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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA” DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 Linea 2 VIA - VAS Ricognizione relativa alla normativa regionale in tema di Valutazione Ambientale Strategica VASResponsabile Linea 2 VIA-VAS: Carlo Riggio Coordinatore: Paola Andreolini Gruppo di lavoro: Rosalinda Brucculeri, Mara Cossu, Giorgia Coviello, Carmelo D’Agostino, Bruna Kohan, Elisabetta Strano Aggiornamento documento: Giorgia Coviello 30 novembre 2011

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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA”

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

Linea 2 VIA - VAS

Ricognizione relativa alla normativa regionale in tema di

Valutazione Ambientale Strategica “VAS”

Responsabile Linea 2 VIA-VAS:

Carlo Riggio

Coordinatore: Paola Andreolini

Gruppo di lavoro: Rosalinda Brucculeri, Mara Cossu, Giorgia Coviello, Carmelo D’Agostino, Bruna Kohan, Elisabetta Strano

Aggiornamento documento:

Giorgia Coviello

30 novembre 2011

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Normativa regionale in tema di VAS

INDICE

I Finalità del documento ........................................................................................ 2

II Metodologia di lavoro ......................................................................................... 2

III Principali contenuti delle disposizioni regionali in materia di VAS ..................... 3

1. Regione Abruzzo ........................................................................................... 6

2. Regione Basilicata ...................................................................................... 10

3. Provincia Autonoma Di Bolzano .................................................................. 11

4. Regione Calabria ........................................................................................ 14

5. Regione Campania ..................................................................................... 17

6. Regione Emilia Romagna ........................................................................... 24

7. Regione Friuli Venezia Giulia ...................................................................... 28

8. Regione Lazio ............................................................................................. 31

9. Regione Liguria ........................................................................................... 37

10. Regione Lombardia ..................................................................................... 40

11. Regione Marche .......................................................................................... 47

12. Regione Molise ........................................................................................... 53

13. Regione Piemonte ....................................................................................... 55

14. Regione Puglia ............................................................................................ 59

15. Regione Sardegna ...................................................................................... 61

16. Regione Sicilia ............................................................................................ 64

17. Regione Toscana ........................................................................................ 66

18. Provincia Autonoma Di Trento .................................................................... 70

19. Regione Umbria .......................................................................................... 73

20. Regione Valle D’aosta ................................................................................. 80

21. Regione Veneto .......................................................................................... 83

Sintesi delle modalità regionali di recepimento del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ....... 86

Allegato: Estremi di pubblicazione della normativa in tema di VAS di regioni e provincie

autonome.

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Premessa

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 2

I FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Le attività trasversali della Linea 2 VIA-VAS contemplate nel Piano Esecutivo Annuale del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-13, prevedono, fondamentalmente, azioni di supporto metodologico della Task Force PON GAT alle quattro Regioni Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relativamente agli aspetti connessi con i processi di Valutazione Ambientale Strategica. Nell’ambito di tali attività rientrano la ricognizione, l’analisi e l’aggiornamento continuo delle informazioni relative alla normativa regionale prodotta in tema di VAS. Tale attività è finalizzata a portare all’attenzione i passaggi più significativi della normativa elaborata, nei diversi contesti regionali, ai fini del recepimento del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In questo senso, il presente documento, può essere un utile riferimento per le regioni che hanno in corso l’adeguamento/riordino della propria disciplina normativa in materia di VAS e può fungere da supporto metodologico relativamente a tematiche specifiche quali quelle connesse a coordinamento, integrazione e semplificazione procedurale, disposizioni concernenti il monitoraggio ambientale, gli indirizzi per le verifiche di assoggettabilità, ecc. L’analisi svolta è stata estesa a tutte le Regioni e alle Province Autonome al fine di valutare in un quadro d’insieme la situazione regionale. A seguito di quest’attività di ricognizione è stato possibile individuare alcune “buone pratiche” relative alle principali tematiche, “buone pratiche” intese nella loro riproducibilità, ossia come concrete modalità da adottare al fine di dare corretta attuazione al processo di VAS, superando criticità ancora diffusamente riscontrate. Il presente documento, nel precedente aggiornamento, risalente al 2010, è stato sottoposto al vaglio del Tavolo VAS MATTM– Regioni e Provincie Autonome, nella cui sede, si è avuto un primo riscontro favorevole all’impostazione generale delle analisi qui riproposte al momento del loro aggiornamento all’ottobre 2011.

II METODOLOGIA DI LAVORO

Nel presente documento sono stati analizzati i diversi dispositivi regionali sulla VAS verificandone i contenuti e sintetizzandone le peculiarità in schede che, voce per voce, catalogano i principali aspetti del processo di valutazione. L’articolazione della scheda è finalizzata alla verifica dei dispositivi e delle previsioni che approfondiscono i contenuti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. In questo senso, il metodo di lavoro discende dalla necessità, non tanto di sancire l’effettivo recepimento del decreto ormai riscontrabile in quasi tutte le realtà analizzate, ma di individuare disposizioni, casi, aree e tematiche regionali potenzialmente interessanti da segnalare e da proporre quali “buone pratiche” nell’ambito dell’assistenza tecnica alle Regioni Convergenza. L’indagine è concepita come un’attività continua e circolare, attività in itinere che si aggiorna di volta in volta a partire dalle segnalazioni delle Regioni e Provincie Autonome riguardo le modifiche e le integrazioni apportate alla normativa regionale in tema di VAS. Grazie a tale impostazione è stato possibile aggiornare, il precedente documento risalente al maggio 2010, all’ottobre 2011.

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Scheda di analisi

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 3

III PRINCIPALI CONTENUTI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI VAS

Come anticipato nei paragrafi precedenti, di seguito si propongono 21 schede analitiche che indagano sulle modalità di applicazione della VAS nelle singole realtà regionali. Nello specifico, la scheda di analisi è strutturata in modo da desumere il massimo delle informazioni riguardo l’assetto definito per il governo dei processi di VAS (dispositivi di recepimento, autorità competenti, ruolo delle ARPA, struttura del partenariato ambientale), nonché gli elementi che possano offrire un “valore aggiunto” a quanto stabilito nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (indicazione specifiche su semplificazioni e coordinamento dei processi di valutazione ambientale, soprattutto in riferimento ai piccoli comuni, relazione tra processi di valutazione ambientale e di pianificazione, costruzione di una base di conoscenza comune, presenza di quadri di riferimento per la valutazione, ecc). Di seguito, si delineano, in via esemplificativa, le informazioni che ciascuna delle voci contenute nella scheda di analisi si promette di raccogliere. Ciascuna scheda contiene soltanto i campi che è stato possibile compilare ad ottobre 2011.

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

Questo campo notifica la presenza di una Legge Regionale, o di dispositivi analoghi, che disciplini i processi di VAS in maniera non transitoria. Nella maggior parte dei casi, il campo è stato compilato con una dicitura standard “in attesa di recepimento di una Legge Regionale in materia”.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

Contiene i dispositivi transitori adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome per l’adeguamento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

1.2 Previsione ulteriori disposizioni attuative rispetto alle norme indicate

Include le informazioni fornite dagli stessi dispositivi transitori nel caso in cui prevedano l’emanazione di ulteriori dispositivi che disciplinino aspetti specifici del processo.

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Identifica e sintetizza i contenuti di eventuali documenti di supporto e indirizzo emanati in sede regionale o provinciale.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di

sostenibilità)

Riporta la presenza, ove disponibile, di quadri di riferimento per la valutazione, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in assenza di strategie di sostenibilità vere e proprie, il campo include i casi in cui le Regioni e le Province si siano dotate di un sistema di riferimento, ambientale, ma anche territoriale, in termini di obiettivi di sostenibilità e nucleo di indicatori di riferimento.

4. Individuazione autorità competente

Specifica in che modo i dispositivi regionali individuano l’autorità competente per i diversi livelli di governo del territorio.

5. Ambito di applicazione

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Normativa regionale in tema di VAS

Scheda di analisi

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 4

Specifica i casi in cui il campo di applicazione definito dai dispositivi vigenti vada oltre quanto specificato dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Include il dettaglio dei provvedimenti in materia di applicazione della VAS alle varianti di piani e programmi, in particolare in riferimento ai piani urbanistici e territoriali.

7. Casi di esclusione

Specifica i casi di esclusione previsti dai dispositivi vigenti che vadano oltre quanto specificato dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

8. Raccordo screening - scoping in termini di semplificazione della procedura

Include i casi in cui siano previste semplificazioni in termini di utilizzabilità di documenti, integrabilità dei risultati o altro, tra le fasi di verifica di assoggettabilità e scoping.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e

territoriale

Raccoglie i casi in cui siano previste integrazioni di processo e di procedura tra la pianificazione (programmazione) e la valutazione ambientale. Tali integrazioni sono in alcuni casi specificatamente previste nelle più recenti norme sul governo del territorio, in altri casi contenute in iter procedurali integrati forniti dall’autorità competente.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Include informazioni specifiche sulle modalità di coordinamento delle valutazioni ambientali. Segue la configurazione delle previsioni di ciascun caso, ma può genericamente essere divisa in relazione tra Via e VAS e tra VAS e VIncA, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

Individua le situazioni in cui siano state previste semplificazioni procedurali, contenutistiche o di supporto tecnico specifico ai piccoli comuni da parte della struttura regionale o provinciale.

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra-comunale

Identifica le situazioni in cui le Leggi sul Governo del Territorio definiscono specifiche disposizioni per la pianificazione sovra-comunale. Questo tipo di disposizioni viene identificato come potenziale margine di semplificazione e coordinamento per i processi di VAS dei piani urbanistici, soprattutto per i piccoli comuni. In questa lettura, completa le informazioni contenute nella voce 11.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Contiene informazioni specifiche sui requisiti e la struttura dei sistemi di monitoraggio previsti dai dispositivi regionali, in special modo in termini di definizione di standard, nuclei di indicatori di base e relazione definita con gli obiettivi di sostenibilità.

14. Ruolo specifico arpa

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Normativa regionale in tema di VAS

Scheda di analisi

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 5

A fronte delle possibilità definite all’interno del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. riguardo il coinvolgimento delle ARPA, questo campo identifica i casi in cui il coinvolgimento sia sancito dai dispositivi regionali o provinciali e quelli in cui venga previsto un ruolo specifico all’interno del processo.

15. Ruolo specifico altri soggetti

Include i casi in cui venga previsto un ruolo specifico per soggetti specifici, al minimo in termini di individuazione di un nucleo minimo di soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nei processi di VAS.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

I due campi contengono indicazioni specifiche sulle modalità di informazione coinvolgimento del pubblico nel processo di VAS, in termini di durata delle consultazioni, elaborazione di documenti specifici, predisposizione di canali di informazione e divulgazione specifici, ecc.

18. Previsione collegamento con A21L

Identifica i casi, estremamente rari, in cui vengano previste relazioni tra processi di valutazione ambientale e processi di Agenda 21L, a partire dal presupposto che una loro stretta interazione, lavorando sulla qualità ambientale dei piani e sul loro processo partecipato i costruzione, consenta di alleggerire notevolmente gli oneri valutativi a carico della VAS e di fondere fasi, tempi e modi della partecipazione

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

Raccoglie informazioni sui casi in cui i dispositivi contengano previsioni ulteriori rispetto a quanto genericamente inserito nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

20. Indicazioni per la fase di attuazione

A partire dalla considerazione che la VAS segue l’intero ciclo di vita dei piani e dei programmi, questo campo raccoglie i casi in cui i dispositivi contengano indicazioni specifiche sull’applicazione in fase di attuazione, ad esempio in termini di relazione tra e caratteristiche di obiettivi di sostenibilità, criteri ambientali da inserire negli strumenti di attuazione, indicatori di piano.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

In analogia e continuità con gli elementi ricercati e contenuti nel campo 4 (quadro di Riferimento per le valutazioni)questo campo intende individuare i casi in cui si stia predisponendo un sistema di correlazione tra le informazioni disponibili in sede regionale in grado di raccogliere dati, esiti dei monitoraggi e informazioni provenienti dai processi di VAS. Da un lato dunque, una base informativa di supporto alla semplificazione del processo di VAS e del suo monitoraggio, dall’altra un sistema che consenta la massima correlazione tra pianificazione e valutazione, ottimizzando le informazioni sui diversi livelli territoriali

22. Presenza riferimenti significato e costruzione alternative

Questo campo intende raccogliere informazioni rispetto a disposizioni specifiche, di metodo, prima che procedurali, sulla costruzione delle alternative. A maggio 2010, non è stato compilato per alcuna scheda.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni ABRUZZO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 6

1. REGIONE ABRUZZO

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.G.R n. 148 del 19.2.2007 “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali”

D.G.R. n. 842 del 13.8.2007 "Indirizzi concernenti la VAS di piani di competenza degli enti locali ricadenti nel territorio regionale"

Circolare 18.12.2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale"

Circolare 31.7.2008 "Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi"

Circolare del 17.12.2010 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS”

Circolare 18.1.2011 “Competenze in materia di VAS”

1.2 Previsione ulteriori disposizioni attuative rispetto alle norme indicate

L.R. del 27 luglio 2009, n. 1 - “Norme in materia di pianificazione per il governo del territorio” (Disegno di Legge in sostituzione della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 - Testo integrato con le Leggi Regionali n. 70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.”Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”).

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

È prevista l'attivazione di un Portale Web dedicato all'interazione con gli Enti Locali sull'applicazione della Direttiva VAS. Sul portale regionale sono disponibili una serie di documenti ed elaborazioni di supporto: a) elenco di indicatori per la VAS articolati fino al livello comunale

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/vasIndicatori/Indicatori.pdf b) un documento di supporto alla fase di scoping

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/scoping/analisipreliminare.pdf c) l'individuazione di un elenco minimo di soggetti con competenze ambientali

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/scoping/Autorita_Competenza_Ambientale_3.pdf

La Regione Abruzzo è partner del progetto DIVAS, finalizzato allo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), su base GIS, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani territoriali (www.progettodivas.org).

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Il quadro di riferimento ambientale è costituito dal Piano Regionale Triennale di

Risanamento Ambientale (PRTTRA), approvato dal Consiglio Regionale con delibera

n.47/7 del 24.10.06 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 108 Speciale del 6.12.2006), che

contiene anche obiettivi quantitativi e qualitativi per settore. L’ultimo periodo di riferimento

copre il biennio 2006-2008. A causa della mancata definizione di un aggiornamento della

strategia, si fa riferimento per gli obiettivi di sostenibilità di tipo quantitativo ai Piani

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni ABRUZZO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 7

regionali di settore, i cui contenuti dovrebbero comunque andare ad aggiornare la

prossima versione del Piano triennale..

Il piano triennale si articola nei seguenti settori di intervento:

tutela e risanamento della qualità dell’aria

gestione dei rifiuti

bonifica dei suoli inquinati

prevenzione degli inquinamenti fisici

sviluppo sostenibile

Si tratta di un programma di finanziamento, sottoposto a VAS a sua volta. Contiene una

articolazione degli obiettivi di settore in generali e specifici, cui vengono correlati

rispettivamente indicatori di risultato e di realizzazione, in alcuni casi affiancati dal

target di riferimento.

Dal punto di vista territoriale, il riferimento è costituito dal Quadro Regionale di

Riferimento, che si articola in tre obiettivi generali:

qualità dell’ambiente

efficienza dei sistemi insediativi

sviluppo dei settori produttivi trainanti

Ciascun obiettivo generale si articola in obiettivi specifici e azioni programmatiche. Il

piano risale al 2000 e il Piano Pluriennale attuativo, di validità triennale, ne costituisce

strumento di attuazione.

Nessun riferimento specifico è contenuto nei documenti di piano alla Valutazione

Ambientale. Non contiene indicazioni sulla definizione di un sistema di monitoraggio

dl contesto territoriale e di piano.

Il riferimento ultimo è individuato nel Documento Strategico Regionale. approvato con

verbale n.47/6 del 24 ottobre 2006.

4. Individuazione autorità competente

Ai sensi della Circolare del 18.1.2011 “Competenze in materia di VAS – Ulteriori chiarimenti” Autorità Procedente e Competente coincidono e sono individuate nella Amministrazione Pubblica in carico di approvare i P/P da sottoporre a VAS. Nel merito dei diversi livelli di Governo, la Regione è AC per tutti i P/P di livello regionale, le Province per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e i Comuni per i piani comunali urbanistici e attuativi. Sono coinvolte per le istruttorie le strutture tecniche dell'Amministrazione di riferimento. Nel caso della Regione Abruzzo, il supporto è fornito dalla Task Force dell'Autorità Ambientale (D.G.R. 19 Febbraio 2007, n. 148).

5. Ambito di applicazione

Segue quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Si presuppone che per modifiche o varianti di piani e programmi, la VAS dovrebbe svolgersi nel contesto del normale iter di approvazione a partire da una prima verifica di assoggettabilità che, non è escluso, possa portare anche all'esclusione delle stesse dall'ambito di applicazione di un più completo iter di valutazione strategica.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

L’art.39 della LR 1/2009 indica che la VAS nei processi di pianificazione, aderisce al principio di endoprocedimentalità, in base al quale Regione, Province e Comuni

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni ABRUZZO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 8

provvedono, nell’ambito del normale iter di elaborazione e approvazione dei piani di rispettiva competenza, anche alla VAS. Nel caso degli strumenti di pianificazione, la VAS è avviata dall’Autorità Procedente, sentita la Conferenza di pianificazione, contestualmente al processo di formazione del Documento Preliminare e comprende una prima fase di verifica di assoggettabilità o di verifica preliminare. La VAS si conclude entro 60 giorni. L’Autorità procedente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata relativa insieme al piano e alla VAS, nonché tutte le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti per come previsto nel normale processo di partecipazione, concertazione e copianificazione degli strumenti urbanistici, anche attraverso la Conferenza di pianificazione, ma esprime il proprio parere motivato e/o eventualmente procede alla revisione del Documento preliminare con esclusivo riferimento alla VAS. Gli esiti di una cosiddetta “valutazione di sostenibilità” che, si intuisce, dovrebbe includere una più specifica valutazione ambientale, costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati in un apposito documento che, si intuisce dovrebbe includere la Dichiarazione di sintesi e l’informazione sulla decisione relativa alla VAS. Al comma 6 dell’art.39 si ribadisce quanto già esposto all’art.33, cioè che il monitoraggio del piano urbanistico, ai fini della VAS, avviene contestualmente a quello ordinariamente previsto per esso attraverso gli strumenti del bilancio urbanistico, ambientale e relativo Rapporto. Si specifica che le modifiche allo schema di assetto del Documento Preliminare sottoposto a VAS, afferenti agli indicatori ambientali, vanno sottoposte a verifica di assoggettabilità.

