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REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE _____________________________________________________________________ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI AIUTI « ALLA FORMAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI CON DISABILITÀ» «Interventi formativi e per l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità» Base giuridica «Artt. 31 – 35 del Reg. (UE) n. 651/2014» (Allegato alla DGR n. xx del xx mese 2017) ___________________________________________ Attuazione PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse Priorità d’investimento Azione …. …. …. Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università Servizio Lavoro Servizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani Servizio Formazione ed Orientamento Professionale Unione Europea Fondo Sociale Europeo

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REGIONE ABRUZZOGIUNTA REGIONALE

_____________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI AIUTI

« ALLA FORMAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI CON DISABILITÀ»

«Interventi formativi e per l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità»

Base giuridica «Artt. 31 – 35 del Reg. (UE) n. 651/2014»

(Allegato alla DGR n. xx del xx mese 2017)

___________________________________________

Attuazione PO FSE Abruzzo 2014-2020

Asse Priorità d’investimento Azione

…. …. ….

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università

Servizio LavoroServizio Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani

Servizio Formazione ed Orientamento Professionale

Anno 2016

Unione Europea Fondo Sociale Europeo

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INDICEPremesse programmatiche ................................................................................................ 1. Disposizioni generali ...................................................................................................... Art. 1 - Riferimenti normativi e programmatici ....................................................................... Art. 2 - Categorie d’aiuto previste dalla misura .......................................................................Art. 3 – Durata .........................................................................................................................Art. 4 - Dotazione finanziaria ...................................................................................................Art. 5 – Definizioni ...................................................................................................................Art. 6 - Disposizioni per l’ottemperanza della condizionalità ex ante aiuti di Stato.................Art. 7 - Autorità responsabile e Soggetto concedente .............................................................Art. 8 - Campo d’applicazione .................................................................................................. Art. 9 – Imprese escluse dal regime di aiuto ............................................................................Art. 10 - Tipologie di finanziamento escluse ............................................................................Art. 11 - Soggetti beneficiari ...................................................................................................Art. 12 – Soglie di notifica ....................................................................................................... Art. 13 - Trasparenza dell’aiuto ...............................................................................................Art. 14 – Effetto di incentivazione ............................................................................................Art. 15 – Intensità e costi ammissibili ......................................................................................Art. 16 - Condizioni per il cumulo ............................................................................................Art. 17 - Obblighi di pubblicazione, comunicazione e relazione annuale.................................Art. 18 – Obblighi di controllo ................................................................................................. Art. 19 - Modifiche alla misura d’aiuto ....................................................................................Art. 20 - Revoca delle concessioni ..........................................................................................

2. Disposizioni specifiche per le categorie d’aiuto ..........................................................Art. 21 – Aiuti alla formazione (art. 31) Art. 22 - I costi ammissibili .....................................................................................................Art. 23 – Intensità massime di aiuto concedibili ......................................................................Art. 24 – Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 32) – I costi ammissibili ..................................................................................................Art. 25 - Intensità massime di aiuto concedibili ....................................................................... Art. 26 – Condizioni specifiche ............................................................................................... Art. 27 - Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (art. 33) - I costi ammissibili ................................................................................................... Art. 28 - Intensità massime di aiuto concedibili ....................................................................... Art. 29 - Condizioni specifiche ................................................................................................. Art. 30 – Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità (art. 34) - I costi ammissibili ................................................................................... Art. 31 - Intensità massime di aiuto concedibili ....................................................................... Art. 32 – Aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art. 35) .......................................................................................................................................... Art. 33 – I costi ammissibili ..................................................................................................... Art. 34 - Intensità massime di aiuto concedibili ......................................................................

