Vicenza, 19 giugno 2009 Renato Mari · IAEA Book Regolamen ti per Materiale Radioattiv o SS.6 ICAO...

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Trasporto su strada di merci pericolose Le novità 2009 dell'ADR Vicenza, venerdì 19 giugno 2009 NOVITA’ ADR 2009 Renato Mari Associazione Industriali Provincia Vicenza Vicenza, 19 giugno 2009 Le Raccomandazioni ONU Nel Maggio 2007 è stata pubblicata da parte dell’ONU (sulla base del lavoro del SottoComitato Esperti), la 15º edizione revisionata delle Raccomandazioni ONU sul trasporto delle merci pericolose ST/SG/AC.10/1/Rev.15

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Trasporto su strada di merci pericolose Le novità 2009 dell'ADR

Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

NOVITA’ ADR 2009

Renato Mari

Associazione Industriali Provincia Vicenza

Vicenza, 19 giugno 2009

Le Raccomandazioni ONU

Nel Maggio 2007 è stata pubblicata da parte dell’ONU (sulla base del lavoro del SottoComitato Esperti), la 15ºedizione revisionata delle

Raccomandazioni ONU sul trasporto delle merci pericolose

ST/SG/AC.10/1/Rev.15

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FONTI NORMATIVE ED ENTI NORMATORI

ONUONU

ECOSOCECOSOC

ECEECE OCTIOCTIComitato di Esperti sul Comitato di Esperti sul

Trasporto delle Merci PericoloseTrasporto delle Merci Pericolosee sul Sistema Globale e sul Sistema Globale

Armonizzato di Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura Classificazione ed Etichettatura

Prodotti Chimici (GHS)Prodotti Chimici (GHS)

SottoComitato diSottoComitato diEsperti sul Esperti sul TrasportoTrasporto

Merci PericoloseMerci Pericolose

SottoComitato diSottoComitato diEsperti sul Esperti sul

GHSGHS

OrangeOrangeBookBook

PurplePurpleBookBookIAEA

Regolamenti per

Materiale Radioattivo SS.6

ICAOIstruzioni Tecniche

IATARegolamen

ti per Merci

Pericolose via aerea

IMDG CODE

AEREOAEREO MAREMARE

ADRAccordo Europeo

NAVIGAZIONE NAVIGAZIONE INTERNAINTERNA FERROVIAFERROVIA

WorkingWorkingParty 15Party 15

RIDRIDSafetySafety

CommitteeCommitteeDangerousDangerous

GoodsGoods PanelPanel

OrganismiOrganismi NormatoriNormatori per il per il Trasporto Merci PericoloseTrasporto Merci Pericolose

IMOIMOICAOICAOIAEAIAEA

IATAIATA

RIDRegolamentoInternaz.le

STRADASTRADA

ADNADNSafetySafety

CommitteeCommittee

ADNAccordo Europeo

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Il Sistema GHS e il TrasportoLa normativa Immissione sul mercato è regolata dalla CE e in Italia è gestita dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.Nata per esigenze di rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, ha assunto con il passare del tempo un’impostazione più direttamente tesa a fare prevalere gli aspetti sociali sui criteri di natura economica che ne avevano costituito fondamento giuridico. La matrice di tale normativa è di ispirazione sanitaria e perciò volta alla tutela della salute dell’utilizzatore.La normativa Trasporto invece è pilotata dall’ONU e in Italia è gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sua matrice è di tipo ingegneristico dovendo privilegiare, ai fini della sicurezza, le caratteristiche costruttive dei sistemi di trasporto in grado di sopportare sollecitazioni d’urto nelle condizioni più gravose per offrire maggiori garanzie di contenimento del carico, anche in caso di incidenti, e limitarne così il rischio di dispersioni all’esterno. Accanto a questi aspetti più specificatamente tecnicistici, la normativa del trasporto ha valorizzato l’importanza della qualificazione professionale degli operatori, intesa come volano di un sistema di gestione che investe tutti i soggetti della catena logistica.I differenti criteri che ispirano le due normative fanno sì che nel trasporto, rispetto all’immissione sul mercato, la valutazione del rischio biologico di un prodotto chimico porti a riconoscergli una valenza più bassa perché l’esposizione, di tipo occasionale, sarebbe comunque di breve periodo limitando perciò l’intensità dell’effetto e/o la sua capacità di manifestazione. Da ciò derivano ricadute diverse ai fini della classificazione ed etichettatura delle merci pericolose (sostanze e miscele/preparati).

La differenza dei diversi sistemi di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi, peraltro non sempre giustificata in relazione alle diverse attività regolamentate (tutela della salute, trasporto, consumo, smaltimento rifiuti, ecc.), ha portato nel giugno 1992 a Rio de Janeiro, in sede di Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo sostenibile” all’approvazione dell’Agenda 21 che riassume gli impegni assunti; tra essi, al Capitolo 19, quello per una corretta gestione delle sostanze dal punto di vista ambientale, articolato in 6 Programmi di Azione di cui uno intitolato ”Armonizzazione della Classificazione e dell’Etichettatura di Prodotti Chimici”. Questo processo si identifica nel GHS dello IOMC (Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals) alla cui realizzazione hanno provveduto, relativamente ai pericoli di tipo chimico-fisico, il Comitato Esperti dell’ONU e l’ILO (International LabourOffice) e, per i pericoli di tipo tossicologico ed ecotossicologico, l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).Obiettivo del GHS è infatti quello di stabilire una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico che contenga gli elementi fondamentali di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente, oltre che di sicurezza per il trasporto di merci pericolose. L’armonizzazione proposta dal GHS stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti di comunicazione del pericolo.

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Il 28 novembre 2008 il Consiglio UE ha adottato, in applicazione ai criteri GHS, il Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE (sostanze) e 1999/45/CE (preparati) e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 1º giugno 2007, col quale si è voluto delineare la nuova politica di gestione in ambito comunitario delle sostanze chimiche. Il Regolamento (CE) n.1272/2008, noto anche come CLP (Classification, Labelling,Packeging), in vigore dal 20 gennaio 2009, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 353 del 31.12.2008. L’introduzione dei criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio del suddetto Regolamento sarà obbligatoria a partire dal 1º dicembre 2010 per le sostanze e dal 1º giugno 2015 per le miscele.L’approccio seguito nel processo di armonizzazione GHS (CLP) è stato quello di adottare definizioni e criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle diverse regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire un più ristretto campo di applicazione.E’ quello che si verifica infatti per i liquidi infiammabili (delle 4 Categorie previste dal GHS il trasporto ha adottato soltanto le prime 3), per le materie tossiche (delle 5 Categorie relative ai criteri di tossicità acuta il trasporto ha adottato soltanto le prime 3) e per le materie pericolose per l’ambiente (delle 3 Categorie relative ai criteri di tossicitàacquatica acuta il trasporto ha adottato soltanto la prima e delle 4 Categorie relative alla tossicità acquatica cronica il trasporto ha adottato soltanto le prime 2).

Liquidi infiammabili

-

GHS TRASPORTO(ONU)

UEIMMISSIONE MERCATO

(Direttiva 67/548/CE)

Valori CategoriaGruppo

ImballaggioValori

Punto infiamm.tà

III

*

II

I

≤ 35°C

< 23°C

> 35°C

≥ 23 °Ce ≤ 60 °C

Punto ebollizione

Punto infiamm.tà

Punto ebollizione

Punto infiamm.tà

Punto infiamm.tà

< 23°C

≤ 35°C

< 23°C

> 35°C

≥ 23 °C e ≤ 60 °C

> 60 °C e ≤ 93 °C 4

3

2

1Pericolo

Attenzione

Estremamente infiammabile

Altamenteinfiammabile

infiammabile

Combustibile

Pericolo

R12

R11

R10

< 0°C

≤ 35°C

< 21°C

> 35°C

≥ 21°C e ≤ 55°C

Nota: * Il regolamento stradale ADR e quello ferrov iario RID ricomprendono nel Gruppo di Imballaggio III anche gasolio, carburante diesel e olio di riscaldamento (leggero) con punto di infiammabilità > 60 °C e ≤ 100 °C.

ValoriCategorie e

Frasi R

Estremamenteinfiammabile

Facilmenteinfiammabile

Infiammabile

F+

F

PROPIETA’

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Tossicità UE Immissione sul mercato (Direttiva 67/548/CE)

GHS Trasporto(ONU)

T+ T Xn Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 G.I. I G.I. II G.I. III

Orale (mg/kg/14 gg)

≤ 25 25 ÷ 200 200 ÷2000

≤ 5 > 5≤ 50

> 50≤ 300

> 300≤ 2000

> 2000≤ 5000

≤ 5 > 5≤ 50

> 50≤ 300

Dermale(mg/kg/14 gg)

≤ 50 50 ÷ 400 400 ÷2000

≤ 50 > 50≤ 200

> 200≤ 1000

> 1000≤ 2000

> 2000≤ 5000

≤ 50 > 50≤ 200

> 200≤ 1000

Inalatoria polveri e nebbie (mg/l/4h)

≤ 0.25 0.25 ÷ 1 1 ÷ 5 ≤ 0.05 > 0.05≤ 0.5

> 0.5≤ 1

> 1≤ 5

Vedi nota ≤ 0.05 > 0.05≤ 0.5

> 0.5≤ 1

Materie tossiche (criteri di tossicità acuta)

Nota: la categoria 5 si applica a sostanze chimiche a basso valore di tossicità acuta che in certe condizioni possono rappresentare un pericolo per popolazioni vulnerabili. Le sperimentazioni su animali sono giustificate solo quando vi sia una forte probabilità che i risultati di tali test possano avere rilevanza per la tutela della salute umana.

TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 -

AttenzioneMolto tossico per la vita acquatica

Tossico per la vita acquatica

Nocivo per la vita acquatica

Non si applicano al trasporto

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TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4AttenzioneMolto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica

Non si applicano al trasporto

Le diverse modalità di trasporto

Nel corso del 2007 e del 2008, i diversi Organismi responsabili dell’aggiornamento Delle normative modali hanno provveduto ad aggiornare tali normative, sia sulla base delle modifiche apportate alle Raccomandazioni ONU, sia sulla base di specifiche esigenze

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Trasporto terrestre (1)In Europa il trasporto terrestre (interno) di merci pericolose èregolamentato da ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie navigabili interne).Per gli aspetti comuni alle tre modalità, gli aggiornamenti da apportare con l’edizioni 2009 sono stati predisposti dal JointMeeting ADR/RID/ADN

Su tale base:-Il WP.15 dell’ECE/ONU ha predisposto l’edizione 2009dell’ADR (e dell’ADN) che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’ONU alle Parti contraenti dell’ADR;-Il Comitato Esperti RID ha predisposto l’edizione 2009 del RID che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’OTIF agli stati membri del RID

Trasporto terrestre (2)

Le edizioni 2009 di ADR e RID si applicano ai trasporti internazionali dal 1 Gennaio 2009, ma è consentito fare riferimento alle disposizioni 2007 fino al 30 Giugno 2009.

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Applicazione dell’ADR in Italia

12 febbraio 1963:

Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale –L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”.

1°gennaio 1997:

Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.

Direttive Europee Recepimento in Italia

Direttiva 94/55/CE D.M. 04.09.1996

6 Adeguamenti Tecnici

Direttiva 96/86/CE D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997)

Direttiva 99/47/CE D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999)

Direttiva 2001/7/CED.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 + transitorio 18 mesi fino a 1° gennaio 2003)

Direttiva 2003/28/CED.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2003)

Direttiva 2004/111/CED.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2005)

Direttiva 2006/89/CED.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 +

transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007)

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Direttiva Quadro 2008/68/CE:Trasporto interno di merci pericolose

La Direttiva Quadro 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Settembre 2008 relativa al Trasporto interno di merci pericolose èstata pubblicata su G.U. UE serie L numero 260 del 30.9.2008Essa sostituisce le precedenti direttive relative all’ADR (Direttiva 94/55/CEadottata dall’Italia con D.M. 4 Settembre 1996) e al RID (Direttiva 96/49/CEadottata dall’Italia con D.Lgs. 13 Gennaio 1999, n.41) con un’unica Direttiva comprendente anche le disposizioni applicabili al Trasporto mediante vie navigabili interne.La Direttiva Quadro abroga anche le Direttive relative al Consulente Sicurezza Trasporti (Direttiva 96/35/CE e Direttiva 2000/18/CE adottate dall’Italia rispettivamente con D.Lgs. 4 Febbraio 2000, n.40 e D.M. 6 Giugno 2000 successivamente modificato con D.M. 10 Giugno 2004).L’abrogazione delle Direttive CE relative a Strada, Ferrovia e Consulente Sicurezza Trasporti è il 30 Giugno 2009 che è il termine entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva Quadro.

Direttiva Quadro 2008/68/CE:Allegati

- Allegato I: Trasporto su stradaAllegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 Gennaio 2009Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla base dell’art.4 della Direttiva 94/55/CE (informazione alla Commissione CE);

- Allegato II: Trasporto per ferroviaAllegato del RID (appendice C della COTIF) come applicabile dal 1ºGennaio 2009Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla base dell’art.4 della Direttiva 96/49/CE (informazione alla Commissione CE);

- Allegato III: Trasporto per vie navigabili interneAllegati all’ADN come applicabili a decorrere dal 1º Luglio 2009

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Direttiva Quadro 2008/68/CE:Criticità

Art.1, comma 4Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il

Trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:

a) .....b) Se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa

l’utilizzazione di modalità di trasporto prescrittec) …..

Allegato I (punto 2, comma 2) e Allegato II (punto 3, comma 2)Cisterne, veicoli e vagoni costruiti a decorrere dal 1º Gennaio 1997 in conformità ai Regolamenti ADR/RID allora vigenti ma non all’ADR/RID 2009 possono continuare ad essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale

Lista delle merci pericoloseTabella A

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Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2)

- Assegnazione nella colonna 6 della disposizione SP 274 (indicazione del “nome/i tecnico/i” entro parentesi ad integrazione del “nome appropriato di spedizione”) ai numeri UN 2588, 2757, 2764, 2771, 2772, 2775, 2784, 2786, 2787, 2902, 2903, 2991, 2998, 3005, 3006, 3009, 3021, 3024, 3027, 3345, 3352;

- Introduzione di una nuova colonna 7 (b) contenente un codice alfanumerico che, analogamente a quello della colonna 7 (a) per le “quantità limitate”, indica, per ogni singolo numero UN, le condizioni applicabili al regime delle “quantità esenti”;

- Introduzione di modifiche nelle colonne:• 9 (b) (imballaggi in comune)• 11 (disposizioni speciali per cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa)• 13 (disposizioni speciali per cisterne ADR)• 15 (codici di restrizione in galleria);

(Continua…)

Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2)

- Inserimento nuovi numeri UN: 0505, 0506, 0507, 0508, 2031, 3132, 3135, 3373, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481;

- Cancellazione numeri UN: 3132, 3135;

- Modificate in colonna 6 le disposizioni SP: 188, 198, 199, 201, 236, 251, 289, 299, 307, 310, 328, 636, 652;

- Eliminata in colonna 6 la disposizione SP 330;

- Aggiunte in colonna 6 le disposizioni SP: 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, [341], 654.

