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AssoSoftwareDayPress lunedì, 21 ottobre 2019

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AssoSoftwareDayPresslunedì, 21 ottobre 2019

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21/10/2019 italiaoggi.it

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 4 PAGINA A CURA DI DANIELE CIRIOLI

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 23 Giuseppe Debenedetto

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 23 Patrizia Ruffini

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

21/10/2019 La Stampa Pagina 14 GIANLUCA PAOLUCCI

21/10/2019 La Nazione Pagina 6

21/10/2019 Corriere della Sera Pagina 12

21/10/2019 EutekneInfo

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 63 IL NODO DELLE COMPETENZE IL PIANO INDUSTRIA 4.0

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 18

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 18 PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Mario CerofoliniLorenzo Pegorin

21/10/2019 EutekneInfo

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 19

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

AssoSoftwareDayPresslunedì, 21 ottobre 2019

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

Da gennaio 2020 debutta l' Isee precompilato. Ma solo in parte7

Dal 1° gennaio 2020 debutta l' Isee (quasi) precompilato9

Sul canone unico incognita gettito e versamenti12

Tempi di pagamento: anche per il 2019 torna in campo la contabilità dell' ente14

Agricoltura e Dogane

[2264][393073] Rottamazione ter, esclusala compensazione con l' ErarioHo aderito alla ...16

Le frodi e i furbetti, la rincorsa infinita tra fisco ed evasori17

Le piccole imprese soffocate dai controlli20

NO DEAL21

Rafforzata e ampliata la lotteria degli scontrini22

Contabilità e Bilancio

fasi precliniche e nella parte di monitoraggio e incremento dell' efficienza complessiva degli impianti".24

Il conguaglio finale rimbalza tra affittuario e locatore25

Nell' affitto d' azienda regole ad hoc per l' ammortamento27

Per i tetti si guarda al 201929

Rivalutazione solo civilistica bocciata in Commissione tributaria30

Spese, applicabili gli standard Oic32

Fatturazione Elettronica

[2267][393075] L' allegato Pec è validosia in formato Pdf sia P7mLe Pec sono sempre valide con ...34

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21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

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21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 6 di Ernesto Maria Ruffini

21/10/2019 Agenda Digitale

21/10/2019 Agenda Digitale

21/10/2019 Agenda Digitale

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 57

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Giovanni ParenteValeria Uva

21/10/2019 Agenda Digitale

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 17 Pagina a cura diDario DeottoMassimo Sirri

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 8 PAGINA A CURA DI FRANCO RICCA

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 38 di Isidoro Trovato

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

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21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

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21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

[2269][393070] I corrispettivi fatturati vannoscorporati da quelli trasmessiUna parrucchiera da ...35

[2270][392958] La fattura Telepass Franciava in contabilità generaleUna società di ...36

[2271][392920] Agriturismo e portale online:ricevuta per la somma totaleSiamo un piccolo ...37

[2272][393102] Così la fattura per trasportoda parte di operatore svizzeroNel caso di una ...38

Evasori? serve il tutor (più @fattura per tutti)39

Fattura elettronica inviata in ritardo ma entro i termini per la liquidazione: ecco le sanzioni42

Fattura elettronica, ecco come controllare la correttezza dell' emissione43

Fattura elettronica, tutto sui termini di conservazione44

Koelliker, storia di una rinascita "Le elettriche? Grande opportunità"45

Partite Iva: i conti per gestire la stretta47

Ritardo nella trasmissione dei corrispettivi provenienti da misuratori fiscali: ecco le sanzioni49

Scontrini, sanzioni in cortocircuito nei casi di mancata trasmissione51

Trasporto intraUe, prova light53

Fisco e Dichiarazioni

(LE COMPLICAZIONI ANCHE)56

[2254][391467] Spese scolastiche del 2018:detrazione massima di 786 Da gennaio a giugno 2018 ...58

[2255][391451] Asilo nido e scuola d' infanziaagevolati per lo stesso figlioÈ possibile la ...59

[2257][393109] Bonus mobili non trasferibileall' acquirente dell' immobileA fine 2017 e a ...60

[2259][393165] Ammesso il 50% per lo studiotrasformato in abitazioneVorrei sapere se è possibile ...61

[2260][392846] Errore nella dichiarazione Imu:resta il diritto all' agevolazioneNel 2012 ho ...62

[2261][393185] Il contribuente può sceglierequale box (C/6) è pertinenzaHo acquistato ...63

[2262][392709] Comodato: niente beneficiose il C/2 non è legato alla casaVorrei sapere se posso ...64

[2266][393092] Minor perdita, l' accertamentoimpugnato evita quelli futuriIn caso di avviso di ...65

[2274][392559] Le indennità dell' agentenon concorrono al tettoSono un agente di commercio e ...66

[2277][392896] Studio multiattività: si applical' Isa dell' attività prevalenteNel caso di uno ...68

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21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 15

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 15 Pagina a cura diGiorgio Gavelli Riccardo Giorgetti

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 11 PAGINA A CURA DI PASQUALE PIRONE

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 2 Pagina a cura diCristiano Dell' Oste

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 2

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 4

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 4

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 12

21/10/2019 EutekneInfo

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 1 Dario AquaroCristiano Dell' Oste

21/10/2019 La Repubblica Pagina 2 DI MATTEO PUCCIARELLI

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 19

21/10/2019 italiaoggi.it

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 2 PAGINA A CURA DI MICHELE DAMIANI

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 14 PAGINA A CURA DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINA A CURA DI FRANCESCO CAMPANARI

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 4

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 26

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 26

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 15

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 3

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 2 di Ferruccio de Bortoli

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 4

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 2 Alfredo CalvanoAttilio Calvano

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 3 PAGINA A CURA DI GIULIANO MANDOLESI

[2278][392735] La società compila il modelloanche se esclusa dall' indiceUna società, che svolge ...69

Adeguamento, non è possibile cambiare idea70

Correzioni al modello Redditi con effetti sulla pagella Isa71

Adozioni, un taglio sulle spese74

Bonus casa al test di convenienza 202076

Cedolare al 12,5% e nuovi trend pesano sugli affitti concordati78

LE NORME80

LE SCADENZE81

CHI PAGA IL CONTO DELL' IMPROVVISAZIONE82

Compensi esteri dei professori esenti nello Stato ospitante84

Così si sana l' errore nei modelli già inviati86

Di Nicola "Il premier ci dà speranza Se sbagliamo ora siamo spacciati"88

Fisco differenziato per la manutenzione ordinaria e straordinaria90

Fisco differenziato per la manutenzione ordinaria e straordinaria92

Fisco e adempimenti, il governo dichiara guerra. Agli autonomi94

Fisco, omissioni con distinguo96

Forfettari, credito Inps in LM99

IL QUESITO101

Imu dovuta da chi ha il diritto di abitazione102

La pretesa non provata non è integrabile104

Nuovi fondi per cdp ora palermo cerca alleati106

Omissioni, correzioni, aggiunte e ritardi: cosa cambia su controlli e sanzioni108

ORA SPREAD A ZERO111

Per l' assegno unico serve un riordino da 15 miliardi114

Per la «correttiva nei termini» c' è tempo fino al 2 dicembre116

Piccoli, forfettario al game over118

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21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 74

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 5

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 5 di Nicola Rossi

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 9 PAGINA A CURA DI FRANCO RICCA

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 4 Alfredo CalvanoAttilio Calvano

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 63

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 63

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 13

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 18 Alessia Urbani Neri

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 18 Giacomo Alberto Bermone e Guido Chiametti

21/10/2019 Il Messaggero Pagina 19

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 2 PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 7

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 62 GLI INVESTIMENTI E LE TECNOLOGIE LA SFIDA ITALIANA GLI SVILUPPI FUTURI

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 47 TECNOLOGIA AMICA DEI BILANCI LE ESPERIENZE ITALIANE

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 47

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 63 IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO FOCUS SULLE COMPETENZE GLI OBIETTIVI FUTURI

21/10/2019 La Repubblica Pagina 36 DI FRANCESCO PATERNÒ

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 70

21/10/2019 Corriere della Sera Pagina 37 Gianni Antoniella

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 42

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 25

Private equity con il vento in poppa120

Redditi in calo, c' è l' Isee corrente122

Riforma Irpef Sulle traccedi visco125

Rimborsi, è conto alla rovescia128

Se l' integrativa è «annuale» il credito si può utilizzare subito132

Tasse locali Dopo la morte di mio padre sono diventato proprietario, con mio fratello e mia ...134

Ultimi giorni per correggere il 730136

Veicoli sempre sotto la lente137

Voluntary, possibile lo scomputo dei tributi sulla casa all' estero138

Giustizia

processo telematico, due punti da chiarire140

Industria 4.0

«Il grande pericolo? L' algoritmo si pub ancora manipolare»142

Avvocati e notai, professioni sempre più spesso affiancate145

Banche: una crisi senza apparente fine149

Dall' automotive ai farmaci la fabbrica tira se automatizzata151

E-health, nell' Italia che spende poco si fanno strada cinque eccellenze153

FORMAZIONE COMPETENZE La startup innovativa Intech ha sviluppato un progetto che integra ...155

Il cervello al primo posto e aumenta l' occupazione156

Il futuro secondo il Giappone fra concept elettrici, droni e robot158

Il graffio159

L' ibrido rilancia Melfi, pronte Renegade e Compass160

La locomotiva va, servono investimenti161

Mps, L'«officina» è permanentee La triennaleè sostenibile163

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21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 61 LE SOLUZIONI IL FUTURO È NELL' AI

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 77

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 70

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 206 MARZIA PAOLUCCI

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 71

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 51 ALGORITMI E BIG DATA IL MERCATO DELLA RETE

21/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 17 PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 19

21/10/2019 La Stampa Pagina 24

21/10/2019 Corriere della Sera Pagina 9 FEDERICO FUBINI

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 19 Ornella Lacqua

21/10/2019 Corriere della Sera Pagina 9

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 16 di Fabrizio Massaro

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 11

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 66 INTERFACCE INFORMATICHE GLI SCENARI LE RICADUTE

21/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 73

21/10/2019 Affari & Finanza Pagina 6 LA POSIZIONE DI PALERMO LE DUE AUTORITÀ

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 22 Marisa Marraffino

21/10/2019 I l Sole 24 Ore Pagina 13 Paola Pierotti

Nella diagnostica il know-how delle foto "Per noi il digitale è driver d' eccellenza"165

Nuove tecnologie e caccia al cliente ora c' è una scuola167

PER LE AREE INTERNE169

Sentenze più prevedibili171

Sud, da intesa 30 miliardi in tre anni173

Supertecnici o guru digitali così l' hi-tech dà lavoro ai giovani175

Lavoro e Previdenza

Dis-Coll facilitata per co.co.co.177

L' INVIO181

La banca e le garanzie di performance182

Mattarella, Merkel e Macron all' addio di Draghi185

Modello 770: le ritenute viaggiano anche in più flussi187

Più soldi a famiglia e lavoro189

Se bce vuole, battiamo gli usa con un rating «alla tedesca»190

Privacy e GDPR

[2305][393003] Privacy a scuola e richiestadi documenti dall' istitutoLa scuola (pubblica) di mio ...192

[2306][392415] Sistema di videosorveglianza:non può riprendere i viciniDue immobili sono ...193

Addio chiavetta, il digitale spinge le banche194

Addio reception, a Polla è nato il primo smart hotel196

Cdp, arriva la scossa al vertice è partita la battaglia delle nomine198

Sì al sito che compara i prezzi se non replica l' intera banca dati200

Vivere in grattacielo, Italia in crescita ma l' Europa è lontana202

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 0 § ]

Da gennaio 2020 debutta l' Isee precompilato. Ma solo in parte

Isee precompilato dal 1° gennaio 2020. Ma nei fatti sarà poco preconfezionato dall' Inps. Non ci saranno i datianagrafici dei componenti il nucleo familiare, né quelli sulla casa di abitazione e nemmeno diverse componenti direddito e i dati su automobili, navi e motocicli di lusso

Isee precompi lato dal 1° gennaio 2020. Ma nei fat t i sarà poco

preconfezionato dall' Inps. Non ci saranno, ad esempio, i dati anagrafici dei

componenti il nucleo familiare, né quelli sulla casa di abitazione e nemmeno

diverse componenti di reddito (quelli esenti) e i dati su automobili, navi e

motocicli di lusso. Quale semplificazione, allora? Questa: se richiesto dal

dichiarante, verranno proposti i dati contenuti nell' ultima dichiarazione

sostitutiva unica (Dsu) eventualmente presente nella banca dati dell' Inps. A

stabilirlo, tra l' altro, è il decreto 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 (si veda ItaliaOggi del 5 ottobre). Cos' è e a

cosa serve la Dsu. Del «riccometro» non si può fare a meno, perché

necessario per l' accesso a prestazioni e servizi sociali agevolati: dalla retta

dell' asilo nido alla mensa scolastica; dalla piscina comunale alle tasse

universitarie e reddito di cittadinanza. L' attuale disciplina ha spento quattro

candeline, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2015; ma in tutti questi anni

non ha mai trovato pace con continui aggiornamenti delle normative, delle

istruzioni e modelli. Il riccometro funziona con due principali indicatori:

l'«Ise», l' indicatore di ricchezza dell' intero nucleo familiare il cui valore è pari alla somma di redditi e patrimoni di

ciascun componente il nucleo familiare; l' Isee, l' indicatore di ricchezza dei singoli componenti il nucleo familiare, il

cui valore è dato dal rapporto tra l' Ise e un coefficiente che è prestabilito dalla legge. La sola particolarità sta nell'

utilizzo: a farla da padrone è l' Isee, elevato a «strumento di valutazione della situazione economica» per la

concessione di tutte le prestazioni agevolate. Per richiedere l' Isee si utilizza la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu),

che è un documento contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a

descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le

informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate dal richiedente (ad esempio informazioni anagrafiche,

dati sulla presenza di persone con disabilità) e in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'

agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell' Inps (trattamenti assistenziali,

previdenziali e indennitari). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la Dsu, è il c.d. dichiarante, che si

assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. A chi si presenta la Dsu. La Dsu si presenta all'

ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o a un centro di assistenza fiscale (Caf) o

alla sede Inps competente per territorio. Il richiedente la prestazione può comunque presentare la dichiarazione, in

via telematica, direttamente all' Inps collegandosi

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 0 § ]

al sito Internet www.inps.it. Il portale Isee è disponibile nella sezione del sito «Servizi online» - «Servizi per il

Cittadino». Nel portale Isee il cittadino può presentare la propria Dsu tramite un percorso di acquisizione telematica

assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Accesso alla Dsu

pre-compilata. Dal prossimo 1° gennaio entrerà in opera la Dsu pre-compilata, alla quale potranno accedere tutti i

soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite di un Caf delegato. Nel dettaglio, il dichiarante

accede direttamente alla Dsu pre-compilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo

elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le seguenti modalità: A.

con riferimento al sistema di autentificazione, l' accesso è riservato ai possessori di una delle seguenti credenziali:

credenziali dispositive rilasciate dall' Inps; credenziali rilasciate dall' agenzia delle entrate (quelle che servono anche

al 730); identità Spid di livello 2 o superiore; B. con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il

nucleo familiare maggiorenni, l' accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei

componenti, i seguenti: 1. l' importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo

anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-

3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l' assenza di dichiarazione; 2. nel caso in cui il valore

complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l' elemento di riscontro sia

inferiore a euro 10.000,00, l' indicazione dell' esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia

ovvero dell' assenza dei rapporti; 3. nei casi diversi da quello precedente (punto 2), il valore del saldo contabile al 31

dicembre dell' annualità rilevante ai fini dell' Isee di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali da indicare ai

fini Isee, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare da indicare sempre ai fini

Isee. Il valore va indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro e deve riguardare, se

disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello,

ove disponibile, avente un valore positivo. Nel caso l' accesso alla Dsu pre-compilata avvenga per il tramite di un Caf

delegato, gli elementi di riscontro devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante. In assenza di un

riscontro positivo ai dati, il dichiarante presenta la Dsu nelle modalità non pre-compilate. Eventuali omissioni o

difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell' Inps o dell' anagrafe

tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di

attestazione dell' Isee. © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 1 § ]

Su richiesta, l' Inps ripropone alcuni dati dell' ultima Dsu. Lo prevede il decreto 9/8/2019

Dal 1° gennaio 2020 debutta l' Isee (quasi) precompilato

PAGINA A CURA DI DANIELE CIRIOLI

Isee precompi lato dal 1° gennaio 2020. Ma nei fat t i sarà poco

preconfezionato dall' Inps. Non ci saranno, ad esempio, i dati anagrafici dei

componenti il nucleo familiare, né quelli sulla casa di abitazione e nemmeno

diverse componenti di reddito (quelli esenti) e i dati su automobili, navi e

motocicli di lusso. Quale semplificazione, allora? Questa: se richiesto dal

dichiarante, verranno proposti i dati contenuti nell' ultima dichiarazione

sostitutiva unica (Dsu) eventualmente presente nella banca dati dell' Inps. A

stabilirlo, tra l' altro, è il decreto 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 (si veda ItaliaOggi del 5 ottobre). Cos' è e

a cosa serve la Dsu. Del «riccometro» non si può fare a meno, perché

necessario per l' accesso a prestazioni e servizi sociali agevolati: dalla retta

dell' asilo nido alla mensa scolastica; dalla piscina comunale alle tasse

universitarie e reddito di cittadinanza. L' attuale disciplina ha spento quattro

candeline, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2015; ma in tutti questi anni

non ha mai trovato pace con continui aggiornamenti delle normative, delle

istruzioni e modelli. Il riccometro funziona con due principali indicatori:

l'«Ise», l' indicatore di ricchezza dell' intero nucleo familiare il cui valore è pari alla somma di redditi e patrimoni di

ciascun componente il nucleo familiare; l' Isee, l' indicatore di ricchezza dei singoli componenti il nucleo familiare, il

cui valore è dato dal rapporto tra l' Ise e un coefficiente che è prestabilito dalla legge. La sola particolarità sta nell'

utilizzo: a farla da padrone è l' Isee, elevato a «strumento di valutazione della situazione economica» per la

concessione di tutte le prestazioni agevolate. Per richiedere l' Isee si utilizza la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu),

che è un documento contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a

descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le

informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate dal richiedente (ad esempio informazioni anagrafiche,

dati sulla presenza di persone con disabilità) e in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'

agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell' Inps (trattamenti assistenziali,

previdenziali e indennitari). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la Dsu, è il c.d. dichiarante, che si

assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. A chi si presenta la Dsu. La Dsu si presenta all'

ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o a un

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 1 § ]

centro di assistenza fiscale (Caf) o alla sede Inps competente per territorio. Il richiedente la prestazione può

comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all' Inps collegandosi al sito Internet

www.inps.it. Il portale Isee è disponibile nella sezione del sito «Servizi online» - «Servizi per il Cittadino». Nel portale

Isee il cittadino può presentare la propria Dsu tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di

supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Accesso alla Dsu pre-compilata. Dal

prossimo 1° gennaio entrerà in opera la Dsu pre-compilata, alla quale potranno accedere tutti i soggetti che ne

facciano richiesta direttamente o per il tramite di un Caf delegato. Nel dettaglio, il dichiarante accede direttamente

alla Dsu pre-compilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti

agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le seguenti modalità: A. con riferimento al sistema di

autentificazione, l' accesso è riservato ai possessori di una delle seguenti credenziali: credenziali dispositive

rilasciate dall' Inps; credenziali rilasciate dall' agenzia delle entrate (quelle che servono anche al 730); identità Spid di

livello 2 o superiore; B. con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare

maggiorenni, l' accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti: 1.

l' importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente

quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del

modello redditi persone fisiche, oppure l' assenza di dichiarazione; 2. nel caso in cui il valore complessivo del

patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l' elemento di riscontro sia inferiore a euro

10.000,00, l' indicazione dell' esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell'

assenza dei rapporti; 3. nei casi diversi da quello precedente (punto 2), il valore del saldo contabile al 31 dicembre

dell' annualità rilevante ai fini dell' Isee di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali da indicare ai fini Isee,

ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare da indicare sempre ai fini Isee. Il

valore va indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro e deve riguardare, se disponibile, un

rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile,

avente un valore positivo. Nel caso l' accesso alla Dsu pre-compilata avvenga per il tramite di un Caf delegato, gli

elementi di riscontro devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante. In assenza di un riscontro positivo

ai dati, il dichiarante presenta la Dsu nelle modalità non pre-compilate. Eventuali omissioni o difformità riscontrate

nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell' Inps o dell' anagrafe tributaria, incluse

eventuali difformità su saldi e giacenze

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 1 § ]

medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell' Isee. © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 2 § ]

PUBBLICITà E SUOLO PUBBLICO

Sul canone unico incognita gettito e versamenti

Possibile riduzione delle entrate e pagamenti digitali complicano la riforma

Giuseppe Debenedetto

Dal 2020 prova a entrare in scena il nuovo canone patrimoniale per la

pubblicità, per il suolo pubblico e per le aree mercatali, che dovrebbe

sostituire l' intero comparto dei tributi "minori", in particolare l' imposta

comunale sulla pubblicità, la Tosap e i prelievi alternativi (Cosap, Cimp),

nonché la Tari giornaliera. La novità dovrebbe entrare in campo assieme

alla più generale riforma della riscossione, anticipata la settimana scorsa

da questo giornale, all' interno della legge di bilancio. Le bozze riprendono

sostanzialmente l' Imu secondaria, mai entrata in vigore, ma questa volta

introducendo un' entrata di natura patrimoniale, non tributaria. Il decreto sul

federalismo municipale adottato nel 2011 prevedeva l' entrata in vigore dal

2014 dell' Imu secondaria, ma successivi sviluppi giurisprudenziali hanno

messo in crisi l' impianto del Dlgs 23/2011 finalizzato a unificare l' imposta

sulla pubblicità e la Tosap. Nel 2012 è infatti caduto il principio dell'

alternatività dei due prelievi, in precedenza più volte sancito dalla

Cassazione, che ha invertito il proprio orientamento prendendo atto di

quanto disposto dall' articolo 9 comma 7 del Dlgs 507/1993, secondo cui l'

imposta di pubblicità effettuata con impianti installati su suolo pubblico non esclude la Tosap (sentenze 11377/2012

e 13476/2012). Il legislatore ha pertanto abbandonato il progetto di unificazione, prevedendo la proroga prima al

2015 e poi al 2016, sopprimendo definitivamente l' Imu secondaria con la legge di stabilità 2016. Ora il Governo, pur

in assenza del vincolo giuridico di unificare prelievi che sarebbero cumulabili, opta per l' introduzione di un unico

canone patrimoniale di concessione, istituito da Comuni, Province e Città metropolitane. Il nuovo canone, per

espressa previsione, dovrebbe consentire l' invarianza di gettito rispetto alle entrate (Icp e Tosap) soppresse o

sostituite. Tuttavia, così come previsto, il piano tariffario comporterà invece una sensibile riduzione del gettito,

poiché in una prima proposta di riforma presentata nel 2015 emerse che l' invarianza sarebbe stata assicurata solo

se la tariffa non fosse stata inferiore a 100 euro al metro quadro, con possibilità di abbattimento fino al 30% per i

Comuni sotto i 5mila abitanti. Manca peraltro la possibilità di aumentare la tariffa fino al 100% per particolari zone

del territorio in relazione alla loro importanza economica o turistica. Molto problematica è poi la previsione secondo

cui l' occupante l' area mercatale dovrà utilizzare la piattaforma del PagoPa prevista dall' articolo 5 del Dlgs 82/2005.

È come dire che l' agricoltore

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 2 § ]

o il commerciante ambulante che frequenta l' area mercatale, prima di allestire il banco (cioè alle 6 di mattina)

deve pagare utilizzando la piattaforma. Ciò comporterà un' oggettiva evasione per l' impossibilità di provvedere con

le modalità sopra indicate. Peraltro è difficile se non impossibile immaginare che i Comuni e i soggetti affidatari dei

servizi possano adeguare nel breve volgere di qualche mese i software finora utilizzati. Questa impossibilità

obbligherà gli enti locali a esternalizzare il servizio, data l' assenza cronica di risorse umane e finanziarie per

provvedervi nei tempi imposti dalla riforma ovvero con decorrenza da gennaio 2020. Inoltre la possibilità di affidare il

nuovo canone ai concessionari che già operano per i Comuni appare foriera di contenzioso perché presuppone che

si verifichino condizioni economiche «più favorevoli per l' ente affidante», anziché perseguire il riequilibrio

contrattuale tra le parti. Insomma, pur se ispirata da esigenze di semplificazione, la scelta di introdurre un nuovo

canone di concessione appare inopportuna perché finisce per stravolgere un comparto piuttosto stabile, creando

confusione per enti locali ed operatori, peraltro in un periodo di importanti cambiamenti sul fronte della fiscalità

locale (unificazione Imu-Tasi) e della riscossione coattiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 3 § ]

MANOVRA

Tempi di pagamento: anche per il 2019 torna in campo la contabilità dell' ente

Rinviato l' obbligo di riferirsi ai dati della Piattaforma perché non ancora allineati Chi effettua questa scelta dovràinviare alla Pcc lo stock di debito a fine anno

Patrizia Ruffini

Per l' applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto dei tempi di

pagamento, nell' esercizio 2019 gli enti potranno prendere a riferimento l'

indicatore di ritardo annuale dei pagamenti e il debito commerciale residuo

risultanti dalla propria contabilità, al posto di quelli elaborati dalla

Piattaforma certificazione crediti (Pcc). La novità arriva dai correttivi alle

norme in materia di tempi di pagamento per debiti commerciali della

pubblica amministrazione inseriti nel decreto fiscale approvato dal

governo salvo intese la scorsa settimana. Secondo le regole approvate

con legge 145/2018, ogni anno gli enti devono garantire il rispetto dei

termini di pagamento previsti dall' articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30 giorni o,

in casi particolari, 60) e ridurre del 10 per cento il debito commerciale (solo

se l' ammontare delle fatture scadute alla fine dell' esercizio precedente è

superiore al 5 per cento delle fatture ricevute nel medesimo esercizio). Il

comma 861 della legge 145/2018 prevede che il rispetto dei termini di

pagamento sia effettuata dalla Piattaforma dei crediti commerciali,

tenendo conto dei documenti ricevuti e scaduti nell' anno (anche se non

pagati). La novità inserita nel decreto fiscale introduce una deroga solo per l' esercizio 2019: gli indicatori relativi al

ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l' applicazione delle

misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall' ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie

registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma certificazione crediti (Pcc). Qualora l' ente decida di

avvalersi di questa facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla piattaforma dello stock di debito commerciale

residuo al 31 dicembre 2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall' applicativo

«Siope+». In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento e di mancata riduzione del dieci per cento del debito

commerciale, resta confermato l' obbligo di stanziare nella parte corrente del bilancio, con una delibera di giunta, un

accantonamento a un «Fondo di garanzia debiti commerciali». Nello specifico, l' importo del fondo è pari al 5 per

cento della spesa per acquisto di beni e servizi. Sono inoltre previste percentuali di accantonamento decrescenti, al

ridursi dei giorni di ritardo nei pagamenti. Questo fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di

amministrazione

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 3 § ]

sarà liberato nell' esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le due condizioni sui tempi di pagamento. Il

decreto fiscale in corso di approvazione, pur non modificando l' impatto delle sanzioni, fa slittare al 28 febbraio (dal

31 gennaio) il termine per l' adozione della delibera di accantonamento del fondo. Per rendere coerente il calendario

degli adempimenti, il decreto fiscale dispone anche l' anticipo al 31 gennaio della scadenza fissata al 30 aprile dall'

articolo 7, comma 4-bis del DL 35/2013, relativa al termine per la comunicazione annuale alla Piattaforma dei crediti

commerciali dell' elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell' esercizio precedente. L'

unico alleggerimento delle sanzioni è riservato all' eliminazione della previsione del raddoppio delle penalità per gli

enti che non abbiano richiesto nei primi mesi del 2019 l' anticipazione di liquidità a Cassa depositi e prestiti o che, pur

avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dalla legge. Questa penalizzazione

viene cancellata con un tratto di penna, semplificando l' applicazione delle sanzioni. Infine, a partire dal 1 gennaio

2021, le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell' Ordinativo informatico di pagamento (Opi) saranno tenute

a inserire nell' ordinativo la data di scadenza della fattura. Per effetto di questo adempimento, che assicura una

migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla Piattaforma dei crediti commerciali, a decorrere dalla

medesima data viene meno per le stesse amministrazioni l' obbligo di comunicare mensilmente sulla Piattaforma i

dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 4 § ]

[2264][393073] Rottamazione ter, esclusala compensazione con l' ErarioHoaderito alla ...

[2264][393073] Rottamazione ter, esclusala compensazione con l' ErarioHo

aderito alla comunicazione di adesione (rottamazione ter) per debiti iscritti a

ruolo per tributi notificati fino al 31 dicembre 2017 e ho effettuato anche il

primo pagamento entro il 31 luglio 2019. Ho presentato la dichiarazione dei

redditi di quest' anno e mi risultano dei crediti erariali. Vorrei sapere se posso

compensare tali crediti con le rate dalla rottamazione (con modello F24

accise - codice tributo RUOL), visto che questi ultimi sono tutti debiti erariali

iscritti a ruoli. Nella prima stesura della rottamazione ter, si dichiarava che

fosse possibile effettuare i pagamenti con la compensazione solo con tributi

erariali e non con altre imposte. A.S.SALERNO La risposta è negativa. Ai fini

del perfezionamento della rottamazione ter, infatti, come per le precedenti

edizioni, per espressa previsione normativa è esclusa la compensazione con

crediti relativi a tributi, essendo la fattispecie estranea al sistema dei

versamenti unitari dell' articolo 17 del Dlgs 241/97. È invece ammesso il

pagamento mediante compensazione con crediti vantati nei confronti della

pubblica amministrazione. Tuttavia, in tal caso, per essere utilizzabili nella

compensazione in esame, i crediti devono essere:- maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;- vantati

da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali;-

non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;- stati oggetto di apposita certificazione da parte dell' ente debitore, secondo le

modalità previste dal Dm 22 maggio 2012 e dal Dm 25 giugno 2012, e successive modifiche e integrazioni.

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 6 § ]

Il settore dei carburanti è tra i più colpiti: 1,6 miliardi tolti all' erario ogni anno Nel dl fiscale la strettadel governo ma "loro sono sempre più avanti di noi"

Le frodi e i furbetti, la rincorsa infinita tra fisco ed evasori

GIANLUCA PAOLUCCI

Gianluca Paolucci «Camminatori»: li chiama così, interrogato dai pm di Roma,

uno dei protagonisti della maxi-inchiesta sulle frodi Iva denominata Easy

Money. I «camminatori» sono la nuova categoria professionale, ovviamente

retribuita, nel variegato mondo fatto di commercialisti compiacenti,

faccendieri senza scrupoli e teste di legno nel grande business - illecito,

ovviamente - della frode fiscale. Un business nel quale i camminatori

camminano, ma gli architetti corrono. E chi deve inseguire - Agenzia delle

entrate, Guardia di finanza, legislatori - non vince (quasi) mai. La chiave del

successo Easy Money è un' indagine che va avanti - con qualche intoppo - dal

2016 e ha permesso di svelare uno schema di frode che ha sottratto al fisco

oltre 100 milioni di euro tra il 2013 e il 2017, riciclandone almeno 55. Lo

schema era piuttosto semplice: una rete di società, spesso senza nessuna

attività e nessun dipendente, emetteva fattura all' imprenditore che aveva

necessità di «abbattere il carico fiscale» della propria attività. La causale era

generica ma plausibile con lo scopo sociale della società-fantasma, dalla

consulenza alla provvigione fino ai servizi di manutenzione. La fattura veniva

regolarmente pagata con un bonifico. Tutto regolare, all' apparenza. Poi arrivavano i «camminatori», incensurati e in

qualche caso inconsapevoli della frode, che andavano fisicamente a prelevare il denaro per restituirlo all'

imprenditore. Diminuito di una percentuale tra il 5% e il 10% che era la commissione dell' organizzazione. A quel

punto l' imprenditore portava in detrazione l' Iva della fattura trattenendo in più la provvista in nero dei soldi di ritorno

et voilà, tutti contenti. Il Nucleo valutario della Guardia di finanza, la settimana scorsa, ha eseguito sequestri per oltre

20 milioni di euro a carico di 44 persone. Ma l' indagine ha permesso di svelare una rete che coinvolge almeno 500

professionisti e imprenditori che hanno usufruito dei «servizi» dell' associazione e che da Roma si è espansa fino al

Nord. La chiave del successo dell' organizzazione è proprio nella funzione svolta dai «camminatori». Oltre alla frode

fiscale delle false fatture, i soldi tornano indietro per il nero. In più, spiega un funzionario anonimo dell' Agenzia delle

entrate «in caso di un controllo nostro a un' azienda "cliente" dell' organizzazione, probabilmente sarebbe risultato

tutto in regola. Ci sono le fatture, ci sono i bonifici e i servizi pagati sono difficilmente verificabili». I 5 milioni del

disoccupato Ma lo schema, per quanto ben congegnato, aveva comunque i suoi punti deboli. A volte il

«camminatore» incaricato riceveva i soldi sul proprio conto corrente, per prelevarli cash e andarli a consegnare al

cliente dell' organizzazione. Un disoccupato romano ha così maneggiato sul

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 6 § ]

proprio conto 5 milioni di euro in sei mesi. Troppi, decisamente. Le segnalazioni antiriciclaggio hanno fatto partire i

controlli e da lì è partita l' indagine. Il recupero delle false fatture passavaanche, in parte, dalle compensazioni. L' Iva

fraudolenta veniva compensata con altre imposte che l' impresa cliente avrebbe dovuto pagare, tramite il famoso

modello F24. Introdotto nel 1997, l' F24 permette a un' azienda di compensare crediti e debiti verso il fisco, anche

con enti diversi. Una innovazione che ha molto semplificato la vita delle aziende. Ma ha anche aperto la strada a

nuove frodi. Tra il 2012 e il 2018 le somme trasferite dalla Agenzia delle entrate all' Inps per le compensazioni è

cresciuto da 7.8 miliardi a 13.6 miliardi, un aumento «non giustificato da nessun indicatore economico», è scritto in

una nota elaborata dalle strutture tecniche del Mef per la preparazione del dl Fiscale varato la settimana scorsa dal

governo. Il problema, sintetizza il funzionario anonimo dell' Agenzia delle entrate, è che, malgrado gli interventi

normativi e il miglioramento delle misure di contrasto dimostrati dai dati sul recupero dell' evasione (vedi grafico a

fianco) «loro sono sempre più avanti di noi».Un esempio è un modello di frode piuttosto in voga, di recente: un

gruppo d' imprese che fanno capo agli stessi soggetti - di fatto ma non formalmente - dove accanto a società con

dipendenti e fatturato vero si trovano società «cartiere» che producono fatture per le società realmente operative,

che così possono contare su un sistema di riduzione delle imposte completamente «in house». I raggiri alla pompa

di benzina Ma le frodi come quella svelata dal Nucleo valutario della Guardia di finanza sono solo la punta di un

iceberg. Un esempio si è avuto nel marzo scorso, quando l' Agenzia delle entrate ha fatto un primo bilancio dopo due

mesi di applicazione della fatturazione elettronica. L' incrocio dei dati del portale Fatture e corrispettivi ha permesso

di individuare acquisti fittizi per 3,2 miliardi di euro, che hanno generato a loro volta 688 milioni di euro di falsi crediti

Iva. Dati più aggiornati non sono disponibili, ma l' esame va avanti, spiegano dall' Agenzia delle entrate. I controlli dell'

operazione, denominata Ghost fuel, hanno riguardato principalmente il settore degli idrocarburi, per il quale l' obbligo

della fatturazione elettronica è entrato in vigore nel luglio del 2018. Settore nel quale le frodi, Iva e accise, sono

particolarmente diffuse. Nella Relazione annuale sull' economia non osservata ed evasione fiscale, elaborata dal

Mef, si stima che 282 milioni di litri di benzina e 2.272 milioni di litri di gasolio siano «sottratti all' accertamento». Che

tradotto significa qualcosa in più di 1,6 miliardi di euro evasi ogni anno solo per quanto riguarda il mancato

versamento delle accise. Un capitolo a parte è quello dell' importazione di prodotti derivati dal petrolio e classificati

come oli lubrificanti, soggetti a una tassazione più leggera. Arrivano soprattutto da paesi dell' Est Europa e, una volta

entrati, vengono miscelati con altri prodotti e immessi nel circuito dei carburanti per autotrazione o per

riscaldamento.

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 6 § ]

Le lettere d' intento Sempre nel settore dei carburanti, uno schema di frode particolarmente diffuso è quello delle

lettere d' intento, che consente ad alcuni operatori, che siano proprietari del bene e titolari del deposito di

stoccaggio, di aggirare il versamento anticipato dell' Iva tramite l' interposizione di una società-cartiera che rilascia la

lettera d' intenti. Il carburante senza Iva viene poi reimmesso sul mercato, sottocosto, grazie appunto al mancato

versamento dell' Iva. Solo tra 2017 e 2018, i volumi generati dal sistema delle false lettere d' intento sono passati da

496 milioni a 1,2 miliardi di euro. Il governo, che con il dl fiscale conta di fermare questo schema, punta a recuperare

così almeno 200 milioni all' anno. La rincorsa continua, ma qualcuno è sempre più veloce. - c BY NC ND ALCUNI

DIRITTI RISERVATI.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 6

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 7 § ]

Le piccole imprese soffocate dai controlli

Subiscono in media una verifica ogni tre giorni da Fisco, Inps ed enti vari. Un accanimento che costa 7mila euro l'anno a ogni azienda

ROMA Le piccole e medie imprese rischiano in media di subire 122

controlli l' anno da parte di 19 soggetti pubblici differenti. È solo l' ultimo

paradosso di quel mostro a molte teste che è la burocrazia italiana, che

fa dannare milioni di imprenditori e lavoratori autonomi. E che, nelle

versione della «mala-burocrazia», costa più di 31 miliardi di euro, come

somma di risorse finanziarie, ore di lavoro e personale dedicati, tempo

infinito perso. Con un «prezzo» medio per soggetto economico di circa

7mila euro l' anno. A tirare fuori l' ultimo, aggiornato, conteggio sulla

«controllite acuta» che perseguita le pmi di casa nostra sono i tecnici

della Cgia di Mestre. Tra Inps, Inail, Ispettorato Nazionale del Lavoro,

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di

Finanza, Aziende/Unità sanitarie locali, Vigili del Fuoco, Camere di

Commercio, Autorità garante della Privacy, Carabinieri forestali, Nas,

Noe, Siae e via di seguito, ogni impresa può subire visite e accertamenti

ogni tre giorni, festivi e domeniche incluse. Il risultato è che «con un

coacervo di norme spesso incomprensibili e in parecchi casi in contraddizione fra loro - accusa Paolo Zabeo,

coordinatore dell' Ufficio studi degli artigiani di Mestre - qualsiasi imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il

pericolo di non essere mai in regola. L' ipotesi di un controllo è vissuto dal titolare come un incubo che getterebbe

nel panico chiunque». L' ambito nel quale si concentra la maggior parte dei controlli è quello relativo all' ambiente e

sicurezza (60 verifiche su impianti, scarichi, rifiuti, antincendio). In materia fiscale, il numero dei controlli scende a

30; mentre per il lavoro si arriva a 21 e nel comparto amministrativo a 11. Tutto rientra nel più ampio buco nero della

«mala-burocrazia» in senso lato. «È la principale nemica di chi fa impresa - insiste Zabeo -. Sempre più soffocata da

timbri, carte e modulistica varia, questa Via Crucis quotidiana costa a ogni pmi mediamente 7mila euro l' anno».

Claudia Marin © RIPRODUZIONE RISERVATA.

La NazioneAgricoltura e Dogane

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 12

[ § 2 2 7 5 8 5 3 8 § ]

Corriere della Sera

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Lo scenario

NO DEAL

Letteralmente «nessun accordo», è lo scenario che si verificherebbe se il

Regno Unito arrivasse al 31 ottobre senza aver raggiunto un' intesa sulla sua

uscita dall' Ue. È spesso usato come sinonimo di «disastro». I timori principali

riguardano le conseguenze alle dogane e ai confini del Paese in caso di

mancanza di procedure.

Corriere della SeraAgricoltura e Dogane

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 9 § ]

Rafforzata e ampliata la lotteria degli scontrini

Con il decreto fiscale accesso ai premi anche per l' esercente che accetta pagamenti elettronici

Nell' ambito del decreto fiscale, approvato dal CdM "salvo intese", una serie

di disposizioni intendono dare nuovo slancio alla c.d. "lotteria degli scontrini",

già contemplata dalla legge di bilancio 2017 ( art. 1 commi 540-544 della L.

232/2016) ma non ancora divenuta efficace. In breve, si prevede, a partire

dal 1° gennaio 2020, la possibilità di partecipare ad una lotteria, con l'

estrazione a sorte di premi , per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti

in Italia che acquistano beni o ricevono prestazioni di servizi, al di fuori dell'

attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono

telematicamente i corrispettivi. Invero, a decorrere dal prossimo 1° gennaio,

fatti salvi i casi di esonero, la generalità dei soggetti passivi esentati dall'

emissione della fattura sarà tenuta a memorizzare i dati dei corrispettivi e a

trasmetterli telematicamente all' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 2

comma 1 del DLgs. 127/2015. L' introduzione della lotteria è, evidentemente,

volta ad incentivare la certificazione fiscale da parte dei soggetti passivi IVA

e, in particolare, da parte dei commercianti al minuto. Operativamente, per

partecipare all' estrazione colui che effettua l' acquisto deve comunicare il

proprio codice fiscale all' esercente al momento dell' acquisto, ossia prima che quest' ultimo trasmetta all' Agenzia

delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. La partecipazione alla "lotteria" è consentita anche con

riferimento agli acquisti che, pur effettuati al di fuori dell' esercizio di impresa, arte o professione, sono stati

documentati mediante fattura elettronica inviata al SdI. Rispetto alla norma già prevista ai sensi dell' art. 1 comma

540 della L. 232/2016, contenente le misure sino a qui descritte, il decreto fiscale introduce ulteriori tasselli per

"rafforzare" la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020, stabilendo: - l' esclusione da IRPEF e da qualsiasi prelievo

dei premi attribuiti nell' ambito della "lotteria", assicurando al vincitore di percepire l' intero importo del premio

eventualmente conseguito; - una specifica e ulteriore estrazione di premi in denaro, sia per i consumatori finali che

per gli esercenti, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo dell' operazione avvenga in modalità elettronica (in

base alla normativa attualmente vigente, per i pagamenti elettronici è previsto soltanto il raddoppio della probabilità

di vincita dei premi della "lotteria" rispetto alle operazioni per le quali il pagamento avviene in contanti); - la sanzione

amministrativa da 500 a 2.000 euro per l' esercente che al momento dell' acquisto rifiuti il codice fiscale del

contribuente o non trasmetta telematicamente all' Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione

effettuata; inoltre viene precluso nella circostanza l' istituto del cumulo giuridico . Al riguardo, non è chiaro,

attualmente, come tale sanzione debba coordinarsi rispetto a quelle già previste dall' art. 2 comma 6 del DLgs.

127/2015, applicabili in caso di omessa trasmissione telematica dei corrispettivi, indipendentemente dal fatto che l'

operazione

EutekneInfoAgricoltura e Dogane

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 3 9 § ]

relativa al corrispettivo non trasmesso consenta o meno la partecipazione alla lotteria. Con le nuove previsioni,

quindi, oltre all' evidente finalità di aumentare la c.d. " compliance dichiarativa " degli operatori economici nelle

transazioni con i consumatori finali, il legislatore si prefigge di: - aumentare la partecipazione alla "lotteria"

(escludendo da ogni tassazione la vincita, introducendo la possibilità di vincita anche per l' esercente in alcuni casi e

sanzionando l' esercente che non accetti il codice fiscale dell' acquirente); - incoraggiare l' utilizzo di mezzi di

pagamento elettronici rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, in coerenza con le altre misure

contenute nel decreto fiscale (si veda " Contanti utilizzabili «a scalare» " del 19 ottobre 2019). Le regole di estrazione,

il numero di premi in palio , la definizione puntuale dei soggetti ammessi alla partecipazione saranno definiti con un

provvedimento attuativo dell' Agenzia delle Dogane e dei monopoli, già preventivato dall' art. 1 comma 544 della L.

232/2016 e non ancora emanato. L' intento della "lotteria" in ottica anti evasione e di recupero del gettito è

ampiamente comprensibile, seppur non pienamente suffragato dalle stime di finanza pubblica indicate nella

relazione tecnica. Difatti, l' onere per attuare la disposizione che introduce un' estrazione di premi separata per i

soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronici è stimato, su base annua, in 50 milioni di euro. Il contrasto

ai comportamenti illegittimi degli operatori economici (mediante l' introduzione della nuova sanzione per gli

esercenti) porterebbe, invece, secondo la relazione tecnica al decreto fiscale, un aumento di gettito quantificabile in

soli 4,5 milioni di euro, sia in termini di IVA che di imposte sui redditi, derivante dalla trasmissione all' Agenzia delle

Entrate dei dati dei corrispettivi (i quali altrimenti non sarebbero stati certificati).

EutekneInfoAgricoltura e Dogane

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 63

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 0 § ]

fasi precliniche e nella parte di monitoraggio e incremento dell' efficienzacomplessiva degli impianti".

IL NODO DELLE COMPETENZE IL PIANO INDUSTRIA 4.0

per questo mercato. Mentre nel 2019 abbiamo raccolto segnali

contrastanti. Da un lato, infatti, dopo la prima ondata di trasformazione che

ha riguardato solo piccoli progetti pilota adesso le imprese che hanno

saggiato il valore di queste soluzioni le stanno implementando in maniera

diffusa». Allo stesso tempo, però «l' industria manifatturiera europea sta

segnando un rallentamento complessivo ed è dunque probabile che anche

il mercato dell' Industria 4.0 possa seguire lo stesso trend». Sul fronte dei

settori, Miragliotta rileva come ci sia un interesse generalizzato verso la

digital transformation. Dall' automotive all' aeronautica, fino al mondo

farmaceutico "che sta introducendo le nuove tecnologie nell' utilizzo dei

dati a livello di laboratorio, ma anche nel supporto alle L' esperto evidenzia

inoltre come gli incentivi concessi tramite il piano Industria 4.0 abbiano

spinto gli investimenti da parte delle imprese soprattutto in ambito

hardware. I risultati della ricerca evidenziano infatti che soltanto nel 7,8%

delle aziende i lavoratori sono stati coinvolti attivamente in tutte le fasi dei

progetti e in oltre un caso su quattro (26,6%) non sono stati nemmeno

informati della presenza di una strategia 4.0, mentre in appena il 6,8% delle imprese la funzione hr ha partecipato a

queste iniziative. «Questo significa che le aziende si sono dotati delle tecnologie, ma non hanno visto crescere la

loro capacità di sfruttarle per migliorare processi e prodotti». Una sfida dunque ancora tutta da vincere quella delle

competenze. Su questo fronte «occorre prendere consapevolezza del fatto che oggi esiste una nuova risorsa da

valorizzare in azienda: il dato. Dopodiché è necessario individuare le aree con le più grandi opportunità e alla luce di

questo capire quali sono le competenze che mancano e che vanno costruite». Un esempio? Se un' impresa si

occupa di assemblaggio allora «si possono cercare tecnologie, come le piattaforme cloud, che aiutano la

collaborazione con i fornitori o ad avere i componenti giusti al momento giusto». Infine, una spinta a un ulteriore

sviluppo del settore potrebbe arrivare nei prossimi mesi dalla riconferma per il 2020 delle misure contenute nel piano

Industria 4.0. Come l' iper- ammortamento e il super-ammortamento, agevolazioni che intendono favorire i processi

di trasformazione tecnologica e digitale nelle imprese, insieme al bonus formazione 4.0 che attualmente prevede un

credito d' imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione sul

fronte big data, cloud e cybersecurity. Da questo punto di vista, per Miragliotta il bonus relativo alla formazione 4.0

«andrebbe semplificato e reso immediatamente sfruttabile» ©RIPRODUZIONE RISERVATA ALAMY.

Affari & FinanzaContabilità e Bilancio

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 18

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 2 § ]

Il conguaglio finale rimbalza tra affittuario e locatore

Conguaglio finale alle strette tra affittuario e locatore. L' importo del

conguaglio, infatti: a) nella generalità dei casi, risulta dovuto dall' affittuario

al locatore in relazione al deperimento dei beni aziendali; b) deriva dalla

«differenza», effettuata a valori correnti, delle consistenze inventariali di

inizio e termine della locazione. In particolare, la differenza tra l' importo del

conguaglio e le quote di ammortamento accantonate nel periodo di vigenza

del contratto di affitto determina una «sopravvenienza» attiva o passiva (a

seconda che le quote accantonate siano «superiori» o «inferiori» all' importo

del conguaglio), che concorre al reddito dell' affittuario. Quindi, l' affittuario

dovrà procedere alla chiusura dei conti, riconosciuti ai fini fiscali, per la

riconsegna al locatore che, in caso di continuazione dell' attività, dovrà

proseguire dagli stessi valori fiscali. Per quanto riguarda, invece, la posizione

del locatore, la differenza tra l' importo del conguaglio e il saldo emergente

dal raffronto dei netti patrimoniali (iniziale e finale) costituisce una

sopravvenienza tassabile o deducibile (nota DRE Emilia Romagna,

n.42049/96). Occorre, altresì, rammentare che, nel caso di ditte individuali, la

qualifica di imprenditore spetta esclusivamente all' affittuario, che si fa carico di organizzare il complesso dei beni ai

fini della produzione e dello scambio; lo status di imprenditore, di conseguenza, viene meno in capo al concedente,

salva l' ipotesi in cui lo stesso sia titolare di un' altra azienda e prosegua così un' attività d' impresa. Così, laddove si

sia in presenza di un imprenditore individuale titolare di un' unica azienda concessa in affitto, il locatore perde la

qualifica di imprenditore e il conguaglio in denaro percepito al termine del contratto concorre alla formazione dei

redditi diversi (risoluzione 374/E/2002). Alla luce di quanto su riportato, va evidenziato che, nel caso in cui le parti

non deroghino alla regola civilistica dell' articolo 2561, e quindi lascino in capo all' affittuario l' onere di mantenere in

efficienza l' azienda, molto spesso accade che si decida di non corrispondere alcun conguaglio finale. In tale

eventualità, resta in capo all' affittuario la possibilità di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento dei beni dell'

azienda data in affitto; tuttavia, al termine del contratto di affitto questi rileverà in bilancio una sopravvenienza attiva

di importo pari al valore degli ammortamenti contabilizzati. Il locatore, poi, rileverà in bilancio una sopravvenienza

passiva di pari valore. Al fine di evitare questi passaggi taluni sostengono che, laddove non si deroghi all' articolo

2561 del cod. civ. e manchi (ab origine) un conguaglio finale, viene meno il presupposto per la contabilizzazione

degli ammortamenti in capo all' affittuario, mentre è possibile la deduzione extracontabile degli stessi alla luce del

disposto dell' articolo 102 comma 8 del Tuir; per il locatore, invece, sono fiscalmente

Italia Oggi SetteContabilità e Bilancio

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 2 § ]

non deducibili gli ammortamenti rilevati nel periodo dell' affitto. Si aprirebbe, però, la porta a possibili contestazioni

sulla economicità del comportamento tenuto. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi SetteContabilità e Bilancio

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 5 § ]

Le disposizioni di riferimento per individuare il corretto trattamento contabile

Nell' affitto d' azienda regole ad hoc per l' ammortamento

PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

Regole chiare per l' ammortamento dei beni concessi in affitto d' azienda. In

passato, dottrina e prassi erano concordi nel ritenere che i beni concessi in

affitto dovessero essere iscritti nel bilancio del concedente e tra i conti d'

ordine dell' affittuario; per effetto del dlgs 139/2015 l' informativa su impegni,

garanzie e passività potenziali va invece ora fornita solo nell' ambito della

Nota integrativa. Ciò detto, per individuare il corretto trattamento contabile

degli ammortamenti dei beni ricompresi nell' affitto d' azienda bisogna

partire dalle disposizioni dell' articolo 2561 del codice civile concernenti l'

obbligo di conservazione dell' efficienza dei beni. In particolare, laddove le

parti, nell' ambito delle disposizioni contrattuali, deroghino alla disciplina

codicistica, l' affittuario viene sollevato dall' obbligo di conservare in

efficienza i beni aziendali e non deve procedere all' esborso del conguaglio

finale. In tal caso, il locatore continua a calcolare gli ammortamenti dei beni

compresi nell' azienda affittata (rilevando le quote nella voce B.10 del conto

economico), mentre l' affittuario procederà al solo ammortamento dei beni

acquistati direttamente (e non compresi nell' azienda affittata), iscritti nel

proprio bilancio come beni di proprietà. Diversamente, in assenza della deroga, saranno in capo all' affittuario le

spese di manutenzione dei cespiti nonché i costi sostenuti per la loro sostituzione o rinnovamento, nella misura in

cui questi siano necessari per conservare la funzionalità dell' azienda. In particolare, l' affittuario, a fronte dei

suddetti costi e in prospettiva del conguaglio finale, rileva un apposito fondo per rischi e oneri (per esempio, «fondo

manutenzione e ripristino dei beni in affitto d' azienda») i cui accantonamenti (da indicare nella voce B.13 del conto

economico) sono commisurati agli interventi tesi a ripristinare l' eventuale perdita di valore dei beni aziendali durante

il periodo di affitto. È chiaro che, fino a quando i beni dell' azienda restano nella libera disponibilità dell' affittuario, il

concedente non può rilevare in bilancio le relative quote di ammortamento. Va, tuttavia, evidenziato che a tale

impostazione si contrappone l' orientamento di Assonime (circolare 34/2000): i beni dell' azienda affittata vanno

iscritti nel patrimonio dell' impresa dell' affittuario (che dovrà operare l' ammortamento) proprio in virtù dei poteri-

doveri contrattuali che questi assume. Al termine del contratto di affitto d' azienda, salvo rinnovi o proroghe, l'

azienda viene riconsegnata dall' affittuario al locatore. In tal caso, al fine di «equilibrare» le posizioni patrimoniali tra

concedente e affittuario, l' articolo 2561 del cod. civ. (al comma 4) prevede il versamento di un ammontare «in

denaro» pari alla differenza tra le consistenze patrimoniali dell' azienda all' inizio e al termine

Italia Oggi SetteContabilità e Bilancio

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 5 § ]

del contratto di affitto, quali risultano dall' inventario, assunti ai valori correnti al termine del rapporto contrattuale.