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3. Disposizioni specifiche per il procedimento di concessione degli aiuti ................. Art. 35 - Requisiti specifici dei soggetti beneficiari ................................................................. Art. 36 - Modalità di presentazione della domanda e documentazione.................................... Art. 37 - Criteri formali di ammissione alla concessione degli aiuti ........................................ Art. 38 - Criteri di merito per la concessione degli aiuti ......................................................... Art. 39 - Importo dell’aiuto....................................................................................................... Art. 40- Modalità di concessione dell’aiuto............................................................................... Art. 41- Modalità di liquidazione e pagamento degli aiuti ....................................................... Art. 42 - Obblighi del beneficiario............................................................................................ Art. 43 – Obblighi di controllo e monitoraggio (derivanti dalla normativa Fondi SIE) ............ Art. 44 - Informazione e Pubblicità........................................................................................... Art. 45 - Tutela della privacy.................................................................................................... Art. 46 - Norme transitorie e finali........................................................................................... Art. 47 - Foro competente.........................................................................................................

Allegati:

1) schema di domanda (Application form)

2) schema di dichiarazione da Allegato I per la dimensione d’impresa

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Premesse programmatiche Il presente regime d’aiuto prende in considerazione, in particolare, gli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui alla programmazione del (a titolo d’esempio: POR FSE 2014 2020), quali il (Ad es: sostegno dell’occupabilità dei/delle lavoratori/trici, l’aggiornamento e l’accrescimento delle competenze; la mobilità e l’inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso azioni specifiche volte all’innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza).

A titolo esemplificativo: il regime d’aiuto intende finanziare:A) gli interventi formativi per i lavoratori

occupati/disoccupati/svantaggiati previsti nell’ambito:- dell’ OT 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la

mobilità dei lavoratori” con specifico riferimento alla Priorità di investimento 8v “ L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”, OS 8.6. “Favorire la permanenza nel mondo del lavoro e la ricollocazione dei lavoratori convolti in situazioni di crisi” ;

- dell’OT 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” con specifico riferimento alla Priorità di investimento 10iv “Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorare la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato”, OS 10.4 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo”);

B) gli interventi finalizzati all’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità previsti nell’ambito:

- dell’ OT 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”), con specifico riferimento alla Priorità di investimento 8i “L’accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso le iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, OS 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”;

- dell’OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà” con specifico riferimento alla Priorità di investimento 9i “L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”, OS 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili.).

1)Disposizioni generali Art. 1.Riferimenti normativi e programmaticiIl presente regime d’aiuto è attuato nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.

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A tal proposito si richiamano i principali riferimenti normativi e programmatici:- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347, 20/12/2013);

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347, 20/12/2013;

- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347, 20/12/2013, p. 259–280)

- Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347, 20/12/2013, p. 281–288);

- (inserire altri Reg. Europei che nello specifico regolano i Fondi SIE, o le Deliberazioni CIPE in caso di Programmi nazionali)

- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 204 - 2020;

- Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitati nell’articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L. 187);

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);

- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);

- DGR n. 538 del 26.08.2014 (Istituzione di un sistema interno di raccolta, trasmissione e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (Registro regionale de minimis), attraverso l'utilizzo del Sistema della Banca Dati

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Anagrafica (BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico. L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37);

- (Inserire tutta la normativa nazionale e regionale che investe le attività previste dagli aiuti).

- (inserire gli atti amministrativi regionali di approvazione del POR FSE e tutte le altre DGR che hanno pertinenza e incidono sulla materia)

Art. 2.Categorie d’aiuto previste dalla misuraLa Regione Abruzzo attraverso il presente regime intende concedere aiuti alle imprese presenti sul territorio abruzzese per le seguenti categorie previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014:

Sezione 5 «aiuti alla formazione» - aiuti alla formazione (art. 31);

Sezione 6 «aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità» )- aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

(art. 32);- aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni

salariali (art.33); - aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con

disabilità (art. 34);- aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

(art. 35);

Le procedure per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dal presente regime assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 5 e 6, per gli aiuti di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

Art. 3.Durata Le concessioni a valere sul presente regime possono decorrere dalla data del ………………….. sino alla data termine di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014) di cui al Capo IV – Disposizioni finali, artt. 58.4 e 59 prevista per il 31 dicembre 2020 più sei mesi di periodo transitorio. (n.b. tale limite è quello massimo applicabile);Dopo il termine finale del 30 giugno 2021 (fine del periodo transitorio) il Soggetto concedente potrà procedere ai soli pagamenti degli aiuti, già concessi nei termini, anche tenuto conto di eventuali scorrimenti delle graduatorie ai fini del recupero delle eventuali economie.

Art. 4.Dotazione finanziariaIl presente regime d’aiuto prevede una dotazione finanziaria complessiva per il quinquennio 2016/2020 pari ad € …………. ;

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Per l’anno 201X, gli oneri derivanti dall’attuazione del regime sono pari ad € …………., e trovano la necessaria copertura finanziaria nel corrente esercizio del bilancio regionale come di seguito specificate:

Risorse POR FSE 2014 – 2020: - quota Regione per €. ……………… (impegno da assumere con successivo atto

dirigenziale a valere sul Capitolo di spesa …………. – U.P.B. ……………….);- Quota cofinanziamento UE – FSE per €. ……………… (impegno da assumere

con successivo atto dirigenziale a valere sul Capitolo di spesa …………. – U.P.B. ……………….);

Per le annualità successive gli oneri derivanti dall’attuazione del regime sono stimati in €. ……………. per i quali si provvederà mediante lo stanziamento a copertura delle necessarie risorse nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e con successivi atti d’impegno sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 5.Definizioni Ferme restando le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 651/2014, che qui si intendono tutte richiamate, ai fini della corretta attuazione del presente regime si riportano di seguito le definizioni specifiche necessarie ad esplicitare i concetti utilizzati per le categorie degli «aiuti alla formazione» e degli «aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità»:

1) «lavoratore con disabilità»:a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma

dell'ordinamento nazionale;b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o

sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

2) «lavoratore svantaggiato », chiunque soddisfa una delle seguenti condizioni:a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello

ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità

uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

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3) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

4) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

5) «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da

meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato

superiore a 7,5;2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi)

sia stato inferiore a 1,0;

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Per l’esplicitazione del concetto di «impresa unica», necessario all’individuazione della dimensione d’impresa si fa rinvio alle definizioni contenute nell’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per esplicitare al meglio i concetti utilizzati per le categorie di: «aiuti alla formazione» e «aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità» sono altresì riprese dalla normativa nazionale le seguenti definizioni:(n.b. - riportare la legge o ogni altro atto che fissa le definizioni)

1) per «lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» si intendono “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013 “individuazione dei lavoratori svantaggiati” (GU n. 153 del 2-7-2013);

2) per «l’elenco dei settori economici» di cui alla precedente lettera f) della definizione di «lavoratore svantaggiato», si rimanda ai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che individuano annualmente i settori o le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici sulla base delle rilevazioni fornite dall’Istat;

3) Per i soggetti di cui alla lettera a) della definizione di «lavoratore con disabilità» si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi n. 104/92 e n. 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) della stessa definizione si precisa che è necessaria comunque l’apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL.

Per la corretta attuazione del presente regime sono altresì stabilite le seguenti definizioni:

1) per «………………………..» si intende ………………………….;

2) per «…………………………..» si intende ……………………….;

3) per «…………………………..» si intende ……………………….;

Art. 6.Disposizioni per l’ottemperanza della condizionalità ex ante aiuti di Stato

Il presente regime, ai fini dell’ottemperanza della Condizionalità ex ante aiuti di Stato, di cui all’ Accordo di Partenariato Italia 2014 – 2020:

1) prevede la concessione di aiuti che non ricadono nella fattispecie della “macro soglia” di dotazione annuale media statale, pari a €. 150 Ml, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

2) non comporta aiuti per “attività connesse all’esportazione” verso paesi terzi o Stati membri dell’Unione europea;

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3) non subordina la concessione dei finanziamenti all’utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;

4) non riguarda la concessione di aiuti a settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso regolamento;