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

È stato attivato uno Sportello Informativo VAS mediante il quale la Regione Abruzzo, tramite la Task Force Autorità Ambientale, assicura la corretta applicazione della procedura VAS, fornendo supporto tecnico agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di P/P. Il progetto DIVAS è rivolto in particolare al supporto per i piccoli comuni. Ai sensi della Circolare del 17.12.2010 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS” essi sono stati coadiuvati da un Gruppo di Lavoro, costituito da Rappresentanti della Regione, dell’ARTA, delle quattro Province e dei Parchi, che ha, preventivamente, effettuato una ricognizione delle problematiche riscontrate.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

La DGR 147/07 definisce che la Direzione Regionale responsabile del piano o programma collabora con l'Autorità Ambientale per svolgere attività di monitoraggio e per gestire eventuali meccanismi di retroazione. Viene inoltre fornito un elenco di indicatori per la VAS articolati fino al livello comunale. http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/vasIndicatori/Indicatori.pdf. Nella Circolare del 17.12.2010 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS” si specifica che per ciò che concerne l’effettuazione delle attività di monitoraggio previste dall’art.18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l’emananda legge regionale sul Governo del Territorio prevede la predisposizione di Bilanci urbanistici e ambientali che contribuiranno alla verifica in itinere ed ex post della pianificazione e del sistema delle valutazioni; tali bilanci ambientali si baseranno sul Rapporto sullo Stato dell’Ambiente da predisporre a cura del soggetto pianificatore.

14. Ruolo specifico delle ARPA

L’ARTA Abruzzo, in qualità di Autorità con Competenze Ambientali (A.C.A.), ha costituito un apposito gruppo di lavoro sulla V.A.S. per la disamina dei piani e programmi sottoposti dalla normativa vigente alle procedure di V.A.S. regionale, per la

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni ABRUZZO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 9

valutazione di assoggettabilità dello strumento programmatico in stesura o approvazione, per l’implementazione degli indicatori ambientali e l’integrazione di eventuali considerazioni ambientali.

15. Ruolo specifico altri soggetti

Il ruolo dei Soggetti con Competenze Ambientali (qui definiti Autorità con Competenze Ambientali) è stabilito in diverse norme: LR n. 27 del 09.08.06, Art. 11 comma 2. L’Autorità ambientale regionale (di seguito AA) svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. In coerenza con la DGR n. 148 del 19.02.07, l’AA cura il coordinamento dei pareri delle Autorità con Competenze Ambientali. Infine, tramite la propria Task Force, l’AA fornisce, se richiesto, supporto tecnico in tutte le fasi di attuazione della Direttiva 2001/42/CE agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di Piani, anche tramite il Portale Web dedicato all’integrazione con gli Enti locali sull’applicazione della Direttiva VAS, inserito sul sito ufficiale della Regione Abruzzo.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

La DGR n. 148 del 19.02.2007 riepiloga le funzioni in capo alla Direzione generale che, fra l'altro, avvia le consultazioni sul RA tramite pubblicazione sul BURA e sul sito web (le comunicazioni devono riportare, fra l’altro, la descrizione delle attività di valutazione e delle procedure di consultazione e informazione). Come previsto dalla Circolare del 17/12/2010 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS”, i Comuni pubblicano sui propri siti ufficiali e sul sito della Provincia di riferimento, tutta la documentazione delle procedure di VAS seguite per i Piani di propria spettanza; le Amministrazioni Comunali non dotate di un proprio sito ufficiale potranno pubblicare i documenti interessati sul sito ufficiale della Provincia territorialmente competente. E’ stato, altresì, ritenuto conveniente che i Comuni pubblichino anche i pareri resi dalle Autorità con competenza ambientale, in quanto ciò consentirà ad ogni Amministrazione con competenza ambientale di visionare i parerei emessi dalle altre.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

Non è esplicitamente dichiarata, ma nella D.G.R. n.148 del 19.02.2007 si specifica che l’Autorità Ambientale cura il coordinamento dei pareri delle Autorità con Competenze Ambientali. Se il coordinamento nella pratica venisse esplicato anche attraverso la raccolta e la sistematizzazione dei contributi conoscitivi di ciascun processo VAS (analisi di contesto e monitoraggio), potrebbe rappresentare l’avvio della costruzione di una base di conoscenza condivisa per le valutazioni ambientali.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni BASILICATA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 10

2. REGIONE BASILICATA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

Si adopera come riferimento la norma nazionale e non è in preparazione alcuna norma regionale di recepimento

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. 11/08/1999 n. 23. Pubblicata nel B.U. Basilicata 20 agosto 1999, n. 47. Tutela, governo ed uso del territorio.

L.R. 14/04/2000, n. 48.Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 aprile 2000, n. 30. Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale.

La Regione Basilicata aveva disposto la valutazione ambientale di piani e programmi nel contesto della norma regionale in tema di VIA; di seguito ha abrogato tale disposizione e non ha emanato dispositivi regionali di recepimento.

La Legge Regionale n. 48 del 14/04//2000 all’art. 6 istituiva il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P.), il quale ha svolto funzioni tecniche e di supporto concernenti, tra le altre, l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

La Legge Urbanistica Regionale 23/1999 all’art. 18 e all’art. 32 istituisce il Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU). Il Nucleo ha il compito di monitorare e valutare lo stato di attuazione dei Piani, redigere un rapporto sullo stato di attuazione della Legge, monitorare le attività di valutazione previste dagli art. 29 e 30. La “Verifica di coerenza”, di cui all’art. 29 della sopraccitata L.U.R., persegue l’obiettivo di verificare la tutela e la conservazione dell’ambiente e la coerenza con la Pianificazione, la “Verifica di compatibilità” di cui all’art. 30della medesima legge, persegue, oltre gli obiettivi di tutela dell’ambiente coniugandoli con quelli di governo del sistema antropico verificando la coerenza con la Carta Regionale dei Suoli. Ad oggi la VAS, in regione Basilicata, ha potuto applicarsi ai soli Regolamenti Urbanistici Comunali e, pertanto, essa non ha avuto ancora modo di coordinarsi con le verifiche di cui sopra.

4. Individuazione autorità competente

Ad oggi, le funzioni di Autorità Competente per la VAS sono attestate all’Ufficio Compatibilità ambientale della Regione.

14. Ruolo specifico delle ARPA

L’ARPAB, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, è stata istituita con L.R. n.27 del 19 maggio 1997, modificata dalla successiva L.R. n.13/99, al fine di realizzare e coordinare progetti di monitoraggio, acquisire, validare ed elaborare i dati ambientali disponibili garantendo omogeneità nell'azione di controllo sull'ambiente. Allo stato attuale essa è stata individuata in tutti i processi di VAS attivati come Soggetto Competente in Materia Ambientale. Così come previsto dall’art.12 e dall’art.13, comma 1, parte II, Titolo 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l’Unità Operativa Compatibilità Ambientale dell’ ARPAB partecipa alle diverse attività di consultazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sin dai momenti preliminari dell’attività pianificatoria, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale definitivo.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PROVINCIA DI BOLZANO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 11

3. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

L.P. del 5 aprile 2007, n. 2 - "Valutazione ambientale per piani e progetti" - (B.U. 16 17 aprile 2007 settembre 1997, n. 16/I-II, suppl. n. 3).

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.P. n. 13 del 11 agosto 1997, Legge Urbanistica Provinciale (B.U. 16 settembre 1997, n. 44, suppl. n. 1).

L.P. n.2 del 05.04.2007 - Valutazione ambientale per piani e progetti

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Linee guida per la Valutazione ambientale strategica nella pianificazione urbanistica dell’Alto Adige ai sensi della L.P. del 5 aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti”. E’ stata predisposta la documentazione a supporto della domanda di espletamento della procedura VAS, nonché quella relativa alla definizione dei contenuti del rapporto ambientale, di cui all’Allegato A della Legge provinciale n.2 del 05/04/2007 http://www.provincia.bz.it/it/servizi/servizi-categorie.asp?bnsvf_svid=1003192

4. Individuazione autorità competente

L’Autorità in carico di emettere il parere motivato è il Comitato Ambiente Provinciale.

5. Ambito di applicazione

La VAS si applica ai piani e programmi come disposto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Su proposta del Comitato Ambientale che nella sua valutazione si attiene ai criteri di cui all’alleg. B, la Giunta Provinciale sottopone a VAS i piani e i programmi non compresi al comma 1, che possano avere effetti significativi sull’ambiente. (art. 7 - L.P. 02/07).

7. Casi di esclusione

Non sono sottoposti a VAS i Piani Urbanistici Comunali che alla data di entrata in vigore della L.P. 2/2007 risultano adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della L.P. del 11 agosto 1997, n. 13.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

In Alto Adige la VAS è integrata nella procedura urbanistica esistente in modo tale da non rendere necessaria una procedura separata. I piani urbanistici devono essere integrati da un Rapporto Ambientale (art. 17 della L.P. del 11 agosto 1997, n. 13 "Legge urbanistica provinciale"). Di conseguenza, tutti i piani urbanistici e le relative modifiche devono essere accompagnati da un Rapporto Ambientale, che deve corrispondere alle caratteristiche minime previste dalla citata L.P. e dalla relativa Direttiva 2001/42/CE. La Commissione Urbanistica Provinciale valuta, assieme al Piano Urbanistico Comunale o alle sue relative varianti, anche il Rapporto Ambientale e lo trasmette alla Giunta Provinciale per la decisione in merito. (art. 4 - Linee guida).

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Per la Provincia di Bolzano, il Piano Urbanistico Provinciale, i Piani Territoriali delle Comunità e i Piani di Settore richiamati dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PROVINCIA DI BOLZANO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 12

relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socioeconomiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Se ne ricorrono i presupposti, l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la VincA, volta a considerare, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. I dati e le informazioni di piani e programmi -che non abbiano subito variazioni- sottoposti a VAS, non andranno riportati nello SIA (art. 1 comma 2 - L.P. 02/07).

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

È stato attivato uno Sportello Informativo VAS mediante il quale la Regione Abruzzo, tramite la Task Force Autorità Ambientale, assicura la corretta applicazione della procedura VAS, fornendo supporto tecnico agli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale responsabili di Piani. Il progetto DIVAS è rivolto in particolare al supporto per i piccoli comuni.

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

La Legge urbanistica regionale prevede all’art. 22 i Piani urbanistici intercomunali. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentita la commissione urbanistica provinciale, la formazione di un piano urbanistico intercomunale comprendente il territorio di due o più comuni. Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale, la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i comuni. Per l'approvazione del piano urbanistico intercomunale si applica la procedura prevista per i piani urbanistici comunali di modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza. Inoltre, la Legge prevede all’ art. 31 i Consorzi tra comuni limitrofi, sancendo che più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree per insediamenti produttivi. La Giunta provinciale può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani consortili.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Le misure di controllo (monitoring), da includere nel Rapporto Ambientale, devono essere previste in maniera da individuare tempestivamente gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto (attuazione del piano/programma) sui beni ambientali sopra nominati ed eventualmente di intervenire adeguatamente contro di essi. Il controllo è principalmente compito del Comune. Le linee guida specificano inoltre, che anche in caso di incertezza nella valutazione riguardo determinate componenti ambientali, risulta sensato un monitoraggio che preveda fondamentalmente il monitoraggio degli effetti negativi rilevanti che potrebbero verificarsi inaspettatamente in futuro.

18. Previsione collegamento con A21L

È previsto un collegamento con la rete civica della Provincia bolzanina.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PROVINCIA DI BOLZANO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 13

La Provincia, attraverso il Sistema Informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT. (art. 9 LP 4/04/2008 n. 1).

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

La L.P. 2/2007 all’art.6 Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi stabilisce:«(1) Prima dell'adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell'Unione Europea interessato, nei seguenti casi: a) se l'attuazione del piano o programma ha effetti significativi sull'ambiente dell'altro stato; b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell'altro stato. (2) Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il piano o programma e il rapporto ambientale comunichi entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.»

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CALABRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 14

4. REGIONE CALABRIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. n. 19 del 16/04/2002 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

D.G.R. n. 106 del 10.11.2006, approvazione delle "Linee guida della Pianificazione regionale e schema base della carta dei luoghi in attuazione della Legge urbanistica della Calabria n. 19 del 16/04/2002".

L.R. n. 14 del 24.11.2006 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante “Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria”.

R.R. n.3 del 4.8.2008 Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - approvato con D.G.R. n.535/2008

D.G.R. n. 153 del 31.3.2009 “D.G.R. 535 del 4/8/2008, "Modifica Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazion Integrate Ambientali

R.R. n.5 del 14.5.2009 “Modifiche al Reg. Reg. 4 agosto 2008, n.3 (“Regolamento regionale delle procedure di VIA, VAS e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali)

L.R. n.19 del 12.6.2009 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”

D.G.R. n. 749 del 11.2009 “Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009

D.G.R. n.701 del 29.10.2010 - Regolamento Regionale del 4 agosto 2008 n. 3 e s.m.i., relativo alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifiche ed integrazioni

R.R. n. 17 del 8.11.2010 “Modifica al Reg. Reg. 4 agosto 2008, n. 3 ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali")

In esame R.R inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R.R. N° 3 del 04/08/2008 e s.m.i. L.R. 19/02 – art. 10 )

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

L'alleg. E del Regolamento Regionale riporta i criteri per la verifica di assoggettabilità e l'alleg. F, i contenuti del Rapporto Ambientale. Sono state sospese, e verranno abrogate per la parte riferita alla VAS, "Linee guida della Pianificazione regionale e schema base della carta dei luoghi in attuazione della

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CALABRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 15

Legge urbanistica della Calabria n. 19 del 16/04/2002", di cui alla Deliberazione n.106 del 10 novembre 2006. Si trova in corso di approvazione il “Regolamento Regionale inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R.R. N° 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. L.R. 19/02 – art. 10 )”, di cui sono parte integrante le “Linee guida” ad esso allegate e relative a: A. Indirizzi per la redazione del Rapporto Preliminare ambientale e del Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art.23 del R.R 03/2008 e ss.mm.ii. B. Modalità di convocazione della Conferenza di Pianificazione e Questionario Guida sul Rapporto Ambientale Preliminare quale ausilio alle Consultazioni Preliminari. C. Schema di Avviso di adozione del Piano, Avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni. D. Indirizzi per la redazione della Dichiarazione di Sintesi.

4. Individuazione autorità competente

L'Autorità competente per le procedure di VIA, VAS e AIA, è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, che istituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC. Il Reg. Reg. 17/2010 ha istituito anche una Segreteria tecnica di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Nelle Linee Guida della Pianificazione Regionale del 2006 erano definite sia la Valutazione di Sostenibilità (ValSost), come verifica di compatibilità e coerenza del procedimento di pianificazione finalizzata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per l’elaborazione delle decisioni definitive consentendo di rendere comprensibili le ragioni poste a fondamento delle opzioni strategiche che devono essere coerenti con i contenuti della pianificazione esistente e con le caratteristiche e lo stato del territorio; sia la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento essenziale per la valutazione della sostenibilità, rilevando quanto i piani sono coerenti e “in linea” con gli obiettivi, le strategie e il piano d’azione per uno sviluppo sostenibile e si era stabilito che per la pianificazione comunale fosse più opportuna una valutazione di sostenibilità che una VAS. Più tardi le Linee guida sono state, di fatto abrogate, e la L.R. 19/2009 ha modificato la Legge Urbanistica Regionale 19/2002 stabilendo che in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 tutti gli strumenti di pianificazione siano sottoposti a VAS.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Non ci sono importanti integrazioni con la VIA e la VINCA ma, per l’espletamento delle procedure indicate nel regolamento, il Dipartimento istituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC e il regolamento ne definisce la composizione (il direttore generale, il dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, un rappresentante dell'ArpaCal e 19 esperti esterni tra cui n. 2 esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli», così come sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. Le funzioni del Nucleo per la VAS sono abbastanza generiche, invece sono più dettagliate nell'ambito della VIA. Sono inoltre presenti generiche norme di semplificazione, anche in riferimento alla VincA, che danno indicazioni per la non duplicazione delle informazioni nell'espletamento delle diverse procedure.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CALABRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 16

Il monitoraggio (art. 14) è effettuato avvalendosi dell’ArpaCal. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, procedente e dell'ArpaCal. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono ritenute in conto nel caso di eventuali modifiche al P/P e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. Le tariffe da applicare ai proponenti (art. 29) per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario ArpaCal per le attività di monitoraggio e controllo. Per le attività istruttorie l'importo sarà determinato in funzione del piano o programma da valutare, ed è determinato a seguito di apposita richiesta preliminare da effettuare all'autorità competente.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono a diposizione del pubblico la proposta di P/P e il RA mediante il deposito preso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del avviso, chiunque può prendere visione della proposta di P/P e del RA e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 17

5. REGIONE CAMPANIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. n. 16 del 22.12.2004 “Norme sul governo del territorio”- B.U. Campania 28 dicembre 2004, n. 65, supplemento

D.G.R. n. 834 del 11.5.2007 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 - Norme sul governo del territorio-“ (con allegato). B.U. Campania del 18 giugno 2007, n. 33.

D.G.R. n. 426 del 14.3.2008 “Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica”. B.U. Campania 21 aprile 2008, n. 16.

D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009 "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Campania". B.U. Campania n. 77 del 21/12/2009.

D.P.G.R. n. 9 del 29.1.2010 “Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza (Regolamento n. 1/2010)

D.P.G.R. n.10 del 29.1.2010 “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” (Regolamento n. 2/2010)

D.G.R. n. 203 del 5.3.2010 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Art. 5, comma 3 del "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania" emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009. “Approvazione degli Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania (con allegato)”

D.G.R. n. 683 del 8.10.2010 “Revoca della D.G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania”

Decreto Dirigenziale 13.1.2011 n. 30 “Modalità di versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale”

D.G.R. n. 406 del 4.8.2011 "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009" (con allegato)

Regolamento n.5 del 4.8.2011 Regolamento Regionale di attuazione per il governo del territorio

Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n.5/2011 (Prot.n. 765763 del 11/10/2011).

