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(A cura di Villiam Zanoni)1
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Uno dei problemi più importanti che ha coinvolto i lavoratori negli
ultimi 15 anni è sicuramente quello della frammentazione delle
posizioni contributive.
La stessa riforma del 1995, pur prevedendo determinate
soluzioni, paradossalmente ha contribuito a complicare il quadro, soprattutto per i
lavoratori che si sono trovati a metà del guado.
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Le posizioni più complicate, nell’ordine, sono quelle che
riguardano:a) il mix fra lavoro privato e
lavoro pubblico;b) il mix fra lavoro dipendente e
lavoro parasubordinato;c) il mix fra lavoro dipendente e
lavoro autonomo o libero professionale.
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Nonostante le difficoltà, in estrema sintesi erano possibili
soluzioni di ricongiunzioni gratuite (articolo 1 della legge
n° 29/79) o relativamente onerose (articolo 2 della legge 29/79), ma anche trasferimenti gratuiti verso INPS di posizioni giacenti presso altre Casse dei lavoratori dipendenti (articolo
unico legge 322/58).
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Tutto questo scenario è stato sconvolto con la manovra estiva
del 2010(D.L. n° 78/2010 convertito in
legge n° 122/2010), con la quale improvvisamente è accaduto che:
a) è stata abrogata la legge 322/58;b) è stata resa onerosa la legge
29/79, articolo 1;c) è diventata molto più onerosa la
legge 29/79, articolo 2.
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Dal 31 luglio 2010 sono quindi iniziati i drammi raccontati in quasi
tutti i talk-show televisivi e nella pagine dei principali quotidiani,
tutti alla ricerca dei casi più eclatanti ai quali venivano chieste somme particolarmente consistenti per far dialogare fra di loro le varie
contribuzioni e per accedere a pensione.
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Il paradosso più rilevante che abbiamo vissuto è rappresentato
dalle difficoltà finanziarie (manifestate dal MEF e dal
Ministero del Lavoro) di individuare soluzioni accettabili, quando la
relazione tecnica che ha accompagnato il varo della
manovra estiva del 2010 non aveva evidenziato alcun impatto
economico da parte delle norme che ci si apprestava a varare (né
minori spese, né maggiori entrate).
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C’è voluto il “carrozzone” della legge di stabilità 2013 e
l’approssimarsi della consultazione elettorale per riuscire a trovare una
soluzione:- si è finalmente stabilito che i lavoratori cessati dal servizio fino al 30 luglio 2010 possono applicare la legge 322/58;- si sono allargate le maglie per l’applicazione delle norme in materia di totalizzazione dei vari periodi assicurativi.
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Le norme in questione sono contenute
nell’articolo 1, commi da 238 a 249, della legge 24 dicembre
2012, n° 228
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Ma perché ci preoccupiamo delle frammentazioni contributive?
Per il semplice fatto che quando avvengono su libera scelta del lavoratore è ovvio che ciascuno
dovrebbe assumere tali decisioni con la consapevolezza delle eventuali
ricadute negative.
Quando vengono invece provocate dai datori di lavoro, magari anche con
accordi sindacali, la vicenda si complica.
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Nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche abbiamo tendenzialmente vissuto tre tipologie di vicende:- profonda evoluzione del sistema delle aziende municipalizzate;- creazione di consorzi o unioni di comuni per la gestione di determinati servizi;- costituzione di società di diritto privato, ancorchè a capitale pubblico, cui viene affidata la gestione di determinati servizi.
(A cura di Villiam Zanoni)12
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Affrontiamo subito la vicenda meno complicata:
- nella costituzione di consorzi o unioni di comuni di norma il personale resta in carico a ciascuna amministrazione con riparto dei costi, situazione che non ha alcuna ricaduta sulle posizioni individuali dei lavoratori; nessun problema previdenziale che meriti la nostra attenzione.
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La vicenda delle aziende municipalizzate ha invece diversi
risvolti degni di attenzione.
Uno dei passaggi fondamentali è rappresentato dalla trasformazione di dette aziende in S.p.A. in modo
singolo o associato
Tale processo di privatizzazione, dal punto di vista previdenziale, ha
generato due mondi diversi.
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I lavoratori che sono stati assunti direttamente dalla S.p.A. vengono iscritti direttamente all’INPS come
qualunque dipendente privato.