5) prevede che se l’impresa richiedente fosse operante contemporaneamente in settori inclusi e in settori esclusi di cui alla lettere a), b) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione degli aiuti di cui al presente regime deve essere assicurata, dalla stessa impresa, la separazione delle attività o alternativamente la distinzione dei costi fra le diverse attività esercitate dal beneficiario degli aiuti;

6) esclude esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti (come da lettera a) paragrafo 4, dell’articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014) per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l’impresa destinataria dell’ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato; In ogni caso la liquidazione degli aiuti è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. (clausola Deggendorf);

7) esclude l’ammissibilità delle “imprese in difficoltà” come definite dal punto (18) paragrafo 1, dell’articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.

8) non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare “violazioni indissociabili del diritto dell’Unione europea”, come indicate dal paragrafo 5, dell’articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, riguardo alla sede dell’impresa, all’obbligo di utilizzo di prodotti nazionali, o limitazioni alle possibilità di sfruttamento dei risultati della RSI;

9) assicura il rispetto delle “soglie di notifica” specifiche per categoria previste dall’articolo 4 paragrafo 1 lett. n), o), p), q) e r) del Reg. (UE) n. 651/2014 per le categorie di aiuti di cui agli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 fermo restando il rispetto dell’intensità di aiuto prevista per ognuna delle tipologie di aiuto concedibile.

10) assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".

11) assicura il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in relazione al c.d. “effetto incentivazione”:

a) o in quanto i lavori correlati alle concessioni degli aiuti saranno avviati solo successivamente alla presentazione della “domanda di finanziamento” e la stessa domanda rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo (per le categorie di cui agli artt. 31 e 35);

b) o in quanto gli aiuti sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 5, lettere c) e d) dello stesso articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 (per le categorie di cui agli artt. 32, 33 e 34);

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N. b. _ (inserire una precisazione nell’articolo che si occupa di “presentazione della domanda” secondo cui le attività previste ex artt. 31 e 35 devono essere realizzate dopo la presentazione della domanda, mentre per le attività di cui agli art. 32-33-34 possono essere anche retrodatate rispetto alla presentazione domanda).

12) assicura che ai fini del calcolo delle “intensità degli aiuti” concedibili e della determinazione dei “costi ammissibili” gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell’IVA qualora l’imposta sia recuperabile;

13) gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti, purché ricadenti nella tipologia dei costi ammissibili per ognuna delle categorie di aiuti attivati, possono essere computati anche in base ad una delle c.d. “opzioni semplificate” ai sensi degli articoli 67 e 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del Reg. (UE) n. 1299/2013.

14) assicura che, in caso dell’eventuale possibilità di cumulo (nel rispetto dei criteri e delle limitazioni fissate all’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014), prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014;

15) prevede il rispetto degli obblighi di registrazione delle “misure d’aiuto”, nonché degli “aiuti individuali” nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della L.234/2012, nonché i controlli specifici per le verifiche sui cumuli dei costi nonché per la gestione della c.d. “Lista Deggendorf” per gli aiuti illegali già oggetto di decisioni di recupero;

Nel rispetto delle condizioni generali di cui al Capo I e II del Reg. (UE) n. 651/2014 ed ai fini dell’ottemperanza della Condizionalità ex ante aiuti di Stato di cui all’ Accordo di Partenariato Italia 2014 – 2020, nonché degli obblighi di cui al DPR ……. del …… istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della L.234/2012, con il presente regime si stabilisce che nel procedimento di concessione:

a) il Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato assicuri: - il rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito web (nazionale o

regionale) delle informazioni sintetiche e del testo integrale della misura d’aiuto, come previsto dalle lettere a) e b), del paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014;

- il rispetto degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea del presente Regime Quadro, entro venti giorni lavorativi dall’adozione dell’atto di approvazione, attraverso il sistema SANI2 in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014;

- il rispetto degli obblighi di relazione annuale, attraverso il sistema SARI, di cui al reg. (CE) n. 794/2004 previsti dall’articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014.

