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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" Via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine www.mediofriuli.it Centralino 0432 55312 C.F. e P.IVA 01880290307 Aggiorna to 2014 SICUREZZA SUL LAVORO: ADEMPIMENTI PREVISTI. La check list proposta elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui le ditte devono essere in possesso. Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dalla SOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Il contenuto della check list riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione). Ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08: o Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08 o Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli correttamente o Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appalto o Facoltà di effettuare la sorveglianza sanitaria o Facoltà di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I documenti contrassegnati dal simbolo (!) sono obbligatori per tutte le aziende e in tutti i settori di attività. L’obbligatorietà degli altri documenti, non individuati da questo simbolo, dipende dall’effettiva presenza di una condizione particolare che sarà specificata nelle note per ciascuna voce della lista. Alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere conservati OBBLIGATORIAMENTE nella sede dell’unità locale a cui si riferisce il documento, o in cantiere, a disposizione del personale che effettua la vigilanza . L’indisponibilità degli stessi presso l’unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti. In alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un

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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI"Via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine

www.mediofriuli.it Centralino 0432 55312 C.F. e P.IVA 01880290307Aggiornato

2014

SICUREZZA SUL LAVORO: ADEMPIMENTI PREVISTI.

La check list proposta elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui le ditte devono essere in possesso.

Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dalla SOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Il contenuto della check list riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione).

Ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08:o Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08o Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli correttamenteo Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appaltoo Facoltà di effettuare la sorveglianza sanitariao Facoltà di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I documenti contrassegnati dal simbolo (!) sono obbligatori per tutte le aziende e in tutti i settori di attività. L’obbligatorietà degli altri documenti, non individuati da questo simbolo, dipende dall’effettiva presenza di una condizione particolare che sarà specificata nelle note per ciascuna voce della lista.

Alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere conservati OBBLIGATORIAMENTE nella sede dell’unità locale a cui si riferisce il documento, o in cantiere, a disposizione del personale che effettua la vigilanza. L’indisponibilità degli stessi presso l’unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti.

In alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un unico documento abbia i contenuti necessari e i requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle successive.

INDICE DELLA CHECK LISTa) VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONIb) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZAc) DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZAd) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTOe) REGISTRO DEGLI INFORTUNIf) SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTEg) ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

h) DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE i) GESTIONE DELLE EMERGENZE l) CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI m) REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE

Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti alla SOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Via Chiusaforte, 2 – Udine - Tel. 0432 553260 (segreteria)Fax 0432 553910E-mail: [email protected]

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Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

a) VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

1. (!)(*) Documento di

valutazione dei rischicorredato dalle relazionitecniche sotto elencate

D.Lgs. 81/08:art. 17 c. 1 lett. aart. 28-29

DecretoInterministeriale30/11/2012: procedureStandardizzateDecreto interministeriale del 30/11/2012

Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi.

Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012.

Anche le aziende fino a 50 addetti(con alcune esclusioni) possonoutilizzare le procedure standardizzatesopra indicate.

Il numero di addetti è riferito all’unitàlocale oggetto della valutazione.

INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.

Per le nuove aziende, il documento deve essereredatto entro 90 giorni dall’inizio attività.

Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.

2. (!)(*) Valutazione stress

lavoro correlato

art. 28 c. 1bis

Lettera Circolare 18/11/2010 del Ministero del LavoroLettera circolare del 18/11/2010

Vedi anche linee guida delcoordinamento tecnico interregionaleper la sicurezza nei luoghi di lavoro Come sopra

3. (*) Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza

D.Lgs. 81/08:art. 28 c. 1

D.Lgs 151/01:artt. 7-11-12

Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell’esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi.

Come sopra

4. (*) Valutazione di tutti gli

agenti fisici (incluso microclima e atmosfere iperbariche)

D.Lgs. 81/08;art. 181

Obbligatoria per individuare l’eventuale esposizione ad agenti fisici.

Vedi documentovalutazione dei rischi.In ogni caso almeno ogniquattro anni.

4.1 (*) Misura del livello diesposizione a rumore

D.Lgs 81/08:art. 190 (in particolare ilcomma 2)

La misura è obbligatoria quandodalla valutazione preliminare si puòfondatamente ritenere che siapossibile superare il valore inferiore diazione (80 dBA)

Vedi documentovalutazione dei rischi.In ogni caso almeno ogniquattro anni.

4.2(*) Misura del livello diesposizione a vibrazioni

D.Lgs 81/08:art. 202 (in particolare ilcommi 1 e 2)

Obbligatoria (comunque è il metododi riferimento) quando non sonodisponibili appropriate informazioni obanche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate

Vedi documentovalutazione dei rischi.In ogni caso almeno ogniquattro anni.

4.3 (*) Calcolo o misura dellivello di esposizione a campielettromagnetici

D.Lgs 81/08:art. 209 (in particolarecomma 2)

ENTRA IN VIGORE dal 01/07/2016(DIRETTIVA 2013/35/UE)

Vedi documentovalutazione dei rischi.In ogni caso almeno ogniquattro anni.

4.4.(*) Calcolo o misura del

D.Lgs 81/08:art. 216

E’ obbligatorio misurare o calcolare ilivelli di esposizione se la valutazione

Vedi documentovalutazione dei rischi.

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livello di esposizione aradiazioni ottiche

dei rischi ne evidenzia la necessità In ogni caso almeno ogniquattro anni.

4.5(*) Valutazione dell’esposizione a sorgentinaturali di radiazioniionizzanti

D.Lgs 230/95Art. 10 bisDECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 -03-17;230!vig=

Obbligatoria nelle attività lavorativenelle quali la presenza disorgenti di radiazioni naturali conducead un significativo aumentodell'esposizione dei lavoratori o dipersone del pubblico, che non puòessere trascurato dal punto di vistadella radioprotezione (es. RADON), in locali sotterranei ed altri come indicato nell’art. citato

Esecuzione delle misureentro 24 mesi dall’inizioattività.La periodicità varia in funzione dei valori misurati (nessuna,annuale o triennale) (vediart. 10 ter DLgs 230/95)

4.6 (*) Valutazionedell’esposizione a radiazioniionizzanti

D.Lgs 230/95DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 -03-17;230!vig=

Obbligatoria in presenza di sorgentidi radiazioni ionizzanti.

La funzione di organo di vigilanzadelle ASS è limitata alle macchineradiogene

5. (*) Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza

D.Lgs 81/08:art. 223Regolamento CE n°1907/2006 (REACH)Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

Regolamento CE n°1272/2008 (CLP)REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Obbligatoria per individuare l’eventuale esposizione ad agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione e pulizia.

