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VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) SOMMARIO SEDE REFERENTE: DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) ............................................................... 40 ALLEGATO (Emendamenti) ................................................................... 42 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 41 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 41 SEDE REFERENTE Giovedì 10 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Inter- viene il sottosegretario di Stato per l’istru- zione, l’università e la ricerca, Gian Luca Galletti. La seduta comincia alle 9.15. DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istru- zione, università e ricerca. C. 1574 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2013. Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto, da parte dei rappre- sentanti dei gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Sinistra e Libertà, che la pubblicità dei lavori dell’odierna seduta della Com- missione sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Avverte che sul testo del disegno di legge in esame sono pervenuti i seguenti pareri: II Commissione, parere favorevole; V Commissione parere favorevole con con- dizioni; IX Commissione, parere favore- vole con osservazioni; X Commissione, parere favorevole con condizione e osser- vazione; XII Commissione, parere favore- vole con osservazioni; XIII Commissione, parere favorevole con condizioni e osser- vazione. Segnala che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I, VI e XI. Informa quindi la Commissione che sono stati presentati emendamenti ed ar- ticoli aggiuntivi (vedi allegato) al provve- dimento in esame. In considerazione del copioso numero e della complessità delle predette proposte emendative, si riserva di svolgerne il relativo vaglio di ammissibi- lità. A questo proposito, propone di con- vocare nella giornata odierna una riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di orga- nizzare il calendario dei lavori per l’esame del disegno di legge. Antonio PALMIERI (PdL), condivi- dendo la proposta del presidente Galan, sottolinea che è interesse comune di tutti Giovedì 10 ottobre 2013 40 Commissione VII

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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 41

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Giancarlo GALAN. – Inter-viene il sottosegretario di Stato per l’istru-zione, l’università e la ricerca, Gian LucaGalletti.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istru-

zione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 3 ottobre 2013.

Giancarlo GALAN, presidente, avverteche è stato richiesto, da parte dei rappre-sentanti dei gruppi del MoVimento 5 Stellee di Sinistra e Libertà, che la pubblicitàdei lavori dell’odierna seduta della Com-missione sia assicurata anche attraversol’attivazione dell’impianto audiovisivo acircuito chiuso. Non essendovi obiezioni,ne dispone l’attivazione.

Avverte che sul testo del disegno dilegge in esame sono pervenuti i seguentipareri: II Commissione, parere favorevole;V Commissione parere favorevole con con-dizioni; IX Commissione, parere favore-vole con osservazioni; X Commissione,parere favorevole con condizione e osser-vazione; XII Commissione, parere favore-vole con osservazioni; XIII Commissione,parere favorevole con condizioni e osser-vazione. Segnala che non sono ancorapervenuti i pareri delle Commissioni I, VIe XI.

Informa quindi la Commissione chesono stati presentati emendamenti ed ar-ticoli aggiuntivi (vedi allegato) al provve-dimento in esame. In considerazione delcopioso numero e della complessità dellepredette proposte emendative, si riserva disvolgerne il relativo vaglio di ammissibi-lità. A questo proposito, propone di con-vocare nella giornata odierna una riunionedell’ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, al fine di orga-nizzare il calendario dei lavori per l’esamedel disegno di legge.

Antonio PALMIERI (PdL), condivi-dendo la proposta del presidente Galan,sottolinea che è interesse comune di tutti

Giovedì 10 ottobre 2013 — 40 — Commissione VII

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i gruppi parlamentari stabilire un metododi lavoro che consenta l’approfondimentodi una materia importante quale quella sucui incide il provvedimento in discussione.

Giancarlo GALAN, presidente, ricordache l’avvio dell’esame del provvedimentoin Assemblea è stato rinviato al 22 ottobre2013.

Maria COSCIA (PD) ritiene necessarioche l’ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, si riunisca im-mediatamente dopo il termine della sedutain corso, al fine di valutare la possibilitàdi svolgere, già nell’odierno pomeriggio altermine dei lavori dell’Assemblea, una se-duta della Commissione nella quale dareconto delle eventuali inammissibilità degliemendamenti presentati.

Manuela GHIZZONI (PD) preannunciadi aver sottoscritto l’emendamento Sante-rini 9.2.

Giancarlo GIORDANO (SEL) concordacon la richiesta della collega Coscia di

anticipare la riunione dell’ufficio di pre-sidenza, integrato dai rappresentanti deigruppi, al termine della seduta in corso.

Giancarlo GALAN (PdL), presidente,prende atto della volontà unanime dellaCommissione, disponendo l’immediataconvocazione dell’ufficio di presidenza, in-tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle9.30 alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.30 alle 13.55.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 41 — Commissione VII

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ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università ericerca (C. 1574 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: nel-l’anno scolastico 2013-2014, è autorizzatala spesa di euro 15 milioni per l’anno 2014per l’attribuzione di contributi e benefici afavore degli studenti delle scuole, con leseguenti parole: , a decorrere dall’annoscolastico 2013-2014, è autorizzata laspesa di euro 150 milioni a decorreredall’anno 2014 per l’attribuzione di con-tributi e benefici a favore degli studentidelle scuole pubbliche.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « a 326,256milioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 », con le seguenti: « a 476,256 milionidi euro per l’anno 2014, a 600,094 milionidi euro per l’anno 2015 e a 621,545 milionidi euro per l’anno 2016, a 623,545 milionidi euro per l’anno 2017 e 625,545 milionidi euro a decorrere dall’anno 2018 »;

2) aggiungere in fine la seguente let-tera:

« g) quanto a 150 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato C-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

1. 13. Giancarlo Giordano, Costantino,Fratoianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 15milioni per l’anno 2014 con le seguenti: 30milioni dall’anno 2014.

Conseguentemente, dopo la lettera a) delcomma 2 dell’articolo 27, aggiungere laseguente:

a-bis). Il Governo provvede, entro 31dicembre 2013 a modificare il regolamentoemanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 2010, n. 223, alfine di conseguire un risparmio annuopari a 30 milioni di euro a decorreredall’anno 2014, 6 Le predette modificheacquistano efficacia a decorrere dal 1o

gennaio 2014.

1. 9. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 42 — Commissione VII

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Al comma 1, dopo le parole: è autoriz-zata la spesa aggiungere le seguenti: di euro5 milioni per l’anno 2013 e.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27 dopo la lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) quanto a 5 milioni di euro perl’anno 2013 mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per la tutela dell’am-biente e la promozione dello sviluppo delterritorio di cui all’articolo 13, comma3-quater, del decreto-legge 112/2008, con-vertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

1. 7. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole: perl’anno 2014 con le seguenti: dall’anno2014.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27 dopo la lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) Il Governo provvede, entro 31dicembre 2013 a modificare il regolamentoemanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 2010, n. 223, alfine di conseguire un risparmio annuopari a 15 milioni di euro a decorreredall’anno 2014, 6 Le predette modificheacquistano efficacia a decorrere dal 1o

gennaio 2014.

1. 8. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole: dellescuole secondarie di primo e secondogrado con le seguenti: dei percorsi delsecondo ciclo del sistema educativo diistruzione e di formazione.

1. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 1, dopo le parole: delle scuolesecondarie di primo e secondo grado ag-giungere le seguenti: del sistema nazionaledi istruzione.

1. 5. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1, dopo le parole: studentidelle scuole secondarie aggiungere la se-guente: pubbliche.

*1. 10. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Mar-zana, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: per l’at-tribuzione di contributi e benefici a favoredegli studenti delle scuole, aggiungere laseguente parola: pubbliche.

*1. 14. Giancarlo Giordano, Costantino,Fratoianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: ivi compresi quelli chefrequentano percorsi di istruzione e for-mazione professionale presso gli istitutiprofessionali di Stato, anche nell’ambitodei poli tecnico professionali di cui all’ar-ticolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, con-vertito nella legge n. 35/2012.

1. 6. Santerini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*1. 3. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*1. 12. Giancarlo Giordano, Costantino,Fratoianni.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 43 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera b), sopprimere leseguenti parole: ristorazione o.

1. 4. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 3, sostituire le parole: entro60 giorni dalla entrata in vigore con leseguenti: entro 20 giorni dalla emanazionedella legge di conversione.

1. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire gli ultimi dueperiodi con i seguenti: Nei successivi 30giorni ciascuna Regione provvede, coneventuale pubblicazione di un bando, adefinire la natura e l’entità dei beneficiper gli studenti, da erogare fino a esau-rimento delle risorse, e a individuarne ibeneficiari.

1. 2. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghiz-zoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini,Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi,Zampa.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 44 — Commissione VII

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ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire una program-mazione degli interventi per il diritto allostudio, il Fondo integrativo statale per laconcessione di borse di studio di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, èincrementato nella misura di 50 milioni dieuro per l’anno 2013 e di 250 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2014.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27, dopo la lettera a), aggiungere leseguenti:

a-bis) quanto a 50 milioni di euro perl’anno 2013 mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per la tutela dell’ambientee la promozione dello sviluppo del territo-rio di cui all’articolo 13, comma 3-quater,del decreto-legge 112/2008, convertito conmodificazioni dalla legge 133/2008;

a-ter) A decorrere dall’anno 2014 èsoppressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27dicembre 2006 n. 296 e sono comunquesoppressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie;

a-quater) Il Governo provvede, entro31 dicembre 2013 a modificare il regola-mento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica 25 novembre 2010,n. 223, al fine di conseguire un risparmioannuo pari a 50 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2014, 6 Le predette modi-fiche acquistano efficacia a decorrere dal1o gennaio 2014.

2. 14. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1 sostituire le parole: nella mi-sura di 100 milioni di euro l’anno con le se-

guenti: nella misura di 400 milioni di euroannui.

Conseguentemente al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « a 326,256milioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno e 475,545 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2018 »,con le seguenti: « a 626,256 milioni di europer l’anno 2014, a 750,094 milioni di europer l’anno 2015 e a 771,545 milioni di europer l’anno 2016, a 773,545 milioni di europer l’anno 2017 e 775 545 milioni di euroa decorrere dall’anno 2018 »;

2) aggiungere, in fine, la seguentelettera:

« g) quanto a 300 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato C-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988 n 400 sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

2. 12. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Al comma 1, sostituire le parole: 100milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27 dopo la lettera a), aggiungere leseguenti:

a-bis) A decorrere dall’anno 2014 èsoppressa l’autorizzazione di spesa di cui

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all’articolo 1 comma 635 della legge 27dicembre 2006 n. 296 e sono comunquesoppressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie;

a-ter) A decorrere dall’anno 2014 leplusvalenze di cui all’articolo 67, comma1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 917 del 1986, sono assoggettate a unaimposta sostitutiva del 27 per cento.

2. 13. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 100milioni con le seguenti: 137,2 milioni.

Conseguentemente:

nell’articolo 25, comma 3, lettera a),sostituire i valori 2,70, 78,81 e 920,31rispettivamente con i seguenti: 2,71, 79,24 e925,46;

nell’articolo 25, comma 3, lettera b),sostituire i valori 2,99, 87,28 e 1019,21rispettivamente con i seguenti: 3,11, 90,86 e1061,16.

2. 5. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo Integrativo statale di cuial comma 1 è incrementato per l’anno2013 nella misura di 300 milioni; di euro.Al netto delle risorse non ancora impe-gnate, il Fondo integrativo è altresì au-mentato della dotazione disponibile rela-tiva al Disciplina del Fondo per il creditoai giovani di cui all’articolo 15, comma 6del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,

convertito dalla legge 3 agosto 2007,n. 127, recante: « Disposizioni urgenti inmateria finanziaria ».

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « pari a 13milioni di euro per l’anno 2013 », con leseguenti: « pari a 313 milioni di euro perl’anno 2013 »;

2) aggiungere in fine la seguente let-tera:

« g) quanto a 300 milioni di euro perl’anno 2013, mediante corrispondente ri-duzione definita del Ministro dell’econo-mia e delle finanze con proprio decretodei regimi di esenzione, esclusione e favorefiscale, di cui all’allegato C -bis dei decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, con l’esclusionedelle disposizioni a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditida pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale della ricerca e dell’am-biente ».

2. 11. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 2 aggiungere dopo le parole:erogate alle Regioni le seguenti: con risorseproprie delle Regioni e con gli importirelativi alle tasse regionali per il dirittoallo studio, di cui all’articolo 3, commi da21 a 23, della legge del 28 dicembre 1995n. 549.

2. 10. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Al comma 2, aggiungere dopo la parola:regioni le seguenti: e con quelli indicatialla lettera b) e c) dell’articolo 18, comma1, del decreto legislativo 29 marzo 2012.

2. 1. Carocci, Rocchi.

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Al comma 2 dopo le parole: nei limitidegli importi previsti per ciascun anno,aggiungere le seguenti: i finanziamentistanziati dalle Regioni con fondi propri egli importi relativi al tasse regionali per ildiritto allo studio, disciplinata all’articolo3, commi 21, 21, 22, 23 della legge del 28dicembre 1995 n. 549.

2. 7. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Al comma 2, dopo le parole: nei limitidegli importi previsti per ciascun annoaggiungere le seguenti: dal gettito derivantedalla tassa regionale per il diritto allostudio e dalle risorse proprie delle Regioni.

Conseguentemente al comma 2 dell’ar-ticolo 27 dopo la lettera a) aggiungere leseguenti:

a-bis) A decorrere dall’anno 2014 èsoppressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque sop-pressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

2. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, a decorrere dal2014 secondo modalità da definire con unsuccessivo decreto, invierà a tutti gli stu-denti iscritti alle scuole secondarie disecondo grado, per via telematica, unopuscolo informativo sulle borse di studiodi cui al comma 1, con l’indicazione deicriteri e delle modalità per accedervi,nonché gli indirizzi web di tutti gli orga-nismi regionali per il diritto allo studio.

2-ter. L’invio dell’opuscolo informativodi cui al comma 5 avverrà nel mese dimarzo.

2. 16. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 2 comma 5 del de-creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f)borse di studio, assegni alle famiglie edaltre provvidenze, che devono essere at-tribuite per concorso agli studenti capaci emeritevoli, anche se privi di mezzi.

2. 20. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La lettera b) dell’articolo 3,comma 4 del decreto legislativo 29 marzo2012, 68 è abrogato.

2. 21. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3,del decreto legislativo 29 marzo 2012,n. 68 sono soppressi.

2. 22. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 5 dell’articolo 3, deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 èabrogato.

2. 23. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 47 — Commissione VII

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 6 dell’articolo 3, deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 èabrogato.

2. 24. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 1 dell’articolo 7 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 èabrogato.

2. 27. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alla lettera a) del comma 2dell’articolo 7 del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68 dopo le parole « didat-tici indispensabili per lo studio. » Sonosoppresse le parole « non è ».

2. 28. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alla lettera d) del comma 2dell’articolo 7 del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68 dopo le parole « spesaper l’affitto in stanza » sopprimere la pa-rola « doppia ».

2. 29. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell’articolo 9 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68dopo le parole « dalle università » aggiun-

gere « e che, in ogni caso, non potrà esseresuperiore a euro 100,00 ».

2. 30. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il comma 8 dell’articolo 9 decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68 è abro-gato.

2. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. All’articolo 9, comma 9, del de-creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, leparole « non sono tenuti al pagamentodella tassa di iscrizione e dei contributi,sino alla pubblicazione delle graduatorieper il conseguimento della borsa di stu-dio » sono sostituite dalle parole « sonoesonerati dal pagamento della tassa diiscrizione e dai contributi. A tal fine, talisoggetti non sono tenuti al pagamentodella suddetta tassa sino alla pubblica-zione della graduatoria per il consegui-mento delle borse di studio. »

2. 6. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, ilseguente comma:

2-bis. Al comma 9 dell’ articolo 9 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,aggiungere infine le seguenti parole: « es-sendo esonerati dal pagamento qualoraconservino i predetti requisiti di eleggibi-lità ».

Giovedì 10 ottobre 2013 — 48 — Commissione VII

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Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « a 326,256milioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 », con le seguenti: « a 476 256 milionidi euro per l’anno 2014, a 500,094 milionidi euro per l’anno 2015 e a 621 545milioni di euro per l’anno 2016, a 623,545milioni di euro per l’anno 2017 e 625 545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 »;

2) aggiungere, in fine, la seguentelettera:

« g) quanto a 150 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato C-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988 n 400 sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

2. 8. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell’articolo 11 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68dopo la lettera c) aggiungere d) l’esclusionedalla possibilità di accedere alle collabo-razioni di cui al comma 1 per gli studenti

beneficiari di borsa di studio ai sensidell’articolo 7 comma 2 del presente de-creto.

2. 31. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel comma 1-quinquies dell’arti-colo 5 del decreto del Presidente dellaRepubblica 25 luglio 1997, n. 306, comemodificato dall’articolo 42, comma 7, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono soppresse le parole: « ilcui ISEE familiare non sia superiore aeuro 40.000 ».

2. 4. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I fondi di cui all’articolo 18comma 1 lettera b) del decreto legislativo29 marzo 2012, n. 68 sono esclusi dailimiti del patto di stabilità interno delleregioni.

2. 33. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla lettera c) del comma 1dell’articolo 18 del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68 dopo le parole « delleregioni » inserire « oltre al gettito di cuialla lettera b, »

2. 32. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 49 — Commissione VII

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Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, ilseguente:

2-bis. L’articolo 18, comma 8, del de-creto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 ècosì sostituito: « Al fine di riequilibrare levoci di copertura del fabbisogno finanzia-rio per garantire gli strumenti e ì servizidel pieno successo formativo di cui all’ar-ticolo 7, comma 2 del presente decretolegislativo e al fine di rafforzare il prin-cipio di progressività nella contribuzionedegli studenti e delle loro famiglie aldiritto allo studio, l’articolo 3, comma 21della legge 28 dicembre 1995, n. 549, re-cante la disciplina dell’importo della tassaper il diritto allo studio, è sostituito dalseguente:

« 21. A decorrere dal 2014, le regioni ele province autonome rideterminano l’im-porto della tassa per il diritto allo studioarticolandolo in fasce progressive basatesull’indicatore di situazione economicaequivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che pre-sentano una condizione economica nonsuperiore al livello minimo dell’indicatoredi situazione economica equivalente perl’accesso ai LEP del diritto allo studio sonoesonerati dal pagamento della tassa. Latassa per il diritto allo studio si applica apartire dalla condizione economica equi-valente immediatamente superiore ai re-quisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEPdel diritto allo studio. La fascia minimanon potrà essere superiore ad una cifrapari a 80 euro e la misura massima è paria 140 euro e si applica per i livelli diindicatore di situazione economica equi-valente superiori a 100.000 euro. Qualorale Regioni e le province autonome nonstabiliscano, entro il 30 giugno di ciascunanno, l’importo della tassa di ciascunafascia la stessa è dovuta nella misura di100 euro. Per ciascun anno il limite mas-simo della tassa è aggiornato sulla base deltasso di inflazione programmato ».

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « a 326,256milioni di euro per l’anno 2014, a 450,094

milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016 » a 473’545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 », con le seguenti: « a 476 256 milionidi euro per l’anno 2014, a 500,094 milionidi euro per l’anno 2015 e a 621 545milioni di euro per l’anno 2016, a 623,545milioni di euro per l’anno 2017 e 625,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 »;

2) aggiungere in fine la seguente let-tera:

« g) quanto a 150 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato C-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011 a 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, alla legge 23 agosto1988 n 400 sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

2. 9. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogati i commi 5 e 6dell’articolo 20 del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68.

* 2. 2. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 50 — Commissione VII

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 5 e 6 dell’articolo 20 deldecreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68sono abrogati.

* 2. 17. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 6 dell’articolo 20 de-creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 èabrogato.

2. 26. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L’articolo 59 del decreto legge 21giugno 2013, n. 69 convertito con modifi-cazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 èabrogato. La spesa di 5 milioni di euro perciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7milioni di euro per (anno 2015, già auto-rizzata per l’erogazione delle borse dimobilità, è ridestinata alle finalità di cuiall’articolo 2 del presente decreto.

2-ter. Le somme già impegnate e nonancora pagate nel limite di 17 milioni dieuro negli anni 2011 e 2012 per gli inter-venti di cui all’articolo 9, commi da 3 a 14,del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nelconto dei residui per essere versate all’en-trata del bilancio dello Stato, quanto aeuro 5 milioni per ciascuno degli anni2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l’anno2015. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare con

propri decreti le occorrenti variazioni dibilancio.

2. 18. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell’articolo 59 deldecreto legge 21 giugno 2013, n. 69 con-vertito con modificazioni dalla legge 9agosto 2013, n. 98, le parole: « o nonstatali » sono soppresse.

2. 19. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributi universitari).

1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e1-quinquies dell’articolo 5 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 25 luglio 1997, n. 306, intro-dotti dall’articolo 7, comma 42, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono abrogati.

2. Agli effetti della disciplina previstadal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 25 luglio 1997,n. 306, s’intendono quali contributi uni-versitari tutte le somme versate dallo stu-dente all’università, a qualsiasi titolo, perl’iscrizione o la frequenza ai corsi, conesclusione degli importi relativi alle impo-ste di bollo.

3. Il limite della contribuzione studen-tesca, previsto dall’articolo 5, comma 1,del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 25 luglio 1997,n. 306, s’intende riferito all’importo delfinanziamento ordinario annuale erogatodallo Stato.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 51 — Commissione VII

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4. In relazione alla determinazionedella contribuzione studentesca, secondole disposizioni dell’articolo 5 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 25 luglio 1997, n. 306,come modificato, da ultimo, dal comma 1del presente articolo:

a) ciascuna università, contestual-mente all’approvazione del conto consun-tivo, certifica il rapporto percentuale tra ilgettito complessivo della contribuzionestudentesca e il finanziamento ordinarioannuale erogato dallo Stato, a valere sulFondo di cui all’articolo 5, commi 1,lettera a), e 3, della legge 24 dicembre1993, n. 537;

b) alle università per le quali l’am-montare della contribuzione studentescasupera il limite di cui al comma 1 del-l’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 306 del 1997, non è erogato il finan-ziamento ordinario relativo all’eserciziofinanziario immediatamente successivo aquello per il quale è accertata l’eccedenza;la disposizione della presente lettera nonsi applica alle università che, nella riu-nione del consiglio di amministrazioneimmediatamente successiva a quella diapprovazione del conto consuntivo checertificata il rapporto percentuale di cuialla lettera a), predispongono un piano perla restituzione agli studenti della quota dicontribuzione risultata eccedente, conspese a carico dell’università medesima;

c) sono esonerati dal pagamento dellatassa di iscrizione e dei contributi univer-sitari tutti gli studenti il cui indicatoredella situazione economica equivalente, re-lativo al nucleo familiare, sia inferioreall’importo di euro 11.000.

3. Il Governo, entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto legge, provvedead adeguare il regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 25

luglio 1997, n. 306, alle disposizioni delpresente articolo.

2. 02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti,Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributi universitari).

1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,1-quinquies dell’articolo 5 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 25 luglio 1997, n. 306, intro-dotti dall’articolo 7, comma 42, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono abrogati.

2. Nelle università che provvedono allacessazione dei servizi esternalizzati origi-nariamente prodotti al proprio interno aqualsiasi titolo o attraverso convenzioni ocontratti con le Fondazioni universitarie, apartire dall’anno 2013 fino all’anno 2016,il calcolo delle spese complessive di per-sonale, di cui all’articolo 5 comma 2 delservizio esternalizzato.

3. All’articolo 5, comma 2 del decretolegislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopola lettera e) è aggiunta la seguente lettera:« f) spese sostenute per servizi esternatioriginariamente prodotti al proprio in-terno ».

2. 03. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributi universitari).

1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,1-quinquies dell’articolo 5 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 25 luglio 1997, n. 306, intro-dotti dall’articolo 7, comma 42, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono abrogati.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 52 — Commissione VII

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2. Nelle università che provvedono allacessazione dei servizi esternalizzati a qual-siasi ruolo o attraverso convenzioni oattraverso contratti con le Fondazioni uni-versitarie, a partire dall’anno 2013 finoall’anno 2016, il calcolo delle spese com-plessive di personale di cui all’articolo 5comma 2 del dlgs n. 49 del 2012, si ottienesottraendo l’importo totale del risparmioottenuto dalla cessazione del servizioesternalizzato.

2. 05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributi universitari).

1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,1-quinquies dell’articolo 5 del Regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 25 luglio 1997, n. 306,introdotti dall’articolo 7, comma 42, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono abrogati.

2. 06. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Norme in materia di regolamentazionedelle scuole paritarie).

1. All’articolo 1, comma 4, lettera f),della legge 10 marzo 2000, n. 62, sonoaggiunti in fine i seguenti periodi: « Leclassi devono essere costituite da almeno10 alunni. Eccezioni possono essere auto-rizzate in caso di difficoltà geografichedall’Ufficio Scolastico Regionale ».

2. All’articolo 193 del decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, è inserito il se-guente comma: « I candidati agli esami diidoneità possono sostenere gli esamipresso istituzioni scolastiche, statali o pa-ritarie,nei comuni di residenza. In caso diassenza nel comune dell’indirizzo di studioprescelto, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche nella provin-cia di residenza e, nel caso di assenzaanche in questa del medesimo indirizzo,nella regione di residenza. Eventuali de-roghe ai criteri di cui ai periodi precedentidevono essere autorizzate, dall’Ufficio Sco-lastico Regionale di provenienza. L’istitu-zione scolastica, alla quale il candidatopresenta la domanda di ammissione agliesami di idoneità, non può accogliere unnumero di ulteriori candidati superiore alquaranta per cento degli alunni iscritti efrequentanti l’indirizzo di studio indi-cato. »

2. 01. Zampa.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 53 — Commissione VII

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ART. 3.

Alla rubrica, sostituire le parole: Borsedi studio con la seguente: Premi e alcomma 1, primo periodo, sostituire le pa-role: entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto conle seguenti: entro 30 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto e le parole: borse distudio con la seguente: premi; e al secondoperiodo, sostituire le parole: delle singoleborse di studio con le seguenti: dei singolipremi;

Conseguentemente al comma 3, sosti-tuire le parole: le borse di studio sonoattribuite con le seguenti: i premi sonoattribuiti e sostituire le parole: delle borsecon le seguenti: dei premi.

3. 4. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Marco Meloni.

Alla rubrica sostituire le parole: Borsedi studio con la seguente: Premi e alcomma 1, primo periodo, sostituire le pa-role: borse di studio con la seguente:premi, al secondo periodo, sostituire leparole: delle singole borse di studio con leseguenti: dei singoli premi;

Conseguentemente, al comma 3, sosti-tuire le parole: le borse di studio sonoattribuite con le seguenti: i premi sonoattribuiti; e sostituire le parole: delle borsecon le seguenti: dei premi.

3. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1: sostituire le parole: entroquindici giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con le se-guenti: a partire dall’anno accademico2013/2014; sopprimere le parole: , nel-l’anno accademico 2013-2014, »; e sosti-tuire le parole: Il bando stabilisce, con leseguenti: I bandi stabiliscono i settori diintervento, con particolare riguardo aPiani Nazionali di Ricerca e iniziativenazionali di promozione del settore Afam,.

e dopo il comma 1, aggiungere i se-guenti:

1-bis. Le borse di studio di cui alcomma 1 sono annualmente finanziate dalMinistero dell’Istruzione, dell’università edella ricerca nell’ambito delle risorse stan-ziate per interventi in favore del dirittoallo studio, mai in misura inferiore aquanto stabilito nel presente articolo.

1-ter. Al fine di agevolare gli sbocchiprofessionali dei soggetti individuati qualidestinatari delle borse di studio di cui alcomma 1, il Ministro con proprio provve-dimento definisce i Piani Nazionali diRicerca espressamente indirizzati allo svi-luppo del settore AFAM cui indirizzareparte delle borse di studio erogate.

La contrattazione decentrata nazionaleindividua specifiche modalità di incentiva-zione per il personale delle Istituzioniimpegnato nei Piani Nazionali di Ricercadestinando allo sviluppo di tali piani nonmeno del 10% dei fondi a disposizione perla contrattazione decentrata di istituto.

Conseguentemente: al comma 3 soppri-mere le seguenti parole: entro il 30 no-vembre 2013 e al comma 4 sopprimere leparole: per l’anno 2014;

al comma 2 dell’articolo 27:

1) sostituire le parole: « a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 », con le seguenti: « a 456,094 milionidi euro per l’anno 2015 e a 477,545 milionidi euro per l’anno 2016, a 479,545 milionidi euro per l’anno 2017 e 481,545 milionidi euro a decorrere dall’anno 2018 »;

Giovedì 10 ottobre 2013 — 54 — Commissione VII

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2) aggiungere in fine la seguente let-tera:

« g) quanto a 6 milione di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2015, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato C-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati. »

3. 10. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Al comma 1, sostituire le parole: entroquindici giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con le se-guenti: a partire dall’anno accademico2013/2014 e sopprimere le parole: , nel-l’anno accademico 2013-2014,

Conseguentemente: al comma 4 soppri-mere le parole: per l’anno 2014.

al comma 2 dell’articolo 27:

1) sostituire le parole: « a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 », con le seguenti: « a 456,094 milionidi euro per l’anno 2015 e a 477,545 milionidi euro per l’anno 2016, a 479,545 milionidi euro per l’anno 2017 e 481,545 milionidi euro a decorrere dall’anno 2018 »;

2) aggiungere in fine la seguente let-tera:

« g) quanto a 6 milione di euro si prov-vede riducendo in misura corrispondente a

decorrere dall’anno 2015, i regimi di esen-zione, esclusione e favore fiscale, di cuiall’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, conl’esclusione delle disposizioni a tutela deiredditi di lavoro dipendente e autonomo,dei redditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente o so-cialmente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente. Con uno o più regolamenti del Mini-stro dell’economia e delle finanze, da ema-nare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonostabilite le modalità tecniche per l’attua-zione del presente comma con riferimentoai singoli regimi interessati. »

3. 12. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Al comma 1, sostituire le parole: Ilbando stabilisce, con le seguenti: I bandistabiliscono i settori di intervento, conparticolare riguardo a Piani Nazionali diRicerca e iniziative nazionali di promo-zione del settore Afam, ».

3. 11. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:primo comma con le seguenti: comma 1.

3. 13. Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), in fine, aggiun-gere le parole: o certificazione in caso diresidenza fiscale.

3. 5. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: esaurimento delle risorse e inserirela seguente: non.

3. 6. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 55 — Commissione VII

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Al comma 3, secondo periodo, sostituirele parole: 30 novembre con le seguenti: 31dicembre.

3. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire le parole: 30novembre 2013 con le seguenti: 31 marzo2014.

3. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 4, dopo le parole: la spesainserire le seguenti: di euro 2 milioni perl’anno 2013 e.

Conseguentemente: dopo la lettera a) delcomma 2 dell’articolo 27 aggiungere laseguente:

a-bis) quanto a 2 milioni di euro perl’anno 2013 mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per la tutela dell’am-biente e la promozione dello sviluppo delterritorio di cui all’articolo 13, comma3-quater, del decreto-legge 112/2008, con-vertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

3. 8. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All’articolo 1, comma 107, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228, abrogare leparole: « conseguiti prima dell’entrata invigore della presente legge ». Al medesimocomma, aggiungere in fine il seguenteperiodo: « Le predette istituzioni, entrol’anno accademico 2016/2017, termine-ranno definitivamente i corsi relativi al

previgente ordinamento consentendo aglistudenti il passaggio ai nuovi ordinamenti,secondo le modalità contenute nel decretodel Presidente della Repubblica 8 luglio2005, n. 212 ».

3. 9. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All’articolo 50, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

2. All’articolo 34 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungereil seguente:

« 3-bis. Le somme corrisposte a titolodi borsa di studio o di assegno, premio osussidio per fini di studio o di addestra-mento professionale dagli enti pubblici,dagli istituti di formazione di qualsiasinatura e dagli organismi di ricerca sonoesenti dall’imposta locale sui redditi e daquella sul reddito delle persone fisiche neiconfronti dei percipienti. ».

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 26 milioni di euro per il2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal2014, si provvede a valere sulle maggiorientrate di cui al comma 4.

4. All’allegato I del testo unico delledisposizioni legislative concernenti le im-poste sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petroliolire 60.000 per mille kg » sono sostituitedalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro37,188 per mille kg. » e le parole: « Olilubrificanti euro 750,00 per mille kg. »sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubri-ficanti euro 900, 00 per mille kg. ».

3. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 56 — Commissione VII

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ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: scola-stiche statali e paritarie con le seguenti: delsistema educativo di istruzione e di for-mazione.

4. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale delle istituzioni sco-lastiche incaricate dal dirigente scolastico,a norma dell’articolo 4, comma 1 , letterab) del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 14/12/1995, quali preposti allaapplicazione del divieto non possono ri-fiutare l’incarico se non per documentataincompatibilità.

4. 23. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole: nei localichiusi aggiungere le seguenti: e nelle areeall’aperto di pertinenza.

4. 7. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I proventi delle sanzioni amministra-tive pecuniarie previste dal comma 3 delpresente articolo, sono versati all’entratadel bilancio dell’Istituzione scolastica, peressere successivamente utilizzati per larealizzazione di attività formative finaliz-zate alla prevenzione del tabagismo.

4. 19. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 4, sostituire le parole: daorgani statali con le seguenti: secondo le

procedure che verranno emanate dal Mi-nistero competente.

4. 6. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 4, sostituire le parole da:all’entrata del bilancio dello Stato fino a:nonché con le seguenti: nelle casse dellascuola sanzionatrice.

4. 8. Brescia, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 4, sostituire le parole da:Ministero della salute, fino alla fine delcomma, con le seguenti parole: Ministerodell’istruzione, università e ricerca ai finidell’acquisto di dotazioni per la didatticanelle istituzioni scolastiche presso le qualiè avvenuta la violazione.

4. 2. Buonanno.

Al comma 4, dopo le parole: attivitàinformative aggiungere le seguenti: ed edu-cative.

4. 21. Iori, Lenzi, Biondelli, Sbrollini,Amato, Carnevali, Capone, D’Incecco.

Al comma 4, aggiungere in fine le se-guenti parole: e dipendenze da stupefacentie alcol.

4. 9. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Si-mone Valente, Di Benedetto, D’Uva,Vacca.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire un’adeguatatutela della salute e implementare l’attivitàmotoria nelle scuole primarie, il Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca consuccessivo decreto da emanarsi entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore della

Giovedì 10 ottobre 2013 — 57 — Commissione VII

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legge di conversione del presente decreto,stabilisce:

1) la definizione del tempo dedicatoall’attività motoria che non dovrà essereinferiore alle due ore settimanali;

2) le modalità di insegnamento;

3) i titoli nonché i requisiti profes-sionali che i docenti dovranno possedere.

4-ter. L’attività motoria di cui al pre-cedente comma è svolta da un docente dieducazione fisica in possesso di una for-mazione qualificata di grado universitario,quale il diploma ISEF, laurea in scienzemotorie LM67 e LM68.

4. 24. Simone Valente, Di Benedetto, Bat-telli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 62-quater del testounico di cui al decreto legislativo 26 ot-tobre 1995, n. 504, come modificato dal-l’articolo 11, comma 22, della legge del 9agosto 2013, n. 99, di conversione deldecreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, ilcomma 1 è sostituito dal seguente: « Adecorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotticontenenti nicotina, diversi dai tabacchilavorati, sono assoggettati ad una impostadi consumo, stabilita dall’Agenzia delledogane e dei monopoli e commisurata allaquantità di nicotina presente nel prodotto,ad esclusione dei dispositivi meccanici edelettronici che ne consentono l’utilizzo ».

4. 4. Capozzolo, Lavagno.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di ridurre gradualmente eportare ad esaurimento gli attuali incari-chi di collaborazione di cui al decretoministeriale 66/01 nell’ambito dell’ammi-nistrazione scolastica, nonché di avviareun processo di trasformazione contrat-tuale per una stabilizzazione dei lavoratoriinteressati e di favorire una maggiore e piùampia valorizzazione della professionalità

acquisita, i lavoratori di cui al decretoministeriale 66/01 attualmente in servizio,ininterrottamente dal 2001 ad oggi parte-ciperanno di diritto alle procedure con-corsuali previste dal T.U. 297/94 ai fini diuna prossima e graduale immissione inruolo, nell’ambito delle qualifiche corri-spondenti alle attuali mansioni e/o dellequalifiche attinenti il proprio titolo distudio in atto posseduto. Per gli stessilavoratori, dopo l’accesso alla proceduraconcorsuale e l’inserimento nelle gradua-torie permanenti di riferimento, sarannoattivate: procedure di mobilità a domandapresso altre amministrazioni dello Stato,presenti nel territorio di riferimento, neilimiti dei posti vacanti nelle piante orga-niche delle amministrazioni interessate enel rispetto delle disposizioni limitative inmateria di assunzione fra il Ministerodella P.I. e le Amministrazioni interessate,finalizzate alla assunzione di detto perso-nale a tempo indeterminato per qualifichecorrispondenti e/o inferiori a quella del-l’Amministrazione di provenienza.

I lavoratori di cui al decreto ministe-riale 66/01 che non troveranno immediatacollocazione e/o in attesa di collocazionein ruolo nell’amministrazione scolasticae/o altre amministrazioni dello Stato, sa-ranno prorogati nella forma contrattualeprevista dal decreto ministeriale 66/01 finoal completamento delle immissioni inruolo.

4. 22. Zappulla, Iacono.

Al comma 5, dopo le parole: Il Mini-stero, aggiungere le seguenti: dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, sen-tito il Ministero.

4. 18. Giancarlo Giordano, Costantino,Fratoianni.

Al comma 5, dopo le parole: il consumoconsapevole dei prodotti ortofrutticoli in-serire le seguenti: locali, stagionali e bio-logici.

4. 11. Luigi Gallo, Brescia, Battelli, DiBenedetto, Simone Valente.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 58 — Commissione VII

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Al comma 5, sostituire le parole: elaboraappositi programmi di educazione alimen-tare, anche nell’ambito di iniziative giàavviate con le seguenti: elabora appositiprogrammi concernenti l’ecologia e l’edu-cazione alimentare, anche nell’ambito diiniziative già avviate entro le fasce disci-plinari e di concorso già esistenti.

4. 10. Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Mar-zana, Simone Valente, Di Benedetto,D’Uva, Vacca.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: programmi di educazione alimen-tare inserire le seguenti: in collaborazionecon la Rete nazionale di collegamento deiG.A.S (Gruppi di Acquisto Solidali).

4. 12. Luigi Gallo, Battelli, Brescia, Si-mone Valente, Di Benedetto.

Al comma 5, dopo le parole: già avviateaggiungere le seguenti: Il Ministero dellaSalute, al fine di favorire la consapevo-lezza sui rischi connessi ai DCA (disturbidel comportamento alimentare), elaborainoltre programmi di educazione alimen-tare, anche nell’ambito di iniziative giàavviate.

Al medesimo comma, dopo le parole:della ricerca aggiungere le seguenti: e delMinistro della Salute.

4. 20. Iori, Biondelli, Sbrollini, Amato,Carnevali, Capone, D’Incecco.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenticommi:

5-bis. Sostituire l’articolo 11, comma 23del decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76,pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28giugno 2013, e convertito con legge 9agosto 2013, n. 99, con i seguenti:

« 23. La pubblicità di marchi di liquidio ricariche per sigarette elettroniche con-tenenti nicotina è consentita a condizioneche riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura “presenza di nicotina”;

b) avvertimento sul rischio di dipen-denza da nicotina.

23-bis. Entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leemittenti radiotelevisive pubbliche e pri-vate e le agenzie pubblicitarie, unitamenteai rappresentanti della produzione, adot-tano un codice di autoregolamentazionesulle modalità e sui contenuti dei messaggipubblicitari relativi alle ricariche per si-garette elettroniche contenenti nicotina.

23-ter. È vietata la pubblicità di liquidio ricariche per sigarette elettroniche con-tenenti nicotina che:

a) sia trasmessa all’interno di pro-grammi rivolti ai minori e nei quindiciminuti precedenti e successivi alla trasmis-sione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioniterapeutiche che non siano espressamentericonosciute dal Ministero della sanità;

c) rappresenti minori intenti all’uti-lizzo di sigarette elettroniche.

23-quater. È vietata la pubblicità di-retta o indiretta delle ricariche per siga-rette elettroniche contenenti nicotina neiluoghi frequentati prevalentemente dai mi-nori di 18 anni di età.

23-quinquies. È vietata la pubblicitàradiotelevisiva di liquidi o ricariche persigarette elettroniche contenenti nicotinanella fascia oraria dalle 16 alle 19.

23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasiforma la pubblicità di liquidi o ricaricheper sigarette elettroniche contenenti nico-tina:

a) sulla stampa giornaliera e perio-dica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in oc-casione della proiezione di film destinatiprevalentemente alla visione dei minori.

23-septies. La violazione delle disposi-zioni di cui ai commi 23, 23-bis, 23-ter,23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è pu-nita con la sanzione amministrativa con-

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sistente nel pagamento di una somma daeuro 5.000 a euro 25.000. La sanzione èraddoppiata per ogni ulteriore trasgres-sione.

23-octies. La sanzione di cui al commaprecedente si applica altresì alle industrieproduttrici ed ai responsabili delle emit-tenti radiotelevisive e degli organi distampa nonché ai proprietari delle salecinematografiche ».

5-ter. Sostituire l’articolo 11, comma 23del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giu-gno 2013, e convertito con legge 9 agosto2013, n. 99, con il seguente:

« 23. Conformemente al punto 5.1.3della Comunicazione della CommissioneEuropea, del 2 febbraio 2000, sul ricorsoal principio di precauzione è vietato l’uti-lizzo della sigaretta elettronica nei localichiusi, ad eccezione:

a) quelli privati non aperti ad utentio al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e cometali contrassegnati;

c) nei locali dei rivenditori autorizzatialla commercializzazione e alla vendita diprodotti e dispositivirelativi al fumo elettronico ».

4. 25. Il Relatore.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Nelle scuole di ogni ordine egrado è vietata la somministrazione, me-diante distributori automatici e in ogniluogo aperto al pubblico, di alimenti ebevande sconsigliati, ovvero contenenti unelevato apporto totale di lipidi per por-zione, grassi trans, oli vegetali, zuccherisemplici aggiunti, alto contenuto di sodio,nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi,aggiunta di zuccheri semplici e dolcifi-canti, elevato contenuto di teina, caffeina,taurina e similari.

5-ter. Gli istituti scolastici sono tenutiad accogliere la richiesta di alimenti pertutti coloro che sono affetti da celiachia.

4. 13. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,Marzana, Simone Valente, Di Bene-detto, D’Uva, Vacca.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli istituti scolastici sono tenutiad accogliere la richiesta di alimenti pertutti coloro che sono affetti da celiachia.

4. 14. Brescia, Battelli, Luigi Gallo, Mar-zana, Simone Valente, Di Benedetto,D’Uva, Vacca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 51 della legge 16gennaio 2003, n. 3, come modificata dalladella legge del 9 agosto 2013, n. 99, diconversione del decreto legge n. 76 del 28giugno 2013, il comma 10, e’ modificatocome segue: « Le parole da: « Ai prodotti »fino a « dei non fumatori », sono abrogate.

4. 5. Capozzolo, Lavagno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui alcomma 5, in sede di gara d’appalto perl’affidamento e la gestione dei servizi direfezione scolastica e di fornitura di ali-menti e prodotti agroalimentari agli asilinido, alle scuole dell’infanzia, alle scuoleprimarie, alle scuole medie inferiori esuperiori e altre strutture pubbliche cheabbiano come utenti bambini e giovanifino a diciotto anni di età, i relativi soggettiappaltanti sono tenuti a prevedere unaadeguata quota di prodotti agricoli edagroalimentari provenienti da sistemi difiliera corta, nonché una riserva di pun-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 60 — Commissione VII

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teggio per le offerte di servizi e forniturerispondenti al modello nutrizionale deno-minato « dieta mediterranea », consistentein un’alimentazione in cui prevalgano iprodotti ricchi di fibre, in particolarecereali integrali e semintegrali, frutta fre-sca e secca, verdure crude e cotte e legumi,nonché pesce, olio extravergine d’oliva,uova, latte e yogurt, con una limitazionenel consumo di carni rosse, prodotti ca-seari e zuccheri semplici.

4. 1. Mongiello, Realacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di dare piena e completaattuazione alla legge 27 marzo 1992,n. 257, recante norme relative alla cessa-zione dell’impiego dell’amianto, e garan-tire la sicurezza degli studenti e del per-sonale scolastico, il Ministero provvedealla bonifica e alla messa in sicurezza deiplessi scolastici non adeguati.

Conseguentemente dopo il comma 2 del-l’articolo 27 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo4, comma 5-bis, si provvede nel limitedelle maggiori entrate derivanti dalle se-guenti modifiche apportate all’articolo 26del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, che siapplicano a decorrere dal 1o gennaio2014:

a) al comma 1 , le parole: « operanouna ritenuta del 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « operano unaritenuta pari all’aliquota del 27 percento »;

b) al comma 3-bis, primo periodo, leparole: « una ritenuta con aliquota del 20per cento » sono sostituite dalle seguenti:« una ritenuta con l’aliquota del 27 percento ».

4. 17. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 1 dell’articolo 64 deldecreto legge n. 112/2008 è sostituito dalseguente:

« Ai fini di una migliore qualificazionedei servizi scolastici e di una piena valo-rizzazione professionale del personale do-cente, a decorrere dall’anno scolastico2014/2015, sono adottati interventi e mi-sure volti a diminuire gradualmente di unpunto il rapporto alunni/docente, da rea-lizzare comunque entro l’anno scolastico2017/2018 ».

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

« ART. 27-bis.

1. All’onere derivante dal comma 5-bisdell’articolo 4 pari a 338.500.000 euro perl’anno 2014, pari a 1.180.000.000 euro perl’anno 2015, pari a 1.715.100.000 euro perl’anno 2016 e pari a 2.130.000.000 europer l’anno 2017, si provvede con le mag-giore entrate dei commi 2 e 3 del presentearticolo.

2. 338.500.00 per l’anno 2014, si prov-vede mediante corrispondente riduzione,definita dal Ministro dell’economia e dellefinanze con proprio decreto, dei regimi diesenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato C-bis del decreto legge 6luglio 2011, n. 98, con l’esclusione delledisposizioni a tutela dei redditi di lavorodipendente e autonomo, dei redditi dapensione, della famiglia, della salute, dellepersone economicamente o socialmentesvantaggiate, del patrimonio artistico eculturale, della ricerca e dell’ambiente.

3. A partire dal 1o gennaio 2015, iredditi di natura finanziaria sono assog-gettati all’imposizione progressiva sul red-dito secondo le aliquote IRPEF. Il contri-buente ha la facoltà di optare per l’impo-sizione sostitutiva del 36 per cento suisuddetti redditi. Sono pertanto abrogatetutte le norme e le disposizioni in contra-sto con il presente provvedimento. In sededi acconto 2015, l’acconto medesimo è

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determinato in base alla norma di cui alpresente comma.

4. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, ilseguente comma:

5-bis, Al fine di garantire la tutela dellasalute e della sicurezza nelle scuole, inconformità all’articolo 5 del decreto mi-nisteriale 26/08/1992, recante norme diprevenzione incendi per l’edilizia scola-stica, e al decreto ministeriale 18/12/1975,recante norme tecniche aggiornate relativeall’edilizia scolastica, è abrogato il comma1 dell’articolo 64 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 133/2008.

4. 16. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantini.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Corsi di primo soccorso nelle Scuole pri-marie, secondarie di primo grado).

1. A decorrere dall’anno 2014, al fine digarantire a tutti i cittadini una prepara-zione adeguata nell’affrontare situazioni diemergenza tramite l’apprendimento delletecniche elementari di primo soccorso enel rispetto dell’autonomia scolastica, èfatto obbligo agli istituti di scuola primariae secondaria di primo grado, nell’ambitodella propria attività didattica, di organiz-zare corsi di primo soccorso rivolti alleclassi quinte delle scuole primarie e alleclassi seconde delle scuole secondarie diprimo grado.

2. I corsi di primo soccorso di cui alcomma 1, sono suddivisi per argomenti,prevedono una parte teorica, eventual-mente integrata da una parte pratica esono effettuati con l’ausilio di materialedidattico su supporto informatico (DVD),allo scopo di fornire agli studenti un’istru-

zione omogenea. Le attività didattiche diprimo soccorso possono essere proposteattraverso giochi, proiezione di diapositivee simulazioni di emergenze con approccioalle tecniche rianimatorie.

3. Per l’espletamento delle attività dicui al comma 1, gli istituti di scuolaprimaria e secondaria di primo gradodevono dotarsi di un laboratorio multime-diale attrezzato con manichini, in numeronon inferiore ad uno ogni due allievipartecipanti alla seduta di addestramento,ed attrezzato, altresì, per la proiezione difilmati di assistenza alle manovre riani-matorie allo scopo di guidare gli alunni.

4. La consulenza tecnica per la partesanitaria, la formazione e la supervisionedegli insegnanti che assistono gli alunninei corsi di cui al comma 1, sono affidatea personale del servizio di emergenzaterritoriale 118, in possesso di curriculumidoneo all’insegnamento dell’emergenzamedica. A tal fine, le istituzioni scolastichestipulano apposite convenzioni con i ser-vizi di emergenza territoriale 118.

5. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, è istituita,presso il Ministero della salute, una com-missione tecnica, con lo scopo di garantirel’omogeneità, su tutto il territorio nazio-nale, del materiale didattico utilizzato peri corsi di cui al comma 1. I componentidella commissione sono nominati dal Mi-nistro della salute, sono rappresentanti delservizio di emergenza territoriale 118,delle Forze dell’ordine, della polizia localee della protezione civile.

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca econ il Ministro della salute, provvede allaverifica degli specifici effetti finanziarideterminati dall’attuazione della presentelegge, che in ogni caso sono contenutinell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo64 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni. A seguito della predettaverifica, per le finalità di cui alla presentelegge, si provvede, per l’anno 2014, oveoccorra e in via transitoria, a valere sulle

Giovedì 10 ottobre 2013 — 62 — Commissione VII

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risorse del fondo d’istituto delle istituzioniscolastiche, da reintegrare con quota partedelle risorse rese disponibili ai sensi delcomma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e in ogni caso senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 01. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Si-mone Valente, Di Benedetto, D’Uva,Vacca.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 63 — Commissione VII

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ART. 5.

