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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERALI, STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI

Relazione per il Corso di Laurea magistrale in

“Giurisprudenza”

Università degli studi della Tuscia

L’ART. 612 BIS CODICE PENALE

STALKING

Cattedra

Diritto penale progredito

STUDENTE: Valeria Caravello

DOCENTE: Prof. Carlo Sotis

INDICE:

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1. Premessa………………………………………………………………………….. Pag.3

2. Articolo 612-bis c.p. “Atti Persecutori”………………………………………..

Pag.3

3. Aspetti generali della condotta e del rapporto tra autore e

vittima……….. Pag.4

4. Atti persecutori e loro effetti: l’evento del reato………………………………

Pag.4

5. Problemi di costituzionalità……………………………………………………...Pag.6

6. Ulteriori problemi di interpretazione della norma……………………………

Pag.7

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1) PremessaLa “Costituzione della Repubblica Italiana”, all’art. 13 stabilisce che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa … qualsiasi forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria …”. A tale disposizione deve essere attribuita una portata di carattere generale. Vale a dire non esclusivamente diretta a punire ipotesi legate alla commissione di fatti criminosi, ma intesa anche ad affermare che tutti hanno il diritto di autodeterminare la propria esistenza svincolati da ogni ingerenza, da chiunque venga esercitata, idonea a limitare, anche in parte, la libertà personale. Libertà personale che si intende tanto nella dimensione fisica, quanto in quella psicologica. Libertà ed autodeterminazione però vengono compromesse allorquando una persona è vittima di situazioni riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’art. 612-bis del codice penale, riguardante gli “Atti persecutori”.

2) Articolo 612-bis c.p. “Atti Persecutori” Tale disposizione è stata introdotta nel sistema penale italiano in epoca recente, vale a dire nel 20091, per dare risposta alla sentita esigenza di tutelare situazioni che avevano assunto una connotazione sociale grave e sempre più diffusa. In particolare l’art. 612- bis c.p. stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vitaLa pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesaLa pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5/2/1992n. 104, ovvero con armi o da persona travisataIl delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine perla proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 legge 5/2/1992, n104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procederei ufficio ”.

1 L.23 Aprile 2009, n.38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”

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La norma è collocata nel Titolo XII del Codice Penale (Dei delitti contro la persona) Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione III (Dei delitti contro la libertà morale). Si tratta di disposizione che mira pienamente a garantire che uno dei diritti primari ed inviolabili dell’individuo (appunto la libertà), non venga in qualche modo leso e compromesso neppure per effetto di atti persecutori. Essi si caratterizzano per non avere una pregnante connotazione “fisica”, ma nonostante ciò possono egualmente comprimere il modo di essere dell’individuo, compromettendone la libertà, a partire dalla libertà di circolazione. Dalla lettura della disposizione, notiamo come si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia(612 c.p.), violenza privata(610 c.p.) o nella contravvenzione di molestie (art. 660 c.p.). Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso inidonee a fornire una tutela adeguata di fronte a condotte di evidente maggiore gravità, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima.

3) Aspetti generali della condotta e del rapporto tra autore e vittimaIl reato di atti persecutori rientra nella categoria dei reati comuni e può dirsi un reato abituale dato che l’autore per commetterlo deve porre in essere molteplici e reiterate condotte, anche di natura disomogenea tra loro (ora telefonando, ora inviando lettere, ora pedinando, ora inviando un dono, ecc.), attuate in un contesto temporale relativamente ristretto, con il fine di imporre una relazione ad un altro individuo. Tali condotte, singolarmente considerate, possono anche risultare perfettamente lecite (come , ad esempio,- inviare a una persona un mazzo di fiori).Tuttavia il contesto in cui le condotte vengono in essere e la loro reiterazione, rivolta verso un soggetto che per qualsiasi ragione non desidera avere contatti con l’autore delle frequenti e persistenti attenzioni, rende le stesse moleste, o addirittura minacciose. Ovviamente l’aspetto dei ripetuti “approcci” può essere anche più evidente, in quanto compiuti ed esempio con delle minacce esplicite. Comunque tutte le definizioni che si danno del fenomeno è l’idea che lo stalking sia un tipo di condotta ossessiva ed esagerata,rispetto a ciò che di solito si ritiene un comportamento “sano e normale”2 Il senso di disagio che gli atti persecutori provocano è ben espresso dal verbo inglese to stalk (tradotto: “fare la posta”, “avvicinarsi di soppiatto alla preda”) . Quindi la vittima del reato, in sostanza, si sente letteralmente “braccata” dallo stalker e conseguentemente si trova con la permanente paura di poter essere raggiunta da una ennesima, ulteriore molestia.