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Esenzioni

Esenzioni

- Esenzioni totali (1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3);

- Esenzioni per unità di trasporto (1.1.3.6);

- Esenzioni per specifici numeri UN (3.3.1);

- Quantità limitate (3.4);

- Quantità esenti (3.5).

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Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1)

- Le disposizioni dell’ADR non si applicano:a) al trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste

merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;

b) …..c) …..d) …..e) …..f) …..

Esenzioni concernenti le quantità trasportate per uni tà di trasporto (1.1.3.6)Categoria di

trasporto (1)

Materie o articoli Gruppo di imballaggio o codice di classificazione o numero ONU

(2)

Quantità massima totale per unità di trasporto

(3) 0 Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e numero ONU 0190

Classe 3: N.ro ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I Classe 4.3: N.ri ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, ‘ 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372 Classe 5.1: N.ro ONU 2426 Classe 6.1: N.ri ONU 1051, 1613, 1614 e 3294 Classe 6.2: N.ri ONU 2814 e 2900 Classe 7: N.ri ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333 Classe 8: N.ro ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N.ri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N.ro ONU 2908

0

1 Materie e articoli del gruppo di imballaggio I che non sono inclusi nella categoria di trasporto 0 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja/da 1.2B a 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da

Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC

Classe 4.1: N.ri ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N.ri ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120

20

2 Materie o articoli del gruppo di imballaggio II e non sono compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1 : da 1.4B a 1.4G e1.6N Classe 2: gruppo F

aerosol: gruppo F Classe 4.1: N.ri ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N.ri ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie o articoli del gruppo di imballaggio III Classe 9: N.ro ONU 3245

333

3 Materie e articoli del gruppo di imballaggio III che non sono inclusi nelle categorie di trasporto 0, 2 o 4 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 2: gruppi A e O

aerosol: gruppi A e O Classe 3: N.ro ONU 3473 Classe 4.3: N.ro ONU 3476 Classe 8: N.ri ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Classe 9: N.ri ONU 2990 e 3072

1000

4 Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N. ri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623 Classe 4.2: N.ri ONU 1361 e 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7. N.ri ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N.ro ONU 3268 e imballaggi vuoti non puliti che abbiano contenuto materie pericolose diverse da quelle incluse nella categoria di trasporto 0

Illimitata

Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve essere di 50 kg.

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Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri.

Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50”- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla tabella moltiplicata per “20”- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore a “1000”, inteso come valore assoluto.Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate.

Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio (1.1.3.7)

Le disposizioni dell’ADR non si applicano:

a) alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un operazione di trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;

b) alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinate ad un’utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile).

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Quantità Limitate (3.4)3.4.8 Obbligo, nei casi previsti delle frecce di orientamento sui colli e sui

sovraimballaggi

3.4.9 Gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore della massa lorda totale delle merci trasportate di questa categoria, prima di un trasporto che non comporti un tragitto marittimo

3.4.10 • Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli

contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura “LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando rechino i pannelli rettangolari di colore arancio (v. 5.3.2)

• I contenitori trasportanti i colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su mezzi di trasporto di massa superiore a 12 t, devono recare una marcatura “LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sui 4 lati ad eccezione di quando rechino le etichette di pericolo (v. 5.3) Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, eccetto quando la marcatura apposta sui contenitori non sia visibile dall’esterno dell’unità di trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente figurare avanti e dietro l’unità di trasporto

3.4.11 La marcatura “LTD QTY” sulle unità di trasporto e sui contenitori non èobbligatoria se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto

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– No etichetta/e di pericolo; No marcatura “inquinant e marino”

– No nome appropriato di spedizione; numero ONU prece duto dalle lettere UN all’interno di un diamante, che può comprendere a nche più numeri ONU

Marcatura ed etichettatura colli

Marcatura ed etichettatura unità di trasporto del ca rico

– No placca (etichetta/e di pericolo 250 mm x 250 mm; No numero UN;

No nome appropriato di spedizione)

– Iscrizione “QUANTITA’ LIMITATE” o “LTD QTY”

(altezza caratteri > 65 mm) sui quattro lati

Marcatura “Quantità Limitate” Codice IMDG (3.4)

3.4.13: La marcatura conforme al Capitolo 3.4 del Codice IMDG è accettabile anche per le spedizioni in una catena di trasporto comprendente un percorso marittimo

Quantità Limitate :Disposizione transitoria (1.6.1.18)

L’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione al trasportatore e alla marcatura “LTD QTY” sulle unità di trasporto e sui contenitori saràobbligatoria solo dal 1º Gennaio 2011

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Quantità Esenti (3.5)Sono piccole quantità di merci pericolose da 1 a 30 g o ml per imballaggio interno e da 300 a 1000 g o ml per imballaggio esterno): le quantità sono definite in relazione alla classe e al gruppo di imballaggio

Codice Quantità netta massima per imballaggio interno(g per solidi e ml per liquidi e gas)

Quantità netta massima per imballaggio esterno(g per solidi e ml per liquidi e gas o somma di g e ml per imballaggio in comune)

E0 Trasporto vietato come “Quantità Esente”

E1 30 1000

E2 30 500

E3 30 300

E4 1 500

E5 1 300

Il regime delle “Quantità Esenti” non si applica (E0 Tabella A) a:

- Classi 1; 5.2; 6.2; 7

- Classe 2: etichetta di pericolo 2.1; 2.3; 2.2 + 5.1

- Classe 3: Gruppo di Imballaggio I e pericolo addizionale 6.1 o 8

- Classi 4.1; 4.2; 5.1; 8: Gruppo di Imballaggio I

Quantità Esenti:Esclusioni

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Quantità Esenti:Esenzioni (3.5.1.1 )

Il trasporto delle merci pericolose in “Quantità Esenti” non è soggetto alle disposizione ADR/RID ad eccezione di:

a) Obblighi di formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose (v. Capitolo1.3)

b) Procedure di classificazione e criteri di applicazione del gruppo di imballaggio (v. Parte 2)

c) Specifiche degli imballaggi:4.1.1.1 (buona qualità);4.1.1.2 (nessuna alterazione con altre merci contenute);4.1.1.4 (livello di riempimento atto ad escludere perdite del contenuto e deformazione dell’imballaggio);4.1.1.6 (divieto di imballare nello stesso imballaggio esterno o in grande imballaggio materie diverse che combinandosi possono generare reazioni pericolose)

Quantità Esenti:Imballaggi (3.5.2)

Le merci pericolose in “Quantità Esenti” devono essere contenute in un triplo imballaggio:

a) Imballaggi interni (plastica, vetro, porcellana, terracotta, grés, metallo)b) Imballaggio intermedio (imbottito e capace di contenere la totalità del

contenuto in caso di rottura o perdita)c) Imballaggio esterno, rigido e robusto (legno, cartone o altro materiale

di resistenza equivalente)N.B. Possono essere utilizzati sovraimballaggi che possono anche

contenere colli di merci pericolose o merci non soggette all’ADR

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Quantità Esenti:Prove (3.5.3)

Il collo completo predisposto per il trasporto di merci pericolose in quantitàesenti, vale a dire con gli imballaggi interni riempiti al meno al 95% della loro capacità (materie solide) o al meno al 98% della loro capacità (materie liquide) deve essere capace di sopportare, come dimostrato da prove documentate, senza rottura o perforazione di imballaggio interno e senza perdita significativa di efficacia:

cadute libere da un’altezza di almeno 1,8 m su una superficie orizzontale, piana, rigida e solida

N.B. Per l’esecuzione delle prove, le materie da trasportare nell’imballaggio possono essere sostituite da altre aventi le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc. nel caso di solidi; densità relativa/peso specifico e viscosità nel caso di liquidi)

Quantità Esenti:Numero colli per veicolo o conteniore (3.5.5)

Il numero massimo di colli per ogni veicolo o contenitore non deve superare 1000

Documentazione (3.5.6)

Se un documento o documenti (per esempio bolla di carico, lettera di vettura aerea o lettera di spedizione CMR/CIM) accompagnano merci pericolose in quantità esenti almeno uno di questi documenti deve recare la dicitura merci pericolose in “Quantità Esenti” e l’indicazione del numero dei colli

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Quantità Esenti:Marchio (3.5.4)

* Numero della prima o sola etichetta indicata nella colonna (5) della Tabella A del Capitolo 3.2** Nome dello speditore o destinatario se non compaiono altrove sul colloLo stesso marchio deve essere apposto anche sul “sovraimballaggio” ove non visibile quello presente sui colli contenuti all’interno dello stesso sovraimballaggio

I colli devono riportare il seguente marchio:(dimensioni minime 100 mm x 100 mm)

Materie pericolose per l’ambiente

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Classe 9 - Materie pericolose per l’ambiente (acquatico) (2.2.9)

I criteri di classificazione per le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono basati su:- Tossicità acuta- Bioaccumulazione- Degradazione (biotica e abiotica dei composti organici)- Tossicità cronicaSu tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie:- Tossicità acuta 1- Tossicità cronica 1- Tossicità cronica 2

(Continua…)

CRITERI GHS:Tossicità acuta

Categoria: Acuto 1

Tossicità acuta:

CL50 96h (per pesci)

CE50 48h (per crostacei)

CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)

≤≤≤≤ 1 mg/l e/o

≤≤≤≤ 1 mg/l e/o

≤≤≤≤ 1 mg/l

(Continua…)

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CRITERI GHS: Tossicità cronica

Categoria: Cronico 1

Tossicità acuta:

CL50 96h (per pesci)

CE50 48h (per crostacei)

CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)

≤≤≤≤ 1 mg/l e/o

≤≤≤≤ 1 mg/l e/o

≤≤≤≤ 1 mg/l

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log K ow ≥≥≥≥ 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500)

Categoria: Cronico 2

Tossicità acuta:

CL50 96h (per pesci)

CE50 48h (per crostacei)

CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)

da >1 a ≤≤≤≤ 10 mg/l e/o

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log K ow ≥≥≥≥ 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC sia > 1 mg/l

da >1 a ≤≤≤≤ 10 mg/l e/o

da >1 a ≤≤≤≤ 10 mg/l

Legenda:

• FBC: Fattore di Bioconcentrazione

• CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della risposta massima

• CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita

• Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

• CL50 (50% della concentrazione letale) : Concentrazione di una sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo

di animali

• C(E)L50: CL50 o CE50

• NOEC: Concentrazione senza effetto osservato

• Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)

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CL(E)50 * ≤≤≤≤ 10 mg/l

NOEC > 1 mg/l

CL50 * ≤≤≤≤ 1 mg/l

* Il valore più basso di CL 50 96h, CE50 48h o CEr 50 96h, come appropriato.

RAPIDAMENTE DEGRADABILE

RAPIDAMENTE DEGRADABILE

BIOACCUMULAZIONE BIOACCUMULAZIONE

Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 1

Sostanza pericolosa per l’ambiente:

ACUTO 1

Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 2

Sostanza NON pericolosa per

l’ambiente

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

CRITERI GHS

SI

SI

NO o NON noto

Procedura Classificazione Inquinanti Acquatici ADR 2007 (2.3.5.7) ABROGATA

Determinazione di tossicitàacuta per pesci, dafnia o alghe

CL50* ≤≤≤≤ 1 mg/L

CL50* ≤≤≤≤ 10 mg/L

Sostanza facilmente degradabile

Log Pow ≥≥≥≥ 3,0 (salvo se FBC ≤≤≤≤ 100 determinato sperimentalmente)

Inquinante acquatico Non Inquinante acquatico

si

si

si

si

no

no

no

no

* valore più basso di CL 50 (96 ore), CE50 (48 ore), CI50 (72 ore)FBC = fattore di bioconcentrazione

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Materie pericolose per l’ambiente acquatico:Criteri di classificazione delle miscele

(2.2.9.1.10.4)

Per le miscele, i criteri di classificazione sono basati su un approccio graduale che prevede:-Applicazione diretta dei criteri delle sostanze (se i dati sono disponibili);- Applicazione dei principi di estrapolazione (principi ponte);- Applicazione del metodo della somma dei componenti;- Applicazione della formula di additività.

(Continua…)

CLASSIFICARE la miscela in funzionedella tossicità acuta/cronica (vedere 2.2.9.1.10.4.3)

Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare ipericoli?

Applicare i principi di estrapolazione (vedere2.2.9.1.10.4.4)

CLASSIFICARE la miscela in funzionedella tossicità acuta/cronica

Per tutti i componenti rilevanti,esistono dati di tossicità per l’ambiente acquatico o datirelativi alla classificazione?

Applicare il metodo della somma dei componenti (vedereda 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4)utilizzando:

• La percentuale di tutti i componenticlassificati come “tossici cronici”

• La percentuale dei componenticlassificati come “tossici acuti”

• La percentuale dei componenti per i quali esistono dati ditossicità acuta: applicare la formula di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire laC(E)L50 ottenuta nella categoria appropriata di tossicità acuta

CLASSIFICARE la miscela in funzionedella tossicità acuta/cronica

Utilizzare le informazionidisponibili sui pericoli dei componenti conosciuti

Applicare il metodo della somma dei componenti e la formula di additività(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5

CLASSIFICARE la miscela in funzionedella tossicità acuta/cronica

No Sì

No

Classificazione miscele in funzione della loro toss icità acuta o cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21)

Sono disponibili per la miscela dati sperimentali s ulla tossicità per l’ambiente acquatico

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Classificazione miscela quando esistono dati (2.2.9.1.10.4.3)

Se la tossicità della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata sperimentalmente, la miscela può essere classificata secondo i criteri adottati per le sostanze, ma soltanto per la tossicità acuta.Biodegradazione e bioaccumulazione sono parametri utilizzati ai fini della classificazione cronica che pertanto può essere assegnata soltanto utilizzando i bridging principles o metodi di calcolo.Se si dispone di dati sperimentali relativi alla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela come tale, si devono utilizzare questi dati come pure le informazioni concernenti la classificazione dei componenti nelle categorie di tossicità cronica, al fine di completare la classificazione della miscela. Quando anche dati di tossicità cronica a lungo termine (NOEC) sono disponibili, essi devono essere utilizzati in aggiunta.

a)C(E)L50 (CE50 o CL50) della miscela provata ≤ 1 mg/l e NOEC della miscela provata ≤ 1,0 mg/l o sconosciuta:-classificare la miscela nella Categoria di tossicità acuta 1;-applicare il metodo della somma dei componenti classificati per la classificazione cronica (Categoria 1, 2 o nessuna Categoria);

b) C(E)L50 della miscela provata ≤ 1 mg/l e NOEC della miscela provata > 1,0 mg/l:-classificare la miscela nella Categoria di tossicità acuta 1;-applicare il metodo della somma dei componenti classificati per la classificazione cronica di Categoria 1. Se la miscela non è classificata cronica di Categoria 1, non è necessario classificarla per la tossicità cronica;

(Continua…)

c) C(E)L50 della miscela provata > 1 mg/l e NOEC della miscela provata ≤ 1 mg/l o sconosciuta:

- non è necessario classificare la miscela per la tossicità acuta;- applicare il metodo della somma dei componenti per la classificazione

cronica o nessuna necessità di classificazione.d) C(E)L50 della miscela provata > 1 mg/l o superiore alla solubilità

nell’acqua e NOEC della miscela provata > 1 mg/l:- non è necessario classificare la miscela per la tossicità acuta o

cronica.