Premettere al comma 1 il seguente:

« 0.1. Il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca avvia entro 90giorni dalla data di conversione in leggedel presente decreto, il monitoraggio e lavalutazione dei sistemi di istruzione pro-fessionale, tecnica e liceale, come previstodai decreti del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, al finedella loro innovazione permanente, delloro aggiornamento agli sviluppi della ri-cerca scientifica e tecnologica e del loroconfronto con gli indirizzi culturali emer-genti, nonché alle esigenze espresse dalleuniversità, dalle istituzioni dell’alta forma-zione artistica, musicale e coreutica, dagliistituti tecnici superiori e dal mondo dellavoro e delle professioni. Il monitoraggioe la valutazione dei sistemi di istruzioneprofessionale, tecnica e liceale devono con-cludersi entro 12 mesi dal loro avvio e irelativi risultati intervengono nella ridefi-nizione degli indirizzi, dei profili e deiquadri orari di cui ai predetti decreti delPresidente della Repubblica 15 marzo2010, numeri 87, 88 e 89 ».

5. 8. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Marco Meloni.

Al comma 1, sostituire le parole: Nellemore dell’ulteriore potenziamento dell’of-ferta formativa negli istituti tecnici e pro-fessionali, con le seguenti: Nelle more del-l’ulteriore potenziamento dell’offerta for-mativa negli istituti tecnici e professionali,e fermo restando quanto già previsto inordine al monitoraggio dei percorsi deisuddetti istituti,.

5. 6. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: negliistituti tecnici e professionali con le se-guenti: negli istituti secondari superiori;dopo le parole: relativi al riordino degliistituti tecnici e professionali inserire leseguenti: e dal decreto del Presidente dellaRepubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativoal riordino dei licei,; dopo le parole: sonointegrati inserire le seguenti: come segue:;dopo le parole: in una delle due classi delprimo biennio inserire le seguenti: degliistituti tecnici e professionali; dopo le pa-role: laddove non sia già previsto l’inse-gnamento della geografia inserire le se-guenti: ; nelle due classi del primo bienniodei licei l’insegnamento della geografiaviene reintrodotto in maniera autonoma ecioè scorporato da quello della storia e atale disciplina vengono assegnate due oresettimanali, nella prima classe del primobiennio e due ore settimanali nella se-conda classe, mentre le ore di storiarimangono 3.

Conseguentemente: dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1) Ai fini dell’articolo 5 comma 1, adecorrere dall’anno 20114 sono abrogatele seguenti disposizioni: a) gli articoli 22,23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;b) l’articolo 11 e il comma 5 dell’articolo28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c)il comma 3 dell’articolo 23 della legge 6agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis,2-ter, 2-quater, 2- quinquies, 3, 3-bis, 4, 5e 6 dell’articolo 3 e gli articoli 4 e 8 dellalegge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,n. 19; f) l’articolo 8 del decreto-legge 23ottobre 1996, n. 542, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,n. 649; g) l’articolo 153 della legge 23dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4,5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i)il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2004, n. 46; l) l’articolo 138del codice del consumo, di cui al decreto

Giovedì 10 ottobre 2013 — 64 — Commissione VII

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legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) ilcomma 462 dell’articolo 1 della legge 23dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-terdell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o)il comma 135 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novem-bre 2006, n. 286; p) l’articolo 44 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133; q) il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 25 novembre 2010, n. 223; r) ilcomma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3,3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 luglio 2012, n. 103.

2) l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressitutti gli stanziamenti del bilancio delloStato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

5. 16. Chimienti, Marzana, Brescia, LuigiGallo, D’Uva, Vacca, Battelli, SimoneValente, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole: daidecreti con le seguenti: dai regolamenti dicui ai decreti e le parole: 3,3 milioni dieuro con le seguenti: 3,3 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, dopo leparole: nell’articolo 119 del aggiungere leseguenti: codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al e sostituire le parole:Ministro per i beni e le attività culturalicon le seguenti: Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo.

5. 28. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Nelle scuole del primo e delsecondo ciclo è introdotto l’insegnamento

« educazione sentimentale » finalizzato allacrescita educativa, culturale e emotiva deigiovani e delle giovani in materia di paritàe solidarietà tra uomini e donne. Lascuola, anche attraverso l’educazione sen-timentale, promuove il cambiamento neimodelli di comportamento socio-culturalidi donne e uomini per sradicare i pregiu-dizi, i costumi, le tradizioni e le altrepratiche basate sull’idea di una differen-zazione delle persone in ragione del ge-nere di appartenenza o su ruoli stereoti-pati per donne e uomini, in grado dialimentare, giustificare o motivare la di-scriminazione o la violenza di un generesull’altro.

1-ter. Le attività e i contenuti relativi aeducazione sentimentale di cui al comma1-bis l’intero corpo docente. I piani distudio delle scuole e i programmi degliinsegnamenti del primo e del secondociclo, in coerenza con gli obiettivi generalidel processo formativo di ciascun ciclo enel rispetto dell’autonomia scolastica, sonomodificati e integrati al fine di garantire inogni materia l’acquisizione delle cono-scenze e delle competenze relative all’edu-cazione sentimentale di cui al comma1-bis. A partire dall’anno scolastico 2014/2015, l’orario settimanale di insegnamentie attività delle scuole dell’istruzione se-condaria di primo e secondo grado, èaumentato di un’ora dedicata all’educa-zione sentimentale. L’orario annuale ob-bligatorio delle lezioni è conseguentementemodificato.

1-quater. Nel rispetto della legislazionevigente in materia, sono ridefiniti in au-mento gli organici del personale docentedelle scuole dell’istruzione secondaria alfine di garantire l’insegnamento educa-zione sentimentale di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Le università provvedonoad inserire nella propria offerta formativacorsi di studi di genere o a potenziare icorsi di studi di genere già esistenti, ancheal fine di formare le competenze perl’insegnamento di educazione sentimen-tale. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca e le istituzioni

Giovedì 10 ottobre 2013 — 65 — Commissione VII

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scolastiche attivano corsi di formazioneobbligatoria o integrano i programmi diquelli esistenti, per il personale scolastico,incluso quello delle scuole dell’infanzia, alfine di garantire l’acquisizione delle cono-scenze e competenze per la realizzazionedelle finalità di cui al comma 1-bis.

1-sexies. Con decreto del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Dipartimento per le pariopportunità e, per quanto di competenza,di concerto con le Regioni e le provinceautonome, sono definiti i programmi e lelinee guida dell’insegnamento educazionesentimentale di cui al comma 1-bis. Ildecreto è adottato entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge. Lelinee guida forniscono indicazioni per in-cludere o integrare nei programmi scola-stici di ogni ciclo e nelle indicazioni na-zionali per il curricolo della scuola del-l’infanzia e del primo ciclo d’istruzione itemi della parità tra i sessi, dei ruoli digenere non stereotipati, del reciproco ri-spetto, della soluzione non violenta deiconflitti nei rapporti interpersonali, dellaviolenza contro le donne basata sul generee del diritto all’integrità personale, appro-priati al livello cognitivo degli allievi.

1-septies. A decorrere dall’anno scola-stico 2013/2014, possono essere adottati inambito scolastico unicamente libri di testoe materiali didattici corredati dalla auto-dichiarazione delle case editrici che atte-stino il rispetto delle indicazioni contenutenel Codice di Autoregolamentazione Polite(Pari Opportunità nei Libri di Testo), re-datto con il contributo della Commissioneeuropea e del Governo italiano.

1-octies. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dei commi da 1-bis a 1-septies,valutato in 2.000 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2014, si provvede mediantecorrispondente riduzione complessiva deiregimi di esenzione, esclusione e favorefiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l’esclusionedelle disposizioni a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditida pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-

stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente. Con uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, da emanareai sensi dell’articolo 17 della legge 23agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-dalità tecniche per l’attuazione del pre-sente comma con riferimento ai singoliregimi interessati ».

5. 11. Costantino, Di Salvo, Fratoianni,Giancarlo Giordano, Pannarale, Du-ranti, Nicchi, Ricciatti, Melilla, Piaz-zoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere il supera-mento dei pregiudizi sul genere di appar-tenenza, capaci di motivare o giustificarela violenza e la discriminazione di ungenere sull’altro, e il cambiamento deimodelli sociali con la conseguente affer-mazione della scuola secondaria di primoe secondo grado come spazio d’inclusione,d’apprendimento e di crescita educativa, apartire dall’anno scolastico 2014/15 è in-trodotto l’insegnamento di un’ora alla set-timana di « educazione sentimentale e ses-suale ». L’orario scolastico annuale obbli-gatorio delle lezioni è conseguentementeintegrato. Con decreto del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il dipartimento Pari op-portunità e di concerto con le Regioni e leprovince autonome, sono definiti i pro-grammi e le linee guida dell’insegnamento« educazione sentimentale e sessuale ».

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1) Ai fini dell’articolo 5 comma 1, adecorrere dall’anno 20114 sono abrogatele seguenti disposizioni: a) gli articoli 22,23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;b) l’articolo 11 e il comma 5 dell’articolo28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c)il comma 3 dell’articolo 23 della legge 6agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis,

Giovedì 10 ottobre 2013 — 66 — Commissione VII

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2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e6 dell’articolo 3 e gli articoli 4 e 8 dellalegge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,n. 19; f) l’articolo 8 del decreto-legge 23ottobre 1996, n. 542, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,n. 649; g) l’articolo 153 della legge 23dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4,5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i)il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2004, n. 46; l) l’articolo 138del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) ilcomma 462 dell’articolo 1 della legge 23dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-terdell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o)il comma 135 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novem-bre 2006, n. 286; p) l’articolo 44 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133; q) il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 25 novembre 2010, n. 223; r) ilcomma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3,3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 luglio 2012, n. 103.

2) l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressitutti gli stanziamenti del bilancio delloStato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

5. 25. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I quadri orari dei licei previstidal decreto del Presidente della Repub-blica n. 89 del 15 Marzo 2010 sono mo-

dificati, in riferimento all’insegnamentodella disciplina lingua e cultura latina,come segue:

Liceo linguistico: nella prima e nellaseconda classe del primo biennio si pre-vedono quattro ore settimanali; nellaprima classe del secondo biennio tre oresettimanali; nella seconda classe del se-condo biennio due ore settimanali; nelquinto anno tre ore settimanali;

Liceo scientifico: nella prima classedel primo biennio si prevedono quattroore settimanali; nella seconda classe delprimo biennio cinque ore settimanali;nella prima e nella seconda classe delsecondo biennio quattro ore settimanali;nel quinto anno tre ore settimanali ».

Conseguentemente: dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. All’onere derivante dal comma 1-bisdell’articolo 5 pari a 120 milioni di euroannui si provvede mediante la riduzione dispesa di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dall’anno 2014 è sop-pressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque sop-pressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

3. Il Governo provvede, entro 31 di-cembre 2013 a modificare il regolamentoemanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 2010, n. 223, alfine di conseguire un risparmio annuopari a 20 milioni di euro a decorreredall’anno 2014. Le predette modifiche ac-quistano efficacia a decorrere dal 1o gen-naio 2014.

5. 17. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Battelli, Brescia, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 67 — Commissione VII

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall’anno scolastico2014-2015, il percorso di studio previstodall’articolo 4 comma 4 del decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 89, relativo alla revisione dell’as-setto ordinamentale, organizzativo e didat-tico della scuola dell’infanzia e del primociclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64comma 4 del decreto-legge n. 112 del 25giugno 2008 convertito dalla legge n. 133del 6 agosto 2008, è integrato, in tutte leclassi della scuola primaria, da un’ora diinsegnamento di « teoria, pratica e storiadella musica ». Gli insegnanti di cui alprimo periodo del presente comma sonoin possesso dei requisiti previsti dall’arti-colo 9 del decreto del Ministero dell’uni-versità e della ricerca n. 249 del 10 set-tembre 2010 ».

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1) Ai fini dell’articolo 5 comma 1, adecorrere dall’anno 20114 sono abrogatele seguenti disposizioni: a) gli articoli 22,23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;b) l’articolo 11 e il comma 5 dell’articolo28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c)il comma 3 dell’articolo 23 della legge 6agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis,2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e6 dell’articolo 3 e gli articoli 4 e 8 dellalegge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,n. 19; f) l’articolo 8 del decreto-legge 23ottobre 1996, n. 542, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,n. 649; g) l’articolo 153 della legge 23dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4,5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i)il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2004, n. 46; l) l’articolo 138del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) ilcomma 462 dell’articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-terdell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o)il comma 135 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novem-bre 2006, n. 286; p) l’articolo 44 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133; q) il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 25 novembre 2010, n. 223; r) ilcomma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3,3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 luglio 2012, n. 103.

2) l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressitutti gli stanziamenti del bilancio delloStato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

5. 18. Battelli, Di Benedetto, Simone Va-lente.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis). Al fine di potenziare l’offertaformativa è reintrodotta nella scuola pri-maria il modello della compresenza. Con-seguentemente al comma 3 dell’articolo 4del decreto del Presidente della Repub-blica 89/2009 sostituire le parole da: « aisensi dell’articolo 4 » fino a: « compre-senze » con le seguenti: « secondo l’assettodel modulo e delle compresenze ».

5. 19. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis). Al fine di subordinare l’orarioscolastico settimanale alle richieste dellefamiglie, al comma 3 dell’articolo 4 deldecreto del Presidente della Repubblica89/2009 le parole: « nei limiti delle risorsedell’organico assegnato » sono soppresse.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 68 — Commissione VII

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Per l’anno scolastico 2014-2015, all’onerederivante dall’applicazione della presentedisposizione, valutato in 700 milioni, siprovvede mediante le maggiori risorse de-rivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quaterdell’articolo 27 del presente decreto. Per lacopertura degli oneri per gli anni succes-sivi, si demanda alla legge di stabilitàl’individuazione delle risorse, ai sensi del-l’articolo 11, comma 3 della legge 31dicembre 2009, n. 196 ».

Conseguentemente, all’articolo 27, dopoil comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Al fine di valorizzare le profes-sionalità interne alle amministrazioni, laspesa annua per studi ed incarichi diconsulenza, inclusa quella relativa a studied incarichi di consulenza conferiti a pub-blici dipendenti, sostenuta dalle pubblicheamministrazioni inserite nel conto econo-mico consolidato della pubblica ammini-strazione, come individuate dall’istitutonazionale di Statistica (ISTAT)ai sensi del-l’articolo 1, comma 3, della legge 31 di-cembre 2009 n. 196, incluse le autoritàindipendenti nonché gli incarichi di studioe consulenza connessi ai processi di pri-vatizzazione e alla regolamentazione delsettore finanziario, non può essere supe-riore a decorrere dall’anno finanziario2014 al 30 per cento di quella sostenutanell’anno 2013. L’affidamento di incarichiin assenza dei presupposti di cui al pre-sente comma costituisce illecito discipli-nare e determina responsabilità erariale ».

2-ter. Dopo il comma 6, dell’articolo 2,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,aggiungere il seguente: « Le ritenute, leimposte sostitutive, ovunque ricorrano, su-gli interessi, premi e ogni altro provento,di cui all’articolo 44 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 e sui redditi diversi di cuiall’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis ac-quinquies del medesimo decreto, realiz-zati con operazioni di compravendita con-cluse entro le 48 ore, sono stabilite nellamisura del 27 per cento ».

2-quater. In deroga all’articolo 3,comma 1, della legge 27 luglio 2000,

n. 212, a decorrere dal periodo di impostain corso alla data del 31 dicembre 2013non si applica la detrazione di cui alcomma 1 dell’articolo 78 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 ».

5. 20. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bat-telli, Brescia, Di Benedetto, SimoneValente, Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: stu-denti delle scuole con le seguenti: studentidei percorsi del sistema educativo di istru-zione e di formazione e sostituire conse-guentemente le parole: istituzioni scolasti-che con le seguenti: istituzioni del sistemaeducativo di istruzione e di formazione.

5. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: di progetti didattici nei musei, neisiti di interesse archeologico, storico eculturale inserire le seguenti: nei parchinazionali, nei parchi pubblici, nelle biblio-teche; e al quinto periodo, in fine, dopo leparole: di concerto con il Ministro per ibeni e le attività culturali, inserire leseguenti: e del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare.

5. 21. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: nellefondazioni culturali con le seguenti: nelleistituzioni culturali e scientifiche.

5. 7. Pes, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghiz-zoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pic-coli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, dopo le parole: Al concorsopossono partecipare le università, le acca-demie di belle arti e le istituzioni scola-

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stiche aggiungere: gli enti del privato so-ciale accreditati.

Conseguentemente, dopo le parole: Iprogetti sono realizzati dai docenti delleuniversità, delle accademie di belle arti odelle istituzioni scolastiche, aggiungere leseguenti: o dagli enti del privato socialeaccreditati,.

5. 5. Bossa.

Al comma 2, dopo le parole: Al concorsopossono partecipare le università, le acca-demie di belle arti, aggiungere le seguenti:, le istituzioni di cui all’articolo 2, commadella legge 21 dicembre 1999, n. 508.

5. 14. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire leparole: 30 ottobre 2013 con le seguenti: 31dicembre 2013.

5. 23. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Si-mone Valente, Di Benedetto, D’Uva,Vacca.

Al comma 2, settimo periodo, dopo leparole: l’elaborazione di libri o di mate-riale illustrativo inserire le seguenti: regi-strati con licenza di creative commons.

5. 22. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: o dimateriali illustrativi, aggiungere le seguenti:audio-video e multimediale.

5. 13. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 2, sostituire le parole: Iprogetti devono includere tutte le spese,con le seguenti: I progetti, devono essere

realizzati entro il 2014 e devono includeretutte le spese.

5. 24. Luigi Gallo, Marzana, Simone Va-lente, Di Benedetto, D’Uva, Vacca, Bre-scia, Battelli.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A decorrere dall’anno scolastico2013/2014 il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca finanzia pro-getti, nei limiti delle risorse derivanti dalcomma 4-bis, volti alla costituzione o al-l’aggiornamento, presso le istituzioni sco-lastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano strumenti o ma-teriali innovativi, necessari a connotarel’attività didattica laboratoriale secondoparametri di altra professionalità. Il Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, sentite le associazioni maggior-mente rappresentative degli insegnanti edegli studenti, con proprio decreto daadottare entro 90 giorni dall’entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto legge, individua la tipologiadi laboratori e i materiali per i quali èpossibile presentare proposte di progetto.

4-bis. A decorrere dal primo gennaio2014, all’articolo 26 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: « operanouna ritenuta del 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « operano unaritenuta pari all’aliquota del 23 percento »;

b) al comma 3-bis, primo periodo, leparole: « una ritenuta con aliquota del 20per cento » sono sostituite dalle seguenti:« una ritenuta con l’aliquota del 23 percento ».

5. 12. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 4, dopo le parole: di altaprofessionalità aggiungere le seguenti: Sono

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altresì da includere laboratori con metodiinnovativi e multimediali anche nell’am-bito linguistico e letterario, al fine dicombattere il nuovo analfabetismo in au-mento tra i giovani.

5. 9. Iori, Biondelli, Sbrollini, Amato,Carnevali, Capone, D’Incecco.

Al termine del comma 4, inserire ilseguente periodo: La Conferenza Stato-Regioni è impegnata entro tre mesi dalpresente decreto ad istituire, senza ulte-riori oneri per lo Stato, un apposito ca-pitolo di bilancio finalizzato all’acquisto,rinnovamento e manutenzione dei mac-chinari dei laboratori degli Istituti tecnicie professionali.

5. 15. Santerini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare ed estenderel’esperienza dagli istituti tecnici e profes-sionali con annesse aziende agrarie, dirafforzare l’integrazione tra dimensionepratica e teorica degli apprendimenti el’autonomia delle istituzioni scolastiche,con regolamento da adottare ai sensi del-l’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400 entro 12 mesi dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, su pro-posta del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, sentiti il Ministrodell’Economia e delle Finanze, il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e ilMinistro dello sviluppo economico, sonodefinite le modalità di costituzione delleaziende annesse alle istituzioni scolastichedel secondo ciclo di istruzione, senzanuovi o ulteriori oneri per la finanzapubblica. Il regolamento individua altresì irequisiti prioritari per l’assegnazione, sutali istituzioni scolastiche, dei direttori deiservizi generali e amministrativi. Con ef-fetto dalla data di entrata in vigore delregolamento previsto dal presente commasono abrogate le disposizioni vigenti con

esso incompatibili, la cui ricognizione èaffidata al regolamento medesimo. Condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto conil ministro dell’Economia e delle finanze,sono adottate le conseguenti modifiche aldecreto interministeriale 1o febbraio 2001,n. 44.

5. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell’implementazione delsistema di alternanza scuola-lavoro, delleattività di stage, di tirocinio e di didatticain laboratorio, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il Mini-stro dell’istruzione, dell’Università e dellaRicerca è autorizzato ad adottare condecreto ai sensi dell’articolo 19, comma 3della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentitoil Ministro del lavoro e delle politichesociali, un regolamento concernente ladelineazione dello status giuridico deglistudenti impegnati nei percorsi di forma-zione di cui all’articolo 4 della legge 28marzo 2003, n. 53 e successive modifica-zioni, per come puntualmente definiti daldecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Ildecreto altresì ridefinisce le modalità diapplicazione agli studenti in regime dialternanza scuola-lavoro ovvero impegnatiin attività di stage, di tirocinio e di didat-tica in laboratorio delle disposizioni di cuial decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,senza pregiudizio per la tutela della salutee della sicurezza degli stessi nei luoghi dilavoro e nei laboratori. Dalla data dientrata in vigore del decreto sono abrogatele disposizioni legislative con esso incom-patibili, la cui individuazione analitica do-vrà essere in esso contenuta.

5. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 1 del decreto legisla-tivo 17 ottobre 2005, n. 226 dopo ilcomma 6 è aggiunto il seguente comma6-bis:

« 6-bis. Le istituzioni del sistema edu-cativo di istruzione e formazione possonorealizzare i percorsi per l’acquisizionedelle diverse competenze anche medianteformazione in assetto lavorativo coerente-mente alle disposizioni del D.I. 44/2001. Inparticolare, tali attività dovranno esserepreviste dal Piano dell’Offerta Formativa,annotate contabilmente in modo separatoe gli eventuali utili dovranno essere desti-nati al miglioramento delle strutture odelle attività educative. Le istituzioni edu-cative organizzano le attività con gestionedi commesse saltuarie, o mediante la fi-nalizzazione anche abituale e organizzatadelle attività formative alla produzione dibeni e servizi, o infine dotandosi diun’azienda strumentale all’interno dellaquale svolgere l’attività didattica ».

5. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 1, del de-creto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,dopo le parole « formazione integrale dellebambine e dei bambini » sono inserite leseguenti « anche promuovendo il plurilin-guismo attraverso l’acquisizione dei primielementi della lingua inglese ».

5. 26. Toninelli, Brescia, Luigi Gallo,Marzana, Simone Valente, Di Bene-detto, D’Uva, Vacca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire i processi diintegrazione degli studenti provenienti dal-l’estero e appartenenti a tradizioni e cul-

ture differenti da quella italiana si tra-sforma l’ora di religione in ora di Storiadelle religioni.

5. 27. Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Chi-mienti, Vacca, Battelli, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L’amministrazione scolastica puòpromuovere, in collaborazione con le re-gioni e a valere su risorse finanziariemesse a disposizione dalle regioni mede-sime, progetti della durata di tre mesi,prorogabili a otto, che prevedono attivitàdi carattere straordinario, anche ai fini delcontrasto della dispersione scolastica, darealizzare con personale docente e ammi-nistrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in-cluso nelle graduatorie provinciali. A talefine sono stipulate specifiche convenzionitra le regioni e il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca. La parteci-pazione delle regioni ai progetti di cui alpresente comma avviene nell’ambito dellerisorse disponibili in base alla legislazionevigente. Al suddetto personale è ricono-sciuta la valutazione del servizio ai soli finidell’attribuzione del punteggio nelle gra-duatorie a esaurimento previste dall’arti-colo 1, comma 605, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni, e nelle graduatorie perma-nenti di cui all’articolo 554 del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, nonché negli elenchi provinciali adesaurimento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 19 aprile 2001,n. 75. Laddove previsto da specifiche in-tese regionali, e in caso di esaurimentodelle suddette graduatorie provinciali, èriconosciuta la medesima valutazione delservizio, ai fini dell’attribuzione del pun-teggio, nelle graduatorie di istituto previstedal decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca 13 luglio2011, n. 62, e dal decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca 10 novembre 2011, n. 104. La di-

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sposizione di cui al presente comma siapplica anche ai progetti promossi nel-l’anno scolastico 2012-2013.

5. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantini, Pannarale, Duranti.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall’anno scolastico2014/2015, l’insegnamento dell’educazionemotoria è svolto all’interno dei curriculaobbligatori della scuola primaria. Con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca sono istituiti i re-lativi ruoli del personale docente, ai qualipossono accedere tramite concorso pertitoli ed esami i laureati in scienze delleattività motorie e sportive, classe di laureaL-22 e i diplomati presso gli istituti supe-riori di educazione fisica (ISEF). Nell’am-bito dell’autonomia delle istituzioni scola-stiche sono determinate le modalità perl’insegnamento dell’educazione motoria al-l’interno del piano dell’offerta formativache deve comunque prevedere almeno dueore settimanali. In sede di prima applica-zione delle disposizioni di cui al presentearticolo, in attesa della definizione deiruoli del personale docente, con il mede-simo decreto sono definite le modalità perl’insegnamento dell’educazione motoria, incollaborazione con i docenti curriculari.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’ap-plicazione delle disposizioni di cui al pre-sente comma si provvede mediante lasoppressione delle agevolazioni di cui aicommi da 119 a 141 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. 02. Vezzali, Santerini, Capua, Molea.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme in materia di istruzione tecnica eprofessionale e istruzione e formazione pro-

fessionale).

1. Allo scopo di garantire la pienaattuazione dei percorsi del sistema di

istruzione e formazione professionale(IeFP) nel rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni di cui al Capo III deldecreto legislativo n. 226 del 2005, soprat-tutto per favorire l’occupazione dei giovaniattraverso l’apprendistato e il loro rientroin formazione, il regime di sussidiarietàintegrativa degli Istituti Professionali rela-tivo ai percorsi di IeFP cessa con l’annoscolastico 2017/2018.

2. Sino all’anno scolastico 2015/2016,gli Istituti Professionali di Stato conti-nuano ad attivare percorsi di IeFP inregime di sussidiarietà integrativa, raffor-zando la collaborazione con le struttureformative accreditate dalle Regioni soprat-tutto nell’ambito dei Poli tecnico profes-sionali secondo le linee guida di cui al-l’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito con modificazionidalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a sostegnodell’occupazione giovanile e della crescitadelle filiere produttive del territorio.

3. Il regime di sussidiarietà comple-mentare è progressivamente disattivato,nelle singole Regioni, a seguito di specificiaccordi con il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca. La sottoscri-zione degli accordi è subordinata all’effet-tiva erogazione di percorsi triennali diIeFP sulla base delle richieste dell’utenza.

4. Al fine di assicurare livelli essenzialicomuni nella valutazione degli esami fi-nalizzati al conseguimento dei titoli rila-sciati al termine dei percorsi di istruzionee formazione professionale di cui al CapoIII del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226, all’articolo 20 comma 1 del sud-detto decreto è aggiunta la seguente letterag): « che gli esami di cui alla lettera c)siano condotti rispettando criteri comunistabiliti in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano dicui al decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281 ».

5. I decreti del Presidente della Repub-blica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e i relativiprovvedimenti attuativi sono periodica-mente aggiornati al fine di consentire agli

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Istituti Tecnici e Professionali l’utilizzo dimaggiori spazi di autonomia ovvero diflessibilità, di diffondere l’apprendimentoin laboratorio e i tirocini formativi, nelrispetto degli ordinamenti vigenti e neilimiti delle consistenze di organico previ-

ste, senza determinare esuberi di perso-nale e ulteriori oneri per la finanza pub-blica.

5. 01. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

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ART. 6.

Nella rubrica sostituire la parola: Ridu-zione con la seguente: Contenimento.

* 6. 5. Centemero.

Nella rubrica sostituire la parole: Ridu-zione con la seguente: Contenimento.

* 6. 33. Il Relatore.

Nella rubrica, dopo le parole: libri sco-lastici inserire le seguenti: e materiali di-dattici integrativi.

6. 14. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole:all’articolo 151 del con le seguenti: all’ar-ticolo 151, comma 1, del testo unico delledisposizioni legislative vigenti in materia diistruzione, relative alle scuole di ogni or-dine e grado, di cui al;

alla lettera b):

all’alinea, sostituire la parola: al conle seguenti: all’articolo 15 del;

ai numeri 1), 2) e 3), sostituire leparole: all’articolo 15, con la seguente: al.

6. 41. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:all’articolo 151 aggiungere le seguenti: edall’articolo 188 e dopo le parole: possonoessere; inserire le seguenti: tali disposizionisi intendono valide anche per le istituzioniscolastiche di cui al titolo V e titolo VI delsuddetto decreto.

* 6. 4. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole:all’articolo 151 aggiungere le seguenti: edall’articolo 188 »; conseguentemente dopo leparole: possono essere aggiungere: tali di-sposizioni si intendono valide anche per leistituzioni scolastiche di cui al titolo V etitolo VI del suddetto decreto.

* 6. 27. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Carocci,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:all’articolo 151 inserire le seguenti: e al-l’articolo 188.

6. 16. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:possono essere aggiungere le seguenti:fermo restando comunque quanto previstodall’articolo 4, comma 5, del Decreto delPresidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275.

* 6. 6. Centemero.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopole parole: possono essere le seguenti: fermorestando comunque quanto previsto dal-l’articolo 4, comma 5 del decreto delPresidente della Repubblica 8 marzo 99n. 275.

* 6. 28. Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Carocci,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopole parole: possono essere le seguenti: fermorestando comunque quanto previsto dal-l’articolo 4, comma 5 del decreto delPresidente della Repubblica 8 marzo 99n. 275.

* 6. 34. Il Relatore.

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Al comma 1, lettera a), dopo le parole:possono essere aggiungere le seguenti: pur-ché venga garantito il carattere di scien-tificità del lavoro.

6. 26. Pes.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserirela seguente:

a-bis) all’articolo 151 del decreto le-gislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo ilcomma 1 inserire il seguente:

2. Il collegio dei docenti ha facoltà diconcordare con lo studente l’utilizzo ditesti o materiali didattici integrativi alter-nativi rispetto ai testi adottati dall’istituto,in deroga a quanto disposto dal comma 1.

6. 15. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), premettere alnumero 1) il seguente:

01. All’articolo 15, comma 1, dopo leparole: « fatta salva l’autonomia didattica »aggiungere le seguenti parole: « e la libertàdi scelta dei docenti ».

* 6. 7. Centemero.

Al comma 1, lettera b), premettere alnumero 1) il seguente: 01. all’articolo 15,comma 1, dopo le parole: « fatta salval’autonomia didattica » aggiungere le se-guenti: « e la libertà di scelta dei docenti ».

* 6. 29. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera b), premettere alnumero 1) il seguente: 01. all’articolo 15,comma 1, dopo le parole: fatta salva l’au-

tonomia didattica aggiungere le seguenti: ela libertà di scelta dei docenti.

* 6. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo leparole: nell’eventuale adozione, aggiungerele seguenti: oppure nell’indicazione deglistrumenti alternativi prescritti, in coe-renza con il POF, con l’ordinamento sco-lastico e con il limite del tetto di spesa.

** 6. 8. Centemero.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopole parole: nell’eventuale adozione aggiun-gere le seguenti: oppure nell’indicazionedegli strumenti alternativi prescelti, incoerenza con il POF, con l’ordinamentoscolastico e con il limite del tetto di spesa.

** 6. 36. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sopprimere ilnumero 3.

* 6. 11. Centemero.

Al comma 1, lettera b) sopprimere ilpunto 3).

* 6. 31. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, la lettera b) sopprimere ilnumero 3).

* 6. 37. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sostituire ilpunto 3) con il seguente:

3) L’ultimo periodo dell’articolo 15,comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai

Giovedì 10 ottobre 2013 — 76 — Commissione VII

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seguenti: Il dirigente scolastico, prima diporre in votazione la proposta di deliberadi adozione dei libri di testo, effettua unaverifica di compatibilità della stessa con ilrispetto dei tetti di spesa prefissati. In casodi superamento, invita il Collegio a rifor-mare la proposta medesima. In ogni caso,egli non pone in votazione proposte chenon siano compatibili con i limiti di spesapredetti.

Le delibere eventualmente adottate inviolazione dei limiti di spesa fissati sononulle e non eseguibili. Il dirigente che leabbia ammesse a votazione, o comunqueabbia loro dato seguito con atti ammini-strativi propri del suo ufficio, commetteillecito disciplinare.

6. 17. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chi-mienti, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera b) sostituire ilcapoverso 3) con il seguente:

3) Sono nulle e non producono effettile delibere del collegio dei docenti chedeterminano il superamento dei predettitetti di spesa.

6. 13. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero3), aggiungere il seguente:

3)-bis. All’articolo 15, dopo il comma2, è inserito il seguente « 2-bis. Sempre alfine di potenziare la disponibilità e lafruibilità, a costi contenuti di testi, docu-menti e strumenti didattici da parte dellescuole, degli alunni e delle loro famiglie,nel termine di un triennio, a decorreredall’anno scolastico 2014/2015 anche alfine di consentire ai protagonisti del pro-cesso educativo di interagire efficacementecon le moderne tecnologie digitali e mul-timediali in ambienti con software opensource e di sperimentare nuovi contenuti emodalità di studio con processo di costru-zione dei saperi, ogni dipartimento negliistituti scolastici elabora il materiale di-

dattico digitale per una specifica disciplinache potrà essere assunta come libri ditesto per la disciplina di riferimento; l’ela-borazione di ogni prodotto verrà affidatoad un docente supervisore che crea unostaff di docenti in collaborazione con glistudenti delle proprie classi in orario cur-riculare nel corso dell’anno scolastico.L’opera didattica multimediale sarà regi-strata con licenza creative commons « At-tribuzione-Non Commerciale-Condividiallo stesso modo (CC BY-NC-SA) » e suc-cessivamente inviata entro la fine del-l’anno scolastico al MIUR che individueràun sistema per renderla disponibile a tuttele scuole pubbliche del territorio italianoanche adoperando piattaforme digitali giàpreesistenti prodotte da reti nazionali diistituti scolastici e nell’ambito di progettipilota del Piano Nazionale Scuola Digitaledel MIUR per l’azione “Editoria DigitaleScolastica” ».

6. 18. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero3, aggiungere il seguente:

3-bis. all’articolo 15 del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, dopo il comma 2, è inserito ilseguente: « 2-bis. Lo Stato promuove losviluppo della cultura digitale, definiscepolitiche di incentivo alla domanda diservizi digitali e favorisce l’alfabetizza-zione informatica tramite una nuova ge-nerazione di testi scolastici su piattaformeaperte che prevedano la possibilità diazioni collaborative tra docenti, studentied editori, nonché la ricerca e l’innova-zione tecnologiche, quali fattori essenzialidi progresso e opportunità di arricchi-mento economico, culturale e civile comeprevisto dall’articolo 8 del decreto legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82.

6. 19. Marzana, Chimienti, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 77 — Commissione VII

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Al comma 1, lettera b), dopo il numero3), aggiungere in fine il seguente:

3-bis) all’articolo 15, comma 3, dopola lettera c), aggiungere in fine la seguente:« il prezzo di vendita degli addenda ai testiscolastici, contenenti eventuali aggiorna-menti e integrazioni, che devono essereresi disponibili separatamente e acquista-bili in formato digitale e/o a stampa, e deitetti di spesa per ciascun anno scolasticonel rispetto dei diritti patrimoniali dell’au-tore e dell’editore ».

6. 21. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-scia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, DiBenedetto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere in fine la seguente:

b-bis) l’articolo 11, comma 2, delDecreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito conil seguente: « Fermo restando quanto di-sposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, i competenti organi scolastici adot-tano libri di testo in relazione ai qualil’editore si è impegnato a mantenere in-variato il contenuto nel quinquennio, salvoche per la pubblicazione di eventuali ap-pendici di aggiornamento da rendere se-paratamente disponibili. Salva la ricor-renza di specifiche e motivate esigenze,connesse con la modifica di ordinamentiscolastici ovvero con la scelta di testi informato misto o scaricabili da internet,l’adozione dei libri di testo avviene nellascuola primaria con cadenza quinquen-nale, a valere per il successivo quinquen-nio, e nella scuola secondaria di primo esecondo grado ogni sei anni, a valere peri successivi sei anni. Il dirigente scolasticovigila affinché le delibere dei competentiorgani scolastici concernenti l’adozione deilibri di testo siano assunte nel rispettodelle disposizioni vigenti.

6. 20. Brescia, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Simone Valente, D’Uva, Di Be-nedetto.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) Ai numeri 18) e 35) dellatabella A, parte II, allegata al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni,dopo la parola: « libri » aggiungere: « ancheutilizzati per la didattica » e sono inseritele seguenti: « anche se fissati su supportodiverso da quello cartaceo e distribuitiattraverso piattaforma telematica ».

6. 30. Malpezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo15 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133 e successive modifica-zioni sono valide indistintamente per tuttele istituzioni scolastiche del sistema na-zionale di istruzione.

Conseguentemente al comma 2, sosti-tuire le parole: istituzioni scolastiche sta-tali con le seguenti: istituzioni scolastichedel sistema nazionale di istruzione.

6. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 2, sostituire la parola: ridurrecon la seguente: contenere.

* 6. 10. Centemero.

Al comma 2, sostituire la parola: ridurrecon la seguente: contenere.

* 6. 38. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: istitu-zioni scolastiche statali con le seguenti:istituzioni del sistema nazionale di istru-zione.

6. 1. Centemero, Lainati, Palmieri, Pe-trenga, Longo.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 78 — Commissione VII

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Al comma 2, sostituire le parole: lasomma complessiva di euro 2,7 milioninell’anno 2013 ed euro 5,3 milioni perl’anno 2014 con le seguenti: la sommacomplessiva di euro 10 milioni nell’anno2013 ed euro 15 milioni nell’anno 2014.

6. 2. Censore.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: di libri di testo inserire le seguenti:per il trenta per cento della somma com-plessiva e dopo le parole: e dispositivi perla lettura di materiali didattici digitali daconcedere in comodato d’uso inserire leseguenti: per il restarne 70 per cento.

6. 22. Brescia, Battelli, Di Benedetto, Si-mone Valente.

Al comma 2, dopo le parole: in como-dato d’uso, inserire le seguenti: nel rispettodei diritti patrimoniali dell’autore e del-l’editore connessi all’utilizzo indicato.

* 6. 9. Centemero.

Al comma 2, dopo le parole: in como-dato d’uso, inserire le seguenti: , nel ri-spetto dei diritti patrimoniali dell’autore edell’editore connessi all’utilizzo indicato.

* 6. 39. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine il se-guente periodo:

« È data inoltre facoltà ai singoli istitutiscolastici di acquistare i libri usati distudenti che hanno frequentato la mede-sima scuola, e darli in comodato d’usosempre a studenti regolarmente iscritti efrequentanti lo stesso istituto ».

6. 23. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Si-mone Valente, Di Benedetto, D’Uva,Vacca, Battelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 2014, è stanziata lasomma di 50 milioni di euro destinata aiComuni per il rimborso dei libri di testo,erogati gratuitamente, per tutti gli alunnidella scuola primaria, secondo quanto pre-visto dagli articoli 42 e 45 del decreto delPresidente della Repubblica 616/77.

Resta confermato il finanziamento paria 103 milioni di euro, appostati sul capi-tolo 1574 del Ministero dell’interno, per lagratuità, totale o parziale, dei libri di testoin favore degli alunni che adempiono l’ob-bligo scolastico in possesso dei requisitirichiesti, in riferimento all’articolo 27della legge 448/98.

* 6. 12. Giancarlo Giordano, Costantino,Fratoianni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 2014, è stanziata lasomma di 50 milioni di euro destinata aiComuni per il rimborso dei libri di testo,erogati gratuitamente, per tutti gli alunnidella scuola primaria, secondo quanto pre-visto dagli artt.42 e 45 del decreto delPresidente della Repubblica 616/77.

Resta confermato il finanziamento pari103 milioni di euro, appostati sul capitolo1574 del Ministero dell’interno, per lagratuità, totale o parziale, dei libri di testoin favore degli alunni che adempiono l’ob-bligo scolastico in possesso dei requisitirichiesti, in riferimento all’articolo 27della legge 448/98.

* 6. 40. Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I contenuti digitali integratividevono essere adeguati alle esigenze deglialunni diversamente abili, e in particolareper le categorie DSA (Disturbi specifici diapprendimento) e BES (Bisogni educativispeciali).

6. 24. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Si-mone Valente, Di Benedetto, D’Uva,Vacca, Battelli, Chimienti.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 79 — Commissione VII

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al numero 18 della Tabella A,parte II, allegata al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esuccessive modificazioni e integrazioni,dopo la parola: « libri, » è aggiunta laseguente: « libri di testo di cui all’articolo151 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, in formato elettronico, ».

6. 25. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,

D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 74, comma 1, letterac), del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da:« , a condizione che » fino a: « commer-ciabili separatamente » sono soppresse.

6. 32. Malpezzi.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 80 — Commissione VII

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ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovepossibile conseguentemente dopo le parole:scuola primaria aggiungere le seguenti:l’eguale accesso dei minori al servizio diristorazione scolastica.

7. 14. Scuvera, Lenzi, Biondelli, Sbrollini,Amato, Capone, Carnevali, D’Incecco.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ovepossibile,.

7. 22. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole: conparticolare riferimento alla scuola prima-ria con le seguenti: per le scuole di ogniordine e grado.

* 7. 5. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1, sostituire le parole: conparticolare riferimento alla scuola prima-ria con le seguenti: per le scuole di ogniordine e grado.

* 7. 13. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: conparticolare riferimento alla scuola prima-ria con le seguenti: per le scuole di ogniordine e grado.

** 7. 17. Buonanno.

Al comma 1, sostituire le parole: conparticolare riferimento alla scuola prima-

ria con le seguenti: per le scuole di ogniordine e grado.

** 7. 30. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: , conparticolare riferimento alla scuola prima-ria, con le seguenti: per tutte le scuolepubbliche di ogni ordine e grado.

7. 21. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, sostituire le parole: conparticolare riferimento alla scuola prima-ria con le seguenti: con riferimento siaall’istruzione scolastica, sia all’istruzione eformazione professionale.

7. 10. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: allascuola primaria con le seguenti: alla scuolasecondaria di primo grado e al primobiennio della scuola secondaria di secondogrado.

7. 23. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: scuolaprimaria aggiungere le seguenti: e secon-daria di primo grado.

7. 7. Santerini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanocon le seguenti: sentita la Conferenza uni-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 81 — Commissione VII

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ficata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 7. 15. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanocon le seguenti: sentita la Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 7. 20. Giancarlo Giordano, Costantino,Fratoianni.

Al comma 2, sostituire le parole: laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e Bolzano con le seguenti: Con-ferenza Unificata Stato-Regioni ed auto-nomie locali.

** 7. 29. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 2, sostituire le parole: laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e Bolzano con le seguenti: Con-ferenza Unificata Stato-Regioni ed auto-nomie locali.

** 7. 31. Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzanoinserire le seguenti: e la Conferenza Uni-ficata.

7. 27. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chi-mienti, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano con le seguenti: Confe-renza Unificata Stato-Regioni ed autono-mie locali.

7. 18. Buonanno.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: le province autonome di Trento eBolzano inserire le seguenti: previo studioapprofondito delle necessità e delle stra-tegie tramite l’invio di un questionarioelettronico ad un campione di scuole ita-liane che permetta una condivisione e unaconcertazione con i docenti.

7. 24. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: e di Bolzano, aggiungere le seguenti:e tenuto conto di quanto disposto daicontratti collettivi nazionali di lavoro inmateria,.

7. 16. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: i metodi didattici con le seguenti: lelinee guida in materia di metodi didattici.

7. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: vengono indicati gli obiettivi, com-preso il rafforzamento delle competenze dibase, i metodi didattici, che contemplanosoluzioni innovative inserire le seguenti:anche con l’istituzione di figure tutor che

Giovedì 10 ottobre 2013 — 82 — Commissione VII

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accompagnino gli studenti da un ciclo distudi ad un altro.

7. 25. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: che possono avvalersi inserire leseguenti: della collaborazione degli EntiLocali e delle figure professionali ad essicollegate, delle cooperative di educatoriprofessionali, nonché.

7. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: possonoavvalersi di associazioni e fondazioni pri-vate senza scopo di lucro, aggiungere leseguenti: , incluse le Associazioni iscritte alForum delle Associazioni Studenteschemaggiormente rappresentative,.

7. 19. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 2, dopo le parole: associazionie fondazioni private aggiungere le seguenti:tra cui le Associazioni iscritte al Forumdelle Associazioni Studentesche maggior-mente rappresentative.

7. 9. Zampa.

Al comma 2, sostituire le parole da:associazioni e fondazioni private senzascopo di lucro fino a: dell’Istruzione edella Ricerca con le seguenti: di associa-zioni studentesche aventi rappresentanzenegli istituti.

7. 26. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chi-mienti, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere le parole: senzascopo di lucro.

7. 6. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1aggiungere le seguenti: del presente arti-colo.

7. 32. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: e di euro11,4 milioni per l’anno 2014 aggiungere leseguenti: destinabili sia alle spese di fun-zionamento del Programma di cui alcomma 1, sia a compenso delle prestazioniaggiuntive del personale docente coinvolto.

7. 28. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguentecomma:

3-bis. All’articolo 135 del decreto legi-slativo 16 aprile 1994, n. 297 sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) « il comma 2 è sostituito dal se-guente:

2. Per l’insegnamento relativo allascuola primaria presso gli istituti peniten-ziari è istituito un ruolo speciale, al qualepossono accedere, ai sensi dell’articolo399, i docenti in possesso dei requisitiprescritti per la partecipazione ai concorsiper la scuola primaria e del titolo dispecializzazione di cui al comma 7 »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. I docenti del ruolo speciale dellescuole primarie presso gli istituti peniten-ziari sono incardinati nei Centri provin-ciali d’istruzione per gli adulti, ai sensidell’articolo 1, comma 2 del decreto delPresidente della Repubblica 4 ottobre2012, n. 263. Possono chiedere il trasferi-mento ad altro centro provinciale ai sensidella normativa vigente. Ad essi spetta iltrattamento giuridico ed economico deidocenti di scuola primaria ».

c) al comma 6 le parole « elementaricarcerarie » sono sostituite dalle parole:« primarie presso gli istituti penitenziari »;

Giovedì 10 ottobre 2013 — 83 — Commissione VII

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d) al comma 7 le parole: « I docentielementari del ruolo speciale » sono sosti-tuite dalle parole: « I docenti del ruolospeciale delle scuole primarie presso gliistituti penitenziari »;

e) dopo il comma 7, è aggiunto ilcomma:

7-bis. Nelle more dell’istituzione deicorsi di specializzazione di cui al comma7, costituisce titolo di accesso al ruolospeciale l’aver maturato almeno 3 anni diservizio nei percorsi di cui al comma 1 discuola primaria ».

7. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell’articolo 34 deldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguentecomma 1-bis: « Gli elenchi di cui alcomma 1 sono rilasciati, anche periodica-mente, alle istituzioni del primo e delsecondo ciclo del sistema educativo diistruzione e di formazione di cui all’arti-colo 1, comma 3 del decreto legislativo 15aprile 2005, n. 76 che ne facciano richie-sta al fine di informare la popolazioneresidente in merito alla propria offertaformativa ».

7. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 1, comma 1, del de-creto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sonoabrogate le parole: « dai 15 ai 18 anni ».

3-ter. Sono apportate le seguenti mo-dificazioni alle legge 28 marzo 2003, n. 53:

a) all’articolo 4, comma 1, sono abro-gate le parole: « che hanno compiuto ilquindicesimo anno di età »;

b) all’articolo 4, comma 1, lettera a),sono abrogate le parole: « dai 15 ai 18anni ».

7. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all’articolo 3del decreto legislativo 14 gennaio 2008,n. 21, è autorizzata la spesa annua di euro1,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 5milioni a decorrere dall’esercizio finanzia-rio 2014, quale contributo per le spese diorganizzazione e programmazione delleattività nell’ambito delle risorse agli stessifini previste nell’ambito di finanziamentidi programmi europei e internazionali e aquelle disponibili in base al programma« Garanzia giovani » dell’Unione europea,le quali potranno essere utilizzate ancheper iniziative di orientamento per gli stu-denti delle scuole secondarie di primogrado. Le risorse sono assegnate diretta-mente alle istituzioni scolastiche, sullabase del numero di studenti interessati.

7. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni didispersione scolastica si promuove la pra-tica sportiva nel tessuto sociale, qualefattore di benessere individuale, coesione esviluppo culturale ed economico, e si prov-vede alla possibilità di inserire nel pianodell’offerta formativa extracurriculare l’at-tività motoria. Tali attività sono finalizzateall’acquisizione delle competenze motoriee di stili di vita attivi, nel rispetto delleIndicazioni Ministeriali per il Curricolo. Aimaggiori oneri derivanti dal presentecomma si provvede mediante utilizzo diquota parte del progetto di alfabetizza-zione motoria promosso dal Coni e dalMIUR.

7. 12. Coccia, Coscia, Carocci, Rocchi,Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè,Bossa, D’Ottavio, Fossati, La Marca,Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi,Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,Rampi, Zampa.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 84 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per l’educazione al contrasto dellaviolenza sessuale e di genere).

1. Al fine di sensibilizzare, informare eformare le studentesse e gli studenti e diprevenire la violenza nei confronti delledonne e la discriminazione di genere, leistituzioni scolastiche, singolarmente o inrete, promuovono l’educazione alla rela-zione, all’affettività, alla lotta alla discri-minazione, alla parità di genere e controla violenza.

