Visita al Consiglio Regionale della Lombardia Classe 3aB - 26 marzo 2012.
-
Upload
santuzza-mazzola -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Visita al Consiglio Regionale della Lombardia Classe 3aB - 26 marzo 2012.
Visita al Consiglio Regionale della LombardiaClasse 3aB - 26 marzo 2012
Le Regioni nella Costituzione italiana
•Art. 114 - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
•Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
•Le 20 Regioni italiane sono elencate nell’Art. 131.
Il decentramento: le autonomie locali
•Le Regioni furono introdotte nell’organizzazione dello Stato italiano con la Costituzione repubblicana.
•Si affiancavano alle Province e ai Comuni, già esistenti nell’ordinamento precedente.
•Nel 1970 si tennero le prime elezioni dei Consigli regionali.
•Nel 1975 sono stati definiti i compiti delle Regioni.
•Nel 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione ha dato maggiori poteri alle Regioni.
Gli organi della Regione•Art. 121 - Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio Regionale
•Art. 121, comma 2
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale
•Art. 121, comma 3
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta•Art. 121, comma 4
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
•Dal 2000 viene eletto direttamente dai cittadini della Regione (ed è chiamato anche governatore).
Roberto Formigoni – Presidentedella Regione Lombardia
I poteri delle Regioni
L’Art. 117 della Costituzione stabilisce che, a seconda della materia trattata, la competenza a legiferare può essere:
•esclusiva dello Stato;•concorrente (statale e regionale insieme);•esclusiva delle Regioni.
Competenze esclusive dello Stato
•Politica estera (rapporti con gli altri Stati);
•Immigrazione;•Difesa e forze armate;•Moneta;•Ordine pubblico e sicurezza;•Norme generali sull’istruzione;•Tutela dell’ambiente e dei beni culturali.
Competenze concorrenti
•Rapporti internazionali delle Regioni;•Commercio con l’estero;•Tutela e sicurezza sul lavoro;•Istruzione (esclusa la formazione
professionale);•Tutela della salute;•Governo del territorio;•Porti e aeroporti;•Grandi reti di trasporto e navigazione;•Energia.
Competenze esclusive delle Regioni
Spetta alle Regioni la competenza su ogni altra materia non riservata allo Stato o concorrente.