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b) il Dipartimento competente in materia di attuazione del (POR FSE 2014 – 2020) assicuri: - il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari

degli aiuti individuali ai sensi dalla lettera c) paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014 per gli aiuti individuali superiori a €. 500.000;

- nonché, in osservanza della DGR n. 538 del 26 agosto 2014, assicuri gli adempimenti per registrare tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento europeo nella banca dati esistente del MISE: BDA – Banca Dati Anagrafica, ai sensi del DPR n. …… del ………. Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato a far data dal 1 gennaio 2017, come da articolo 52 della L. 234/2012.

- il rispetto dell’obbligo per l’amministrazione concedente di conservare le informazioni ed i documenti, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento n. 651/2014, in maniera da consentire alla Commissione europea la possibilità di effettuare propri controlli sulla corretta applicazione del Regolamento europeo agli aiuti concessi.

Art. 7.Autorità responsabile e Soggetto concedente Nel rispetto di quanto disposto dal DPR n…. del …… ……… l’ «Autorità responsabile» della misura d’aiuto è la Regione Abruzzo; il «soggetto concedente» responsabile delle procedure di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio regionale competente in materia di ………………....

Art. 8.Campo d’applicazione Possono beneficiare degli aiuti concessi in base al presente regime:

1. le imprese che operano nei seguenti settori economici identificati con i codici statistici NACE rev. 2 : (inserire i singoli codici specifici o indicare “tutti i settori”);

2. le imprese che, nel rispetto della principio stabilito nella giurisprudenza Deggendorf e di quanto stabilito dalla lettera a) del paragrafo 4, dell’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014, seppur destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, dimostrino, prima della liquidazione, del contributo di avere regolarizzato la loro posizione nei confronti della predetta decisione di recupero, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46 della L. 234/2012.

3. le imprese che, pur non avendo sedi o filiali nel territorio regionale al momento della domanda - nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera a) del paragrafo 5, dell’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014 – abbiano aperto una sede o filiale nel territorio regionale al momento del pagamento del contributo concesso, pena la revoca dello stesso. In tal caso, qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere

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comunicata all’amministrazione regionale entro i tempi stabiliti nel presente regime;

Art. 9.Imprese escluse dal regime di aiuti Sono escluse dai benefici del presente regime:

1. le imprese che operano nei settori esclusi come esplicitati al paragrafo 3, dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ;

2. le imprese in difficoltà ai sensi della lettera c) del paragrafo 4, dell’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 651/2014 come definite dall’articolo 2, punto 18) dello stesso Regolamento europeo;

Art. 10. Tipologie di finanziamento escluseSono esclusi del presente regime i seguenti finanziamenti:

1. per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire finanziamenti direttamente connessi ai quantitativi esportati, o per la costituzione e gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

2. subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione; 3. che limitano la possibilità di sfruttare i risultati ottenuti della ricerca, dello

sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

Art. 11. Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regime:

1. le imprese grandi, medie e piccole (o le sole PMI) che operano nei settori economici di cui all’articolo 8. Ai fini della definizione delle imprese, piccole e medie, nel procedimento di concessione è previsto l’utilizzo dei modelli di dichiarazione che consento l’accertamento delle condizioni di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

2. in caso di imprese che operano contemporaneamente in settori economici esclusi ed inclusi le imprese sono tenute ad assicurare la separazione delle attività o la distinzioni dei costi rispetto agli aiuti eventualmente concessi.

Art. 12. Soglie di notifica Il presente regime, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, finanzia iniziative per:

a) Aiuti alla formazione: fino a 2 milioni di euro massimo per progetto di formazione [(lett. n)];

b) Aiuti in favore dei soggetti svantaggiati: - fino a 5 milioni di euro massimo per impresa, per anno (aiuti

all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali) [lett. o)];

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- fino 5 milioni di euro per impresa, per anno (aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati) [lett. r)];

c) Aiuti in favore dei soggetti con disabilità:- fino a 10 milioni di euro per impresa, per anno (aiuti all’occupazione di

lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali) [lett. p)];- fino a 10 milioni di euro per impresa, per anno (aiuti intesi a

compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità) [lett. q)];

Art. 13. Trasparenza dell’aiuto Gli aiuti concessi sulla base del presente regime assumono la forma di sovvenzioni e, come da lettera a) paragrafo 2 dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono considerati aiuti “trasparenti”.