2. Gli interventi si inseriscono nell’am-bito delle Indicazioni nazionali per il cur-riculo della scuola dell’infanzia e delprimo ciclo di istruzione, delle Indicazioninazionali per i licei e delle linee guida pergli istituti tecnici e professionali, nellaprogrammazione didattica curriculare edextracurriculare e nella progettazione delpiano dell’offerta Formativa delle istitu-zioni scolastiche di ogni ordine e grado,anche attraverso un’adeguata valorizza-zione della tematica nei libri di testo.

3. A tale scopo le scuole possono sti-pulare convenzioni con istituzioni, enti,associazioni o agenzie operanti sul terri-torio che intendono dare il loro apportoalla realizzazione di specifici obiettivi.

7. 01. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Accoglienza ed alfabetizzazione degli stu-denti stranieri che non conoscono la lingua

italiana).

1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all’istruzione degli stranieri di cuiall’articolo 38 del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,garantito per almeno dieci anni ai sensidell’articolo 1, comma 622, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-

dificazioni, il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca dispone che leistituzioni scolastiche primarie e seconda-rie di primo grado istituiscano classi-ponteper gli studenti stranieri che non cono-scono la lingua italiana, presso ciascunaistituzione ovvero in rete tra istituti, conpriorità nei comuni a forte immigrazione.La finalità delle classi-ponte è quella difornire un percorso intensivo di alfabetiz-zazione nella lingua e nella cultura ita-liane.

2. Le istituzioni scolastiche, in confor-mità a quanto previsto dal comma 1,attuano piani di studio personalizzati cheprevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di inse-gnanti opportunamente formati nella di-dattica della lingua italiana come secondalingua;

b) il costante monitoraggio delle clas-si-ponte da parte degli organi collegiali,con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anchetecnologici, per attuare percorsi didatticipersonalizzati, in relazione alle diversesituazioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di va-lorizzazione della cultura italiana;

e) l’allestimento di un archivio dimateriali didattici a disposizione degli in-segnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, lafamiglia dello studente immigrato e leistituzioni locali;

g) l’educazione alla cittadinanza;

h) l’educazione alla legalità.

3. Il Governo è delegato ad emanare,entro 3 mesi dall’entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto-legge, norme per l’organizzazione delleclassi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazionedella presente legge, valutati in 50 milionidi euro, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, ai

Giovedì 10 ottobre 2013 — 85 — Commissione VII

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fini del bilancio triennale 2013-2015, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2013, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero della pubblica istruzione. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

7. 02. Buonanno.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Attività didattica svolta dai docenti neicentri estivi).

1. Nelle scuole comunali che organiz-zano i centri estivi, i docenti assicurano lapropria disponibilità lavorativa nella sta-gione, per un periodo minimo di 15 giorni,anche non consecutivi.

2. L’organizzazione, i periodi di aper-tura e gli orari dei centri di cui al comma1 sono decisi dai competenti organi sco-lastici.

3. L’attività svolta viene computata nel-l’anzianità di servizio ai fini previdenziali;con successivo decreto ministeriale, daemanarsi entro il 31 gennaio 2013, sa-ranno stabiliti i criteri di computo delpunteggio da attribuire ai docenti perl’attività svolta nei cesti estivi alla fine diogni anno scolastico.

4. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2014, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 47,secondo comma, della legge 20 maggio1985, n. 222, relativamente alla quota del-l’otto per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF) destinataallo Stato.

7. 03. Buonanno.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Attività didattica svolta in privato).

1. Nell’ambito delle misure di contrastoalle pratiche di elusione ed evasione fiscalee al fine di garantire un’offerta formativapiù ampia per gli studenti, a partire dal-l’anno scolastico 2013-2014, i docenti cheintendano svolgere anche attività didatticaprivata, al di fuori del normale orarioscolastico e ad esclusione degli alunni delleproprie classi, devono avvalersi delle strut-ture della propria o di altra istituzionescolastica.

2. I competenti organi scolastici hannoil compito di fissare i criteri per l’accessoall’attività da parte dei docenti, fissandonetempi e procedure, avendo cura di definirela prestazione, la relativa retribuzione ora-ria e le modalità di riscossione dellastessa. Il docente è tenuto al rilascio diregolare fattura e la spesa è detraibiledalle imposte.

3. Il docente devolve alla strutturascolastica per l’utilizzo dei locali, dei ser-vizi di segreteria e di quant’altro sia ne-cessario allo svolgimento della prestazionecirca il 5 per cento del proprio compenso.

4. Il pagamento del compenso deveavvenire tramite mezzi di pagamento cheassicurino la tracciabilità della correspon-sione dell’importo.

5. È fatto divieto ai docenti di svolgerel’attività libero professionale di cui alcomma 1, presso sedi diverse dagli istitutiscolastici, pena una sanzione pari a 100euro per ogni ora di lezione svolta. Per idirigenti scolastici che non provvedanoall’organizzazione dell’attività medesima, èprevista la decurtazione dalla retribuzionepari ad almeno il 20 per cento o, nel casodi grave inadempienza, la destituzione dal-l’incarico.

6. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2014, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 47,secondo comma, della legge 20 maggio

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1985, n. 222, relativamente alla quota del-l’otto per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF) destinataallo Stato.

7. 04. Buonanno.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All’articolo 193 dei decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 èinserito il seguente comma:

2-bis. I candidati agli esami di idoneitàsostengono i relativi esami presso istitu-zioni scolastiche, statali o paritarie, ubi-cate nei comuni di residenza. In caso diassenza nel comune dell’indirizzo di studioprescelto, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche ubicate nellaprovincia di residenza. Nel caso di assenzaanche in questa del medesimo indirizzo, icandidati sostengono gli esami presso isti-tuzioni scolastiche ubicate nella regione diresidenza e, nel caso di assenza del me-desimo indirizzo anche nella regione diresidenza, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche ubicate nelleregioni immediatamente confinanti. L’isti-tuzione scolastica, alla quale il candidatopresenta la domanda di ammissione agliesami di idoneità, non può accogliere unnumero di candidati superiore al cin-quanta per cento degli alunni iscritti efrequentanti l’indirizzo di studio indicatonella domanda medesima ».

2. All’articolo 1, comma 4 della legge 10marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine ilseguente periodo:

i) Attestazione di quietanza del paga-mento degli stipendi di tutti i contrattiindividuali di lavoro del personale diri-gente e insegnante ».

3. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62 dopoil comma 7 è aggiunto il comma 7-bis:

Per il mantenimento della parità ilgestore o il rappresentante legale dell’isti-tuto o della scuola deve dichiarare, pre-sentando le relative documentazioni o at-testazioni, ogni anno scolastico, al compe-tente ufficio scolastico regionale, la per-manenza del possesso dei seguentirichiesti:

a) i dati relativi al coordinatore delleattività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classie degli alunni frequentanti;

c) la composizione degli organi col-legiali;

d) la delibera dei competenti organicollegiali di adozione del piano dell’offertaformativa (POF), che deve essere conser-vato agli atti della scuola;

e) attestazione di quietanza del pa-gamento degli stipendi di tutti ì contrattiindividuali di lavoro del personale diri-gente e insegnante.

In caso di mancata osservanza delleprescrizioni, l’ufficio scolastico revoca ilriconoscimento della parità scolastica.

4. All’articolo 1, comma 5 della legge 10marzo 2000, n. 62 è abrogato il seguenteperiodo: « Tali istituzioni, in misura nonsuperiore a un quarto delle prestazionicomplessive, possono avvalersi di presta-zioni volontarie di personale docente pur-ché fornito di relativi titoli scientifici eprofessionali ovvero ricorrere anche acontratti di prestazione d’opera di perso-nale fornito dei necessari requisiti.

7. 05. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chi-mienti, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

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ART. 8.

Sostituire la rubrica con la seguente:(percorsi di orientamento per gli studentidelle scuole).

Conseguentemente, al comma 1, sosti-tuire le parole: alle scuole secondarie disecondo grado con le seguenti: all’ultimoanno delle scuole secondarie di primogrado e agli ultimi due anni delle scuolesecondarie di secondo grado.

8. 15. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Nella rubrica, dopo le parole: scuolesecondarie di secondo grado inserire leseguenti: del sistema nazionale di istru-zione.

8. 6. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1, sostituire le parole: allescuole secondarie di secondo grado con leseguenti: ai percorsi di secondo grado delsistema educativo di istruzione e forma-zione.

8. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 1, dopo le parole: per glistudenti iscritti alle scuole secondarie disecondo grado aggiungere le seguenti: delsistema nazionale di istruzione.

8. 7. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1:

all’alinea, sostituire le parole: dallaGaranzia giovani con le seguenti: dal pro-gramma europeo Garanzia per i giovani dicui all’articolo 5 del decreto-legge 28 giu-

gno 2013, n. 76, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Conseguentemente:

alla lettera b), dopo la parola: com-mercio aggiungere le seguenti: , industria,artigianato e agricoltura;

al comma 2, dopo le parole: n. 21,aggiungere le seguenti: come modificato dalpresente articolo, e sostituire la parola:potranno con la seguente: possono.

8. 18. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) le attività inerenti ai percorsi diorientamento, che eccedano l’orario d’ob-bligo, possono essere remunerate con ilFondo delle istituzioni scolastiche nel ri-spetto della disciplina in materia di con-trattazione integrativa.

8. 17. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani,Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Otta-vio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Nar-duolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nar-delli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), primo periodo,sostituire le parole: sono ricomprese tra leattività funzionali all’insegnamento nonaggiuntive e riguardano l’intero corpo do-cente con le seguenti: sono comprese tra leattività funzionali all’insegnamento ag-giuntive da svolgere e remunerare limita-tamente alla disponibilità finanziaria diciascun istituto, e sopprimere il secondoperiodo.

8. 8. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

All’articolo 8, comma 1, lettera b), dopole parole: agenzie per il lavoro aggiungerele seguenti: , associazioni di categoria, entipubblici e privati.

8. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

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Al comma 1, lettera b), in fine, inserirele seguenti parole: ovvero con proprie ri-sorse tecniche, umane, finanziarie, attrez-zature e laboratori.

8. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

Al comma 1, lettera c), sostituire leparole: negli ultimi due anni con le se-guenti: negli ultimi due anni di corso dellascuola secondaria di secondo grado e nel-l’ultimo anno di corso della scuola secon-daria di primo grado.

8. 9. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera c), inserire la se-guente:

c-bis) in presenza di alunni con di-sabilità certificata sono previsti interventispecifici finalizzati all’orientamento e voltia offrire alle famiglie strumenti utili perindirizzare la scelta del percorso forma-tivo. Tali percorsi di orientamento si in-seriscono strutturalmente nell’ultimo annodi corso della scuola secondaria di primogrado e negli ultimi due anni della scuolasecondaria di secondo grado.

8. 10. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, infine, il seguente periodo: Mediante un ap-posito portale telematico approntato dalMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca gli studenti degli ultimi dueanni della scuola secondaria superiorepossono chiedere di ricevere sul loro in-dirizzo di posta elettronica le informazioniriguardanti le iniziative di orientamento ele modalità di accesso agli interventi re-

gionali di diritto allo studio di cui aldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserirela seguente:

d-bis) inserire all’articolo 2 comma 3del decreto legislativo 14 gennaio 2008,n. 21 « tra cui le Associazioni iscritte alForum delle Associazioni studenteschemaggiormente rappresentative » dopo « perla progettazione, realizzazione e valuta-zione dei percorsi e delle iniziative previ-ste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui aicommi medesimi stipulano specifiche con-venzioni, aperte alla partecipazione di al-tre istituzioni, enti, associazioni, imprese,rappresentanze del mondo del lavoro edelle professioni ».

8. 12. Zampa.

Al comma 1, capoverso, dopo la letterad) aggiungere la seguente:

d-bis) all’articolo 2, comma 3, dopo leparole: « aperte alla partecipazione di altreistituzioni, enti, associazioni, », aggiungerele seguenti: « , incluse le Associazioniiscritte al Forum delle Associazioni Stu-dentesche maggiormente rappresenta-tive, ».

8. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Co-stantino.

Al comma 2, dopo le parole: a decorreredall’anno 2014 aggiungere le seguenti: dicui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioniparitarie.

8. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,Petrenga.

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Al comma 2, sostituire le parole: orga-nizzazione e programmazione con le se-guenti: organizzazione, programmazione erealizzazione.

8. 14. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: sulla base del numero di studentiinteressati con le seguenti: sulla base delnumero totale degli studenti iscritti all’ul-timo anno di corso della scuola secondariadi primo grado e agli ultimi due anni dicorso della scuola secondaria d i secondogrado.

8. 11. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. Al raggiungimento delle finalità dicui all’articolo 7 in materia di preven-zione e contrasto della dispersione sco-lastica, concorrono le strutture formativeaccreditate dalle Regioni per la realizza-zione di percorsi di istruzione e forma-zione professionale (IeFP) per l’assolvi-mento dell’obbligo di istruzione e per ilconseguimento di qualifiche e diplomiprofessionali, anche in apprendistato, inattuazione del diritto/dovere all’istruzionee alla formazione di cui al decreto le-gislativo n. 76/2005 sino al consegui-mento di almeno una qualifica entro il18esimo anno di età. A presidio deirelativi livelli essenziali delle prestazionidi cui al capo III del decreto legislativon. 226/05, è ripristinata l’autorizzazionedi spesa ivi prevista all’articolo 30,comma 1, per il medesimo importo iviindicato, a decorrere dall’anno 2014.

2. I pagamenti relativi all’attuazione deipercorsi di cui al comma 2, sostenuti dacontributi erogati a tal fine dallo Stato alleregioni, sono esclusi, nei limiti dei relativiimporti, dai limiti del patto di stabilitàinterno delle regioni.

8. 04. Causin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cuiall’articolo 8 e i piani di intervento di cuiall’articolo 2, comma 14, del decreto leggen. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014,comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo eformativo dei percorsi in apprendistato,attraverso periodi di formazione inazienda degli studenti della scuola secon-daria superiore, a partire dal primo bien-nio del secondo ciclo, con particolare ri-ferimento agli istituti tecnici e professio-nali, organizzati dai poli tecnico profes-sionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella leggen. 35/2012;

b) sostenere la diffusione dell’appren-distato di alta formazione nei percorsidegli istituti tecnici superiori (I.T.S.), an-che attraverso misure di incentivazionefinanziaria previste dalla programmazioneregionale nell’ambito degli ordinari stan-ziamenti destinati agli ITS nel bilancio delministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e di quelli destinati sostegnoall’apprendistato dal ministero del lavoro edelle politiche sociali;

c) sostenere la diffusione dell’ap-prendistato di alta formazione nell’am-bito dei corsi di laurea triennale e ma-

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gistrale, attraverso una sperimentazioneche incentivi le Università e le imprese aprogettare e attuare percorsi di laurea direciproco interesse, con un adeguato nu-mero di crediti e una progettazione for-mativa congiunta. Le convenzioni tra im-prese ed università dovranno stabilire ilnumero di ore necessarie di didatticafrontale in sede universitaria, il numerodi contratti di apprendistato disponibili, icriteri e i limiti quantitativi per l’indivi-duazione degli studenti con cui stipularei contratti di apprendistato, i crediti ri-conosciuti alla formazione in azienda so-stitutivi di quelli attribuiti per il supe-ramento di prove di esame anche inderoga all’articolo 14, comma 1, dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240, determi-nati con decreto del Ministro dell’istru-zione, università e ricerca da emanarsientro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

2. Al raggiungimento delle finalità dicui all’articolo 7 in materia di prevenzionee contrasto della dispersione scolastica,concorrono le strutture formative accre-ditate dalle Regioni per la realizzazione dipercorsi di istruzione e formazione pro-fessionale (IeFP) per il conseguimento diqualifiche e diplomi professionali, anchein apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione dicui al decreto legislativo n. 76/2005 sino alconseguimento di almeno una qualificaentro il 18 esimo anno di età. A presidiodei relativi livelli essenziali delle presta-zioni di cui al capo III del decreto legi-slativo n. 226/05, è ripristinata l’autoriz-zazione di spesa prevista all’articolo 30,comma 1, del decreto medesimo, per ilmedesimo importo ivi indicato, a decor-rere dall’anno 2014.

3. I pagamenti relativi all’attuazione deipercorsi di cui al comma 2, sostenuti dacontributi erogati a tal fine dallo Stato alleregioni, sono esclusi, nei limiti dei relativiimporti, dai limiti del patto di stabilitàinterno delle regioni.

* 8. 01. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cuiall’articolo 8 e i piani di interventi di cuiall’articolo 2, comma 14, del decreto-leggen. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014,comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo eformativo dei percorsi in apprendistato,attraverso periodi di formazione inazienda degli studenti della scuola secon-daria superiore, a partire dal primo bien-nio del secondo ciclo, con particolare ri-ferimento agli istituti tecnici e professio-nali, organizzati dai poli tecnico profes-sionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella leggen. 235/2012;

b) sostenere la diffusione dell’appren-distato di alta formazione nei percorsidegli istituti tecnici superiori (I.T.S.), an-che attraverso misure di incentivazionefinanziaria previste dalla programmazioneregionale nell’ambito degli ordinari stan-ziamenti destinati agli ITS nel bilancio delministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e di quelli destinati sostegnoall’apprendistato dal ministero del lavoro edelle politiche sociali;

c) sostenere la diffusione dell’appren-distato di alta formazione nell’ambito deicorsi di laurea triennale e magistrale,attraverso una sperimentazione che incen-tivi le Università e le imprese a progettaree attuare percorsi di laurea di reciprocointeresse, con un adeguato numero dicrediti e una progettazione formativa con-giunta. Le convenzioni tra imprese eduniversità dovranno stabilire il numero diore necessarie di didattica frontale in sedeuniversitaria, il numero di contratti diapprendistato disponibili, i criteri e i limitiquantitativi per l’individuazione degli stu-denti con cui stipulare i contratti di ap-prendistato, i crediti riconosciuti alla for-mazione in azienda sostitutivi di quelli

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attribuiti per il superamento di prove diesame anche in deroga all’articolo 14,comma 1, della legge 30 dicembre 2010,n. 240, determinati con decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca da emanarsi entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

8. 02. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. Al raggiungimento delle finalità dicui all’articolo 7 in materia di prevenzionee contrasto della dispersione scolastica,concorrono le strutture formative accre-ditate dalle regioni per la realizzazione dipercorsi di istruzione e formazione pro-fessionale (IeFP) per il conseguimento diqualifiche e diplomi professionali, anchein apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione dicui al decreto legislativo n. 76/2005 sino alconseguimento di almeno una qualificaentro il 18 esimo anno di età. A presidiodei relativi livelli essenziali delle presta-zioni di cui al capo III del decreto legi-slativo n. 226/05, è ripristinata l’autoriz-zazione di spesa prevista dall’articoli 30,comma 1, del decreto medesimo, per ilmedesimo importo ivi indicato, a decor-rere dall’anno 2014.

2. I pagamenti relativi all’attuazione deipercorsi di cui al comma 2, sostenuti dacontributi erogati a tal fine dallo Stato alleregioni, sono esclusi, nei limiti dei relativiimporti, dai limiti del patto di stabilitàintero delle regioni.

8. 03. Centemero, Lainati, Palmieri,Longo, Petrenga.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cuiall’articolo 8 e i piani di intervento di cuiall’articolo 2, comma 14, del decreto leggen. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014,comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo eformativo dei percorsi in apprendistato,attraverso periodi di formazione inazienda degli studenti della scuola secon-daria superiore, a partire dal primo bien-nio del secondo ciclo, con particolare ri-ferimento agli istituti tecnici e professio-nali, organizzati dai poli tecnico profes-sionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella leggen. 35/2012;

b) sostenere la diffusione dell’appren-distato di alta formazione nei percorsidegli istituti tecnici superiori (I.T.S.), an-che attraverso misure di incentivazionefinanziaria previste dalla programmazioneregionale nell’ambito degli ordinari stan-ziamenti destinati agli ITS nel bilancio delministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e di quelli destinati sostegnoall’apprendistato dal ministero del lavoro edelle politiche sociali;

c) sostenere la diffusione dell’ap-prendistato di alta formazione nell’am-bito dei corsi di laurea triennale e ma-gistrale, attraverso una sperimentazioneche incentivi le Università e le imprese aprogettare e attuare percorsi di laurea direciproco interesse, con un adeguato nu-mero di crediti e una progettazione for-mativa congiunta. Le convenzioni tra im-prese ed università dovranno stabilire ilnumero di ore necessarie di didatticafrontale in sede universitaria, il numerodi contratti di apprendistato disponibili, icriteri e i limiti quantitativi per l’indivi-duazione degli studenti con cui stipularei contratti di apprendistato, i crediti ri-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 92 — Commissione VII

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conosciuti alla formazione in azienda so-stitutivi di quelli attribuiti per il supe-ramento di prove di esame anche inderoga all’articolo 14, comma 1, dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240, determi-nati con decreto del Ministro dell’istru-zione, università e ricerca da emanarsientro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

2. Al raggiungimento delle finalità dicui all’articolo 7 in materia di preven-zione e contrasto della dispersione sco-lastica, concorrono le strutture formativeaccreditate dalle Regioni per la realizza-zione di percorsi di istruzione e forma-zione professionale (IeFP) per il conse-guimento di qualifiche e diplomi profes-sionali, anche in apprendistato, in attua-

zione del diritto/dovere all’istruzione ealla formazione di cui al decreto legisla-tivo n. 76/2005 sino al conseguimento dialmeno una qualifica entro il 18 esimoanno di età. A presidio dei relativi livelliessenziali delle prestazioni di cui al capoIII del decreto legislativo n. 226/05, èripristinata l’autorizzazione di spesa pre-vista all’articolo 30, comma 1, del decretomedesimo, per il medesimo importo iviindicato, a decorrere dall’anno 2014.

3. I pagamenti relativi all’attuazione deipercorsi di cui al comma 2, sostenuti dacontributi erogati a tal fine dallo Stato alleregioni, sono esclusi, nei limiti dei relativiimporti, dai limiti del patto di stabilitàinterno delle regioni.

* 8. 05. Il Relatore.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 93 — Commissione VII

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ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Buonanno.

Al comma 1:

all’alinea, sostituire le parole: del de-creto con le seguenti: del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto.

Conseguentemente: al comma 2, sosti-tuire le parole: dall’entrata con le seguenti:dalla data di entrata, dopo le parole: delregolamento aggiungere le seguenti: di cuial decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1999, n. 394, e sostituire leparole: del decreto con le seguenti: deltesto unico di cui al decreto.

9. 5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: fatta salva la verifica annuale diprofitto.

9. 3. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiun-gere il seguente periodo: il permesso non

può comunque essere inferiore ad un annooltre il termine del percorso formativocompiuto.

9. 4. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo la lettera c) del comma 1,articolo 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 ottobre 2012, n. 263 è ag-giunto il seguente:

d) in funzione del conseguimento dellivello A2 di cui alla precedente lettera c)sono previsti, nei limiti dell’organico as-segnato, percorsi di alfabetizzazione e diapprendimento della lingua italiana neiconfronti di adulti stranieri dei quali siastata accertata una situazione di analfa-betismo strumentale o inferiore al livelloA1 del Quadro comune europeo di rife-rimento per le lingue elaborato dal Con-siglio d’Europa, ha durata oraria di talipercorsi è congrua rispetto alle situazioniaccertate ».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bisdell’articolo 9 aggiungere il seguente:

1-ter. Al termine del comma 1, articolo9 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 ottobre 2012, n. 263, dopo lafrase: « in relazione ai percorsi di cuiall’articolo 4, lettere a) e c) » è aggiunto ilseguente testo: « e d) ».

9. 2. Santerini.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 94 — Commissione VII

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ART. 10.

Sostituire la rubrica con la seguente:Finanziamenti per l’edilizia scolastica edetrazioni fiscali.

10. 22. Il Relatore.

Ai commi 1 e 2, ove ricorrono, sostituirele parole: le Regioni con gli enti locali.

10. 10. Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire interventi straor-dinari di ristrutturazione, messa in sicu-rezza, efficientamento energetico di immo-bili di proprietà pubblica adibiti all’istru-zione scolastica, nonché costruzione dinuovi edifici scolastici pubblici, per laprogrammazione triennale 2013-2015, iComuni e le Province, nell’ambito dellaprogrammazione regionale, secondo mo-dalità definite nell’Intesa tra il Governo ele Regioni e Province Autonome di Trentoe Bolzano e le Autonomie locali sull’at-tuazione dei piani di edilizia scolasticaformulati ai sensi dell’articolo 11, commi4-bis e seguenti del decreto-legge 18 otto-bre 2012, n. 179, convertito con modifi-cazioni della legge 17 dicembre2012,n. 221 sottoscritta in ConferenzaUnificata il 1o agosto 2013, possono essereautorizzate dal Ministero dell’economia efinanze, d’intesa con il Ministero dell’istru-zione e della ricerca e con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, a sti-pulare appositi mutui e leasing finanziaritrentennali, con oneri di ammortamento acarico dello Stato, con la Banca europeaper gli investimenti, la Banca di Sviluppodel Consiglio d’Europa, la Cassa Depositi ePrestiti, e con i soggetti autorizzati al-l’esercizio dell’attività bancaria e finanzia-ria, ai sensi del decreto legislativo 1 set-tembre 1993, n. 385. A tal fine sonostanziati contributi pluriennali per euro 40

milioni annui per la durata dell’ammor-tamento del mutuo e del leasing finanzia-rio, a decorrere dall’anno 2015. Le moda-lità di attuazione della presente disposi-zione e del successivo comma 2 sonostabilite con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze di concerto con ilMinistro dell’istruzione e della ricerca econ il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti.

10. 23. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine difavorire aggiungere la seguente prioritaria-mente, e sostituire la parola nonché con leseguenti: e poi la.

10. 9. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: di nuoviedifici scolastici pubblici, aggiungere leseguenti: e la realizzazione di palestrenelle scuole di primo grado e/o interventivolti al miglioramento delle palestre sco-lastiche esistenti.

10. 8. Vezzali.

Al comma 1, sostituire le parole: leRegioni interessate, con le seguenti: i Co-muni e le Province interessate, nell’ambitodella programmazione regionale, secondole modalità definite nell’intesa tra il Go-verno e le Regioni e Province autonome diTrento e Bolzano e le Autonomie localisull’attuazione dei piani di edilizia scola-stica formulati ai sensi dell’articolo 11,commi 4-bis e seguenti del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, sottoscritta in conferenzaunificata il 1o agosto 2013, e sopprimerel’ultimo periodo da: Le modalità di attua-zione, fino a: delle infrastrutture e deitrasporti; e sostituire le parole: a tal finesono stanziati contributi pluriennali pereuro 40 milioni annui per la durata del-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 95 — Commissione VII

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l’ammortamento del mutuo, a decorreredall’anno 2015, con le seguenti: a tal finesono stanziati contributi pluriennali neilimiti delle maggiori entrate derivanti dalcomma 2-bis e comunque non inferiori a750 milioni di euro annui per la duratadell’ammortamento del mutuo, a decor-rere dall’anno 2014.

Conseguentemente al comma 2 sostituirele parole: dalle regioni con le seguenti: daicomuni e dalle province; e dopo il comma2 aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 26 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: « operanouna ritenuta del 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « operano unaritenuta pari all’aliquota del 23% »;

b) al comma 3-bis, primo periodo, leparole: « una ritenuta con aliquota del 20per cento » sono sostituite dalle seguenti:« una ritenuta con l’aliquota del 23% ».

10. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, sostituire le parole: leRegioni interessate, con le seguenti: i Co-muni e le Province interessate, nell’ambitodella programmazione regionale, secondole modalità definite nell’intesa tra il Go-verno e le Regioni e Province autonome diTrento e Bolzano e le Autonomie localisull’attuazione dei piani di edilizia scola-stica formulati ai sensi dell’articolo 11,commi 4-bis e seguenti del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, sottoscritta in conferenzaunificata il 1o agosto 2013 » e sopprimerel’ultimo periodo da « Le modalità di at-tuazione » fino a « delle infrastrutture edei trasporti ».

Conseguentemente, al comma 2, sosti-tuire le parole: dalle regioni con le se-guenti: dai comuni e dalle province, e le

parole delle regioni con le seguenti: deicomuni e delle province

10. 7. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, sostituire le parole: leRegioni interessate possono essere auto-rizzate, con le seguenti i Comuni e leProvince interessate possono essere auto-rizzate, e aggiungere in fine le seguenti, cheterrà conto delle modalità indicate nell’In-tesa di edilizia scolastica sottoscritta il 1o

agosto 2013 in sede di Conferenza Unifi-cata.

Conseguentemente, sostituire il comma 2con il seguente:

2. I pagamenti di cui al comma 1effettuati dai Comuni e dalle Province,finanziati con l’attivazione dei mutui di cuial medesimo comma, sono esclusi dailimiti del patto di stabilità interno deiComuni e delle Province per l’importoannualmente erogato dagli Istituti di cre-dito.

10. 14. D’Ottavio, Ghizzoni, Coscia, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè,Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: leRegioni interessate, con le seguenti: i Co-muni e le Province interessate e aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: , nelrispetto delle modalità indicate nell’Intesadi edilizia scolastica sottoscritta il 1o ago-sto 2013 in sede di Conferenza Unificata ».

Conseguentemente, al comma 2, sosti-tuire le parole: dalle regioni con le se-guenti: dai comuni e dalle province e leparole delle regioni con le seguenti: deicomuni e delle province.

10. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 96 — Commissione VII

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Al comma 1, sostituire le parole leRegioni interessate con le seguenti: i Co-muni e le Province, nell’ambito della pro-grammazione regionale, secondo le moda-lità definite nell’Intesa tra il Governo e leRegioni e Province Autonome di Trento eBolzano e le Autonomie locali sull’attua-zione dei piani di edilizia scolastica for-mulati ai sensi dell’articolo 11, commi4-bis e seguenti del decreto-legge 18 otto-bre 2012, n. 179, convertito con modifi-cazioni dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221 sottoscritta in Conferenza Unificatail 1o agosto 2013 e sopprimere l’ultimoperiodo da: Le modalità di attuazione acon il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti.

Conseguentemente, al comma 2 sosti-tuire alla prima e terza riga le parole leRegioni con i Comuni e le Province.

10. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1, sostituire le parole: leregioni interessate con le seguenti: i Co-muni e le Province, nell’ambito della pro-grammazione regionale, secondo le moda-lità definite nell’Intesa tra il Governo e leRegioni e Province Autonome di Trento eBolzano e le Autonomie locali sull’attua-zione dei piani di edilizia scolastica for-mulati ai sensi dell’articolo 11, commi4-bis e seguenti del decreto-legge 18 otto-bre 2012, n. 179, convertito con modifi-cazioni dalla legge 17 dicembre 2012,n.221 sottoscritta in Conferenza Unificatail 1o agosto 2013.

10. 3. Buonanno.

Al comma 1, sostituire le parole: Mini-stero dell’economia e finanze con le se-guenti: Ministero dell’economia e delle fi-nanze, e dopo le parole: Ministero del-l’istruzione, ovunque ricorrono, inserire leseguenti: , dell’università, sostituire le pa-role: la Banca di Sviluppo con le seguenti:con la Banca di Sviluppo, le parole: laCassa Depositi e Prestiti sono sostituite

dalle seguenti: con la Cassa depositi eprestiti Spa e la parola: successivo è sop-pressa.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-tuire le parole: del decreto con le seguenti:del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto, dopo le parole: n. 917,aggiungere le seguenti: in materia di de-trazione per oneri,, dopo le parole: suc-cessive modificazioni aggiungere il seguentesegno di interpunzione: , e il segno diinterpunzione che precede la parola: non-ché è soppresso.

10. 25. Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: 40 milioni annui con le seguenti:80 milioni annui e le parole dall’anno 2015con le seguenti dall’anno 2014.

Conseguentemente, dopo la lettera a) delcomma 2 dell’articolo 27, aggiungere laseguente:

a-bis) Il Governo provvede, entro 31dicembre 2013 a modificare il regolamentoemanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 2010, n. 223, alfine di conseguire un risparmio annuopari a 80 milioni di euro. Le predettemodifiche acquistano efficacia a decorreredal 1o gennaio 2014.

10. 11. Brescia, Simone Valente, Battelli,Di Benedetto.

Al comma 1, sopprimere l’ultimo pe-riodo da: Le modalità di attuazione a conil Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti.

10. 4. Buonanno.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere,in fine, le parole: da adottare entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto e

Giovedì 10 ottobre 2013 — 97 — Commissione VII

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da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

10. 19. Braga, Mariani.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungerele seguenti parole: con le modalità definitenell’intesa tra il Governo e le Regioni eProvince Autonome di Trento e Bolzano ele autonomie locali sull’attuazione deipiani di edilizia scolastica formulati aisensi dell’articolo 11, commi 4-bis e se-guenti del decreto legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito con modificazioni dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221 sottoscrittain Conferenza unificata del 1o agosto 2013;

10. 15. D’Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Ca-rocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi,Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, PiccoliNardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, il Ministro dell’economia edelle finanze e il Ministro dell’istruzione edella ricerca predispongono congiunta-mente una relazione da trasmettere seme-stralmente al Parlamento sullo stato diavanzamento dei lavori relativi a interventidi edilizia scolastica, nonché sull’anda-mento della spesa destinata ai medesimiinterventi ai sensi del comma 1 del pre-sente articolo, dell’articolo 18, commi da 8a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno2013, n. 69, convertito con modificazionidalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell’arti-colo 11, comma 4-sexies, del decreto legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, nonché nell’ambito degli ul-teriori stanziamenti destinati alle mede-sime finalità nel bilancio dello Stato aisensi della normativa vigente. Ai fini del-l’elaborazione della predetta relazionesono altresì richiesti elementi informativialle amministrazioni territorialmente com-petenti.

10. 21. Mariani, Ghizzoni, Braga, D’Otta-vio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell’istruzione e dellaricerca nella definizione del decreto at-tuativo di cui al terzo periodo del comma1, di concerto con Ministro dell’Economiae delle finanze e con il Ministro delleInfrastrutture e dei trasporti, tiene contodei Piani di edilizia scolastica presentatidalle Regioni.

10. 20. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti,D’Ottavio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I pagamenti di cui al comma 1effettuati dalle Regioni, finanziati con l’at-tivazione dei mutui e dei contratti dileasing finanziario di cui al medesimocomma, sono esclusi dai limiti del patto distabilità interno delle Regioni per l’im-porto annualmente erogato da banche eintermediari finanziari autorizzati.

10. 24. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire alla prima e terzariga le parole: Le Regioni, con le seguenti:I Comuni e le Province.

* 10. 16. Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè,Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi,Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,Rampi, Zampa.

Al comma 2, sostituire alla prima e terzariga le parole: Le Regioni, con le seguenti:I Comuni e le Province.

* 10. 5. Buonanno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. A decorrere dall’anno 2014 nellimite di spesa di 100 milioni di euro ipagamenti effettuati fino al 31 dicembre2015 dagli enti territoriali che con proprierisorse di cassa effettuano interventistraordinari di ristrutturazione, bonifica,messa in sicurezza, efficientamento ener-getico di immobili di proprietà pubblica

Giovedì 10 ottobre 2013 — 98 — Commissione VII

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adibiti all’istruzione scolastica, sonoesclusi dal saldo rilevante ai fini del ri-spetto del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27.

1. A decorrere dall’anno 2014 è sop-pressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque sop-pressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

10. 12. Segoni, Brescia, Luigi Gallo, Mar-zana, Simone Valente, Di Benedetto,D’Uva, Vacca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di consentire il regolaresvolgimento della didattica e reintegrare ilpatrimonio immobiliare danneggiato dalsisma del 2012 in Emilia-Romagna, all’ar-ticolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, dopo il comma 1-sexies è aggiuntoil seguente:

« 1-septies. Dalla previsione di cui alcomma 1-quater sono escluse le ammini-strazioni delle Università che hanno sedenei territori colpiti dal sisma di cui aldecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

agosto 2012, n. 122 ».

* 10. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Roc-chi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 2, dellalegge 21 luglio 2005, n. 146, dopo la pa-rola: Adriatico, aggiungere le seguenti: ,istituzione che sin dalla sua fondazionepromuove attività di scambio intercultu-

rale a favore dei giovani provenienti datutti i paesi del Mondo favorendo la cul-tura della pace e di comprensione tra ipopoli, in ragione per la quale alla stessasi applica in ogni caso la disciplina di cuiall’articolo 10 del decreto legislativo 4dicembre 1997, n. 460,.

10. 18. Rosato.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente10-bis:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione in-cendi negli edifici scolastici).

1. Per gli interventi di messa in sicu-rezza, previsti all’articolo 10, degli edificiscolastici, compresi quelli universitari, esi-stenti alla data di entrata in vigore deldecreto del Ministro dell’interno 26 agosto1992, si provvede con decreto del Ministrodell’interno, da adottare ai sensi dell’arti-colo 15 del decreto legislativo 8 marzo2006, n. 139, all’aggiornamento della nor-mativa tecnica antincendio.

2. Il decreto di cui al comma 1 detta unaspecifica disciplina per gli edifici scolasticiivi previsti, nella quale sono definite e arti-colate, con scadenze differenziate, le pre-scrizioni per l’adeguamento da realizzareentro il termine del 31 dicembre 2015. Gliinterventi per l ’adeguamento di cui al pre-sente comma sono realizzati anche avvalen-dosi delle risorse del piano di edilizia scola-stica di cui all’articolo 18, comma 8, deldecreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

10. 05. Il Relatore.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguentearticolo:

ART. 10-bis.

(Misure per l’acquisizione gratuita di beni,nonché per la gestione dei beni immateriali

da parte delle scuole).

1. Fermo restando quanto previstodalle disposizioni legislative e regolamen-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 99 — Commissione VII

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tari vigenti in materia di acquisizione egestione dei beni da parte delle scuole, apartire dall’anno scolastico 2013/2014 leistituzioni scolastiche autonome statalipossono stipulare apposite convenzionicon enti pubblici, aziende, banche e ognialtro soggetto dotato di personalità giuri-dica, al fine di consentire l’acquisizione atitolo gratuito al patrimonio scolastico dideterminate tipologie di beni, anche im-materiali, finalizzati al miglioramentodella qualità dell’offerta formativa e alpotenziamento dei laboratori scientifico-tecnologici, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’Uni-versità e della Ricerca è autorizzato ademanare, entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, un decreto volto aregolamentare la disciplina delle conven-zioni di cui al comma 1, nonché a deter-minare l’elenco dei beni acquisibili daparte delle istituzioni scolastiche, per lefinalità ivi previste.

3. Il Ministro dell’istruzione, dell’Uni-versità e della Ricerca è autorizzato altresìad emanare, entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, un decreto volto aregolamentare l’individuazione e le moda-lità di gestione dei beni mobili di naturaimmateriale, finalizzati al potenziamentodell’offerta formativa e al miglioramentodella qualità dell’attività amministrativadelle istituzioni scolastiche.

10. 01. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi di edilizia scolastica).

1. Le convenzioni relative ai programmistraordinari stralcio di interventi urgentisul patrimonio scolastico finalizzati allamessa in sicurezza e alla prevenzione e

riduzione del rischio connesso alla vulne-rabilità degli elementi, anche non struttu-rali, degli edifici scolastici di cui alledelibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215del 14 settembre 2010, supplemento ordi-nario n. 216, en.6 del 20 gennaio 2012,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88del 14 aprile 2012, in deroga a quantodisposto dall’articolo 15, comma 2-bi-s,della legge 7 agosto 1990 n. 241, possonoessere sottoscritte in forma olografa finoal 30 giugno 2014.

10. 02. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

10-bis. All’articolo 18, comma 8-quater,del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,modificato nella legge di conversione 9agosto 2013, n. 98, le parole « entro il 15settembre 2013 » sono sostituite dalle se-guenti « entro il 31 dicembre 2013 ».

10. 03. Brescia, Simone Valente, Battelli,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-guente:

ART. 10.

1. Il Ministro dell’istruzione e dellaricerca nella definizione del decreto at-tuativo di cui all’articolo 10, di concertocon Ministro dell’Economia e delle finanzee con il Ministro delle Infrastrutture e deitrasporti, tiene conto dei Piani di ediliziascolastica presentati dalle Regioni

2. Il Ministro dell’istruzione e dellaricerca ogni 6 mesi riferisce al Parlamentosullo stato di avanzamento dei lavori re-lativi all’edilizia scolastica e sul monito-raggio e sulla rendicontazione delle risorsedestinate a finanziare interventi di ediliziascolastica ai sensi dell’articolo 10 del pre-sente decreto, ai sensi dell’articolo 18,

Giovedì 10 ottobre 2013 — 100 — Commissione VII

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commi da 8 a 8-quinquies del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito conmodificazioni dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, ai sensi dell’articolo 11, comma4-sexies del decreto legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito con modificazioni dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221 e di ognialtra risorsa destinata alle medesime fina-lità nel bilancio dello Stato.

10. 04. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti,D’Ottavio.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 101 — Commissione VII

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ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 5milioni con le seguenti: 10 milioni e sosti-tuire le parole: 10 milioni con le seguenti:15 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera a) delcomma 2 dell’articolo 27, aggiungere leseguenti:

a-bis) quanto a 5 milioni di euro perl’anno 2013 mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per la tutela dell’am-biente e la promozione dello sviluppo delterritorio di cui all’articolo 13, comma3-quater, del decreto-legge 112/2008, con-vertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

a-ter) A decorrere dall’anno 2014 èridotta l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 pari a 5 milioni di euro.

11. 5. D’Uva, Vacca, Marzana, LuigiGallo.

Al comma 1, sostituire le parole: e dieuro 10 milioni nell’anno 2014, con leseguenti: e di euro 50 milioni a decorreredall’anno 2014.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

3) sostituire le parole: a 326,256 mi-lioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,con le seguenti: a 376,256 milioni di europer l’anno 2014, a 500,094 milioni di europer l’anno 2015 e a 521,545 milioni di europer l’anno 2016, a 523,545 milioni di europer l’anno 2017 e 525,545 milioni di euroa decorrere dall’anno 2018;

4) aggiungere, in fine, la seguentelettera:

« g) quanto a 150 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato c-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

11. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: nell’anno2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014da destinarsi alle istituzioni paritarie.

11. 2. Centemero, Lainati, Palmieri, Pe-trenga.

Al comma 1, sostituire le parole: istitu-zioni scolastiche secondarie con le se-guenti: istituzioni scolastiche secondariestatali e paritarie.

11. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1, dopo la parola: priorita-riamente aggiungere le seguenti: a quelle.

11. 8. Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: le risorse sono aggiunte le seguentivincolate ed e dopo il comma 1, aggiungereil seguente: 1-bis. Nelle more dell’autoriz-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 102 — Commissione VII

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zazione di cui al comma 1, è autorizzatala spesa 30 milioni di euro per l’anno 2013per la realizzazione e la fruizione dilaboratori informatici, privilegiando pro-getti di rigenerazione di computer conl’utilizzo di software opensources.

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

a-bis) quanto a 30 milioni di euro perl’anno 2013 mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per la tutela dell’am-biente e la promozione dello sviluppo delterritorio di cui all’articolo 13, comma3-quater, del decreto-legge 112/2008, con-

vertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

11. 7. Liuzzi, Brescia, Simone Valente,Battelli, Di Benedetto.

Sostituire l’ultimo periodo con il se-guente: Le risorse sono assegnate alle isti-tuzioni scolastiche n relazione alla super-ficie di estensione degli edifici.

11. 4. Santelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e al numero degli iscritti.

11. 6. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Si-mone Valente, Di Benedetto, D’Uva,Vacca, Battelli.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 103 — Commissione VII

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ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: istitu-zioni scolastiche con le seguenti: istituzionidel sistema nazionale di istruzione.

12. 2. Centemero, Lainati, Palmieri, Pe-trenga, Longo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente: c) dopo il comma 5-bis èaggiunto il seguente:

5-ter. I criteri per la definizione delcontingente organico dei dirigenti scola-stici e dei direttori dei servizi generali eamministrativi, nonché per la sua distri-buzione tra le regioni, sono definiti condecreto, avente natura non regolamentare,del Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, di concerto con il Ministrodell’economia e della finanze, previo ac-cordo in sede di Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, fermi restando gliobiettivi finanziari di cui ai commi 5 e5-bis, come modificati dalla legge 12 no-vembre 2011, n. 183, in vigore sino al-l’anno scolastico 2013/2014. Le regioniprovvedono autonomamente al dimensio-namento scolastico sulla base dell’accordodi cui al periodo precedente. Fino altermine dell’anno scolastico nel corso delquale è adottato l’accordo si applicano leregole di cui ai commi 5 e 5-bis.

12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,D’Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè,Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera c):

all’alinea, sostituire la parola: ag-giunto con la seguente: inserito;

al capoverso 5-ter, sostituire le parole:sede di dirigenza scolastica con le seguenti:sedi di dirigente scolastico e sopprimere le

parole: come modificati dalla legge 12novembre 2001, n. 183.

12. 16. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), alinea 5-ter,sostituire le parole: I criteri per l’indivi-duazione delle istituzioni scolastiche ededucative sede di dirigenza scolastica e didirettore dei servizi generali e ammini-strativi con le seguenti: I Criteri di ripartodei dirigenti scolastici e dei direttori deiservizi generali e amministrativi.

12. 8. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, lettera c) alinea 5-ter,sostituire le parole da: I criteri fino aConferenza Unificata con le seguenti: Icriteri di riparto dei dirigenti scolastici edi direttore dei servizi generali e ammi-nistrativi sono definiti con accordo in sededi Conferenza Unificata.

* 12. 5. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1, lettera c) alinea 5-tersostituire le parole da: I criteri fino aConferenza Unificata con le seguenti: Icriteri di riparto dei dirigenti scolastici edi direttore dei servizi generali e ammi-nistrativi sono definiti con accordo in sededi Conferenza Unificata.

* 12. 7. Buonanno.

Al comma 1, lettera c) alinea 5-tersostituire le parole da: I criteri fino aConferenza Unificata con le seguenti: Icriteri di riparto dei dirigenti scolastici edi direttore dei servizi generali e ammi-nistrativi sono definiti con accordo in sededi Conferenza Unificata.

* 12. 14. Il Relatore.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 104 — Commissione VII

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Al comma 1, lettera c) sopprimere leparole: istituzioni scolastiche con le se-guenti: istituzioni del sistema nazionale diistruzione.

12. 1. Centemero, Lainati, Palmieri, Pe-trenga, Longo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:di concerto con il Ministero dell’economiae delle finanze aggiungere le seguenti: , edi parametri individuati dal primo periododel comma 3, dell’articolo 2, del decretodel Presidente della Repubblica 18 giugno1998, n. 233.

* 12. 3. Di Lello.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:di concerto con il Ministero dell’economiae delle finanze aggiungere le seguenti: edparametri individuati dal primo periododel comma 3, dell’articolo 2, del decretodel Presidente della Repubblica 18 giugno1998, n. 233.

* 12. 9. Marzana, Luigi Gallo, Vacca,Brescia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) all’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, è riac-quisita l’autonomia degli istituti scolasticidichiarati sottodimensionati ai sensi del-l’articolo 19, comma 4, decreto-legge n. 98del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111del 15 luglio 2011.

12. 10. Marzana, Brescia, Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le scuole con lingua di inse-gnamento slovena i criteri di cui al puntoc) del comma 1, nonché ogni azione di

dimensionamento vengono adottati previoparere vincolante della Commissione sco-lastica regionale per l’istruzione in linguaslovena, di cui all’articolo 13, comma 3,della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

12. 13. Blazina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’interno di ciascuna istituzionescolastica ed educativa sede di dirigenzascolastica, come individuata ai sensi delcomma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, inserito dal comma 1 del presentearticolo, il dirigente individua, nell’ambitodel personale amministrativo o docente, ilresponsabile della mobilità, ai sensi deldecreto interministeriale 27 marzo 1998« Mobilità sostenibile nelle aree urbane ».Il responsabile della mobilità valuta l’op-portunità di trasmettere eventuali indica-zioni, finalizzate alla riduzione dell’uso delmezzo di trasporto privato individuale ead una migliore organizzazione degli oraridi ingresso e uscita dalle scuole per limi-tare la congestione del traffico, all’ufficioscolastico provinciale e al comune terri-torialmente competente. Quest’ultimo po-trà tenerle conto nella redazione deglistrumenti di programmazione della mobi-lità di propria competenza.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: e respon-sabile della mobilità.

12. 4. Gandolfi, De Lorenzis, Garofalo,Nardi, Oliaro.

Al comma 2, sostituire le parole: nonpossono derivare con le seguenti: non de-vono derivare.

12. 15. Il Relatore.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 105 — Commissione VII

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Sopprimere il comma 3.

12. 12. Ghizzoni.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

All’articolo 193 del decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 èinserito il seguente comma:

2-bis. I candidati agli esami di idoneitàsostengono i relativi esami presso istitu-zioni scolastiche, statali o paritarie, ubi-cate nel territorio della provincia sonoresidenti che non meno di 12 mesi. In casodi assenza nella provincia dell’indirizzo distudio prescelto, i candidati sostengono gliesami presso istituzioni scolastiche ubicatenel territorio della regione di residenza.Eventuali deroghe ai criteri di cui aiperiodi precedenti devono essere autoriz-zate, previa valutazione dei motivi addotti,dal dirigente generale preposto all’ufficioscolastico regionale di provenienza, alquale va presentata la relativa richiesta,L’istituzione scolastica, alla quale il can-didato presenta la domanda di ammis-sione agli esami di idoneità non puòaccogliere un numero di candidati ulte-riori superiore al cinquanta per cento delnumero degli alunni iscritti e frequentantil’indirizzo di studio indicato nella do-manda medesima. L’esito dell’esame diidoneità, in caso negativo, può valere, agiudizio della commissione esaminatrice,come idoneità a una classe precedente aquella richiesta dal candidato.

12. 02. Santerini.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Norme per il contrasto del fenomenodei c.d. « Diplomifici »).