Le schede di sicurezza del prodotti chimici devono rispettare i contenuti del Reg. REACH

La valutazione del rischio deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività e periodicamente in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

6. (*) Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l’ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso)

D.Lgs 334/99 coordinatoDECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.=

con D.Lgs 238/2005Art. 5Allegato AAllegato IDECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose=

Obbligatorio nelle attività industriali dicui all'allegato A in cui sono presentisostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I; il gestore è tenuto a:provvedere all'individuazione dei rischidi incidenti rilevanti, integrando ildocumento di valutazione dei rischi dicui al D.Lgs 81/08; all'adozione delleappropriate misure di sicurezza eall'informazione, alla formazione,all'addestramento edall'equipaggiamento di coloro chelavorano in situ.

7. (*) Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni

D.Lgs 81/08:art. 236

Obbligatoria per individuare l’eventuale esposizione adagenti cancerogeni o mutageni.La valutazione include la ricerca dimercato per la sostituzione degliagenti cancerogeni.

Il documento di valutazione deve essere aggiornato ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo e in ogni caso almeno ogni tre anni.

8. (*) Valutazione dell’esposizione ad amianto con eventuale misura dell’esposizione

Legge 257/92LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. =

D.M. 06/09/1994DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.

L’uso dell’amianto è vietato; l’attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività di bonifica, manutenzione e gestione di rifiuti degli stessi

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dei rischi ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori ad amianto.

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257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

D.Lgs 22/97LEGGE 4 febbraio 1977, n. 22 Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica=

D.Lgs 81/08:art. 249art. 250 (Notifica)art. 253 comma 1art. 256 (Piano di lavoro)

8.1 Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto Designazione del responsabile

LEGGE 257/92art. 12 comma 2LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.=

DM 06/09/1994Punto 4 “Programma dicontrollo dei materiali diamianto in sede -Procedure per le attivitàdi custodia e dimanutenzione”DM 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Da attuare in presenza di materialicontenenti amianto. Deve esseredisponibile idonea documentazione.Deve essere designato unresponsabile.Deve essere effettuato dalproprietario dell’immobile

Controllo annuale sepresente materiale inmatrice friabile

9 (*) Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i movimenti ripetuti degli arti superiori)

D.Lgs 81/08:art. 168Allegato XXXIII

Obbligatoria per individuare la presenza di movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 3 Kg o la presenza di movimenti frequenti e ripetitivi degli arti superiori.

Per le nuove aziende, il documento deve essereredatto entro 90 giorni dall’inizio attività.

Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.

10 (*) Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni.

D.Lgs 81/08:art. 290art. 294

Obbligatoria per individuare lapossibilità di formazione di misceleesplosive (miscela con aria e sostanzeinfiammabili) in cui, dopo l’accensione,la combustione si propaga nell’insiemedella miscela incombusta.

Il documento sulla protezione deve essere compilato prima dell’inizio dell’attività e deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

11 (*) Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici

D.Lgs 81/08:art. 271

Obbligatoria per individuare l’ esposizione potenziale o certa ad agenti biologici.Deve contenere le indicazioni previstedal comma 5 dell’art. 271.

La valutazione deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività e nuovamente in occasione di modifiche dell’attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della

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salute sul lavoro ed in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima valutazione.

11.1 (*) Autorizzazione all’uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.

D.Lgs 81/08:art. 270 comma 1

Obbligatoria in caso di uso di agentibiologici di gruppo IV. Sono esclusi ilaboratori di diagnostica (art. 270comma 5)

Ha durata di 5 anni e deveessere integrata ad ognivariazione

12 Verbale della riunione periodica sulla sicurezza

D.Lgs 81/08:art. 35

Obbligatoria in tutte le aziende eunità produttive con più di 15dipendenti.Sotto i 15 dipendenti, il rappresentantedei lavoratori ha facoltà di richiederla.

Ogni anno o in caso disignificativa variazione diesposizione al rischio.

13 (*) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

D.Lgs 81/08:art. 26 (in particolarecommi 3- 3bis – 3ter)Allegato XI

In presenza di contratti di appalto,d’opera o di somministrazione, sono sempre obbligatori lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnicoprofessionale.L’elaborazione del documento èobbligatoria da parte del datore dilavoro committente, ad esclusione di: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali, lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato e rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologi, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI).

Prima di attivare l’appalto,il contratto d’opera o disomministrazione

14 Avvenuta presentazione della SCIA ai VV.F. Certificato Prevenzione

Incendi se rilasciato prima del 07.10.2011

DPR 151/11D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,......=

D.Lgs 139/06 Capo IIID. L. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229=

DM 07/08/12 All. III (elenco dettagliato attività soggette)DECRETO 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi....

Obbligatorio nelle attività soggetteAl DPR 151/11 – D.M. 07/08/12. Per le categorie B e C è necessarioanche l’esame del progetto- per i nuovi impianti- quando vi è un aggravio del rischiodovuto alle modifiche.Per la categoria A è sufficiente laSCIA.Per la categoria C i controlli dei VV.F.avvengono entro 60 giorni dalla SCIA mentre per le categorie A e B i controlli avvengono a campione.

La SCIA deve esserepresentata prima dell’inizioattività o della modifica agliimpianti.La richiesta di rinnovo vainviata ai Vigili del Fuocoogni 5 o 10 anni in funzione del tipo di attività svolta come sancito dall’art. 5 del D.P.R. 151/11, allegando una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni allecondizioni di sicurezza antincendio e ulteriore documentazione come indicato nel D.M. 07/08/12.

b) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

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Tutta ladocumentazionerelativa ai sistemi digestione e ai modelliorganizzativi

D.Lgs 81/08:art. 30art. 300D.Lgs 231/2001D. L. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, .....=

L’adozione dei modelli è facoltativa.Può avere efficacia rispetto alla responsabilità amministrativa dellepersone giuridiche delle società incaso di infortunio o malattiaprofessionale.

L’adozione dei sistemi digestione e dei modelliorganizzativi è facoltativa epuò essere effettuata inqualsiasi momento

c) DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA.

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

(!)Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

D.Lgs 81/08:art. 17 comma 1 lett. b)34

Nei casi previsti dall’art. 34 può esserelo stesso datore di lavoro

Prima di iniziare l’attività.

Nomina requisiti degli addetti al servizio prevenzione e protezione (ASPP) e loro funzioni

D.Lgs 81/08:art. 31 - 32 – 33

Non è obbligatorio designare gli ASPP

Nomina Medicocompetente

D.Lgs 81/08:art. 18 – 38 – 39 - 41

La nomina del medico competente èobbligatoria nei casi in cui siaobbligatoria la sorveglianza sanitaria(art. 41).