Art. 14. Effetto di incentivazione Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano «necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo dell’attività» (c.d. effetto incentivazione), il presente regime prevede che, ai sensi del paragrafo 2, dell’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, per poter beneficiare di «aiuti alla formazione» (ex art. 31), o di «aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati» (ex art. 35) a valere del presente Regime quadro, l’impresa richiedente deve presentare domanda scritta di aiuto prima dell’avvio delle attività per le quali chiede l’aiuto.

Per avvio delle attività come da definizione ex punto (23) dell’articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014 si intende: «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito».

La domanda di finanziamento dell’impresa, in tal caso, deve riportare necessariamente, pena la non ammissione ai benefici, le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione), e importo del finanziamento

pubblico necessario per il progetto.Nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 5, dell’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, per poter beneficiare di «aiuti all’assunzione di

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lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali» (art. 32), di «aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali» (art.33), nonché di «aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità» (art. 34), il c.d. effetto di incentivazione si ritiene sodisfatto in quanto gli aiuti del presente regime sono concessi esattamente secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, agli articoli 32, 33 e 34 del Reg. (UE) 651/14.

Art. 15. Intensità e costi ammissibili Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del presente regime, ai fini del calcolo dell’intensità massima, sono espressi con cifre intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

I costi ammissibili, per ognuna delle categorie d’aiuto previste nel presente regime, sono dettagliati negli articoli appositamente definiti nell’ambito delle successive Disposizioni specifiche per categoria e sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Art. 16. Condizioni per il cumulo Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del presente regime sono cumulabili (oppure non sono cumulabili) con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa, per i medesimi costi ammissibili, a valere su altri regimi d’aiuto sia in «de minimis» sia in regime di «esenzione da notifica» o «notificati».

La possibilità di cumulo con altri finanziamenti ricevuti dall’impresa per gli stessi costi ammissibili, ai fini del rispetto delle soglie nonché dell’intensità massima dell’aiuto – è soggetta al controllo preventivo, mediante l’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 8 del Reg. (UE) 651/2014.

In tal senso il soggetto concedente, prima del provvedimento di concessione, assicura l’attivazione di adeguate forme di controllo sulle imprese richiedenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014;

Art. 17. Obblighi di pubblicazione, comunicazione e relazione annuale

Il presente regime prevede che, nel corso dei procedimenti per la concessione degli aiuti saranno assicurati:

1. dal Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato:

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a. il rispetto degli obblighi di pubblicazione su sito web delle informazioni sintetiche e del testo integrale della misura d’aiuto, come previsto dalle lettere a) e b), del paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014;

b. il rispetto degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea dello stesso istituendo regime, entro venti giorni lavorativi dall’adozione del presente atto, attraverso il sistema SANI2 in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014;

c. il rispetto degli obblighi di relazione annuale, attraverso il sistema SARI, di cui al reg. (CE) n. 794/2004 dei dati finanziari che il Dipartimento competente in materia di attuazione del (POR FSE 2014 – 2020) deve fornire nel rispetto della tempistica che la Commissione europea annualmente stabilisce per il censimento.

2. dal Dipartimento competente in materia di attuazione del POR FSE 2014 – 2020: a. il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari

degli aiuti individuali ai sensi dalla lettera c) paragrafo 1, dell'articolo 9 del Regolamento UE n.651/2014 per gli aiuti individuali superiori a €. 500.000;

b. nonché, in osservanza del DPR n/….. istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della DGR n. 538 del 26 agosto 2014, degli adempimenti per registrare tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento europeo nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato come previsto dall’articolo 52 della L. 234/2012;

Art. 18. Obblighi di controlloIl soggetto concedente ed i singoli beneficiari hanno l’obbligo di conservare per dieci anni a partire dalla data di concessione, delle informazioni e dei documenti giustificativi necessari a consentire alla Commissione Europea le verifiche del rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.