2 De Simone in Arc. pen 2013 di B.Nicol, Quando la passione diventa ossessione Stalking, 2009. p 114

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4) Atti persecutori e loro effetti: l’evento del reatoUn aspetto particolarmente significativo riguardante il reato previsto e punito dall’articolo 612-bis.cp è quello legato alla idoneità delle azioni a far insorgere in capo alla vittima uno stato d’animo di ansia, di paura o di timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto ovvero di alterazione delle sua abitudini di vita. A riguardo, è in primo luogo necessario accertare se le azioni persecutorie siano state poste in essere con volontà consapevole che le stesse fossero idonee a provocare nella vittima le conseguenze individuate dalla norma (ansia, paura, alterazione dello stile di vita, ecc.).Inoltre dato che lo stalkng è reato di evento è altresì necessario che tali azioni abbiano poi provocato nella vittima quelle alterazioni psicologiche, ovvero quelle modifiche delle proprie abitudini di vita tipizzate nella norma incriminatrice. Sotto questo profilo le condotte poste in essere possono avere effetti differenti tra soggetto e soggetto, dal momento che un comportamento può risultare del tutto indifferente rivolto ad una persona (e quindi l’evento non si realizza), mentre invece nei confronti di un altra può provocare ricadute molto serie, ipotesi che, ad esempio, potrebbe verificarsi a causa di una particolare fragilità psichica della vittima generata da qualsiasi motivo (malattia, problemi di lavoro, lutto, ecc.). E’ evidente che ogni tipo di valutazione dovrà essere fatta caso per caso - ferma restando la dicitura della fattispecie normativa che ovviamente rappresenta la linea guida di ogni possibile giudizio - anche alla luce delle prove assunte nel corso del procedimento. Tuttavia, in via generale, lo stato di ansia e di paura denunciato dalla vittima del reato, anche se deve in qualche modo essere oggettivamente percepibile e non rimanere confinato invece nella mera percezione soggettiva, può essere provato e ritenuto come ragionevolmente sussistente anche analizzando gli specifici comportamenti tenuti dall’agente qualora questi siano valutati come idonei a determinare in una persona comune un effetto destabilizzante3. Invece laddove l’evento si realizzi perché la vittima era psichicamente debole per ragioni particolari, l’elemento soggettivo potrà essere riconosciuto sussistente solo laddove l’autore del fatto fosse stato a conoscenza dello stato in cui si trovava la persona offesa4. Sotto altra visuale è stato ritenuto che quello di stalking non sia reato di evento, bensì di pericolo concreto5. Il

3 Diritto penale contemporaneo 20 Luglio 2012. Cit Cass. pen 16864/2011 “ La fattispecie prevista dall’art. 612-bis c.p, infatti, non può essere ricondotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell’art 582c.p. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica – e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell’equilibrio psicologico della vittima” 4 Professione e Giustizia La prova del perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima di stalking 30/11/2015 “ Da un lato, un soggetto che versi in uno stato di sofferenza emotiva appare obbiettivamente meritevole di maggiore tutela rispetto a condotte qualificabili ex art 612-bis cod.pen… dall’altro, è pacifico che nella fattispecie concreta [ l’autore] fosse pienamente consapevole dello stato in cui si trovava la persona offesa, visto che di certo gli erano note le vicende che avevano portato la morte dei di lei genitori…” (Cass pen 45814/15)5 De Simone in Arc. pen 2013 pag. 9. cit. S.Bonini lo stalking come reato: il nuovo articolo 621-bis c.p… in provincia autonoma di trento 2011;

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diritto penale in questi casi prevede che è il legislatore a chiamare il giudice all’accertamento in concreto, in relazione al singolo caso posto alla sua attenzione, del fatto che il bene giuridico tutelato dalla norma è stato effettivamente posto in pericolo. Il giudice deve verificare che quel particolare fatto sul quale deve esprimere il giudizio, ha realizzato quel pericolo. Ma In tal senso si è ritenuto che sarebbe troppo complesso stabilire il verificarsi degli effetti dannosi del reato, che incidono prevalentemente nella sfera psicologica della vittima e che, a parità di condotta, potrebbero svilupparsi diversamente da soggetto a soggetto6 e che comunque vengono valutati nei modi più liberi dai giudici. Quindi la sussistenza del reato dovrebbe essere valutata non con riferimento ai danni provocati (che potrebbero essere giuridicamente impalpabili), bensì sulla idoneità della condotta a provocare la situazione di disagio. Però la lettura dei lavori parlamentari che hanno segnato il percorso di promulgazione della disposizione in esame lascia chiaramente intendere che nello spirito del legislatore la finalità della norma è stata volta a sanzionare una condotta che avesse prodotto un evento, dato che, spostare l’ attenzione sulla sola potenzialità lesiva della condotta dell’autore, permette di valutare ex ante, se gli atti, erano idonei ad offendere, non che quegli atti siano l’effettiva causa dell’evento, accertamento possibile solo con una verifica ex post.Anche la severità della pena prevista (da sei mesi a cinque anni di reclusione, da aumentarsi in particolari situazioni), mal si conciliava, e si concilia, con un reato di mero pericolo.La condotta criminosa dunque compromette principalmente la libertà morale della vittima, che in conseguenza della situazione di ansia e di timore nella quale viene a trovarsi, perde la capacità di autodeterminarsi. Inoltre l’azione continua dello stalker a volte limita, ovvero condiziona, anche la libertà fisica e di movimento della vittima, che per tentare di sottrarsi al “predatore” si costringe nelle mura domestiche, oppure muta totalmente le proprie abitudini, trasferendosi altrove, ovvero evitando di frequentare luoghi persone che da sempre fanno parte della sua vita.Dunque, riepilogando, il reato di stalking viene commesso allorquando vi sia (A) una sussistenza di condotte reiterate di molestia o minaccia nei confronti di taluno, (B) il manifestarsi nella vittima di uno stato d’ansia, di paura o di timore per l’incolumità propria o di un congiunto o di persona affettivamente legata, ovvero la alterazione delle sua abitudini di vita, (C) la sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta del persecutore e lo sconvolgimento dello stato d’animo o l’alterazione dello stile di vita della vittima.

6 De Simone in Arc. Pen 2013 pag 9. Cit. A.M. Maugeri Lo stalking tra necessià politico-criminale e promozione mediatica, Giappichelli,Torino, 2010

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5) Problemi di costituzionalitàNon è mancato chi ha ritenuto la norma in questione non costituzionalmente conforme in quanto formulata con espressioni non adeguatamente determinate e quindi contrastanti con il principio di precisione della norma incriminatrice7. In particolare il giudice a quo ha ritenuto che l’articolo 612-bis c.p. fosse in contrasto con il principio sancito dalla Costituzione all’art.25 secondo comma , perché mancante di una definizione sufficientemente determinata di quattro diversi requisiti della fattispecie ed in particolare:-della condotta, in quanto non sarebbe determinato “il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante”;-del perdurante e grave stato di ansia e di paura;-della fondatezza del timore,-delle abitudini di vita la cui alterazione integra il terzo, alternativo del fatto tipicoLa Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, affermando che “l’esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost., non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l’ammissibilità di forme elastiche alle quali il legislatore deve ricorrere stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta”8.In particolare la Corte Costituzionale ha ritenuto che:

(1. “L’articolo 612-bis c.p. si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli articoli 612 e 660. La lunga tradizione applicativa di tali fattispecie in sede giurisdizionale, da un lato agevolano l’interprete della disposizione oggi sottoposta al giudizio e, dall’altro, offre la riprova che la descrizione legislativa corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà” … con lo speciale reato di cui all’art 612-bis c.p. il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo …. il concetto di reiterazione utilizzato dalla norma incriminatrice, chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minaccia o molestia ciò,tuttavia, non è sufficiente,

7 Consulta Online 30/3/2016. Tribunale ordinario di Trapani sezione distaccata di Alcamo ordinanza 24 giugno 2013 par.1.8 Consulta Online 30/3/2016 . Cort.cost sentenza 172/2014 par 4.2

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in quanto le medesime devono essere anche idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice;”

(2. “quanto al perdurante e grave stato di ansia e di paura e fondato timore per l’incolumità, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili tra il confronto della situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente che dimostrino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.”

(3. “infine, il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale, lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria, mutamento di cui l’agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per l appunto punibile solo a titolo di dolo”.

6) Ulteriori problemi di interpretazione della norma.L’art. 612-bis c.p. ha suscitato confronti di interpretazione su alcuni aspetti della sua applicabilità.In proposito sono stati sollevati dubbi sul cosa debba intendersi con “reiterate condotte”.In tal senso ci si è interrogati, ad esempio, su quale fosse il numero minimo di eventi idonei a porre in essere il reato. In giurisprudenza il verificarsi dell’elemento ripetitivo è stato valutato con diverse intensità. Al riguardo per un verso l’attività vessatoria è stata ravvisata laddove le molestie erano state poste in essere in un periodo apprezzabilmente significativo tramite condotte realizzate con squilli telefonici di giorno e di notte, ripetute aggressioni verbali, minacce d morte. Diversamente è stato invece ritenuto sufficienti a concretare reiterazione due sole condotte9 Certo è che si tratta di concetto ampio e non puntualmente definito dalla norma, che lascia evidente discrezionalità al soggetto destinato ad applicarla.Quanto poi alle minacce ed alle molestie, ci si è chiesto se tali connotazioni siano identiche a quelle rispettivamente previste negli articoli 612 c.p. e 660 c.p. Per quanto riguarda il reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p. (che è di pericolo e non di evento), la fattispecie si riferisce alla prospettazione di un danno ingiusto. Diversamente le minacce che integrano il reato di stalking, finalizzate a destabilizzare, potrebbero anche tradursi in fatti percepiti negativamente dalla vittima ma che in realtà guardando nel loro contenuto non sono idonee ad integrare una fattispecie di reato (come ad esempio minacciare la condotta di mantenere un atteggiamento affettivamente indifferenti verso alcuni familiari, come i figli). Sembra quindi che le minacce per essere rilevanti ai fini dell’articolo 612-bis c.p. non debbano presentare i medesimi caratteri contenuti nel art

9 9 De Simone in Arc. Pen 2013 pag 32 Cit. Cass pen 6417/108

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612 c.p.10 Anche le molestie di cui all’art. 660 c.p. hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nell’art. 612-bis c.p. E’ indubbio che anche nel primo caso si verifica un atteggiamento di invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nella altrui sfera di libertà, ovvero quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. Tuttavia le molestie di cui all’ art. 660 c.p. si differenziano da quelle del reato di atti persecutori, in quanto il fatto è commesso con finalità che si allontanano da quelle destabilizzanti proprie dell’art. 612-bis c.p. (stalker e seccatore si muovono su piani soggettivi assolutamente diversi). “Con lo speciale reato di cui l’articolo 612-bis c.p. il legislatore in sostanza ha ulteriormente descritto le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato ed idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo … tale ulteriore connotazione è volta ad individuare specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima, bene espresso dal termine inglese stalking, con cui viene solitamente descritto questo comportamento criminale”11

Anche laddove si fa riferimento al grave e perdurante stato di ansia o di paura della vittima, il concetto si mostra poco circoscritto. Ci si interroga se la particolare fragilità della vittima possa assumere rilievo ai fini di stabilire se (e fino a che punto) la condotta sia stata in grado di provocare l’evento, e se lo stato di ansia e di paura debba essere stabilito sulla base di oggettive risultanze di natura clinica. Secondo un orientamento giurisprudenziale la patologia destabilizzante deve essere attestata da uno specialista in quanto “è evidente che un generico stato di ansia, certificato non da uno specialista neurologo o psichiatrico, non può essere confuso con una situazione delineata dalla norma che richiede che lo stato d’ansia sia, oltre che grave, anche perdurante”12.Secondo un diverso orientamento il concetto di perdurante e grave stato di ansia e di paura “non fa riferimento a uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa quale il sentimento di esasperazione concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilita psicologica del soggetto”13 Si tratta di situazioni difficilmente, o non sempre facilmente, accertabili, che rischiano di trovare soluzione solo in un ambito di applicazione pratica e quindi solo alla stregua della esperienza e della percezione del giudicante. Dato che tale valutazione evidentemente

10 De Simone in Arc. Pen 2013 pag. 28 Cit . F.Macri in dir. pen e proc 2009; 11 Consulta online Cit. Corte Costituzionale sentenza 172/1412 Elio Lo Monte in Diritto penale contemporaneo cap. Il comitato della legalità: dall’anarchia legislativa al “piroettismo” giurisprudenziale par. 2.1 pag 225. Cit Cass. Penale 8832/1013 Elio Lo Monte in Diritto penale contemporaneo cap. Il comitato della legalità: dall’anarchia legislativa al “piroettismo” giurisprudenziale par. 2.1 pag. 225Cit. Tribunale Milano 17 aprile 2009

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non potrà che essere collegata alle modalità di esercizio della azione persecutoria, vi è il rischio che in sede di applicazione e nella difficile individuazione delle effettive conseguenze subite, il reato di fatto venga valutato più sulla sua pericolosità che sulla sua idoneità ad aver provocato un evento.Anche il passaggio che fa riferimento al fondato timore, ci si è interrogati sull’effettiva portata della fondamentale parola “fondato”. Per taluni fondato equivarrebbe a dire che è stata raggiunta la prova dell’idoneità della azione a provocare l’evento: la “tensione fra l’impellente necessità di proteggere un bene e la formulazione di una norma rispettosa dei principi di offensività e determinatezza ha forse indotto il nostro legislatore a porre un accento sulla necessità che il giudice accerti accuratamente nel processo che la vittima abbia davvero provato timore per la propria incolumità”14.Diversamente sembra che la parola “fondato” vada piuttosto collegata alla sfera soggettiva dell’autore del reato, nel senso che le sue conoscenze, anche relative alla personalità della vittima, lo portano a ritenere che la condotta persecutoria verrà svolta fondatamente e quindi con possibilità di riuscita a generare nell’altra parte un disagio destabilizzante15. Anche laddove la norma si riferisce al timore per la incolumità, oltre che propria e dei propri congiunti, a quella di persone legate da relazione affettiva, esprime un concetto molto vago ed estremamente elastico. È infatti indeterminato cosa si debba intendere per relazione affettiva “la portata semantica della locuzione è comunque tale da consentire di farvi rientrare tutte quelle relazioni personali affettive, quindi non necessariamente amorose ma anche semplicemente amicali e tra persone dello stesso sesso. Essa non implica evidentemente alcuna forma di convivenza (ipotesi,questa, sussumibile piuttosto nella fattispecie di cui all’art 572cp). Si ritiene pertanto che possano assumere rilevanza sul piano della tipicità oggettiva soltanto quelle relazioni di un certo rilievo o non di poco conto”16 Anche in questo caso vi è un margine di interpretazione rimesso al giudice che valuterà i fatti. Infine anche il determinare se la condotta commessa dallo stalker abbia effettivamente costretto la vittima a modificare il proprio stile di vita, può portare difficoltà di valutazione su quanto significativa sia stata tale mutazione e per quanto si sia protratta. In proposito la Corte di cassazione ha ritenuto che per alterazione delle proprie abitudini di vita si devono intendere ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui (quali l’utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti; la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte; il distacco degli apparecchi telefonici negli orari notturni et similia) finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore 17. Tuttavia in

14De Simone in Arc. Pen. Pag 43 Cit. A. Valsecchi Il delitto di atti persecutori15De Simone in Arc. Pen 2013 p. 45 Cit. A.Valsecchi Il delitto di atti persecutori16 De Simone in Arc. pen 2013 p. 42 17 Cit. Cassazione penale 20993/13

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questo caso l’accertamento sulla sussistenza della fattispecie potrebbe essere meno problematico che nei casi precedenti, in quanto destinato a valutare fatti “apparenti” (e non di natura psichica, interiore o personalissima) e quindi oggettivamente e tangibilmente accertabili mediante i normali mezzi di prova.

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