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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA XIV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “SPORTELLO S.O.S. INFORMATICO” Referente informatico: Avv. Massimo Brazzi Componenti della commissione: Avv. Silvia Ceppi Avv. Luca Gentili Avv. Paola Margiacchi Avv. Francesco Vantaggiato Componenti esterni: Avv. Stefano Bogini Avv. Melissa Cogliandro Avv. Claudia Dominici Avv. Stefano Salciarini Avv. Giuseppe Serafini VADEMECUM NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO - STATO DELL’ARTE DEL P.A.T. (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO) E PROSPETTIVE FUTURE* a cura di Avv. Stefano Salciarini I temi oggetto della presente relazione sono tra loro apparentemente lontani, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulle notifiche a mezzo pec del ricorso giurisdizionale amministrativo, che escludono l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni in materia di notificazione via PEC dettate per il processo civile (v. Tar Lazio Sez. III-ter, 13 gennaio 2015 n.396; Tar Abruzzo, Pescara Sez. I, 3 febbraio 2015 n.49 e Tar Veneto sent. 27 marzo 2015 n.369); il che sembra relegare, allo stato attuale, l’informatizzazione del processo amministrativo a ben poca cosa, applicandosi unicamente le disposizioni di cui all’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo, commi 1 e 2, contenente Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici”. In pratica, nel processo amministrativo telematico (di seguito indicato come PAT) vige esclusivamente l’OBBLIGO per i difensori costituiti di indicare nel ricorso, o nel primo atto difensivo, un recapito di fax, precisandosi tuttavia che: “la comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 1

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

XIV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

“SPORTELLO S.O.S. INFORMATICO”

Referente informatico: Avv. Massimo Brazzi

Componenti della commissione:

Avv. Silvia Ceppi – Avv. Luca Gentili – Avv. Paola Margiacchi – Avv. Francesco

Vantaggiato

Componenti esterni:

Avv. Stefano Bogini – Avv. Melissa Cogliandro – Avv. Claudia Dominici – Avv.

Stefano Salciarini – Avv. Giuseppe Serafini

VADEMECUM NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. NEL

PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO - STATO DELL’ARTE DEL

P.A.T. (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO) E PROSPETTIVE

FUTURE*

a cura di

Avv. Stefano Salciarini

I temi oggetto della presente relazione sono tra loro apparentemente lontani, soprattutto alla

luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulle notifiche a mezzo pec

del ricorso giurisdizionale amministrativo, che escludono l’applicabilità alla giustizia

amministrativa delle disposizioni in materia di notificazione via PEC dettate per il processo civile

(v. Tar Lazio Sez. III-ter, 13 gennaio 2015 n.396; Tar Abruzzo, Pescara Sez. I, 3 febbraio 2015 n.49

e Tar Veneto sent. 27 marzo 2015 n.369); il che sembra relegare, allo stato attuale,

l’informatizzazione del processo amministrativo a ben poca cosa, applicandosi unicamente le

disposizioni di cui all’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo, commi 1 e 2, contenente

“Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici”.

In pratica, nel processo amministrativo telematico (di seguito indicato come PAT) vige

esclusivamente l’OBBLIGO per i difensori costituiti di indicare nel ricorso, o nel primo atto

difensivo, un recapito di fax, precisandosi tuttavia che: “la comunicazione a mezzo fax è eseguita

esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema

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informatico della giustizia amministrativa” (Comma 1), nonché l’OBBLIGO, sempre a carico dei

predetti difensori costituiti, di “fornire copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e,

ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa”. A tal uopo “il difensore attesta

la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito

del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su

richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza” (Comma 2).

Pertanto il PAT, di recente istituzione, risulta solo in embrione, non essendo ancora possibili

tutte le funzioni del PCT, in quanto attualmente esiste solo l’obbligo di depositare in via telematica

copia informatizzata degli atti (vedremo poi con QUALI MODALITA’ PRATICHE), deposito che

si aggiunge al deposito cartaceo tradizionale, che deve SEMPRE avvenire con le consuete modalità.

Per altro verso il PAT – nella sua odierna e pur abbozzata configurazione – appare più

efficiente del PCT poiché l’invio delle comunicazioni relative al processo amministrativo

telematico avviene con una procedura molto più snella e semplificata rispetto al PCT.

In una prospettiva futura, tuttavia, si assisterà ad un’inevitabile evoluzione anche del

Processo Amministrativo telematico, atteso che l’entrata in vigore del c.d. PDA, originariamente

prevista dall’art. 38 del D.L. n.90/2014 per il 1/1/2015, è stata prorogata, per effetto del c.d. Decreto

mille proroghe (n.192 del 31/1/2014), alla data del 1 Luglio 2015, per cui a partire da tale momento

(e fatte salve eventuali proroghe ulteriori) risulterà operante il novellato comma 2-bis dell’art. 136

del Codice del Processo amministrativo, in base al quale: “Tutti gli atti e i provvedimenti del

giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con

firma digitale”, sostituendosi all’attuale facoltatività - prevista dal vigente comma 2 bis (aggiunto

dall’ art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160), norma di fatto inapplicata -

l’obbligatorietà della sottoscrizione digitale, anche per gli atti di parte (aspetto che tocca dunque

direttamente l’attività dell’Avvocato), con conseguenze “a pioggia” in ordine allo sviluppo della

informatizzazione nel PAT.

Di tali aspetti tratteremo “funditus” nella sezione II della presente relazione, con un

approccio non solo teorico ma, come vedremo, soprattutto pratico in modo da costituire una mini-

guida, o vademecum, in ordine ai due temi trattati.

Cominciamo dal primo, quello delle Notifiche a mezzo PEC, solo in apparenza avulso dal

secondo, per gli scenari poc’anzi tratteggiati dall’art. 38 del D.L.90/2014 relativo al Processo

Amministrativo Digitale, cui dedichiamo la sezione I del presente lavoro.

SEZ. I

NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. NEL PROCESSO CIVILE E

AMMINISTRATIVO.

Le notifiche a mezzo P.E.C. costituiscono una “costola” delle notificazioni in proprio da

parte degli Avvocati previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, intitolata “Facoltà di notificazioni

di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” (ora solo avvocati,

per effetto della soppressione dell’albo dei procuratori legali disposto dall’art. 3, L. 24 febbraio

1997, n. 27).

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Con tale normativa è stata dunque attribuita agli Avvocati LA FACOLTÀ di

notificazione degli atti giudiziari (e non solo: anche degli atti stragiudiziali), in materia sia CIVILE

che AMMINISTRATIVA, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale

Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

Come detto, trattasi di una mera facoltà concessa all’avvocato e non comporta l’obbligo per

il difensore di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene utile o

è necessario - dell’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario.

Esiste tuttavia una significativa deroga alla regola della facoltatività: è quella di cui al

comma 2 dell’art. 366 c.p.c., nel caso in cui, nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, il

ricorrente indichi il solo domicilio digitale; in tal caso, infatti, il controricorso dovrà, a pena di

inammissibilità, essere notificato A MEZZO PEC (sull’argomento v., infra, i successivi

partagrafi 1.3 e ss. sul tema del DOMICILIO DIGITALE) e non potrà essere notificato

cartaceamente presso la Cancelleria della Corte.