1. Le classi devono essere costituite daalmeno otto alunni, salvo esigenze moti-vate sulla base di particolari situazionigeografiche e ambientali accertate dall’uf-ficio scolastico regionale; le classi artico-late possono essere costituite con gli stessicriteri e alle medesime condizioni stabiliteper le scuole statali. Negli istituti di istru-zione secondaria di secondo grado, in ognicaso, è vietata la costituzione di classiterminali collaterali.

2. I candidati agli esami di idoneitàsostengono i relativi esami presso istitu-zioni scolastiche, statali o paritarie, ubi-cate nel territorio della provincia di resi-denza. In caso di assenza nella provinciadell’indirizzo di studio prescelto, i candi-dati sostengono gli esami presso istituzioniscolastiche ubicate nel territorio della re-gione di residenza. Eventuali deroghe aicriteri di cui ai periodi precedenti devonoessere autorizzate, previa valutazione deimotivi addotti, dal dirigente generale pre-posto all’ufficio scolastico regionale di pro-venienza, al quale va presentata la relativarichiesta. L’istituzione scolastica, allaquale il candidato presenta la domanda diammissione agli esami di idoneità non puòaccogliere un numero di candidati ulte-riori superiore al cinquanta per cento delnumero degli alunni iscritti e frequentantil’indirizzo di studio indicato nella do-manda medesima.

12. 01. Buonanno.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 106 — Commissione VII

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ART. 13.

All’articolo 13, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: del sistema educa-tivo di istruzione e di formazione.

13. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1aggiungere le seguenti: del presente arti-colo.

13. 9. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il Ministero dell’istru-zione, dell’Università e della Ricerca – alfine di adottare metodi chiari, univoci eunificati per la compilazione dell’Anagrafedegli studenti nei rispettivi istituti – pre-dispone criteri e parametri relativi for-nendo le modalità di compilazione e diaccesso alla banca dati.

13. 3. Simone Valente, Di Benedetto,Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana,D’Uva, Vacca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguentecomma:

2-bis. Al fine di consentire il costantemiglioramento dell’integrazione scolasticadegli alunni disabili mediante l’assegna-zione del personale docente di sostegno, leistituzioni scolastiche trasmettono per viatelematica alla banca dati dell’Anagrafenazionale degli studenti le diagnosi fun-zionali di cui al comma 5 dell’articolo 12della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive dielementi identificative degli alunni.

Con successivo decreto del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca avente natura regolamentare sonodefinite, previo parere del Garante per laprotezione dei dati personali, i criteri e lemodalità relativa all’accessibilità e allasicurezza dei dati di natura sensibile di cui

al presente comma, assicurando nell’am-bito dell’Anagrafe Nazionale degli Studentila separazione tra la partizione contenentele diagnosi funzionali e gli altri dati.

13. 4. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ottemperanza alla legge 17dicembre 2012, n. 221, conversione inlegge, con modificazioni, del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, gli enti localipossono accedere ai dati base delle ana-grafi degli studenti al fine dell’erogazionedei servizi di loro competenza.

13. 2. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di prevenire la dispersionescolastica e predisporre opportune azionidi prevenzione, presso gli USR sono co-stituiti gruppi di controllo e monitoraggiodel fenomeno delle assenze saltuarie eirregolarità di frequenza che attivino isistemi di allarme precoce, in base allaRaccomandazione del Consiglio del-l’Unione Europea del 28 giugno 2011 sullepolitiche di riduzione dell’abbandono sco-lastico.

Le scuole hanno l’obbligo di effettuarela rilevazione delle assenze e la conse-guente comunicazione periodica al gruppodi monitoraggio in applicazione del de-creto ministeriale 74 del 5 agosto del 2010.

Presso il Ministero dell’Istruzione èistituito un gruppo di lavoro operativo conil compito di coordinare, monitorare, ta-bulare i dati inviati dalle scuole.

13. 6. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguentecomma:

3. Le anagrafiche contengono informa-zioni sulle variabile socio-demografiche edi background degli studenti, nonché i

Giovedì 10 ottobre 2013 — 107 — Commissione VII

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risultati ottenuti nelle rilevazioni medianteprove standardizzate svolte nell’ambito delSistema Nazionale di Valutazione ad operadell’INVALSI.13. 7. Santerini.

Al comma 3, sostituire le parole: nonpossono derivare con le seguenti: non de-vono derivare.

13. 8. Il Relatore.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 108 — Commissione VII

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ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere l’espe-rienza lavorativa diretta degli studenti du-rante la formazione post-secondaria, leuniversità, con esclusione di quelle tele-matiche, e gli istituti tecnici superioripossono stipulare convenzioni con singoleimprese o con gruppi di imprese perrealizzare progetti formativi congiunti cheprevedano che lo studente, nell’ambito delproprio curriculum di studi, svolga unadeguato periodo di formazione presso leaziende sulla base di un contratto diapprendistato stipulato sulla base dell’ar-ticolo 50 del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, con oneri a carico delleaziende interessate.

1-ter. Le convenzioni di cui al commaprecedente stabiliscono i corsi di studiointeressati, le procedure di individuazionedegli studenti in apprendistato e dei tutori,le modalità di verifica delle conoscenzeacquisite durante il periodo di apprendi-stato e il numero di crediti formativiriconoscibili a ciascuno studente entro unmassimo di sessanta, anche in deroga allimite di cui all’articolo 2, comma 147, deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-vertito, con modificazioni dalla legge 24novembre 2006, n. 286, come modificatodall’articolo 14, comma 1, della legge 30dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, sostituire la rubricadell’articolo con la seguente: Istituti tecnicisuperiori e Erasmus in azienda.

14. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguentecomma:

All’articolo 52 del decreto-legge 9 feb-braio 2012, n. 5 convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopoil comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. La mancata o parziale attiva-zione dei percorsi previsti dalla program-mazione triennale comporta la riassegna-zione delle risorse stanziate sul fondo dicui all’articolo 1, comma 875 della legge 27dicembre 2006, n. 296 sulla base degliindicatori per il monitoraggio e la valuta-zione previsti dalle Linee Guida di cui alcomma 2.

14. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

14. 4. Il Relatore.

All’articolo 14 aggiungere il seguentecomma:

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1comma 6-bis del Decreto Legislativo 17ottobre 2005, n. 226 relative alla forma-zione in assetto lavorativo, si applicanoanche agli Istituti Tecnici Superiori.

14. 2. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 109 — Commissione VII

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ART. 15.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Per garantire il corretto funziona-mento delle attività didattiche è definitoun piano triennale, per gli anni 2014-2016,per l’assunzione a tempo indeterminatodel personale ATA e del personale docenteed educativo inserito all’interno delle gra-duatorie ad esaurimento anche in attua-zione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamentodal decreto legislativo 6 settembre 2001, n368. Resta invariata la modalità di accessoai ruoli, stabilita dall’articolo 399 del De-creto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994e successive modificazioni, per cui il 50per cento dei posti a tal fine annualmenteassegnabili, ha luogo attingendo alle gra-duatorie di merito dei concorsi per titolied esami, lì dove esse non siano ancoraesaurite, e il restante 50 per cento allegraduatorie ad esaurimento. I vincitoridell’ultimo concorso a cattedra, bandito aisensi del d.d.m. del 23 settembre 2012n. 82 sono assunti tutti, come previsto dalbando, sugli 11.542 posti vacanti e dispo-nibili a loro già riservati negli anni sco-lastici 2013-2014 e 2014-2015.

1-bis. Le immissioni in ruolo del pianotriennale relativo agli anni 2014-2016 dicui al comma precedente, saranno effet-tuate sulla base di tutti i posti vacanti edisponibili a partire dall’anno scolastico2014-2015, sia del personale docente cheATA, dopo aver pianificato gli organicisulla base dei seguenti criteri: attenendosiscrupolosamente ai limiti del numero deglialunni per classe imposto dalle normesulla sicurezza e agibilità dei plessi scola-stici; evitando la riconduzione forzata a 18ore di insegnamento in classe per i docentidegli istituti di istruzione superiore qua-lora essa costituisca un ostacolo alla con-tinuità didattica o comporti la formazionedi cattedre eccessivamente frammentarie;ripristinando le compresenze nella scuolaprimaria; attivando tutte le sezioni atempo pieno necessarie a soddisfare le

domande delle famiglie e non più subor-dinandone il numero alle disponibilità diorganico stabilite dal MIUR e dal MEF.

1-ter. Il comma 16 dell’articolo 15 delDecreto 10 settembre 2010, n. 249 è so-stituito con il seguente: « Resta fermo ilvalore di abilitazione permanente all’inse-gnamento, rispettivamente nella scuoladell’infanzia e nella scuola dell’infanzia eprimaria, dei titoli conseguiti a conclu-sione degli studi nelle scuole e negli istitutimagistrali al termine dei corsi iniziatientro l’anno scolastico 1997-1998 e con-clusi entro l’anno scolastico 2001-2002,quali titoli di accesso ai concorsi per titolied esami, titoli di accesso alla secondafascia delle graduatorie di istituto e titoliabilitanti all’insegnamento nelle scuole pa-ritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 4,lettera g), della legge 10 marzo 2000,n. 62 ». Conseguentemente sono abrogatil’articolo 15 comma 16-bis e comma 16-terintrodotti dal Decreto 25 marzo 2013,n. 81.

1-quater. La fascia aggiuntiva delle gra-duatorie ad esaurimento, istituita ai sensidel comma 2-ter dell’articolo 14 della leggedel 24 febbraio 2012 n. 14 è unificata, aisensi del presente decreto, alla terza fasciadelle relative graduatorie ad esaurimento.

1-quinquies. Le graduatorie ad esauri-mento di cui all’articolo 1, commi 605,lettera c), e 607, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni,sono riaperte ai docenti di cui al comma1-quater del presente articolo e a coloroche hanno conseguito l’abilitazione dopoaver frequentato i TFA, istituiti ai sensi deldecreto ministeriale 249/2010, a cui èconsentita l’iscrizione in terza fascia inoccasione della prossima riapertura daeffettuarsi nel 2014, attraverso appositodecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca. Possono altresìiscriversi con riserva nelle suddette gra-duatorie coloro che risultino iscritti neglianni accademici 2008-2009, 2009-2010,2010-2011 ai corsi di laurea in scienzedella formazione primaria e coloro checonseguiranno l’abilitazione all’insegna-mento attraverso i TFA speciali (PAS).Possono altresì inserirsi nelle suddette gra-

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duatorie i docenti in possesso di titoli diabilitazione all’insegnamento. La riserva siconsidera sciolta all’atto del consegui-mento dell’abilitazione. In occasione delprossimo aggiornamento, previsto nel2014, è data al personale che ne abbiatitolo già inserito nelle graduatorie adesaurimento, la possibilità di spostare l’in-tero punteggio derivante da titoli e serviziosu una graduatoria per la quale si possiedel’abilitazione e che sia inclusa nello stessoambito disciplinare, è pertanto abolito ilcomma 4-quater dell’articolo 1 della legge167 del 24 novembre 2009. Il Ministero èaltresì autorizzato alla riapertura, attra-verso apposito decreto, delle graduatoriedi istituto così da consentire l’iscrizione inseconda fascia agli abilitati attraverso TFAe garantire loro la spendibilità immediatadel titolo abilitante conseguito. Nessunpercorso abilitante o concorso a cattedradeve essere bandito prima dell’esauri-mento completo delle graduatorie del per-sonale abilitato inserito nelle graduatoriead esaurimento e in quelle istituite dalpresente decreto.

Conseguentemente dopo l’articolo 27,ag-giungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2014, iredditi di natura finanziaria sono assog-gettati all’imposizione progressiva sul red-dito secondo le aliquote IRPEF. Il contri-buente ha la facoltà di optare per l’impo-sizione sostitutiva del 36 per cento suisuddetti redditi. Sono pertanto abrogatetutte le norme e le disposizioni in contra-sto con il presente provvedimento. In sededi acconto 2014, l’acconto medesimo èdeterminato in base alla norma di cui alpresente comma.

2. Al comma 491 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:0.2 per cento sono sostituite dalle seguenti:0,3 per cento e l’imposta sulle transazionifinanziarie per strumenti finanziari di cuialla tabella 3 dell’articolo 1, comma 492della medesima legge n. 228 del 2012 èaumenta dello 0.1.

3. All’articolo 30-bis, comma 1, del de-creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito con modificazione dalla legge 28gennaio 2009 apportare la seguente modi-fiche:

alla lettera a) sostituire: 12,6 per centocon 15,6;

alla lettera b) sostituire: 11,6 percento con 14,6;

alla lettera c) sostituire: 10,6 percento, con 13,6;

alla lettera d) sostituire: 9 per cento,con 12;

alla lettera e) sostituire: 8 per cento,con 11.

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3acquistano efficacia a decorrere dal 1o

gennaio 2014.5 A decorrere dall’anno 2014 è sop-

pressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque sop-pressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

6. A decorrere dall’anno 2014 sonoabrogate le seguenti disposizioni: a) gliarticoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto1981, n. 416; b) l’articolo 11 e il comma 5dell’articolo 28 della legge 25 febbraio1987, n. 67; c) il comma 3 dell’articolo 23della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) icommi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quin-quies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 e gliarticoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,n. 250; e) il comma 3 dell’articolo 14 dellalegge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l’articolo 8del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,convertito, con modificazioni, dalla legge23 dicembre 1996, n. 649; g) l’articolo 153della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gliarticoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre2003, n. 353, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;i) l’articolo 138 del codice del consumo, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206; m) il comma 462 dell’articolo 1

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della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) ilcomma 3-ter dell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248; o) il comma 135 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286; p) l’articolo 44 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133; q) il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 25 novembre 2010, n. 223; r) ilcomma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3,3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 luglio 2012, n. 103.

15. 69. Vacca, Chimienti, Luigi Gallo,Marzana, Brescia.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Per garantire il corretto funziona-mento delle attività didattiche è definitoun piano triennale, per gli anni 2014-2016,per l’assunzione a tempo indeterminatodel personale ATA e del personale docenteed educativo inserito all’interno delle gra-duatorie ad esaurimento anche in attua-zione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamentodal decreto legislativo 6 settembre 2001, n368. Resta invariata la modalità di accessoai ruoli, stabilita dall’articolo 399 del De-creto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994e successive modificazioni, per cui il 50per cento dei posti a tal fine annualmenteassegnabili, ha luogo attingendo alle gra-duatorie di merito dei concorsi per titolied esami, lì dove esse non siano ancoraesaurite, e il restante 50 per cento allegraduatorie ad esaurimento. I vincitoridell’ultimo concorso a cattedra, bandito aisensi del d.d.m. del 23 settembre 2012n. 82 sono assunti tutti, come previsto dalbando, sugli 11.542 posti vacanti e dispo-nibili a loro già riservati negli anni sco-lastici 2013-2014 e 2014-2015.

1-bis. Le immissioni in ruolo del pianotriennale relativo agli anni 2014-2016 dicui al comma precedente, saranno effet-tuate sulla base di tutti i posti vacanti edisponibili a partire dall’anno scolastico2014-2015, sia del personale docente cheATA, dopo aver pianificato gli organicisulla base dei seguenti criteri: attenendosiscrupolosamente ai limiti del numero deglialunni per classe imposto dalle normesulla sicurezza e agibilità dei plessi scola-stici; evitando la riconduzione forzata a 18ore di insegnamento in classe per i docentidegli istituti di istruzione superiore qua-lora essa costituisca un ostacolo alla con-tinuità didattica o comporti la formazionedi cattedre eccessivamente frammentarie;ripristinando le compresenze nella scuolaprimaria; attivando tutte le sezioni atempo pieno necessarie a soddisfare ledomande delle famiglie e non più subor-dinandone il numero alle disponibilità diorganico stabilite dal MIUR e dal MEF.

1-ter. La fascia aggiuntiva delle gradua-torie ad esaurimento, istituita ai sensi delcomma 2-ter dell’articolo 14 della legge del24 febbraio 2012 n. 14 è unificata, ai sensidel presente decreto, alla terza fascia dellerelative graduatorie ad esaurimento.

1-quater. Il comma 16 dell’articolo 15del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 èsostituito con il seguente: « Resta fermo ilvalore di abilitazione permanente all’inse-gnamento, rispettivamente nella scuoladell’infanzia e nella scuola dell’infanzia eprimaria, dei titoli conseguiti a conclu-sione degli studi nelle scuole e negli istitutimagistrali al termine dei corsi iniziatientro l’anno scolastico 1997-1998 e con-clusi entro l’anno scolastico 2001-2002,quali titoli di accesso ai concorsi per titolied esami, titoli di accesso alla secondafascia delle graduatorie di istituto e titoliabilitanti all’insegnamento nelle scuole pa-ritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 4,lettera g), della legge 10 marzo 2000,n. 62 ». Conseguentemente sono abrogatil’articolo 15 comma 16-bis e comma 16-terintrodotti dal Decreto 25 marzo 2013,n. 81 ».

1-quinquies. Per facilitare l’esauri-mento delle graduatorie ad esaurimento,

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in occasione del prossimo aggiornamentoprevisto nel 2014, è data, al personale inesse inserito che ne abbia titolo, la pos-sibilità di spostare l’intero punteggio de-rivante da titoli e servizio, su altre gra-duatorie dello stesso ambito disciplinare.È pertanto abolito il comma 4-quaterdell’articolo 1 della legge n. 167 del 24novembre 2009.

1-sexies. Ferma restando la necessità diesaurire in tempi ragionevoli le graduato-rie ad esaurimento e successivamente al-l’assunzione dei vincitori del concorso acattedre, bandito ai sensi del DDM 23settembre 2012, n 82, Il Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca èautorizzato, attraverso emanazione di ap-posito decreto, a bandire un nuovo con-corso per titoli ed esami. Detto concorso èriservato al personale in possesso del titoloabilitante all’insegnamento, conseguito at-traverso qualsiasi percorso abilitante isti-tuito dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca e quindi agli abilitatiattraverso i TFA, istituiti ai sensi deldecreto ministeriale 249/2010. Possono al-tresì partecipare alle suddette prove con-corsuali coloro che, all’emanazione delbando, abbiano conseguito l’abilitazioneattraverso i corsi di laurea in scienze dellaformazione primaria e attraverso i TFAspeciali (PAS). Il Ministero è altresì auto-rizzato alla riapertura, attraverso appositodecreto, delle graduatorie di istituto cosìda consentire l’iscrizione in seconda fasciaagli abilitati attraverso TFA e garantireloro la spendibilità immediata del titoloabilitante conseguito.

Nessun percorso abilitante deve essereistituito prima dell’esaurimento completodelle graduatorie del personale abilitatoinserito nelle graduatorie ad esaurimentoe in quelle del concorso bandito ai sensidel presente decreto.

15. 45. Luigi Gallo, Vacca, Chimienti,Marzana.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Per garantire continuità nell’eroga-zione del servizio scolastico ed educativo e

conferire il maggior grado possibile dicertezza nella pianificazione degli organicidella scuola, in esito a una specifica ses-sione negoziale concernente interventi inmateria contrattuale per il personale dellascuola, che assicuri l’invarianza finanzia-ria il Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca è autorizzato, a decor-rere dall’anno scolastico 2014/2015, adassumere a tempo indeterminato perso-nale docente, educativo e ATA, con par-ticolare riferimento agli assistenti tecnicidi laboratorio, a copertura di tutti i postivacanti e disponibili nell’organico di dirittodi cui alle dotazioni organiche del perso-nale, individuate nei limiti di quanto pre-visto dal comma 7 dell’articolo 19 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. Ili, ferma restando la proceduraautorizzatoria di cui all’articolo 39, commi3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,n. 449 ».

15. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per garantire continuità e unamaggiore qualificazione nella erogazionedel servizio scolastico ed educativo e con-ferire il maggiore possibile grado di cer-tezza nella pianificazione degli organicidella scuola, a decorrere dall’anno scola-stico 2014-2015 è abrogato il regime au-torizzatorio in materia di assunzioni di cuiall’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, e conseguentemente le no-mine a tempo indeterminato del personaledocente ed ATA si effettuano su tutti iposti annualmente disponibili e vacantidell’organico di diritto e delle dotazioniorganiche aggiuntive provinciali ».

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: a 326,256 mi-lioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545

Giovedì 10 ottobre 2013 — 113 — Commissione VII

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milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,con le seguenti: a 1126,256 milioni di europer l’anno 2014, a 1250,094 milioni di europer l’anno 2015 e a 1271,545 milioni dieuro per l’anno 2016, a 1273,545 milioni dieuro per l’anno 2017 e 1275,545 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2018;

2) al capoverso, sostituire la lettera c)con la seguente:

c) quanto a 800 milioni di euro siprovvede a valere sulle maggiori entratederivanti dalle seguenti modifiche all’arti-colo 26 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, chedecorrono dal 1o gennaio 2014:

a) al comma 1, sostituire le parole:operano una ritenuta del 20 per cento conle seguenti: operano una ritenuta pariall’aliquota del 23 per cento;

b) al comma 3-bis, primo periodo,sostituire le parole: una ritenuta con ali-quota del 20 per cento con le seguenti: unaritenuta con l’aliquota del 23 per cento.

15. 85. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 1, sopprimere le parole: inesito a una specifica sessione negozialeconcernente interventi in materia contrat-tuale per il personale della scuola, cheassicuri l’invarianza finanziaria, e soppri-mere le parole: nel rispetto degli obiettividei saldi di finanza pubblica, nell’ambitodelle risorse rese disponibili per effettodella predetta sessione negoziale,.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: a 326,256 mi-lioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,con le seguenti: a 576,256 milioni di europer l’anno 2014, a 700,094 milioni di euro

per l’anno 2015 e a 721,545 milioni di europer l’anno 2016, a 723,545 milioni di europer l’anno 2017 e 725,545 milioni di euroa decorrere dall’anno 2018;

2) al capoverso, sostituire la lettera c)con la seguente:

c) quanto a 250 milioni di euro siprovvede a valere sulle maggiori entratederivanti dalle seguenti modifiche all’arti-colo 26 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, chedecorrono dal 1o gennaio 2014:

a) al comma 1, sostituire le parole:operano una ritenuta del 20 per cento conle seguenti: operano una ritenuta pariall’aliquota del 21 per cento;

b) al comma 3-bis, primo periodo,sostituire le parole: una ritenuta con ali-quota del 20 per cento con le seguenti: unaritenuta con l’aliquota del 21 per cento.

15. 87. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, sopprimere le parole: inesito a una specifica sessione negozialeconcernente interventi in materia contrat-tuale per il personale della scuola, cheassicuri l’invarianza finanziaria, e soppri-mere le parole: nel rispetto degli obiettividei saldi di finanza pubblica, nell’ambitodelle risorse rese disponibili per effettodella predetta sessione negoziale,.

Conseguentemente, al comma 2, capo-verso, dell’articolo 27:

1) sostituire le parole: a 326,256 mi-lioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,con le seguenti: a 576,256 milioni di europer l’anno 2014, a 700,094 milioni di europer l’anno 2015 e a 721,545 milioni di europer l’anno 2016, a 723,545 milioni di europer Vanno 2017 e 725,545 milioni di euroa decorrere dall’anno 2018;

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2) al comma 2, sostituire la lettera c)con la seguente:

« c) quanto a 250 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato c-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

15. 88. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimerele parole: in esito a una specifica sessionenegoziale concernente interventi in mate-ria contrattuale per il personale dellascuola che assicuri l’invarianza finanzia-ria.

15. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bre-scia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 244inserire le seguenti: , come modificato dalpresente articolo e le parole: comma 3-bissono sostituite dalle seguenti: commi 3 e3-bis.

Conseguentemente:

al comma 2, la parola: aggiunto èsostituita dalla seguente: inserito, la parola:settantacinque è sostituita dalla cifra: 75,la parola: novanta è sostituita dalla cifra:90 e la parola: cento è sostituita dalla cifra:100;

al comma 3, dopo le parole: n. 244,sono inserite le seguenti: come modificatodal presente articolo,, e le parole: comma3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi3 e 3-bis;

al comma 7, le parole: decreto-leggesono sostituite dalla seguente: decreto e leparole: del presente articolo sono sop-presse.

15. 90. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da:fermo restando il regime autorizzatoriofino alla fine del periodo.

15. 86. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis « Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, nel decreto diaggiornamento delle graduatorie ad esau-rimento disposte ai sensi dell’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296 da disporre per iltriennio 2014-2017, consente la presenta-zione della domanda di inserimento nellaterza fascia ai docenti che hanno conse-guito l’abilitazione al termine dei corsiuniversitari attivati ai sensi del decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca del 10 settembre 2010 n. 249,con punteggio del titolo inferiore a quelloattribuito agli abilitati dei cicli SSIS, non-ché a coloro che risultano iscritti presso leFacoltà di Scienze della Formazione Pri-maria dall’anno accademico 2008-09 inpoi, in deroga all’assegnazione previstadall’articolo 14 comma 2-ter, della legge 24febbraio 2012 n. 14. Al titolo di abilita-zione conseguito tramite TFA viene rico-nosciuto, a tal fine, il valore di provaconcorsuale, ai sensi del decreto legge 28agosto 2000 n. 240, convertito con modi-ficazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n.306,estendendo tale valore concorsuale alle treprove selettive di accesso. In occasione delprevisto aggiornamento, è consentita lapresentazione della domanda di inseri-

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mento nella terza fascia, altresì, ai docentiche sono stati inseriti nelle graduatorie dimerito compilate a seguito dell’espleta-mento del concorso a cattedra bandito conD.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, fa-cendo scorrere queste ultime, anche oltrei posti messi a bando, fino ad esaurimentodelle stesse, oppure fino all’espletamentodel concorso successivo. Tutti i docentivincitori ed idonei presenti nelle gradua-torie di merito concorsuali, all’espleta-mento del prossimo concorso, sarannoinseriti nelle graduatorie ad esaurimento,ove non vi fossero già presenti. A tutti gliidonei, qualora non abilitati, sarà ricono-sciuto, con effetto immediato, il titoloabilitante. A tal fine all’articolo 5 delDecreto Interministeriale 24 novembre1998, n. 460, le parole « la vincita delconcorso » sono sostituite dalle parole « ilsuperamento di tutte le prove concorsualie la relativa idoneità », le parole « e laconseguente nomina a tempo indetermi-nato » sono abrogate.

1-ter « Possono essere inseriti con ri-serva, invece, nella quarta fascia dellegraduatorie ad esaurimento, istituita dal-l’articolo 14, comma 2-ter, della legge 24febbraio 2012 n. 14, gli studenti iscritti acorsi universitari autorizzati dal Ministrodell’istruzione, dell’università della ricercae per il conseguimento dell’abilitazione aisensi del decreto ministeriale del 25 marzon. 81, ma non in possesso del titolo abi-litante, con scioglimento della riserva dadisporre all’atto del conseguimento deltitolo nel decreto relativo al successivoaggiornamento ».

15. 32. Folino, Antezza.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis « Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, nel decreto diaggiornamento delle graduatorie ad esau-rimento disposte ai sensi dell’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296 da disporre per iltriennio 2014-2017, consente la presenta-zione della domanda di inserimento nellaterza fascia GAE ai docenti che hanno

conseguito l’abilitazione al termine deicorsi universitari attivati ai sensi del de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca del 10 settembre2010 n. 249, con punteggio del titolo in-feriore a quello attribuito agli abilitati deicicli SSIS, nonché a coloro che risultanoiscritti presso le Facoltà di Scienze dellaFormazione Primaria dall’anno accade-mico 2008-09 in poi, in deroga all’asse-gnazione prevista dall’articolo 14 comma2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14.Al titolo di abilitazione conseguito tramiteTFA viene riconosciuto, a tal fine, il valoredi prova concorsuale, ai sensi del decretolegge 28 agosto 2000 n. 240, convertito conmodificazioni dalla legge 27 ottobre 2000n. 306, estendendo tale valore concorsualealle tre prove selettive di accesso. In oc-casione del previsto aggiornamento, è con-sentita la presentazione della domanda diinserimento nella terza fascia, altresì, aidocenti che sono stati inseriti nelle gra-duatorie di merito compilate a seguitodell’espletamento del concorso a cattedrabandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre2012, facendo scorrere queste ultime, an-che oltre i posti messi a bando, fino adesaurimento delle stesse, oppure fino al-l’espletamento del concorso successivo.Tutti i docenti vincitori ed idonei presentinelle graduatorie di merito concorsuali,all’espletamento del prossimo concorso,saranno inseriti nelle graduatorie ad esau-rimento, ove non vi fossero già presenti. Atutti gli idonei, qualora non abilitati, saràriconosciuto, con effetto immediato, il ti-tolo abilitante. A tal fine all’articolo 5 deldecreto interministeriale 24 novembre1998, n. 460, le parole « la vincita delconcorso » sono sostituite dalle parole « ilsuperamento di tutte le prove concorsualie la relativa idoneità », le parole « e laconseguente nomina a tempo indetermi-nato » sono abrogate.

15. 13. Di Lello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. « I commi 4-quater e 4-quinquies,dell’articolo 1, della legge 24 novembre

Giovedì 10 ottobre 2013 — 116 — Commissione VII

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2009 n. 167 sono soppressi. Il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, in sede di aggiornamento, per iltriennio 2014-2017, delle graduatorie adesaurimento previste dall’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni, provvede mediante decreto alreinserimento del personale di ruolo can-cellato dalle suddette graduatorie ».

15. 14. Di Lello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel computo del piano triennaledi assunzioni di cui al comma 1, sonoesclusi i posti previsti ai sensi del bandodel DDG n.82 del 24 settembre 2012, peri quali il Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca procederà, con ap-posito decreto all’immissione in ruolo ditutti coloro che si trovano in posizioneutile.

15. 65. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 554, del decreto legi-slativo 16 aprile 1994, n. 297, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole « con almenodue anni di servizio prestato » sono sosti-tuite dalle seguenti « con almeno tre annidi servizio prestato »;

b) al comma 3 le parole « che abbiaprestato almeno due anni di servizio »sono sostituite dalle seguenti « che abbiaprestato almeno tre anni di servizio ».

15. 29. Zappulla, Iacono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per il conferimento delle sup-plenze temporanee di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto ministeriale 13 di-cembre 2000, n. 430, al personale ATAinserito a pieno titolo nelle graduatoriepermanenti di cui all’articolo 554 del de-

creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,nonché nelle graduatorie provinciali adesaurimento di cui ai decreti ministeriali19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004,n. 35, e al personale docente ed educativoincluso nelle graduatorie ad esaurimentopreviste dall’articolo 1, comma 605, letterac) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296,si applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 2, comma 2, del decreto ministeriale12 ottobre 2011, n. 92 ».

15. 28. Zappulla, Iacono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L’articolo 10, comma 4-bis, deldecreto legislativo 6 settembre 2001,n. 368 è abrogato a decorrere dal 1 gen-naio 2014 ».

15. 27. Zappulla, Iacono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 554, comma 7, deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,dopo le parole « a seguito di ciascuno deisuccessivi concorsi » sono aggiunte le se-guenti « e aggiornate triennalmente ».

15. 30. Zappulla, Iacono.

Al comma 2, sostituire le parole: rispet-tivamente al settantacinque per cento e alnovanta per cento ed è pari al cento percento a decorrere dall’anno scolastico2015/2016 con le seguenti: al cento percento a decorrere dall’anno scolastico2014/2015

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. A decorrere dall’anno 2014 è sop-pressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque sop-pressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 117 — Commissione VII

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2. A decorrere dall’anno 2014 sonoabrogate le seguenti disposizioni: a) gliarticoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto1981, n. 416; b) l’articolo 11 e il comma 5dell’articolo 28 della legge 25 febbraio1987, n. 67; c) il comma 3 dell’articolo 23della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) icommi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quin-quies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 e gliarticoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,n. 250; e) il comma 3 dell’articolo 14 dellalegge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l’articolo 8del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,convertito, con modificazioni, dalla legge23 dicembre 1996, n. 649; g) l’articolo 153della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gliarticoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre2003, n. 353, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;l) l’articolo 138 del codice del consumo, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206; m) il comma 462 dell’articolo 1della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) ilcomma 3-ter dell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248; o) il comma 135 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286; p) l’articolo 44 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133; q) il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 25 novembre 2010, n. 223; r) ilcomma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3,3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 luglio 2012, n. 103.

15. 56. Marzana, Vacca, Brescia, LuigiGallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 19, comma 11, deldecreto-legge del 6 luglio 2011 n 98, con-

vertito con legge 15 luglio 2011 n. 111,dopo le parole: un docente ogni due alunnidisabili sono inserite le seguenti: salvo loscorporo dal calcolo del rapporto deglialunni con disabilità grave.

15. 48. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bre-scia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Dall’anno scolastico 2015-16 ilriparto di cui al precedente comma vieneassicurato equamente a livello regionale,in modo da determinare una situazione diorganico di diritto dei posti di sostegnopercentualmente uguale nei territori ».

15. 83. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il servizio di mensa viene assi-curato gratuitamente al personale scola-stico che fornisce assistenza durante ilpasto in tutti gli altri casi il servizio dimensa è a pagamento.

15. 84. Buonanno.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Anche per le finalità di cui aicommi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI),umanistica (AD02), tecnica professionaleartistica (AD03) e psicomotoria (AD04)sono unificate. Gli aspiranti, muniti deltitolo di specializzazione, sono collocati inun’unica graduatoria provinciale secondo irispettivi punteggi.

3-ter. All’atto dell’aggiornamento dellegraduatorie ad esaurimento da effettuarsiin relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 deldecreto legge 13 maggio 2011, n. 70 con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106, sono costituite gradua-torie provinciali specifiche per il sostegnoarticolate per la scuola dell’infanzia, per la

Giovedì 10 ottobre 2013 — 118 — Commissione VII

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scuola primaria, per la scuola secondariadi primo e per la scuola secondaria disecondo grado. Le graduatorie sono costi-tuite da docenti presenti nelle graduatoriedi cui all’articolo 401 del decreto legisla-tivo 16 aprile 1994, di seguito denominatoTesto unico scuola, in possesso del titolo dispecializzazione sul sostegno per i rispet-tivi gradi di istruzione, graduati secondo irispettivi punteggi e rispettando la divi-sione in fasce delle predette graduatorie.

3-quater. I concorsi di cui all’articolo400 del Testo unico scuola indetti succes-sivamente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto legge prevedono una proceduraspecifica per i posti di sostegno. Ai con-corsi su posti di sostegno accedono soggettiin possesso dell’abilitazione e del titolo dispecializzazione sul sostegno per il relativogrado di istruzione. I programmi delleprove scritte e orali sono definiti condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, sentito l’Osser-vatorio permanente per l’integrazione de-gli alunni con disabilità. Ai concorsi sonoriservati, ai sensi dell’articolo 399 del pre-detto testo unico, il 50 per cento dei postiannualmente assegnabili per l’accesso airuoli su posto di sostegno.

15. 2. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 2-ter dell’articolo 14del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216convertito con modificazioni dalla legge 24febbraio 2012, n. 14 è così integrato:

« All’atto dell’aggiornamento dellegraduatorie ad esaurimento da effettuarsiin relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106, i termini per l’inseri-mento nella terza fascia delle graduatoriead esaurimento di cui all’articolo 1, commi605, lettera c), e 607, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e successive modifi-

cazioni, sono prorogati per i soggetti cheabbiano conseguito l’abilitazione attra-verso la frequenza delle Scuole di Specia-lizzazione per l’insegnamento secondarioanche successivamente all’aggiornamentoprevisto per il biennio 2009/2010, nonchéper i soggetti di cui all’articolo 15, comma17 del decreto del ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249 che non risultino già iscrittinelle predette graduatorie. L’eventuale ri-serva è sciolta al conseguimento del titolodi abilitazione attraverso la frequenza insoprannumero ai percorsi di tirocinio for-mativo attivo che completa tecnicamente ilpercorso intrapreso presso le scuole dispecializzazione per l’insegnamento secon-dario. I soggetti di cui all’articolo 15,comma 17 del decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca10 settembre 2010, n. 249 che risultino giàiscritti nelle graduatorie ad esaurimentoper l’anno scolastico 2102/2013 sciolgonola riserva all’atto del conseguimento delrelativo titolo, in ciascuna delle graduato-rie ove risultino presenti, anche nei casi incui l’iscrizione sia avvenuta a seguito dicontenzioso non ancora giunto alla sen-tenza di merito. ».

15. 3. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell’aggiornamentotriennale delle graduatorie di istituto aisensi dell’articolo 9, comma 20 del decre-to-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011, n. 106, i docenti inseriti nella IIIfascia delle predette graduatorie che ab-biano conseguito il titolo di abilitazionesono scelti prioritariamente rispetto agliiscritti privi del suddetto titolo. Ai fini diaggiornare le modalità di attribuzionedelle supplenze in conseguenza della tra-sformazione in graduatorie ad esauri-mento delle graduatorie permanenti di cuiall’articolo 401 del decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, il Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca adotta,

Giovedì 10 ottobre 2013 — 119 — Commissione VII

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in previsione dell’aggiornamento da effet-tuarsi in relazione al triennio 2014/2015 –2016/2017, le opportune modifiche al de-creto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131,al fine di estendere la possibilità di rico-prire gli incarichi di supplenza di cuiall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) apersonale abilitato non inserito nelle pre-dette graduatorie permanenti, in subor-dine allo scorrimento di queste ultime,prevedendo il loro inserimento in appositegraduatorie provinciali.

15. 4. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di semplificare e renderecerte nei tempi le procedure di attivazionedei percorsi di abilitazione e di specializ-zazione di cui al decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca 10 settembre 2010, n. 249, all’arti-colo 5, comma 2 del predetto decreto leparole: « previo parere del Ministero del-l’economia e delle finanze e del Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione » sono cancellate.

15. 5. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di limitare il contenziosopendente inerente la partecipazione alconcorso a posti e cattedre, per titoli edesami, finalizzati al reclutamento del per-sonale docente nelle scuole dell’infanzia,primaria, secondaria di primo e secondogrado, indetto con il decreto del DirettoreGenerale per il personale scolastico delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca n. 82 del 24 settembre 2012– pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ASerie speciale, n. 75 del 25 settembre2012, si procede alla nomina, nell’ambitoe nei limiti del contingente di posti asse-gnato dal bando di concorso, anche delleseguenti tipologie di candidati ammessicon riserva a seguito di provvedimento

cautelare in sede giurisdizionale, che ab-biano superato tutte le prove previste dalbando, secondo l’ordine di punteggio ot-tenuto nella graduatoria generale defini-tiva di merito del predetto concorso:

a) soggetti di cui all’articolo 15,comma 17 del decreto del ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca10 settembre 2010, n. 249;

b) candidati che, all’atto della do-manda di partecipazione, erano già diruolo in altra regione o classe di concorso;

c) candidati in possesso del titolo dilaurea, costituente titolo di insegnamentoai sensi del decreto ministeriale 39 e 22conseguito successivamente ai termini dipresentazione delle domande di parteci-pazione al IX ciclo SSIS bandito condecreto del Ministro dell’università e ri-cerca 12 luglio 2007, iscritti al primo ciclodei percorsi di cui all’articolo 15 deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che abbiano conseguito l’abi-litazione ai sensi del predetto decretoall’atto dell’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto legge. Nelcaso in cui le predette procedure di abi-litazione non siano ancora terminate, lariserva è sciolta positivamente in subor-dine al conseguimento dell’abilitazione altermine del succitato primo ciclo ».

15. 6. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal primo concorsobandito successivamente alla data del 31dicembre 2013, possono accedere alle pro-cedure concorsuali esclusivamente i can-didati in possesso del relativo titolo diabilitazione e, per la scuola dell’infanzia eprimaria, dei titoli di cui al decreto in-terministeriale 10 marzo 1997. Ai candi-dati inseriti a pieno titolo nelle graduato-rie di merito del concorso a posti ecattedre, per titoli ed esami, finalizzati alreclutamento del personale docente nelle

Giovedì 10 ottobre 2013 — 120 — Commissione VII

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scuole dell’infanzia, primaria, secondariadi primo e secondo grado, indetto con ildecreto del Direttore Generale per il per-sonale scolastico del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca n. 82del 24 settembre 2012 – pubblicato sullaGazzetta Ufficiale, 4A Serie speciale, n. 75del 25 settembre 2012 e non risultati nelnovero dei vincitori, è riconosciuto il titolodi abilitazione, là ove ne fossero sprovvisti.

15. 7. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell’emanazione deldecreto di cui all’articolo 2, comma 416della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01dell’articolo 400 è sostituito dal seguente:« Le graduatorie relative ai concorsi pertitoli ed esami hanno validità biennale esino ad esaurimento del contingente diposti assegnato dal bando. Nel caso in cui,al termine del biennio, permangano postida assegnare, i medesimi sono copertiattraverso lo scorrimento delle graduatoriedi cui all’articolo 401. Nel caso in cui, alloscadere del biennio, residuino dei vinci-tori, è creata una riserva di posti daassegnare, detratti dal contingente previstoper la procedura concorsuale successiva »;

b) il comma 8 dell’articolo 400 èsostituito dal seguente: « Le prove di esamedel concorso e i relativi programmi, icriteri di ripartizione del punteggio deititoli, la composizione, i requisiti e i criteridi costituzione delle commissioni giudica-trici sono stabiliti con uno o più decretidel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca »;

c) il comma 1 dell’articolo 402 èsostituito dal seguente: « A decorrere dalprimo concorso bandito successivamentealla data del 31 dicembre 2013, possonoaccedere alle procedure concorsuali esclu-

sivamente i candidati in possesso del re-lativo titolo di abilitazione e, per la scuoladell’infanzia e primaria, dei titoli di cui aldecreto interministeriale 10 marzo 1997 »;

I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17e 20 dell’articolo 400, il comma 2 dell’ar-ticolo 402 e l’articolo 404 sono abrogati.

15. 8. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero della pubblica istru-zione, dell’università e della ricerca, perl’attuazione delle misure di politiche attivedel lavoro finalizzate alla definitiva stabi-lizzazione occupazionale, è autorizzato, inderoga alla specifica disciplina di settore esecondo le previsioni dell’articolo 16 dellalegge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorreredall’anno scolastico 2013/2014, nei limitidell’attuale consistenza numerica dei postiin organico, accantonati ai sensi dell’arti-colo 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica 119 del 22/06/2009 ed attra-verso la corrispondente riduzione dellaindisponibilità ivi prevista, ad assumere atempo indeterminato i lavoratori utilizzatiai sensi dell’articolo 9, comma 15-bis, deldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito con modificazioni dalla legge 30luglio 2010, n. 122. In relazione a quantoprevisto dal presente comma, sono corri-spondentemente ridotte le risorse desti-nate ai servizi esternalizzati, nei limiti diquelle utilizzate per il corrispondente con-tingente stabilizzato, e che, ad invarianzafinanziaria, non potranno superare quellein atto utilizzate.

15. 12. Piccione, Causi, Burtone, Taranto,Cardinale, Lauricella, Raciti, Moscatt,Genovese, Piccoli Nardelli, Ribaudo,Amoddio, Albanella, Capodicasa, Ia-cono, Gullo, Zappulla, Culotta, Greco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-ter dell’articolo 14del decreto-legge n. 216, convertito in

Giovedì 10 ottobre 2013 — 121 — Commissione VII

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legge n. 14 del 24 febbraio 2012, aggiun-gere il periodo: « Le suddette graduatorieaggiuntive sono unificate alle graduatorierelative alla terza fascia nel decreto diaggiornamento delle graduatorie ad esau-rimento da disporre con decreto del Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca per il triennio 2014-2017. Possonochiedere l’iscrizione a pieno titolo nellaterza fascia delle graduatorie ad esauri-mento coloro che si sono iscritti neglistessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 alcorso di laurea in scienze della formazioneprimaria e hanno conseguito il titolo inseguito all’emanazione del decreto mini-steriale n. 53 del 2012. Possono, altresì,chiedere l’inserimento con riserva coloroche risultano iscritti al corso di laureaquadriennale in scienze della formazioneprimaria e sciogliere tale riserva all’atto diconseguimento del titolo abilitante, conapposito decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca ».

15. 55. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca è autorizzato, adecorrere dall’anno scolastico 2013-2014,a varare disposizioni che prevedano inter-venti utili a garantire il sostegno deglialunni con disabilità frequentanti scuoleparitarie, in particolare quelle secondariedi primo e secondo grado.

15. 19. Centemero, Lainati, Palmieri, Pe-trenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca è autorizzatoalla riapertura, attraverso apposito de-creto, delle graduatorie di istituto così daconsentire l’iscrizione in seconda fasciaagli abilitati attraverso TFA ordinario, dicui al decreto ministeriale n. 249 del 10settembre 2010, e garantire loro la spen-

dibilità immediata del titolo abilitanteconseguito.

15. 57. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,Vacca.

Sostituire i commi da 4 a 10 con iseguenti:

4. All’articolo 14 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

5. Visto il decreto legislativo 9 luglio2003, n. 216, recante attuazione della di-rettiva 2000/78/CE per la parità di trat-tamento in materia di occupazione e dicondizioni di lavoro, il personale docentedella scuola dichiarato inidoneo alla pro-pria funzione per motivi di salute, checonservi l’idoneità allo svolgimento di at-tività lavorativa di altro profilo è impie-gato in attività di programmazione e diapprofondimento della didattica, in attivitàconnesse all’insegnamento e nello svolgi-mento delle cosiddette funzioni strumen-tali, come la cura della biblioteca e deilaboratori, l’organizzazione delle visiteistruttive e delle attività di orientamento,l’organizzazione delle prove di ingresso edi esame. Tale personale conserva il ruoloe la qualifica precedentemente acquisiti.

6. Al personale docente della scuoladichiarato inidoneo si applicano le dispo-sizioni pensionistiche previgenti allenorme di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214.

Conseguentemente, al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « a 326,256milioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016, a 473,545milioni di euro per l’anno 2017 e 475,545milioni di euro a decorrere dall’anno2018 », con le seguenti: « a 526,256 milionidi euro per l’anno 2014, a 650,094 milioni

Giovedì 10 ottobre 2013 — 122 — Commissione VII

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di euro per l’anno 2015 e a 671,545 milionidi euro per l’anno 2016, a 673,545 milionidi euro per l’anno 2017 e 675,545 milionidi euro a decorrere dall’anno 2018 »;

2) al capo verso, sostituire la letterac) con la seguente:

« c) quanto a 200 milioni di euro siprovvede riducendo in misura corrispon-dente a decorrere dall’anno 2014, i regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale, dicui all’allegato c-bis al decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,con l’esclusione delle disposizioni a tuteladei redditi di lavoro dipendente e auto-nomo, dei redditi di pensione, della fami-glia, della salute, delle persone economi-camente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ri-cerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati ».

15. 89. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino, Melilla.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135 sono abrogati;

b) il comma 15 dell’articolo 19 deldecreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111 e’ abrogato;

c) i commi 5, 6,7, 8, 9 e 10 dell’ar-ticolo 15 del presente decreto sono abro-gati.

15. 49. Vacca, D’Uva, Battelli, SimoneValente, Di Benedetto.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 1, comma 57, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 la lettera a)è abrogata.

Conseguentemente ai maggiori oneri de-rivanti dal presente articolo, si provvede:quanto a 1,233 milioni di euro per l’anno2014 e a 3,7 milioni di euro a decorreredall’anno 2015 mediante utilizzo di quotaparte delle maggiori entrate derivanti dalcomma 2-quinquies dell’articolo 6 del de-creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 con-vertito in Legge n. 14 del 24 febbraio2012.

15. 23. Centemero, Palmieri, Lainati,Longo, Petrenga.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 1, comma 57, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 la lettera a)è abrogata.

Conseguentemente ai maggiori oneri de-rivanti dal presente articolo, si provvede:quanto a 1,233 milioni di Euro per l’anno2014 e a 3,7 milioni di Euro a decorreredall’anno 2015 mediante utilizzo di quotaparte delle maggiori entrate derivanti dagliarticoli 25 e 26.

15. 22. Centemero, Palmieri, Lainati,Longo, Petrenga.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) il comma 2-ter dell’articolo 14del decreto-legge n. 216, convertito inlegge n. 14 del 24 febbraio 2012, vienesostituito dal seguente: « Fermo restandoche le graduatorie ad esaurimento di cuiall’articolo 1, commi 605, lettera ), e 607,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni restano chiuse,limitatamente ai docenti che hanno con-seguito l’abilitazione dopo aver frequen-

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tato i corsi biennali abilitanti di secondolivello ad indirizzo didattico (COBASLID),il secondo e il terzo corso biennale disecondo livello finalizzato alla formazionedei docenti di educazione musicale delleclassi di concorso 31/a e 32/A e di stru-mento musicale nella scuola media dellaclasse di concorso 77/A, nonché gli iscrittiai corsi di laurea in scienze della forma-zione primaria, attivati negli anni accade-mici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituitauna fascia aggiuntiva alle predette gradua-torie. Possono, inoltre, chiedere l’iscrizionecon riserva nelle suddette graduatorie co-loro che si sono iscritti negli stessi anni alcorso di laurea in scienze della formazioneprimaria. La riserva è sciolta all’atto delconseguimento dell’abilitazione. Con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca sono fissati i terminiper l’inserimento nelle predette graduato-rie aggiuntive e per lo scioglimento dellariserva a decorrere dall’anno scolastico2014/2015.

15. 37. Malpezzi, Rocchi, Carocci.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, sosti-tuire la parola: obbligatoria con la parola:volontaria; e conseguentemente al comma7, dopo le parole: è sottoposto, aggiungerele seguenti parole: , a domanda,.

15. 64. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Sopprimere il comma 5, e conseguente-mente al comma 7, dopo le parole: èsottoposto, aggiungere le seguenti parole:, adomanda,.

15. 61. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 5, sopprimere le parole: ope-ranti presso le aziende sanitarie locali.

15. 34. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,

D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 5, sostituire le parole: unrappresentante del Ministero dell’istru-zione, dell’università della ricerca con leseguenti: un dirigente tecnico o un diri-gente scolastico.

