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Verso un sistema regionale di accreditamento dei Servizi per il Lavoro Giuliana Fenu Torino 15 novembre 2011

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Verso un sistema regionale di accreditamento

dei Servizi per il Lavoro

Giuliana Fenu Torino 15 novembre 2011

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Provvedimento mediante il quale la Regione riconosce ad un operatore, pubblico o privato,

l'idoneità a:a) erogare, nel territorio regionale, i servizi al lavoro,

anche mediante risorse pubbliche, escluse le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle

Province;b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il

mercato del lavoro con particolare riferimento all’incontro fra domanda e offerta.

Legge regionale 34/2008: accreditamento

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Definizione di standard minimi regionali di prestazione.

Istituzione elenco accreditati, procedura e adeguamento delle infrastrutture.

Sperimentazione biennale su misure di politica del lavoro della programmazione regionale.

Il Progetto della Regione (LR 34/2008)

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Gli standard minimi verso le persone

1) Informazione2) Accoglienza - primo filtro/presa in carico 3) Orientamento4) Consulenza orientativa5) Accompagnamento al lavoro6) Incontro domanda/offerta di lavoro

I servizi di “Informazione” e “Accoglienza/primo filtro” sono considerati prestazioni preliminari all’avvio delle politiche attive.Il PAI è adottato quale riferimento regionale.

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Gli standard minimi verso i datori di lavoro

1) Promozione e scouting 2) Informazione e accesso ai servizi3) Consulenza4) Incontro domanda/offerta di lavoro

Gli standard indicano tempi, strumentazione e competenze che devono caratterizzare l’erogazione dei servizi al lavoro nella regione.

L’approvazione degli standard porta con sé la condivisione di indicatori per il monitoraggio fisico, tramite sistema informativo regionale.

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OBIETTIVO 1 Incremento dell’offerta di servizi a

persone e imprese

COSA

Sistema pubblico/ privato

di tipo complementare

 

Rete capillare di accesso alle prestazioni

(da 30 sportelli CPI a oltre 500 sportelli totali)

COME Prestazioni propedeutiche alle politiche attive del lavoro (accoglienza e informazione) garantite in tutti i punti rete

  Certificazione dello stato

occupazionale funzione dei CPI, ma accessibile tramite delega dell’utente anche presso gli accreditati

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OBIETTIVO 2Innalzamento della qualità complessiva dei

servizi di politica attiva del lavoro

   COSADefinizione di standard

regionali di servizio minimi, vincolanti per l’intero

sistema pubblico-privato dei servizi per il lavoro

Prestazioni standard verso persone e datori di lavoro

   

COME     I CPI non necessitano di

accreditamento, ma operano in conformità con gli standard regionali

La programmazione può richiedere servizi ulteriori e/o più complessi dello standard

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OBIETTIVO 3Sistema regionale misto dei servizi per l’impiego

COSA

Sperimentazionebiennale di un sistemacomplementare

 Monitoraggio regionaledelle attività svolte

COME

Nucleo tecnico di supervisione della sperimentazione (Regione e Province)

 Conferimento dati obbligatorio e accesso a SILP degli accreditati

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Le Province monitorano l’operato degli accreditati sugli atti di programmazione e collaborano con la Regione nella

valutazione dei risultati della sperimentazione.

I CPI mantengono le proprie funzioni amministrative e di servizio e garantiscono la continuità dell’offerta di

politiche attive sul territorio.

I CPI sono affiancati dalla rete degli accreditati per le attività legate all’accesso ai servizi (informazione ed accoglienza) sempre, e per quelle di politica attiva

in funzione della disponibilità di risorse pubbliche dedicate.

Ruolo delle Province

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tutta la rete dei servizi

Informazione Accoglienza

DID Scheda

anagrafica PDS

Serviziautorizzati

276/03

Servizi presso CPI

181/00

misure p.a.l.

Colloquio di orientamento

PAI

Consulenza orientativaAccompagnamento

Incontro d/o [invio a Formazione prof.le]

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I servizi devono essere personalizzati e tracciabili (PAI e costi standard).

La Regione non interviene in questa sede sul modello di finanziamento, ma rimanda alla programmazione

futura scelte, anche sperimentali, legate all’affidamento di risorse pubbliche.

Gli standard minimi sono integrati negli atti di programmazione con prestazioni aggiuntive o

specialistiche in base al tipo di destinatari delle misure e agli obiettivi perseguiti.

Alcuni principi

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GRAZIE