Pertanto, in capo all' affittuario si possono verificare le seguenti situazioni: 1) il conguaglio è «pari» alle quote

accantonate e non si originano componenti reddituali; così, per esempio, se per un fondo iscritto per 4.000 euro

viene richiesto un conguaglio di pari ammontare, si rileva la seguente scrittura contabile: «Fondo beni in affitto d'

azienda» a «Debiti per conguaglio finale»; 2) il conguaglio finale è «superiore» alle quote accantonate e, pertanto, l'

affittuario rileva una sopravvenienza passiva nel conto economico (voce B.14); 3) il conguaglio finale è «inferiore»

alle quote accantonate e, pertanto, l' affittuario rileva - per la differenza - una sopravvenienza attiva nel conto

economico. Nella generalità dei casi, il conguaglio finale è imputabile al deperimento dei beni; non mancano, però,

casi in cui il conguaglio è a carico del concedente e a favore dell' utilizzatore, come accade in ipotesi di acquisto

nuovi beni in costanza di contratto, ovvero di effettuazione di migliorie tangibili e rilevanti che incrementino il valore

dei cespiti. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi SetteContabilità e Bilancio

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 3

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 6 § ]

Le precauzioni

Per i tetti si guarda al 2019

Mario CerofoliniLorenzo Pegorin

La stretta pendente sul regime forfettario dal 2020 pone la necessità di

verificare quali comportamenti adottare per evitare una dolorosa

fuoriuscita dal regime agevolato. Poiché le modifiche - se confermate nel

testo definitivo della manovra - entrano in vigore dal 1° gennaio, i nuovi

requisiti per l' accesso o la permanenza il prossimo anno dovranno essere

verificati già con riferimento all' anno 2019. Beni strumentali Secondo il

Dpb, il requisito da rispettare dovrebbe essere quello di non possedere al

termine del periodo d' imposta beni strumentali (costo complessivo al

lordo degli ammortamenti) per un importo superiore a 20mila euro. Le

Entrate hanno chiarito che rileva lo stock esistente a fine anno (esclusi,

quindi beni ceduti nel periodo d' imposta). Sempre stando alla vecchia

versione del la norma (che dovrebbe essere re introdotta) non

concorrerebbero alla formazione del limite i beni immobili utilizzati per l'

esercizio dell' impresa, arte o professione, comunque acquisiti, anche se

detenuti in locazione. Rileverebbero, invece: i beni in leasing, (qui si guarda

al costo sostenuto dal concedente), i cespiti in locazione, noleggio e

comodato, per i quali vale il valore normale determinato alla data del contratto. Per verificare il limite si dovrebbe far

riferimento al costo al netto dell' Iva, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione (circolare delle Entrate

6/E del 2015). Non concorrerebbero, invece, al calcolo del plafond i beni strumentali con costo inferiore a 516,45

euro. Spese per lavoro La nuova causa di esclusione dovrebbe prevedere un limite di 20mila euro di spese per lavoro

dipendente o compensi a collaboratori. L' Agenzia aveva chiarito che al limite concorrono gli utili di partecipazione

erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per

prestazioni di lavoro effettuate dall' imprenditore e dai suoi familiari. Redditi da lavoro dipendente Secondo il Dpb

non dovrebbero poter aderire al regime agevolato (dal 2020) nemmeno quei soggetti che nell' anno precedente

(2019) hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati oltre i 30mila euro. Il limite non opererebbe se il

rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell' anno precedente (es. 2019), sempre che nel medesimo anno

non sia stato percepito un reddito di pensione che che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume

rilievo per raggiungere la soglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 OreContabilità e Bilancio

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 7 § ]

Rivalutazione solo civilistica bocciata in Commissione tributaria

I giudici ritengono che, per le leggi di rivalutazione emanate dal 2013 in poi, sia obbligatorio versare l' impostasostitutiva sui maggiori valori

La sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 78/2/19

del 7 luglio 2019 ha stabilito che, per le imprese che hanno rivalutato beni ai

sensi della L. 147/2013 , si rende obbligatorio il versamento dell' imposta

sostitutiva sui maggiori valori. In caso di rivalutazione solo civilistica , quindi,

è legittimo il recupero dell' imposta sostitutiva non versata da parte dell'

Agenzia delle Entrate. Si tratta, a quanto consta, della prima decisione sulla

materia, pur se relativa a un giudizio di primo grado, la quale assume

importanza particolare alla luce del fatto che le disposizioni di rivalutazione

previste dall' art. 1 comma 140 della L. 147/2013 sono state replicate dai

successivi provvedimenti (l' ultimo di essi contenuto nell' art. 1 comma 940

della L. 145/2018) praticamente senza modifiche di sorta. Il problema, come

si ricorderà, si origina dal dibattito sorto nel 2014 circa la reale portata della

disposizione contenuta nell' art. 1 comma 143 della legge, secondo cui il

maggior valore attribuito ai beni "si considera riconosciuto ai fini delle

imposte sui redditi e dell' imposta regionale sulle attività produttive (...)

mediante il versamento di un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell' imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali (...)". Questa formulazione era stata intesa

da alcuni commentatori nel senso per cui, ferma restando la possibilità di rivalutare i beni in bilancio (stabilita dall'

art. 1 comma 140 della stessa L. 147/2013), l' impresa aveva la possibilità di conferire efficacia anche ai fini fiscali

all' operazione, mediante il pagamento - ritenuto opzionale - dell' imposta sostitutiva. Questa linea interpretativa

poteva, del resto, favorire imprese con scarsa capitalizzazione (ma con elevati valori inespressi dei cespiti,

soprattutto immobili), le quali non avevano la volontà, o le possibilità finanziarie, di sostenere l' onere per imposta

sostitutiva; essa è però stata da sempre avversata dall' Agenzia delle Entrate che, prima con la circolare n. 13 del 4

giugno 2014 e poi con le circolari esplicative riferite ai successivi provvedimenti di rivalutazione, ha sempre escluso

la possibilità di rivalutare i beni ai soli fini civilistici. L' orientamento dell' Agenzia delle Entrate, come detto, è stato

ritenuto corretto dalla Commissione tributaria trentina, la quale ha recuperato in capo a una sas che aveva

effettuato una rivalutazione solo civilistica di immobili nel bilancio al 31 dicembre 2013 per circa 4,5 milioni di euro l'

imposta sostitutiva riferita a questi maggiori valori iscritti. La sentenza precisa che la formulazione della norma

contenuta nella L. 147/2013, risultando differente da quella contenuta nell' art. 15 del DL 185/2008, sarebbe indice

chiaro della volontà del legislatore di non consentire un adeguamento gratuito dei valori. Mentre, infatti, la norma del

2008 disponeva che il maggior valore attribuito ai beni "può essere riconosciuto" ai fini

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 7 § ]

fiscali con il versamento dell' imposta sostitutiva, le leggi di rivalutazione successive, tra cui quella il cui utilizzo ha

dato origine alla causa, stabiliscono che tale maggiore valore "si considera riconosciuto" con il pagamento dell'

imposta, rimarcando quindi la portata precettiva del versamento dell' imposta. In sostanza, secondo la sentenza n.

78/2/19, la disciplina del codice civile non consente (salvo particolari eccezioni) rivalutazioni economiche dei beni,

subordinando le stesse ad apposite leggi speciali ; le stesse leggi speciali sono poi libere di stabilire le condizioni a

cui la rivalutazione può avvenire, lasciando libertà di comportamento (come ha fatto l' art. 15 del DL 185/2008) o

vincolando la stessa all' assolvimento di oneri tributari (come ha fatto la L. 147/2013). La norma ha quale ratio l'

adeguamento oneroso La sentenza conclude, quindi, non nel senso dell' inefficacia della rivalutazione , ma in quello

dell' obbligo di recupero dell' imposta non versata. Un aspetto di rilievo che la sentenza qui in commento non

menziona in modo espresso è il regime sanzionatorio previsto per l' inadempimento. Si può ipotizzare che la

sanzione applicabile sia quella per omesso versamento, e non quella - certamente più gravosa - per infedele

dichiarazione; conoscere l' orientamento della giurisprudenza su questo specifico aspetto risulta dirimente per le

imprese che intendessero ravvedere una violazione analoga a quella della sentenza.

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 9 § ]

Spese, applicabili gli standard Oic

Pur in presenza di numerose incertezze sul trattamento contabile delle

operazioni di affitto d' azienda, in quanto manca a oggi uno standard

espressamente dedicato all' argomento, pare che regole precise per il

trattamento delle spese di manutenzione siano da ritrovarsi nelle indicazioni

dell' Oic. Una prima distinzione utile ai fini dell' inquadramento contabile

concerne l' ambito soggettivo (locatore o affittuario) nonché la tipologia di

spesa effettuata (manutenzione ordinaria o straordinaria). La manutenzione

«ordinaria», lo si ricorda, è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di

natura ricorrente (per esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione

di parti deteriorate dall' uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti

in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la

capacità e la produttività originarie. La manutenzione «straordinaria», invece,

si sostanzia in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri

miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e

misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne

prolunghino la vita utile. In merito al secondo aspetto, invece, occorre

rilevare se i beni rientranti nell' affitto sono di proprietà del concedente ovvero di terzi. Ciò premesso, distinguiamo

gli effetti di tali spese in capo al locatore da quelle in capo all' affittuario. In capo al «locatore», l' Oic 16 (punto 49)

dispone che i costi di manutenzione «straordinaria» sono «capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene».

Dopo la capitalizzazione dei costi, l' ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore

contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile (l' Oic 16, punto 50). Diversamente, per i costi di

manutenzione «ordinaria» sostenuti dal locatore occorre procedere alla rilevazione a conto economico nell'

esercizio di sostenimento (voce B.7- costi per servizi). Eventuali «variazioni» apportate ai cespiti già esistenti a

seguito delle predette operazioni comportano un' attenta valutazione dei costi sostenuti per determinarne la parte

che è capitalizzabile e quella che è, invece, da considerarsi manutenzione ordinaria. In alcuni casi, tali valutazioni

possono essere complesse e richiedere adeguata documentazione a supporto delle scelte effettuate. Per quanto

riguarda l' affittuario, il documento Oic 24 (paragrafi 31 e A.22) stabilisce che: i costi sostenuti per «migliorie e spese

incrementative» sui beni dall' impresa in affitto sono capitalizzabili e iscrivibili tra le «altre» immobilizzazioni

immateriali (voce B.I.7) se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi, ossia non

possono avere una loro autonoma funzionalità; altrimenti sono iscrivibili tra le «Immobilizzazioni materiali» nella

specifica voce di appartenenza (voci da B.II.1 a B.II.5). L' ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si

effettua nel periodo minore

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[ § 2 2 7 5 8 5 4 9 § ]

tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell' eventuale

periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore (Oic 24, paragrafo 76). Lo stesso principio contabile sottolinea, poi,

che i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono «cancellati» dal bilancio nel caso in cui il

contratto di locazione venga meno prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato

direttamente a conto economico nella voce B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni, salvo il caso in cui la

cessazione del contratto dipenda dall' acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l' importo iscritto

tra le «Immobilizzazioni immateriali» viene riclassificato tra le «Immobilizzazioni materiali» ad aumento del costo del

bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene. Si evidenzia, infine, che i costi di manutenzione

«ordinaria» sostenuti dal locatore vanno rilevati, nell' esercizio in cui sono stati sostenuti, nell' ambito della voce B.7

«costi per servizi» del conto economico. © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 0 § ]

[2267][393075] L' allegato Pec è validosia in formato Pdf sia P7mLe Pec sonosempre valide con ...

[2267][393075] L' allegato Pec è validosia in formato Pdf sia P7mLe Pec

sono sempre valide con allegati con qualsiasi estensione o ci sono delle

caratteristiche che inficiano la validità di un allegato? Prima non era valido,

ad esempio, il ricorso alla giustizia tributaria se la Pec aveva un allegato Pdf

ma ora sembra di sì. Qual è la norma vigente? G.P.FIRENZE Secondo diverse

pronunce di merito, la notifica via posta certificata (Pec) di atti impositivi

come le cartelle di pagamento è nulla se il file è notificato con estensione

Pdf, in quanto solo in presenza della diversa estensione P7m si può

considerare un documento informatico immodificabile nel contenuto e certo

della provenienza, essendo firmato digitalmente (Ctp Taranto, sentenza

401/3/19; Ctr Campania 9464/2017, Ctp Reggio Emilia 204/2/17). Con l'

ordinanza 6417/2019 i giudici della Cassazione hanno tuttavia stabilito che,

in applicazione della regola fissata dalla legge in tema di processo

telematico civile e penale, per gli atti dell' agente della riscossione, le firme

digitali CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia

pure con le differenti estensioni P7m e Pdf. Con riferimento al processo

tributario e alla disciplina delle notifiche a mezzo Pec, invece, l' articolo 6, comma 1, del Dm 4 agosto 2015 prevede

che «tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite Pec devono rispettare i requisiti indicati nell' articolo 10».

Pertanto, gli atti dovranno essere: in formato Pdf/A-1a, Pdf/A-1b; senza macro o elementi attivi; in formato atti nativi

digitali (non è possibile utilizzare scansioni); firmati digitalmente e denominati (successivamente all' apposizione

della firma digitale il file risulterà denominato «nomefile.pdf.p7m»). I documenti invece dovranno essere: in formato

Pdf/A-1a, Pdf/A-1b oppure Tiff(formato fax); senza macro o elementi attivi; in formato atti nativi digitali o scansioni;

firmati digitalmente (quindi avranno l' estensione "pdf.p7m") Tuttavia, la Cassazione, con sentenza 10266/2018 ha

affermato che secondo il diritto dell' Ue le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di

tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono,

quindi, essere riconosciute valide ed efficaci.

Il Sole 24 OreFatturazione Elettronica

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 1 § ]

[2269][393070] I corrispettivi fatturati vannoscorporati da quelli trasmessiUnaparrucchiera da ...

[2269][393070] I corrispettivi fatturati vannoscorporati da quell i

trasmessiUna parrucchiera da donna in contabilità semplificata, e quindi

obbligata alla fattura elettronica, quando una cliente chiede la fattura emette

la ricevuta con scritto «segue la fattura elettronica». Dal 1° gennaio 2020,

con l' obbligo del registratore di cassa telematico, dovrà comunque emettere

la ricevuta con il registratore di cassa ed emettere la fattura elettronica.

Come evitare il doppio invio dell' incasso risultante sia sulla fattura che sulla

ricevuta del registratore di cassa? Sarà ancora possibile indicare sulla

ricevuta che viene emessa la fattura? O.A.MILANO L' esercente, per evitare

una duplicazione di tassazione del corrispettivo per il servizio reso, dal 1°

gennaio 2020 dovrà, come precisato dall' agenzia delle Entrate con circolare

249/E/1996, scorporare dal totale dei corrispettivi giornalieri risultanti dai

documenti commerciali originati dalla memorizzazione e trasmissione di tali

corrispettivi a mezzo del registratore telematico, l ' ammontare dei

corrispettivi oggetto di emissione di fattura elettronica. I dati di queste

fatture confluiranno nel registro vendite di cui all' articolo 23 del Dpr

633/1972.

Il Sole 24 OreFatturazione Elettronica

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 2 § ]

[2270][392958] La fattura Telepass Franciava in contabilità generaleUnasocietà di ...

[2270][392958] La fattura Telepass Franciava in contabilità generaleUna

società di agenti/rappresentanti ha ricevuto una fattura cartacea dalla

succursale francese di Telepass con addebito dell' Iva francese al 20 per

cento. Non ha ricevuto fattura elettronica. Come dobbiamo procedere per la

registrazione contabile? È necessario inserire la fattura nell' esterometro?

E.B.MANTOVA La fattura di Telepass Francia deve essere annotata in

contabilità generale o, alternativamente, nel registro Iva acquisti come

operazione esclusa dal campo di applicazione Iva, ex articolo 7-quater del

Dpr 633/72. Inoltre, la fattura deve essere inserita nella comunicazione delle

operazioni con l' estero (esterometro). Nella risposta all' interpello 85/2019, l'

agenzia delle Entrate ha confermato che l' esterometro riguarda tutte le

cessione di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nel

territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. In particolare devono essere

comunicate anche le operazioni non rilevanti, ai fini Iva, nel territorio

nazionale. Per completezza di informazione, si ricorda che Assonime è di

diverso avviso. Infatti, con la circolare 10/2019 ha evidenziato che, nel caso

di acquisti di beni o servizi da soggetti esteri, i soli dati da comunicare sono quelli relativi alle «fatture ricevute (...)

sottoposte a registrazione». Questa interpretazione troverebbe una conferma nelle specifiche tecniche di

trasmissione dei dati, allegate al provvedimento dell' agenzia delle Entrate 89757/2018 (paragrafo 4.1.3). Quindi,

seguendo l' interpretazione di Assonime, l' obbligo di indicazione nello spesometro sussiste solo se la fattura è

annotata nel registro Iva acquisti.

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 3 § ]

[2271][392920] Agriturismo e portale online:ricevuta per la somma totaleSiamoun piccolo ...

[2271][392920] Agriturismo e portale online:ricevuta per la somma

totaleSiamo un piccolo agriturismo in regime forfettario, partner di una

grossa piattaforma di prenotazioni online. Per necessità abbiamo scelto che

sia la piattaforma a incassare tutti gli importi degli ospiti; l' 80,7% di quanto

incassato dalla piattaforma (quindi al netto dei costi di servizio) viene

versato, in un' unica volta, sul nostro conto il mese successivo. Il flusso di

denaro dell' ospite (europeo o extraeuropeo) è raccolto dalla piattaforma in

banche con sede ad Amsterdam o Londra. Quando ci viene chiesta la

fattura, la nostra struttura deve emettere all' ospite una ricevuta pari a 80,7

euro o a 100 euro (il totale o il totale al netto dei costi di servizio trattenuti)?

M.R.VERONA L' agriturismo deve rilasciare una ricevuta per il totale del

corrispettivo pagato dal cliente (100 nell' esempio proposto). La prestazione

resa dall' agriturismo si qualifica come prestazione alberghiera e di

ristorazione, soggetta a Iva in Italia (articolo 7-quater, lettere a e c del Dpr

633/1972, circolare dell' agenzia delle Entrate 37/E/2011). Ai fini della

qualificazione Iva dell' operazione non rileva il flusso finanziario, ovvero che

i corrispettivi sono incassati dalla piattaforma che si trattiene una provvigione e che solo una parte del denaro entra

nel circuito bancario italiano.

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 4 § ]

[2272][393102] Così la fattura per trasportoda parte di operatore svizzeroNelcaso di una ...

[2272][393102] Così la fattura per trasportoda parte di operatore svizzeroNel

caso di una fattura da una società svizzera per la fornitura di merce

proveniente da un paese europeo (Polonia), come ci si deve comportare ai

fini Iva e di registrazione della fattura? V.C.GENOVA Il lettore non indica se l'

operatore svizzero ha un proprio rappresentante fiscale in Polonia o in Italia,

ovvero in altri Paesi Ue o, ancora, non ne ha nominato alcuno. Nel caso

avesse un rappresentante in Polonia o in altro Paese Ue la vendita è una

cessione intracomunitaria a tutti gli effetti e pertanto occorrerà attendere la

fattura emessa da l rappresentante f i sca le . D ive rsamente se i l

rappresentante fosse stato nominato in Italia, l' acquirente in qualità di

soggetto passivo stabilito in Italia deve autofatturarsi e assolvere l' imposta

mediante il meccanismo della doppia re gistrazione.La stessa procedura di

autofattura e di doppia registrazione deve essere osservata dall' acquirente

italiano nel caso in cui il cedente svizzero non abbia nominato in alcun

Paese Ue (compresa l ' I tal ia) un propria rappresentante f iscale.

Relativamente a quest' ultima ipotesi è bene segnalare che la mancanza di

una partita Iva comunitaria da parte del cedente svizzero non può fare perdere la natura di operazione

intracomunitaria alla cessione. Sul punto si è espressa la Corte di giustizia Ue, sentenza 6 settembre 2012, c ausa

273/11.

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 5 § ]

Evasori? serve il tutor (più @fattura per tutti)

di Ernesto Maria Ruffini

I numeri hanno per molti un difetto imperdonabile: rimangono fermi,

qualunque sia il nostro atteggiamento nei loro confronti. Restano sempre

uguali a sé stessi. Un numero, grande o piccolo che sia, è solo un numero e

indica soltanto una quantità. I problemi che abbiamo con loro - a scuola con

la matematica, in economia con l' andamento di un paese, nel fisco con le

entrate erariali - nascono quando li mettiamo in relazione con gli altri numeri e

con i fatti. Così, può accadere che un numero, ai nostri occhi, assuma diversi

significati a seconda di quali altri numeri gli mettiamo accanto per

confrontarlo e di quali fatti abbiamo presenti. Per i numeri, quindi, vale la

stessa regola che dovremmo seguire con le persone: maneggiare sempre con

cura e con molta pazienza. Nelle scorse settimane il ministero dell' Economia

e delle Finanze ha reso nota la Relazione sull' economia non osservata e sull'

evasione fiscale e contributiva elaborata, con grande cura, dalla commissione

Giovannini. Dalla lettura di una sua tabella risulta che il recupero dell' evasione

Iva sarebbe sceso dai 5,76 miliardi di euro del 2018 ai 5,72 del 2019. Fin qui,

solo i numeri. Da un loro superficiale esame potrebbe sembrare che la

fatturazione elettronica - che, tra le altre finalità, ha anche quella di contribuire a fare emergere e incassare una

maggiore Iva - sia destinata a essere ricordata come un fallimento. Ma a ben vedere, una simile interpretazione si

basa su almeno quattro errori di lettura. Primo: si tratta di un calo di nemmeno lo 0,7 per cento. Il che sarebbe forse

qualcosa per la temperatura globale, ma in un' ottica fiscale non fa proprio né caldo né freddo. Secondo: il primo è

un dato a consuntivo, mentre il secondo, essendo il 2019 ancora manifestamente in corso, una stima. Metterli a

confronto è come paragonare l' olio dell' anno scorso con le olive della prossima abbacchiatura. Terzo: gli incassi da

recupero dell' evasione fiscale hanno la spiacevole attitudine di essere relativi a più anni, ovviamente quelli passati;

quindi è probabile che in quei 5,72 accreditati al 2 019 non ci sia altro che una minima traccia degli effetti della

fatturazione elettronica. Se qualcosa emerge da quella certo ragionevole stima è più il passato vetusto dei safari

tributari che il tecnologico futuro dell' elettronica fattura. Quarto: il vero contributo della fatturazione elettronica è più

di prevenire l' evasione, favorendo il pagamento spontaneo, che di inseguirla a colpi di sanzioni, interessi e liti. Ci

serve il tutor autostradale che abbassa la velocità più che l' autovelox che eleva una multa, per riprendere una

metafora già usata su queste colonne. Ne consegue che è altrove che va cercato il numero sul possibile

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fatturazione Elettronica

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lunedì 21 ottobre 2019

[ § 2 2 7 5 8 5 5 5 § ]

contributo della fattura elettronica al contrasto dell' evasione: nei dati degli incassi da adempimento volontario,

che il Dipartimento delle finanze ci fornisce puntualmente ogni mese con il suo bollettino delle entrate. I quali dati,

riferiti ad agosto, ci fanno sperare in un' altra e differente prospettiva. Da un lato, le entrate totali e quelle delle

imposte dirette fanno segnare un netto calo rispetto al 2018 tanto del dato mensile (agosto su agosto) quanto di

quello cumulato (gennaio-agosto); probabilmente per effetto del posticipo dei versamenti che è stato concesso ai

contribuenti per rendere più agevole la partenza dei nuovi indicatori statistici di affidabilità fiscale, gli Isa. Al

contrario, le imposte indirette registrano un incremento, con l' Iva sugli scambi interni, che, nonostante il Pil

stagnante, fa registrare quasi 2 miliardi in più dall' inizio dell' anno, probabilmente per effetto della fattura elettronica,

oltre che di alcuni ritardi di contabilizzazione. Qualche altro esploratore di dati ha fatto notare che egli ultimi due

mesi si è registrato un calo dell' Iva. Vero: 201 milioni in meno rispetto agli stessi mesi del 2018. Ma si tratta, in

media, di nemmeno un punto percentuale, uno stop che ha intaccato di nemmeno il 10% i risultati, sempre in

aumento, dei precedenti 6 mesi. Se proprio di un calo ci si deve preoccupare è quello delle ritenute d' acconto su

lavoro autonomo, scese di quasi 800 milioni. Che sia merito - si fa per dire - del forfait? Possibile, visto che l'

eliminazione della ritenuta d' acconto è uno dei privilegi di tale regime e che il calo è stato registrato per ben 7 degli 8

mesi di quest' anno, primo di applicazione del nuovo forfait. Probabile, perché, se si va a vedere la nota tecnica al

bollettino, quello di giugno, si scopre che l' aumento dell' Iva interna è concentrato nell' industria, mentre hanno

registrato un calo persino di tale imposta commercio e servizi privati, due settori tipicamente pervasi da soggetti a

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fatturazione Elettronica

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registrato un calo persino di tale imposta commercio e servizi privati, due settori tipicamente pervasi da soggetti a

forfait e quindi esclusi da fatturazione elettronica. Il punto - e questo va detto - è che i dati appena esposti restano,

allo stato, come le ombre sullo sfondo della caverna di platonica memoria: numeri meramente indicativi di fenomeni

su cui si deve per ora lavorare di intuizione e che necessitano quanto prima di un' approfondita analisi. Se la

fatturazione elettronica funziona, ce lo diranno i microdati a cui da novembre si dedicherà proprio la commissione

Giovannini per la sua prossima relazione. Resta comunque che la diminuzione dell' Iva a luglio-agosto c' è stata ed è

giusto interrogarsi sul perché. La causa potrebbe essere, come per le dirette, il posticipo dei versamenti per effetto

degli Isa. Ma se invece fosse vero, come sostenuto da attenti ed esperti osservatori, che tale calo potrebbe riflettere

un attenuarsi della «fiammata» iniziale di adempimento spontaneo, questo sarebbe un motivo non per retrocedere,

ma per avanzare. Si potrebbe estendere il sistema anche ai soggetti a forfait, riducendo le eccezioni alle attività

veramente minime o alle start up. Si potrebbero finalmente risolvere tutti i problemi di privacy, incrociando in modo

completo le banche dati. In altri termini, si potrebbe lanciare un chiaro messaggio di iniziativa politica e

amministrativa: se non vi mettete in regola da

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 5 § ]

soli, i dati di fattura e scontrino elettronici vi ricorderanno di farlo. Se il messaggio sarà credibile, potremmo

paradossalmente scoprire che non ci sarà nemmeno bisogno di sfruttare più di tanto questi dati per inseguire gli

evasori con l' autovelox. Perché, a monte, avrà già funzionato il tutor.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fatturazione Elettronica

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 6 § ]

Fattura elettronica inviata in ritardo ma entro i termini per la liquidazione: eccole sanzioni

Se la fattura è stata trasmessa nei termini utili per la liquidazione IVA, si può effettuare l' operazione delravvedimento. Vediamo a quanto ammontano le multe in questo caso

DOMANDA Ho inviato l' 8 ottobre una fattura elettronica indicando come

data erroneamente il 15 settembre, questo comporta sanzioni? Come posso

rimediare? Stefania Panetta RISPOSTA A norma del comma 4 dell' articolo

21 del DPR 633/1972 la fattura deve essere emessa (e trasmessa al SDI)

entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione (sinteticamente:

consegna dei beni o pagamento del corrispettivo). L' emissione della fattura

determina comunque effettuazione della operazione, a norma dell' articolo 6,

comma 4, del DPR 633/1972. Ciò premesso, se l' operazione, come sopra

individuata, è stata effettuata il 15 settembre, Lei avrebbe dovuto trasmettere

la fattura entro il giorno 27 settembre. Tuttavia, non essendosi realizzato

alcun pregiudizio per l' erario, posto che la fattura è stata trasmessa nei

termini utili per la liquidazione IVA, lei può effettuare il "ravvedimento" ai

sensi dell' art.13 del Decreto Legislativo 472/1997 determinando l' importo

dovuto come segue: Sanzione base 250 euro (articolo 6, comma 1, ultimo

per iodo, Decreto legis lat ivo 471/1997) ; R iduzione ad 1/9 se la

regolarizzazione avviene entro 90 giorni dall' omissione o dall' errore (quindi

250:9=27,78). La invito infine a considerare che in sede di prima applicazione della norma non sono esclusi (anzi,

sarebbero auspicati) atteggiamenti di tolleranza da parte dell' Agenzia delle Entrate, per cui potrebbe valutare se

attendere la eventuale irrogazione delle sanzioni e, alternativamente: Definire la violazione col pagamento di 1/3

della sanzione irrogata (che dovrebbe essere 250 ) ai sensi dell' articolo 16, comma 3, Decreto legislativo 472/1997;

Contestare la violazione eccependo che la violazione ha carattere meramente formale e, in quanto tale, non

sanzionabile, ai sensi dell' art.6, coma 5-bis del Decreto Legislativo 472/1997, considerato che la violazione non ha

arrecato " pregiudizio all' esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base

imponibile, dell' imposta e sul versamento del tributo ". Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema

"Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale" è p o s s i b i l e i n v i a r e l e p r o p r i e d o m a n d e a :

[email protected] Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 7 § ]

Fattura elettronica, ecco come controllare la correttezza dell' emissione

Un privato cittadino, per consultare una fattura elettronica emessa nei propri confronti, ha la possibilità di iscriversi aiservizi telematici dell' Agenzia delle Entrate

DOMANDASono un privato cittadino, ho saldato una fattura cartacea in data

12 agosto 2019 a un' azienda privata ma sulla copia cartacea non è indicato

il progressivo di invio allo SDI. Come posso verificare se l' azienda ha

emesso regolare fattura elettronica? L' azienda ha sede a Grosseto, io sono

residente a Firenze.La ringrazio in anticipo per un cortesemente tempestivo

r i s c o n t r o a l l ' i n d i r i z z o i n d i c a t o s o t t o i l m i o n o m e . A n n a

PrincipalliRISPOSTAGeneralmente la copia analogica della fattura

elettronica non contiene il progressivo di invio al sistema di interscambio

(SDI) perché la trasmissione avviene dopo la generazione del documento.

Infatti il SDI emette, in esito al ricevimento della fattura elettronica, un file

separato di informazioni (chiamato metadati) in cui riporta, tra l' altro, anche

il progressivo di invio, ma lascia inalterato il contenuto della fattura.Se lei

vuole verificare la corretta trasmissione della fattura al SDI può registrarsi ai

servizi telematici dell ' Agenzia delle Entrate e stipulare l ' apposita

convenzione per la consultazione delle fatture elettroniche.Per porre

domande a Salvatore De Benedictis sul tema "Fatturazione Elettronica e

Conservazione Digitale" è possibile scrivere a: [email protected] essere presi in esame solo i

quesiti sottoscritti con cognome e nome@RIPRODUZIONE RISERVATA.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 8 § ]

Fattura elettronica, tutto sui termini di conservazione

L' articolo 3 del D.MEF 17/6/2014 chiarisce i tempi di conservazione delle fatture elettroniche. Ecco quali sono

DOMANDA Quali sono i tempi entro cui bisogna conservare le fatture

elettroniche accettate e pagate nelle PA? Gianfranco Sportelli RISPOSTA Il

termine per effettuare la conservazione delle fatture elettroniche è quello

previsto dall' articolo 3 del DMEF 17/6/2014, ossia entro tre mesi dal termine

di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative alla annualità a cui si

riferiscono i documenti. La circostanza che le fatture siano state accettate è

condizione di esistenza giuridica del documento, perché se fossero state

rifiutate o scartate sarebbero inesistenti, la circostanza che siano state o

meno pagate è irrilevante ai fini della conservazione. Per porre domande a

Salvatore De Benedictis sul tema "Fatturazione Elettronica e Conservazione

Digitale" è possibile scrivere a: [email protected] Potranno essere

presi in esame solo i quesi t i sottoscr i t t i con cognome e nome

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 57

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 9 § ]

L' intervista/Luca Ronconi

Koelliker, storia di una rinascita "Le elettriche? Grande opportunità"

DANiele p.m.pellegrini Parla l' ad del gruppo: "Abbiamo una rete composta

da 100 concessionari Mitsubishi e 80 SsangYong" Dalla crisi del 2007 alle

nuove prospettive N el tormentato mercato dell' auto vicende come quella

del gruppo Koelliker, andato in crisi nel 2007 e ora "rinato" con una nuova

filosofia e nuove prospettive, sono un' istruttiva rappresentazione dei

cambiamenti nel tempo delle strutture e dei processi di vendita. Il nome del

più importante e "storico" gruppo privato italiano, nato negli oramai lontani

anni Trenta, evoca tempi ruggenti e marchi prestigiosi, quando pochi

costruttori operavano direttamente sul mercato e "rappresentarli" sul

territorio era cosa da specialisti appassionati. Altri tempi e altre macchine;

oggi, dopo un travaglio di oltre dieci anni, la faticosa ristrutturazione del

debito e la recuperata patrimonializzazione restituiscono una Koelliker

diversa. «Koelliker è un brand forte, con una storia imprenditoriale unica in

Italia; un brand che vogliamo riproporre in modo adeguato ai tempi»,

afferma con orgoglio L' amministratore delegato, Luca Ronconi. «Il nostro è

un settore finanziariamente molto impegnativo, occorrono grandi

investimenti e occorre essere rapidi; qualsiasi vincolo, come quelli che abbiamo dovuto subire negli ultimi anni,

diventa un freno all' imprenditorialità. Per fortuna le difficoltà che abbiamo affrontato non ci hanno fermato e ora

possiamo rimettere in gioco il potenziale del gruppo». Alla luce di quanto è accaduto qualcuno pensa che il concetto

stesso di "importatore" sia diventato inadeguato. «Nella sua lunga storia la Koelliker si è dimostrata capace di

adeguarsi alle situazioni e al mercato. Riteniamo che proprio la nostra vocazione di azienda "indipendente" ci mette

in condizione di dialogare e in qualche modo, essere consulenti per le case riguardo al mercato dove operiamo e le

nostre dimensioni ci rendono agili e reattivi; questi sono i punti forti della nuova Koelliker». Da dove ripartite?

«Abbiamo la rappresentanza di Mitsubishi e SsangYong e una rete composta da 100 concessionari Mitsubishi e

circa 80 SsangYong. La loro distribuzione geografica in Italia ci assicura la copertura totale del territorio ed è

compatibile con gli obiettivi di vendita che ci siamo dati». Parliamo di obiettivi allora. «Per quanto riguarda

SsangYong: abbiamo la rappresentanza in Italia e in Austria. E' un marchio in

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 5 9 § ]

evoluzione; la proprietà degli indiani di Mahindra ,un gruppo che fattura 20 miliardi, è una garanzia sotto tutti i punti

di vista. Per noi è il momento dell' affermazione del marchio grazie ai nuovi modelli che saranno anche elettrici;

riteniamo che in Italia ci sia spazio per almeno 7 mila unità l' anno. Con Mitsubishi lavoriamo da oltre 40 anni, dall'

importazione della Colt 1978. E' un gruppo potente e solido anche se come brand automobilistico non riusciva ad

essere competitivo per le sue dimensioni. L' integrazione nell' alleanza Renault-Nissan e la possibilità di incrociare

competenze e specializzazioni è una opportunità straordinaria, per il marchio come per noi. In Italia siamo a una

quota dello 0,7% , il nostro obiettivo è di arrivare al 2%». Siamo nell' era dell' elettrificazione: dal vostro punto di

vista è un problema o un' opportunità? «Consideriamo la transizione elettrica come una evidente opportunità, a

partire dalla stessa Mitsubishi che è fortissima nelle tecnologie ibride ed elettriche. Ricordiamo che la i-Miev è stata

la prima auto elettrica regolarmente venduta in Italia (anche con i marchi Citroen e Peugeot, n.d.r.). Dirò di più: anche

nelle fasi della ristrutturazione, quando praticamente non potevamo fare nulla, abbiamo continuato a fare scouting

fra le case per sondare e verificare qualsiasi possibilità pensando al futuro e così diventeremo presto importatori di

un brand cinese specializzato nei veicoli elettrici» Si era parlato di Byd. «Non sarà Byd. Siamo stati in trattative per

tanto tempo ma l' azienda ha spostato la sua strategia fuori dall' auto. In Cina ci sono oltre 50 costruttori di auto

elettriche e al momento posso solo dire che abbiamo scelto il nostro partner con molta attenzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 2 1 La nuova Mitsubishi L200 il pick-up della casa giapponese 2 La Korando

SsangYong il Suv compatto del marchio coreano.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 3

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 2 § ]

Decisivo il nodo del calcolo analitico ricavi-costi che potrebbe diventare opzionale: rischio rincari finoal 18% ma chi ha spese fisse alte potrebbe persino guadagnarci

Partite Iva: i conti per gestire la stretta

Giovanni ParenteValeria Uva

Non è un Paese per la certezza del diritto e la stabilità delle norme fiscali. A

rendersene conto ancora una volta sono le partite Iva che lo scorso anno

avevano ottenuto da Governo e maggioranza (allora gialloverde) un

allargamento delle maglie del regime forfettario: la soglia di ricavi e

compensi era stata estesa per tutti a 65mila euro, erano stati eliminati

vincoli e tetti precedenti come quello relativo ai beni strumentali ed

emolumenti erogati a collaboratori e, ancora, era stato rimosso il divieto d'

ingresso per chi avesse un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila

euro. Ora, invece, si cambia di nuovo, in tutto o in parte resta da vedere,

stando a quanto l' Esecutivo ha scritto in poche righe nel Documento

programmatico di bilancio (Dpb), inviato a Bruxelles. I vecchi limiti

dovrebbero essere riproposti. Il ritorno al passato si completerebbe con la

reintroduzione del sistema analitico di calcolo del reddito (ricavi-costi

certificati), in alternativa alla forfettizzazione con percentuali variabili per

categoria. I l condizionale è d' obbligo anche perché si cerca un

compromesso che potrebbe prendere forma proprio nelle prossime ore. In

pratica l' ipotesi su cui M5S, Pd e altre anime della maggioranza potrebbero convergere è quella di una flat tax "a

fasce": regime forfettario sotto i 30mila euro, doppio binario opzionale tra analitico e forfettario, in base alla

convenienza, per chi si colloca tra i 30mila e i 65mila (come anticipato dal Sole 24 Ore di sabato). Perché quello che

emerge dalle prime simulazioni (si vedano anche gli esempi qui a fianco) è che il ritorno all' analitico tout court

rischierebbe di penalizzare in particolar modo i professionisti che non hanno costi fissi elevati o sempre facilmente

documentabili e si troverebbero a perdere il vantaggio della forfettizzazione del 22%, pagando quindi le imposte sull'

intero ammontare dei compensi percepiti. Una penalizzazione che, secondo i casi considerati, arriva anche a punte

del 18% di aumento. Ma allo stesso tempo alcune categorie potrebbero anche trarre vantaggio dal cacolo analitico

dei costi se sostengono spese fisse alte: è il caso - nel nostro esempio - dei commercianti. Definitivo, invece, l' addio

al secondo tempo della flat tax, ereditata dal governo gialloverde che sarebbe dovuto scattare proprio dal 2020. L'

aliquota agevolata al 20% per le partite Iva con compensi da 65.001 euro a 100mila non ci sarà. E si tornerà alla

tassazione ordinaria con un maxi scalone, visto che in questa fascia il tax rate si aggira intorno al 40 per cento. «Un

passaggio nient' affatto graduale che merita qualche riflessione - fa notare Gilberto Gelosa, consigliere Cndcec con

delega alla fiscalità -, peraltro in una manovra che per i lavoratori dipendenti con l' abbassamento del cuneo fiscale

va in direzione opposta».

Il Sole 24 OreFatturazione Elettronica

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 2 § ]

Le scelte immediate Per gli autonomi quindi ora diventa fondamentale fare i conti per verificare se, con quanto

fatturato finora, si resterà al di sotto della soglia dei 65mila euro. E, in attesa di capire se e in che modo ritornerà il

calcolo analitico, chi ha messo in programma spese rilevanti per la propria attività (ad esempio l' acquisto di uno

studio o di un negozio) potrebbe trovare conveniente rinviare al prossimo anno l' esborso per massimizzare la

deduzione. Da rifare probabilmente anche i calcoli su dipendenti e collaboratori. Con la flat tax attuale sono

scomparsi i tetti di spesa per il personale. E questo può aver aperto la strada ad assunzioni e contrattualizzazioni.

Ora la situazione potrebbe tornare al punto di partenza (salvo qualche misura premiale per chi è sopra i 30mila euro

e sceglie la fattura elettronica) con una nuova soglia di 20mila euro l' anno di costi per i collaboratori da rispettare. Il

timore è che, pur di rimanere dentro al forfait, si possano cancellare in un colpo solo le scelte di stabilizzazione fatte.

I cambiamenti organizzativi Per entrare nel forfettario molti professionisti hanno appena rinunciato a lavorare in

associazione con colleghi o hanno dismesso partecipazioni. Per loro potrebbe profilarsi una doppia beffa: l' uscita

dal regime agevolato e la perdita di chance dovuta alla "solitudine". Tornare indietro? L' assetto organizzativo di un

professionista non è a porte girevoli: le scelte vanno pianificate per tempo e non è facile - né gratuito - ritornare

velocemente alle situazioni organizzative di partenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 OreFatturazione Elettronica

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 3 § ]

Ritardo nella trasmissione dei corrispettivi provenienti da misuratori fiscali:ecco le sanzioni

Chiarimento su come calcolare le sanzioni per il ritardo nella trasmissione dei dati di scontrini elettronici derivati damisuratori fiscali: il caso è diverso se derivano da un registratore "fiscalizzato"

DOMANDA Ho letto la sua risposta "Mancata trasmissione telematica dei

corrispettivi: ecco le sanzioni "ed anche io ho lo stesso problema causato da

una incomprensione con il mio cliente. Ho visto la sua risposta e, benché la

condivida, c' è una circolare che stabilisce che il mancato invio dei

corrispettivi non può essere considerato mero errore formale in quanto

potenzialmente di ostacolo all' attività di accertamento dell' AdE. Pag. 8

risposta n.9 del 22/1/2019: "L' omesso tempestivo invio dei dati, a

prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall' acquirente,

costituisce peraltro violazione potenzialmente in grado di ostacolare l'

attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche ad

ulteriori adempimenti (quali le comunicazioni dei dati delle liquidazioni

periodiche IVA ex articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78),

oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell' Amministrazione

finanziaria. Alla violazione in esame non risulta dunque applicabile l'

esimente contenuta nell' articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472". Quindi, secondo me, le sanzioni sono il 100% dell'

imposta con un minimo di 500 euro. Proprio su questo punto volevo chiederle un parere nel calcolo delle sanzione.

Io non ho inviato 5 giorni di corrispettivi del mese di agosto. Secondo lei, la sanzione (se dovuta) è pari a 500 euro

per ogni giorno (che con ravvedimento diventano 50)? O visto che il richiamo è solo al comma 3 e non anche al

minimo (si tratta comunque di una sanzione per un caso diverso da quello di cui all' art 6 complessivo) e non al

minimo basta versare il 100% dell' imposta? Massimo Tavola RISPOSTA Ritengo che la risposta all' interpello a cui lei

fa riferimento non sia identica alla questione che mi è stata sottoposta, perché riguarda un soggetto che, come si

evince a pagina 1 della stessa, non utilizza registratori di cassa "fiscalizzati" e la esimente per cui l' istante ritiene

applicabile il comma 5-bis dell' articolo 6 è solo perché la società si avvale "di un sistema di conservazione

elettronica a norma i dati dei corrispettivi, il cui processo di conservazione verrà realizzato con una tempistica più

frequente rispetto a quella annualmente prevista, provvedendo altresì ad alimentare il registro dei corrispettivi,

liquidando inoltre le imposte dovute". Nel quesito che mi è stato posto, invece, il contribuente si avvale di un

misuratore fiscale, e questo mi ha indotto a fornire una risposta diversa rispetto a quella fornita dalla Agenzia delle

Entrate nel caso da lei evidenziato. D' altronde una diversa interpretazione porterebbe ad applicare la sanzione

prevista dall' articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 471/1997 (richiamato dall' art.2, comma 6, del Decreto

Legislativo 127/2015) che disciplina "l a mancata emissione di ricevute fiscali,

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 3 § ]

scontrini fiscali o documenti di trasporto " ovvero l' emissione " di tali documenti per importi inferiori a quelli reali ",

per cui la sanzione è da determinare come se gli scontrini non fossero stati emessi, quindi, il 100% dell' imposta con

un minimo di 500 Euro per ciascuno scontrino elettronico , posto che il successivo comma 4 prevede che "Nei casi

previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo(che è il nostro caso,

n.d.r.), e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500". Quindi, con tutte le cautele del caso, francamente

non me la sento di aderire alla interpretazione da Lei suggerita, pur non potendo assicurarle che il mio pensiero sia

condiviso dall' Agenzia delle Entrate. Ma quanto meno ho fornito una spiegazione, condivisibile o meno ma

certamente razionale e coerente col contesto normativo nel suo complesso. Purtroppo oggi non è sempre possibile

interpretare le norme cercando analogie con fattispecie che non erano neppure ipotizzabili al momento della loro

emanazione. Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema "Fatturazione Elettronica e Conservazione

Digitale" è possibile scrivere a: [email protected] Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 17

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 5 § ]

CORRISPETTIVI

Scontrini, sanzioni in cortocircuito nei casi di mancata trasmissione

Prevista la stessa pena per chi non memorizza i dati e non li invia al Fisco La mancata comunicazione si configuraperò come una infrazione solo formale

Pagina a cura diDario DeottoMassimo Sirri

Gli scontrini (oggi, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi)

probabilmente non sono ben visti dal Fisco. Può sembrare una battuta, ma

non si spiega altrimenti il più gravoso trattamento sanzionatorio delle

violazioni riferite agli scontrini fiscali rispetto, ad esempio, alla fattura. Con

la rivisitazione del sistema sanzionatorio operata attraverso il Dlgs

158/2015 è stata modificata (al ribasso) l' entità delle penalità di molte

infrazioni tributarie: ad esempio, la mancata emissione della fattura, punita

in passato con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell' imposta

relativa all' imponibile non documentato, sconta ora la penalità tra il 90 e il

180% dell' imposta. Peraltro, è stato anche stabilito che la penalità va da

250 a 2mila euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta

liquidazione del tributo (nel senso che la fattura è stata emessa in ritardo

ma è stata comunque fatta confluire nei termini della liquidazione

periodica). Analogamente anche la sanzione per l' indebita detrazione dell'

imposta -100% - è stata ridotta al 90 per cento. E così sono state ridotte

molte altre penalità. Per gli scontrini fiscali, invece no. La sanzione per la

loro mancata documentazione era pari al 100% dell' imposta non documentata, ed è rimasta (volutamente?) tale.

Ora sono intervenuti - per effetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 127/2015 - gli obblighi di memorizzazione e

trasmissione dei dati dei corrispettivi, i quali sostituiscono sia gli obblighi di certificazione (legge 413/1991 e Dpr

696/1996) che quelli di registrazione Iva (articolo 24 del Dpr 633/1972). I nuovi obblighi sono stati frazionati nel

tempo: vi sono tenuti dal 1° luglio 2019 i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d' affari superiore a 400

mila euro; per gli altri soggetti l' obbligo parte con il 1° gennaio 2020. Le sanzioni di legge Quanto alle sanzioni, il

comma 6 dell' articolo 2 del Dlgs 127/2015 prevede che si applica, «in caso di mancata memorizzazione o di

omissione della trasmissione», la sanzione prevista dall' articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997 in relazione alla

mancata documentazione dei corrispettivi (100 per cento dell' imposta). Va notata la disgiunzione «o» tra le due

situazioni. In sostanza, se i corrispettivi non vengono memorizzati, si applica senz' altro la sanzione del 100% (dell'

imposta relativa all' imponibile non memorizzato), mentre non dovrebbe trovare applicazione la penalità del 100%

per il conseguente omesso invio dei dati (trattandosi di inadempimento conseguente

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 5 § ]

alla mancata memorizzazione). Tuttavia, se i corrispettivi vengono memorizzati, ma non viene effettuato l' invio

dei dati - entro i 12 giorni dall' effettuazione dell' operazione - trova comunque applicazione la sanzione del 100 per

cento. Penalità che tuttavia non può essere irrogata, per il primo semestre dell' obbligo, se la trasmissione viene

effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione (fermi restando i termini ordinari di

liquidazione dell' imposta). Violazioni solo formali La questione che lascia più perplessi è proprio il trattamento

sanzionatorio nell' ipotesi in cui i corrispettivi vengano regolarmente memorizzati - e quindi non vi sia evasione d'

imposta - ma il contribuente non provveda, nei termini di legge, alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri

all' Agenzia. La sanzione del 100% dell' imposta, per effetto della disgiunzione «o», sarebbe comunque irrogabile.