Stesso discorso potrebbe valere, verosimilmente, anche in tutti i casi in cui non venga eletto

un domicilio fisico, ma solo un domicilio digitale, con importanti riflessi e ripercussioni

sull’ammissibilità o meno dell’impugnazione (ad es. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,

ove il ricorrente abbia eletto il solo domicilio digitale), anche se il tema è oggetto di discussione,

mancando, in tali casi, diversamente da quanto avviene nel procedimento in Cassazione, una regola

certa DI ALTERNATIVITA’ tra il domicilio fisico prescritto dall’art. 82 R.D. n. 37 del 1934 e

quello digitale (v. l’art. 366 comma 2, che prescrive il domicilio digitale come ALTERNATIVO a

quello fisico).

In altre ipotesi, invece, tale facoltà NON PUÒ ESSERE ESERCITATA. Così, tanto per

esemplificare, è senza dubbio necessario notificare tramite l’Ufficiale giudiziario nei casi di cui

all’art. 143 c.p.c., nelle notifiche all’estero o quando si ritiene utile il ricorso all’art. 140 c.p.c.,

nonché quando l’autorità giudiziaria abbia disposto che la notifica venga eseguita personalmente (e

non a mezzo posta), o nei casi di pignoramento presso terzi, essendo il pignoramento un’attività

propria dell’U.G.

La notifica in proprio a mezzo pec opera anche al di fuori del PCT, potendo utilizzarsi

tale modalità di notifica anche in ambiti in cui non è ancora operativo tale strumento, quali il

giudizio di Cassazione, quello innanzi la Corte d’Appello fino al 31/6/2015 e quello innanzi al

Giudice di Pace. In tali casi, tuttavia, trattandosi di procedimenti allo stato solo “cartacei”,

occorrerà documentare la notificazione eseguita via pec, da allegare come equipollente

dell’eseguita notifica con metodi tradizionali, esibendo la prova della notificazione stampata su

carta, così come previsto dall’art. 9 della cit,. L. n.53/1994, vedremo poi con quali modalità

pratiche ed operative.

Peraltro nei casi in cui il difensore destinatario della notifica non abbia eletto domicilio nel

luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è radicata la causa, la notifica presso la

cancelleria potrà essere effettuata solo se non è stato possibile effettuare la notifica al

DOMICILIO DIGITALE, in base alle nuove disposizioni normative sul c.d. domicilio

digitale ed alla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, di cui si dirà infra.

La cronica carenza di personale e le difficoltà quotidiane in cui operano gli Uffici UNEP

nello smaltire la mole di atti da notificare, causano un quotidiano disagio per l’Avvocato, con la

necessità, specie nei centri più ampi (v. Milano o Roma), di dover ricorrere all’ausilio delle c.d.

AGENZIE private che operano come ausiliari dell’avvocato nelle operazioni di notifica.

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Tale fenomeno, fino a qualche tempo fa del tutto sconosciuto alla realtà umbra, ma

diffusissimo nelle grandi città, sta ora prendendo piede anche nella nostra Regione in seguito

all’accorpamento al Tribunale di Perugia di gran parte delle aree territoriali che facevano parte delle

Ex Sezioni Distaccate (Gubbio, Città di Castello, etc.), gravando così gli avvocati di ulteriori

oneri economici.

Con le notifiche in proprio è stato approntato un utile strumento in favore dell’attività

quotidiana dell’Avvocato, costituente un modo veloce, oltre che economico (le notifiche a mezzo

PEC, a differenza delle notifiche in proprio a mezzo POSTA, non richiedono l’apposizione

della marca da bollo, e sono del tutto GRATUITE, non essendovi spese vive di notifica) per la

notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali nelle materie CIVILE e AMMINISTRATIVA.

In sostanza, più che di una facolta’, si tratta di una vera e propria OPPORTUNITA’, ed in

questi termini dovrà essere valutata da una classe forense consapevole e moderna.

A ciò si aggiunga l’indubbio vantaggio di poter procedere alla notifica anche al di là dei

limiti territoriali connessi all’attività dell’Ufficiale Giudiziario (a seconda dei casi, correlati al

distretto di Corte di Appello, o alla circoscrizione del Tribunale di competenza), che è una

caratteristica della notifica in proprio, comune con la notificazione a mezzo posta ex L.n.53/1994;

ovviamente il PRESUPPOSTO NECESSARIO per accedere a tale forma di notifica (a mezzo

pec) è che il DESTINATARIO abbia una PEC, estratta e VERIFICATA da un pubblico registro (i

cui estremi vanno indicati, come vedremo, a pena di nullità, nella relata di notifica): in pratica il

REGinDE per i professionisti, INI-PEC per le imprese, registri a cui è peraltro possibile accedere

GRATUITAMENTE ed attingere la Pec occorrente senza dover effettuare visure a pagamento

presso appositi enti (quali ad es. Camera di Commercio, per le imprese e Società) .

Va peraltro ricordato che con il D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni nella L.

11/08/2014, n. 114, il testo originario della legge n.53/1994 ha recentemente subito varie modifiche

in relazione alla possibilità di notifica in proprio a mezzo pec, per cui si ritiene opportuno riportarne

di seguito il testo della Legge come oggi vigente.

Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 come modificata da L. 24 dicembre 2012 n. 228 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nonché

da L. 11 agosto 2014 n.114 di conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90 [Legenda: in grassetto le parti riguardanti le notifiche via PEC e comprese tra parentesi quadre le parti

soppresse]

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Articolo 1 1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di

procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7

della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a

mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che

l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui

al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli

atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica

certificata.

Articolo 2 1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza

speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al

modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

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Articolo 3 1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio

postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di

ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce

agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui

all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,

residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la

ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la

sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello

predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto

introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo

procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio

giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si

applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario

risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di

procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro

cronologico di cui all'articolo 8.

Articolo 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata

all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione

può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del

notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad

estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità

all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica

si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di

accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio

2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con

firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto];

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha

conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio

giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

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Articolo 4 1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può

eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di

copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore

legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi

ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere

previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5 [1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto

della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei

documenti informatici].

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato

nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è

consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta

allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui

all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata

a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,

dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6 1. L'avvocato [o il procuratore legale], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-

bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce

grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7 1. L'avvocato [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve

essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà

essere concessa esclusivamente agli avvocati [o procuratori legali] che non abbiano procedimenti

disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio

professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle

dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui

il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione

dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è

impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità

ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il

registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale

annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi

più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta

elettronica certificata.

Articolo 8 1. L'avvocato [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve

munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e

giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

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2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni

mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un

consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul

registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta

elettronica certificata.

Articolo 9 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta

notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura

civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di

procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto

notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma

dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica

certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la

conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla

con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Articolo 10 1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella

relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e

giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al

periodo precedente non è dovuto. 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di

bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11 1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i

requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli

precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data

della notifica.