15. 11. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il personale docente della scuoladichiarato, successivamente al 1° gennaio2014, permanentemente inidoneo alla pro-pria funzione per motivi di salute, maidoneo ad altri compiti, ove ne abbia irequisiti, può chiedere di essere dispensatodal servizio. In alternativa, a detto perso-nale su istanza di parte entro 30 giornidalla dichiarazione di inidoneità, si ap-plica la procedura di cui all’articolo 19 ,commi da 12 a 14, del decreto legge 6luglio 2011, n. 98, convertito con modifi-cazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11,con la conseguente assunzione della qua-lifica di assistente amministrativo o tec-nico, ovvero applicazione della mobilitàintercompartimentale in ambito provin-ciale verso le amministrazioni che presen-tino vacanze di organico, anche in derogaalle facoltà assunzionali previste dalla le-gislazione vigente con mantenimento delmaggior trattamento stipendiale medianteassegno personale riassorbibile con i suc-cessivi miglioramenti economici a qualsiasititolo conseguiti, ovvero detto personalepuò essere utilizzato per le iniziative di cuiall’articolo7 del presente decreto, o perulteriori iniziative di prevenzione delladispersione scolastica, per attività culturalie di supporto alla didattica.

15. 31. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

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Al comma 6, sostituire le parole: Alpersonale docente della scuola dichiarato,successivamente al 1° gennaio 2014, per-manentemente inidoneo alla propria fun-zione per motivi di salute, ma idoneo adaltri compiti, con le seguenti: il personaledocente della scuola dichiarato, successi-vamente al 1° gennaio 2014, permanen-temente inidoneo alla propria funzioneper motivi di salute, ma idoneo ad altricompiti, ove ne abbia i requisiti, puòchiedere di essere dispensato dal servizio.In alternativa, a detto personale.

15. 38. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 6, sostituire la parola: obbli-gatoria con la seguente: volontaria.

15. 62. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana,Vacca.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Nelle more dell’applica-zione della mobilità intercompartimentale,detto personale può essere utilizzato per leiniziative di cui all’articolo 7 del presentedecreto o per ulteriori iniziative per laprevenzione della dispersione scolastica,per attività culturali e di supporto alladidattica, anche in reti di istituzioni sco-lastiche.

15. 39. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 7, dopo le parole: è sottopostoaggiungere le seguenti: , a domanda,.

15. 63. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis) all’articolo 1, comma 57, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 la lettera a)

è abrogata. Conseguentemente, ai maggiorioneri derivanti dal presente articolo, siprovvede: quanto a 1,233 milioni di europer l’anno 2014 e quanto a 3,7 milioni diEuro a decorrere dall’anno 2015 medianteutilizzo di quota parte delle minori spesederivanti dall’applicazione dei commi 5, 6,7 e 8 del presente articolo.

15. 21. Centemero.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 21, dell’articolo 9, dellalegge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso.

15. 15. Di Lello.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Considerato che dai monitoraggi ef-fettuati il personale docente titolare delleclassi di concorso C999 e C555 è inpossesso almeno del titolo di studio discuola secondaria di secondo grado, lostesso:

a) transiterà su altra classe di con-corso docente della tabella A per la qualesia abilitato e/o su classe di Concorso dellatabella C in cui abbia sostenuto ConcorsoPubblico anche negli Enti Locali di Pro-venienza. Allo stesso personale sarà appli-cato quanto previsto dal comma 17 del-l’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del2012 « Disposizioni urgenti per la revisionedella spesa pubblica con invarianza deiservizi ai cittadini » convertito con modi-ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) Nelle more dell’attivazione dell’or-ganico funzionale, dell’area unica del so-stegno, dell’incremento dell’attività labora-toriale nei nuovi ordinamenti e di adeguaticorsi di riconversione, il personale docentetitolare delle classi di concorso C999 eC555, non utilizzato su insegnamenti pre-visti delle Classi di Concorso assegnate,sarà utilizzato nelle sedi di appartenenza,per il miglioramento dell’Offerta Forma-tiva per i progetti di Accoglienza, per

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progetti contro la dispersione scolastica,per attività alternative all’ora di religionecattolica, per le supplenze brevi, in affian-camento agli insegnanti di sostegno e disupporto alla didattica laboratoriale e ne-gli Istituti tecnici ad indirizzo Tecnologico,ove già prestino servizio, come responsa-bili dell’Ufficio tecnico, come previsto dal-l’articolo 4, comma 3 del D.P.R 15 marzo2010, n. 88.

c) Il personale docente titolare delleclassi di concorso C999 e C555 ha prioritàdi partecipazione, a domanda, ai corsi dispecializzazione per docenti di sostegno.

15. 35. Rocchi, Carocci.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Considerato che dai monitoraggi ef-fettuati il personale docente titolare delleclassi di concorso C999 e C555 è inpossesso almeno del titolo di studio discuola secondaria di secondo grado, lostesso:

a) transiterà su altra classe di con-corso docente della tabella A per la qualesia abilitato e/o su classe di Concorso dellatabella C in cui abbia sostenuto ConcorsoPubblico anche negli Enti Locali di Pro-venienza. Allo stesso personale sarà appli-cato quanto previsto dal comma 17 del-l’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del2012 « Disposizioni urgenti per la revisionedella spesa pubblica con invarianza deiservizi al cittadini » convertito con modi-ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) Nelle more dell’attivazione dell’or-ganico funzionale, dell’area unica del so-stegno, dell’incremento dell’attività labora-toriale nei nuovi ordinamenti e di adeguaticorsi di riconversione, il personale docentetitolare delle classi di concorso C999 eC555, non utilizzato su insegnamenti pre-visti delle Classi di Concorso assegnate,sarà utilizzato nelle sedi di appartenenza,per il miglioramento dell’Offerta Forma-tiva per i progetti di Accoglienza, perprogetti contro la dispersione scolastica,

per attività alternative all’ora di religionecattolica, per le supplenze brevi, in affian-camento agli insegnanti di sostegno e disupporto alla didattica laboratoriale.

15. 50. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bre-scia.

Al comma 9, sostituire le parole: idoneotitolo con la seguente: diploma.

15. 52. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 9, aggiungere, in fine, leseguenti parole: o di permanere negli or-ganici degli Uffici Tecnici previsti dal de-creto del Presidente della Repubblica 87del 15 marzo 2010 e dal decreto delPresidente della Repubblica 88 del 15marzo 2010, se già utilizzati in tali ambiti.

15. 36. Rocchi, Carocci, Malpezzi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’alinea del comma 14 dell’ar-ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, dopo le parole: ad applicarsi sonoinserite le seguenti: al personale dellascuola che abbia maturato i requisiti entroil 30 giugno 2012 ai sensi dell’articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Al comma 491 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:« 0.2 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « 0,3 per cento » e l’imposta sulletransazioni finanziarie per strumenti fi-nanziari di cui alla tabella 3 dell’articolo1, comma 492 della medesima legge n. 228del 2012 è aumenta dello 0.1.

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2. Le modifiche di cui al comma 1acquistano efficacia a decorrere dal 1o

gennaio 2014.

15. 59. Marzana, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’alinea del comma 14 dell’ar-ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi »sono inserite le seguenti: « al personaledella scuola che abbia maturato i requisitientro il 30 giugno 2012 ai sensi dell’arti-colo 59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni.

9-ter. Per l’anno 2013, 2014 e 2015 ledisponibilità di competenza e di cassarelative alle spese rimodulabili del bilanciodello Stato iscritte nello Stato di previ-sione del Ministero dell’economia e fi-nanze e del Ministero dello Sviluppo eco-nomico nella Missione 11 « Competitività eSviluppo delle imprese », non impegnatealla data di entrata in vigore del presentedecreto-legge, sono accantonate e rese in-disponibili per ciascun Ministero e per unimporto comunque non inferiore a 78milioni per l’anno 2013, a 236 milioni perl’anno 2014 e a 831 milioni per l’anno2015 di euro e versate all’entrata delbilancio dello Stato. Con decreto del Mi-nistro dell’economia e finanze sono rias-segnate all’istituto di previdenza socialeper le finalità di cui al comma precedente.Per la copertura degli oneri per ciascunodegli anni 2016 e 2017, valutati rispetti-vamente in 162 milioni e 113 milioni sidemanda alla legge di stabilità l’individua-zione delle risorse, ai sensi dell’articolo 11,comma 3, della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

15. 80. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Si-mone Valente, Battelli, Di Benedetto,Brescia, Chimienti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi 54-55 e 56 articolo 1della legge n. 228 del 2012 sono abrogati.

All’articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012n. 135, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Le disposizioni del presentecomma non si applicano al personale dellascuola, sia docente che amministrativo,tecnico e ausiliario supplente breve e sal-tuario o docente con contratto fino altermine delle lezioni o delle attività didat-tiche ».

Conseguentemente, all’onere derivantedalla presente disposizione, pari a circa 200milioni di euro in ragione annua, si prov-vede mediante corrispondente riduzione, de-finita dal ministro dell’economia e dellefinanze con proprio decreto, dei regimi diesenzione, esclusione e favore fiscale, di cuiall’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, con l’esclusione delle disposi-zioni a tutela dei redditi di lavoro dipen-dente e autonomo, dei redditi da pensione,della famiglia, della salute, delle personeeconomicamente o socialmente svantag-giate, del patrimonio artistico e culturale,della ricerca e dell’ambiente.

15. 68. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

All’articolo 70 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 èaggiunto il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma1 si applicano alle prestazioni lavorativeextra-scolastiche che i docenti degli istitutitecnici e professionali svolgono presso im-prese, aziende e associazioni, entro i limitie alle condizioni stabiliti da convenzionistipulate tra il Ministero dell’istruzione,dell’Università e della ricerca e le orga-nizzazioni nazionali dei datori di lavoromaggiormente rappresentative per ogni ca-tegoria.

15. 9. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 127 — Commissione VII

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguentecomma:

Il comma 4-bis dell’articolo 1 dellalegge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato.

15. 10. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’articolo 193 del decreto legi-slativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo ilcomma 2 è inserito il seguente comma:« 2-bis. I candidati agli esami di idoneitàsostengono i relativi esami presso istitu-zioni scolastiche, statali o paritarie, ubi-cate nei comuni di residenza. In caso diassenza nel comune dell’indirizzo di studioprescelto, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche ubicate nellaprovincia di residenza. Nel caso di assenzaanche in questa del medesimo indirizzo, icandidati sostengono gli esami presso isti-tuzioni scolastiche ubicate nella regione diresidenza e, nel caso di assenza del me-desimo indirizzo anche nella regione diresidenza, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche ubicate nelleregioni immediatamente confinanti. L’isti-tuzione scolastica, alla quale il candidatopresenta la domanda di ammissione agliesami di idoneità, non può accogliere unnumero di candidati superiore al cin-quanta per cento degli alunni iscritti efrequentanti l’indirizzo di studio indicatonella domanda medesima.

9-ter. All’articolo 1, comma 4 dellalegge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto infine il seguente periodo: i) Attestazione diquietanza del pagamento degli stipendi ditutti i contratti individuali di lavoro delpersonale dirigente e insegnante.

9-quater. Alla legge 10 marzo 2000,n. 62 dopo il comma 7 è aggiunto ilcomma 7-bis: « Per il mantenimento dellaparità il gestore o il rappresentante legaledell’istituto o della scuola deve dichiarare,presentando le relative documentazioni oattestazioni, alla fine di ogni anno scola-stico e comunque non oltre il 31 luglio, al

competente ufficio scolastico regionale, lapermanenza del possesso dei seguenti re-quisiti:

a) i dati relativi al coordinatore delleattività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classie degli alunni frequentanti;

c) la composizione degli organi col-legiali;

d) la delibera dei competenti organicollegiali di adozione del piano dell’offertaformativa (POF), che deve essere conser-vato agli atti della scuola;

e) attestazione di quietanza del pa-gamento degli stipendi di tutti i contrattiindividuali di lavoro del personale diri-gente e insegnante.

In caso di mancata osservanza delleprescrizioni delle lettere a), b), c), d), e),l’ufficio scolastico revoca il riconoscimentodella parità scolastica a partire dall’annoscolastico successivo.

9-quinques. All’articolo 1, comma 4,lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62sono aggiunti in fine i seguenti periodi:« Negli istituti di istruzione secondaria disecondo grado, in ogni caso, è vietata lacostituzione di classi terminali collate-rali ».

Il primo periodo del comma 10 dell’ar-ticolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n.62è soppresso.

9-sexies. All’articolo 1, comma 5, dellalegge 10 marzo del 2000 n. 62 sostituire ilseguente periodo. « Tali istituzioni, in mi-sura non superiore a un quarto delleprestazioni complessive, possono avvalersidi prestazioni volontarie di personale do-cente purché fornito di relativi titoli scien-tifici e professionali ovvero ricorrere an-che a contratti di prestazione d’opera dipersonale fornito dei necessari requisiti ».con « Al personale docente impiegato deveessere garantito regolare contratto di do-cenza secondo i contratti collettivi nazio-nali vigenti comprese la regolare retribu-zione e degli oneri connessi; il versamentodella retribuzione di ogni docente deve

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avvenire attraverso un sistema tracciabile.Al termine di ogni anno scolastico l’istitutoparitario compila una scheda informativada consegnare all’ufficio scolasti provin-ciale in cui è dichiarato il Piano dell’Of-ferta Formativa, il numero di docentiimpiegato con i rispettivi insegnamenti chericoprono e il monte ore; a tale scheda vaallegato un documento che attesti l’avve-nuto pagamento delle retribuzioni e lemodalità con cui esso è avvenuto ».

9-septies. Il comma 12 dell’articolo 1della legge 10 marzo del 2000 n. 62 èsoppresso.

9-octies.. Il comma 8 dell’articolo 1della legge 10 marzo del 2000 n. 62 èsoppresso.

9-novies. Il comma 9 dell’articolo 1della legge 10 marzo del 2000 n.62 è cosìriformulato: « Al fine di rendere effettivo ildiritto allo studio e all’istruzione a tutti glialunni delle scuole statali nell’adempi-mento dell’obbligo scolastico e nella suc-cessiva frequenza della scuola secondariae nell’ambito dell’autorizzazione di spesadi cui al comma 12. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, ema-nato su proposta del Ministro della pub-blica istruzione entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono stabiliti i criteri per la ripar-tizione di tali somme tra le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoe per l’individuazione dei beneficiari, inrelazione alle condizioni reddituali dellefamiglie da determinare ai sensi dell’arti-colo 27 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, nonché la modalità per la frui-zione dei benefici e per la indicazione delloro utilizzo.

15. 82. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 8 dell’articolo 1 dellalegge 10 marzo del 2000 n. 62 è abrogato.

15. 79. Brescia, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:9-bis. All’articolo 1, comma 5 della legge10 marzo del 2000 n. 62 il seguente pe-riodo « Tali istituzioni, in misura nonsuperiore a un quarto delle prestazionicomplessive, possono avvalersi di presta-zioni volontarie di personale docente pur-ché fornito di relativi titoli scientifici eprofessionali ovvero ricorrere anche acontratti di prestazione d’opera di perso-nale fornito dei necessari requisiti », èsostituito dal seguente « Al personale do-cente impiegato deve essere garantito re-golare contratto di docenza secondo icontratti collettivi nazionali vigenti com-prese la regolare retribuzione e degli onericonnessi; il versamento della retribuzionedi ogni docente deve avvenire attraversoun sistema tracciabile. Al termine di ognianno scolastico l’istituto paritario compilauna scheda informativa da consegnareall’ufficio scolasti provinciale in cui è di-chiarato il Piano dell’Offerta Formativa, ilnumero di docenti impiegato con i rispet-tivi insegnamenti che ricoprono e il monteore; a tale scheda va allegato un docu-mento che attesti l’avvenuto pagamentodelle retribuzioni e le modalità con cuiesso è avvenuto ».

15. 78. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 9 dell’articolo 1 dellalegge 10 marzo del 2000 n. 62 è cosìriformulato: « Al fine di rendere effettivo ildiritto allo studio e all’istruzione a tutti glialunni delle scuole statali nell’adempi-mento dell’obbligo scolastico e nella suc-cessiva frequenza della scuola secondariae nell’ambito dell’autorizzazione di spesadi cui al comma 12. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, ema-nato su proposta del Ministro della pub-blica istruzione entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono stabiliti i criteri per la ripar-tizione di tali somme tra le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoe per l’individuazione dei beneficiari, in

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relazione alle condizioni reddituali dellefamiglie da determinare ai sensi dell’arti-colo 27 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, nonché le modalità per la fruirnedei benefici e per la indicazione del loroutilizzo.

15. 81. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 11 dell’articolo 1 dellalegge 10 marzo 2000 n. 62 è soppresso.

15. 77. Brescia, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il primo periodo del comma 10dell’articolo 1 della legge 10 marzo del2000 n. 62 è soppresso.

15. 76. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 4, lettera f),della legge 10 marzo 2000, n. 62 sonoaggiunti in fine il seguente periodo: « Negliistituti di istruzione secondaria di secondogrado, in ogni caso, è vietata la costitu-zione di classi terminali collaterali ».

15. 75. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 5, dellalegge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato ilseguente periodo: « Tali istituzioni, in mi-sura non superiore a un quarto delleprestazioni complessive, possono avvalersidi prestazioni volontarie di personale do-cente purché fornito di relativi titoli scien-tifici e professionali ovvero ricorrere an-

che a contratti di prestazione d’opera dipersonale fornito dei necessari requisiti ».

15. 74. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Dopo il comma 7 della legge 10marzo 2000, n. 62 è aggiunto il comma7-bis: Per il mantenimento della parità ilgestore o il rappresentante legale dell’isti-tuto o della scuola deve dichiarare, pre-sentando le relative documentazioni o at-testazioni, alla fine di ogni anno scolasticoe comunque non oltre il 31 luglio, alcompetente ufficio scolastico regionale, lapermanenza del possesso dei seguenti re-quisiti:

a) i dati relativi al coordinatore delleattività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classie degli alunni frequentanti;

c) la composizione degli organi col-legiali;

d) la delibera dei competenti organicollegiali di adozione del piano dell’offertaformativa (POF), che deve essere conser-vato agli atti della scuola;

e) attestazione di quietanza del pa-gamento degli stipendi di tutti i contrattiindividuali di lavoro del personale diri-gente e insegnante.

In caso di mancata osservanza delleprescrizioni delle lettere a), b), c), d), e),l’ufficio scolastico revoca il riconoscimentodella parità scolastica a partire dall’annoscolastico successivo.

15. 73. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 4 dellalegge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto infine il seguente periodo: « i) Attestazione di

Giovedì 10 ottobre 2013 — 130 — Commissione VII

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quietanza del pagamento degli stipendi ditutti i contratti individuali di lavoro delpersonale dirigente e insegnante.

15. 72. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 193 del decreto legi-slativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo ilcomma 2 è inserito il seguente:

2-bis. I candidati agli esami di idoneitàsostengono le relative prove presso istitu-zioni scolastiche, statali o paritarie, ubi-cate nei comuni di residenza. In caso diassenza nel comune dell’indirizzo di studioprescelto, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche ubicate nellaprovincia di residenza. Nel caso di assenzaanche in questa del medesimo indirizzo, icandidati sostengono gli esami presso isti-tuzioni scolastiche ubicate nella regione diresidenza e, nel caso di assenza del me-desimo indirizzo anche nella regione diresidenza, i candidati sostengono gli esamipresso istituzioni scolastiche ubicate nelleregioni immediatamente confinanti. L’isti-tuzione scolastica, alla quale il candidatopresenta la domanda di ammissione agliesami di idoneità, non può accogliere unnumero di candidati superiore al cin-quanta per cento degli alunni iscritti efrequentanti l’indirizzo di studio indicatonella domanda medesima.

15. 71. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 400, comma 3, deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297dopo le parole « valutazione di titoli spe-cifici » sono aggiunte le seguenti: « adesclusione dei diplomi di perfezionamentopost diploma o post laurea, master uni-versitari di I e II livello, conseguiti dal-l’anno accademico 2013-2014 ».

15. 70. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al punto 7 dell’allegato A delDecreto Ministeriale del 6 agosto 1999facente riferimento al comma 9 dell’arti-colo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124aggiungere « Mandolino » tra « Chitarra » e« Arpa ».

15. 67. Luigi Gallo, Battelli, Simone Va-lente, Di Benedetto, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 5 comma 8 del de-creto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito,con modificazioni dalla legge 7 agosto2012 n. 135, sono soppresse le seguentiparole: « limitatamente alla differenza trai giorni di ferie spettanti e quelli in cui èconsentito al personale in questione difruire delle ferie ».

15. 66. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 58, decreto legge 21giugno 2013, n. 69 convertito con modifi-cazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ilcomma 5 è sostituito con il seguente:

« A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati iservizi corrispondenti alle mansioni spet-tanti ai collaboratori scolastici. Le conven-zioni per lo svolgimento di tali servizi, incorso alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, conservano efficaciafino alla loro scadenza e non possonoessere rinnovate né prorogate. A partiredal 2014, si prevede un piano triennale diassunzioni di 11.851 collaboratori scola-stici, sulla base degli accantonamenti suiposti di organico di diritto. Le risorserivenienti dall’applicazione della presentedisposizione sono destinate a coprire imaggiori oneri derivanti dal comma 1. Èriconosciuta la possibilità, in deroga ri-spetto ai titoli di accesso, di inserimento in

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graduatoria del personale ex LSU in virtùdel servizio prestato presso le scuole ».

15. 54. Vacca, D’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 16 dell’articolo 15 deldecreto ministeriale 10 settembre 2010,n. 249 è sostituito con il seguente:

« Resta fermo il valore di abilitazionepermanente all’insegnamento, rispettiva-mente nella scuola dell’infanzia e nellascuola dell’infanzia e primaria, dei titoliconseguiti a conclusione degli studi nellescuole e negli istituti magistrali al terminedei corsi iniziati entro l’anno scolastico1997-1998 e conclusi entro l’anno scola-stico 2001-2002, ai sensi dell’articolo 15,comma 7 del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 luglio n 323, quali titoli diaccesso ai concorsi per titoli ed esami,titoli di accesso alla seconda fascia dellegraduatorie di istituto e titoli abilitantiall’insegnamento nelle scuole paritarie aisensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g),della legge 10 marzo 2000, n. 62 ».

Conseguentemente sopprimere l’articolo15 comma 16-bis e comma 16-ter intro-dotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81.

15. 60. Marzana, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 14 dell’articolo 4 dellalegge 3 maggio 1999 n. 124 la parola« 521 » è soppressa.

15. 53. Marzana, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 14, comma 2-ter,della legge 24 febbraio 2012 n. 14, in fineaggiungere il seguente periodo: « Il Mini-stro dell’istruzione della Ricerca e del-

l’Università, nel decreto di aggiornamentodelle graduatorie delle graduatorie adesaurimento disposte ai sensi dell’articolo1, comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296 da disporre per iltriennio 2014-2017, provvede ad unificarele suddette graduatorie aggiuntive, per idocenti di strumento musicale A077, allegraduatorie di terza fascia.

15. 58. Di Benedetto, Battelli, SimoneValente.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 4 dellalegge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto infine il seguente periodo: « i) classi compo-ste da un numero di alunni non inferiorea dieci ».

15. 51. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A partire dal 1o gennaio 2014 èdisposto il blocco delle ritenute mensilisugli stipendi applicate nei confronti degliinsegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferitidagli enti locali a quelli dello Stato, aisensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. 25. Giammanco, Centemero, Lainati,Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il personale ausiliario, tecnico eamministrativo (ATA) e gli insegnanti tec-nico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli deglienti locali a quelli dello Stato, ai sensidella legge 3 maggio 1999, n. 124, sonoinquadrati nelle qualifiche funzionali e neiprofili professionali dei corrispondentiruoli statali, sulla base dell’anzianità ma-turata nell’ente locale di provenienza.L’articolo 1, comma 218, della legge 23dicembre n. 266, è abrogato.

15. 26. Giammanco, Centemero, Lainati,Longo, Palmieri, Petrenga.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 132 — Commissione VII

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Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. « Le controversie legate alle assun-zioni del personale docente delle gradua-torie ad esaurimento di cui all’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 26dicembre 2005, sono devolute alla giuri-sdizione del giudice amministrativo aisensi dell’articolo 63, comma 4, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

15. 16. Di Lello.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. Per le finalità di cui ai commi 1 e2 dell’articolo 7 del presente decreto, non-ché per una effettiva attuazione delleazioni previste dai commi 1, 3, 4 dell’ar-ticolo 15 della legge 5 febbraio 1992,n. 104 e dal Decreto Ministeriale 26 giu-gno 1992 del Ministro della Pubblica istru-zione, in favore degli alunni disabili e alfine di evitare sperequazioni territoriali,all’articolo 26, comma 8, della legge 23dicembre 1998, n. 448, e successive mo-dificazioni, dopo il primo punto, aggiun-gere la seguente frase: « Allo scopo delraggiungimento degli obiettivi della pre-sente legge e al fine di evitare sperequa-zioni territoriali, è assegnata almeno unaunità presso ogni Ambito Territoriale ».

15. 20. Centemero, Lainati, Palmieri, Pe-trenga.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. Sostituire il comma 21, articolo 9,del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito in legge, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con ilseguente:

21. « I docenti destinatari di nomina atempo indeterminato possono chiedere iltrasferimento, l’assegnazione provvisoria ol’utilizzazione in altra provincia dopo treanni di effettivo servizio nella provincia di

titolarità. La disposizione del presentecomma non si applica al personale di cuiall’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.

15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, i provvedimenti relativi alrinnovo o alla modifica dei componenti delComitato di cui l’articolo 64, comma 7, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito con modificazioni dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono disposti condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’Università e della Ricerca, adottato diconcerto con il Ministro dell’Economia edelle Finanze.

15. 42. D’Ottavio.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. Per quanto attiene al trasferimentodel personale docente dal Ministero dellapubblica istruzione ai ruoli dell’istitutonazionale della previdenza sociale (INPS),di cui alla ordinanza del Ministro dellapubblica istruzione n. 217 del 6 maggio1998, la disposizione di cui all’articolo 6,comma 4, della legge 29 dicembre 1988,n. 554, deve intendersi nel senso che ladifferenza tra lo stipendio tabellare attri-buito dal contratto collettivo nazionale dilavoro 1994-1997 del comparto del perso-nale della scuola, comprensivo sia dellostipendio base che dello stipendio classe, elo stipendio tabellare attribuito dal con-tratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli entipubblici non economici, proprio della cor-rispondente qualifica presso l’INPS, è ri-conosciuta con decorrenza 1o settembre1998, al personale in servizio o cessato dalservizio, a titolo di retribuzione indivi-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 133 — Commissione VII

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duale di anzianità e non è oggetto diriassorbimento.

15. 41. Rosato.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. L’articolo 7 comma 1 del decretoministeriale n. 44/2011 è così modificato:« Le graduatorie hanno validità per glianni scolastici 2011/2012, 2012/2013,2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi del-l’articolo 1 della legge 124 del 3 maggio1999, ai fini delle assunzioni a tempoindeterminato sui posti annualmente au-torizzati. Dalle stesse graduatorie sonoaltresì conferite le supplenze annuali equelle fino al termine delle attività didat-tiche. Per l’anno 2013/2014 possono acce-dere alle graduatorie i docenti che hannoconseguito l’abilitazione al termine deicorsi universitari attivati ai sensi del de-creto del Ministro dell’Istruzione, dell’Uni-versità e della Ricerca del 10 settembre2010 n. 249 e successive modificazioni.Possono essere inseriti con riserva, invece,gli ammessi ai corsi universitari autoriz-zati ai sensi del decreto del Ministrodell’istruzione della Ricerca e dell’Univer-sità del 25 Marzo 2013 n. 81 per il con-seguimento dell’abilitazione, ma non inpossesso del titolo abilitante con sciogli-mento della riserva da disporre all’atto delconseguimento del titolo nel decreto rela-tivo al successivo aggiornamento.

15. 43. Ascani.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. Il primo periodo del comma 3dell’articolo 399 del testo unico delle di-sposizioni legislative vigenti in materia diistruzione, relative alle scuole di ogni or-dine e grado, di cui al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, e successive modi-ficazioni, è sostituito dal seguente: « I do-centi immessi in ruolo non possono chie-dere il trasferimento ad altra sede nella

stessa provincia prima di due anni scola-stici e in altra provincia prima di tre anniscolastici ».

15. 44. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. Il comma 218 dell’articolo 1 dellalegge 23 Dicembre 2005, n. 266, è abro-gato. Al personale di ruolo e in quiescenzadopo il 1o gennaio 2000 dell’articolo 8della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasfe-rito nei ruoli statali del personale ammi-nistrativo tecnico ed ausiliario e nei ruolistatali degli insegnati tecnico pratici, vienericonosciuta ai fini giuridici ed economicil’anzianità maturata presso l’ente locale diprovenienza.

15. 46. Vacca, D’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

11. Per le finalità di cui ai commi 1 e2 dell’articolo 7 del presente decreto, non-ché per una effettiva attuazione delleazioni previste dai commi 1, 3, 4 dell’ar-ticolo 15 della legge 104/92 e dal decretoministeriale 26 giugno 1992 (Criteri per lacostituzione dei gruppi di lavoro provin-ciali interistituzionali a nomina del prov-veditore agli studi, ai sensi dell’articolo 15della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104,sull’assistenza, l’integrazione sociale e idiritti delle persone handicappate) in fa-vore degli alunni disabili e al fine dievitare sperequazioni territoriali, all’arti-colo 26, comma 8, della legge 23 dicembre1998, n. 448, e successive modificazioni,dopo il primo punto, aggiungere la se-guente frase: « Allo scopo del raggiungi-mento degli obiettivi della presente legge eonde evitare sperequazioni territoriali, èassegnata almeno una unità presso ogniAmbito Territoriale ».

15. 24. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 134 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

(Modifiche al Capo IV, Titolo l, Parte III eal Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza,Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297).

1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 2 dell’articolo 492 lelettere b), c), d), e) sono sostituite dalleseguenti:

b) sospensione dall’insegnamento odall’ufficio fino a 10 giorni;

c) sospensione dall’insegnamento odall’ufficio da 11 giorni ad un mese;

d) la sospensione dall’insegnamentoo dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;

e) la sospensione dall’insegnamentoo dall’ufficio per un periodo di sei mesi el’utilizzazione, trascorso il tempo di so-spensione, per lo svolgimento di compitidiversi da quelli inerenti alla funzionedocente o direttiva;

f) la destituzione.

b. dopo il comma 2 dell’articolo 492è inserito il seguente:

2-bis. Al personale docente sono inoltreirrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, lesanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma7, 55-quater e 55-sexies, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;

c. l’articolo 494 è sostituito dal se-guente:

ART. 494 – Sospensione dall’insegna-mento o dall’ufficio fino a 10 giorni e da11 giorni ad un mese.

1. La sospensione dall’insegnamento odall’ufficio consiste nel divieto di eserci-tare la funzione docente o direttiva, con laperdita del trattamento economico ordi-nario, salvo quanto disposto dall’articolo497. La sospensione dall’insegnamento odall’ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle respon-sabilità, ai doveri e alla correttezza ine-renti alla funzione o per gravi negligenzein servizio;

b) per violazione del segreto d’ufficioinerente ad atti o attività non soggetti apubblicità;

c) per avere omesso di compiere gliatti dovuti in relazione ai doveri di vigi-lanza.

d. dopo l’articolo 501 è inserito ilseguente:

ART. 501-bis – Competenza all’irroga-zione delle sanzioni disciplinari per ilpersonale docente.

1. Organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 492,comma 2, lettere a) e b), è il dirigentescolastico preposto all’istituzione scola-stica;

2. organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 492,comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è ildirigente preposto all’ufficio scolastico re-gionale;

3. organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui agli articoli 55-bis,comma 7 e 55 sexies, comma 1 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 è ildirigente preposto all’ufficio scolastico re-gionale, ove l’entità delle sanzioni ivi pre-viste superi il termine temporale dei 10giorni. Diversamente, nell’ipotesi di irro-gazione delle suddette sanzioni fino ad unmassimo di 10 giorni, organo competenteè il dirigente scolastico preposto all’istitu-zione scolastica;

4. organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 55-quater

Giovedì 10 ottobre 2013 — 135 — Commissione VII

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del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 è il dirigente preposto all’ufficioscolastico regionale.

Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza,Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297 sono apportate le seguentimodificazioni:

a. Al comma 1 dell’articolo 535 inumeri da 1 a 6 sono sostituiti dai se-guenti:

1) l’ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzionefino a dieci giorni;

4) la sospensione della retribuzioneda undici giorni fino ad un mese;

5) la sospensione della retribuzionee dell’insegnamento fino a dieci giorni;

6) la sospensione della retribuzionee dell’insegnamento da undici giorni ad unmese;

7) la sospensione della retribuzionee dall’insegnamento da un mese ad unanno;

8) l’esclusione dall’insegnamento,da un anno a cinque anni;

9) l’esclusione definitiva dall’inse-gnamento.

b. Il comma 2 dell’articolo 535 èsostituito dal seguente:

2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2),3) e 5) del comma 1 sono inflitte daldirigente scolastico. Tutte le sanzioni pos-sono essere inflitte dal dirigente dell’am-bito territoriale, che per quelle indicate ainumeri 7), 8) e 9) decide su conformeparere del competente Consiglio di disci-plina.

c. Al comma 1 dell’articolo 536 leparole « e sanzioni di cui ai numeri 1), 2)e 3 dell’articolo 535 » sono sostituite dalleseguenti: « e sanzioni di cui ai numeri 1),2), 3) e 5) dell’articolo 535 »;

d. Il comma 2 dell’articolo 536 èsostituito dal seguente:

2. Per la recidiva nei fatti che abbianodato luogo all’ammonizione si applica lacensura; per la recidiva nei fatti cheabbiano dato luogo alla censura si applicauna tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4)dell’articolo 535, in base alla gravità delfatto commesso.;

e. Al comma 1 dell’articolo 537 leparole « di cui ai numeri 4) e 5) dell’ar-ticolo 535 » sono sostituite dalle seguenti:« di cui ai numeri 7) e 8) dell’articolo535 ».

15. 01. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

(Reclutamento del personale docente dellescuole con lingua di insegnamento slovena).

1. Per l’accesso ai concorsi relativi allescuole con lingua di insegnamento slovenae con insegnamento bilingue sloveno-ita-liano della regione Friuli Venezia Giulia èrichiesto il possesso di un’apposita abili-tazione, da conseguire in base alle normevigenti.

2. La validità dei titoli di abilitazioneall’insegnamento nelle scuole con lingua diinsegnamento italiana, conseguiti presso leUniversità italiane, le Accademie e i Con-servatori di Musica o riconosciuti ai sensidel decreto legislativo 206/2007, potrà es-sere estesa, in presenza degli altri requisitie titoli prescritti dalle norme vigenti, allemedesime classi di concorso delle scuolecon lingua di insegnamento slovena e vi-ceversa, previo accertamento della rispet-tive competenze linguistiche, da accertarecon un esame, le cui modalità sarannostabilite con un apposito decreto del Mi-nistero dell’istruzione, dell’Università edella Ricerca, entrò tre mesi dalla pubbli-cazione della presente legge (decreto).

Giovedì 10 ottobre 2013 — 136 — Commissione VII

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3. L’esame di cui al precedente comma,i cui oneri saranno a carico dei candidatiinteressati, avrà luogo con cadenza bien-nale e sarà indetto dal Direttore generaledell’Ufficio scolastico regionale del FriuliVenezia Giulia. Sono escluse dalla pre-sente procedura le classi di concorso A043,A050, A051, A052, A080, A081, A082,A083, A084, A085, mentre con la stessaprocedura di cui al comma precedente èprevista l’estensione delle abilitazioni delleclassi di concorso A075 e A076 rispettiva-mente alle classi di concorso A086, A087e viceversa.

4. All’articolo 425, comma 6, del testoNico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: « Fermo restando che ilbeneficiario del riconoscimento delle qua-lifiche professionali deve possedere le co-noscenze linguistiche necessarie, su richie-sta dell’interessato, il Ministero dell’istru-zione, dell’Università e della Ricerca, conapposito provvedimento, può limitare glieffetti del riconoscimento, previsti dall’ar-ticolo 3 del decreto legislativo 9 novembre2007, n. 206, ai posti di insegnamentonelle scuole di lingua slovena della regioneFriuli Venezia Giulia.

5. Il comma 4-quinquies dell’articolo 1del decreto-legge 25 settembre 2009,n. 134, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2009, n. 167, non siapplica al personale docente inserito finoall’anno scolastico 2009-2010 nelle gradua-torie ad esaurimento delle scuole conlingua di insegnamento slovena, ma che hagià stipulato contratto a tempo indetermi-nato per qualsiasi tipologia di posti diinsegnamento o classi di concorso nellascuola con lingua di insegnamento italianao viceversa.

15. 02. Blazina.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. All’articolo 36, comma 1-bis, deldecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

recante proroga di termini previsti dadisposizioni legislative e disposizioni fi-nanziarie urgenti, convertito dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, le parole: « entro iltermine di presentazione delle domande dipartecipazione ai suddetti corsi speciali »sono sostituite dalle seguenti: « prima del-l’inizio dei suddetti corsi speciali ».

15. 03. Iacono, Zappulla.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. Resta valida l’abilitazione all’inse-gnamento e il diploma di specializzazioneper il sostegno conseguiti dai docenti chesono stati ammessi con riserva ai corsispeciali per il conseguimento dell’abilita-zione all’idoneità all’insegnamento e per ilconseguimento del diploma di specializza-zione per il sostegno indetti dal Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 aisensi del decreto-legge 7 aprile 2004,n. 97, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 giugno 2004, n. 143, che abbianomaturato il requisito di servizio di 360giorni, reso in qualunque ordine e grado discuola, entro il termine di presentazionedelle domande di partecipazione ai sud-detti corsi speciali e che abbiano superatol’esame di Stato.

15. 04. Iacono, Zappulla.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. L’articolo 15 comma 16 del Decreto10 settembre 2010, n. 249 è sostituitocome segue: « 16. Resta fermo il valore diabilitazione permanente all’insegnamento,rispettivamente nella scuola dell’infanzia enella scuola dell’infanzia e primaria, deititoli conseguiti a conclusione degli studinelle scuole e negli istituti magistrali al

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termine dei corsi iniziati entro l’annoscolastico 1997-1998 e conclusi entrol’anno scolastico 2001-2002, quali titoli diaccesso ai concorsi per titoli ed esami,titoli di accesso alla seconda fascia dellegraduatorie di istituto e titoli abilitantiall’insegnamento nelle scuole paritarie ai

sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g),della legge 10 marzo 2000, n. 62 ». Sonoabrogati l’articolo 15 comma 16-bis ecomma 16-ter introdotti dal Decreto 25marzo 2013, n. 81.

15. 05. Malpezzi, Carocci, Rocchi.

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ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di migliorare il rendimentodella didattica, particolarmente nelle areead alto rischio socio-educativo e a forteconcentrazione di immigrati, per l’anno2014 è autorizzata la spesa di euro 10milioni, oltre alle risorse previste nell’am-bito di finanziamenti di programmi euro-pei e internazionali, per attività di forma-zione e aggiornamento del personale sco-lastico con particolare riferimento:

a) alla formazione sugli aspetti del-l’inclusione scolastica degli alunni con di-sabilità e con altri bisogni educativi spe-ciali, in particolare nelle istituzioni scola-stiche ove vi sia un’elevata presenza diallievi con tali bisogni.

b) all’aumento delle capacità nellagestione e programmazione dei sistemiscolastici;

c) all’aumento delle competenze re-lativamente ai processi di digitalizzazionee di innovazione tecnologica;

d) all’aumento delle competenze didocenti delle istituzioni scolastiche impe-gnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, favorendo un’osservazione sistema-tica di abilità che non sempre emergono inambito scolastico.

16. 19. Chimienti, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di migliorare il rendimentodella didattica, particolarmente nelle areead alto rischio socio-educativo e a forteconcentrazione di immigrati, per l’attivitàvolontaria e continua di formazione eaggiornamento di tutto il personale scola-stico, a partire dall’anno 2014 è autoriz-

zata la spesa di euro 20 milioni, oltre allerisorse previste nell’ambito di finanzia-menti di programmi europei internazionali

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Il Governo provvede, entro 31 di-cembre 2013 a modificare il regolamentoemanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 2010, n. 223, alfine di conseguire un risparmio annuopari a 20 milioni di euro. Le predettemodifiche acquistano efficacia a decorreredal 1o gennaio 2014.

16. 13. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1, abrogare le seguenti parole:in cui i risultati dei test di valutazionesono meno soddisfacenti, e sostituire laparola: ed con: dove.

16. 8. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Fausto, Rampi,Zampa.

Al comma 1, sopprimere la parola: ob-bligatoria.

16. 14. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: formazioneobbligatoria, aggiungere: e continuativa.

16. 24. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) la diffusione di innovazioni didat-tiche e metodologiche funzionali al raffor-zamento di conoscenze e competenze di

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ciascun alunno necessarie ad aumentarel’attesa di successo formativo, contrastarefenomeni di dispersione scolastica, miglio-rare gli esiti delle valutazioni nazionaliINVALSI ed internazionali OCSE-PISA de-gli apprendimenti in particolare nellescuole o territori o per ambiti disciplinaridove tali esiti presentano maggiori criti-cità.

16. 11. Rocchi, Carocci.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole da: in particolare nelle regioni finoa: media nazionale.

16. 16. Luigi Gallo, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole:immigrati, aggiungere le seguenti: raffor-zando in particolare le competenze rela-tive all’integrazione scolastica, alla didat-tica interculturale, al bilinguismo e all’ita-liano come lingua 2.

16. 5. Iori, Lenzi, Biondelli, Sbrollini,Amato, Carnevali, Capone, D’Incecco.

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungerela seguente:

c-bis) All’aumento delle competenzerelative all’educazione all’affettività, al ri-spetto delle diversità e delle pari oppor-tunità di genere e al superamento deglistereotipi di genere.

16. 10. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera e), sostituire laparola: degli con la seguente: delle.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-tuire: Ministro per i beni e le attivitàculturali con le seguenti: Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo esostituire le parole: ingresso gratuito alpersonale con le seguenti: ingresso gratuitodel personale.

16. 28. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), alla fine delperiodo aggiungere il seguente: anche at-traverso un periodo di formazione pressoenti pubblici ed imprese.

16. 3. Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

e-bis) alla prosecuzione delle misuredi accompagnamento del riordino dei cicliscolastici di cui ai decreto del Presidentedella Repubblica 86, 87 e 88 del 2010 edalle Indicazioni per la scuola dell’infanziaed il primo ciclo, per consolidare l’alfa-betizzazione e le competenze di base degliallievi, anche nel nuovo contesto organiz-zativo dell’istituto comprensivo.

16. 9. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

e-bis) all’aumento delle competenzedei docenti in servizio presso le strutturedi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica ottobre 2012, n. 263.

16. 2. Centemero, Lainati, Palmieri,Longo, Petrenga.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserirele seguenti:

e-bis) all’aumento delle competenzedei docenti delle istituzioni scolasticheimpegnate nei processi di integrazione afavore di alunni con DSA, BES, con svan-taggio socioeconomico, alunni stranieri

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neo-arrivati e alunni immigrati le cui com-petenze linguistico-comunicative non su-perano il livello A1.

e-ter) all’aumento delle competenzedei docenti in materia di gestione e pro-mozione del successo formativo e preven-zione dell’abbandono degli alunni a rischiodi dispersione scolastica.

16. 27. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell’ambito dei programmi diformazione del personale, anche non do-cente, delle scuole di ogni ordine e grado,comprese le scuole dell’infanzia, è assicu-rata un’adeguata preparazione riguardoalle problematiche relative all’inclusionescolastica degli alunni con disabilità e conaltri bisogni educativi speciali, finalizzataad acquisire la competenza per la presa incarico e la gestione della classe e laconseguente capacità di applicare strategiedidattiche, metodologiche e valutative ade-guate. Per le finalità di cui al presentecomma è autorizzata una spesa pari atrenta milioni di euro annui, a partiredall’esercizio finanziario 2013. Al relativoonere si provvede mediante corrispon-dente impiego del Fondo di riserva per leautorizzazioni di spesa delle leggi perma-nenti di natura corrente iscritto nello statodi previsione del ministero dell’economia edelle finanze, come determinato, dalla Ta-bella C allegata alla legge 23 dicembre2009, n. 191.

Conseguentemente, al comma 2, sosti-tuire le parole: di cui al comma 1 con leseguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis delpresente articolo.

* 16. 15. Marzana, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell’ambito dei programmi diformazione del personale docente e diri-genziale delle scuole di ogni ordine e

grado, comprese le scuole dell’infanzia, èassicurata un’adeguata preparazione ri-guardo alle problematiche relative all’in-clusione scolastica degli alunni con bisognieducativi speciali (BES) quali disabilità,disturbi evolutivi specifici, alunni consvantaggio socio-culturale nonché alunninon italofoni, finalizzata ad acquisire lacompetenza per la presa in carico e lagestione della classe e la conseguente ca-pacità di applicare strategie didattiche,metodologiche e valutative adeguate. Inparticolare, tutti i docenti assegnati ad unaclasse nella quale è presente almeno unalunno con bisogni educativi speciali (BES)sono tenuti in via sperimentale per ilbiennio 2014-2016 – nell’ambito dell’ora-rio di servizio e non di insegnamento – apartecipare ad almeno un corso di forma-zione non inferiore a 20 ore sugli aspettidella didattica dell’inclusione scolasticaper classi con esigenze differenziate e dellafacilitazione per l’apprendimento della se-conda lingua. Per le finalità di cui alpresente comma è autorizzata una spesapari a trenta milioni di euro annui, apartire dall’esercizio finanziario 2013. Alrelativo onere si provvede mediante cor-rispondente impiego del Fondo di riservaper le autorizzazioni di spesa delle leggipermanenti di natura corrente iscrittonello stato di previsione del ministerodell’economia e delle finanze, come deter-minato, dalla Tabella C allegata alla legge23 dicembre 2009, n. 191.

Conseguentemente al comma 2 le parole:di cui al comma 1 sono sostituite dalleparole: di cui ai commi precedenti.

* 16. 25. Santerini, Capua, Molea, Vez-zali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonodefinite le modalità di organizzazione egestione delle attività formative di cui alcomma 1, anche attraverso convenzionicon le università statali da individuare nelrispetto dei princìpi di concorrenza e

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trasparenza, e comunque prioritariamenteavvalendosi di personale docente qualifi-cata che cresta servizio presso le istitu-zioni scolastiche stesse.

16. 17. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 2, dopo le parole: non statali,aggiungere le seguenti: e con le associazioniprofessionali accreditate dal MIUR chepossiedano specifica esperienza in questotipo di interventi,.

16. 21. Santerini.

Alla fine del comma 2, aggiungere ilseguente periodo: Il decreto disciplina al-tresì lo svolgimento delle iniziative di for-mazione di cui al comma 1, lettera e)all’interno del contesto aziendale, al finedi promuovere lo sviluppo professionalespecifico dei docenti coinvolti, attraversol’apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.

16. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro del-l’Istruzione, dell’università e della ricercasono definite, altresì, gli indicatori d’im-patto relativi all’efficacia delle attività for-mative.

16. 26. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 3, dopo le parole: Al fine dipromuovere la formazione culturale delpersonale docente della scuola, aggiungerele seguenti: di ruolo e con contratto atermine.

16. 18. Marzana, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 3, ovunque ricorra la parola:scuola aggiungere le seguenti: statale eparitaria.

16. 4. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, ilseguente:

3-bis. Sono ammessi in sovrannumeroai corsi del secondo ciclo di TirocinioFormativo Attivo (TFA), senza dover so-stenere alcuna prova selettiva, coloro chesono risultati vincitori di più classi diconcorso al primo ciclo TFA, ai fini di unaseconda abilitazione.

16. 20. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare e qualificarel’offerta di integrazione scolastica deglialunni con disabilità e con altri bisognieducativi speciali, con particolare atten-zione per quelli con disabilità sensoriali epluridisabilità, è Istituito presso l’IstitutoStatale Romagnoli di Roma il Centro Na-zionale di Alta Formazione per l’Inclu-sione Scolastica (CNAFIS) destinato allaformazione in servizio del personale dellascuola. Il suddetto Centro potrà operarecon Enti, Strutture e Centri di Ricerca,con comprovata specifica competenza, giàattivi a livello territoriale, nazionale einternazionale.

16. 6. Coccia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca è tenuto agarantire la formazione dei docenti cur-ricolari sulle didattiche inclusive deglialunni con disabilità e con altri bisognieducativi speciali, per una effettiva presain carico del progetto personalizzato diintegrazione scolastica, evitando la delegaal solo insegnate per il sostegno. A tal fine

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il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca e le organizzazioni sinda-cali rappresentative del comparto scuolaconcludono entro tre mesi dalla data diapprovazione della legge di conversionedel presente decreto apposita contratta-zione collettiva.

* 16. 7. Argentin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca è tenuto agarantire la formazione dei docenti cur-ricolari sulle didattiche inclusive deglialunni con disabilità e con altri bisognieducativi speciali, per una effettiva presain carico del progetto personalizzato diintegrazione scolastica, evitando la delegaal solo insegnate per il sostegno. A tal fineil Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca e le organizzazioni sinda-cali rappresentative del comparto scuolaconcludono entro tre mesi dalla data diapprovazione della legge di conversionedel presente decreto apposita contratta-zione collettiva.

* 16. 12. Coccia.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

(Reclutamento docenti esternicorsi di recupero).

Al fine di garantire una maggiore qua-lificazione nella erogazione del servizioscolastico ed educativo le istituzioni sco-lastiche, nell’ambito del reclutamento dipersonale docente per l’attivazione e l’or-ganizzazione dei corsi relativi ai recuperoscolastico, devono avvalersi di un coordi-natore scelto tra il personale docente in-terno e di personale docente esterno, at-tingendo dai giovani neolaureati e dalpersonale docente precario, che abbiano irequisiti previsti in riferimento agli inse-gnamenti impartiti.

16. 01. Petrenga.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

(Reclutamento docenti esterni attivazioneprogetti previsti dai PON e POF).

Al fine di garantire una maggiore qua-lificazione nella erogazione del servizioscolastico ed educativo e al fine di garan-tire un ampliamento dell’offerta formativa,le istituzioni scolastiche, nell’ambito delreclutamento di personale docente perl’attivazione e l’organizzazione dei progettiprevisti dai Programmi Operativi Nazio-nali (PON) e dai Piani Operativi regionali(POF), devono avvalersi di un coordinatorescelto tra il personale docente interno e dipersonale docente esterno, attingendo daigiovani neolaureati e da personale docenteprecario, che abbiano i requisiti previsti inriferimento agli insegnamenti impartiti.