Secondo l' Agenzia (risposta a interpello 9/2019), non si tratta di violazione meramente formale - non sanzionata -

perché si configura un inadempimento che incide sull' attività di controllo. Andrebbe tuttavia ricordato quanto

riportato su queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso): una violazione è da considerarsi meramente

formale, e dunque non sanzionata, quando una violazione "di base" formale - e non può che essere tale il mancato

invio al Fisco, di fatto, di una comunicazione - viene regolarizzata spontaneamente dal contribuente prima dell' inizio

di un controllo della stessa amministrazione. Altrimenti le violazioni meramente formali risulterebbero soltanto

teoriche. Ecco perché è corretto ritenere che se il contribuente trasmette i dati dei corrispettivi anche dopo i termini

di legge - purché prima dell' effettiva attività di controllo - non possa venire sanzionato. Comunque rimane il fatto

che quando il corrispettivo è stato regolarmente memorizzato, e non si è provveduto alla trasmissione dei dati, tale

violazione non può essere punita con una sanzione (proporzionale) rapportata a un' imposta che non è stata affatto

evasa. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 6 § ]

In arrivo semplificazioni per dimostrare l' avvenuto trasferimento, ai fini dell' esenzione Iva

Trasporto intraUe, prova light

La presunzione scatta con l' attestazione dei contraenti

PAGINA A CURA DI FRANCO RICCA

Dall' anno prossimo sarà più semplice provare il trasporto intracomunitario

dei beni ai fini dell' esenzione Iva. Le imprese beneficeranno infatti di una

presunzione legale, una volta tanto a favore, che permetterà, se non di

risolvere completamente, quantomeno di ridurre le problematiche del

sistema attuale, caratterizzato da un sostanziale vuoto normativo. La

presunzione dell ' avvenuto trasferimento dei beni , introdotta dal

regolamento Ue n. 1912 del 2018, scatterà in presenza della combinazione di

taluni elementi: per esemplificare solo una delle possibili combinazioni, sarà

sufficiente una attestazione dell' acquirente, accompagnata dalla fattura del

trasportatore e dalla documentazione bancaria del pagamento di tale

fattura. Non si tratta, però, di una presunzione assoluta, bensì relativa: l'

amministrazione finanziaria potrà infatti confutarla, ma avrà ovviamente l'

onere della «controprova». È da osservare che le nuove disposizioni non

sono vincolanti, nel senso che, al di fuori delle combinazioni che fanno

scattare la presunzione, resta comunque possibile valutare qualsiasi altro

elemento utile ai fini della prova del trasferimento fisico dei beni, che, come

ha evidenziato più volte la Corte di giustizia Ue, è uno dei presupposti della cessione intracomunitaria come definita

dall' art. 138 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), secondo cui «gli stati membri esentano le cessioni di beni

spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall' acquirente o per loro

conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto

tale in uno stato membro diverso dallo stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni». In

proposito, si ricorda che dal 2020, per effetto delle modifiche apportate all' art. 138 dalla direttiva 2018/1910, sarà

inoltre necessario, ai fini dell' esenzione della cessione intracomunitaria, che l' acquirente sia identificato ai fini Iva

nel paese di arrivo e che il venditore dichiari correttamente l' operazione nell' elenco riepilogativo (modello Intrastat).

Riguardo all' onere della prova del trasporto, nella sentenza 27 settembre 2007, C-409/04, la Corte ha osservato che

«risulta difficile per l' amministrazione finanziaria, a seguito dell' abolizione del controllo alle frontiere tra gli stati

membri, verificare se le merci abbiano o meno lasciato fisicamente il territorio del suddetto stato membro. Pertanto

le autorità tributarie procedono a una siffatta verifica principalmente in base alle prove fornite dai soggetti passivi e

alle dichiarazioni di questi ultimi». La direttiva demanda agli stati membri di fissare le condizioni di applicazione dell'

esenzione di una cessione intracomunitaria (art. 131), nel rispetto, però, dei principi generali dell' ordinamento,

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 6 § ]

in particolare quelli di certezza del diritto e di proporzionalità. Il principio di certezza del diritto si impone con rigore

particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli

interessati di conoscere con esattezza l' estensione dei loro obblighi. Quanto al principio di proporzionalità, gli stati

membri devono fare ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l' obiettivo perseguito dal

diritto interno, portino il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria. L'

obiettivo di prevenire la frode fiscale giustifica talvolta obblighi severi per il fornitore. Tuttavia, la ripartizione del

rischio tra il fornitore e l' amministrazione finanziaria, in seguito a una frode commessa da un terzo, dev' essere

compatibile con il principio di proporzionalità. Inoltre, un regime che faccia ricadere l' intera responsabilità del

pagamento dell' Iva sul fornitore, indipendentemente dal suo coinvolgimento o meno nella frode, non preserva il

sistema dalla frode e dall' abuso dell' acquirente; quest' ultimo, se fosse esentato da qualsiasi responsabilità,

potrebbe infatti essere indotto a non spedire o a non trasportare i beni fuori dallo stato membro di cessione e a non

dichiararli negli stati membri di destinazione previsti. Occorre inoltre considerare, spiega la Corte, l' esigenza di

tutelare la libera circolazione delle merci e far sì che la situazione degli operatori economici non sia meno

favorevole di quella esistente prima dell' abolizione dei controlli alle frontiere tra gli stati membri, poiché un simile

risultato andrebbe contro la finalità del mercato interno. Ora, dato che i soggetti passivi non possono più basarsi sui

documenti rilasciati dalle autorità doganali, la prova di una cessione e di un acquisto intracomunitari dev' essere

fornita con altri mezzi. Se è vero che il regime degli scambi intracomunitari è divenuto più aperto alla frode, ciò non

toglie che i requisiti probatori stabiliti dagli stati membri devono rispettare le libertà fondamentali istituite dal trattato,

in particolare la libera circolazione delle merci. La soluzione normativa. Le misure introdotte con il regolamento di

esecuzione del Consiglio Ue n. 1912 del 2018 muovono dalla considerazione che le differenze di approccio tra gli

stati membri alla questione della prova del trasporto intracomunitario «hanno creato difficoltà e incertezza giuridica

per le imprese», in contrasto con l' obiettivo di migliorare gli scambi commerciali e con l' abolizione delle frontiere. È

quindi «importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi», individuando

«talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello stato membro

di cessione». Pertanto, al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, «è

opportuno introdurre due presunzioni refutabili». Queste presunzioni sono contenute nell' articolo 45-bis del

regolamento n. 282/2011, aggiunto dal citato regolamento n. 1912 del 2018 con effetto dal 1° gennaio 2020.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 6 § ]

Tale articolo, al paragrafo 1, stabilisce, appunto, che ai fini dell' applicazione dell' esenzione alle cessioni

intracomunitarie, si presume, salvo il diritto dell' autorità fiscale di confutare tale presunzione, che i beni siano stati

trasportati da uno stato membro all' altro in presenza di una delle situazioni di cui ai seguenti punti 1 e 2: 1) il

venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati, da lui o da un terzo per suo conto, ed è in possesso di

almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a) (si veda l' elenco A dello

schema in pagina), rilasciati da due diverse parti indipendenti l' una dall' altra, dal venditore e dall' acquirente, oppure

è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi

dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b) (elenco B dello schema), che

confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l' una dall' altra, dal venditore e dall'

acquirente; 2) il venditore è in possesso di: i) una dichiarazione scritta, rilasciata dall' acquirente entro il decimo

giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti, dall' acquirente o

da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni; tale

dichiarazione indica la data di rilascio; il nome e l' indirizzo dell' acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il

luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;

l' identificazione della persona che accetta i beni per conto dell' acquirente; e ii) almeno due degli elementi di prova

non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l' una dall'

altra, dal venditore e dall' acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in

combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che

confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l' una dall' altra, dal venditore e dall'

acquirente. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 38

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 7 § ]

FISCO, LE TASSE CRESCONO

(LE COMPLICAZIONI ANCHE)

I commercialisti bocciano la prima bozza della legge di Bilancio: dalla stretta sulla flat tax degli autonomi alle normesui contanti. Troppi cambiamenti: imprese e professionisti hanno bisogno di una tregua normativa

di Isidoro Trovato

Mentre continua il ballo delle previsioni per la legge di Bilancio, i professionisti

dell' area economica partecipano al dibattito che li riguarda da vicino. In ballo

la guerra al contante, le detrazioni legate al reddito e le nuove regole del

regime forfettario. «Non possiamo ancor dare un giudizio definitivo perché il

testo potrebbe cambiare - spiega Enrico Zanetti, commercialista e già

sottosegretario all' Economia -. Se il testo fosse quello attuale, il mondo delle

professioni autonome e delle partite Iva ne uscirebbe penalizzato. La

realizzazione di Quota 100 e del reddito di cittadinanza ha drenato le casse e

quindi adesso bisogna arrangiarsi con ciò che è rimasto. Si tratta di scelte

precise e il nuovo governo ha deciso di non investire sul lavoro autonomo.

Cambiare ancora sarebbe destabilizzante,rappresenterebbe una forma di

penalizzazione dei contribuenti che hanno necessità di una continuità

normativa per realizzare una programmazione amministrativa della propria

attività ed adempiere in modo corretto agli obblighi tributari». Altro tema molto

contestato dai commercialisti è quello della «guerra al contante». «Proprio il

governo di cui facevo parte - ricorda Zanetti - aveva portato il tetto del

contante da mille a tre mila euro. Adesso si torna indietro: le norme che vietano l' utilizzo del contante non servono a

contrastare l' evasione, ma incidono di più da freno ai consumi. Per perseguire questi obiettivi probabilmente

sarebbe importante un confronto con commercialisti e addetti ai lavori. Il dialogo in realtà esiste ma rimane spesso

improduttivo perché la politica tende a fidarsi della macchina burocratica ma perde di vista il ruolo critico che può

avere il mondo delle professioni. Ecco perché è auspicabile quindi che in materia fiscale e non solo, le istituzioni

cerchino nei professionisti e negli addetti ai lavori un interlocutore qualificato e qualificante». Eppure è solo di

qualche settimana fa lo sciopero dei professionisti per le complicazioni legate agli Isa 2019. «Purtroppo nell'

amministrazione fiscale cambiano i suonatori ma la musica non cambia mai - osserva Giuseppe Bernoni, ex

presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti -. Non è vero che non siano state fatte le

semplificazioni in questi decenni (ne sono testimone, visto che di alcune ne ho discusso personalmente in

Parlamento quando ero presidente del Consiglio nazionale), ma quando c' è un' esigenza di gettito cosa succede?

Ignori le semplificazioni: hai bisogno di 2 miliardi e qualsiasi cosa succeda tu i 2 miliardi li devi garantire alle casse

dello Stato. Anche in barba allo Statuto del contribuente. L' Isa è solo un esempio di quello che vediamo succedere

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 7 § ]

da anni, ovvero il mancato rispetto dello Statuto». E non si tratta di un esempio isolato. «Sostituire gli studi di

settore con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) - ricorda Bernoni - è un' operazione fatta male e di fretta. Lo

stesso principio, tra l' altro, che ha guidato la fatturazione elettronica lo scorso anno. La fretta non è mai foriera di

giustizia: bisogna avere il tempo per adeguarsi ai continui cambiamenti, messi in campo per esigenza di bilancio.

Anche perché tutto questa complessità non diminuisce la grande evasione, ma penalizza come al solito solo i

professionisti e le imprese».

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 8 § ]

[2254][391467] Spese scolastiche del 2018:detrazione massima di 786 Dagennaio a giugno 2018 ...

[2254][391467] Spese scolastiche del 2018:detrazione massima di 786 Da

gennaio a giugno 2018 mia figlia ha frequentato la scuola materna, e a

settembre ha poi iniziato il primo ciclo di istruzione obbligatoria. Nella

dichiarazione di quest' anno è possibile portare in detrazione sia la retta della

materna (circa 1.300 euro), sia quanto versato per la mensa scolastica della

scuola dell' obbligo (circa 700 euro)? In altri termini, questi importi sono

cumulabili o concorrono entrambi al limite stabilito di 786 euro, benché le

due singole voci siano superiori a tale limite? G.F.MUGGIÓ Entrambe le voci

di spesa - retta della scuola dell' infanzia e mensa della scuola primaria

(circolare 3/E/2016, risposta 1.15) - rientrano tra le spese di istruzione non

universitaria, che beneficiano della detrazione prevista dall' articolo 15,

comma 1, lettera e-bis, del Tuir (Dpr 917/86). Il beneficio fiscale, quindi, è

unico e consiste nella detrazione del 19% per un importo che - in relazione

alle spese sostenute nel 2018 - è non superiore a 786 euro.

Il Sole 24 OreFisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 5 6 9 § ]

[2255][391451] Asilo nido e scuola d' infanziaagevolati per lo stesso figlioÈpossibile la ...

[2255][391451] Asilo nido e scuola d' infanziaagevolati per lo stesso figlioÈ

possibile la detrazione per le spese di asilo nido e scuola dell' infanzia

sostenute nel 2018 per lo stesso figlio? L.C.SAN FIOR La risposta è

affermativa. Rispettando i limiti massimi agevolati per ciascuna tipologia

(632 euro per il nido e 786 euro per la scuola d' infanzia), è possibile fruire

della detrazione fiscale prevista dalla normativa di riferimento per entrambe

le voci (legge 203/2008; comma 1, lettera e-bis, dell' articolo 15 del Tuir, Dpr

917/86).

Il Sole 24 OreFisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 0 § ]

[2257][393109] Bonus mobili non trasferibileall' acquirente dell' immobileA fine2017 e a ...

[2257][393109] Bonus mobili non trasferibileall' acquirente dell' immobileA

fine 2017 e a settembre 2019 mi sono avvalso, per due manutenzioni

straordinarie distinte e indipendenti, dei due rispettivi bonus mobili. Dato che,

in caso di cessione dell' immobile, il bonus mobili non ha lo stesso

trattamento delle detrazioni per manutenzione straordinaria (per le quali il

diritto rimane in capo all' acquirente salvo diverso accordo delle parti),

qualora decidessi di vendere l' unità residenziale il prossimo anno, perderei le

quote residue dei bonus mobili o potrei continuare a dichiararle nel 730?

G.M.TORINO L' articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/86, prevede che, in caso di

vendita dell' unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi

che fruiscono del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è

trasferita, per i rimanenti periodi d' imposta, all' acquirente persona fisica

(salvo diverso accordo delle parti). L' opzione per il diritto al mantenimento

dei benefici fiscali in capo al venditore, come prassi, va effettuata

direttamente nel rogito di trasferimento del bene. In presenza di bonus

mobili , invece, il trasferimento dell ' immobile non comporta mai il

trasferimento all' acquirente anche delle quote di bonus mobili non detratte. La detrazione resta sempre in capo al

venditore, fino all' estinzione completa delle 10 quote annuali in cui è ripartito il bonus mobili per l' acquisto di arredo

o elettrodomestici di case oggetto di intervento di ristrutturazione (circolare 7/E/2018 e 13/E/2019).

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 1 § ]

[2259][393165] Ammesso il 50% per lo studiotrasformato in abitazioneVorreisapere se è possibile ...

[2259][393165] Ammesso il 50% per lo studiotrasformato in abitazioneVorrei

sapere se è possibile beneficiare delle detrazioni per la ristrutturazione di un

immobile (di proprietà di una persona fisica), che è attualmente un ufficio

(A/10) e per il quale è stata chiesta in Comune la variazione a immobile

residenziale. A fine lavori, l' immobile sarà abitativo a tutti gli effetti, con il

pagamento dei relativi oneri urbanistici. Non mi risulta, invece, che vi siano

preclusioni per quanto riguarda la detrazione degli interventi di risparmio

energetico. A.N.PAVIA La risposta è affermativa. Il cambio di destinazione d'

uso (da ufficio accatastato in A/10 ad abitazione) è espressamente previsto

tra gli interventi agevolati ai fini del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr

917/1986, e articolo 1, comma 67, della legge 145/2018, di Bilancio per il

2019). Con la risoluzione 14/E/2005, l' agenzia delle Entrate, in risposta a una

specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato l'

applicazione del 36% (attuale 50% fino al prossimo 31 dicembre 2019) per la

ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la

destinazione d' uso abitativo, a condizione che nel provvedimento

autorizzativo dell' intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l' Agenzia

ha ammesso l' applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile

alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d, articolo 31, della legge 457/1978, ora trasfuso nell' articolo 3, comma

1, lettera d, del Dpr 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d' uso di

edifici non abitativi in abitazione. Ai fini dell' ecobonus, invece, si può intervenire liberamente non solo sulle

abitazioni (come per il 50%), ma anche su edifici non abitativi all' origine e poi trasformati con cambio di

destinazione d' uso (articolo 1, comma 67, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019).

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 2 § ]

[2260][392846] Errore nella dichiarazione Imu:resta il diritto all'agevolazioneNel 2012 ho ...

[2260][392846] Errore nella dichiarazione Imu: r e s t a i l d i r i t t o a l l '

agevolazioneNel 2012 ho presentato la dichiarazione Imu, sbagliando il

subalterno catastale di un mio appartamento. Questo appartamento era

locato con canone concordato e quindi avevo diritto a un' agevolazione Imu.

Così ho pagato l' Imu agevolata. A fine 2017 il Comune di Modena mi ha

accertato una maggiore Imu (per i l 2012 e 2013, poi mi accerterà

anche gl i anni successiv i ) , d icendo che, poiché ho sbagl iato i l

subalterno, non avevo dir i t to al la agevolazione. Nel l ' immobi le

posseggo un solo appartamento, e il subalterno da me indicato non

esiste più, quindi è chiaramente un errore di compilazione del la

dichiarazione Imu 2012. In Comune mi dicono che la dichiarazione

non posso più modificarla e che quindi devo pagare. Mi sembra il

classico errore formale (anche nel contratto di affitto ho indicato il

s u b a l t e r n o s b a g l i a t o ) : c o s a p o s s o f a r e p e r e v i t a r e q u e s t i

accertamenti? S.M.MODENA L' agevolazione in questione, che consiste

nella riduzione del 25% dell' imposta dovuta sugli immobili locati a canone

concordato, non è in alcun modo condizionata all' esatta compilazione della dichiarazione Imu, ma spetta al

semplice ricorrere dei requisiti sostanziali. Il contribuente aveva un mero onere informativo, consistente nella

segnalazione in dichiarazione della sussistenza di un contratto a canone concordato. In caso di omissione, ovvero

di inesatta indicazione di tale condizione, avrebbe potuto essere irrogata, al più, la sanzione residuale di 51 euro. Va

al riguardo segnalato, tuttavia, che anche l' onere informativo suddetto è stato abrogato per effetto dell' articolo 3-

quater del Dl 34/2019. Ne deriva che, in virtù del favor rei (articolo 3, Dlgs 472/97), non possono essere sanzionate

neppure le violazioni commesse prima dell' entrata in vigore della nuova norma di legge, salvo quelle definitivamente

accertate e pagate.

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 3 § ]

[2261][393185] Il contribuente può sceglierequale box (C/6) è pertinenzaHoacquistato ...

[2261][393185] Il contribuente può sceglierequale box (C/6) è pertinenzaHo

acquistato un' abitazione (A/2) e un posto auto (C/6) nel 2010. Nell' atto di

acquisto ho dichiarato il posto auto come pertinenza dell' abitazione

(principale). L' anno dopo ho acquistato un box, sempre in categoria

catastale C/6. Ho sempre pagato l' Imu agevolata come abitazione

principale fino al 2012, sull' abitazione e sulla pertinenza con la rendita più

alta (in questo caso il box che ho comprato successivamente alla casa e al

posto auto). Il Comune mi dice che non potevo pagare l' Imu agevolata sul

box auto, perché nell' atto d' acquisto avevo come pertinenza il posto auto.

Mi hanno detto che dovevo presentare una dichiarazione Imu: è vero?

M.G.SALERNO La tesi del Comune non è condivisibile. Secondo la normativa

Imu, per pertinenze dell' abitazione principale si intendono esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

indicate, anche se iscritte in catasto insieme all' unità a uso abitativo. La

normativa non indica criteri di scelta allorquando si è in presenza di due

pertinenze della stessa categoria catastale, come appunto il C/6, sicché spetta al contribuente indicare quale

considerare pertinenza ai fini Imu. La circostanza che il box auto sia stato acquistato in un secondo momento è

irrilevante, in quanto rileva la sola natura pertinenziale.

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 4 § ]

[2262][392709] Comodato: niente beneficiose il C/2 non è legato allacasaVorrei sapere se posso ...

[2262][392709] Comodato: niente beneficiose il C/2 non è legato alla

casaVorrei sapere se posso avere la riduzione Imu al 50% per un fabbricato

C/2, che ho dato in uso a un figlio (con atto di comodato regolarmente

registrato). P.C.CASTELNUOVO BOZZENTE La riduzione del 50% dell' Imu

riconosciuta nel caso di abitazioni concesse in comodato a parenti

presuppone l' utilizzo della stessa come abitazione principale. Quindi, il

comodatario deve aver stabilito nell' abitazione la propria residenza

anagrafica e la propria dimora abituale. La stessa riduzione si applica anche

alle pertinenze dell' abitazione concessa in comodato. Pertanto, se il C/2

non è pertinenza di un' abitazione concessa in comodato, la riduzione d'

imposta non spetta.

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 5 § ]

[2266][393092] Minor perdita, l' accertamentoimpugnato evita quelli futuriIncaso di avviso di ...

[2266][393092] Minor perdita, l' accertamentoimpugnato evita quelli futuriIn

caso di avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in

accomandita semplice (Sas) e dei suoi soci in merito alla rettifica di perdite

fiscali ai soli fini dell' Irpef, senza pertanto determinazione di imposte e/o

sanzioni a carico della società, è obbligatoria la proposizione del

reclamo/mediazione da parte della stessa? Riguardando solo la rettifica di

perdite fiscali, non sono accertati a carico della società nè imposte nè

sanzioni e le stesse non sono neanche determinabili. Ovviamente, i soci,

saranno obbligati alla proposizione del reclamo/mediazione antecedente al

ricorso in quanto, l' imposta teorica sulla perdita rettificata risulta inferiore ai

50.000 euro. M.F.MEDA A titolo cautelativo, è opportuno che la Sas impugni

l' accertamento relativo alla minor perdita, che potrebbe rappresentare a sua

volta la base di successivi accertamenti a cascata per gli anni d' imposta in

cui è stata riportata in avanti. In particolare, se l' agenzia delle Entrate

notifica un accertamento di minor perdita per il 2014, e due accertamenti per

il 2015 e il 2016 ove, "a cascata", si recuperano a tassazione le somme

derivanti dall' illegittimità della dichiarazione in perdita (illegittimità che deriva, come detto, dalla contestazione sul

2014), la pretesa deve essere contestata impugnando l' accertamento sul 2014. In questi termini si è espressa anche

la Corte di Cassazione con la sentenza 1372/2011 che ha stabilito che «i fatti costitutivi di una perdita possono

essere oggetto di contestazione solo nel periodo in cui si è verificata».

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 6 § ]

[2274][392559] Le indennità dell' agentenon concorrono al tettoSono unagente di commercio e ...

[2274][392559] Le indennità dell' agentenon concorrono al tettoSono un

agente di commercio e quest' anno registrerò ricavi per 75mila euro oltre

50mila euro con tassazione separata derivanti dalle indennità di preavviso e

indennità di clientela. I redditi derivati dalle indennità con tassazione

separata concorrono alla determinazione del reddito totale per il regime

forfettario? R.P.OZZANO DELL' EMILIA Mentre il reddito che deriva dall'

attività svolta dall' agente è qualificato reddito d' impresa, in quanto si tratta

di attività oggettivamente contemplata fra quelle d' impresa commerciale di

cui all' articolo 2195 del Codice civile, le indennità per la cessazione dei

rapporti di agenzia delle persone fisiche, compresi gli acconti e le

anticipazioni, ex articolo 56, comma 3, lettera a, del Tuir (Dpr 917/1986) non

concorrono alla formazione del reddito d' impresa, ma per espressa

previsione dell' articolo 53, comma 2, lettera e, del Tuir, sono considerate a

tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo. Ai fini della loro tassazione, l'

articolo 17, comma 1, lettera d, del Tuir stabilisce che tali redditi sono

soggetti a tassazione separata salvo la facoltà per l' agente di optare per la

tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi (colonna 7, sezione I, quadro RM, Redditi PF). Su tale

indennità deve essere applicata, ex articolo 25, comma 1, Dpr 600/1973, una ritenuta del 20 per cento. Il medesimo

trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da una società di persone: l' indennità percepita dalla

società non costituisce infatti reddito d' impresa ex articolo 56, comma 3, lettera a del Tuir, ma reddito da

assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell' anno di percezione, fatta salva la possibilità per lo stesso di

optare per la tassazione ordinaria; come precisato poi anche nella risoluzione 105/E/2005, la ritenuta del 20% deve

essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di

persone. Volendo, pertanto, inquadrare il trattamento fiscale in capo all' agente - persona fisica o società di persone

- delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, si evidenzia che: i fini dell' imposta sul valore

aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione dell' Iva ex articolo 2, comma 3, lettera a del Dpr 633/1972; ai fini

previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco; non concorre alla formazione del reddito d'

impresa e va assoggettata a tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera d del Tuir; al momento della

liquidazione dell' indennità viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20 per cento; l' agente può

optare in

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 6 § ]

dichiarazione per la tassazione ordinaria; deve essere compilato il quadro RM del modello Redditi PF. Pertanto tali

indennità non rientrano nell' attività tipica dell' agente e non concorrono ai fini della misurazione del limite per l'

accesso al regime forfettario.

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 7 § ]

[2277][392896] Studio multiattività: si applical' Isa dell' attività prevalenteNelcaso di uno ...

[2277][392896] Studio multiattività: si applical' Isa dell' attività prevalenteNel

caso di uno studio associato che ha due codici attività (dei dottori

commercialisti e degli studi legali), con ricavi al 60% per l ' attività

commercialistica e al 40% per quella legale, va applicato il modello Isa dell'

attività commercialistica? In caso affermativo, bisogna tener conto anche

dei dati dell' attività non prevalente, nella compilazione dei quadri A, B e C (in

part icolare i l r igo C41)?P.P.TREVISO La r isposta è affermativa.

Diversamente dalle attività d' impresa, nel caso specifico non si applica la

causa di esclusione prevista quando l' attività non prevalente, soggetta a un

Isa diverso, ha compensi percepiti superiori al 30% rispetto a quelli

complessivi. Si applica, quindi, l' Isa relativo all' attività prevalente. Si deve

tenere conto anche dei dati relativi all' attività non prevalente. Eventuali

malfunzionamenti potranno essere segnalati utilizzando il campo riservato

alle annotazioni. Le eventuali e ulteriori attività esercitate potranno essere

indicate in corrispondenza del rigo residuale C41.

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 8 § ]

[2278][392735] La società compila il modelloanche se esclusa dall' indiceUnasocietà, che svolge ...

[2278][392735] La società compila il modelloanche se esclusa dall'

indiceUna società, che svolge attività di commercio al dettaglio di mobili in

un proprio edificio, svolge anche l' attività di locazione di altri fabbricati

strumentali per natura (capannoni) facenti parte del suo patrimonio. Tale

att iv i tà è r i levante (o l t re i l 30% dei r icav i ) , comportando cost i

specifici (ammortamenti, Imu, eccetera) a l la società. È corret to

inserire la voce di ricavo nel campo F5 del modello Isa, che, quindi,

diviene pressoché irrilevante ai fini del calcolo dell' indice, mentre le

varie voci di costo, inserite nei relativi campi, incidono pienamente

sul calcolo? Oppure può essere sostenibile l' inserimento di tali ricavi

nella voce F1 del modello Isa e, quindi, la loro piena rilevanza ai fini

del calcolo dell' indice sintetico affidabilità? A.B.PISA Dalle informazioni

fornite nel quesito si comprende che la società svolge in via sussidiaria, ma

stabilmente, anche l' attività di locazione degli immobili. Di conseguenza,

avrebbe dovuto attivare un altro codice Ateco per l' attività secondaria. Le

istruzioni precisano che sono esclusi dall' applicazione degli Isa i

contribuenti che esercitano due o più attività d' impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l' importo dei ricavi

dell' attività non rientrante tra quelle prese in considerazione dall' Isa relativo all' attività prevalente superi il 30% dei

ricavi complessivi. In tal caso deve comunque essere compilato il modello. Nel caso in questione, l' attività non

prevalente di locazione supera del 30% l' ammontare dei ricavi complessivi. Pertanto, trova applicazione la causa di

esclusione. Dev' essere, però, verificato che il contribuente abbia correttamente comunicato, in base all' articolo 35

del Dpr 633/1972, l' esercizio anche dell' attività secondaria di locazione degli immobili.

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[ § 2 2 7 5 8 5 7 9 § ]

la «vecchia» cassazione

Adeguamento, non è possibile cambiare idea

Per la Cassazione (14550/2018, 2180/2017 e 18180/2015) l' adeguamento

a parametri e studi di settore - in quanto atto di esercizio di un' opzione ex

lege - costituisce espressione di una volontà negoziale, non modificabile a

posteriori. In queste ipotesi, pertanto, non si applica quanto previsto dall'

articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98 in merito alle dichiarazioni integrative e

neppure quanto previsto dall' ultimo paragrafo del coma 8-bis, secondo cui

il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,

eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso a suo sfavore. Tutto

lascia presumere che questo principio valga anche per gli Isa, e conservi

efficacia anche nell' ipotesi contraria, in cui il contribuente - che ha

inizialmente disatteso gli indicatori - intervenga a posteriori per migliorare

"il voto" espresso dagli indicatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 15

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 5 § ]

DICHIARAZIONI

Correzioni al modello Redditi con effetti sulla pagella Isa

La rettifica degli errori che incidono sul tributo si riflette sugli indicatori Fino al 2 dicembre l' invio nei termini permettedi massimizzare i benefici

Pagina a cura diGiorgio Gavelli Riccardo Giorgetti

Isa, versamenti e correttive. Sono questi gli aspetti che i contribuenti

devono maggiormente tenere in considerazione nella finestra temporale

che si è aperta lo scorso 1° ottobre e si chiuderà di fatto il 2 dicembre. In

questo intervallo, infatti, i contribuenti si trovano a effettuare i versamenti

del saldo delle imposte per il 2018 e degli acconti per il 2019, spesso senza

aver ancora trasmesso la dichiarazione dei redditi. E, comunque, bisogna

ricordare che, anche se l' invio è già stato effettuato, non è ancora scaduto

il termine ordinario di presentazione, che quest' anno arriverà il prossimo 2

dicembre (il 30 novembre cade infatti di sabato). In questo lasso

temporale, pertanto, potrebbe accadere che - dopo il versamento delle

imposte in un' unica soluzione o in più rate - il contribuente, nel ricontrollare

la dichiarazione prima dell' invio, si accorga di aver commesso degli errori

di natura sostanziale. Errori che vanno a incidere non solo sul calcolo delle

imposte, ma anche sulla valutazione Isa (di fatto, ottenuta attraverso la

compilazione del software di calcolo sulla base dei dati risultati non

corretti). A seguito della correzione apportata, infatti, l' esito finale degli Isa

potrebbe modificarsi a favore o a sfavore del contribuente, facendo migliorare o peggiorare la "pagella" fiscale

calcolata in precedenza. Inoltre, la modifica del voto Isa potrebbe avere come ulteriore effetto quello di modificare,

azzerare o far emergere l' importo dei ricavi che il programma consiglia quale adeguamento. Ricordiamo peraltro

che tale adeguamento non è obbligatorio, ma costituisce sempre una facoltà per il contribuente. Gli effetti degli

errori sugli Isa In tutti questi casi, è lecito chiedersi quale effetto produca l' errore commesso nella compilazione

della dichiarazione (e che modifica il voto ottenuto con gli Isa) ai fini dell' ottenimento dei benefici premiali o della

semplice sufficienza necessaria per non essere inclusi nelle liste selettive dei soggetti passibili di controllo in quanto

ritenuti non affidabili. Tale domanda nasce soprattutto dal fatto che con la circolare 20/E del 9 settembre scorso le

Entrate hanno evidenziato che l' accesso ai regimi premiali previsti dalla normativa per i contribuenti con voto pari o

superiore a 8 è subordinato alla circostanza che i dati dichiarati nel modello Redditi ai fini dell' applicazione degli Isa

siano corretti e completi. Inoltre, le Entrate hanno sottolineato che, viceversa, nell' ipotesi in cui il contribuente

proceda

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 5 § ]

a rettificare la dichiarazione e tali modifiche incidano in modo più favorevole sul punteggio degli Isa, i l

raggiungimento dei regimi premiali previsti è subordinato ai dati e agli esiti del calcolo effettuato nella dichiarazione

presentata entro i termini ordinari. Le situazioni Le fattispecie che si possono verificare nel periodo intercorrente tra

la data del versamento delle imposte (30 settembre) e quella di presentazione della dichiarazione (2 dicembre) sono

essenzialmente due: il contribuente ha versato le imposte e calcolato gli Isa in base alla dichiarazione sbagliata, ma

non ha ancora inviato il modello; il modello è già stato inoltrato (si veda la tabella). Nel primo caso, l' errore

commesso, se a favore del contribuente, determina una riduzione del carico impositivo, ma probabilmente il

peggioramento del voto Isa in precedenza calcolato. Se il software di calcolo dovesse consigliare un importo di

adeguamento, il contribuente avrebbe la possibilità di adeguarsi anche per un ammontare parziale rispetto a quello

indicato tramite ravvedimento operoso. Nel caso opposto di errore pro fisco la nuova valutazione Isa più alta

avrebbe valore sia a fini dei benefici premiali sia per l' ottenimento della sufficienza piena, necessaria per non essere

inserito nelle liste di coloro che rischiano il controllo. Passando alle ipotesi in cui l' errore sia rivelato

successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza del termine di invio (entro il 2

dicembre prossimo), il contribuente dovrà necessariamente presentare una "correttiva nei termini". Questa

dichiarazione, a differenza dell' integrativa trasmessa oltre i termini, sostituisce la precedente senza doverla

emendare. Ne consegue che, essendo presentata prima della scadenza dei termini ordinari di invio, i dati in essa

contenuti relativi agli Isa saranno quelli che determineranno gli effetti del calcolo. Quindi, in caso di peggioramento

degli Isa, l' abbassamento del voto sotto 8 farà perdere i benefici premiali, mentre se si scende sotto al 6 si avrà l'

inserimento nelle liste selettive. In entrambi i casi, il contribuente avrà la possibilità di adeguarsi versando l' importo

con ravvedimento. Se, invece, il voto dovesse migliorare a causa di una rettifica a sfavore la nuova votazione

avrebbe piena efficacia. Le rettifiche dopo la scadenza Più complessa è la situazione delle modifiche intervenute -

tramite integrativa - dopo il termine di presentazione della dichiarazione. La circolare 20/E/2019 (par. 7.2) ricorda

che - in base al comma 1 dell' articolo 9-bis del Dl 50/2019 - assumono valore i dati originariamente dichiarati, tranne

nel caso in cui il raggiungimento di un livello di premialità sia l' effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti,

nel qual caso il risultato non è rilevante. Va, però notato che nella stessa sede (par. 6.7) è stato affermato che per i

dati precalcolati l' Agenzia considera «l' ultima dichiarazione validamente presentata».

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 0 § ]

Il chiarimento definitivo diffuso dall' Agenzia delle entrate sulle procedure internazionali

Adozioni, un taglio sulle spese

Deducibile anche il 50% dei costi per incontri successivi

PAGINA A CURA DI PASQUALE PIRONE

Anche le spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto

inserimento del minore in famiglia rientrano tra quelle che danno diritto alla

deduzione dal reddito delle persone fisiche ai fini Irpef. È il chiarimento dato

dall' amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 85/E/2019 con cui si fa

luce sulle due precedenti precisazioni, tra loro contrastanti, date con la

circolare n. 77/E/2004 (secondo cui le menzionate spese non erano da

considerarsi deducibili) e la successiva circolare n. 7/E del 2018 (in cui,

invece, si facevano rientrare i predetti oneri tra quelli deducibili). Il punto di

partenza è l' art. 10 comma 1 del Tuir, ai sensi del quale, secondo quanto

previsto dalla lettera l-bis), è deducibile dal reddito complessivo il 50% delle

spese sostenute dai genitori adottivi per l' espletamento delle procedure di

adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell' art.

3 della legge 476 del 1998 certificate nell' ammontare complessivo dall' ente

autorizzato che ha ricevuto l' incarico di curare la procedura. A tal fine, i

genitori rilasciano all' ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione,

sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione stessa. La spesa è deducibile secondo il criterio di cassa.

Nel modello Redditi PF 2019, dunque, si deducono gli oneri sostenuti nel 2018 e l' indicazione avviene al rigo RP26

con il codice 21. Nella risoluzione 85/E, in primo luogo, l' Agenzia delle entrate conferma quanto già espresso nella

circolare del 2014 in merito allo status di genitore degli adottanti. In particolare, poiché la deduzione è prevista per

agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, sono sottoposti all' osservanza di

tutti gli obblighi che la procedura di cui al citato capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, impone, ai fini del

beneficio non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, essendo possibile dedurre tali spese a

prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall' esito della stessa.

Deducibili, quindi, restano certamente quelle spese sostenute a partire dal conferimento a un ente autorizzato del

mandato all' adozione, con il quale inizia la procedura. Così come restano deducibili tutte le spese sostenute,

debitamente documentate e certificate dall' ente autorizzato, finalizzate all' adozione del minore (si veda la tabella).

Con riferimento, invece, agli oneri post adottivi, la stessa amministrazione finanziaria escludeva dal beneficio i

«reports post adottivi», ovverosia quelle spese connesse alle relazioni e agli incontri

Italia Oggi SetteFisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 0 § ]

successivi al provvedimento di adozione, emesso dall' autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del

tribunale per i minorenni e li escludeva poiché considerate rientranti nel generico dovere di mantenere, istruire e

educare i figli a fronte del quale l' ordinamento tributario riconosce già la detrazione per carichi di famiglia.

Orientamento questo che però non è stato confermato nella successiva circolare n. 7/E dello scorso anno e nell'

ultima circolare 13/E/2019, entrambe richiamate nella risoluzione in esame. In tale occasione, infatti, l' Agenzia delle

entrate evidenzia che, nell' ambito della procedura di adozione internazionale, alcuni paesi di origine dei minori

richiedono, in base alla legislazione interna, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo

stato italiano in materia, l' elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di

integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l' acquisizione dello status di genitore. Per adempiere tale obbligo, gli

enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un' apposita dichiarazione che li impegna, per l' intero arco di tempo

previsto dall' accordo internazionale con il paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie

necessarie per predisporre tali relazioni. Ritenendo che si tratti di un adempimento strettamente correlato alla

procedura di adozione stessa, l' amministrazione finanziaria ha deciso di ricomprendere anche le spese post

adottive tra quelle deducibile, superando definitivamente l' orientamento del 2004. Nella risoluzione, inoltre, le

Entrate hanno ricordato che la procedura di adozione internazionale è da ritenersi conclusa con l' acquisizione dello

status di genitore adottivo mediante la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i

minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall' autorità straniera, se l' adozione è stata pronunciata nello

stato estero prima dell' arrivo del minore in Italia. Se, invece, l' adozione si perfeziona dopo l' arrivo del bambino nel

nostro paese, lo stesso tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell' autorità straniera come

affidamento preadottivo, e stabilisce in un anno la durata dell' affidamento decorso il quale, se ritiene che la

permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all' interesse del minore, pronuncia l' adozione

concludendo, con tale atto, la procedura in esame. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi SetteFisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 2

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 1 § ]

Lo sconto riservato alle facciate annunciato per l' anno prossimo entra in concorrenzacon quelli per ilrecupero e l' efficienza. Proroga per il bonus arredi, in bilico i giardini

Bonus casa al test di convenienza 2020

Pagina a cura diCristiano Dell' Oste

Le novità e le proroghe dei bonus casa annunciate per il 2020 impongono

di aggiornare fin da subito il tax planning familiare di tanti proprietari di

immobili. Tenendo d' occhio il prossimo anno, ma senza perdere di vista

scelte e mosse immediate. I l «bonus facciate» I l Documento

programmatico di bilancio (Dpb) prospetta un "bonus facciate" del 90% per

le spese sostenute nel 2020. Riguarderà le case e i condomìni e sarà

finalizzato a rendere «più belle» le città italiane, come anticipato dal

ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini. Tutto il resto è da definire:

quale sarà il massimale di spesa agevolata; in quanti anni sarà recuperabile

il bonus (tutti gli sconti prevedono dieci rate, tranne il sismabonus che ne

ha cinque); a quali lavori sarà collegato (l' annuncio non fa pensare a

particolari requisiti di isolamento o prestazioni energetiche); a quali

immobili sarà destinato (pare escluso il non residenziale) e a quali soggetti

(probabilmente solo Irpef e non Ires). In attesa di conoscere i dettagli, chi

sta per avviare i lavori potrebbe temporeggiare per capire se può avere la

detrazione più ricca. Con ogni probabilità, infatti, il bonus facciate si troverà

a competere con la detrazione standard sulle ristrutturazioni (bonus del 50% su una spesa fino a 96mila euro per

unità immobiliare), con l' ecobonus sui cappotti termici (65% su una spesa fino a 92.308 euro per unità) e con l'

ecobonus per interventi "qualificati" in condominio (70 o 75% su una spesa totale di 40mila euro moltiplicato per il

numero di unità dell' edificio). Non a caso, nei giorni scorsi Rete Irene ha denunciato il rischio che il bonus facciate

possa indirizzare i proprietari verso i lavori meno efficienti sotto il profilo energetico. Sconto sui lavori ed ecobonus

Il Dpb annuncia la proroga della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni "generiche". Con il rinnovo al 31 dicembre

2020, questo sconto in versione extra-large si avvia verso l' ottava proroga. Quindi non ci sono ragioni particolari di

urgenza, a parte la possibilità di detrarne la prima rata già nella dichiarazione dei redditi del 2020, se si paga quest'

anno. Lo stesso accade per l' ecobonus sulle singole unità immobiliari. Ora in scadenza a fine anno, con la manovra

guadagnerà altri 12 mesi. Il Dpb non accenna a cambi dei massimali, né delle percentuali. È chiaro che, se le finestre

manterranno l' ecobonus al 50%, molti continueranno a sostituirle utilizzando il 50% sulle ristrutturazioni (così da

poter fare l' invio "semplificato" all' Enea). Di fatto, l' ecobonus sarà preferibile solo per i soggetti Ires (che non hanno

il 50% "generico") e per chi, facendo

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 1 § ]

grandi lavori, ha già esaurito il plafond di spesa del 50 per cento. Giardini e arredi È prevista anche la conferma del

bonus mobili abbinato alle ristrutturazioni. Non viene invece citato nel Dpb il bonus giardini del 36% ora in scadenza

a fine anno. Alcuni dei lavori che agevola possono avere anche il 50% edilizio (ad esempio la realizzazione di

recinzioni). Ma per gli interventi "verdi" veri e propri - piantumazioni, potature straordinarie - è meglio sbrigarsi, salvo

novità delle prossime settimane. Le agevolazioni con orizzonte 2021 Un altro aspetto da soppesare è l' orizzonte

temporale. Nonostante le anticipazioni della vigilia, il Dpb non prolunga i bonus che attualmente sono già confermati

fino al 31 dicembre 2021, cioè l' ecobonus su parti comuni condominiali (compreso quello potenziato al 70-75%) e il

sismabonus (sia su singole unità che su parti comuni). Chi sta programmando i lavori in condominio e teme di non

finirli entro il 2020 farà bene a orientarsi da subito su questi sconti. C' è poi la possibilità di cessione del credito d'

imposta: ora è disciplinata per eco e sismabonus, ma non si sa se ci sarà per il bonus facciate. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 2 § ]

le locazioni

Cedolare al 12,5% e nuovi trend pesano sugli affitti concordati

Può fruttare allo Stato circa 115 milioni in più all' anno la cedolare secca

del 12,5% sui contratti a canone concordato. La nuova aliquota è stata

annunciata dal ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri (si veda Il Sole 24

Ore del 17 ottobre) ed è destinata a rimpiazzare dal 2020 quella del 10 per

cento. Secondo gli ultimi dati sulle dichiarazioni dei redditi (relativi al 2017)

la tassa piatta sugli affitti agevolati ha generato un gettito di 424 milioni ed

è stata applicata da circa 703mila contribuenti sui 2,2 milioni che hanno

scelto la cedolare. Considerando che nel 2018 gli incassi di questo tributo

sono cresciuti dell' 8,9%, si può stimare che con la nuova aliquota il gettito

arriverebbe a 539 milioni. Le proteste dei proprietari e degli inquilini - da

Confedilizia al Sunia - fanno pensare che la partita potrebbe non essere

ancora chiusa. E certo bisognerà attendere la versione finale della

manovra. Ma, nel frattempo, chi ha una casa affittata (o sta per stipulare

un nuovo contratto) deve regolarsi di fronte a un quadro normativo in

evoluzione. Senza modifiche di legge, l ' attuale aliquota al 10% è

comunque destinata a scadere a fine anno e ad essere sostituita - dal 2020

- da un prelievo a regime del 15 per cento. Ragione per cui il ministro Gualtieri ha negato che il 12,5% possa essere

considerato come un rincaro. Anzi, andrebbe visto come uno sconto. Il problema è che locatori e inquilini

confidavano in una conferma del 10 per cento. Da qui la delusione e le contestazioni. In attesa della manovra Chi ha

un contratto a canone concordato già in corso - e non ha scadenze contrattuali ravvicinate - non può fare molto, a

parte attendere l' entità degli eventuali rincari. Rispetto al canone medio dichiarato nel 2018 (pari a 6.034 euro annui)

passare dal 10 al 12,5% significa pagare 754 euro anziché 603, con un aumento medio di 151 euro all' anno.

Diversamente, i locatori per i quali c' è una scadenza contrattuale ravvicinata potrebbero valutare l' opportunità di

inviare una raccomandata all' inquilino con la classica "disdetta" (cioè il diniego di rinnovo). Alla prima scadenza

sono necessarie motivazioni specifiche indicate dalla legge, ad esempio la volontà di utilizzare direttamente la casa,

anche a fini professionali (articolo 3 della legge 431/1998). Allo scadere del «+2» di un classico contratto «3+2»,

invece, non servono motivazioni specifiche. Lo stesso vale per i contratti riservati agli studenti universitari, che di

fatto sono una "sottospecie" delle locazioni concordate, sia pure con durate diverse. In molti casi - va detto subito - il

rincaro d' imposta non sarebbe tale da determinare, da solo, la

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lunedì 21 ottobre 2019

[ § 2 2 7 5 8 5 8 2 § ]

convenienza di disdettare il contratto. Ma potrebbe diventare decisivo se abbinato ad altri elementi. 1. Gli aumenti

Imu e Tasi. In alcuni Comuni, la possibilità di aumentare i tributi locali - sbloccata dall' ultima manovra - si è tradotta

in un aumento delle aliquote Imu (ed eventualmente Tasi) applicate ai contratti agevolati. Resta lo sconto "statale"

del 25%, ma in certe situazioni potrebbe non essere ritenuto abbastanza convincente dal locatore. 2.I canoni liberi.

Le rilevazioni confermano che nelle grandi città i canoni di mercato sono in aumento (Tecnocasa rileva nel primo

semestre +2,3% per i monolocali e +1,8% per i bilocali e i trilocali). Dopo anni di crescita del canale agevolato, un

allargamento della forbice tra canoni liberi e concordati potrebbe far nuovamente pendere la bilancia verso i primi. È

un tema che si pone soprattutto nelle città in cui i canoni concordati sono vicini a quelli di mercato, perché dove il

divario è molto ampio i canoni liberi lasciano già oggi al proprietario un guadagno netto superiore. Fatto 1.000 il

canone di mercato, il canale agevolato conviene se il canone concordato è di almeno 815. Con la cedolare al 12,5%,

il livello sale intorno a 840. 3.Gli affitti brevi. Sempre nelle grandi città, la crescita del fenomeno degli affitti brevi (che

pure scontano la cedolare al 21%) potrebbe invogliare alcuni proprietari a passare dalla locazione concordata - ora

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fiscalmente un po' meno vantaggiosa - alla formula breve. Che azzera alla radice il rischio di morosità, pur

addossando al locatore maggiori spese (condominio, Tari, eventuali commissioni alla società specializzata di

gestione). Sono valutazioni complesse, che chiamano in gioco anche le aspettative di stabilità (o meno) del prelievo

fiscale nel tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA In Norme & Tributi - Pagina 16 Le contestazioni del Fisco sulle

penali nei contratti di locazione.

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 9 § ]

LE NORME

Dlgs 471/1997 Con questo decreto vengono disciplinate le sanzioni

tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore

aggiunto e di riscossione dei tributi. Agli articoli 1 e 8 sono stabilite le

sanzioni previste per i casi di omessa presentazione del modello dichiarativo

e di dichiarazione infedele, non conforme o inesatta. Dlgs 472/1997 Il

decreto riporta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

per le violazioni di norme tributarie. All' articolo 13 sono stabilite le regole sul

ravvedimento: con il dettaglio delle varie sanzioni ridotte, in base alla

tempistica entro cui si regolarizzano errori o omissioni. Dpr 322/1998 All'

articolo 2, il decreto stabilisce i termini per presentare la dichiarazione dei

redditi, e correggere errori o omissioni nelle dichiarazioni inviate. Fissate

anche le specifiche per l' eventuale utilizzo in compensazione delle somme

derivanti da minor debito o maggior credito Legge 190/2014 La legge di

Stabilità 2015 (articolo 1, comma 640) prescrive la decorrenza dei termini di

accertamento dell' amministrazione finanziaria, anche in relazione a

eventuali integrative presentate per la correzione di errori o omissioni che

incidono sul calcolo del tributo. Circolare 42/E/2016 Il documento fornisce istruzioni in merito alla regolarizzazione

delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo e il ravvedimento operoso. Definisce lo spettro delle sanzioni

applicabili in sede di correzione degli errori, anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza di quello di

presentazione della dichiarazione. Circolare 13/E/2019 Il documento contiene la guida alla dichiarazione dei redditi

delle persone fisiche relativa all' anno di imposta 2018, con tutte le istruzioni per sfruttare detrazioni, deduzioni e

crediti d' imposta.

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 0 § ]

LE SCADENZE

25 ottobre 2019 Entro questa data il contribuente può trasmettere un 730

integrativo "a favore" (cioè aggiungendo degli oneri deducibili o detraibili). Il

modello va presentato, con tutta la documentazione cartacea di supporto, a

un intermediario (Caf o professionista), anche se il modello precedente era

stato presentato al datore di lavoro o all' ente pensionistico, o tramite il sito

delle Entrate. 2 dicembre 2019 Questo giorno, che coincide con il termine del

Redditi Pf 2019, rappresenta la scadenza anche per chi vuole trasmettere

tale modello ordinario (barrando la casella «correttiva nei termini») in

alternativa al 730 integrativo. La data "ufficiale " è il 30 novembre, che quest'

anno è però un sabato: quindi la scadenza slitta al 2 dicembre. Il modello

Redditi Pf costiotuisce la via obbligata per il contribuenti che si è accorto di

aver dimenticato di dichiarare dei redditi nel 730, oppure ha indicato oneri

deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante.

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 3 § ]

L' editoriale fabio bogo

CHI PAGA IL CONTO DELL' IMPROVVISAZIONE

I segue dalla prima I ndifferenti alle conseguenze sociali della fuga dall'

Italia, la multinazionale Usa dà una plastica dimostrazione della

considerazione in cui tiene gli avvertimenti del nostro governo. E dovrebbe

riflettere allora chi, un anno fa, dopo la contrattazione con l' azienda, diceva:

"Sono orgoglioso di dire che ce l' abbiamo fatta. Stiamo riportando lavoro in

Italia". Era Luigi Di Maio, allora ministro dello Sviluppo Economico . Lo

stesso Di Maio, che oggi, titolare degli Esteri, ha ammonito Erdogan

minacciando la sospensione dei contratti di fornitura di armi in essere per l'

offensiva scatenata da Ankara contro i curdi. Ci permettiamo di dubitare

che il presidente turco possa sentirsi turbato dall' esternazione del titolare

della Farnesina. La velleitarietà dimostrata con Whirlpool non è diversa da

quella esibita nella vicenda dell' Ilva di Taranto. Per convincere i possibili

acquirenti dell' impianto pugliese a impegnarsi nel tentativo di convertire e

ri lanciare l ' acciaieria, l ' Italia allestisce uno scudo legale per le

responsabilità dei suoi dirigenti. Arcelor- Mittal ci prova, poi arriva l'

annuncio del nuovo governo gial loverdeche lo scudo salta. La

multinazionale, complice anche la crisi del mercato, dice che senza garanzie se ne andrà. La componente 5Stelle

sbanda: di fronte agli elettori tarantini Di Maio mostra i muscoli e annuncia la fine dello scudo penale; a Roma l'

intenzione diventa un ritiro parziale, oggi ritorna l' ipotesi di farlo saltare e trovare una nuova formula. Gli operai sono

preoccupati per il loro futuro, Arcelor-Mittal, che ha un nuovo vertice italiano, prepara le valigie. E i sindacati

definiscono "schizofrenico" l' atteggiamento del governo. Nell' acciaieria dei veleni lavorano 11mila persone, che

senza chiarezza rischiano il posto. Lo rischiano anche quelli di Alitalia, per i quali però un paracadute si apre sempre.

L' ultimo è un altro prestito statale di 350 milioni, che si aggiungono ai 900 già avuti. Serviranno per andare avanti altri

sei mesi, in attesa che nasca la cordata che tenterà di salvarla e rilanciarla. Da un anno e mezzo i governi dicono che

l' operazione è imminente, e siamo arrivati alla sesta proroga della cosiddetta deadline. Dieci giorni fa il ministro

Patuanelli aveva giurato: "La scadenza del 15 ottobre va rispettata, non c' è bisogno di altri finanziamenti". Il 16

ottobre sono arrivati proroga e finanziamenti. Brutta cosa, il dilettantismo, se a pagarne le conseguenze sono gli

altri. E così una mini- manovra senza anima per trovare risorse colpisce lo zucchero tassando le bevande gassate e

impone l' Imu

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 3 § ]

alle piattaforme petrolifere. E non ascolta Mario Draghi che, a poco tempo dall' addio alla Bce, ricorda anche alla

politica che le buone decisioni hanno bisogno di coraggio, umiltà e conoscenza. Da tempo mancano tutte e tre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 4 § ]

Compensi esteri dei professori esenti nello Stato ospitante

Le Convenzioni internazionali derogano alle ordinarie regole per il lavoro pubblico o privato

Il trattamento fiscale dei compensi percepiti all' estero da insegnanti e

ricercatori residenti in Italia può divergere da quello previsto per i compensi

percepiti all' estero da altre categorie di lavoratori privati o pubblici; tale

peculiarità risponde all' esigenza di incentivare lo scambio culturale,

scientifico e professionale di persone qualificate tra gli Stati. Le Convenzioni

contro le doppie imposizioni stipulate dall' Italia, derogando rispetto al

modello OCSE , prevedono, infatti, nel rispetto di taluni criteri di natura

soggettiva e oggettiva, l' esenzione nello Stato estero ospitante, ferma

restando l' imposizione nello Stato di residenza (fatti salvi eventuali casi di

esenzione previsti dalle norme interne). Stando alla normativa nazionale (

art. 23 comma 1 lett. c) del TUIR), invece, non sono imponibili in Italia, in

qualità di redditi di lavoro dipendente, i compensi per l' attività estera

percepiti da soggetti non residenti: lo svolgimento dell' attività all' estero da

parte di un soggetto divenuto non residente porta con sé la perdita, da parte

dell' Italia, della possibilità di tassare il reddito. Ciò premesso, al fine di

enucleare le condizioni al ricorrere delle quali è possibile beneficiare del

trattamento convenzionale di favore previsto per insegnanti e ricercatori, si prenda il caso in cui un professore che

mantiene la residenza fiscale in Italia svolga la propria attività presso un' Università pubblica francese per un periodo

di un anno. La fattispecie è disciplinata dall' art. 20 della Convenzione Italia-Francia il quale dispone l' esenzione, in

Francia, delle remunerazioni ricevute dal professore nel rispetto di talune condizioni. In primo luogo, è previsto che il

beneficiario abbia la residenza fiscale nello Stato di provenienza (quindi in Italia) o abbia tale requisito

immediatamente prima del trasferimento. iL requisito appare soddisfatto, trattandosi di un soggetto residente in

Italia. Con riguardo agli istituti interessati, la Convenzione non dispone, invece, particolari limitazioni con la

conseguenza che il beneficio può riguardare l' attività svolta presso l' Università francese. L' agevolazione riguarda le

remunerazioni corrisposte per un periodo non superiore a due anni ; la condizione è soddisfatta, posto che, per

ipotesi, il professore soggiorna in Francia per un solo anno. Rientrano nel beneficio convenzionale le remunerazioni

svolte per l' attività di insegnamento o ricerca . Quest' ultima, però, deve essere intrapresa nel pubblico interesse ; è

quindi esclusa l' attività di ricerca svolta a beneficio particolare di una o più persone determinate. Supponendo che l'

attività che il professore italiano svolge in Francia si sostanzi in una combinazione di insegnamento e ricerca, lo

stesso può fruire dell' esenzione in Francia in quanto l' attività è svolta presso un' Università pubblica. Il richiamato

art. 20 non prescrive alcuna condizione in merito al soggetto che corrisponde le remunerazioni; ne risulta che l'

esenzione da imposizione dei compensi derivanti da insegnamento o ricerca svolti

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 4 § ]

in Francia opera a prescindere dalla residenza del soggetto che corrisponde i redditi. Sotto il profilo della

normativa nazionale, i compensi per l' attività di insegnamento e ricerca di un soggetto residente rilevano, in linea di

principio, quali redditi di lavoro dipendente o assimilato ex art. 50 del TUIR a seconda della tipologia di rapporto

contrattuale instaurato. Fanno eccezione le esenzioni disposte dall' art. 22 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 per gli

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca conferiti, tra l' altro, dalle Università e dalle istituzioni e dagli enti

pubblici di ricerca e sperimentazione. Ove la remunerazione corrisposta dall' istituto francese rientrasse in una di tali

casistiche si avrebbe una doppia non imposizione del compenso, nell' obiettivo, perseguito dalle disposizioni

convenzionali in esame, di agevolare lo scambio di conoscenza tra gli Stati. Per ciò che concerne gli adempimenti

che il professore è tenuto a effettuare in Italia, l' Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 4 ottobre 2018 n. 26 ) ha

chiarito che il beneficio dell' esenzione nello Stato estero non può essere esteso agli adempimenti fiscali che il

contribuente è tenuto a effettuare nel proprio Stato di residenza fiscale (l' Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui

è svolta l' attività di ricerca. Ne risulta, nel caso preso ad esempio, che il professore residente in Italia è tenuto a

indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia (quadro RC per i soggetti che presentano il modello

REDDITI PF) anche il reddito estero derivante dall' attività di insegnamento e ricerca svolta in Francia. Da ultimo,

laddove i requisiti per fruire dei benefici convenzionali non siano rispettati (ad esempio, perché il soggiorno si

prolunga oltre i due anni) opererebbero le regole previste dall' art. 19 della Convenzione per l' impiego pubblico; tale

norma dispone la tassazione esclusiva nello Stato della fonte a condizione che la remunerazione sia erogata dallo

Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente territoriale.

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 6 § ]

Oltre la precompilata. Dalle spese scolastiche a quelle mediche: sviste in agguato anche per chi si èrivolto a Caf o professionisti

Così si sana l' errore nei modelli già inviati

Dario AquaroCristiano Dell' Oste

Non è (quasi) mai troppo tardi. L' extra-time concesso per presentare la

dichiarazione dei redditi relativa al 2018 - possibile entro il prossimo 2

dicembre - offre più tempo anche per correggere gli errori commessi da chi

ha già inviato alle Entrate il modello Redditi o il 730. Fino a questa data si può

procedere con una dichiarazione "correttiva nei termini". Dopo resterà la

chance dell' integrativa. Le modalità di correzione sono diverse e cambiano,

tra l' altro, a seconda che il contribuente abbia scelto il fai-da-te (con la

dichiarazione precompilata) o si sia rivolto a un intermediario (Caf,

commercialista o altro professionista). Al 23 luglio scorso, termine per l'

invio del 730 precompilato, le dichiarazioni trasmesse con l' applicazione

web dell' Agenzia sono state 3,3 milioni: il 13,8% in più dei 2,9 milioni del 2018

e il 135,7% rispetto ai 1,4 milioni del 2015, primo anno dell' opzione fai-da-te. I

numeri sono ancora parziali, perché per il modello Redditi Pf online c' è

tempo fino al 30 novembre, termine ufficiale che però quest' anno slitta

appunto al 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato). Ma proprio tra questi

numeri spicca il dato dei 730 accettati senza modifiche, arrivati a quota

609.360: di fatto, una su cinque, in aumento del 15% rispetto all' anno scorso. L' errore, tuttavia, è sempre in agguato.

Anche per i contribuenti che si sono rivolti a un intermediario: non sono rari, infatti, i casi di ricevute dimenticate o

redditi "trascurati". Qualche esempio? Ecco alcuni principali errori in cui può incappare un "privato". 1. Sviste sui

bonus. È difficile dimenticare gli interessi pagati sul mutuo prima casa che, salvo disguidi, sono già inseriti nella

precompilata. Così come le rate di detrazione derivanti da lavori edilizi eseguiti prima del 2018. Ma può capitare, ad

esempio, di scordarsi delle spese pagate per la mensa scolastica dei figli, magari perché la quietanza non è stata

subito scaricata dal sito della società che gestisce il servizio. Chi se ne accorge ora, potrà presentare un modello

Redditi "correttivo nei termini", per far emergere un credito d' imposta pari alla detrazione (da chiedere a rimborso o

riportare nel 730/ 2020). L' errore non è sempre colpa di una cattiva memoria. Chi ha pagato in ritardo una spesa

condominiale detraibile, se salda il conto entro il 2 dicembre, potrà comunque sfruttare il bonus fiscale anche se ha

già inviato la dichiarazione. È sufficiente farsi rilasciare dall' amministratore la certificazione.

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 6 § ]

2. Giustificativi smarriti. Può capitare che il contribuenti ricordi benissimo di aver sostenuto una certa spesa

medica - e se la sia trovata in precompilata - ma non abbia più la ricevuta (necessaria quando si modifica la

dichiarazione). Se il documento rispunta ora dalla tasca di un cappotto, si può ugualmente correggere il modello. 3.

Oneri non detraibili o deducibili. L' errore contrario è aver "scaricato" una spesa quando non si poteva. Ad esempio,

deducendo contributi alla previdenza complementare già dedotti dal datore di lavoro. Per rimediare occorre versare

il dovuto, con interessi e sanzioni. 4. Redditi dimenticati. Altra ipotesi frequente è quella in cui si "tralascia" una

collaborazione o un rapporto di lavoro a termine. Forse perché non si è ricevuta la Certificazione unica (ma il reddito

va comunque dichiarato). O perché il datore di lavoro ha rettificato la Cu dopo che il Fisco aveva predisposto la

precompilata. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 7 § ]

Il colloquio

Di Nicola "Il premier ci dà speranza Se sbagliamo ora siamo spacciati"

DI MATTEO PUCCIARELLI

MILANO - «Ripongo grandi speranze nel presidente Conte», dice Primo Di

Nicola, senatore dei 5 Stelle. Come gruppo avete fiducia rispetto al suo

lavoro? «In una fase difficile ha dimostrato grande dignità difendendo il

prestigio delle istituzioni calpestate dall' arroganza di Salvini. Non a caso

intorno a lui si è potuta formare una nuova, impensabile maggioranza».

Ritiene corretto focalizzarsi sui "grandi evasori"? «Fanno più notizia

ma attenzione, le tasse le devono pagare tutti, grandi e piccoli contribuenti.

Ben 84 miliardi dei 109 stimati di evasione si devono ai mancati pagamenti

oltre che da Irpef, da lavoro autonomo e impresa. Che l' evasione tagli

trasversalmente la società e, lavoratori dipendenti a parte, veda coinvolte

quasi tutte le categorie, è chiaro a tutti. Bisogna solo agire di conseguenza,

aiutando chi non ce la fa a pagare ma ha comunque dichiarato e per il resto

non guardare in faccia nessuno». La soglia dei 100 mila euro per la

confisca è corretta? «Se ne può discutere, conta mettersi d' accordo con

provvedimenti che non restino puri slogan». Parlare di "carcere" funziona?

«È un deterrente e pur di sconfiggere l ' evasione ben vengano gli

inasprimenti di pena. Ma è dimostrato che le sanzioni già in vigore e che vanno ben oltre i 5 anni di reclusione

servono poco, visto che gli evasori dietro le sbarre pare siano solo 200. Forse ci vuole dell' altro». Che cosa? «Penso

alle misure accessorie che ho indicato in un disegno di legge e che potrebbero spingere i contribuenti infedeli a fare

il proprio dovere. Misure graduali che accanto al carcere prevedono la sospensione o il ritiro delle licenze

commerciali, la sospensione o la cancellazione dagli albi professionali, la sospensione o la revoca delle concessioni

statali». Abbassare la soglia del contante come vuole Conte aiuta a combattere l' evasione?

La RepubblicaFisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 7 § ]

«Sì, il contante è un potente motore di illegalità. Per questo limitarlo e favorire l' uso di carte di credito è doveroso.

Basta che le banche abbassino le commissioni». Che giudizio dà alla manovra del governo in generale?

«Positivo, mette in sicurezza i conti pubblici, disinnesca le clausole di salvaguardia, evita l' aumento dell' Iva. E poi,

diciamolo, con le casse vuote, porta a casa la conferma di Quota 100, il taglio del cuneo fiscale, il potenziamento del

fondo per la famiglia, le misure per l' ambiente. Se lo lasceranno durare, può fare molto altro per rilanciare l'

economia». È anche lei come Di Maio è "addolorato" per i "toni di Conte che ha detto "bisogna fare squadra, chi non

la pensa così è fuori"? «Mi addolorano le difficoltà dei disoccupati, dei malati senza cure, delle famiglie che

arrancano. La politica è infarcita di polemiche che si superano, noi dobbiamo farlo. Siamo stati votati per aiutare chi

non ce la fa: se sprechiamo questa occasione non ci verrà perdonato». j Senatore Primo Di Nicola, 67 anni,

giornalista. È stato eletto al Senato con i 5Stelle nel collegio di Pescara.

La RepubblicaFisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 8 § ]

Fisco differenziato per la manutenzione ordinaria e straordinaria

Nell' affitto d' azienda trattamento fiscale «differenziato» per le spese di

manutenzione (sia ordinarie che straordinarie). Sul piano soggettivo, infatti,

una prima distinzione concerne la figura del locatore. Laddove l' affitto

riguardi l' unica azienda dell' imprenditore individuale, per le spese di

manutenzione sostenute dal locatore trovano applicazione le disposizioni di

cui all' articolo 71, comma 2 del Tuir secondo cui i redditi da affitto d' azienda

sono costituiti dalla differenza tra l' ammontare percepito nel periodo di

imposta e le spese specificamente inerenti al la loro produzione.

Conseguentemente, tali spese dovrebbero essere interamente deducibili se

inerenti alla produzione del reddito. Nel caso, invece, il locatore sia una

società commerciale la deducibilità delle spese di manutenzione segue le

regole ordinarie. In particolare, per le spese di manutenzione straordinaria

(C.M. 98/E/2000, circolare 10/E/2005 par. 4.3 e circolare 27/E/2005

par.3.2.1), se imputate contabilmente ad aumento del costo del bene cui si

riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'

intero valore incrementato del bene. Diversamente, qualora dette spese

siano sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la vita utile prevista e la

loro capacità produttiva originaria, esse rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto

economico dell' esercizio di competenza (c.d. spese di manutenzione ordinaria). In tal caso trova applicazione la

norma contenuta nel comma 6 dell' articolo 102 del Tuir secondo cui le spese in questione sono deducibili nei limiti

del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all' inizio dell' esercizio dal registro

dei beni ammortizzabili, mentre l' eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Resta

ferma la deducibilità nell' esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la

manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del suddetto limite

percentuale. Per quanto concerne, invece, la deducibilità delle spese di manutenzione sostenute dall' affittuario, l'

amministrazione finanziaria ha sostenuto che: a) le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili in misura intera

nell' anno in cui sono sostenute; b) le spese di manutenzione straordinaria sono deducibili «nel limite della quota

imputabile a ciascun periodo d' imposta e, in ogni caso, non oltre il periodo di durata del contratto di locazione»

(R.M.2980/1982). In particolare, le spese di manutenzione straordinaria aventi utilità pluriennale sono deducibili «nel

limite della quota imputabile a ciascun esercizio».

Italia Oggi SetteFisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 8 § ]

Al riguardo, è stato precisato che i criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame costituiscono presupposto

per la determinazione della quota di dette spese imputabili al reddito dell' esercizio (circolare 73/E/1994 e

risoluzione 383/E/2007). Pertanto, se le spese di manutenzione straordinaria sono rilevate in bilancio tra le

immobilizzazioni materiali le stesse sono ammortizzate facendo riferimento alle aliquote previste dal Dm

31/12/1988; diversamente, nel caso tali spese siano rilevate tra le immobilizzazioni immateriali, trovano

applicazione le disposizioni di cui al terzo comma dell' articolo 108 del Tuir il quale dispone che le altre spese

relative a più esercizi sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 9 § ]

Fisco differenziato per la manutenzione ordinaria e straordinaria

Nell' affitto d' azienda trattamento fiscale «differenziato» per le spese di

manutenzione (sia ordinarie che straordinarie). Sul piano soggettivo, infatti,

una prima distinzione concerne la figura del locatore. Laddove l' affitto

riguardi l' unica azienda dell' imprenditore individuale, per le spese di

manutenzione sostenute dal locatore trovano applicazione le disposizioni di

cui all' articolo 71, comma 2 del Tuir secondo cui i redditi da affitto d' azienda

sono costituiti dalla differenza tra l' ammontare percepito nel periodo di

imposta e le spese specificamente inerenti al la loro produzione.

Conseguentemente, tali spese dovrebbero essere interamente deducibili se

inerenti alla produzione del reddito. Nel caso, invece, il locatore sia una

società commerciale la deducibilità delle spese di manutenzione segue le

regole ordinarie. In particolare, per le spese di manutenzione straordinaria

(C.M. 98/E/2000, circolare 10/E/2005 par. 4.3 e circolare 27/E/2005

par.3.2.1), se imputate contabilmente ad aumento del costo del bene cui si

riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'

intero valore incrementato del bene. Diversamente, qualora dette spese

siano sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la vita utile prevista e la

loro capacità produttiva originaria, esse rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto

economico dell' esercizio di competenza (c.d. spese di manutenzione ordinaria). In tal caso trova applicazione la

norma contenuta nel comma 6 dell' articolo 102 del Tuir secondo cui le spese in questione sono deducibili nei limiti

del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all' inizio dell' esercizio dal registro

dei beni ammortizzabili, mentre l' eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Resta

ferma la deducibilità nell' esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la

manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del suddetto limite

percentuale. Per quanto concerne, invece, la deducibilità delle spese di manutenzione sostenute dall' affittuario, l'

amministrazione finanziaria ha sostenuto che: a) le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili in misura intera

nell' anno in cui sono sostenute; b) le spese di manutenzione straordinaria sono deducibili «nel limite della quota

imputabile a ciascun periodo d' imposta e, in ogni caso, non oltre il periodo di durata del contratto di locazione»

(R.M.2980/1982). In particolare, le spese di manutenzione straordinaria aventi utilità pluriennale sono deducibili «nel

limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Al riguardo, è stato precisato che i criteri civilistici di ripartizione

delle spese in esame costituiscono presupposto per la determinazione della quota di dette spese imputabili al

reddito dell' esercizio (circolare 73/E/1994 e risoluzione 383/E/2007). Pertanto, se le spese di manutenzione

straordinaria sono rilevate in bilancio tra le immobilizzazioni

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[ § 2 2 7 5 8 5 8 9 § ]

materiali le stesse sono ammortizzate facendo riferimento alle aliquote previste dal Dm 31/12/1988;

diversamente, nel caso tali spese siano rilevate tra le immobilizzazioni immateriali, trovano applicazione le

disposizioni di cui al terzo comma dell' articolo 108 del Tuir il quale dispone che le altre spese relative a più esercizi

sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 0 § ]

Le misure in cantiere fanno pesare la bilancia a favore di dipendenti, pensionati e p.a.

Fisco e adempimenti, il governo dichiara guerra. Agli autonomi

PAGINA A CURA DI MICHELE DAMIANI

Il conto della manovra, per ora, lo pagano i lavoratori autonomi e lo

incassano dipendenti, pensionati e pubblica amministrazione. Sono molte le

misure della legge di Bilancio, infatti, che penalizzeranno l' attività dei liberi

professionisti, giustificate con lo «spettro» della lotta all' evasione: dalla

stretta sulle compensazioni e sul regime forfettario alle nuove sanzioni per

ogni F24 scartato e quelle per chi si rifiuterà di accettare pagamenti digitali,

per non parlare delle mancate modifiche sugli Isa. D' altro canto, il margine

finanziario è molto risicato, visto che su 30 miliardi di manovra circa 23

saranno utilizzati per scongiurare l' aumento dell' Iva. Nonostante questo, il

governo Conte-bis è riuscito a trovare le risorse per il rinnovo dei contratti

pubblici o per il taglio al cuneo fiscale dei dipendenti, senza dimenticare la

proroga per Ape social e opzione donna o la rivalutazione degli assegni

pensionistici. Le misure per i professionisti. Le prime bozze della prossima

legge di Bilancio hanno già trovato ampie critiche da parte del mondo

professionale, a causa di una serie di misure, a partire dall' introduzione di

una sanzione di mille euro nel caso di F24 scartati anche solo per un errore

di compilazione, come denunciato dall' Unione giovani commercialisti. Secondo il presidente Ugdcec, Daniele

Virgillito: «Il solo aver valutato una penale così alta per ogni modello errato è un' offesa per chi ha l' onere di

mantenere con il proprio lavoro un governo che, invece di ridurre e qualificare la spesa pubblica, continua ad

aumentare il drenaggio di risorse dal settore privato, finendo concretamente, come gli antieroi dei fumetti, a rubare ai

poveri per dare ai ricchi». Introdotta anche una nuova sanzione per i professionisti che non accettano pagamenti

digitali, con una penale di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione. L' obbligo di accettazione era già

previsto dall' ordinamento, ma mancava una sanzione collegata al mancato rispetto della norma. Saranno i clienti a

dover denunciare il professionista. Contestata dalle associazioni professionali anche la stretta sulle compensazioni:

dal prossimo anno, se le misure verranno confermate in Parlamento, nessun credito fiscale superiore ai 5 mila euro

potrà essere più utilizzato in compensazione prima della presentazione delle dichiarazioni. E stretta sarà anche per

quando riguarda il regime forfettario: il reddito imponibile si determinerà analiticamente e non più a forfait; inoltre,

torna il tetto per i beni strumentali a 20 mila euro così come dovrebbe tornare la causa di esclusione per coloro che

hanno redditi da lavoro dipendente e assimilati sopra i 30 mila euro. Il tutto con l' ipotesi di introduzione anche per i

(a questo punto ex) forfettari dell' obbligo di fatturazione elettronica.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 0 § ]

Inoltre, per «riequilibrare il regime di tassazione» e «evitare abusi», come si legge nel documento programmatico di

bilancio, viene abrogata la flat tax al 20% per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo

con redditi compresi tra 65 mila e 100 mila euro che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

Da queste ultime due misure, il governo conta di recuperare uno 0,014% di pil, ovvero poco più di 200 milioni di euro.

Infine, la prima versione del dl fiscale aveva introdotto l' obbligo di aprire un conto corrente dedicato alla propria

attività professionale: la norma, tuttavia, è stata espunta dal decreto. P.a., dipendenti e pensionati. L' indirizzo

sembra opposto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, quelli pubblici e i pensionati. Per i primi, una delle poche

misure che impatteranno sulle tasche dei cittadini riguarda la riduzione del cuneo fiscale: 3 miliardi di euro stanziati

per aumentare le buste paga dei subordinati di circa 50 euro al mese, misura di cui non potranno godere le partite

Iva. Aumenti superiori, invece, per quanto riguarda i dipendenti pubblici: il rinnovo dei contratti degli statali per il

triennio 2019-2021 dovrebbe portare in dote circa 110-120 euro lordi mensili. Lo stanziamento per il 2020-2021

dovrebbe essere intorno ai 3,3/3,6 miliardi di euro. In tema di enti locali, incrementata di 30 milioni di euro la

dotazione finanziaria dei contributi straordinari alle fusioni dei comuni. Un occhio di riguardo è riservato ai futuri

pensionati: ci sarà una proroga di un altro anno per opzione donna, il canale di accesso anticipato alla pensione

riservato alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrice dipendente (59 se autonome);

confermata anche l' ape sociale, lo strumento introdotto con la legge di bilancio 2017 che consente di lasciare il

lavoro a 63 anni d' età con 30 anni di contributi (36 per la categoria delle attività gravose). Prevista anche la

rivalutazione degli assegni pensionistici, con lo sblocco che riguarderà gli assegni che vanno dai 1.522 ai 2.029 euro.

L' incremento sarà modesto (0,7%) e la somma ha già incassato la contestazione dei sindacati. Le mancate

modifiche. Il 2019 è stato l' anno della grande protesta contro un adempimento fiscale, gli Isa, ritenuto dal mondo

professionale troppo punitivo e di difficile utilizzazione. I commercialisti hanno dichiarato anche uno sciopero di

categoria per chiedere delle modifiche all' istituto in legge di bilancio. Di questi interventi non c' è traccia e, quindi, la

misura rimarrà identica anche per gli anni a venire. Se questa mancata modifica, ancora una volta non va incontro

alle esigenze dei lavoratori autonomi, nella manovra sono presenti altre due modifiche che, invece, intercettano il

desiderio di pensionati e di (futuri) lavoratori dipendenti: non ci sarà nessuna modifica ai provvedimenti introdotti

con il decreto 4/2019, ovvero quota 100 e reddito di cittadinanza. Le due misure dovrebbero valere più di 10 miliardi

per il prossimo anno. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 14

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 1 § ]

La Cassazione interviene sull' applicazione del reato di indebita compensazione

Fisco, omissioni con distinguo

Non scatta il penale se i versamenti sono previdenziali

PAGINA A CURA DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

Il reato di indebita compensazione di cui all' art. 10-quater dlgs n. 74 del 2000

si applica solo e unicamente alle indebite compensazioni riferite a imposte

sui redditi o sul valore aggiunto, mentre se i versamenti omessi hanno natura

previdenziale e assistenziale non scatta il penale: è quanto stabilito dalla

sezione prima della Cassazione penale con sentenza n. 38042 del 13

settembre scorso. Alla Suprema corte si era rivolto il procuratore della

repubblica presso il tribunale di Brescia, impugnando l' ordinanza con cui il

tribunale del riesame, nell' ambito di un procedimento per il reato di cui al

citato art. 10-quater, aveva in parte annullato e in parte ridotto il sequestro

preventivo finalizzato alla confisca disposto dal giudice per le indagini

preliminari su molti beni intestati agli indagati. Ma gli Ermellini, rigettando il

ricorso della pubblica accusa e superando precedenti giurisprudenziali in

linea con quest' ultimo, hanno confermato l' impostazione dei giudici del

riesame, ad avviso dei quali il reato in questione va escluso qualora le

indebite compensazioni si riferiscono non a somme dovute a titolo di

imposte sui redditi o sul valore aggiunto bensì, nello specifico, a contributi

previdenziali e assistenziali. Si tratta di un arresto giurisprudenziale che avrà effetti pratici in sede giudiziaria poiché,

discostandosi da un differente trend interpretativo, potrà incidere, invertendolo, sull' esito di parecchi dei processi

penali instaurati per tale fattispecie. La questione di diritto e la precedente interpretazione giurisprudenziale. La

norma in questione sanziona le condotte di omesso versamento di somme che, seppur vengano dal contribuente

stesso, in sede di compilazione del modello F24, indicate come dovute, non vengono concretamente versate, in

quanto indebitamente compensate con crediti di analogo importo. La fattispecie, in altre parole, mira a reprimere gli

illeciti posti in essere nell' ambito di quell' istituto con cui il legislatore, da un lato, ha previsto che il contribuente

effettui, con il modello F24 (cioè il modulo di pagamento unificato), il versamento unitario delle imposte, dei

contributi dovuti all' Inps e delle altre somme a favore dello stato, delle regioni e degli enti previdenziali; nonché, dall'

altro lato, ha stabilito che il contribuente, in questa stessa sede, possa portare quanto dovuto per i predetti titoli in

compensazione con i crediti vantati nei confronti dei medesimi soggetti, nello stesso periodo e risultanti dalle

dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate, compensazione che deve essere effettuata entro la data di

presentazione della dichiarazione successiva.

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 1 § ]

Dunque, pur indiscutibile che al contribuente è accordata la facoltà di procedere a compensazione tra importi in

dare e in avere nei confronti dell' erario, laddove tali crediti risultino, per un importo annuo superiore a 50 mila euro,

non spettanti, il contribuente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; sanziona letteralmente l' art. 10-

quater dlgs 74/2000, al comma 1, «chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'

articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50 mila

euro». Qualora, superata la medesima soglia di punibilità, i crediti risultino addirittura inesistenti, il minimo e il

massimo edittale si elevano, rispettivamente, a un anno e sei mesi e sei anni. Opinioni controverse, in relazione all'

ampiezza della fattispecie, sono sorte tuttavia in ragione dell' espresso rinvio all' art. 17 dlgs 241/1997, ovvero alla

norma che disciplina proprio l' istituto della compensazione tributaria. Infatti, il versamento unico previsto dal

predetto art. 17 ha a oggetto non solo il pagamento delle imposte dirette e dell' Iva, ma anche di altri tributi, quali l'

Irap, nonché di contributi sia di natura previdenziale che assicurativa. Si è posta pertanto la questione se nell' ambito

applicativo della norma rientri il mancato versamento di somme dovute per uno qualsiasi di questi titoli o se, al

contrario, la stessa sia relativa all' illecita compensazione di somme dovute unicamente a titolo di imposte dirette e

Iva. Nonostante questa seconda lettura consenta di valorizzare la collocazione del reato in un testo normativo, il

dlgs 74/2000, che secondo il titolo disciplina i soli reati in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto, tale tesi, in

passato, è stata più volte disattesa giurisprudenza. Specificamente, le relative pronunce, dopo avere premesso che il

titolo della legge non può vincolare l' interprete, osservano che la norma farebbe chiaro riferimento, tramite il

richiamo all' art. 17 dlgs 241/1997, a tutte le ipotesi di compensazione, tributarie e non, ivi contemplate, e altrettanto

indistintamente alle «somme dovute» (cfr. Cass. pen. , 16 gennaio 2015, n. 15236; 11 novembre 2010, n. 42462; 20

maggio 2009, n. 35968). Di analogo avviso anche parte della dottrina, la quale considera che in tutte le altre

disposizioni penal-tributarie di cui al dlgs 74/2000 la circoscrizione della loro operatività a condotte evasive riferite

alle sole imposte dirette e all' Iva emerge dalle singole norme (dove viene esplicitato il riferimento a questi soli

tributi); con la conseguenza che, laddove analoga limitazione fosse stata voluta anche in relazione al reato di

indebita compensazione, nella norma non si sarebbe utilizzato il generico termine «somme». Peraltro, proprio con

una recente pronuncia, la n. 8689 del 28 febbraio 2019, la Cassazione ha ritenuto che la struttura, definita come

«asimmetrica», dell' art.

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lunedì 21 ottobre 2019

[ § 2 2 7 5 8 5 9 1 § ]

10-quater sarebbe comunque compatibile con la ratio complessiva del dlgs 74/2000: infatti esso sarebbe diretto a

sanzionare le violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, dunque, prenderebbe in

considerazione soltanto tali tipologie di tributi sul lato passivo, ma non anche su quello attivo, potendo così venire in

rilievo, quale strumento per diminuire artificiosamente l' entità dell' imposta da versare, qualunque tributo o

contributo che possa opporsi in compensazione secondo le disposizione dettate in materia. Il cambio di rotta della

Cassazione. In decisiva controtendenza, è giunta invece il mese scorso la sentenza della Cassazione in commento.

Anzi, secondo i giudici di legittimità, è proprio la struttura cosiddetta «asimmetrica» a imporre di delimitare la portata

dell' art. 10-quater: se è pur vero che la norma fa indistinto riferimento all' art. 17 dlgs 241/1997 in virtù della

considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, al contempo l' indebito risultato

della condotta fraudolenta, ossia l' omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui

redditi e sul valore aggiunto, senza prendere in considerazione inadempimenti di altro genere, aventi a oggetto altri

debiti del privato nei confronti della pubblica amministrazione. Inoltre, a ulteriore conferma, vengono richiamate le

«Disposizioni comuni» contenute nel titolo III del dlgs 74/2000, le quali, quando specificano gli importi dovuti così

come presi in considerazione dalle previsioni incriminatrici, si confrontano unicamente con debiti tributari e imposte

evase. Particolarmente indicative risultano le previsioni di cui all' art. 13 comma 1, che, riferendosi indistintamente

alle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter

(Omesso versamento di Iva) e 10-quater ora in esame, disciplinano la speciale causa di non punibilità del pagamento

del debito tributario in termini che non possono avere alcuna compatibilità con obblighi come quelli relativi ai

contributi previdenziali e assistenziali. Da qui, il rigetto del ricorso della procura. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 10

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 2 § ]

La risposta delle Entrate sul trattamento fiscale dei contributi dedotti e poi compensati

Forfettari, credito Inps in LM

Eccedenza da tassare nello stesso regime impositivo

PAGINA A CURA DI FRANCESCO CAMPANARI

Un contribuente in regime forfettario che abbia dedotto dal proprio reddito

un ammontare contributivo poi risultato essere superiore al dovuto e abbia

compensato, durante il corso dell' anno successivo, l' eccedenza a credito,

dovrà tassare tale somma nell' ambito dello stesso regime impositivo ove gli

stessi contributi erano stati originariamente dedotti. La tassazione di tali

somme a credito nell' ambito del quadro RM genererebbe infatti un

trattamento di sfavore considerando che gl i stessi erano stat i

originariamente dedotti nell' ambito del regime agevolato. È la massima

contenuta nell' interpello 400 pubblicato nei giorni scorsi sul sito dell'

Agenzia delle entrate. La fattispecie. Il caso è quello di un contribuente che

nel 2017 ha versato e dedotto nella relativa dichiarazione dei redditi

contributi previdenziali risultati, nel medesimo modello unico, superiori al

dovuto. Tale quota di contributi a credito è stata poi dal contribuente

compensata nell' arco del 2018 mediante modello F24. La questione che

veniva posta dall' istante nell' interpello era come tassare tale importo

utilizzato in compensazione alla luce della sua precedente deduzione nell'

ambito del quadro LM. L' istante infatti, consapevole della necessità di dover ritassare in Unico 2019 (periodo d'

imposta 2018) il contributo precedentemente dedotto e poi risultato a credito, si chiedeva se fosse giusto far

confluire la tassazione nell' ambito del quadro RM o meno alla luce del fatto che la deduzione aveva scontato l'

aliquota ridotta tipica del regime agevolato. Prima di addivenire alla conclusione dell' interrogativo appare doveroso

fare un passo indietro: l' art. 17 del Tuir al comma 1 lett. n-bis prevede infatti che sono soggette a tassazione

separata Irpef (quadro RM del modello Unico) le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti

dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Tale disposizione è

applicabile, di riflesso, anche alle somme anziché richieste a rimborso, compensate mediante modello F24. Ora tale

norma va necessariamente letta alla luce della disciplina del regime forfettario: l' interpello stesso, all' interno del

parere rilasciato dall' Agenzia, ricorda come il regime agevolato dia la possibilità di dedurre direttamente, all' interno

del regime stesso, i contributi previdenziali versati, quelli versati per conto del collaboratore dell' impresa familiare

fiscalmente a carico nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico a condizione che il

titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa. Sarebbe dunque corretto dedurre i contributi dal

reddito scontando una aliquota del 5% o del 15% per poi doverli eventualmente ritassare (per la quota risultata a

credito) applicando la tassazione separata

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 2 § ]

Irpef? La soluzione: il rigo LM 35. Secondo il contribuente, i contributi previdenziali dedotti e poi in parte

compensati perché a credito dovrebbero essere tassati, l' anno successivo, nell' ambito dello stesso regime

agevolato dunque all' interno del quadro LM. Due sarebbero in tal senso le possibili soluzioni: la prima quella di

andare a incrementare il rigo dei ricavi e la seconda quella di andare a stornare la deduzione dei contributi

previdenziali di quell' anno. Nel quadro LM infatti, non potendo far leva sui costi venendo gli stessi determinati

forfettariamente in base a delle percentuali stabilite rispetto al codice Atecofin di appartenenza, le uniche due voci

editabili sarebbero appunto i ricavi da un lato e gli oneri deducibili dall' altro. Mentre la prima ipotesi sembrerebbe

poco felice proprio perché falserebbe la base imponibile previdenziale di quell' anno (venendo tra l' altro la stessa

maggiorata di una somma non tecnicamente riferibile ai ricavi) la seconda eviterebbe tale inconveniente. La

risposta dell' Agenzia delle entrate, infatti, in linea con la soluzione fornita dal contribuente, prevede che la rettifica

dei contributi previdenziali in eccesso vada inserita, con segno negativo, direttamente nel rigo LM35 del modello

unico. Considerando tra l' altro che nel medesimo rigo andranno considerati i contributi previdenziali versati in quell'

anno, è probabile che la rettifica non determini comunque la compilazione di un importo negativo. Proviamo a fare

un esempio: nell' anno d' imposta 2017 un contribuente ha versato e dunque dedotto contributi previdenziali Inps

pari a euro 5.600 (3.600 euro come contribuzione fissa, 1.000 come primo acconto a percentuale e 1.000 come

secondo acconto a percentuale). Tale importo confluirà dunque nel rigo LM35 del modello unico 2018 (anno d'

imposta 2017) a deduzione del reddito di quell' anno. Nel quadro RR di quell' anno inoltre, si evincerà che i contributi

a percentuale versati vale a dire 2.000 risulteranno in eccesso per euro 1.000 scaturendo dunque un credito che il

contribuente provvederà a compensare nel corso dell' anno 2018. Ora, facendo un passo in avanti e proiettandoci al

modello unico 2019 (anno d' imposta 2018) i 1.000 euro a credito compensati dovranno essere ritassati stornando

gli importi positivi presenti nell' LM35 di quell' anno. Se infatti il contribuente in quell' anno avesse pagato un totale di

4.100 euro di contributi ne potrà dedurre solo 3.100 così ritassando i 1.000 a credito dello scorso anno. ©

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 4

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 6 § ]

IL QUESITO

Le somme restituite all' Inps per indebito civile, dove vanno indicate in

dichiarazione, quali oneri deducibili? La restituzione riguarda una sentenza

della Cassazione sfavorevole (indebito civile) e verrà effettuata con

versamenti mensili tramite Mav in 36 mesi. Nella dichiarazione 2020 risulterà

un credito Irpef da chiedere a rimborso. Gli importi resi al soggetto erogatore

in periodi d' imposta successivi a quello in cui sono stati tassati, vanno

portati in deduzione dal reddito dell' anno di restituzione e indicati al rigo

RP33 del modello Redditi Pf (nello specifico, per il 2018, dichiarazione 2019

e annualità successive, visto che la restituzione è rateale). Se le somme

restituite non vengono dedotte in tutto o in parte nel periodo d' imposta, la

deduzione può avvenire anche nei periodi successivi (rigo RN47 del Redditi).

In alternativa, si può chiedere il rimborso dell' imposta che corrisponde all'

importo non dedotto, in base a quanto definito con Dm 5 aprile 2016.

Il Sole 24 OreFisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 26

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 7 § ]

Imu dovuta da chi ha il diritto di abitazione

È legittima la ripresa Imu, ma al netto delle sanzioni, indirizzata al soggetto

che conservi un diritto di abitazione su un immobile oggetto di contratto di

compravendita con cui altra parte se ne sia riservata la nuda proprietà

pagandone tuttavia diversi importi. È ciò che ha deciso la Ctp di Milano con

la sentenza n. 3312/11/2019, decidendo di accogliere parzialmente, solo in

punto di irrogazione sanzionatoria, il ricorso di una contribuente individuata

come legittimo soggetto passivo Imu, ai sensi dell' art. 9 del dlgs n. 23/2011,

godendo la stessa del diritto di abitazione sull' immobile assoggettato. Nel

caso di specie alla ricorrente era stato notificato un avviso di accertamento

Imu comprensivo di sanzioni nonostante l' effettivo proprietario dell'

immobile fosse per atto di compravendita, già oggetto di rogito, il figlio, il

quale aveva anche assolto i tributi Imu e Tari sullo stesso. Ha ricordato il

collegio provinciale di Milano che l' articolo 9 del dlgs 23/2011 prevede

come soggetti passivi dell' imposta municipale il proprietario di immobili

«ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,

superficie sugli stessi». Da tale disposizione si evince come sia tenuto al

pagamento Imu il proprietario ovvero, come nel caso di specie, in mancanza di una piena proprietà, colui che è

titolare di un diritto reale di godimento sul bene. Stante perciò il diritto di abitazione in capo alla ricorrente e la nuda

proprietà in capo al figlio, altro contraente, risultanti anche dalle visure catastali versate in atti, l' obbligo Imu restava

legittimamente in capo alla prima. A nulla rilevava che il diritto di abitazione non fosse stato concretamente

esercitato dalla ricorrente poiché per invocare la sottrazione dal suddetto obbligo tributario avrebbe dovuto esserci

all' uopo una espressa rinuncia al diritto reale fatta per atto scritto e successiva trascrizione nei registri immobiliari al

fine di poterne opporre l' efficacia anche ai terzi, ente comunale compreso. Il fatto che poi, nel caso specifico, il

proprietario, pur non essendovi tenuto, avesse pagato i bollettini di pagamento Imu erroneamente inviati allo stesso

dal Comune, portava i giudici a ritenere accoglibile il ricorso solo sulla parte relativa alle sanzioni inflitte alla

ricorrente per omesso versamento. Benito Fuoco E. B. ha proposto ricorso contro il comune di Milano avverso l'

avviso di accertamento per omesso versamento Imu () relativamente all' immobile di via ( ) con cui il comune

recupera l' imposta non versata da parte della B., soggetto passivo ai fini Imu ex art. 9 del dlgs n. 23 del 14/3/2011

per l' anno 2012.() Il Collegio dunque accoglie, per le sovra

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 7 § ]

dette ragioni la prospettazione dell' Ufficio in punto di legittimazione passiva Imu . Come noto ai sensi dell' art. 9

del dlgs 23/2011 «soggetti passivi dell' imposta municipale propria sono il proprietario di immobili (...) ovvero il

titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi». Dal tenore letterale della norma

risulta che è tenuto al pagamento dell' imposta il proprietario pieno ovvero, quando la proprietà non sia piena ma vi

sia un diritto reale di godimento sul bene, il titolare di tale diritto reale. Nella fattispecie in esame, B., ha acquisito il

diritto di abitazione a decorrere dall' atto di cessione avvenuto il 24/6/1993 sull' immobile di via O., come dei resto

risulta anche dalla visura catastale e il figlio, G. C. ha acquisito la nuda proprietà sull' immobile e non la proprietà,

affermare diversamente è errore di diritto. Ne consegue che la soggettività passiva Imu era in capo alla B. in forza

dei suo diritto di abitazione, tale diritto non è venuto meno per la circostanza, peraltro non provata, di non averlo

esercitato, n' era decorso il termine ventennale di prescrizione per non uso. Come è noto per abbandonare un diritto

reale occorre la rinuncia espressa, nella fattispecie al diritto di abitazione fatta per iscritto per atto pubblico o per

scrittura privata autenticata ai sensi dell' art. 1350 c.c. con la successiva trascrizione nei registri immobiliari ai fini

dell' opponibilità ai terzi, nulla di tutto ciò ha fatto la B., nulla rileva che C. abbia pagato l' Imu e il Comune ha

dichiarato che rimborserà il C. Piuttosto deve essere valorizzato il fatto che C. ha pagato perché riceveva i bollettini

di pagamento Imu intestati a suo nome per evidente errore materiale del comune con la conseguenza che il ricorso

va accolto per quanto riguarda le sanzioni inflitte alla B., per omesso versamento Imu () del 2018, per l' annualità

2013, relativamente all' immobile di via () sanzioni che non sono dovute, mentre va confermata la piena legittimità

dell' operato dell' Ufficio nell' emissione dell' avviso di accertamento in questione. Ne consegue altresì che le spese,

per questi motivi, sono compensate. PQM La Commissione accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione.

Spese compensate.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 26

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 8 § ]

La pretesa non provata non è integrabile

Di fronte a puntuali e documentate contestazioni di parte inerenti all'

insussistenza dei presupposti dell' imposizione, e quindi il merito della

pretesa, sta all' amministrazione resistente fornire in giudizio prova della

debenza, non potendo essere il giudice a ricercare elementi giustificativi di

essa. Sono le osservazioni rese dalla Ctp di Salerno nella sentenza n.

1988/07/2019, depositata nel corso di un giudizio di impugnazione di un

avviso di accertamento Imu 2013 da parte di una contribuente, che ne

chiedeva l' annullamento avverso la convenuta, concessionaria per la

gestione, riscossione e accertamento dei tributi locali del Comune di Scafati.

La spiegata opposizione all' accertamento si fondava, sostanzialmente, su

due profili: quello attinente l' irritualità della notifica dell' atto impugnato,

inficiante la correttezza del procedimento di notifica dal momento che l' atto

era stato consegnato nelle mani della figlia non convivente della ricorrente,

e, nel merito, sul profilo relativo all' illegittimo assoggettamento a tassazione

dell' immobile della contribuente che costituiva per la stessa la prima casa di

abitazione. Il collegio di Salerno esordiva, tuttavia, in parte motiva col rilevare

come infondata l' eccezione di nullità dell' atto per vizio di notifica: applicava, all' uopo, il principio reso dalla

Cassazione (Cass. Ss.uu. n. 7665/2016) relativo al raggiungimento dello scopo da parte dell' atto, nonostante fosse

stato irritualmente notificato, poiché, di fatto, dello stesso era venuto a conoscenza il destinatario spiegando idonea

difesa. Ai sensi dell' art. 156 c.p.c., malgrado la irritualità della notifica, la nullità non può essere dichiarata quando l'

atto raggiunge il suo scopo. Sul secondo motivo di ricorso, invece, ritenuto fondato e riguardante il merito della

pretesa, la Ctp salernitana osservava come fossero state precise e documentate le doglianze di parte ricorrente

relative all' insussistenza dei presupposti tributari sui quali la pretesa avrebbe dovuto fondarsi: oltre all' abitazione

principale, infatti, con l' atto impositivo si pretendeva l' Imu anche su altri immobili mai detenuti dalla ricorrente,

erroneamente attribuitile dall' ente impositore. Quest' ultimo non si costituiva in giudizio, mentre invece, a fronte

delle contestazioni di parte, avrebbe dovuto costituirsi e fornire le ragioni poste a fondamento della pretesa,

assolvendo un onere probatorio a cui non può nemmeno sopperire il giudice nel ricercare gli elementi giustificativi

della sussistenza di materia imponibile da sottoporre a tassazione. Nicola Fuoco () La ricorrente ha, in particolare,

eccepito la nullità della notifica dell' impugnato accertamento per essere stata effettuata a mani della figlia non

convivente, come da certificazione prodotta; per difetto di motivazione; per aver assoggettato a tassazione anche l'

abitazione principale e immobili non detenuti; per la mancata disapplicazione delle sanzioni pur in presenza di

condizioni

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 5 9 8 § ]

obiettive di buona fede. La G..S..T. I. SPA non si è costituita in giudizio.() Preliminarmente, la Commissione,

quanto all' eccezione di nullità della notificazione dell' atto impugnato, ne rileva l' infondatezza avendo raggiunto lo

scopo cui era destinata. Invero, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite. 18/4/2016 n. 7665;

Cons. Stato n. 5504/2017), «il principio sancito in generale dall' art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere

mai pronunciata se l' atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali,

pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l' atto, malgrado l' irritualità della notificazione, sia

venuto a conoscenza del destinatario» (Cass. Sez. Lav. n. 13857 del 2014; conf. Sez. trib. n. 1184 del 2001 e n. 1548

del 2002). Nella fattispecie, l' effettiva conoscenza dell' atto è insita nella stessa proposizione del ricorso. Per il

resto, nel merito, rilevato che la ricorrente ha contestato l' esistenza del presupposto impositivo, avendo eccepito

che l' Ente impositore ha assoggettato a tassazione anche l' abitazione principale e altri immobili non detenuti,

allegando documentazione a sostegno, e che le ha arbitrariamente attribuito immobili in contrasto con la reale

situazione di fatto e di diritto, la Commissione osserva che l' Ente impositore, pur avendone l' onere per effetto delle

contestazioni del contribuente in ordine all' esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato luogo all'

impugnato accertamento, non ha fornito in proposito, alcun supporto probatorio, neppure in sede contenziosa, a

sostegno della pretesa, non essendosi costituito in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso. Invero, è ormai

principio consolidato, per giurisprudenza anche di legittimità, che nell' ambito del rapporto tributario spetta all' Ente

impositore di provare i fatti posti a base della pretesa erariale, non essendo consentito al giudice di sostituirsi allo

stesso nella ricerca di materiale probatorio idoneo a giustificare la sussistenza della materia imponibile da

sottoporre a tassazione. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente condanna della G..S..T. I. SPA

alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.()

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 15

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 1 § ]

Nuovi fondi per cdp ora palermo cerca alleati

Per la Cassa depositi e prestiti questa potrebbe essere una settimana

decisiva. Il consiglio d' amministrazione in calendario per giovedì 24 potrebbe

sancire un cambio al vertice. Ci si attendono le dimissioni del presidente

Massimo Tononi, che potrebbe scegliere di restare fino all' individuazione del

suo successore. La nomina spetta alle Fondazioni bancarie, azioniste di

minoranza di Cdp che è controllata dal ministero del Tesoro guidato ora da

Roberto Gualtieri, Pd. Formalmente, sarebbe la prima mossa politica nel

forziere di Stato dopo l' insediamento del governo Pd-5Stelle. Per l' ente

guidato dall' amministratore delegato Fabrizio Palermo, che con Tononi fu

nominato il 25 luglio 2018 con il governo M5S-Lega, parte la Fase 2, quella del

fundraising: la raccolta di denaro per i coinvestimenti. Un cambio di passo

nella direzione di un fondo sovrano. Si può aprire una stagione di alleanze, di

acquisizioni e di patti industriali. Fra le novità, dovrebbero partire entro un

mese due joint venture fra Cdp e l' Eni per iniziative d' economia circolare,

dopo la firma del protocollo del 12 marzo scorso: i terreni ereditati dalla

vecchia Iri, bonificati, saranno usati per produrre energia rinnovabile, per

esempio a Carbonia. E sono attese altre joint venture interne fra Cdp, l' Eni, Fincantieri e Terna per produrre energia

dal moto ondoso. Uno dei primi esperimenti è previsto a Pantelleria. Cdp, azionista dei grandi gruppi come Eni ed

Enel, Poste e Snam, Fincantieri e Tim, si vuole insomma rafforzare come partner finanziario delle imprese e sta

cercando soci di capitale - dagli investitori istituzionali internazionali alle casse dei professionisti italiani - su

interventi specifici, per aumentare la capacità d' investimento sulle infrastrutture e sull' industria. Sono partiti i

colloqui con i fondi pensione in Canada e Olanda, per la ricerca di partner sui grandi progetti infrastrutturali e le reti

(Cdp è azionista oltre che di Tim anche di Open Fiber, Terna, Italgas). Proseguono poi i lavori con i russi dopo l'

accordo con Rdif, il fondo sovrano di Mosca già partner dell' Enel, che in luglio si è impegnato per 300 milioni al

fianco di Cdp per supportare le imprese italiane che vogliono espandersi in Russia. E continuano i dialoghi con i

cinesi per sinergie, dopo la firma dell' accordo di luglio fra Cdp, Snam e il Silk Road Fund. Centrali i cinesi, come si

vede dalla vicenda Ansaldo Energia, di cui Cdp ha il 60% e Shanghai Electric il 40%. A fine dicembre scadranno gli

accordi parasociali che limitano la presenza di Pechino alla minoranza nel gruppo delle grandi turbine, come la

gigantesca GT36 in arrivo su un mercato complicato. Non si

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 1 § ]

esclude un rinnovo del patto, ma non sarà un passaggio semplice. Intanto Cdp ha incassato l' ok di Shanghai

Electric, al consiglio del 18 ottobre, al nuovo vertice, con Giuseppe Marino, ex Hitachi, ceo al posto di Giuseppe

Zampini, ora presidente con deleghe. Nel 2020 Ansaldo dovrebbe entrare con Valvitalia e Trevi in Cdp Industria, la

società per le partecipazioni manifatturiere, presieduta da Paolo Calcagnino. Fincantieri e Saipem dovrebbero

arrivarci prima, entro l' anno. Fra le partite aperte, c' è Progetto Italia per le costruzioni, con l' integrazione Salini

Impregilo-Astaldi. Se i mercati lo consentiranno, a fine mese potrebbe partire l' aumento di capitale (250 milioni da

Cdp) di Salini, mentre l' omologa del concordato di Astaldi è attesa nella prima metà del 2020, quando dovrebbe

anche risolversi il rebus dell' integrazione fra Tim e Open Fiber sull' Internet veloce. Fra i possibili successori di

Tononi, ex presidente di Borsa Italiana le cui dimissioni erano nell' aria da tempo, sono circolati alcuni nomi. Resta

quotato Francesco Profumo, presidente dell' Acri, apprezzato dall' ex presidente delle Fondazioni Giuseppe Guzzetti.