Articolo 12 1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni

dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13 1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

**********

Questo il quadro normativo di riferimento, cui però vanno aggiunte le c.d. regole tecniche in tema di

notificazione via pec, disseminate in ordine sparso tra vari Decreti, qui di seguito riepilogate:

Art. 18 - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - DM 21

febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche) (articolo introdotto dall’art. 1 D.M. 3 aprile 2013, n. 48, in GU n.107

del 9-5-2013- Vigente 15 gg da pubbl. : 9-5-2013) . 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della

legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici

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o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei

formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo

170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della

memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite

accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico,

compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,

inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma

dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su

documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale

l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle

liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994,

n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11

febbraio 2005, n. 68.

Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del

Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)

1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato

PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di

selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così

ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di

documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi,

tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio

giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o

firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2.

5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis,

comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo

9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta

telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta

consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono

inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.

********

Esaminati gli aspetti teorici e normativi delle notifiche a mezzo pec, si tratta ora di fornire le

indicazioni pratiche-operative necessarie per poter procedere validamente a questo tipo di notifica, laddove

possibile, o, in certi casi, obbligatorio.

Oltre tutto la notifica a mezzo pec si lascia preferire agli altri tipi di notifica , compresa quella in

proprio a mezzo POSTA, sia per la sua TOTALE assenza da costi, sia per essere avulsa da altri

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formalismi, quali la previa autorizzazione del C.O.A. (ora non più necessaria, dopo le citate modifiche di

cui al D.L. n.90/2014) e la tenuta del registro cronologico (la notifica in proprio a mezzo pec non va

infatti annotata nel registro cronologico, a differenza di quella in proprio a mezzo posta).

Vediamo quindi di rispondere ora a due semplici domande:

1) QUALI SONO I REQUISITI PER PROCEDERE AD UNA NOTIFICA IN PROPRIO A

MEZZO PEC?

2) COME SI EFFETTUA UNA NOTIFICA A MEZZO PEC?

Quanto ai requisiti richiesti, essi sono i seguenti:

1) Essere muniti di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile (la

notifica non potrà dunque essere effettuata dal mero domiciliatario)

2) Possedere un dispositivo di firma digitale;

3) Inviare le notifiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC comunicato al proprio consiglio

dell'ordine e quale risultante dal REGinDE;

La notificazione dovrà poi potrà essere eseguita esclusivamente presso un indirizzo di posta

elettronica certificata ricavato da un pubblico elenco (NON quindi dall’Albo avvocati….., NE’

dall’atto di parte in cui risulti EVENTUALMENTE indicata la PEC), che allo stato sono i seguenti:

- ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31 12.2014)

- [INI-PEC (www.inipec.gov.it) (indirizzi PEC di professionisti iscritti in albi e imprese)

- ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp ) (indirizzi PEC di avvocati e CTU)

- Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto ) (imprese)

-Registro PP.AA. : https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp

Per le notifiche alle P.A., dopo le modifiche di cui al D.L. n.90/2014, NON è invece più

UTILIZZABILE l’elenco Ipa (indice delle Pubbliche Amministrazioni) (reperibile al seguente LINK:

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php )

In proposito va premesso che originariamente l’IPA rientrava senz’altro tra i pubblici

elenchi di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012, posto che tale norma rinviava all’articolo 16,

comma 8, del D.l. n.185/2008, il quale prevede in capo alle PA l’obbligo di istituire una casella

PEC o analogo indirizzo di posta elettronica dandone comunicazione al Centro Nazionale per

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), oggi AGID, che provvede alla

pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Successivamente, il D.l.

n.78/2009 ha inserito l’articolo 57-bis nel CAD che ha istituito l’IPA. Dunque, l’articolo 16-ter del

D.l. n.179/2012 considerava a pieno titolo l’elenco in questione un pubblico elenco ai fini de

quibus.

Sennonché, l’articolo 16-ter del D.l. 179/2012 è stato modificato dall’articolo 45-bis comma

2 lettera a), n. 1 del D.L. 90/2014 (c.d. Decreto Legge Orlando) in sede di sua conversione nella l.

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11 agosto 2014 n. 114. La norma, infatti, richiama ora soltanto il comma 6 dell’articolo 16 d.l.

185/2008 e non più il comma 8. Ma è proprio il comma 8, come abbiamo visto, che fa riferimento

all’IPA, per cui è venuto meno il collegamento tra l’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 e l’articolo 16

comma 8 del d.l. 185/2008, con la conseguenza che l’IPA non può più considerarsi pubblico

elenco ai fini della notificazione comunicazione degli atti in materia civile.

Corollario di tutto ciò è che ATTUALMENTE, in caso di notifica presso un indirizzo

ricavato dall’IPA, la notificazione deve considerarsi NULLA ai sensi dell’art. 11 della L.

n.53/1994, ma la nullità non può essere pronunciata se la PA si costituisce, operando in tal

caso la sanatoria ex art. 156 c.p.c.

******

Peraltro, ai fini della validità della notifica, uno di tali pubblici elenchi (quello da cui viene

estratto l’indirizzo pec del destinatario della notificazione;id est: la fonte da cui si è in concreto attinto

l’indirizzo pec) DOVRA’ ESSERE INDICATO NELLA RELATA DI NOTIFICA A PENA DI

NULLITA’.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare

nell'oggetto la dicitura «NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994», mentre

non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l'atto

principale, la relata di notifica e l'eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in

formato .p7m (cioè in formato CADES, in tal caso le istruzioni per poter scaricare i software per leggere

i file in formato .p7m)[1], ovvero in formato PADES (signed.pdf).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3bis della legge 53 del 1994 la relazione di notificazione dovrà

contenere:

“il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; il nome e cognome o la

denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il

nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica

certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indir izzo è stato

estratto; l'attestazione di conformità di cui al comma 2; per le notificazioni effettuate in corso di

procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."

Quanto al secondo quesito, va anzitutto premesso che, per eseguire la notifica, NON È

NECESSARIO UN REDATTORE ATTI come per il deposito degli atti telematici ma è possibile

utilizzare il software di firma scaricato nel nostro PC, o, come più spesso accade, presente nel nostro

dispositivo di firma (se si tratta di token usb o business key) e la nostra PEC (comunicata al consiglio

dell'ordine) tramite client pec (ad es: Windows Mail, Thunderbird, Outlook o Outlook Express) o web

mail. In pratica, il software DIKE, fornito da Infocert, o quello analogo fornito da ARUBA.

Occorre distinguere tuttavia tra notifica a mezzo PEC di atti redatti dall'avvocato e atti

formati in origine su supporto cartaceo (ad. Es: copia esecutiva, rilasciata dal Cancelliere, di una

sentenza o decreto ingiuntivo), o scaricati dal fascicolo informatico (come vedremo ve ne sono di due

specie: il c.d. duplicato informatico e la c.d. copia informatica, per i quali valgono REGOLE

DIVERSE).

Nel primo caso, ad esempio atto di citazione, l'atto da notificare e la relata di notifica dovranno

essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale (o pdf nativo) che

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allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Essi (atti in pdf nativo e duplicati informatici) non richiedono l’attestazione di conformità

e neppure l’apposizione dell’impronta hash.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 18 del Dm 44/2011, la

procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento

informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è

notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è

rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Per firmare digitalmente il documento pdf creato potrete seguire le semplici istruzioni riportate

nelle video guide su youtube ai seguenti link:

firme Aruba: http://youtu.be/w9fNP12Yo4Y

firme infocertilextel: http://youtu.be/L-BP1LzE2Fc

Esempio di relata di notifica a mezzo PEC di atto redatto dall'avvocato in formato pdf testuale (es.