(Continua…)

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Classificazione miscela per estrapolazione (2.2.9.1 .10.4.4)Principi Ponte

Diluizionese la miscela risulta dalla diluizione di un’altra miscela classificata o dalla diluizione con un componente di una Categoria di tossicità acquatica inferiore o uguale a quella del componente originale meno tossico, la miscela saràclassificata come equivalente alla miscela o sostanza di origine;

=Miscela A(testata)

+ Miscela o Sostanza B(classificazione nota)

Miscela di A+B (=C)(non testata)

(Continua…)

=A + B = C

• Se “B” è acqua o una sostanza totalmente non tossica, la classificazione di “C” può essere calcolata:- p.es. se CL50 di “A” è 6 mg/l (Acuta 2) ed è diluita due volte con l’acqua, la tossicità di “C” è stimata essere 12 mg/l (Acuta 3)

• Se “B” è classificato ma ha una classificazione di pericolo inferiore al componente meno tossico di “A”, “C” può essere classificato come “A”:- p.es. se CL50 di “B” è 15 mg/l (Acuta 3) e il componente meno tossico di “A” ha un CL50 di 6 mg/l (Acuta 2), “C” può essere classificato come Acuta 2

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ConcentrazioneSe un componente caratterizza una miscela come Acuta 1 o Cronica 1 e quel componente è concentrato, la nuova miscela sarà anch’essa classificata come Acuta 1 o Cronica 1;

Concentrazione di miscele appartenenti alla Categor ie di classificazione più severe (cronica 1 e acuta 1)Se la miscela è classificata come cronica 1 e/o acuta 1 e se aumenta la concentrazione dei componenti appartenenti a queste Categorie di tossicità, la miscela più concentrata assume la stessa categoria di classificazione della miscela di origine, senza prove supplementari;

Lotto di fabbricazione (batch)La classificazione di due “batch” di prodotto dello stesso fabbricante si assume sia la stessa, a meno che vi sia ragione per credere che variazioni (in, per esempio, alimentazione, processo di fabbricazione) abbiano influenzato la classificazione.

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InterpolazioneSe la miscela C contiene gli stessi componenti delle miscele A & B, in quantità intermedie tra quelli in A & B, e se le miscele A & B hanno la stessa classificazione, la miscela C avràanch’essa la stessa classificazione;

(Continua…)

Miscela AAcuta 1

90% 10%

Miscela BAcuta 1

30% 70%

Miscela CAcuta 1 (per interpolazione)

60% 40%

Miscele essenzialmente simili• Se due miscele differiscono in un componente ma per il resto hanno la stessa composizione e se i componenti che differiscono hanno la stessa classificazione, si assume che le due miscele abbiano la stessa classificazione.

• Cosi’, se la tossicità di una delle miscele è stata testata e una classificazione è derivata, si può assumere che la classificazione della seconda miscela sia la stessa della prima.

Miscela ATestata (Acuta 1)

Componente p, 10%Componente j, 80%

Componente n, 10%

Miscela BNon testata

Componente p, 10%Componente j, 80%

Componente m, 10%

Se il componente “m” ha la stessa classificazione del componente “n”, la miscela B dovrebbe essere Acuta 1, come la miscela A.Se la tossicità di “m” ed “n” differisce il principio ponte non è applicabile.

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Classificazione miscela per sommatoria dei componen ti (2.2.9.10.4.5.1)

La classificazione di una miscela deve basarsi sulla somma delle concentrazioni dei suoi componenti classificati.Si sommano le concentrazioni dei diversi componenti (una somma “pesata” con un coefficiente che varia in relazione alla categoria e, per i componenti molto tossici, in relazione al valore di C(E)L50 e si verifica quindi se la somma è maggiore ad un certo valore.

Se Se Se Se Σ componenti classificati comecomponenti classificati comecomponenti classificati comecomponenti classificati come La miscela La miscela La miscela La miscela èèèèclassificata comeclassificata comeclassificata comeclassificata come

Acuta 1 > 25% Acuta 1

(10 x Acuta 1) + Acuta 2 > 25% Acuta 2

(100 x Acuta 1) + (10 x Acuta 2) + Acuta 3 > 25% Acuta 3

Formula SommatoriaClassificazione Acuta

(tutti i componenti con tossicità > 0,1 mg/l)

Se Σ componenti classificati come La miscela èclassificata come

Acuta 1 x M* > 25% Acuta 1

(M x 10 x Acuta 1) + Acuta 2 > 25% Acuta 2

(M x 100 x Acuta 1) + (10 x Acuta 2) + Acuta 3 > 25% Acuta 3

Formula SommatoriaClassificazione Acuta

(alcuni componenti con tossicità ≤ 0,1 mg/l)

(*) M è il fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1 mg/l, E’ calcolato separatamente per ogni componente di Tossicità Acuta 1

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Se Σ componenti classificati come La miscela èclassificata come

Cronica 1 x M* > 25% Cronica 1

(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 > 25% Cronica 2

(M x 100 x Cronica 1) + (10 x Cronica 2) + Cronica 3 > 25% Cronica 3

Cronica 1 + Cronica 2 + Cronica 3 + Cronica 4 > 25% Cronica 4

Formula SommatoriaClassificazione Cronica

(*) M è il fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1 mg/l, E’ calcolato separatamente per ogni componente di Tossicità Acuta 1

Se la miscela non è classificata nella Categoria di Tossicità Cronica 1, si considera la Categoria Cronica 2. Se il calcolo conduce ad una classificazione della miscela nella Categoria Cronica 2, il processo di classificazione, ai fini del trasporto, è concluso.

Tabella fattori moltiplicatori “M” per componenti mo lto tossici delle miscele (2.2.9.1.10.4.6.4)

C(E)L50 Fattore moltiplicatore (M)

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 1

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 10

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 100

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 1000

0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 10000

La serie continua a ritmo di un fattore divisore 10 per intervallo

Per esempio componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche:• Concentrazione 10%• C(E)L50 > 0,01 ma < 0,110 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) ≥ 25%

Miscela di Categoria di Tossicità Acuta 1

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Esempi di calcolo con formula sommatoria

Componente Classificazione C(E)L50

(mg/l)Concentrazione(% peso)

Fattore M

G Acuta 1 0,003 0,009 100

H Acuta 3, Cronica 3

n/r* 10 -

J No classificazione

n/r 80,991 -

K Acuta 2 n/r 5 -

L Acuta 1, Cronica 1

0,4 4 1

(*) n/r: non rilevante ai fini della sommatoria

(Continua…)

Analisi Tossicità Acuta

Comp.te Class.ne C(E)L50

(mg/l)

Conc.ne

(% peso)

Fattore M

G Acuta 1 0,003 0,009 100

H Acuta 3, Cronica 3

n/r* 10 -

J No class.ne

n/r 80,991 -

K Acuta 2 n/r 5 -

L Acuta 1, Cronica 1

0,4 4 1

• Classificazione Acuta- Σ (M x Acuta 1) = (100 x 0,009) + (1 x 4) = 4,9, che è inferiore al 25%: pertanto Acuta 1 non si applica- Σ (10 x (Σ (M x Acuta 1)) + Acuta 2 =(10 x 4,9) + 5 = 54% che è > 25%: pertanto Acuta 2 si applica- applicandosi Acuta 2 non ènecessario analizzare per Acuta 3

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Analisi Tossicità Cronica

Comp.te Class.ne C(E)L50

(mg/l)

Conc.ne

(% peso)

Fattore M

G Acuta 1 0,003 0,009 100

H Acuta 3, Cronica 3

n/r* 10 -

J No class.ne

n/r 80,991 -

K Acuta 2 n/r 5 -

L Acuta 1, Cronica 1

0,4 4 1

• Classificazione Cronica- Σ (M x Cronica 1) = 1 x 4 = 4, che è inferiore al 25%: pertanto Cronica 1 non si applica- Σ (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 =(1 x 10 x 4) + 0 = 40% che è > 25%: pertanto Cronica 2 si applica- applicandosi Cronica 2 non ènecessario analizzare per Cronica 3

ConclusioniLa classificazione finale è Acuta 2 e Cronica 2 e perciò la miscela è classificata “Materia pericolosa per l’ambiente” anche ai fini del trasporto.

Classificazione miscela con Formula Additività(2.2.9.1.10.4.5.2)

Nel caso di miscele con componenti classificati (Categoria di tossicità Acuta 1 e/o Cronica 1-2) e componenti di cui si dispongono adeguati dati di tossicità ma che non sono stati classificati, deve essere utilizzata la formula dell’additività. La tossicità derivata dalla formula dell’Additività deve essere utilizzata per definire una classificazione per tali componenti che è poi utilizzata nel metodo della sommatoria.

Σ Ci C(E)L50m

Ci

C(E)L50i

=

dove:Ci = concentrazione del componente i (percentuale in peso)C(E)L50i = CL50 o CE50 del componente i (mg/l)n = numero dei componenti, con i che varia da 1 ad n, con adeguati dati di tossicità, ma non utilizzatiC(E)L50m = C(E)L50 della frazione della miscela costituita da componenti di cui sono disponibili dati sperimentali che non sono stati utilizzati nella classificazione

Σn

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Classificazione miscele di componenti per i quali n on ci sono informazioni (2.2.9.1.10.4.6.5)

In assenza di informazioni utili sulla tossicità acuta e /o cronica per l’ambiente acquatico di uno o più componenti significativi, la miscela non può essere classificata in modo definitivo in un Categoria di pericolo. La miscela deve essere classificata sulla base dei soli componenti noti e recare la dichiarazione addizionale:

“X% della miscela è costituita da componenti la cui tossicità per l’ambiente acquatico è sconosciuta”

In alternativa alle disposizioni dell’ADR 2009, relativamente alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose per l’ambiente in conformità ai criteri del GHS, le sostanze a cui non siano attribuibili le Classi da 1 a 8 sono di Classe 9 con l’assegnazione dei numeri UN 3082 (sostanze pericolose per l’ambiente, liquide) o UN 3077 (sostanza pericolose per l’ambiente, solide) se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi della Direttiva 67/548/CE (sostanze ) e successivi emendamenti con il simbolo “N” e le frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53”.

Le soluzioni e miscele sono a loro volta “pericolose per l’ambiente” di Classe 9 e identificate con il numero UN 3082 (liquidi) o UN 3077 (solidi), purché non rientranti nelle Classi da 1 a 8, se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi della Direttiva 1999/45/CE (preparati ) e successivi emendamenti con l’assegnazione del simbolo “N” e delle frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53” di cui alle relative percentuali in termini di concentrazione totale in peso delle sostanze presenti nel formulato.

Classificazione CE materie pericolose per l’ambient e (2.2.9.1.10.5.2)

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Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lung o termine

(Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008)

Classificazione del preparatoClassificazione della sostanza

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

Cfr. Tabella 1b

2,5% ≤≤≤≤ Cn < 25%Cn ≥≥≥≥ 25%

Cn ≥≥≥≥ 25%

Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b

(Continua…)

Tabella 1a

N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro classificazione per il trasporto

Tossicit à acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico

Valore CL50 o CE50(“C(E)L50”) della sostanza classificata come N. R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,025% ≤ Cn ≤

0,25%

0,001 < C(E)L50 ≤

0,01Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn ≤

0,25%0,0025% ≤ Cn ≤

0,025%

0,0001 < C(E)L50 ≤

0,001Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤

0,025%0,00025% ≤ Cn ≤

0,0025%

0,00001 < C(E)L50 ≤

0,0001Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤

0,0025%0,000025% ≤ Cn ≤

0,00025%

Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)

Tabella 1b

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Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza classificata come N. R50 (mg/l)

Classificazione del preparato N, R50

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25%

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5%

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25%

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025%

0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025%

Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)

Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

Simboli di Pericolo e Frasi di Rischio CE

Simbolo di Pericolo: N(v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006)

Pericoloso per l’ambiente

Frasi di rischio:(v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006):

• R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

• R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

• R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

• R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici

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Numeri UN di identificazione delle materie pericolose per l’ambiente

Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del numero:

- UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.”

- UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.”

Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente”(5.2.1.8.3)

IMBALLAGGIIl marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN.Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti imballaggi interni con:- contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o- contenuto ≤ 5 kg per i solidi.

Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi , il marchio deve essere posizionato su due lati opposti.

CISTERNEIl marchio deve avere dimensioni 250x250 mm.Deve essere posizionato:- sui quattro lati dei contenitori , contenitori-cisterna , CGEM e cisterne mobili ;- sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna , veicoli per il trasporto alla rinfusa , veicoli batteria , MEMU e veicoli con cisterne smontabili .

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Marcatura ed EtichettaturaIl marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza:

- per esempio “solido infiammabile, inorganico n.a.s.” (Classe 4.1 , UN 3178), pericoloso per l’ambiente

Etichetta (mod. n.4.1) Marchio (pericoloso per l’ambiente)

- per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s. ” (Classe 9, UN 3082)

Etichetta (mod. n.9) Marchio (pericoloso per l’ambiente)Le sostanze delle Classi da 1 a 9, diverse da quelle a cui sono stati assegnati i numeri UN 3077 o 3082, possono ancora essere trasportate fino al 31 dicembre 2010 in deroga alle disposizioni che si applicano alle “materie pericolose per l’ambiente” (v. 1.6.1.17).

Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche, no n corrosive enon pericolose per l’ambiente , aventi punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad esclusione delle materie contenenti più del 20% di n itrocellulosa), imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono sottoposte alle disposizioni ADR se, durante la pro va di separazione del solvente (vedere Manuale delle prove e dei crit eri, terza parte, sottosezione 32.5.1), l’altezza dello strato separa to di solvente èinferiore al 3% dell’altezza totale, e se le materi e a 23 °C hanno, nella coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un f oro di 6 mm di diametro, un tempo di scorrimento:

a) di almeno 60 secondi, oppure

b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60% di materie della classe 3.