In caso di richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea il soggetto concedente e i singoli beneficiari degli aiuti a valere del presente regime, hanno l’obbligo di fornire alla Commissione stessa entro 20 giorni, o entro altro termine stabilito, tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per controllare la regolare applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, i beneficiari degli aiuti di cui al presente regime, non possono riporre alcun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione degli stessi, qualora questi siano attribuiti in violazione degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, di cui al comma 1 dell’articolo 15; obblighi stabiliti ai fini della c.d. legalità degli aiuti, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 108 del TFUE.

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Art. 19. Modifiche alla misura d’aiutoNel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 11, del Regolamento (UE) n. 651/2014 ogni eventuale modifica ritenuta sostanziale al presente regime è comunicata alla Commissione Europea nelle stesse forme della prima comunicazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) attraverso il sistema informatico SANI2.

Per modifiche sostanziali del regime, si intendono: - ogni aumento della dotazione finanziaria per un importo superiore al

20% della dotazione iniziale, rispetto a quanto già comunicato prima dell’attuazione;

- ogni eventuale proroga del regime già comunicato, con o senza aumento della dotazione finanziaria, nel rispetto del termine finale di applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014, in base a quanto stabilito dall’articolo 58 dello stesso regolamento.

Art. 20. Revoca delle concessioni La Regione Abruzzo, quale Autorità responsabile della misura d’aiuto, attraverso il Soggetto concedente, Servizio ………………………………. del Dipartimento ……………………… assicura, in fase ex post i controlli amministrativi, ed in loco, per la corretta attuazione del presente regime d’aiuto.

Nel caso in cui, successivamente ai provvedimenti di concessione, sia verificato che gli aiuti sono stati concessi in assenza dei requisiti previsti e necessari, fatta salva ogni ulteriore responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, il Soggetto concedente procede alla revoca delle concessioni, previa preliminare diffida volta a regolarizzare, ove possibile, la posizione del beneficiario. In caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti stabiliti dal presente regime o del mancato rispetto delle condizioni, generali e specifiche, poste dal Regolamento (UE) n.651/2014, la revoca comporta sempre il recupero delle somme già erogate.

Il Soggetto concedente procederà, altresì, alla revoca della concessione per decadenza dal beneficio, anche nel caso di mancata apertura di una propria sede legale o un’unità operativa sul territorio della regione Abruzzo nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5, lettera a) dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n.651/2014. Qualora l’impresa beneficiaria non abbia già la sede legale o una unità operativa sul territorio regionale al momento della domanda, l’apertura della sede o dell’unità operativa deve essere comunicata al soggetto concedente entro e non oltre il termine di …XX… giorni, e comunque prima del primo pagamento relativo al beneficio concesso.

Il Soggetto concedente procederà, altresì, alla revoca della concessione, qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui alla c.d. clausola Deggedorf imposti alle imprese già destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara illegali ed incompatibili gli aiuti ricevuti.

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In tal senso si procederà alla revoca della concessione qualora l’impresa, entro il termine previsto per la prima erogazione dei benefici concessi, non abbia restituito o depositato in un conto corrente bloccato le somme corrispondenti agli aiuti che è tenuta a restituire. In tal caso, il beneficiario entro .. XX .. giorni dalla diffida ricevuta dal soggetto concedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione e a darne comunicazione scritta allo stesso Soggetto. In caso di mancata comunicazione, dell’avvenuta regolarizzazione della posizione, nei termini predetti, il beneficiario decade dal diritto agli aiuti concessi, e il soggetto concedente procede alla revoca del provvedimento di concessione.

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2) Disposizioni specifiche per le categorie di aiuto. Art. 21. Aiuti alla formazione (art. 31 Reg. (UE) n. 651/2014)Gli aiuti concessi nell’ambito del presente regime non possono essere concessi a « … formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione».

Art. 22. I costi ammissibili I costi ammissibili sono:

a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;d. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese

generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti previsti dal presente regime, purché ricadenti nella tipologia dei costi ammissibili possono essere computati anche in base ad una delle c.d. “opzioni semplificate” ai sensi degli articoli 67 e 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del Reg. (UE) n. 1299/2013.

Art. 23. Intensità massime di aiuto concedibiliGli interventi di formazione previsti nel quadro delle presenti disposizioni possono beneficiare di aiuti nel rispetto delle intensità lorde massime, espresse in percentuale sui costi ammissibili, come da schema di seguito riportato:

Tipo di impresa Massimale di intensità (%)

Grande 50Media 60Piccola 70

Le intensità di cui alla tabella precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l’aiuto per la formazione sia destinata a lavoratori con disabilità

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o a lavoratori svantaggiati, senza poter comunque superare l’intensità massima del 70% dei costi ammissibili. In ogni caso, il cofinanziamento dell’impresa beneficiaria dell’aiuto non può essere inferiore al 30% dei costi ammissibili.

Qualora l'aiuto sia concesso per le imprese attive nel settore dei trasporti marittimi, l’intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i partecipanti al progetto di formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari, e

b. la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell’Unione.

Per il concetto di «intensità dell’aiuto» si rimanda alla definizione di cui all’articolo 2, punto (26) del Reg. (UE) n. 651/2014: «l’importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri».

Art. 24. Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art.32) - I costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

Art. 25. Intensità massime di aiuto concedibiliL'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Art. 26. Condizioni specificheNei casi in cui l’assunzione del lavoratore svantaggiato non rappresenti un aumento netto del numero dei dipendenti dell’impresa interessata, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, l’assunzione potrà essere effettuata esclusivamente per coprire i posti resisi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;- invalidità;- pensionamento per raggiunti limiti d'età;- riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;

ad esclusione tassativa del licenziamento per mera riduzione del personale.

Ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

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Art. 27. Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (art.33) - i Costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

Art. 28. Intensità massime di aiuto concedibiliL'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

Art. 29. Condizioni specifiche Nei casi in cui l’assunzione del lavoratore svantaggiato non rappresenti un aumento netto del numero dei dipendenti dell’impresa interessata, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, l’assunzione dovrà essere effettuata esclusivamente per coprire i posti resisi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;- invalidità;- pensionamento per raggiunti limiti d'età;- riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;

ad esclusione tassativa del licenziamento per mera riduzione del personale.

Ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l’impresa.

Art. 30. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità (art.34) - I costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'adeguamento dei locali;b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente

all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;

c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;

d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;

e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;

f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo

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amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

Art. 31. Intensità massime di aiuto concedibiliL'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Art. 32. Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art.35)

La misura è finalizzata a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

Art. 33. Costi ammissibiliSono ammissibili i seguenti costi:

a) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;

b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

Art. 34. Intensità massime di aiuto concedibiliL'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

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3) Disposizioni specifiche per il procedimento di concessione degli aiuti.

Art. 35. Requisiti specifici dei soggetti beneficiari

Art. 36. Modalità di presentazione della domanda e documentazione

Art. 37. Criteri formali di ammissione alla concessione degli aiuti

Art. 38. Criteri di merito per la concessione degli aiuti

Art. 39. Importo dell’aiuto

Art. 40. Modalità di concessione dell’aiuto

Art. 41. Modalità di liquidazione e pagamento degli aiuti

Art. 42. Obblighi del beneficiario

Art. 43. Obblighi di controllo e monitoraggio (derivanti da normativa Fondi SIE)

Art. 44. Informazione e Pubblicità

Art. 45. Tutela della privacy

Art. 46. Norme transitorie e finali

Art. 47. Foro competente

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