XVIII Congresso Nazionale CIPOMO · 2015-05-07 · 2043 del codice civile. Il risarcimento per...
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Dott.ssa Alessandra De Palma Direttore UOC di Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Collaboratore Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Assessorato Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna
Lazise, 16 Maggio 2014
XVIII Congresso Nazionale CIPOMO La gestione della complessità in Oncologia:
«intelligenza di sciame»
PREMESSA…
PROFILI di RESPONSABILITÀ
Esistono due (?) «tipi» di responsabilità:
PENALE: il fatto ipotizzato dalla norma consiste in una condotta o in
un evento detto reato, che produce, in capo a determinati organi dello
Stato, il dovere di promuovere l’applicazione, ai soggetti cui condotta
od evento sono attribuiti, di sanzioni, dette pene, che si chiamano
ammenda e arresto (e allora il reato è una contravvenzione) oppure
multa, reclusione od ergastolo (ed allora il reato è un delitto);
NON – PENALE: consistente nella costituzione, a carico dei soggetti
autori di condotte od eventi, o che si trovano in determinate situazioni
non necessariamente di autore con tali fatti, del dovere di compiere
prestazioni di dare o di fare o altre conseguenze negative, diverse
dalle sanzioni penali.
Il termine “non penale” vuole, in linea di massima, comprendere
la responsabilità civile da fatto illecito, la responsabilità contrattuale,
quella amministrativo-contabile dell’investito di pubbliche funzioni,
quella disciplinare e quella deontologica….
Il LATO “NEGATIVO” della
RESPONSABILITÁ…
PENALE
CIVILE
DISCIPLINARE
Deontologica
AMMINISTRATIVO-
CONTABILE
La responsabilità penale è personale, nel senso che può riguardare
solo la persona fisica effettivamente autrice della condotta commissiva
od omissiva punita in quanto tale o perché causa dell’evento previsto
come reato
La responsabilità civile, a differenza di quella penale, non è
strettamente personale e ha, quale conseguenza più rilevante, l’obbligo
di risarcire il danno. Anzi, si può ritenere la responsabilità civile come
un istituto giuridico integrativo di quello della responsabilità penale,
perché essa risponde all’esigenza di tutelare direttamente la persona
danneggiata. L’area della responsabilità civile è più ampia di quella penale
sia perché molti fatti illeciti non configurano reati, per assenza di elementi
soggettivi, sia perché la disciplina della responsabilità civile non è sottoposta
al principio di “tipicità” stabilito, per motivi di garantismo, con riguardo alle
fattispecie criminose (solo alcuni fatti compiutamente descritti costituiscono
reato, ma non esiste un “catalogo” legale dei fatti illeciti fonti dell’obbligo di
risarcire il danno). Esistono due tipi di responsabilità civile, quella
contrattuale e quella extracontrattuale.
ILLECITO PENALE COLPA GENERICA (imperizia, imprudenza, negligenza)
COLPA SPECIFICA (inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline)
ILLECITO CIVILE
RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE
RESPONSABILITÁ EXTRACONTRATTUALE
ART. 43 C.P.
CASSAZIONE “BIFRONTE”
PERCHÉ
IN AMBITO PENALISTICO:
IN DUBIO PRO REO (OPERATORE)
IN AMBITO CIVILISTICO:
IN DUBIO PRO MISERO
(CONTRA MEDICUM)
ILLECITO PENALE = REATO
il FATTO (la condotta “antigiuridica”)
il NESSO di CAUSALITÁ
l’EVENTO di DANNO
(lesione o morte del/la pz.)
Responsabilità civile
Contrattuale: si verifica a seguito di violazioni di
obblighi scaturenti da un accordo contrattuale;
Extracontrattuale: “Qualunque fatto doloso o
colposo arrechi ad altri un danno ingiusto, obbliga
chi ha commesso il fatto, a risarcire il danno” – art.
2043 del codice civile. Il risarcimento per illecito
civile, nato per danni prettamente patrimoniali, è
stato in seguito esteso anche a danni di natura non
patrimoniale.
CONDOTTA del
PROFESSIONISTA
SANITARIO
commisurata ai singoli
ruoli e responsabilità
NESSO CAUSALE
DANNO al/la
PAZIENTE
Vero in ambito penale, ma…
in quello civile un po’ meno!
NESSO DI CAUSA processo civile vs processo penale
Le regole giuridiche fissate dall’ordinamento sono diverse,
in relazione alle funzioni svolte dal processo civile
e dal processo penale e dei valori posti
in gioco nell’uno e nell’altro tipo di procedimento
La responsabilità civile contrattuale
Il paziente deve allegare l’esistenza del contratto
e la prova che il danno patito si è verificato
in costanza della prestazione sanitaria
L’ONERE PROBATORIO nella
Responsabilità contrattuale è tutto nostro
Il debitore/contraente inadempiente
(sanitario/struttura/entrambi)
dovrà dimostrare, per andare esente da
responsabilità, che l’inadempimento è
dovuto ad una causa a lui non imputabile
La “vicinanza della prova”
La PROVA dell’ESATTO ADEMPIMENTO È
nella CARTELLA CLINICA (IN GENERALE
nella DOCUMENTAZIONE SANITARIA)
La DOCUMENTAZIONE CLINICA È REDATTA
da una delle “PARTI”
ESATTO ADEMPIMENTO = COERENZA
LOGICA del PERCORSO TERAPEUTICO A
PROVA di “NON TECNICO”
RESPONSABILITÁ
CONTRATTUALE
Art. 1218 cc
Inadempimento di
contratto
Onere della prova spetta
al professionista/
struttura
Art. 1218 cc
Prescrizione: 10 anni
Art. 2966 cc
RESPONSABILITÁ
EXTRACONTRATTUALE
Art. 2043 cc
“Neminem laedere”
Onere della prova spetta
a chi richiede il
risarcimento
Art. 2697 cc
Prescrizione: 5 anni
Art. 2947 cc
RIPARTIZIONE dell’ONERE della PROVA
- 16 -
A partire dagli anni ’70 si è verificato un
progressivo incremento delle azioni
giudiziarie dei pazienti nei confronti dei
medici, a cui ha fatto seguito una
crescente tendenza della giurisprudenza
a considerare nuove fattispecie di danno
riconducibili a malpractice
dei professionisti sanitari.
A seguito di diversi casi di malpractice, con
conseguente proliferazione del numero
delle denunce da parte dei pazienti nei
confronti delle strutture sanitarie e/o del
singolo medico, il professionista è portato
ad adottare scelte diagnostico-terapeutiche
finalizzate non tanto all’erogazione della
migliore prestazione sanitaria, quanto alla
riduzione delle possibili cause di denunce
e, quindi, dei contenziosi giudiziari….
Spesso gli specialisti per «eccesso di zelo» prescrivono farmaci
in modo inappropriato od «overtreatment», procedure diagnostiche a
volte inutili, oppure preferiscono interventi da realizzarsi con
strumentazioni tecnologicamente non avanzate e più invasive,
ma a basso rischio per il/la paziente che deve “subire” tali trattamenti
Ripercussioni negative piuttosto impattanti in termini di
costo delle terapie e, conseguentemente, in termini di
accesso alle cure da parte del/la paziente e qualità delle stesse
La medicina difensiva si profila inizialmente come un criterio di
comportamento professionale inteso a limitare il rischio di
responsabilità del medico.
Nel corso degli anni, tuttavia, in aggiunta al rischio
“tradizionale” legato alla possibilità di un danno a carico del/la
paziente – il medico è sempre più esposto ad un rischio nuovo,
che in gran parte prescinde dalle eventuali conseguenze
negative delle scelte terapeutiche nei confronti della persona
malata.
In particolare è sempre più concreta la possibilità che un
comportamento professionale appropriato per il/la paziente,
possa originare un rischio per il medico in ragione del costo
che produce a carico del SSN, determinando così una
responsabilità di tipo “erariale” a carico del medico pubblico
dipendente.
LA MEDICINA DIFENSIVA….
RESPONSABILITÀ del PROFESSIONISTA
SANITARIO PUBBLICO per DANNO ERARIALE
Con sentenza n. 275/E.L./04 la Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale della Regione Umbria condanna alcuni medici di
medicina generale per iper-prescrizione.
28 giugno 2004, n.275 (1) - Sentenza di condanna nei confronti di
due medici di medicina generale che hanno causato un danno
erariale da «iperprescrizione» di farmaci, nonostante l’ASL di Terni
fornisse loro periodicamente i notevoli scostamenti nella
somministrazione di alcuni tipi di farmaci.