I lavoratori già in servizio al momento della trasformazione
dovrebbero essere iscritti all’INPS a loro volta, ma hanno il diritto di optare per il mantenimento della pregressa iscrizione previdenziale
(A cura di Villiam Zanoni)15
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Detta opzione deve tuttavia essere esercitata, a pena di decadenza, entro i 90 giorni
successivi alla data di modifica del rapporto
previdenziale.
(Articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n° 274)
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Diverse di queste S.p.A. hanno poi dato corpo ad ulteriori processi di
fusione fino a generare quelle mega aziende del tipo di HERA o
IREN.
Va subito chiarito che tale ulteriore tappa non ha modificato l’inquadramento previdenziale del lavoratore, poiché sulla base di un
principio di ultrattività della opzione non muta l’iscrizione
previdenziale.
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Di tutt’altro tenore sono invece le vicende accadute nelle mega “utilities” quando sono state create al loro interno nuove
aziende per le quali è stato chiesto a dei lavoratori di cessare il
precedente rapporto di lavoro per intraprenderne uno diverso con la
nuova società: in tale caso l’iscrizione previdenziale nella
nuova società è esclusivamente INPS senza possibilità di scelta.
(A cura di Villiam Zanoni)18
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L’ultima vicende è quella della costituzione di società di diritto
privato, ancorchè a capitale pubblico, cui viene affidata la
gestione di servizi.
Per quanto finora accaduto abbiamo assistito a due fasi: una prima nella
quale i lavoratori della/le amministrazione/i vengono
comandati a prestare attività nella società, ed una seconda in cui
transitano alle dipendenze della società stessa.
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In caso di comando, come già ricordato, non si pone alcun
problema poiché il lavoratore resta in carico all’amministrazione con il relativo trattamento previdenziale.
In caso di passaggio, invece, si ripresenta lo stesso problema
della privatizzazione con conseguente iscrizione all’INPS,
ma con possibilità di opzione (entro 90 giorni) per la pregressa
iscrizione.
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Evidenziata la panoramica, va anche ricordato che la parte previdenziale rappresenta un problema soprattutto per le
generazioni più anziane o per quelle di mezzo, mentre per le
giovani generazioni la questione è molto più semplice.
Il sistema contributivo puro (contributi dal 1996 in poi), infatti, presenta problemi
notoriamente inferiori.
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Computo
Cumulo
Totalizzazione
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NORMA DI LEGGE CHE REGOLA IL COMPUTO NELLA GESTIONE
SEPARATA, QUINDI NEL SISTEMA ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO, TRAMITE LA FACOLTA’ DI OPZIONE, DEI
CONTRIBUTI VERSATI IN ALTRE FORME DI PREVIDENZA
DM n° 282/1996
(A cura di Villiam Zanoni)23
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Articolo 31. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n° 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n° 335 del 1995.
“Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’articolo 2, comma 32, della L. 8
agosto 1995, n° 335 “
Sono esclusi i liberi professionisti
DM n° 282/1996 - articolo 3
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RequisitoRequisito:
15 anni di contribuzione di cui almeno 5 dopo il 31/12/1995 possedere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995
Prestazioni del contributivo
Calcolo contributivo
DM n° 282/1996 - articolo 3
(A cura di Villiam Zanoni)25
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NORMA DI LEGGE CHE NORMA DI LEGGE CHE
REGOLA IL REGOLA IL CUMULO NEL NEL
SISTEMA ESCLUSIVAMENTE SISTEMA ESCLUSIVAMENTE
CONTRIBUTIVOCONTRIBUTIVO
D.Lgs. n° 184/97
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Cumulo di periodi assicurativiCumulo di periodi assicurativi
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.pensionistici per inabilità.
D.Lgs. n° 184/1997 - articolo 1
(A cura di Villiam Zanoni)27
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L’articolo 1 del decreto legislativo n° 184/97 prevede la possibilità di cumulare la contribuzione versata in vari fondi pensionistici obbligatori, al fine di liquidare un unico trattamento di pensione, se: in nessuno dei fondi sia stato raggiunto il diritto autonomo a pensione; per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici siano liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo.
D.Lgs. n° 184/1997 - articolo 1
(A cura di Villiam Zanoni)28
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LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
ASSICURATIVIDECRETO LEGISLATIVON° 42/2006
LEGGE N° 247/2007
DECRETO LEGGEN° 201/2011
CONVERTITO IN LEGGEN° 214/2011
(A cura di Villiam Zanoni)30
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Totalizzazione
La nuova disposizione esordisce con la conferma delle vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione (legge n° 29/1979 e legge n° 45/1990) ed implicitamente delle stesse norme relative all’INPGI, all’ENPALS ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
(A cura di Villiam Zanoni)31
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A.G.O.
