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Deliberazione n. 14/2018/FRG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Presidente f.f. Massimo AGLIOCCHI Primo Referendario relatore Alessia DI GREGORIO Primo Referendario Nella Camera di consiglio del 14 marzo 2018 VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni; VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l’approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol; VISTO l'art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e sue successive modificazioni, concernente le norme di attuazione 1

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Deliberazione n. 14/2018/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTISEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI Presidente f.f.Massimo AGLIOCCHI Primo Referendario – relatoreAlessia DI GREGORIO Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 14 marzo 2018

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio

Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l’approvazione del testo unico

delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e sue successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol, riguardanti l’istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l’organizzazione delle

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funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in materia di controlli sul bilancio preventivo della Regione;

VISTA la deliberazione n. 13/SEZAUT/2017/INPR del 13 giugno 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee-guida per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 2017/2019 delle Regioni;

VISTA la Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”, la Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, recante “Legge di stabilità provinciale 2017”, nonché la Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019”;

VISTA la Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019”, nonché la Legge provinciale 4 dicembre 2017, n. 15, recante “Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019”;

VISTA la nota di data 8 settembre 2017 del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento con la quale è stato trasmesso il questionario sul bilancio di previsione 2017/2019 della Provincia autonoma di Trento

VISTA la nota prot. n. 1926 del 12 ottobre 2017, con la quale il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l’Ente richiedendo ulteriori informazioni;

VISTA la nota prot. n. PAT/D317/2017-634192 di data 17 novembre 2017 inviata dal Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento in deduzione alla richiesta istruttoria formulata dal Magistrato istruttore;

VISTA la nota prot. n. 2280 del 21 dicembre 2017 con cui il Presidente della Sezione ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento e ad altre Amministrazioni la relazione del Magistrato incaricato al fine del completamento del contraddittorio;

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VISTA la nota prot. n. PAT/D317/2018-39615 di data 23 gennaio 2018 (prot. Sezione controllo n. 33 di pari data) trasmessa dal Presidente della Provincia autonoma con cui sono state formulate alcune osservazioni e prodotti nuovi documenti;

VISTA l’ordinanza n. 3 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l’odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Massimo Agliocchi;

considerato in fatto

Con le leggi provinciali n. 19-20-21, adottate il 29 dicembre 2016, sono state approvate, rispettivamente, la “legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”, la “legge di stabilità provinciale 2017”, nonché il “bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019”.

Inoltre, con legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, è stato approvato l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, e con la legge provinciale 4 dicembre 2017, n. 15, è stata disposta la variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, è stata richiesta alla Provincia autonoma di Trento la compilazione e la trasmissione del questionario e della relazione inerente al bilancio preventivo 2017/2019.

Con nota d.d. 8 settembre 2017 del Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento ha inviato il questionario recante le linee-guida per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 2017/2019 delle Regioni, approvato con deliberazione n. 13/SEZAUT/2017/INPR del 13 giugno 2017 della Sezione delle Autonomie di questa Corte.

Esaminata la documentazione, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l’Ente, inviando la nota istruttoria del 12 ottobre 2017 con cui sono stati richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi del suddetto questionario.

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In data 17 novembre 2017 il Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso le controdeduzioni, fornendo alcuni chiarimenti.

Ai fini del contraddittorio, con nota del 21 dicembre 2017 il Presidente della Sezione ha trasmesso la relazione istruttoria del Magistrato incaricato al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Ufficio II - Ufficio per le autonomie speciali e per l'esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, nonché al Consiglio delle Autonomie locali della Provincia di Trento.

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso le proprie deduzioni e nuova documentazione con nota del 23 gennaio 2018.

I chiarimenti forniti e la documentazione trasmessa, con le citate note, non hanno, tuttavia, consentito di superare i rilievi formulati dal Magistrato istruttore.

ritenuto in diritto

A) Il controllo sul bilancio preventivo delle Regioni/Province autonome

Il referente normativo di tale attività di controllo è rinvenibile nell’art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in base al quale:

“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci

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preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”.

Inoltre, il c. 7 della medesima disposizione dispone quanto segue:

“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come noto, la Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2014, n. 39, si è pronunciata sulla legittimità di tale tipologia di controllo, confermando la costituzionalità delle norme contenute nell’art. 1, commi 3 e 4 del D.L. n. 174/2012, dichiarando, tuttavia, la non conformità alla Costituzione del successivo comma 7 del medesimo articolo “limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni".

In particolare, il giudice delle leggi ha ritenuto che dalla pronuncia di irregolarità della Corte dei conti non possa derivare né un “…vincolo al contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio…”, né “la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”, giacché tale,

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eventuale, aspetto conformativo e sanzionatorio del controllo andrebbe ad incidere nelle prerogative, costituzionalmente garantite, del legislatore regionale.

Oltre al descritto quadro normativo nazionale deve essere fatto riferimento anche alla particolare disciplina vigente nel territorio del Trentino Alto Adige/Südtirol, con specifico riguardo a quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto”.

In ossequio a quanto prescritto dalla citata normativa, la Sezione ha concentrato il proprio esame soprattutto sugli equilibri economico-finanziari del bilancio provinciale, con particolare riferimento all’impatto determinato dall’operazione di estinzione anticipata mutui attivata dalla Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 413 della legge n. 190/2014, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

B) Equilibri di bilancio e risultato di amministrazione

Dal prospetto degli equilibri di bilancio allegato al bilancio preventivo 2017/2019 risulta quanto segue:

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EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 2018 2019

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti (**) (+) - - -Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 11.709.034,01 27.032.091,57 31.362.176,76Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 16.570.214,71 327.592,24 -Entrate titoli 1-2-3 (+) 4.229.276.976,01 4.226.084.450,34 4.225.054.373,36Entrate in conto capitale per Contributi agli inv estimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 2.362.622,42 929.622,42 929.622,42Entrate Titolo 4.03 - Altri trasf erimenti in conto capitale (+) - - -Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) - - -Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) - - -Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) - - -Spese correnti (-) 3.487.093.835,94 3.422.969.355,39 3.441.350.769,99- di cui fondo pluriennale vincolato 327.592,24 - -Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - -Variazioni di attività f inanziarie (se negativo) (4) (-) 7.125.000,00Rimborso prestiti Titolo 4 (-) 5.738.961,58 4.376.728,00 4.405.753,00- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - - -- di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

A) Equilibrio di parte corrente 736.542.981,61 772.963.490,04 748.865.296,03Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (**) (+) - - -Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 894.605.286,91 590.549.479,93 468.306.446,16Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 152.794.788,97 140.768.265,76 131.370.683,60Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 6.551,00 - -Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) - - -Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 2.362.622,42 929.622,42 929.622,42Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) - - -

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) - - -Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) - - -Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - -Spese in conto capitale (-) 1.771.236.986,07 1.511.789.313,33 1.358.406.330,55- di cui fondo pluriennale vincolato 590.549.479,93 468.306.446,16 256.074.547,99Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale - -Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conf erimenti di capitale (-) 10.350.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00Disav anzo pregresso deriv ante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) - -Variazioni di attiv ità f inanziarie (se positiv o) (+) - 18.437.700,02 32.793.527,18

