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1 L’uomo è per natura socievole, è portato cioè a vivere e a collaborare con i suoi simili. Fin dai tempi più remoti, infatti, egli ha sentito il bisogno di unirsi agli altri per affrontare le forze ostili della natura, per difendersi dai pericoli, per scambiare beni. Il mitico stato di natura, durante il quale l’uomo sarebbe vissuto isolato e felice, è esistito solo nella fantasia di scrittori e poeti.Se in un ipotetico stato di natura l’uomo ubbidisce solo ai propri istinti e desideri e gode di una libertà assoluta, vivendo in società l’uomo ha creato una trama di rapporti con i propri simili, accettando e rispettando delle regole per convivere insieme.

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L’uomo è per natura socievole,

è portato cioè a vivere e a collaborare con i suoi simili.

Fin dai tempi più remoti, infatti, egli ha sentito il bisogno di unirsi agli altri per affrontare le forze ostili della natura, per difendersi dai pericoli, per scambiare beni.

Il mitico stato di natura, durante il quale l’uomo sarebbe vissuto isolato e felice, è esistito solo nella fantasia di scrittori e poeti.Se in un ipotetico stato di natura l’uomo ubbidisce solo ai propri istinti e desideri e gode di una libertà assoluta,

vivendo in società l’uomo ha creato una trama di rapporti con i propri simili, accettando e rispettando delle regole per convivere insieme.

Si è così passati

dalla libertà naturale

alla libertà civile (cioè del cittadino inserito in una società civile),

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con regole che limitano la libertà naturale dell’uomo, ma assicurano dei vantaggi (il rispetto dei contratti, la tutela della proprietà privata).

Il diritto è un insieme di norme (o regole).

Il fine di queste norme è assicurare la pacifica convivenza nel gruppo e la sopravvivenza del gruppo evitando l’insorgere di conflitti o risolvendo conflitti di interesse già insorti.

Man mano che le società si evolvono i sistemi di regole diventano sempre più complessi.

La storia ci ha tramandato importanti raccolte di norme.

1) Il codice di Hammurabi, del diciottesimo secolo a. C., di cui citiamo alcuni frammenti:a) 196. Se un uomo ha estratto l’occhio di

un altro uomo, a lui estrarranno l’occhio.

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b) 200. Se un uomo rompe il dente di un altro uomo suo pari, anche a lui romperanno il dente. (da qui proviene il detto: occhio per occhio, dente per dente).Queste norme ci sembrano molto primitive, ma rappresentano un passo avanti rispetto alla legge della vendetta privata.

Ai tempi di Mosè bastavano i Dieci Comandamenti e non vi era distinzione tra norme giuridiche e norme religiose.Alcune norme tratte dalle Tavole della Legge del tredicesimo secolo a. C.

- non ucciderai- non commetterai adulterio- non ruberai

Anche il diritto romano presentava all’inizio, elementi magico-religiosi e giuridici. I pontefici (coloro che facevano i ponti) avevano il monopolio del diritto ed erano dei sacerdoti. =PONTIFEX MAXIMUM

Lentamente il diritto romano si separò dalla religione, circa duemila anni fa.

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Le ragioni di questa evoluzione sono da ricercarsi nell’apertura della società romana, che entrando in contatto con popoli diversi, ha avvertito il bisogno di elaborare un complesso di norme per regolare i rapporti tra persone appartenenti a società con religioni e culture differenti.

Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di Roma, nascono nel 451 a. C., sotto la pressione dei tribuni della plebe. La settima tavola stabiliva, per esempio, che “chi con la mano o con un bastone ha rotto un osso di un libero paghi una pena di trecento assi, se di uno schiavo di centocinquanta assi. Ma, se uno rompe ad un altro un membro, e non viene ad un accordo con lui, subisca la pena del taglione. Se il furto è avvenuto di notte e il ladro è stato ucciso l’uccisione è considerata legittima. Per il furto non flagrante (cioè il ladro non viene colto sul fatto), il reo è condannato a pagare il doppio del valore della cosa.Accanto alle

norme morali e sociali, si è quindi venuto enucleando un complesso di

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norme giuridiche, poste dallo Stato, caratterizzate dalla presenza di una sanzione e dall’esistenza di un apparato che può assicurarne il rispetto con l’uso della forza.

Il diritto è una necessità: serve a prevenire le liti o a dirimere le liti già insorte, evitando che vengano decise sulla base della

nuda forza. In tal senso il diritto è una

conquista dell’uomo, al punto che il grado di civiltà di un popolo si può giudicare dal sistema giuridico che si è dato.

La forza del diritto si manifesta mediante la sanzione che colpisce chi non osserva la regola. Così la privazione della libertà è la sanzione che colpisce chi commette un reato; al contrario chi non rispetta un contratto può essere condannato a pagare una somma di denaro come risarcimento del danno.

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Le norme sono create da organi dello Stato secondo determinate procedure, per esempio la legge viene approvata dal Parlamento, mentre un Ministro può emanare un regolamento per attuare la legge (cioè per dettare disposizioni dettagliate e consentire l’applicazione della legge). Le norme sono generali in quanto sono rivolte a tutti coloro che si trovano in una determinata situazione. La generalità è una conseguenza del principio di eguaglianza. Le norme sono rivolte alla generalità dei consociati e non ammettono eccezioni personali (per esempio l’art. 575 del codice penale, che prevede il delitto di omicidio recita: chiunque cagiona la morte di un uomo ….”). Le norme sono astratte perché si riferiscono a situazioni ipotetiche e non a casi concreti.