La condotta gravemente antidoverosa dei medici, «con indubbia
violazione dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà … porta ad
affermare che entrambi i predetti convenuti hanno agito con dolo ed
in particolare con “dolo contrattuale o in adempiendoˮ» .
Trattamenti inappropriati possono essere fonte
anche di responsabilità contabile…
La Corte dei Conti stabilisce: «Infatti, secondo i normali criteri
del buon senso comune, non risponde ad alcun criterio di
utilità reale e concreta prescrivere ulteriori dosi dello stesso
farmaco che vanno oltre la possibile consumabilità in base alle
prescrizioni contenute nelle schede del Ministero della
Salute, per cui - quando si è in presenza di iperprescrittività di
un farmaco - si verifica o uno “spreco tout court” (per non
uso) ovvero uno “spreco per uso improprio” (come nel caso
di utilizzazione per un valore terapeutico minore rispetto a
quello per il quale il farmaco in questione è stato prodotto[
omissis])»….
La Corte dei Conti ha altresì riconosciuto all’ASL 4 di Terni un
ulteriore danno all’immagine ed al prestigio della P.A., con
conseguente condanna al risarcimento a carico dei due
medici….
Le posizioni delle Agenzie regolatorie, dell’Antitrust, dei clinici
prescrittori, delle Regioni e delle Aziende sanitarie, dei
Tribunali amministrativi, dei produttori farmaceutici in relazione
alle esigenze di salute pubblica, ma anche rispetto a regole
autorizzative, concorrenza, appropriatezza d’uso, trasparenza e
verifica del rispetto delle regole di accesso al mercato, sono gli
elementi fondanti del dibattito su questi farmaci.
In Italia la posizione dell’AIFA, in sintonia con quella di
altre Agenzie regolatorie, chiarisce che i medicinali
biologici e biosimilari non possono essere considerati
“sic et simpliciter” alla stregua dei prodotti equivalenti,
escludendone quindi la vicendevole sostituibilità
terapeutica.
La scelta di trattamento con un farmaco biologico
o con un biosimilare rimane una decisione clinica
affidata al medico specialista.
Le Aziende sanitarie sono fortemente interessate allo sviluppo dei medicinali
biotecnologici per la loro rilevanza sotto il profilo clinico e terapeutico, ma anche
sotto quello economico. L’ interesse sulle procedure in grado di verificare il profilo
beneficio/rischio e la compatibilità con le risorse disponibili costituisce la
vera nuova sfida con modalità in grado di tener conto anche della tenuta del
Servizio Sanitario Nazionale. Un ruolo interessante spetta alle Aziende
farmaceutiche, che producono ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, che tenga
conto anche della responsabilità sociale in termini di tenuta del sistema
sanitario pubblico che si confronta con costi e bisogni assistenziali crescenti.
NELLA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER LA PRESCRIZIONE DI
FARMACI, IL MEDICO DEVE POTER DIMOSTRARE CHE HA ACQUISITO UN VALIDO
CONSENSO INFORMATO ALLA CURA, CHE HA PRESCRITTO UNA CURA IDONEA
ALLA DIAGNOSI ACCERTATA, CHE HA SCELTO, TRA LE OPZIONI DISPONIBILI,
QUELLA PIÙ SICURA, EFFICACE E IDONEA AL CASO, CHE HA ESCLUSO
CONTROINDICAZIONI ALL’USO E INTERAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE
CON ALTRE CURE CONTEMPORANEAMENTE ASSUNTE, CHE HA PRESCRITTO
DOSI CORRETTE DEL FARMACO E CHE HA MONITORATO IL PAZIENTE PER IL
RISCHIO DI COMPARSA DI EFFETTI COLLATERALI PER CUI UN EVENTUALE
DANNO CAUSATO DAL FARMACO NON È A LUI IMPUTABILE.
(Sentenza 10 Maggio 2001 della Corte di Giustizia
della Comunità Europea in merito alla Causa C203/997).
FARMACI ANTITUMORALI
Un uso appropriato dei farmaci antitumorali è la più
importante premessa per ottenere l’efficacia attesa e
mantenere gli effetti collaterali entro limiti accettabili
Gli elementi topici dell'appropriatezza
della prescrizione sono:
a) indicazione corretta
b) rapporto favorevole beneficio/rischio
I progressi terapeutici ottenuti in ambito oncologico sono in buona parte
riferibili alla sperimentazione continua di protocolli diagnostici e terapeutici.
Questo contesto favorisce una situazione normativa peculiare caratterizzata
da un uso off-label esteso e dal contrasto tra costi sostenibili e domanda
(diritto) di cure da parte dei pazienti e dei loro familiari.
L'uso off-label dei farmaci oncologici è frequente
Pochi studi sulla reale incidenza e
sulle caratteristiche della prescrizione off-label
in oncologia nell'adulto
In Italia una survey AIOM ha evidenziato una
frequenza di off-label nel 18,9%
nella prescrizione degli antitumorali
Gli organi d’informazione hanno, però,
diffuso percentuali fino al
78% del totale delle prescrizioni…
Requisiti dell'uso off-label di un farmaco (secondo la Legge 94/98)
Informazione e consenso informato del paziente
Assenza di terapie alternative
Efficacia dimostrata nella letteratura scientifica
Conseguenze dell'uso off-label
Aspetti clinici Scarse conoscenze sul profilo efficacia-sicurezza
Aspetti economici…per il SSN
Aspetti legali e medico-legali…
…per il medico prescrittore
Problematiche etiche
L'impiego dei farmaci antitumorali
deve fondarsi sulle evidenze
scientifiche; l’EBM risponde a criteri
di qualità in termini di efficacia e di
appropriatezza di risultati e soddisfa
anche i requisiti per una prescrizione
eticamente responsabile
L'oncologo deve avere la lucida
consapevolezza scientifica di
prescrivere al/la proprio/a paziente le
terapie più idonee, senza lasciarsi
travolgere dalle emozioni e, d'altra
parte, senza sottrarsi alle regole
dell'appropriatezza
È necessario attenersi alle regole
dell'AIFA nella compilazione delle
schede di raccolta dei dati,
dall’arruolamento fino alla fine del
trattamento, regole che condizionano
i meccanismi di rimborsabilità
L'uso off-label è legittimato da
presunzione di efficacia terapeutica
presunzione di vantaggio terapeutico
assenza di alternativa terapeutica
ma non può essere esente da
monitoraggio continuo (farmacovigilanza)
assunzione di responsabilità
valutazione dei risultati
La normativa vigente in materia di prescrizione e di utilizzo di farmaci off
label (Legge 648/1996; Legge 8 aprile 1998, n. 94; Codice di Deontologia
medica del 16 dicembre 2006, in revisione), prevede una certa libertà
nell’attività prescrittiva del medico, stabilendo che questi possa impiegare
un medicinale che non abbia ricevuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio per il trattamento di una data patologia.
Tale prescrizione, però, deve avvenire sempre sotto la diretta e non
delegabile responsabilità del prescrittore, rientrando nell’ambito della
libertà diagnostico-terapeutica del medico e della conseguente “libertà
prescrittiva” di cui il sanitario gode. Liceità della prescrizione significa
autonomia e discrezionalità delle scelte compiute dal medico, le quali
non potranno mai essere disgiunte dal rispetto del criterio della corretta
e adeguata valutazione, ossia del vaglio “secondo scienza e coscienza”,
del miglior interesse di quel/la paziente, con la sua condivisione.
Il medico è libero nella scelta della terapia alle seguenti condizioni:
sia convalidata da principi scientifici, condivisi e validati in ambito
sanitario, con esclusione, quindi, dei trattamenti velleitari, sperimentali,
empirici e purché sia conforme a lavori su pubblicazioni scientifiche
accreditate in campo internazionale;
non possono essere sostituite con medicinali off label terapie di sicura
efficacia, in forza anche di quanto previsto dal Codice di Deontologia
medica;
sia presente un autentico consenso informato del/la paziente sui profili
di rischio;
si garantisca l’assunzione di responsabilità della cura e si attui un
attento monitoraggio degli effetti.
