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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1442—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Disposizioni in materia di sospensione del processo penalenei confronti delle alte cariche dello Stato

Presentato il 2 luglio 2008

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-segno di legge introduce un meccanismo disospensione processuale diretto a tutelarel’interesse al sereno svolgimento delle fun-zioni che fanno capo alle più alte carichedello Stato.

Nella sentenza n. 24 del 2004, la Cortecostituzionale ha affermato che si tratta diun interesse apprezzabile dell’ordina-mento, « che può essere tutelato in armo-nia con i princìpi fondamentali dello Statodi diritto, rispetto al cui migliore assetto laprotezione è strumentale ». La Corte ha,inoltre, riconosciuto che il legislatore puòassicurare tutela a tale interesse ancheattraverso il meccanismo della sospensionedel processo penale.

La ratio legis risiede, pertanto, nei prin-cìpi di continuità e di regolarità nell’eser-cizio delle più alte funzioni pubbliche, nelpieno rispetto del principio di eguaglianza,che consente di prevedere un regime dif-

ferenziato, anche riguardo all’eserciziodella giurisdizione, purché risultino con-cretamente tutelati anche gli altri concor-renti valori costituzionali, secondo le in-dicazioni fornite dalla Corte costituzio-nale, nella citata sentenza n. 24 del 2004.

Il disegno di legge si compone di unsolo articolo.

Il comma 1 prevede la sospensione exlege dei processi penali nei confronti delPresidente della Repubblica, dei Presidentidelle Camere e del Presidente del Consigliodei ministri, fino alla cessazione dallacarica o dalla funzione.

Appare ragionevole limitare il mecca-nismo della sospensione alle più alte ca-riche dello Stato che siano anche omoge-nee tra loro, con riguardo sia alla fonted’investitura, che promana dalla volontàpopolare e, dunque, dall’articolo 1 dellaCostituzione, sia al munus esercitato, cheha natura eminentemente politica.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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Esclusivamente per tale motivo, si ri-tiene che non possa essere assimilata allequattro cariche indicate nel comma 1quella rivestita dal Presidente della Cortecostituzionale, diversa per investitura efunzioni, nei cui confronti continua, pe-raltro, ad operare l’immunità di cui al-l’articolo 3 della legge costituzionale n. 1del 1948.

Il comma 1 contempla una doppiaeccezione: « Salvi i casi previsti dagli ar-ticoli 90 e 96 della Costituzione ». Essa staa significare che, nei confronti del Presi-dente della Repubblica e del Presidentedel Consiglio dei ministri, la sospensioneriguarda i reati extrafunzionali.

I cosiddetti « reati funzionali » rien-trano, infatti, nella disciplina prevista dallemenzionate norme costituzionali, secondocui il Presidente della Repubblica non èresponsabile degli atti compiuti nell’eser-cizio delle sue funzioni, tranne che peralto tradimento o per attentato alla Co-stituzione; mentre il Presidente del Con-siglio dei ministri, per i predetti reati, puòessere sottoposto alla giurisdizione ordi-naria, dopo la decisione di rinvio a giu-dizio adottata dal tribunale dei ministri e,in ogni caso, previa autorizzazione dellaCamera di appartenenza.

Il comma 1 prevede, inoltre, che lasospensione del processo opera anche inrelazione a fatti commessi anteriormenteall’assunzione della carica o della fun-zione. Risulta, infatti, evidente che l’esi-genza di tutela delle alte cariche delloStato sussiste in relazione alla pendenzadel processo, indipendentemente dal fattoche si proceda per fatti commessi in epocaanteriore all’assunzione della carica odella funzione.

Il comma 2 prevede che, in ogni mo-mento, l’imputato può rinunciare alla so-spensione, anche attraverso il difensoremunito di procura speciale. Questa dispo-sizione esclude l’automatismo della so-spensione, tutelando il diritto di difesadell’imputato, che può volontariamentedecidere di affrontare il processo senzadoversi dimettere dalla carica ricoperta. Sirealizza, così, l’equo contemperamento dei

valori sottesi agli articoli 24 e 51 dellaCostituzione.

Sotto il profilo della ragionevolezza,inoltre, va evidenziato che la disposizionecontenuta nel comma 2 è conforme allaratio legis, in quanto la rinuncia allasospensione assume un valore obiettivo,dimostrando che, nel caso concreto, losvolgimento del processo non interferiscecon il « sereno svolgimento della carica »,alla cui esclusiva tutela è preordinato ilmeccanismo di sospensione.

Il comma 3 consente al giudice, qualorane ricorrano i presupposti, di acquisire,nel processo sospeso, le prove non rinvia-bili. Si tratta di una « valvola di sicurezza »che, escludendo la paralisi assoluta delleattività processuali, salvaguarda il dirittoalla prova e impedisce che la sospensioneoperi in modo generale e indifferenziatosul processo in corso.

Il comma 4 prevede che, in caso disospensione del processo, è sospeso ancheil corso della prescrizione dei reati in essocontestati, secondo il meccanismo generaleprevisto dall’articolo 159 del codice pe-nale. La prescrizione riprende il suo corsodal giorno in cui è cessata la causa dellasospensione.