Continua a circolare l' ipotesi Giovanni Gorno Tempini, che di Cdp conosce ogni dettaglio. È anch' egli è in buoni

rapporti con Guzzetti. Nomina pesante ma anche delicata perché Gorno, di Cdp, è stato ceo. Recente è poi la

possibile candidatura di Andrea Beltratti, docente all' Università Bocconi. Spunta ora però anche Andrea Sironi, l' ex

rettore della Bocconi, di cui è oggi vicepresidente: graditissimo a Guzzetti, super partes, d' indubbia competenza. Al

di là di ciò che succederà il 24 (o nei giorni successivi), Cassa si appresta a ripartire sui grandi temi con la squadra

dei Palermo Boys (dopo l' uscita di un centinaio di persone, un gigantesco turn over), in testa Luca D' Agnese

(partecipazioni), Nunzio Tartaglia (imprese e territorio) e Pierpaolo Di Stefano (infrastrutture e investimenti).

Centrale sarà Cdp Equity, la società delle partecipazioni industriali guidata da Di Stefano al cui fianco lavora Vito Lo

Piccolo, ex Citi e Deutsche Bank, da gennaio a capo d' investimenti e promozione dei fondi. Ancora aperte le nomine

in Sace e nell' immobiliare, dove circola il nome di Luca Petrichella, di Fabrica, per Investimenti Sgr. Anche il mattone

di Cdp dovrebbe ripartire: sono ritenute un buon auspicio le gru apparse alle Torri dell' Eur e all' ex Poligrafico, dove

andrà l' Enel. Per il ceo del Fondo Innovazione si fa il nome di Salvo Mizzi, ex Tim Ventures.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 2 § ]

I casi risolti

Omissioni, correzioni, aggiunte e ritardi: cosa cambia su controlli e sanzioni

No all' integrativa se i redditi sono attestati solo da «Cu» Un lavoratore

dipendente, che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, poiché in

possesso soltanto di redditi di lavoro dipendente (Certificazione unica) e

dell' abitazione principale, ha ignorato che avrebbe potuto detrarre le spese

sostenute due anni fa per lavori di ristrutturazione edilizia, di cui all' articolo

16-bis del Tuir. È possibile presentare un' integrativa a favore? Con la

risoluzione 25/E del 30 gennaio 2008 l' agenzia delle Entrate ha affermato

che non può essere prodotta (in base all' articolo 2, comma 8, del Dpr

322/98) una dichiarazione integrativa a favore del contribuente che sia

titolare esclusivamente di redditi attestati dalla Certificazione unica (Cu),

poiché questa certificazione non è assimilabile ai modelli dichiarativi 730 o

Unico (l' attuale Redditi), i soli suscettibili di integrazione. Va osservato,

peraltro, che con la circolare 12/E/2003, in occasione della sanatoria fiscale

introdotta con la legge 286/2002, era stato espresso un diverso parere. Non

sanzionabile l' acconto precedente alla correzione Un contribuente

presenta una dichiarazione integrat iva per l ' anno 2017, avendo

omesso un reddito di pensione estera, e dalla dichiarazione emerge un debito Irpef. In questo contesto,

dev' essere rimodulato l' ammontare dell' acconto per il periodo d' imposta successivo, con la relativa

sanzione? L' insufficiente versamento dell' acconto si perfeziona solo con l' inutile decorso del termine di scadenza

dello stesso, ed è autonomo rispetto alla dichiarazione che ne determina solo l' ammontare. Quindi, se gli acconti

versati sono commisurati a quelli determinati nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente

non è sanzionabile (circolare 23/E/2015). Comunque, non è sanzionabile un acconto carente in presenza di un'

integrativa con maggiore imposta, se essa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo

acconto (circolare 42/E/2016). Sanzioni a doppia viaper la dichiarazione tardiva A quali conseguenze si

espone il contribuente che presenta una dichiarazione "integrativa/sostitutiva" nei primi novanta giorni

dalla scadenza del termine ordinario? E quali sono le conseguenze in caso di dichiarazione "tardiva",

presentata per la prima volta sempre entro lo stesso termine di novanta giorni?

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 2 § ]

Alla dichiarazione integrativa/sostituiva, finalizzata alla correzione di errori rilevabili in sede di controllo

automatizzato o formale, è applicabile soltanto la sanzione per omesso versamento di cui all' articolo 13 del Dlgs

471/1997, pari al 30 per cento. Non la sanzione fissa di 250 euro. Quest' ultima è invece applicabile alla

dichiarazione tardiva, oltre alla sanzione per carente/tardivo versamento. La prima è ravvedibile in misura di 1/10

(lettera c, articolo 13, Dlgs 472/1997); mentre l' entità della seconda è modulata in base al momento in cui avviene il

versamento. L' infedeltà dichiarativa e le ipotesi di irregolarità Cosa rischia il contribuente che presenta

una dichiarazione integrativa decorsi i novanta giorni di "moratoria", allo scopo di rimediare all' omessa

indicazione di un reddito o comunque a violazioni che consistono in errori non ri levabil i mediante

controlli automatizzati e formali ? Quella rappresentata costituisce un' ipotesi di dichiarazione infedele, cui è

applicabile la sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito

utilizzato. La sanzione - che assorbe le altre violazioni relative all' infedeltà dichiarativa o per l' omesso versamento -

è ridotta in base al momento della regolarizzazione. Costituisce ipotesi di irregolarità dichiarativa (e non di infedeltà)

l' omessa o inesatta indicazione di dati (ad esempio, rilevanti per l' individuazione del contribuente), sanzionabile in

base all' articolo 8 del Dlgs 471/97. La richiesta dell' Agenzianon blocca il ravvedimento Un contribuente

riceve, da parte dell' agenzia delle Entrate, una richiesta di documentazione, nel contesto di un controllo

da eseguirsi in base all ' articolo 36-ter del Dpr 600/73. Questa fase della procedura costituisce una

preclusione al ravvedimento, che eventualmente necessita di una più puntuale r icognizione della

dichiarazione da parte dell ' interessato? La preclusione al ravvedimento sussiste nell' ipotesi di notifica al

contribuente dell' esito del controllo nel quale si contestano le somme da egli dovute, e non dalla mera richiesta di

documentazione (circolare 12/E/2016). Un' analoga preclusione è costituita dagli atti di liquidazione (controllo

automatizzato e formale) e di accertamento. Non costituiscono, invece, cause ostative al ravvedimento (tributi

amministrati dall' agenzia delle Entrate) l' inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative

propedeutiche all' accertamento o irregolarità ivi riscontrate. Ammesso i l r imborso entro 48 mesi dal

versamento In presenza di un maggior credito, riscontrato successivamente alla presentazione della

dichiarazione, rispetto a quanto in essa indicato, sussiste la possibil ità di presentare un' istanza di

rimborso, anziché avvalersi della procedura dell' integrativa a favore

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 2 § ]

di cui all' articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998? Sulla circostanza in questione si è pronunciata di recente la Corte

di cassazione, che con la sentenza 19002/2019 ha areso l' affermazione di principio secondo la quale, ai fini del

recupero di un maggior credito d' imposta non evidenziato nella dichiarazione originaria, è possibile attivare la

procedura dell' istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento (prevista dall' articolo 38 del Dpr 602/73), poiché il

contribuente ha la facoltà di scegliere questa soluzione rispetto alla procedura dell' integrativa a favore. Le

modif iche differ iscono i termini di accertamento Nel 2018 è stata presentata una dichiarazione

integrativa in relazione al periodo d' imposta 2015, in quanto nella dichiarazione originaria era stata

parzialmente indicata l ' entità di un elemento reddituale. La procedura comporta anche, di fatto, un

prolungamento dei termini di accertamento da parte dell ' amministrazione finanziaria? Qualora il

contribuente si avvalga della procedura del ravvedimento operoso, la sua posizione - in relazione all' annualità

ravveduta - è soggetta a un differimento della potestà di accertamento, a decorrere dall' anno in cui è stata

presentata l' integrativa, ma limitatamente agli elementi oggetto di integrazione (comma 640, articolo 1, legge

190/2014 ). Fino al periodo d' imposta 2015 il termine di accertamento da parte dell' amministrazione finanziaria è di

quattro anni; e il termine è stato elevato a cinque anni a partire dal 2016. Il differimento rileva sia in caso di

integrativa a sfavore che a favore del contribuente. È omessa la dichiarazionepresentata oltre i 90 giorni Si è

prospettata la necessità di presentare una dichiarazione oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza

ordinaria. Nel presentare questa dichiarazione, c' è la possibilità di avvalersi degli "incentivi" previsti in

tema di ravvedimento? Inoltre, quali altre conseguenze si possono verificare? La dichiarazione presentata oltre

novanta giorni dalla scadenza è da considerarsi, comunque, omessa. La sanzione, che non può essere

spontaneamente regolarizzata mediante ravvedimento operoso, è tra il 120% e il 240% dell' ammontare delle

imposte dovute, con un minimo di 250 euro. In mancanza di imposte, si applica la sanzione da 250 a mille euro. Se la

dichiarazione "omessa" viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'

imposta successivo, la sanzione va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 3 § ]

8ANNI DA DRAGHI

ORA SPREAD A ZERO

di Ferruccio de Bortoli

Nel 2011, un' era geologica fa, l' Italia era nel pieno di una crisi finanziaria che

avrebbe portato, nel novembre di quell' anno, al varo del governo tecnico di

Mario Monti. Eppure il nostro Paese riuscì a sostenere nella primavera

precedente - ed è un merito che va dato al pur acciaccato e declinante

esecutivo di Silvio Berlusconi - la candidatura del governatore della Banca d'

Italia al vertice della Banca centrale europea. Soluzione favorita anche dalle

dimissioni con un anno di anticipo di Axel Weber dalla Bundesbank. Draghi

entrava in carica il primo novembre del 2011, mentre l' Italia, in evidente debito

di ossigeno, si aggrappava, nel tentativo di restare a galla, al governo del

neonominato senatore a vita Mario Monti. Si è riflettuto sempre poco su

questo drammatico incrocio dell' esistenza dell' Unione monetaria riflesso nei

destini incerti di uno dei Paesi fondatori dell' Europa comunitaria. La salvezza

dell' euro verrà assicurata dall' illustre cittadino di uno stato membro tra i più

deboli e indisciplinati. Un azionista di peso della Bce ma additato da tutti

come il più neghittoso e inaffidabile. Soprattutto da chi l' Italia, nella moneta

unica, non l' avrebbe mai voluta. E oggi si ritrova a ringraziare, seppure a denti

stretti, congedandolo con i dovuti onori, un banchiere centrale italiano, per averla strappata dalle sabbie mobili della

perdita di credibilità e fiducia che avrebbe travolto tutti. Una slavina di incertezza - è bene ricordarlo - accentuata dall'

improvvida dichiarazione congiunta di Nicolas Sarkozy e di Angela Merkel, nell' ottobre dell' anno prima a Deauville,

che accollava anche ai privati (private sector involvement) l' eventuale costo della crisi dei debiti sovrani. Si disse

con insistenza, nei primi mesi della presidenza Draghi all' Eurotower di Francoforte, che purtroppo la Bce non aveva i

poteri della Federal Reserve americana. E che un' azione più efficace nella tutela della stabilità dei prezzi e nel

difficile compito di apparire (ed essere) prestatore di ultima istanza, non sarebbe stata possibile senza una modifica

dei trattati. Un errore clamoroso come notano Donato Masciandaro e Alberto Orioli nel loro libro (Draghi, falchi e

colombe ), appena pubblicato da Il Sole 24 Ore. Il mestiere di banchiere centrale è fatto, nell' aforisma attribuito a

Ben Bernanke, ex numero uno della Fed, al 98% da parole e per il restante (minuscolo ma denso di capitali) 2% dai

fatti. La famosa frase di Mario Draghi, pronunciata il 27 luglio del 2012 a Londra, passerà alla storia come il whatever

it takes. Ma va citata nella sua completezza perché il presidente della Bce aggiungeva and believe me it will be

enough. «E, credetemi, sarà sufficiente». Una locuzione solenne destinata a cambiare il corso della storia, non

soltanto monetaria, dell' Europa. Chi si prendesse la briga di andare a rivedere, su YouTube, il video dei lavori della

Global Investment Conference rimane stupito. Quella frase sembra scivolare via. Meriterebbe un applauso (lo avrà

subito

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 3 § ]

dai mercati, dei quali però l' oratore sembra non curarsi affatto). La sala è attenta ma un po' gelida. Il podio dal

quale parla Draghi ha sotto una scritta: Great (grosso) e Britain (piccolo). Curioso accostamento. Forse l' aggettivo,

nel solco della storia - la Brexit arriverà con il referendum di quattro anni più tardi - è diretto a lui. Non al Paese

ospitante. Fiducia, costanza e prudenza sono qualità irrinunciabili per un guardiano della moneta. E sono il giusto

corollario di ogni suo annuncio. Anche quando realizza il bluff --forse è un po' eccessivo ma è così - ovvero il lancio

degli Omt (Outright monetary transaction). Uno strumento con il quale la Banca centrale si impegna ad acquistare i

titoli di uno Stato che ne faccia richiesta a patto che si impegni in un severo piano di rientro dal debito. Nessuno ne

farà richiesta. Ma, come scrivono nel loro libro Masciandaro e Orioli, «cancella dalla discussione gli alibi della

speculazione, non c' è più ridenominazione, non c' è più uscita dall' euro». Fine. Capitali impiegati per questa doppia

operazione? Zero. Solo parole, ma di un peso specifico incalcolabile. Certo, poi ci sono le progressive riduzioni dei

tassi (cominciate con la prima riunione del nuovo board nel 2011) fino al dischiudersi del controverso mondo dei

tassi negativi. Si sono aggiunte le varie operazioni di finanziamento del sistema bancario (Ltro,Tltro), l' intervento per

dare liquidità alla Grecia, le diverse fasi del Quantitative easing, le linee future della forward guidance. Una politica

monetaria espansiva che probabilmente verrà continuata anche da Christine Lagarde. E, soprattutto, l' importante

vittoria sul piano giuridico con la pronuncia della Corte di Giustizia europea, nel giugno del 2015, peraltro sollecitata

anche dalla Corte federale tedesca di Karlsruhe sulla legittimità delle operazioni Omt. La conferma che la Bce si

muove (per un provvedimento mai messo in atto) sul solco del proprio mandato. Nella sua lectio magistralis all'

università Cattolica di Milano, lo scorso 5 ottobre, in occasione del conferimento della laurea honoris causa, Draghi

ha riassunto le qualità di un' autorità indipendente. Valgono non solo per la Bce. Deve conciliare conoscenza tecnica

e analisi rigorosa degli effetti delle proprie scelte. Il merito tecnico va tenuto distinto dalla sfera politica. Nel rispetto

di entrambi e soprattutto del mandato che ha sempre una legittimità popolare. Così come la ragione non deve

essere sopraffatta dall' istinto. Ogni politica ha in sé benefici e rischi. Vanno valutati con attenzione, senza

pregiudizi. I dissensi servono anche a questo. I mercati non si autoregolano. Coraggio e umiltà sono indispensabili.

Colpevole è l' inazione. Come la miopia degli effetti sulle prossime generazioni. Dovremmo guardare all' eredità

italiana di Draghi seguendo questi criteri. Con un piccolo esame di coscienza. Il vantaggio della minore spesa di

interessi sul debito di cui abbiamo goduto, grazie alla politica monetaria espansiva della Bce, è stato sfruttato al

meglio? Purtroppo no. Ha, in larga parte, sorretto la spesa corrente - con l' eccezione di alcune riduzioni di tasse,

come l' Imu sulla prima casa o lo stesso bonus degli 80 euro - anziché promuovere investimenti. «Se emettessimo

titoli ai tassi tedeschi

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 3 § ]

come di fatto accadeva, pur con una certa differenza, fino al 2008 - spiega Fedele de Novellis, responsabile del

centro di ricerche Ref - la nostra spesa per interessi avrebbe un risparmio di circa 30 miliardi l' anno e il nostro saldo

sarebbe quasi al pareggio. La vera manovra è quella di riportare quasi allo zero, come Spagna e Portogallo sono

ormai riusciti a fare, il nostro spread sui tassi all' emissione». Solo così si può respirare. Il lascito di Draghi non va

ulteriormente sprecato.

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 4 § ]

i fondi necessari per la riforma

Per l' assegno unico serve un riordino da 15 miliardi

L' assegno unico per la famiglia, che il Governo intende introdurre dal 2021

con il Family act, parte da una scommessa: rimpiazzare una serie di misure

esistenti e ridestinare le risorse a quella nuova, attraverso scelte politiche

forti. Tra gli istituti nel mirino del riordino ci sono, ad esempio, le detrazioni

Irpef per figli a carico che valgono 8,2 miliardi e gli assegni al nucleo

familiare per i lavoratori dipendenti per 5,9 miliardi. Solo attingendo da

questi fondi, infatti, sarebbe possibile garantire un assegno universale,

senza soglie di reddito, dalla nascita all' età adulta dei figli, in via strutturale.

L' annuncio governativo si intreccia - e bisognerà vedere in quale modo -

con la via finora prospettata dal disegno di legge Del Rio (Ac 687), che

prevede un assegno unico da 240 euro al mese per ciascun figlio

minorenne a carico, che diventano 80 euro per il maggiorenne a carico,

fino a 26 anni (con un incremento del 40% di ambedue le prestazioni se il

figlio ha una disabilità). Anche il Ddl targato Pd prevede la sostituzione

delle vecchie misure a favore di questo assegno, eliminando: le detrazioni

fiscali per minori a carico; gli assegni al nucleo familiare; l' assegno ai

nuclei con almeno tre figli minori; il bonus bebè da 960 euro all' anno per chi ha un Isee fino a 25mila euro; il fondo di

sostegno alla natalità per favorire l' accesso al credito dei genitori di bambini fino a tre anni; il premio alla nascita da

800 euro previsto dal 2017. E si arriva così a 15 miliardi di risparmio: una buona base, certo, ma comunque

insufficiente, perchè in base alle stime di spesa emerse durante le audizioni in commissione Affari sociali alla

Camera, per finanziare l' assegno unico prospettato nel Ddl sarebbe comunque necessario trovare risorse

aggiuntive. I fondi necessari per l' assegno unico dipenderanno comunque da quanto ampia sarà la platea dei

beneficiari: bisognerà vedere, cioè, se ci sarà o meno una soglia Isee per accedere o un limite di reddito sopra il

quale la prestazione si ridurrà o verrà meno. Quanto all' eliminazione delle detrazioni per carichi di famiglia, bisogna

considerare che si tratta di un beneficio oggi usato da oltre 12 milioni di contribuenti, che hanno uno sconto dell'

Irpef da versare, perchè hanno il coniuge o i figli a carico. Per questi contribuenti, quindi, sostanzialmente

aumenterebbe l' Irpef, a fronte del nuovo assegno unico. Bisogna verificare se i beneficiari della nuova misura

andranno a guadagnarci, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, oppure no. Non a caso, il disegno di legge Del

Rio prevede di adottare strumenti di «integrale compensazione» nel caso in cui il beneficio complessivo per la

famiglia fosse inferiore rispetto ai benefici complessivi fruiti prima dell' entrata in vigore dell' assegno unico.

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 4 § ]

Un altro cambiamento, rispetto al passato, potrebbe riguardare gli assegni al nucleo familiare (che oggi riguardano

5,6 milioni di beneficiari tra lavoratori e pensionati). Oggi questi assegni sono finanziati sia dallo Stato, sia da una

quota di contributi a carico dei datori di lavoro. Se si abbandonasse questo sistema, la nuova misura potrebbe

essere interamente a carico della fiscalità generale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 5 § ]

Procedure. Entro il 25 ottobre si può presentare il modello 730 integrativo «a favore»La primascadenza per il Redditi è il 30 novembre, che quest' anno slitta di due giorni

Per la «correttiva nei termini» c' è tempo fino al 2 dicembre

Alfredo CalvanoAttilio Calvano

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori nella

dichiarazione dei redditi, o di non aver inserito alcuni elementi utili, hanno

diverse soluzioni per rimediare. Soluzioni che sono vincolate a specifiche

tempistiche e procedure. È bene innanzitutto premettere che il termine

ultimo per l' invio della dichiarazione - ormai unificato per tutte le categorie di

contribuenti, Irpef e Ires con annualità coincidente con il 31 dicembre - è

stato spostato in avanti: dal 30 settembre al 30 novembre. Il differimento,

arrivato con il Dl 34/2019 (decreto crescita, che ha modificato l' articolo 2

del Dpr 322/98), ha indirettamente modificato anche l' articolata tempistica

entro la quale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (previsto dall'

articolo 13 del Dlgs 472/1997), che modula l' entità della sanzione agevolata

in base al termine di presentazione della dichiarazione relativa all' anno in cui

viene conclusa la correzione degli errori. Questa correzione, tuttavia, può

comportare anche una dichiarazione integrativa a favore del contribuente,

consentendo il recupero di un maggior credito o di un minor debito d'

imposta, quindi senza alcuna conseguenza sanzionatoria. In entrambe le

ipotesi (integrativa a favore e a sfavore), la scadenza è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo (il quarto

anno, per le dichiarazioni fino al periodo d' imposta 2015), che coincide con quello in cui il Fisco decade dal proprio

potere di accertamento (comma 8, articolo 2 citato). La procedura del ravvedimento e dell' integrativa cambia a

seconda che la dichiarazione originaria sia costituita dal 730 oppure dal modello Redditi. Le integrazioni al 730 Nel

primo caso (730), se l' integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un' imposta invariata, il

contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo 730 completo in ogni sua parte (codice "1" nella casella

«730 integrativo»), solo tramite Caf o professionista abilitato. In alternativa, può presentare ("correttiva nei termini") il

modello Redditi entro il 30 novembre (il2 dicembre per il 2019, perché il 30 cade di sabato), o entro il termine per la

presentazione del modello Redditi Pf 2020 (dichiarazione integrativa) e fino al 31 dicembre del quinto anno (o

quarto)successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da integrare. Se l' integrativa comporta un

maggior debito d' imposta o un minor credito, dev' essere utilizzato esclusivamente il modello Redditi, il cui invio - se

non effettuato entro il 2 dicembre

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 5 § ]

2019 (correttiva nei termini) - potrà avvenire, anche in questo caso, fino al quinto anno successivo a quello in cui è

stata presentata la dichiarazione originaria. La dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la

consegna del modello 730, e quindi non fa venir meno l' obbligo, da parte del datore di lavoro o dell' ente

pensionistico, di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute. Le integrazioni al Redditi Analoghe scadenze

sono previste quando la dichiarazione da integrare è costituita dal modello Redditi (oppure Unico). Sarà infatti

possibile una "correttiva nei termini" da presentare prima del 30 novembre (2 dicembre per il 2019) barrando la

relativa casella del frontespizio; o approfittare della più lunga scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo

a quello della dichiarazione da integrare (dichiarazione integrativa a favore o sfavore), indicando nel frontespizio il

codice "1". La modulistica usata per l' integrativa dev' essere conforme a quella approvata per la dichiarazione

originaria. E in ogni caso, presupposto fondamentale è che la dichiarazione originaria sia stata validamente

presentata: si considera tale anche quella con ritardo non superiore a 90 giorni (ossia, presentata entro febbraio dell'

anno successivo). Le sanzioni «agevolate» Il livello di sconto sulle sanzioni, che si può ottenere con il ravvedimento,

è connesso alla tempestività con cui viene rimossa l' eventuale violazione. Secondo l' articolo 13 del Dlgs 472, la

riduzione della sanzione è pari a: 1/10 e 1/9 del minimo, per il pagamento del tributo o dell' acconto, rispettivamente,

entro 30 o 90 giorni dal termine di versamento, a decorrere dalla scadenza della dichiarazione (in mancanza, dalla

commissione dell' errore); 1/8 del minimo, per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della

dichiarazione dell' anno in cui è commessa la violazione (laddove non prevista, entro un anno dall' errore); 1/7 per la

regolarizzazione entro il secondo anno successivo; 1/6 oltre tale termine, fino al compimento del quinquennio (o del

quadriennio); 1/5, infine, per la regolarizzazione di violazioni contestate anche dopo accessi, verifiche o altre simili

attività amministrative. Questo tipo di agevolazione interagisce con quella prevista dal Dlgs 158/2015, che concede

la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni

dalla scadenza: ipotesi in cui, pertanto, si dimezza anche la sanzione da ravvedimento. Un' ulteriore riduzione della

sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (cosiddetto "ravvedimento

sprint"). In tali casi, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Dunque, in sede

di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell' 1 per cento). ©

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 3

[ § 2 2 7 5 8 6 0 6 § ]

Questa per ora la scelta giallo-rossa. Si torna al calcolo analitico del reddito imponibile

Piccoli, forfettario al game over

PAGINA A CURA DI GIULIANO MANDOLESI

Via il metodo a forfait e si riparte con il calcolo analitico del reddito

imponibile. Sembra essere questa la scelta del governo, ancora tutta in fase

di definizione, per «riequilibrare il regime di tassazione» del cosiddetto

forfettario, il regime fiscale introdotto con la legge di Stabilità 2015 (legge

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190 del 23 dicembre 2014) e soggetto a numeroso modifiche nel corso degli

ultimi anni. Il probabile cambio di modalità del calcolo dell' imponibile, che di

fatto renderà il sistema non più a forfait ma simile in tutto e per tutto al

vecchio regime dei minimi, sarà inoltre accompagnato dalla reintroduzione

di alcuni dei «paletti d' ingresso» (le famose cause ostative) venuti meno nel

2019 grazie alle modifiche normative dettate dall' ultima legge di Bilancio

(legge 145/2018). La base imponibile - cosa cambia. Attualmente il regime

forfettario consente di calcolare la base imponibile «a forfait» ovvero

applicando all' ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (incassati) un

coefficiente di redditività diverso a seconda dell' attività esercitata che varia

dal 40% fino all' 86%. I costi dunque diventano irrilevanti o meglio, come

specificato anche nella circolare 9E del 2019, rilevano (indirettamente) in

base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all' attività effettivamente esercitata. Nel calcolo del

reddito imponibile a forfait inoltre non rilevano in alcun modo plusvalenze o minusvalenze. Passando al metodo

analitico, per ragioni semplificatorie, con tutta probabilità il regime non potrà non ricalcare la «forma» del vecchio

regime dei minimi. Le regole per la determinazione del reddito dei minimi erano (e sono) dettate dall' articolo 1

comma 104 della legge 244 del 2007 secondo cui il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla

differenza tra l' ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel

periodo stesso nell' esercizio dell' attività di impresa o dell' arte o della professione, concorrono, altresì, alla

formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all' impresa o all' esercizio di arti o

professioni. Per ragioni prettamente semplificatorie il sistema di determinazione analitica del reddito per i minimi

non segue il maremagnum di percentuali di deduzioni stabilite dal Tuir ma prevede la deduzione al 50% dei costi

promiscui (quelli utilizzati sia nell' ambito dell' attività che a titolo personale), del 100% di quelli prettamente connessi

all' attività svolta ed il costo sostenuto per l' acquisto di beni strumentali concorre (integralmente o al 50% se

promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d' imposta in cui è avvenuto il pagamento.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 6 § ]

Nuove e vecchie cause ostative Le «vecchie». Con la legge 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019) il governo

gialloverde aveva eliminato alcuni dei paletti che limitavano l' appeal dello strumento ovvero quella legata ai costi

sostenuti per beni strumentali e personale dipendente e anche quella che impediva l' accesso al regime forfettario in

caso di percezione di reddito da lavoro dipendente o assimilato (pensioni comprese) oltre i 30 mila euro lordi. Sulla

base di quanto indicato nel documento programmatico di bilancio 2020, tutte e tre le cause ostative dovrebbero

tornare attive con però lievi differenze. Mentre resta fissato il tetto a 20 mila euro per le spese relative a beni

strumentali, dovrebbe passare dai precedenti 5 mila a 20 mila euro il limite consentito per le spese per personale

dipendente ed assimilato. La precedente formulazione della causa ostativa era parametrata sulla pregressa soglia di

ricavi e compensi dei minimi a 30 mila euro e con l' ampliamento a 65 mila euro introdotto con l' ultima legge di

bilancio, lasciare il tetto dei costi del personale con importo così basso sarebbe stato effettivamente troppo

limitante e non «correlato» alla più alta soglia di ricavi/compensi. Nessuna modifica invece riguarderà la causa di

esclusione in caso di co-presenza di redditi da lavoro superiori a 30 mila euro lordi e partita iva forfettaria che con

tutta probabilità verrà reintrodotta senza ampliamento o riduzione del tetto stabilito. In poche parole dal 2020 i

fortunati/sfortunati percettori di reddito da lavoro o assimilato sopra la soglia usciranno dal regime agevolato,

passeranno all' Irpef e saranno costretti all' oneroso cumulo dei redditi prodotti. Le nuove. Alcune nuove e altre

«usato garantito», le cause ostative di cui le lettere d) e d-bis) del comma 57 dell' articolo 1 della legge n. 190 del

2014 sono quelle relative al possesso di quote di srl, società di persone o associazioni e quelle riservate a forfettari

che intrattengono rapporti con ex datori di lavoro che resteranno con tutta probabilità attive anche nel nuovo

regime. Il primo paletto, quello fissato per titolari di quote, è stato strutturato con la ratio di evitare artificiosi

frazionamenti delle attività d' impresa o di lavoro autonomo svolte, mentre il secondo, quello riservato a coloro che

intrattengono rapporti con ex datori, per limitare il fenomeno delle false partite Iva ovvero evitare artificiose

trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo al fine di un risparmio d' imposta sia del

lavoratore che del datore. Non varia il tetto dei ricavi e compensi. Sembra invece essere confermato (almeno per

ora) sia l' ampliamento del tetto massimo di ricavi e compensi a 65 mila euro sia l' unificazione di tale soglie per tutte

le tipologie di attività esercitate. Prima della riforma del 2019 infatti la soglia assumeva importi che variavano a

seconda del settore di attività da 30 mila euro a 50 mila euro. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 74

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 7 § ]

Il fenomeno

Private equity con il vento in poppa

mariano mangia, roma Per Aipb le masse convogliate sono salite dai 920

milioni di euro del 2017 ai 2.730 milioni del 2018. Le aziende non quotate

iniziano ad essere attraenti anche per i privati oltre che per gli istituzionali.

Nuovo fondo da Fideuram N on solo investitori istituzionali: i mercati privati,

il mondo del non quotato comincia ad attirare anche i clienti del private

banking. Lo dicono i numeri: gli investimenti in private equity, secondo gli

ultimi dati dell' Aipb, sono aumentati dai 920 milioni di euro del 2017 ai 2.730

milioni del 2018. In un contesto di bassi tassi, la spinta viene dalle

prospettive di rendimento, per i fondi di private equity Kpmg calcolava a fine

2018 un tasso di rendimento interno (Irr) a 10 anni aggregato lordo pari al

12,8%, con il beneficio aggiuntivo di isolare l' investimento dalle oscillazioni

giornaliere dei listini; si riduce la volatilità, non certo il rischio effettivo, che

resta elevato, così come va considerato che si tratta di un investimento per

sua natura illiquido. Per l' investimento nei mercati privati dei propri clienti,

Fideuram Investimenti Sgr ha creato una gamma di fondi di tipo chiuso, i

Fideuram Alternative Investments, gamma che in questi giorni si arricchirà

di un nuovo prodotto, Fai - Mercati Privati Europei. È un fondo con soglia di accesso di 100 mila euro e una durata di

nove anni, prorogabile per ulteriori tre anni, che investe, con una certa flessibilità nell' allocazione del patrimonio, in

quattro diverse strategie: Private Debt, concentrandosi sul Direct Lending, Private Equity, con una specializzazione

sulle tematiche di efficientamento energetico, Special Opportunities, operazioni di finanziamento complesse, e Real

Estate, focalizzandosi prevalentemente su opportunità di sviluppo e riconversione di immobili. «Il nostro obiettivo

era quello di creare dei fondi che permettessero a un numero possibilmente elevato di investitori privati di prendere

posizione, senza nessuna rinuncia alla qualità del processo di investimento, sui mercati privati», spiega Gianluca La

Calce, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Investimenti. «Volevamo evitare il rischio di market

timing, lo abbiamo fatto evitando di investire su una particolare nicchia di mercato, ma diversificando il fondo su

strategie diverse e su un numero di aziende abbastanza elevato. In questo modo siamo riusciti a realizzare prodotti

che hanno tempi di investimenti molto contenuti e che hanno già una buona diversificazione, cosa che li rende

compatibili con gli investitori privati, il tutto senza rinunciare alla qualità». Nel mondo del private equity, tuttavia,

cominciano ad emergere perplessità, soprattutto oltreoceano. C' è chi ritiene di poter replicare quantitativamente il

«beta» di questi fondi, Liang Yin, senior investment consultant di Willis Tower Watson si è chiesto se il modo di

investire in aziende non quotate attraverso costosi fondi di private equity non debba essere ripensato, a favore di un

modello basato sull' investimento diretto, senza ricorso alla leva finanziaria, insomma, un po'

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 7 § ]

quello che fa il guru di Omaha, Warren Buffett, con la sua Berkshire Hathaway. «La mia opinione è che, per un

cliente private, un elemento importante dell' investimento nei mercati alternativi sia proprio l' idea di ragionare su un

orizzonte temporale di medio lungo termine che consente di creare valore», commenta La Calce. «È la finanza

collegata all' economia reale; più l' investimento è liquido o apparentemente liquido, penso agli Etf, più ci si allontana

da questa disciplina, lo si trasforma in qualcosa d' altro e si perdono opportunità». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 1

CROPPI/SIME 1 Il grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, progettato da Renzo Piano Gianluca La Calce ad Fideuram

Investimenti Warren Buffet il più grande value investor.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 5

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 8 § ]

Chi perde il lavoro o vede diminuire le entrate di oltre il 25% può chiedere il ricalcolo

Redditi in calo, c' è l' Isee corrente

Via libera al mini Isee corrente. Dall' 8 ottobre chi ha perso il lavoro o ha visto

ridurre il reddito familiare oltre il 25% o ha smesso d' intascare trattamenti

assistenziali, previdenziali e indennitari (tra cui il reddito di cittadinanza), può

farsi rielaborare dall' Inps un nuovo Isee per tener conto, appunto, di queste

variazioni. Il nuovo «Isee corrente» così ottenuto avrà una validità di sei mesi

(in precedenza era di due mesi), salvo l' obbligo di procedere nuovamente a

modifiche in caso di nuove variazioni. Il via libera, in ritardo di qualche mese

sulla tabella di marcia, arriva dalla pubblicazione del decreto n. 347/2019

nella sezione pubblicità legale del sito del ministero del lavoro, che approva il

nuovo modulo sostitutivo della Dsu (la domanda di Isee) per comprendere le

novità introdotte dal dl n. 4/2019 (convertito dalla legge n. 26/2019), dal dl n.

34/2019 (convertito dalla legge n. 58/2019) e dal dl n. 101/2019. Il vecchio

«Isee corrente». Ordinariamente, l' Isee fa riferimento ai redditi percepiti nel

secondo anno solare precedente la Dsu. In alcune situazioni, in presenza di

rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la

perdita del posto di lavoro), i valori presi in considerazione (vecchi di due

anni) non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Pertanto, è data la possibilita di (ri)calcolare

un Isee «corrente» basato, cioè, sui redditi degli ultimi 12 mesi (o solo degli ultimi due mesi, nel caso di lavoratore

dipendente a tempo indeterminato per cui ci sia stata la perdita, sospensione o riduzione dell' attivita lavorativa). A

tal fine, alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell' Isee corrente, una

variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione

reddituale dell' Isee ordinario. Riassumendo, per poter chiedere l' Isee corrente è necessario: 1) il possesso di un Isee

ordinario in corso di validita; 2) la presenza di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo

superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell' Isee calcolato ordinariamente; 3) la variazione

della situazione lavorativa deve esserci stata nei 18 mesi precedenti per uno o piu componenti il nucleo familiare

della Dsu gia presentata. Per il computo dei 18 mesi deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1°

giorno del mese di gennaio dell' anno di presentazione della Dsu ordinaria e, a partire da quest' ultimo giorno, devono

essere conteggiati i 18 mesi (ad esempio, per le Dsu presentate nel 2019, la variazione della situazione lavorativa

deve essere intervenuta dopo il 30 giugno 2017). Le variazioni della situazione lavorativa prese in considerazione ai

fini della

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 8 § ]

richiesta dell' Isee corrente sono le seguenti: a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia

intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell' attivita lavorativa o una riduzione della

stessa; b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che

risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano

dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi

precedenti la conclusione dell' ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di

presentazione della Dsu, che abbiano cessato la propria attivita, dopo aver svolto l' attivita medesima in via

continuativa per almeno 12 mesi; d) una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al

25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell' Isee calcolato ordinariamente. Queste le regole rimaste in

vigore fino al 7 ottobre, secondo le quali, inoltre, l' Isee corrente ha validita di due mesi dal momento della

presentazione della relativa Dsu. Il nuovo «Isee corrente». Dall' 8 ottobre la disciplina è cambiata. In particolare, è

previsto che l' Isee in corso di validità possa venire aggiornato in caso di variazione della situazione lavorativa o di

variazione dei redditi sopra il 25% rispetto a quelli già dichiarati o anche in presenza di «interruzione dei trattamenti

assistenziali, previdenziali e indennitari» (questa è una novità), tra i quali vi è compreso anche il reddito di

cittadinanza. In quest' ultima ipotesi, il periodo di riferimento e i redditi per il calcolo dell' Isee corrente sono gli stessi

che sono applicati in caso di variazione della situazione lavorativa del dipendente a tempo indeterminato. Il nuovo

«Isee corrente» ha validità di sei mesi (non di due mesi come in precedenza), a meno che non intervengano nuove

variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l' Isee corrente deve essere

aggiornato entro un due mesi dalla variazione. I casi di variazione in seguito alle quali è possibile calcolare l' Isee

corrente sono indicati nel Quadro S2 del modello. Prima di chiedere il calcolo dell' Isee corrente, come detto, deve

essere già stata presentata una Dsu e ricevuta l' attestazione con l' indicazione dell' Isee, per permettere la

sostituzione dei redditi e dei trattamenti indicati nel Quadro S3 a quelli analoghi utilizzati per il calcolo dell' Isee in via

ordinaria. Come compilare la domanda (modello MS). Ai fini della richiesta dell' Isee corrente, come accennato, va

utilizzato il modello MS che si compone in tutto di quattro quadri: quadro 1 = richiesta di Isee corrente; quadro 2 =

variazioni rilevanti ai fini della richiesta di Isee corrente; quadro 3 = situazione reddituale corrente; quadro 4 =

documentazione allegata. Quadro S2. Occorre indicare il cognome, il nome, il codice fiscale dei componenti per i

quali è intervenuta una variazione della situazione. Le variazioni che vengono considerate ai fini della richiesta e/o

aggiornamento dell' Isee corrente

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 8 § ]

riguardano le seguenti tre categorie: 1. lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti; 2. lavoro a tempo

determinato (a termine) o autonomo; 3. rilevanti variazioni del reddito complessivo. La variazione, qualunque sia tra

una delle precedenti, deve riguardare i componenti inclusi nel Quadro A della Dsu già presentata per l' Isee ordinario.

Nel primo caso è possibile richiedere l' Isee corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per

cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell' attività lavorativa o una riduzione

della stessa. Tuttavia, sarà necessario aggiornare nuovamente l' Isee corrente nel caso di componente che trovi

occupazione durante il periodo di validità di un Isee corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Inoltre, è possibile richiedere l' Isee corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un' interruzione dei

trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef (tra questi c' è

anche il reddito di cittadinanza). Tuttavia, se durante il periodo di validità di un Isee corrente, un componente cominci

a fruire degli stessi trattamenti, sarà necessario ri-aggiornare l' Isee corrente. Nel secondo caso è possibile

richiedere l' Isee corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie

contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della Dsu, essendosi concluso il rapporto di

lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle stesse forme per almeno 120 giorni nei 12 mesi

precedenti la conclusione dell' ultimo rapporto di lavoro; Si tenga conto che gli importi devono essere arrotondati all'

unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 cent di euro o per difetto se inferiore.

Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65. Le «CO» fanno da spia all' Inps. Il dm 9 agosto 2019,

pubblicato sulla G.U. n. 233/2019, stabilisce che ai fini dell' attestazione dell' Isee corrente, l' Inps può rilevare

eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato in Dsu, mediante la consultazione delle comunicazioni

obbligatorie (le c.d. «CO»), integrate con l' informazione relativa a retribuzione e/o compenso (novità introdotta dall'

art. 3 del dl n. 4/2019). © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 9 § ]

Riforma Irpef Sulle traccedi visco

di Nicola Rossi

«Si avvierà nell' orizzonte triennale del Governo un cantiere di più generale

revisione delle norme fiscali, a partire dall' Irpef». Le parole del ministro dell'

Economia, Roberto Gualtieri, davanti alle Commissioni Bilancio e Finanze

della Camera sono inequivoche. Salvo sorprese, nel giro di un triennio avremo

non solo una nuova struttura dell' imposta personale ma forse una nuova

struttura del complessivo sistema fiscale. Un obbiettivo certamente

ambizioso che, se raggiunto, darebbe da solo un senso al percorso del

governo in car ica. Una r i forma complessiva , dunque. Ma quale?

Accantoniamo per un attimo l' ipotesi forse più probabile e cioè quella

secondo cui, al passare del tempo, la revisione generale si tradurrebbe in una

rimodulazione di qualche aliquota, nella ridefinizione di qualche scaglione,

nella revisione di selezionate detrazioni o deduzioni. Insomma nello

svuotamento progressivo di ogni ipotesi di vera riforma di un sistema fiscale

in cui le pezze che siamo andati mettendo nel tempo rendono oramai

impossibile intuire se il tessuto sottostante fosse a righe, a quadretti o a tinta

unita. Non sarebbe la prima volta e non sarà, forse, l' ultima. E tuttavia il

ministro dell' Economia è uomo d' onore, e merita di essere preso sul serio. Quale riforma dunque? Sulla flat tax il

ministro non ha usato mezzi termini: è archiviata, «non la faremo mai. Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il

governo della riduzione delle imposte ai più deboli. Era ingiusta, sbagliata, insostenibile e incostituzionale ». Di quale

flat tax parlasse il ministro non è chiaro, ma non importa. In quale direzione guardare, allora, per immaginare la

complessiva riforma fiscale del governo giallorosso? Non molti ci hanno fatto caso ma una ampia ipotesi di riforma

è stata recentemente avanzata (nella Rivista di Politica Economica) dall' ex-ministro delle Finanze e del Tesoro,

Vincenzo Visco, la cui consonanza con esponenti importanti della amministrazione da poco in carica è nota.

Proverò a sintetizzarla, cercando di non far torto alla organicità delle argomentazioni da cui la proposta discende.

Intanto, la premessa (che è difficile non condividere): «Il sistema tributario italiano si è trasformato nel luogo della

assoluta discrezionalità se non dell' abuso vero e proprio». Da ciò alcune indicazioni tutt' altro che generiche. Primo:

trasformazione dell' Irpef «in una imposta progressiva sui soli redditi da lavoro (dipendente e autonomo), superando

la finzione per cui essa oggi viene ancora presentata come una imposta generale sul reddito». Secondo:

introduzione di «una imposta personale progressiva sul patrimonio complessivo (mobiliare e immobiliare) al netto

dei mutui residui e dei costi di manutenzione con aliquote comprese fra zero e 1,5-2% sul patrimonio [e

soppressione di] tutte le altre imposte erariali che gravano sui redditi di capitale e sul patrimonio, comprese le

ritenute e l' Imu». Non dunque una imposta straordinaria sui patrimoni ma una imposta

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Fisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 9 § ]

ordinaria sugli stessi (che, per inciso, sarebbe anche la base per una diversa finanza decentrata). Terzo: alla luce

delle potenziali future difficoltà di finanziamento dei sistemi di welfare, superamento integrale del sistema basato

sui contributi previdenziali e sua sostituzione con una imposta generale e proporzionale sul valore aggiunto prodotto

dal sistema economico, destinata al finanziamento del welfare nella sua interezza. Qualcosa di molto vicino ad una

maxi-Irap che andrebbe a sostituire, appunto, l' attuale Irap ed i contributi sociali. Quarto: tassazione forfettaria per le

micro-imprese e una riedizione dell' Ace per le imprese di maggiori dimensioni. Quinto: una imposta di successione

mirata alla redistribuzione della ricchezza. Naturalmente, non ci sono elementi per pensare che sia questo il quadro

di riferimento della riforma cui faceva riferimento il ministro nel corso della sua audizione alla Camera ma è facile

immaginare che l' attuale governo possa condividerne molti dei motivi ispiratori: dalla necessità di salvaguardare il

welfare alla urgenza delle politiche redistributive, alla difesa intransigente dei principi di progressività del sistema

fiscale. Per citarne solo alcuni. Non è questa la sede per una valutazione della proposta. Qui merita soprattutto di

essere segnalata la radicale contrapposizione fra questa ipotesi di riforma e, ad esempio, la proposta di riforma

avanzata due anni fa dall' Istituto Bruno Leoni e centrata - qualcuno lo ricorderà - sulla introduzione di una imposta

personale con quota esente ed aliquota unica pari alla aliquota delle imposte cedolari applicabili ai redditi da

capitale, sulla introduzione di un sfoltimento radicale delle spese fiscali, sulla abolizione dell' Imu, sulla abolizione

dell' Irap e sulla reintroduzione di un contributo per il finanziamento della sanità, sulla introduzione di un generale

principio di onerosità della fornitura dei servizi pubblici per i più abbienti. Di qui - nella proposta di Vincenzo Visco - un

sistema fiscale (pikettianamente) fortemente progressivo, soprattutto per i redditi da capitale, e associato ad una

fornitura gratuita dei servizi pubblici. Di là - nella proposta dell' Istituto Bruno Leoni - un sistema fiscale

(enaudianamente) moderatamente progressivo e associato a servizi pubblici onerosi per i più abbienti. Di qui la

convinzione che la disuguaglianza dei redditi e della ricchezza sia il tema dei nostri tempi, di là la certezza che la

priorità del paese sia la crescita. Di qui una scelta di riforma a gettito invariato, di là una dichiarata volontà di ridurre

la pressione fiscale e la presenza del pubblico nell' economia. Due contrapposte visioni del paese e delle sue

prospettive. L' auspicio è che, quando sarà il momento, gli italiani possano esprimersi su alternative così

chiaramente definite. Ne va, più che delle loro sostanze, del loro futuro. Ma non è detto che questo accada. Quand'

anche il governo trovasse - oltre alle competenze di cui evidentemente dispone - la forza e la volontà per scegliere la

strada di una reale riforma, mancherebbe probabilmente la controparte. Nell' ultimo anno e mezzo, parte dell' attuale

opposizione, allora al governo, ha trattato infatti il tema della flat tax con una straordinaria superficialità e con un

impressionante dilettantismo, trasformando quella

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 0 9 § ]

che poteva essere una proposta divisiva, certo, ma altamente simbolica in una ridicola caricatura di se stessa,

priva di ogni senso e valore. Un favore che non è affatto detto che l' attuale maggioranza decida di non ricambiare,

declassando la «generale revisione» menzionata dal ministro dell' Economia a qualche ritocco, poche correzioni,

alcune rifiniture, e niente altro.

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 0 § ]

Ultimo appuntamento 2019 relativo ai crediti Iva. Dal prossimo anno via alla cessione

Rimborsi, è conto alla rovescia

Scade a fine mese la richiesta per il terzo trimestre

PAGINA A CURA DI FRANCO RICCA

Ultimo appuntamento del 2019 con il rimborso infrannuale dell' Iva. Entro la

fine di ottobre, i contribuenti in possesso di determinati requisiti possono

presentare all' Agenzia delle entrate le istanze per ottenere il rimborso o

utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel terzo trimestre.

Ancora in questa occasione i crediti trimestrali non possono essere trasferiti

a terzi, ma dall' anno prossimo, in base all' art. 12-sexies del dl n. 34/2019,

sarà ammessa la cessione. L' istanza di rimborso/compensazione, da

trasmettere esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre prossimo,

deve essere redatta sul modello TR nell' ultima versione approvata dall'

Agenzia con il provvedimento del 19 marzo 2019 (che però non ha

modificato il modello, ma ha solo aggiornato le istruzioni). Contribuenti

aventi diritto. Possono presentare l' istanza i contribuenti Iva che, nel

trimestre di riferimento (e quindi, nel nostro caso, nel periodo luglio-

settembre 2019), si trovano in una delle condizioni previste dall' art. 38-bis,

comma 2, del dpr n. 633/72, elencate di seguito. 1. Aliquota media

Contribuenti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media,

maggiorata del 10%, risulta inferiore all' aliquota media che ha gravato sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo

dell' aliquota media, da assumere fino alla seconda cifra decimale, non si deve tenere conto delle operazioni relative

ai beni ammortizzabili. Rientrano invece nel calcolo anche: - le spese generali; - le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi sottoposte ai meccanismi speciali dell' inversione contabile e dello «split payment»; dal lato attivo, quindi,

queste operazioni si considerano imponibili ad aliquota zero. Le istruzioni dettano regole particolari per la

determinazione dell' aliquota media nel caso in cui siano state registrate variazioni dell' imponibile o dell' imposta.