Regimi di esclusione dall’ADR:Classe 3 – Liquidi infiammabili (2.2.3.1.5)

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Disposizioni speciali di imballaggio “PP1”(4.1.4.1)

Relativamente ai numeri UN 1133 (adesivi infiammabili), 1210 (inchiostri da stampa e affini, infiammabili), 1263 (pitture e affini, infiammabili) e 1866 (resine in soluzione infiammabili) ed agli adesivi , inchiostri da stampa e affini , pitture e affini e resine in soluzione identificati con il nu mero UN 3082 , per le materie dei gruppi di imballaggio II e III, in quantità non superiore a 5 litri per imballaggio, possono essere utilizzati imballaggi metallici o di plastica che non soddisfano le prove di omologazione del capitolo 6.1 se trasportate:a) in carichi palettizzati, in palette box o in altri dispositivi di carico unitari, p.es.imballaggi individuali sistemati o impilati su una paletta e assemblati mediante cinghie, coperture termoretraibili o estensibili o mediante altro metodo appropriato;b) Come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa netta massima èdi 40 kg.

Nota:l’estensione della Disposizione speciale PP1, originariamente limitata agli adesivi, inchiostri da stampa, pitture e resine in soluzione della Classe 3, alle stesse materie pericolose per l’ambiente della Classe 9, era già stata anticipata con l’Accordo multilaterale di deroga M 186 attivato dal Belgio in data 19 aprile 2007 e sottoscritto dall’Italia il 12 febbraio 2008

Etichettatura, pannellatura econtrassegnatura veicoli e

contenitori

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Etichette (5.2.2.2.1)

Le etichette devono soddisfare le disposizioni ed essere conformi, per colore, simboli e forma generale, ai modelli di etichette mostrati al 5.2.2.2.2

Possono ugualmente essere accettati i modelli corrispondenti ad altri modi di trasporto, presentanti variazioni minori che non ne alterano il significato

ETICHETTE DI PERICOLO

MOD. N. 1 MOD. N. 1.4 MOD. N. 1.5 MOD. N. 1.6 MOD. N. 2.1 MOD. N. 2.1 MOD. N. 2.2

MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.3 MOD. N. 3 MOD. N. 3 MOD. N. 4.1 MOD. N. 4.2 MOD. N. 4.3

5.2

MOD. N. 4.3 MOD. N. 5.1

MOD. N. 7C MOD. N. 7EMOD. N. 8 MOD. N. 9

MOD. N. 6.1 MOD. N. 6.2 MOD. N. 7A MOD. N. 7BMOD. N. 5.2 MOD. N. 5.2

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Placche e Pannelli ribaltabili

5.3.1.1.6

Quando le placche (grandi etichette) sono apposte su dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati ed assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco, a seguito in particolare di urti o atti non intenzionali, dal loro supporto durante il trasporto

5.3.2.2.5

Quando i pannelli arancio sono apposti su dispositivi a pannelliribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco, a seguito in particolare di urti o atti non intenzionali, dal loro supporto durante il trasporto

Pannelli arancio su contenitori, contenitori cisterna, CGEM e cisterne portatili

(5.3.2.1.5)

L’obbligo, anche sui lati del veicolo dei pannelli arancio figuranti su contenitori, contenitori cisterna, CGEM e cisterne portatili quando non sono visibili all’esterno del veicolo, non si applica nel caso di veicoli coperti o tendonati, trasportanti cisterne di capacità massima di 3000 litri

Nota:Questa esenzione era già stata anticipata con l’Accordo multilaterale di deroga M 189 attivato dalla Germania in data dicembre 2007 e sottoscritto dall’Italia il 12 febbraio 2008

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(etichetta 25x25 cm) (pannello 40x30 cm) (pannello numerato 40x30 cm)

Davanti e dietro sul veicolo

Sui due lati del contenitore-cisterna, contenitore per la rinfusa, CGEM, cisterna mobile o cisterna per il trasporto alla rinfusa(se non sono visibili all’esterno del veicolo, analoghi pannelli vanno apposti anche sui lati del veicolo) (4)

Sui quattro lati del contenitore-cisterna, contenitore per la rinfusa, CGEM, cisterna mobile o cisterna per il trasporto alla rinfusa (se non sono visibili, analoghe etichette vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo).

Sui due lati in corrispondenza di ciascun comparto e, una di ogni tipo, su entrambe le estremità (se non sono visibili, analoghe etichette vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo)

TRASPORTO DI UNA SOLA MATERIA PERICOLOSA (LIQUIDO O GAS O POLVERE/GRANULI) IN

CONTENITORE-CISTERNA, CONTENITORE PER LA RINFUSA, CGEM, CISTERNA-MOBILE, CISTERNE

PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA

TRASPORTO DI MATERIE PERICOLOSE DIVERSE IN CONTENITORE-CISTERNA, CISTERNA PORTATILE A

COMPARTI MULTIPLI

Su due lati per ciascun compartimento del contenitore-cisterna

(se non sono visibili all’esterno del veicolo, analoghi pannelli vanno apposti anche sui lati del veicolo) (4)

Davanti e dietro sul veicolo

331266

(4) L’obbligo, anche sui lati del veicolo dei panne lli arancio figuranti sui contenitori, contenitori cisterna, CGEM e cisterne portatili quando non sono visibili all’esterno del veicolo, non si appli ca nel caso di veicoli coperti o tendonati, trasport anti cisterne di capacità massima di 3000 litri

Pannelli arancio numerati per il trasporto di una sola materia pericolosa (5.3.2.1.6)

Nel caso di contenitori, contenitori-cisterna, cisterne mobili, CGEM, veicoli-batteria, veicoli-cisterna trasportanti una sola materia pericolosa e nessuna materia non pericolosa, non sono richiesti i pannelli arancio numerati del veicolo quando essi sono apposti avanti e dietro l’unità di trasporto, su un piano verticale.

N.B. per le MEMU i pannelli arancio numerati si applicano soltanto alle cisterne con capacità uguale o superiore a 1000 litri e ai contenitori per il trasporto alla rinfusa

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Numeri e lettere intercambiabili sui pannelli (5.3.2.2.2)

Le cifre e le lettere intercambiabili sui pannelli, che identificano il numero del pericolo e il numero ONU, devono rimanere al loro posto, quale che sia l’orientazione del veicolo

Numeri di identificazione del pericolo (5.3.2.3.2)

Numero Pericolo ADR 2007 ADR 2009

423

X423

X432

materia solida che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

materia solida che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solidaautoriscaldante che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

materia solida che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

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Unità fumigata

Disposizioni speciali per veicoli, contenitori e cisterne fumigati (5.5.2)

Un segnale di attenzione deve essere messo su ogni veicolo o contenitore che ha subito un trattamento di fumigazione in posizione tale da risultare facilmente visibile alle persone che si apprestano ad accedere all’interno del veicolo, contenitore o cisterna.

Il segnale di attenzione deve rimanere sul veicolo, contenitore o cisterna fino a quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Il veicolo, contenitore o cisterna, che ha subito un trattamento di fumigazione, èstato ventilato per eliminare concentrazioni nocive del gas fumigante;

b) Le merci o materiali, che sono stati sottoposti a fumigazione, sono stati scaricati

Segnale di avvertenza “Fumigazione”

PERICOLO

QUESTA UNITA’ E’ SOTTO FUMIGAZIONECON (nome del fumigante*) APPLICATO IL(data*)(ora*)VENTILATA IL (data*)

NON ENTRARE

Non meno di 300 mm

Non

men

o di

250

mm

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Documento di Trasporto

(a) Numero di identificazione UN , preceduto dalle lettere UN;(b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi, ove richiesto, con il nome tecnico);(c) - Codice di classificazione (v. colonna “3b” della Tabella A del capitolo 3.2) per le sostanze e articoli esplosivi di Classe 1;- Se nella colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 figurano numeri dei modelli di etichette diversi da 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri devono seguire tra parentesi il codice di classificazione;Nota: per i materiali radioattivi v. 5.4.1.2.5 e per quelli presentanti un rischio secondario, v. ugualmente la disposizione speciale 172;- Numero/i identificativo/i del modello/i di etichett a/e di pericolo , indicando entro parentesi quello/i relativo/i alle etichette di pericolo secondario (v. colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 o come da disposizione speciale in colonna “6”), per le materie e oggetti delle altre classi;(d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato), eventualmente preceduto dalle lettere “G.I.” e, in regime internazionale, “P.G” ;(e) Numero e descrizione dei colli . I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo: p.es. una cassa (4G) (*);

* Contrariamente a quanto riportato nella circolare D.G. n. 160 del 12.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, già con l’ADR 2007 non era più ammesso procedere alla descrizione dei colli (imballaggi, grandi recipienti per la rinfusa e grandi imballaggi) facendo semplice riferimento al loro codice di marcatura identificativa.

(Continua…)

INDICAZIONI DOCUMENTO DI TRASPORTO (5.4.1.1.1)

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(f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con riferimento a 1.1.3.6;Nota 1: nel caso in cui si applichi 1.1.3.6, la quantità totale deve essere indicata conformemente a 1.1.3.6.3Nota 2: per le merci pericolose contenute in macchi nari o equipaggiamenti specificati nell’ADR, la quantità indicata deve essere la quantità totale dell e merci pericolose contenute all’interno, espressa in kg o litri come appropriato(g) Nome e indirizzo dello speditore ;(h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i ;(i ) Dichiarazione, ove prevista da accordi special i;(j) (riservato);(k) Codice di restrizione in galleria , se del caso, come da colonna (15) della Tabella A del Capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi. Non è necessario indicare il codice di restrizione in galleria nel documento di trasporto quando si sappia da prima che il trasporto non passerà in una galleria soggetta a restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose.Locazione e sequenza relative agli elementi di informazione richiesti nel documento di trasporto sono opzionali ad esclusione di (a), (b), (c), (d) e (k) che devono rispettare l’ordine di cui sopra ((a), (b), (c), (d), (k)) senza interposizione di altra informazione, salvo quanto previsto dall’ADR.Esempi di descrizione delle merci pericolose:

“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I, (C/D)” o“UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.

Le informazioni richieste sul documento di trasporto devono essere leggibili.L’uso di lettere maiuscole o minuscole, ad eccezion e di quanto prescritto al 5.4.1.1.1 (k) per indicar e le informazioni richieste nel documento di trasport o, può essere liberamente scelto.N.B.: nei trasporti intermodali comportanti un trasporto marittimo o aereo, ai fini del trasporto stradale ove si utilizzi un unico documento di trasporto conforme al Codice IMDG (mare) o alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo) esso deve comunque riportare il “codice di restrizione in galleria” .

Categorizzazione delle gallerie stradali (1.9.5.2)(5 Categorie)

CATEGORIA ANessuna restrizione per il trasporto di merci pericolose.

CATEGORIA BRestrizione per le merci pericolose che possono provocare una forte esplosione;Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1

Merci pericolose di:

Classe 1 Gruppi di compatibilità A e L

Classe 3 Codice di classificazione D (N. ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379)

Classe 4.1 Codici di classificazione D e DT; e Sostanze autoreattive, tipo B (N. ONU 3221, 3222, 3231 e 3232)

Classe 5.2 Perossidi organici, tipo B (N. ONU 3101, 3102, 3111 e 3112)

Quando la massa netta totale esplosiva per unità di trasporto è maggiore di 1000 kg:

Classe 1 Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei Gruppi di compatibilità A e L)

Quando trasportate in cisterne:

Classe 2 Codici di classificazione F, TF e TFC

Classe 4.2 Gruppo di Imballaggio I

Classe 4.3 Gruppo di Imballaggio I

Classe 5.1 Gruppo di Imballaggio I1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrins eche delle merci, il tipo di contenimento e la quan tità trasportata. (Continua…)

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CATEGORIA C

Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte o un grave rilascio tossico;Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1:- Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria B, e- Le seguenti merci pericolose:

Merci pericolose di:

Classe 1 Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei Gruppi d i compatibilità A e L); e Divisione 1.3 (Gruppi di compatibilità H e J )

Classe 7 N. ONU 2977 e 2978

Quando la massa netta totale esplosiva per unità di trasporto è maggiore di 5000 kg:

Classe 1 Divisioni 1.3 (Gruppi di compatibilità C e G)

Quando trasportate in cisterne:

Classe 2 Codici di classificazione 2A, 2O, 3A, 3O e Codici di classificazione T, TC, TO e TOC

Classe 3 Gruppo di Imballaggio I e Codici di classificazione FC, FT1, FT2 e FTC

Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio I

Classe 8 Gruppo di Imballaggio I e Codice di classificazione CT1, CFT e COT

1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinsec he delle merci, il tipo di contenimento e la quanti tà trasportata. (Continua…)

CATEGORIA D

Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte o un grave rilascio tossico o un vasto incendio;Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1:- Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria C, e- Le seguenti merci pericolose:

Merci pericolose di:

Classe 1 Divisione 1.3 (Gruppi di compatibilità C e G )

Classe 2 Codici di classificazione F, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC

Classe 4.1 Sostanze autoreattive, tipo C, D, E e F; e N. ONU 2956, 3241, 3242 e 3251

Classe 5.2 Perossidi organici, tipo C, D, E e F

Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio I per Codici di cla ssificazione TF1 e TFC; e Materie tossiche per inalazione (N. ONU da 3381 a 3390)

Classe 8 Gruppo di Imballaggio I per i Codici di cla ssificazione CT1, CFT e COT

Classe 9 Codici di classificazione M9 e M10

Quando trasportate in contenitori per la rinfusa o in cisterne:

Classe 3

Classe 4.2 Gruppo di Imballaggio II

Classe 4.3 Gruppo di Imballaggio II

Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio II; eGruppo di imballaggio III per il Codice di classifi cazione TF2

Classe 8 Gruppo di Imballaggio I per Codici di class ificazione CF1, CFT e CW1; e Gruppo di imballaggio II per i Codici di classificazione CF1 e CFT

Classe 9 Codici di classificazione M2 e M3

1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrins eche delle merci, il tipo di contenimento e la quan tità trasportata. (Continua…)

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• UN 2919 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, non fissile o fissile esente);

• UN 3291 (rifiuto ospedaliero non specifico, n.a.s. o rifiuto (bio)medicale, n.a.s. o rifiuto medicale regolamentato, n.a.s.);

• UN 3331 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, fissile);

• UN 3359 (unità fumigata);

• UN 3373 (materia biologica, categoria B).