16. 02. Petrenga.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

1. Il comma 4-ter dell’articolo 1 deldecreto-legge 7 settembre 2007, n. 147convertito con modificazioni dalla legge 25ottobre 2007, n. 176 è abrogato.

16. 04. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

1. Il comma 4 dell’articolo 22 dellalegge n. 448 del 2001 è così riformulato:

« Nel rispetto dell’orario di lavoro de-finito dai contratti collettivi vigenti, i di-rigenti scolastici, prima di procedere alle

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assunzioni a tempo determinato di propriacompetenza, attribuiscono ai docenti inservizio nell’istituzione scolastica spezzoniorario fino a 4 ore, prioritariamente e conil loro consenso, come ore aggiuntive diinsegnamento oltre l’orario d’obbligo finoad un massimo di 22 ore settimanali ».

16. 05. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-guente:

ART. 16-bis.

1. Il comma 4-undecies dell’articolo 2del decreto-legge 29 dicembre 2010,n. 225, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10 è abrogato.

16. 03. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

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ART. 17.

Sostituire l’articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Reclutamento dei dirigentiscolastici su base regionale).

1. Il reclutamento dei dirigenti scola-stici si realizza mediante un corso con-corso selettivo di formazione, indetto dagliUffici Scolastici Regionali, svolto nelle sediregionali con cadenza periodica, per lascuola elementare e media e per la scuolasecondaria superiore. Ai corsi concorsi èammesso il personale docente delle istitu-zioni statali, residente da almeno 5 anninelle regioni per i cui ambiti è indetto ilconcorso, che abbia maturato, dopo lanomina in ruolo, un servizio effettiva-mente prestato di almeno cinque anni conpossesso di laurea, nei rispettivi settoriformativi.

2. Il corso concorso, si articola in unaselezione per titoli, in un concorso diammissione, in un periodo di formazionee in un esame finale. Al concorso diammissione accedono coloro che superanola selezione per titoli disciplinata dalbando di concorso. Sono ammessi al pe-riodo di formazione i candidati utilmenteinseriti nella graduatoria del concorso diammissione, entro il limite del numero deiposti messi a concorso per la scuola ele-mentare e media e per la scuola secon-daria superiore, maggiorati del dieci percento.

3. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodella pubblica istruzione, di concerto colMinistro per la funzione pubblica, d’intesacon la Conferenza Stato-Regioni e con laConferenza Stato-Città ed autonomie lo-cali, sono definiti i criteri per la compo-sizione delle commissioni esaminatrici,delle quali fanno parte anche rappresen-tanti dei Comuni entro il cui ambitoterritoriale il dirigente andrà a svolgere ilproprio servizio.

17. 5. Buonanno.

Sopprimere il comma 1.

17. 10. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire continuità euniformità a livello nazionale al recluta-mento dei dirigenti scolastici, l’articolo 29del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 è sostituito dal seguente:

« ART. 29.

(Reclutamento dei dirigenti scolastici).

1. Il reclutamento dei dirigenti scola-stici si realizza mediante corso-concorsoselettivo di formazione bandito dallaScuola nazionale dell’amministrazione. Ilcorso-concorso è bandito annualmente pertutti i posti vacanti e disponibili previstiper il successivo anno scolastico, il cuinumero, suddiviso per regione, è comuni-cato dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica e alla Scuola nazionaledell’amministrazione, sentito il Ministerodell’economia e delle finanze e fermorestando il regime autorizzatorio in ma-teria di assunzioni di cui all’articolo 39,comma 3-bis, della legge 27 dicembre1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al corso-concorso selettivo di for-mazione si accede mediante Concorsopubblico per esami. Al concorso per l’ac-cesso al corso-concorso selettivo di forma-zione può partecipare:

a) il personale docente ed educativodi ruolo delle istituzioni scolastiche ededucative statali, in possesso di laurea olaurea magistrale, che abbia maturatodopo la nomina in ruolo un periodo diservizio effettivo di almeno cinque anni;

b) il personale docente in servizio atempo indeterminato nelle istituzioni sco-

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lastiche paritarie da almeno cinque anni,subordinatamente al possesso del titolo diabilitazione all’insegnamento nel periodorichiesto.

3. È previsto il pagamento di un con-tributo, da parte dei candidati, per le spesedella procedura concorsuale.

4. Il concorso di ammissione può com-prendere una prova preselettiva e com-prende una o più prove scritte, cui sonoammessi tutti coloro che superano la pre-selezione, e una prova orale, a cui segue lavalutazione dei titoli.

5. Al corso-concorso sono ammessi icandidati utilmente inseriti nella gradua-toria del concorso di ammissione entro illimite massimo dei posti disponibili di cuial comma 1, maggiorato del venti percento.

6. Il corso-concorso si svolge presso laScuola nazionale dell’amministrazione.Agli ammessi al corso si applica l’articolo16 del decreto del Presidente della Repub-blica 24 settembre 2004, n. 272 e succes-sive modificazioni, applicando agli am-messi in servizio presso le istituzioni sco-lastiche statali l’istituto del semiesonero.

7. Le spese di viaggio e alloggio sono acarico dei partecipanti.

8. Con regolamento da emanare aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione e con il Ministro dell’economiae delle finanze, sono definiti, tenuto contodella specificità della dirigenza scolasticarispetto alla categoria generale della diri-genza pubblica:

a) i criteri per la predisposizione e lavalutazione, nonché le modalità di svolgi-mento, delle prove del concorso di am-missione;

b) le modalità di svolgimento dellafase di formazione generale del corsoconcorso e la sua durata, della valutazionecontinua, dell’esame conclusivo della fasedi formazione specialistica, del periodo di

formazione specialistica da svolgersipresso le istituzioni scolastiche e del-l’esame finale;

c) i criteri per la nomina della com-missione esaminatrice.

9. Le graduatorie dei vincitori, in nu-mero pari ai posti di cui al comma 1, sonoapprovate con decreto del direttore gene-rale per il personale scolastico del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, che provvede all’assegnazione deivincitori agli Uffici scolastici regionali se-condo l’ordine di graduatoria, tenendoconto dell’opzione dagli stessi espressaall’atto dell’iscrizione al concorso d’am-missione e, in subordine, dalla preferenzadagli stessi espressa all’atto dello scorri-mento della graduatoria. Si dà luogo adeventuale scorrimento della graduatoriafinale solo in caso di rinuncia dei vinci-tori ».

17. 3. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1, capoverso ART. 29, 1.,quarto periodo, dopo le parole: almenocinque anni inserire le seguenti: per acce-dere ai corsi-concorsi per dirigenti scola-stici che saranno banditi dal 2016 in poii candidati dovranno aver frequentato ecompletato un master universitario di lea-dership scolastica. Con proprio decreto, daemanare entro 60 giorni dall’entrata invigore della presente legge, il Ministrodell’istruzione, università e ricerca defini-sce standard di contenuto e di organizza-zione (inclusa la durata minima) e lecondizioni di partecipazione al master dileadership scolastica nonché le proceduredi accreditamento delle strutture univer-sitarie interessate a offrire un percorsoche permetta l’accesso al corso concorso ecriteri per il riconoscimento dei masteruniversitari di management scolastico fre-quentati e conclusi alla data del decretostesso.

17. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 146 — Commissione VII

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Al comma 1, capoverso ART. 29, 1., dopoil primo periodo, inserire il seguente:

A tal fine, all’interno della Scuola, saràcostituita un’apposita sezione incaricata diprovvedere in merito, nel rispetto dellecaratteristiche e delle funzioni previste dalprofilo dei dirigenti delle scuole, così comedefinito dall’articolo 25 del decreto legi-slativo n. 165 del 2001. Tale sezione saràcoordinata da personale dirigenziale inpossesso di requisiti professionali coerenticon il profilo da formare e provvisto diadeguata specifica esperienza nell’ambitodella dirigenza scolastica.

17. 9. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: dell’eco-nomia e delle finanze, aggiungere le se-guenti: e sentito il parere delle Commis-sioni parlamentari competenti per mate-ria.

17. 14. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1, capoverso articolo 29,sostituire il terzo periodo con il seguente:

Alla preselezione per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale do-cente ed educativo delle istituzioni scola-stiche ed educative statali, con rapporto dilavoro a tempo indeterminato, che abbiasuperato il periodo di prova e che sia inpossesso dei seguenti requisiti: a) diplomadi laurea magistrale ovvero laurea delprecedente ordinamento; b) cinque anni diservizio di insegnamento effettivamenteprestati; c) tre anni di esperienza dimo-strabile svolta nelle funzioni di collabora-tore del dirigente ovvero di funzione stru-mentale in una delle aree individuate conil DPCM di cui al presente articolo.

17. 12. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 1, capoverso articolo 29,comma 1, dopo le parole: diploma dilaurea è inserita la seguente: magistrale, leparole: la preselezione sono sostituite dalleseguenti: l’eventuale preselezione, le parole:attività didattica dei sono sostituite dalleseguenti: attività didattica svolta dai e leparole: del carico sono sostituite dalleseguenti: del loro carico.

Conseguentemente:

al comma 2 le parole: dall’entratasono sostituite dalle seguenti: dalla data dientrata;

al comma 5, le parole: del decretolegislativo sono sostituite dalle seguenti: deltesto unico di cui al decreto legislativo, leparole: a far data sono sostituite dalleseguenti: a decorrere, le parole: il suddettodecreto direttoriale sono sostituite dalleseguenti: i suddetti decreti direttoriali, e leparole: indipendentemente dai criteri pre-visti sono sostituite dalle seguenti: anche inderoga a quanto previsto;

al comma 8 le parole: può prevederel’integrazione sono sostituite dalle seguenti:può essere integrata, dopo le parole: fra-zione di 300 è inserita la seguente: candi-dati e le parole: nel 2014 sono sostituitedalle seguenti: nell’anno 2014.

17. 29. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 29, 1.,quarto periodo, abrogare le parole: dopo lanomina in ruolo.

17. 21. Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri con le seguenti parole: Intermini-steriale.

17. 11. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 147 — Commissione VII

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le graduatorie di merito regio-nali del Concorso a Dirigente Scolastico,indetto con decreto del Direttore Generaledel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca del 13 luglio 2011,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4o

serie speciale – concorsi n. 56 del 15luglio 2011 per la copertura di n. 2.386posti complessivi, sono trasformate in gra-duatorie ad esaurimento. La validità didette graduatorie permarrà fino all’assun-zione di tutti i vincitori in esse inseriti,assunzione che dovrà avvenire prima del-l’indizione del un nuovo corso-concorso dicui al comma 1.

17. 17. Rocchi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le graduatorie di merito delconcorso ordinario di cui al D.D.G. del 13luglio 2011, sono permanenti fino ad esau-rimento delle stesse in ogni singola Re-gione. L’autorizzazione ad un nuovobando concorsuale per accesso ai ruolidella dirigenza scolastica sarà possibilesolo all’esaurimento dell’ultima graduato-ria e all’effettiva assunzione in serviziodell’ultimo idoneo, inserito in una qualun-que delle graduatorie regionali.

* 17. 6. Scotto, Giancarlo Giordano, Fra-toianni, Costantino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le graduatorie di merito delconcorso ordinario ddg 13 luglio 2011saranno permanenti fino ad esaurimentodelle stesse in ogni singola regione, l’au-torizzazione ad un nuovo bando concor-suale per accesso ai ruoli della dirigenzascolastica sarà possibile solo all’esauri-mento dell’ultima graduatoria e all’effet-tiva assunzione in servizio dell’ultimo ido-neo, inserito in una qualunque delle gra-duatorie regionali.

* 17. 18. Malpezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le graduatorie di merito delconcorso ordinario DDG 13 luglio 2011saranno permanenti fino ad esaurimentodelle stesse in ogni singola Regione. L’au-torizzazione ad un nuovo bando concor-suale per accesso ai ruoli della dirigenzascolastica sarà possibile solo all’esauri-mento dell’ultima graduatoria e all’effet-tiva assunzione in servizio dell’ultimo ido-neo, inserito in una qualunque delle gra-duatorie regionali.

* 17. 19. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Contestualmente al concorso na-zionale viene bandito il corso-concorsoanche per le scuole con lingua di insegna-mento slovena e con insegnamento bilin-gue sloveno-italiano della Regione Auto-noma Friuli Venezia. Esso viene banditodall’Ufficio scolastico regionale del FriuliVenezia Giulia e deve prevedere lo svol-gimento di almeno un modulo in linguaslovena e deve essere integrato con con-tenuti specifici afferenti alle istituzioniscolastiche in lingua slovena e bilingue.Nella relativa commissione giudicatricedeve essere presente almeno un membrocon piena conoscenza della lingua slovena.La prova selettiva è prevista solo in pre-senza di un alto numero di candidati ecomprende almeno una prova scritta inlingua slovena e una prova orale, dasvolgere anche in lingua slovena, a cuisegue la valutazione dei titoli.

17. 24. Blazina.

Al comma 2, dopo le parole: conversionedel presente decreto aggiungere le seguenti:e provvede all’adeguamento dell’organiz-zazione della Scuola nazionale di ammi-nistrazione alle previsioni di cui al mede-simo articolo 29, comma 1, come modifi-cato dal precedente comma 1.

17. 22. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,

Giovedì 10 ottobre 2013 — 148 — Commissione VII

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D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 618 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 e il De-creto del Presidente della Repubblica 10luglio 2008, n. 140 sono abrogati. Ai con-corsi per il reclutamento dei dirigentiscolastici già banditi alla data di entrata invigore del presente decreto continuano adapplicarsi le disposizioni del comma 618dell’articolo 1 della citata legge e deldecreto del Presidente della Repubblica 10luglio 2008, n. 140, fermo restando quantoprevisto dal comma 8.

17. 26. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle regioni in cui il concorsoper esami e titoli per il reclutamento didirigenti scolastici per la scuola primaria,secondaria di primo grado, secondaria disecondo grado e per gli istituti educativi èstato rinnovato a seguito di pronunciagiurisdizionale, gli uffici scolastici regio-nali conferiscono, a domanda e per il soloanno scolastico 2013/2014, incarichi dipresidenza a quanti abbiano superatotutte le prove del suddetto concorso. Gliincarichi cessano di diritto all’atto di im-missione in ruolo del destinatario.

17. 15. Iacono, Amoddio, Capodicasa,Piccione, Zappulla, Moscatt.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In attesa di un nuovo concorso dicui al comma 1-bis tale disposizione, in viatransitoria, viene estesa anche alle istitu-zioni scolastiche statali lingua di insegna-mento slovena e/o bilingue sloveno-ita-liano sprovviste di dirigente scolastico ti-tolare.

17. 25. Blazina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I docenti di cui al comma 1,dell’articolo 459 del decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, che prestano la loroattività di insegnamento presso istituzioniscolastiche autonome non sottodimensio-nate conferite in reggenza a dirigenti sco-lastici aventi incarico presso altre istitu-zioni scolastiche autonome, possono otte-nere l’autorizzazione all’esonero dall’inse-gnamento, indipendentemente dai criteriprevisti dai commi 2 e 3 dell’articolo 459del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297.

17. 16. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 7, sopprimere le parole da: e,in subordine fino alla fine del periodo.

* 17. 13. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 7, sopprimere le parole da: e,in subordine, fino alla fine del periodo.

* 17. 23. Carocci, Rocchi.

Al comma 8, dopo le parole: Nell’ipotesidi rinnovazione delle procedure concor-suali inserire le seguenti: già bandite alladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

17. 26. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 8, primo periodo, dopo leparole: procedure concorsuali aggiungere leseguenti: di cui al decreto direttoriale 13luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta uf-ficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio2011.

17. 28. Il Relatore.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 149 — Commissione VII

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Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In deroga a quanto previsto dal-l’ultimo periodo del comma 6, al fine disemplificare e definitivamente superare ilsistema della reiterazione degli incarichiannuali di dirigenza scolastica, i terminiper l’inserimento nelle graduatorie di cuiall’articolo 24-quinquies del decreto-legge31 dicembre 2007, n. 248, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio2008, n. 31 e successive modificazioni,sono prorogati per i docenti che hannoottenuto, a decorrere dall’anno scolastico2006/2007, la conferma dell’incarico dipresidenza per almeno un triennio, se-condo quanto previsto dall’articolo1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005,n. 7, convertito con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43 e che nonsiano già collocati in quiescenza alla datadi entrata in vigore della presente legge.Tali soggetti possono chiedere l’iscrizionecon riserva nelle suddette graduatorie.

8-ter. La riserva è sciolta a seguito dellapartecipazione, con esito positivo, ad ap-posita procedura concorsuale riservata pertitoli ed esami, organizzata dagli Ufficiscolastici regionali ove i predetti soggettiabbiano prestato il servizio. La proceduraconcorsuale organizzata in maniera ana-loga a quanto disposto, anche in ordinealla valutazione e al superamento dellaprova, per i soggetti di cui all’articolo 2della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

8-quater. Con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da emanare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono disciplinati le modalità di nominadelle commissioni giudicatrici e i terminiper consentire l’espletamento della proce-dura di cui al comma 1, da concludersientro il 31 dicembre 2013, ai fini dell’as-sunzione dei suddetti docenti nella quali-fica di dirigente scolastico, con stipula deicontratti a tempo indeterminato, con prio-rità assoluta per ragioni di continuità delservizio, fermo restando il regime autoriz-zatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, peri posti vacanti e disponibili a decorreredall’anno scolastico 2014-2015, detratti nel

numero del 20 per cento dai posti auto-rizzati per l’assunzione nel ruolo di diri-gente scolastico, da conteggiarsi singolar-mente nelle varie regioni interessate, perciascun anno scolastico, a valere sullerisorse assunzionali relative ad un mas-simo di un triennio. L’assunzione è dispo-sta nella regione ove l’aspirante ha com-piuto il servizio quale preside incaricato o,in mancanza di posti vacanti e disponibilinelle stesse, a domanda, in altre regioni.

8-quinquies. All’attuazione della proce-dura di cui ai commi 8-bis e 8-ter siprovvede mediante corrispondente ridu-zione, per le risorse finanziarie necessarie,delle risorse iscritte nello stato di previ-sione del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per il recluta-mento e la formazione iniziale dei diri-genti scolastici, o mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 2 della legge 28 giugno2012, n. 92, o del Fondo di cui all’articolo4, comma 82, della legge 12 novembre2011, n. 183 o mediante corrispondenteriduzione lineare degli stanziamenti diparte corrente iscritti, nell’ambito dellespese rimodulabili di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, nel programma « Inizia-tive per lo sviluppo del sistema istruzionescolastica e per il diritto allo studio » dellamissione « Istruzione scolastica » dellostato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, senzadeterminare nuovi oneri per la finanzapubblica. Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, entro il 31dicembre 2013, formula le relative propo-ste di rimodulazione delle riduzioni di cuial primo periodo, senza pregiudizio per ilraggiungimento degli obiettivi di finanzapubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n.135. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conproprio decreto, le occorrenti variazioni dibilancio.

17. 2. Di Lello.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 150 — Commissione VII

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Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

9. Al fine di semplificare e definitiva-mente superare il sistema della reitera-zione degli incarichi annuali di dirigenzascolastica, i termini per l’inserimento nellegraduatorie di cui all’articolo 24-quinquiesdel decreto-legge 31 dicembre 2007,n. 248, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 2008, n. 31 e successivemodificazioni, sono prorogati per i docentiche hanno ottenuto, a decorrere dall’annoscolastico 2006/2007, la conferma dell’in-carico di presidenza per almeno un trien-nio, secondo quanto previsto dall’articolo1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005,n. 7, convertito con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43 e che nonsiano già collocati in quiescenza alla datadi entrata in vigore della presente legge.Tali soggetti possono chiedere l’iscrizionecon riserva nelle suddette graduatorie.

10. La riserva è sciolta a seguito dellapartecipazione, con esito positivo, ad ap-posita procedura concorsuale riservata pertitoli ed esami. La procedura concorsualeconsta di una prima fase di valutazionedei titoli e dell’anzianità di servizio ma-turata quale preside incaricato, ai finidell’attribuzione del punteggio nella gra-duatoria e di una prova scritta sull’espe-rienza maturata, analogamente a quantodisposto, anche in ordine alla valutazionee al superamento della prova, per i soggettidi cui all’articolo 2 della legge 3 dicembre2010, n. 202.

11. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daemanare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodisciplinari le modalità di nomina dellacommissione giudicatrice e stabiliti i ter-mini per consentire l’espletamento dellaprocedura da concludersi entro il 31marzo 2014 onde consentire l’affidamentodegli incarichi nell’a.s. 2014/15, nella re-gione ove l’aspirante ha compiuto il ser-vizio quale preside incaricato o in regionilimitrofe.

12. All’attuazione della procedura dicui ai commi 10 e Il si provvede mediantecorrispondente riduzione, per le risorsefinanziarie necessarie, delle risorse iscritte

nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’Università e della ri-cerca per il reclutamento e la formazioneiniziale dei dirigenti scolastici, o di quelledel Fondo di cui all’articolo 4, comma 82,della legge 12 novembre 2011, n. 183 omediante corrispondente riduzione linearedegli stanziamenti di parte correnteiscritti, nell’ambito delle spese rimodula-bili di cui all’articolo 21, comma 5, letterab), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,nel programma « Iniziative per lo sviluppodel sistema istruzione scolastica e per ildiritto allo studio » della missione « Istru-zione scolastica » dello stato di previsionedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, senza determinarenuovi oneri per la finanza pubblica. IlMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, entro il 31 dicembre 2013,formula le relative proposte di rimodula-zione delle riduzioni di cui al primo pe-riodo, senza pregiudizio per il raggiungi-mento degli obiettivi di finanza pubblica dicui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con proprio de-creto, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 7. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

9. Al fine di eliminare definitivamentegli incarichi annuali di dirigenza scola-stica, in previsione al passaggio al nuovosistema di reclutamento, i termini perl’inserimento nelle graduatorie ad esauri-mento di cui all’articolo 24-quinquies deldecreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2008, n. 31 e successive mo-dificazioni, sono prorogati per i docentiche hanno ottenuto, a decorrere dall’annoscolastico 2006/2007, la conferma dell’in-carico di presidenza per almeno un trien-nio, secondo quanto previsto dall’articolo1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005,n. 7, convertito con modificazioni, dalla

Giovedì 10 ottobre 2013 — 151 — Commissione VII

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legge 31 marzo 2005, n. 43 e che nonsiano già collocati in quiescenza alla datadi entrata in vigore della presente legge.Tali soggetti possono chiedere l’iscrizionecon riserva nelle suddette graduatorie.

10. La riserva è sciolta a seguito dellapositiva partecipazione ad apposita proce-dura concorsuale riservata per titoli, edesami, organizzata dagli Uffici scolasticiregionali ove i predetti soggetti abbianoprestato il servizio. La procedura concor-suale, consta di una prima fase di valu-tazione dei titoli e dell’anzianità di serviziomaturata quale preside incaricato, ai finidell’attribuzione del punteggio nella gra-duatoria finale e di una prova scrittasull’esperienza maturata, analogamente aquanto disposto, anche in ordine alla va-lutazione e al superamento della prova,per i soggetti di cui all’articolo 2 dellalegge 3 dicembre 2010, n. 202.

11. Con decreto del ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daemanare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto legge, sono discipli-nati le modalità di nomina delle commis-sioni giudicatrici e i termini per consentirel’espletamento della procedura di cui alcomma 10, da concludersi entro il 31dicembre 2013, ai fini dell’assunzione deisuddetti docenti nella qualifica di dirigentescolastico, con stipula dei contratti atempo indeterminato, con priorità asso-luta, fermo restando il regime autorizza-torio di cui all’articolo 39, commi 3 e3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,per i posti vacanti e disponibili a decorreredall’anno scolastico 2014-2015 e per untriennio, detratti nel numero del 20 percento dai posti a valere delle facoltà as-sunzionali autorizzate per l’assunzione nelruolo di dirigente scolastico, da conteg-giarsi singolarmente nelle varie regioniinteressate, per ciascun anno scolastico.L’assunzione è disposta nella regione ovel’aspirante ha compiuto il servizio qualepreside incaricato.

12. I candidati risultati idonei a seguitodell’espletamento di un concorso a diri-gente scolastico indetto antecedentementealla data del 1o gennaio 2011, con esclu-

sione della procedura di cui alla legge 3dicembre 2010, n. 202, ma che non hannopartecipato al corso di formazione, sonocollocati a, domanda in coda alle relativegraduatorie regionali della procedura con-corsuale bandita con decreto direttoriale13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Uf-ficiale n. 56, 4o serie speciale del 15 luglio2011, sulla base del punteggio all’epocaconseguito. Al termine del periodo di for-mazione e di prova di cui all’articolo 14del CCNL per l’Area V, 11-4-2006, i sog-getti di cui al presente comma sono sot-toposti alla prova scritta di cui al comma10 del presente articolo, in caso di esitopositivo della stessa, si procede secondoquanto disposto al comma 6 del predettoarticolo 14. In caso di esito negativo dellaprocedura e/o del periodo di prova, l’aspi-rante è ricollocato nei ruoli di apparte-nenza, nei modi e nei termini di cui alcomma 9 del predetto articolo 14 , percome modificato dall’articolo 8, commaprimo, del CCNL per l’Area V, 15 luglio2010.

13. I soggetti non in quiescenza per iquali è pendente alla data di entrata invigore della presente legge un contenziosogiurisdizionale con oggetto la partecipa-zione al concorso a posti di dirigentescolastico indetto con il decreto diretto-riale 22 novembre 2004 e pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4o – serie speciale, n. 94del 26 novembre 2004 sono ammessi allafrequenza di un breve corso intensivo diformazione, con rilascio di attestato posi-tivo del direttore del corso, al termine delquale gli stessi effettuano una prova oraleselettiva, superata con il punteggio di al-meno 21/30. I candidati risultati idonei aseguito del superamento della prova di cuial precedente periodo sono graduati perordine di punteggio ottenuto e inseriti incoda alle graduatorie del predetto con-corso, ove non ancora concluso, o in codaalle relative graduatorie regionali dellaprocedura concorsuale bandita con de-creto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicatoin Gazzetta Ufficiale n. 56, 4o serie specialedel 15 luglio 2011, nei limiti temporali di

Giovedì 10 ottobre 2013 — 152 — Commissione VII

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validità delle stesse e nel limite dei postidestinati ai predetti concorsi.

14. All’attuazione delle procedure dicui ai commi 9, 10, 12 e 13 si provvedemediante corrispondente riduzione, per lerisorse finanziarie necessarie, dell’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 2 dellalegge 28 giugno 2012, n. 92, del Fondo dicui all’articolo 4, comma 82, della legge 12novembre 2011, n. 183, e mediante corri-spondente riduzione lineare degli stanzia-menti di parte corrente iscritti, nell’ambitodelle spese rimodulabili di cui all’articolo21, comma 5, lettera b), della legge 31dicembre 2009, n. 196, nel programma« Iniziative per lo sviluppo del sistemaistruzione scolastica e per il diritto allostudio » della missione « Istruzione scola-stica » dello stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, senza determinare nuovi oneri perla finanza pubblica senza determinarenuovi oneri per la finanza pubblica. IlMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, entro il 31 dicembre 2013,formula le relative proposte di rimodula-zione delle riduzioni di cui al primo pe-riodo, senza pregiudizio per il raggiungi-mento degli obiettivi di finanza pubblica dicui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con proprio decreto,le occorrenti variazioni di bilancio.

15. A far data dall’immissione in ruolodei soggetti di cui al comma 9 e comunquenon oltre la data del 1 settembre 2017, ilprimo e il terzo periodo dell’articolo1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005,n. 7 convertito con modificazioni dallalegge 31 marzo 2005, n. 43 e l’articolo 477del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui alcomma 1 che non superano con esitopositivo la procedura concorsuale riser-vata di cui al comma 1 sono ricollocati neiruoli di appartenenza a decorrere dal-l’anno scolastico 2016/2017.

17. 4. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 10, comma 1, deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giu-stizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopole parole: « il processo di cui all’articolo 3,della legge 24 marzo 2001, n. 89 » sonoaggiunte le seguenti: « e il processo inmateria di integrazione scolastica, di cuialla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

17. 20. Moscatt, Lauricella, Ribaudo,Boccuzzi, Raciti, Scuvera, Carbone,Ventricelli, Marchetti, Manfredi, Carra,Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo,Ascani, Bordo, Cardinale, Albanella,Capozzolo, Lodolini, Pastorino, Nacca-rato, Simone Valente, Cominelli, Petitti,Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero,Rostan, Lattuca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L’articolo 72, comma 11 dellalegge n. 133 del 2008, quest’ultimo comesostituito dall’articolo 17, comma 35-no-vies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, che attribuisce allepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, la facoltà di risolvere unilateral-mente il rapporto di lavoro e il contrattoindividuale, anche del personale dirigente,al compimento dell’anzianità contributivadi quaranta anni del personale dipendente,si interpreta e si applica nei senso chedella risoluzione del rapporto di lavorodovrà essere obbligatoriamente attuata al-lorché risultino vigenti graduatorie di aspi-ranti alla nomina selezionati a seguito diconcorsi ordinari, ivi comprese le gradua-torie del personale dirigente. Il manteni-mento in servizio del personale con etàsuperiore a 62 anni ed in possesso dianzianità contributiva pari o superiore aquaranta anni costituisce facoltà del tuttoeccezionale da parte delle pubbliche am-ministrazioni che potrà essere esercitata

Giovedì 10 ottobre 2013 — 153 — Commissione VII

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solo a condizione che non sussistano osiano già state esaurite le graduatorie divincitori dei concorsi ordinari in prece-denza banditi per il medesimo posto,classe di concorso o profilo di apparte-nenza.

17. 1. Censore, Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

(Proposta di modifica dell’articolo 1-sexiesdel decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7convertito, con modificazioni, dalla legge 31

marzo 2005 n. 43).

1. Il primo periodo del comma 1,dell’articolo 1-sexies del d.l. 7/05 conver-tito nella legge 43/05 che recita « A de-correre dall’anno scolastico 2006/07 nonsono più conferiti nuovi incarichi di pre-sidenza, fatta salva la conferma degli in-carichi già conferiti » è così modificato:

Comma 1:

A decorrere dall’a.s. 2013/14 gli inca-richi di presidenza sono conferiti, priori-tariamente, a coloro che già rivestivano inprecedenza il suddetto incarico.

In via subordinata, gli incarichi di cuisopra sono assegnati secondo il seguenteordine:

a) soggetti risultati idonei a una delleprecedenti procedure concorsuali per ilreclutamento di dirigenti scolastici (ordi-

nari o riservati) ma non immessi in ruoloper carenza di posti vacanti e disponibili;

b) soggetti risultati idonei a una delleprecedenti procedure concorsuali per ilreclutamento di dirigenti scolastici (ordi-nari o riservati) ma non immessi in ruoloper annullamento della procedura concor-suale;

e) soggetti, che abbiano partecipato aprecedenti concorsi per il reclutamento didirigenti scolastici (ordinari o riservati) eche abbiano instaurato un contenziosoancora pendente avente ad oggetto l’esclu-sione e/o il mancato superamento deiconcorsi;

Comma 2:

Alla copertura finanziaria degli incari-chi di cui alle lettere a), b), e si provvedemediante l’attribuzione di un importo cor-rispondente all’indennità di reggenza chesarebbe spettata al dirigente scolasticodestinatario di incarico di reggenza su sedivacanti.

Comma 3:

I docenti incaricati di presidenza di cuialle lettere a, b, e sono ammessi ad unperiodo di formazione, previo supera-mento di un esame colloquio, ai fini del-l’immissione nel ruolo dei dirigenti scola-stici.

Il Ministro dell’Istruzione, Università eRicerca disciplina con proprio decreto lemodalità di svolgimento dell’esame collo-quio e del periodo di formazione.

17. 01. Lainati.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 154 — Commissione VII

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ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca è autorizzato adassumere i vincitori e gli idonei dellaprocedura concorsuale a 145 posti di di-rigente tecnico pubblicata nella GazzettaUfficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a

Serie speciale « Concorsi ed esami », di cuiall’articolo 3, comma 102, della legge 24dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1milioni a decorrere dall’anno 2014, siprovvede mediante utilizzo dei risparmi dispesa di cui al comma 2.

18. 2. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: ad assu-mere aggiungere le seguenti: a decorreredal 2014, le parole: di dirigente tecnicopubblicata sono sostituite dalle seguenti: didirigente tecnico di cui al decreto diret-toriale 30 gennaio 2008, pubblicato e leparole: n. 244, a decorrere dal 2014 sonosostituite dalle seguenti: n. 244, e succes-sive modificazioni.

18. 6. Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le scuole con lingua di inse-gnamento slovena e con insegnamento bi-lingue sloveno italiano della Regione Au-tonoma Friuli Venezia Giulia, entro tremesi dall’emanazione della presente legge,il Ministero dell’istruzione, dell’Universitàe della Ricerca bandisce un concorso perla copertura dei due posti di dirigentetecnico riservati all’istruzione in linguaslovena, ai sensi del decreto ministeriale18 dicembre 2007. In attesa dell’espleta-mento di tale procedura concorsuale ilDirettore Regionale dell’Ufficio scolasticoregionale del Friuli Venezia Giulia, per lefinalità di cui al comma 1), è autorizzato

a nominare un dirigente con funzionitecniche con la procedura di cui all’arti-colo 19, comma 5-bis del decreto legisla-tivo n. 165 del 2001.

18. 4. Blazina.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All’articolo 4, comma 6, della legge10 dicembre 1997 n. 425, le parole da: « ,provinciale » fino a « interregionale » sonosostituite da « e solo nel caso in cui non siapossibile nominare alcun commissarioesterno nella provincia in cui è ubicatol’istituto in cui ha sede l’esame di matu-rità, in ambito regionale ointerregionale ».

18. 1. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1,aggiungere le seguenti: come integrata dal-l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7settembre 2007, n. 147, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,n. 176.

18. 5. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per potenziare le attività di va-lutazione dell’istruzione e della forma-zione erogate sul territorio nazionale, edin vista di una più ampia riforma deisistemi ed organi della valutazione, l’Isti-tuto nazionale per la valutazione del si-stema educativo di istruzione e di forma-zione (INVALSI), è autorizzato ad assu-mere, nel triennio 2014-201 6, complessive40 unità di personale ricercatore, tecno-logo e di supporto alla ricerca, in scaglioniannuali di 15 unità di personale negli anni2014 e 2015 e di 10 unità di personalenell’anno 2016, nel limite di una maggiorespesa di personale pari a euro 750.000 per

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il 2014, 1.500.000 per il 2015 e 2.000.000a partire dal 2016.

2-ter. L’approvazione del fabbisogno delpersonale, la consistenza e le variazionidell’organico strettamente necessarie sonodisposti ai sensi dell’articolo 5, comma 4,del decreto legislativo 31 dicembre 2009,n. 213, con decreto del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,previo parere favorevole del Ministero del-l’economia e delle finanze e del Ministroper la pubblica amministrazione e per lasemplificazione, entro sessanta giorni dal-l’entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto.

2-quater. Per il periodo dal 2014 al2018, il fabbisogno finanziario dell’Istitutonazionale per la valutazione del sistemaeducativo di istruzione e di formazione(INVALSI), determinato ai sensi della legge24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1,comma 16, è incrementato degli oneriderivanti dal comma 2-bis.

2-quinquies. All’onere derivante dalcomma 2-bis, si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

2-sexies. Fino al completamento delleprocedure per l’assunzione del personaledi cui al comma 1 e comunque non oltreil 31 dicembre 201 8, l’Istituto nazionaleper la valutazione del sistema educativo diistruzione e di formazione può prorogare,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, i contratti di lavoro atempo determinato in essere alla data dientrata in vigore del presente decreto. Laproroga può essere disposta, in relazioneal proprio effettivo fabbisogno, alle risorsefinanziarie disponibili e in coerenza con irequisiti relativi al medesimo tipo di pro-fessionalità da assumere a tempo indeter-minato ai sensi del comma 2-bis.

18. 3. Ascani, Carocci, Rocchi.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Nuclei di autovalutazione del funziona-mento dell’istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costi-tuisce, in raccordo con l’Istituto nazionaleper la valutazione del sistema educativo diistruzione e di formazione (INVALSI), dicui al decreto legislativo 19 novembre2004, n. 286, un nucleo di autovalutazionedell’efficienza, dell’efficacia e della qualitàcomplessive del servizio scolastico. Il re-golamento interno dell’istituzione disci-plina il funzionamento del nucleo di au-tovalutazione, la cui composizione è de-terminata dallo statuto da un minimo dicinque fino a un massimo di sette com-ponenti, assicurando in ogni caso la pre-senza di almeno un soggetto esterno, in-dividuato dal consiglio dell’autonomiasulla base di criteri di competenza, e dialmeno un rappresentante delle famiglie,un rappresentante degli studenti iscrittoalla scuola secondaria di secondo grado eun rappresentante dei docenti.

2. Il nucleo di autovalutazione, coin-volgendo gli operatori scolastici, gli stu-denti e le famiglie, predispone un rapportoannuale di autovalutazione. Tale rapportoè assunto come parametro di riferimentoper l’elaborazione del piano dell’offertaformativa e del programma annuale delleattività, nonché della valutazione esternadella scuola realizzata secondo le modalitàpreviste dal sistema nazionale di valuta-zione. Il rapporto viene reso pubblicosecondo modalità definite dal regolamentodella scuola.

3. Ai componenti del nucleo di auto-valutazione non sono riconosciuti inden-nità, compensi, rimborsi di spese o emo-lumenti comunque denominati.

4. Dall’applicazione del presente arti-colo non devono derivare maggiori oneriper le pubbliche finanze.

18. 01. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 156 — Commissione VII

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ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Alta formazione artistica,musicale e coreutica).

1. Al fine di garantire il regolare avviodell’anno accademico 2013-2014, fermi re-stando il limite percentuale di cui all’ar-ticolo 270, comma 1, del decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in viaprioritaria alle graduatorie previste dal-l’articolo 2, comma 6, della legge 21 di-cembre 1999, n. 508, e il regime autoriz-zatorio di cui all’articolo 39 della legge 27dicembre 1997, n. 449, le graduatorie na-zionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito conmodificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,n. 143, sono trasformate in graduatorienazionali a esaurimento, utili per l’attri-buzione degli incarichi di insegnamentocon contratto a tempo indeterminato edeterminato. Per l’a.a. 2013/2014 gli as-sunti con contratto a tempo indeterminatoprovenienti dalle graduatorie di cui allalegge 4 giugno 2004 n. 143, assumonoservizio nella sede presso la quale hannosvolto l’ultimo anno accademico di do-cenza. Per gli anni successivi, in deroga aquanto previsto dall’articolo 35 comma5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, i neo assunti con contratto atempo indeterminato devono permanerenella prima sede di servizio per un pe-riodo non inferiore a due anni.

2. I docenti delle Istituzioni Afam cheabbiano maturato nell’ultimo triennio al-meno 360 giorni di servizio effettivo sonoinseriti in graduatorie nazionali ad esau-rimento utili per l’attribuzione degli inca-richi di insegnamento con contratto dilavoro a tempo indeterminato e determi-nato in subordine alle graduatorie di cui alcomma 1. Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, entro novantagiorni dall’entrata in vigore della presente

legge individua con proprio decreto lemodalità per la redazione delle graduato-rie di cui al presente comma.

2-bis. I contratti a tempo determinatoin essere nell’anno accademico 2012-2013,stipulati con il personale docente delleistituzioni dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica (Afam) sono proro-gati fino all’emanazione delle graduatorienazionali previste al comma 2.

2-ter. Entro centottanta giorni dal-l’emanazione della presente legge è licen-ziato il regolamento previsto dall’articolo 2comma 7, lettera e) della legge 21 dicem-bre 1999 n. 508, al fine di consentire lerelative procedure di assunzione in tempiutili per l’avvio dell’a.a. 2015/2016.

3. Al fine di dare attuazione alle lineeprogrammatiche degli organi di governodelle Istituzioni di cui all’articolo 1 dellalegge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzionidi direttore amministrativo di cui all’arti-colo 13, comma 2, del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 febbraio 2003,n. 132, sono attribuite, con deliberazionemotivata, con incarico deliberato dal Con-siglio di amministrazione, su proposta delDirettore dell’Istituzione, a personale del-l’area « Elevata professionalità » del com-patto Afam in possesso di laurea magi-strale nello specifico ambito professionaledell’incarico da ricoprire. Salvo non siaprevista una durata inferiore, l’incarico ètriennale, rinnovabile, e comunque cessaalla scadenza del consiglio di amministra-zione che lo ha deliberato. Il personaleincaricato e titolare presso altra sede deveassicurare una presenza di almeno diciottoore settimanali presso l’istituzione chia-mante. Entro novanta giorni dall’entratain vigore della presente legge la contrat-tazione decentrata nazionale definisce mi-sura e articolazione tra parte fissa e partevariabile delle indennità previste per ilpersonale dell’area « Elevata professiona-lità » del compatto Afam. In subordine, inassenza di detto personale l’incarico èattribuito con le stesse modalità a perso-nale con profilo equivalente di altre pub-bliche amministrazioni collocato in posi-zione di comando o in aspettativa, a valeresulle facoltà assunzionali di cui all’articolo

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39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Dall’applicazione del presente comma nonpossono derivare maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

3-bis. Fermo restando il regime auto-rizzatorio di cui all’articolo 39 della legge27 dicembre 1997, n. 449, il personaleprecario in servizio alla data di emana-zione della presente legge e appartenenteall’area « Elevata professionalità » o allaterza area di cui all’allegato A del con-tratto collettivo nazionale di lavoro del 4agosto 2010, è assunto con contratto atempo indeterminato al maturare dei treanni di servizio.

3-ter. Al personale docente di Il fasciain servizio presso le Istituzioni dell’AltaFormazione Artistica e Musicale, che sianoin possesso degli altri requisiti previstidagli statuti delle Istituzioni di apparte-nenza, è attribuito l’elettorato passivonelle procedure per le elezioni del Diret-tore.

3-quater. Le Istituzioni di cui all’arti-colo 1 della legge 508/99 sono autorizzatea bandire concorsi per posti di professoredi prima fascia riservati al personale dellastessa Istituzione, già in servizio con con-tratto a tempo indeterminato in qualità didocente di seconda fascia alla data dientrata in vigore della presente legge e cheabbia svolto, alla predetta data, almeno 5anni di servizio. I concorsi sono banditidalle singole Istituzioni previo accerta-mento delle necessità didattiche e di ri-cerca e della sussistenza nel proprio or-ganico del personale in possesso dei re-quisiti di partecipazione ai medesimi. Iconsigli di amministrazione definisconopreventivamente il fabbisogno di risorsefinanziarie necessarie a valersi sulle ces-sazioni dal servizio dall’anno accademico2014/15. Le modifiche all’organico avven-gono secondo le procedure di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 132/03, articolo 7, comma 7. I vincitori deiconcorsi sono inquadrati nel ruolo deidocenti di prima fascia in applicazionedell’articolo n. 485 del decreto legislativo297 del 16 aprile 1994.

3-quinquies. Con le procedure previstedal contratto collettivo nazionale di lavoro

di comparto vigente, entro centottantagiorni dall’entrata in vigore della presentelegge è disciplinata la mobilità territorialee professionale del personale docente etecnico-amministrativo delle IstituzioniAfam.

4. Nelle more di un processo di razio-nalizzazione degli Istituti superiori di studimusicali non statali ex pareggiati nell’am-bito del sistema dell’alta formazione arti-stica, musicale e coreutica, al fine dirimediare alle gravi difficoltà finanziariedegli stessi, è autorizzata a partire dall’per l’anno finanziario 2014 la spesa di 3milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca siprovvede a ripartire le risorse di cui alcomma 4, sulla base di criteri, definiti conlo stesso decreto, che tengono conto dellaspesa storica di ciascun istituto.

19. 36. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Al comma 1, sostituire le parole: deldecreto legislativo con le seguenti: del testounico di cui al decreto legislativo.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: insubordine agli incarichi di cui al comma 1con le seguenti: in subordine all’attribu-zione degli incarichi di cui al comma 1 delpresente articolo;

al comma 3, le parole: del decreto delsono sostituite dalle seguenti: del regola-mento di cui al decreto del, le parole: avalere sulle sono sostituite dalle seguenti:nell’ambito delle e le parole: non possonoderivare maggiori sono sostituite dalle se-guenti: non devono derivare nuovi o mag-giori.

19. 55. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: Il personale docente cheabbia superato un concorso selettivo ai finidell’inclusione nelle graduatorie d’istituto

Giovedì 10 ottobre 2013 — 158 — Commissione VII

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e in possesso di almeno tre anni accade-mici di servizio a tempo determinato,dovrà essere inserito in apposite gradua-torie nazionali ad esaurimento, utili perl’attribuzione degli incarichi d’insegna-mento con contratto a tempo indetermi-nato e determinato in subordine alle gra-duatorie di cui al primo periodo.

19. 10. Folino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercasecondo le procedure valutative già adot-tate con decreto del 16 giugno 2005, senzaulteriori oneri per la finanza pubblica, èinserito a domanda nelle graduatorie dicui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7aprile 2004, n. 97, convertito con modifi-cazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 ilpersonale docente, già inserito nelle gra-duatorie d’istituto, che ha maturato adecorrere dall’anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno360 giorni, con contratto a tempo deter-minato, nelle Accademie statali, nei Con-servatori di musica, e negli Istituti musi-cali pareggiati ».

19. 1. Di Lello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale docente che abbia su-perato un concorso selettivo ai fini del-l’inclusione nelle graduatorie di istituto eabbia maturato almeno tre anni accade-mici di insegnamento presso le istituzionidell’alta formazione artistica, musicale ecoreutica alla data di entrata in vigore delpresente decreto è inserito, fino all’ado-zione del regolamento di cui all’articolo 2,comma 7, lettera e), della legge 21 dicem-bre 1999, n. 508, in apposite graduatorienazionali ad esaurimento utili per l’attri-buzione degli incarichi di insegnamento atempo indeterminato e determinato in su-bordine alle graduatorie di cui al comma1. L’inserimento è disposto con modalità

definite con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

19. 15. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il personale docente che abbia su-perato un concorso selettivo ai fini del-l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e inpossesso di almeno tre anni accademici diservizio a tempo determinato, dovrà essereinserito in apposite graduatorie nazionaliad esaurimento, utili per l’attribuzionedegli incarichi d’insegnamento con con-tratto a tempo indeterminato e determi-nato in subordine alle graduatorie di cui alcomma 1 dell’articolo 19 del decreto-leggen. 104 del 12/09.

19. 23. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il personale docente che abbia su-perato un concorso selettivo ai fini del-l’inclusione nelle graduatorie di istituto, èinserite in apposite graduatorie nazionaliad esaurimento utili per l’attribuzione de-gli incarichi di insegnamento con contrattoa tempo indeterminato e determinato insubordine alle graduatorie di cui alcomma 1. L’inclusione è disposta conmodalità definite con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca per i docenti che abbiano maturatoalmeno 3 anni accademici di incarico diinsegnamento presso le istituzioni dell’al-tra formazione artistica, musicale e coreu-tica.

19. 50. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I docenti di seconda fascia inservizio a tempo indeterminato presso leistituzioni statali dell’alta formazione ar-

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tistica, musicale e coreutica alla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto sono inseriti, condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca avente naturanon regolamentare, in una graduatorianazionale ad esaurimento, articolata persettore disciplinare e compilata sulla basedei titoli di servizio e professionali. Finoall’adozione del regolamento di cui all’ar-ticolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21dicembre 1999, n. 508, i posti di docentedi prima Fascia che si rendono vacantiogni anno per cessazione del titolare pos-sono essere ricoperti, con delibera delconsiglio di amministrazione e del consi-glio accademico dell’istituzione interessata,per progressione di carriera attingendo inordine di merito alla predetta graduatoria.

2-ter. Fino all’adozione del regolamentodi cui all’articolo 2, comma 7, lettera e),della legge 21 dicembre 1999, n. 508, cia-scun posto di docente di prima fasciapresso le istituzioni statali dell’alta forma-zione artistica, musicale e coreutica che sirende vacante per cessazione del titolarepuò essere convertito, con le procedure dicui all’articolo 7, comma 7, del decreto delPresidente della Repubblica 28 febbraio2003, n. 132, in più posti di docenti diprima fascia con contestuale soppressionenell’organico di egual numero di posti didocenti di seconda fascia, garantendo co-munque l’assoluta invarianza della spesatotale. Su tali posti di professore di primafascia sono chiamati per progressione dicarriera i professori di seconda fascia inservizio presso l’istituzione sulla base dellagraduatoria di cui al comma precedente.

2-quater. Dall’applicazione dei commiprecedenti non possono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica. Alle progressioni di carriera di cui atali commi non si applica l’articolo 485,comma 1, del decreto legislativo 16 aprile1994.

19. 18. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa, Valiante, Moretto.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il personale docente che abbiasuperato un concorso selettivo ai fini del-l’inclusione nelle categorie d’istituto e cheabbia svolto incarichi di insegnamentopresso le istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica per almenotre anni accademici è iscritto in appositegraduatorie nazionali ad esaurimento perl’attribuzione degli incarichi di insegna-mento con contratto a tempo indetermi-nato o determinato presso le istituzioni dialta formazione artistica, musicale e co-reutica, in subordine alle graduatorie dicui al comma 1. Le modalità di attuazionedelle disposizioni del presente commasono definite con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca.

2-ter. Fino all’esaurimento delle gra-duatorie di cui al presente articolo èriservato al personale in esse iscritto il 50per cento delle cattedre che annualmentesi rendono vacanti presso le accademie dibelle arti, a livello nazionale, a seguito dipensionamento dei titolari. Il restante 50per cento è riservato alla progressione deiprofessori di seconda fascia che possonoconcorrere anche per insegnamenti di al-tro ambito disciplinare, mediante concorsoriservato per soli titoli, disciplinato conregolamento adottato con decreto dal Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca. Le disposizioni del secondo pe-riodo si applicano altresì ai conservatori dimusica nella misura del 10 per cento dellecattedre che annualmente si rendono va-canti.