B) Equilibrio di parte capitale -736.542.981,61 -772.963.490,04 -748.865.296,03Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (**) (+)Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 300.381.551,00 319.437.700,02 316.793.527,18Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 317.850.000,00 311.000.000,00 306.000.000,00Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 6.551,00 - -Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 10.350.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria -7.125.000,00 18.437.700,02 32.793.527,18

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) - - -(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio èconsentito l'utilizzo anchedella quota accantonata se il bilancio èapprovato a seguito della erifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato diamministrazionepresunto dell'anno precedenteaggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anchedella quota destinata aglivestimenti edellaquota liberadel risultatodi amministrazionedell'anno precedentea seguitodell'approvazionedel rendiconto dell'annoprecedente. Comprendeanchel'utilizzodel fondo del DL 35/2011

(2) Corrispondonoalleentratein contocapitalerelativeai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti allavoce del piano dei conti finanziariocon codifica E.4.02.06.00.000.(3) I l corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

Fonte: allegato al bilancio di previsione (Lp 29 febbraio 2016, n. 21)

Esaminando il prospetto emerge che l’avanzo di parte corrente (A) viene interamente utilizzato per la copertura del disavanzo di parte capitale (B), determinando l’equilibrio finale (D) del bilancio di previsione, che risulta quindi in pareggio.

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Risulta, peraltro, che alla voce “ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente” sono stati contabilizzati circa euro 11,7 milioni nel 2017, circa euro 27 milioni nel 2018 e circa euro 31,3 milioni nel 2019 sulla base di un piano di rientro trentennale.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto riporta le seguenti risultanze:

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(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 -313.105.020,36(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 1.166.747.649,17(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 4.061.255.659,48(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 4.534.246.546,74(-) Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -5.960.461,83(+) Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -11.195.437,66= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 385.886.717,38+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 1.174.586.377,85- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 946.902.613,97

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 -+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 -- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1) 911.175.501,62= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016(2) -297.605.020,36

Parte accantonata(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016(4) 40.596.412,51 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5) - Fondo perdite società partecipate(5) - Fondo contenzioso(5) 1.300.000,00 Altri accantonamenti(5) -

41.896.412,51 Parte Vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Vincoli derivanti da trasferimenti - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Altri vincoli -

- Parte destinata agli investimenti

--339.501.432,87

Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Utilizzo altri vincoli -

-(* ) Indicare gli anni di riferimento(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamenteda quella derivante dalla gestione ordinaria.(3) Non comprende il Fondo Pluriennale vincolato(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato alconsuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio diprevisione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se ilbilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o diconsuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizioN-1.(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2,incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventualiutilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corsodell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto delrisultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota di disavanzocorrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e scrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti di disavanzo. a decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) *

E) Totale parte disponibile

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

C) Totale parte vincolata

B) Totale parte accantonata

D) Totale destinata agli investimenti

Fonte: allegato al bilancio di previsione (Lp 29 febbraio 2016, n. 21)

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Inoltre, dai prospetti di analisi del disavanzo presunto e delle relative modalità di copertura, allegati alla nota integrativa al bilancio preventivo, emerge quanto segue.

ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL

PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (1) (a)

DISAVANZO PRESUNTO (b)(2)

DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE

ESERCIZIO ( c) = (a) - (b)(3)

QUOTA DEL DISAVANZO DA

RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE(4) (d)

RIPIANO DISAVANZO NON

EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)

= (d) - ( c)(5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ..........Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 351.271.020,36 339.501.432,87 11.769.587,49 11.709.034,01 -

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...... - -

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ..........Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ..........

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedenteTotale 351.271.020,36 339.501.432,87 11.769.587,49 11.709.034,01 -

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo(2) I l totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge(5) Indicare solo importi positivi

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

Fonte: nota integrativa al bilancio di previsione (pag. 8)

Esercizio 2017 (6) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)

Disavanzo al 31.12.2015 Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 339.501.432,87 11.709.034,01 27.032.091,57 31.362.176,76 269.398.130,53

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...... -Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedenteTotale 339.501.432,87 11.709.034,01 27.032.091,57 31.362.176,76 269.398.130,53

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

Fonte: nota integrativa al bilancio di previsione (pag. 9)

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Al 31 dicembre 2016 la Provincia autonoma di Trento evidenzia, quindi, un disavanzo di amministrazione presunto di euro -339.501.432,87, poi accertato con la legge provinciale n. 8/2017 di approvazione del rendiconto 2016 in euro -292.166.737,23, mentre alla data del 1° gennaio 2016 il disavanzo accertato, a seguito del riaccertamento straordinario, ammontava ad euro -351.271.020,36 (al 31 dicembre 2015 il risultato di amministrazione evidenziava invece un avanzo di circa euro 56,3 milioni).

Tale disavanzo è stato qualificato dall’Ente come disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e le modalità di copertura sono state precisate nella nota integrativa, nella quale si legge quanto segue:

“A seguito del riaccertamento straordinario dei residui è stato determinato un maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 di euro 351.271.020,36. Il piano di rientro del maggior disavanzo ha previsto una tempistica di rientro trentennale a quote costanti di euro 11.709.030,01 annue dal 2016. Il maggiore disavanzo è finanziato dalle maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi, dalle entrate proprie di libera destinazione e dalle economie di spesa finanziate con entrate proprie di libera destinazione. Pertanto la quota annua sarà adeguata per tener conto di eventuali maggiori entrate e conseguentemente sarà rivista la tempistica di rientro”.

L’Amministrazione ha peraltro segnalato, in precedenti comunicazioni, che il disavanzo sarà interamente coperto nell’arco di 14 anni in quanto sono state ridefinite le quote annue tenendo conto delle maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi (si veda nota prot. PAT/P001/646091 d.d. 1 dicembre 2016, confermata da nota prot. PAT/P001/2017/185797 di data 31 marzo 2017). Pertanto, l’attuale piano di rientro risulta così articolato:

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Anno Importo2016 11.709.034,012017 11.709.034,012018 27.032.091,572020 31.157.495,132021 31.110.261,182022 32.073.942,202023 31.355.257,842024 31.169.818,292025 29.947.474,102026 30.155.420,802027 30.629.231,812028 20.807.571,052029 1.052.211,61

