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APPUNTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALELe disposizioni normative fondamentali 1

1) COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

1 Margherita Rinaldi – 18/09/2013

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2) LEGGE 241/90 modificata dalla Legge 15/2005 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". TRASPARENZA:

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza” (Art. 1)Secondo la legge cittadini hanno diritto:

o A una informazione qualificatao Ad accedere ai documenti amministrativio A conoscere lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano

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3) LEGGE 150/2000 – disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Art.1 Finalita' ed ambito di applicazione Le disposizioni della legge attuano i principi che regolano la

trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa e disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni2.

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

o a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

o b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa;

o c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:o a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni

normative, al fine di facilitarne l'applicazione;o b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;o c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la

conoscenza;o d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di

rilevante interesse pubblico e sociale;o e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e

di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

o f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 - Forme, strumenti e prodotti comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche pubblicita', distribuzioni o

vendite promozionali, affissioni, organizzazione di manifestazioni partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso

2 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

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la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Art. 6 – Strutture1. le attivita' di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione e al loro coordinamento

Art. 7 Portavoce1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità

Art. 8 Ufficio per le relazioni con il pubblico - COMUNICAZIONE1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.2. Criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

Art. 9 Uffici stampa1. Le amministrazioni pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. 3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

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4.I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

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4) LEGGE 246/2005 legge sulla semplificazione

Prevede l’”aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa” (art.1/f). la Legge modifica l’art. 20 della L59/1997 sulla semplificazione amministrativa.

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5) LA LEGGE SULLA STAMPA: LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Art. 1. Definizione di stampa o stampatoSono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Art. 2. Indicazioni obbligatorie sugli stampatiOgni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.All'identità' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Art. 3. Direttore responsabileOgni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

Art. 4. ProprietarioPer poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Art. 5. RegistrazioneNessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

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4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.Il registro è pubblico.

Art. 6. Dichiarazione dei mutamentiOgni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7. Decadenza della registrazioneL'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Art. 8. Risposte e rettificheIl direttore o vice direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da mese ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale. La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata. La rettifica non può sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potrà, tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore.Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto è punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa.La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Art. 9. Pubblicazione obbligatoria di sentenzeNel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 10. Giornali muraliIl giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità' di pubblica sicurezza.L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

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Art. 11. Responsabilità civilePer i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12. Riparazione pecuniariaNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13. Pene per la diffamazioneNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni quella della multa non inferiore a lire centomila.

Art. 14. Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenzaLe disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.Le pene in tali casi sono aumentate.Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Art. 15. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapriccianteLe disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Art. 16. Stampa clandestinaChiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.5, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.La stessa pena si applica a chiunque pubblica, uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore ne' quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Art. 17. Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampatiSalvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

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6) DIRITTO PENALE – REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPAPrima di analizzare singolarmente ciascuna delle ipotesi di reato che interessano la stampa e l’informazione, occorre mettere a fuoco l’importante distinzione tra reati di stampa e reati a mezzo della stampa. I primi sono quei reati che possono essere esclusivamente commessi da colui che scrive, trattandosi per lo più di violazioni della legge sulla stampa (es. il reato di stampa clandestina, le false dichiarazioni nella registrazione dei periodici, l’asportazione, la distruzione ed il deterioramento degli stampati). Si tratta generalmente di reati a contenuto omissivo. I secondi sono invece quei reati che possono essere commessi da chiunque anche in altri modi oltre che a mezzo degli stampati (es. la diffamazione, che può essere perpetrata sia parlando con gli amici sia scrivendo sulle colonne di un periodico).Tale distinzione ha una notevole importanza pratica agli effetti della responsabilità del direttore della testata ed agli effetti della forma del procedimento penale, che ai sensi dell’art. 21 della legge n. 47 del 1948 è per i reati a mezzo della stampa quella del rito direttissimo (artt. 449 ss. cp.p.), ove il pubblico ministero cita a giudizio l’imputato senza dover passare attraverso il filtro dell’udienza preliminare.La responsabilità del direttoreGli artt. 57, 57 bis 58 e 58 bis c.p. si occupano dei reati commessi a mezzo della stampa periodica e non periodica, configurando in particolare la responsabilità del direttore. Ai sensi del riformulato art. 57 c.p. sulla stampa periodica, “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”. Pertanto, adesso l’art. 57 c.p. configura una responsabilità per fatto proprio omissivo e concorrente con quella dell’autore della pubblicazione: si tratta quindi di un reato colposo e non di una forma di responsabilità oggettiva, in quanto il mancato impedimento dell’evento (il reato commesso a mezzo stampa) deve essere sì non voluto, ma attribuibile alla colpa del direttore. Quindi, il direttore risponderà a titolo di colpa del reato solo se abbia omesso il controllo sulla pubblicazione, sempre che fosse prevedibile ed evitabile.

Il principale reato a mezzo stampa: la diffamazioneIl reato più comune commesso attraverso la stampa è senza dubbio la diffamazione, fattispecie prevista sotto il Capo II del Titolo XII del Libro II del Codice penale, intitolato “Dei delitti contro l’onore”. Per onore si intende l’insieme delle qualità essenziali al valore di ogni persona umana in quanto tale (qualità morali, intellettuali, psichiche, fisiche, caratteriali, professionali, ecc.).Ai sensi dell’art. 595 c.p. la diffamazione consiste nel fatto di chiunque “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”. Si tratta di un reato comune e non di reato proprio, potendo venire commesso da “chiunque”. Quanto all’elemento oggettivo, la clausola di esclusione prevista dall’art. 595 c.p. (“fuori dei casi indicati nell’articolo precedente”) ci permette di stabilire che presupposto della diffamazione non è tanto l’assenza dell’offeso, quanto l’impossibilità di percezione fisica dell’offesa da parte dello stesso (es. offesa pronunciata a voce troppo bassa a qualche distanza). Tuttavia, se l’offesa, pur se non percepita, è idonea ad essere percepita, si ha il tentativo di ingiuria (aggravata per la presenza di altre persone).La condotta del delitto di diffamazione consiste nell’offendere l’altrui reputazione (con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo), comunicando con più persone (che devono essere almeno due), contemporaneamente (es. trasmissione radiotelevisiva) o non contemporaneamente (es. invio di lettere a persone in luoghi diversi).

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Circa l’elemento soggettivo vi è da dire che la diffamazione è un delitto tipicamento doloso, non essendovi alcun riferimento alla responsabilità per colpa. Pertanto, chi diffama taluno per imprudenza, negligenza o imperizia (es. in caso di errore sul nome) non commette reato, mancando la consapevolezza e la volontà di tenere la condotta offensiva dell’altrui reputazione. Oltre al dolo diretto o intenzionale (coscienza e volontà del fatto materiale tipico) la dottrina prevede anche l’ipotesi del dolo c.d. eventuale, che si ha quando, nel dubbio sul verificarsi o meno dell’offesa, se ne accetta il rischio. Si avrà pertanto diffamazione sia quando il giornalista voglia deliberatamente offendere l’altrui reputazione, sia quando lo stesso scriva un articolo utilizzando termini tali da compromettere la reputazione della persona diffamata, pur essendo in dubbio circa l’esito delle sue affermazioni.Il reato di diffamazione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifica l’evento della percezione-comprensione della comunicazione offensiva da parte di almeno due persone. In particolare, nell’ipotesi della diffamazione a mezzo della stampa il reato si perfeziona con la distribuzione al pubblico della stampa, in quanto sulla base della comune esperienza si può a ragione ritenere che tale momento coincida con quella percezione e comprensione dell’offesa da parte del pubblico che altrimenti non sarebbe agevole provare.la diffamazione è aggravata da alcune circostanze speciali. Innanzitutto si ha diffamazione aggravata “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato” (art. 595 comma 2 c.p.). Il legislatore ha a ragione ritenuto più grave attribuire alla vittima un fatto determinato, inteso come episodio storico, unico ed irripetibile (es. Tizio il 5 aprile 2003 ha rubato il motorino, tg. 1234, a Caio), anziché una generica qualifica (es. Tizio è un ladro). La ratio dell’aggravante va ravvisata nel fatto che l’attribuzione di un episodio determinato crea maggiore attendibilità e di conseguenza comporta un più grave pregiudizio alla reputazione dell’offeso. Vi è da aggiungere che per aversi fatto determinato non è necessario che siano specificate tutte le circostanze di tempo e di luogo: è sufficiente che il fatto sia unico ed irripetibile. La giurisprudenza ha stabilito che per fatto determinato si intende “quello concretamente individuabile attraverso le indicazioni di concrete circostanze di tempo, di luogo, di persona che valgono a specificare l’azione che si attribuisce ad un determinato soggetto”.Il comma 2 dell’art. 595 c.p. prevede un’altra aggravante speciale “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico”. Pertanto, la diffamazione a mezzo della stampa comporta un necessario aumento della pena in virtù della peculiare potenzialità offensiva della stampa, sia sul piano spaziale (la pubblicazione ha una capacità diffusiva ad ampio raggio), sia su quello temporale (la pubblicazione può consentire la ripetizione dell’offesa, mediante una rilettura).Un’altra circostanza aggravante si ha “se l’offesa è arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio” (art. 595 comma 4 c.p.).

Violazione del segreto di Stato o di notizie di cui sia stata vietata la pubblicazione

Vilipendio La ricettazioneTalvolta è possibile che una certa documentazioone che fornisce al giornalista notizie utili sia di provenienza furtiva o comunque illecita; ne può derivare quindi un’incriminazione dello stesso per ricettazione. Ai sensi dell’art. 648 c.p. commette il delitto in parola “chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare”. Si pensi alla nota vicenda relativa alla valigetta di

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Calvi che, invano ricercata dalla magistratura, ricomparve all’improvviso nel corso di una trasmissione televisiva. L’aggiotaggioart. 501 c.p., delitto contro l’economia pubblica. La disposizione in esame punisce “chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato”. Pertanto, la figura cirimosa dell’aggiotaggio ha per oggetto la tutela dell’interesse pubblico contro le manovre fraudolente per il rialzo dei prezzi e delle quotazioni di tutte le merci del mercato.

Le pubblicazioni e gli spettacoli osceniGli artt. 528 e 529 c.p. si occupano delle pubblicazioni e degli spettacoli osceni. Ai sensi dell’art. 528 c.p. viene punito “chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Sato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie”. L’art. 529 c.p. dà la nozione di “osceno”, considerando tale qualunque atto od oggetto che, secondo il comune sentimento, offende il pudore. La giurisprudenza ha chiarito che il pudore consiste nel senso di riserbo e dignità personale nutrito nei confronti di quanto si riferisce allo stimolo dei sensi e, più specificamente, alla sfera sessuale. Pertanto, il pudore può definirsi come quella riservatezza con cui l’uomo medio abitualmente circonda tutto quanto attiene in concreto alla manifestazione e all’appagamento dei suoi bisogni sessuali. La nozione di comune senso del pudore va risolta nel senso della verifica e dell’aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l’evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato.Inoltre, la legge n. 47 del 1948 tratta dei reati di pubblicazioni destinate all’infanzia e all’adolescenza (art. 14) e di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante (art. 15). Con la prima fattispecie si intende apprestare tutela ad una generica ed indistinta morale minorile quale specificazione della più generale moralità pubblica; con la seconda, invece, si vuol tutelare una serie di interessi pubblici, quali il comune sentimento della morale, all’interesse dello Stato, al non verificarsi di suicidi e delitti.

Gli attentati alla morale familiareUn’ulteriore fattispecie che più o meno direttamente può riguardare il giornalista è quella di cui all’art. 565 c.p., peraltro raramente applicata dalla giurisprudenza. La norma punisce “chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare”.

I reati contro l’inviolabilità del domicilioLa legge 8 aprile 1974, n. 98, ha introdotto nel codice penale, dopo gli artt. 614 e 615 c.p. (rispettivamente, violazione di domicilio e violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale), l’art. 615 bis c.p. sulle “interferenze illecite nella vita privata”, allo scopo di fronteggiare nuove tipologie di aggressione rese possibili dal progresso tecnologico, tutelando la c.d. riservatezza domiciliare. Con tale espressione si indica il diritto alla eslusività di conoscenza di ciò che attiene alla sfera privata domiciliare, nel senso che nessuno può prendere conoscenza o rivelare quanto di tale sfera il soggetto non desidera che sia da altri conosciuto. Si vuole pertanto salvaguardare quella tranquillità che la divulgazione di quanto avviene nell’ambito domiciliare verrebbe a turbare.

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In particolare, l’art. 615 bis c.p. contempla due distinte fattispecie, rispondenti a due differenti tipologie ontologiche di aggressione al bene della riservatezza domiciliare: l’indiscrezione e la divulgazione. L’indiscrezione consiste nel fatto di “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614” (art. 615 bis comma 1 c.p.). Pertanto, sarà penalmente perseguibile il fotografo che con teleobiettivi o mezzi analoghi carpisca le altrui immagini quando le persone ritratte si trovino in casa propria, o nel loro giardino chiuso e recintato, o in un altro luogo non visibile dalla pubblica via. Ugualmente è penalmente perseguibile colui che mediante appositi microfoni o microspie carpisca notizie o capti conversazioni che si svolgono in luoghi privati.La seconda fattispecie, ben più interessante ai fini della nostra trattazione, consiste nel fatto di “chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati” dal comma 1 dell’art. 615 bis c.p. (art. 615 bis comma 2 c.p.).Pertanto, ciascun giornalista che acquista fotografie o riceve notizie riservate deve accertare che esse non siano state carpite con i mezzi e con i modi proibiti dall’art. 615 bis c.p., potendo altrimenti anch’egli essere incriminato.

Ulteriori fattispecie incriminatrici che possono riguardare il giornalista: o l’art. 618 c.p., che punisce colui che, “essendo venuto abusivamente a

cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte”;

o l’art. 621 c.p., che punisce colui che “essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto”;

o l’art. 617 c.p. che punisce il fatto di “chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce” e di “chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni” intercettate;

o l’art. 617 bis c.p., che punisce “chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa appartai, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone”.

Page 14: file · Web viewTutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

7) DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2009, N.8 (art.4): criteri e prescrizioni da seguire nell’attività di razionalizzazione dei siti web accessibilità dei contenuti e fornitura dei servizi on line

La direttiva fornisce alla pa criteri e prescrizioni da seguire nell’attività di razionalizzazione dei siti web. In particolare il docmento detta principi comuni in materia di caratteristiche tecniche, alla luce dei quali razionalizzare i siti web dei vari enti, per la realizzazione, gestione, sviluppo e aggiornamento dei contenuti e di fornitura dei servizi on line