19. 21. Manzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il personale tecnico e ammini-strativo di cui all’allegato A al Contrattocollettivo nazionale del comparto alta for-mazione e specializzazione artistica e mu-sicale 2006/2009 in servizio con contrattoa tempo determinato nell’area EP/1 chealla data di entrata in vigore della presentelegge abbia prestato servizio per almeno

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tre anni accademici nelle istituzioni AFAMovvero che alla medesima data sia titolaredi un contratto triennale ai sensi dell’ar-ticolo 5 comma 4-bis del decreto legisla-tivo 6 settembre 2001, n. 368 è incluso,con modalità definite con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, in apposita graduatoria adesaurimento utile per l’attribuzione degliincarichi a tempo indeterminato e deter-minato; le assunzioni a tempo indetermi-nato sono soggette al regime autorizzato-rio di cui all’articolo 39 della legge 27dicembre 1997, n. 449. Fino all’adozionedel regolamento di cui all’articolo 2,comma 7 lettera e) della legge 21 dicembre1999, n. 508 è consentito, con modalitàdefinite con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, l’ag-giornamento annuale della graduatoriacon l’inclusione del personale dell’areaEP/l che abbia maturato tre anni accade-mici di servizio.

19. 45. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il personale docente che abbiasuperato un concorso selettivo ai fini del-l’inclusione nelle graduatorie d’istituto eche abbia svolto incarichi di insegnamentopresso le istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica per almenotre anni accademici è iscritto in appositegraduatorie nazionali ad esaurimento perl’attribuzione degli incarichi di insegna-mento con contratto a tempo indetermi-nato o determinato presso le istituzioni dialta formazione artistica, musicale e co-reutica, in subordine alle graduatorie dicui al comma 1. Le modalità di attuazionedelle disposizioni del presente commasono definite con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca.

19. 32. Vezzali.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fino all’esaurimento delle gra-duatorie di cui al presente articolo è

riservato al personale in esse iscritto il 50per cento delle cattedre che annualmentesi rendono vacanti presso le accademie dibelle arti, a livello nazionale, a seguito dipensionamento dei titolari. Il restante 50per cento è riservato alla progressione deiprofessori di seconda fascia che possonoconcorrere anche per insegnamenti di al-tro ambito disciplinare, mediante concorsoriservato per titoli o per curriculo artisti-co-professionale-scientifico, disciplinatocon regolamento adottato con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca. Le disposizioni del secondoperiodo si applicano altresì ai conservatoridi musica nella misura del dieci per centodelle cattedre che annualmente si rendonovacanti.

19. 49. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fino all’esaurimento delle gra-duatorie di cui al presente articolo èriservato al personale in esse iscritto il 50per cento delle cattedre che annualmentesi rendono vacanti presso le accademie dibelle arti, a livello nazionale, a seguito dipensionamento dei titolari. Il restante 50per cento è riservato alla progressione deiprofessori di seconda fascia che possonoconcorrere anche per insegnamenti di al-tro ambito disciplinare, mediante concorsoriservato per soli titoli, disciplinato conregolamento adottato con decreto del Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca. Le disposizioni del secondo pe-riodo si applicano altresì ai conservatori dimusica nella misura del dieci per centodelle cattedre che annualmente si rendonovacanti.

19. 27. Vezzali.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il personale tecnico e ammini-strativo di cui all’allegato A al contratto

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collettivo nazionale del comparto alta for-mazione e specializzazione artistica e mu-sicale 2006/2009 in servizio con contrattoa tempo determinato nell’area EP/1 chealla data di entrata in vigore della presentelegge abbia prestato servizio per almenotre anni accademici nelle istituzioni afamovvero che alla medesima data sia titolarecli un contratto triennale ai sensi dell’ar-ticolo 5 comma 4-bis del D.Lgs. 6 settem-bre 2001, n. 368 è incluso, con modalitàdefinite con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, inapposita graduatoria ad esaurimento utileper l’attribuzione degli incarichi a tempoindeterminato e determinato; le assunzionia tempo indeterminato sono soggette alregime autorizzatorio di cui all’articolo 39della legge 27 dicembre 1997, a 449. Finoall’adozione del regolamento di cui all’ar-ticolo 2, comma 7 lettera e) della legge 21dicembre 1999, n. 508 è consentito, conmodalità definite con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, l’aggiornamento annuale della gra-duatoria con l’inclusione del personaledell’area EP/1 che abbia maturato tre anniaccademici di servizio.

19. 28. Vezzali.

Sopprimere il comma 3.

* 19. 48. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Sopprimere il comma 3.

* 19. 16. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Roc-chi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Valiante, Marco Meloni, Antezza.

Sopprimere il comma 3.

* 19. 29. Vezzali.

Sopprimere il comma 3.

* 19. 2. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Sostituire il comma 3.

3. Al fine di dare attuazione e razio-nalizzazione alle linee programmatichedegli organi di governo delle Istituzioni dicui all’articolo 1 della legge 21 dicembre1999, n. 508, dalla data di entrata invigore della presente legge:

a) i commi 3 e 4 dell’articolo 13 deldecreto del Presidente della Repubblica 28febbraio 2003 n. 132, sono abrogati esostituiti come segue:

« Le funzioni di direttore amministra-tivo sono attribuite ai direttori ammini-strativi di ruolo attualmente in serviziopresso le Istituzioni Afam. A tale perso-nale è riconosciuta la qualifica dirigenzialedi seconda fascia, mediante corso/con-corso. Solo in caso di assenza di dettopersonale, le funzioni di direttore ammi-nistrativo sono affidate a personale conprofilo equivalente di altre pubbliche am-ministrazioni collocato in posizione di co-mando o in aspettativa, a valere sullefacoltà assunzionali di cui all’articolo 39della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agliadempimenti previsti le Amministrazioniinteressate provvedono con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente, non potendoderivare, dall’applicazione del presentecomma, maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica ».

b) l’articolo 7 comma 2 del decretodel Presidente della Repubblica 28 feb-braio 2003 n. 132 è modificato come se-gue: « Fanno parte del consiglio di ammi-nistrazione:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il direttore amministrativo;

d) un docente dell’istituzione, oltre aldirettore, designato dal consiglio accade-mico;

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e) uno studente designato dalla con-sulta degli studenti;

f) un esperto di amministrazione,nominato dal Ministro, scelto fra perso-nalità del mondo dell’arte e della cultura,del sistema produttivo e sociale, delleprofessioni e degli enti pubblici e privati ».

c) L ’articolo 7 comma 5 del decretodel Presidente della Repubblica 28 feb-braio 2003, n. 132 è abrogato.

19. 6. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di dare attuazione alle lineeprogrammatiche degli organi di governodelle Istituzioni di cui all’articolo 1 dellalegge 21 dicembre 1999, n. 508, nei casi digravi difficoltà gestionali debitamente do-cumentate, le funzioni di direttore ammi-nistrativo di cui all’articolo 13, comma 2,del decreto del Presidente della Repub-blica 28 febbraio 2003, n. 132, sono ecce-zionalmente attribuite, con incarico deli-berato dal Consiglio di amministrazione, apersonale dell’area « Elevata professiona-lità » del comparto Afam in possesso dilaurea magistrale nello specifico ambitoprofessionale dell’incarico da ricoprire o,in assenza di detto personale, a personalecon profilo equivalente di altre pubblicheamministrazioni collocato in posizione dicomando o in aspettativa, a valere sullefacoltà assunzionali di cui all’articolo 39della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dal-l’applicazione del presente comma nonpossono derivare maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

19. 47. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Al comma 3, dopo le parole: del decretodel Presidente della Repubblica 28 feb-braio 2003, n. 132, aggiungere le seguenti:in caso di vacanza.

19. 3. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 3, sopprimere le parole: nellospecifico ambito professionale dell’incaricoda ricoprire.

19. 17. Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani,Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Otta-vio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Nar-duolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nar-delli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante.

Al comma 3, dopo le parole: dall’appli-cazione del presente comma non possonoderivare maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica aggiungere le seguenti: Alfine di dare attuazione alle disposizioni dicui all’articolo 2, comma 8 della legge 21dicembre 1999, n. 508, possono prestareservizio presso le Accademie storiche le-galmente riconosciute, di cui all’articolo1-quater del decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7 i docenti delle Accademie stataliin posizione di comando o aspettativa.

19. 9. Biasotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale che abbia superatoun concorso pubblico per l’accesso all’area« Elevata professionalità » o alla terza areadi cui all’allegato A del contratto collettivonazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puòessere assunto con contratto a tempo in-determinato al maturare di tre anni diservizio, nel rispetto del regime autoriz-zatorio in materia di assunzioni di cuiall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27dicembre 1997, n. 449 e successive modi-ficazioni.

* 19. 46. Costantino, Fratoianni, Gian-carlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale che abbia superatoun concorso pubblico per l’accesso all’area« Elevata professionalità » o alla terza areadi cui all’allegato A del contratto collettivonazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puòessere assunto con contratto a tempo in-

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determinato al maturare di tre anni diservizio, nel rispetto del regime autoriz-zatorio in materia di assunzioni di cuiall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27dicembre 1997, n. 449 e successive modi-ficazioni.

* 19. 5. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 4, dopo le parole: Nelle moredi un processo di razionalizzazione degliIstituti superiori di studi musicali nonstatali ex pareggiati aggiungere le seguentiparole: e delle accademie legalmente rico-nosciute operanti nelle Regioni in cui nonsiano presenti istituzioni statali,.

19. 8. Biasotti.

Al comma 4 sostituire le parole: perl’anno finanziario 2014 la spesa di 3milioni di euro con le seguenti: per iltriennio finanziario 2014-2016 la spesaannua di 3 milioni di euro, conseguente-mente; e al comma 5 dopo le parole: , sullabase di criteri, aggiungere le seguenti: con-cordati con ANCI e UPI, e dopo le parole:che tengono conto della spesa storica diciascun istituto. aggiungere le seguenti pa-role: riferito all’ultimo triennio, tenendoconto del personale assunto con ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro del com-parto AFAM.

Conseguentemente al comma 2 dell’ar-ticolo 27:

1) sostituire le parole: « a 326,256milioni di euro per l’anno 2014, a 450,094milioni di euro per l’anno 2015 e a 471,545milioni di euro per l’anno 2016 », con leseguenti: « a 329,256 milioni di euro perl’anno 2014, a 453,094 milioni di euro perl’anno 2015 e a 474,545 milioni di euro perl’anno 2016 »;

2) aggiungere in fine la seguentelettera:

g) quanto a 3 milioni di euro per glianni 2014, 2015 e 2016, mediante corri-spondente riduzione, definita del Ministrodell’economia e delle finanze con propriodecreto, dei regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato C-bis deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conl’esclusione delle disposizioni a tutela deiredditi di lavoro dipendente e autonomo,dei redditi da pensione, della famiglia,della salute, delle persone economica-mente o socialmente svantaggiate, del pa-trimonio artistico e culturale, della ricercae dell’ambiente ».

19. 37. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Al comma 4, sostituire le parole: perl’anno finanziario 2014 con le seguenti: adecorrere dal 2014.

19. 44. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Al comma 4, sostituire le parole: 3milioni con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente all’articolo 3, comma4, sostituire le parole: « 6 milioni » con leseguenti: « 4 milioni ».

19. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Carrescia, Valiante, Marco Meloni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca siprovvede a definire i criteri per la ripar-

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tizione e a ripartire le risorse di cui alcomma 4, d’intesa con la Conferenza Sta-to-Città ed autonomie locali.

* 19. 52. Buonanno.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca siprovvede a definire i criteri per la ripar-tizione e a ripartire le risorse di cui alcomma 4, d’intesa con la Conferenza Sta-to-Città e autonomie locali.

* 19. 51. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca siprovvede a definire i criteri per la ripar-tizione e a ripartire le risorse di cui alcomma 4, d’intesa con la Conferenza Sta-to-Città ed autonomie locali.

* 19. 4. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 5, dopo le parole: Con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca inserire le seguenti:, sentiti gli enti locali finanziatori,.

19. 12. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Valiante, Marco Meloni.

Al comma 5, aggiungere dopo le parole:, sulla base di criteri, le seguenti: concor-dati con ANCI e UPI, e dopo le parole: chetengono conto della spesa storica di cia-scun istituto, aggiungere le seguenti: riferitoall’ultimo triennio, tenendo conto del per-sonale assunto con contratto AFAM.

19. 54. Il relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: dellaspesa storica di ciascun istituto con leseguenti: della spesa nell’ultimo triennio diciascun istituto e delle unità di personaleassunte secondo le disposizioni del con-tratto collettivo nazionale di lavoro delcomparto dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica.

19. 14. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Valiante, Marco Meloni.

Al comma 5, aggiungere in fine le se-guenti parole: degli ultimi cinque anni inrelazione al numero di personale in ser-vizio assunto secondo le disposizioni delcontratto collettivo nazionale di lavoro delcomparto AFAM.

19. 43. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nell’ambito di un programmanazionale di ottimizzazione dell’offertaformativa territoriale nel settore musicalee di congruo dimensionamento delle isti-tuzioni, mediante specifiche convenzionidel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca con gli enti localiinteressati, anche sulla base d accordi diprogramma con le Regioni, si provvede,su richiesta dei singoli istituti musicalipareggiati, alla graduale statizzazione de-gli stessi istituti quali sezioni staccate deiconservatori di musica statali, sulla diaccertate disponibilità finanziarie da de-stinare a tale finalità, senza nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio delloStato e mantenendo la denominazioneoriginaria dell’istituto. Le predette con-venzioni definiscono le modalità, i tempie le procedure per il subentro dei con-servatori di musica in tutti i rapportigiuridici attivi e passivi facenti capo agliistituti musicali pareggiati, nonché per il

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graduale inquadramento nei ruoli statali,esclusivamente nell’ambito del 20 percento dei posti organici vacanti e dispo-nibili, del relativo personale docente etecnico-amministrativo in servizio concontratto a tempo indeterminato.

19. 19. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa, Valiante.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nell’ambito del processo di ra-zionalizzazione degli istituti superiori distudi musicali non statali « ex-pareggiati »,previo accordo tra il comune di Ancona, ilConservatorio Statale di Musica « G. Ros-sini » di Pesaro e l’Istituto Superiore diStudi Musicali « G. B. Pergolesi » di An-cona, il personale docente di quest’ultimoin servizio con contratto di lavoro a tempoindeterminato alla data del 30 settembre2013 è trasferito, sentite le Organizzazionisindacali e nei modi e termini descrittidalla convenzione stipulata tra gli entisopramenzionati, nei posti in organico va-canti e disponibili presso il Conservatoriosuddetto, derivanti da pensionamenti odalla cessazione di altri rapporti, senzache ciò comporti nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica e nel rispettodei limiti per le assunzioni previste dallalegge.

19. 22. Carrescia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per il personale docente delleistituzioni di alta formazione artistica emusicale la rilevazione obiettiva della pre-senza in servizio ai Hai del computo delmonte ore annuo è assicurata attraverso ilregistro dei corsi tenuti, vidimato dal Di-rettore dell’istituzione; il docente dovràannotarvi l’argomento e la durata di cia-scuna lezione o esercitazione ed apporvi lapropria firma.

19. 33. Vezzali.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il comma 107 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 è cosìsostituito:

« Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daemanarsi entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,verranno stabiliti i termini temporali entrocui saranno possibili le equipollenze deidiplomi finali del vecchio ordinamento coni diplomi accademici di secondo livello,rilasciati dalle istituzioni di cui al comma102, di coloro che siano in possesso di undiploma di scuola secondaria superiore;detti diplomi saranno resi equipollenti aidiplomi accademici di secondo livello se-condo una tabella di corrispondenza de-terminata con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercasulla base dei medesimi principi di cui aicommi 102 e 103, da emanare entro iltermine di un anno dalla data di entratain vigore della presente legge ».

* 19. 35. Vezzali.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il comma 107 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 è cosìsostituito:

« Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daemanarsi entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,verranno stabiliti i termini temporali entrocui saranno possibili le equipollenze deidiplomi finali del vecchio ordinamento coni diplomi accademici di secondo livello,rilasciati dalle istituzioni di cui al comma102, di coloro che siano in possesso di undiploma di scuola secondaria superiore;detti diplomi saranno resi equipollenti aidiplomi accademici di secondo livello se-condo una tabella di corrispondenza de-terminata con decreto del Ministro del-

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l’istruzione, dell’università e della ricercasulla base dei medesimi principi di cui aicommi 102 e 103, da emanare entro iltermine di un anno dalla data di entratain vigore della presente legge ».

* 19. 39. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 4 della legge 12 no-vembre 2011, n. 183 i commi da 74 a 76sono soppressi.

** 19. 34. Vezzali.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 4 della legge 12 no-vembre 2011, n. 183 i commi da 74 a 76sono soppressi.

** 19. 40. Costantino, Giancarlo Gior-dano, Fratoianni, Pellegrino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le Istituzioni di cui all’articolo 1della legge 508/99 sono autorizzate a ban-dire, nell’arco di cinque esercizi finanziaria decorrere dall’esercizio 2014, concorsiper posti di professore di prima fasciariservati al personale della stessa Istitu-zione, già in servizio con contratto atempo indeterminato in qualità di docentedi seconda fascia alla data di entrata invigore della presente legge e che abbiasvolto, alla predetta data, almeno 5 anni diservizio. I concorsi sono banditi dallesingole Istituzioni previo accertamentodelle necessità didattiche e di ricerca edella sussistenza nel proprio organico delpersonale in possesso dei requisiti di par-tecipazione ai medesimi. I consigli di am-ministrazione definiscono preventivamenteil fabbisogno di risorse finanziarie neces-sarie a valersi sulle cessazioni dal serviziodall’anno accademico 2014/15. Le modifi-che all’organico avvengono secondo le pro-cedure di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 132/03, articolo 7,

comma 7. I vincitori dei concorsi sonoinquadrati nel ruolo dei docenti di primafascia in applicazione dell’articolo 485 delD.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.

19. 38. Costantino, Fratoianni, GiancarloGiordano, Pellegrino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le Istituzioni di cui all’articolo 1della legge 508/99 provvedono a bandire,nell’arco di cinque esercizi finanziari adecorrere dall’esercizio 2014, concorsi pertitoli per posti di professore di primafascia riservati al personale della stessaIstituzione, già in servizio con contratto atempo indeterminato in qualità di docentedi seconda fascia alla data di entrata invigore della presente legge e che abbiasvolto, alla predetta data, almeno 5 anni diservizio. I concorsi sono banditi dallesingole Istituzioni previo accertamentodella sussistenza nel proprio organico delpersonale in possesso dei requisiti di par-tecipazione ai medesimi. I consigli di am-ministrazione definiscono preventivamenteil fabbisogno di risorse finanziarie neces-sarie a valersi sulle cessazioni dal serviziodall’anno accademico 2014-2015.

Le modifiche all’organico avvengono se-condo le procedure di cui al decreto delPresidente della Repubblica 132/03, arti-colo 7, comma 7. I vincitori dei concorsisono inquadrati nel ruolo dei docenti diprima fascia in applicazione dell’articolo487 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.

19. 24. Marzana, Vacca, D’Uva, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per il personale docente delleistituzioni di alta formazione artistica emusicale la rilevazione obiettiva della pre-senza in servizio ai fini del computo delmonte ore annuo è assicurata attraverso ilregistro dei corsi tenuti, vidimato dal Di-rettore dell’istituzione; il docente dovrà

Giovedì 10 ottobre 2013 — 167 — Commissione VII

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annotarvi l’argomento e la durata di cia-scuna lezione o esercitazione ed apporvi lapropria firma.

19. 41. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al primo periodo del comma 6dell’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001,a 165, dopo le parole « docenti universitaria tempo definito » sono aggiunte le parole« dei docenti delle istituzioni di alta for-mazione artistica e musicale ».

* 19. 31. Vezzali.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al primo periodo del comma 6dell’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001,a 165, dopo le parole « docenti universitaria tempo definito » sono aggiunte le parole« dei docenti delle istituzioni di alta for-mazione artistica e musicale ».

* 19. 42. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Pellegrino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall’anno 2015 e finoalla definizione dei provvedimenti di sta-tizzazione di cui all’articolo 2, comma 8,lettera e) della legge 21 dicembre 1999,n. 508, al finanziamento degli istituti su-periori di studi musicali (ex istituti musi-cali pareggiati) si provvede mediante unprelievo fiscale, con aliquota definita condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, sull’attività di gioco e scommesse.L’importo del prelievo fiscale è versato inapposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca per essere riassegnato,con decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, ai comuninel cui territorio gli istituti hanno sede,con destinazione vincolata al finanzia-mento dei medesimi istituti.

19. 30. Vezzali.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di rimediare alle gravidifficoltà finanziarie delle accademie dibelle arti non statali che sono finanziate inmisure prevalente dagli enti locali, è au-torizzata per l’anno finanziario 2014 laspesa di 1 milione di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercasi provvede a ripartire le risorse di cui alcomma 5-bis, sulla base di criteri, definiticon lo stesso decreto, che tengano contodella spesa dell’ultimo triennio di ciascunaaccademia e delle unità di personale as-sunte secondo le disposizioni del contrattocollettivo nazionale di lavoro del compartodell’alta formazione artistica, musicale ecoreutica. ».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma4, sostituire le parole « 6 milioni » con leseguenti: « 5 milioni ».

19. 11. Carocci, Ascani Sereni, Pastorino,Verini, Giulietti, Tullo, Basso, Giacobbe,Vazio, Valiante, Ghizzoni.

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

Al comma 107 dell’articolo 1 della legge24 dicembre 2012 n. 228 le parole: « con-seguiti prima dell’entrata in vigore dellapresente legge » sono soppresse.

19. 01. Vacca, D’Uva, Marzana, Brescia.

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

È consentita, ai candidati privatisti inpossesso di un attestato di compimento e/olicenza in corso di validità, la possibilità diaccedere presso Conservatori di Musica eIMP ai corrispondenti successivi esami dicompimento, licenza e diploma secondo iprogrammi previsti dai corsi del previ-gente ordinamento, fino alla chiusura peresaurimento degli stessi ».

19. 02. Luigi Gallo, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 168 — Commissione VII

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ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dall’anno accademico2014/2015 l’articolo 4 del decreto legisla-tivo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato.

* 20. 14. Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14gennaio 2008, n. 21, è abrogato a decor-rere dall’anno accademico 2014/2015.

* 20. 13. Capua.

Sostituirlo con il seguente:

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14gennaio 2008, n. 21 è abrogato a partiredal sessantesimo giorno successivo all’en-trata in vigore del presente decreto.

2. L’articolo 4 del citato decreto legi-slativo n. 21 non si applica agli esami diammissione ai corsi universitari già indettie non ancora conclusi alla data di entratain vigore del presente decreto.

3. Fermo restando quanto disposto daicommi precedenti, si considerano idonei alsuperamento degli esami di ammissione aicorsi universitari di cui al comma 2 anchequegli studenti che sarebbero stati am-messi alla frequenza di corsi di laurea adaccesso programmato mediante l’applica-zione dell’articolo 4 del decreto legislativon. 21 del 2008.

20. 11. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1 dopo le parole: L’articolo 4del decreto legislativo 14 gennaio 2008 èabrogato. aggiungere le seguenti: L’articolo4 del citato decreto legislativo n. 4 del2008 mantiene efficacia per gli esami diammissione ai corsi universitari già indettie non ancora conclusi alla data di entratain vigore del presente decreto.

20. 2. Di Lello.

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

20. 12. Gigli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguentecomma:

2. I partecipanti agli esami di ammis-sione ai corsi universitari di MedicinaVeterinaria, Medicina e Chirurgia, Profes-sione Sanitarie, Odontoiatria, Architetturae Scienze della Formazione Primaria, perl’anno accademico 2013/2014, che avreb-bero avuto diritto al bonus maturità se-condo quanto disposto dall’articolo 10,comma 3, lettera b) del Decreto Ministe-riale 12 giugno 2013 n. 449, concernente« Modalità e contenuti delle prove di am-missione ai corsi di laurea ad accessoprogrammato a livello nazionale a.a. 2013/2014 », e che non si collocano in unaposizione utile nella graduatoria nazionalepubblicata il 30 settembre 2013 dal MIUR,a causa dell’abrogazione dell’articolo 4 deldecreto legislativo 14 gennaio 2008 n. 21,sono immatricolati in sovrannumero neicorsi di laurea per i quali hanno sostenutola prova di selezione, nella sede in cui,aggiungendo il bonus maturato al punteg-gio ottenuto all’esame di ammissione,eguagliano o superano il punteggio dell’ul-timo candidato utilmente collocato nellagraduatoria della relativa sede.

20. 16. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I partecipanti alle prove di sele-zione per l’accesso ai corsi di studio diMedicina Veterinaria, Medicina e Chirur-gia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria,per l’anno accademico 2013/2014, cheavrebbero avuto diritto al bonus maturitàsecondo quanto disposto dall’articolo 10,comma 3, lettera b) del Decreto Ministe-riale 12 giugno 2013 n. 449, concernente« Modalità e contenuti delle prove di am-

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missione ai corsi di laurea ad accessoprogrammato a livello nazionale a.a. 2013/2014 », e che non si collocano in unaposizione utile nella graduatoria nazionaledefinitiva, sono immatricolati in sovran-numero nei corsi di laurea per i qualihanno sostenuto la prova di selezione,nella sede in cui, con il punteggio da loroeffettuato e con l’aggiunta dei punti bonusa cui avrebbero avuto diritto, eguagliano osuperano il punteggio dell’ultimo candi-dato utilmente collocato nella graduatoriarelativa ad una delle sedi indicate.

20. 5. Bianchi, Centemero, Faenzi, Lai-nati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I partecipanti alle prove di sele-zione per l’accesso ai corsi di studio diMedicina Veterinaria, Medicina e Chirur-gia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria,per l’anno accademico 2013/2014, cheavrebbero avuto diritto al bonus maturitàsecondo quanto disposto dall’articolo 10,comma 3, lettera b) del decreto ministe-riale 12 giugno 2013, n. 449, concernente« Modalità e contenuti delle prove di am-missione ai corsi di laurea a accessoprogrammato a livello nazionale a.a. 2013/2014 », e che non si collocano in unaposizioni utile nella graduatoria nazionaledefinitiva, sono immatricolati in sovran-numero nei corsi di laurea per i qualihanno sostenuto la prova di selezione,nella sede in cui, con il punteggio da loroeffettuato e con l’aggiunta dei punti bonusa cui avrebbero avuto diritto, eguagliano osuperano il punteggio dell’ultimo candi-dato utilmente collocato nella graduatoriarelativa ad una delle sedi indicate.

20. 6. Bonafè, Malpezzi, Manzi, Pes, Ra-citi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La valutazione finale conseguita nel-l’esame di Stato, al termine dell’istruzionesecondaria superiore, con punteggio pari a100/100, se confermata negli esami di

ammissione ai corsi universitari, dà dirittoa una riduzione del 30 per cento sull’am-montare delle tasse di iscrizione al primoanno di qualsiasi corso universitario. Ladisposizione di cui al precedente comma siapplica unicamente agli studenti con re-quisiti economici previsti ai fini dell’ero-gazione di borse di studio. Conseguente-mente, all’articolo 25, apportare le se-guenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), sostituire leparole: « euro 2,66 », con le seguenti:« euro 3,70 »; alla lettera b), sostituire leparole: « euro 77,53 » con le seguenti:« euro 78,60 » e alla lettera c) sostituire leparole: « euro 905,51 » con le seguenti:« euro 906,60 »;

al comma 3, lettera a), sostituirerispettivamente le parole: « euro 2,70 »;« euro 78,81 » ed « euro 920,31 » con leseguenti: « euro 3,70 »; « euro 79,90 »;« euro 930,41 » e alla lettera b), sostituirerispettivamente le parole: « euro 2,99 »;« euro 87,28 » e « euro 1019,21 » con leseguenti: « euro 3,99 »; « euro 88,30 » ed« euro 1020,31 ».

20. 9. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla data di entrata in vigoredella legge di conversione in legge delpresente decreto-legge è fatto divieto alleuniversità italiane il ricorso a prove d’in-gresso selettive per l’iscrizione ai corsi dilaurea.

1-ter. Per l’accesso ai corsi di laurea dicui all’articolo 1, lettera a), legge 2 agosto1999, n. 264, gli atenei adottano le proved’ingresso selettive che abbiano ad oggettoesclusivamente elementi generali inerentiai corsi di laurea prescelti. Le prove sonosvolte nel mese di settembre di ogni anno.

1-quater. Gli uffici scolastici provinciali,di concerto con le scuole, con le universitàe con i relativi ordini professionali, orga-nizzano corsi di preparazione alle prove

Giovedì 10 ottobre 2013 — 170 — Commissione VII

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d’ingresso selettive per l’iscrizione ai corsidi laurea di cui all’articolo 1, lettera a),legge 2 agosto 1999, n. 264.

1-quinquies. Gli studenti che agli esamidi Stato conclusivi del secondo ciclo distudi hanno ottenuto un punteggio pari acento centesimi hanno diritto di accederedirettamente ai corsi di laurea di cuiall’articolo 1, lettera a), legge 2 agosto1999, n. 264. Gli studenti che hanno ot-tenuto un punteggio pari a 90 e fino adnovantanove centesimi acquisiscono uncredito di dieci punti da far valere ai finidella valutazione della prova selettiva d’in-gresso ai corsi di laurea di cui all’articolo1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.

1-sexies. Entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversionein legge del presente decreto-legge, condecreto del Ministro dell’Università e dellaRicerca scientifica sono stabiliti i mecca-nismi selettivi per gli studenti iscritti, con-sistenti nella fissazione di quote minime diesami di profitto da superare, per i diversicorsi di laurea, nel primo anno di corso,prevedendo la decadenza dall’iscrizionedello studente inadempiente. Con il me-desimo decreto si stabilisce che allo stu-dente è comunque preclusa la possibilitàdi avvalersi degli esami eventualmente su-perati per l’iscrizione agli stessi corsi dilaurea in altre università.

20. 1. Lauricella, Leva, Lodolini, Giulietti,Bruno Bossio, Moscatt.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l’anno accademico 2013-2014per l’accesso ai corsi di laurea universitaridi cui all’articolo 1 della legge 2 agosto1999, n. 266 non si applicano le disposi-zioni previste dalla citata legge.

20. 4. Faenzi, Bianchi, Parisi, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l’anno accademico 2013/2014si dispone la sospensione, per l’accesso ai

corsi di laurea universitari di cui all’arti-colo 1 della legge n.264 del 2 agosto 1999,della norma del numero chiuso.

1-ter. Per l’anno accademico 2013/2014,il Ministero dell’istruzione, dell’Universitàe della Ricerca, con apposito decreto,dispone la proroga del termine per l’iscri-zione ai corsi di laurea universitari di cuiall’articolo 1 della legge n. 264 del 2agosto 1999, la quale potrà avvenire fino al30 novembre 2013.

20. 10. D’Uva, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine ilseguente:

1-bis. Per l’anno accademico 2013-2014per l’accesso ai corsi di laurea universitaridi cui all’articolo 1 della legge 2 agosto1999, n. 264 non si applicano le disposi-zioni previste dalla citata legge.

20. 15. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l’anno accademico 2013-2014non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 1, comma 1, lettera a)della legge 2 agosto 1999, n. 264, e suc-cessive modificazioni;

b) il comma 4 dell’articolo 9 dellalegge 19 novembre 1990, n. 341, e succes-sive modificazioni;

c) l’articolo 6 del decreto del Ministrodell’università e della ricerca scientifica etecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

d) l’articolo 6 del decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Per l’anno accademico 2013-2014 non èapplicata, altresì, ogni altra disposizioneche preveda forme di accesso program-mato, o comunque di limitazione nume-rica all’accesso a corsi universitari.

20. 8. Luigi Gallo, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 171 — Commissione VII

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per il solo anno accademico 2013/2014 sono ammessi ai Corsi di Laurea adaccesso programmato, oltre a quanti lohanno conseguito in applicazione delledisposizioni del comma 1, anche gli stu-denti che sarebbero risultati ammessi sullabase di graduatorie stilate applicando l’ar-ticolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio2008, n. 21.

20. 7. Carrescia.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Supplemento al diploma per la valutazionedei titoli di studio conseguiti all’estero).

Fermo restando le norme che discipli-nano il riconoscimento o l’equipollenza deititoli di studio come definiti dalla Con-venzione sul riconoscimento dei titoli distudio relativi all’insegnamento superiorenella Regione europea, ratificata con legge11 luglio 2002, n. 148, conseguiti all’estero,al fine della loro valutazione da parte deicompetenti organismi italiani, la dichiara-zione di valore è sempre sostituita dalsupplemento al diploma (diploma supple-ment), di cui al decreto del Ministrodell’università e della ricerca scientifica etecnologica del 3 novembre 1999 n. 509 esuccessive modificazioni, emesso dallaparte che ha rilasciato il titolo di studio.

20. 07. Kronbichler, Fratoianni, Costan-tino, Giancarlo Giordano, Plangger.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Formazione specialistica dei medici e suoraccordo con i corsi di laurea in medicina

e chirurgia).

Il comma 1 dell’articolo 35, del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, e suc-

cessive modificazioni, è sostituito dal se-guente:

« Al fine di migliorare la corrispon-denza tra il numero degli studenti am-messi a frequentare i corsi di laurea inmedicina e chirurgia e quello dei mediciammessi alla formazione specialistica, te-nendo conto del quadro epidemiologico,delle esigenze di programmazione fornitetriennalmente dalle Regioni e dalle Pro-vince Autonome di Trento e Bolzano erilevate dal Ministero della Salute e deiflussi di pensionamento previsti, sono de-finite e aggiornate annualmente con lalegge di stabilità le risorse finanziarie dadestinare alla formazione specialistica deimedici, da attivare a distanza di sei anni.

Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca scien-tifica sono stabilite annualmente modalitàe tipologia dei contratti di formazionespecialistica dei medici nonché il numerodegli studenti da ammettere ai corsi dilaurea in medicina e chirurgia, proporzio-nalmente al numero dei contratti di for-mazione specialistica dei quali, ai sensidella precedente lettera a), è prevista l’at-tivazione alla fine del corso di laurea inmedicina e chirurgia che si va a attivare ».

20. 06. Gigli, Calabrò, Santerini, Capua,Binetti, Vargiu, Cesaro, Monchiero.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

All’articolo 2, comma 1 lettera a), alnumero 6), della legge 30 dicembre 2010n. 240, sostituire le parole: « direttore ge-nerale » con le seguenti: « consiglio didipartimento ».

20. 01. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

All’articolo 2, comma 1 lettera a), dellalegge 30 dicembre 2010 n. 240, dopo il

Giovedì 10 ottobre 2013 — 172 — Commissione VII

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numero 6), aggiungere il seguente: « 7)consiglio di dipartimento ».

20. 02. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

Il comma 2 lettera i) dell’articolo 2della legge 30 dicembre 2010 n. 240 èsostituito dal seguente: « composizione delconsiglio di amministrazione nel numeromassimo di undici componenti, inclusi ilrettore, componente di diritto, una rap-presentanza elettiva degli studenti, un rap-presentante eletto del personale tecnicoamministrativo, una rappresentanza elet-tiva dei professori, un rappresentanteeletto tra i ricercatori, e il sindaco delcomune in cui ha sede legale l’università;previsione che il presidente del consiglio diamministrazione sia il rettore o uno deiconsiglieri eletti tra i professori dell’ate-neo, eletto dal consiglio stesso; possibilitàdi prevedere il rinnovo non contestuale deidiversi membri del consiglio di ammini-strazione al fine di garantire un rinnovograduale dell’intero consiglio; ».

Conseguentemente la lettera h) delcomma 1 dell’articolo 2 della legge 30dicembre 2010 n. 240 è abrogata.

20. 03. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

Al comma 1 dell’articolo 2 della legge30 dicembre 2010 n. 240 dopo la lettera s)aggiungere la seguente: « t) la durata incarica del direttore di dipartimento per unmassimo di tre anni e rinnovabile una solavolta ».

20. 04. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

L’articolo 10 della legge 30 dicembre2010 n. 240 è abrogato.

20. 05. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 173 — Commissione VII

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ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 2. Fedriga, Matteo Bragantini, Buo-nanno.

Sostituire la rubrica con la seguente:(Selezione dei candidati ai corsi di forma-zione specialistica per medici).

21. 8. Gigli.

Al comma 1, lettera a), premettere leseguenti parole: all’alinea,;

alla lettera b), le parole: all’esito sonosostituite dalle seguenti: d) all’esito e leparole: del decreto sono sostituite dalleseguenti: del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto.

21. 10. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

c) la lettera c) è sostituita dalla se-guente: « appositi punteggi sono assegnati,secondo parametri nazionali oggettivi, alvoto di laurea e al curriculum degli studi.Concorrono alla valutazione del curri-culum degli studi unicamente la mediaaritmetica degli esami sostenuti durante ilciclo di studi universitari e, per un mas-simo di 1,5 punti, la valutazione di pub-blicazioni scientifiche, attinenti il percorsodi specializzazione prescelto »;.

21. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

c) la graduatoria nazionale tieneconto, oltre del risultato del quiz comeattualmente previsto, anche del voto dilaurea, della media conseguita agli esamidel corso di laurea, della valutazione degli

esami considerati affini alle scuole di spe-cializzazione ed eventuali altri titoli checonfermino l’interesse dello studente qualitirocini specialistici e pubblicazioni sullamateria.

21. 9. Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 36del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 368, e successive modificazioni, è inse-rito il seguente:

« 1-bis. Sono fatte salve le disposizioninormative delle province autonome diTrento e di Bolzano relative all’assegna-zione dei contratti di formazione specia-listica finanziati dalle medesime provinceautonome attraverso convenzioni stipulatecon le università ».

* 21. 5. Nicoletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma i dell’articolo 36del decreto legislativo i 7 agosto 1999,n. 368, e successive modificazioni, è inse-rito il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le disposizioninormative delle province autonome diTrento e di Bolzano relative all’assegna-zione dei contratti di formazione specia-listica finanziati dalle medesime provinceautonome attraverso convenzioni stipulatecon le università.

* 21. 7. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L’inserimento dei medici in forma-zione specialistica nelle aziende del Ser-vizio sanitario nazionale avviene su do-manda dell’interessato all’università oveha sede la scuola di specializzazione, sen-tito il Consiglio della scuola, in conformitàagli ordinamenti e regolamenti didatticideterminati secondo la normativa vigentein materia e agli accordi fra le università

Giovedì 10 ottobre 2013 — 174 — Commissione VII

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e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni. L’inserimento necessita altresì delparere favorevole dell’azienda sanitaria didestinazione e non può dare luogo aindennità, compensi o emolumenti comun-que denominati, diversi anche sotto ilprofilo previdenziale da quelli spettanti alegislazione vigente ai medici specializ-zandi. I medici in formazione specialisticaassumono una graduale responsabilità as-sistenziale, secondo gli obiettivi definitidall’ordinamento didattico del relativocorso di specializzazione e le modalitàindividuate dal tutore, d’intesa con ladirezione delle scuole di specializzazione,delle aziende ospedaliere o ospedalierouniversitarie o degli IRRCS, nonché con idirigenti responsabili delle unità operativepresso cui si svolge la formazione.

21. 3. Calabrò, Fucci, Binetti, Gigli, Roc-cella, Centemero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La quantità e la tipologia dei con-tratti dei medici in formazione speciali-stica nelle aziende del Servizio sanitarionazionale sono rimodulate ogni tre annicon decreto del ministro dell’istruzione.dell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro della salute sulla base delfabbisogno nazionale. determinato in re-lazione ai dati epidemiologici. alle evolu-zioni tecnico-scientifiche e di tipo orga-nizzativo.

21. 4. Calabrò, Fucci, Binetti, Gigli, Roc-cella, Centemero.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. al decreto legislativo 17 agosto1999, n. 368, e successive modifiche eintegrazioni apportare le seguenti modifi-che:

a) aggiungere allegato D;

b) all’articolo 20, comma 1, sostituirele parole: allegati B e C » con « allegati B,C e D »;

c) all’articolo 20 aggiungere comma3-bis: « La durata massima delle forma-zioni specialistiche in Italia è fissata nel-l’allegato D.

2-ter. Entro 90 giorni dalla Legge diConversione del decreto-legge il MIUR, diconcerto con il Ministero della Sanità,adegua con apposito decreto per l’annoaccademico 2013-2014 la durata delle spe-cializzazioni mediche, compresi i corsiattualmente già avviati, secondo quantostabilito nell’Allegato D del decreto legi-slativo n. 368 del 1999. Eventuali risparmisono destinati all’incremento dei contrattidi formazione specialistica medica. IlMIUR provvede altresì con Decreto a rior-ganizzare le classi e tipologie di specializ-zazione medica per i corsi a partenzadall’anno accademico 2013-2014.

Allegato D: Durata massima formazionispecialistiche in Italia suddivise per Area,Classe e Tipologia:

scuole per area, classe e tipologia, annidi articolazioni dei corsi di specializza-zione medica presenti in Italia:

Area medica, classe medicina clinicagenerale:

medicina interna – 5;

geriatria – 4;

medicina dello sport – 4;

medicina termale – 4;

oncologia medica – 5;

medicina di comunità – 4;

classe medicina specialistica:

allergologia ed immunologia cli-nica – 4;

dermatologia e venereologia – 4;

ematologia – 4;

endocrinologia e malattie del ri-cambio – 4;

Giovedì 10 ottobre 2013 — 175 — Commissione VII

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gastroenterologia – 4;

malattie dell’apparato cardiovasco-lare – 4;

malattie dell’apparato respiratorio– 4;

malattie infettive – 4;

medicina infortunistica (medicinad’emergenza – urgenza – 4;

medicina tropicale – 4;

nefrologia – 4;

reumatologia – 4;

classe neuroscienze e scienze clinichedel comportamento:

neurofisiopatologia – 4;

neurologia – 4;

neuropsichiatria infantile – 4;

psichiatria – 4;

psicologia clinica – 4;

classe medicina clinica dell’età evo-lutiva:

pediatria – 5.

Area chirurgica:

classe delle chirurgie generali:

chirurgia generale – 5;

chirurgia dell’apparato digerente –5;

chirurgia pediatrica – 5;

chirurgia plastica, ricostruttiva edestetica – 5;

classe delle chirurgie specialistiche:

ginecologia ed ostetricia – 5;

neurochirurgia – 5;

ortopedia e traumatologia – 5;

urologia – 5;

classe delle chirurgie del distrettotesta e collo:

chirurgia maxillo-facciale – 5;

oftalmologia – 4;

otorinolaringoiatria – 4;

classe delle chirurgie cardio-toracico-vascolari:

cardiochirurgia – 5;

chirurgia toracica – 5;

chirurgia vascolare – 5.

Area servizi clinici:

sotto-area dei servizi clinici diagno-stici e terapeutici:

classe della medicina diagnostica e dilaboratorio:

anatomia patologica – 4;

biochimica clinica – 4;

microbiologia e virologia – 4;

patologia clinica – 4;

classe della diagnostica per immaginie radioterapia:

radiodiagnostica – 4;

radioterapia – 4;

medicina nucleare – 4;

classe dei servizi e specialistici:

anestesia, rianimazione e terapiaintensiva – 4;

audiologia e foniatria – 4;

medicina fisica e riabilitativa – 4;

tossicologia medica – 4;

classe dei servizi clinici biomedici:

genetica medica – 4;

scienza dell’alimentazione – 4;

farmacologia medica – 4;

sotto-area dei servizi clinici organiz-zativi e della sanità pubblica:

classe della sanità pubblica:

igiene e medicina preventiva – 4;

medicina aeronautica e spaziale –4;

Giovedì 10 ottobre 2013 — 176 — Commissione VII

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medicina del lavoro – 4;

medicina legale – 4;

statistica sanitaria e biometria – 4.

21. 6. Crimi, Malpezzi, Lenzi, Miotto,Cova, Zardini, Scuvera, Ascani, Nar-duolo, Sbrollini, D’Incecco, Gelli, Bion-delli, Amato, Carnevali, Capone.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-guente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all’articolo 9, comma 16-quin-quies, legge 9 agosto 2013, n. 99).

1. All’articolo 9, comma 16-quinquiesdel decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,Convertito in legge, con modificazioni, dal-l’articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013,n. 99 inserire alla fine « ovvero di progettifinalizzati al miglioramento dei servizianche didattici per gli studenti, i cui onerinon risultino a carico del Fondo di finan-ziamento ordinario ».

21. 01. Causi.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-guente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di conta-bilità universitaria).

1. All’articolo 7, del decreto legislativo27 gennaio 2012, n. 18, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola « 2014 » èsostituita dalla seguente « 2015 »;

b) al comma 4, dopo il secondo èinserito il seguente: « Il medesimo incen-tivo, a valere sul Fondo per il finanzia-mento ordinario dell’anno 2014, è desti-nato agli atenei che hanno adottato ilsistema di contabilità economico-patrimo-niale e il bilancio unico d’ateneo entro il1o gennaio 2014.

21. 02. Ghizzoni, Marco Marco Meloni,Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Bla-zina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio,La Marca, Malisani, Malpezzi, Nar-duolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nar-delli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-guente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di docentiuniversitari).

All’articolo 16 della legge 30 dicembre2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiuntoil seguente: « 3-bis. Coloro che sono inpossesso dell’abilitazione scientifica nazio-nale non possono concorrere all’abilita-zione per la medesima fascia e per ilmedesimo settore concorsuale prima di treanni dalla data di conseguimento dellastessa. Fermo restando quanto previsto dalprimo periodo, non sono comunque valu-tate le eventuali candidature di coloro che,avendo presentato la domanda senza co-noscere l’esito della tornata precedente,abbiano conseguito poi l’abilitazione per lamedesima fascia e per il medesimo settoreconcorsuale.

21. 03. Ascani, Carocci, Rocchi.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 177 — Commissione VII

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ART. 22.

Al comma 1 lettera a), primo periodo,sostituire le parole da: con decreto delPresidente della Repubblica, su propostadel Ministro dell’istruzione, dell’universitàfino alla fine del periodo, con le seguenti:da un comitato di selezione e dopo ilcomma 4, aggiungere il seguente: 4-bis.All’articolo 8, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 1o febbraio2010, n. 76, le parole: dal Ministro, dalSegretario generale dell’OCSE e dai Pre-sidenti dell’Accademia dei Lincei, sonosostituite dalle seguenti: dal Consiglio Uni-versitario Nazionale, dal tavolo dei presi-denti degli enti di ricerca pubblica, dalCRUI.

22. 6. Luigi Gallo, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:sono nominati, aggiungere le seguenti: ,sentite le commissioni parlamentari com-petenti,.

22. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Marco Meloni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:sono nominati con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca aggiungere le seguenti: previo pareredelle commissioni parlamentari compe-tenti.

22. 5. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1, lettera a), le parole: unanno con le seguenti: tre anni.

22. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: un anno con le seguenti: due anniconseguentemente al comma 3 sostituire leparole: un anno con le seguenti: due anni.

22. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Marco Meloni.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: i requisiti e le modalità di nominacon le seguenti: i requisiti e le modalità diselezione.

Conseguentemente:

al comma 2, le parole: del decretosono sostituite dalle seguenti: del regola-mento di cui al decreto e le parole: delcitato decreto sono sostituite dalle seguenti:del citato regolamento di cui al decreto;

al comma 4, dopo le parole: n. 213sono inserite le seguenti: come modificatodal presente articolo,.

22. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:4-bis. L’articolo 60 del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69 convertito con modifi-cazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 èabrogato.

22. 4. Vacca, D’Uva, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. È abrogato l’articolo 10 dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240.

4-ter. Al comma 1 dell’articolo 3 dellalegge 16 gennaio 2006, n. 18, le parole:« tre professori ordinari, un professoreassociato e un ricercatore » sono sostituitedalle parole: « tre professori ordinari, treprofessori associati e tre ricercatori ».

22. 7. D’Uva, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 178 — Commissione VII

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L’articolo 6 comma 1 del decretolegislativo 31 dicembre 2009, n. 213, siinterpreta nel senso che i regolamenti delpersonale degli enti di ricerca assicuranola conformità alle disposizioni del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 preve-dendo, tra l’altro, che fatta salva l’appli-cazione dei commi 4, 5-bis e 6 dell’articolo19 nei limiti percentuali ivi stabiliti, gliincarichi dirigenziali possano essere con-feriti esclusivamente a personale nei ruolidi cui all’articolo 23. Gli enti di ricercaprovvedono all’adeguamento di statuti eregolamenti entro sei mesi dall’entrata invigore della presente disposizione. Nelcaso in cui gli organi di vertice nonabbiano provveduto all’adeguamento deglistatuti e dei regolamenti nel termine di cuial periodo precedente il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercapuò provvedere in via sostitutiva. Al fine divalorizzare le competenze ed assicurarecontinuità nell’azione amministrativa glienti di cui al decreto legislativo 31 dicem-bre 2009, n. 213, per una sola volta e nonoltre dodici mesi dall’entrata in vigoredella presente disposizione, possono ban-dire, purché nei limiti delle rispettive do-tazioni organiche, un concorso pubblicoper titoli ed esami con riserva di posti, infavore del personale di ruolo che abbia

ricoperto presso l’ente incarichi dirigen-ziali, per almeno un triennio, nel mede-simo settore. Agli esami sono ammessi isoli candidati che abbiano raggiunto, insede di valutazione dei titoli, il punteggiominimo fissato dal bando di concorso.

22. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Variazione nella composizione del collegiodi disciplina nazionale).

1. È abrogato l’articolo 10 della legge30 dicembre 2010, n. 240.

2. All’articolo 3, comma 1, della legge16 gennaio 2006, n. 18, sostituire le pa-role: « tre professori ordinari, un profes-sore associato e un ricercatore », con leseguenti: « tre professori ordinari, tre pro-fessori associati e tre ricercatori ».

22. 01. Giancarlo Giordano, Fratoianni,Costantino.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 179 — Commissione VII

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ART. 23.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

Il comma il dell’articolo 1 della legge 10marzo del 2000 n. 62 è soppresso.