CATEGORIA E

Restrizione per tutte le merci pericolose ad eccezione dei seguenti Numeri ONU:

Restrizioni di transito in galleria di unità di tras porto di merci pericolose (Tabella 8.6.4 )

ADR 2007Codice di restrizione dell’insieme del carico dell’unità di trasporto

Restrizione

B Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E

B1000C Transito vietato nelle gallerie di Categoria B quando la massa netta totale di esplosivo per unità di trasporto è maggiore di 1000 kg;Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E

B1D Transito vietato nelle gallerie di Categoria B e C quando trasportate in cisterne;Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

B1E Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C e D quando trasportate in cisterne;Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

C Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E

C5000D Transito vietato nelle gallerie di Categoria C quando la massa netta totale di esplosivo per unità di trasporto è maggiore di 5000 kg;Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

C1D Transito vietato nelle gallerie di Categoria C q uando trasportate in cisterne;Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

C1E Transito vietato nelle gallerie di Categoria C e D quando trasportate in cisterne;Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

D Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

D1E Transito vietato nelle gallerie di Categoria D q uando trasportate in contenitori per la rinfusa o in cist erne;Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

E Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

- Transito consentito in tutte le gallerie (per UN 2 919 e 3331, vedere anche 8.6.3.1)

ADR 2009Codice di restrizione dell’insieme del carico dell’unità di trasporto

Restrizione

B Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E

B1000C Trasporto dove la massa totale netta di esplo sivo per unitàdi trasporto- supera 1000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E- non supera 1000 kg: Transito vietato nelle galleri e di Categoria C, D e E

B/D Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle ga llerie di Categoria B, C, D e E;Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

B/E Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle ga llerie di Categoria B, C, D e E;

C Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E

C5000D Trasporto dove la massa totale netta di esplo sivo per unitàdi trasporto- supera 5000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E- non supera 5000 kg: Transito vietato nelle galleri e di Categoria D e E

C/D Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle ga llerie di Categoria C, D e E;Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

C/E Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle ga llerie di Categoria C, D e E;Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

D Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E

D/E Trasporto alla rinfusa o in cisterna: Transito v ietato nelle gallerie di Categoria D e E;Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

E Transito vietato nelle gallerie di Categoria E

- Transito consentito in tutte le gallerie (per UN 2 919 e 3331, vedere anche 8.6.3.1)

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Rifiuti (5.4.1.1.3)� Il riferimento al Codice di restrizione in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto anche nel caso dei rifiuti:“RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II, (C/D)”“RIFIUTO, UN 1993, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TO LUENE E ALCOL ETILICO), 3, II, (C/D)”

� Se è applicata la disposizione enunciata in 2.1.3.5.5 relativa ai rifiuti la seguente indicazione deve essere aggiunta alla designazione ufficiale:“RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5”Per esempio: “UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S . 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5”

N.B. Non è necessario aggiungere il nome tecnico di cui alla disposizione speciale 274 del Capitolo 3.32.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all’ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II.Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per “default” secondo l’ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3, sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3 menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietàesplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2.

(*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva 91/689/CEE

Quantità limitate per unità di trasporto

Soppressa la sottosezione 5.4.1.1.10 che richiedeva l’integrazione del documento di trasporto con la dicitura:

“Quantità non superiori ai limiti di esenzione presc ritti al 1.1.3.6”

Soppresse anche le sottosezioni 5.4.1.10.1.e 5.4.1.10.2

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Cisterne vuote, non bonificate (5.4.1.1.6.4)

Per il trasporto di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, veicoli-batteria, contenitori-cisterna, cassemobili-cisterna e CGEM nelle condizioni di 4.3.2.4.4, integrare il documento di trasporto con la dicitura:

“TRASPORTO SECONDO 4.3.2.4.4”

4.3.2.4.4 Le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili, i veicoli-batteria, le cassemobili-cisterna, i contenitori cisterna e i CGEM, vuoti, non bonificati, possono ugualmente circolare dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 per le prove periodiche (6 anni per cisterne fisse, cisterne smontabili e veicoli-batteria; 5 anni per contenitori-cisterna, cassemobili-cisterna e CGEM relativamente alle ispezioni periodiche) e al 6.8.2.4.3 per le ispezioni intermedie (3 anni per cisterne fisse, cisterne smontabili e veicoli batteria; 2,5 anni per contenitori-cisterna, cassemobili e GGEM) per essere sottoposti ai suddetti controlli .

Trasporto di IBC o cisterne portatili dopo la data di scadenza

(5.4.1.1.11)Per i trasporti secondo 4.1.2.2 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) o 6.7.4.14.6 (b), integrare il documento di trasporto con la dicitura:• “TRASPORTO SECONDO 4.1.2.2 (b)”• “TRASPORTO SECONDO 6.7.2.19.6 (b)”• “TRASPORTO SECONDO 6.7.3.15.6 (b)”• “TRASPORTO SECONDO 6.7.4.14.6 (b)”

4.1.2.2 (b): trasporto di GIR consentito fino a sei mesi dopo la data di scadenza dell’ultima prova periodica o ispezione periodica per consentire il ritorno delle materie e residui pericolosi destinati a eliminazione o riciclaggio.

6.7.2.19.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica per materie pericolose (Classe 1 e Classi da 3 a 9) destinate a eliminazione o riciclaggio.

6.7.3.15.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica per gas liquefatti non refrigerati destinati a eliminazione o riciclaggio.

6.7.4.14.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica per gas liquefatti refrigerati destinati a eliminazione o riciclaggio.

materie e residui pericolosi

materie pericolose (Classe 1 e Classi da 3 a 9)

gas liquefatti non refrigerati

gas liquefatti refrigerati

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Istruzioni scritte per il conducente

ADR 2007 ADR 20095.4.3.1

In previsione di ogni incidente o emergenza durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente Istruzioni scritte precisanti in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato, o per ogni gruppo di merci presentanti gli stessi pericoli:

a) – denominazione della materia o dell’oggetto o del gruppo di merci;

-classe; e

- numero ONU o, per gruppo di merci, i numeri ONU

b) natura del pericolo delle merci, misure di intervento per il conducente e mezzi di protezione individuale;

c) misure d’ordine generale: p.es. avvertire gli altri utenti della strada e i passanti e chiamare la Polizia e i Vigili del Fuoco

d) misure supplementari di intervento su piccole perdite o spanti per prevenire situazioni più gravi, se ciò non comporta rischi per la persona

5.4.3.1In presenza di ogni incidente o emergenza durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente Istruzioni scritte nel modello specificato in 5.4.3.4 da tenere nella cabina di guida del veicolo e prontamente disponibile.

a) cancellato

b) cancellato

c) cancellato

d) cancellato

Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)

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ADR 2007 ADR 2009

e) misure speciali da adottare per certe merci, se applicabile

f) equipaggiamento necessario per l’attuazione delle misure supplementari e/o specifiche, se applicabile

5.4.3.2Queste Istruzioni devono essere fornite dallospeditore al conducente al più tardi quando le merci pericolose sono caricate sul veicolo. Informazioni sul contenuto di queste Istruzioni devono essere comunicate al trasportatore al piùtardi quando sia stato dato l’ordine di trasporto al fine di permettergli di prendere le misure necessarie per assicurarsi che i dipendenti interessati (conducenti) siano a conoscenza di queste Istruzioni e siano in grado di eseguirle appropriatamente e per assicurare che l’equipaggiamento necessario si trovi a bordo del veicolo.

e) cancellato

f) cancellato

5.4.3.2Queste Istruzioni devono essere fornite daltrasportatore all’equipaggio del veicolo nella lingua(e) che ciascun membro possa leggere e capire prima dell’inizio del viaggio. Il trasportatore deve assicurare che ciascun membro dell’equipaggio del veicolo comprenda e sia in grado di eseguire le Istruzioni appropriatamente.

Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)

ADR 2007 ADR 20095.4.3.3

Lo speditore è responsabile del contenuto di queste Istruzioni. Esse devono essere fornite in una lingua che il conducente (i) che prenda (prendano) in carico le merci pericolose sia (siano) in grado di leggerle e comprenderle e in tutte lelingue dei paesi di origine, transito e destino.

Nel caso di Paesi con più di una lingua ufficiale, l’Autorità Competente deve specificare la lingua ufficiale o le lingue applicabili sull’intero territorio o in ogni regione o parte del territorio.

5.4.3.4Queste Istruzioni devono essere tenute, in posizione prontamente individuabile, nella cabina del conducente.

5.4.3.5Le Istruzioni scritte conformi a questa sezione che non sono applicabili alle merci che sono a bordo del veicolo devono essere tenute separate dai documenti pertinenti in modo da prevenire confusioni.

5.4.3.3Prima dell’inizio del viaggio, i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi sul carico delle merci pericolose e consultare le Istruzioni scritte per dettagli sugli interventi da effettuare nel caso di incidente o emergenza.

5.4.3.4Le Istruzioni scritte devono corrispondere al modello in quattro pagine, relativamente a forma e contenuti.

5.4.3.5cancellato

Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)

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ADR 2007 ADR 20095.4.3.6

Il trasportatore deve assicurare che i conducenti interessati al trasporto del carico siano in grado di comprendere ed eseguire le Istruzioni appropriatamente.

5.4.3.7Nel caso di carichi misti di merci imballate, comprese le merci pericolose che appartengono a differenti gruppi di merci presentanti gli stessi pericoli, le Istruzioni scritte possono limitarsi ad una sola per classe di merci pericolose trasportate a bordo del veicolo. In questo caso nessun nome delle merci o numero ONU deve essere menzionato nelle Istruzioni (*).

5.4.3.8Queste Istruzioni devono essere redatte secondo il seguente modello: Carico; Natura del pericolo; Protezione Individuale; Misure d’ordine generale che deve prendere il conducente; Misure addizionali e/o speciali che deve prendere il conducente; Incendio; Primo Soccorso; Ulteriori informazioni.

(*)L’evidente contraddizione tra 5.4.3.7 e 5.4.3.1, relativamente a nome delle merci e numero ONU, è stata corretta con una nota verbale del WP15 ECE/ONU in occasione della 86° sess ione del 8-12 maggio 2006 a Ginevra

5.4.3.6cancellato (v. 5.4.3.2)

5.4.3.7cancellato

5.4.3.8cancellato (v. 5.4.3.4)

Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1

Provvedimenti da adottare in situazioni di incident e o di emergenza

In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i membri dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo:

-attivare il sistema di frenatura, spegnere il motore e sconnettere la batteria attivando lo stacca batteria, ove presente;

-evitare ogni sorgente di accensione; in particolare non fumare e non attivare alcuna apparecchiatura elettrica;

-informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni possibile sull’incidente e sulle materie coinvolte;

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- indossare l’indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i segnali di avvertimento autoportanti;

- tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione delle squadre di emergenza;

- non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare fumi, polveri e vapori;

- quando sia appropriato e senza pericolo, usare gli estintori per spegnere principi di incendio dei pneumatici, dei freni e del vano motore;

- non affrontare gli incendi della zona carico;

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1

- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare l’equipaggiamento di bordo per prevenire dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per contenere le perdite;

- allontanarsi dal luogo dell’incidente, chiedere alle persone di allontanarsi e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza;

- dopo l’uso, rimuovere gli indumenti e i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza.

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1

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Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti

Etichette e targhe di pericolo Caratteristiche di pericolosità Ulteriori istruzioni

(1) (2) (3)

Materie e oggetti esplosivi Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione di massa; proiezione di frammenti; fuoco o flusso di calore intensi; produzione di luce intensa; rumori o fumi intensi.

Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore.

Mettersi al riparo ma stare lontano dalle finestre.

Sostanze e articoli esplosivi Basso rischio di esplosione e di incendio. Mettersi al riparo.

Gas infiammabili Rischio di incendio.

Rischio di esplosione.

Possono essere sotto pressione.

Rischio di asfissia.

Possono causare ustioni e/o congelamento.

I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

1 1.5 1.6

1.4

2.1

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2

Gas non infiammabili e non tossici Rischio di asfissia.

Possono essere sotto pressione.

Possono causare congelamento.

I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

Gas tossici

2.3

Rischio di intossicazione.

Possono essere sotto pressione.

Possono causare ustioni e/o congelamento.

I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Usare la maschera di evacuazione di emergenza.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

Liquidi infiammabili

3

Rischio di incendio.

Rischio di esplosione.

I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Mettersi al riparo.

Tenersi fuori da zone basse.

Evitare che sostanze fuoriuscite possano raggiungere ambienti acquatici o sistemi fognari.

Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati

4.1

Rischio di incendio. Infiammabili o combustibili possono incendiarsi per calore, scintille o fiamme.

Possono contenere materie autoreattive che possono subire una decomposizione esotermica se viene fornito calore, se in contatto con altre sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò puòcomportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili.

I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Prevenire la dispersione delle sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari.

2.2

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2

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Materie soggette a combustione spontanea

4.2

Rischio di accensione spontanea se gli imballaggi vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto.

Possono reagire vigorosamente con l’acqua.

Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili

4.3

Rischio di incendio ed esplosione a contatto con l’acqua.

Le materie fuoriuscite dovrebbero essere mantenute asciutte coprendo le perdite.

FINE PAGINA 2

Materie comburenti

5.1

Rischio di incendio ed esplosione.

Rischio di reazione vigorosa in contatto con materie infiammabili.

Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura).

Perossidi organici

5.2

Rischio di decomposizione esotermica ad alte temperature, a contatto con altre sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili.

Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura).

Materie tossiche

6.1

Rischio di intossicazione.

Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.

Usare la maschera di evacuazione di emergenza.

Materie infettanti

6.2

Rischio di infezione.

Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 e 3

Materiali radioattivi Rischio di irraggiamento esterno ed interno. Limitare il tempo di esposizione.

Materiali fissili

7 E

Rischio di reazione nucleare a catena.

Materie corrosive

8

Rischio di ustioni.

Possono reagire vigorosamente tra loro, con l’acqua e con altre sostanze.

Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.

Prevenire la dispersione delle perdite di sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari.

Materie e articoli pericolosi diversi

9

Rischio di ustioni.

Rischio di incendio.

Rischio di esplosione.

Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.

Prevenire la dispersione delle perdite di sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari.

7 A 7 B

7 C 7 D

NOTA 1: Per le merci pericolose con rischi multipli e per i carichi misti devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rubrica.NOTA 2: Le istruzioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto.

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 e 3

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Equipaggiamenti di protezione generale e individual e, per attuare le misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici per i div ersi pericoli, che devono essere a bordo del veicolo conformemente alla Sezione 8.1.5 dell’ADR

Ogni unità di trasporto, quale che sia il numero del la etichetta di pericolo,deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:

-per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote;

-due segnali di avvertimento autoportanti;

-liquido lavaocchi(a) ; e

per ogni membro dell’equipaggio del veicolo

- un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN 471);

- una lampada portatile;

- un paio di guanti di protezione; e

- un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi).

a) Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3.

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 4

Equipaggiamento supplementare richiesto per certe c lassi:

- una maschera di evacuazione di emergenza(b), per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per carichi con etichette di pericolo n. 2.3 o 6.1;

- un badile(c);

- un copritombino(c);

- un contenitore di plastica per la raccolta(c).