Nel riportare l' ammontare delle operazioni attive e passive nei quadri TA e TB del modello TR, si deve tenere conto

soltanto delle variazioni operate ai sensi dell' art. 26 con riferimento a operazioni del medesimo trimestre. Non si

deve tenere conto, invece, delle variazioni che, pur essendo state operate nel terzo trimestre 2019, sono relative ad

operazioni di periodi precedenti: tali variazioni dovranno essere riportate, per la sola imposta, nel campo 1 dei righi

TA23 (operazioni attive) e TB21 (operazioni passive), insieme alle differenze e agli arrotondamenti d' imposta, in

modo da partecipare alla determinazione del credito del periodo di riferimento. Nel campo 2 dei predetti righi, inoltre,

dovranno essere distintamente evidenziate le eventuali differenze d' imposta, già comprese nel campo 1, derivanti

dalla indicazione, nei righi precedenti, di operazioni imponibili assoggettate ad aliquote d' imposta o percentuali di

compensazione non presenti nel modello.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 0 § ]

Nel calcolo dell' aliquota media, ai fini della verifica del presupposto, si terrà conto solo delle differenze d' imposta

riportate nel campo 2, mentre non si terrà conto delle variazioni indicate nel campo 1. 2. Operazioni internazionali

Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (per esempio, cessioni all' esportazione, cessioni

intraUe, operazioni in sospensione d' imposta su dichiarazione d' intento del cliente) per oltre il 25% di tutte le

operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all' unità superiore. 3. Beni ammortizzabili Contribuenti che

hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell' ammontare

complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. Diversamente da tutte le altre ipotesi, in

questo caso è rimborsabile/compensabile soltanto il credito riferibile all' imposta assolta sui predetti acquisti e

importazioni. 4. Soggetti passivi esteri Soggetti passivi stabiliti all' estero, identificati in Italia direttamente ai sensi

dell' art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale. A questi soggetti, il diritto al rimborso è riconosciuto

semplicemente in base al loro status, ovviamente purché il credito d' imposta sia legittimo (e cioè che sussista il

diritto alla detrazione). 5. Prestazioni a soggetti passivi esteri Contribuenti che hanno effettuato, nei confronti di

soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell' ammontare di tutte le

operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi: - lavorazioni relative a beni mobili materiali; - trasporti di beni

e relative prestazioni di intermediazione; - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di

intermediazione; - prestazioni di servizi di cui all' art. 19, comma 3, lettera a-bis), del dpr 633/72 (servizi esenti di

natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dell' Ue o relativi a beni destinati ad essere

esportati fuori dell' Ue). Rimborso o compensazione, occhio alle differenze. L' imposta rimborsabile o compensabile

è costituita dall' eccedenza detraibile maturata nel terzo trimestre (salva la limitazione nell' ipotesi di cui al punto 3),

per cui non si deve tenere conto dell' eventuale credito riportato dal periodo precedente. Il contribuente può

scegliere liberamente come ripartire il credito tra rimborso e utilizzo in compensazione orizzontale, tenendo

presente che ci sono importanti differenze. Il rimborso L' importo del credito trimestrale richiesto a rimborso non

concorre al limite annuo di 700 mila euro (elevato a un milione per i subappaltatori in edilizia che nell' anno

precedente hanno realizzato oltre l' 80% del fatturato in regime di inversione contabile) per i rimborsi in procedura

semplificata e per le compensazioni orizzontali, in quanto i rimborsi trimestrali sono erogati su disposizione di

pagamento dell' ufficio.

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 0 § ]

In via di principio, fatti salvi i casi di esonero di cui appresso, l' erogazione dei rimborsi di importo superiore a 30

mila euro nel periodo d' imposta è subordinata alla prestazione di idonea garanzia (per esempio, fideiussione). La

garanzia può essere sostituita dal visto di conformità «rinforzato», accompagnato cioè dall' attestazione del

possesso di determinati requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva. Non possono però avvalersi di

questa alternativa i contribuenti che si trovano nelle situazioni di rischio individuate dal comma 4 dell' art. 38-bis

(soggetti cessati; imprese che hanno iniziato l' attività da meno di due anni, eccettuate le start-up innovative;

soggetti destinatari di accertamenti nei due anni precedenti), i quali sono pertanto tenuti a prestare garanzia per

ottenere rimborsi superiori a 30 mila euro. L' eventuale condizione di esonero dalla garanzia deve essere indicata

riportando nel campo 3 del rigo TD8 del modello il numero di codice corrispondente, in base alla seguente codifica: -

1 se l' istanza è dotata del visto di conformità «rinforzato» (vedi rigo TD8); - 2 se il rimborso è richiesto dai curatori

fallimentari e dai commissari liquidatori (che sono esonerati dalla garanzia fino all' ammontare complessivo di 500

mila euro, riferito a tutti i rimborsi Iva richiesti nel corso della procedura); - 3 se il rimborso è richiesto dalle società di

gestione del risparmio di cui all' art. 8 del dl n. 351/2001; - 4 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno

aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e seguenti del dlgs n. 128/2015; - 5 se il rimborso è

richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli indicatori sintetici di affidabilità (Isa) e, sulla base delle relative

risultanze, sono esonerati dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un

importo non superiore a 50 mila euro annui, ai sensi dell' art. 9-bis, comma 11, lett. b), del dl 50/2017. Tale condizione

è stata inserita, in occasione dell' ultimo aggiornamento delle istruzioni, in sostituzione di quella (mai divenuta

operativa e poi soppressa) già prevista dall' art. 4 del dlgs n. 127/2015 nel testo antecedente alle modifiche

apportate dalla legge n. 205/2017, che riguardava i soggetti che si avvalevano del programma di assistenza dell'

Agenzia delle entrate. La nuova condizione di esonero diventerà operativa, con riferimento al punteggio Isa

conseguito per l' anno d' imposta 2018, a decorrere dalle richieste di rimborso del credito annuale del 2019 e dei

crediti trimestrali del 2020. La compensazione In alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile optare per l' utilizzo

del credito trimestrale, anche parzialmente, in compensazione orizzontale. Occorre prestare attenzione al fatto che l'

importo del credito trimestrale utilizzato in compensazione orizzontale, diversamente da quello richiesto a rimborso,

concorre al limite annuo di 700 mila (o 1.000.000) di euro del quale si è detto sopra. Per la compensazione di crediti

oltre 5 mila euro, inoltre, è necessario che l' istanza rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte

dell' organo di controllo contabile; l' utilizzo di tali crediti è consentito dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione del modello. Il

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 0 § ]

limite di 5 mila euro si riferisce non a ciascuna richiesta di rimborso trimestrale, ma all' ammontare complessivo

dei rimborsi trimestrali dell' anno d' imposta, per cui occorre tenere conto anche dell' eventuale utilizzo libero dei

primi due trimestri 2019. In via di principio, come chiarito dall' Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 103/2017, il

modello TR deve recare il visto di conformità sino dal momento della presentazione se il credito destinato dalla

compensazione indicato nell' istanza (rigo TE51) supera 5 mila euro; tuttavia, l' eventuale mancanza del visto non è

pregiudizievole se l' utilizzo del credito è contenuto entro il predetto limite. È comunque possibile presentare un

modello TR integrativo munito del visto prima di compensare oltre il limite. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 4

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 1 § ]

Regole. Immediatamente compensabili con altri debiti le somme derivanti dalla dichiarazione inviataentro la successiva

Se l' integrativa è «annuale» il credito si può utilizzare subito

Alfredo CalvanoAttilio Calvano

La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine

di cinque anni (quattro anni per le dichiarazioni fino al periodo d' imposta

2015, Unico 2016), in simmetria con la decadenza dall' azione accertatrice

da parte dell' amministrazione finanziaria (articolo 2, comma 8, del Dpr

322/1998). Entro il 31 dicembre 2019, quindi, il contribuente ha ancora

tempo per integrare la dichiarazione Unico 2015, relativa al periodo d'

imposta 2014, allo scopo di recuperare le maggiori imposte non dovute,

sotto forma di maggior credito o minore debito. La concreta fruizione del

credito è vincolata a specifiche formalità (previste dal comma 8-bis del

citato articolo 2, e regolamentate dalle istruzioni ai modelli dichiarativi), in

funzione della tempistica con cui si provvede all' integrazione. L' uso dei

crediti Per l' integrativa inoltrata entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d' imposta successivo (ad esempio,

modello Redditi 2017 per il 2016, integrato nel 2018), il credito che ne emerge

è immediatamente utilizzabile in F24 - se non chiesto a rimborso - in

compensazione di ulteriori debiti d' imposta. Stesso principio per le

cosiddette "correttive nei termini" nel corso del 2019, relativi al periodo d' imposta 2018: modelli 730 e Redditi 2019

presentati rispettivamente entro il 25 ottobre e 2 dicembre 2019. Invece, le integrative "ultrannuali" - cioè quelle

attualmente riferite a periodi d' imposta anteriori al 2016 e presentate nel 2018 - vanno monitorate attraverso il

quadro DI del modello Redditi 2019, per poter validamente recuperare o spendere il (maggior) credito che ne

scaturisce. Più in dettaglio, nel modulo vanno trascritti il codice tributo relativo al credito da integrativa, l' anno

relativo al modello utilizzato (ad esempio, 2014 per l' integrativa Unico 2015), nonché l' ammontare del credito, se

non richiesto a rimborso in tutto o in parte nella dichiarazione integrativa. Le compensazioni Questo importo deve

concorrere alla liquidazione dell' imposta che risulta dalla dichiarazione che accoglie il quadro DI : vale a dire che va

computato in diminuzione del saldo a debito (compensazione verticale), venendo così a crearsi una "preventiva"

quanto obbligata (dalla struttura della dichiarazione e dalle istruzioni, in particolare al quadro RX) compensazione

verticale, che come già rilevato in altri contesti non è contemplata dalla norma di riferimento. Di fatto, quindi, solo l'

eventuale eccedenza positiva risultante dal quadro RX può essere usata in compensazione orizzontale per i debiti d'

imposta

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 1 § ]

maturati a decorrere dal periodo d' imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se invece il maggior credito emerge da un' integrativa a favore, per correggere errori contabili di competenza, resta

possibile la compensazione in F24 dal giorno successivo alla sua presentazione (articolo 2,secondo periodo,

comma 8-bis del Dpr 322/98). Nel caso in cui vengano presentate più dichiarazioni integrative, relative a differenti

periodi d' imposta, occorre compilare un distinto rigo del quadro DI per ciascun codice tributo e periodo d' imposta.

La modifica del rimborso Una particolare tipologia di integrativa a favore (che rappresenta più il frutto di un

ripensamento che la necessità di correggere un errore) è prevista dal comma 8-ter dell' articolo 2. Il quale consente

di modificare l' originaria richiesta di rimborso dell' eccedenza d' imposta per scegliere la compensazione (purché il

rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte), tramite una dichiarazione da presentare entro 120 giorni

dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'

imposta cui si riferisce la dichiarazione. Sanzioni evitate In passato, è stato avanzato il dubbio che la dichiarazione

integrativa - anche se a favore del contribuente - potesse comportare l' irrogazione di una sanzione, seppur minima

in via residuale, in quanto si tratterebbe pur sempre di una dichiarazione non regolare suscettibile di cambiamento.

Con la circolare 6/E/2002 le Entrate avevano però riconosciuto la non sanzionabilità dell' integrativa a favore, se

«effettuata nei termini». Questa riserva, generando comunque alcune incertezze operative, è stata sciolta nel corso

di Telefisco 2018: dove sono state escluse conseguenze sanzionatorie, poiché non risulta integrata alcuna delle

violazioni previste dall' articolo 8 del Dlgs 471/1997. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 OreFisco e Dichiarazioni

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 2 § ]

Tasse locali Dopo la morte di mio padre sono diventato proprietario, con miofratello e mia ...

Tasse locali Dopo la morte di mio padre sono diventato proprietario, con mio

fratello e mia madre, di un terzo di una casa. Qui vive e risiede abitualmente

mia madre, assieme a mio fratello. Io risiedo da molti anni in altro comune.

Chi deve pagare l' Imu? Mi è stata notificata un' ingiunzione di pagamento. È

corretto? Dovevo pagare l' Imu? Lettera firmata - via email È opportuno

chiedere chiarimenti al comune perché la richiesta non è corretta. Nel caso

indicato, si applica l' artico 540 del Codice civile che concede il diritto di

abitazione a favore del coniuge superstite. Sua madre è pertanto il soggetto

passivo al 100%, a prescindere dalle quote di proprietà.Pertanto l' Imu non è

dovuta dai due figli perché il diritto di abitazione spetta alla madre che però è

esente da Imu perché la casa è la sua abitazione principale. Condominio L'

assemblea ha deciso il rifacimento del tetto. Nello svolgimento degli

interventi, il direttore dei lavori ha apportato modifiche migliorative, con un

costo più alto del 4,7%. Alcuni condomini contestano la spesa e vogliono

convocare un' assemblea straordinaria. Il direttore dei lavori dice di avere un

certo margine di discrezionalità e che fare un assemblea rischia di bloccare i

lavori. Chi ha ragione? Lettera firmata - via email L' incarico professionale affidato dall' assemblea al direttore dei

lavori presuppone un margine di discrezionalità nell' apportare al progetto, in fase di esecuzione, modifiche

migliorative, il cui importo non superi una percentuale non elevata dell' importo totale dei lavori. Per evitare

incertezze e contestazioni si potrebbe pattuire, in sede di affidamento dell' incarico, una clausola che limiti la

discrezionalità del direttore dei lavori ad una percentuale, ad esempio il 5% del valore. Sospendere ora i lavori in

attesa che un' assemblea si pronunci sul merito di una spese aumentata meno del 5%, potrebbe comportare un

danno maggiore. Successione Un uomo muore e lascia come eredi la moglie e 4 figli. L' 80% delle proprietà, tutte

immobiliari, è intestato alla moglie. Il rimanente 2o% era del marito. Come si sviluppa la successione in assenza di

testamento? Lettera firmata - via email La moglie eredita un terzo del patrimonio del marito e i figli ,

complessivamente, i due terzi. Pertanto, poiché i figli sono quattro, a ciascuno spetterà un sesto del patrimonio del

padre. Naturalmente queste quote vanno calcolate su quanto era intestato al defunto, quindi sul 20% degli immobili.

La moglie aggiungerà all' 80% già di sua proprietà un terzo del 20% che apparteneva

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 2 § ]

al marito. Alla fine gli immobili saranno intestati alla moglie per 26/30 e a ciascuno dei quattro figli per 1/30.

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 3 § ]

Ultimi giorni per correggere il 730

Ho presentato il 730 e mi sono accorto solo ora di non aver indicato alcune

spese di ristrutturazione dell' edificio condominiale perché la documentazione

mi è arrivata in ritardo. Posso recuperare la spesa e avere diritto a un

rimborso? Lettera firmata - via email Se il contribuente deve correggere a

proprio favore il modello 730, ad esempio perché, come in questo caso, ha

dimenticato di indicare oneri deducibili e/o detraibili, oppure ha esposto un

reddito superiore a quello effettivo, ha due alternative. La prima è correggerlo

con la compilazione di un 730 integrativo da inviare entro e non oltre il

prossimo 25 ottobre. Questa soluzione è praticabile solo se la correzione

determina un rimborso o un minor debito d' imposta. Per l''invio del 730

integrat ivo bisogna r ivolgersi a un intermediar io abi l i tato (Caf o

professionista), anche se il 730 originario è stato presentato al sostituto d'

imposta. Nel modello integrativo devono essere indicati tutti i dati completi,

non solo quelli modificati, indicando il codice 1 nella casella «730 integrativo»

sul frontespizio. Il Caf o il professionista invierà al datore di lavoro o ente

pensionistico la nuova liquidazione e il rimborso dovrebbe avvenire già entro

gennaio prossimo. La seconda alternativa è quella di presentare il modello Redditi Persone fisiche, anche oltre la

scadenza del 25 ottobre. Il credito emergente potrà essere eventualmente riportato a nuovo e, l' anno prossimo,

inserito nel 730 per ottenere il rimborso in tempi rapidi. Se il modello Redditi viene presentato entro il 2 dicembre

(scadenza di invio del modello per tutti i contribuenti), va barrata nel frontespizio la casella «Correttiva nei termini».

Oltre tale data, la casella «dichiarazione integrativa». Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 13

[ § 2 2 7 5 8 6 1 4 § ]

Veicoli sempre sotto la lente

Con riferimento al perimetro applicativo del superammortamento il

legislatore particolare attenzione ha sempre riservato all' acquisto di veicoli.

Con la legge istitutiva dell' agevolazione (legge di bilancio 2016) il beneficio

è stato riconosciuto a condizione che tali veicoli rivestissero un utilizzo

strumentale all' attività di impresa (in pratica sono stati esclusi gli autoveicoli

a deduzione limitata). L' Agenzia delle entrate ha fornito, in merito,

chiarimenti con le circolari 26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo

2017. Successivamente, con l' edizione del 2018, (legge n. 205 del 2017)

sono stati esclusi dall' agevolazione fiscale gli investimenti in veicoli e gli

altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'

esercizio dell' impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati

con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all' art.

164, comma 1, del Tuir, ossia aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da

diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti

ad uso pubblico, a determinate condizioni. © Riproduzione riservata.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 18

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 5 § ]

FISCO INTERNAZIONALE

Voluntary, possibile lo scomputo dei tributi sulla casa all' estero

Vale lo stesso principio già seguito per le somme trattenute sui capitali

Alessia Urbani Neri

La Ctp di Vercelli con la sentenza 79/2/2019 (presidente Catania, relatore

Monolo) affronta la delicata tematica del riconoscimento dei crediti d'

imposta versati all' estero nell' ambito della procedura di collaborazione

volontariao voluntary disclosure. La pronuncia, che segue la scia già

tracciata dalle precedenti decisioni della Ctr Lombardia 4031/2/2018 e

della Ctp Varese 309/3/2017, che hanno riconosciuto il diritto al rimborso

delle somme trattenute all' estero su capitali recuperati nel territorio

italiano mediante la collaborazione volontaria, si segnala per l' applicazione

del medesimo principio anche ai redditi derivanti dalla locazione di

immobili esteri. Nel caso in esame, il contribuente, avendo omesso di

dichiarare al Fisco la proprietà dell' immobile sito in Svizzera, acquisito per

successione ereditaria e concesso in locazione a terzi, aveva denunciato

questo possesso mediante l ' att ivazione del la procedura del la

collaborazione volontaria (legge 184/2014) con adesione all' invito dell'

Erario, versando le imposte richieste e chiedendo poi il rimborso di quelle

versate nello Stato straniero. In caso di possesso di un immobile all' estero,

infatti, al cui Stato vengono versate le relative imposte, il contribuente ha diritto alla detrazione dei canoni locatizi

percepiti (articolo 165 del Tuir) purché siano esposti in dichiarazione e la tassazione sia avvenuta nel Paese

straniero a titolo definitivo. Nella fattispecie, il Fisco avrebbe negato il rimborso per una duplice considerazione: l'

omessa indicazione dei canoni locatizi in dichiarazione osterebbe al riconoscimento del credito d' imposta; il

richiamo alle norme sull' accertamento con adesione - per cui la pretesa fiscale, così come contenuta nell' accordo

cui ha aderito la parte privata versando integralmente le imposte dovute, è divenuta intangibile - impedirebbe il diritto

al rimborso. Il collegio, invece, ha ritenuto dovuto il rimborso delle imposte versate all' estero. La Ctr ha affermato

che l' istituto della collaborazione volontaria diverge dall' accertamento con adesione: il contribuente è obblicato ad

aderire all' invito fornito dal Fisco su denuncia della parte di tutte le attività occultate, non è possibile una adesione

parziale e il contribuente è obbligato a versare le imposte, compresi gli interessi, così come calcolati dall' ufficio,

senza possibilità di revisione. Altrimenti perde i benefici fiscali della riduzione delle sanzioni e l' esclusione della

punibilità dei reati tributari. Inoltre, negare il rimborso vorrebbe consentire una doppia imposizione vietata non solo

nel diritto interno, ma anche dalle norme sovranazionali (direttiva 2003/18/Ce).

Il Sole 24 OreFisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 5 § ]

Seguendo la tesi dell' amministrazione, infatti, il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria non solo

finirebbe per versare integralmente le imposte e gli interessi così come calcolati dall' ufficio, ma non potrebbe

neanche recuperare i maggiori tributi versati in eccedenza all' estero. La pronuncia in esame costituisce un punto di

riferimento sull' interpretazione dell' articolo 165 del Tuir, anche alla luce dele rigide posizioni in materia dell' agenzia

delle Entrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 OreFisco e Dichiarazioni

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 18

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 6 § ]

ULTIMO COMMA

processo telematico, due punti da chiarire

Giacomo Alberto Bermone e Guido Chiametti

Il debutto del processo tributario telematico - avvenuto lo scorso 1° luglio -

induce qualche riflessione su un istituto che ha certamente un grande

potenziale, ma non l' ha ancora esplicato in pieno. L' udienza a distanza Il

primo aspetto è quello dell' udienza a distanza, regolata dall' articolo 16,

comma 4, del Dl 119/2018. Per legge, affinché la partecipazione delle parti

all' udienza pubblica possa avvenire a distanza, serve una richiesta

formulata da almeno una di esse nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Richiesta che adesso è impossibile, dal momento che non sono ancora

stati emanati i provvedimenti con le indicazioni di dettaglio del direttore

generale delle Finanze, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia

tributaria e l' Agenzia per l' Italia digitale. Peraltro, l' articolo del decreto

legge appena citato evidenzia tra le righe tutti gli aspetti positivi che si

avranno dall' introduzione di tale forma di udienza rispetto a quella

tradizionale. Infatti, se si confrontano fra di loro i due tipi di udienza, in

quello digitale, il grande assente sarà la parte che avrà chiesto l' udienza a

distanza, mentre le altre parti saranno riunite nell' aula di udienza

tradizionale della sezione che deve giudicare. Il collegamento dovrà essere possibile anche per il difensore che, per

motivi professionali, il giorno dell' udienza si trovi in un' altra città o all' estero e, non volendo perdere l' udienza, si

potrà collegare dal Paese straniero. Naturalmente, è auspicabile che le indicazioni tecnico-operative prevedano

anche il da farsi in caso di disguidi o interruzioni dovuti, ad esempio, a blackout o disfunzioni varie. È scontato che,

oltre agli altri vantaggi, con l' udienza a distanza il contribuente potrà risparmiare anche sui costi della propria difesa,

in termini di minori rimborsi spese da liquidare ai professionisti. Un altro aspetto ancora tutto da esplorare, ma da

non sottovalutare, è la turnazione tra le sezioni. L' ultima parte dell' articolo 16, comma 4, già citato stabilisce che

almeno un' udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato

richiesto il collegamento audiovisivo a distanza. Ebbene, se così è la legge, ogni presidente di sezione di

commissione tributaria provinciale e regionale dovrà calendarizzare le date in cui ogni sezione, a turno, tratterà le

controversie con udienza a distanza. Al fine di evitare che si sovrappongano date ed orari, il presidente della

commissione tributaria provinciale e regionale dovrà coordinare i lavori con i vari presidenti di sezione. Il che

potrebbe rivelarsi non semplicissimo, nel caso delle commissioni strutturate con più sezioni. Copie di cortesia Il

secondo aspetto su cui serve una riflessione è la prassi - più o meno diffusa

Il Sole 24 OreGiustizia

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 6 § ]

secondo i casi - di chiedere o auspicare la presentazione di copie cartacee di cortesia. Si sente già dire in qualche

udienza, spesso da parte del presidente del collegio, che nel caso in esame sarebbe stata utile la copia cartacea del

ricorso o anche della memoria aggiuntiva. Il punto è delicato. Perché se da un lato si può comprendere l' esigenza di

chi ha sempre lavorato con la carta, dall' altro non sarebbe conforme al dettato della legge arrivare a

istituzionalizzare in via di fatto la coesistenza delle due procedure (vale a dire quella telematica e quella cartacea).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 OreGiustizia

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 7 § ]

«Il grande pericolo? L' algoritmo si pub ancora manipolare»

L' INTERVISTA Alexey Malanov, esperto di cyber sicurezza per il colosso degli

antivirus Kaspersky, è uno dei più attenti osservatori dell' evoluzione delle

Intelligenze Artificiali (AI). In questa veste sarà uno dei relatori dell' incontro

Etica e pregiudizi algoritmici dell' AI che si terrà questa mattina a Roma (Piazza

Giuseppe Gioachino Belli 11) nell' ambito del Festival della Diplomazia. Al

centro del dibattito c' è una delle questioni tecnologiche più discusse del

momento: le AI stanno diventando sempre più autonome e noi non siamo del

tutto sicuri che facciano solo il nostro bene. È un «aspetto molto difficile da

comprendere - spiega Malanov - ma soprattutto da risolvere». Da tempo si

parla delle implicazioni etiche dell' Intelligenza Artificiale e il loro impatto sulla

società. Qual è in questo momento la più evidente? «Ora come ora l'

aspetto più reale è la discriminazione del machine learning (l' apprendimento

automatizzato alla base dell' AI ndr) a causa dei pregiudizi presenti nell'

algoritmo. Ad esempio gli algoritmi di credit scoring (un sistema usato dalle

banche per valutare la solvibilità dei consumatori ndr) vedono correlazioni

sbagliate e possono prendere delle decisioni in base al colore della pelle o al

sesso di una persona. Questo è un aspetto molto difficile da comprendere e testare, ma soprattutto da risolvere».

Discriminazione, effetti sull' economia e sulle dinamiche sociali. Di cos' altro dobbiamo preoccuparci? «La

discriminazione cominceremo davvero a vederla nel futuro più prossimo quando un sacco di persone inizieranno a

perdere i propri lavoro. Inoltre i cattivi iniziano ad avvelenare o hackerare gli algoritmi per trarne dei vantaggi». Che

tipo di vantaggi? Ha qualche esempio? «Gliene faccio due: Microsoft poco tempo fa ha provato ad educare un

chatbot attraverso Twitter lasciando che chiunque potesse interagirci. Hanno dovuto bloccare il progetto in poco

meno di 24 ore perché gli utenti del web avevano iniziato ad insegnare al bot ad imprecare e recitare il Mein Kampf.

Questo è un classico esempio di un avvelenamento del machine learning». Il secondo?

Il MessaggeroIndustria 4.0

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 7 § ]

«Serve a dimostrare che anche un ottimo modello matematico - uno che si basi su dei dati corretti per intenderci -

può essere ingannato semplicemente se qualcuno conosce in che modo funziona. Per esempio un gruppo di

ricercatori è riuscito a comprendere come manipolare un algoritmo di riconoscimento facciale utilizzando degli

occhiali speciali che introducono delle distorsioni minime all' interno delle immagini. E questo basta ad alterare i

risultati. In pratica fino a quando gli uomini sono più intelligente degli algoritmi, le persone saranno in grado di

ingannarli e può essere pericoloso. Pensiamo alla tecnologia di machine learning che potrebbe essere utilizzata

negli aeroporti per analizzare con i raggi X i bagagli alla ricerca di armi. Un terrorista potrebbe essere in grado di

mettere un oggetto con una certa forma accanto a un' arma e rendere questa completamente invisibile». Secondo

alcuni, un altro dei problemi che causerà l' utilizzo ancora più esteso delle AI è una nuova dipendenza,

ancora più profonda, dalla tecnologia. Cosa ne pensa? «No, non ritengo che questa dipendenza sia un grande

problema. In questo momento la nostra dipendenza da Internet è ancora più forte di quella dagli algoritmi di

Machine Learning. Ma fino a quando non iniziamo a pensare di fare a meno del web non credo che dovremmo

preoccuparci di questo». In molti vedono un rischio anche nella singolarità tecnologica, vale a dire il punto

in cui il progresso tecnologicoaccelera oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani.

Per lei è vicina? È un rischio reale? «Io non sono sicuro sia un rischio reale né sono del tutto convinto esista

davvero. Per me probabilmente seguiamo una cosiddetta curva logistica, cioè dopo essere avanzati di qualche

punto la nostra evoluzione tecnologica rallenta. E credo che abbiamo già superato questa soglia». In che senso?

«La vecchia idea per cui la potenza di elaborazione dei computer aumenta esponenzialmente ogni due anni ha già

raggiunto il limite. Non ci sono processi in natura che crescono in maniera esponenziale per lungo tempo. Perché

dovremmo aspettarci che i prossimi 50 anni siano innovativi almeno quanto i precedenti 50 anni?». Un altro

problema è legato all' incapacità delle AI di distinguere le sfumature umane. La presidente dell' Istituto ForesightJulia

Bossmann parla di «stupidità artificiale» dato che una AI potrebbe distruggere l' umanità se gli viene chiesto di

eliminare il cancro. Non con un istinto dettato dall' omicidio, ma dall' efficienza. «Ci sono una dozzina di ragioni per

cui scenari come questi potrebbero non verificarsi. Possiamo immaginare

Il MessaggeroIndustria 4.0

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[ § 2 2 7 5 8 6 1 7 § ]

l' AI come una persona davvero molto intelligente seduta in una casa da qualche parte con la possibilità di

rispondere a un sacco di domande. Si tratta di una persona pericolosa? Basta non dargli troppo potere». Qual è il

ruolo della cybersecurity in questo contesto? Possiamo immaginarla come una sorta di assicurazione?

«Ad oggi non c' è ancora una AI forte (un tipo di Intelligenza teorica, che sarebbe equiparabile a quella umana ndr)

che possa essere ritenuta l' Intelligenza Artificiale per eccellenza e non sappiamo se e quando ci sarà. Siamo ancora

al punto di partenza per cui non siamo in grado di comprendere quale genere di assicurazione ci serve davvero. Per il

momento esiste l' AI debole (focalizzata su un compito ristretto ndr) e pone i rischi di cui abbiamo parlato. È su di

essa che dobbiamo concentrarci». Francesco Malfetano © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il MessaggeroIndustria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 2

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[ § 2 2 7 5 8 6 2 0 § ]

Societario e real estate sono solo due dei settori sui quali i giuristi si confrontano

Avvocati e notai, professioni sempre più spesso affiancate

PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI

Avvocati e notai, due professioni che lavorano sempre più spesso a stretto

contatto tra di loro. Settore societario e real estate, principalmente, ma in

genere tutte le operazioni che vedono in gioco gli interessi di investitori

stranieri e contrattazioni telematiche, che necessitano di certezze giuridiche.

Insomma, sono sempre più frequenti i casi in cui la legge non è più in grado

di regolare, da sola, la complessità moderna: in molti settori sono decisive le

indicazioni che arrivano dalla giurisprudenza, ma pesano sempre di più

anche i contratti tra privati. È in questo campo che il notaio, forte anche delle

sue expertise tecnologiche, ha assunto un nuovo ruolo, propulsivo, e nei

settori di sua specifica competenza, in quanto pubblico ufficiale e per legge

super partes, è determinante nell' evitare il sopravvenire di contenziosi. Ed è

sempre più frequente trovarlo al fianco di un avvocato nela gestione di

operazioni di elevata complessità giuridica. «Le complessità crescenti del

diritto vivente stanno ponendo sempre più ai margini il cliché del notaio

«tradizionale», pubblico ufficiale fungibile per natura ed essenzialmente

garante della regolarità dell' atto», spiega Giuseppe La Scala, senior partner

di La Scala Società tra avvocati. «Soprattutto in materia commerciale e d' impresa è, invece, sempre più richiesta la

figura di un giurista che - senza ovviamente dimenticare il suo fondamentale contributo alla compliance negoziale -

si ponga su un piano dialettico con gli altri giuristi che assistono le parti. Oggi le operazioni straordinarie contengono

profili creativi semplicemente inimmaginabili qualche decennio fa. Basti pensare all' ormai ordinaria complessità di

un piano concordatario o di ristrutturazione: complessità che viene risolta in modo esemplare solo dalla sintonia di

avvocati, advisor finanziari, fiscalisti e notai, questi ultimi chiamati sempre più spesso a trovare la sintesi

perfettamente «legale» alle soluzioni operative e giuridiche al servizio della crisi d' impresa. Dunque un ruolo

proattivo, capace anche di «stressare» le fattispecie e di proporre una «giurisprudenza notarile» sempre più attenta

alle esigenze del sistema economico. Senza forzature, ovviamente, ma senza resistenze conservatrici all'

evoluzione interpretativa nel senso della ragionevolezza e dell' efficienza. Insomma: anche il Notariato è partecipe

della crescita di tutta la classe professionale del Paese; crescita senza la quale il Sistema Italia non potrà poggiare

su tutte le gambe necessarie per stare saldo e raggiungere gli standard delle economie delle nazioni al vertice dell'

economia mondiale. Tra l' altro, sono personale testimone della crescita professionale di cui ho goduto grazie al mio

lavoro di questi ultimi mesi al fianco di notai - e sono sempre di più - che onorano la tradizione di chi tra essi è stato

maestro di diritto anche in epoche risalenti. Dalle ultime

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[ § 2 2 7 5 8 6 2 0 § ]

operazioni di restructuring seguite dallo studio, passando alla trasformazione della nostra associazione

professionale in società per azioni fino - è cosa di qualche settimana fa - all' operazione senza precedenti con la

quale abbiamo creato l' Associazione dei Piccoli Azionisti del Milan attraverso la scissione di una associazione non

riconosciuta: tutti esempi di una collaborazione feconda tra avvocatura e Notariato che ci ha migliorato come

giuristi e professionisti a tutto tondo». Il settore immobiliare in Italia è caratterizzato da un sistema che assicura

trasparenza alle transazioni immobiliari e tutela le parti da eventuali vizi che possono inficiare il mercato. Ciò è

possibile unicamente attraverso una sinergia virtuosa tra pubblici uffici e professionisti, ed in particolare a mezzo di

pubblici ufficiali come i notai che «assicurano» il diritto di proprietà ed il corretto trasferimento dei beni, con tempi di

trasmissione e pubblicità accelerati. «La collaborazione tra avvocato e notaio nelle operazioni di real estate può

rivelarsi essenziale, sin dal momento della due diligence», dice Maurizio Fraschini, partner di Jenny. Avvocati. «I

profili di criticità che possono evidenziarsi in alcuni immobili o aree destinate a uno sviluppo, necessitano ormai di

interventi multidisciplinari che includono necessariamente aspetti di diritto civile, amministrativo, fiscale legati anche

al titolo ed alle sue peculiarità. Il notaio, in questa prospettiva, è un vero e proprio advisor che supporta le scelte dell'

investitore, in team con gli altri professionisti. Da questa interdisciplinarietà deriva che il notaio venga sempre più

coinvolto nelle fasi preliminari dell' operazione. Il vantaggio e le sinergie sono evidenti negli asset deal, ma sono allo

stesso modo rilevanti in operazioni strutturate come share deal, soprattutto se i veicoli societari in questione non

sono domestici. In tali casi, infatti, occorre che l' avvocato possa analizzare e gestire sia le tematiche societarie

relative al target, sia gli aspetti più peculiari e domestici legati all' asset sottostante. Nella nostra esperienza,

abbiamo sempre beneficiato della collaborazione con i notai con i quali abitualmente lavoriamo, sia nella fase dello

structuring dell' operazione, sia nella sua implementazione e perfezionamento. La nostra clientela è, per una parte

significativa, costituita da investitori internazionali e - anche in ragione del fatto che all' estero, in alcuni casi, non

esiste questa netta cesura tra la figura del notaio e quella dell' avvocato - è già culturalmente orientata a farsi

assistere da team multidisciplinari». Molto proficua è la collaborazione che si verifica nell' ambito del settore delle

energie rinnovabili, in cui l' intervento del notaio è di grande importanza. «Nell' ambito delle rinnovabili, le

interrelazioni tra notaio e avvocato rilevano oltreché nella fase conclusiva del deal - come generalmente avviene

nelle operazioni di M&A - anche, se non soprattutto, per quanto concerne gli aspetti immobiliari legati alle stesse,

ossia l' acquisizione dei diritti reali sulle aree interessate dalle opere», spiega Michele Di Terlizzi, managing partner di

L&B Partners, «le formalità richieste derivanti da normative datate e poco confacenti ad un settore in rapida

evoluzione e in fervente trasformazione qual è quello delle rinnovabili, rischiano di rallentarne, quando non del

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tutto ostacolarne, lo sviluppo. Esempio di ciò sono, tra le altre, la disciplina sulla prelazione agraria e quella sul

desueto istituto degli usi civici. In queste situazioni è importante il carattere valutativo e interpretativo dell' attività

notarile, che non riguarda soltanto l' individuazione della norma applicabile al fatto concreto, ma anche la

ricostruzione del caso stesso e l' elaborazione della norma ad atta attraverso l' interpretazione della legge». «La

nostra esperienza ci dice che la collaborazione con i notai è molto importante anche per migliorare il servizio al

cliente e ridurre il rischio di contenzioso soprattutto nel caso di eventuale inadempimento del contratto preliminare

da parte di una delle parti con eventuali azioni (anche strumentali) di responsabilità» evidenzia Marco Ferraro,

managing partner d ello studio legale FGA- Ferraro Giove Associati. «Sono diversi i casi in cui, unendo professionalità

giuridiche diverse, è stato possibile gestire nella maniera più virtuosa diver si dossier, evitando il ricorso al

contenzioso». Una professione con un' identità granitica, quella di pubblico ufficiale che agisce su delega dello Stato

per garantire la certezza delle operazioni economiche più importanti, e che si trova a cavalcare le sfide della

tecnologia e del digitale per offrire soluzioni ai bisogni di una società liquida con esigenze in continuo mutamento. Il

ruolo del notaio resta senz' altro quello di garanzia: il notaio presente attivamente nel tessuto economico-sociale di

tutto il territorio nazionale, accompagna imprese e famiglie nei momenti fondamentali della loro vita. La certezza dei

dati contenuti nei pubblici registri, immobiliare e societario, rappresenta un valore per il sistema paese e il controllo di

legalità preventivo è un elemento di g aranzia e trasparenza per lo sviluppo economico. Il Notariato è un modello di

garanzia ed efficienza «made in Italy» che in questi anni ha contribuito in campo societario al miglioramento per l'

Italia dell' indice 'starting a business' di ben 23 posizioni (rapporto Doing Business 2019 della Banca Mondiale) e dal

2012 ad oggi la posizione dell' Italia nell' indicatore «registering a property» è migliorata di 60 posizioni grazie alla

riduzione dei tempi e delle procedure nonché grazie al sistema di trasmissione telematica notarile che offre affida

bilità e certezza ai pubblici registri italiani. Il cuore della funzione notarile non cambia, le modalità di realizzazione sì.

L' informatizzazione è il fiore all' occhiello della professione. Un milione e mezzo di investimento all' anno e 18 negli

ultimi 10 anni, una rete unica che collega 5mila studi e oltre 182 milioni di euro di aggiudicazione con le aste

telematiche sono i primi dati utili a capire il successo di questa rivoluzione informatica. In un unico adempimento il

notaio garantisce la registrazione degli atti immobiliari in un giorno. Dal 2002 è stata avviata la trasmissione

telematica degli atti al registro delle imprese. Oltre alla dimensione di offerta servizi, il Notariato ha avviato una

riflessione sulle potenzialità offerte del digitale, per esempio il tema dell' eredità digitale, dell' intelligenza artif iciale,

della blockchain e degli smart contract. Del nuovo ruolo del notaio ha parlato anche il presidente

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[ § 2 2 7 5 8 6 2 0 § ]

emerito della Corte costituzionale, Paolo Grossi: «Mai come oggi, con lo spostamento dell' asse del diritto dal

legislatore a lla prassi, ai notai spetta una qualifica nuova. I notai sono chiamati a un ruolo attivo, di «facilitatori» del

diritto». © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 6 2 1 § ]

Il mercato Alessandro Penati

Banche: una crisi senza apparente fine

I segue dalla prima D ai minimi del 2009 (vedi grafico) l' indice delle banche

ha perso un altro 32%, nonostante il +86% delle Borse europee. Oggi le

banche valgono poco: in media lo 0,6 del patrimonio netto (indice Euro

Stoxx Banks); non molto più dello 0,55 medio del 2011/12, al culmine della

crisi della moneta unica, nonostante le condizioni finanziarie siano

radicalmente migliorate. È un problema comune all' Eurozona, non solo

delle banche italiane. La bassa valutazione rispecchia la bassa redditività: in

media ci si attende il 7%, insufficiente a remunerare adeguatamente il

rischio del capitale in bilancio; di qui lo sconto del mercato. L' aspettativa è

che la redditività depressa perduri nei prossimi anni. Politica, autorità

monetarie e management bancario si dividono la responsabilità del declino.

Il pubblico scandalo per gli interventi a sostegno delle banche dopo la crisi

finanziaria ha indotto le autorità a imporre coefficienti di capitalizzazione

sempre più elevati rispetto agli attivi ponderati per il rischio, per ridurre

drasticamente la leva e la rischiosità degli attivi. L' inevitabile conseguenza

è stata il crollo della redditività sul capitale, scesa dal 17% medio nel

periodo 2000-2007, al 7%. Di fatto quello bancario è diventato quasi un settore di pubblica utilità, che distribuisce

dividendi elevati per via dell' eccesso di capitale e della mancanza di opportunità di investimento redditizie. A queste

valutazioni, infatti, il tasso medio del dividendo dell' indice bancario (6%) è più alto delle utilities (4,6%). A deprimere

la redditività ha poi concorso anche la politica monetaria dei tassi negativi. La riduzione del rischio imposta dalle

autorità implica gravi danni collaterali che ne minano lo scopo. Bassa redditività e bassi multipli rendono arduo il

processo di aggregazione essenziale per l' efficienza del sistema, e gli aumenti di capitale richiesti dagli obblighi di

patrimonializzazione. La riduzione della rischiosità ha fatto sì che una larga fetta del mercato del credito, quello a più

alto rendimento (e rischio), si spostasse verso il cosiddetto shadow banking, con effetti perversi sul rischio

finanziario complessivo dell' Eurozona; e l' investment banking è sempre più appannaggio delle banche americane.

Ma anche il management ha gravi responsabilità. Applicare tassi negativi ai grandi depositi, che sono molto mobili,

non risolve il problema della redditività. Le banche non hanno ancora affrontato con decisione i costi ereditati da un'

epoca in cui macinavano profitti, e mantengono una rete di distribuzione fisica costosa e in larga parte inutile.

Personalismi, gelosie e nazionalismi impediscono fusioni e acquisizioni, specie transnazionali, che permetterebbero

a un sistema frazionato e sottodimensionato di beneficiare

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lunedì 21 ottobre 2019

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delle economie di scala. Tutte le banche puntano sui ricavi da commissioni proprio quando tecnologia,

innovazione finanziaria e concorrenza delle società non bancarie le stanno falcidiando: basti pensare all' esplosione

degli Etf nel risparmio gestito, alle piattaforme digitali e uso di intelligenza artificiale per l' erogazione dei crediti; o

alle iniziative online per la ricerca di mutui e polizze alle condizioni più vantaggiose. Ma è proprio sulla tecnologia

che le banche stanno perdendo la partita. Non si sono accorte che la rivoluzione digitale avrebbe rivoluzionato il

sistema dei pagamenti e l' offerta di prodotti e servizi. Così sono rimaste alla finestra a guardare, lasciando che

fossero le società non finanziarie a svilupparli, con grande profitto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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L' analisi

Dall' automotive ai farmaci la fabbrica tira se automatizzata

GLI INVESTIMENTI E LE TECNOLOGIE LA SFIDA ITALIANA GLI SVILUPPI FUTURI

sibilla di palma, milano Il settore ha visto un forte sviluppo negli ultimi anni.

Otto aziende italiane su dieci ritengono che la rivoluzione digitale porterà

grandi cambiamenti nella produzione. Ma dopo la crescita c' è una frenata I

ndustria 4.0, smart manufacturing, Internet of things nell' industria. Sono

tutti termini di cui si sente sempre più spesso parlare e che indicano la

stessa evoluzione all' interno delle fabbriche chiamate a restare al passo

con la digital transformation nei processi produttivi pena la perdita di

competitività. Un mercato che corre sempre più veloce, ma che necessita

di un maggior coinvolgimento dei dipartimenti hr e dei lavoratori nella

progettazione e nello sviluppo delle soluzioni. A dare un' idea di cosa si

intende per Industria 4.0 è la società di consulenza Mckinsey che la

def in isce come un s istema produtt ivo industr ia le sempre p iù

automatizzato, interconnesso internamente e verso l' esterno e che

prevede la massima ottimizzazione di costi e sprechi grazie all' uso di

tecnologie d' avanguardia con cui gli addetti alle diverse mansioni devono

saper interagire come l' Internet of things, il cloud computing, la realtà

aumentata e i big data. Si tratta di un settore che ha visto un forte sviluppo negli ultimi anni. Secondo l' osservatorio

Industria 4.0 condotto dalla School of Management del Politecnico di Milano, il mercato dei progetti legato a questo

ambito (soluzioni It, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati) ha

raggiunto nel 2018 un valore di 3,2 miliardi di euro, in crescita del 35% rispetto all' anno precedente. Una quota che

risulta in aumento del 140% se si considerano gli ultimi quattro anni, grazie soprattutto agli investimenti effettuati nel

2017 sulla spinta del Piano Nazionale Industria 4.0. Soffermandosi sulle tecnologie 4.0 più diffuse a vincere è l'

industrial IoT (la componentistica per connettere i macchinari alla rete) che con un valore di 1,9 miliardi di euro

rappresenta il 60% del mercato e registra la crescita più marcata, seguita da industrial analytics e cloud

manufacturing. L' indagine approfondisce inoltre quanto le imprese italiane si sono attivate per restare al passo con

questa rivoluzione. Su un campione di 192 aziende, l' 80% ritiene che Industria 4.0 sia una rivoluzione che porterà

cambiamenti radicali con grandi potenzialità ancora da esprimere. Solo il 20% la considera un' evoluzione di quanto

già avviato negli anni precedenti. Appena un' azienda

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su tre, però, ha effettuato una valutazione della propria preparazione digitale, il 54% è interessato a farlo in futuro,

mentre il 14% non lo ha fatto e non ha intenzione di farlo. In quanto alle applicazioni 4.0, il 42% dei progetti si

sviluppa in ambito smart factory (produzione, logistica, manutenzione, qualità, sicurezza e rispetto norme), il 33%

nello smart lifecycle (sviluppo prodotto, gestione del ciclo di vita e gestione dei fornitori) e il 25% nello smart supply

chain (pianificazione dei flussi fisici e finanziari). L' Osservatorio delinea inoltre i benefici che i progetti attivi da oltre

un anno hanno portato alle aziende. Tra questi, la migliore flessibilità di produzione, l' aumento dell' efficienza dell'

impianto, la riduzione dei tempi di progettazione e l' opportunità di sviluppare prodotti innovativi. Mentre tra le

criticità che impediscono un maggior sviluppo dell' Industria 4.0 rientrano le difficoltà nell' uso della tecnologia e nell'

adozione degli standard, le problematiche di natura organizzativa e nella gestione delle competenze, le difficoltà di

change management e l' insoddisfazione per l' offerta. Giovanni Miragliotta, co-direttore dell' Osservatorio Industria

4.0 del Politecnico di Milano, traccia un quadro di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi: «Gli scorsi anni

sono stati un periodo di forte crescita 3,2 MILIARDI Il mercato dei progetti nel 2018 ha avuto un valore di 3,2 miliardi

di euro 1Le imprese italiane si sono attivate per restare al passo con la sfida 1 ALAMY.

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La ricerca

E-health, nell' Italia che spende poco si fanno strada cinque eccellenze

TECNOLOGIA AMICA DEI BILANCI LE ESPERIENZE ITALIANE

andrea frollà, roma Da noi il digitale impegna ancora appena il 20% del

totale della spesa sanitaria, calcola l' Osservatorio di settore del Politecnico

di Milano: una soglia insufficiente, secondo le stime Ocse. Ma università e

imprese stanno sfornando novità a getto continuo. Ci vorrebbe però più

coordinamento D ispositivi indossabili per monitorare i parametri vitali,

assistenti virtuali per velocizzare le diagnosi dei pazienti, connessioni 5G

per gestire gli interventi chirurgici da remoto, soluzioni di intelligenza

artificiale per snellire le file al pronto soccorso e stampanti 3D per formare i

medici del futuro. La rivoluzione digitale sta pian piano travolgendo anche

la sanità. E per un settore che vive di equilibri difficili tra costi, efficienza,

valore, sostenibilità e soprattutto vite umane non è proprio una rivoluzione

semplice da governare. Invecchiamento della popolazione, aumento delle

malattie croniche sono due tra le cause più pressanti nello spingere il

sistema ad adottare le nuove tecnologie. Queste tendenze non stanno solo

spingendo verso l' alto la spesa sanitaria globale, ma stanno anche

mettendo in luce l' errata allocazione di questa spesa. Secondo le stime

dell' Ocse, circa il 20% della spesa sanitaria apporta infatti un contributo minimo o nullo al miglioramento della salute

delle persone a causa dell' inappropriata allocazione delle risorse. Ed è proprio in questo contesto che entrano in

gioco le tecnologie come strumenti abilitanti di efficienza ed efficacia. Lo dimostra l' impennata della spesa globale

in tecnologie per la sanità degli ultimi anni: dai 79 miliardi rilevati nel 2015 ai 142 miliardi dello scorso anno, e nel

2020 secondo Statista si supererà il muro dei 200 miliardi. Risorse che, aggiungono gli analisti di Frost&Sullivan,

tendono a concentrarsi ormai su alcuni ambiti specifici: big data (30%), intelligenza artificiale (24,5%), mobile (14,8%)

e wearable (i dispositivi indossabili, 10,2%). Questi trend stanno interessando anche il nostro Paese, che purtroppo

continua a non brillare nello scenario internazionale: la media dei Paesi Ocse è una spesa di 3.992 dollari pro capite

(a parità di potere d' acquisto), mentre in Italia ci fermiamo a 3.428 dollari. Non va meglio esaminando la sola spesa

pubblica, visto che il gap resta vicino ai 500 dollari (3.038 dollari contro una media di 2.545 euro a testa spesi dal

Servizio sanitario nazionale italiano). Secondo l' ultima edizione dell' Osservatorio eHealthLab, elaborato da

NetConsulting Cube e presentato in occasione del Digital Health Summit andato in scena a Milano, il mercato della

sanità digitale in Italia ha toccato quota 1,72 miliardi di euro nel 2018, con una crescita del 4,2% rispetto al 2017 e un

trend simile per l' anno in corso. Questa spesa continua però a essere cannibalizzata dalla macchina

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operativa (80% del totale), lasciando poco spazio alla progettualità di più lungo periodo. La buona notizia è che

nonostante alcuni limiti strutturali (la frammentazione dei centri di spesa, la scarsità di competenze manageriali in

tema di innovazione e il pressing asfissiante delle malattie croniche), le esperienze virtuose si stanno moltiplicando,

nel pubblico e nel privato. Il Dipartimento di medicina e chirurgia l' Università di Salerno sta sviluppando in tandem

con il Cirpa e l' azienda Ict Innovery una piattaforma tecnologica che analizza variabili cliniche ed extra-cliniche su

pazienti, operatori sanitari e strutture, per ridurre il numero di parti con taglio cesareo clinicamente non necessari (in

Europa ogni anno se ne stimano circa 160mila l' anno con un surplus di costo di 156 milioni di euro). C' è la startup

innovativa Intech, che integra composti stampati in 3D, assistenti virtuali e intelligenza artificiale per formare i medici

4.0. Oppure l' algoritmo ideato dalla Cattolica e dalla Bicocca, che aiuta il pronto soccorso a dare il giusto codice alle

emergenze su diagnosi complesse. Ci sono poi il sistema di telemedicina sviluppato sempre dai due atenei con il

Centro cardiologico monzino per prevenire i disturbi del ritmo e della fibrillazione atriale come l' ictus, e il chatbot per

la ricerca documentale avanzata lanciato dalla Società italiana di nefrologia con Amgen e Ibm. «Sarebbe però

opportuno un coordinamento maggiore tra queste esperienze - auspica però l' ad di NetConsulting Cube, Annamaria

di Ruscio - Allo stesso tempo servono pure visioni e approcci omogenei, che mettano sempre al centro di ogni

progetto la misurabilità del valore, tanto per il singolo quanto per la collettività». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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FORMAZIONE COMPETENZE La startup innovativa Intech ha sviluppato unprogetto che integra ...

FORMAZIONE COMPETENZE La startup innovativa Intech ha sviluppato un

progetto che integra composti stampati in 3D, assistenti virtuali e

intelligenza artificiale per innalzare il livello della formazione per i medici

4.0.