FONDISOSTITUTIVI
FONDIESCLUSIVI
FONDIESONERATIVI
FONDIINTEGRATIVI
AltreCasse
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Totalizzazione
L'esercizio della facoltà di totalizzazione richiede che
l'interessato faccia espressa domanda di
pensione con contestuale dichiarazione che intende avvalersi dei regime della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.lgs.
n° 42/2006.
(A cura di Villiam Zanoni)33
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Le prestazioni liquidabili:pensione di vecchiaiapensione di anzianità con 40
anni di anzianità contributiva
pensione di inabilitàpensione indiretta ai
superstiti
Totalizzazione
(A cura di Villiam Zanoni)34
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E’ stato abrogato il requisito dei 3 anni, per cui
oggi sono utili tutte le diverse contribuzioni in
ciascuna cassa a prescindere dalla loro
consistenza.
Totalizzazione e DL n° 201/2011 convertito in
legge n° 214/2011News!
(A cura di Villiam Zanoni)35
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La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in del decreto legislativo (2 marzo 2006), preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione(e se fatta prima ??)
Totalizzazione per VO e ANZ
Un rimborso chiesto entro tale data, esclude dalla totalizzazione solo la gestione destinataria della richiesta di rimborso.
(A cura di Villiam Zanoni)36
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Totalizzazione per VO e ANZ
Requisiti di età e di contribuzione: aver compiuto il 65° anno di età (uomini e donne) e un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni,
ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica,
possedere un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni
(A cura di Villiam Zanoni)37
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Totalizzazione per inabilità
Facoltà estesa per la liquidazione dei trattamenti
pensionistici per inabilità assoluta e permanente
Il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al
verificarsi dello stato inabilitante.
(A cura di Villiam Zanoni)38
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Il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato
invalidante.
A tale fine sono totalizzabili tutti i periodi a prescindere dalla loro
entità(articolo 2, comma 2)
Totalizzazione per inabilità
Anche la attribuzione della eventuale maggiorazione segue le
stesse regole
(A cura di Villiam Zanoni)39
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Totalizzazione per inabilità
Se lo stato inabilitante si verifica in costanza di iscrizione all’INPDAP il diritto è riconosciuto in presenza di una inabilità:
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’articolo 2, comma 12, legge n° 335/95
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi articolo 7, lettera a), legge n° 379/55 o per il personale statale ai sensi dell’articolo 42 del DPR n° 1092/73.
(A cura di Villiam Zanoni)40
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Totalizzazione per indirettaLa facoltà è riconosciuta per la liquidazione dei trattamenti pensionistici ai superstiti di assicurato ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione
La nuova norma si applica solo per i decessi avvenuti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo (3 marzo 2006).Si devono verificare i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
(A cura di Villiam Zanoni)41
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Totalizzazione e ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentata dal 3 marzo 2006 in poi e perfezionata mediante accettazione da parte dell’interessato, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al decreto legislativo.
(A cura di Villiam Zanoni)42
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NOVITA’ PERTOTALIZZAZIONE
L’INPS, con messaggio n° 30218 del 29 dicembre 2009, previo parere del Ministero del Lavoro, ha chiarito che l’incompatibilità fra ricongiunzione (legge n° 29/79 e legge n° 45/90) non trova applicazione per le operazioni già definite al 3 marzo 2006.
Per le definizioni successive, invece, il problema rimane nella sua totale attualità.
(A cura di Villiam Zanoni)43
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Totalizzazione: il calcolo
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.
La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal D.lgs 30/4/97, n° 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
(A cura di Villiam Zanoni)44
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Totalizzazione: il calcolo
Nel caso in cui una quota di pensione sia liquidabile con il diritto autonomo, possono essere applicate le regole di calcolo della singola gestione (retributive o miste).
Nota ministero del lavoro
(A cura di Villiam Zanoni)45
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Totalizzazione: il calcolo
Diritto autonomo pensione pubblica:Nel calcolare le relative quote di pensione pubblica si applicano le regole generali (retributivo e misto), determinando però l’anzianità contributiva al 31/12/1995 (18 anni) mediante la sommatoria di tutti gli spezzoni di contributi che concorrono alla totalizzazione.