________________________________b) Per esempio una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri

del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, simile a quella descritta nella norma EN 141.c) Richiesto solo per etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.

Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 4

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Istruzioni scritte nelle varie lingue

Raccogliendo una proposta del Regno Unito presentata in occasiona dell’85º Sessione del WP15 a Ginevra, nei giorni 28-30 ottobre 2008, le Parti Contraenti dell’ADR si sono impegnate a fornire la traduzione ufficiale dell’istruzioni scritte al Segretariato UNECE per averne la disponibilità sul sito web della Commissione Economica per l’Europa.Attualmente hanno provveduto a mettere a disposizione la scheda di istruzioni scritte nella propria lingua nazionale i Governi di 19 Parti Contraenti.

Nuove Istruzioni scritte applicabili dal 1º gennaio 2009

SCHEDE ERICDiversamente dalle Istruzioni Scritte per il Conducente (TremCard), di cui alla Sezione 5.4.3 dell’ADR, le Schede ERIC, che sono finalizzate alle Squadre di Intervento, non hanno carattere obbligatorio, ma nascono da una iniziativa volontaria supportata dal Gruppo di Esperti WP15 della Commissione Economica per l’Europa/ONU, in occasione della 48a

Sessione di Ginevra del 13-17 maggio 1991, il quale ha dato mandato al CEFIC di promuoverne lo sviluppo. I contenuti informativi delle Schede ERIC sono ricavati combinando il linguaggio del Codice Kemler (identificazione del pericolo) in ADR/RID con il Codice EAC (identificazione delle misure di emergenza) mutuato dal sistema inglese Hazchem.Attualmente le Schede ERIC sono disponibili in:- 11 lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, italiano, turco, ungherese, slovacco, greco, rumeno)- 5 lingue asiatiche (tailandese, malesiano, coreano, cinese, giapponese)

Le Schede ERIC possono essere scaricate dal sito www.ericards.net.

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9 Gennaio 1998

Firma Protocollo di Intesa S.E.T.

- Federchimica

- Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno

- Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri

1 Febbraio 1998

Attivazione del S.E.T.

ACCORDI CON ALTRI ENTI

Federchimica e AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T.

Federchimica e TRENITALIA-Divisione Cargo firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T.

20 ottobre 2000:

2 marzo 2001:

15 giugno 2004: Federchimica e REMPEC di Malta firmano il Protocollo di intesa per il supporto, attraverso il S.E.T., in caso di incidenti nel Mare Mediterraneo, coinvolgenti prodotti chimici.

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INTERVENTI S.E.T.

Livello 1: informazione sui prodotti

Livello 2: esperti di prodotto sul luogo dell’incide nte

Livello3: squadra mobile aziendale (generalmente 3 persone) sul luogo dell’incidente con equipaggiamento per emergenze chimiche a bordo di veicolo specificatamente attrezzato

CENTRO DI RISPOSTA NAZIONALE S.E.T.

Il Centro di Risposta Nazionale S.E.T., situato a

Porto Marghera, si interfaccia con i Punti di

Contatto delle Imprese Aderenti all’iniziativa, con

i Centri di Risposta europei ICE e con le

Pubbliche Autorità (Comandi Regionali e

Provinciali dei Vigili del Fuoco) mediante linea

telefonica dedicata.

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BANCA DATI INCIDENTI

CRUSCOTTOSistema informatico di gestione dell’emergenze da parte deglioperatori del CRN S.E.T.

SITO INTERNET

I TRE STRUMENTI OPERATIVI

E’ collegato sia alla Banca Dati Incidenti che al Cruscotto

Trasferimento in automatico

dal Cruscotto alla Banca Dati

Incidenti delle informazioni

raccolte durante la gestione

dell’emergenza dal CRN S.E.T.

www.set-emergenze.it

SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI

Centri di Risposta Nazionali per le emergenze nei t rasporti (e rispettive sedi) dei Paesi aderenti all’ICE, nel 20 06.

CHEMIEFACHBERATUNG (Basilea)

CERET(Madrid)

REMPEC(Malta)

FINTERC(Helsinki)

S.E.T.(Porto Marghera)

TUIS/ERS(Ludwigshafen)

KEMIAKUTEN(Stoccolma)

RVK(Oslo)

CHEMSAFE(Harwell)

BELINTRA(Antwerpen)

TRC(Schiedam)

FDKI/RVK(Copenaghen)

TUIS(Ludwigshafen)

TRANSAID(Brest)

DINS(Sal’a)

VERIK(Szazhalombatta)

TRINS(Litvinov)

SPOT(Plock)

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Equipaggiamento

ADR 2007 ADR 20098.1.5: Equipaggiamenti diversi

Ogni unità di trasporto di merci pericolose deve essere dotata di:

a) il seguente equipaggiamento di sicurezza di uso generale:-per ogni veicolo almeno un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote;-due segnali di avvertimento autoportanti(p.es. coni o triangoli riflettenti o lampade arancioni lampeggianti, indipendenti dall’impianto elettrico del veicolo);

- un’imbracatura o un indumento fluorescente (p.es. come descritto nella norma europea EN471) per ogni membro dell’equipaggio del veicolo;

- una lampada tascabile (v. anche 8.3.4) per ogni membro dell’equipaggio del veicolo8.3.4: E’ vietato entrare in un veicolo con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre, gli apparecchi di illuminazione utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille.

8.1.5: Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamento di protezione personale

8.1.5.1

Ogni unità di trasporto di merci pericolose deve essere dotata di equipaggiamento per la protezione generale e personale in accordo con 8.1.5.2. Il tipo di equipaggiamento deve essere selezionato in accordo con il numero dell’etichetta di pericolo delle merci trasportate. I numeri dell’etichetta di pericolo possono essere identificati mediante il documento di trasporto.

8.3.4: Gli apparecchi di illuminazione portatili non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille

EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)

(Continua…)

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ADR 2007 ADR 2009b) un dispositivo delle vie respiratorie in conformità con la prescrizione addizionaleS7 (v. Capitolo 8.5) se questa prescrizione addizionale si applica in accordo con l’indicazione in colonna 19 della Tabella A del Capitolo 3.2S7: nel trasporto di gas o articoli contrassegnati con le lettere T, TO, TF, TC, TFC, TOC, ciascun membro dell’equipaggio del veicolo deve essere munito di dispositivo delle vie respiratorie per consentire loro di allontanarsi (p.es. cappuccio o maschera con filtro combinato gas/polveri A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, come descritto nella norma europea EN 141

c) la protezione personale e l’equipaggiamento necessario per attuare le misure supplementari e/o speciali indicate nelle Istruzioni scritte in 5.4.3.

S7: cancellato

EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)

(Continua…)

ADR 2007 ADR 2009

8.1.5.2

Il seguente equipaggiamento deve essere a bordo dell’unità di trasporto per tutti i numeri delle etichette di pericolo

-per ogni veicolo un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote;-due segnali di avvertimento autoportanti

-liquido per lavaggio oculare(2)

per ogni membro dell’equipaggio del veicolo:-un indumento fluorescente (p.es. come quello descritto nella norma europea EN 471)-una lampada portatile conforme alle disposizioni di 8.3.4

-un paio di guanti di protezione; e-un mezzo di protezione degli occhi (p.es. occhiali protettivi)

(2)Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3

EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)

(Continua…)

Trasporto su strada di merci pericolose Le novità 2009 dell'ADR

Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

ADR 2007 ADR 20098.1.5.3Ulteriore equipaggiamento richiesto per certe Classi ADR:-una maschera(3) di evacuazione di emergenza, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per carichi con etichette di pericolo n. 2.3 e6.1;-un badile(4)

-un copritombino(4)

-un contenitore di plastica per la raccolta (4)

-(3) Per esempio una maschera di evacuazione di emergenza con filtro combinato gas/polvere del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, simile a quella descritta nella norma EN141(4) Richiesto solo per etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9

EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)

Consulente Sicurezza Trasporti

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Esenzioni Consulente Sicurezza Trasporti (1.8.3.2)

Sottrazione anche del regime delle “Quantità esenti” (3.5) dall’obbligo della nomina del “Consulente Sicurezza Trasporti”.

Specializzazione Consulente Sicurezza Trasporti per “Prodotti petroliferi” (1.8.3.3)

Aggiunta dei numeri UN 3475 (miscela di etanolo e benzina) e UN 1268 o 1863 (carburante per aviazione) ai numeri UN 1202, 1203 e 1223 relativi alla specializzazione per prodotti petroliferi.

N.B. Certificati di qualificazione “Consulente Sicurezza Trasporti” rilasciati prima del 1º Gennaio 2009 per i numeri UN 1202, 1203 e 1223 sono validi anche per i numeri UN 3475, 1268 e 1863.

Security

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Classe Divisone Materia o oggetto Quantità

Cisterna (l) Trasporto alla rinfusa (kg) Imballaggi (kg)

1 1.1 Esplosivi a a 0

1.2 Esplosivi a a 0

1.3 Esplosivi del gruppo di compatibilità C a a 0

1.4 Materie e oggetti esplosivi dei numeri UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500

a a 0

1.5 Esplosivi 0 a 0

2 Gas infiammabili (codice di classificazione F) 3000 a b

Gas tossici (codici di classificazione che includono le lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) (esclusi aerosol)

0 a 0

3 Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II 3000 a b

Esplosivi desensibilizzati 0 a 0

4.1 Esplosivi desensibilizzati a a 0

4.2 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b

4.3 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b

5.1 Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I 3000 a b

Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio e emulsioni o sospensioni o gel a base di nitrato d’ammonio

3000 3000 b

6.1 Materie tossiche del gruppo di imballaggio I 0 a 0

6.2 Materie infettante di Categoria A (UN 2814 e 2900) a 0 0

7 Materiali radioattivi 3000 A1 (forma speciale) o 3000 A2, in quanto applicabile, per imballaggi di Tipo B o Tipo C

8 Materie corrosive del gruppo di imballaggio I 3000 a b

SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.5)

Note in calce alla Tabella 1.10.5

a Non applicabile

b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio) non si applicano, quale che sia la quantità

c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna(10) o (12). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto in cisterne, l’istruzione in questa colonna non è pertinente

d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (17). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è pertinente

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GIR (IBC)

GIR: Massimo carico impilabile (6.5.2.2.2)

Indicazione mediante pittogramma del massimo carico impilabile quando il GIR è in uso

GIR che può essere impilato GIR che non può essere impilato

Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100x100 mm; deve essere durevole e ben visibile. Lettere e cifre indicanti la massa devono avere altezza non inferiore a 12 mm.La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la prova del prototipo (v. 6.5.6.6.4) diviso per 1,8N.B. Il pittogramma si applica a tutti i GIR fabbricati, riparati o ricostruiti a decorrere dal 1ºGennaio 2011 (v. 1.6.1.15)

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GIR: Prova di vibrazione (6.5.6.13)

Effettuazione in sede di omologazione del GIR anche della prova di vibrazione che non deve produrre, perché la prova possa considerarsi superata, perdita o rottura. Inoltre non si deve constatare rottura o cedimento di componenti strutturali come rottura di saldature o cedimento di elementi di fissaggio.

N.B. La prova si applica ai prototipi per il GIR costruiti dopo il 31 Dicembre 2010 (v. 1.6.1.14)

Carico, scarico e manipolazione

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Carico in comune (7.5.2)

Ammissibilità al carico in comune sullo stesso veicolo di colli contenenti perossidi organici aventi rischio secondario di esplosività con colli contenenti perossidi organici senza rischio secondario di esplosività

Etichetta n. 1 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3

3 4.1 4.1 + 1

4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 + 1

6.1 6.2 7A B C

8 9

1 b

1.4 a a a a a a a a a a a a, b, c

1.5 b 1.6

Vedi 7.5.2.2

b 2.1, 2.2, 2.3 a X X X X X X X X X X X X 3 a X X X X X X X X X X X X 4.1 a X X X X X X X X X X X X 4.1 + 1 X 4.2 a X X X X X X X X X X X X 4.3 a X X X X X X X X X X X X 5.1 d a X X X X X X X X X X X X 5.2 a X X X X X X X X X X X X X 5.2 + 1 X X 6.1 a X X X X X X X X X X X X 6.2 a X X X X X X X X X X X X 7A, B, C a X X X X X X X X X X X X 8 a X X X X X X X X X X X X

9 b a, b, c b b X X X X X X X X X X X X

x Carico misto consentito

a Carico misto consentito con sostanze e articoli de l tipo 1.4S

b Carico misto consentito tra merci di Classe 1 e di spositivi salvavita di Classe 9 (UN 2990, UN 3072 e UN 3268)

c Carico in comune autorizzato tra generato ri di gas per airbag o moduli di airbag o retrattori di cinture di cinture di sicurezza della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (nume ro UN 0503) e generatori di gas per airbag o retrat tori di cinture di sicurezza della classe 9 (numero UN 3268)

d Carico in comune ammesso tra gli esplosivi da mina (ad esclusione del numero UN 0083, per bri llamento, tipo C) e il nitrato di ammonio (numeri UN 1942 e 2067) e i nitrati di meta lli alcalini (per esempio numero UN 1486) e i nitra ti di metalli alcalino-terrosi (per esempio numero UN 1454) a condizione che l’ins ieme sia considerato come formato da esplosivi dell a Classe 1 ai fini della etichettatura, segregazione, stivaggio e carico mas simo ammissibile

Tabella “Carico in comune” (7.5.2.1)

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“Linee Guida per la messa in sicurezza del carico” (7.5.7.1)

Riferimento in nota, relativamente allo stivaggio delle merci pericolose, alle “Linee Guida di buona pratica europee per la messa in sicurezza del trasporto su strada” pubblicate dalla Commissione Europea

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/bookmarks.action?target=EUB:NOTICE:KO7606419:EN:HTML&request_locale=EN

Cisterne

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Grado di riempimento cisterne con sezioni di capacità superiore a 7500 litri (4.3.2.2.4)

I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide allo stato liquido o di gas liquefattio di gas liquefatti refrigerati , che non sono divisi in sezioni di capacità massima di 7500 litri per mezzo di setti o frangiflutti, devono essere riempiti almeno all’80% o al massimo al 20% della loro capacità.

Questa disposizione non si applica a:- liquidi con viscosità cinematica a 20 ºC di almeno 2680 mm2/s;- materie fuse con viscosità cinematica alla temperatura di riempimento di almeno 2680 mm2/s;- UN 1963 “ELIO LIQUIDO REFRIGERATO” e UN 1966 “IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO”.

N.B. Le cisterne per gas liquefatti e gas liquefatti refrigerati che prima del 1º Gennaio 2009(cisterne fisse o cisterne smontabili) e prima del 1º Luglio 2009 (contenitori-cisterna) rispondono ai requisiti ADR, ma non rispettano la sezione 4.3.2.2.4 sulla divisione mediante setti o frangiflutti in sezioni di capacità superiore a 7500 litri, possono ancora essere riempite oltre il 20% o meno dell’80% della loro capacità (v. 1.6.3.34 e 1.6.4.33).

Marcatura e controlli periodici delle cisterne e dei contenitori cisterna (6.8.2.5.1)

La marcatura delle targa metallica della cisterna fissa smontabile o del contenitore-cisterna deve essere integrata con:

- simbolo “S” apposto (punzonato sulla targa) dopo la capacità del serbatoio quando serbatoio o comparti sono suddivisi, mediante frangiflutti, in sezioni di capacità non superiore a 7500 litri;

- simbolo “P” (prova di pressione idraulica) oppure “L” (prova di tenuta intermedia) apposto dopo la data (mese, anno) della prova iniziale o periodica (max 6 anni per le cisterne fisse o smontabili; max 5 anni per i contenitori-cisterna) o della prova di tenuta intermedia (max 3 anni per le cisterne fisse smontabili; max 2,5 anni per i contenitori-cisterna)

N.B. - l’indicazione del simbolo “S” sulla targa delle cisterne fisse o smontabili, o del contenitore-cisterna, giàsuddivisi in sezioni di non più di 7500 litri di capacità prima del 1º Gennaio 2009, deve avvenire in occasione della prossima prova periodica in conformità a 6.8.2.4.2 (v. 1.6.3.33 per le cisterne fisse o smontabili e 1.6.4.32 per i contenitori-cisterna);

- l’indicazione del tipo di prova (simbolo “P” o “L” ) sulla targa della cisterna fissa o smontabile o del contenitore-cisterna è obbligatoria per la prima prova eseguita a decorrere dal 1º Gennaio 2007 (v. 1.6.3.25 per le cisterne fisse o smontabili e 1.6.4.15 per i contenitori-cisterna).

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Prescrizioni per la progettazione, costruzione e co llaudo delle cisterne (6.8.2.6), dei veicoli-batteria e CG EM (6.8.3.6)

L’ADR 2009 in 6.8.2.6 e in 6.8.3.6 sancisce il definitivo riferimento alle norme europee “EN”che introdotte nell’ADR 2005 e definito ulteriorment6e nell’ADR 2007 vengono ora richiamate in modo tale da costituire un Codice tecnico unificato per il calcolo, la costruzione, l’approvazione e il controllo periodico di:

- Cisterne per le merci delle Classi da 3 a 9 (Non Gas);- Cisterne e recipienti a pressione per i gas della Classe 2 (v. Direttiva T-PED).

Con un obbligo scaglionato essenzialmente tra il 1º Luglio 2009 e il 1º Gennaio 2011 (salvo eccezioni per altri Codici tecnici che le Autorità competenti devono notificare al Segretariato ONU) diventa praticamente obbligatorio riferirsi alle norme europee “EN” per tutte le procedure e io criteri di calcolo, costruzione e collaudo delle cisterne “Non Gas” utilizzate per il trasporto di merci pericolose per le Classi da 3 a 9.

Con la definitiva introduzione delle norme europee “EN” come Codici tecnici di riferimento per le cisterne di tutte le Classi, diventa di fatto operativo il fascicolo cisterna introdotto nel 2007 come documento (o raccolta di documenti) contenente tutte le informazioni tecniche sulla cisterna.

N.B. In applicazione della misura transitoria 1.6.3.16 (cisterne fisse, cisterne mobili e veicoli batteria) e della misura transitoria 1.6.4.18 (contenitori in cisterna e CGEM), per i suddetti contenitori costruiti prima del 1º Gennaio 2007 ma non conformi alle disposizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi alla prossima prova periodica.

Principali novità ADR 2009

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Sintesi principali novità ADR 2009Parte 1 : Disposizioni generali (definizioni; esenzioni; misure transitorie; consulente sicurezza trasporti; controlli amministrativi e procedure di valutazione cisterne e recipienti a pressione);

Parte 2 : Classificazione rifiuti, fuochi pirotecnici, gas, perossidi organici, materie pericolose per l’ambiente acquatico (approccio GHS);

Parte 3 : Rivisitazione Tabella A del capitolo 3.2 (disposizioni per l’imballaggi in comune e per le cisterne, numeri UN, disposizioni speciali, ecc.); regime “Quantitàlimitate”; regime “Quantità esenti”;

Parte 4 : Istruzioni di imballaggio (cartucce per pile a combustibile, clorosilani, bromo, pitture e vernici, resine e inchiostri da stampa, gas, materie infettanti refrigerate, ecc.); riempimento minimo e massimo delle cisterne compartimentate; utilizzo ed esercizio delle MEMU;

Parte 5 : Documento di trasporto; marcature; disposizioni generali relative alla materie radioattive; pannelli di pericolo; numeri di identificazione del pericolo; istruzioni scritte; segnale di attenzione per veicoli, contenitore e cisterne che hanno subito un trattamento di fumigazione;

(Continua…)

Parte 6 : Costruzione e prove per recipienti a pressione e per imballaggi di materie infettanti di Categoria A; aggiornamento tabelle norme “EN”, come Codici tecnici di riferimento, per recipienti a pressione, cisterne, veicoli-batteria e CGEM; prova di vibrazione e pittogrammi di impilamento massimo per i GIR; marcatura delle cisterne;

Parte 7 : Carico in comune (v. perossidi organici con etichetta 5.2+1 e 5.2, esplosivi da mina con alcuni nitrati); quantità massima trasportabile per perossidi organici e materie radioattive (limite unificato 20000 kg); nuove disposizioni (autorizzazioni, limiti quantitativi, modalità di carico, ecc.) per il trasporto di esplosivi mediante MEMU;

Parte 8 : Equipaggiamento veicolo e DPI; certificato di formazione professionale del conducente (esenzione per le materie della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità S dall’obbligo del corso di specializzazione in esplosivi; CFP per i conducenti delle MEMU con specializzazione “esplosivi” o “cisterna” in relazione alle caratteristiche delle unità di trasporto); sorveglianza delle MEMU; riformulazione Codici di restrizione in galleria;

Parte 9 : Inserimento, tra i veicoli soggetti a specifica approvazione, delle MEMU (nuovo Capitolo 9.8) che devono rispondere alle disposizioni previste per i veicoli EX/III.

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Regime sanzionatorio

Regime sanzionatorio per violazioni al codice della strada relativamente al trasporto di merci pericolose

(Art. 168 e Art. 126-bis del D.Lgs. 30.4.1992, n.28 5 con modificazioni e integrazioni di cui alla L. 1.8.2003, n.214 e al D.Lgs. 15.1.2002, n.9)

VIOLAZIONISovraccarico

(art. 168, comma 7)

SANZIONIContravvenzione:

Raddoppiate le sanzioni amministrative dell’art. 16 7, comma 2: da € 38,00 a € 155,00 se l’eccedenza ≤ 1t; da € 74,00 a € 299,00 se l’eccedenza ≤ 2t; da € 143,00 a €570,00 se l’eccedenza ≤ 3t; da € 373,00 a € 1498,00 se l’eccedenza > 3t (*)

Il carico deve essere ridotto per proseguire il via ggio.

Patente a punti:

4 punti di decurtazione

Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazi one delle condizioni riportate nella stessa

(art. 168, comma 8 e 8bis)

Contravvenzione:

Sanzione amministrativa da € 1842,00 a € 7369,00

Sanzione amministrativa accessoria:

Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni)

Patente a punti:

10 punti di decurtazione

* Tali sanzioni si applicano ai veicoli con massa complessiva a pieno carico > 10 t. Per quelli con massa complessiva ≤10t, le sanzioni si applicanoove l’eccedenza risulti rispettivamente ≤ 10%, 20%, 30% o > 30% della massa complessiva

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VIOLAZIONI

Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed

equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico,

trasporto in comune delle merci

(art. 168, comma 9)

SANZIONIContravvenzione:

Sanzione amministrativa da € 373,00 a €1498,00

Sanzione amministrativa accessoria:

Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi

Patente a punti:

10 punti di decurtazione

Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: equipaggiamento e protezione

conducenti, documenti di trasporto, istruzioni scritte di sicurezza

(art. 168, comma 9bis)

Contravvenzione:

Sanzione amministrativa da € 373,00 a €1498,00

Patente a punti:

2 punti di decurtazione

Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e 9bis

(art. 168, comma 9ter)

Contravvenzione:

Sanzione amministrativa da € 150,00 a € 599,00

• L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecun iarie, di cui al D.M. 17 dicembre 2008, è in virtù de lla variazione percentuale in misura pari al 5% dell’in dice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera i ed impiegati nel periodo tra il 1 dicembre 2006 e il 3 0 novembre 2008, come comunicato dall’Istat.

• Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui a i commi sopraindicati, si applicano sia al conducen te che al proprietario del veicolo, nonché al committente quan do si tratti di trasporto eseguito per suo conto es clusivo (art. 168, comma 10).

N.B.

Principali violazioni nel settore del trasporto merci pericolose su strada

ARTICOLO VIOLAZIONI

168, comma 7°, C.d.S. •Sovraccarico (no tolleranza < 5%)

168, comma 8°e 8°bis, C.d.S. •Trasporto di gas toss ici in assenza dell’autorizzazione P.S. o violandone le prescrizioni (“licenza” o “permesso al trasporto”, ove prescritti) o senza “patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici” (ove prescritta)•Trasporto di esplosivi in assenza dell’autorizzazione P.S. (licenza al trasporto) o violandone le prescrizioni•Trasporto di sostanze radioattive o fissili senza autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico o violandone le prescrizioni•Trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

168, comma 9°, C.d.S. •Trasporto di passeggeri sul v eicolo con merci pericolose a bordo•Veicolo privo di certificato di approvazione (quando prescritto)•Veicolo privo di riconoscimento di idoneità (quanto prescritto)•Veicolo inadeguato alla natura del carico trasportato (p.es. scarsa ventilazione)•Veicolo con dispositivi tecnici inefficienti (ABS, stacca-batteria, ecc.)•Veicolo sprovvisto del prescritto equipaggiamento (cuneo di fermo alle ruote, segnali, ecc.)•Veicolo sprovvisto di estintori, oppure con estintori non a norma•Veicolo sprovvisto di antifurto (merci ad alto rischio)•Veicolo/contenitore sprovvisto di etichette di pericolo, oppure con etichette non a norma•Veicolo sprovvisto di pannelli arancio di pericolo, oppure con pannelli arancio non a norma

(Continua…)

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ARTICOLO VIOLAZIONI

168, comma 9°, C.d.S. •Contenitore non a norma (imba llaggi non omologati, cisterne scadute di collaudo ai fini delle verifiche periodiche e intermedie, ecc.)•Superamento dei quantitativi massimi ammessi per unità di trasporto•Carico in comune di merci pericolose sullo stesso veicolo (ove non ammesso)•Carico e scarico in condizioni non regolari•Carico e scarico in luogo non consentito•Omessa sorveglianza del veicolo durante la sosta•Omessa cautela nelle fermate di servizio•Omesso inserimento del freno a mano del veicolo durante la sosta

168, comma 8°bis, C.d.S. •Conducente o membri dell’ equipaggio sprovvisti in tutto o in parte dell’equipaggiamento individuale prescritto•Mancanza della scheda di istruzioni scritte per il conducente•Mancanza del documento di trasporto, oppure incompleto•Mancanza del certificato di approvazione del veicolo (barrato-rosa) o libretto cisterna (MC 813 e MC 452)

168, comma 9°ter, C.d.S. •Membri dell’equipaggio sp rovvisti di documento di riconoscimento•Omessa rimozione di pannelli e etichette di pericolo nei casi previsti (cisterna vuota e bonificata)•Motore acceso durante le operazioni di carico e/o scarico•Mancato rispetto del divieto di fumo in prossimità del veicolo, nel corso delle operazioni di carico/scarico•Omessa pulizia del veicolo dopo le operazioni di scarico o perdite del prodotto•Non corretta sistemazione del carico sul veicolo•Uso di lampade a fiamma o di altro tipo non conforme•Violazione di prescrizioni specifiche in base alla natura del trasporto.

(Continua…)

ARTICOLO VIOLAZIONI

166, C.d.S.•Conducente privo di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o con Certificato di Formazione Professionale (CFP) scaduto (1)•Conducente privo di Carta di Qualificazione (CQC) o con Carta di Qualificazione (CQC) scaduta(1)

6, D.Lgs. 4.2.2000, n. 40 •Omessa nomina del Consulente Sicurezza Trasporti da parte del Titolare dell’Impresa(2)•Omessa comunicazione del Titolare dell’Impresa all’Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento Trasporti Terrestri della nomina del Consulente Sicurezza Trasporti(3)•Omessa conservazione per 5 anni della relazione annuale redatta dal Consulente Sicurezza Trasporti(4)•Omessa redazione della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(5)•Omessa redazione della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(6)

4, D.Lgs. 4.2.2000, n. 40 •Omessa o ritardata consegna al Titolare dell’Impresa della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(7)•Omessa o ritardata consegna al Titolare dell’Impresa della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(8)

100, 101, 140, D.Lgs. 17.8.1995, n. 230

•Omessa o ritardata informativa agli Organi di Protezione Civile in caso di perdita di sostanze radioattive con rischio di contaminazione(9)

(1) Sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00(2) Sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00(3) Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00(4) Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00(5) Sanzione amministrativa da € 1032,00 a € 6197,00(6) Sanzione amministrativa da € 1032,00 a € 6197,00(7) Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00(8) Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00(9) Informativa di reato all’Autorità Giudiziaria

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Carta di Qualificazione del Conducente

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

Normativa:- Direttiva 2003/59/CE e D.Lgs. 21.11.2005, n. 286 – Capo II come modificato con D.Lgs. 22.12.2008, n. 214- D.M. 7.2.2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della CQC”- D.D. 7.2.2007 “Rilascio della CQC”come modificato con D.D. 20.3.2008- D.D. 7.2.2007 “Gestione dei punti sulla CQC”- La CQC si aggiunge alla patente di guida e anche, per il trasporto delle merci pericolose, al CFP ADR. E’ rilasciata dagli Uffici Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti

Finalità:- migliorare la sicurezza della circolazione stradale accrescendo la sensibilizzazione del conducente verso una guida più rispettosa degli utenti dell’ambiente, fornendogli maggiori informazioni su tutti gli aspetti del trasporto, ivi comprese le operazioni da effettuare con il veicolo in sosta- innalzare la qualità del servizio in armonia con le nuove esigenze che comporta l’evoluzione del mercato dei trasporti

Entrata in vigore :- dal 10 settembre 2008 nel settore professionale dell’autotrasporto di persone (da quella data non saranno più rilasciati certificati di abilitazione professionale di tipo KD);- dal 10 settembre 2009 nel settore professionale dell’autotrasporto di cose (da quella data non saranno più rilasciati certificati di abilitazione professionale di tipo KC)

(Continua…)

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Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

Conseguimento :superamento di un esame di idoneità, subordinato alla frequentazione di un corso di 280 ore, di cui 20 ore di pratica alla guida di un veicolo per il quale occorre la patente della categoria C, ovvero C+E se si intende conseguire la CQC per il trasporto di cose oppure la patente D, ovvero D+E, per il trasporto di persone.