Prima di iniziare l’attività inquanto i lavoratori devonoessere sottoposti a visitapreventiva

Verbale di elezione odesignazione del RLS

D.Lgs 81/08:art. 47-48-49-50

Eletto nelle aziende fino a 15 addetti,designato nell’ambito dellerappresentanze sindacali nelleaziende con oltre 15 addetti. In caso diassenza di soggetti disponibili, èpossibile ricorrere al RLS territoriale.In specifiche situazioni è previsto ilrappresentante di sito produttivo (art.49).

Contestuale all’elezione odesignazione.

(!) Attestato dicomunicazione delnominativo del RLSall’INAIL (o assenza delRLS)

D.Lgs 81/08:art. 18 comma 1 lett. aa)

La comunicazione all’INAIL è previstain via telematica.

In caso di nuova elezione odesignazione. In sede diprima applicazione andavacomunicato il nominativodel RLS in carica.

(!) Designazioneaddetti squadraantincendio

D.Lgs 81/08:art. 18 comma 1 lett. b)art. 43

I lavoratori designati non possonorifiutare la designazione se non pergiustificato motivo (art. 43 comma 3)

Prima di iniziare l’attività

(!) Designazioneaddetti al primosoccorso

D.Lgs 81/08:art. 18 comma 1 lett. b)art. 43-45

I lavoratori designati non possonorifiutare la designazione se non pergiustificato motivo (art. 43 comma 3)

Prima di iniziare l’attività

Deleghe delle funzioniproprie del datore dilavoro (escluse quellepreviste dall’art. 17)

D.Lgs 81/08:art. 16

La delega deve essere accettata daldelegato e non esclude l’obbligo divigilanza da parte del datore di lavoro.Possono essere delegate alcune funzioni.

La delega è una facoltà chepuò essere esercitata inqualsiasi momento.

Subdeleghe dellefunzioni proprie

D.Lgs 81/08:art. 16 comma 3bis

La subdelega deve essere accettatadal subdelegato e dal datore di lavoro

La subdelega è una facoltà

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deldatore di lavoro(escluse quelle previstedall’art. 17)

e non esclude l’obbligo di vigilanza daparte del datore di lavoro e delsubdelegante. Possono essere subdelegate alcune funzioni e non sono previste.ulteriori sub deleghe

che può essere esercitatain qualsiasi momento.

d) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

(!) Attestato diformazione del Datoredi Lavoro che svolge lefunzioni di RSPP (inalternativa al puntosottostante)

D.Lgs 81/08:art. 34 commi 2 e 3Accordo ConferenzaStato Regioni del21/12/2011Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81….

Accordo ConferenzaStato Regioni del25/07/2012Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»….

Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell’accordo 21/12/2011).Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra).Sono esonerati dal corso (ma nondalla frequenza degli aggiornamenti,decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datoridi lavoro:- che hanno già frequentato corsiconformi all’art. 3 del DM 16/01/1997- esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs626/94- in possesso di formazione per icompiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).

Entro 90 giorni dall’iniziodell’attività per le nuoveaziende.Aggiornamento:quinquennale

(!) Attestato diformazione dellavoratore o delconsulente esterno chesvolge le funzioni diRSPP (in alternativaal punto soprastante)

D.Lgs 81/08:art. 32Accordo ConferenzaStato Regioni del26/01/2006 e s.m.i.Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006-dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro…

La formazione necessaria varia infunzione dei crediti formativi delsoggetto designato e del tipo di attivitàsvolta dall’azienda (codice ATECO). Inogni caso è obbligatoria la frequenzadel modulo C.

I titoli devono essereposseduti prima dellanomina.L’aggiornamento, per il solomodulo B, è quinquennale

Attestato di formazionedell’ASPP

D.Lgs 81/08:art. 32Accordo ConferenzaStato Regioni del26/01/2006 e s.m.i.Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006-dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro…

La designazione di ASPP non èobbligatoria.La formazione necessaria varia infunzione dei crediti formativi delsoggetto designato e del tipo di attivitàsvolta dall’azienda (codice ATECO).Per l’ASPP sono previsti soltanto imoduli A e B.

I titoli devono essereposseduti prima dellanomina.L’aggiornamento, per il solomodulo B, è quinquennale

Attestato di D.Lgs 81/08: Obbligatorio se è stato eletto o Dopo l’elezione o la

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formazionedel Rappresentante deiLavoratori per laSicurezza

art. 37 (in particolarecommi 10-11)

designato il rappresentante deilavoratori per la sicurezzaDurata minima 32 ore di cui 12 suirischi specifici dell’attività produttiva.L’aggiornamento non può essereinferiore a 4 ore annue per le aziendedai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annueper le imprese con oltre 50 addetti.

designazioneAggiornamento in basealla contrattazione collettivanazionale.

(!) Attestato diformazione degli addettialla squadraantincendio edemergenze

D.Lgs 81/08:art. 37 (in particolarecomma 9)DM 10/03/1998DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

In attesa di uno specifico decretoattuativo, valgono le indicazioni delDM 10/03/1998 in funzione del rischiodi incendio dell’unità produttiva(basso, medio, alto) relativamente adurata (4-8-16 ore), programmi etc..

Prima della designazione

Attestato di idoneitàtecnica al ruolo diaddetto antincendio

Legge 609/1996art. 3L.28 novembre 1996, n. 609 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto=

DM 10/03/1998art. 6 comma 3allegato XDECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Rilasciato dai VV.F.Obbligatorio per le attività elencate inallegato X del DM 10/03/98:a) attività a rischio incidente rilevante (Seveso);b) fabbriche e depositi di esplosivi;c) centrali termoelettriche;d) estrazione di oli minerali e gas combustibili;e) impianti e laboratori nucleari;f) depositi al chiuso di combustibili 10.000 m2;g) attività commerciali e/o espositive con superficieaperta al pubblico superiore a 5.000 m2;h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie alchiuso aperta al pubblico > 5000 m2, metropolitane;i) alberghi con oltre 100 posti letto;l) ospedali, case di cura e di ricovero per anziani;m) scuole con oltre 300 persone presenti;n) uffici con oltre 500 dipendenti;o) locali spettacolo/trattenimento > 100 posti;p) edifici sottoposti alla vigilanza dello Stato adibitia musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, consuperficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per lacostruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza > 50 m;r) cantieri ove si impiegano esplosivi.

Prima della designazione

(!) Attestato diformazione degli addettial primo soccorso

D.Lgs 81/08:art. 37 (in particolarecomma 9)DM 388/2003

La durata del corso dipende dallaclassificazione dell’azienda in funzionedel rischio (categoria A = 16 ore,categoria B e C = 12 ore)

Prima della designazioneAggiornamento: almenotriennale relativo alla partepratica

(!) Attestatoformazione generale especifica dei lavoratori

D.Lgs 81/08:art. 37 comma 1Accordo ConferenzaStato Regioni del21/12/2011Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81….

Accordo ConferenzaStato Regioni del25/07/2012Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»….