Totale 351.271.020,36Fonte: nota prot. PAT/P001/646091 d.d. 1 dicembre 2016

Né in sede di assestamento di bilancio 2017/2019 (l.p. n. 9/2017), né con la variazione di bilancio 2017/2019 (l.p. n. 15/2017), sono state apportate modifiche a tale piano di rientro del disavanzo di amministrazione.L’origine del disavanzo è stata già esaminata nei giudizi di parifica dei rendiconti 2015 e 2016 (Sezioni riunite Trentino Alto Adige decisione n. 3/2016/PARI e n. 3/2017/PARI di parifica parziale dei rendiconti 2015 e 2016) ed è connessa all’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni e delle società partecipate, realizzata dalla Provincia sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 413 della legge n. 190/2014, nonché dall’art. 22 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (l.p. n. 14/2014). In tali giudizi questa Corte ha formulato una differente qualificazione del disavanzo di amministrazione sostenendo la sua natura ordinaria e non da riaccertamento straordinario, in quanto maturato già nell’esercizio 2015, ossia nella vigenza della pregressa disciplina contabile e, quindi, non derivante dall’applicazione delle nuove regole dell’armonizzazione contabile. Da ciò è stata dedotta l’impossibilità di applicare l’art. 3, c. 16, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. che consente il ripiano del disavanzo fino a 30 anni, dovendosi, al contrario, dare esecuzione all’art. 42, c. 12, del D.lgs. n. 118/2011 che impone la copertura del disavanzo in tre anni. Quanto statuito nelle richiamate decisioni di questa Corte produce, inevitabilmente, effetti anche sul bilancio di previsione in esame, giacché, come emerge dalla tabella sopra riportata, l’equilibrio finale

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è stato raggiunto considerando la quota di copertura del disavanzo secondo il piano di rientro (di 14 anni) adottato dall’Amministrazione.

Identica situazione si è ripresentata anche con la recente approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 (l.p. n. 19 del 29 dicembre 2017) nel quale è contabilizzata la medesima quota di copertura del disavanzo (circa euro 27 milioni nel 2018, circa euro 31,3 milioni nel 2019, circa euro 31,1 milioni nel 2020), sempre sulla base del richiamato piano di rientro, con speculari effetti sugli equilibri di bilancio.

Risulta pertanto necessario, in questa sede, anche con riferimento all’impatto sugli equilibri di bilancio in prospettiva futura, esaminare nuovamente la problematica dell’estinzione anticipata dei mutui realizzata dalla Provincia nell’esercizio 2015 in quanto è da tale operazione finanziaria che è derivato il descritto disavanzo di amministrazione.

C) L’operazione di estinzione anticipata mutui: quadro normativo

L’operazione finanziaria di estinzione anticipata dei mutui contratti dai Comuni e da due società partecipate è stata posta in essere dalla Provincia autonoma di Trento nell’esercizio 2015 per un obiettivo, definito strategico, di riduzione dell’indebitamento degli enti locali e delle società partecipate verso il sistema creditizio.

Ciò si è reso possibile grazie all’utilizzo delle ingenti risorse di cassa accumulate dalla Provincia autonoma a seguito dei vincoli sui pagamenti imposti dal patto di stabilità (vigente per l’ente fino all’esercizio 2017) ed ha consentito alla Provincia medesima di poter utilizzare tali risorse altrimenti sterilizzate dal vincolo dell’equilibrio del bilancio di cassa previsto dall’art. 9 della legge 243/2012 nel testo allora vigente (limite poi venuto meno a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016 ed ancor prima, in via provvisoria per l’esercizio 2016, dalla legge 208/2015).

Come riportato nei vari provvedimenti di Giunta provinciale la finalità dell’operazione finanziaria è stata quella di conseguire un beneficio

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complessivo sulla finanza pubblica provinciale attraverso la riduzione del livello di indebitamento e degli oneri finanziari collegati a carico del sistema provinciale, consentendo altresì, come già visto, l’utilizzo da parte della Provincia della propria disponibilità di cassa.

I presupposti legislativi e regolamentari su cui si è fondata l’operazione finanziaria provinciale sono rinvenibili, in primis, nell’art. 1, comma 413 della legge n. 190/2014 in base al quale:

“La Provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri Comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai Comuni”.

Tale enunciato costituisce il recepimento normativo del punto n. 20 dell’accordo firmato a Roma il 15 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige (recante accordo tra il Governo, la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica) che testualmente recita:

“La Provincia di Trento si impegna, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, ad attivare un’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, intervenendo attraverso anticipazioni di fondi ai comuni”.

A livello locale l’attuazione di tale disposizione è rinvenibile nell’art. 22 della legge provinciale n. 14/2014 che prescrive quanto segue:

“1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai Comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i Comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa. Per le medesime finalità e sempre con ricorso alle proprie disponibilità di cassa, la Provincia è autorizzata ad anticipare alle società di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge

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provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità per la Provincia. A tal fine, con le modalità e nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, le società corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti provinciali ad esse spettanti, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia può farsi carico degli eventuali oneri dell'estinzione.

2. Ai fini del comma 1 i Comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione”.

Dall’esame della disposizione statale e di quella provinciale emerge, in primo luogo, che la Provincia ha esteso l’operazione finanziaria anche alle società partecipate che non erano originariamente individuate quali beneficiarie delle anticipazioni di fondi, riferendosi le citate “norme pattizie” (Accordo di Roma e recepimento nella L. n. 190/2014) esclusivamente ai Comuni.

A tale disciplina normativa primaria, sono seguiti alcuni provvedimenti amministrativi applicativi, tra i quali è rilevante citare, per i Comuni, la deliberazione di Giunta provinciale n. 708 del 4 maggio 2015 recante i “criteri e le modalità dell’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni” e la deliberazione di Giunta provinciale n. 1035 d.d. 17 giugno 2016 con la quale sono stati approvati i “piani di recupero dei crediti concessi ai Comuni”.

In particolare, la deliberazione di Giunta provinciale n. 708/2015 ha previsto che l’estinzione anticipata, oltre a consentire “il miglioramento della struttura finanziaria del bilancio degli enti locali a seguito dell’eliminazione delle posizioni di debito e dei relativi oneri di ammortamento”, ha permesso alla Provincia di “neutralizzare in parte i vincoli posti dalla disciplina afferente i saldi di bilancio di cui all’art. 9 della L. 243/2012 e nel contempo

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di non incidere sulla liquidità del sistema delle autonomie locali” posto che, come evidenziato dalla citata legge provinciale, l’intera operazione doveva essere neutra ai fini del patto di stabilità sia dei Comuni, sia della Provincia.

Nel provvedimento di Giunta provinciale si specifica inoltre che:

- l’operazione di estinzione anticipata doveva essere conclusa entro il 31 dicembre 2015 e doveva riguardare solamente mutui con scadenza non antecedente a tale data ed in relazione ai quali vi fosse convenienza economica all’estinzione anticipata;

- il recupero dell’importo relativo al capitale residuo del debito avverrà a partire dal 2018 “a valere” sulle assegnazioni afferenti l’ex fondo investimenti minori;

- il recupero della quota relativa all’indennizzo rimarrà a carico del bilancio provinciale.

La deliberazione di Giunta provinciale n. 1035/2016 ha, in seguito, approvato i “piani di recupero” dei crediti concessi dalla Provincia autonoma ai Comuni Trentini, stabilendo periodi di rientro variabili dai 10 ai 24 anni in quote annuali costanti. In tale provvedimento è anche stato ribadito che il recupero delle somme erogate doveva avvenire “tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale” così come previsto dall’articolo 22 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Inoltre, la Giunta provinciale ha stabilito che “per ogni Comune è definita una quota annuale costante di riduzione dell’assegnazione riguardante l’ex Fondo investimenti minori. Tale riduzione è applicata per 10 anni, 20 anni ovvero per un diverso numero di anni in funzione della scadenza dei piani di ammortamento dei mutui estinti e della capienza dell’ex Fondo investimenti minori assegnabile nel 2018 impiegato come base di riferimento”.

Infine, i provvedimenti dirigenziali di assegnazione delle risorse ai Comuni sono tutti stati adottati nel corso del 2015 al fine di consentire ai Comuni di procedere all’estinzione anticipata dei mutui, entro il medesimo anno 2015, come previsto dall’atto di indirizzo della Giunta provinciale.

Per quanto riguarda le società, i criteri e le modalità attuative della medesima disposizione provinciale sono stati stabiliti, in analogia a quanto

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avvenuto per l’estinzione dei mutui dei Comuni, con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1964/2015, nella quale, tra l’altro, è stata ribadita la neutralità dell’operazione ai fini del patto di stabilità per la Provincia e l’assunzione a carico del bilancio provinciale degli oneri derivanti dall’estinzione anticipata (indennizzi o altre passività). L’autorizzazione alle concessioni di credito a favore di ITEA s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a. è stata rilasciata rispettivamente con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 2198/2015 e 2204/2015, entrambe di data 3 dicembre 2015.

Le tempistiche e le modalità di restituzione delle somme alla Provincia da parte delle società sono state successivamente definite con le determinazioni dirigenziali n. 196 di data 15 giugno 2016 (ITEA S.p.a.) n. 36 di data 16 giugno 2016 (Patrimonio del Trentino S.p.a.).

A tale disciplina normativa non sono seguiti singoli contratti di finanziamento con i Comuni e le società (come rilevato dalle SS.RR. Trentino Alto Adige nella relazione allegata alla decisione n. 3/2016/PARI di parifica del rendiconto 2015 della Provincia autonoma di Trento). Il necessario consenso dei Comuni beneficiari delle erogazioni è stato ricavato, in modo generale, dai pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie locali in data 29 aprile 2015 e 8 giugno 2016, di cui si è dato atto nei citati provvedimenti di Giunta provinciale n. 708/2015 e n. 1035/2016.

D) La contabilizzazione dell’operazione finanziaria

La Provincia autonoma ha contabilizzato nell’esercizio 2015 (non ancora armonizzato) due impegni in uscita al titolo II, categoria 15, tra le “concessioni di crediti” per l’intero importo del finanziamento concesso ai Comuni ed alle società (rispettivamente capitolo 908460 per euro 228.622.630,67 e capitolo 908465 pari ad euro 188.510.322,52). Le somme sono state liquidate e pagate per complessivi circa 417 milioni di euro entro la chiusura dell’esercizio 2015.

Simultaneamente sono stati registrati accertamenti in entrata, per i medesimi importi, al titolo IV, tra le “riscossioni di crediti” a medio-lungo

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termine con riferimento alle restituzioni da parte dei Comuni e delle società (rispettivamente capitolo 141320 e capitolo 141330, confluiti per intero a residui attivi). Va altresì rilevato che negli importi iscritti tra le riscossioni di crediti sono stati inclusi anche gli oneri spettanti agli istituti di credito per indennizzi o altre passività connessi all’estinzione anticipata dei mutui, che in base all’art. 22 della l.p. 14/2014 ed ai relativi provvedimenti attuativi di Giunta provinciale dovevano restare interamente a carico del bilancio provinciale.

Per quanto riguarda i Comuni, le specifiche modalità di contabilizzazione dell’intera operazione, in assenza, come visto, di disciplina contrattuale, è stata, demandata alla circolare della Provincia autonoma di Trento – Servizio autonomie locali n. 2 d.d. 28 gennaio 2015 prot. 47430. In essa si legge che gli enti locali beneficiari delle somme provinciali dovevano iscrivere nell’esercizio 2015 la correlata entrata come entrata da trasferimento in conto capitale (titolo IV, risorsa 4031976), nel dettaglio qualificandola come “Anticipo trasferimenti Pat per estinzione mutui” il cui importo doveva corrispondere all’entità del debito da restituire, ivi compresa la somma per l’indennizzo da riconoscere all’istituto di credito. Inoltre, prosegue la circolare, pari importo andava allocato al titolo III dell’uscita, all’intervento n. 3010303 “Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti”, ovviamente con riferimento ai mutui estinti. I Comuni si sono attenuti a tali indicazioni della Provincia e, come risulta dai rendiconti 2015, la contabilizzazione dell’entrata è stata effettivamente registrata al titolo IV, mentre al titolo III dell’uscita sono stati cancellati i residui passivi inerenti ai mutui estinti (si veda, quale esempio, deliberazione della Giunta comunale del Comune di Trento n. 98 d.d. 7 maggio 2015).

Pertanto, a fronte di una “concessione di credito” assegnata dalla Provincia ed in tal modo contabilizzata nel bilancio provinciale, i Comuni hanno in realtà iscritto nei rendiconti 2015 un “trasferimento in conto capitale”.

Nessuna indicazione risulta tuttora diramata dalla Provincia in ordine alla contabilizzazione nei bilanci comunali dei rientri previsti dai piani di recupero

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approvati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 1035/2016). Nei vari provvedimenti provinciali citati è stato unicamente ribadito che il recupero delle somme avverrà da parte della Provincia a mezzo di “compensazione” di cassa sui futuri trasferimenti di finanza locale a decorrere dal 2018. Agli atti della Sezione è unicamente depositata una nota della Provincia autonoma (nota d.d. 5 maggio 2017 prot. PAT/D317/2017/252681), trasmessa nell’ambito dell’attività istruttoria propedeutica al giudizio di parifica del rendiconto 2016, con la quale si conferma che le restituzioni da parte dei Comuni avverranno dal 2018 tramite compensazioni sul fondo investimenti minori e che quindi i Comuni “registreranno la futura entrata da trasferimento provinciale “al netto” delle decurtazioni stabilite dai vari piani di recupero”.

Al riguardo, rileva la Sezione che le eventuali registrazioni contabili “al netto” non sono consentite dai principi contabili, che, al contrario, prescrivono sempre le contabilizzazioni “al lordo” nel rispetto del fondamentale principio di integrità del bilancio (v. art. 162, c. 4 Tuel e allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 in base al quale “Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite”; cfr. anche deliberazione Sezione controllo Basilicata n. 123/2013)

Per quanto riguarda le società, nei citati provvedimenti dirigenziali è stato approvato il piano di ammortamento decorrente dall’esercizio 2016 che prevede le restituzioni tramite erogazioni dirette, quindi senza compensazioni sui trasferimenti, in un periodo di 15 anni per Patrimonio del Trentino spa e di 17 anni per Itea spa.