23. 2. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondodi finanziamento degli enti o del Fondo difinanziamento con le seguenti: Fondo or-dinario per gli enti di ricerca o del Fondoper il finanziamento.

Conseguentemente, al comma 2, capo-verso ART. 4, comma 1, dopo le parole:all’articolo 5 sono inserite le seguenti: delpresente decreto.

23. 6. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma1 si applicano a tutti gli altri enti diricerca non vigilati direttamente dal Miur.

23. 4. Capua.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Il comma 2 dell’articolo 4 del decretolegislativo 31 dicembre 2009, n. 213, èsostituito con i seguenti:

2. A decorrere dall’anno 2014, al fine dipromuovere e sostenere l’incremento qua-litativo dell’attività scientifica degli enti diricerca e migliorare l’efficacia e l’efficienzanell’utilizzo delle risorse, ogni singolo entedestina il 2 per cento delle risorse a essoassegnate al finanziamento premiate dispecifici programmi e progetti.

2-bis. I criteri e le modalità di asse-gnazione delle quote destinate al finanzia-mento dei programmi e progetti di cui alcomma 2, vengono individuati da appositecommissioni indipendenti di valutazionenominate dal singolo ente.

2-ter. L’Agenzia nazionale di valuta-zione dell’Università e della ricerca (AN-VUR) monitora e verifica l’effettiva rea-lizzazione dei programmi e progetti fi-nanziati.

23. 3. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana,Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 2, sostituire le parole: dellavalutazione della qualità della ricerca(VQR), in quanto rilevante, con le seguenti:dei risultati della valutazione della qualitàdella ricerca scientifica condotta dal-l’Agenzia nazionale di valutazione del si-stema universitario e della ricerca (AN-VUR).

23. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli enti di ricerca nel rispetto dellaprogrammazione triennale del fabbisogno,nonché del limite massimo complessivodelle risorse finanziarie disponibili perciascun anno, ai sensi della normativavigente in materia di assunzioni a tempoindeterminato ovvero di contenimentodella spesa di personale, secondo i ri-spettivi regimi limitativi fissati dai docu-menti di finanza pubblica e, per le am-ministrazioni interessate, previo espleta-mento della procedura di cui all’articolo4 comma 16 del DL 101/13, possonoavviare procedure di reclutamento, me-diante concorso pubblico, ricorrendo, perciascun anno, ad una soltanto delle se-guenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva diposti nel limite massimo del 50 per centodi quelli banditi, per chi alla data dipubblicazione dei bandi, ha maturato, ne-gli ultimi dieci anni, almeno tre anni di

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servizio con contratto di lavoro subordi-nato a tempo determinato alle dipendenzedell’amministrazione che emana il bando;chi ha già sostenuto una procedura selet-tiva per un contratto a tempo determinatocon le modalità previste dal comma 3 puòessere assunto previa verifica dell’attivitàsvolta;

b) concorso pubblico per titoli edesami prevedendo criteri di valorizzazionedella professionalità per i soggetti di cui allalettera a) e per chi, alla data di emanazionedel bando, ha maturato complessivamente,negli ultimi dieci anni, almeno tre anni dicontratto anche di collaborazione coordi-nata e continuativa, assegno di ricerca o dicontratto di somministrazione di lavoropresso l’amministrazione che emana ilbando.

23. 5. Di Lello.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni in materia di mobilitàuniversitaria).

All’articolo 7 della legge 30 dicembre2010, n. 240 al comma 3, dopo il primoperiodo, aggiungere il seguente:

La mobilità universitaria è altresì fa-vorita dalla possibilità di effettuare trasfe-rimenti di professori e ricercatori consen-zienti attraverso lo scambio contestuale didocenti in possesso della stessa qualificafra due sedi universitarie consenzienti.

23. 01. Pisicchio.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 181 — Commissione VII

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ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: nel quin-quennio 2014-2018, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dall’articolo4, comma 6, del decreto legge 31 agosto2013, n. 101, in merito alle risorse assun-zionali per gli anni 2013, 2014 e 2015 esopprimere la parola: complessive.

24. 6. Miccoli.

Al comma 1 sostituire le parole: 200unità, con le seguenti: 300; sostituire leparole: 40 unità con le seguenti: 50 unità;sostituire le parole da: pari a euro 2milioni nell’anno 2014 fino alla fine delcomma, con le seguenti: nel limite di unamaggiore spesa di personale pari a euro 4milioni nell’anno 2014, 8 milioni nell’anno2015, 12 milioni nell’anno 2016, 16 milioninell’anno 2017 e 20 milioni a partiredall’anno 2018.

Conseguentemente, dopo l’articolo 27,aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

È ridotta l’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1 comma 635 della legge27-12-2006 n. 296 per l’anno 2014 2 mi-lioni, per l’anno 2015 4 milioni, per l’anno2016 6 milioni, per l’anno 2017 8 milionie 10 milioni a partire dall’anno 2018.

24. 11. D’Uva, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Al comma 1, prima delle parole: 4milioni, 6 milioni, 8 milioni e 10 milionisono premesse le seguenti: a euro.

Conseguentemente:

al comma 2, la parola: disposti èsostituita dalla seguente: disposte e le pa-

role: dall’entrata sono sostituite dalle se-guenti: dalla data di entrata;

al comma 3, le parole: determinato aisensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228,articolo 1, comma 116, sono sostituite dalleseguenti: determinato ai sensi dell’articolo1, comma 116, della legge 24 dicembre2012, n. 228, e sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: del presente articolo.

24. 14. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di cui alcomma 1, l’Istituto Nazionale di Oceano-grafia e di geofisica Sperimentale (OGS) èautorizzato ad assumere nel triennio2014-2016 complessive quindici unità dipersonale-ricercatore, tecnologo e di sup-porto alla ricerca, in scaglioni annuali dicinque unità di personale, nel limite diuna maggiore spesa di personale pari aeuro 0.25 milioni nell’anno 2014, 0.50nell’anno 2015 e 0.75 milioni a partiredall’anno 2016.

Conseguentemente, al comma 3, dopo leparole e vulcanologia, aggiungere le se-guenti: e dell’Istituto Nazionale di Ocea-nografia e di geofisica Sperimentale (OGS).

24. 5. Blazina, Rosato, Malisani, Zanin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al completamento delle pro-cedure per l’assunzione del personale dicui al comma 1 e comunque non oltre il31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, i contratti di lavoro atempo determinato in essere alla data dientrata in vigore del presente decreto. Laproroga può essere disposta, in relazioneal proprio effettivo fabbisogno, alle risorsefinanziarie disponibili ed in coerenza coni requisiti relativi al medesimo tipo di

Giovedì 10 ottobre 2013 — 182 — Commissione VII

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professionalità da assumere a tempo in-determinato ai sensi del comma 1.

* 24. 1. Centemero, Lainati, Longo, Pal-mieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al completamento delle pro-cedure per l’assunzione del personale dicui al comma 1 e comunque non oltre il31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, i contratti di lavoro atempo determinato in essere alla data dientrata in vigore del presente decreto. Laproroga può essere disposta, in relazioneal proprio effettivo fabbisogno, alle risorsefinanziarie disponibili ed in coerenza coni requisiti relativi al medesimo tipo diprofessionalità da assumere a tempo in-determinato ai sensi del comma 1.

* 24. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,Marco Meloni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) L’Istituto Nazionale di Geofisicae Vulcanologia (INGV) è autorizzato aprorogare il personale di cui all’articolo 4,comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013,n. 101, nelle more dell’espletamento delleprocedure di cui al comma 1.

24. 7. Miccoli.

Al comma 4, sopprimere le parole: di cuiall’articolo comma 1, del decreto legisla-tivo 31 dicembre 2009 n. 213.

24. 12. D’Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 4 sostituire le parole: diricerca di cui all’articolo 1, comma 1, deldecreto legislativo 31 dicembre 2009,n. 213, con le seguenti: pubblici di ricerca.

24. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti di ricerca nel rispettodella programmazione triennale del fab-bisogno, nonché del limite massimo com-plessivo dei 100 per cento delle risorsefinanziarie disponibili per ciascun anno, aisensi della normativa vigente in materia diassunzioni a tempo indeterminato ovverodi contenimento della spesa di personale,secondo i rispettivi regimi limitativi fissatidai documenti di finanza pubblica possonoavviare procedure di reclutamento, me-diante concorso pubblico, ricorrendo, perciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva diposti nel limite massimo del 40 per centodi quelli banditi, per coloro che alla datadi pubblicazione dei bandi, hanno matu-rato o matureranno al momento dell’ema-nazione del bando almeno tre anni diservizio, negli ultimi 5 anni, con contrattodi lavoro subordinato a tempo determi-nato o assegno di ricerca alle dipendenzedell’amministrazione che emana il bando;

b) concorso pubblico per titoli edesami prevedendo criteri di valorizzazionedella professionalità per i soggetti di cuialla lettera a) e per coloro che, alla datadi emanazione del bando, hanno maturatocomplessivamente, negli ultimi 5 anni, al-meno tre anni di contratto anche di col-laborazione coordinata e continuativa, as-segno di ricerca o di contratto di sommi-nistrazione di lavoro presso l’amministra-zione che emana il bando.

24. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, LaMarca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-citi, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per incentivare l’assunzione diRicercatori, Tecnologi e Tecnici del Con-

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siglio Nazionale delle Ricerche a partiredall’anno 2014 si autorizza l’assunzione ditale personale nel limite del cinquanta percento della spesa relativa al corrispon-dente personale complessivamente cessatodal servizio nell’anno precedente. La pre-detta percentuale è fissata nella misura delcento per cento a decorrere dal 2016.

4-ter. Per far fronte alla carenza diTecnici al Consiglio Nazionale delle Ricer-che si autorizza, nel triennio 2014-2016,l’assunzione di personale tecnico in pos-sesso dei requisiti previsti dall’articolo 1commi 519 e 520, della legge 27 dicembre2006, n. 296 e dall’articolo 3 comma 90,della legge 24 dicembre 2007, n. 244., innumero pari a posti resi disponibili e acopertura dei posti vacanti nella piantaorganica dell’ente medesimo.

24. 8. Manzi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. In considerazione delle attività affi-date all’ISFOL e delle misure per l’attua-zione della « Garanzia per i Giovani »,nonché di quelle connesse al monitoraggiodi cui all’articolo 1 della legge 28 giugno2012, n. 92, l’Istituto per lo sviluppo dellaformazione professionale dei lavoratori)(ISFOL) è autorizzato ad assumere, neltriennio 2014-2016, complessive 253 unitàdi personale ricercatore, tecnologo e disupporto alla ricerca, in scaglioni annualifino ad un massimo di 85 unità di per-sonale. Coloro che abbiano maturatopresso l’ISFOL almeno tre anni di servizioa tempo determinato o con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa eche siano in possesso dei requisiti di cuiall’articolo 5, comma 2, del ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro degli EntiPubblici di Ricerca sottoscritto in data 7aprile 2006 possono essere consolidati neiruoli corrispondenti ai profili professionaliche ricoprono.

L’onere per la copertura finanziaria ègarantito mediante l’incremento corri-spondente agli scaglioni annuali a valeresui competenti capitoli del Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali.

L’approvazione del fabbisogno del per-sonale, la consistenza e le variazioni del-l’organico strettamente necessarie sono di-sposti con decreto del Ministero del La-voro e delle Politiche Sociali, previo parerefavorevole del Ministero dell’economia edelle finanze e del Ministro per la pub-blica amministrazione e la semplifica-zione, entro sessanta giorni dall’entrata invigore del presente decreto ».

6. Gli Enti Pubblici del Comparto dellaRicerca, ivi compreso l’INAIL per le atti-vità dell’ex ISPESL, sono autorizzati adassumere, nel periodo 2014-2018 anche inderoga ai limiti assunzionali, personalericercatore, tecnologo e di supporto allaricerca che abbia maturato almeno treanni di servizio a tempo determinato ocon contratto di collaborazione coordinatae continuativa nei medesimi Enti. Coloroche hanno già sostenuto una proceduraselettiva per un contratto a tempo deter-minato con le modalità previste dalcomma 3 dell’articolo 35 decreto legisla-tivo 165 del 2001 possono essere assuntiprevia verifica dell’attività svolta.

L’onere per la copertura finanziaria ègarantito mediante l’incremento corri-spondente agli scaglioni annuali a valeresui competenti capitoli dei rispettivi Mini-steri vigilanti o degli enti medesimi.

L’approvazione del fabbisogno del per-sonale, la consistenza e le variazioni del-l’organico strettamente necessarie sono di-sposti con decreto dei rispettivi Ministerivigilanti previo parere favorevole del Mi-nistero dell’economia e delle finanze e delMinistro per la pubblica amministrazionee la semplificazione.

Le procedure di cui al presente articolosi applicano anche alle università per ilpersonale contrattualizzato che abbia ma-turato complessivamente almeno tre annidi contratto anche di collaborazione coor-dinata e continuativa.

24. 13. Di Lello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dei procedimenti distabilizzazione stabiliti dalla legge, inclusi

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quelli di cui al comma 1, l’Istituto Nazio-nale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) èautorizzato a prorogare il personale inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 1,commi 519 e 558, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ov-vero coloro che alla data di entrata invigore del presente decreto hanno matu-rato, negli ultimi cinque anni, almeno treanni di servizio con contratto di lavorosubordinato a tempo determinato alle di-pendenze dell’INGV.

24. 9. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Modificazioni all’articolo 26 della legge 30dicembre 2010, n. 240).

1. Alla rubrica dell’articolo 26 dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240 aggiungeredopo le parole: « di scambio », le seguenti:« , degli ex lettori e dei collaboratori edesperti linguistici di madrelingua ».

2. All’articolo 26, comma 3, della legge30 dicembre 2010, n. 240:

a) sostituire le parole: « assunti dalleuniversità interessate quali lettori di ma-drelingua straniera » con le seguenti: « as-sunti quali lettori di madrelingua stranieradalle università, anche se non sono stateparte del predetto giudizio, »;

b) aggiungere dopo le parole: « aquello del ricercatore confermato a tempodefinito, », le seguenti: « fatto salvo il mi-glior trattamento derivante da provvedi-menti giudiziari definitivi o da accordicollettivi integrativi conclusi prima dellaentrata in vigore della presente legge »;

c) aggiungere in fine il seguente pe-riodo: « Il trattamento economico previstodal citato decreto-legge n. 2 del 2004,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 63 del 2004, è applicato ai collaboratori

ed esperti linguistici (CEL) assunti in basealla legge 21 giugno 1995, n. 236, in tuttele università, fatto salvo il miglior tratta-mento derivante da provvedimenti giudi-ziari definitivi o da accordi collettivi in-tegrativi conclusi prima della entrata invigore della presente legge.

3. All’articolo 26 della legge 30 dicem-bre 2010, n. 240 aggiungere in fine ilseguente comma:

4. Agli ex lettori e ai collaboratori edesperti linguistici di madrelingua è rico-nosciuta l’anzianità acquisita dal primocontratto con l’inserimento nelle classieconomiche triennali e relativa progres-sione economica vigente per i ricercatoriconfermati. Il Contratto collettivo nazio-nale di lavoro (CCNL) reca la disciplina sututto il territorio nazionale della profes-sionalità degli ex lettori e dei collaboratoried esperti linguistici di madrelingua, qualeunica categoria, del trattamento econo-mico distinguendo tra tempo pieno etempo definito, della progressione econo-mica per classi triennali vigente per iricercatori confermati. Dall’applicazione ditale disposizione non deve derivare unpeggioramento del trattamento economicoin godimento alla data di entrata in vigoredella presente legge.

24. 05. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Reclutamento negli enti pubblici di ri-cerca).

1. Gli enti di ricerca nel rispetto dellaprogrammazione triennale del fabbisogno,nonché del limite massimo complessivo del100 per cento per cento delle risorsefinanziarie disponibili per ciascun anno, aisensi della normativa vigente in materia diassunzioni a tempo indeterminato, ovverodi contenimento della spesa di personale,

Giovedì 10 ottobre 2013 — 185 — Commissione VII

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secondo i rispettivi regimi limitativi fissatidai documenti di finanza pubblica possonoavviare procedure di reclutamento, me-diante concorso pubblico, ricorrendo, perciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva diposti nel limite massimo del 60 per centodi quelli banditi, per i lavoratori concontratto di lavoro subordinato a tempodeterminato o assegno di ricerca alle di-pendenze dell’amministrazione che emanail bando, che alla data di pubblicazione delbando hanno maturato almeno tre anni diservizio, negli ultimi 5 anni, o che conse-guiranno tale requisito in virtù del con-tratto in essere alla data di entrata invigore del presente decreto legge;

b) concorso pubblico per titoli edesami prevedendo criteri di valorizzazionedella professionalità per i soggetti di cuialla lettera a) e per coloro che, alla datadi emanazione del bando, hanno maturatocomplessivamente, negli ultimi 5 anni, al-meno tre anni di contratto anche di col-laborazione coordinata e continuativa, as-segno di ricerca o di contratto di sommi-nistrazione di lavoro presso l’amministra-zione che emana il bando.

2. La procedura selettiva di cui alcomma 1, lettera a) si ritiene comunquegià espletata per il personale che ha giàsostenuto una procedura selettiva per uncontratto a tempo determinato o assegnodi ricerca, previa verifica dell’attivitàsvolta, e per il personale in possesso deirequisiti di cui agli articoli 1, comma 519,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3,comma 90, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, nonché del personale in possessodei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2,del Contratto Collettivo Nazionale di La-voro degli Enti Pubblici di Ricerca sotto-scritto in data 7 aprile 2006.

24. 07. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Rideterminazione della dotazione organicanegli enti pubblici di ricerca).

1. Fermo restando che l’accesso ai ruolidella pubblica amministrazione è comun-que subordinato all’espletamento di pro-cedure selettive di natura concorsuale opreviste da norme di legge, al fine diconsentire agli Enti Pubblici di Ricerca disvolgere con pienezza le proprie funzioniistituzionali tramite il consolidamento inruolo del personale in possesso dei requi-siti di cui agli articoli 1, comma 519, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3,comma 90, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, nonché del personale in possessodei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2,del Contratto Collettivo Nazionale di La-voro degli Enti Pubblici di Ricerca sotto-scritto in data 7 aprile 2006, i medesimiEnti sono autorizzati alla ridetermina-zione della propria dotazione organicasecondo le necessità e comunque senzaoneri aggiuntivi a carico dello Stato. Larideterminazione è eseguita senza incre-mento di posti dirigenziali.

2. Le disposizioni del presente articolisi applicano in quanto compatibili al per-sonale contrattualizzato dell’università.

3. Le amministrazioni prorogano i con-tratti del personale in possesso dei sud-detti requisiti fino al 31 dicembre 2018.

24. 08. Fratoianni, Costantino, GiancarloGiordano.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Assunzione di personale ricercatore, tecno-logo e di supporto alla ricerca presso gli

enti pubblici di ricerca).

1. Gli Enti Pubblici del Comparto dellaRicerca, ivi compreso l’INAIL per le atti-vità dell’ex ISPESL, sono autorizzati adassumere, nel periodo 2014-2018, perso-nale ricercatore, tecnologo e di supporto

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alla ricerca che abbia maturato almeno treanni di servizio a tempo determinato ocon contratto di collaborazione coordinatae continuativa o con assegno di ricerca neimedesimi Enti alla data di emanazione deibandi di concorso o che conseguirannotale requisito in virtù del contratto inessere alla data di entrata in vigore delpresente decreto legge.

2. L’onere per la copertura finanziariadel comma 1 è garantito mediante l’incre-mento corrispondente agli scaglioni an-nuali a valere sui competenti capitoli deirispettivi Ministeri vigilanti.

3. L’approvazione del fabbisogno delpersonale, la consistenza e le variazionidell’organico strettamente necessarie sonodisposti con decreto dei rispettivi Ministerivigilanti previo parere favorevole del Mi-nistero dell’economia e delle finanze e delMinistro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, entro sessanta giornidall’entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto legge.

4. Le procedure di cui al presentearticolo si applicano anche alle universitàper il personale contrattualizzato che ab-bia maturato complessivamente almenotre anni di contratto anche di collabora-zione coordinata e continuativa.

24. 09. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Dotazione organica e autorizzazione perl’assunzione di personale ricercatore, tec-nologo e di supporto alla ricerca presso gli

enti pubblici di ricerca).

1. Gli Enti Pubblici del Comparto dellaRicerca, ivi compreso l’INAIL per le atti-vità dell’ex ISPESL, sono autorizzati adassumere per l’assolvimento delle lorofunzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e disupporto alla ricerca impiegato nelle me-desime che abbia maturato almeno tre

anni di servizio a tempo determinato o dicollaborazione coordinata e continuativa oassegno di ricerca nei medesimi Enti alladata di entrata in vigore del presentedecreto o che conseguiranno tale requisitoin virtù del contratto in essere alla data dientrata in vigore del presente decretolegge.

2. Il personale selezionato sulla basedei requisiti di cui agli articoli 1, comma519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e 3, comma 90, della legge 24 dicembre2007, n. 244, nonché del personale inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 5,comma 2, del Contratto Collettivo Nazio-nale di Lavoro degli Enti Pubblici diRicerca sottoscritto in data 7 aprile 2006possono essere consolidati nei ruoli cor-rispondenti ai profili professionali che ri-coprono.

3. Il personale assunto è collocato fuoriruolo. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2sono posti a carico della spesa per ilpersonale degli enti stessi nei limiti giàprevisti dalla normativa vigente e in de-roga alle disposizioni in materia di turnover.

4. L’approvazione del fabbisogno delpersonale, la consistenza e le variazionidell’organico strettamente necessarie sonodisposti con decreto dei rispettivi Ministerivigilanti previo parere favorevole del Mi-nistero dell’economia e delle finanze e delMinistro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, entro sessanta giornidall’entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto legge.

24. 010. Fratoianni, Costantino, Gian-carlo Giordano.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca ap-plicata alla pesca).

1. Il comma 3 dell’articolo 6 del decretolegislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituitodal seguente:

3. Sono vietati la vendita e il commer-cio dei prodotti della pesca non profes-

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sionale, fatta eccezione per quella a finiscientifici, a meno che il Ministero dellePolitiche agricole, alimentari e forestalinon ne disponga comunque il divieto.

2. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-riodo, del decreto legislativo 9 gennaio2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 9gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

* 24. 011. Palazzotto, Bordo, Costantino,Fratoianni, Giancarlo Giordano.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca ap-plicata alla pesca).

1. Il comma 3 dell’articolo 6 del decretolegislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituitodal seguente:

3. Sono vietati la vendita ed il com-mercio dei prodotti della pesca non pro-fessionale, fatta eccezione per quella a finiscientifici, a meno che il Ministero dellePolitiche agricole, alimentari e forestalinon ne disponga comunque il divieto.

2. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-riodo, del decreto legislativo 9 gennaio2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo 9gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

* 24. 01. Pagano.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

1. Al fine di sostenere la formazione dipersonale laureato specializzato nelle di-scipline geologiche, ai Piano lauree scien-tifiche di cui all’articolo 10 del decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca 16 aprile 2012, n. 71, sono

aggiunte le lauree della classe delle laureein scienze geologiche.

2. Una quota dell’uno per cento delFondo per la prevenzione del rischio si-smico di cui all’articolo 11 del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito conmodificazioni dalla legge 24 giugno 2009,n. 77, è riservata al finanziamento di pro-getti di ricerca finalizzati alla previsione eprevenzione dei rischi geologici presentatidai dipartimenti universitari di scienzedella Terra, a seguito di appositi bandipubblici emessi con cadenza annuale.

3. All’articolo 2 della legge 30 dicembre2010, n. 240, dopo il comma 2 è aggiuntoil seguente:

2-bis. Per salvaguardare l’identità diaree disciplinari riconosciute a livello sianazionale che internazionale, gli statutidelle università possono derogare dai li-miti numerici di cui alla lettera b) delcomma 2 nel caso di settori scientifico-disciplinari omogenei appartenenti allastessa area disciplinare.

4. All’articolo 3, comma 1, delle legge30 dicembre 2010, n. 240, dopo la parola« strutture » sono aggiunte le seguenti: « di-dattiche, scientifiche o gestionali ».

24. 02. Mariani, Ghizzoni, Dallai, Segoni,Bratti, Braga.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni transitorie per l’Università de-gli studi della Basilicata).

1. Entro il 31 ottobre 2013 l’Universitàdegli Studi della Basilicata è tenuta adannullare i provvedimenti di inquadra-mento del personale adottati in mododifforme dalla legge 27 dicembre 1997,n. 449 e dell’articolo 35 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165 e a bandirecontestualmente, in deroga al decreto le-

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gislativo 29 marzo 2012, n. 49 e successivemodificazioni, le procedure concorsualiper la copertura di un numero di postiequivalente, anche in termini di Aree e diCategorie contrattuali di inquadramento, aquello resosi vacante per effetto dell’an-nullamento, fermo restando quanto previ-sto dall’articolo 9 del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge30 luglio 2010, n. 122.

2. Fino alla data di copertura dei postiresisi disponibili per effetto del presentearticolo, il personale destinatario dei prov-vedimenti di inquadramento indicati alprimo comma continua a svolgere le man-sioni corrispondenti alla qualifica attri-buita con detti provvedimenti, mante-nendo il relativo trattamento economico,ferma restando la validità dei processi diriorganizzazione dell’Università degli Studidella Basilicata.

3. Alla copertura dei posti resisi vacantiper effetto dell’annullamento si provvedemediante concorsi interni riservati a per-sonale di ruolo dell’Università degli Studidella Basilicata ai quali sono ammessi apartecipare i dipendenti appartenenti allaqualifica immediatamente inferiore, non-ché i dipendenti di cui al secondo commaanche se provvisti del titolo di studioimmediatamente inferiore a quello ordi-nariamente richiesto per l’accesso allaqualifica corrispondente.

4. Resta ferma in ogni caso la respon-sabilità degli organi di amministrazionedell’Università degli Studi della Basilicatache hanno concorso all’adozione dei prov-vedimenti di inquadramento indicati alprimo comma.

24. 03. Folino, Antezza, Latronico, Pla-cido.

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ART. 25.

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, sostituire l’articolo27, comma 2, lettera a), con il seguente:

a) quanto a 13 milioni di euro perl’anno 2013, a 315,539 milioni di euro perl’anno 2014, a 411,226 milioni di euro perl’anno 2015 e a 413,243 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016, mediante corri-spondente utilizzo di quota parte dellemaggiori entrate derivanti dall’articolo 26e delle riduzioni delle spese sostenute dalleamministrazioni pubbliche inserite nelconto economico consolidato della pub-blica amministrazione, come individuatedall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 di-cembre 2009, n. 196, incluse le autoritàindipendenti, per l’acquisto, la manuten-zione, il noleggio e l’esercizio di autovet-ture, nonché per l’acquisto di buoni taxi inmisura tale da assicurare 13.000.000 dieuro nel 2013, 147.800.000 nel 2014,229.400.000 nel 2015 e 224.600.000 a de-correre dal 2016. La presente disposizionenon si applica alle autovetture utilizzatedal Corpo nazionale dei vigili del fuoco oper i servizi istituzionali di tutela dell’or-dine e della sicurezza pubblica. I contrattidi locazione o noleggio in corso alla datadi entrata in vigore della presente leggepossono essere ceduti, anche senza l’as-senso del contraente privato, alle Forze dipolizia, con il trasferimento delle relativerisorse finanziarie sino alla scadenza delcontratto. Fermi restando i limiti di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 3 agosto 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre2011, l’utilizzo delle autovetture di servizioe di rappresentanza assegnate in usoesclusivo è concesso per le sole esigenze diservizio del titolare. La violazione delledisposizioni di cui alla presente lettera èvalutabile ai fini della responsabilità am-ministrativa e disciplinare dei dirigenti. Alfine di garantire flessibilità e razionalità

nella gestione delle risorse, in conseguenzadella riduzione del parco auto, il personalegià adibito a mansioni di autista o disupporto alla gestione del parco auto, oveappartenente ad altre amministrazioni, èrestituito con decorrenza immediata alleamministrazioni di appartenenza. Il re-stante personale è conseguentemente as-segnato a mansioni differenti, con asse-gnazione di un profilo professionale coe-rente con le nuove mansioni, fermi re-stando l’area professionale diappartenenza ed il trattamento economicofondamentale in godimento.

25. 1. Palmieri, Lainati, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Disposizioni fiscali in materia di assogget-tabilità IVA di alcuni prodotti postali).

1. L’articolo 10, comma 1, n. 16, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal se-guente:

16) le prestazioni del servizio postaleuniversale, fornite alla tariffa massima dicui all’articolo 13, comma 2, del decretolegislativo 22 luglio 1 999, n. 261, comemodificato dal decreto legislativo 31marzo 201 1, n. 58, ai soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, nonché le cessioni di beni e leprestazioni di servizi a queste accessorie,effettuate dai soggetti obbligati ad assicu-rarne l’esecuzione. L’esenzione si applicaanche agli enti di cui all’articolo 114 dellaCostituzione.

2. Ai sensi di quanto previsto dalcomma 1, è fatto divieto agli operatorieconomici del settore postale di traslarel’onere della maggiorazione d’imposta suiprezzi al consumo. L’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni vigila sullapuntuale osservanza della disposizione di

Giovedì 10 ottobre 2013 — 190 — Commissione VII

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cui al precedente periodo e commina lesanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997,n. 249, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire l’articolo27, comma 2, lettera a), con il seguente:

a) quanto a 13 milioni di euro perl’anno 2013, a 315,539 milioni di euro perl’anno 2014, a 411,226 milioni di euro perl’anno 2015 e a 413,243 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016, mediante corri-spondente utilizzo di quota parte dellemaggiori entrare derivanti dagli articoli 25e 26;

* 25. 2. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Disposizioni fiscali in materia di assogget-tabilità IVA di alcuni prodotti postali).

1. L’articolo 10, comma 1, n. 16, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal se-guente:

16) le prestazioni del servizio postaleuniversale, fornite alla tariffa massima dicui all’articolo 13, comma 2, del decretolegislativo 22 luglio 1 999, n. 261, comemodificato dal decreto legislativo 31marzo 201 1, n. 58, ai soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, nonché le cessioni di beni e leprestazioni di servizi a queste accessorie,effettuate dai soggetti obbligati ad assicu-rarne l’esecuzione. L’esenzione si applicaanche agli enti di cui all’articolo 114 dellaCostituzione.

2. Ai sensi di quanto previsto dalcomma 1, è fatto divieto agli operatorieconomici del settore postale di traslarel’onere della maggiorazione d’imposta suiprezzi al consumo. L’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni vigila sullapuntuale osservanza della disposizione di

cui al precedente periodo e commina lesanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997,n. 249, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire l’articolo27, comma 2, lettera a) con il seguente:

a) quanto a 13 milioni di euro perl’anno 2013, a 315,539 milioni di euro perl’anno 2014, a 411,226 milioni di euro perl’anno 2015 e a 413,243 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016, mediante corri-spondente utilizzo di quota parte dellemaggiori entrare derivanti dagli articoli 25e 26;

* 25. 8. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Nell’allegato I al Testo Unico delledisposizioni legislative concernenti le im-poste sulle produzioni e sui consumi e lerelative sanzioni penali e amministrative,approvato con il Decreto Legislativo 26ottobre 1995, n. 504, e successive modifi-che, le aliquote di accisa relative ai pro-dotti di seguito elencati sono determinatenelle seguenti misure:

1. a partire dal 10 dicembre 2013:

a) birra: euro 2.64 per ettolitro eper grado-Plato;

b) prodotti alcolici intermedi: euro77,00 per ettolitro;

c) alcol etilico: euro 900,00 perettolitro anidro;

2. a partire dal 1° gennaio 2015:

a) birra: euro 2,90 per ettolitro eper grado-Plato;

b) prodotti alcolici intermedi: euro84,7 per ettolitro;

c) alcol etilico: euro 990 per etto-litro anidro;

25. 5. De Micheli.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 191 — Commissione VII

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Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 27comma 2 lettera a), dopo le parole: quantoa 13 milioni di euro per l’anno 2013aggiungere le seguenti: si provvede me-diante corrispondente utilizzo del Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigenteconseguenti all’attualizzazione di contri-buti pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto legge n. 154 del2008, quanto a.

25. 7. Molea, Librandi.

Al comma 1, alinea, e al comma 3,alinea, sostituire le parole: e le relativesono sostituite con le seguenti: e relative esostituire le parole: approvato con con leseguenti: di cui al.

25. 9. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;

Conseguentemente al comma 3 alla let-tera a), sostituire le parole: birra: euro 2,70con le seguenti: birra: euro 2,39;

e alla lettera b), sostituire le parolebirra: euro 2,99 con le seguenti: birra: euro2,48.

Conseguentemente, all’articolo 4 dopo ilcomma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità di educazionealimentare di cui al presente articolo, adecorrere dal 10 ottobre 2013, è introdottoun contributo straordinario a carico deiproduttori di bevande analcoliche con zuc-cheri aggiunti e con edulcoranti e di bibitedi fantasia, in ragione di 10 euro per ogni100 litri immessi sul mercato. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro della salute daadottare entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità appli-cative del presente comma.

Conseguentemente, all’articolo 27 dopoil comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo25, comma 1, lettera a) e comma 3, letteraa) e b) pari a 13,3 milioni di euro perl’anno 2013, 20,1 milioni di euro perl’anno 2014, 56,5 milioni di euro per glianni 2015 e 2016, e 53,9 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente utilizzo di quotaparte delle maggiori entrate derivanti dal-l’articolo 4, comma 5-bis.

25. 4. Oliverio, Luciano Agostini, An-tezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Co-vello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-rocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco,Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,Zanin.

Al comma 1, lettera a) sostituire leparole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;

Conseguentemente, al comma 3 alla let-tera a) sostituire le parole: birra:euro 2,70con le seguenti: birra: euro 2,35;

e alla lettera b) sostituire le parole:birra:euro 2,99 con le seguenti: birra: euro2,35.

Conseguentemente, all’articolo 4 dopo ilcomma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le finalità di educazionealimentare di cui al presente articolo, adecorrere dal 10 ottobre 2013, è introdottoun contributo straordinario a carico deiproduttori di bevande analcoliche con zuc-cheri aggiunti e con edulcoranti e di bibitedi fantasia, in ragione di 10 euro per ogni100 litri immessi sul mercato. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro della salute daadottare entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto-legge, sono discipli-nate le modalità applicative del presentecomma.

Conseguentemente, all’articolo 27 dopoil comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo25, comma 1, lettera a) e comma 3, letteraa) e b) pari a 13,3 milioni di euro per

Giovedì 10 ottobre 2013 — 192 — Commissione VII

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l’anno 2013, 147,8 milioni di euro perl’anno 2014, 229,4 milioni di euro per glianni 2015 e 224,6 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016 si provvede me-diante corrispondente utilizzo di quotaparte delle maggiori entrate derivanti dal-l’articolo 4, comma 5-bis.

25. 3. Oliverio, Luciano Agostini, An-tezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Co-vello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-rocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco,Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,Zanin.

Sopprimere ovunque ricorrano, le pa-role: grado-Plato.

25. 6. D’Uva, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:

ART. 25-bis.

All’articolo 62-quater del Testo Unicodi cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, sono soppresse le parole:« nonché i dispositivi meccanici ed elettro-nici,comprese le parti di ricambio, che neconsentono il consumo ». Conseguente-mente è aggiunto il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014i liquidi dei dispositivi meccanici ed elet-

tronici sono assoggettati ad imposta diconsumo nella misura pari allo 0,20 euroogni millilitro del prezzo di vendita alpubblico.

25. 01. Faenzi.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:

ART. 25-bis.

1. All’articolo 23, legge n. 240 del 2010,aggiungere i seguenti commi:

L’articolo 1, comma 20, della leggen. 230 del 2005, che prevede l’aspettativanon retribuita per i contratti previsti dallalegge medesima, per l’effetto della nuovadisciplina dei contratti d’insegnamentodettata dal presente articolo, deve inten-dersi traslato sulle forme contrattuali orapreviste dalla presente legge.

Ai contratti disciplinati all’articolo 1,comma 14, della legge novembre 2005,n. 230 che, benché soppressi dalla pre-sente legge devono intendersi traslati sulleforme contrattuali da questa introdotte, sidispone il collocamento in aspettativa nonretribuita per i pubblici dipendenti asse-gnatari di tali contratti.

25. 02. Artini, D’Uva, Battelli, SimoneValente, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 193 — Commissione VII

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ART. 26.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 10 del decreto legislativo14 marzo 2011, n 23 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Atti traslativi a titolo oneroso dellaproprietà di beni immobili in genere e attitraslativi o costitutivi di diritti reali im-mobiliari di godimento, compresi la rinun-cia pura e semplice agli stessi, i provve-dimenti di espropriazione per pubblicautilità e i trasferimenti coattivi: 9 percento;

se il trasferimento ha per oggettocase di abitazione, ad eccezione di quelledi categoria catastale Al, A8 e A9, overicorrano le condizioni di cui alla notaII-bis): 2 per cento;

se il trasferimento ha per oggettoterreni agricoli e relative pertinenze: 15per cento;

b) sostituire il comma 4 con il se-guente:

4. In relazione agli atti di cui ai commii e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e leagevolazioni tributarie, anche se previstein leggi speciali, ad eccezione delle se-guenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 601, arti-colo 9, comma 2;

b) decreto legislativo 18 maggio 2001,n. 228, articolo 5-bis;

c) legge 31 gennaio 1994, n. 97, ar-ticolo 5-bis;

d) decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194, articolo 2, comma 4-bis, convertitoin legge dall’articolo 1, della legge 26febbraio 2010, n. 25.

26. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

Al comma 1, sostituire le parole: Ilcomma 3 con le seguenti: I commi 1 e 3,e sostituire le parole: è sostituito dal se-guente con le seguenti: sono sostituiti daiseguenti; conseguentemente sostituire ilcomma 1 con il seguente:

03. All’articolo 1 della tariffa, parteprima, allegata al citato testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblican. 131 del 1986, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

1. Atti traslativi a titolo onerosodella proprietà di beni immobili in generee atti traslativi o costitutivi di diritti realiimmobiliari di godimento, compresi la ri-nuncia pura e semplice agli stessi, i prov-vedimenti di espropriazione per pubblicautilità e i trasferimenti coattivi, ad esclu-sione di quelli per i quali è esplicitamenteprevista un’imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo one-roso di terreni e relative pertinenze, qua-lificati agricoli in base a strumenti urba-nistici vigenti, posti in essere a favore disoggetti che siano coltivatori diretti odimprenditori agricoli professionali, iscrittinella relativa gestione previdenziale edassistenziale, o che siano operazioni fon-diarie operate attraverso l’Istituto di ser-vizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA),: 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo one-roso di terreni e relative pertinenze, qua-lificati agricoli in base a strumenti urba-

Giovedì 10 ottobre 2013 — 194 — Commissione VII

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nistici vigenti, posti in essere a favore disoggetti che non siano coltivatori diretti odimprenditori agricoli professionali, iscrittinella relativa gestione previdenziale edassistenziale, o che non siano operazionifondiarie operate attraverso l’Istituto diservizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA),: 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggettocase di abitazione, ad eccezione di quelledi categoria catastale A1, A8 e A9, overicorrano le condizioni di cui alla notaII-bis: 2 per cento;

b) sono abrogate le note del predettoarticolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell’articolo 1, leparole: « dell’aliquota del 3 per cento »,sono sostituite dalle seguenti: « dell’ali-quota del 2 per cento ».

26. 3. Caon, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Ilcomma 3 con le seguenti: I commi 1 e 3,e sostituire le parole: è sostituito dal se-guente con le seguenti: sono sostituiti daiseguenti; conseguentemente premettere alcomma 3 il seguente:

03. All’articolo 1 della tariffa, parteprima, allegata al citato testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblican. 131 del 1986, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

Atti traslativi a titolo oneroso dellaproprietà di beni immobili in genere e attitraslativi o costitutivi di diritti reali im-mobiliari di godimento, compresi la rinun-cia pura e semplice agli stessi, i provve-dimenti di espropriazione per pubblicautilità e i trasferimenti coattivi, ad esclu-sione di quelli per i quali è esplicitamenteprevista un’imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo one-roso di terreni e relative pertinenze, qua-

lificati agricoli in base a strumenti urba-nistici vigenti, posti in essere a favore disoggetti che siano coltivatori diretti odimprenditori agricoli professionali, iscrittinella relativa gestione previdenziale edassistenziale, o che siano operazioni fon-diarie operate attraverso l’Istituto di ser-vizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA),: 2 per cento;

atti di trasferimento a titolo one-roso di terreni e relative pertinenze, qua-lificati agricoli in base a strumenti urba-nistici vigenti, posti in essere a favore disoggetti che non siano coltivatori diretti odimprenditori agricoli professionali, iscrittinella relativa gestione previdenziale edassistenziale, o che non siano operazionifondiarie operate attraverso l’Istituto diservizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA),: 15 per cento;

se il trasferimento ha per oggettocase di abitazione, ad eccezione di quelledi categoria catastale A1, A8 e A9, overicorrano le condizioni di cui alla notaII-bis: 2 per cento;

b) sono abrogate le note del predettoarticolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell’articolo 1, leparole: « dell’aliquota del 3 per cento »,sono sostituite dalle seguenti: « dell’ali-quota del 2 per cento ».

26. 4. Caon, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 4, del de-creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , ad eccezione delle disposizioni di cuiall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 25. ». Conseguentemente, a coper-tura del relativo onere pari a 33 milioni di

Giovedì 10 ottobre 2013 — 195 — Commissione VII

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euro a partire dall’anno 2014, con la stessadecorrenza, all’articolo 1, comma 1, dellatariffa, parte prima, allegata al testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, èaggiunta, in fondo, la seguente voce:

« Se il trasferimento ha per oggettoterreni agricoli e relative pertinenze afavore di soggetti diversi dai coltivatoridiretti e dagli imprenditori agricoli pro-fessionali, iscritti nella relativa gestioneprevidenziale ed assistenziale: 12 percento.

* 26. 5. Faenzi, Centemero, Lainati,Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 10, comma 4, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , ad eccezione delle disposizioni di cuiall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2010, n. 25. ». Conseguente-mente, a copertura del relativo onerepari a 33 milioni di euro a partiredall’anno 2014, con la stessa decorrenza,all’articolo 1, comma 1, della tariffa,parte prima, allegata al testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta di re-gistro di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,è aggiunta, in fondo, la seguente voce:

« Se il trasferimento ha per oggettoterreni agricoli e relative pertinenze afavore di soggetti diversi dai coltivatoridiretti e dagli imprenditori agricoli pro-fessionali, iscritti nella relativa gestioneprevidenziale ed assistenziale: 12 percento.

* 26. 6. Santerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 10, comma 4, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,aggiungere in fine le seguenti parole: « , adeccezione delle disposizioni di cui all’ar-ticolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 25. ».

Conseguentemente, a copertura del re-lativo onere pari a 33 milioni di euro apartire dall’anno 2014, con la stessa de-correnza, all’articolo 1, comma 1, dellatariffa, parte prima, allegata al testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, èaggiunta, in fondo, la seguente voce: « Se iltrasferimento ha per oggetto terreni agri-coli e relative pertinenze a favore di sog-getti diversi dai coltivatori diretti e dagliimprenditori agricoli professionali, iscrittinella relativa gestione previdenziale edassistenziale ».

* 26. 2. Fiorio.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 10, comma 4, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , ad eccezione delle disposizioni di cuiall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 25. ».

Conseguentemente:

All’articolo 1, comma 1, della Tariffa I,Parte prima, allegata al Testo unico delleDisposizioni concernenti l’imposta di regi-stro di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ag-giunta, in fondo, la seguente voce:

Giovedì 10 ottobre 2013 — 196 — Commissione VII

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« Se il trasferimento ha per oggetto ter-reni agricoli e relative pertinenze a favoredi soggetti diversi dai coltivatori diretti edagli imprenditori agricoli professionali,iscritti nella relativa gestione previdenzialeed assistenziale: 12 per cento.

26. 7. Oliverio, Fiorio, Franco Bordo, Lu-ciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra,Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari,Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Ta-ricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venit-telli, Zanin, Palazzotto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 197 — Commissione VII

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ART. 27.

Al comma 2, capoverso, sostituire lelettere da b) a f) con la seguente:

« c) quanto a 57 milioni di euro adecorrere dall’anno 2014, si provvede ri-ducendo in misura corrispondente, i re-gimi di esenzione, esclusione e favorefiscale, di cui all’allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, con l’esclusione delle disposizioni atutela dei redditi di lavoro dipendente eautonomo, dei redditi di pensione, dellafamiglia, della salute, delle persone eco-nomicamente o socialmente svantaggiate,del patrimonio artistico e culturale, dellaricerca e dell’ambiente. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati.

27. 1. Fratoianni, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 2, all’alinea, le parole: dal-l’anno 2019 sono sostituite dalle seguenti:dall’anno 2018.

Conseguentemente:

alla lettera d), le parole: euro 1 mi-lione sono sostituite dalle seguenti: 1 mi-lione di euro;

alla lettera f), la parola: corrispondeteè sostituita dalla seguente: corrispondente.

27. 5. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le lettere c), d), ef) con la seguente:

« c) quanto a 4 milioni di euro adecorrere dal 2014 modificando l’articolo10, comma 4, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, al quale sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « , ad eccezionedelle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicem-bre 2009, n. 194, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,n. 25. ». A decorre da primo gennaio 2014,all’articolo 1, comma 1, della tariffa, parteprima, allegata al testo unico delle dispo-sizioni concernenti l’imposta di registro dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, infondo, la seguente voce.

27. 2. Palazzotto, Bordo, Giancarlo Gior-dano, Costantino, Fratoianni.

Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e)ed f) con le seguenti:

« c) quanto a un milione di euro adecorrere dall’anno 2014 mediante utilizzodei risparmi di spesa di cui al comma 5mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui alla Tabella C della legge 24dicembre 2012, n. 228, iscritta alla mis-sione « Istruzione scolastica » alla voce« Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Universitànon statali legalmente riconosciute (2.3 –cap. 1692) » per un importo pari a 20milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

d) quanto a un milione di euro adecorrere dall’anno 2014 mediante utilizzodei risparmi di spesa di cui al comma 5mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui alla Tabella C della legge 24dicembre 2012, n. 228, iscritta alla mis-sione « Istruzione scolastica » alla voce« Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Universitànon statali legalmente riconosciute (2.3 –cap. 1692) » per un importo pari a 20milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

e) quanto a 1,4 milioni a decorreredall’anno 2015 mediante utilizzo dei ri-sparmi di spesa di cui al comma 5 me-diante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui alla Tabella C della legge 24dicembre 2012, n. 228, iscritta alla mis-sione « Istruzione scolastica » alla voce« Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Universitànon statali legalmente riconosciute (2.3

Giovedì 10 ottobre 2013 — 198 — Commissione VII

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–cap. 1692) » per un importo pari a 20milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

f) quanto a 0,6 milioni di euro perl’anno 2015, a 2,6 milioni di euro perl’anno 2016, a 4,6 milioni di euro perl’anno 2017 e a 6,6 milioni di euro adecorrere dal 2018 mediante utilizzo deirisparmi di spesa di cui al comma 5mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui alla Tabella C della legge 24dicembre 2012, n. 228, iscritta alla mis-sione « Istruzione scolastica » alla voce« Legge 29 luglio 1991, n. 243: Universitànon statali legalmente riconosciute (2.3–cap. 1692) » per un importo pari a 20milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

Conseguentemente dopo l’articolo 27, ag-giungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2014, iredditi di natura finanziaria sono assog-gettati all’imposizione progressiva sul red-dito secondo le aliquote IRPEF. Il contri-buente ha la facoltà di optare per l’impo-sizione sostitutiva del 36 per cento suisuddetti redditi. Sono pertanto abrogatetutte le norme e le disposizioni in contra-sto con il presente provvedimento. In sededi acconto 2014, l’acconto medesimo èdeterminato in base alla norma di cui alpresente comma.

2. Al comma 491 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:« 0.2 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « 0,3 per cento » e l’imposta sulletransazioni finanziarie per strumenti fi-nanziari di cui alla tabella 3 dell’articolo1, comma 492 della medesima legge n. 228del 2012 è aumenta dello 0.1.

3. All’articolo 30-bis, comma 1, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito con modificazione dalla legge28 gennaio 2009 apportare la seguentemodifiche:

alla lettera a) sostituire « 12,6 percento » con « 15,6 »;

alla lettera b) sostituire « 11,6 percento » con « 14,6 »;

alla lettera c) sostituire « 10,6 percento », con « 13,6 »;

alla lettera d) sostituire « 9 percento », con « 12 »;

alla lettera e) sostituire « 8 percento », con « 11 ».

4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3acquistano efficacia a decorrere dal 1o

gennaio 2014.

5. A decorrere dall’anno 2014 è sop-pressa l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque sop-pressi tutti gli stanziamenti del bilanciodello Stato destinati al finanziamento dellescuole paritarie.6. A decorrere dall’anno 2014 sono abro-gate le seguenti disposizioni: a) gli articoli22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981,n. 416; b) l’articolo 11 e il comma 5dell’articolo 28 della legge 25 febbraio1987, n. 67; c) il comma 3 dell’articolo 23della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) icommi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quin-quies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 e gliarticoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,n. 250; e) il comma 3 dell’articolo 14 dellalegge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l’articolo 8del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,convertito, con modificazioni, dalla legge23 dicembre 1996, n. 649; g) l’articolo 153della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gliarticoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre2003, n. 353, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;l) l’articolo 138 del codice del consumo, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206; m) il comma 462 dell’articolo 1della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) ilcomma 3-ter dell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248; o) il comma 135 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24

Giovedì 10 ottobre 2013 — 199 — Commissione VII

Page 161: VIICOMMISSIONEPERMANENTE · 2013. 10. 11. · ALLEGATO DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo). EMENDAMENTI ART. 1. Al comma

novembre 2006, n. 286; p) l’articolo 44 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133; q) il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 25 novembre 2010, n. 223; r) ilcomma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3,3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 luglio 2012, n. 103.

27. 3. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Bressa, Battelli, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Giovedì 10 ottobre 2013 — 200 — Commissione VII