Il modulo generale, uguale per tutte leattività, è di 4 ore.I moduli specifici variano in funzionedel rischio (alto, medio o basso infunzione del codice ATECO indicato inallegato 2 dell’accordo 21/12/2011); ladurata minima è rispettivamente di 12-8-4 ore (il datore di lavoro devevalutare se è sufficiente o ènecessario effettuare un numeromaggiore di ore).L’aggiornamento ha durata minima di6 ore per tutti i livelli di rischio.

Per i nuovi assunti:COMPLETATA primadell’assunzione; soltantose non è possibile, laformazione deve esserecompletata entro 60 giorniPer i lavoratori già assuntiall’entrata in vigore degliaccordi, vedi il testo degliaccordi stessi per i creditiformativi.Aggiornamentoquinquennale

Attestato di formazione

D.Lgs 81/08:art. 37 comma 7

Obbligatorio se ci sono dirigenti.I contenuti della formazione e la

Per i nuovi assunti:COMPLETATA prima

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dei dirigenti Accordo ConferenzaStato Regioni del21/12/2011Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81….

Accordo ConferenzaStato Regioni del25/07/2012Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»….

durata (16 ore) previsti dagli accordinon sono vincolanti; tuttavia, se sidiscostano da quelli indicati, il datoredi lavoro ha l’onere di provare che laformazione erogata è adeguata especifica.La formazione per i dirigenti èsostitutiva rispetto a quella per ilavoratori.Aggiornamento 6 ore.

dell’assunzione; soltantose non è possibile, laformazione deve esserecompletata entro 60 giorniPer i dirigenti già assuntiall’entrata in vigore degliaccordi, vedi il testo degliaccordi stessi per i creditiformativi.Aggiornamentoquinquennale

Attestato di formazionedei preposti

D.Lgs 81/08:art. 37 comma 7Accordo ConferenzaStato Regioni del21/12/2011Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81….

Accordo ConferenzaStato Regioni del25/07/2012Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»….

Obbligatorio se ci sono preposti.I contenuti della formazione e ladurata (16 ore) previsti dagli accordinon sono vincolanti; tuttavia, se sidiscostano da quelli indicati, il datoredi lavoro ha l’onere di provare che laformazione erogata è adeguata especifica.La formazione per i preposti èintegrativa rispetto a quella per ilavoratori.Aggiornamento 6 ore.

Per i nuovi assunti:COMPLETATA primadell’assunzione; soltantose non è possibile, laformazione deve esserecompletata entro 60 giorniPer i preposti già assuntiall’entrata in vigore degliaccordi, vedi il testo degliaccordi stessi per i creditiformativi.Aggiornamentoquinquennale

Attestato di formazioneed abilitazione degliaddetti ad attrezzatureper le quali è richiestauna specificaabilitazione

D.Lgs 81/08:art. 73 comma 5Accordo ConferenzaStato Regioni del25/07/2012Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»…. Circolare Min. Lav. n°12del 06/03/2013

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Pages/default.aspx

Obbligatorio se sono utilizzate leattrezzature elencate.L’accordo riguarda:- Piattaforme di lavoro mobili elevabili- Gru a torre- Gru mobili- Gru per autocarro- Carrelli elevatori con conducente a bordo- Trattori agricoli o forestali- Macchine movimento terra- Pompe per calcestruzzo montate su automezzoPer settore Agricolo e uso occasionale, vedi lacircolare del Min. Lav. N. 12 del 06.03.2013Per credi formativi e durata dei corsi per ogni tipo diattrezzatura, vedi il testo dell’accordo.

I lavoratori che alla data dientrata in vigoredell’accordo (13 marzo2013) già utilizzavano leattrezzature senzaformazione pregressa,devono effettuare laformazione entro 24 mesi(13 marzo 2015).Chi è in possesso diprecedente formazione, ètenuto all’aggiornamentoentro 24 mesi se il corsonon è conforme al punto9.1.a dell’accordo.Per quelli che le utilizzerannosuccessivamente all’entratain vigore, il corso deveessere effettuato prima

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dell’uso dell’attrezzaturaRinnovo dell’abilitazionequinquennale

Attestato di formazionesu rischi specificiprevisti dai titolisuccessivi al I delDLgs.81/08

D.Lgs 81/08:art. 37 comma 3artt. 71 comma 7, 73, 77,97, 116, 145, 164, 169,177, 184, 191, 192, 195,203, 227, 239, 258, 278,294-bis

Obbligatorio se sono presenti lesituazioni riferibili agli articoli citati o adaltre norme vigenti.Rientra nella responsabilità del datoredi lavoro valutare i crediti formativi efornire la formazione necessaria oltrea quella prevista dal titolo I.Per l’art. 136 comma 6 vedi sotto:Formazione per montaggio ponteggi.

Prima di svolgere lamansione

Documentazionedell’avvenutoaddestramento all’usodi macchine eattrezzature eDispositivi di ProtezioneIndividuale

D.Lgs 81/08:art. 37 commi 4 e 5art. 18 comma 1 lett. e)artt. 71 comma 7, 73, 77,116, 169, 227

Nel documento di valutazione deirischi devono essere individuate lemansioni che richiedonoobbligatoriamente l’addestramentoart. 28 comma 2 lett. f).

Prima di svolgere lamansione

(!) Documentazionedell’avvenutainformazione deilavoratori

D.Lgs 81/08:art. 36artt. 3 comma 12-bis, 71comma 7, 73, 77, 164,169, 177, 184, 190, 191,192, 195, 203, 226, 227,239, 257, 278, 294-bis

Sono escluse da questo elenco leinformazioni che devono essere forniteai lavoratori dal medico competente

Prima di svolgere lamansione

Iscrizione ad apposito albo per le ditte che svolgono attività di bonifica di materiali contenenti amianto

Legge 257/92Art. 10 comma 2 lett. h)LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.=

Riguarda esclusivamente le imprese di bonifica e smaltimento di amianto iscritte nell’apposito albo gestori dei rifiuti.

Prima di svolgere l’attività di bonifica

Attestati di abilitazione regionale per attività di responsabile rimozione amianto

Legge 257/92Art. 10 comma 2 lett. h)LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.=

Riguarda gli addetti e i responsabili alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto

Prima di svolgere l'attività di bonifica

Attestato formazioneaddetti montaggioponteggi

D.Lgs 81/08:art. 136 commi 6 e 8Allegato XXI

Obbligatorio per chi monta ponteggi.Durata 28 ore con verifica finale.Aggiornamento quadriennale (4 ore)

Prima di svolgere lamansione

Attestato formazioneaddetti lavori su fune

D.Lgs 81/08:art. 116 commi 4Allegato XXI

Obbligatorio per chi monta ponteggi.Durata 32 o 52 ore con verifica finale. Aggiornamento quinquennale (8 ore).