In alternativasuperamento di un esame di idoneità, subordinato alla frequentazione di un corso di formazione accelerato di 140 ore di cui 10 ore di pratica (disposizione da adottarsi con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti entro il 30.04.2009) per conducenti che abbiano compiuto 18 anni di età, titolari di patente di categoria C, ovvero C+E per guidare veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t.Relativamente alle ore di guida individuale, l’aspirante conducente può effettuare, assistito da un istruttore abilitato, non più di 8 ore su 20 per il corso di 280 ore e non più di 4 ore su 10 per il corso di 140 ore su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità (le caratteristiche tecniche del simulatore e i suoi standard di qualità è previsto siano adottati con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti entro il 31.07.2009) per valutare il perfezionamento ad una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.Per i conducenti in possesso CQC per il trasporto merci che intendono conseguire la CQC anche per il trasporto passeggeri, o viceversa, la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2,5 ore di guida individuale.

(Continua…)

Rinnovo:frequentazione, ogni 5 anni, di un corso di formazione periodica organizzato su 5 moduli, ognuno di 7 oreI corsi possono essere svolti:nei 6 mesi antecedenti la scadenza della CQC (rinnovo CQC dalla sua data di scadenza);entro 2 anni dalla scadenza della CQC (rinnovo CQC dal termine del corso);dopo 2 anni dalla scadenza della CQC (corso di 35 ore e nuvo esame per conseguimento CQC).

Enti abilitati allo svolgimento dei corsi di formaz ione iniziale e periodica:Autoscuole; Centri di istruzione automobilistica costituiti da Consorzi e Autoscuole; Enti che hanno maturato almeno 3 anni di esperienza nella formazione in materia di autotrasporto, anche internamente ad associazioni di categoria dell’Autotrasporto

(Continua…)

Trasporto su strada di merci pericolose Le novità 2009 dell'ADR

Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

Esenzioni :l’obbligo della qualificazione iniziale per il conseguimento della CQC, che viene rilasciata per documentazione, non si applica ai conducenti:- residenti in Italia, già titolari al 9 settembre 2008, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD- residenti in Italia, già titolari al 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, C+E- residenti in altri Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, ma dipendenti da una Impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia, già titolari al 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o D+E, ovvero già titolari al 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o C+E- residenti in Paesi extra-UE o extra Spazio Economico Europeo, ma dipendenti da una Impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, già titolari al 9 settembre 2008, delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o D+E, ovvero già titolari al 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o C+E

(Continua…)

Calendario rilascio per esenzione della CQC (second o il Cognome dell’autista):con riferimento all’entrata in vigore del D.D. 7.02.2007:dalla A alla F: dall’entarta in vigore del D.D. (20.04.2007)dalla G alla M: dopo 3 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.07.2007)dalla N alla R: dopo 6 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.10.2007)dalla S alla Z: dopo 9 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.01.2008)

N.B.: la decorrenza della validità della carta, a prescindere da quando è stata rilasciata, ècomunque dal 10.09.2009 (trasporto di cose) e dal 10.09.2008 (trasporto di persone). Le richieste della CQC per esenzione non possono essere anticipate rispetto al calendario (posticipate si). La CQC non può essere richiesta 3 anni dopo l’entrata in vigore del D.D. (20.04.2010), dopo quella data il conducente che non avesse richiesto la CQC (pur avendone titolo per esenzione) dovrà sottoporsi alla qualificazione iniziale con corso di formazione (280 ore o 140 ore) ed esame. Importante perciò richiedere quanto prima la CQC per farsi decurtare i punti dalla CQC anziché dalla patente (dal 20.04.2007).

Punti patente:la CQC, in applicazione all’art. 23 del D.Lgs. n. 286/2005, potrà assorbire la gran parte della sottrazione dei punti per le infrazioni stradali, lasciando intatti quelli sulla patente personale. Ne consegue che il trasportatore, quando la normativa sarà a regime, sulla Carta avrà a disposizione 40 punti patente distribuiti su due diversi documenti che non hanno permeabilità reciproca. In pratica la CQC parte con una dotazione di 20 punti che possono essere detratti nel caso di infrazioni effettuate alla guida di veicoli per il trasporto di persone o di cose secondo quanto previsto dal Codice della strada.Se il conducente azzera il punteggio della CQC, egli deve svolgere un esame di revisione basato sull’intero programma e secondo le modalità previste per il primo rilascio della carta stessa.

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EDIZIONE IN ITALIANO DELL’ADR 2009

Il Centro Reach s.r.l.:Il Centro Reach s.r.l.:

la societla societàà di servizi di Federchimica di servizi di Federchimica

a supporto delle impresea supporto delle imprese

19 giugno 2009

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Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

I Soci del Centro ReachI Soci del Centro Reach

2

Il Centro Reach è una Società a Responsabilità Limitata costituita il 20 febbraio 2007, su iniziativa di Federchimica e di Assolombarda.

Nel corso dell'anno, si sono aggiunte alla compagine societaria iniziale altre Istituzioni

del Sistema Associativo, in rappresentanza - diretta o indiretta -, delle Imprese di Produzione, Importazione, Distribuzione e Utilizzo dei "chemicals", operanti in ogni

settore produttivo del Paese:

Confapi

Confindustria Emilia-

Romagna

Confindustria Lazio

Confindustria Liguria

Confindustria Lombardia

Confindustria Piemonte

Confindustria Puglia

Confindustria Toscana

Confindustria Veneto

� Corsi di formazione� R&S e metodologie� Gestione Risk Assessors

OrganigrammaOrganigramma

� Gestione Clienti� Gestione Esperti� Marketing

� Contratti� Accordi � Gestione Consorzi

� Gestione Laboratori

3

(1) Part Time(2) Sul totale di 25 costituenti la Rete di “Esperti del Centro Reach”

I. Malerba

Technical Manager

S. Arpisella

Commercial Manager

M. Gentile

Segreteria

L. Faregna (1)

Affari Legali

S. Treichler

Direttore

B. Brianzoli

Coordinatore

Consiglio di Amministrazione

Comitato di Coordinamento Soci CR

5 Esperti Reach (2)

M. Murru (1)

Consulenti:

G. Tamborini

Assistente

…………….

……………………….

3 Esperti Reach (2) 1 Esperto Legale

ReachLink SA, Bruxelles

ReachCentrum SA, Bruxelles

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Global Harmonized SystemGlobal Harmonized System

Schede di SicurezzaSchede di Sicurezza

Classificazione ed EtichettaturaClassificazione ed Etichettatura

AutorizzazioneAutorizzazione

RegistrazioneRegistrazione

Pre-registrazionePre-registrazione

Consulenza alle ImpreseConsulenza alle Imprese FormazioneFormazioneGestione dei ConsorziGestione dei Consorzi R&S e metodologieR&S e metodologie

Test alternativiTest alternativi

Q- SARQ- SAR

Progetti R&SProgetti R&S

SoftwaresSoftwares

Assistenza legale e amministrativaAssistenza legale e amministrativa

Analisi Portafoglio ProdottiAnalisi Portafoglio Prodotti

Scenari di EsposizioneScenari di Esposizione

� Produttori� Importatori� Utilizzatori

Clienti:

� Produttori� Importatori� Utilizzatori

� Produttori� Importatori� Utilizzatori� Associazioni� AA.PP.

� Produttori� Importatori� Utilizzatori� Associazioni� AA.PP.

Aree di businessAree di business

Le 4 Aree di BusinessLe 4 Aree di Business

Installazione ed utilizzazioneIUCLID5 per la pre-registrazioneInstallazione ed utilizzazioneIUCLID5 per la pre-registrazione

Supporto alla partecipazione ai SIEFSupporto alla partecipazione ai SIEF

Corsi on demand sulle prime fasi del REACHCorsi on demand sulle prime fasi del REACH

Corsi pianificati a catalogoper una formazione continuaCorsi pianificati a catalogoper una formazione continua

Corsi ad hoc, in loco su specifiche esigenzeCorsi ad hoc, in loco su specifiche esigenze

Supporto alla formazione e gestione di ConsorziSupporto alla formazione e gestione di Consorzi

Rappresentanza presso Consorzi esistentiRappresentanza presso Consorzi esistenti

Rappresentanza presso SIEFRappresentanza presso SIEF

Il Centro Reach assiste le Imprese nella definizione delle

strategie e nella pianificazione operativa delle procedure da

attivare nei confronti del Regolamento Reach, ad esempio:

come posizionare il proprio Portafoglio Prodotti;

quali sostanze pre-registrare e/o registrare;

quali alleanze perseguire;

come minimizzare i costi da sostenere;

come trasformare il Reach da vincolo in opportunità.

Per realizzare questi obiettivi, la Società propone alle Aziende

questi servizi, con un approccio unico ed efficace:

REACH Check-up

“REACH Helpdesk”

“SIEF and Consortia Management”

“Late Pre-registration in house”Global Harmonized SystemGlobal Harmonized System

Schede di SicurezzaSchede di Sicurezza

Classificazione ed EtichettaturaClassificazione ed Etichettatura

AutorizzazioneAutorizzazione

RegistrazioneRegistrazione

Pre-registrazionePre-registrazione

Consulenza alle ImpreseConsulenza alle Imprese

Analisi Portafoglio ProdottiAnalisi Portafoglio Prodotti

Installazione ed utilizzazioneIUCLID5 per la pre-registrazioneInstallazione ed utilizzazioneIUCLID5 per la pre-registrazione

Consulenza alle Imprese: le attivitConsulenza alle Imprese: le attivitàà e i servizie i servizi

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Gestione dei ConsorziGestione dei Consorzi

Gestione dei ConsorziGestione dei Consorzi

Assistenza legale e amministrativaAssistenza legale e amministrativa

Supporto alla partecipazione ai SIEFSupporto alla partecipazione ai SIEF

Supporto alla formazione e gestione di ConsorziSupporto alla formazione e gestione di Consorzi

Rappresentanza presso Consorzi esistentiRappresentanza presso Consorzi esistenti

Rappresentanza presso SIEFRappresentanza presso SIEF

Il Centro Reach assiste le Imprese nella fase di condivisione delle

informazioni sulle sostanze chimiche, all’interno del SIEF, e nella

partecipazione ai Consorzi, o altre forme di cooperazione, per la

Registrazione.

Il Centro Reach fornisce la propria assistenza in diverse modalità:

predisponendo contratti di cooperazione (fase preliminare), al

fine di disciplinare gli elementi essenziali per la tutela delle

informazioni riservate e per una gestione corretta degli incontri in

materia di antitrust;

fornendo una consulenza specifica per l’eventuale ingresso in

consorzi esistenti, attraverso un’analisi dei contratti e nella

partecipazione alle riunioni con gli altri consorzianti;

predisponendo contratti di Consorzio;

organizzando e coordinando un Consorzio con Esperti Tecnici,

Esperti “Legali” e Amministrativi.

FormazioneFormazione

La Formazione è una delle 4 aree strategiche per il Centro Reach.

Essere informati Essere informati -- analizzare analizzare -- valutare valutare -- decideredecidere

nei confronti del Regolamento Reach, è il flusso sequenziale per il

successo delle Imprese.

I Corsi di Formazione del Centro Reach:

sono programmati in base all'evoluzione delle procedure fornite

dal Regolamento e quindi aggiornati su base semestrale;

possono essere realizzati anche in base alle esigenze specifiche

delle Imprese e delle Istituzioni;

sono in generale tenuti dallo Staff Professionale del Centro Reach

e dalla Rete del Centro Reach e prevedono le testimonianze di

Managers delle Imprese.

FormazioneFormazione

Corsi on demand sulle prime fasi del REACHCorsi on demand sulle prime fasi del REACH

Corsi pianificati a catalogoper una formazione continuaCorsi pianificati a catalogoper una formazione continua

Corsi ad hoc, in loco su specifiche esigenzeCorsi ad hoc, in loco su specifiche esigenze

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Vicenza, venerdì 19 giugno 2009

““Le Sostanze e le Miscele pericolose nelle varie normativeLe Sostanze e le Miscele pericolose nelle varie normative

concernenti i trasporti, la produzione e lconcernenti i trasporti, la produzione e l’’immissione sulimmissione sul

mercato: le novitmercato: le novitàà ADR 2009, GHS e CLPADR 2009, GHS e CLP””

08 luglio 2009

Obiettivi e Contenuti del CorsoObiettivi e Contenuti del Corso

Il Corso consente di conoscere gli elementi di base del programma GHS di cui le normative europee sui prodotti ne sono il recepimento; comprendere le nuove procedure di Classificazione ed Etichettatura e le interconnessioni con le diverse normative applicabili alle materie pericolose quali quelle relative al trasporto e il Regolamento REACH.

Il programma del corso tratterà i seguenti contenuti: Il programma internazionale GHS, il Regolamento CLP e i suoi collegamenti con il REACH; la normativa sul trasporto e l’esempio dell’ADR 2009 .

I prossimi Corsi di FormazioneI prossimi Corsi di Formazione

Il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging)Packaging)

e le l’’interconnessione con il Regolamento REACHinterconnessione con il Regolamento REACH22 luglio 2009

Obiettivi e Contenuti del CorsoObiettivi e Contenuti del Corso

Il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), recentemente entrato in vigore in Unione Europea, va a modificare sostanzialmente la Classificazione e l’Etichettatura dei prodotti chimici: sostanze e formulati.

I partecipanti al corso avranno la possibilità di conoscere gli elementi base del programma internazionale GHS (Globally Harmonised Sytem), di cui il Regolamento CLP ne è l’implementazione in UE; comprendere le nuove procedure di Classificazione ed Etichettatura; le interconnessioni con il Regolamento REACH e le ricadute sulla Logistica e su altre normative di prodotto.

La partecipazione al corso consentirà quindi l’identificazione delle modifiche e delle novità che la normativa europea apporterà agli strumenti di comunicazione, come le Schede Dati di Sicurezza e le etichette. Le imprese avranno inoltre modo di identificare i passi necessari per adeguarsi alle novità in materia di gestione e trasporto dei prodotti.

I prossimi Corsi di FormazioneI prossimi Corsi di Formazione

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Centro Reach s.r.l.Centro Reach s.r.l.

Via Giovanni da Procida, 11Via Giovanni da Procida, 11

20149 Milano20149 Milano

Tel. 02/34934.666 Tel. 02/34934.666 -- fax 02/34565.631fax 02/34565.631

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