E) L’esito dei giudizi di parificazione dei rendiconti 2015/2016 della Provincia

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In accoglimento di specifica richiesta della Procura regionale, i capitoli d’entrata sopra indicati (rendiconto 2015, capitoli n. 141320 e n. 141330) non sono stati parificati dalle Sezioni riunite del Trentino Alto Adige, decisione n. 3/2016/PARI, con conseguenti effetti sul risultato di amministrazione, in quanto nell’esercizio 2015 non erano ancora stabiliti né i tempi né le modalità di restituzione del prestito da parte delle società, venendo perciò a mancare il presupposto giuridico contabile dell’accertamento di entrata (secondo quanto disposto dall’allora vigente art. 43, c. 2, lett. d) della legge provinciale di contabilità), non essendo presente, oltretutto, un titolo giuridico recante il consenso del debitore alla restituzione o la scadenza dell’obbligazione. Analogamente, anche gli accertamenti d’entrata per le riscossioni dei crediti dai Comuni non sono stati parificati giacché non era previsto, al momento della registrazione dell’accertamento, alcun piano di recupero del credito, che comunque sarebbe avvenuto, in base a quanto già stabilito dalla citata legge provinciale e relativa deliberazione di Giunta provinciale n. 708/2015, solo con la competenza 2018 e non 2015 (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 6/2017 e n. 213/2008 in base alle quali “si ha accertamento di entrata solo se si prevede di avere diritto a percepirla nell’esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro”).

Pertanto, i due accertamenti d’entrata non sono stati parificati in quanto ritenuti irregolari.

La citata decisione non è stata impugnata alle Sezioni riunite in speciale composizione ed è quindi divenuta definitiva. Ne deriva che, sui requisiti giuridico contabili degli accertamenti non parificati, la Corte non può che attenersi alle risultanze della vicenda giudiziaria ormai incontrovertibile. L’unica sede riconosciuta dall’ordinamento giuridico nella quale la Provincia avrebbe potuto fornire ulteriori elementi per un’eventuale diversa valutazione (Sezioni riunite in speciale composizione) non è stata adita dalla Provincia.

Ciononostante, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha comunque approvato il rendiconto 2015 (l.p. n. 13/2016) nella versione deliberata dalla

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Giunta provinciale e quindi con l’iscrizione del residuo attivo corrispondente agli accertamenti non parificati.

Nell’esercizio 2016 il suddetto residuo attivo è stato oggetto di riaccertamento straordinario ex art. 3, c. 7, del D.lgs. n. 118/2011 ed è stata disposta la sua reimputazione in base all’esigibilità dell’obbligazione restitutoria, tenuto conto della tempistica del recupero del credito verso i Comuni e le società. La Provincia ha quindi registrato nell’esercizio 2016 un disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario (circa 351 milioni di euro incluso accantonamento FCDE) che ha provveduto a ripianare inizialmente entro un periodo massimo di 30 anni in quote annue costanti, come previsto dall’art. 3, c. 16, del D.lgs. n. 118/2011 (cfr. art. 5, c. 2, della l.p. 5 agosto 2016, n. 14), ed in seguito rideterminando le quote di rientro dal disavanzo nel più breve termine di 14 anni.

Le Sezioni Riunite del Trentino Alto Adige, con decisione n. 3/2017/PARI, in esito all’esame del rendiconto 2016 della Provincia ed in accoglimento delle richieste della Procura regionale, non hanno parificato i capitoli d’entrata 141320 – 000 e 141330 – 000 nella parte in cui sono state riportate le somme sopra viste a residuo attivo al 1/1/2016, il risultato di amministrazione nella misura in cui non considerava la quota di copertura del disavanzo secondo le regole ordinarie ai sensi dell’art. 42, c. 12, del D.lgs. n. 118/2011, con conseguenti effetti sul quadro generale riassuntivo e sul prospetto degli equilibri di bilancio e, infine, il capitolo di spesa n. 203105 – 000 (spese per la copertura degli oneri per l’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni, l.p. in corso di promulgazione) in quanto spesa a carico della Provincia già sostenuta nell’esercizio 2015 e non soggetta a restituzione.

La Provincia non ha impugnato la suddetta decisione avanti alle Sezioni riunite in speciale composizione ai sensi dell’art. 11, c. 6, lett. e), del D.lgs. n. 174/2016, e, quindi, anche tale decisione è divenuta irretrattabile rendendo le statuizioni delle Sezioni riunite regionali definitive.

Nondimeno, il rendiconto 2016 è stato approvato dal Consiglio provinciale (l.p. n. 8/2017) nella versione deliberata dalla Giunta provinciale, senza quindi tener conto degli esiti del giudizio di parifica parziale della Corte dei

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conti. A supporto dell’operato provinciale è stato trasmesso a questa Corte, al Governo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un parere tecnico reso da un consulente incaricato dall’ente, valutazioni tecniche che sono state approvate e fatte proprie dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1118 del 20 luglio 2017.

F) La natura giuridica dell’operazione finanziaria di estinzione anticipata mutui

Posto quanto appena evidenziato, la Sezione ritiene necessario qualificare dal punto di vista giuridico contabile l’operazione di estinzione anticipata mutui realizzata dalla Provincia.

A tal fine, tenuto conto delle descritte modalità di contabilizzazione dell’operazione sia nel bilancio provinciale, sia nel bilancio degli Enti beneficiari, non si può prescindere da quanto prescritto dal principio contabile n. 5.5, alleg. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 che ha disciplinato proprio la fattispecie delle concessioni di crediti, positivizzando principi già immanenti nella disciplina contabile. In base a tale principio:

“Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili);

- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).

Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.

Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

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Nel caso di concessioni di liquidità, l'impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati).

L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti imputandoli ai rispettivi esercizi sulla base della scadenza dell'obbligazione giuridica attiva risultante dal piano finanziario.

Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di inesigibilità definitiva del credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le riscossioni di crediti.

Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti.

L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto

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capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.”

Come è stato visto esaminando il quadro normativo, l’art. 1, c. 413, della l. n. 190/2014 e l’art. 22 della l.p. n. 14/2014 utilizzano la terminologia “anticipazione di fondi ai Comuni” con impiego delle “disponibilità di cassa” della Provincia. Tali espressioni letterali potrebbero indurre a ritenere che l’operazione finanziaria sia qualificabile come “anticipazione di liquidità” visto che la Provincia ha trasferito propria liquidità ai Comuni ed alle due società partecipate (senza peraltro che sia stata dimostrata una effettiva esigenza di liquidità da parte degli enti percipienti).

Tuttavia, tali forme di concessioni di crediti, equiparabili in sostanza alle già note anticipazioni di cassa o di tesoreria (art. 222 Tuel) attivabili solo per far fronte a momentanee e temporanee carenze di liquidità (Corte costituzionale n. 188/2014), possono essere erogate unicamente se ne è prevista l’estinzione entro un anno e questa caratteristica giustifica anche la contabilizzazione da parte dell’ente erogatore (la Provincia) di simultanei impegni contabili per concessioni di crediti e accertamenti d’entrata per riscossioni di crediti.