Prima di svolgere lamansione

Documentazioneesercitazioniantincendio

DM 10/03/1998Allegato VIIDECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Obbligatoria dove è obbligatoria leredazione del piano di emergenza(vedi sotto: gestione delle emergenze)

Almeno annuale

LUOGHI CONFINATIDocumentazione dellaformazione delpersonale

D.Lgs 81/08:Artt. 63, 66, 121Allegato IV, punto 3DPR 177/2011D.P.R.14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.....=

Il lavoro può essere svolto solo daimprese e lavoratori autonomiqualificati, sia per lavori in proprio chein appalto, che hanno i seguentirequisiti:- presenza di personale conesperienza specifica triennale noninferiore al 30%.- formazione di tutto il personale,compreso il datore di lavoro,specificamente mirata al rischio- avvenuta effettuazione di attività diaddestramento

Prima dell’effettuazione deilavori

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In caso di lavori in appalto:- informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno

e) REGISTRO DEGLI INFORTUNI

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

(!)(*) RegistroInfortuni.

Nota: fino a sei mesidopo la pubblicazione deldecreto previsto dall’art. 8comma 4 del DLgs 81/08,restano in vigore le normepreesistenti abrogate conl’entrata in vigore del testounico:D.P.R. 547/55art. 403D.P.R.27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.=

D.Lgs. 626/94art. 4 comma 5 lett. o)DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 =

D.Lgs. 81/08art. 53 comma 6Indicazioni sul numero dei registri e sulla loro vidimazione e conservazione del 22.02.2011L. R. 21/2005 (come modificata dalla L.R. 13/2013)Legge regionale FVG 18 agosto 2005, n. 21Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13

modello approvato con D.M. 12settembre 1958 (come modificato dalD.M. 5 dicembre 1996)

Prima di iniziare l’attività

f) SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTEsi applica se: sono obbligatorie l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e la nomina delmedico competente

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

Attestazione/indicazioni del contributo del medico competente all’effettuazione della valutazione dei rischi

D.Lgs. 81/08art. 25 c. 1 lett. a)

Il medico competente deve collabora con il datore di lavoro ed il RSPP nella valutazione dei rischi, alla nella definizione delle misure diprevenzione e protezione per le partidi sua competenza.

Dopo il conferimento dell’incarico di medico competente.

Invio al medicocompetente deilavoratori sottoposti asorveglianza sanitariaentro le scadenzepreviste dal protocollo

D.Lgs. 81/08art. 18 comma 1 lett. g)art. 41

I lavoratori privi di idoneità nonpossono essere impiegati nellemansioni per le quali è obbligatoria lasorveglianza sanitaria.

Prima della scadenza dellaprecedente idoneità o delcambio mansione odell’inserimento di un nuovoassunto (eventualmentepreassuntiva).

Comunicazione almedico

D.Lgs. 81/08art. 18 comma 1 lett.

E’ necessaria, in particolare, pereffettuare le visite mediche di fine

Prima della cessazione del

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competentedella cessazione delrapporto di lavoroEventuale richiesta divisita di fine rapporto dilavoro

g.bis)art. 41 comma 2 lett. e)

rapporto, ove previste dalla normativa(es. esposti ad agenti chimici)

rapporto di lavoro

Comunicazione almedico competente deinominativi dei lavoratoriche svolgono mansionicon obbligo diesecuzione diaccertamenti in merito auso di stupefacenti ealcool dipendenza.

D.Lgs. 81/08art. 41 comma 4art. 18 comma 1 lett. g)ProvvedimentoConferenza StatoRegioni del 16/03/2006(mansioni no alcooldipendenza)Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006- Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,....ProvvedimentoConferenza StatoRegioni del 30/10/2007(mansioni no tossicodipendenza)Conferenza Unificata -PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007-Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

ProvvedimentoConferenza StatoRegioni del 18/09/2008(procedura per i controllisulla tossicodipendenza)Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano -PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008 -Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza,......

Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1020/2009 (alcol)Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1020/2009 "linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di alcolici''.

Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1486/2010 Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1486/2010 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. "(sostanze stupefacenti)

Per il giudizio di idoneità è obbligatoriala verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Prima di avviare illavoratore alle mansioni riportate negli accordi Stato regioniPeriodicità annuale per le tossicodipendenze, per alcol secondo protocollo sanitario predisposto dal medico competente

Cartelle sanitarie e di

D.Lgs. 81/08art. 25 comma 1 lett. c)-d)

La cartella, così come prevista dall’all. III, è conservata con tutela del

Istituita alla prima visita ed

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rischio dei lavoratori

segreto professionale in luogoconcordato dal medico competente edal datore di lavoro

aggiornata dopo ogni visitao variazione dellecondizioni di esposizione airischi

Protocollo dellasorveglianza sanitaria

D.Lgs. 81/08art. 18 comma 1 lett. g)art. 25 comma 1 lett. b)

Il medico elabora il protocollo infunzione della sua partecipazione allavalutazione dei rischi, sulla base delleinformazioni ricevute dal datore dilavoro, dell’esito dei sopralluoghiperiodici in ambiente di lavoro e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati.

Dopo il conferimentodell’incarico al medicocompetente

Valutazione collettiva eanonima dell’esito dellasorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08art. 18 comma 1 lett. g)art. 25 comma 1 lett. i)

Presentazione in forma scritta inoccasione delle riunioni previstedall’art. 35.

Annuale

Attestazione/indicazioni del contributo del medicocompetenteall’organizzazione delprimo soccorso, alla formazione e allemisure di prevenzione

D.Lgs. 81/08art. 25 comma 1 lett. a)

Il medico competente DEVE fornireindicazioni sull’organizzazione delprimo soccorso e su eventualiintegrazioni dei materiali previsti dal DM 388/2003.

Dopo il conferimentodell’incarico al medicocompetente

Documentazione delsopralluogo effettuatodal medico competentenegli ambienti di lavoro,nei cantieri ovalutazione del POS

D.Lgs. 81/08art. 25 comma 1 lett. l)art. 104 comma 2

Il medico competente ha l’obbligo dieffettuare un sopralluogo negliambienti di lavoro. Nei cantieri inferioria 200 uomini giorno è ammesso chesia esaminato il POS invece dieffettuare il sopralluogo.

Di norma annuale

Giudizio di idoneità deilavoratori occupati inmansioni con obbligo disorveglianza sanitaria

D.Lgs. 81/08art. 18 comma 1 lett. g)art. 18 comma 1 lett. c)art. 18 comma 1 lett. bb)art. 41 commi 6 – 6 bis

Il giudizio deve essere fornito sia aldatore di lavoro che al lavoratore,documentando la data di consegna aifini di un eventuale ricorso avverso.