D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Inoltre sono stati emanati i seguenti documenti di indirizzo:

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 18

D.G.R. 18/01/2006, n. 34 Pubblicata nel B.U. Campania 27 febbraio 2006, n. 10, Criteri metodologici per la volontaria sperimentazione della valutazione ambientale strategica applicata alle infrastrutture energetiche.

Deliberazione n. 500 del 20 marzo 2009 Area generale di coordinamento sviluppo economico, area generale di coordinamento ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile – D.lgs. 387/03 - comma 3 art. 12 – L.R. n. 1/08: nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Modifiche ed integrazioni alla dgr n.1955/06. (con allegati).

D.G.R. del 16 marzo 2010 n.324 Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di incidenza in Regione Campania

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Un riferimento può essere riscontrato nel Piano d'Azione per la Campania Regione sostenibile d'Europa e del Mediterraneo (DGR n. 393 del 7/03/2007) contenente disposizioni generali per l'attivazione del Patto per la Campania Regione sostenibile d'Europa e del Mediterraneo e relativo Piano d'Azione. Costituzione del Comitato di Coordinamento per l’elaborazione del Piano d’Azione per la Sostenibilità regionale da porre a base del Patto. Va precisato, inoltre, che la Regione intende dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) un carattere processuale e strategico, promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati. Il Piano Territoriale Regionale della Campania si propone quindi come un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate attraverso la copianificazione. L’intenzione è di poggiare l’attuazione del Piano non tanto sull’adeguamento conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione, senza una diretta interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che rimangono di competenza dei piani urbanistici, in raccordo con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP).

4. Individuazione autorità competente

Il Regolamento 5/2011 stabilisce che «la Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti, nonché per i piani di settore dei relativi territori» e «l’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.». Il sopraccitato Regolamento individua i Comuni come autorità competenti in materia di VAS per i piani di livello comunale ma nulla dispone in materia di valutazione di incidenza per la quale, ai sensi del regolamenti n.1/2010, la funzione di autorità competente resta in capo alla Regione Campania, Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC05. L’autorità competente alla VAS in sede regionale è identificata in un settore della Regione (AGC 05 - Tutela dell’Ambiente). Oltre al Settore 02 dell’AGC05, gli organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI sono: a) La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS) formata esclusivamente da dirigenti regionali di tutte le AGC con competenze tecniche e da un rappresentante del MIBAC. b) Gli istruttori VIA – VI – VAS organizzati in Gruppi istruttori formati da funzionari regionali, ARPAC e ARCADIS iscritti alla short list (DD 554/2011) e da funzionari del Settore Tutela dell’Ambiente.

5. Ambito di applicazione

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 19

Segue quanto disposto del 152/2006 e s.m.i

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Non sono "di norma" sottoposte a VAS: a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al

Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;

b) i PUA che non contengono un’area di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un’area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull’intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;

c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;

d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell’area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;

e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d’uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d’uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;

f) le varianti relative alle opere pubbliche; g) le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di

esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;

h) le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di Valutazione impatto ambientale, di seguito denominato VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

7. Casi di esclusione

Segue quanto disposto del 152/2006 e s.m.i, approfondendo le esclusioni o le verifiche di assoggettabilità nel caso delle varianti degli strumenti urbanistici e predisponendo che è fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione (Art. 2).

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

In relazione a quanto disposto al comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’insieme dei piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione sono sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull’ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 20

degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta. Presso la Regione è istituita una struttura di staff per gli adempimenti di cui , e per la redazione di apposito regolamento al fine della individuazione dei piani e programmi da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli atti e procedure consequenziali.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Rapporto Vas-Via Si specifica che è facoltà dell’autorità procedente o del proponente richiedere l’integrazione procedurale tra la VAS (artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006) e la verifica di assoggettabilita alla VIA (art. 20 del D.lgs 152/2006) in riferimento a determinati progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA secondo le disposizioni del D.lgs 152/2006 e del Regolamento regionale n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”. La volontà di avvalersi dell’integrazione procedurale dovrà essere comunicata in sede di istanza di VAS. Secondo quanto previsto dagli Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania, di cui alla D.G.R. 203/2010, l’integrazione VAS-VIA sarà condotta come segue:

nel rapporto di scoping dovrà essere data evidenza della volontà di procedere all’integrazione tra verifica di assoggettabilità VIA e VAS, fornendo anche le informazioni necessarie ad identificare la tipologia, le dimensioni e la localizzazione del progetto;

il rapporto ambientale dovrà essere integrato con le informazioni richieste per l’elaborazione dello studio preliminare ambientale. Lo studio preliminare ambientale costituirà un apposito capitolo del rapporto ambientale;

in fase di consultazione, unitamente alla documentazione (piano o programma, rapporto ambientale, in questo caso opportunamente integrato, sintesi non tecnica) all’autorità competente dovranno essere trasmesse anche n. 2 copie cartacee ed una copia in formato elettronico del progetto preliminare che si sottopone a verifica di assoggettabilità alla VIA; il progetto preliminare dovrà essere depositato in tutte le sedi ove è previsto il deposito della documentazione relativa alla VAS, ed anche, unitamente al piano o programma, al rapporto ambientale opportunamente integrato e alla sintesi non tecnica, nella sede del comune dove ne è prevista la localizzazione;

l’avviso dovrà dare specifica evidenza dell’integrazione procedurale da pubblicare nel BURC, sull’Albo pretorio dell’autorità procedente e sull’Albo pretorio del comune in cui si prevede la localizzazione dell’intervento; il progetto preliminare dovrà anche essere messo a disposizione del pubblico, unitamente alla già prevista documentazione, sul sito web dell’autorità procedente e dell’autorità competente;

la tempistica per la consultazione di cui al par. 5.4 resta fissata a 60 gg;

il parere motivato comprenderà anche il provvedimento di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.lgs 152/2006 e dovrà essere integralmente pubblicato sul sito web dell’autorità competente.

Rapporto Vas-VIncA Per i piani e i programmi territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a VAS regionale, la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” è ricompresa nella predetta procedura di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Gli Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS di cui al D.G.R. n. 203/2010, prevedono che, nei casi di integrazione procedurale VAS – VIncA, il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall’allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 21

anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta. Le integrazioni tra verifica di assoggettabilità VAS - VIncA e VAS – VIncA, saranno elaborate come segue:

il rapporto preliminare e il rapporto ambientale dovranno prevedere un apposito capitolo redatto secondo le indicazioni riportate nell’allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i.;

le istanze per la verifica di assoggettabilità e di VAS nonché il rapporto di scoping dovranno dare evidenza dell’integrazione procedurale; quest’ultimo dovrà inoltre evidenziare le ragioni per le quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati, il piano/programma è assoggettato anche alla VIncA;

per piani e programmi che interessano pSIC, SIC e ZPS ricadenti, interamente o parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991, tra i soggetti competenti in materia ambientale dovrà essere compreso l’Ente di gestione dell’area protetta interessata. Nel caso del rapporto VAS-VIncA, l’ente potrà formulare le prime osservazioni in fase di scoping, riservandosi di esprimere il “sentito” di cui al comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. nella fase di consultazione;

nella comunicazione ai SCA inerente la consultazione o la fase di scoping dovrà essere data evidenza dell’integrazione procedurale; nella comunicazione trasmessa all’ente di gestione dell’area protetta eventualmente interessata, andrà inserito uno specifico riferimento al “sentito” di cui al comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., per il quale comunque andrà formulata specifica istanza in sede di consultazione pubblica;

gli esiti dello scoping dovranno essere comunicati all’Autorità competente evidenziando l’integrazione procedurale;

gli esiti della consultazione sono comunicati all’Autorità competente dando evidenza della integrazione procedurale (Allegato XII);

in sede istruttoria, le valutazioni dell’autorità competente si estenderanno alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza; delle conclusioni di tali valutazioni sarà data specifica evidenza in sede di emanazione del provvedimento finale. Il provvedimento finale potrà prevedere che il piano/programma vada assoggettato a VAS o che non vada assoggettato a VAS, anche con eventuali prescrizioni; in entrambi i casi la VIncA del piano/programma si riterrà espletata e il provvedimento finale potrà contenere precise indicazioni circa l’assoggettabilità alla VIncA dei singoli progetti/interventi, le condizioni alle quali i progetti e gli interventi previsti dal piano possono non essere assoggettati singolarmente o congiuntamente a VIncA, la prescrizione di idonee misure di mitigazione al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale dei progetti o degli interventi previsti, arrivando anche alla conclusione della irrealizzabilità dei progetti e degli interventi per i quali è stata accertata una incidenza significativa negativa e per i quali quindi varranno le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. Per i piani e programmi già assoggettati a procedimento integrato verifica di assoggettabilità alla VAS e VIncA e ritenuti da assoggettare a VAS in sede di scoping la documentazione prevista per la consultazione dei SCA deve essere integrata con la copia del provvedimento finale, che dovrà essere allegato al piano/programma in tutte le successive fasi di consultazione. Nel rapporto preliminare (rapporto di scoping) andrà illustrato come si intendono integrare le determinazioni del provvedimento finale nella redigenda pianificazione-programmazione; all’integrazione delle eventuali indicazioni e prescrizioni dovrà essere data evidenza anche successivamente nel piano/programma, nel rapporto ambientale e nella sua sintesi non tecnica nonché nella dichiarazione di sintesi. Infine, si evidenzia che quando saranno individuati i soggetti gestori delle aree Natura 2000, questi dovranno essere obbligatoriamente consultati ai fini delle procedure integrate VAS – VIncA. Vengono riportate le indicazioni che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti dovranno seguire per una corretta impostazione delle integrazioni tra le procedure di VAS e VI. La circolare contiene la modulistica per l’avvio della procedura integrata VAS-VI

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 22

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

La L.R. n. 22 del 1 gennaio 2010, all’art. 1, comma 66, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, riduce a 40 gg (da 60) i tempi utili alle procedure di osservazione ai piani urbanistici e a 60 gg (da 90) quelli entro cui il Consiglio comunale esamina le osservazioni, adegua la proposta di PUC alle osservazioni accolte ed adotta il PUC. Il Reg 5/2011 in materia di governo del territorio stabilisce che «Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell’autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004.»

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

La L.R. n. 16/2004, articolo 8 introduce la copianificazione come "l'attività di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto del principio di sussidiarietà". In particolare, la struttura della legge individua nel Piano Territoriale Regionale il quadro di riferimento per l'analisi delle implicazioni urbanistiche e territoriali di piani strategici, con riferimento ad ambiti territoriali di coordinamento intercomunale.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Nelle more della definizione di modalità e criteri per l’individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l’efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, sono state predisposte tabelle contenenti indicatori di efficacia per i PTCP e per i piani urbanistici comunali. Per questi ultimi la loro adozione è facoltativa.

14. Ruolo specifico ARPA

Arpa è membro sia del Comitato Tecnico per l'Ambiente che dei Tavoli Tecnici VAS.

15. Ruolo specifico altri soggetti

La DGR 426/2008 identifica il Comitato Tecnico per l'Ambiente come responsabile in ambito VAS per:

esaminare e verificare il rapporto ambientale;

verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e relativa informazione;

esprimersi sulla verifica di assoggettabilità e formulare il parere di compatibilità ambientale;

monitoraggio. Ne fanno parte un rappresentante di dell'AGC Tutela dell'Ambiente (AC), uno dell'AGC Governo del Territorio, i coordinatori dei tavoli tecnici V.A.S., tre esperti di V.A.S., A.R.P.A.C., l'Autorità Ambientale. È supportato da 3 Tavoli Tecnici, composti da rappresentanti delle due AGC, di ARPAC e dell'ufficio dell'Autorità Ambientale, che hanno il compito di:

verificare la completezza della documentazione prodotta e la rispondenza delle informazioni fornite con quanto richiesto dalla normativa vigente e richiedere eventuali richieste di integrazioni;

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni CAMPANIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 23

procedere all’istruttoria delle istanze in ordine strettamente cronologico di presentazione al protocollo, con particolare riferimento al quadro programmatico del SIA o del rapporto ambientale presentato dai proponenti, alla congruenza delle proposte progettuali e di pianificazione e programmazione con il regime vincolistico e normativo di riferimento ed alla correttezza delle analisi delle componenti ambientali;

procedere in ordine strettamente cronologico di presentazione al protocollo all’istruttoria delle richieste di screening o di assoggettabilità alla procedura di VAS;

redigere apposita relazione riassuntiva delle risultanze dell’esame delle proposte progettuali e di pianificazione o programmazione, sulla base della quale la Commissione ed il Comitato Tecnico per l’Ambiente formuleranno il parere di competenza.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Si prevede esplicitamente che venga messa cura nel fornire ai soggetti competenti ed al pubblico, fra le informazioni ambientali necessarie alle valutazioni, anche quelle di natura cartografica. Il Settore dell’AGC 05 ha il compito di mantenere i rapporti con il pubblico e in specifico di assicurare ad esso la libera consultazione dei documenti e di tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi. Il Comitato Tecnico per l’Ambiente ha il compito di verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e la relativa informazione. Come previsto dalla Circolare del 17/12/2010 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS”, i Comuni pubblicano sui propri siti ufficiali e sul sito della Provincia di riferimento, tutta la documentazione delle procedure di VAS seguite per i Piani di propria spettanza; le Amministrazioni Comunali non adottate di un proprio sito ufficiale potranno pubblicare i documenti interessati sul sito ufficiale della Provincia territorialmente competente. E’ stato, altresì, ritenuto conveniente che i Comuni pubblichino anche i pareri resi dalle Autorità con competenza ambientale, in quanto ciò consentirà ad ogni Amministrazione con competenza ambientale di visionare i pareri emessi dalle altre. E’ stato predisposto dalla Regione Campania il “Sistema Informativo per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza (VI)” (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Area_Documentale)

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

Nel caso di VAS di competenza statale, il D.P.G.R. stabilisce che la Regione si esprime mediante atto deliberativo della Giunta regionale, sia in qualità di regione interessata, sia in qualità di soggetto competente in materia ambientale. L'Art. 4 specifica la procedura e le componenti dell'Amministrazione regionale coinvolte nell'istruttoria in caso di VAS di competenza statale o di regioni confinanti.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

I soggetti che attivino la procedura di VAS devono allegare alla richiesta la documentazione tecnica amministrativa prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in formato cartaceo e su supporto informatico per la costituzione di una banca dati e per consentire al Settore competente dell’A.G.C. 05 la trasmissione al Comitato per l’Ambiente ed alle altre Autorità con competenza paesaggistica ed ambientale. Questa attività, sebbene non esplicitamente destinata alla costruzione di una base di conoscenza comune, potrebbe garantirne un primo avvio.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni EMILIA ROMAGNA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 24

6. REGIONE EMILIA ROMAGNA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. 24 marzo 2000, n. 20 – Disciplina Generale sulla Tutela e l’uso del Territorio, costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.

L.R. 13 giugno 2008, n. 9 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 100 del 13.06.2008. Con tale legge la Regione Emilia Romagna, ha stabilito la disciplina transitoria delle procedure VAS.

L.R. n.6 del 06.07.2009 - Governo e riqualificazione solidale del territorio

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Circolare esplicativa a firma congiunta degli Assessori alla Programmazione e Sviluppo territoriale e all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile del 12/11/2008: "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 Giugno 2008, n. 9".

Circolare esplicativa a firma dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009 del 1 febbraio 2010

Delibera di Assemblea legislativa n. 204 del 3 dicembre 2008 Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010.

Delibera di Assemblea legislativa n. 46 del 12 luglio 2008 Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Il Programma Triennale Regionale Tutela Ambientale 2008-2010, ai sensi della L.R. n. 3/99, art. 99, denominato "Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2008-2010" ha l’obiettivo attuativo di ottimizzare la funzionalità del sistema regionale e locale attraverso l’individuazione di specifici e polifunzionali ambiti territoriali, in grado di rafforzare l’integrazione e la collaborazione tra istituzioni locali, razionalizzare e semplificare gli ambiti gestionali, eliminando sovrapposizioni e ridondanze, superare la frammentazione istituzionale e associativa esistente, contenere i costi delle funzioni amministrative e dei servizi locali senza pregiudicarne la qualità, agevolare l’individuazione, da parte dei cittadini, dei referenti delle politiche territoriali. Il PAA individua dunque, a valle dell’analisi sulla qualità dell’ambiente regionale nonché di quanto gli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore prevedono quale contributo positivo per la prevenzione e/o la riduzione di determinate matrici ambientali (inquinamento atmosferico, gestione delle acque, risparmio energetico), due ambiti prioritari di intervento:

• la riduzione e la gestione dei rifiuti • la conservazione della biodiversità

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni EMILIA ROMAGNA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 25

Il Piano di azione ambientale 2011-2013 prosegue l’impegno del precedente Piano sul versante della conservazione della biodiversità, della riduzione e della gestione dei rifiuti, ma punta in particolare sull’integrazione e sulla trasversalità, per massimizzare l’efficacia dei singoli interventi, in linea con le indicazioni della stessa Unione europea. Allo scopo si è servito di 9 Intese provinciali che hanno contribuito a definirne i contenuti e di una verifica di coerenza con alcuni altri piani di rango regionale chiamati a coordinarsi con esso.

4. Individuazione autorità competente

La L.R. 13 giugno 2008, n.9 specifica quanto segue: a) per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle

Province, l'Autorità competente è la Regione. b) per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane,

l'autorità competente è la Provincia (Art. 1, comma 4). c) per i piani provinciali e comunali soggetti alla L.R. 47/1978 -Tutela ed uso del

territorio- e L.R. 20/2000 -Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio-, l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale (Art. 1, comma 5).