IMPORTANTE: accanto alla complessiva valutazione clinica, è necessario che si
proceda ad un’appropriata informazione del/la paziente ed all’ottenimento del suo
consenso (nel caso dei farmaci off label obbligatoriamente scritto),
conformemente con quanto espresso nei principi costituzionali, più precisamente
nell’art. 32, comma 2 e negli artt. 2 e 13 della Costituzione.
Il medico che prescriva i medicinali off label e che non agisca in via del tutto
sperimentale, risponderà (analogamente a quanto previsto per i farmaci
“tradizionali”) delle eventuali lesioni riportate dal/la paziente a causa della loro
somministrazione, qualora non abbia compiuto un’attenta valutazione comparativa
tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi al particolare utilizzo del farmaco che
era possibile prevedere sulla base della situazione clinica di quel/la paziente. La
prescrizione off label, tuttavia, comporta una responsabilità maggiore a carico del
medico, riguardante non solo l’eventuale insorgenza di eventi avversi, ma anche la
mancata guarigione, soprattutto nei casi in cui questa sia ipotizzabile invece
seguendo una cura “tradizionale”.
Si sottolinea, altresì, come il ruolo centrale del medico sia anche quello di «equo»
allocatore delle risorse economiche in campo sanitario. Sarà compito di ogni
professionista predisporre il più corretto iter diagnostico di una determinata
patologia e, quindi, utilizzare i farmaci ritenuti, di caso in caso, più utili ed efficaci.
Far questo significa soppesare caso per caso, paziente per paziente, nell’interesse
della salvaguardia della sua salute, queste modalità prescrittive. Anche la
deontologia medica raccomanda l’appropriatezza delle prestazioni, cioè l’attenzione
al rapporto tra benefici attesi e possibili rischi. Il rispetto dei tetti di spesa in ambito
sanitario si traduce, così, inevitabilmente, in un miglioramento delle prestazioni
mediche verso l’intera collettività.
CONSENSO INFORMATO (informed consent)
SCELTA INFORMATA (informed choice)
PROCESSO DECISIONALE
CONDIVISO (shared-decision making)
Come fare…bene, allora?
Il consenso Inteso nella originaria etimologia latina
CON-SENTIRE, sentire assieme
Processo di condivisione degli elementi
di certezza e di incertezza. Partecipazione di medico e paziente ad una
relazione, ad un processo circolare che inizia con
l’informazione dal medico al paziente e termina
con la scelta di quest’ultimo in direzione inversa
in vista di una ALLEANZA TERAPEUTICA
(Carlo Casonato)
LA FIRMA SU UN PEZZO DI CARTA
NON È CONSENSO INFORMATO
NON TUTELA SU DI UN
PIANO MEDICO-LEGALE
NON HA NESSUN VALORE ETICO-
DEONTOLOGICO
OSTACOLA L’ADESIONE E
LA SCELTA CONSAPEVOLE
L’intera équipe deve essere
coinvolta nel processo,
in modo che il/la paziente
ed i suoi familiari percepiscano
appieno l’attenzione,
la premura, la diligenza,
ovvero
la professionalità
di ogni operatore
“COMUNICARE IL RISCHIO”
Esplicitare chiaramente ed esaustivamente
ai/alle pazienti e ai loro familiari la quota di
rischio legata ai trattamenti (quasi sempre si
tratta di casi complessi, di pazienti
plurioperati, pluritrattati, con fattori di rischio e
comorbidità a volte importanti, con una
grande componente emotiva da gestire, ecc.)
“COMUNICARE IL RISCHIO”
“Comunicare” il rischio, farlo comprendere
appieno senza effetti terrorizzanti
“Comunicare” anche la tranquillità: il/la
paziente si affida ad un’équipe esperta
che farà quanto di meglio per “evitare” o
“minimizzare” il rischio
Deve essere chiaro che l’intervento É DECISO
dal/la “professionista” (condividere non significa
«scaricare» le responsabilità della scelta sul/la pz):
l’indicazione, l’appropriatezza, il bilancio rischi/
benefici per quel/la determinato/a paziente sono
valutazioni che competono esclusivamente al
professionista … e, per quanto si lavori,
l’asimmetria informativa resta!
Non cedere in alcun modo, a fronte di dubbi, alle
pressioni/richieste di familiari/pazienti!!!
“COMUNICARE IL RISCHIO”
QUALI CRITICITÁ?