Dopo ogni visita

g. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

(*) Istruzioni d’usoLibretto dimanutenzione

D.Lgs 81/08Art. 71 comma 4 lett. a)-2D.Lgs 17/10Attuazione direttivamacchine 2006/42/CEDECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.=

Ove necessario, corredanol’attrezzatura

Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE

D.Lgs 81/08Art. 70 comma 1D.Lgs 17/10Attuazione direttivamacchine 2006/42/CEDECRETO LEGISLATIVO 27

Per macchine fabbricate successivamente a settembre 1996

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gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.=

Libretto di primaomologazione

D.Lgs 81/08Art. 71 comma 11Art. 13Allegato VII

Prima verifica richiesta a INAIL (exISPESL); se non effettuata entro 45giorni può essere richiesta a ASS o organismi notificati privati.

Alla prima installazione

Registrazione delleverifiche periodicheallegato VII

D.Lgs 81/08Art. 71 comma 11Art. 13Allegato VII

D.M. 11 aprile 2011DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche....

Circolari Min. Lav.- 18/2013http://www.elawp.com/it/online-services-2/circolari-messaggi/216-circolare-min-lav-n-18-2013-ulteriori-chiarimenti-sulle-modalita-di-effettuazione-delle-verifiche-di-sicurezza-delle-attrezzature-aziendali

- 11/2012Circolare n.11 del 25/05/2012- Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti

- 23/2012Circolare n.23 del 13/08/2012-Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti

Richiesta ad ASS o soggetti pubblici e privati.

Frequenza indicata inallegato VII

Registro di controllodelle attrezzature

D.Lgs 81/08Art. 71 comma 4 lett. b)

Obbligatorio per le attrezzature ove èprevisto

(!) Dichiarazione diconformità degli impianti

Legge 248/05 art 11LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

DM 22/01/2008 n. 37D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Rilasciata dall’installatore dell’impianto

Prima della messa inesercizio

(!)(*) Verifiche impianti:- Di protezione dallescariche

D.Lgs 81/08Art. 86DPR 462/2001D.P.R.22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la

La verifica periodica può essererichiesta all’A.S.S. o a soggettiindividuati dal Ministero delle AttivitàProduttive. Per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di

Entro trenta giorni dallamessa in eserciziodell'impianto, il datore di

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atmosferiche- Messa a terra di impiantielettrici- Impianti elettrici conpericolo di esplosione

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Esplosione l’A.S.S. effettua la prima verifica.

lavoro invia la dichiarazionedi conformità all'INAIL (exISPESL) ed all'A.S.S.territorialmente competenti.Verifica periodica ognicinque anni, ad esclusionedi quelli installati in cantieri,in locali adibiti ad usomedico e negli ambienti amaggior rischio in caso diincendio per i quali laperiodicità è biennale.La verifica degli impianti elettrici inluogo con pericolo diesplosione è biennale

(*) Verbale di controlloiniziale dopol’installazione e dopoogni montaggio per leattrezzatura la cuisicurezza dipende dallecondizioni diinstallazione

D.Lgs 81/08Art. 71 comma 8 lett. a)Art. 71 commi 9-10

Devono essere registrati per iscritto econservati per almeno 3 anni.L’ultimo controllo con esito positivodeve essere disponibile anche incantiere.

Alla prima installazioneAd ogni montaggio in unnuovo cantiere

(*) Documentazionedei controlli periodici ostraordinari secondo leindicazioni delfabbricante o dellenorme di buona tecnicaper le attrezzaturesoggette ad influssipericolosi

D.Lgs 81/08Art. 71 comma 8 lett. b)Art. 71 comma 9-10

Devono essere registrati per iscritto econservati per almeno 3 anni.L’ultimo controllo con esito positivodeve essere disponibile anche incantiere.

Periodicamente(indicazioni fabbricante obuona tecnica o prassi)

Attestazione diconformità ai requisitiprevisti dall’allegato V

D.Lgs 81/08Art. 72 comma 1

Obbligatorio per le attrezzature nonCE (prodotte prima delle norme art. 70comma 1). Rilasciata da chi vende,noleggia o concede in uso.

Prima della vendita,noleggio o concessione

Attestazione di buonostato di conservazione,manutenzione edefficienza a fini disicurezza.Dichiarazione del datoredi lavoro relativa alnominativo deilavoratori incaricati (eadeguatamente formati)

D.Lgs 81/08Art. 72 comma 2

Obbligatorio per le attrezzaturenoleggiate o concesse in uso SENZAOPERATORE.L’attestazione è rilasciata da chinoleggia o concede in uso.La dichiarazione è rilasciata dal datoredi lavoro utilizzatore. Il noleggiatore èobbligato ad acquisirla e a conservarlaper tutta la durata del noleggio o dellaconcessione.

Prima del noleggio o dellaconcessione

h) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Riferimento Note Tempi

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Documento normativo

(*) Valutazione diIdoneità dei DPI

D.Lgs 81/08Titolo III – Capo II(In particolare art. 77-79)Allegato VIII

DM 02/05/2001DECRETO 2 maggio 2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

E’ inclusa nel documento divalutazione dei rischi.Per i DPI non compresi nel DM, sipossono utilizzare, per analogia, leindicazioni delle norme UNI EN

Prima della fornitura deiDPI

Verbali di consegna deiDPI ai lavoratori

La documentazione della consegnanon è prevista dalla normativa, tuttavia è opportuno documentare l’avvenuta consegna.

Dichiarazione diconformità (tutte lecategorie) e/oattestato di certificazione CE dei DPI (IIe III categoria)

-

Istruzioni del DPI inlingua italiana

D.Lgs 81/08art.76 c.1art. 77D. Lgs 475/92D.LEG.4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

I DPI devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed essere dotati di marcatura CE in ottemperanza ai disposti della direttiva 89/686/CEE così come recepita dal D. Lgs 475/92 e s.m.i..Devono essere accompagnati da nota informativa Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche i lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori adomicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.

Prima della fornitura deiDPI in relazione allaassegnazione a mansioniche comportano l'obbligo diutilizzo di DPI di I, II e IIIcategoria.

Documentazione comprovante avvenuta informazione e formazione per tutte le categorie di DPI ed Addestramento per quelli di III categoria e per quelli di protezione dell’udito.

D.Lgs 81/08art.77 c .4 c. 5

La documentazione comprovante l’avvenuta informazione, formazione e addestramento, pur non prevista dalla normativa, è opportuna e raccomandabile.

Prima della fornitura deiDPI in relazione allaassegnazione a mansioniche comportino l'obbligo diutilizzo di DPI di I, II e IIIcategoria.

i) GESTIONE DELLE EMERGENZE

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

(*) Piano di emergenza D.Lgs 81/08:

artt. 43-46DM 10/03/1998 D.M.10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DPR 151/11D.P.R.1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il documento inerente il piano di emergenza è obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti ed in quelle con meno di 10 che ricadono nell’art. 3 comma 2 del DM 10/03/2010 (soggette a controllo dei VV.F.).La valutazione del rischio di incendiè inclusa nel documento divalutazione dei rischi.