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La storia 300

Il cervello al primo posto e aumenta l' occupazione

IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO FOCUS SULLE COMPETENZE GLI OBIETTIVI FUTURI

milano Janssen Italia, nel sito industriale di Borgo San Michele in provincia

di Latina, ha ideato un nuovo sistema di produzione di medicine "L industria

4.0 non nasce solo dalle macchine. L' intelligenza artificiale consente di

fare tutto con una velocità estrema, ma la più importante resta sempre l'

intelligenza umana. Quando abbiamo abbracciato l' idea di industria 4.0 non

abbiamo infatti pensato solo a un modello di produzione, ma anche a un

nuovo sistema di gestione aziendale che consentisse la connessione tra

sistemi fisici e digitali e passasse attraverso la valorizzazione del fattore

umano». Parola di Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore

de legato d i Janssen I ta l ia , az ienda farmaceut ica de l g ruppo

Johnson&Johnson, che ha tradotto questo concetto in realtà dando vita nel

proprio sito produttivo di Borgo San Michele (in provincia di Latina) a un

nuovo sistema in continuum manufacturing, ideato dagli ingegneri italiani

del gruppo, che ha consentito di velocizzare la capacità produttiva,

aumentare la flessibilità e ridurre gli errori, oltre a benefici per spazio e

controllo della qualità. Per dare qualche numero, l' azienda ha investito lo

scorso anno in ricerca a livello globale 8,4 miliardi di dollari (7,6 miliardi di euro), ha sviluppato oltre 100 farmaci e

ottenuto dalla Food and Drug Administration americana nove designazioni di terapie innovative. Concentra la propria

attività in sei aree terapeutiche chiave: oncologia ed ematologia, immunologia, neuroscienze, infettivologia (Hiv e

Tbc multiresistente) e vaccini, malattie del metabolismo e del sistema cardiovascolare e ipertensione polmonare. L'

introduzione del sistema a flusso continuo, il cui costo ammonta a dieci milioni di euro, fa seguito a un processo di

automazione industriale 4.0 già intrapreso presso il polo di Borgo San Michele fondato in larga parte sulla

robotizzazione delle operazioni in un' ottica di semplificazione delle attività e di miglioramento del controllo di

processo. Spicca il miglioramento della capacità produttiva (circa il quintuplo di quella attuale). C' è anche la

possibilità di gestire le prime tre fasi di produzione (la granulazione a letto fluido, la miscelazione finale e la

compressione) nella stessa linea senza nessuna interruzione, eliminando tutte le lavorazioni e i passaggi intermedi,

così da minimizzare gli errori, aumentare la velocità (di circa il 30%) e innalzare gli standard produttivi. Inoltre è stato

possibile concentrare tutto il processo in un unico ambiente, oltre a fare importanti passi in avanti anche in termini di

controllo qualità interno grazie all' utilizzo del Pat - Process Analytical Technology, un insieme di tecnologie in grado

di analizzare il prodotto in tempo reale, durante le fasi di lavorazione, senza dover più inviare i campioni in

laboratorio. La maggior automazione non ha comportato una riduzione dei costi di manodopera. Al contrario l'

azienda

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lunedì 21 ottobre 2019

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ha incrementato il personale di 300 unità, arrivando alle 650 attuali, oltre ad aver investito su formazione e

riqualificazione. Nell' ottica di un fattore umano considerato cruciale, sia sul fronte degli «ingegneri che hanno

permesso di realizzare questo impianto, sia dei dipendenti incaricati di lavorare sulla nuova linea di produzione »

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sottolinea Scaccabarozzi. Da questo punto di vista, rileva «il tema non è la sostituzione, bensì la riqualificazione

permettendo alle risorse di uscire dalla routine produttiva per entrare in un mondo di aggiornamento continuo anche

attraverso la rotazione dei ruoli così da far acquisire al personale competenze multiple». Inoltre, aggiunge, «abbiamo

eliminato la fisicità nella produzione perché dei lavori più pesanti si occupano le macchine e questo ha permesso di

avere una popolazione aziendale a più elevata specializzazione e componente femminile, essendo composta per

metà da laureati e per metà da donne». Lo stabilimento è un polo di 136mila mq la cui produzione, di circa quattro

miliardi di compresse l' anno, è destinata per oltre il 90% all' estero. Negli ultimi cinque anni è stato oggetto di

investimenti per 115 milioni di euro, che hanno portato a un ampliamento di 3mila mq e a un aumento delle capacità

produttive (è previsto un ulteriore piano di investimenti di 58 milioni di euro fino al 2021): «Due anni fa abbiamo

esteso la nostra superficie e non vogliamo fermarci, raggiungendo una massa critica ancora più forte - sottolinea

Scaccabarozzi - Siamo specializzati nella produzione di compresse e questa si è rivelata una scelta vincente perché

nella farmaceutica si va sempre di più verso la somministrazione di farmaci orali a discapito di altre terapie meno

valide in termini di qualità della vita, come ad esempio le iniezioni». In futuro, «vorremmo espandere ulteriormente la

produzione (l' intento è arrivare a cinque miliardi di compresse nel 2021) ed essere sempre più competitivi in termini

di innovazione, qualità e costi. Continuando così a essere un polo produttivo di eccellenza mondiale e un esempio

da replicare che stiamo esportando anche sul mercato cinese». - s.d.p. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 8,4 MLD DI

DOLLARI L' azienda ha investito lo scorso livello globale 8,4 miliardi di dollari ADDETTI È l' incremento occupazionale

che ha portato la pianta organica a 650 unità.

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Il salone di Tokyo Da giovedì al via il "Motor Show" più tecnologico del pianeta

Il futuro secondo il Giappone fra concept elettrici, droni e robot

DI FRANCESCO PATERNÒ

TOKYO - Dentro il "Tokyo Big Sight", l' enorme centro congressi che ospita il

46esimo Motor Show dal 24 ottobre al 4 novembre, c' è un tale accumulo di

batterie agli ioni di litio che ci si potrebbe illuminare buona parte della città.

L' auto elettrificata è protagonista del salone giapponese, fra modelli pronti

per essere venduti e prototipi in rampa di lancio insieme a una flotta di

mezzi a zero emissioni che appartengono a quella micromobilità di cui il

Giappone è portabandiera. Un messaggio importante in vista delle Olimpiadi

che si svolgeranno qui nel 2020, di cui sostenibilità ambientale e

automazione saranno parte integrante. Più di altre manifestazioni

motoristiche nel mondo, il Motor Show jap dà sempre segni tangibili di

futuro fra concept spettacolari, droni, robotica. Un campo che quest' anno è

però occupato quasi esclusivamente dai costruttori di casa: di stranieri

sono presenti soltanto Mercedes e Smart, più Renault e il suo marchio

sportivo Alpine. Senza considerare che la partecipazione di Renault è

obbligata, navigando al timone dell' alleanza con Nissan e Mitsubishi in

mezzo a una tempesta dopo la fine dell' era Ghosn. Tornando al futuro,

cosa c' è di più avanti dell' idrogeno, l' altra faccia delle zero emissioni? Toyota porta al Salone la seconda

generazione di Mirai fatta di celle a combustibile, berlina completamente ridisegnata con sotto serbatoi più grandi

per una autonomia estesa fino a 650 chilometri. E sdogana l' elettrico puro, sia su una citycar in vendita solo in

Giappone alla fine del 2020, sia su un prototipo Lexus. Anche Mazda espone il suo primo concept a zero emissioni,

mentre Nissan racconta quale è la sua visione di domani attraverso il prototipo Imk. Honda si concentra sulla quarta

generazione della Jazz, berlina cinque porte di segmento B (svelata in contemporanea anche ad Amsterdam) sotto

la quale batte un inedito cuore ibrido con cui arriverà in Europa. Risposta diretta alla nuova Toyota Yaris, in vendita

dall' estate del 2020 e che d' ora in poi si chiamerà così in tutto il mondo, Giappo ne compreso. Tra gli altri jap, Suzuki

porta ben quattro novità mentre Subaru non si limita a presentare la nuova wagon Levorg ma a celebrare un

compleanno triste, almeno per i suoi fan: dopo trent' anni di onorata carriera, manda in pensione il motore boxer a

cilindri contrapposti. Al suo posto? Ancora top secret. j Nissan Il prototipo della citycar Imk che sarà presentato dalla

casa giapponese al salone di Tokyo.

La RepubblicaIndustria 4.0

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Il graffio

La svolta degli industriali di Bari -Bat

Il Sud che vuole imporsi sul mercato ha bisogno di «teste». Perché il tempo

degli investimenti concentrati in capannoni e macchinari volge al termine. L'

ha capito Confindustria che, attraverso la territoriale Bari-Bat, sollecita l'

amministrazione regionale pugliese a mettere in campo una politica mirata.

Anzi, ha fatto di più: individuata l' esigenza (bloccare la fuga di professionalità

verso altri territori) ipotizza uno strumento che inverta la tendenza. Una

misura collegata alla prossima programmazione dei fondi strutturali (2021-

27). Afferma Sergio Fontana, presidente degli industriali locali (nonché patron

della Farmalabor): «Vorrei che anche un giovane di Brescia, con tutta la sua

famiglia, possa essere invogliato a trasferirsi in Puglia per lavoro. Vanno

sostenute le assunzioni a tempo indeterminato con sgravi contributivi e

incentivato il trasferimento a fronte di mutui agevolati e asili nido gratuiti». È

questo un piccolo salto culturale. O semplicemente un modo alternativo di

«valorizzare» una criticità. Sul piatto, fonti legate alla Regione, indicano una

dotazione teorica di 500 milioni da spalmare nei vari anni. Chissà che la

sperimentazione non diventi presto un esempio per l' esecutivo giallorosso

che con il reddito di cittadinanza non ha mai conquistato i favori di chi odia i «sussidi improduttivi». Ne trarrebbe

beneficio l' immagine di un Mezzogiorno sempre in affanno e poco propositivo. E soprattutto il sistema produttivo.

Si parla (anche nel manifatturiero) della necessità di transazione tecnologica e intelligenza artificiale. Va bene, ma

senza giovani c' è poco da fantasticare.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 37

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L' ibrido rilancia Melfi, pronte Renegade e Compass

Lo stabilimento dove veniva prodotta la Punto, convertito all' elettrificazione del Gruppo FCA

Gianni Antoniella

Melfi Venticinque anni fa apriva la SATA di Melfi. Era il grande stabilimento in

Basilicata dove la Fiat voleva fare come la Toyota, dove il mantra era la

«qualità totale», dove si fabbricavano le Punto (quelle della prima

generazione). Dopo un quarto di secolo la fabbrica è ancora la punta

avanzata della galassia FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Oggi a Melfi le scritte

Fiat sono scomparse e sembra di stare in Michigan (dove ha sede la Chrysler):

tutti quelli che lavorano qui hanno tute con la scritta Jeep e molti cartelli,

come quelli che richiamano l' attenzione a osservare le regole per evitare

infortuni, sono in inglese. Ebbene, in questo arcaico angolo d' Italia il Gruppo

FCA parla di produzione che sarà controllata dall' Intelligenza Artificiale, di

smart factory, di una scuola - la Plant Academy - che, puntando sul binomio

«competenza e talenti», istruisce chi lavorerà nelle officine. Il lavoro è sempre

più complesso, ha spiegato l' artefice della Academy, l' ingegner Stefano

Leggero, quindi c' è bisogno di personale ad alta scolarità: servono giovani

ingegneri per governare i team di base in catena di montaggio. A Melfi FCA

parla anche di elettrificazione. Per Roberto Di Stefano, responsabile e-mobility

(mobilità elettrica) di FCA per Europa, Medio Oriente e Asia (EMEA), il Gruppo arriva sul mercato con elettriche, ibride

plug in e servizi correlati al momento giusto, nel 2020. FCA, a gennaio, farà esordire Panda, 500 e Ypsilon mild hybrid

(l' elettrico aiuta il motore termico, non lo sostituisce), poi arriveranno le Jeep Renegade e Compass ibride plug in

(con 50 km di autonomia a «emissioni zero» e potenze fino a 240 cv), la Fiat 500 elettrica (costruita a Mirafiori su

una nuova piattaforma) e il Ducato a batterie. «Mentre - spiega Di Stefano - per la 500X l' ibridazione non è stata

ancora decisa, anche se non sarebbe un problema vista la stretta parentela del Suv Fiat con la Jeep Renegade».

Tornando allora alla Renegade e alla Compass, va aggiunto che le «ibride alla spina» saranno costruite per tutto il

mondo solo a Melfi, come le Compass standard destinate al mercato europeo. I due suv ibridi hanno un pacco

batterie da circa 11 kW sistemato, dopo opportuno adattamento, nel tunnel centrale. Il serbatoio di benzina delle

ibride è di soli 35 litri. Compass e Renegade plug in sono 4x4, perché il motore elettrico muove le ruote posteriori e

quello termico le anteriori. RIPRODUZIONE RISERVATA.

Corriere della SeraIndustria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 42

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La locomotiva va, servono investimenti

Il Rapporto 2019 della Fondazione Nord Est: cresciamo il doppio dell' Italia ma ci siamo dimenticati del futuro

C' è una preoccupazione remota guardando a Nord Est. Il ciclo degli

investimenti e il loro livello non è sufficiente per mantenere, da qui a cinque

anni, quest' angolo d' Italia sui livelli di eccellenza, fianco a fianco con le

regioni più ricche e produttive d' Europa. Lo sottolinea, citando fatti e

soprattutto numeri, Carlo Carraro, direttore scientifico della Fondazione Nord

Est, il centro studi della Confindustria veneta, che ha recentemente licenziato

il Rapporto 2019 della Fondazione, dedicato al Pentagono dello sviluppo.

«Oggi il Nord Est è ancora una regione economicamente felice. Se ci

guardiamo indietro, vediamo che qui è andata particolarmente bene,

soprattutto nel confronto con il resto d' Italia - dice Carraro -. Il Pil nel 2019

crescerà attorno allo 0,5 per cento contro una media nazionale, che per altro

ingloba i risultati di quest' area, che varia tra lo zero e lo 0,1 per cento. Nel

2020 le previsioni dicono che l' Italia crescerà dello 0,5 per cento e il Nord Est

tra lo 0,9 e l' 1 per cento, praticamente a velocità doppia rispetto al resto del

Paese. E lo stesso troviamo guardando altri parametri, dalla disoccupazione

all' export, dall' impiego giovanile alla raccolta differenziata. I motivi di

ottimismo non mancano, anche se nel breve periodo forse alcune aziende coinvolte nella catena di fornitura dei big

dell' automotive tedesco potrebbero risentire parzialmente delle difficoltà altrui». La preoccupazione, evidenzia il

lavoro della Fondazione Nord Est, è a cinque anni. La rivoluzione digitale in corso avrà un impatto così importante

sul ciclo della manifattura, vero cuore produttivo del Nord Est, che si impone un cambiamento a cui le imprese della

regione sembrano del tutto impreparate. Mancano investimenti. «Negli ultimi anni - sottolinea Carraro - si è assistito

al crollo degli investimenti pubblici e a una frenata degli investimenti privati. Il pubblico si è focalizzato

esclusivamente su politiche redistributive e quel poco che è stato fatto, come nel caso positivo di Industria 4.0, è

stato fatto per troppo poco tempo. Un progetto biennale non è sufficiente a cambiare la radice dell' impresa. È stato

un progetto positivo, sia chiaro, molti ne hanno approfittato, ma non sufficiente per prepararsi al domani. Così oggi è

viva una preoccupazione fortissima verso il futuro, soprattutto perché la dinamica dei Paesi concorrenti è molto più

veloce. È necessario investire in capitale umano, in formazione, ma i progetti che riguardano le scuole professionali,

le scuole tecniche, anche a livello universitario, non sono neppure iniziati. Stiamo accumulando ritardi per gli

investimenti mancati, penso al digitale, all' intelligenza artificiale, la bioingegneria, la lotta al cambiamento climatico.

Altrove vanno più veloci».

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 3 5 § ]

La preoccupazione è orizzontale. Tanto profondo sarà il segno della rivoluzione digitale che non ci sarà settore in

grado di ricavarsi una nicchia al riparo dal cambiamento. «Il manifatturiero - continua Carraro - sarà il settore più

esposto alla rivoluzione in atto, che a cinque anni cambierà il modo stesso di produrre. Ma neppure l' agrifood, che

pure in Veneto è settore di grande interesse e continuamente in espansione, potrà ignorare gli effetti del

cambiamento climatico in corso. Il crollo degli investimenti, evidente nel settore pubblico, riguarda però anche i

privati e questo è particolarmente preoccupante perché l' imprenditore deve trovare il modo di investire nel proprio

futuro. Invece non lo sta facendo». L' istruzione è al centro. «Come nel resto del Paese - conclude Carraro -, anche in

Veneto abbiamo evitato di pensare alla formazione dei lavoratori di domani e la regione oggi ha perso attrattività

rispetto a Milano e a Bologna, che si sono dimostrate più capaci di guardare avanti. È necessario prendere

coscienza del ritardo accumulato e agire rapidamente per recuperare. Altrimenti la frenata sarà inevitabile». Con

effetti a cascata.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 0 § ]

Mps, L'«officina» è permanentee La triennaleè sostenibile

Cambia faccia Officina Mps e diventa un laboratorio permanente aperto a

tutte le start up che vorranno contribuire all' evoluzione della banca. Dopo i

positivi risultati delle prime due edizioni, che hanno coinvolto quasi 500 start

up, Officina Mps si trasforma in una struttura organica della banca dedicata

alla crescita di realtà imprenditoriali ad alto contenuto innovativo. «In questa

maniera - dice Marco Morelli, amministratore delegato del Monte dei Paschi di

Siena - rafforziamo il nostro posizionamento di banca attenta all' innovazione.

Incorporare all' interno della nostra struttura i fattori genetici dell' innovazione

ci permette di accelerare il percorso di cambiamento culturale e di

trasformazione che abbiamo avviato». Nata con l' obiettivo di scoprire e

promuovere le idee delle start up, Officina Mps diventa ora un' iniziativa

strutturale, con un team dedicato di persone a diretto riporto dell '

amministratore delegato. Considi, una delle principali società italiane di

consulenza nel campo dell' Operation & innovation management, unisce le

forze con Sinedi, società di consulenza strategica e direzionale con sede a

Padova. Dall' unione tra le due realtà, a cui vanno aggiunti i partner di Considi:

Chr, Mixa consulting e Vitale Zane & Co., nasce un network di un centinaio di professionisti radicati nel Nordest ma

con presenza in tutto il nord Italia in grado di accompagnare e affiancare lo sviluppo delle imprese a 360 gradi. L'

accordo si perfeziona con l' ingresso di Considi nel capitale sociale di Sinedi. L' obiettivo è quello di dare vita ad una

strategia comune, con un' offerta integrata che vada dalla Lean manufacturing all' innovazione, dal controllo di

gestione alla pianificazione strategica passando per Industria 4.0. L' accesso al credito costituisce una delle

maggiori criticità per le pmi. Se da una parte i tassi sono ai minimi storici, dall' altra le banche continuano a essere

molto prudenti quando si tratta di sostenere le aziende di ridotte dimensioni. Con effetti evidenti e dolorosi. Sarà

questo il tema dell' incontro di mercoledì 23 all' hotel Four Season di Milano (dalle 9:30) dal titolo Accesso al credito:

il gap tra le banche e le pmi. Parteciperà Massimiliano Marzo (UniBo), che presenterà la prima edizione dell' Nsa

report, dedicato alla struttura economico finanziaria delle pmi. A seguire sarà presentata un' analisi di Pwc

presentata da Marcella Di Marcantonio. A Francesco Salemi, amministratore delegato di Nsa, le conclusioni. Tra il

2006 e il 2015 in Italia ci sono state 833 operazioni di expansion capital e buy out. L' Osservatorio Private equity

monitor (Pem) dell' università Liuc di Castellanza tra queste operazioni ne ha selezionato 154 distribuite su 149

imprese, scoprendo come queste operazioni sul capitale hanno

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019

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saputo incrementare il grado di internazionalizzazione delle imprese stesse. La ricerca, realizzata da Francesco

Bollazzi, Andrea Bosio, Maria Teresa Di Grado, Giovanni Fusaro, Alessia Muzio, Elio Maria Narducci e coordinata da

Anna Gervasoni verrà presentata da Intesa Sanpaolo e Aifi giovedì 24 alle 16 negli spazi di Intesa in Piazza

Belgoioso, 1, a Milano. Interverranno, tra gli altri, Innocenzo Cipolletta (Aifi), Andrea Mayr (Intesa Sanpaolo), Paolo

Bergonzini (Ardian), Vito Rocca (Rgi), Stefano Ghetti (Wise), Riccardo Carbucicchio (Ntc), Ignazio Castiglioni (Hat) e

Isabella Lauro (Safety21). Domani, martedì 22, Stefano Boeri (Triennale di Milano), Letizia Moratti (Ubi), Severino

Salvemini (Triennale Teatro), Umberto Angelini (Triennale Teatro), Livio Strazzera (Fondazione Ubi Popolare

Commercio & Industria) e Stefano Bordone (FederlegnoArredo), presenteranno il rinnovato teatro della Triennale. Il

legname di abete rosso utilizzato per il rifacimento, fornito dalla Magnifica Comunità di Fiemme, è stato recuperato

dai boschi colpiti dalla Tempesta Vaia dell' ottobre 2018. C' è anche Giuseppe Vegas, già presidente della Consob, la

Commissione nazionale per le società e la Borsa, nel consiglio di amministrazione di UCapital 24, la società fondata

da Gianmaria Feleppa che ha dato vita al primo social network economico finanziario. UCapital 24, ha detto Feleppa,

ha l' obiettivo di una rapida quotazione in Borsa e nel suo cda siedono anche Giovanni Natali, Davide Leonardi,

Stefano Mazzocchi, Werther Montanari ed Edoardo Narduzzi. Giacomo Ferrari, uno dei più noti giornalisti di

economia e finanza, che quotidianamente da conto sul Corriere della Sera dell' andamento di Borsa, ha deciso di

fare il bis. Dopo il successo della sua Guida facile alla Borsa pubblicato da Sperling & Kupfer negli anni Novanta, ora

Ferrari ha pubblicato un nuovo manuale dedicato ai risparmiatori: Difendi i tuoi soldi, capire prima di investire (Mind

edizioni, 145 pagine, 14,90 euro), arricchito di aneddoti e di costanti riferimenti alle cronache. Il volume sarà

presentato mercoledì prossimo, 23 ottobre, alle 18,30, alla libreria Hellisbook di via Losanna, 6, a Milano.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 1 § ]

La storia

Nella diagnostica il know-how delle foto "Per noi il digitale è driver d'eccellenza"

LE SOLUZIONI IL FUTURO È NELL' AI

milano La divisione medicale è diventata pilastro del business di Fujifilm

grazie alle soluzioni di avanguardia in mammografia, tac, endoscopie. E

adesso l' intelligenza artificiale apre nuove prospettive al colosso "N ell'

ultimo decennio la divisione medicale ha visto una crescita sensibile e

costante all' interno della galassia Fujifilm. Tanto il fatturato realizzato

quanto la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo dimostrano l'

impegno e la determinazione della nostra azienda nel giocare un ruolo

sempre più importante in un mercato che si caratterizza per l' elevato tasso

di concorrenza con colossi di portata globale». Davide Campari, general

manager Medical Systems Fujifilm Italia, evidenzia il peso crescente

acquisito dal business healthcare all' interno della multinazionale

giapponese, tanto da aver contribuito lo scorso anno per il 18% su un

fatturato globale di 20 miliardi di euro (con una crescita media del 7% all'

anno). La divisione è attiva in Italia nelle seguenti aree: device e sistemi per

radiologia convenzionale, mammografia, endoscopia, diagnostica in vitro,

informatica medica, artificial intelligence, ecografia a ultrasuoni. Sin dalla

sua nascita ha fatto dell' innovazione, in particolare basata sulla digitalizzazione, il proprio driver di sviluppo: «In

maniera non dissimile da quanto avvenuto nel settore della fotografia siamo sopravvissuti all' erosione del mercato

analogico facendoci pionieri e innovatori già nel 1983 quando abbiamo rilasciato il primo sistema al mondo per la

radiologia digitale ». L' azienda è in particolare molto attiva nella produzione di soluzioni per la diagnosi precoce del

cancro alla mammella. «Nel 2009 abbiamo lanciato Fdr Amulet, il nostro primo sistema di mammografia digitale

diretta. Da allora, nell' arco di dieci anni, abbiamo prodotto altre tre nuove generazioni di questo strumento». L'

obiettivo è «diminuire il più possibile il disagio della paziente. Abbiamo quindi lavorato sul design e sull' ergonomia

dell' apparecchio, migliorato la velocità di esecuzione dell' esame e ridotto sensibilmente la dose delle radiazioni

utilizzate, di circa il 30-40% rispetto a dieci anni fa». Campari sottolinea come la tecnologia abbinata all' imaging

mammografico rappresenti uno dei core business della divisione Medical Systems, anche grazie a una domanda di

mercato in forte incremento: «Questa condizione si è venuta a creare per la forte spinta da parte delle istituzioni

regionali e centrali nel sensibilizzare la popolazione femminile ai programmi di screening e per il conseguente

aumento di investimenti in tecnologie per la diagnostica senologica operate dalla sanità pubblica». Un fronte sul

quale è molto attiva anche l' azienda che, proprio per promuovere una maggior informazione tra le donne sul tema

del tumore al seno e della prevenzione, ha lanciato la campagna mondiale "Never Stop" di cui

Affari & FinanzaIndustria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019

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fa parte anche un progetto di mostre itineranti ospitate nelle sale d' attesa degli ospedali. Tra queste, dieci opere

esclusive dedicate alle donne realizzate dall' artista Maurizio Galimberti, Fujifilm instax ambassador. Tra le tendenze

che andranno affermandosi nei prossimi anni, Campari rileva in particolare l' importanza crescente dell' intelligenza

artificiale: «Questa tecnologia che ha iniziato da poco ad avere delle utilità pratiche prevediamo che diventerà un'

area di business molto importante». Sul fronte delle applicazioni, il general manager cita l' esempio «di un sistema

innovativo basato sull' intelligenza artificiale che permette di ipotizzare l' utilizzo delle tac nell' ambito dello

screening polmonare e quindi della diagnosi precoce del tumore al polmone ». In fortissima crescita «è poi tutto il

mondo dell' endoscopia flessibile. Per questo stiamo investendo tantissimo su soluzioni innovative utili nella

diagnosi precoce delle lesioni dell' apparato gastrointestinale ». Takakazu Sakashita, vice president Fujifilm Medical

Systems Europe, sottolinea come «oggi la divisione medicale rappresenta uno dei pilastri del business aziendale e l'

obiettivo è consolidare il nostro ruolo offrendo prodotti nei campi della prevenzione, della diagnosi e del trattamento

nel settore healthcare». Va letto in questo senso il percorso portato avanti negli ultimi anni che ha visto anche

«diverse acquisizioni di realtà di primo livello nel settore medicale, complementari al nostro ambito tecnologico e tali

da espandere la nostra offerta sul mercato» spiega Campari. Tra queste, quella di Toyama Chemical «compagnia

con una solida reputazione nell' ambito della ricerca e sviluppo in ambito farmaceutico». L' azienda ha infine

investito nei settori della farmacologia e della medicina rigenerativa e nell' integrazione di Fujifilm Sonosite,

specializzata «nel settore dell' ecografia detta point of care, ossia destinata all' impiego domiciliare e in aree critiche

come pronti soccorso, sale rianimazione e dedicate alla terapia intensiva » conclude Campari. - s.d.p.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 20 MILIARDI Il fatturato globale di Fujifilm nel 2018, con una crescita media annua del

7% 18 PER CENTO La quota di fatturato che la multinazionale Fujifilm ricava dall' healtcare 1 1Mammografia ed

ecografie ad ultrasuoni tra le specialità di Fujifilm.

Affari & FinanzaIndustria 4.0

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 2 § ]

Il Salone del Franchising

Nuove tecnologie e caccia al cliente ora c' è una scuola

caterina maconi, milano La rassegna che si tiene per tre giorni a

Fieramilanocity vanta un ricco palinsesto con tutte le ultime novità del

settore N on solo un punto di contatto tra professionisti del settore, insegne

e potenziali interessati. Il Salone del Franchising è anche dibattito,

accademia, occasione di confronto. Lo raccontano i ricchissimi palinsesti

degli eventi che si tengono durante la tre giorni a Fieramilanocity, a

cominciare dal Ret@il Innovation Forum, un' arena di discussione con panel

specifici a numero chiuso, relatori italiani e internazionali e aziende, gestita

da Campus Fandango club, l ' agenzia che organizza la Fiera, in

collaborazione con la martech company Jakala. In agenda temi che

abbracciano tutto il mondo franchising, dall' evoluzione della normativa, al

welfare, alle tecnologie. Tra i vari momenti da segnalare, giovedì 24 un

approfondimento sul social selling, venerdì la road map per lanciare un

format all' estero, e sabato un focus sul ruolo del franchisor e quello del

franchisee. Sempre sabato, nel pomeriggio, al Ret@il Innovation Forum

verrà anche assegnato Re.Start - Smart up your business, il premio che

valorizza i giovani con forti idee di business in ambito retail e franchising nelle categorie Best business idea, Best

technology & innovation e "Creative idea" special prize by Ied. I seminari Jakala si tengono i primi due giorni e sono

su invito. Si concentrano sui temi delle tecnologie come driver di crescita e sui fattori competitivi per attrarre clienti,

con incontri - tra gli altri - su retail e intelligenza artificiale, su come massimizzare il traffico nel punto vendita

attraverso strategie digitali integrate di successo e sul corretto dimensionamento della rete e la rilevanza della

giusta location. Una delle attività proposte dall' edizione 2019 del Salone è la Franchising School, uno spazio con

esperti del settore che sono protagonisti di un progetto formativo pensato per chi si sta avvicinando a questa

formula di impresa, organizzato con un format preciso: registrandosi fino a esaurimento posti, gli interessati

potranno accedere a una serie di moduli che verranno proposti e ripetuti durante tutta la durata della fiera: "Come

diventare franchisee", "Aggiungi valore al tuo business con Linkedin e il Social selling", "Come evitare contratti

capestro e truffe" e "Come avviare e gestire una rete in franchising", più altri appuntamenti ad hoc. Il Salone quest'

anno darà anche spazio per tutti e tre i giorni a F-4you, servizio di consulenza gratuito che mette a disposizione

professionisti che forniscono risposte a chi ha sviluppato un progetto proprio e vuole diventare franchisor, a chi

vuole diventare franchisee, a chi vuole proporre il proprio brand sul mercato internazionale. Prenotando dal sito o

inviando una mail a foryou@ salonefranchisingmilano. com chiunque può avere a disposizione 30 minuti al Desk

Business ideas per ricevere indicazioni su

Affari & FinanzaIndustria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 2 § ]

progetti di business e su come si costruisce il marchio e si sviluppa una strategia marketing e di e-commerce; al

Desk Finanziamenti per sapere come ottenere l' accesso al credito per l' avvio dell' attività in franchising e come

sviluppare un' idea di business. E al Desk Counseling dove un gruppo di counselor è a disposizione per verificare l'

attitudine a fare impresa e per fare chiarezza sui passi da compiere. Infine giovedì e venerdì si terrà F-Meeting: in una

sala riservata della fiera sarà possibile parlare di business e organizzare speech dedicati alle tematiche più

interessanti del franchising e del retail o organizzare riunioni private tra franchisor e potenziali affiliati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 La precedente edizione della tre giorni a Fieramilanocity: il Salone del Franchising

quest' anno presenta una ricca serie di iniziative: tra i vari momenti giovedì 24 un approfondimento sul social selling

1.

Affari & FinanzaIndustria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 70

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 3 § ]

LA SCOMMESSA DEL 5G

PER LE AREE INTERNE

L' upgrading tecnologico, ormai caratterizzato da una velocità elevatissima, è

sempre accompagnato da una retro-onda di narrazione mediatica, al pari di

quello che avviene con gli aerei supersonici che formano dietro di se quella

figura a forma paraboloide iperbolico. Fino ad ora negli ultimi 8 anni il

paradigma che è risuonato nelle sale di convegni e sui giornali a mo' di tambur

battente è stato quello noto come Industria 4.0, coniato nel 2011 per la prima

volta alla Fiera di Hannover. Attualmente la nuova epifora è il termine 5G. Con

questo acronimo che significa Fifth Generation si indicano le tecnologie e gli

standard di quinta generazione successivi a quelli di quarta generazione, che

permettono quindi prestazioni e velocità superiori a quelli della tecnologia

4G/Imt-Advanced che l' ha preceduta. Agli amanti dello studio storico delle

dinamiche evolutive delle tecnologie, certo fa effetto pensare che tutto ciò si

è raggiunto in meno di cinquanta anni, visto che primo esperimento su

Arpanet (il padre dell' attuale rete internet) ebbe luogo il 29 ottobre 1969, con

un semplice messaggio di accesso scambiato in una rete composta da

quattro nodi. In questi cinquanta anni è cambiato anche l' approccio socio-

culturale alla tecnologia: questa epoca, a differenza della precedente, è caratterizzata da una forma mentis legata

quasi totalmente alla fruizione e meno al possesso. Nel trentennio dopo la II Guerra Mondiale, anche per spirito di

rivalsa, in parallelo allo sviluppo dell' industria manifatturiera si consolidava uno "status" di possesso di un bene

fisico che alimentava in modo monotòno crescente la domanda di mercato, spostando verso l' alto l' equilibrio di

mercato. Attualmente invece è un bene immateriale, un servizio, quale quello della connettività ad essere

considerato bene primario, al pari di cibo, acqua ed energia. In tal senso, da un lato, i numeri parlano più delle teorie,

ed infatti l' International Telecommunication Union (Itu) ha riferito che il 69% della popolazione mondiale è coperta

dalla rete di terza generazione (3G) che consente agli utenti di connettersi a internet, inoltre, il tasso di penetrazione

di della rete in certi luoghi, ad esempio nel Nord America, è superiore all' 80%. Tuttavia, d' altra parte, sussiste una

enorme fetta della popolazione mondiale, almeno due miliardi di persone, che è priva di connettività, in relazione ad

aree interne, rurali e a basso reddito. Tali zone comprendono sia regioni a bassa densità, sia città/Paesi in cui il Pil è

estremamente basso. Con particolare riferimento a questi aspetti, il 5G auspica di interrompere quel circolo vizioso

cui si sta assistendo nei piccoli Comuni, che ad esempio nel Mezzogiorno sono circa un migliaio, in base

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 3 § ]

al quale si ha dapprima spopolamento per assenza di servizi idonei e mancanza di lavoro, e successivamente una

ulteriore negativa riduzione dei servizi essenziali come trasporti, viabilità, uffici pubblici, che proprio per effetto dello

spopolamento non possono essere più garantiti. A fronte di questi buoni proponimenti va, tuttavia, rilevato che le

tecnologie abilitanti del 5G sono "urbane" nella loro natura. In particolare, i requisiti di elevate prestazioni sono resi

possibili da un' architettura estremamente ricca e complessa, tra cui: reti eterogenee di macro e piccole celle, reti di

trasporto in fibra ottica di tipo fronthaul e backhaul, piccoli nodi di elaborazione distribuiti vicino agli utenti e grandi

data center. Gli attuali modelli di reti di telecomunicazione, che sono orientati al business e ai profitti, suggeriscono

che le reti 5G saranno implementate principalmente in zone urbane estremamente dense, dove il numero di abbonati

è sufficientemente alto da compensare i costi di installazione e gestione della rete 5G. Al contrario, le zone rurali e

quelle interne sono meno desiderabili e attraenti per gli operatori, poiché caratterizzate da bassa densità e/o basso

reddito. L' Ue ha lanciato diversi inviti a presentare proposte di ricerca nel contesto del 5G, tuttavia, non è incluso un

richiamo specifico al 5G per le zone rurali e quelle a basso reddito. Le aree rurali sono prese in considerazione solo

indirettamente dalle proposte sulle architetture convergenti. A livello italiano occorre restare ancorati alla promessa

della neo ministra Paola Pisano che ha dichiarato che si riterrà soddisfatta solo quando la rete e le nuove tecnologie

avranno raggiunto il più piccolo Comune.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 206

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Gli algoritmi del S. Anna per tre anni in ausilio al tribunale di Genova

Sentenze più prevedibili

L' Intelligenza artificiale aiuta la giustizia

MARZIA PAOLUCCI

Ridurre il contenzioso e mettere i magistrati a parte di tutto il contenzioso

che gestiscono. È l' obiettivo della convenzione firmata il 17 settembre

scorso dal Tribunale di Genova con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa,

accordo che prevede l' applicazione dell' Intelligenza artificiale alla giustizia.

Una sede virtuosa quella genovese presieduta da Enrico Ravera dove al 30

giugno 2019, le cause ultratriennali del civile risultano essere appena l' 8%

per un abbattimento drastico rispetto al 30% del 2010. Per tutte le altre, la

pendenza si attesta a 11056 procedimenti registrati al 30 giugno 2019 contro

11246 del 2018. Invece, in sofferenza per carenza di organico durata oltre un

anno e ormai colmata, il settore dibattimentale del penale dove le 4739

cause pendenti al primo luglio 2018 sono diventate 5610 al 30 giugno 2019. Il

progetto interessato dalla convenzione ha validità triennale: per ora

orientato in ambito civile e ristretto a cause di separazione e danni non

patrimoniali come quello da stress lavorativo e mobbing, potrà contare su di

un gruppo di lavoro misto tra Scuola e Cnr, da statistici, giuristi e informatici

con i quali si incontranno i magistrati genovesi per monitorarne lo stato di

avanzamento. Per la Scuola S.Anna, il coordinamento è affidato a Giovanni Comandè, professore ordinario di Diritto

privato comparato della Scuola mentre per il tribunale genovese, l' incaricato è Domenico Pellegrini, presidente della

II^ Sezione civile del Tribunale. «Abbiamo appena consegnato alla S.Anna il nostro materiale giurisprudenziale:

cinque anni di procedimenti dalla partenza del Procedimento civile telematico qui a Genova, 25 mila procedimenti

civili trattati all' anno per un totale di 125 mila cause nel periodo complessivo», spiega Pellegrini a ItaliaOggi Sette.

«Per cominciare, la Scuola si occuperà dell' anonimizzazione dei dati per rendere le sentenze eventualmente

divulgabili. Si è poi stabilito di creare una casistica della giurisprudenza del tribunale per materia e con una ricerca

più evoluta vedere se riusciamo a individuare delle tendenze giurisprudenziali attraverso la comprensione del testo

da parte del computer. L' obiettivo finale è quello di rendere pubbliche le regole con cui funziona l' algoritmo perché

sia trasparente l' iter che ha portato al risultato e renderlo così, controllabile e criticabile». Ulteriore intenzione del

tribunale è quella di creare una sorta di comitato etico interno per valutare i risultati e capire se l' algoritmo tutela

sufficientemente trasparenza e qualità dei risultati. Per Enrico Ravera, Presidente del tribunale genovese, si tratta di

«un progetto innovativo, in quanto non mira ad estrarre statistiche dall' analisi casistica ma ad applicare tecniche di

intelligenza artificiale alla giurisprudenza». Un approccio alla giustizia predittiva? Giriamo la domanda a Comandè,

coordinatore

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lunedì 21 ottobre 2019

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del gruppo di lavoro alla S. Anna: «Il termine non fa giustizia al nostro lavoro, certo non ci si vuole sostituire al

lavoro dei giudici. Cerchiamo invece di anticipare delle soluzioni alla luce dei trend giudiziari che riscontriamo. La

novità sta nello sviluppare tecniche con l' utilizzo di algoritmi, strumenti di sviluppo delle intelligenze artificiali, per

automatizzare le decisioni e i fattori effettivamente rilevanti ai fini della sentenza. Non vogliamo fare le pulci ai

giudici ma solo rendere i processi decisionali prevedibili e soprattutto spiegabili sapendo dove va a finire la

decisione e perché. In questo senso - conclude - va inteso il concetto di giustizia predittiva: così possono emergere

anche i cosiddetti fattori spuri o discriminanti che non dovrebbero esserci e rilevare perché non in linea con il nostro

ordinamento». Sintetizza Pellegrini: «Siamo ancora all' anno zero, abbiamo appena consegnato il materiale e a

gennaio potremo avere le prime prove di risultato ma il punto è questo: oggi ci manca la conoscenza di tutto quello

che produciamo. Ci manca la capacità di fare una sintesi e capire se nella nostra giurisprudenza ci sono delle

costanti e farle diventare regole. Ecco, da questo progetto ci aspettiamo almeno questo, il resto si vedrà». E mentre

Genova si prepara alla C1A0 EXPO, rassegna internazionale sull' Intelligenza Artificiale che avrà come tema l'

impatto dell' intelligenza artificiale sulla società del futuro in programma per i giorni del 15 e 16 novembre prossimi,

stime interessanti in materia di intelligenza artificiale provengono da McKinsey & Company. Secondo il suo istituto di

ricerca economica McKinsey Global Institute, entro il 2030, l' IA incrementerà il pil italiano del 13%, l' equivalente di

228 miliardi di euro. Stime che salgono in Europa dove, stando allo studio, l' impatto dell' intelligenza artificiale

corrisponderebbe a un aumento del Pil del 19% per un valore pari a 2.700 miliardi di euro al 2030. © Riproduzione

riservata.

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Sud, da intesa 30 miliardi in tre anni

Intesa Sanpaolo si candida al ruolo di Banca del Mezzogiorno che il governo

giallo rosso vuole creare? Il gruppo erogherà 30 miliardi di impieghi nel

triennio, farà un hub per l' innovazione a Bari e un fondo per investire in start

up e programmi di formazione per i giovani. Soldi che dovrebbero contribuire

a colmare il gap di investimenti che c' è stato al Sud, cominciando dai 23

miliardi persi nell' ultimo decennio. In questo contesto si colloca anche il

progetto di Imprese Vincenti, gestito da Stefano Barrese, responsabile

divisione Banca dei Territori. Premio Crescenzio Sepe ad Amedeo Manzo,

presidente Bcc Napoli, per il suo progetto sul rating umano, un modello

bancario innovativo, con cui ha finanziato 100 start up. Il premio gli è stato

dato anche perché ha sempre cercato di favorire, gli anziani, gli ultimi, le fasce

sociali napoletane più disagiate. Il banchiere ha ricevuto altresì in quanto

manager dell' anno il premio Eccellenza Italiana a Washington, per aver

guidato una banca in utile da dieci anni, con oltre 4 mila soci. 18 mila giovani

tra 15 e 34 anni hanno lasciato la Campania tra il 2009 e il 2018, secondo la

Fondazione Moressa. Altri 25.700 la Sicilia, 14.800 la Puglia, 9.600 la Calabria,

1.500 la Basilicata. Arriva il Mutuo Day del gruppo bancario cooperativo Iccrea. Sabato scorso c' è stata una giornata

a porte aperte per le banche cooperative, per promuovere, a condizioni agevolate, la propria offerta mutui ai privati e

alle famiglie. In Campania sono 6 le Bcc aderenti: Napoli, Campania Centro, Capaccio Paestum, Scafati e Cetara,

Terra di Lavoro, San Marco dei Cavoti e del Sannio. 85 passeggeri su 100 promuovono il trasporto regionale e

metropolitano di Trenitalia in Puglia. Ci sono stati 9 milioni di passeggeri nei primi nove mesi dell' anno, oltre 75 mila

in più da settembre. 9 treni regionali su 10 sono arrivati puntuali. Positivi anche tutti gli altri indicatori: pulizia (77,7%

di gradimento), comfort (88,1%), puntualità (informazioni a bordo treno (87,1%) e security (81,4%). Il servizio, avviato

a novembre 2018, ha introdotto nel trasporto regionale alcuni plus che erano prerogativa delle Frecce. Negli ultimi

mesi, inoltre, i viaggiatori stanno viaggiando su nuovi treni regionali. Da gennaio circolano in Puglia 3 nuovi convogli

Jazz e a partire dal 2021 arriveranno 43 nuovi treni Pop, per arrivare nel 2024 al completo rinnovo della flotta

regionale di Trenitalia. In Campania le aziende che investono nella formazione continua sono quasi 25mila, con oltre

264 mila addetti. Il 12% di quelle aderenti a Fondimpresa sono campane. Lo rileva il presidente di Fondimpresa,

Bruno Scuotto. L' azienda pugliese Predict, specializzata in tecnologie innovative sanitarie, ha partecipato al Gitex

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 6 § ]

2019, la più importante fiera mondiale dedicata all' intelligenza artificiale e all' innovazione tecnologica, che si è

svolta a Dubai. La Regione, in collaborazione con la società in house Puglia Sviluppo, ha promosso su questo

mercato le tecnologie digitali.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Industria 4.0

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 7 § ]

La ricerca

Supertecnici o guru digitali così l' hi-tech dà lavoro ai giovani

ALGORITMI E BIG DATA IL MERCATO DELLA RETE

irene maria scalise, roma Uno studio InfoJobs fotografa professioni con

competenze così qualificate da far sì che la formazione non avvenga negli

atenei ma sul campo e in azienda P er molte persone sono nomi difficili

anche solo da pronunciare. Per altre sono l' antidoto alla disoccupazione.

Benvenuti tra le nuove professioni a cavallo tra mondo delle tecnologie e

digitale. Un universo parallelo che oscil la tra super tecnicismi e

comunicazione. Una ricerca realizzata per InfoJobs, da WollyBi (spin-off

dell' Università di Milano Bicocca), cerca di fare chiarezza fotografando le

figure legate all' intelligenza artificiale ma anche al mondo dei social.

Spiega Filippo Saini, l ' Head of Job di InfoJobs: «Le professioni

tecnologiche sono quelle connesse principalmente ai big data e allo

sviluppo dell' intelligenza artificiale, sono altamente specializzate e

tecniche, per le aziende è molto difficile trovare questi profili sul mercato

perché si tratta di esperti di tecnologie nuovissime per le quali non esistono,

o sono rari, corsi di formazione universitaria o master specifici». Quindi

come entrare a far parte del cerchio magico? «Le competenze richieste a

volte vengono sviluppate direttamente nelle aziende che formano le figura professionali in base alle loro esigenze e

ai software utilizzati. Nel 2018 per queste figure ci sono state su InfoJobs in totale più di 250 offerte di lavoro,

guardando gli annunci si nota come le aziende sono consapevoli che si tratta di specificità che si formano spesso

all' estero, durante esperienze dirette di lavoro, e che difficilmente nascono dalle scuole perché poche o con un

numero di laureati e diplomati insufficiente a coprire la richiesta». Professione ancora di nicchia è quella del Robotic

Engineer: «Di Robotic Engineer in Italia ce ne sono pochi, si tratta di una figura tipicamente legata all' ingegneria e per

cui non tutti gli atenei prevedono una formazione specifica. Nasce per programmare i robot o i sistemi di robotica, c'

è per esempio chi progetta gli arti artificiali per i disabili o i sistemi automatizzati, in generale sono molto richiesti

anche dalle piccole e medie imprese». Altro nome difficile da memorizzare è quello degli IoT Technologist:

«Interagiscono con tutto ciò che è legato ad internet of things dal frigorifero agli allarmi, il loro lavoro spesso

consiste nel mettere in rete macchine intelligenti». Complicata la definizione, e soprattutto la missione, dei Machine

Learning Engineer: «Sono figure deputate ad insegnare alle macchine ad apprendere e in alcune aziende ci sono

delle unit dedicate allo sviluppo di appositi software». Se l' obiettivo è ottenere un buono stipendio il Blockchain

Engineer è una delle figure più pagate ad esempio negli Stati Uniti: «I sistemi di blockchain sono usati principalmente

da banche e compagnie

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lunedì 21 ottobre 2019

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assicurative e si portano dietro responsabilità enormi perché hanno a che fare con dati particolarmente sensibili».

Ed infine ecco i Nanotechnology Engineer: «Si tratta di tutti coloro che sono deputati a studiare il mondo delle

nanotecnologie ad esempio nel campo della green economy, della salute e della scienze». Chi si avvicina alle

professioni tecnologiche che caratteristiche ha? Precisa Saini: «Giovane, spesso con un' esperienza lavorativa alle

spalle all' estero e che, magari per motivi personali, vuole rientrare in Italia sapendo che può puntare ad un buono

stipendio». «Le professioni digital variano molto tra loro e l' elemento che le accomuna è l' utilizzo della rete - spiega

Saini - hanno retribuzioni sicuramente meno elevate rispetto a quelle tecnologiche. Il mondo dei social ha da tempo

sdoganato nuove possibilità lavorative, ma solo ultimamente le varie figure si stanno definendo in ruoli e professioni

più puntuali ». Quante sono le richieste? «L' importanza dei nuovi canali di comunicazione ha istituzionalizzato

queste figure professionali, indispensabili per le aziende che vogliono raggiungere un pubblico sempre più giovane e

digitale. Basti pensare che solamente per i Digital Marketing Specialist, Social Media Manager, ma anche Digital

Transformation Manager ci sono state quasi mille offerte nel 2018». Numeri inferiori per l' E-Reputation Manager,

incaricato di vigilare sulla reputazione nel web di un' azienda, ma anche di enti e associazioni, e per i Brand

Ambassador o Influencer che sono spesso liberi professionisti. Le competenze richieste nel digital? «La creazione e

gestione dei contenuti, la conoscenza di tecniche di comunicazione, la capacità di gestione di una community ma

anche di leggere e analizzare dati, preferibilmente con una formazione economica alle spalle». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA L' opinione I nuovi specialisti emergenti sono under 40 e hanno esperienze all' estero ma, se decidono di

rientrare in Italia, sanno che possono puntare su un buono stipendio 1 DRAZEN/GETTY.

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 8 § ]

L' interpretazione dell' Inps della novità introdotta dal decreto sulle crisi d' impresa

Dis-Coll facilitata per co.co.co.

Requisito contributivo ridotto. Bacino dei fruitori esteso

PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS

Dis-Coll a maglie più larghe. Dal 5 settembre, infatti, il requisito contributivo

che dà diritto alla prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori

cosiddetti parasubordinati che perdono lavoro è ridotto (da tre) a un mese.

La novità è stata introdotta dal decreto legge n. 101/2019 (il decreto crisi d'

impresa) e illustrata dall' Inps nel messaggio n. 3606/2019. L' occasione è

buona per rivederne la disciplina. Soggetti beneficiari. Destinatari dell'

indennità Dis-Coll sono i co.co.co, i collaboratori coordinati e continuativi,

anche a progetto (per quelli ancora esistenti), nonché, esclusivamente in

relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° luglio 2017, gli

assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. La disciplina interessa

sia il settore del lavoro pubblico sia quello privato (quindi rientrano nell'

ambito della tutela anche i collaboratori di pubbliche amministrazioni). Sono

esclusi dai destinatari, invece, amministratori, sindaci o revisori di società,

associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Le condizioni. A

tutti i soggetti destinatari è richiesto che, ai fini dell' accesso alla Dis-Coll:

non abbiano una partita Iva; risultino iscritti in via esclusiva alla gestione

separata Inps; non siano pensionati. Riguardo alla prima condizione (assenza di partita Iva al momento della

presentazione della domanda), si ricorda che anche contestualmente alla presentazione della domanda di Dis-Coll, il

lavoratore titolare di partita Iva non produttrice di reddito (cosiddetta «silente») può procedere alla sua chiusura: ciò

fatto, la partita Iva non sarà più di ostacolo. Riguardo alla seconda condizione (iscrizione in via esclusiva alla

gestione separata), ai fini dell' accertamento è necessario verificare l' aliquota applicata per il calcolo della

contribuzione alla gestione separata: lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria, né pensionati

(cosiddetti «esclusivi» o «scoperti»), per i quali l' aliquota di contribuzione è pari al 33,72% (33% per la pensione e

0,72% per le tutele di malattia, maternità e assegni familiari). Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti che non

hanno diritto all' indennità di disoccupazione, cosiddetta Dis-Coll: componenti commissioni e collegi; amministratori

di enti locali; venditori porta a porta; lavoratori autonomi occasionali (che devono versare il contributo alla gestione

separata solo una volta superato i 5 mila euro di compenso nell' anno); associati in partecipazione (in caso di

rapporti ancora esistenti, poiché è una figura di lavoratori che è stata abrogata); medici in formazione specialistica;

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 8 § ]

lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria, né pensionati (anche questi cosiddetti «esclusivi» o

«scoperti»), per i quali l' aliquota di contribuzione è pari al 34,22% (33% per la pensione, 0,72% per le tutele di malattia,

maternità e assegni familiari e 0,51% per la tutela della Dis-Coll). Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti che

hanno diritto all' indennità di disoccupazione: tutte le collaborazioni coordinate e continuative (le cosiddette

co.co.co.), anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali; dottorati di ricerca e assegnisti con borsa di

studio; lavoratori con compensi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e

altri enti con o senza personalità giuridica; professionisti senza cassa (cioè i lavoratori autonomi con partita Iva, per i

quali non esiste una cassa di previdenza professionale), per i quali l' aliquota di contribuzione è pari al 25,72% (25%

per la pensione e 0,72% per le tutele di malattia, maternità e assegni familiari); lavoratori già in possesso di altra

copertura previdenziale obbligatoria oppure pensionati (cd «non esclusivi» oppure «coperti»), per i quali l' aliquota di

contribuzione è pari 24%. I requisiti. Per il diritto all' indennità Dis-Coll è necessario che i lavoratori soddisfino,

congiuntamente, i seguenti requisiti: a) al momento della domanda di prestazione siano in stato di disoccupazione ai

sensi dell' art. 19, comma 1 del dlgs n. 150/20150 (stato di disoccupazione); b) nel periodo di tempo che va dal 1°

gennaio dell' anno precedente la cessazione dal lavoro al giorno dell' evento di cessazione dal lavoro possano fare

valere non meno di tre mesi di contributi (accredito contributivo di tre mensilità) nella gestione separata dell' Inps.

