WELFARE AZIENDALE Vantaggi fiscali e previdenziali · La Legge di Stabilità 2016 –n. 208/2015 :...
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WELFARE AZIENDALEVantaggi fiscali e previdenziali
Lissone, 03 ottobre 2017
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Cos’è il welfare aziendale
Per welfare aziendale si intende la gestione integrata di tutte le iniziative con le quali una azienda si fa carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, concedendo benefit e agevolazioni sotto forma di beni e servizi.
È uno strumento di remunerazione “alternativo” che comporta un beneficio economico sia per le aziende che per i dipendenti.
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Perché un piano di welfare
I principali obiettivi del welfare aziendale sono:
• ottenere un risparmio di oneri contributivi e fiscali per l’azienda e per il lavoratore;
• favorire il benessere e la motivazione dei propri dipendenti garantendogli un miglioramento delle condizioni di vita (maggiore potere reale d’acquisto, migliore conciliazione vita-lavoro);
• aumentare la produttività e l’efficienza;
• valorizzare l’immagine e la reputazione aziendale;
• attrarre e trattenere i lavoratori migliori, rendendo appetibile l’azienda e rafforzando il loro senso di appartenenza.
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Perché un piano di welfare
Ottimizzazione dei costi:
• Le aziende hanno la possibilità di aumentare le retribuzioni reali, offrendo beni e servizi, senza accrescere il costo del lavoro (risparmio di circa il 30% di contributi ).
• Per alcuni dei servizi offerti sono previste agevolazioni fiscali in termini di deducibilità dei costi sostenuti.
• Il lavoratore ha la possibilità di acquisire beni e servizi il cui costo è sostenuto in parte o integralmente dall’azienda, percependo il 100% del valore degli stessi.
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Gli interventi normativi 2016
La Legge di Stabilità 2016 – n. 208/2015 :
• ha ampliato le ipotesi in cui le somme, le opere o i servizi
ricompresi dai piani di welfare non concorrono a formare
reddito tassabile (art. 51 c. 2, lettera f, f-bis, f-ter);
• ha valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva per la
definizione del welfare aziendale.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E/2016:
• fornisce chiarimenti interpretativi relativamente alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
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Gli interventi normativi 2017
La Legge di Stabilità 2017 – n. 232/2016 :
• ha allargato la platea dei lavoratori coinvolti innalzando le
soglie di reddito da 50.000 € a 80.000 €;
• ha aumentato l’importo dei premi di produttività detassabili
da 2.000 € a 3.000 €;
• ha escluso l’applicazione dei limiti di deducibilità della
previdenza complementare e all’assistenza sanitaria se
oggetto di welfare in sostituzione dei premi di produzione.
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I requisiti del welfare
Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi le opere ei servizi rientranti nel «piano di welfare» devono:
• essere riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale;
• essere offerti alla generalità dei dipendenti o a categoriedegli stessi.
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Il piano di welfare
La nuova normativa prevede che il welfare possa essere offerto:
volontariamente
• atto unilaterale del datore di lavoro
• regolamento aziendale che rende strutturale la volontà unilaterale del datore di lavoro
in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale:
• CCNL• accordo interconfederale• contrattazione
territoriale• contrattazione aziendale
O
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Generalità o categorie di lavoratori
A tutti i lavoratori
Oppure a:
“categorie di dipendenti”, per categorie non si deve fareriferimento alle categorie legali (operai, impiegati, quadri,dirigenti), bensì ad un concetto più ampio di gruppi di lavoratoriomogenei.
Dirigenti
Operai del turno di
notte
Lavoratori della stessa
filiale
Lavoratori della stessa
provincia
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I benefici economici - Azienda
Fiscali: • deducibilità dal reddito d’impresa (art. 95 c. 1 TUIR - spese per
prestazioni di lavoro);• le spese per finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria, culto sono deducibili (art. 100 c. 1 TUIR):- nel limite del 5 per mille del costo del lavoro se sostenute
volontariamente;- integralmente se in attuazione di un vincolo di natura
negoziale.
Contributivi:• i flexible benefit non concorrendo alla formazione del reddito
di lavoro dipendente non sono assoggettati a contribuzione.
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I benefici economici - Lavoratore
Fiscali:• il valore dei beni e dei servizi non concorre, o concorre
parzialmente, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Contributivi:• non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro
dipendente non sono assoggettati a contribuzione.
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Reddito di lavoro dipendente
Art. 51 del DPR del 917/1986 comma 1:
Determinazione del reddito di lavoro dipendente.Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
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Le esclusioni
Art. 51 del DPR del 917/1986 comma 2:
Lettera a):
• i contributi previdenziali e assistenziali;
• i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale fino a massimo 3.615,20 euro.
Lettera c):
• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, mense o, ticket mensa fino a euro 5,29 euro/giorno, aumentato a euro 7 se elettronico.
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Le esclusioni
Art. 51 del DPR del 917/1986 comma 2:
Lettera d):
• i servizi di trasporto collettivo anche se affidato a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.
Lettera f):
• le opere e i servizi riconosciuti volontariamente o inconformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.