Prima di iniziare l’attività

l. CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

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DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

Designazione delresponsabile dei lavori

D.Lgs 81/08:art. 89 comma 1 lettera c)

Facoltativo: il committente puòdelegare i propri obblighi. Nei cantieri pubblici il responsabile dei lavori viene individuato nel RUP.

Designazione delcoordinatore per laprogettazione

D.Lgs 81/08:art. 90 comma 3

Obbligatorio in caso di presenzaprevista di più imprese esecutrici,anche non contemporanea.

Contestuale all’incarico diprogettazione.

Designazione delcoordinatore perl’esecuzione

D.Lgs 81/08:art. 90 comma 4, 5, 11

Obbligatorio in caso di presenzaprevista di più imprese esecutrici,anche non contemporanea.

Prima dell’affidamento deilavori.

(*) Piano di sicurezzae coordinamento PSC

D.Lgs 81/08:art. 92 comma 2art.100

Obbligatorio in caso di presenza dipiù imprese esecutrici, anche noncontemporanea. Redatto dalcoordinatore per la progettazione (odal coordinatore per l’esecuzione)

Durante la progettazionedell’opera.

(!)(*) Piano Operativodi Sicurezza POS delleaziende affidatarie,esecutrici (anchefamiliari)

D.Lgs 81/08:art. 96 comma 1 lettera g)art. 101 comma 3

Obbligatorio: redatto dai datori dilavoro di ogni impresa esecutrice.

Trasmissione alcoordinatore perl’esecuzione primadell’inizio dei rispettivilavori.

(!) Documentazionerelativa alla verificadell’idoneità tecnicoprofessionale delleaziende esecutrici eaffidatarie e deilavoratori autonomi.

D.Lgs 81/08:art. 90 comma 9 lettera a)allegato XVIIart. 97 comma 2

Obbligatorio: certificato di iscrizionealla Camera di commercio, DURC eautocertificazione. Se lavori superiori a200 uomini-giorno o se presenti rischiparticolari (allegato XI) applicare lemodalità previste dall’allegato XVII.La verifica dell’idoneità tecnico professionale compete anche all’impresa affidataria

Trasmissione alcommittente o alresponsabile dei lavoriprima dell’incarico.

(*) Notifica preliminare

D.Lgs 81/08:art. 99nota del Ministero del Lavoro e della P.S. n. 418 del 22.02.2001

Obbligatoria per lavori superiori a200 uomini-giorno o con presenza dipiù imprese esecutrici anche noncontemporanea (secondo la nota del Ministero del Lavoro e della P.S. n. 418 del 22.02.2001 i lavoratori autonomi non devono essere computati come imprese esecutrici) Inviarla allo PSAL e alla Direzione Territoriale del Lavoro.Una copia va affissa in manieravisibile presso il cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori ed in occasione di eventuali aggiornamenti

Fascicolo dell’opera

D.Lgs 81/08:art. 91 comma 1 lettera b)

Obbligatorio predisporlo per lenuove costruzioni e per leristrutturazioni (ad esclusione dellamanutenzione ordinaria): redatto dalcoordinatore per la progettazione.Conservato dal committente per lamanutenzione dell’opera.

Contestuale allaprogettazione dell’opera

Verbali delle azioni dicoordinamento esopralluoghi delcoordinatore perl’esecuzione

D.Lgs 81/08:Art. 92 comma1

Obbligatorio segnalare al committente o al responsabile dei lavori leinosservanze alle disposizioni degliartt.94, 95, 96, 97 e 100 previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi. Obbligatorio segnalare all’ASS e alla DTL l’eventuale inerzia del committente in assenza di idonea motivazione.

Durante i lavori.

Provvedimenti di D.Lgs 81/08: Obbligatorio per il coordinatore per

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sospensione dei lavori da parte del coordinatore per ,’esecuzione

Art. 92 comma 1 lett. f) l’esecuzione sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato

Documentazione dellatrasmissione del PSC edella verifica dei POS

D.Lgs 81/08:a) Art. 101 comma 1(trasmissione PSC daparte del committente/RLa tutte le imprese chepresentano offerte)b) Art. 101 comma 2(trasmissione PSC daparte dell’impresaaffidataria alle impreseesecutrici e ai lavoratoriautonomi)c) Art. 97 comma 3 lett. b)e art. 92 comma 1 lett. b)(verifica dei POS)

L’articolo 97 – comma 3 – lett. b)dispone la verifica della congruenzadei POS delle imprese esecutrici daparte dell’impresa affidataria, rispettoal proprio.L’articolo 91 – comma 1 – lett. b)dispone la verifica di idoneità econgruenza dei POS rispetto al PSCda parte del coordinatore perl’esecuzione

Punto a): prima dellarichiesta di offerta perl’affidamento dei lavoriPunto b): prima dell’iniziodei lavoriPunto c): prima che ogniimpresa esecutrice inizi ipropri lavori

(*) PIMUSPiano montaggio uso esmontaggio deiponteggi

D.Lgs 81/08:Art. 136 commi 1 e 6Art. 134 comma 1(Obbligo di tenuta incantiere)all. XXII

Obbligatorio in tutti i lavori in quotadove si utilizza un ponteggio. Deveessere redatto da persona competente

Prima dell’allestimento delponteggio

Autorizzazione eattestazione relativa aiponteggi con elementiprefabbricati

D.Lgs 81/08:Art. 131 Art. 133 comma 3UNI EN 12810UNI EN 12811UNI EN 74

Obbligatorio in presenza di ponteggiprefabbricati.L’autorizzazione, richiesta dalfabbricante al Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali, varinnovata ogni 10 anni.Chiunque intende impiegare ponteggideve farsi rilasciare dal fabbricanteuna copia dell’autorizzazione di cui alpunto precedente.

Prima della costruzione edUtilizzazione del ponteggio.

(*) Disegno esecutivo e/o progetto delponteggio

D.Lgs 81/08:Art. 133All. XII

Il progetto (completo di disegni e calcolo di resistenza e stabilità firmati da ingegnere o architetto abilitato) è obbligatorio per ponteggi con altezza superiore ai 20 metri o per ponteggi con configurazione diversa dagli schemi tipo dell'autorizzazione per i quali vi è esenzione dall'obbligo di calcolo.Negli altri casi è sufficiente il disegno esecutivo firmato da persona competente.

Prima dell’allestimento delponteggio.