Stato di disoccupazione. Ai sensi dell' art. 19, comma 1 del dlgs n. 150/2015 che ha ridefinito lo stato di

disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi d' impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema

informativo unitario delle politiche del lavoro (cioè all' Anpal), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di

attività lavorativa, nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'

impiego. L' art. 21 sempre del dlgs n. 150/2015, tuttavia, prevede una sorta di deroga nello stabilire che la domanda

d' indennità Dis-Coll presentata dall' interessato all' Inps equivale a dichiarazione d' immediata disponibilità al lavoro.

Pertanto, presentando la domanda, il lavoratore rende anche la dichiarazione necessaria ai fini del riconoscimento

del proprio «stato di disoccupazione». Accredito contributivo di una mensilità. Il decreto legge n. 101/2019, come

detto, ha previsto una facilitazione al diritto alla Dis-Coll (il che amplia, di conseguenza, il bacino dei fruitori),

riducendo il requisito contributivo. Infatti, l' indennità di disoccupazione è ora riconosciuta ai soggetti che possano

far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell' anno civile precedente l' evento di

cessazione dal lavoro e la data di cessazione stessa, in luogo dei precedenti tre mesi. La novità si applica in

relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019 (che è la data di entrata in vigore del citato

decreto legge n. 101/2019).

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 8 § ]

Un esempio. Si consideri un contratto di collaborazione (o assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di

studio) cessato in data 30 settembre 2019; il periodo di osservazione per la «ricerca» del requisito contributivo va dal

1° gennaio 2018 (1° gennaio dell' anno precedente il 30 settembre 2019 che è la data di cessazione del rapporto di

collaborazione) fino al 30 settembre 2019 (che è la data di cessazione del rapporto di collaborazione). In merito l'

Inps ricorda che, come già precisato precedentemente (messaggio n. 16961/2013), «i contributi figurativi per i

periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione

effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo». Dunque, questi

contributi figurativi sono utili al raggiungimento del requisito minimo di un mese di contribuzione. La domanda di Dis-

Coll. Per ottenere l' indennità Dis-Coll i lavoratori devono farne domanda all' Inps, esclusivamente in via telematica,

entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di

lavoro (collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio). Attenzione: come detto il

termine è di «decadenza»; pertanto, una volta spirato, si perde definitivamente il diritto all' indennità. Valgono alcune

deroghe a favore del lavoratore: in caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, insorti

durante il rapporto di lavoro successivamente cessato (collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con

borsa di studio), il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera

indennizzati; in caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di

cessazione del rapporto di lavoro (collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio), il

termine di presentazione della domanda resta «sospeso» per tutta la durata dell' evento di maternità o di degenza

ospedaliera indennizzabili, per riprende a decorrere al termine del predetto evento (ovviamente per la parte residua).

Le due deroghe, come detto, sono «a favore del lavoratore». Esse, tuttavia, non vietano che si possa comunque fare

domanda di Dis-Coll anche durante gli eventi di maternità o di degenza ospedaliera. In questi casi, però, l' Inps

seguirà un particolare criterio ai fini della decorrenza della Dis-Coll (si veda più avanti). La durata della Dis-Coll. L'

indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione

accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell' anno precedente l' evento di cessazione dal lavoro al giorno stesso

dell' evento di cessazione. Dal calcolo, tuttavia, vanno esclusi i «periodi contributivi» che hanno già dato luogo a

erogazione della Dis-Coll. In ogni caso la durata massima della Dis-Coll non può superare i sei mesi di fruizione.

Alcuni esempi dell' Inps chiariscono meglio queste indicazioni.

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[ § 2 2 7 5 8 6 4 8 § ]

Nessuna copertura contributiva. Vale la pena precisare, infine, che, per i periodi di fruizione di Dis-Coll non sono

riconosciuti i contributi figurativi. Pertanto, tali periodi non sono utili ai fini della maturazione (tra l' altro) del diritto e

della misura delle pensioni. © Riproduzione riservata.

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 1 § ]

L' INVIO

1. Tre flussi per le ritenute L' invio del 770 può essere effettuato con un

massimo di tre flussi, comprendenti le cinque tipologie di ritenute. Se il

sostituto invia separatamente i dati, barra la casella inerente il flusso

inviato all' interno della sezione «Quadri compilati e ritenute operate» 2.

Invio con più soggetti Nella sezione «gestione separata» il sostituto indica:

- il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso

delle altre tipologie reddituali e barra la casella riferita a queste tipologie,

trasmesse dall' altro soggetto - barra la casella «sostituto» quando effettua

invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

Il Sole 24 OreLavoro e Previdenza

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 24

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 2 § ]

Che Banca! è un istituto solido nato nel 2008 ed è posseduto al 100 per cento da Mediobanca Ma irisultati sono il frutto della qualità dei consulent i e della propensione al rischio del risparmiatore

La banca e le garanzie di performance

Un conoscente mi ha suggerito di lasciare il mio istituto di credito, di cui sono

cliente da 20 anni senza essere particolarmente soddisfatto soprattutto sotto

l' aspetto dei risultati degli investimenti finanziari, e di spostare tutto su Che

Banca, di cui non so nulla. Vorrei avere il suo consiglio: è un istituto

affidabile? Chi possiede la banca? Sono affidabili? Giorgio S. Che Banca! (il

punto esclamativo è parte del nome registrato) è in effetti un marchio

piuttosto giovane nel panorama degli istituiti di credito, essendo una banca

commerciale nata nell' anno 2008. Chi l' ha creata, però, è Mediobanca,

famosa realtà finanziaria, di grande storia e peso nella finanza italiana e

internazionale. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli, presidente della Banca

Commerciale e da Enrico Cuccia, che la guidò fino al 1982, Mediobanca è una

banca d' investimento che ha avuto la missione di accompagnare l' industria

italiana nella ricostruzione post-bellica. Oggi è un gruppo bancario

internazionale con sedi in tutto il mondo, a Milano, Francoforte, Londra,

Madrid, Lussemburgo, New York e Parigi. La solidità è attestata dal

cosiddetto CET1, un parametro usato da tutte le banche. Più è alto questo

valore, più la banca è affidabile a livello di patrimonio. La Banca Centrale Europea prevede una soglia del 10,5%, e il

Gruppo Mediobanca ha il 14,1%, tra i più elevati del sistema bancario italiano. Gli azionisti sono circa 45 mila, per il

75% investitori istituzionali e per il 25% investitori al dettaglio. I primi cinque azionisti sono Unicredit (con l' 8,81%

delle azioni), il Gruppo francese Bollorè (7,86%), Leonardo Del Vecchio (6,94%), il Gruppo Black Rock (un colosso

USA dei fondi comuni e degli ETF, che possiede il 4,98% attraverso 15 società di gestione del risparmio) e il Gruppo

Mediolanum (con il 3,28%). CheBanca! è la banca del Gruppo dedicata al risparmio e agli investimenti ed è rivolta al

segmento di clientela "affluente", almeno così si presentano sul loro website. Conta oltre 625mila clienti e ha

raccolto 25,3 miliardi di risparmi al 30 giugno del 2019. Queste informazioni dovrebbero bastare per rassicurare il

lettore sulla solidità patrimoniale del Gruppo Mediobanca e di Che Banca!, posseduta al 100%. Non esiste invece

alcuna garanzia che le performance degli eventuali investimenti saranno migliori di quelle ottenute finora dal lettore.

I risultati saranno il frutto della qualità dei nuovi consulenti e dei diversi prodotti finanziari da loro suggeriti, in

rapporto alle esigenze, aspettative e disponibilità a rischiare del lettore. I rischi dei Buoni Postali Con riferimento al

quesito posto da un lettore sui Buoni postali fruttiferi

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 2 § ]

ordinari comparso su La Stampa tempo fa, poiché anche io posseggo in portafoglio dei Buoni emessi nel

1995/1996, serie Q, gradirei sapere quali rischi potrei correre qualora decida di portarli alla scadenza trentennale. O.

Gh. Dall' ufficio stampa delle Poste, a cui abbiamo girato il quesito, abbiamo ricevuto la seguente risposta: «Per i

Buoni postali fruttiferi sottoscritti prima del 28 dicembre 2000, rassicuriamo il lettore che la normativa non consente

future modifiche dei tassi d' interesse». Le Poste, in sostanza, confermano che esiste una differenza tra i Buoni

emessi prima del 28/12/2000, e i successivi. Per questi ultimi c' è solo la rassicurazione che, «sulla base della

vigente normativa, non è prevista la possibilità di modificare i tassi d' interesse». Ossia, che non ci saranno sorprese

negative future. Per i Buoni emessi prima, invece, si conferma solo che «la normativa non consente future modifiche

dei tassi», ammettendo le modifiche peggiorative precedenti. Quelle che, da anni, sono oggetto di cause giudiziarie.

L' aerazione dei box interrati Siamo nove proprietari di box interrati, di superficie piana pari a 12 metri

quadrati ciascuno. Dobbiamo eseguire un' apertura di aerazione alla porta basculante di ogni singolo box.

Quante e come devono essere le dimensioni delle aperture di aerazione? B.P. Il decreto ministeriale 1

febbraio 1986 «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l' esercizio di autorimesse e simili», fra le altre

cose, prevede che «le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture

ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell' aria ambiente,

nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio». Nello specifico la norma prevede che «per le

autorimesse suddivise in box l' aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può

essere ottenuta con canalizzazioni verso l' esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti

e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso». Ho scelto il Tfr ma pago il contributo

Tfs Succede una cosa strana per i dipendenti pubblici che hanno scelto di avere il trattamento di fine

rapporto al posto del trattamento di fine servizio (la cosiddetta buonuscita). Nonostante ciò devono

continuare a pagare il contributo dovuto per il Tfs mentre invece sul Tfr la liquidazione non è soggetta a

contribuzione. Non è un controsenso? N. V. No. Il trattamento di fine servizio (Tfs) costa il contributo 2,50%

calcolato sull' 80% dello stipendio, mentre il Tfr è esente da oneri. Perché allora chi ha fatto la scelta di passare dal

primo al secondo paga ugualmente il contributo? Perché se avessero gratis il Tfr avrebbero in pratica un aumento di

stipendio netto a fine mese rispetto ai colleghi che sono rimasti nel sistema del tfs. La legge per mantenere

l'«invarianza» della busta paga netta ha creato un meccanismo, con il quale riduce lo stipendio di una misura pari al

contributo soppresso, ma recupera la quota perduta

La StampaLavoro e Previdenza

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 2 § ]

ai fini pensionistici con il riconoscimento dei contributi figurativi. La pensione per fratelli e sorelle Vorrei sapere

quali sono le possibilità perché una sorella possa prendere la pensione del fratello che è defunto. Al Patronato mi

hanno detto che non è possibile. G.F. Beh, il diritto c' è ma è quasi impossibile raggiungerlo. Vediamo quali sono i

paletti. 1) Non devono esserci il coniuge, i figli, i genitori del defunto. Nel senso che queste persone non devono

proprio esistere o, se sono in vita, non devono per qualsiasi motivo avere diritto alla pensione ai superstiti. 2) Fratelli

e sorelle devono essere celibi e nubili. 3) Devono essere inabili al lavoro al 100%, anche se sono di minore età. 4)

Non devono già avere una pensione; non si contano gli assegni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni assistenziali.

5) Devono dimostrare di essere stati a carico del defunto. Hanno collaboratoGIANLUIGI DE MARCHIBRUNO

BENELLISILVIO REZZONICOPresidente di Confappi.

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 3 § ]

La cerimonia a Francoforte e gli scenari per Lagarde (e l' Italia)

Mattarella, Merkel e Macron all' addio di Draghi

FEDERICO FUBINI

È un commiato che riguarda la dose di continuità da mantenere in futuro

almeno tanto quanto l' omaggio al passato. Tra sette giorni Mario Draghi entra

nell' ultima settimana da presidente della Banca centrale europea e per quel

giorno, lunedì prossimo, è fissata a Francoforte la cerimonia dell' addio. Sarà a

suo modo politica, a giudicare dai partecipanti: fra gli altri il capo dello Stato

Sergio Mattarella, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese

Emmanuel Macron. Qualcosa di simile accadde otto anni fa, al passaggio fra

Draghi e il suo predecessore Jean-Claude Trichet. Anche allora c' erano

Merkel e il leader francese del momento, Nicolas Sarkozy. Si era a uno dei

passaggi drammatici della crisi dell' euro e la presenza dei leader fu l' implicita

conferma del loro impegno e - per Merkel - una garanzia offerta al pubblico

tedesco riguardo a un presidente italiano della Bce. Il linguaggio dei simboli

conterà anche fra sette giorni all' arrivo di Mattarella, Macron e Merkel a

Francoforte. Il cambio della guardia da Draghi alla francese Christine Lagarde

cade mentre attorno all' economia europea e al palazzo della Bce si

moltiplicano i segnali di tensione. È di settembre l' ultima decisione voluta da

Draghi per sostenere l' inflazione e una crescita sempre più flebili in area euro: nuovi acquisti di titoli a oltranza,

enorme liquidità a condizioni vantaggiosissime per le banche, rendimenti ancor più negativi per il denaro depositato

e non investito. Quella linea ha prevalso a maggioranza su un' opposizione molto dura, fra gli altri, dalla Bundesbank,

dalla Banca d' Olanda e - meno tagliente - dal governatore francese François Villeroy de Galhau. Da allora un gruppo

di notabili in pensione delle banche centrali, quasi tutti nordeuropei, ha pubblicato una lettera aperta contro Draghi,

quindi una fuga di notizie (senza precedenti) ha permesso di scoprire che alcuni comitati tecnici della Bce avevano

sconsigliato certe misure poi deliberate in settembre. Non è semplicemente voglia regolare i conti da parte degli

sconfitti degli anni di Draghi. È il tentativo di influenzare o intimidire Lagarde quando prenderà il posto dell' italiano in

novembre. E non è solo uno scontro fra dottrine: Eiopa, l' autorità europea dei fondi pensione aziendali e delle

assicurazioni, ha fatto capire che alcune aziende del settore sono in serie difficoltà, dati i rendimenti zero o negativi

dei titoli offerti sul mercato. Di qui la pressione tedesca e olandese sulla Bce perché alzi i tassi, anche se l' area euro

nel 2020 rischia di fermarsi o andare in recessione. Per l' Italia è una partita essenziale: qualunque mossa della Bce

in discontinuità con Draghi può far

Corriere della SeraLavoro e Previdenza

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salire ancora di più il debito pubblico in proporzione al prodotto lordo, perché spingerebbe l' inflazione verso il

basso. Il calo del debito promesso dal governo per l' anno prossimo dipende tutto da un aumento dei prezzi previsto

all' 1,9%. E già oggi che l' inflazione viaggia appena allo 0,3% quella stima appare assai precaria.

Corriere della SeraLavoro e Previdenza

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 4 § ]

SCADENZA A FINE MESE

Modello 770: le ritenute viaggiano anche in più flussi

Tutti gli errori da evitare per effettuare correttamente l' invio entro il 31 ottobre

Ornella Lacqua

Ultimi giorni per completare i l modello 770/2019 in v ista del la

presentazione, che scade il 31 ottobre. È il modello che i sostituti d'

imposta devono inviare all' agenzia delle Entrate per comunicare i dati

fiscali relativi alle ritenute operate nel 2018, i relativi versamenti e le

eventuali compensazioni effettuate. Sono tenuti all' invio anche gli

intermediari, che devono comunicare i dati relativi alle ritenute operate su

dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale erogati nel 2018.

Nel compilare il frontespizio del modello, bisogna prestare particolare

attenzione al riquadro «Redazione della dichiarazione» che è composto da

due sezioni: «Quadri compilati e ritenute operate» e «Gestione separata».

Nella prima sezione è presente il campo «tipologia invio» che deve essere

compilato per indicare quale tipologia di trasmissione è effettuata

attraverso il modello. Infatti, il sostituto ha la facoltà di inviare i dati

separatamente in più flussi, o in un unico flusso: in particolare, va indicato

«1» se il sostituto opta per trasmettere un unico flusso contenente i dati

riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 e cioè quelli di lavoro

dipendente, di lavoro autonomo, di capitale, di locazione breve e redditi diversi. Si deve invece riportare «2» nel caso

in cui il sostituto invii separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti. La casella «Incaricato in gestione

separata» deve essere barrata dall' intermediario abilitato se il sostituto ha aderito a questa modalità e si è avvalso

del suo aiuto per predisporre il 770. Il sostituto può anche effettuare invii separati senza avvalersi di un altro

soggetto incaricato. Nella sezione «Quadri compilati» vanno indicati i quadri che compongono la dichiarazione,

barrando le relative caselle. Le ritenute operate Inoltre, devono sempre essere compilati anche i campi relativi alle

ritenute operate e gestite nel 770, più precisamente: «Dipendente», se sono state operate ritenute su redditi di lavoro

dipendente e assimilati; «Autonomo» nel caso siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni

e redditi diversi; «Capitale» per le ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo quelle su

pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già

presenti nel quadro SY; «Locazioni brevi» per le corrispondenti ritenute inserite all' interno della Cu; «Altre ritenute»

nel caso siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate

a

Il Sole 24 OreLavoro e Previdenza

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 4 § ]

titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti

espropriativi, e somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d' urgenza.

Pertanto, nel caso in cui il sostituto debba trasmettere con il 770 i dati relativi a redditi di lavoro dipendente e quelli

riferiti ai redditi di lavoro autonomo barrerà le caselle «Dipendente» e «Autonomo». La trasmissione separata La

seconda sezione (gestione separata) deve, invece, essere compilata qualora il sostituto si avvalga della facoltà di

trasmettere i dati separatamente in più flussi e abbia indicato il codice «2» nella casella tipologia invio. Se, ad

esempio, il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla

gestione separata, allora può servirsi di intermediari o trasmettere direttamente la dichiarazione spacchettando i

flussi: in entrambe le ipotesi la dichiarazione dovrà essere compilata indicando il codice «2». Nel caso di invio

separato del modello, in presenza del flusso autonomo, il flusso locazioni va necessariamente unito a quello

autonomo: quindi, se un sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, autonomo e locazioni brevi, il

modello 770 può inviarlo in un unico flusso. Viceversa, nell' ipotesi di invio separato con due flussi, bisogna

effettuarne uno per il lavoro dipendente e l' altro per l' autonomo e le locazioni. In pratica, non è possibile inviare un

flusso dipendente e locazioni e un altro con solo flusso autonomo, né può essere trasmesso un flusso dipendente e

autonomo e un altro con solo quello delle locazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 9

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 5 § ]

Welfare

Più soldi a famiglia e lavoro

La cancellazione di Quota 100, dovrebbe servire, per Italia viva, ad aumentare i

soldi per la famiglia e a tagliar le tasse sul lavoro. La priorità, per Matteo Renzi,

è il cosiddetto Family act: «Daremo quei soldi ai giovani, alle coppie, alle

famiglie, agli stipendi». Iv giudica insufficienti le misure della manovra. Il

fondo per la famiglia, con 600 milioni nel 2020, permetterà di finanziare gli asili

nido gratuiti, mentre l' assegno unico per i figli richiede che prima, con una

delega al governo, sia riordinata la giungla degli interventi (detrazioni, assegni

familiari, bonus bebè). Più soldi, dice Iv, dovrebbero andare anche sul taglio

del cuneo, le tasse sul lavoro, perché di una riduzione media di 40 euro non si

accorgerebbe nessuno. Ma tutto dipende da come finirà il braccio di ferro su

Quota 100.

Corriere della SeraLavoro e Previdenza

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 16

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 6 § ]

SE BCE VUOLE, BATTIAMOGLI USA

Se bce vuole, battiamo gli usa con un rating «alla tedesca»

La berlinese Scope punta ad essere la prima agenzia di valutazione di crediti e asset d' Europa. Con la patente diFrancoforte. Una sfida «anche politica» a Moody' s & co. Il fondatore Florian Schoeller spiega i piani. Con molta Italia

di Fabrizio Massaro

Potrebbe non mancare molto per avere un' agenzia di rating europea che

giudica i titoli di Stato dell' Eurozona con la legittimazione della Bce,

alternativa ai colossi S&P, Moody' s, Fitch e Dbrs, ormai non più canadese da

quando si è fusa con l' americana Morningstar. Così la pensa Florian

Schoeller, fondatore, ceo e principale azionista di Scope Ratings, agenzia

tedesca che ha una particolare attenzione all' Italia: sono italiane figure di

vertice come Giacomo Barisone, responsabile del public finance e Marco

Troiano, numero due nelle financial institutions, e anche grazie a questa

influenza Scope ha scelto Milano come sede per trasferire il personale sull'

analisi bancaria da Londra, in seguito alla Brexit: «A Milano abbiamo dieci

analisti, raddoppieremo il numero entro il 2021», dice Schoeller. E proprio a

Milano Scope ha riunito di recente il suo advisory board. Quella di Schoeller è

un obiettivo di business ma anche una missione politica, che persegue dal

2013 quando insieme con il miliardario Stefan Quandt, l' erede della famiglia

azionista della Bmw, decise di sfidare il dominio delle grandi agenzie Usa. L'

Europa era al picco della crisi del debito sovrano. Fu allora che la piccola

agenzia di Berlino, fondata nel 2002 e attiva soprattutto nel merito di credito delle imprese tedesche, si decise al

grande passo. Il peso delle agenzie di rating è ancora fondamentale: nel «quantitative easing» la Bce può comprare

solo titoli che siano «investment grade» e quando le banche portano in Bce dei titoli a garanzia dei finanziamenti, il

loro valore dipende dal livello del rating ottenuto. Francoforte prende in considerazione i rating delle quattro agenzie

Usa e si basa sul giudizio più alto per le proprie decisioni. Avere una quinta agenzia, europea, darebbe anche una

chance in più di non dipendere dagli Usa. E Scope è, tra le agenzie, quella che dà all' Italia il rating più alto, BBB+.

«Mettere in piedi un' agenzia di rating richiede molto tempo», spiega Schoeller, «perché sono estremamente

connesse alla fiducia. E la fiducia del mercato la si guadagna in anni. Per i primi cinque anni abbiamo solo assunto

persone qualificate e messo a punto la metodologia che fosse davvero differente da quella delle agenzie

americane. Servono quindi azionisti di lungo termine e molto concentrati nella creazione di valore lenta. Per questo

motivo ci siamo rivolti a soggetti come Quandt, fondi pensione, assicurazioni, fondazioni. Diciamo che è anche un

investimento politico, sotto il profilo dello sviluppo dell' Europa in senso lato». All' inizio del 2018 Scope ha raccolto

35 milioni di nuovo capitale da investitori istituzionali. Nel

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Lavoro e Previdenza

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lunedì 21 ottobre 2019

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 6 § ]

2018 ha raggiunto l' obiettivo di un +54% nei ricavi di gruppo (anche se la società non comunica dati di bilancio).

La svolta potrebbe avvenire nel 2021-2022, quando la Bce potrebbe accettare i loro giudizi: «Dall' anno scorso

rispettiamo i requisiti; dopo tre anni di track record in termini di coverage possiamo chiedere alla Bce di accettarci,

anche se non è obbligata a farlo. Ma per essere molto franco, dico anche che non ci sono agenzie di rating da

seconda opinione in grado di dare un giudizio sui titoli. È per questo che sono così fiducioso che se decideranno di

accettare una agenzia europea, questa sarà Scope». In ogni caso «lo status Ecai conta per il nostro business, ma

non dipendiamo dalla Bce. Sicuramente potrebbe accelerare la nostra crescita del business ma non è quello che ci

fa crescere nel mercato globale del rating». Nonostante polemiche e scandali, una vera alternativa alle agenzie Usa

non si è ancora creata. «L' obiettivo della Ue di fissare un sistema di regole per avere più diversificazione nelle

opinioni di rating è fallito completamente. Sei anni dopo le nuove regole, abbiamo forse più agenzie di rating sul

mercato? La risposta è "sì" per quanto riguarda il loro numero. La risposta è "no" per quanto riguarda le quote di

mercato. Di chi è la colpa? Non lo so. Le regole sono scritte a Bruxelles, forse non sono state così rigide, forse le

grandi tre hanno avuto una grande influenza, ma il risultato è completamente fallito». La particolarità di Scope, dice

Schoeller, sta nella metodologia: «Abbiamo un' eredità europea, che significa che siamo più abituati alle differenze

culturali, a differenti cornici, dato che abbiamo Paesi a centinaia di chilometri di distanza con diverse impostazioni

anche economiche. La frustrazione del passato è nata dal fatto che tutto venisse visto con le enti "one-size-fits-all"

delle agenzie Usa. Noi non solo comprendiamo le differenze tra i Paesi ma siamo anche in grado di tradurle nella

nostra metodologia. E abbiamo un approccio più guidato dalle opinioni e più forward-looking, mentre loro con i

numeri e la metodologia basata sul bilancio guardano solo al passato. Direi che Scope non è una tradizionale

agenzia di rating ma una società che cresce in un ecosistema di intelligence sul credito. Ecco la principale

differenza tra loro e noi».

L'Economia del Corriere della Sera (ed.Mezzogiorno)Lavoro e Previdenza

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 7 § ]

[2305][393003] Privacy a scuola e richiestadi documenti dall' istitutoLa scuola(pubblica) di mio ...

[2305][393003] Privacy a scuola e richiestadi documenti dall' istitutoLa

scuola (pubblica) di mio figlio ogni anno a settembre mi fa firmare gli stessi

documenti sulla privacy, sui diritti fotografici, e a chiedermi di allegare

fotocopie dei documenti. Ogni anno devo anche rifare le deleghe per i nonni

e devo rimandare anche i loro documenti fotocopiati. La legge Bassanini

(articolo 18, comma 2, della legge 241/1990) afferma che «al contribuente

non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in

possesso dell' amministrazione». Al la luce de l la norma, è corret ta

questa continua richiesta di documenti? G.P.FIRENZE La reiterazione

della produzione di documenti e il rinnovo all' inizio di ogni anno scolastico

della sottoscrizione delle varie dichiarazioni connesse alla disciplina sulla

tutela dei dati personali costituisce senza dubbio una prassi illegittima,

contraria ai canoni generali dell' azione amministrativa tra i quali rientra

quello della semplificazione e del minor aggravio possibile per il cittadino

utente.

Il Sole 24 OrePrivacy e GDPR

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 8 § ]

[2306][392415] Sistema di videosorveglianza:non può riprendere i viciniDueimmobili sono ...

[2306][392415] Sistema di videosorveglianza:non può riprendere i viciniDue

immobili sono separati da un muro di confine: il primo (A) è sottoposto di

oltre un metro rispetto all' altro (B). Di recente i proprietari di B hanno

installato alcune videocamere, di cui una rivolta in direzione di A, riprendendo

l' immobile e i movimenti degli abitanti. Trattandosi, a mio parere, di una

condotta non lecita, risulterebbe trasgredito il diritto alla tutela della privacy e

della sicurezza. Ho ragione? Per un eventuale ripristino dello stato dei

luoghi, quale azione di rivalsa potrà essere adottata nei confronti dei

proprietari e dell' installatore? Possono essere perseguiti penalmente

e c iv i lmente? M . V . N A P O L I L ' i n s t a l l a z i o n e d i u n s i s t e m a d i

videosorveglianza della propria proprietà è certamente lecito e il trattamento

dei relativi dati personali (e le immagini lo possono essere) deve essere

conforme alla normativa privacy. In particolare va rispettato il limite della

stretta necessità e della proporzionalità del trattamento (e quindi, in questo

caso, delle riprese). Sulla specifica questione si è pronunciato il Tribunale di

Catania che, con sentenza 466 del 31 gennaio 2018, ha precisato che i

sistemi di videosorveglianza non possono avere un raggio visuale che vada ad interferire con spazi condominiali

comuni o con la proprietà del vicino. In particolare, il giudice ha specificato che le riprese sono vietate anche nel

caso in cui il sistema di videosorveglianza non preveda la registrazione e conservazione delle immagini. In presenza

di una situazione di questo tipo può essere inviata una diffida a rimuovere le telecamere e nel caso di perdurante

violazione si può effettuare una segnalazione al Garante ed avviare un' azione giudiziaria potendo provare l' effettiva

lesione dell' interesse protetto (Cassazione, sentenza 23808/2019).

Il Sole 24 OrePrivacy e GDPR

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 66

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[ § 2 2 7 5 8 6 5 9 § ]

Il settore

Addio chiavetta, il digitale spinge le banche

INTERFACCE INFORMATICHE GLI SCENARI LE RICADUTE

raffaele ricciardi, milano Da metà settembre la direttiva europea sui servizi

di pagamento nota come Psd2 è entrata in vigore. Gli istituti a caccia di

clienti grazie alle informazioni L e banche sono di fronte a una scelta

obbligata: fare dell' evoluzione tecnologica la chiave per conquistare nuovi

clienti. Da metà settembre, quando la direttiva europea sui servizi di

pagamento Psd2 è entrata in vigore, la rivoluzione tecnologica è diventata

realtà. I clienti se ne sono accorti perché hanno dovuto cestinare la

chiavetta per accedere al conto online, mentre gli addetti ai lavori parlano

del classico "punto di partenza e non d' arrivo". Tra le novità più importanti c'

è «la possibilità per banche e provider terzi di accedere a informazioni e

movimentazione di c/c di un cliente, nel rispetto della privacy», spiega

Sebastiano Mazzoni Perelli, director Prometeia a capo dell' area Wealth &

Asset Management. «La sfida è sfruttare le tecnologie sviluppate per Psd2

per attirare nuovi clienti», ragiona Roberta Rachello, practice leader

Financial Services di EXS Italia, società di executive search Gi Group. Gli

scenari che si aprono sono enormi: un istituto può ora accentrare tutte le

informazioni che riguardano un cliente che abbia conti aperti in diverse banche. «Pensiamo al wealth management:

dall' analisi dei movimenti un intermediario potrebbe ricostruire a 360 gradi il patrimonio finanziario di un

risparmiatore/ investitore, offrendo una consulenza potenziata», esemplifica Perelli. O ancora, si potranno offrire

prodotti assicurativi perfettamente ritagliati (anche sul prezzo) per le sue esigenze, tracciarne i bisogni per capire se

abbia necessità di un prestito per acquistare casa o far studiare i figli. Il tutto in nuovi ambienti digitali sempre più

accattivanti. Molto si parla, in questo senso, della possibilità delle fintech di rubare quote di mercato alle banche. «Il

mercato si sta muovendo su un modello "coopetitivo", più che di pura competizione», ricostruisce Perelli. E' più

facile cioè che le banche attingano sistemi e competenze dalle fintech, ciascuna specializzata in un segmento di

questa nuova filiera, in un rapporto B2B di fornitura di servizi. «D' altronde l' acquisizione dei clienti da parte delle

fintech è un processo molto costoso che suggerisce di ricercare cooperazione». EXS ha dedicato un' indagine alle

ricadute di questo passaggio epocale in termini di competenze e personale interno alle banche. Fino ad ora, nota

Rachello, «la normativa non ha avuto un impatto sull' apertura di posizioni nelle banche italiane, ma richiede lo

sviluppo di nuove competenze provenienti anche da altri settori ». La sensazione è che gli istituti si siano concentrati

sugli aspetti di It e sicurezza

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lunedì 21 ottobre 2019

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per arrivare pronti all' appuntamento col regolatore. Rachello crede che ora «dovranno rendere strategica la sfida

digitale. Per farlo, dovranno reclutare personale in grado di accelerare questo cambiamento » ai piani alti delle

organizzazioni. Probabilmente andranno a pescare da settori quali online player, Telco e grande distribuzione. Fuori

dal management, «saranno necessarie riconversioni di personale interno e contaminazioni tra professionalità di

settori diversi». Concorda su questo Perelli, per il quale le future strutture bancarie «combineranno le competenze di

profili di business, IT, data science, legale e compliance per riuscire a disegnare processi innovativi». Mentre il

bancario «sarà un 'consulente potenziato' armato di device tecnologici. Potrà dialogare più velocemente con il

cliente offrendo consulenze più oculate di quel che si faceva scartabellando documenti». Secondo l' indagine EXS il

60% delle banche crede che saranno le aree commerciale e marketing a garantire la competitività delle singole

banche nel nuovo mercato aperto e orientato ai clienti. Le competenze richieste ai nuovi capi di queste strutture?

«Al direttore commerciale e marketing verranno richieste competenze di leadership chiave come visione e capacità

di guidare un cambiamento, e caratteristiche personali come resilienza e orientamento all' innovazione». Oltre a

saper guidare la sua squadra, il manager ideale dovrà saper triangolare con l' esterno e con tutte quelle realtà che

contribuiranno a fornire soluzioni e processi digitali per arrivare meglio al cliente. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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lunedì 21 ottobre 2019Pagina 73

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Il caso

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Il caso

Addio reception, a Polla è nato il primo smart hotel

Nell' area industriale è operativa una struttura ricettiva completamente automatizzata Il direttore: «I nostri clienti?Agenti di commercio, turisti e coppie in cerca di privacy»

Uno sportello, tipo bancomat, al posto della reception. Niente personale di

servizio, bastano solo un display e un codice identificativo per pagare, entrare

e pernottare. Benvenuti nell' albergo in perfetto stile Blade Runner dove fa

tutto il cliente, tranne le pulizie della camera. Benvenuti a Contrada Sant'

Antuono, nell' area industriale di Polla, a sud di Salerno, dove da circa un anno

è operativo il Family Center Hotel, una delle prime strutture ricettive del Sud

Italia completamente automatizzata. Al Nord già esistono, sulla falsariga dei

negozi senza cassa progettati da Amazon, nelle periferie di grandi città come

Bergamo e Parma. Chi però l' ha sperimentato qui, nel Vallo di Diano, come

Francesco, ne è entusiasta: «L' assenza di burocrazia inutile. il codice di

accesso senza tessere e chiavi. bravi!», scrive tutto contento in una delle oltre

120 recensioni finora raccolte on line, per lo più lusinghiere. Eppure di un

albergo così tutto si può dire tranne che sia accogliente visto che appena

arrivate qui non vi accoglie proprio nessuno. Non c' è anima viva. Un limite

che è diventata una caratteristica, in perfetta linea con l' evidente a-socialità

dell' epoca social. Nicola Pinto, che è socio, con il padre e il fratello già

proprietari di un' azienda di schermature solari con 150 dipendenti, della srl titolare dell' hotel, ne è il direttore dell'

hotel e racchiude tutta la sua «rivoluzione» avviata nel settore delle strutture ricettive smart in un' unica parola:

privacy. «Quando sei anni fa abbiamo realizzato un piccolo centro commerciale a cinque chilometri dall' uscita dell'

autostrada con bar, sala cinematografica e distributore di carburante abbiamo cominciato a pensare anche ad un'

attività alberghiera. Il problema era che sul territorio ce n' erano già di alberghi e bisognava trovare un' idea davvero

innovativa per affrontare meglio la concorrenza». Pensa che ti ripensa, Pinto trova finalmente la quadratura del

cerchio: «La riservatezza assoluta è ciò che il cliente di un albergo oggi maggiormente richiede. E il modo migliore

per garantirla sta nell' automatizzazione al massimo dei servizi e nell' esclusione totale del personale». Nasce così

nel dicembre scorso il Family Center Hotel: quattro stelle e tredici stanze, di cui una con accesso facilitato per

persone diversamente abili, dotate di ogni comfort, tra cui televisori di ultima generazione, servizio frigo, cassaforte

in camera e wi-fi gratuito. «L' avanzata tecnologia e la semplicità del procedimento da seguire per prenotare le

camere - spiega Pinto - garantiscono massima libertà e privacy ai clienti». Già, ma come funziona?

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È presto detto: «Esterno alla struttura - riprende l' imprenditore - c' è uno sportello multimediale, tipo bancomat,

dove è possibile, dopo aver selezionato la lingua, fare la prenotazione attraverso la scansione di un valido

documento di riconoscimento. Una volta incamerati i dati del cliente, successivamente sul display esce il tariffario:

45 euro la stanza singola, 55 euro quella matrimoniale. Dopo aver effettuato la scelta e aver pagato, con carta di

credito o in contanti, inserire il proprio numero di cellulare per ricevere l' sms con il numero di stanza ed il codice. Il

cliente digita quei numeri e gli si aprono le porte d' ingresso dell' albergo; lo stesso codice serve poi ad accedere alla

camera. E il gioco è fatto». In dieci mesi la clientela è stata «generalizzata»: «molti agenti di commercio, alcuni turisti

che vengono a vedere le grotte di Pertosa poco distanti e qualche coppietta che cerca la discrezione massima».

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Il retroscena

Cdp, arriva la scossa al vertice è partita la battaglia delle nomine

LA POSIZIONE DI PALERMO LE DUE AUTORITÀ

sergio rizzo, roma L' ex ad Gorno Tempini in pole per tornare alla Cassa

depositi come presidente al posto di Tononi. Nella controllata Sace, Decio

si avvia all' uscita. E in primavera tocca ai big: occhi puntati sull' Eni di

Descalzi S e questo Paese ha una certezza, è che ogni fase politica ha la

sua stagione delle nomine. Questa dunque non fa eccezione. Ed è appena

un caso che inizi con lo strascico di quella precedente: ovvero, la Cassa

depositi e prestiti. Il trentino Massimo Tononi, già sottosegretario all'

Economia nel secondo e ultimo governo di Romano Prodi, ha reso ufficiale

la propria indisponibilità alla presidenza di Tim. Ma presto si potrebbe

liberare anche di quella che attualmente ancora ricopre alla Cassa per

designazione delle Fondazioni bancarie. Data probabile, giovedì 24 ottobre.

L' opinione Su tutto pesa la posizione di Matteo Renzi che punta ad avere

un ruolo di primo piano È urgente anche trovare i nuovi numeri uno di

Authority per la Privacy e Agcom, già scaduti Su quella poltrona Tononi non

si è mai trovato a proprio agio. La coabitazione con l' amministratore

delegato Fabrizio Palermo, voluto dal Movimento 5 stelle a dispetto dei

desiderata dell' ex ministro Giovanni Tria, si è rivelata una fastidiosa reciproca incombenza. E che dovesse finire

quanto prima era scritto fin dall' inizio. Anche se il film doveva avere un esito diverso da quello che si profila.

Palermo avrebbe accolto a braccia aperte l' ex ministro dell' Istruzione del governo Monti Francesco Profumo, oggi

presidente della Compagnia San Paolo nonché successore di Giuseppe Guzzetti alla guida dell' Acri, l' associazione

delle fondazioni bancarie. Potrebbe invece avere una sorpresa: ritrovarsi di fronte Giovanni Gorno Tempini, che della

Cassa era amministratore delegato proprio quando lui è arrivato alla grande banca del Tesoro come direttore

finanziario dalla Fincantieri, cinque anni fa. Ma stavolta nel ruolo di presidente. In compenso Palermo avrebbe

finalmente lo scalpo di Alessandro Decio. È l' amministratore delegato della controllata Sace che si ostina a

rivendicare l' autonomia della sua società rispetto alla capogruppo, mettendo così in crisi il piano industriale della

Cassa partorito dallo stesso Palermo: di cui è un pilastro fondamentale proprio la fine di quell' autonomia. Anche per

questo Decio è sulla lista nera, ma per mesi ha resistito grazie alla protezione di Tria che ha sbriciolato tutte le

alternative. Ora invece a sbriciolarsi è la barricata, se è vero che al posto di Decio arriverà dalla Bpm Edoardo Ginevra

e il presidente Beniamino Quintieri, amico di Tria e artefice della strenua resistenza, sarà sostituito dal consigliere

semplice Rodolfo Errore, sempre che anche questa soluzione non torni in alto mare. Piccoli

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segnali. Che però insieme ad altri fanno presagire le conseguenze del terremoto politico estivo sugli equilibri negli

enti e nelle società pubbliche. Tanto per restare alla Cassa, la prevista sostituzione del consigliere di

amministrazione Valentino Grant, eletto a maggio a Strasburgo nelle liste della Lega, con l' economista Giulio Sapelli,

è finita sul binario morto. E se la lottizzazione ha ancora un senso (e indiscutibilmente ce l' ha), quel posto andrà al

Pd. Per non parlare di alcune nomine cruciali più che urgenti, e per le quali i partiti non si devono neppure nascondere

dietro chissà quale filtro. Il garante della Privacy Antonello Soro, ex parlamentare Pd, è scaduto da mesi insieme a un

collegio interamente al femminile dove la vicepresidenza è affidata ad Augusta Iannini, magistrato incidentalmente

consorte del conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa. Come da mesi è scaduto il presidente dell' Autorità delle

Comunicazioni Angelo Marcello Cardani, investito nelle ultime settimane di mandato dalle polemiche grilline per la

decisione dell' Agcom che avrebbe lasciato aperta la porta alla pubblicità sul gioco d' azzardo nonostante il divieto

imposto per legge: con Luigi Di Maio imbufalito al punto da chiedere la sua testa. Ustionante la replica di Cardani:

«Prima di insultare l' Autorità avrebbe dovuto confrontarsi nel merito e collaborare all' interpretazione dei contenuti

della legge». Già da queste nomine, ormai non più rinviabili, si capirà il tenore delle sfide in calendario nella prossima

primavera. Quando scadranno tutti i vertici delle grandi società di stato: Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. Perché

tutto dipenderà anche dagli equilibri interni agli schieramenti. A cominciare dal peso che potrà avere il rientro in

partita di Matteo Renzi. Ansioso, immaginiamo, di continuare a dare le carte pure in questa circostanza: ma è la sua

natura. Da capo del governo e segretario del Partito democratico il fondatore di Italia Viva aveva orchestrato tutta la

precedente tornata. Sulla quale si sarebbe con ogni probabilità abbattuta la furia grilloleghista. Almeno a giudicare

dalle prime mosse dell' esecutivo Giuseppe Conte.

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WEB SCRAPING

Sì al sito che compara i prezzi se non replica l' intera banca dati

La app che confronta le tariffe di Trenitalia e Italo non lede il diritto d' autore Diventa più facile utilizzare i databasealtrui anche per fini commerciali

Marisa Marraffino

Più semplice usare gli open data e la business intelligence in generale per

gestire applicazioni che mettono a confronto servizi concorrenziali. È l'

effetto dell' ordinanza del Tribunale di Roma, sezione imprese, del 5

settembre scorso (giudice Postiglione), resa all' interno del procedimento

34006 instaurato da Trenitalia contro la società britannica Gobright Media

Ltd, che gestisce l' applicazione «Trenìt». Il software, che permette agli

utenti di comparare le offerte dell' alta velocità, è stato al centro di un

contenzioso per le licenze d' uso dei dati. A ricorrere in tribunale per far

cessare in via d' urgenza l' utilizzo del servizio è stata Trenitalia che

lamentava un utilizzo indebito della propria banca dati comprendente la

gestione del traffico ferroviario, il costo dei biglietti, gli orari dei treni, fino ai

ritardi e alle mappe dei percorsi. In realtà la pratica non è nuova, data la

presenza sul mercato di diversi applicativi che comparano tra di loro le

offerte più varie, dai prezzi delle polizze fino ai costi degli hotel o dei servizi

di autonoleggio. In prima battuta il tribunale aveva sospeso l' applicazione,

riservandosi di analizzare più diffusamente la questione all' esito del

contraddittorio chiesto in via cautelare. Successivamente, valutate le prove prodotte, il Tribunale ha invertito la rotta

dando il via libera all' applicazione sulla base della considerazione che l' estrazione dei dati avveniva in modo

parziale senza arrecare alcun pregiudizio alla società ricorrente. Al centro della questione l' interpretazione dell'

articolo 102-ter della legge 633/1941 (legge sul diritto d' autore), che consente l' estrazione e il reimpiego di parti non

sostanziali di una banca dati pubblicamente accessibile, a condizione che non vi sia alcun pregiudizio per il titolare

originario. A spostare l' ago della bilancia è stato il funzionamento stesso di questo tipo di applicazione che si attiva

soltanto su richiesta dell' utente e per singoli campi di ricerca, non replicando l' intero contenuto della banca dati. Per

il giudice tale utilizzo sarebbe quindi lecito senza dover pagare i diritti di utilizzo alle società coinvolte. La questione

riguarda molti software presenti sul mercato che nel nostro ordinamento si sono scontrati spesso con problemi

legati alla violazione della proprietà intellettuale e della privacy degli utenti. Tecnicamente si chiama web scraping ed

è una procedura informatica usata da molti applicativi online per comparare prezzi o condurre analisi di mercato,

basata sull' estrapolazione delle informazioni disponibili in rete. I dati sono estratti e rielaborati da software appositi,

bot o crawler, per scopi diversi.

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[ § 2 2 7 5 8 6 6 4 § ]

La pratica non è di per sé illegale, ma può diventarlo se vengono trattati dati personali degli utenti per finalità

illecite, come la pubblicazione o la diffusione senza il consenso del titolare. Così ad esempio il Garante per la

protezione dei dati personali, con il provvedimento 52 del 1° febbraio 2018, si era già pronunciato sull' illiceità dei

software di web scraping usati per raccogliere dagli elenchi pubblici online le Pec degli avvocati alle quali inviare

newsletter non autorizzate. In questa ipotesi la mancanza del consenso informato degli interessati aveva reso

illegittimo l' uso dello strumento. Diverso il caso esaminato dal Tribunale di Roma che non pone alcun problema di

privacy degli utenti. Per il giudice l' applicativo non effettua alcun trattamento dei dati ingiustificato, né si pone in

contrasto con il diritto d' autore del proprietario della banca dati. Così, il Tribunale apre di fatto all' utilizzabilità della

tecnica dello web scraping, anche al fine di evitare effetti distorsivi sul mercato soprattutto nel caso di soggetti che

operano in posizione oligopolistica. Impedire la comparazione dei prezzi potrebbe infatti nuocere alla legittima

concorrenza, a scapito dei fruitori finali dei servizi. La pronuncia potrebbe in futuro aprire la porta all' utilizzo più

massivo dei crawler, fatto da operatori commerciali per finalità di promozione di servizi o eventi che non rechino

danni ingiustificati ai titolari dei dati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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Architettura. L' altezza media delle prime 20 torri residenzialiè salita a 94 metri contro i 209 raggiunti alivello continentale

Vivere in grattacielo, Italia in crescita ma l' Europa è lontana

Paola Pierotti

Innovazioni progettuali e tecnologiche per i grattacieli residenziali di ultima

generazione. Facciate permeabili, con spazi esterni impensabili fino a

pochi anni fa per gli edifici alti, e sperimentazione con materiali come il

legno, oltre alla ricerca nel campo dell' industrializzazione edilizia.

Ricostruendo una mappa con le più recenti realizzazioni nel mondo, sono

numerose le opere disegnate dai protagonisti dell ' architettura

internazionale. Non solo a New York o a Londra. Nella capitale libanese ad

esempio gli svizzeri Herzog & de Meuron hanno firmato il Beirut Terraces a

ridosso del porto turist ico, 120 metri di altezza pr un progetto

caratterizzato da una composizione a strati dove le stanze dei diversi

appartamenti sporgono o arretrano creando un disegno originale anche

con la vegetazione che diventa elemento di identità e privacy per i singoli

alloggi. A New York sono al lavoro i danesi dello studio Big che un paio di

anni fa hanno inaugurato il grattacielo a corte, VIA 57 West, che tiene

insieme l' esigenza di densità (oltre 700 unità abitative disposte su 32 piani

"inclinati" per ottimizzare la vista sulla baia) con il plus di una corte tipica

europea con un giardino e un bosco. Per l' occasione è stato coniato un neologismo, "Courtscraper", che unisce i

due termini inglesi. Sempre a Manhattan, non lontano da Central Park, l' uruguaiano Rafael Viñoly ha firmato il 432

Park Avenue, la torre residenziale più alta mai costruita al mondo (426 metri e 85 piani), seguita a scala

internazionale dalla Princess Tower (414 mt e 101 piani) e da 23 Marina (392 mt e 88 piani), entrambe a Dubai. Ma

quanto costa comprare in un grattacielo? Si parte da 28mila euro a mq per diventare proprietari di un appartamento

del 432 Park Avenue, ma c' è anche chi per un attico di 767 mq ha speso 86 milioni di euro (112 mila euro al mq).

Anche in Italia stanno aumentando gli sviluppi in verticale: secondo un' elaborazione di Abitare Co. sui dati del

portale Skyscrapercenter.com in Italia la Torre Solaria terminata nel 2013 nell' ambito del progetto Porta Nuova, con

i suoi 143 metri e 37 piani è la più alta del Paese. Seguono EuroSky a Roma ( 120 metri e 31 piani), il Grattacielo di

Cesenatico (188 metri e 35 piani), e una torre del Bosco Verticale (116 metri e 27 piani), appena nominato, tra l' altro,

tra i 50 grattacieli più iconici degli ultimi 50 anni del Council on tall buildings and urban habitat (Ctbuh). Proprio i due

edifici di Boeri Architetti sono i più costosi (da 12.300 a 16.500 euro/mq), ma i prezzi restano alti anche in altri edifici

milanesi, sia nelle nuove realizzazioni come la stessa Torre Solaria (da 9.200 a 16.200 euro/mq) che per altre degli

anni '70 come la Torre Monforte (da 9.500 a 11.500 euro/mq). Delle 20 torri residenziali

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lunedì 21 ottobre 2019

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più alte 13 sono a Milano: l' altezza media è salita a 90 metri, mentre i piani a 24. Numeri importanti ma ben lontani

dai 209 metri di altezza media (54 piani) registrati dai primi 20 grattacieli in Europa e dai 332 metri e 81 piani nel

mondo. In Europa, la torre residenziale più alta è la Skyland Residential Tower ad Istanbul (284 metri), dove tuttavia i

prezzi di vendita sono fra i più bassi: oggi si vende da 2.200 a 3.400 euro/mq. A Mosca il grattacielo più alto è il

Capital City Moscow Tower (274 metri) con prezzi che variano fra gli 8 e i 10mila euro/mq. Dei primi 20 grattacieli

europei, uno solo si trova a Londra ed è il St. George Wharf Tower (180 metrie 50 piani); acquistare al 40° piano

costa oltre 23mila euro al mq. In questo caso senza il plus del design, tanto che l' edificio è stato in lizza per il

Carbuncle Cup, premio assegnato all' edificio più brutto nel Regno Unito. Progettare grattacieli è sfidante per studi

affermati come quelli di Renzo Piano o Norman Foster. Ma in alcuni casi a cimentarsi con progetti coraggiosi sono

stati i giovani talenti. All' inizio degli anni Duemila i cinesi Mad Architects, allora trentenni, hanno iniziato il progetto

delle Absolute Towers (Toronto): 170 e 150 metri di altezza per due edifici denominati Monroe Towers in virtù della

loro forma sinuosa, con un design bello, scultoreo e umano; caratteristico il balcone continuo con vista a 360 gradi

per ogni unità abitativa. «Rimane un landmark il progetto denominato The Pinnacle@Duxton a Singapore, che ha

appena compiuto i suoi primi 10 anni: un progetto di edilizia popolare - racconta Dario Trabucco, professore

associato allo Iuav di Venezia e research manager Ctbuh - sette torri connesse da due passerelle in quota, una al 26°

e uno al 50° piano, case servite da una serie di servizi compresa una pista per fare jogging, un' area fitness e un

parco giochi». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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