5. Ambito di applicazione

La definizione dell’ambito di applicazione segue quanto contenuto nel D.Lgs. 152 e s.m.i.. La Circolare del 12/11/2008: specifica che ai fini della corretta individuazione dell’ambito di applicazione un piano o programma costituisce “quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti” nel caso in cui: a) definisce lo scenario di riferimento territoriale o settoriale per l’approvazione,

l’autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti; b) contiene criteri o indicazioni in merito a ubicazione, natura, dimensioni e

condizioni operative di opere o interventi ovvero in merito al tipo di attività o di progetto consentiti in una determinata zona, definendo in modo specifico le condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

I piani o programmi che costituiscono “quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti” vengono sottoposti a verifica di assoggettabilità.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Il comma 5 dell’art.5 della L.R. 20 del 2000, come modificato dall’art.13 L.R. 6/2009, esclude da VAS le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre: a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale; e) la più puntuale localizzazione, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o la reiterazione del vincolo espropriativo. Sono invece soggette a verifica di assoggettabilità, le varianti: a) specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R.

47/1978;

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni EMILIA ROMAGNA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 26

b) ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla L. R. 20/2000;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.

7. Casi di esclusione

Segue quanto contenuto nel D.Lgs. 152 e s.m.i, ma esclude le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, di cui al comma 5 dell’art.5 della L.R. 20 del 2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, nonché, al comma 4 dello stesso articolo, i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportano variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Sino all'entrata in vigore della L.R. 9/2008, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 era costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'Art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20/2000. Questo tipo di valutazione è nata come processo completamente integrato in quello di pianificazione e la VAS, nei nuovi dispositivi regionali, segue la stessa strada.

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

L.R. 20/2000. “Norme sul governo del territorio” (art. 13 comma 3) come modificata dalla L.R. 6/2009 sancisce la possibilità che il Piano territoriale regionale (PTR) o il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) prevedano particolari forme di cooperazione nella pianificazione urbanistica e nell'esercizio delle altre funzioni di governo del territorio per i Comuni che presentano una contiguità insediativa ovvero una stretta connessione funzionale nei sistemi urbani. Tali Comuni possono associarsi, elaborare e approvare un piano intercomunale previa individuazione di un capofila e secondo le indicazioni contenute nel comma 3. Al fine di sviluppare un efficace sistema di governo del territorio multilivello, il PTR, il PTCP e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale individuano gli elementi e i sistemi territoriali per i quali l'avvio dei processi di regolazione territoriale e urbanistica richiede la preventiva conclusione di accordi territoriali, ai sensi dell'articolo 15, tra Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati. Gli accordi hanno lo scopo di realizzare un migliore coordinamento nella definizione delle politiche territoriali e nella programmazione e attuazione degli interventi attuativi nonché di assicurare l'assunzione negli strumenti di pianificazione di scelte strategiche condivise, anche attraverso la previsione di ulteriori momenti negoziali.

14. Ruolo specifico delle ARPA L’ARPA Regionale Prevenzione e Ambiente (Arpa-Ingegneria Ambientale) supporta la Regione Emilia-Romagna sia nella realizzazione delle VAS di diversi piani e programmi (Docup, Leader+, Vas del Piano energetico regionale, Vas del Piano di tutela delle acque, ecc.) sia nella predisposizione di dati, indicatori e modelli per la valutazione ambientale.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni EMILIA ROMAGNA

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16. Garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti) La Regione, le Province ed i Comuni provvedono a rendere disponibili e agevolmente utilizzabili attraverso gli strumenti tecnologici il quadro conoscitivo e la Valsat dei propri strumenti nonché le analisi, gli approfondimenti e le informazioni utilizzate per la loro elaborazione, al fine di consentire il loro impiego ai sensi dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter (art.17, comma 2-bis L.R. 20 del 2000 come modificata dalla L.R. 6/2009).

20. Indicazioni per la fase di attuazione

La L.R. 20/2000 Norme sul governo del territorio (art. 13 comma 3) come modificata dalla L.R. 6/2009, prevede che per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

La L.R. 20/2000 “Norme sul governo del territorio” (art. 13 comma 3) come modificata dalla L.R. 6/2009 nasce con l'intento di armonizzare il processo di valutazione all'interno del complessivo processo di piano. Si prevede dunque la costruzione di quadri conoscitivi, specificando che: a) il quadro conoscitivo del PTR è riferimento necessario per la costruzione degli

scenari di sviluppo sostenibile del territorio; b) il quadro conoscitivo del PTCP è riferimento necessario per i sistemi indicati

all'articolo 26, comma 1 (ambiente, paesaggio,l infrastrutture, ecc); c) il quadro conoscitivo del PSC è riferimento necessario per la pianificazione

operativa e attuativa e per ogni altro atto o provvedimento di governo del territorio.

I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PSC integrano le informazioni e i dati conoscitivi con gli approfondimenti già effettuati e le informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite, procedendo alle integrazioni e agli approfondimenti solo nel caso in cui risultino indispensabili per la definizione di specifiche previsioni del piano. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo esclusivamente con gli approfondimenti, relativi al loro specifico campo di interesse, che risultino indispensabili.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni FRIULI VENEZIA GIULIA

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7. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

L.R. del 06/05/2005 n. 11 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) come modificata dalla LR 13/2009”.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.G.R. 1961 DD 03/08/2005. L.R. 11/2005 - Individuazione di piani e programmi di cui all'art 13, paragrafo 3 , della direttiva 2001/42/ce in materia di valutazione ambientale strategica

L.R. n.30 del 13.12.2005 - Norme in materia di piano territoriale regionale

L.R. del 5 dicembre 2008, n. 16 - “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”. all'art, 4 detta norme relative alla VAS limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale.

L.R. del 23 febbraio 2007, n. 5 - “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”.

DPR 20.03.2008 n. 086/Pres - Regolamento di attuazione parte 1 urbanistica della LR 05/2007

D.G.R. n. 1580 del 06.08.2008 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

L.R. n.13 del 30.07.2009 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)

L.R. n.22 del 03.12.2009 - Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Linee guida relative all'applicazione dell'Agenda 21 Locale applicata al processo di formazione dei PSC. D.G.R. 2203 dd. 21.9.2007 che elabora le Linee Guida sulla VinCA.

4. Individuazione autorità competente

La Giunta Comunale è l'autorità competente, ma la L.R. 13/2009 ha modificato la L.R. 16/2008 per specificare che autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma (MODIFICATO LR 13/2009)

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni FRIULI VENEZIA GIULIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 29

5. Ambito di applicazione

Segue quanto contenuto nel D.Lgs. 152 e s.m.i.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

La L.R. 16/2008 all'art. 4, che riguarda la VAS degli strumenti di pianificazione comunale, stabilisce che, i sensi dell’articolo 6, comma 3, del D. Lgs 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale: a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali: tali

varianti non possono essere in contrasto con il PTR, possono prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell’anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti, possono prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici. Comunque esse devono contenere: l’asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati; Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete natura 2000, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali (sostituiti dai Piani di Attuazione Comunale con riforma urbanistica di cui al DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres.) ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). Per i piani urbanistici di cui all’articolo 6, comma 3, del D.Lgs 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs 152/2006, l’autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente.

La L.R. 13/2009 ha aggiunto al summenzionato art. 4 della L.R. 16/2008 il comma 3 bis: «Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.» Altre regioni hanno deliberato in favore dell’esclusione dalla VAS delle varianti collegate a d accordi di programma.

7. Casi di esclusione

Secondo quanto previsto dalla D.G.R del 03/08/2005, n. 1961 non sono da sottoporre agli obblighi di cui al Capo I della legge stessa i seguenti piani regionali: Piano Territoriale Particolareggiato Regionale (P.T.R.P.); Piano Territoriale Particolareggiato Regionale (P.T.R.P.) e il Piano Energetico Regionale (P.E.R.). Tale previsione viene contraddetta dall’operato di molte regioni che invece assoggettano tali a VAS.

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

La pianificazione sovracomunale/intercomunale può interessare non meno di 5 Comuni contermini oppure non meno di 1/3 della popolazione provinciale oppure non

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni FRIULI VENEZIA GIULIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 30

meno di 30.000 abitanti. Tali Comuni possono svolgere congiuntamente oppure delegare la funzione della pianificazione sovracomunale affidando la predisposizione degli strumenti urbanistici a: Unione di Comuni, Comune capoluogo, Comunità montana, Città metropolitana, Provincia. Nel primo caso possono anche servirsi di un’Associazione intercomunale costituita in ASTER e la convenzione conterrà le direttive del Consiglio comunale per la predisposizione degli strumenti urbanistici; nel secondo possono ricorrere ad Ente di Pianificazione Intercomunale e la convenzione indicherà il mandato di pianificazione assegnato al soggetto delegato in particolare, durata, contenuto, modalità di esercizio della funzione pianificatoria e vigilanza sulla funzione delegata. La pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto del PTR, mediante lo strumento del PSC (che è soggetto a VAS e formato secondo il metodo dell’A21L), che considera come territorio quello dei Comuni interessati e consente: previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l’ampliamento di quelle esistenti; previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale. I Comuni che non svolgono la funzione della pianificazione sovracomunale possono approvare strumenti urbanistici o loro varianti esclusivamente per adeguare le attività già esistenti ad obblighi derivanti da normative, o, al più, possono ampliarle ma solo nei limiti del PTR.

14. Ruolo specifico ARPA

Secondo l'art. 4 della L.R. del 5 dicembre 2008, n.16 individua uno specifico ruolo per l'ARPA che risulta "soggetto competente in materia ambientale" nei procedimenti di VAS e nella pianificazione urbanistica comunale (VAS degli strumenti di pianificazione comunale).

15. Ruolo specifico altri soggetti

Lo stesso art.4 individua oltre l'ARPA, i soggetti competenti in materia ambientale (anche per la pianificazione territoriale): l'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali e gli altri soggetti pubblici o privati (sempre con competenze in materia ambientale).

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

Sono dichiarati competenti quali soggetti transfrontalieri: Austria, Slovenia e la Regione Veneto.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

IL FVG è dotato di Servizi cartografici e specificamente di un'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT fvg) oltre che di un Sistema Informativo Regionale Ambientale.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LAZIO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 31

8. REGIONE LAZIO

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia 1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.G.R del 05 marzo 2010 n. 169 con allegate le “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”;

D.G.R. 15 maggio 2009, n. 363 - Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. "Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale" – Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 28 del 28.7.2009;

L.R. 11 agosto 2008, n.14 - "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" (Art. 1 commi dal 19 al 23 “Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale. Modifiche all’art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n.6).

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Il documento “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la DGR del 05 marzo 2010 n. 169, contiene le disposizioni operative per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i ai Piani/Programmi di competenza della Regione Lazio.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Il quadro di riferimento territoriale è definito all’interno del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) che definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della Regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche. A livello provinciale viene elaborato il Piano territoriale provinciale Generale (PTPG) che specifica e articola i contenuti del PTRG per il proprio territorio di riferimento. La Regione Lazio, pur non essendosi dotata di una strategia di sostenibilità complessiva, ha approvato un Piano per Kyoto (DGR 322/2006) contenente un “Documento di indirizzo per l’attuazione del protocollo di Kyoto e delle strategie di sviluppo sostenibile nella Regione lazio”. Nell’ambito di tale documento sono state individuate azioni strategiche e misure specifiche da attivare. Ha inoltre approvato un programma pluriennale per il disinquinamento dei corpi idrici.

4. Individuazione autorità competente L’Autorità Competente è individuata nella struttura regionale dell’assessorato competente in materia di ambiente (ora Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), L’Autorità competente in materia di VAS nell’ambito dell’assessorato sopra indicato è individuata nel Dipartimento Territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale.

5. Ambito di applicazione

Sono sottoposti a VAS: a) i Piani/Programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità

dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LAZIO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 32

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il

quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o

comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in

base alla normativa vigente;

b) i Piani/Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e s.m.i., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357; Per i Piani/Programmi di cui al punto precedente che determinino l'uso di piccole aree

a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è

necessaria qualora l’Autorità Competente valuti che possano avere effetti significativi

sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 “Verifica di

Assoggettabilità” del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;

Per tutti i Piani/Programmi diversi da quelli sopra indicati che definiscono il quadro di

riferimento per l’autorizzazione dei progetti, l’Autorità Competente valuta secondo le

disposizioni di cui all’articolo 12 del Decreto, se possano avere effetti significativi

sull’ambiente.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Le linee guida specificano che non sono soggette a VAS: a) le varianti contenenti modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle

previsioni localizzative immediatamente cogenti contenuti negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;

b) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative

c) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;

d) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d’uso e non contengano opere che rientrino nell’allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.; o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

e) le varianti contenenti modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenuti negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;

f) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative.

7. Casi di esclusione

Le linee guida specificano che non sono soggetti a VAS, i seguenti Piani/Programmi divisi in 5 categorie: Già esclusi dalla normativa nazionale vigente

c) i Piani/Programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

d) i Piani/Programmi finanziari o di bilancio;

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LAZIO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 33

e) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; f) i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale

o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Esclusi per dimensioni e tipologia (si ritiene che possano non avere impatti

significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale) g) le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente

attestate come tali dal Proponente e/o dall’Autorità Procedente; h) i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati, previsti da norme

vigenti, nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente, che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all’art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante “Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure”, così come modificato dall’art. 26 della L.R. 21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità), o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

j) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"e ss. mm. ii. (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d’uso e non contengano opere che rientrino nell’allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

k) le varianti contenenti modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;

l) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;

Esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani

sovraordinati dai quali discendano direttamente m) i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di

VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l’esclusione o che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;

n) I programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

Non sono altresì assoggettati a VAS o) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall’organo deliberante

competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008; p) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per

i quali, alla data di approvazione della presente Delibera di Giunta Regionale, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l’adeguato svolgimento delle procedure di VAS, in quanto i Piani/Programmi

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LAZIO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 34

devono essere valutati “all’atto dell’elaborazione e dell’adozione”, e del dettato della norma nazionale che la recepisce: “La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione” (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/06);

q) i Piani/Programmi e le loro varianti, di cui all’art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato decreto e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano state già attivate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità).

Di norma non sono soggetti a VAS: r) i Piani/Programmi che non costituiscono il quadro di riferimento per

l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

s) i Piani/Programmi per i quali, in riferimento alle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, non si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

Nelle ipotesi di cui alle lettere r) e s), l’esclusione dalla procedura dovrà essere obbligatoriamente verificata dall’Autorità competente in materia di VAS. Tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) ad s) devono sempre essere comunicati dal Proponente e/o dall’Autorità Procedente all’Autorità Competente in materia di VAS.

8. Raccordo screening - scoping in termini di semplificazione della procedura

Le linee guida prevedono unicamente che laddove la procedura di verifica di assoggettabilità si concluda con un provvedimento di rinvio del P/P in VAS, il rapporto preliminare e l’intera documentazione prodotta ed acquisita in corso di istruttoria è utilizzata per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Nell'ambito della emanazione del parere motivato sulla verifica di assoggettabilità, l’Autorità Competente deve operare di concerto con la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, coinvolta per le competenze in materia di Paesaggio e di Urbanistica. Il capitolo 3 delle Linee guida è specificamente dedicato alla unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani/Programmi e auspica l'integrazione delle procedure di piano e di valutazione ambientale all'interno di un percorso unico, di cui definisce le tappe fondamentali. Con particolare riferimento ai P/P comunque denominati adottati/approvati ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale, è auspicabile che si provveda ad integrare le procedure in modo dettagliato con successiva e specifica normativa regionale.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Rapporto Vas-Via

L’integrazione delle due procedure (verifica di assoggettabilità a VIA nell’ambito della VAS) -art. 10, comma 4 del D.Lgs. 152/06-, dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla DGR 363/2009 della Regione Lazio della quale si riporta lo stralcio relativo:

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LAZIO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 35

a) La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 20, nel caso di piani e/o programmi previsti dall’art. 6, comma 3 e 3bis, del D.Lgs. 152/2006, laddove l’autorità competente in materia di VIA ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente.

b) In tal caso la verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale, che ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della L.R. 11 agosto 2008 n. 14 è condotta nell’ambito del procedimento di VAS, sarà attuata sulla base del rispetto delle norme procedurali previste negli articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 152/2006.

c) La presentazione dell’istanza, a cura del soggetto proponente, deve essere contestuale alla pubblicazione di un avviso sul BURL, nonchè all'albo pretorio del comune interessato, che deve contenere: l’indicazione della procedura integrata di assoggettabilità a VIA e VAS, il titolo della proposta di piano e/o di programma, l’oggetto dell’intervento sottoposto a valutazione, il proponente e l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso il comune ove il progetto è localizzato.

d) Il soggetto proponente deve allegare all’istanza il piano e/o il programma, e il progetto preliminare per i quali sono avviate le procedure da attivare in maniera integrata, nonché gli elaborati di valutazione ambientale che danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale (rapporto preliminare di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, e studio preliminare di impatto ambientale di cui all’allegato V).

e) Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può fare pervenire le proprie osservazioni.

f) Un unico provvedimento motivato di VIA e VAS sarà espresso entro i successivi 45 giorni, da pubblicarsi con sintetico avviso sul BURL e in maniera integrale sul sito web dell’autorità competente.”

L’Autorità Competente può valutare, in base alle caratteristiche del Piano/Programma e nel caso di palese prevalenza degli aspetti della VIA o della VAS, l’attivazione della procedura più idonea;

La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d’impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del Rapporto Ambientale, nonchè la Dichiarazione di Sintesi.

Rapporto Vas-Vinca

Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la VIncA, ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell’ambito della procedura di VAS. A tal fine, il Rapporto Ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del DPR 357/1997. L’AC acquisisce il parere dell’autorità regionale competente in materia di VIncA e dell’Ente Gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall’applicazione del Piano/Programma. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della VIncA, dando specifica evidenza dell’intervenuta integrazione delle procedure.

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

Al fine di semplificare le consultazioni l'autorità competente può disporre la convocazione di una conferenza alla quale partecipano i soggetti competenti in materia, sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di procedimento di Via o di Vas. Il Direttore del Dipartimento Territorio può determinare con le altre amministrazioni competenti in materia ambientale forme di collaborazione ed intesa in merito alla semplificazione di attività.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di revisione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Le linee guida dispongono che gli indicatori e le modalità di controllo degli effetti sui recettori ambientali, complessivamente definite come il sistema di

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LAZIO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 36

monitoraggio degli effetti ambientali del Piano/Programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale;

Nel Piano/Programma sono individuate le responsabilità e la sussistenza delle

risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio; Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali

misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'AC e AP;

Per l’effettuazione del monitoraggio l’AP d’intesa con l’AC definisce le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell’ARPA Lazio, o di altri soggetti, pubblici o privati;

Il costo complessivo per le azioni di monitoraggio è a carico del Proponente.

Qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti a VIA, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori generali da implementare in dettaglio nella realizzazione di tali opere o progetti;

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Le linee guida specificano come l'accesso al pubblico venga garantito attraverso la pubblicazione sul Burl dell'avviso di avvio della consultazione; la pubblicazione dei documenti sui siti web dell'AP e dell'AC e la loro reperibilità fisica negli uffici dell'AP, dell'AC e di Regioni e Province anche solo parzialmente interessate. I tempi corrispondono a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Puntualizzano inoltre che l’AC prenderà in considerazione esclusivamente osservazioni avanzate dal pubblico durante la fase di consultazione disciplinata dall’articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che forniscano nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, sulle tematiche ambientali, oggetto della procedura di VAS.

19. Specifiche Valutazione piani o programmi interregionali

Nel caso di Piani/Programmi di competenza della Regione Lazio, che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti il processo di valutazione ambientale è effettuato d’intesa tra le rispettive autorità regionali competenti, concordando tempi e modi di attuazione. Nel caso di Piani/Programmi di competenza della Regione Lazio che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l’Autorità Competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali Regioni nonché degli altri enti locali territoriali interessati.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LIGURIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 37

9. REGIONE LIGURIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

L.R. n. 36 del 4 settembre 1997 - Legge urbanistica regionale

L.R. n. 38 del 30/12/1998 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

L.R. n.10 del 28.04.2008 - Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria art.46

L.R. n.20 del 01.07.2008 - Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

Nota del Presidente della Regione n° 37918 del 05/03/2009 (fornisce indicazioni ai Comuni in merito alla Verifica di assoggettabilità dei Piani di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione)

Circolare del Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale Prot. n. Pg/2008/64513 in data 14/05/2008. Applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. in materia di Valutazione Ambientale Strategica

L.R. n.10 del 12 Aprile 2011- Ulteriore modifica alla Legge Regionale 28 aprile 2008 n.10

Esiste il Disegno di Legge n.154 approvato dalla Giunta Regionale in data 25/09/2009. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi mai discusso in Consiglio Regionale ed attualmente in fase di revisione e adeguamento alle novità normative sopraggiunte (D. Lgs. n. 128/2010).

1.2 Previsione ulteriori disposizioni attuative rispetto alle norme indicate

Il Disegno di Legge n.154 del 2009 prevede che la Giunta Regionale, se necessario, possa stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione

4. Individuazione autorità competente

La Regione (Art. 5) è l’autorità competente per la Valutazione ambientale strategica e per la Verifica di assoggettabilità di piani e programmi a tutti i livelli di governo del territorio, tramite il Dipartimento competente in materia di ambiente. Glu uffici regionali competenti in tema di VIA di progetti lo sono anche per la VAS applicata ai piani e ai programmi, mentre la VAS applicata ai Fondi Strutturali è affidata alla Struttura Politiche e Programmi Ambientali.

5. Ambito di applicazione

Segue quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche in riferimento all’applicazione della VAS nel regime transitorio, punto su cui si è dovuti intervenire con Legge di urgenza per correggere un’incongruenza presente nella L.R. 10/2008.

7. Casi di esclusione

Ai sensi della Circolare del Direttore Pg/2008/64513 del 14/05/2008. Applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. in materia di Valutazione Ambientale Strategica «si evidenzia che, in base alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, non sia da considerare sottoposto a procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità uno strumento urbanistico attuativo, ovvero un progetto urbanistico operativo (PUO), che risulti adottato in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale (o del PUC) nonché dei Piani Territoriali di livello regionale (PTCP, PTC della Costa, Piani dei Parchi) e provinciale (PTC Provinciale e Piani di Bacino), ricomprendendo nella ipotesi di “conformità” anche i

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LIGURIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 38

casi di SUA contenenti le varianti cd. Connesse soprarichiamate nonché i casi di PUO i cui contenuti rientrino nell’ambito dei “margini di flessibilità” di cui all’art. 53 della l.r. n. 36/1997. Ciò in quanto si reputa che con l’espressione “piani” il legislatore statale abbia inteso riferirsi alle previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici che costituiscono la fonte ed il quadro di riferimento programmatico per la successiva elaborazione e valutazione dei progetti di interventi urbanistico-edilizi (sia assoggettati a VIA, sia non assoggettati), ma non anche riferirsi agli SUA in quanto detti strumenti, sebbene denominati “piani particolareggiati” dalla L. n. 1150/1942 e s.m., sono costituiti, come noto, da “progetti planivolumetrici” aventi ad oggetto l’assetto complessivo dell’area, le costruzioni in progetto e quelle esistenti nonché le opere di urbanizzazione primarie e secondaria (vedasi l’art. 3 della l.r n. 24/1987) e, quindi, hanno contenuti progettuali corrispondenti a quelli previsti per i casi di opere assoggettate a procedimento di VIA o di verifica di screening in base agli elenchi di cui agli allegati alla l.r. n. 38/1998 e s.m.. Detto orientamento si fonda sulle seguenti considerazioni: a) la ratio della normativa sulla VAS, desumibile dall’art. 4 commi 3 e 4, è individuabile nella volontà di assicurare che le scelte di programmazione e di pianificazione territoriale siano supportate, nell’iter di loro formazione ed in particolare nelle fasi preventive alla loro definizione, da specifiche valutazioni degli effetti significativi sull’ambiente che è prevedibile derivino dall’attuazione delle relative previsioni nonché dalla correlativa selezione, tra le possibili soluzioni alternative, di quelle più compatibili con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente; b) la coerente distinzione tra la procedura di VAS sui piani e programmi e la procedura di VIA sui progetti contenuta nelle sopramenzionate disposizioni.»

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

La L.R. n. 38 del 30/12/1998, che disciplina la procedura di VIA, prevede la valutazione ambientale per strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di urbanistica, di gestione dei rifiuti, delle acque, acustica, qualità dell’aria, nonché le loro modifiche. In particolare gli articoli 3 e 4 confermano quanto già stabilito dalla Legge Urbanistica Regionale n. 36 del 4/9/1997 sulla procedura di VIA relativa agli strumenti di pianificazione urbanistica. Questi vengono definiti dalla suddetta legge secondo i principi: del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali; della concertazione e della sussidiarietà; della facilitazione e della trasparenza delle procedure (art. 2, comma 3). In ordine al primo principio la legge stabilisce che le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale siano supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente l’indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità delle previsioni stesse; c) dei potenziali impatti; d) dell’esito della verifica ambientale (art. 11, comma 4). Per ciò che concerne il principio della concertazione si noti che la legge n.36 del ’97 prevede l’istituzione di una Conferenza di Pianificazione cui sono invitati le altre pubbliche amministrazioni, le aziende autonome dello Stato, gli enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici. Possono, altresì, essere invitati gli enti o associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi (art. 6, comma 1, 2, 3).

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Segue quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La legge urbanistica intende inoltre snellire i procedimenti amministrativi inerenti alla valutazione di impatto ambientale. Come stabilito dall’art. 13, comma 3, 22, comma 8;

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LIGURIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 39

e 39, comma 6) la valutazione positiva dello studio di sostenibilità ambientale dei PTR, dei PTCP, dei PUC, dei PTO, dei PA semplifica la procedura di VIA per le opere previste dagli strumenti indicati. Tali effetti sono fatti salvi nella L.R. n.38 del ‘98 (art. 3, comma 1). Il Disegno di Legge n.154 del 2009 all'art. 10 prevede un coordinamento tra VAS e VINCA: il Rapporto Ambientale di cui all’articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. n.357/1997. I piani non sottoposti all’ambito di applicazione della VAS e della Verifica di assoggettabilità, ma rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n.357/1997, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunte in merito dalla Giunta regionale. Il sopraccitato Disegno di Legge all'art. 15 prevede un coordinamento tra VAS e VIA: nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità che comportino altresì l’approvazione di progetti assoggettati a verifica screening, la verifica può essere condotta nell’ambito della procedura di VAS. L’atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell’ambito dello Studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l’assoggettamento a VIA. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Il Disegno di Legge n.154 del 2009 all'art.13 stabilisce la necessità di definire un adeguato monitoraggio che verifichi il raggiungimento degli obiettivi, avvalendosi dell’Agenzia regionale per l’ambiente ligure (ARPAL). Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti l’autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l’autorità competente. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati sui siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente nonché dell’ARPAL.

14. Ruolo specifico ARPA

ARPAL partecipa al processo come soggetto competente in materia ambientale (art. 6) e nell'ambito del monitoraggio (art. 13).

15. Ruolo specifico altri soggetti

Il Disegno di Legge n.154 del 2009 all'Art. 6 la Legge individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare scegliendoli fra i seguenti: Agenzia Regionale per l’Ambiente Ligure (ARPAL), Aziende sanitarie locali (ASL), Enti gestori delle aree protette, Soprintendenza, Province, Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, Autorità portuali ed Autorità competenti delle Regioni confinanti.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Secondo quanto previsto dall’art. 9 del Disegno di Legge n.154 del 2009, l'allegato C contiene l’elenco delle informazioni da pubblicare su BUR da parte del proponente. Gli uffici regionali e il sito web regionale garantiscono l'accesso all'informazione. Le osservazioni possono essere inviate nei 60 giorni previsti per la consultazione sul Rapporto Ambientale. L'allegato E contribuisce a standardizzare i contenuti del Rapporto di sintesi e le forme di consultazione avvenute.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LOMBARDIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 40

10. REGIONE LOMBARDIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. del 6/04/2004 n. 6 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”

D.G.R. del 3/8/2004 n.936 “L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale”

L. R. del 11/3/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” (art. 4), pubblicata sul BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005. In vigore dal 31 marzo 2005.

D.G.R. del 29/12/2005 n. 8/1681 “Modalità per la pianificazione comunale” (L.R. n. 12/2005 art. 7)

D.C.R. del 14.11.2006 n. 33 “Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale”

D.C.R. del 13/3/2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi” (di seguito “Indirizzi generali”);

D.G.R. del 5/12/2007, n. VIII/6053 “Partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione dei piani di governo del territorio. Indirizzi operativi.”

D.G.R. del 27/12/2007 n. VIII/6420 - “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” (Art. 4, L.R. n. 12; D.C.R. N. 351/2007);

D.G.R. 30/12/2009 n.VIII/10971 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” (Art. 4, L.R. n. 12; D.C.R. N. 351/2007) – Recepimento delle Disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.

D.G.R. del 10.11.2010 n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) “Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”

Decreto del Direttore Generale territorio e urbanistica del 14/12/2010 n. 13071 Identificativo Atto n. 692 Approvazione della circolare "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale"

L.R. del 21 febbraio 2011 n. 3 “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011”

D.D.S. del 14/12/2010, n. 13071 Circolare contenente indicazioni in merito alla “Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale. Pubblicato nel B.U. Lombardia 26 gennaio 2011, n. 4.

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Modello metodologico-procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS (sia di carattere generale che applicato a tipologie specifiche

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LOMBARDIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 41

di piani), fornito nell'allegato alla Deliberazione VIII/6420, come integrato e modificato nei successivi atti.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Il Quadro Territoriale di Riferimento Regionale (QTR) è esplicitamente finalizzato ad essere quadro di rifermento per le valutazioni ambientali, oltreché per la pianificazione. Contiene il sistema degli obiettivi di sostenibilità e un set di indicatori di contesto correlati a tali obiettivi da utilizzare in tutti gli strumenti che dal quadro discendono e che ad esso si correlano..

4. Individuazione autorità competente

In Regione Lombardia, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 3/2011 «3 bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma. 3 ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 3 sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.»

5. Ambito di applicazione

Ai sensi della Circolare 13071/2010 su “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” «Nel caso in cui sia vigente il PGT: a) i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS; b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS allorchè ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; Nel caso in cui non sia vigente il PGT: i piani attuativi sia conformi che non conformi al PRG e le varianti al PRG sono soggetti a VAS se ricadono nelle seguenti fattispecie: a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, così come recepiti nell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. »

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LOMBARDIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 42

Ai sensi della Circolare 13071/2010 su “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” «Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di applicazione della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti: a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA); b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.» Per tutti gli altri P/P di livello provinciale/comunale le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS riguardano: • varianti minori agli strumenti urbanistici comunali (anche attraverso Programmi Integrati di Intervento, Accordi di Programma a promozione locale, Sportello Unico, Programmi di Riqualificazione Urbana, Piani di Recupero, Piani di lottizzazione, Piani Particolareggiati, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani per l’edilizia economico-popolare); • varianti locali/puntuali ai PTCP; • varianti locali/puntuali ai PTC dei Parchi, Piani di Settore dei Parchi; • varianti minori ai Piani di Indirizzo Forestale La D.G.R. 761/2010 include diversi modelli metodologici riferiti rispettivamente a:

Accordo di Programma Promosso dalla Regione comportante variante Urbanistica (art. 2, L.R. 3/2004) (art. 6, L.R. 2/2003)

Programmi Integrati di Intervento non aventi rilevanza regionale comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05, art. 92, comma 8);

Programmi Integrati di Intervento di rilevanza regionale comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05 art. 92, commi 4 -7) e Accordi di Programma Promossi da Enti Locali con adesione regionale (L.R. 2/2003, art. 6 comma 12).

7. Casi di esclusione

Ai sensi della Circolare del 2010 su “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” sono escluse dall’ambito di applicazione: a) le rettifiche degli errori materiali; b) le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; c) le varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso; d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette varianti automatiche), ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. In applicazione del principio di non duplicazione, sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di VAS o di verifica di assoggettabilità. Nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato, in ogni caso resta ferma la necessità di una valutazione complessiva degli effetti cumulati .

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni LOMBARDIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 43

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Gli allegati modelli metodologico- procedurali contengono proposte di armonizzazione dei processi in relazione alle specifiche tipologie di piano (alleg. 1 da 1a a 1q della D.G.R. 10971/2009), nell’ambito dei quali vengono tra gli altri considerati:

il Documento di Piano (all. 1a e 1b);

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (all. 1c)

il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (all. 1d)

Programmi Integrati di Intervento con e senza rilevanza regionale (all. 1m 1mbis)

10 Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

La D.G.R. 761/2010 include l’Allegato 2 dedicato al Raccordo tra VAS-VIA-VIC e, collegati ad esso uno schema (schema x1) illustrativo di un procedimento completamente integrato e una tabella (schema x2) di interazione fra contenuti di rapporto ambientale, studio di impatto ambientale e relazione per la valutazione di incidenza.

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

Ai sensi della L.R. 12/2005 come novellata dalla L.R. 3/2001 all’art. 3 comma 3 quinquies. «Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).» Ai sensi della Circolare 13071/2010 su “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” per i Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative,, sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Conseguentemente:

L’Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P

l’Autorità competente può essere individuata nell’organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale.

Più in generale per i Comuni con un solo settore/area funzionale «Nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza. Conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà, relativamente all’autorità competente in materia di VAS, esplicitare e dettare indicazioni al fine di renderne operativa l’autonomia della funzione.» La D.G.R. 761/2010 include un modello metodologico specifico per il Documento di Piano dei piccoli Comuni.

12 Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale. Il PTCP indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali

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Principali disposizioni LOMBARDIA

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si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l'attuazione del PTCP anche finalizzate all'attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d'intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all'intervenuta approvazione. L'efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

La D.G.R. 761/2010 include, all’Allegato 3 “Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi (Sivas) e archivio documentale digitale della VAS”, un paragrafo dedicato al “sistema di Indicatori di qualità” in cui si afferma che «il sistema della pianificazione territoriale richiede la definizione di un meccanismo che consenta il dialogo tra i sistemi di monitoraggio dei vari piani, fondato su un nucleo di indicatori comuni, da definire in numero limitato, ma significativi per caratterizzare, anche in termini quantitativi per quanto possibile, l’evoluzione nel tempo del contesto territoriale e per valutare i risultati e gli effetti delle singole azioni di piano. Il processo è già stato avviato d’intesa con le Province e gli Enti Locali. Il riferimento di partenza è costituito dalla proposta di indicatori formulata nel corso dell’elaborazione del Piano Territoriale Regionale. Tali indicatori, allo stato attuale riferiti ai sistemi territoriali individuati dal PTR, devono essere condivisi per ambiti territoriali omogenei e ne deve essere sperimentata l’efficacia in riferimento alle specificità tematiche ed al livello di dettaglio. D’intesa con l’Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale devono essere individuate ed attivate, per ogni singolo indicatore, specifiche modalità organizzative per assicurarne la disponibilità e sistematici aggiornamenti. Successivi atti dirigenziali provvederanno alla definizione delle modalità di condivisione e di aggiornamento degli indicatori di qualità di riconosciuta efficacia.»

14. Ruolo specifico ARPA

L'ARPA fa parte del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale – VAS.

15. Ruolo specifico altri soggetti

Ai sensi della Allegato 4 alla D.G.R. 761/2010 «Il Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale – VAS è così composto: Direzione Territorio e Urbanistica; Direzione Qualità dell’ambiente; Direzione Agricoltura; Direzione Sanità; Direzione reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile; ASL; ARPA. Il Nucleo è integrato con rappresentanti delle Direzioni Regionali competenti e delle Società Regionali con nota del Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica in relazione alle tipologie dei p/p soggetti a VAS e alla necessità di coinvolgere specifiche competenza al fine della formulazione del parere ambientale motivato. Il Nucleo è coordinato dalla Struttura VAS della Direzione Territorio e Urbanistica. Con DPGR si procede alla formale costituzione previa designazione delle competenti Direzioni Generali.»