(*) Progetto e Disegniesecutivi di armatureprovvisorie per grandiopere

D.Lgs 81/08:Art. 142 comma 2

Obbligatorio progetto e calcoli distabilitàDisegni esecutivi in cantiere adisposizione degli organi di vigilanza

Prima dell’esecuzionedell’opera

(*) Programma delle demolizioni

D.Lgs 81/08:Art. 151 comma 2

Obbligatorio inserirlo nel POS nel caso di lavori di demolizione

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione

(!)Notifica lavori amianto

D.Lgs 81/08Art. 250

Prevista per lavori di manutenzione in presenza di amianto,interventi di semplice raccolta a terra di materiali contenenti amianto in matrice compatta.

Prima dei lavori

(!) Piano di lavoro perla bonifica di materialicontenenti amianto

D.Lgs 81/08Art. 256

Necessario per attività lavorative didemolizione o rimozione di materialicontenenti amianto; il piano deveessere inviato alla ASS (PSAL).

30 giorni prima dei lavori di rimozione

m) REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE

DocumentoRiferimentonormativo

Note Tempi

Registro degli D. Lgs 81/08: Per ciascun lavoratore esposto va Al momento

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esposti acancerogeni

Art. 243 indicata l’attività svolta, l’agentecancerogeno o mutageno, il valoredell’esposizione, ove noto.Consegna copia del registroall’ISPESL e all’ASS (PSAL).In caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia copia del registro all’ASS e all’ISPELS cui invia anche copia di tutte le cartelle sanitarie. In caso di cessazione del rapporto diLavoro di un dipendente, il datore di lavoro inviaall’ISPESL, tramite il medicocompetente, la cartella sanitaria e dirischio e ne consegna copia allavoratore.

dell’istituzione(inizio attività conesposizione)Al momento dellacessazione

Comunicazioni relativeal registro degli espostia cancerogeni

D. Lgs 81/08:Art. 243 commi 3 e 8

Il datore di lavoro comunica ailavoratori interessati, su richiesta, leannotazioni individuali e i dati dellacartella sanitaria e di rischioComunica le variazioni a ISPESL eASS (PSAL)

A richiestaOgni 3 anni

Documentazione dellaconsultazione del RLSnei casi previsti dallanormativa

D.Lgs 81/08Art 18 lett. s)Art 50 comma1 lett b), c), d)Art 35Art 37Art 29 comma 2Art 63 comma 5Art 102 comma 1Art 241 comma 1Art 253 comma 3Art 254 comma 5Art 257 comma 2

La consultazione è obbligatoria per:Art 50 lett b: valutazione rischi,individuazione, programmazione,realizzazione e verifica dellaprevenzione in aziendaArt 50 lett c: designazione RSPP,ASPP, addetti antiincendio, primosoccorso, medico competenteArt 50 lett d: organizzazione dellaformazioneArt 35: riunione periodica annualeArt 29 comma 2: valutazione ed elaborazionedel Documento di Valutazione deiRischiArt 63 comma 5: adozione di misurealternative in caso di vincoli urbanisticio architettoniciArt 102 comma 1: per accettazione pianosicurezza e coordinamento emodifiche richieste dall’impresaesecutriceArt 241 comma 1: operazioniparticolari con possibile esposizionerilevante ad agenti cancerogeni omutageniArt 253 comma 3: effettuazione dicampionamenti di fibre amiantoaerodisperseArt 254 comma 5: se non è possibilerispettare il valore limite di esposizionead amianto ed è necessario utilizzareun DPI per individuare periodi diriposo in base all’impegno fisicorichiesto e alle condizioni climaticheArt 257 comma 2: adottare misure nelcaso di superamento del valore limitedi concentrazione di amianto in aria

Prima di attuare ciascunadempimento

Comunicazioniall’organo di vigilanza inmerito all’uso di agentibiologici di categoria II eIII

D.Lgs 81/08:Art. 269 comma 1

Deve contenere i dati identificatividell’azienda, il nome del titolare e ildocumento di valutazione dei rischi

Almeno 30 giorni primadell’inizio dei lavori

Comunicazioneappartenenzadell’azienda al gruppo Aai finidell’organizzazion

D.M. 388/03DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

Appartengono al gruppo AI) Aziende o unità produttive conattività industriali, soggette all'obbligodi dichiarazione o notifica, di cuiall'articolo 2, del decreto legislativo 17agosto 1999, n. 334,

Al momento dell’inizioattività

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e delprimo soccorso

successive modificazioni. centrali termoelettriche, impianti elaboratori nucleari di cui agli articoli 7,28 e 33 del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, aziende estrattiveed altre attività minerarie definite daldecreto legislativo 25 novembre 1996,n. 624, lavori in sotterraneo di cui aldecreto del Presidente dellaRepubblica 20 marzo 1956, n. 320,aziende per la fabbricazione diesplosivi, polveri e munizioniII) Aziende o unità produttive con oltrecinque lavoratori appartenenti oriconducibili ai gruppi tariffari INAILcon indice infortunistico di inabilitàpermanente superiore a quattro, qualidesumibili dalle statistiche nazionaliINAIL relative al triennio precedenteed aggiornate al 31 dicembre diciascun anno. Le predette statistichenazionali INAIL sono pubblicate nellaGazzetta UfficialeIII) Aziende o unità produttive con oltrecinque lavoratori a tempoindeterminato del compartodell'agricoltura.

Relazione alla ASS ealla Regione suinterventi eseguitinell’anno precedenteper bonifica materialicontenenti amianto

Legge 257/92:Art. 9LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Le imprese che svolgono attività dismaltimento o di bonifica dell'amianto,inviano annualmente alla Regione ealle ASS (PSAL), nel cui ambito dicompetenza si svolgono le attivitàdell'impresa, una relazione che indichi:a) i tipi e i quantitativi di amiantoutilizzati e dei rifiuti di amianto chesono oggetto dell'attività dismaltimento o di bonifica;b) le attività' svolte, i procedimentiapplicati, il numero e i dati anagraficidegli addetti, il carattere e la duratadelle loro attività e le esposizionidell'amianto alle quali sono statisottoposti;c) le caratteristiche degli eventualiprodotti contenenti amianto;d) le misure adottate o in via diadozione ai fini della tutela della salutedei lavoratori e della tuteladell'ambiente.

Entro febbraio di ciascunanno

Comunicazione della presenza di amiantofloccato o in matricefriabile negli immobili

Legge 257/92:Art. 12 commi 5 LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

DM 06/09/1994Punto 4 “Programma dicontrollo dei materiali diamianto in sede -Procedure per le attivitàdi custodia e dimanutenzione”D.M. 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

La comunicazione deve essere inviata alla ASS dal proprietario dell’immobile di edifici aperti al pubblico e di pubblico utilizzo

Ogni anno inviare rapportoispezione condocumentazione fotografica