Diversamente, le concessioni di finanziamento sono veri e propri prestiti equiparabili, dal punto di vista civilistico, ai contratti di mutuo (art. 1813 c.c.). Ciò impone l’approvazione di un piano finanziario di restituzione, nonché, dal punto di vista contabile, la registrazione di un impegno nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di concessione del finanziamento. Inoltre, sempre dal punto di vista contabile, l’ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione dei crediti imputandole ai rispettivi esercizi sulla base della scadenza dell’obbligazione giuridica attiva risultante dal piano finanziario.

Inoltre va rilevato che nell’ordinamento nazionale (D.L. n. 35/2013) sono state, in via eccezionale, ritenute ammissibili e costituzionalmente compatibili anticipazioni di liquidità che prevedono un rimborso pluriennale (fino a 30 anni), giustificate dall’esigenza di far fronte all’incapacità delle

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Regioni, degli enti del servizio sanitario o degli enti locali di pagare spese già impegnate e coperte in bilancio, ma non liquidabili proprio in ragione della carenza di liquidità. Tale disciplina, di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, è stata introdotta nell’ordinamento al fine di superare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti dei debiti scaduti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni maturati ad una determinata data. Come chiaramente evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181/2015 la ratio di tali anomale anticipazioni di liquidità è rinvenibile nell’esigenza di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse (non di natura finanziaria, art. 2 del D.L. citato).

Poste tali coordinate ermeneutiche, non appare possibile, allo stato della attuale legislazione, qualificare l’operazione finanziaria realizzata dalla Provincia come “anticipazione di liquidità” per le seguenti ragioni:

1. le risorse trasferite ai Comuni dovranno essere restituite in quote annuali (a decorrere dal 2018), in base ai piani di recupero approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 1035/2016, in un periodo variabile da caso a caso da 10 anni a 24 anni;

2. analogamente, anche le società dovranno restituire (dal 2016) le somme ricevute in un periodo di 15 anni (Patrimonio del Trentino spa) o di 17 anni (Itea spa) secondo un piano di ammortamento che prevede rate annuali (approvato, rispettivamente, con determinazione del dirigente generale Dipartimento infrastrutture e mobilità n. 36 del 16 giugno 2016 e determinazione del dirigente del Servizio autonomie locali n. 196 del 15 giugno 2016);

Risulta quindi chiaro che l’operazione finanziaria, sin dalla sua nascita, non era destinata ad esaurirsi nell’arco temporale di un anno (così come non era finalizzata a supportare enti in temporanea carenza di liquidità), che

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costituisce, come visto, l’elemento essenziale per la configurazione delle anticipazioni di liquidità, bensì era mirata alla concessione di un finanziamento a rimborso pluriennale (reso possibile dalla giacenza di cassa della Provincia) caratterizzato da una specifica finalità (estinzione anticipata mutui). Inoltre, a giudizio della Sezione, non sono neppure rinvenibili le ragioni che hanno consentito al legislatore statale (con il D.L. n. 35/2013) di creare una eccezionale forma di anticipazione di liquidità a rimborso pluriennale. Infatti, nel caso in esame, le somme trasferite dalla Provincia non sono state utilizzate per estinguere debiti pregressi scaduti, certi, liquidi ed esigibili risultanti dai bilanci comunali e già coperti in competenza, ossia, secondo l’efficace statuizione della Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015) per “riallineare la cassa alla competenza”.

Pertanto, in mancanza di una diversa fonte interpretativa, non fornita dalla Provincia in istruttoria, l’operazione posta in essere deve, quindi, essere qualificata come “concessione di finanziamento” dovendo, perciò, seguire le regole di contabilizzazione esplicitate dal citato principio contabile. Ne consegue che l’ente erogatore del finanziamento (Provincia), oltre all’impegno di spesa nell’esercizio di erogazione del finanziamento (2015), deve registrare l’accertamento di entrata per riscossione crediti solo con imputazione delle quote previste dai piani finanziari (approvati nel 2016) agli esercizi in cui è previsto il recupero del credito (dal 2016 per le società, dal 2018 per i Comuni).

Come è stato già visto, la Provincia ha, invece, contabilizzato simultaneamente, nell’esercizio 2015, gli impegni di spesa per concessioni crediti e gli accertamenti di entrata per riscossioni di crediti, equiparando, dal punto di vista contabile – e senza che ne ricorressero i presupposti – il finanziamento concesso ad una mera anticipazione di liquidità.

Ciò detto, va peraltro ribadito che nel giudizio di parifica del rendiconto 2015 è stato già evidenziato che gli accertamenti di entrata non presentavano neppure i presupposti necessari prescritti dall’allora vigente legge

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provinciale di contabilità (art. 43, c. 1, lett. d, l.p. n. 7/1979, in forza del quale le “altre entrate” si accertano “sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza”), segnalando altresì, a controprova, che nello stesso esercizio 2015 erano state rilasciate dalla Provincia altre due concessioni di crediti (a Itea spa per 20 milioni di euro con l.p. n. 9/2015, art. 5 e a Trentino Sviluppo spa per 10 milioni di euro con l.p. n. 19/2015, art. 4) per le quali non era stato registrato in bilancio alcun contestuale accertamento di entrata (v. paragrafo 1.12, pag. 163, relazione allegata alla decisone Sezioni riunite Trentino Alto Adige, n. 3/2016/PARI). Ancora, ad ulteriore conferma della decisione assunta dalla Sezioni riunite, può aggiungersi che il credito posto in compensazione non aveva, al momento dell’accertamento contabile (2015), i requisiti prescritti dall’art. 1241 e ss. del c.c., in quanto non era certo (mancava il consenso del soggetto debitore alla restituzione delle somme erogate, che infatti erano state contabilizzate dai Comuni a titolo di “anticipi” su futuri trasferimenti di finanza locale), né liquido (non era ancora determinato nel suo ammontare, visto che nel 2015 non erano stati ancora approvati i piani di recupero o di ammortamento), né esigibile (non era nota la scadenza dell’obbligazione restitutoria a carico delle società ed era noto che i Comuni avrebbero “compensato” i trasferimenti di finanza locale solo dall’esercizio 2018).

Infine, se per la qualificazione giuridico contabile dell’operazione finanziaria si volesse, invece, considerare una diversa prospettiva ermeneutica che tiene conto della contabilizzazione effettuata dai Comuni nei rendiconti 2015, su espresse indicazioni della Provincia (titolo IV, “Anticipi trasferimenti di finanza locale”, secondo quanto indicato nella circolare Pat-Servizio autonomie locali n. 2/2015), emergerebbe che si è trattato, in realtà, di un “trasferimento in conto capitale” (e non di una “concessione di credito di finanziamento”), tenuto altresì conto che non sussistono, tuttora, indicazioni precise della Provincia sulla contabilizzazione nei bilanci comunali (dal 2018) delle quote annue di rimborso delle somme trasferite.

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In tal senso dispone anche il citato principio contabile nella parte in cui statuisce che “Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti”.

Nello stesso senso depone il medesimo principio contabile laddove dispone che “nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario”.