Citazione)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF: ) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io

sottoscritto avvocato__________ del Foro di _____ (CF: ), ho notificato ad ogni effe tto di

legge, l'allegato atto di citazione firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura

alle liti conferita dall'istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore:

1) Tizio Spa (P. IVA/CF:), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con

sede in______________ a l la via________ t rasmettendone copia a mezzo posta

e let t ronica cer t i f ica ta all'indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle

imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)

Avv. ________________ Luogo e data

Tuttavia se l'atto da notificare è costituto da un documento cartaceo (ad es.copia

conforme di provvedimento e atto cartaceo) o da un documento estratto da polisweb di cui è

necessario attestare la conformità (v. la c.d. copia informatica), gli stessi potranno essere nel primo

caso scansionati e allegati come pdf immagine, mentre nel secondo, ove si tratti di “copia

informatica”, semplicemente allegando il pdf estratto da polisweb. In questo caso si potrà firmare la

sola relata di notifica che conterrà l'attestazione di conformità e non anche gli atti allegati. Diversa

regola vale invece, come vedremo, per il c.d. “duplicato informatico”, su cui si dirà infra, ove non

occorrono né l’attestazione di conformità, né l’hash.

In particolare, qualora l'atto non dovesse consistere in un documento informatico (ad esempio

una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo, secondo le modalità tradizionali),

l'avvocato, ai sensi dell'art. 3bis comma 2 provvederà ad estrarre copia informatica dell'atto formato

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su supporto analogico (in pratica: scannerizzerà in pdf immagine la copia cartacea!),

attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio

di posta elettronica certificata.

In questi ultimi due casi però occorre tener presente che le suddette notifiche potrebbero essere

soggette all'applicazione del DPCM 13 novembre 2014 recante le "Regole tecniche in materia di

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del

Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005" , alla cui lettura si

rinvia.

Prudenzialmente (in tali due casi: documento cartaceo e copia informatica estratta da

polisweb) volendo quindi apporre l'hash e il riferimento temporale nella nostra relata di notifica

segnaliamo l'esistenza di numerose utility on line o software che consentono il calcolo dell'hash (quali,

ad es., http://youhash.com), o in alcuni casi come l'app proposta dalla FIIF (Fondazione Italiana per

l'innovazione Forense (hn://www.pergliavvocati.it/relatapec/ http://apps.dirittopratico.it/notifica.html) la

generazione di una relata di notifica già pronta.

La procedura più utilizzata per ricavare l’impronta del documento informatico è l'algoritmo

SHA-256 (standard delle firme digitali): in pratica, dopo aver caricato il file di cui desideriamo estrarre

l'impronta, otterremo il codice alfanumerico di 64 caratteri che inseriremo nella relata di notifica

insieme al riferimento temporale che dovrà essere inserito nel seguente formato HH:MM:SS del

GG.MM.AAAA (UTC +1.00) (l'orario è attestato da noi e potremo tranquillamente inserire l'ora del

computer avendo cura di sincronizzarla, cosa che in genere avviene in automatico per impostazione del

sistema operativo).

Le relate di notifica tipo potrebbero dunque essere costruite secondo i seguenti modelli:

1) Relata di notifica provvedimento estratto da polisweb sotto forma di “copia informatica”:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. (CF: ) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io

sottoscritto avvocato del Foro di _____ (CF: ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di____ GI sez________ n._____ del fascicolo di cui al n. di RG:_______ estratta dal sottoscritto______ difensore alle

ore 01:06:17 del 13.4.2015 (UTC +1.00) nome file: decretoingiuntivo.pdf con il seguente hash calcolato

mediante algoritmo sha-256 di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel

fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16bis comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'articolo 52 del

decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 a:

1) _______ (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. (CF: ) .ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (CF: , in Milano, alla

via _______ n. trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo

[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi

elettronici tenuto presso il ministero della giustizia

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Avv. Luogo e data

2) Tizio Spa (P. IVA/CF:), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con

sede in a l la via t rasmet tendone copia a mezzo posta e let t ronica cer t i f icata

all'indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro

delle imprese (O ini-pec)

Avv. Luogo e data

2) Relata di notifica di Atto/provvedimento cartaceo o copia conforme/esecutiva cartacea di esso:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. _______ (CF: ) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io

sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF:_____ ), ho notificato ad ogni effetto di

legge, copia informatica della copia conforme all'originale di_______ emessa dal Tribunale

di_______sezione GI dott . ______ nel procedimento di cui al n. di______ estratta

dal sottoscritto difensore alle ore 16:06:17 del 20.4.2015 (UTC +1.00) nome file: nomefile.pdf con

il seguente hash calcolato mediante algoritmo sha-256_____ di cui si attesta la conformità alla

copia conforme all'originale cartacea ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005

n. 82 a:

1 ) _ _ _ _ ( C F : _ _ _ _ ), rappresentata e difesa dall'avv. __________ (CF: ) ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (CF: ), in Milano, alla

via____ -n.______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo

[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso

il ministero della giustizia

Avv. Luogo e data

2 )Tiz io Spa (P. IVA/CF: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

con sede in alla via trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo PEC@PECIT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro

delle imprese (O ini-pec)

Avv. Luogo e data

Sui poteri di autentica ed attestazione del difensore ex art. 52 del D.L. n.90/2014 segnaliamo il

contributo del Collega Avv. Maurizio Reale al seguente link:

http://ilprocessotelematico.webnode.it/i-poteri-di-autentica-dei-difensori/

Ad ogni modo, per una predisposizione GUIDATA dei vari modelli di relata, si segnala anche il

seguente indirizzo, attraverso il quale è possibile generare la relata più adatta al caso di specie:

http://www.pergliavvocati.it/relatapec/

A prescindere dalla modalità operativa che si utilizzi e a completamento dell’operazione di

attestazione (NEI CASI IN CUI ESSA E’ RICHIESTA), le norme richiedono in ogni caso la

sottoscrizione digitale del documento informatico. Si segnala al riguardo anche l’interessantissimo

-

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articolo del Collega Avv. Maurizio Reale al seguente link:

http://ilprocessotelematico.webnode.it/news/considerazioni-sull%27applicabilit%C3%A0-del-dpcm-13-

11-2014-al-pct%2c-notifiche-avvocati-tramite-pec-e-art-52-dl-90-14-/

Sul piano tecnico, appare chiaro che l’impronta “hash” prevista dal DPCM 13.11.2014 assolve

alla necessità di “legare” l’attestazione (quando separata) rispetto al documento, per cui appare corretto

prevederla; tuttavia, nel caso di notifica a mezzo PEC di cui alla Legge 53/94 questa necessità viene

assolta dal messaggio di pec stesso (all’interno del quale il documento digitale e la relata con

l’attestazione sono tra loro “sigillati”), che viene firmato digitalmente dai gestori di pec che lo

“trasportano”. Inoltre, il messaggio PEC assolve anche alla necessità del riferimento temporale ex art 41

del DPCM 22-02-2013, per cui le norme dettate dal DPCM 13.11.2014 appaiono quanto meno

“ridondanti” rispetto al tema delle notificazioni a mezzo pec di documenti informatici, tant’è che,

ragionevolmente, ne è stata posta in dubbio l’applicabilità alle notifiche a mezzo pec e più in generale

all’area del PCT.

