di CCI - ITALIA
CCI – Italia 1999
VENDITORE COMPRATORE
F
E
T Spese e rischi anche per il caricamento, se presso il venditore
Spese e rischi, anche per il caricamento sul mezzo del compratore
FCA Franco vettore
FOB Franco a bordo
FASFranco lungo bordo
EXW Franco fabbrica
Spese e rischi, anche per il caricamento dal mezzo del venditore se la consegna avviene altrove che presso i locali del venditore T
Spese e rischi Spese e rischi T
Spese e rischi Spese e rischi T
T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore
VENDITORE COMPRATORE
C
CIF
Costo assicura-zione e nolo
CIP
Trasporto e assicura-zione pagati fino a
CPTTrasporto pagato fino a
CFR Costo e nolo
T/A Spese e rischi
T Spese e rischi
Spese (escluso il nolo) e rischi
T/A Spese e rischi
T Spese e rischi
Spese (escluso il nolo) e rischi
Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto)
Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi
Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto)
trasporto
Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi
Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) più spese per assicurazione trasporto
Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto)
T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore
VENDITORE COMPRATORE
D
DES Reso ex ship
DDUReso non sdogana-to
DEQ Reso banchina
DAF Reso frontiera
T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)
T Spese e rischi
T Spese e rischi
T Spese e rischi
DDPReso sdogana-to
T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)
Spese e rischi anche per lo scaricamento (se necessario) alla frontiera
Spese e rischi anche per lo scaricamento dalla nave
Spese e rischi
Spese e rischi
Spese e rischi
T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore
7 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
GRUPPO E Partenza
EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)
GRUPPO F Trasporto principale non pagato
FCA Franco vettore (... luogo convenuto)
FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto)
FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)
GRUPPO CTrasporto principale
pagato
CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)
CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)
CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)
CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)
Le 13 “clausole di resa”, in vigore dal 1° gennaio 2000, sono suddivise in 4 gruppi ed espresse con un codice triletterale, la cui iniziale attribuisce la denominazione al gruppo di appartenenza dei singoli termini.
8 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
GRUPPO DArrivo
DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)
DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto)
DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)
DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)
DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)
9 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
QUALSIASI MODO DI TRASPORTO
Gruppo EGruppo E
EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto)
Gruppo FGruppo F
FCA Franco vettore (.. luogo convenuto)
Gruppo CGruppo C
CPT Trasporto pagato fino a (.. luogo di destinazione convenuto)
CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (.. luogo di destinazione convenuto)
Gruppo DGruppo D
DAF Reso frontiera (.. luogo convenuto)
DDU Reso non sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto)
DDP Reso sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto)
Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
10 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
Gruppo FGruppo F
FAS Franco lungo bordo (.. porto d’imbarco convenuto)
FOB Franco a bordo (.. porto d’imbarco convenuto)
Gruppo CGruppo C
CFR Costo e nolo (.. porto di destinazione convenuto)
CIF Costo, assicurazione e nolo (.. porto di destinazione convenuto)
Gruppo DGruppo D
DES Reso ex-Ship (.. porto di destinazione convenuto)
DEQ Reso banchina (.. porto di destinazione convenuto)
Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto
SOLO TRASPORTO MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
11 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
COSA REGOLANO GLI INCOTERMS
Obbligazioni derivanti dalla consegna in generaleObbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generaleResponsabilità dei documenti di esportazione ed importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasportoAssunzione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazioneObbligazioni reciproche di avvisoAssunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezioneTrasferimento dei rischi di perdita o danni alle merciProva da fornire quanto alla esecuzione del contratto
Pur disciplinando i principali obblighi delle parti e la ripartizione dei rischi e dei costi tra venditori e compratori, gli Incoterms non danno una risposta esauriente a tutti i problemi che possono insorgere tra le parti.
Per meglio comprenderne le implicazioni occorre ricordare :
12 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
COSA NON REGOLANO GLI INCOTERMS
Luogo, moneta, dilazione di pagamentoTrasferimento della proprietà dal venditore al compratoreViolazioni del contratto e loro conseguenzeGaranzie offerte dal venditorePresentazione di reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parzialeEsoneri da responsabilitàFatti od azioni che una parte dovrebbe effettuare nel proprio interesse
Per maggiori dettagli sulla materia, si veda la pubblicazione n. 560 della Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2000) acquistabile presso: Camera di Commercio Internazionale- Sezione ItalianaVia XX Settembre 5 - 00187 Roma Tel. 06 42034301 - fax 06 4882677
13 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE DEFINITE DAGLI INCOTERMS
1. a) fornitura della merce in conformità al contratto b) pagamento del prezzo;2. licenze, autorizzazioni e formalità;3. contratto di trasporto e di assicurazione;4. a) consegna b) presa in consegna;5. trasferimento dei rischi;6. ripartizione delle spese;7. a) avviso al compratore
b) avviso al venditore;8. prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico
equivalente;9. a) controllo, imballaggio, marcatura
b) ispezione della merce;10. altre obbligazioni.La lettera a) contraddistingue la posizione del venditoreLa lettera b) contraddistingue la posizione del compratore
14 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
EXW – (Ex works … named place)Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.Nessun obbligo documentale.
GRUPPO “E”: La clausola e gli obblighi delle parti
Deve mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento , non sdoganata e non caricata;non ha nessun obbligo documentale, salvo che il contratto e/o l’acquirente lo esigano specificamente;il livello di obbligazione è minimo.
Sopporta spese e rischi, dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione.
VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE
15 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
FCA – (Free carrier … named place)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.