Ovviamente, tale prospettiva interpretativa, renderebbe l’operazione non più “neutra” ai fini del patto di stabilità della Provincia (come prescritto dall’art. 14 della l.p. n. 14/2014 e dai vari provvedimenti attuativi), essendo il trasferimento in conto capitale una spesa del titolo II rilevante ai fini del conteggio del saldo finanziario di competenza mista (al di là della contabilizzazione di bilancio utilizzata dalla Provincia). Neutralità ai fini del patto che non può derivare unicamente dalla legge provinciale, giacché gli spazi finanziari concessi agli enti sono frutto non di decisioni unilaterali, ma di contrattazione con lo Stato.

G) Effetti sul patto di stabilità e modalità di “neutralizzazione”

Come appena rilevato, altro aspetto fondamentale dell’operazione finanziaria è stata la neutralità ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i Comuni.

Nel bilancio provinciale la neutralità ai fini del patto è stata conseguita con la contabilizzazione di concessioni di crediti, in quanto tali escluse dal calcolo del saldo finanziario di competenza mista.

Si riporta di seguito il prospetto del patto di stabilità 2015 della Provincia.

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Fonte: prospetto fornito dalla Provincia

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2014 2015 VAR 2015/2014

TITOLO 1°: TRIBUTI P ROP RI E DEVOLUZIONI Accertamenti 3.982.371 4.048.560 1,7%

TITOLO 2°: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Accertamenti 57.340 44.640 -22,1%

TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Accertamenti 161.070 137.957 -14,3%

TOTALE ENTRATE CORRENTI Accertamenti 4.200.781 4.231.157 0,7%

GETTITI ARRETRATI Accertamenti 488.570 433.419 -11,3%

TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE Accertamenti 3.712.211 3.797.738 2,3%

TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAP ITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Riscossioni 145.313 278.552 91,7%

a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti Riscossioni 4.150 6.264 50,9%

a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni Riscossioni 16.382 124 -99,2%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE Riscossioni 124.781 272.164 118,1%

TOTALE ENTRATE FINALI NETTE 3.836.992 4.069.902 6,1%

Spese correnti per la sanità Impegni 1.107.762 1.110.454 0,2%

Altre spese correnti Impegni 1.726.103 1.705.994 -1,2%

TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI Impegni 2.833.865 2.816.448 -0,6%

Spese in conto capitale per la sanità P agamenti 50.191 45.265 -9,8%

Altre spese in conto capitale P agamenti 1.017.727 1.753.525 72,3%

TOTALE TITOLO 2° - SP ESE IN CONTO CAP ITALE P agamenti 1.067.918 1.798.790 68,4%

a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti P agamenti 8.000 483.363 5942,0%

a detrarre: P artecipazioni azionarie e conferimenti P agamenti 3.833 5.401 40,9%

a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo P agamenti - - 0,0%

SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE Pagamenti 1.056.085 1.310.026 24,0%

Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite Impegni - -

Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite P agamenti - -

TOTALE SPESE FINALI NETTE 3.889.950 4.126.474 6,1%

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista - 52.958 - 56.572 -6,8%

OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO -65.850 -78.130

QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITA AGLI ENTI LOCALI 0 10.099

OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO -65.850 -68.031

DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 12.892 11.459

Fonte: dati forniti dalla Provincia

Per quanto riguarda i Comuni, le modalità di sterilizzazione ai fini del patto di stabilità sono state stabilite dalla ridetta circolare n. 2/2015 della Provincia, in base alla quale:

“per i comuni soggetti ai vincoli del patto di stabilità, al fine di rispettare il vincolo di neutralità rispetto al patto, si ricorda che l’entrata in termini di cassa, relativa alla risorsa sopra richiamata, non deve essere conteggiata ai fini della determinazione del saldo

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finanziario di competenza mista; analogamente rimane esclusa dal calcolo di tale risultanza l’impegno di spesa rilevato al titolo terzo della spesa”.

La neutralizzazione ai fini del patto di stabilità è perciò avvenuta introducendo nel prospetto del patto di stabilità dei Comuni la voce E5.1 in detrazione delle entrate riscosse al titolo IV, voce E5. Nessuna rilevanza assume invece, ai fini del patto, l’esclusione dell’impegno di spesa al titolo III, in quanto voce non compresa nel conteggio del saldo di competenza mista.

Si riporta di seguito il prospetto del patto di stabilità 2015 dei Comuni approvato con la circolare della Provincia n. 13 del 22 ottobre 2015.

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H) Conclusioni

Sulla base di quanto sopra rilevato, nel rispetto del principio di continuità dei bilanci e con riserva di valutare in sede di parifica del rendiconto 2017 le ulteriori conseguenze in ordine agli effetti del mancato adeguamento ai precedenti giudizi di parifica, la Sezione formula le seguenti considerazioni:

1. l’operazione finanziaria di estinzione anticipata mutui, non prevedendo il recupero delle somme da parte della Provincia entro un anno, appare

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configurabile, allo stato attuale, come una “concessione di finanziamento” (e non di liquidità) secondo quanto disposto dal principio contabile n. 5.5 alleg. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, con i connessi effetti dal punto di vista della corretta contabilizzazione per l’ente erogatore e per l’ente percettore. A giudizio della Sezione, non sussistono neppure le straordinarie ragioni (pagamento debiti scaduti, certi, liquidi ed esigibili a residuo passivo delle pubbliche amministrazioni) che hanno consentito al legislatore statale (D.L. n. 35/2013) di introdurre nell’ordinamento eccezionali anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale.

2. permane invariata la valutazione di irregolarità – peraltro divenuta ormai definitiva – della contabilizzazione nel rendiconto 2015 della Provincia degli accertamenti di entrata per “riscossioni di crediti” riferiti al recupero delle somme concesse ai Comuni ed alle società;

3. in mancanza di un valido accertamento d’entrata per riscossioni crediti nell’esercizio 2015 (totale circa 417 milioni di euro) non poteva essere costituito il corrispondente residuo attivo e, pertanto, tale esercizio avrebbe dovuto registrare un disavanzo, venendo meno una significativa componente attiva (SS.RR. Trentino Alto Adige, decisioni n. 3/2016/PARI e n. 3/2017/PARI e relative relazioni allegate);

4. il disavanzo registrato dalla Provincia solo nel rendiconto 2016, anziché nell’esercizio 2015, non poteva essere ripianato nel termine massimo di 30 anni consentito dall’art. 3, c. 16, del D.lgs. n. 118/2011 in quanto non determinato dall’operazione di riaccertamento straordinario, bensì già maturato nell’esercizio 2015;

5. la quota di disavanzo ripianata nel bilancio di esercizio 2017/2019 ammonta a circa 11,7 milioni di euro nel 2017 (circa euro 27 milioni nel 2018 e circa euro 31,3 milioni nel 2019), secondo un piano di rientro di 14 anni disposto dalla Provincia in applicazione della disposizione appena citata;

6. in mancanza dei presupposti di applicazione del ridetto art. 3, c. 16, del D.lgs. n. 118/2011, per le ragioni appena descritte, la quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nel bilancio 2017/2019

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doveva corrispondere all’importo risultante da un piano di rientro rispettoso della tempistica prescritta dall’art. 42, c. 12, D.lgs. n 118/2011 in base al quale “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale…” (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/2016/QMIG);

7. il bilancio di previsione 2017/2019 (come pure il bilancio 2018/2020 recentemente approvato con l.p. n. 19/2017) non appare quindi in equilibrio, mancando una significativa voce passiva che è stata impropriamente trasferita agli esercizi futuri.

Sul fronte dei Comuni, la qualificazione dell’operazione di estinzione mutui come “concessione di finanziamento” impone, necessariamente, una diversa contabilizzazione dell’entrata attualmente registrata nei rendiconti 2015 al titolo IV (ante armonizzazione). Come già rilevato da questa Sezione (cfr. deliberazioni n. 121/2017, n. 122/2017, n. 124/2017, n. 119/2017, n. 73/2017, n. 14/2016, n. 15/2016, n. 16/2016, n. 17/2016, n. 19/2016) l’entrata andava contabilizzata al titolo V tra i “mutui e prestiti”, mentre i rimborsi alla Provincia andranno contabilizzati – dal bilancio 2018/2020 – tra i “rimborsi prestiti” (ex titolo III, attuale titolo IV) secondo quanto prescritto dal principio contabile 5.5, alleg. 4/2, D.lgs. n. 118/2011 (in base al quale “l'Amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi nel caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati”) ed in ossequio al principio di integrità recato dall’allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 (in base al quale “Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite”; cfr. anche deliberazione Sezione controllo Basilicata n. 123/2013).

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Inoltre, le somme erogate dalla Provincia per il pagamento degli indennizzi e degli altri oneri di estinzione anticipata pretesi dagli istituti di credito costituiscono, in concreto, un “trasferimento a fondo perduto” che i Comuni non dovranno restituire (così come chiaramente disposto dalla ridetta l.p. n. 14/2014, art. 22, e relativi provvedimenti di attuazione). Tali somme andavano quindi contabilizzate nei bilanci comunali (2015) tra i “trasferimenti correnti”, giacché finalizzate a coprire spesa corrente (v. principio contabile 3.22, alleg. 4/2, D.lgs. n. 118/2011, in base al quale “in caso di estinzione anticipata mutui gli indennizzi o altri oneri pagati agli istituti di credito vanno contabilizzati al titolo I – “spesa corrente”).

Infine, dal punto di vista del rispetto del patto di stabilità 2015 della Provincia, va ribadito anche in questa sede che gli oneri per l’estinzione anticipata dei mutui pretesi dagli istituti di credito (circa 18 milioni di euro) sono stati erroneamente contabilizzati nel bilancio provinciale tra le “riscossioni di crediti”, pur avendo la Provincia espressamente disposto (art. 22, l.p. n. 14/2014 e relativi provvedimenti attuativi) che tali spese sarebbero restate a carico del bilancio provinciale. Tale spesa doveva, quindi, essere conteggiata ai fini del patto di stabilità (che peraltro non presentava sufficienti spazi finanziari, riportando una differenza tra saldo finanziario ed obiettivo programmatico di circa 11,4 milioni di euro) in quanto interamente gravante sul bilancio provinciale 2015 (si veda ancora principio contabile 5.5, alleg. 4/2, D.lgs. n. 118/2011, in base al quale “Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti”). Nell’ambito del procedimento di parifica del rendiconto 2016 la Provincia ha riferito che tale spesa sarà “recuperata” dal 2018 (esercizio a decorrere dal quale il patto di stabilità non sarà più applicabile) per 10 annualità a mezzo di uno stanziamento di spesa di 1,8 milioni di euro al capitolo 203105 “Spesa per la copertura degli oneri per l’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni” (in sostanza, con questo meccanismo contabile, la Provincia “paga se stessa” attraverso un mandato di pagamento ed un contestuale reversale d’incasso). Questo capitolo di spesa non è stato

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parificato dalle Sezioni riunite del Trentino Alto Adige (decisione n. 3/2017/PARI) proprio sul presupposto che l’uscita doveva gravare unicamente la competenza 2015 e non era oggetto di restituzione in ossequio a quanto esplicitamente stabilito dall’art. 22 della più volte citata l.p. n. 14/2014.

Al riguardo, con nota n. D317/2018-39615 d.d. 23 gennaio 2018 la Provincia ha riferito che allocherà l’intera spesa di circa 18 milioni di euro nel bilancio 2018/2020, competenza 2018, ed addiverrà ai necessari “aggiustamenti contabili” richiesti dal MEF nella nota d.d. 19 gennaio 2018 a firma del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali.

Il Collegio ritiene perciò necessario che la Provincia concordi con il MEF idonee modalità per “recuperare” lo spazio finanziario utilizzato in esubero nel 2015 (circa 6,5 milioni di euro) rispetto al margine risultante dal prospetto del patto di stabilità, voce DS 15 (differenza tra saldo finanziario ed obiettivo annuale), dando tempestiva comunicazione a questa Sezione di controllo delle misure adottate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige,

sede di Trento

ACCERTA

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, e per le motivazioni di cui in deliberazione:

- che permane lo squilibrio economico finanziario del bilancio di previsione 2017/2019 della Provincia autonoma di Trento nella parte in cui non considera la quota di copertura del disavanzo di amministrazione secondo le regole ordinarie prescritte dall’art. 42, c. 12, del D.lgs. n. 118/2011, sia pur prendendo atto della ridefinizione delle quote annue di copertura del disavanzo secondo un piano di rientro articolato in 14 anni;

- che permane l’irregolare contabilizzazione tra le “riscossioni di crediti” della somma di circa 18 milioni di euro trasferita ai Comuni per il pagamento degli oneri connessi all’estinzione anticipata dei mutui.

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RISERVA

alle Sezioni riunite del Trentino Alto Adige ogni ulteriore valutazione ed effetto con riferimento al giudizio di parificazione del rendiconto 2017

DISPONE

che la Provincia, nell’ambito delle proprie funzioni statutarie di vigilanza, tutela e coordinamento della finanza pubblica provinciale (art. 54, n. 5 e art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia), adotti idonee misure finalizzate a realizzare, nel rispetto del principio di integrità, la corretta contabilizzazione nei bilanci dei Comuni (a decorrere dal bilancio di previsione 2018/2020) dei rimborsi annui delle concessioni di crediti erogate.

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto della Sezione:- al Presidente della Provincia autonoma di Trento;- al Presidente del Consiglio provinciale affinché ne dia comunicazione al

predetto Organo assembleare;- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e

delle Finanze (art. 1, comma 8, L. n. 213/2012);- al Consiglio delle Autonomie locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018.

Il Magistrato relatoref.to Massimo AGLIOCCHI

Il Presidente f.f.f.to Anna Maria Rita LENTINI

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Depositata il 16 marzo 2018

Il Dirigente

f.to Tommaso Panza

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