Il comma 5, conformemente al comma1, prevede che la sospensione opera perl’intera durata della carica o della fun-zione, trattandosi di un meccanismo atutela del munus pubblico. Peraltro, lanecessità di contemperare siffatta tutelacon l’esercizio della giurisdizione porta adescludere la reiterazione della sospen-sione, onde evitare che la stessa possaprotrarsi indefinitamente.

La diversa durata delle quattro altecariche indicate nel comma 1, in relazioneai termini previsti negli articoli 60 e 85della Costituzione, e la possibilità di unanuova nomina del Presidente del Consigliodei ministri hanno tuttavia imposto diprevedere, per quest’ultima carica, unalimitata eccezione alla regola della nonreiterabilità, nel caso del nuovo incaricoassunto nella stessa legislatura.

Il comma 6 prevede la possibilità, perla parte civile, di trasferire l’azione in sedecivile, in deroga all’articolo 75, comma 3,

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del codice di procedura penale. Tale de-roga non soltanto è compatibile con iprincìpi generali – posto che la rinunciaagli atti del giudizio, derivante dal trasfe-rimento dell’azione civile nel processo pe-nale, non preclude la riproposizione delladomanda – ma è una scelta costituzional-mente obbligata, secondo quanto indicatodalla Corte costituzionale, nella citata sen-tenza n. 24 del 2004, al fine di evitare chela posizione della parte subisca gli effettidella sospensione del processo penale.

Per apprestare una piena tutela deldiritto della parte civile viene, inoltre,previsto che, in caso di riproposizionedella domanda in sede civile, la causa

debba essere trattata con priorità, attra-verso la riduzione del termine per com-parire.

Il comma 7 contiene una disposizionetransitoria, che estende la sospensione an-che ai processi penali già in corso, in ognifase, stato e grado, alla data di entrata invigore della legge.

Infine, il comma 8 stabilisce che lalegge entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale.

Dalla legge non derivano nuovi o mag-giori oneri a carico del bilancio delloStato; si omette, pertanto, di predisporrela relazione tecnica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

A) Necessità dell’intervento normativo.

Il disegno di legge introduce un meccanismo di sospensioneprocessuale diretto a tutelare l’interesse al sereno svolgimento dellefunzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato (Presidentedella Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidentedella Camera dei deputati e Presidente del Consiglio dei ministri).

La ratio legis risiede nei princìpi di continuità e di regolaritànell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche, nel pieno rispetto delprincipio di eguaglianza, che consente di prevedere un regimedifferenziato, anche riguardo all’esercizio della giurisdizione, purchérisultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valoricostituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 24 del 2004.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulleleggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide su materia già precedentemente regolatadalla legge n. 140 del 2003, le cui disposizioni in materia sono peròstate dichiarate illegittime con pronuncia della Corte costituzionalen. 24 del 2004; l’intervento non realizza, pertanto, alcuna sovrappo-sizione di norme.

C) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comu-nitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo diincompatibilità con l’ordinamento comunitario o internazionale.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinariee a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o diincompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, inci-dendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa delloStato.

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E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispon-gono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il disegno di legge, come già evidenziato, non coinvolge le funzionidelle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva dilegge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sonocorretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-ficazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge non introduce modificazioni o integrazioni alledisposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti oespliciti.

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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazionedelle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L’intervento normativo coinvolge gli uffici giudiziari competentialla trattazione dei procedimenti relativi alle più alte cariche delloStato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Re-pubblica, Presidente della Camera dei deputati e Presidente delConsiglio dei ministri).

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle ammi-nistrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa enell’analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell’intervento normativo, già nel breve periodo, è ditutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capoalle più alte cariche dello Stato.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economicae sociale.

Non sono previsti per gli uffici interessati ulteriori impegnisuperiori a quelli già realizzabili con i mezzi e con gli organicinormalmente a loro disposizione.

E) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazionedelle opzioni regolatorie possibili.

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l’unico strumento tecnico normativo possibiletenuto conto della materia oggetto dell’intervento.

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DISEGNO DI LEGGE___

ART. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90e 96 della Costituzione, i processi penalinei confronti dei soggetti che rivestono laqualità di Presidente della Repubblica, diPresidente del Senato della Repubblica, diPresidente della Camera dei deputati e diPresidente del Consiglio dei ministri sonosospesi dalla data di assunzione e fino allacessazione della carica o della funzione.La sospensione si applica anche ai processipenali per fatti antecedenti l’assunzionedella carica o della funzione.

2. L’imputato o il suo difensore munitodi procura speciale può rinunciare in ognimomento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce algiudice, ove ne ricorrano i presupposti, diprovvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467del codice di procedura penale, per l’as-sunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell’ar-ticolo 159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l’interadurata della carica o della funzione e nonè reiterabile, salvo il caso di nuova nominanel corso della stessa legislatura.

6. Nel caso di sospensione, non siapplica la disposizione dell’articolo 75,comma 3, del codice di procedura penale.Quando la parte civile trasferisce l’azionein sede civile, i termini per comparire, dicui all’articolo 163-bis del codice di pro-cedura civile, sono ridotti alla metà, e ilgiudice fissa l’ordine di trattazione dellecause dando precedenza al processo rela-tivo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano anche ai processipenali in corso, in ogni fase, stato o grado,alla data di entrata in vigore della presentelegge.

8. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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