Tuttavia, prudenzialmente, ne abbiamo tenuto conto anche in questa sede, così come suggerito

da tutti i COA e dai vari studiosi dell’argomento.

**************

A differenza degli atti telematici, dove valgono diverse regole ed orari per il deposito, la legge

prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre

per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che,

stando alla lettera della Legge, dovrà essere quella completa, e quindi contenere il messaggio di

posta elettronica e i suoi allegati per intero (quest'ultima verifica potrà essere effettuata auto-

inviandosi un messaggio PEC con un allegato: se la ricevuta di consegna contiene l'allegato, allora

vuol dire che potremo effettuare notifiche a mezzo PEC; altrimenti occorrerà configurare il proprio

gestore PEC in modo tale da restituirci una ricevuta completa).

E' importante inoltre ricordare che l'art. 147 c.p.c. stabilisce che le notificazioni possono farsi

dalle ore 7 alle ore 21. L'articolo 16-septies dl. 179/2012 rubricato tempo delle notificazioni con

modalità telematiche statuisce che se effettuate dopo le ore 21, le notifiche telematiche si

considereranno perfezionate il giorno successivo.

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che

potranno essere esibite in giudizio in formato elettronico con deposito telematico, avendo cura di

salvare le stessa in formato .eml o .msg, e non (recte: o meglio non solo) come stampa pdf o

scansione.[2]

In ogni caso l'articolo 9 della legge 53 del 1994 prescrive che, QUALORA NON FOSSE

POSSIBILE depositare in forma telematica il messaggio di posta elettronica certificata i suoi

allegati e le ricevute, sarà comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la

conformità ai sensi dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale, ipotesi che allo stato

attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a

stampare copia integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due

ricevute (RdA e RdAC) apponendovi in calce la seguente attestazione datata e firmata (Tale

asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento):

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 9 COMMA 1 BIS, E 6 COMMA 1 DELLA L. 53/94 E DELL'ART.23 COMMA 1 DEL CAD.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., si attesta la

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conformità della presente copia cartacea all 'originale telematico da cui è stata estratta.

Data e Luogo Avv.___________.

N.B. La potestà di attestazione dell'Avvocato di cui alle citate norme è peraltro limitata al solo

caso in cui non sia possibile effettuare il deposito digitale (AD ES., NEL CASO DI

CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE; O NEL CASO DI RICORSO PER

CASSAZIONE, O DEL CONTRORICORSO), essendo altrimenti detta potestà

INESISTENTE; nel caso, quindi, di citazione notificata a mezzo pec innanzi al Tribunale di

Perugia, od altro Tribunale autorizzato in forza di apposito Decreto Dirigenziale agli atti

introduttivi, tale facoltà di attestazione NON ESISTE e il deposito degli atti sopra indicati

dovrà necessariamente avvenire in forma telematica[3], attraverso l’utilizzo del redattore. Da

notare che i redattori più aggiornati (come ad es. SLpct), annoverano, tra gli allegati, le

ricevute di posta (file con estensione .eml).

Grazie alle norme su citate è quindi possibile fornire la prova dell’avvenuto

perfezionamento della notifica, anche nell’ambito di processi solo “cartacei”, e procedere,

secondo quanto previsto dall’art. 9 della cit. L. 53/1994, con l’esibizione della prova della

notificazione stampata su carta (ad es. per iscrivere a ruolo la citazione notificata, con relativo

fascicolo cartaceo).

A TAL FINE SARA’ NECESSARIO STAMPARE (E POI ASSEVERARE CON LE MODALITA’

SOPRA DESCRITTE, per ciascun documento):

1) Il messaggio di PEC di invio della notifica;

2) TUTTI gli atti allegati (compresi l’atto, la procura e la relata di notifica);

3) La ricevuta di accettazione, generata dal proprio gestore di posta;

4) La ricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore di posta del destinatario.

Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai

documenti informatici da cui sono tratti, mediante apposizione, su ogni specifico documento, della

su estesa dichiarazione (recte: attestazione) resa ai sensi dei cit. artt. 9 L.n.54/1994 e e 23 CAD.

*******

Per agevolare la comprensione delle modalità di notifica si allega la seguente “slide”,

realizzata dall’Avv. Stefania Giordano del Foro di Palermo, e da questa pubblicata al seguente

indirizzo: http://processotelematico.tumblr.com/post/116888126926/notifiche-pec-

tutorial#.VTfQ3yHtmko

SEGUE “SLIDE” RIEPILOGATIVA:

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Onde evitare che l’atto digitale da notificare (ove redatto in pdf nativo) contenga elementi attivi, è

possibile ricorrere ad apposite utility; in particolare ci sembra meritevole di indicazione quella

reperibile al seguente indirizzo:

http://apps.dirittopratico.it/elementi_attivi.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Alquanto utile, INFINE, per procedere ad una corretta notifica a mezzo pec, risulta essere anche la

“check list” elaborata dal Collega Avv. Francesco Tregnaghi del Foro di Verona, di cui segnaliamo

il relativo link: http://www.tregnaghi.it/Pag/check-list_notifica.html

IN PRATICA: “spuntando” i vari step relativi alla:

1) Attività preparatoria;

2) Creazione della relata di notifica;

3) Preparazione del messaggio di PEC,

POTREMO EFFETTUARE CON TRANQUILLITA’ LA NOSTRA NOTIFICA VIA PEC. Con

questa avvertenza: tra gli step previsti per la creazione della RELATA va ora aggiunto anche

l’hasc, se oggetto di notifica è una copia informatica (ad es. la c.d copia informatica scaricata dal

polisweb) o un atto cartaceo scannerizzato (ad es. sentenza in forma esecutiva; o decreto

ingiuntivo esecutivo) in cui la ATTESTAZIONE di conformità venga apposta nella relata di

notifica; ovviamente tale operazione non è necessaria se l’atto oggetto di notifica è un originale

informatico (file in pdf nativo, ad es. atto di precetto), o un duplicato informatico (che NON

NECESSITANO di ATTESTAZIONE), o, ancora, un atto cartaceo in cui l’attestazione di

conformità sia inserita direttamente nell’atto; IN TALI CASI, per quanto concerne le modalità

pratiche di apposizione dell’hash, SI RINVIA A QUANTO ESPOSTO A PAG.10 DI QUESTA

GUIDA.