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Nella delibera di avvio del procedimento VAS è previsto che chiunque lo avvii debba definire le modalità per l'accesso, la selezione e la consultazione del pubblico. Si tratta cioè di una operazione prevista ma rinviata all'avvio del singolo procedimento e può dunque dare luogo a processi diversi caso per caso. Nella pratica appare funzionare, soprattutto nei comuni, che spesso invitano le associazioni sin dalla fase di scoping. La D.G.R. 6420/2007 prevede comunque due conferenze di valutazione

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Principali disposizioni LOMBARDIA

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in cui coinvolgere il pubblico,una in fase di scoping e un'altra in fase di elaborazione del Rapporto Ambientale. Il SIVAS, Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi è stato costituito come sito informativo, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 per tutte VAS e Verifiche di assoggettabilità alla VAS espletate in Regione Lombardia. A far data dal 1 gennaio 2010 esso tiene luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia prevista dal d.Lgs n.4/2008.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

Nel documento è indicata, in relazione alle fasi di elaborazione di un p/p, la successione delle attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase. È importante tener conto che lo schema presentato deve essere considerato come un processo globale di p/p, ma è auspicabile che ciascuna fase del p/p possa fare conto su un proprio processo di partecipazione. Si renderebbe così possibile arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al P/P.

18 Previsione collegamento con A21L

Non previsto ma auspicato. Ad esempio, il Comune di Zibido San Giacomo (MI) prevede un processo congiunto di VAS e di A21L

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

L’autorità procedente individua, nell’atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione. in contesto transfrontaliero il relativo modello procedurale definisce quali siano i soggetti confinanti da inserire all'interno dei soggetti con competenze ambientali da consultare obbligatoriamente indirizzi generali. L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di p/p e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

20. Indicazioni per la fase di attuazione

Negli Indirizzi generali si auspica l'attivazione di forme di partecipazione nell'intero processo. E' indicata in relazione alle fasi di elaborazione di un p/p (vedi testo di seguito), la successione delle attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase. "E’ importante tener conto che lo schema presentato deve essere considerato come un processo globale di p/p, ma è auspicabile che ciascuna fase del P/P possa fare conto su un proprio processo di partecipazione. Si renderebbe così possibile arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al p/p."

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

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Principali disposizioni LOMBARDIA

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La D.G.R. 761/2010, come già contemplato dalle 6420/2007 e 10971/2009, include l’allegato 3 “Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi (Sivas) e archivio documentale digitale della VAS” che è preordinato a perseguire le finalità previste al capitolo 8.1 degli “Indirizzi generali” di cui alla D.C.R. 351/2007:

una raccolta normativa, articolata in norme comunitarie, nazionali e regionali;

un’area di documentazione che raccolga linee guida e sperimentazioni VAS significative;

una sezione orientativa per l’individuazione delle procedure, integrata con l’ambito territoriale di rete Natura 2000;

una servizio di down-load della documentazione tecnico-amministrativa (modulistica digitale);

un’area FAQ di risposte alla domande frequenti, integrata con un’area contatti; Ma, in particolare, è inteso alla «creazione di un quadro territoriale di riferimento della VAS. Il quadro territoriale di riferimento della VAS sarà la base informativa per la definizione del quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS e lo strumento di supporto operativo alle azioni di monitoraggio. Per le attività legate quadro territoriale di riferimento della VAS si prevede il coinvolgimento del Tavolo di lavoro con le Province per l’IIT e del Tavolo di lavoro interdirezionale, allargato agli enti strumentali di Regione Lombardia ( D.G. Regione Lombardia, ERSAF, ARPA), istituti ai sensi della l.r. 12/05.

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Principali disposizioni MARCHE

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11. REGIONE MARCHE

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. n. 6 del 6/04/2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”

D.G.R. n. 936 del 3/08/2004 “L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale”

D.C.R. n. 33 del 14/11/2006 “Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale”

L.R. n. 6 del 12/6/2007 "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000". Pubblicata nel B.U. Marche 21 giugno 2007, n. 55.

D.G.R. n. 561 del 14/4/2008 “Dir. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - L.R. n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" - D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo".

D.G.R. n. 1400 del 20/10/2008 “L.R. n. 6/2007 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” art. 20 - Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”.

D.G.R. n. 220 del 9/2/2010 “L.R. n. 6/2007 - D.P.R. n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi”

D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 “Aggiornamento delle linee-guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Delib.G.R. n. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010”

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

La D.G.R. 936/2004 approva le linee-guida per la predisposizione del “Rapporto ambientale” sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ed è il frutto di un’applicazione sperimentale della VAS all’intorno della Raffineria Falconara e nella Valle del Foglia. La D.G.R. 561/2008 definisce solo delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS che restano in vigore fino all’approvazione delle Linee Guida Regionali per la VAS previste all’art. 20 dell L.R.6/2007. La D.G.R. 1400/2008 approva tali Linee Guida che, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008, dispongono un complesso organico e completo di indirizzi applicativi relativi a tutte le fasi del processo di VAS e ai relativi documenti di studio, analisi, valutazione, ecc. La D.G.R. 1813/2010 revoca la D.G.R.1400/2008 e sostituisce le Linee Guida aggiornandole al D.Lgs. n. 128/2010, esse si coordinano con le Linee Guida Regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi di cui alla D.G.R. 220/2010.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni MARCHE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 48

Le linee strategiche per lo sviluppo sostenibile sono contenute in due documenti di ordine programmatico evasi dalla Giunta Regionale: a) STRAS "Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità 2006-2010"

adottato con D.C.R del 30/01/2007 n. 44. Il documento fissa obiettivi di sostenibilità in quattro aree principali di intervento: clima, natura/biodiversità, ambiente/salute, gestione sostenibile delle risorse naturali e del ciclo dei rifiuti.

b) "Geografia delle previsioni ambientali" approfondimento delle condizioni ambientali come strumento strategico di orientamento alle scelte per lo sviluppo sostenibile.

4. Individuazione autorità competente

Le Linee Guida del 2010 ribadiscono, sulla base delle attribuzioni di competenze già formulate dalla L.R. 6/2007, che la Regione è competente alla valutazione dei propri piani e programmi nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa; la Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale.

5 Ambito di applicazione

Segue quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 ma vi aggiunge due specificazioni interpretative: I piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali «si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000». Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità, i piani che «pur non appartenendo ai settori indicati dalla Direttiva contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione d’incidenza producano tuttavia effetti significativi sull'ambiente».

7. Casi di esclusione

Oltre le tipologie di piano già escluse ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. sono esclusi «in quanto non hanno impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale: d) le varianti di cui all’art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992; e) le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall’autorità procedente; f) i piani attuativi di cui all’art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS; g) gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate; h) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l’entità del carico urbanistico; i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso; j) le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti; k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni MARCHE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 49

normativa; kbis) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi: - per l’uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite

del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc; - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il

limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq. l) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d’uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa; - in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali: m) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa; - in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti: n) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell’Allegato B2 della L.R. 7/2004.» Si prevede comunque che l’autorità procedente comunichi all’autorità competente tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS «prima dell'avvio della relativa procedura; la comunicazione comprende idonea documentazione che attesti l’applicabilità dell’esclusione. Qualora l’autorità competente ritenga che non sussistano i requisiti di esclusione, lo segnala all’autorità procedente la quale provvede ad avviare il normale iter procedurale di VAS; la segnalazione dell’autorità competente deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’autorità procedente, decorsi inutilmente i quali il p/p si ritiene escluso dalle procedure di VAS.»

8. Raccordo screening - scoping in termini di semplificazione della procedura

Le Linee Guida Regionali stabiliscono che «Qualora gli SCA propongano di sottoporre a VAS il piano o programma in esame, si esprimono, sulla base del rapporto preliminare, anche in merito alla portata ed a livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale» «E’ facoltà dell’autorità competente, anche su istanza dell’autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere degli SCA, indire un’apposita conferenza di valutazione, nella forma di conferenza di servizi (…) tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del P/P prevedano già conferenze di servizi. (.:.) Il termine temporale previsto per l’espressione dei pareri da parte degli SCA (30gg) può essere ridotto previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, ovvero autorità competente, autorità procedente e SCA .(…) Nel provvedimento finale l’Autorità Competente dà atto dell’eventuale espletamento delle consultazioni di scoping nell’ambito della fase di screening.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

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Principali disposizioni MARCHE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 50

Le Linee Guida Regionali stabiliscono che «Il Rapporto Ambientale relativo ai piani generali ed attuativi di cui alla LR 34/1992, comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana, di cui alla LR 23 febbraio 2005, n. 16 , include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale, di cui all’art. 5, comma 2, della LR 14/2008. Analogamente, nel Rapporto Ambientale sono contenute le norme e indicazioni progettuali e tipologiche di cui all’art. 5, comma 3, della LR 14/2008.» Inoltre «Nell’eventualità in cui si vogliano integrare in maniera efficace la procedura di VAS con quella di pianificazione, il termine per le consultazioni di VAS può essere prolungato nei casi in cui l’iter di approvazione dei piani e programmi in oggetto prevedano tempi di consultazione diversi dai 60 giorni previsti per la VAS.»

10 Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Le Linee Guida Regionali stabiliscono che «La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo opere o interventi sottoposti a VIA possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione procedimentale e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, così come illustrato nell’Allegato I – ID) di queste linee guida. L’iter procedimentale di VAS è sostituito nell’iter della procedura di VIA; tale possibilità tiene conto di quanto indicato all’art. 11 comma 4 del D.lgs 152/2006 relativo all'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.» Le Linee Guida nel paragrafo riferito ai “Rapporti tra VAS e VIA” stabiliscono che qualora i piani sottoposti a VAS contengano opere soggette a VIA «la verifica di assoggettabilità della procedura di VIA (screening) può essere condotta nell’ambito della VAS, fermo restando il riparto delle competenze. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. L’integrazione procedurale può avvenire nel seguente modo: - la pubblicazione del Rapporto ambientale di VAS e la pubblicazione per l’avvio del procedimento di verifica di VIA vengono fatte contestualmente, dando evidenza dell’integrazione tra le procedure; - i termini della pubblicazione per lo screening di VIA sono prolungati da 45 giorni a 60 giorni, così come previsto per la consultazione ai fini VAS, al fine di integrare efficacemente i due procedimenti; - il parere motivato della VAS tiene conto delle conclusioni relative allo screening di VIA.» In particolare quando la procedura di VAS contiene lo screening della VIA, nel piano possono essere stabiliti «i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, che consentono di escludere le opere in essi comprese dalla procedura di VIA» . Relativamente ai “rapporti” fra VAS e Vinca le Linee Guida ribadiscono che la valutazione di incidenza ai sensi è compresa nell’ambito della VAS e l’autorità competente acquisisce il parere dell’ente gestore dei Siti Natura 2000 in merito alla valutazione di incidenza prima dell’espressione del parere VAS e il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere per la valutazione di incidenza, ma per i casi per i quali la verifica si concluda con una non assoggettabilità a VAS, «il parere relativo alla Valutazione di incidenza viene espresso autonomamente dall’Ente Gestore del Sito Natura 2000».

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

La normativa regionale prevede incentivi alle associazioni di comuni. Quando si attiva una pianificazione sovracomunale si tratta comunque di una attività volontaria che va al di là della legge.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni MARCHE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 51

13 Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Le Linee Guida dispongono che «le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale» e «Nel piano o programma sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.»; inoltre « Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.» «Per l’effettuazione del monitoraggio l’autorità procedente definisce d’intesa con l’autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). Qualora per il monitoraggio si renda necessaria la collaborazione dell’ARPAM, per i procedimenti di competenza provinciale i piani di monitoraggio devono essere sottoposti al comitato provinciale di coordinamento di cui all’art. 17 della LR 60/97; nel caso di piani di competenza regionali dovranno essere stipulate apposite convenzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 60/97.» Naturalmente ai fini del monitoraggio «possono essere impiegati, se del caso, i dati e le informazioni provenienti da meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.» Qualora i piani sottoposti a VAS costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette a VIA, occorre prevedere nel relativo piano di monitoraggio «appositi indicatori da implementare nella realizzazione di tali opere». 14. Ruolo specifico ARPA Le Linee Guida stabiliscono che ARPAM «non è considerato soggetto competente in materia ambientale», ma può essere coinvolta nelle procedure di VAS nel caso in cui l’autorità procedente o l’autorità competente ravvisino la necessità o l’opportunità di un contributo tecnico – scientifico specifico. Il supporto tecnico scientifico potrà essere richiesto in seguito all’individuazione in sede istruttoria, da parte degli uffici preposti delle autorità competenti, di particolari criticità in relazione ad una o più matrici ambientali. La richiesta potrà riguardare anche supporto per eventuali indicatori aggiuntivi rispetto a quelli elencati in Allegato VI. «Nei casi in cui il p/p oggetto di valutazione ricada in area AERCA, il contributo di ARPAM costituisce la valutazione del rapporto ambientale richiesta dalla LR 6/2004.» 15. Ruolo specifico altri soggetti Le Linee Guida prevedono un elenco, non è esaustivo, di SCA che devono essere coinvolti dalla VAS in relazione alle specifiche competenze. (Regione Marche – Servizio Per p/p provinciali o interprovinciali Ambiente E Paesaggio; Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche; Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche; Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000; Riserve e Parchi Naturali; Provincia – Servizi competenti in materia ambientale; Comune; Comunità Montane; Autorità di Bacino; ASUR; AATO). In generale, quanto l’autorità procedente trasmette all’autorità competente il rapporto preliminare, le propone un elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che intende consultare; entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di SCA, l’autorità competente approva, modifica e/o integra l’elenco di tutti gli SCA che devono essere consultati e trasmette loro il rapporto preliminare, invitandoli ad esprimere un parere, ed eventualmente coinvolgendo l’ARPAM.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni MARCHE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 52

In particolare le Regioni e delle Province, il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti che potrebbero derivare dalla sua attuazione. qualora individuate come SCA nelle fasi preliminari, sono luogo di deposito della copia cartacea del piano al momento in cui esso è sottoposto alle consultazioni pubbliche di VAS.

16 Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Le Linee Guida del disciplinare le consultazioni pubbliche di VAS seguono la norma nazionale, aggiungendo disposizioni in favore del coordinamento con la procedure di previste per la fase di osservazione agli strumenti urbanistici contemplando un eventuale prolungamento dei tempi di consultazione ai fini dell’allineamento con quelli di osservazione. Al Paragrafo 2.6.4 Informazione circa la decisione al punto 4 si dichiara che «Sono ammesse ulteriori forme di pubblicità non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma ritenute opportune dalle autorità.», ma non è chiaro se tale disposizione si riferisca anche ad altre fasi del processo di VAS.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

A parte l'evidenza pubblica, descritta al punto precedente, non sono previste ulteriori forme di partecipazione.

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

Le linee guida stabiliscono che « In caso di piani o programmi che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato ne faccia richiesta, l’autorità competente informa il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni MOLISE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 53

12. REGIONE MOLISE

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.G.R. 26/06/2006, n. 886 “Organizzazione del processo di programmazione 2007-2013 della politica di coesione regionale comunitaria. Provvedimenti”

D.G.R. 22/01/2007, n. 76 “Piano di lavoro per l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE alla programmazione dei fondi comunitari per il ciclo 2007/2013”

D.G.R del 26/01/2009, n. 26 “Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale — Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D. Lgs n. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs n. 4/2008”

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Attualmente si sta predisponendo della modulistica e delle linee guida di indirizzo alla redazione di documenti quali Dichiarazione di sintesi e Rapporto ambientale.

4. Individuazione autorità competente

L'Autorità Competente è individuata nella Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione Impatto Ambientale.

5. Ambito di applicazione

Segue quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Gli atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale (ossia Piano Territoriale Regionale -PTR-, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale -PTCP- e loro varianti generali; Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali; i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione e le loro varianti generali) sono da sottoporre direttamente alla procedura di VAS nei casi in cui gli stessi integrino le fattispecie indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs 4/08. I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6 del citato decreto.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

La procedura di VAS comprende la VIncA (art. 2 comma 3 – DGR del 11/05/2009 n. 486 “Linee guida per la valutazione d'incidenza”).

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Il monitoraggio potrà svolgersi anche attraverso specifici protocolli tecnici e convenzionali che coinvolgeranno prevalentemente l'ARPAM nonché altri soggetti competenti in materia ambientale. I soggetti responsabili e la sussistenza delle risorse necessaria per la realizzazione e gestione del monitoraggio dovranno essere già

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni MOLISE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 54

previste nel rapporto ambientale del piano o programma approvato. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPAM. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

14. Ruolo specifico ARPA

Un ruolo specifico dell'ARPAM viene individuato nella fase di "monitoraggio" sia attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli tecnici e convenzioni, sia attraverso la pubblicazione sul proprio sito web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

L'Autorità Procedente unitamente all'Autorità Competente provvede ad assicurare la più ampia partecipazione del pubblico e degli altri soggetti interessati dando la possibilità di consultare gli elaborati della proposta di piano o programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica anche a mezzo di apposito spazio sul proprio sito web.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PIEMONTE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 55

13. REGIONE PIEMONTE

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. 14/12/1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

Comunicato del P.G.R. L.R. 14/12/1998, n. 40 “Applicazione dell’articolo 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica”.

Circ.P.G.R. 13/01/2003, n. 1/PET “Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”

D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”

D.G.R. 30/7/2008, n. 211-34747, Pubblicata nel Suppl. al B.U. Piemonte 7 agosto 2008, n. 32. “Aggiornamento degli allegati alla Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”.

Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali 18/12/2008 “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”.

D.G.R. 22/12/2008, n. 85−10404, pubblicata nel B.U. Piemonte 31/12/2008, n.53 “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”

Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, 24/12/2009 “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”

D.G.R. 22/02/2010, n. 20-13359 “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e Delib.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931) e Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001)”

Comunicato della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia “Contenuti e modalità di presentazione delle pratiche urbanistiche.(indicazioni sulla documentazione tecnica necessaria per la VAS dei piani urbanistici)”

3. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Oltre la sopraccitata Circolare del 2003 sulle “Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali” esistono due "Quaderni della pianificazione" dedicati al tema della Vas: il n. 7 del Luglio 1999 "La Valutazione

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PIEMONTE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 56

Strategica un modo diverso di pianificare il territorio" e il n. 8 del Settembre 2000 "La Valutazione ambientale di piani e programmi". A ciò si sono aggiunti i riferimenti alla VAS inclusi nelle linee guida per le “varianti strutturali al Piano regolatore generale” promulgate nel 2008 e sviluppate nel 2009. Un momento di eccellenza è costituito dalle Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale che mettono a fuoco una problematica affrontata, ma non risolta, nel contesto di alcune sperimentazioni sulla VAS (cfr. Marche D.G.R. n. 936 del 3/08/2004 “L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale”).

