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04/11/2010 Regione LAZIO VITERBO

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In queste slides vedremo quali sono gli interventi della legge di stabilità2016 e del decreto milleproroghe sulle Unioni dei Comuni e dei comuniistituiti per fusione e le conseguenze che ne derivano per le gestioniassociate

L’occasione sarà utile per descrivere il quadro che ne deriva.L’occasione sarà utile per descrivere il quadro che ne deriva.

LEGGE DI STABILITA’

COMMA 17- INCENTIVI«Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli

enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non

inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, è destinata

ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensiad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi

dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di

euro è destinata, ai sensi dell’articolo 20 del decreto- legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di

fusione»

LEGGE DI STABILITA’

COMMA 229- ASSUNZIONI

A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesadi personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito difusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni difusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni dipersonale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento dellaspesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’annoprecedente

LEGGE DI STABILITA’

COMMA 729- SPAZI FINANZIARI

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo contoprioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazionefino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’annofino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno2011

IL MILLEPROROGHE

ATTRAVERSO L’ARTICOLO 4 COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE 210 DEL 2015Viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per la gestione

associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni

stabiliti dal decreto-legge 78/2010.

In particolare si riscrive il comma 31-ter dell’articolo 14 della Legge 30

luglio 2010, n. 122

Vediamo gli effetti

IL MILLEPROROGHEIl testo del comma 31 ter

I comuni interessati assicurano l’esercizio associato delle funzioni

a)entro il 31 dicembre 2016, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 31 dicembre 2016, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

IL DECRETO 78/2010

Lo spirito della normativa è contenuto nel comma 25 dell’articolo 14 cheesplicita il c.d. contenimento delle spese

Il testo del comma 25

Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare ilcoordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese perl'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il testo del comma 26

L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio perl'ente titolare

QUALI SONO LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Il testo del comma 27 da lett a-e

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

QUALI SONO LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Il testo del comma 27 da lett f -l

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art118, quarto comma, della Costituzione;h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e) gestione dei servizi scolastici;i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il testo del comma 28-L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitantise appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni ilcui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e ilcomune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in formaassociata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzionifondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione eSe l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione edella comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in formaassociata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermorestando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione diinfrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, diapplicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, laformazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica

Il testo del comma 28 bis- LE UNIONI DEI COMUNI

Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’art.32 del Dlgs 267/2000 es.m.i.

Il testo del comma 29- LE FUNZIONI

I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentalisvolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svoltada più di una forma associativa.

Il testo del comma 30- IL RUOLO DELLA REGIONE

La regione, nelle materie di cui all’art.117, commi 3 e 4 dellaCostituzione individua, previa concertazione con i comuni interessatinell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensioneterritoriale ottimale e omogenea per area geografica per losvolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comunisvolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comunidelle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi diefficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondole forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito dellanormativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzionifondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessanormativa

Il testo del comma 31-IL LIMITE DEMOGRAFICO

Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui alpresente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitantise i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane,fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate daalmeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventualideroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalladeroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dallaregione.

Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

Il testo del comma 31 bis-LE CONVENZIONI

Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e allemedesime si applica, in quanto compatibile, articolo 30 del Dlgs267/2000.

Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da partedei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficaciaed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto deled efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto delMinistro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la ConferenzaStato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati adesercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione dicomuni.

Il testo del comma 31 quater-IL RUOLO DEL PREFETTO

In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegnaagli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l’art 8 dellalegge 5 giugno 2003 n.131.

La normativa nel settore è la seguente.D.L.78/2010

D.L.98/2010

D.L.138/2011

D.L.95/2012

L.56/2014L.56/2014

Oltre all’articolo 32 del DLGS 267/2000 e s.m.i.

Le previsioni dell’art.32 del Dlgs 267/2000 come modificato dallaL.56/2014

Comma 1 LA NATURA DELL’UNIONE

L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, dinorma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni eservizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume laservizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume ladenominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche lespecifiche competenze di tutela e di promozione della montagnaattribuite in attuazione dell’art.44, 2°comma della Costituzione e delleleggi in favore dei territori montani.

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Comma 2

Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni dicomuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singolicomuni.comuni.

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Comma 3 ORGANI DELL’UNIONE

Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratoriin carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuitein carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuiteretribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi formapercepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e lagiunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglioè composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti daisingoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendola rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza diogni comune.

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Comma 4-POTESTA’ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano,in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della leggerecante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sullerecante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulleunioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento deicomuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori,all'ordinamento finanziario e contabile, al personale eall'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità difunzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di primaistituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comunipartecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consigliodell'unione

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Comma 5- RISORSE UMANE E SPESE DEL PERSONALE

All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane estrumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermirestando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia direstando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia dipersonale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non puòcomportare, in sede di prima applicazione, il superamento della sommadelle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comunipartecipanti. A regime, attraverso specifiche misure dirazionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione deifabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa inmateria di personale

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Comma 5 BIS- FUNZIONI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti partedell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile edi anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comunidi anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuniassociati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, edall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recanteregolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dellostato civile, a norma dell’art.2 comma 12 legge n.127/97

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Comma 5 TER- IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comunefacente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione diulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per laulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni disegretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche aisensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizionidell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e s.m.i.

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Comma 6-STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli deicomuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste perle modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svoltele modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svoltedall’unione e le corrispondenti risorse

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Comma 7-INTROITI

Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe edai contributi sui servizi ad esse affidati

ALTRE PREVISIONI RILEVANTI

ART 1 COMMA 104 DELLA LEGGE 56/2014

Viene abrogato il modello dell’Unione «Speciale» previsto dall’art.16della legge 148/2011 per i piccoli comuni fino a 1000 abitanti.

LE LEGISLAZIONI REGIONALI

Le leggi regionali prevedono che i Comuni esercitano le funzioni informa associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e lemetodologie, entro un termine che viene stabilito dalla legge regionale.

Le leggi regionali stabiliscono che decorso inutilmente la Regioneesercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa