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VIDEOCORSO SULLAS I C U R E Z Z A

Realizzato da:

Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETROFunzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

PianificazionePianificazione

OperazioneOperazione RealizzazioneRealizzazione

Monitoraggio - controlloMonitoraggio - controllo

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Check

Act

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MarchiContrassegni

Statisticheinfortuni

Ponteggi

AcquaDocceLavabi

guida Un modo per fare PREVENZIONE

Spogliatoi e armadi per il

vestiario

DocceGabinetti e

lavabi

Rumore IlluminazioneMicroclimaRefettorio

Conservazione vivande

Prevenzione

Elettricità

Locali di lavoro

Segnaletica

Cassetta Pronto Soccorso

Medicazioni

Lavor

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SICUREZZA: una cultura da trasmettere

data 22.05.2006

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Igiene – acqua/lavabi

Art. 36 - Acqua Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Art. 37 (1) - Docce e lavabi1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

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Igiene – docce/gabinetti e lavabi

Art. 38 - DocceNelle aziende industriali occupanti più di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell'importanza e della natura dell'azienda.Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalità di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici presenti.I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti.

Art. 39 (1) - Gabinetti e lavabi1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

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Igiene-spogliatoi e armadi per il vestiario

Art. 40 (1)Spogliatoi e armadi per il vestiario1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

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Igiene-refettorio/conservazione vivande

Art. 41 - RefettorioSalvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

Art. 42 - Conservazione vivande e somministrazione bevandeAi lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

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Igiene-cassetta di pronto soccorso

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004 Art. 2.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 Art. 28 - Pacchetto di medicazione Art. 29- Cassetta di pronto soccorso

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Ambiente di lavoro

Art. 6Altezza, cubatura e superficieI limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:a) altezza netta non inferiore a m. 3;b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2 (1).I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

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Ambiente di lavoro - umidità

Art. 13UmiditàNei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

Art. 15Pulizia dei localiIl datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

Art. 21Difesa contro le polveriNei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. ……

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Ambiente di lavoro – porte e portoni

Art. 14 (1)Porte e portoni1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 ed 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). ………

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

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Difesa contro gli agenti atmosferici

Ambiente di lavoro

• L’umidità è nemica della salute,i locali di lavoro devono essere ben asciutti.

• Le pareti dei soffitti devono essere facilmente pulibili.• Le aperture devono garantire un rapido ricambio dell’aria.

DimensioniLe persone devono potersi muovere e disporre

di aria sufficiente da garantire un ambienteconfortevole.

Altezza m. 3Altezza minima

m. 2,70

Per ognilavoratore

spaziom/q 2

e m/c 10

Può essere concessacon garanzia di un

sufficiente ricambiodi aria

(uso-uffici rifer.to norme urban.ca)

Porte / portoni• devono consentire una facile apertura dall’interno;• devono essere tali da consentire una rapida uscita;• quelli apribili nei due versi, a vetri o con pannelli trasparenti con un segno indicativo all’altezza degli occhi.

Presenza lavoratori nel locale : numero porte e larghezza apertura (aperture verso l’esodo)

Fino a n. 25

cm. 0,80

26 a 50

m. 1,20

51 a 100

cm. 0,80

m. 1,20

oltre 100

cm. 0,80

m. 1,20

X ogni n. 50 lav.ri o frazione di 10/50

a partire da 100

Pareti• Le pareti possono rappresentare una fonte di disagio e anche di rischio, una tinta chiara è preferibile, salve eccezioni giustificate.• Le pareti a vetro, oltre ad essere segnalate, devono essere costruite, almeno fino ad un metro da terra, con materiali di sicurezza.

• La coibentazione offre ampie garanzie di protezione.

D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

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Ambiente di lavoro - illuminazione

Art. 10 (1)Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

Art. 11 (1)Temperatura dei locali1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperatura troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

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Art. 38.Finalità.1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Art. 39.Definizioni.1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. ……

Art. 40.Valutazione del rischio.1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6.2. ……3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Ambiente di lavoro - rumorosità

Art. 24Rumori e scuotimentiNelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni e rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991

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Ambiente di lavoro - rumorositàD.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991

Il rumore prodotto da una qualsiasi sorgente può propagarsi direttamente per via aerea, può essere trasmesso per via solida ( pavimenti, muri, ecc.) può essere riflesso dal locale, quando non siamo all'aperto.Gli interventi di bonifica ambientale possono essere di tre tipi:

MisurazioneIl livello di pressione sonora viene convenzionalmente misurato in decibel in particolare il D.L. 277/91 fa riferimento alla scala decibel ponderata A (dBA), in quanto questo meglio delle altre, esprime la sensazione sonora percepita dall'orecchio umano. Per definire il livello di rischio è necessario misurare per ogni postazione di lavoro significativa il Livello di pressione equivalente (Laeq) in dBA; la durata della rilevazione deve essere sufficientemente lunga, soprattutto se si è in presenza di un rumore variabile. Questo parametro non tiene però in considerazione il tempo di esposizione del lavoratore al rumore. Per questo motivo viene calcolato in dBA, secondo quanto previsto dal D.L. 277/91, un altro livello chiamato Livello di esposizione personale al rumore, misurato su base giornaliera oppure settimanale; esso rappresenta la dose di energia sonora assorbita dal lavoratore.

Il Laeq viene misurato con uno strumento chiamato fonometro Integratore

A) Sulle sorgenti del rumore

B) Sulla propagazione del rumore

C) A protezione della persona

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Ambiente di lavoro - rumorositàD.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991

A) Interventi sulle sorgentiSono sempre da privilegiare perché eliminano il rumore (rischio) alla fonte. L'origine del rumore: • se è meccanica (organi rotanti, organi di trasmissione quali ingranaggi e cuscinetti, urti metallici, colpi), occorre agire in generale riducendo velocità e carichi ed eliminare le vibrazioni trasmesse alle superfici; • se è aerodinamica, oltre all'uso dei silenziatori, si possono correggere i circuiti, il funzionamento dei ventilatori ed eliminare rumori di rotazione e vorticosità del fluido; • se è termica come nella saldatura deve essere posta la massima attenzione ad un corretto equilibrio fra voltaggio, amperaggio e qualità del materiale di apporto al fine di eliminare il crepitio dell'arco elettrico, oppure, in presenza di bruciatori a gas, optare se possibile per una bassa pressione del gas.

Esempi: • eliminare molature e battiture non indispensabili • sostituire carrelli a scoppio con carrelli elettrici • sostituire utensili pneumatici tradizionali con utensili denominati silenziati • sostituire dischi/lame per molatura e taglio tradizionali con dischi denominati silenziati • cambiare organi di trasmissione rumorosi con tipi alternativi • sostituire tecnologie di vibrazione (per trasporti, per costipazioni) • ridurre le altezze di caduta e la forza impattiva fra i metalli • spostare all' esterno sorgenti trasferibili ( compressori, ventilatori, centraline idrauliche ) • modificare cabine, marmitte, sistemi di raffreddamento di macchine movimento terra • eliminare l'uso di aria compressa per pulizie usando aspiratori più silenziosi • predisporre piani di progressiva sostituzione delle macchine e attrezzature più vetuste.

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Ambiente di lavoro - rumorosità

B) Interventi sulla propagazioneI supporti antivibranti sono necessari in presenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie per esempio presse, magli, cesoie, compressori ecc..

La copertura integrale: è un intervento da realizzarsi quando non è più possibile ridurre il rumore della sorgente ed è indispensabile una riduzione del rumore molto elevata (almeno 15-20 dB).

La copertura parziale: è un intervento che può essere utile quando non è possibile chiudere tutta la macchina, quando l'abbattimento necessario non supera i 15 dB, quando l'intervento del lavoratore non è saltuario ma continuo, quando le frequenze da abbattere sono medio alte.

I silenziatori: sono degli ottimi dispositivi per ridurre il rumore di origine aerodinamica e sono di due tipi, dissipativi e reattivi. Possono essere impiegati nei sistemi di movimentazione dell'aria, negli scarichi pneumatici, nei sistemi di scarico gas.

Gli schermi o barriere rappresentano un intervento, che al chiuso non è così efficace come all'aperto, specialmente se l'ambiente è riverberante.

Il trattamento fonoassorbente dei locali: l'intervento riduce l'apporto del campo sonoro, provocato dalle riflessioni multiple delle onde sonore sulle grandi superfici interne dei locali (pareti, soffitto), cercando di rendere le condizioni di propagazione del rumore simili a quelle che si hanno all'aperto (riduzione di 6 dB al raddoppio della distanza della sorgente).

D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991

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D.P.C. - Dispositivi protezione collettiva Compressore con motore cappottato

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Ambiente di lavoro - rumorositàD.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991

C) Interventi sul lavoratore espostoLa riduzione del tempo di esposizione: la nocività del rumore non dipende solo dal livello ma anche dalla durata dell'esposizione. Se si riduce l'esposizione da 8 a 4 ore, secondo il principio di uguale energia si ottiene una riduzione di 3 dB. Talvolta può risultare possibile e utile introdurre pause di riposo acustico da trascorrere in occupazioni "silenziose" (inferiori almeno ad 80 dBA) oppure nel turno di lavoro, limitare il funzionamento di determinate sorgenti ad elevata rumorosità.

A rigore non può essere considerato un intervento "di bonifica" la rotazione dei lavoratori; questo espediente organizzativo non riduce infatti la nocività ma si limita a distribuirla su più persone.

L'isolamento del lavoratore: in determinati casi può essere possibile isolare in una cabina silente il/i lavoratori. Questo è un intervento attuabile e consigliabile quando vengono eseguite operazioni di controllo e di sporadico intervento su impianti estesi o su molte macchine rumorose e non risulta ragionevolmente praticabile la riduzione del loro rumore ( alla sorgente o con coperture integrali). L'inconveniente più serio è quello di mettere il/i lavoratori in una situazione di potenziale disagio e pertanto si dovrà prestare particolare attenzione a creare ambienti confortevoli.

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D.P.C. - Dispositivi protezione individuale

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Illuminazione-rumore-microclima

Finestre• Mantenere puliti i vetri delle finestre a garanzia di una migliore luminosità.• Le finestre e i dispositivi di ventilazione devono essere manovrati in tutta sicurezza.

Illuminazione• I locali di lavoro devono disporre di luce naturale o artificiale.• L’illuminazione deve essere sufficiente in ragione del lavoro che viene svolto.• I vetri e i corpi illuminanti devono essere mantenuti puliti. Una efficiente manutenzione è una buona norma di prevenzione.

Rumore

È un suono sgradevole, può procurare un danno

di ipoacusia ( riduzione dell’udito).

livello di rischio

Valore di 80 db (A)

Se la esposizione è diotto ore giornaliere

MicroclimaIl confort climatico è un importante fattore di benessere

negli ambienti di lavoro

Esistono parametri per garantire condizioni

ambientali di benesseremicroclimatico :

• aria non inquinata

• temperatura adeguata• giusto grado di umidità

I parametri fisici sono :

• Umidità relativa• Temperatura dell’aria

• Movimentazione dell’aria

• Temperatura radiante

E’ importante valutare il carico calorico durante il lavoro, interagisce con ifattori climatici ambientaliAltro parametro da valutare è il vestiario che ci protegge dal freddo,permette di compensare situazioni di scambi termici con l’ambiente.

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D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".

D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991

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SegnaleticaDlgs 14 agosto 1996, n. 493 - Segnaletica di sicurezza

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994. 2. Ai fini del presente decreto si intende per:a. segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo; d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento; e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);…..l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 

<<< >>Circolare n. 4/2001 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale“ D.L.vo n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro “

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Segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996

L’efficacia dei cartelli antinfortunistici è strettamente condizionata dall’interesse che questa forma di propaganda prevenzionale è in grado di suscitare in coloro ai quali si rivolge.

I cartelli ammonitori figurati, per la forma, il contenuto, i modi di rappresentazione e di espressione, interessano maggiormente i lavoratori perché di più facile comprensione e di immediata percettibilità

del potenziale pericolo esistente nell’ambiente di lavoro.

Attuazione della direttiva 92/58 CEEe Simbologia a norme UNI

COLORE SIGNIFICATOo SCOPO

INDICAZIONI e PRECISAZIONI FORMA GEOMETRICA

ROSSO

GialloGiallo/arancio

AZZURRO

Segnali di divieto

Pericolo - allarme

Materiale e attrezzatureantincendio

Segnali diavvertimento

Segnali di prescrizione

VERDE

Segnali di salvataggio odi soccorso

Situazione disicurezza

Atteggiamento pericolosi

Alt - arresto - dispositivi diinterruzione d’emergenza - sgombero

Identificazione e ubicazione

Attenzione - cautelaverifica

Comportamento o azione specificaobbligo di portare un mezzo di sicurezza

Porte - uscite - percorsi - materiali -postazioni - locali

Ritorno alla normalità<<< >><<

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• Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e/o salute.

Comunicazione verbale1. Proprietà intrinseche

2. Regole particolari d’impiego

- Via

- Alt

- Ferma

- Solleva

- Abbassa

- Presto

- Attenzione

- avanti

per indicare che si è assunta la direzione dell’operazione;

per interrompere o terminare un movimento;

per arrestare le operazioni;

per far salire un carico;

per far scendere un carico;

per ordinare un alt o un arresto d’urgenza;

per accelerare un movimento per motivi di sicurezza;

• La comunicazione verbale s’instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole e/o parole isolate, eventualmente in codice.

• I messaggi verbali devono essere il più breve possibili, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

• La comunicazione verbale può essere diretta o indiretta.

(allegato VIII direttiva 92/58/CEE)

• Se la comunicazione verbale è impegnata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:

- indietro - a destra - a sinistra<<< >><<

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Comunicazioni gestuali

• Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.

abbassasolleva

distanza orizzontale

destra sinistra

attenzione

distanza verticale

indietroavanti

via

alt

fermaesempi

•La persona che emette i segnali, detta “segnalatore”, impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto “operatore”.•Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.

•Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore, deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.

•Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

(all. IX direttiva 92/58/CEE)

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Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 21 - Informazione dei lavoratori1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

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Informazione e formazione dei lavoratoriDecreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Art. 22 - Formazione dei lavoratori1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1). 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2). 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

(1) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

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ENTIvigilanza - controllo

consulenza - assistenza

Professionisti esterni

IL MEDICO competente

Il RAPPRESENTANTEdei lavoratori per la sicurezza

IL RESPONSABILEdel Servizio prevenzione e protezione

interno

IL LAVORATORE

IL PREPOSTO

IL DIRIGENTE

IL DATORE DI LAVORO

FIGURE coinvolteDecreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626

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Responsabiledei lavoriCommittente

Il Datoredi lavoro

Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori).

Coordinatoreper la progettazione

Coordinatoreper l’esecuzione

dei lavori

FIGURE coinvolteDecreto Legislativo del 14 Agosto 1996, n. 494

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Organizzazioni sindacali Prima istanza

di riferimento in merito a controversie

sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione

Organismi paritetici territoriali

Lavoratori

Datori di lavoro Orientamento e Promozione

della formazione dei lavoratori

In funzione di

Conciliazionein armonia con l’impostazione

partecipativa dell’intera normativa

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Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 - Art. 20

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Videoterminali

Art. 50 - Campo di applicazione1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1).

Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VIDecreto Ministeriale del 2 ottobre 2000

Art. 51 - Definizioni1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(1) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 29 dicembre 2000, n. 422.

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Videoterminali

Si intende per videoterminale qualunque apparecchiatura dotata di schermo in grado di riprodurre dati alfanumerici, grafici e immagini.

Il posto di lavoro è l’insieme che comprende le attrezzature per l’uso del VDT, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.

Il LAVORATORE al VDT è colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (15 minuti ogni due ore).

Il D.Lgs 626/94 impone una valutazione dei rischi da videoterminale in tutti i posti di lavoro ove questi vengono usati e la sorveglianza sanitaria per chi li usa quotidianamente per più di 4 ore continuative, con visite preventive e almeno biennali per i lavoratori con più di 45 anni o per quelli per i quali sono state dimostrate alterazioni oculo-visive.

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Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VIDecreto Ministeriale del 2 ottobre 2000

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Videoterminali

È necessario un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate da uno specialista in oftalmologia.

RISCHI per la salute

DISTURBI VISIVI – Dovuti in particolare a piccoli difetti non corretti che possono peggiorare con l’uso inadeguato del VDT

STRESS – Dovuto ad una scarsa conoscenza del VDT e del software usato con il VDT.

DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI – Dovuti a posizioni di lavoro inadeguate, posizioni fisse e mantenute per tempi prolungati. SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

PREVENZIONE

Ambiente di lavoro adeguato

Corretta postazione al videoterminale

Uso di attrezzatura idonea

Scelta del Software

FORMAZIONE del lavoratore

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Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VIDecreto Ministeriale del 2 ottobre 2000

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Elettricità

Art. 267 - Requisiti generali degli impianti elettriciGli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

Art. 268 - Definizione di "alta" e "bassa" tensioneAgli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.

Art. 269 - Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi elettriciLe macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Art. 270 - Isolamento elettricoIn ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.

Art. 271 - Collegamenti elettrici a terraLe parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.

…. all’art. 303

D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

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Impianti di illuminazione elettricaD.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

Art. 304Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettricaÈ vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza.È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta, per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta.Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno, purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.……..

Art. 309 - Derivazione a spinaLe derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.

Art. 310 - Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della presa;b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.……..

Art. 333 - Interruttore generaleLe linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.

…. all’art. 350<<<<<

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Ponteggi Ponteggi e impalcature in legname

Ponteggi metallici fissi

Ponti a sbalzo – ponti e sottoponti

Art. 1 - Attività soggetteLa prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (modifica contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235). Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Ponti su cavalletti

Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

Andatoie e passerelle

Argano – fune di trattenuta

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D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Parapetti

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Ponteggi in legnameD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Ponteggi e impalcature in legname Art. 16 - Ponteggi ed opere provvisionaliNei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

Art. 17 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 18 - Deposito di materiali sulle impalcature Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 19 - Collegamenti delle impalcature L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.

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Art. 20 - Disposizione dei montanti I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo.

Art. 21 - Correnti I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m. 2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

Ponteggi in legnameD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

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Ponteggi in legnameD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Art. 22 - Traversi I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m. 1,20.

Art. 23 - Intavolati Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

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Ponti a sbalzo D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164

“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Art. 25 - Ponti a sbalzoNei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità. In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme: 1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti; 2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20; 3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; 4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; 5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

Art. 26 - Mensole metallicheNei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.

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Ponte e sottopontiD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Art. 27 - Sottoponti Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

corrente

corrente

fermapiede

impalcato

Parasassi

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Andatoie e passerelle

Art. 29 - Andatoie e passerelle Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.

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Ponteggi metallici

Ponteggi metallici fissi Art. 31 - Relazione tecnica La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 32 – Progetto ……

Art. 33 - Disegno Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino: 1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato; 2) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art. 31; 3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato; 4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'articolo 31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

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Ponteggi metalliciD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Art. 34 - Nome del fabbricanteGli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

Art. 35 - Caratteristiche di resistenza ….

Art. 36 - Montaggio e smontaggio Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. …….. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.

Art. 37 - Manutenzione e revisioneIl responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.

Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

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Ponteggi metalliciD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Ancoraggio

Ancoraggio

cavalletto

diagonale

corrente

corrente (volta testa)

Basetta

Tutti gli elementi metallici che compongono il ponteggiodevono portare impresso il marchio del fabbricante.

Il ponteggio all’acquisto deve essere provvisto di autorizzazioneall’impiego del Ministero del lavoroe di relazione tecnica

Il ponteggio deve essere ancorato efficacemente alla costruzione in maniera conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Art. 31- Relazione tecnica Art. 34 - Nome del fabbricante

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Ponti su cavalletti

Art. 51 - Ponti su cavallettiI ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono aver altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

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Ponti su ruote

Art. 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbiceI ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

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Ponteggio ad innesto mobile

Ponteggio autosollevante

I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.

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Trabattello - descrizione

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Argano

D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: Art. 169 –182 – 188D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956: Art. 42 – 58 - 68

Messa a terra

Tavola fermapiede

Staffoni minimo cm. 20

Leva per fine corsa automatico

Puntone di reazione

Leva di comando con bloccaggiocontro il movimento accidentale

Quadrettro elettrico concomando esclusivo perl’argano

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Fune di trattenutaLa fune di trattenuta deve essere assicurata a parti stabili delle opere fissi o provvisionali

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Art. 43 - Funi Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 Kg. per mm2 e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10. Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento. L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.

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Parapetti

Capo IV- Ponteggi e impalcature in legname Art. 24 - ParapettiGli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

Capo VI – Ponteggi movibiliArt. 41 - Parapetti Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri. Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani. I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione. Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.

D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

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Parapetti Le tavole da ponte aventi 5 cm. di spessore devono avere una larghezza minima di 20 cm. Per le tavole di 4 cm. di spessore la larghezza minima deve essere di 10 cm.

Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possono scivolare sui traversi metallici

Listelli per l’ancoraggio delle tavole

D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164Art. 23 – IntavolatiArt. 36 - Montaggio e smontaggio Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici

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ScaviD.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”

Art. 12 - Splateamento e sbancamento Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dell'escavo.

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Scavi

Art. 13 - Pozzi, scavi e cunicoliNello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio delle benna.

Art. 14 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 15 - Presenza di gas negli scavi Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, …….sia assicurata una efficace e continua aereazione …..

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Scavi

D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164Sovralzo minimo sopra la quota del terreno

30 cm.

E’ vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Sbraccio massimo dell’escavatore

Cartello di sosta vietata

Limite dello scavo

Steccato

Nei lavori di escavazione con mezzimeccanici deve essere vietata lapresenza degli operai nel campo diazione dell’escavatore e sul cigliodel fronte di attacco.

Pericolo

Qualsiasi tipo di scavo deve essere delimitato con steccato

Si può effettuare lo scavo a mano fino ad un altezza nonSuperiore a m. 1,50 – diversamente è necessario l’impiegoDi un mezzo meccanico.

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ScaviQuando per la particolare natura del terreno o per cause di piogge, di infiltrazioni, di gelo, di sgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura ed al consolidamento del terreno

Muro da sottomurare

Sottomurazione

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbricati o manufatti le cui fondazioni possono essere scoperte o indebolite dagli scavi

Nello scavo di pozzi e di trincee profonde più di m. 1,50 quando la consistenza del terreno non dà sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.

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Demolizioni

Art. 71 - Rafforzamento delle strutture Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 72 - Ordine delle demolizioniI lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

Art. 73 - Misure di sicurezza La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.

Art. 74 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 75 - Sbarramento della zona di demolizione Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 76 - Demolizione per rovesciamento

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DemolizioniMisure di sicurezza – è vietato demolire muri superiori a m. 5 di altezza senza l’uso di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. Per le demolizioni di m. 2 a m. 5 di altezza è obbligatoria l’uso della cintura di sicurezza.

Sbarramento della zona di demolizionela zona sottostante la demolizione deve essere convenientemente sbarrata

Il materiale di demolizione deve essere convogliato in appositi canali: i materialidi risulta devono essere irrorati con acqua

Rafforzamento delle strutture – i lavori di demolizionedevono essere preceduti da accurate verifiche sullecondizioni di conservazione e stabilità delle struttureda demolire, successivamente dovranno essere adottate le opportune misure di rafforzamento e rafforzamento e di puntellamento necessarie.

Ordine di demolizionePer le demolizioni di notevoleestensione deve essere predisposto un adeguatoprogramma riportante l’ordine delle varie operazioni

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Art. 171 - Indicazione della portataSui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile .

Apparecchi di sollevamento e segnalazioni obbligatorie

Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicatala portata massima ammissibile.

I cartelli indicatori devono essere posti in luoghi ben visibili

Gru a torre D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:

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Art. 175 - Dispositivi di segnalazioneI mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

Art. 185 - Avvisi per le modalità delle manovreLe modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

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Gru a torre D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:

Art. 173 - FrenoI mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.

Art. 174 - Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

Art. 179 - Coefficienti di sicurezza per funi e cateneLe funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

Art. 186 - Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesiLe manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.

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Gru a torre

Art. 190 - Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portaleLe gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento trasporto, scorrenti su rotaie devono esser provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

Art. 191Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.

Art. 194Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Art. 328 - Verifiche periodicheGli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni.

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D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:

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Gru a torre

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Decreto Ministeriale 12 settembre 1959Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. …….

Articolo 11Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10º; d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa a terra già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica. Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del presente decreto; e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica. Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di personale specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni.…….

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Attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro comprendono tutti i macchinari, gli utensili e gli impianti impiegati nel corso dell'attività lavorativa, questi devono possedere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (ad esempio, per i macchinari vige il d. lgs. del 24 luglio 1996, n. 459, che specifica le esigenze minime che devono essere soddisfatte dal fabbricante prima della vendita dell'attrezzatura in questione, essa fra l'altro deve possedere la marcatura «CE»).

E necessario procedere ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dopo che le attrezzature sono poste in opera comunque prima della loro messa in servizio.Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili dovuti alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi:• natura dei posto di lavoro;• modalità di organizzazione del lavoro;• incompatibilità tra le singole attrezzature; • effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad es.: rumore, calore eccessivo, ecc.);• interpretazione diverse dei requisiti minimi, fra le diverse attrezzature in uso;• mancanza di norme.

Sulle attrezzature dovrà, ancora, essere eseguita una valutazione dei rischi dovuti a situazioni correnti ovvero si dovrà controllare se:• le istruzioni del fabbricante sono adeguate e rispettate e se tutti gli accorgimenti di sicurezza previste dallo stesso sono sempre funzionanti;• la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzano all'addetto che svolge il lavoro;• lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrano entro limiti ragionevoli;• le attrezzature soddisfano le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto di lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate;• risultano soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro.

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Attrezzature di lavoro

Utensili manuali di uso comune

Segatrice circolare

Scanalatrice per muri ed intonaci

Pompa per calcestruzo/malte

Vibrolivellatrice

Saldatrice elettrica Scale a mano

Argano Cannello per guaina Cannello per saldatura ossiacetilena

Castelli da tiro Intonacatrice - fratattatrice

Molazza – Betoniera

Pala e piccone

Motosega

Pistola per intonaco Pistola per verniciatura a spruzzo

Pistola sparachiodi

Sega ad arco

Tranciaferri – piegaferri

Trivellatrice

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Macchine diverse

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Attrezzature di lavoro

Riferimenti normativi :

• D.P.R. 547/55

Rischi:

• Contusioni in varie parti del corpo

• Ferite,lacerazioni in varie parti del corpo

• Schiacciamento

Riferimenti normativi

• D.P.R. 547/55

• D. L.gs 626/94

Rischi

• urti, colpi, impatti, compressione

• punture, tagli, abrasioni

Riferimenti normativi• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91

Rischi

• Rumore

• propagazione di schegge e di chiodi

• vibrazioni

Pala e piccone

Utensili manuali di uso comune

Pistola sparachiodi

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Attrezzature di lavoro

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 277/91• D. L.gs 626/94• Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi: • tagli e abrasioni• rumore• proiezione schegge• incendio

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91• Direttiva Macchine CEE 392/89• Norme CEI

Rischi • punture, tagli, abrasioni• elettrici • rumore • scivolamenti, cadute a livello• caduta materiale dall’alto• proiezione di schegge

Riferimenti normativi

• D.P.R. 547/55 - Artt. 381 – 382

Rischi • Tagli e abrasioni• Proiezione schegge• Impigliamento• Incendio

Motosega

Segatrice circolare

Sega ad arco

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Attrezzature di lavoro

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91• Direttiva Macchine CEE 392/89• Norme CEI

Rischi: • rumore• vibrazion• tagli e abrasioni• polvere, fibre• elettrici

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• Direttiva Macchine CEE 392/89• Norme CEI

Rischi • cesoiamento, stritolamento• elettrici• allergeni• polveri, fibre • caduta materiale dall’alto

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91• Direttiva Macchine CEE 392/89• Norme CEI

Rischi: • rumore• vibrazioni• tagli e abrasioni• polvere, fibre• elettrici

Molazza

Betoniera

Scanalatrice per muri ed intonaci

Intonacatrice

Fratattatrice

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Attrezzature di lavoro

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91

Rischi: • rumore• getti e schizzi• allergeni

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94

Rischi • Allergeni• Nebbie• gas vapori• getti e schizzi

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91

Rischi: • rumore• allergeni• getti, schizzi• scivolamenti, cadute a livello e/o alto• olii minerali e derivati

Pistola per intonaco

Pistola per verniciatura a spruzzo

Pompa per calcestruzo/malte

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Attrezzature di lavoro

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 164/56• D. L.gs 626/94• Direttiva Macchine CEE 392/89• Norme CEI

Rischi: • elettrici • punture, tagli, abrasioni • cesoiamento, stritolamento • scivolamenti, cadute a livello • caduta materiale dall’alto

Riferimenti normativi • D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91• Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi • contatto con linee elettriche aeree• urti, colpi, impatti, compressioni• vibrazioni - rumore - olii minerali e derivati• scivolamenti, cadute a livello• cesoiamento, stritolamento• caduta materiale dall’alto

Riferimenti normativi• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• Direttiva Macchine CEE 392/89• Norme CEI

Rischi • vibrazioni• elettrici• allergeni• scivolamenti, cadute a livello

Tranciaferri

Piegaferri

Trivellatrice

Vibrolivellatrice

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Attrezzature di lavoro

Saldatrice elettrica

Riferimenti normativi :· D.P.R. 547/55· D.P.R. 303/56· D. L.gs 626/94· Direttiva Macchine CEE 392/89· Norme CEI

Rischi:

· elettrico

· gas, vapori

· radiazioni (non ionizzanti)

· scottature

Riferimenti normativi: • D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• D. L.gs 277/91

Rischi • gas, vapore• calore, fiamme• incendio, scoppio• rumore

Riferimenti normativi:• D.P.R. 547/55• D. L.gs 626/94

Rischi • gas, vapori • calore, fiamme• incendio, scoppio

Cannello gas

Cannello portatile

per saldatura ossiacetilena

Cannello

Cannello per guaina

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Attrezzature di lavoro

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55 artt. 18, 19, 21• D.P.R. 164/56 art. 8• D. L.gs 626/94 artt. 35, 39

Rischi: • cadute dall’alto• urti, colpi, impatti, compressioni• cesoiamento (scale doppie)• movimentazione manuale dei carichi

Riferimenti normativi:

• D.P.R. 164/56 artt. 55, 56

Rischi • cadute dall’alto• caduta materiale dall’alto

Riferimenti normativi:• D.P.R. n° 547/55 - Art. 169 –182 – 188• D.P.R. n° 164/56 - Art. 42 – 58 - 68 • D.P.R. n° 459/96

Rischi • elettrocuzione• tranciamento della fune• sganciamento o caduta accid. del carico • caduta accidentale dell'operatore

Scale a mano

Castelli da tiro

Argano

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Macchine di lavoro

Autopompa calcestruzzo

Riferimenti normativi :• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• Direttiva Macchine CEE 392/89• Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Rischi: • allergeni• getti, schizzi• scivolamenti, cadute a livello• olii minerali e derivati

Riferimenti normativi • D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D. L.gs 626/94• Direttiva Macchine CEE 392/89• Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Rischi • allergeni• getti, schizzi• scivolamenti, cadute a livello• contatto con linee elettriche aeree• olii minerali e derivati

Riferimenti normativi• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D.P.R. 320/56• Decreto Legislativo 277/91• Decreto Legislativo 626/94• D.P.R. 459/96 • Norme CEI

Rischi • Cadute dall'alto• getti, schizzi• Vibrazioni (spruzzatura manuale)• Allergeni• Nebbie• Esposizione al rumore• ElettriciPompa per spritz beton

Autobetoniera

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Macchine di lavoro

Pala a quattro ruote sterzanti

Compattatore rulloDumper

Posa tubi

Escavatore gommato

Escavatore cingolato Pala gommata

Trenchers

Sollevatore telesccopico

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Riferimenti normativi• D.P.R. 547/55• D.P.R. 303/56• D.P.R. 320/56• Decreto Legislativo 277/91• Decreto Legislativo 626/94• D.P.R. 459/96• Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale • Norme CEI

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D.P.I.

Art. 40 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne

la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la

salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del

servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 41 - Obbligo di uso 1. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di

riorganizzazione del lavoro.

D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994:

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D.P.I.

Art. 42 - Requisiti dei Dpi 1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475. 2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

I Dpi devono essere conformi alla direttiva CEE 686/89

e successive modifiche e ai requisiti delle norme EN 345

nonché, al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475

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Maschere respiratorie Cinture

di sicurezza

Protezione altreparti del corpo

Protezione piedi

Protezione mani

Protezione occhi

Protezione capo

Protezione capelli

Indumenti di protezione

AbbigliamentoMezzi personali

di protezione

Mezzi personalidi Protezione

D.P.I.

Nei lavori di manutenzione

Nei casi diemergenza

L’attività èdi duratalimitata

Non è ipotizzabilel’apprestaménto

difensivo

Non è tecnicamentepossibile intervenire

sull’impianto

Necessità dei D.P.I.

Mezzi antinfortunistici

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Dispositivi di protezione individuali obbligatori (esempi)

Protezione degli occhi Casco di protezione Protezione dell’udito

Calzature di sicurezza Protezione vie respiratorie Schermo facciale

Guanti di protezione Cintura di sicurezza Tuta di sicurezza

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Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. del 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

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Marchio di conformità nella Comunità Europea

Il marchio CE è costituito dal simbolo riprodotto qui di fianco

e dalle ultime due cifre dell’anno durante il quale il marchio è stato apposto.

Le direttive emanate dalla Comunità Europea in materia di prevenzionemirano al mantenimento ed al miglioramento del livello di sicurezza e di

salute tra gli Stati membri, talvolta carenti di norme complete di specificazioni tecniche che comportano livelli di sicurezza opinabili,

particolare che pregiudica il vivere umano e non agevola la libera circolazione dei prodotti.

La certificazione CE è la procedura in base alla quale l’organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il prodotto da commercializzare soddisfa alle disposizioni delle direttive in essere.

La domanda di certificazione “ CE “ è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un solo organismo di controllo riconosciuto, per il prodotto interessato. Il mandatario viene stabilito dalla Comunità.

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Contrassegni di conformità del prodotto elettrico

ContrassegnoComitato Elettrotecnico Italiano

Questo marchio trova largo impiego nella fabbricazione delleapparecchiature industriali.

Viene applicato dal costruttore ai prodotti costruiti secondo ledirettive del CEI, in sostanza, di un sistema di autocertificazione

di rispondenza ai requisiti prefissati fatta dal costruttore

Contrassegno - Istituto del Marchio di QualitàPer la produzione commerciale destinata soprattutto al mercato domestico, il costruttore può

chiedere la concessione del marchio di qualità IMQ; l’autorizzazione viene concessa a condizione: a) che il prototipo superi le prove di tipo previsto dalla normativa CEI;

b) che il prodotto di serie, con verifiche a campione effettuate in fabbrica e sul mercato, abbia i requisiti del tipo approvato

Per uso generale Per gli apparecchi elettrici Per le matasse dei cavi

A)

A) va indicato il numero della norma a cui il prodotto è conforme

CEI

IMQ

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I Decreti Legislativi n. 626/94 e n. 494/96,

superando la logica della frammentarietà degli interventi

a favore della prevenzione, hanno posto al centro del

sistema prevenzionale il principio della

“ cultura della prevenzione “.

L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della

soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

“ partecipazione e collaborazione

tra il datore di lavoro e lavoratore”,

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Sicurezza globale

Il decreto legislativo n. 626/94 rappresenta un mutamento talmente radicale, rispetto alla previgente normativa di settore, che richiama inevitabilmente una breve riflessione sulle principali caratteristiche innovativeLa prima fondamentale novità è costituita dal passaggio dai tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale.Una scarsa rilevanza veniva invece attribuita ad aspetti come la valutazione preventiva dei rischi e l’interazione tra tutti i soggetti aziendali (e tra questi e gli organismi pubblici), considerati attualmente indispensabili per creare e mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.Un ruolo importante nell’ausilio ai diversi attori aziendali è anche quello svolto da diversi Enti Pubblici espressamente chiamati a concorrere alla promozione della nuova cultura della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro attraverso lo svolgimento di attività di informazione, assistenza e consulenza (art. 24, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni).

D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 : Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".D.Lgs. n. 242, 18 marzo 1996 : Proroghe e modifiche al D.Lgs. 626/94.

D.Lgs. n. 494, 14 agosto 1996 : Attuazione delle direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili .

D.Lgs. n. 528, 19 novembre 1999 : Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 494/96, recante attuazione della direttiva 92.57 CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili .

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LaLaCULTURACULTURA

LaLaNOVITA’NOVITA’

Con il

D. Lgs. 626/94

il Legislatore

vuole che la

prevenzione

venga organizzata dal

basso e non più impostata

dall’ alto.

Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese,ha inteso disciplinare

compiutamente l’intero sistema della

PREVENZIONE, dove le parti del rapporto di lavoro

“ Datore di lavoro e Lavoratori “

sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento del-l’obiettivo comune

della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando

all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza.

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