4. Individuazione autorità competente

Richiamando quanto stabilito all’Allegato I della D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931, si specifica che l’autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano, coincide con l’amministrazione preposta alla loro approvazione. Per la VAS dei piani urbanistici si individua come Autorità competente l'organo tecnico interno all'Amministrazione procedente per come istituito ai sensi dell'art.7 della LR 40/1998. Nelle Linee Guida del 2009 si specifica: «il Comune, in quanto autorità preposta all’approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di Autorità procedente, sia di Autorità competente per la V.A.S.; a tal fine è necessario garantire nel procedimento la terzietà dell’Autorità competente per la V.A.S.; tale funzione, ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, dovrà essere assicurata tramite l’organo tecnico istituito ai sensi della L.R. 40/98; nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall’ente, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni, ponendo attenzione a che il responsabile del procedimento di valutazione sia diverso dal responsabile del procedimento di pianificazione.».

5. Ambito di applicazione

La definizione più aggiornata dell’ambito di applicazione della VAS per come individuato dalla normativa regionale piemontese è data dalle “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale” del 2010. La VAS è obbligatoria per: - nuovi piani regolatori comunali; - revisioni/varianti generali del Piano Regolatore Comunale; - varianti strutturali di cui alla LR 56/1977 art. 17, c. 4, lett. a e d. Sono soggetti almeno a Verifica di assoggettabilità: - varianti strutturali LR 56/1977 art. 17, c. 4, lett. b, c, e, f; - piani particolareggiati formati e approvati con contestuale variante ai sensi della LR56/1977, art. 40, c. 6 e 7; - varianti conseguenti ad altri disposti legislativi (sportello unico, accordo di programma, ecc.). In presenza di almeno un’attività produttiva che utilizza sostanze pericolose, sono Soggetti, come minimo, alla Verifica di assoggettabilità i seguenti strumenti urbanistici: - varianti parziali LR56/1977, art. 17, c. 7; - Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) in attuazione del Piano Regolatore Comunale.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PIEMONTE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 57

L’ambito di applicazione della VAS, con riferimento alle varianti, è definito nelle Linee guida del 2009:

a. deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi dell’articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 1/2007;

b. si deve procedere alla Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R.1/2007, che non ricadano nella precedente lettera a);

c. sono di norma esonerate dal processo di Valutazione ambientale Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI.

7. Casi di esclusione

In base alla D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931 sono esclusi dal processo di valutazione ambientale: a) varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di

esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI;

b) varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, co. 7 della LR 56/1977 non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate;

c) strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

8. Raccordo screening - scoping in termini di semplificazione della procedura

La D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931 specifica che nel caso di processi di programmazione che si sviluppano per fasi distinte nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l’intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

All'allegato II della D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931 si dettano indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica articolati per tipologia di strumento. Inoltre nel Comunicato su “Contenuti e modalità di presentazione delle pratiche urbanistiche” si danno circostanziate indicazioni relative alla documentazione tecnica necessaria per la VAS dei piani urbanistici.

10 Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Il comma 5 dell’articolo 20 della L.R. 40/1998 dispone che i piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica o contenere criteri da utilizzare in tale fase, ovvero possono prevedere, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio interessato, di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati della legge. La D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931 contiene alcune specifiche sulle caratteristiche dei progetti potenzialmente interessati da tali provvedimenti e prevede l'obbligo per l’autorità competente di dare idonea

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PIEMONTE

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 58

informazione e comunicazione dei provvedimenti eventualmente adottati in tal senso. Rispetto alla VInca, riprende quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Rispetto alla legislazione nazionale, la D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931 prefigura lo strumento del programma di monitoraggio ambientale, nel quale sono specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l’utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze. Esso, inoltre, individua risorse, responsabilità e ruoli, tempi e modalità per l’attuazione di quanto previsto. Si chiarisce che nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi e i dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale devono essere a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo. E’ opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell’autorità responsabile dell’attuazione del piano o programma e dell’autorità preposta alla VAS.

14. Ruolo specifico ARPA

L'ARPA Piemonte assicura il supporto tecnico scientifico necessario allo svolgimento alle istruttorie e alle attività previste nell'ambito delle valutazioni ambientali e verifica la sussistenza delle condizioni ambientali necessarie alla realizzazione delle opere.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

E' previsto che l'organo tecnico di riferimento per le valutazioni ambientali istituito presso la Regione Piemonte progetti modalità di informazione e comunicazione tese ad assicurare il maggior livello possibile di trasparenza e partecipazione alle procedure valutative.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

Si prevede la possibilità di indire un'inchiesta pubblica di consultazione sul Rapporto Ambientale da chiudere entro i termini previsti per la consultazione pubblica ordinariamente prevista.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PUGLIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 59

14. REGIONE PUGLIA

1 Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.G.R. n. 981 del 13.6.2008 “Circolare n. 1/2008, “Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”

D.G.R. n. 2614 del 28.12.2009 “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008”

D.G.R. n. 2013 del 27.10.2009 “DGR nn. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007; 1935/2008 e 849/2009 - Programma regionale per la tutela dell’Ambiente. Aggiornamento.”

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Esiste un “Programma di azioni per l’ambiente” che viene costantemente aggiornato, l’ultimo è sul 2009-2013, ed insieme al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) che costituisce riferimento utile all’individuazione dei principi e degli obiettivi di sostenibilità che informano l’attività normativa e amministrativa regionale pugliese, in quanto detta indirizzi per la formazione dei PUG e dei PUE.

4. Individuazione autorità competente

L'Autorità Competente è individuate nel Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia

5. Ambito di applicazione

Segue quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Negli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)” allegati al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) della Regione Puglia, all’ Appendice IV “Indirizzi per l’applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) il rapporto tra la VAS e il PUG” si dettano indicazioni utili all’efficace coordinamento fra la procedura di pianificazione urbanistica e quella di VAS.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS. La VIncA è compresa nella VAS.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

La circolare fa generico riferimento al duplice ruolo del monitoraggio di tenere sotto controllo gli effetti ambientali e di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali. La Vas dovrà dunque essere orientata a individuare i principali tematismi e le criticità

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PUGLIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 60

che dovranno essere oggetto del monitoraggio e individuare i principali indicatori sintetici che consentano di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione del P/P.

14. Ruolo specifico ARPA

ARPA Puglia viene individuata come organo di supporto tecnico all'AC nella fase di valutazione.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

Il Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia si propone come strumento di “conoscenza condivisa per la gestione del territorio” ed è stato costruito in funzione della libera consultazione e non solo di quella riservata agli utenti istituzionali. E’ organizzato per aree di interesse (pianificazione comunale, attività edilizia, agricoltura, protezione civile) e servizi (GPS, repertorio metadati, e gestione dati statistici).

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni SARDEGNA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 61

15. REGIONE SARDEGNA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

Circ.Ass. n. 40/GAB del 3.2.2005 Emanata dall'Assessore regionale degli Enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l'Assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport e con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. “Circolare esplicativa della L.R. 25 novembre 2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale".”

D.G.R. n. 38/32 del 2.8.2005, “Modifica della Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della Direttiva 42/2001/CE”

L.R. n. 9 del 12.6.2006,”Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.”

D.G.R. n.11/27 del 19.2.2008, che approva il Disegno di Legge concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”.

L.R. n.3 del 5.3.2008 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”.

D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, , inerente "Direttive per lo svolgimento delle procedure di VIA e VAS", prevede la predisposizione di linee guida per la VAS di competenza provinciale (ai termini della L.R. 9/2006, così come modificata dall'art. 5, comma 19 della L.R. 3/2008).

L.R. n. 3. del 7.8.2009, “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.”

D.G.R. n. 56/52 del 29.12.2009 approvazione del Piano d’Azione Ambientale Regionale PAAR 2009 - 2013

1.2. Previsione ulteriori disposizioni attuative rispetto alle norme indicate

Il DdL. relativo a “Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”, approvato con la D.G.R. del 19 febbraio 2008 n. 11/27, prevede all’art. 4 una norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale ai fini dell’immediato recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 4/2008. Tale disposizione è stata superata dall’art.5 comma 23 della L.R. 3/2009 che, nelle more della promulgazione di una legge regionale, adotta «integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

L'alleg. C della Delibera n. 24/23 del 2008 fornisce anche della modulistica inerente l'avvio della procedura, la pubblicazione della documentazione, ecc. Le prime “Linee guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali” del maggio 2007 sono state approfondite nel 2010 e approvate con D.G.R. n. 44/51 del 14.12.2010 “Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.”

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni SARDEGNA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 62

Il “Piano d’Azione Ambientale Regionale PAAR 2009 – 2013” approvato con D.G.R. n.56/52 del 29.12.2009, offre un quadro completo delle politiche di sostenibilità intraprese e perseguite dall’amministrazione regionale, delineato attraverso programmi, piani e strumenti utili alla definizione delle coerenze esterne di un piano sottoposto a VAS; inoltre esso include un’analisi dello stato dell’ambiente completo dell’individuazione delle aree di azione prioritarie che possono utilmente informare la lettura dello stato dell’ambiente relativo ai singoli programmi. Gli obiettivi e le azioni del PAAR possono, pertanto, essere il riferimento principale e sintetico della VAS dei piani.

4. Individuazione autorità competente

L'art. 48 della L.R. 12.06.2006 n. 9, e s.m.i. dispone che in materia di VAS la Regione sia competente per il livello regionale e provinciale e le Province per il livello comunale e sub-comunale (art. 49).

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Attraverso le Linee guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali del 2010 si detta un processo di VAS integrato nella fase di formazione dei PUC con riferimento anche ai momenti di partecipazione pubblica.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

L'art. 4 comma 5 del DdL dispone che con appositi atti di indirizzo, la Giunta Regionale individua le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di VAS, VIA e VIncA di competenza regionale, definisce gli indirizzi per quelle di competenza provinciale e individua ulteriori misure di semplificazione per il coordinamento di altri pareri e autorizzazioni comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. 42/2004. L'art. 14, comma 2 dell'Alleg. C della Deliberazione 24/23 del 2008 dispone che qualora il p/p sia accompagnato dallo Studio di Incidenza, in maniera congiunta con la VAS viene rilasciata la VIncA. Il parere motivato con l’eventuale VincA è emesso attraverso una determina del Direttore del Servizio SAVI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. All’allegato D delle Linee guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali si dettano specifici “Contenuti per la valutazione d’incidenza”.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

L'art. 17, comma 2 dell'Allegato C della Deliberazione 24/23 del 2008 dispone che i dati raccolti attraverso il monitoraggio confluiscono nel Sistema Informativo Regionale Ambientale. All’allegato B delle Linee guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali relativo ai contenuti del Rapporto ambientale si trova un paragrafo dedicato al “Sistema di monitoraggio”; le Schede di supporto all’analisi ambientale, allegate alle sopraccitate Linee guida, aiutano alla sua predisposizione.

14. Ruolo specifico ARPA

L'art. 4 dell'Allegato C della Deliberazione 24/23 del 2008 individua l'ARPAS tra gli Enti da consultare obbligatoriamente.

15. Ruolo specifico altri soggetti

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni SARDEGNA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 63

L'art. 2 dell'Allegato C della Deliberazione 24/23 del 2008 individua gli "Enti territorialmente interessati rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti dell’attuazione del piano o programma".

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

L'art. 7, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato C della Deliberazione 24/23 del 2008 individua una tempistica più dettagliata per la Verifica di Assoggettabilità (ex art. 12, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.). L'art. 10, comma 1 dell'Allegato C individua, nella fase preliminare di orientamento e impostazione del piano o programma, una fase di analisi preliminare di sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano o programma. L'art. 11, comma 2 dell'Allegato C dispone che il Rapporto (documento di scoping) dovrà essere inviato via e-mail almeno 10 giorni prima della riunione ai soggetti coinvolti nell’incontro.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

L'art. 13, comma 2 dell'Allegato C della Deliberazione 24/23 del 2008 dispone che l’autorità procedente promuove, fra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione nel BURAS dell’avviso di cui sopra, uno o più incontri pubblici di valenza territoriale (in base al piano strutturato di coinvolgimento degli attori) con il proponente, l’autorità procedente e il servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti locali e il pubblico interessato. Gli incontri dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito all’art. 5. Agli incontri pubblici è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari e degli esiti sul sito web della Regione. L'art. 4 dell'Allegato C, inoltre, individua gli Enti che devono essere consultati obbligatoriamente. All’allegato C delle Linee guida per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali si suggeriscono specifiche “Modalità di partecipazione” utili alla «costruzione di un piano il più possibile condiviso».

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

Come già specificato, i dati raccolti attraverso il monitoraggio confluiscono nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (art. 17, comma 2 dell'Allegato C della Deliberazione 24/23 del 2008).

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni SICILIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 64

16. REGIONE SICILIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. del 14/05/2009 n. 6, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" - GURS n. 22 del 20/05/2009.

D.G.R. del 10/06/2009 n. 200 Modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L.R. del 29/12/2009 n. 13, "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010".

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

È stato redatto un Modello Metodologico Procedurale della Valutazione di Piani e Programmi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., approvato con DGR n. 200 del 10/06/2009.

4. Individuazione autorità competente

L'AC è individuata nell’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA.

7. Casi di esclusione

A seguito di un impugnazione dell’Avvocatura dello stato è stato abrogato l'art. 59, comma 4 della L.R. n. 6 del 14/05/2009 che disponeva l’esclusione dalla VAS di PRG, loro revisioni o varianti generali, adottati dopo il 31.07.2007 ed entro il 12.02.2008, nonché delle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'ARTA Sicilia a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità (art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sulla base del Modello metodologico (DGR n. 200 del 10/06/2009). Così pure è stato abrogato il comma 3 del sopraccitato art. 59 della L.R. 6/2009 (già sostituito dall’art. 13 della L.R. n. 13/2009) che disponeva che non fossero assoggettati a VAS i piani e i programmi e le loro varianti, individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., le cui direttive fossero state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007.. Il paragrafo 1.2, punto 6 del Modello metodologico dispone che siano esclusi dalla VAS: le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio comunale, sempre che non comportino un aumento rilevante del carico urbanistico; le varianti agli strumenti urbanistici riguardanti correzioni di errori cartografici; i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di VIA o a VINCA; i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi di piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 c. 5 della L.R. n. 71 del 27/12/78, che non comprendano opere od interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il paragrafo 1.2, punto 8, del Modello metodologico dispone che tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS devono essere comunicati dall'autorità procedente all'autorità competente.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni SICILIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 65

22. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

L'Assessorato regionale Territorio e Ambiente ha definito il "Sistema SI-VVI" per la gestione dei progetti soggetti a procedura di VIA, VAS e VINCA, il quale si colloca nell’ambito degli “accordi di programma” del 9 agosto 2002 tra il Presidente della Regione, il DTA, l’ARTA e l’ARPA per la definizione delle modalità di attuazione della Azioni contenute nelle misure 1.01 e 1.03 del POR Sicilia 2000-2006.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni TOSCANA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 66

17. REGIONE TOSCANA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

L.R. 12 febbraio 2010, n. 10. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.P.G.R. n. 51/R del 2 novembre 2006 “Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione. In attuazione dell’art. 16 della L.R. del 11 agosto 1999, n. 49 - Norme in materia di programmazione regionale- e dell’art. 11 della L.R. del 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio”;

D.G.R. 13 del 14.1.2008 “Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica. In attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

D.G.R. 635 del 4.8.2008 “Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali. Integrazione della D.G.R del 14.1.08, n. 13.

D.G.R. n.87 del 9.2.2009 “D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell`approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”

D.G.R. n.613 del 13.07.2009 “D.G.R.4/8/2008 n. 635 “Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n 13 del 14/1/08” e D.G.R. 9/2/2009 n. 87 “D.Lgs. 152/2006 – Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”. Integrazione e modifiche”

L.R n.10 del 12.2.2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.”

L.R. n.11 del 12.2.2010 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)”

L.R. n.69 del 30.12.2010 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)”

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Linee guida per un sistema regionale di indicatori comuni di sostenibilità locale: Il progetto, attuativo del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, si è posto come obiettivo la messa a punto di uno strumento operativo per la valutazione del grado di sostenibilità dei territori della Toscana, da mettere a disposizione di tutte le autorità locali. Il sistema regionale di indicatori comuni di sostenibilità locale utilizza quale riferimento primario l'esperienza del sistema ECI (European Common Indicators) in quanto si propone come strumento di agevole applicazione, che consente la redazione di rapporti sintetici o analitici e favorisce il benchmarking tra realtà analoghe; si inquadra, inoltre, nel panorama ampio di sistemi di indicatori di sostenibilità ormai consolidati a livello nazionale e internazionale.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni TOSCANA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 67

In Toscana sono stati delineati il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e il Piano Regionale per l’Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010. I quali contengono, ciascuno per le proprie tematiche di riferimento, le strategie territoriali e gli obiettivi di sostenibilità che devono essere ripresi e specificati all’interno degli strumenti di pianificazione e programmazione specifici. Il PRAA costituisce attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Definisce il riferimento principale per la definizione del quadro degli obiettivi di sostenibilità per la VAS, anche in ambito comunale. L’art.74 della L.R. sulla VAS dispone che «Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integri la strategia di sviluppo sostenibile», la cui ultima versione, però, risale al 2008; perché il governo nazionale non ha ancora provveduto all’adempimento di cui sopra. La strategia regionaledi sviluppo sostenibile, una volta aggiornata, avrebbe dovuto definire il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. La Regione Toscana promuove, inoltre, l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile.