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Oneri di utilità sociale
Art. 100, comma 1 - Oneri di utilità sociale:
• opere o servizi utilizzabili per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
Ad esempio: corsi di lingue, abbonamenti a teatro, palestre, pellegrinaggi, visite mediche specialistiche, viaggi, ecc.
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Le esclusioni
Lettera f-bis):• servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa connessi;• ludoteche, centri estivi ed invernali;• borse di studio.
Lettera f-ter):• le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Lettera f-quater):• contributi e premi assicurativi contro il rischio di non
autosufficienza o di gravi patologie.
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Le esclusioni
Art. 51, comma 3:
• i beni ceduti e dei servizi prestati di importo complessivo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta.
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Voucher e welfare
«L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale» art. 51 comma 3 bis del TUIR.
VOUCHER SI’, MA….
• non possono essere monetizzati;• devono essere utilizzati solo dal titolare;• non possono essere ceduti a terzi;• devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio
per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare;• possono dare diritto ad un servizio fruito in modo continuativo o
ripetuto, ad es. l’abbonamento alla palestra, cinema, teatro.
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Voucher singolo:
• Un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, anche fruito in modo ripetuto o continuativo (es. abbonamenti)
Voucher cumulativo:
• il valore complessivo non deve eccedere € 258,23
• la pluralità di beni deve essere determinata o determinabile anche attraverso il rinvio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica
Voucher e cumulo di benefit
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Il paniere dei beni e servizi
Area Servizi Vincoli e limiti di spesa
Scuola e IstruzioneAsili nido, servizi di mensa, ludoteche, centri estivi ed invernali, borse di studio, testi scolastici
• Erogati direttamente dall’azienda o tramite strutture esterne
• Ammesso rimborso di spese documentate• Nessun limite di spesa
Assistenza famigliari anziani e non autosufficienti
Assistenza domiciliare, case di cura, badanti, infermieri, ecc.
• Erogati direttamente dall’azienda o tramite strutture esterne
• Ammesso rimborso di spese documentate• Nessun limite di spesa
Mutui e finanziamenti Rimborso interessi di mutuo • Nessun limite di spesa, nel rispetto della normativa vigente
Sociale, ricreativo, culturale, educativo
Corsi di lingue, abbonamenti a teatro, palestre, pellegrinaggi, visite mediche specialistiche, ecc.
• Erogati direttamente o pagati dall’azienda (interamente deducibile se in forza di accordo negoziale)
• Nessun limite per dipendente
Assistenza sanitaria e previdenza complementare
• Assicurazione sanitaria integrativa• Fondi di previdenza complementare
• € 3.615,20 annui• € 5.164,57 annui• Limiti superabili se alternativo a premio di produttività
Polizze e servizi assicurativi• Long Term Care • Polizza indennizzo per gravi malattie
• Contributi o premi assicurativi• Nessun limite
Altri servizi e fringe benefits
• Ticket mensa• Trasporto collettivo• Fringe Benefits (es. buoni spesa)• Convenzioni
• € 5,29/gg o € 7,00/gg se elettronico• nessun limite• €258,23 annui• nessun limite
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Welfare e premi di produttività
Le regole per la detassazione dei premi di produttività:
• erogati sulla base di contratti collettivi di secondo livello depositati telematicamente;
• reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro lordi nell'anno precedente a quello di percezione dei premio;
• limite detassabile pari a euro 3.000, decontribuibile fino ad unmassimo di 800 euro per le aziende che coinvolgonopariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
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Welfare e premi di produttività
Le regole per la detassazione dei premi di produttività:
• premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
• possibilità di conversione dell’ammontare del premio, anche parziale, in welfare.
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Welfare e premi di produttività
Le regole per l’esenzione fiscale del premio convertito in welfare:
• la fungibilità deve essere prevista dal contratto di secondo livello;
• il valore complessivo del bene o servizio non deve superare le soglie previste per la detassazione dei premi di produttività;
• il lavoratore deve poter beneficiare della detassazione;
• la modalità di attuazione della scelta è demandata all’autonomia delle parti;
• per la fruizione dei beni o servizi valgono le regole generali del TUIR, salvo che per i contributi versati all’assistenza sanitaria integrativa o alla previdenza complementare per cui non si applicano i massimali (€ 3.615,20 e € 5.164,57).
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Welfare e premi di produttività
Premio di produttività e welfare a confronto:
Premio monetizzato (fino a soglia)
Lavoratore:• Contributi IVS (salvo
eventuale decontribuzione)• Imposta sostitutiva 10%
Azienda:• Contributi INPS c.ca 30% con
eventuale riduzione a c.ca 10% fino a 800 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori
Premio in welfare
Lavoratore:• Esente da imposte e contributi
nei limiti dell’art. 51 TUIR• Deducibile oltre le normali
soglie se convertito in assistenza sanitaria integrativa o previdenza complementare
Azienda:• Esente da contribuzione
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Welfare e premi di produttività
Premio di produttività e welfare a confronto. Esempio:
Ipotesi: 1.000 euro lordi erogati al lavoratore
Busta paga Welfare
Contributi ditta -300 0
Contributi lavoratore -95 0
Imposte lavoratore -90 0
Cuneo fiscale -485 0
Costo azienda 1.300 1.000
Netto al lavoratore 815 1.000