Impossibilità di dimostrare il corretto
svolgimento del processo informativo
Quale informazione?
Data come?
Da chi? A chi?
Quanto esaustiva e quanto effettivamente
compresa dal/dalla paziente e/o dai suoi
rappresentanti legali (genitori per il/la
minore)? Possibilità di riflessione? Dubbi?
Dissenso e Revoca
SI DEVONO SEMPRE DOCUMENTARE con
le MEDESIME MODALITÁ del “CONSENSO”
Valutare sempre il miglior interesse del/la
paziente (adulto o minore) che potrebbe
non coincidere con la volontà dei familiari
soprattutto se sono i genitori….
In particolare … in Oncologia … è doveroso
individuare con buona precisione il momento
in cui le terapie e gli accertamenti diagnostici
divengono futili o quando si presenta la fase
terminale comportandosi coerentemente,
offrendo cioè cure palliative adeguate,
accompagnando e sostenendo
contemporaneamente anche i familiari
attraverso una corretta comunicazione.
Attenzione quotidiana alla “futilità” terapeutica
Proporzione tra qualità e quantità
delle cure e risultati attesi in termini di qualità
della vita e di rispetto della libertà del/la paziente
Alleanza tra medici e pazienti nel contrastare l’idea che la
salute si possa assicurare con un semplice crescente
numero di prestazioni e interventi…
IMPORTANTE DIALOGO TRA IL
PROFESSIONISTA DELLA SALUTE E IL/LA PAZIENTE
LE 5 PRESTAZIONI INUTILI PIÙ
FREQUENTEMENTE PRESCRITTE… (IN ONCOLOGIA)
1. Non utilizzare terapia antitumorale in pazienti con tumori solidi che
hanno le seguenti caratteristiche: low performance status (3 o 4), nessun
beneficio ottenuto da precedenti interventi supportati da evidenze, non
eleggibilità a studio clinico e nessuna evidenza robusta in supporto del
valore clinico di ulteriore trattamento antitumorale.
2. Non eseguire PET, TAC e scintigrafia ossea nella stadiazione del
tumore primitivo della prostata a basso rischio di metastasi.
3. Non eseguire PET, TAC e scintigrafia ossea nella stadiazione del
tumore primitivo della mammella a basso rischio di metastasi.
4. Non eseguire esami di controllo (biomarcatori) o diagnostica per
immagini (PET, TAC e scintigrafia ossea) per pazienti asintomatiche
precedentemente trattate per tumore alla mammella con intento curativo.
5. Non usare fattori stimolanti i globuli bianchi per la prevenzione primaria
della neutropenia febbrile in pazienti con meno del 20% di rischio di
questa complicanza.
È possibile integrare linguaggi scientifici diversi,
che, decodificando il binomio salute/malattia,
garantiscano al/la paziente e alla sua famiglia un aiuto
interdisciplinare e interprofessionale, attraverso
l’intervento di competenze e ruoli professionali diversi:
Oncologo
Psicologo
Infermiere
Volontario
Assistente sociale
Medico di medicina generale
Psichiatra
Farmacista…….
La famiglia del/la paziente può costituire
un’importante risorsa, ma dev’essere
debitamente supportata e accompagnata nel
percorso di ricovero e cura….
1. Completa e dettagliata conoscenza delle modalità di
esecuzione, indicazioni, limiti, controindicazioni, etc. della
metodica impiegata;
2. Rapporto professionista-paziente;
3. Adeguata informazione;
4. Valido consenso;
5. Adeguata compilazione della cartella clinica
(documentazione sanitaria in generale);