La “check list” prevede poi anche degli ulteriori “steps” sia per:

4)la fase successiva all’attività notificatoria ,

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sia per:

5) l’eventuale USO CARTACEO

della notifica

*********

NOTA BENE: Come sopra accennato, in caso di notifica di documento digitale estratto dal

fascicolo informatico vanno peraltro distinte DUE IPOTESI:

1) la prima è che venga notificato c.d. duplicato informatico scaricabile dal fascicolo

informatico (recte: trattasi di altro originale informatico; in tal caso NON È

NECESSARIA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ e NEPPURE l’apposizione

dell’hash perché oggetto di notifica è in pratica un documento in tutto e per tutto

equivalente all’originale; id est: “un clone” dell’originale depositato nel fascicolo

informatico; trattasi di documento composto dallo stesso numero di bytes dell’originale

ed avente le stesse caratteristiche strutturali;

2) la seconda è che invece si notifichi la c.d. copia informatica, sempre scaricabile dal

fascicolo informatico; in tal caso il documento non equivale all’originale ed ha un

numero di “bytes” ed una struttura non equivalenti all’originale ed occorre la

attestazione di conformità, secondo una delle formule sopra indicate (v. in particolare

la FORMULA N.1), e si richiede anche l’apposizione dell’hash.

A titolo illustrativo si allega la seguente “slide” di Pietro Calorio, avvocato ed esperto

in informatica giuridica, estremamente chiara ed esemplificativa.

SEGUE “SLIDE” RIEPILOGATIVA:

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In ordine alle varie tipologie di attestazioni di conformità, sia per uso notifica (a mezzo

U.G. o a mezzo PEC), che per il deposito cartaceo e/o telematico in funzione dell’iscrizione

a ruolo, segnaliamo anche l’ottima “slide” realizzata sempre dall’Avv. Stefania Giordano,

molto utile e pratica, che riportiamo di seguito:

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*******

Quanto, infine, alla procura ad litem (o anche ad lites in caso ad es. di procura

generale rilasciata all’avvocato), costituente il presupposto[4] per poter validamente

eseguire la notifica a mezzo pec (essendo esclusa detta potestà in caso di MERO

DOMICILIATARIO), va evidenziato quanto segue:

- la preesistenza della notifica può essere desunta, in linea di principio, sia dal fatto che la

stessa è già depositata nel fascicolo telematico, così come dalla circostanza che la

stessa venga notificata assieme all’atto (tipicamente nel caso della notifica di una

citazione ai sensi dell’art. 3 bis, nel qual caso l’allegazione alla stessa busta vale ad

attribuire alla procura data certa anteriore alla notifica stessa, ex art. 2704, primo

comma, seconda parte c.c.).

- nel caso quindi che la procura sia già presente nel fascicolo informatico, e dunque sia

stata già “spesa”, è possibile procedere alla notificazione facendo mera menzione della

nuova procura nella relata di notifica; in caso di dubbio, conviene comunque

scannerizzarla (se ad es. in calce o a margine di un atto cartaceo), sottoscriverla

digitalmente e allegarla al messaggio di posta (al pari dell’atto da notificare e della

relata).

******

IL DOMICILIO DIGITALE.

Alcune brevi considerazioni vanno infine dedicate al tema del c.d. domicilio digitale

dell’avvocato.

1.1 Grazie all’istituzione della p.e.c., non è più necessaria, per il procuratore che eserciti

“fuori circondario”, l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice adito;

1.2 Infatti la legge processuale (v. artt.125, 136, 137 e 366 c.p.c.) prescrive ora che le

notifiche e le comunicazioni gli debbano essere effettuate all’indirizzo PEC risultante

nel REGINDE o nell’elenco INI-PEC;

1.3 Ciò comporterebbe, secondo alcuni, l’implicita abrogazione dell’art. dell’art. 82 R.D. n.

37 del 1934[5], ma l’affermazione è parzialmente esatta giacché detta norma continua

ad operare se detta casella PEC è inesistente e/o inutilizzabile, ovvero, NEL SOLO

GIUDIZIO DI CASSAZIONE, nei casi in cui l’avvocato dimentichi di indicare nel

RICORSO “l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”

(su tale aspetto v. infra al paragrafo 1.7); ciò a seguito delle recenti modifiche apportate

dall’art. 45-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114;

1.4 A seguito dell’introduzione di tali norme, QUINDI non è più possibile notificare un atto

IN CANCELLERIA (come prima avveniva SEMPRE in mancanza di detta elezione di

domicilio nel Comune sede dell’autorità Giudiziaria adita) se l’avvocato destinatario

della notifica ha un indirizzo PEC funzionante risultante nel REGINDE o nell’elenco

INI-PEC, anche a prescindere dal fatto che l’avvocato ne abbia fatto menzione nel

proprio atto processuale (in base al novella to art. 125 c.p.c. è ora obbligatoria solo

l’indicazione del proprio numero di fax); ovvero, in Cassazione, qualora il ricorrente

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abbia omesso di indicare nel ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificata

comunicato al proprio ordine;

1.5 Tuttavia, anche nel caso di tale esistenza, o di regolare indicazione, se la casella PEC

del difensore non è funzionante per fatto allo stesso imputabile (ad es. perché si è

dimenticato di “svuotarla” ed è quindi piena), la Cancelleria potrà depositare “tout

court” l’atto e non sarà tenuta né ad avvisarlo, né ad inviargli un fax (in pratica: quello

che avveniva in precedenza in caso di omessa elezione di domicilio nel Comune sede

del Giudice adito); a nostro avviso, però, se nell’atto di parte è stato indicato il numero

di fax come prescritto dal novellato art. 125 c.p.c., la comunicazione a mezzo fax

dell’avvenuto deposito dell’atto in Cancelleria pare doverosa;

1.6 Parimenti, se la casella PEC del difensore destinatario non è funzionante per fatto allo

stesso imputabile, l’avvocato notificante può notificare l’atto in Cancelleria nelle forme

tradizionali (id est: “alla vecchia maniera” ex art. 82 sopra citato); 1.7 Quindi, se l’avvocato non dispone di un indirizzo PEC valido e funzionante, o, nel

giudizio di Cassazione, dimentica di indicare, nel ricorso, il proprio indirizzo PEC, e

non elegge domicilio nel Comune (e quindi in ROMA), la domiciliazione si intende

effettuata, in automatico, presso la cancelleria del Giudice adito. In base all’art. 366

c.p.c. secondo comma (norma non modificata dal D.L. n.90/2014, da ritenersi norma

speciale rispetto a quella generale di cui all’art.125 c.p.c.) l’indicazione della PEC deve

essere “quella comunicata al proprio consiglio dell’ordine”.

1.8 Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, l’indicazione della PEC è peraltro

ALTERNATIVA all’elezione di domicilio in Roma (art.366, comma 2, c.p.c.); solo nel

caso che nel ricorso non sia stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata

comunicato al proprio Ordine, le notificazioni sono fatte (al ricorrente) presso la

cancelleria della Corte; così, tanto per esemplificare, se il ricorrente ha indicato nel

ricorso l’indirizzo pec del proprio difensore (ha cioè eletto il c.d. DOMICILIO

DIGITALE) senza eleggere domicilio “fisico” in ROMA, il contro-ricorso DOVRA’

NECESSARIAMENTE ESSERGLI NOTIFICATO A TALE INDIRIZZO

ELETTRONICO, in pratica con notificazione OBBLIGATORIA A MEZZO PEC;

1.9 Diversamente, detto contro-ricorso (ove ad es. notificato cartaceamente presso la

Cancelleria, in base a quelle che erano le regole tradizionali) sarà INAMMISSIBILE.