(A cura di Villiam Zanoni)46
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Messaggio INPS n° 16583 del 12 ottobre 2012
NOVITA’ RECENTISSIMA
Una volta effettuata la totalizzazione, nel caso in cui esista il diritto autonomo a pensione in una o più della casse coinvolte, ai fini del calcolo di pensione il lavoratore ha diritto di scegliere la formula di calcolo a lui più favorevole.
News!
(A cura di Villiam Zanoni)47
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Le pensioni vecchiaia, anzianità e inabilità, derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
Non erano previste le finestre di accesso
Totalizzazione: la decorrenza
(A cura di Villiam Zanoni)48
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Totalizzazione: la decorrenzaArticolo 12, comma 3, del D.L. n° 78/2010
in legge n° 122/2010
Per i diritti maturati dal 1° gennaio 2011 in poi vengono introdotte le finestre anche per le pensioni di vecchiaia e di anzianità da totalizzazione.Si applicano sempre le finestre previste per i lavoratori autonomi:+ 18 mesi dal diritto
(A cura di Villiam Zanoni)49
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Per chi accede a pensione con 40 anni la finestra dei 12 o 18 mesi, viene allungata di:
1 mese nel 20122 mesi nel 20133 mesi dal 2014
Si applica alle totalizzazioni
Dal 1° gennaio 2012 che succede?D.L. n° 98/2011 in Legge n° 111/2011,
(articolo 18 comma 22-ter)
(A cura di Villiam Zanoni)50
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L’età di 65 anni è indicizzata alla speranza di vita, come pure i 40 anni di requisito contributivo, fermo restando che si continuerà ad applicare la finestra di 18 mesi, con 1 mese in più nel 2012, 1 ulteriore mese dal 2013 e 1 ulteriore mese dal 2014 in poi.
Dal 1° gennaio 2012 che succede?D.L. n° 210/2011 in Legge n° 214/2011,
News!
(A cura di Villiam Zanoni)51
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(A cura di Villiam Zanoni)52
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Come già ricordato la legge di stabilità ha ripristinato la legge n° 322/58 per chi ha cessato l’attività
fino al 30 luglio 2010.
Chi ha fatto la ricongiunzione dopo la predetta data e non ha ancora
ottenuto la pensione, può revocare la domanda entro 1 anno e
accedere alla totalizzazione.
(A cura di Villiam Zanoni)53
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La legge di stabilità ci ha consegnato anche una nuova
totalizzazione: nessun diritto autonomo a pensione in nessuna cassa; solo pensione di vecchiaia con i nuovi requisiti della legge Fornero (età + 20 anni + 1,5 volte A.S.), o di quelli più elevati previsti in altre Casse, nonché inabilità e indiretta; calcolo con le regole di ciascun ordinamento.
(A cura di Villiam Zanoni)54
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Al contrario di quanto accade ai fini pensionistici, nella partita del TFS/TFR
non sono ammesse opzioni di sorta.
Il lavoratore segue quindi i diversi inquadramenti e
trattamenti.
(A cura di Villiam Zanoni)56
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Il problema si pone in particolare quando da un
regime di TFS o di TFR gestiti con logica
previdenziale dall’INPDAP, si passa ad un regime di TFR gestito direttamente
dal datore di lavoro.
(A cura di Villiam Zanoni)57
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In tal caso, cessando il rapporto assicurativo,
l’INPDAP liquida al datore di lavoro la
somma precedentemente maturata, somma che compete al lavoratore
(A cura di Villiam Zanoni)58
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A fronte della mancata erogazione al lavoratore, sulla base di vicende già avvenute, deve essere escluso qualsiasi problema di prescrizione della prestazione stessa, ma deve
essere messo in conto in capo al datore di lavoro l’obbligo di rivalutare la somma introitata con un meccanismo similare a quello del Trattamento di Fine
Rapporto(ISTAT 75% + 1,5%)
(A cura di Villiam Zanoni)59
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Censimento delle situazioni esistenti
Contattare tutti i lavoratori cessati al 30 luglio 2010
Verificare le posizioni assicurative di tutti i soggetti coinvolti
Presentare o revocare tutte le domande necessarie
Tenere conto di tutte le problematiche esposte nella gestione delle situazioni future
(A cura di Villiam Zanoni)61
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La prescrizione contributiva
“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n° 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n° 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative al periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.”
(Articolo 3 legge n° 335/1995)