6. Protocolli diagnostico-terapeutici e linee guida;
7. Risk Management;
8. Formazione etica e deontologica del personale sanitario.
La CURA della COMUNICAZIONE
NASCE anche dall’ESIGENZA
di ATTENUARE o meglio
di PREVENIRE la CONFLITTUALITÁ
in senso “BIDIREZIONALE”
La comunicazione e la relazione terapeutica
sono strumenti e competenze che non possono
essere semplicemente lasciate alle attitudini ed
abilità del singolo professionista della salute
ma vanno sviluppate ed insegnate con un’adeguata pianificazione e verifica.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il consenso informato diventa una
componente della dimensione comunicativa
del rapporto medico-paziente
L’informazione deve essere personalizzata. La scelta dei
contenuti informativi e delle modalità di comunicazione è legata
al/la paziente, anche nel caso di un’utenza «speciale». È
necessaria la verifica della ricezione dei contenuti informativi
Sotto il profilo giuridico occorre ripensare
il concetto stesso di “medicina difensiva”,
valutando se la tutela più efficace possa
derivare da comportamenti ipercautelativi,
oppure se sia meglio puntare:
1) sull’appropriatezza prescrittiva e
2) sulla pianificazione di strumenti
organizzativi finalizzati al contenimento e
alla gestione del rischio clinico,
tenendo conto delle difficoltà di orientarsi
sotto il profilo terapeutico in uno scenario
normativo e regolatorio (nazionale e
regionale) sempre più complesso.
QUALE MEDICINA TUTELA DAVVERO
PROFESSIONISTA, PAZIENTE e SSN?
Questo dilemma pone problemi sia sul piano
etico-professionale sia sul piano medico-legale
in caso di danni o esiti negativi delle cure.
Si è iniziato a porre il problema dell’impatto positivo e di
quello negativo delle linee guida. Infatti, se pare che
esista un impatto positivo sulle cure di tali strumenti,
classificati come “aiuti decisionali”, si teme tuttavia che
l’utilizzo e la diffusione delle linee guida possa
comportare una maggiore vulnerabilità del
professionista rispetto a denunce e condanne per
malpractice.
…VANTAGGI
Selezione e sintesi dell’ampia ed aggiornata informazione scientifica, con
semplificazione per il professionista dell’ardua impresa di orientare il proprio
aggiornamento all’interno della miriade di notizie che continuamente lo
raggiungono od alle quali può attingere
Omogeneità dei comportamenti
Trade-off tra l’efficienza e l’efficacia delle procedure diagnostiche e
terapeutiche
Migliore possibilità di verificare gli outcome mediante opportuni strumenti
statistici
…LIMITI
Riduzione dell’autonomia decisionale del professionista
Assenza di personalizzazione nell’approccio al singolo paziente
Rischio di strumentalizzazione per accuse di condotta colposa nell’ipotesi di
loro mancato rispetto
Induzione della “medicina difensiva” e dei comportamenti improntati alle
decisioni “per motivi medico-legali”
Alcune linee guida sono inattuabili
Conflitto d’interesse
Quanto servono al medico?
POCO se non le conosce e non le sa usare.
MOLTO nella pratica clinica, quando ha bisogno di
conoscere in tempi brevi le migliori evidenze disponibili
o ha un quesito specifico.
MOLTISSIMO in giudizio, se si è attenuto ad affidabili
linee guida e l’hanno denunciato.
ABBASTANZA in giudizio, se si è discostato da affidabili
linee guida e ha motivato e sa motivare il perché.
Nella responsabilità medica (dove è centrale il giudizio sulle regole di
diligenza professionale) la valutazione delle condotte deve avvalersi,
per quanto possibile, della letteratura ufficiale del contingente
momento storico, in particolare di quella accreditata nei manuali e
trattati di indiscusso prestigio, ovvero di rassegne aggiornate
pubblicate sulle riviste internazionali più selettive e prestigiose. E
soprattutto deve fare riferimento a linee guida aggiornate perché si
tratta dei riferimenti in genere condivisi dalla maggior parte degli
esperti.
TUTTAVIA…
…proprio i criteri di base delle linee guida e quelli specifici della
valutazione dei “mezzi” cui il medico è obbligato devono indurre chi
valuta e giudica a tenere conto dell’opzionalità che ogni procedura
diagnostica e terapeutica tollera.
L’adempimento rispetto alle linee guida non esime dalla
responsabilità quando si dimostri la loro incompatibilità con i
canoni di prudenza, diligenza e perizia nel singolo caso
concreto.
Le linee guida possono essere preziose per il medico quando
lo aiutano ad evitare che commetta possibili errori od
omissioni, a superare situazioni di potenziale conflitto, a
migliorare l’assistenza e, di conseguenza, lo stato di salute
dei pazienti; i sanitari, del resto, hanno la facoltà di astenersi
dall’obbedire alla linea guida, ovviamente opponendo una
giusta motivazione e addossandosi tutte le responsabilità in
caso di contenzioso.