Questa è la ragione per cui il c.d. Decreto Legge Orlando (il più volte cit. D.L.

n.90/2014) ha introdotto ex lege (senza dover quindi più richiedere al COA

l’apposita autorizzazione in precedenza prescritta) la possibilità per l’avvocato della

notifica in proprio a mezzo pec, in quanto altrimenti, nell’ambito del procedimento di

Cassazione, si sarebbe creato un “vulnus” per l’avvocato difensore

dell’intimato/controricorrente qualora il legale del ricorrente avesse eletto il solo

domicilio digitale, ove il primo non fosse dotato di autorizzazione del Coa per la

notifica in proprio a mezzo pec.

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SEZ. II

STATO DELL’ARTE DEL P.A.T. (PROCESSO

AMMINISTRATIVO TELEMATICO) E PROSPETTIVE FUTURE.

Come già anticipato in premessa, il Processo Amministrativo Digitale (c.d. PAT) è

attualmente limitato a ben poche attività, atteso il prevalente indirizzo della Giurisprudenza

Amministrativa a ritenere inammissibile il ricorso giurisdizionale amministrativo notificato a

mezzo pec in assenza di previa autorizzazione del Presidente (del T.A.R.) ex art.52, comma 2,

C.P.A. , ovvero nel caso in cui non risultino comunque costituite le parti intimate, mancando allo

stato le necessarie regole tecniche, non ancora emanate.

Secondo tale prevalente orientamento, nel giudizio amministrativo non è dunque operante la

facoltà di notifica telematica dell’atto introduttivo.

Ciò in quanto, per espressa previsione dell’art. 16-quater, comma 3-bis (aggiunto in sede di

conversione) del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n.22: “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia

amministrativa”.

In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 16-quater (dichiarati inapplicabili al processo

amministrativo dal cit. comma 3-bis), statuiscono che:

“2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui

al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.”

Si ritiene in sostanza che l’adeguamento delle c.d. regole tecniche previste per il processo

telematico in sede civile e penale dal D. M. Min. Giustizia N.44/2011 non riguardi la giustizia

amministrativa, con l’inevitabile conseguenza di non poter accedere, allo stato attuale, a tale

innovativo meccanismo di notificazione nel processo amministrativo, stante l’assenza delle

necessarie regole tecniche.

In attesa, quindi, della ormai imminente emanazione di tali regole (vista anche la vicinanza

del termine del 1/7/2015 stabilito dall’art. 38 del D.L. n.90/2014 sulla la c.d. digitalizzazione degli

atti nel processo amministrativo), prudenza vorrebbe di non ricorrere a tale forma di notifica, a

mezzo pec, nell’ambito del processo amministrativo.

Tuttavia, alcuni T.A.R. (v., ad es. Tar Campania sede di Napoli, 2013; Tar Brescia, II sez. n.476 del 21/05/2013), hanno ritenuto applicabili anche al processo amministrativo le regole tecniche previste per il processo telematico civile, ritenendo (necessario e) sufficiente per il raggiungimento dello scopo (e ciò sia al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto fosse andata a buon fine e che l’atto notificato con la pec fosse conforme a quello poi depositato in

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formato cartaceo) LA PRODUZIONE, da parte dell’avvocato notificante, della c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della pec, con l’intero atto notificato e non soltanto un suo estratto. Opererebbe, a tal fine, la potestà di attestazione dell’avvocato di cui all’art. 9 comma 1 bis, e 6 comma 1 della l. 53/94, di cui abbiamo trattato ampiamente nella Sez. I di questo lavoro, quanto meno in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 del CPA “alle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”, ma in realtà norma direttamente applicabile alle notifiche in materia amministrativa anche in assenza di esplicito rinvio, atteso che la L.n.53/94 è NON A CASO intitolata “ Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

In tale contesto, ancora fluido ed in progress, riteniamo quindi di poter formulare questa

regola guida: evitare ALLO STATO ATTUALE, se possibile, la notifica a mezzo PEC, ed

effettuarla secondo le forme e regole “tradizionali”. In casi estremi, qualora la notifica cartacea a

mezzo posta, o a mani, non fosse possibile o utile allo scopo (ad es. , qualora si debba notificare un

ricorso con urgenza fuori distretto e non si disponga dell’autorizzazione del COA per la notifica a

mezzo posta, o non vi siano i tempi necessari per eseguire una notifica a mani), allora, si potrebbe

utilizzare - come “extrema ratio” - la notifica a mezzo PEC, potendosi l’intimato comunque

costituire in giudizio con efficacia sanante, e/o potendo comunque invocare la giurisprudenza

“salvifica”, peraltro in continua evoluzione, che pure esiste in materia.

In caso di EVENTUALE notifica a mezzo PEC, utilizzare il pubblico elenco delle PP.AA. e

non il registro iPA, non costituente più pubblico elenco successivamente al D.L.n.90/2014 (su tale

aspetto, v. supra, Sez. I, modalità della notifica a mezzo pec).

*******

Dovendo poi illustrare lo “stato dell’arte” del PAT, nel richiamare quanto già anticipato

nella premessa di questo nostro lavoro, va detto che per dare concreta attuazione all’ art. 136 cit. del

CPA, il Consiglio di Stato, sin dal gennaio 2011, ha elaborato le prime note tecniche, unitamente

agli indirizzi di posta elettronica degli uffici destinatari, per il deposito di atti difensivi e documenti

in formato digitale via posta elettronica certificata (PEC).

In pratica:

1) Gli scritti difensivi e i documenti, dopo essere stati depositati, in formato cartaceo, dovranno

essere inviati, UTILIZZANDO LA PROPRA PEC (recte: del difensore costituito), presso le

PEC delle Segreterie degli Uffici giurisdizionali.

A tal uopo è necessario reperire gli indirizzi PEC di interesse al seguente link:

https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Sportellodelcittadino/PostaElettronicaCertificata/index.html

e successivamente selezionare la voce: “Indirizzi abilitati alla ricezione delle copie informatiche

degli atti depositati”.

2) Il deposito dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

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a) Dovrà essere inviato un messaggio per ogni atto da depositare; Così ad es. : Ricorso+tutti

gli allegati scansionati in un unico file pdf immagine; oppure l’istanza di fissazione udienza,

sempre scansionata in pdf immagine;

b) l’atto andrà quindi previamente scansionato in pdf. immagine; sono però ammessi anche

altri formati: ad es. il ricorso in formato word;

c) a fronte di un documento protocollato si possono trasmettere più documenti, anche riuniti in un

unico archivio compresso di tipo WinZip.

d) Il messaggio di PEC dovrà contenere due allegati:

d1) Il file digitale da depositare.

d2) Un modello predisposto con l'indicazione della tipologia dell'atto per il quale si deposita

la copia informatica (ad es: RICORSO; o ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA), il numero di

registro del ricorso e, nel caso di documenti diversi dal ricorso, il numero di protocollo atti.

Questo modello (Modulo Deposito PEC) può essere scaricato dal sito web della Giustizia

amministrativa, utilizzando il seguente link:

https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze1/~edisp/mo

dulo_deposito_pec.pdf

e) a seguito dell'invio del messaggio (IN CUI NON OCCORRE INDICARE NESSUN

OGGETTO), saranno ricevuti tre messaggi:

Attestazione dell'avvenuto invio (messaggio automatico gestito dalla Posta Certificata del

mittente).