FAS – (Free alongside ship… named port of shipment)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.
FOB – (Free on board … named port of shipment)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.
GRUPPO “F”: Le clausole e gli obblighi delle parti
VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE
Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore.
Adempie l’obbligo della consegna rimettendo la merce sdoganata all’export nel paese di partenza, al vettore designato dal compratore.
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
FASI OPERATIVE DEI TRASPORTI: Completi e “Groupage”
FABBRICA DOMICILIO CLIENTE
Porto anteriore
CAPOLINEA PARTENZASERVIZIO GROUPAGE(CENTRO RACCOLTA)
CAPOLINEA PARTENZASERVIZIO GROUPAGE(CENTRO RACCOLTA)
= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.
Trasporto internazionale
CAPOLINEA ARRIVOSERVIZIO GROUPAGE
(CENTRO SMISTAMENTO)
CAPOLINEA ARRIVOSERVIZIO GROUPAGE
(CENTRO SMISTAMENTO)
= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.
Riconsegna
operazione doganale export ev. visti e legal. documenti unitizzazione carichi
operazione doganale import svuotamento unità di carico
DOOR
TO
DOOR
C O M P L E T O
Ricarico
Scarico
Scari
co/r
icari
co e
v.
gia
cen
za
(*) Operatore trasporto multimediale
MEZ Z O
emissione fattura/packing listeventuale copertura assicurativaoperaz. Dog.le Export (per completi)
16
17 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
CFR – (Cost and Freight … named port of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.
CIF – (Cost, Insurance Freight … named port of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.
CPT - (Carriage paid to ... named place of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.
CIP – (Carriage, Insurance paid to... named place of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.
GRUPPO “C”: Le clausole e gli obblighi delle parti
VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE
Sopporta spese e rischi dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore per l’imbarco o la spedizione.
Ha l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto;per le rese CIF e CIP, è tenuto inoltre ad assicurare la merce.
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
18 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LE CLAUSOLE INGLESI
Le clausole inglesi per le merci sono edite dall’ Institute of London Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi) e sono indicate come “Institute Cargo Clauses”.
A seconda dei rischi coperti , occorre distinguere tra:
Sostituisce la vecchia “All Risks”, pur mantenendone il carattere tradizionale.I.C.C.(A)I.C.C.(A)
Delimita la copertura assicurativa con il sistema dei rischi nominati, indicando i “rischi coperti” ed i “rischi esclusi”.I.C.C.(B)I.C.C.(B)
Riducono la copertura delle ICC (B), escludendo:terremoto, eruzione vulcanica, fulmine, asporto fuori bordo,entrata di acqua di mare, lago o fiume nella nave, battello, stiva,veicolo, contenitore, elevatore o luogo di deposito.
I.C.C.(C)I.C.C.(C)
19 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
DAF – (Delivered at frontier … named place)documento di trasporto diretto usuale dal punto di partenza nel Paese di spedizione al luogo di destinazione finale nel Paese di importazione.
DES – (Delivered ex ship … named port of destination)polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale- documento di trasporto multimodale.
DEQ – (Delivered ex quay … named port of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; documento di trasporto multimodale.
DDU – (Delivered duty unpaid … named place)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.
DDP – (Delivered duty paid … named place)polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea- lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.
GRUPPO “D”: Le clausole e gli obblighi delle parti
VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE
Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata nel luogo di destinazione
Sopporta costi e rischi richiesti per consegnare le merci nel paese di destinazione, nel punto stabilito dalla resa utilizzata.
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
20 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE
regolano le modalità di esecuzione
stabiliscono quali sono i documenti che comprovano la stipulazione del contratto di trasporto
determinano la responsabilità del vettore
fissano i parametri per l’eventuale risarcimento del danno.
Il trasporto della merce è soggetto a leggi nazionali ed internazionali che:
21 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE
che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito ovvero dalla natura o dai vizi delle cose, o dal loro imballaggio, o ancora dall’operato del mittente o del destinatario
SE NON E’ IN SE NON E’ IN GRADO DI GRADO DI PROVAREPROVARE
che l’evento sia dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.
QUANDO QUANDO PROVAPROVA
Relativamente alle cose oggetto del trasporto
Il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi assume l’obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le riconsegna al destinatario:
Quindi il vettore che assume l’incarico del trasporto, assume anche la responsabilità dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto accade alle merci
durante l’esecuzione del trasporto.
22 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
LIMITAZIONI DI LEGGE PER LA RESPONSABILITA’ VETTORIALE
Le Convenzioni Internazionali sui trasporti stabiliscono i seguenti limiti di risarcimento del danno:
Convenzione CMR(trasporto via strada)
8,33 DSP per kg lordo
Convenzione Cotif/CIM(trasporto ferroviario)
16,66 DSP per kg lordo
Convenzione di Montreal(trasporto via aria)
17 DSP per kg lordo (I.A.T.A. = $ 20)
Convenzione di Bruxelles(trasporto via mare)
2 DSP per kg lordo, oppure 666,67 DSP per package/unit
Regole di Amburgo(trasporto via mare)
2,5 DSP per kg lordo, oppure 835 DSP per package/unit
Il risarcimento è fatto dipendere dal peso della merce danneggiata e non dal suo valore intrinseco: per ogni kg lordo di merce perduta o avariata il vettore deve “x” DSP.
Il DSP è una unità convenzionale il cui valore è rilevabile ogni giorno su “Il sole 24ore”, pagina Mercato dei Capitali, riquadro indicatori reali.
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