Attestazione dell'avvenuta consegna (messaggio automatico gestito dalla Posta

Certificata dell?ufficio destinatario).

Attestazione del deposito del documento informatico corrispondente a un certo atto

protocollato (messaggio automatico gestito da NSIGA).

Il messaggio di attestazione del deposito dei documenti informatici conferma l'avvenuto

deposito del materiale informatico come da disposizioni del nuovo Codice del Processo

Amministrativo, ma non convalida l'attestazione di conformità che viene compilata

dall'avvocato, attraverso il Modulo deposito PEC (“spuntando” la relativa casella).

Per le modalità di inoltro, CHE RIPORTIAMO DI SEGUITO COSI’ COME VISIBILI NEL SITO

www.giustiziaamministrativa.it, segnaliamo questo link:

https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Sportellodelcittadino/PostaElettronicaCertificata/index.html

Selezionare la voce: MODALITA’:

Il messaggio di posta deve partire da una casella di Posta Certificata, pena il rifiuto del deposito attestato da un messaggio di anomalia.

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Nel seguito si descrive un esempio di invio del messaggio, che fa uso di Microsoft Outlook. È possibile usare qualsiasi altro programma per la gestione della posta elettronica, che sia in grado di gestire la Posta Certificata.

Scaricare dal sito web il modello per l’inserimento delle informazioni. Questo modello si chiama Modulo_Deposito_PEC.pdf.

Aprire questo modello usando Adobe Reader. Se non si dispone di questo programma è possibile scaricarlo gratuitamente dall’indirizzo: http://get.adobe.com/it/reader/?promoid=DAGCT

Il modello appare come segue:

ATTENZIONE: Non tenere conto di quanto scritto sulla barra viola in testa al modulo, seguire invece strettamente le istruzioni indicate nel seguito.

La prima tendina serve a scegliere la tipologia dell’atto a cui è riferito il deposito digitale. Le tipologie disponibili sono:

RICORSO ISTANZA DI FISSAZIONE ISTANZA DI PRELIEVO DEPOSITO DOCUMENTI ALTRO

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La voce ALTRO va selezionata se la tipologia non corrisponde a nessuna delle quattro voci precedenti.

Indicare sul primo campo di testo l’NRG del ricorso di riferimento, nel formato AAAANNNNN (9 cifre); ad esempio, 201100001.

Se è stata scelta una tipologia diversa da RICORSO, è necessario indicare sul secondo campo di testo il numero di registro dell’atto di riferimento, nel formato AAAANNNNNN (10 cifre); ad esempio, 2011000001.

Dichiarare la conformità del deposito del materiale informatico che si sta per spedire rispetto al deposito effettuato presso la sede, selezionando sul modulo la spunta che si trova accanto all’attestazione.

Una volta completato il modello, cliccare sulla crocetta in alto a destra per chiuderlo; appare un messaggio di conferma del salvataggio:

Rispondere Sì. Il modello è ora pronto per l’invio.

ATTENZIONE: il nome del modello deve restare quello originale: Modulo_Deposito_PEC.pdf.

ATTENZIONE: se non si seleziona la spunta che si trova accanto alla dichiarazione di conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo il messaggio verrà rifiutato.

Preparare il messaggio come da figura, inserendo come allegati il modulo compilato e il documento digitale da depositare:

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Inviare il messaggio.

Appena la Segreteria della sede avrà acquisito il documento, sarà inviato un messaggio automatico di conferma dell’avvenuto deposito del materiale informatico.

Se la Segreteria dovesse trovare un’anomalia nel deposito (a titolo di esempio, allegato non corrispondente a nessun atto del ricorso indicato) verrà inviata un’e-mail con l’indicazione del problema; in questo caso si dovrà ripetere l’invio.

Si precisa che la casella di Posta Certificata della sede della Giustizia Amministrativa è gestita automaticamente, non bisogna rispondere alle e-mail ricevute.

ALQUANTO UTILE, A LIVELLO PRATICO, RISULTA ESSERE ANCHE IL SEGUENTE

“SCREENCAST”, SCARICABILE DAL SEGUENTE LINK:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzey/~edisp/intra_033880.avi

Trattasi di un utilissimo video esplicativo delle modalità operative per l’invio in formato digitale degli atti già depositati cartaceamente nel processo amministrativo, al fine di adempiere il dettato normativo di cui all’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo sul deposito del materiale informatico.

******** Questo è ciò che consente l’attuale stato normativo nell’ambito del P.A.T., ed è definibile

come il suo stato dell’arte. Ovviamente l’imminente obbligatorietà della firma digitale per tutti gli atti del processo amministrativo, compresi gli atti di PARTE (che sono quelli che principalmente interessano noi avvocati), con conseguente necessità di dover provvedere alla loro notifica in formato digitale, e quindi A MEZZO PEC, impone la stringente necessità di imprimere un’accelerazione al processo di

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informatizzazione e digitalizzazione del PAT, pena la paralisi del sistema.

Coerentemente a tale spirito, si auspicano decisioni di maggior apertura della Giurisprudenza amministrativa sul tema delle notifiche a mezzo pec, anche in assenza delle sopra citate norme tecniche.

Va senza dubbio in questa direzione una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 28 maggio 2015, n.2682, la quale ha testualmente sancito che: Nel processo amministrativo telematico, contemplato dall'art. 13 delle norme di attuazione di cui

all'Allegato 2 al cod. proc. amm., è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC e la mancata di

autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla

validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che nel processo

amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 ai sensi del quale l'avvocato "può

eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale... a mezzo della

posta elettronica certificata".

Il supremo organo giurisdizionale amministrativo si è così pronunciato sul controverso tema

della possibilità da parte degli avvocati di notificare il ricorso tramite posta elettronica certificata

(PEC), che aveva dato vita a contrastanti decisioni in sede di primo grado, soprattutto in ordine alla

necessità o meno dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a.

La questione viene risolta ammettendo tale modalità di notifica senza necessità della

predetta autorizzazione.

Secondo la sentenza in oggetto la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2,

del c.p.a., non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a

mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del

1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli artt. 1 e 3-bis della legge stessa), nel testo

modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) L. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato "può

eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ... a mezzo della

posta elettronica certificata".

Nel processo amministrativo telematico -contemplato dall'art. 13 delle norme di attuazione

di cui all'allegato 2 al cod. proc. amm.- è ammessa la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo

PEC anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a..

Quest'ultima disposizione si riferisce, infatti, a "forme speciali" di notifica, laddove invece la

tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico,

appare ormai irreversibile. Se infatti, con riguardo al processo amministrativo telematico, lo

strumento normativo che contiene le regole tecnico-operative resta il DPCM al quale fa riferimento

l'art. 13 dell'allegato al c.p.a., ciò non esclude tuttavia l'immediata applicabilità delle norme di legge

vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC. ________________________________________________________________________________

*AVVERTENZE

La Commissione ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia si riservano di modificare il

contenuto del vademecum, attuando ogni ragionevole sforzo per garantire che i contenuti siano

aggiornati.

Le “linee-guida” contenute nel presente vademecum non costituiscono fonti di responsabilità per

qualsiasi danno – diretto, indiretto, incidentale e consequenziale – legato all'uso, proprio o

improprio, delle informazioni in esso contenute.

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