4. Individuazione autorità competente

Per i piani e programmi approvati dalla Regione l’autorità competente è individuata nella Giunta regionale. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente che deve possedere requisiti di: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

5. Ambito di applicazione

La L.R.2/2010 nella sua formulazione originaria, è stata oggetto di numerosi rilievi, a seguito dei quali si è intervenuti, con la L.R. 30/2010, nel ridefinire, in primo luogo l’ambito di applicazione della VAS, segnatamente, consentendo di procedere con verifica di assoggettabilità solo per: a) i piani e programmi obbligatoriamente soggetti a VAS , che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; b) le modifiche minori di piani e programmi obbligatoriamente soggetti a VAS; c) i piani e programmi, diversi da quelli obbligatoriamente soggetti a VAS, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. Inoltre «In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 (ovvero dovendo obbligatoriamente essere soggetti a VAS o verifica di assoggettabilità), non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.» La L.R. toscana sulla VAS si aggiorna alle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.Lgs 128/2010 recependo l’art. 12, comma 6 e l’art.6, comma 3 ter. come da esso novellati.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni TOSCANA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 68

7. Casi di esclusione

Segue quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

8. Raccordo screening - scoping in termini di semplificazione della procedura

Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni. In ogni caso le autorità coinvolte devono tener conto delle valutazioni già effettuate a livelli sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Per i piani urbanistici e territoriali governati dalla L.R. 1/2005, screening e scoping possono essere effettuati contemporaneamente e concludersi entro 90 giorni dall'invio del documento preliminare.

9 Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

E’ disposto che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).e, nel caso di piani e programmi disciplinati dalla L.R. 1/2005, la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell’ambito del processo di valutazione integrata il che comporta, ad esempio, che il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica vengano adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni vengano effettuate contemporaneamente alle osservazioni del piano (resta il termine di 60 giorni). Non è stato ancora emanato il regolamento regionale per l’attuazione della VAS previsto all’art.38 della L.R. 10/2010.

10 Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

All’art.73 della L.R. sulla VAS “Raccordo fra VAS e VIA” si dispone che:

nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.»

nell'ambito della VAS può essere condotta la procedura di verifica di assoggettabilità relativa a d un’opera soggetta a VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall’autorità competente in materia di VIA nello svolgimento del procedimento

All’art.34 della L.R. sulla VAS “Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza” si dispone che la Vinca debba essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;in tal caso: il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L’informazione e la pubblicità effettuata sulla decisione seguita alla VAS danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza. L’autorità competente esprime il parere motivato di VAS entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni previsti per tale adempimento. Il coordinamento fra VAS e Vinca, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni TOSCANA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 69

13 Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Le attività di monitoraggio costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale. I risultati del monitoraggio del piano dovranno essere utilizzati nell'ambito della valutazione di eventuali varianti o modifiche. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla L.R. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

14 Ruolo specifico ARPA

Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.

15 Ruolo specifico altri soggetti

Supporto tecnico del NURV (Nucleo Regionale di Valutazione) alla regione quando questa è autorità competente. Si rimanda al regolamento degli altri enti per il supporto tecnico specifico.

16 Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Come da D.Lgs. 4/2008 riguardo i tempi; la partecipazione viene intesa solo in termini di pubblicazione su web e possibilità di presa visione diretta presso gli uffici in cui è depositato il piano, e le infrastrutture informatiche a disposizione, a tali fini, sono quelle previste nel programma regionale della società dell’informazione e della conoscenza

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

Nell’ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 69/2007.

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

La VAS viene effettuata di intesa tra le autorità competenti delle diverse regioni o dei diversi enti territoriali interessati nel caso piani o programmi interregionali o interistituzionali. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PROVINCIA DI TRENTO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 70

18. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

D.P.P n.15-68/Leg del 14 settembre 2006 “Disposizioni regolamentari di applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della L.P. Del 15 dicembre 2004, n. 10”.

L.P. n. 1 del 4 marzo 2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" (B.U. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2) cui si rimanda per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

Il Piano urbanistico della Provincia Autonoma di Trento, adottato con DGP n. 1959 del 7/11/07, si configura come cornice strategica per lo sviluppo territoriale, pur non ponendosi espressamente come quadri di riferimento per la valutazione ambientale. Esso individua gli orientamenti strategici fondamentali sui quali impostare, attraverso un processo di concertazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, un quadro strategico condiviso e coerente di sviluppo locale, da compatibilizzare e tradurre in termini urbanistici. Fornisce inoltre una base conoscitiva ampia e condivisa da utilizzare a supporto della pianificazione dei livelli susseguenti.

4. Individuazione autorità competente

La “valutazione strategica” è un’attività di “autovalutazione” dei profili ambientali di determinati piani o programmi, pertanto l’Autorità Competente è quella che cui compete l’adozione degli stessi, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma.

5. Ambito di applicazione

Segue quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati sono parimenti sottoposte a VAS, qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente.

7. Casi di esclusione

Come disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i sono esclusi dalla VAS: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di

protezione civile; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo

provinciale.

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” (B.U. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2) contiene indicazioni specifiche per la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PROVINCIA DI TRENTO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 71

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

Coordinamento tra VAS e VIA a) Per i progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o di

programmi sottoposti a VAS e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS;

b) I piani e i programmi sottoposti a VAS possono determinare i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, per l’esclusione della procedura di verifica disciplinata dal regolamento di esecuzione della L.P. del 29 agosto 1988, n. 28;

c) Ai procedimenti di VIA relativi ai progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, si applicano le riduzioni dei termini previste dall’art. 3, comma 8, del D.P.G.P. del 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della L.P. Del 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”.

Coordinamento tra VAS e VincA a) Per i piani o i programmi soggetti a VAS, la VIncA, ai sensi degli artt. 9 e 10 della

L.P. del 15 dicembre 2004, n. 10, è ricompresa nell’ambito della VAS, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o dei programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati;

b) A tal fine, il rapporto ambientale di cui all’art. 4 deve recare anche i contenuti indicati dagli artt. 9, comma 12, lettera d), e 10, comma 3, della L.P. n. 10 del 2004;

c) Per l’adozione del piano o del programma il soggetto competente acquisisce inoltre il parere del struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. In base alla LP 1/2008 "Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. L'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza".

12. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra comunale

Il Piano Territoriale della Comunità (PTC) definisce le strategie per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio, nell'obiettivo di renderlo competitivo, riequilibrato, coeso e valorizzarlo. Include: inquadramento strutturale del territorio della comunità, approfondimento e interpretazione della Carta del Paesaggio, Carta di Regola del Territorio, tipologie d'intervento edilizio, disciplina d'uso delle invarianti, approfondimento delle indicazioni del PUP, recepimento del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, linee d'indirizzo per i Piani Regolatori Generali, anche relative a servizi, infrastrutture, strutture d’attrazione e commerciali di livello sovracomunale, delimitazione di aree produttive, sciabili ed agricole. Esso è preceduto da un documento relativo all’Accordo-Quadro di Programma che lo prepara (consta di relazione illustrativa e allegati, struttura cartografica, norme di attuazione, atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi).

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni PROVINCIA DI TRENTO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 72

individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive. Il soggetto competente, inoltre, d'intesa con la struttura ambientale definisce le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio, ricorrendo ove occorra alle funzioni di controllo attribuite dalle norme vigenti alle strutture provinciali. I dati significativi derivanti dal monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo ambiente e territorio.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Il soggetto competente cura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di un avviso relativo alla proposta di piano o di programma e al rapporto ambientale, indicando il luogo in cui tali atti sono depositati per la consultazione del pubblico e il termine utile, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di osservazioni. In caso di pubblicazione, il procedimento di formazione del piano o del programma è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

Il procedimento di formazione, previsto dalle norme vigenti, del piano o del programma sottoposto a VAS, è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità.

21. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate informazioni pertinenti per valutare gli effetti del piano o del programma oggetto di VAS comunque disponibili ed ottenute anche nell’ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti. In particolare, sono utilizzati i dati e le informazioni reperibili nel sistema informativo ambiente e territorio (SIAT) e nel sistema informativo sulla sensibilità ambientale (SISA).

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 73

19. REGIONE UMBRIA

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

L.R. 16 febbraio 2010, n. 12, "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni". Bollettino Ufficiale Regionale n. 9 del 24 febbraio 2010 (Supplemento Ordinario n. 1).

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. del 22/2/2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”

L.R. del 26/6/2009, n. 13 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.

D.G.R. 1/10/2007, n. 1566, “Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”.

D.G.R. 16/4/2008, n. 383, “Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008”.

D.G.R. 10/2/2005, n. 208, “Protocollo di intesa tra Regione e GRTN per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica regionale”. B.U. Umbria 11 maggio 2005, n. 21.

L.R. del 16/2/2010, n.12 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.

L.R. del 16/9/2011 , n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali. Modifica L.R. 12/2010 e L.R. 11/2005

D.G.R. n.861 del 26.07.2011 “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della Legge Regionale 16 Febbraio 2010, n. 12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152”

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Come previsto dalla L.R 12/2010 in materia di valutazioni ambientali è stato promulgata la D.G.R. n.861 del 26.07.2011 “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della Legge Regionale 16 Febbraio 2010, n. 12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.” con cui si provvede a disciplinare le modalità di svolgimento delle fasi della Vas, i contenuti delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché le modalità di integrazione delle fasi del procedimento VAS in quello di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Il sito www.ambiente.regione.umbria.it contiene una "bacheca delle valutazioni ambientali", che offre documenti di supporto alle diverse fasi del processo di VAS e la documentazione relativa a tutti i processi attivati.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 74

L'Autorità competente ha inoltre previsto specifiche azioni indirizzate agli enti locali, comuni e comunità montane, attivando una sperimentazione scegliendo quali casi pilota: - Comune di Foligno - Comune di Torgiano - Comune di Castiglione del Lago - Comune di Perugia - Comune di Bastia Umbra - Comune di Trevi - Comunità Montana M.ti del Trasimeno La L.R. n. 17 del 18 novembre 2008 - Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi detta numerose disposizioni utili ad informare i contenuti di una valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione dell’attività di uso del suolo. In particolare una Nota della ARPA Umbria suggerisce strumenti e metodi utili alla predisposizione delle fasi di assoggettabilità e di scoping relative alla VAS di piani e programmi regionali. Inoltre, è in corso una sperimentazione relativa alla progettazione del monitoraggio di Piani di scala locale che fa uso del sistema informativo geografico e ambientale della Regione; partner: Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ARPA Umbria, due Comuni, Servizi regionali competenti. Anche il Corso di formazione sulla VAS per i dipendenti degli enti locali organizzato, a cura della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dell’Umbria, a prodotto materiali utili all’indirizzo delle prassi relative alla valutazione ambientale strategica.

3. Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

La Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisce un Quadro Ambientale Regionale, QuAR, organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. Il QuAR è elaborato sulla base della Relazione sullo Stato dell’Ambiente, di seguito denominata RSA, e dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali, nonché sulla base degli altri documenti della pianificazione regionale, quali il Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico regionale (PPR) e il Quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale del Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST).

4. Individuazione autorità competente

La L.R. 8/2011 ha modificato la L.R.11/2005 prevedendo all’art. 8-bis (Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica) comma 1 e seg. che sial il Comune a svolgere le funzioni in materia di autorità competente relativamente alla VAS degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, ma esso può, pure, affidare tali funzioni ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. Ambito di applicazione

La valutazione viene effettuata per i piani o programmi (comma 2):

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 75

a) elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come ZPS e SIC, richiedono la VIncA, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 357/1997;

L’Autorità competente effettua la VAS, previa Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all’articolo 9, nei casi: a) di piani e programmi, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o che

riguardano varianti minori; b) di piani e programmi, che comunque definiscono il quadro di riferimento per

l’autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull’ambiente.

La VAS ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi.

L’art. 9 della L.R. 12/10, prevede che le varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS siano sottoposte a verifica di assoggettabilità semplificata. Il linea di principio le varianti al PRG parte strutturale debbano essere sottoposte a VAS , ma sono numerose le tipologie che sono sottratte all’amabito di applicazione della VAS come sotto riportato.

7. Casi di esclusione

Sono esclusi dal ambito di applicazione della VAS: a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità; d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati; e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui all’art.3 comma 2 lettere a) e b) (ovvero non appartengano ai settori soggetti a VAS e non fungano da quadro da riferimento per progetti di VIA).

Ai sensi del comma 4 bis introdotto all’art.3 della L.R. 12/2010 dalla L.r. 8/2011 sono esclusi dall’ambito di applicazione della VAS, in specifico, le seguenti tipologie di variante:

- le varianti parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 15;

- le varianti parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 76

denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 1997, n. 13;

- varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

- varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

- varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili; - varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento; - varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori

di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative; - varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o

l'eliminazione di detrattori ambientali; - varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di

società a totale capitale pubblico; - varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;

- varianti di cui all'articolo 67, comma 4; - varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o

sociale anche per quanto previsto all' articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" ) e all'articolo 28 bis*;

- varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010 ;

- varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici Ai sensi del sopraccitato comma sono esclusi dalla VAS anche i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle LL.RR. 31/1997 e 11/2005. L’art.9 della L.R. 12/2010 prevedere l’esperimento di una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata (ovvero di esclusione) per varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, ma anche per i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'art.28 della L.R. n. 11/2005 che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati ma, possano fungere da quadro di riferimento per opere soggette a VIA. Ovvero in linea di principio i piani attuativi sono esclusi dalla VAS, ma se fungono da quadro di riferimento per opere soggette a VIA. sono soggetti a verifica di assoggettabilità semplificata, ma non è chiaro se tale verifica possa portare alla loro sottoposizione a VAS, che dovrebbe essere necessaria. Inoltre la norma umbra cade in contraddizione quando parrebbe condizionare la sottoposizione a verifica di assoggettabilità semplificata anche al fatto che i piani attuativi « determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 77

comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali» art.9 comma 3 della L.R. 12/2010. E’ da sottolineare che tutto l’impianto della norma, nonostante le modifiche introdottevi dalla L.R. 8/2011, non sembra tenere in conto art.5 comma 8 della Legge n° 106 del 12/07/2011 «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.»

9. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 26 della L.R 13/2009, “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, il Rapporto ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il QuAR del territorio provinciale interessato sono assunti, con le necessarie integrazioni e/o semplificazioni, quale riferimento per il Rapporto ambientale del Piano Regolatore Generale (PRG) strutturale, anche intercomunale.

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

L’Art. 14 della L.R. 12/2010 definisce il coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale che si elencano di seguito:

Qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, sono acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili;

Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate dal Proponente le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel procedimento di VIA dei progetti sono tenute in considerazione le conclusioni della VAS;

I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la VIncA. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una “Relazione di incidenza” contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal d.p.r. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni. È assicurata l’unicità della consultazione del pubblico e sono garantite modalità di informazione che diano atto dell’integrazione procedurale;

Per i procedimenti di competenza regionale ricadenti nel campo di applicazione dell’Allegato I del d.lgs. 59/2005, la procedura di rilascio della AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l’eventuale duplicazione della necessaria documentazione. L’Autorità competente di cui all’articolo 12 dà formalmente atto nel provvedimento finale del rilascio della AIA e delle prescrizioni ivi contenute. È assicurata l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure e sono garantite modalità di informazione che diano atto del coordinamento procedurale;

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 78

La Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 10, comma 3 può essere condotta, con le modalità fissate nel Titolo II, nell’ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno atto dell’integrazione procedurale.

11. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

Per i comuni di piccola dimensione, che in base all’articolo 26, comma 2 della L.R. 13/2009, chiedono alla Provincia il coordinamento e la formazione del PRG, parte strutturale, anche intercomunale, la Provincia assolve alla richiesta assicurando il supporto tecnico per la formazione del Rapporto ambientale ai fini della VAS.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

I risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono trasmessi all’Autorità competente (Art. 6) e al Proponente e all’Autorità procedente, i quali congiuntamente verificano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuano gli impatti negativi imprevisti e propongono eventuali misure correttive. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate a cura del Proponente e dell’Autorità competente è data adeguata informazione sia attraverso i siti web dell’AC, del Proponente dei p/p e dell’ARPA, sia attraverso conferenze pubbliche di divulgazione. Infine, le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche ai piani o programmi e incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Riguardo gli indicatori per il monitoraggio (Art. 8), l’ARPA cura la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori (CRDI), per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi. Il CRDI definisce per tipologie di piani o programmi gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS, compresi quelli del governo del territorio di livello regionale, provinciale e comunale. Il QuAR, il CRDI e i relativi aggiornamenti sono resi accessibili e disponibili, all’utenza interessata, sui siti web della Regione, delle Province e dell’ARPA. La loro formazione e i relativi periodici aggiornamenti sono assicurati attraverso idonei sistemi informatici di cooperazione applicativa sviluppati nell’ambito del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT), di cui all’articolo 23 della L.R. 13/2009.

14. Ruolo specifico ARPA

L’autorità competente può avvalersi durante il processo di VAS dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria) quale soggetto competente in materia ambientale secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente.

15 Ruolo specifico altri soggetti

I soggetti competenti in materia ambientale sono i seguenti: a) la Regione, servizi competenti; b) le Province interessate; c) i Comuni interessati; d) le Comunità montane interessate; e) gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati; f) Aziende Unità Sanitarie Locali interessate; g) ARPA Umbria;

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni UMBRIA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 79

h) Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato; i) Ministero per i Beni e le Attività culturali: Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell’Umbria; Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria. Inoltre, in base alla tipologia del piano o programma e ai prevedibili significativi impatti sull’ambiente, possono essere individuati altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

E' previsto il deposito presso la Regione e la pubblicazione degli atti sul BUR e nel sito web della Regione. Il sito www.ambiente.regione.umbria.it contiene una "bacheca delle valutazioni ambientali", che ospita l'informazione e la comunicazione pubblica relativa ai procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale - VIA e ai processi di Valutazione Ambientale Strategica - VAS in sede regionale. Oltre alla pubblicazione degli avvisi è possibile consultare gli elaborati relativi ai Progetti (VIA) e Piani o Programmi (VAS). E' stata inoltre attivata una web tv sperimentale per la partecipazione in ambito VAS.

17. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione (tempi e strumenti)

Si stabilisce di rendere pubblico l’avvio del procedimento di VAS tramite apposito avviso sul portale web del proponente o autorità procedente e con la pubblicazione sul BUR. Successivamente alla redazione del Rapporto Ambientale, per assicurare la più ampia partecipazione del pubblico nella fase di svolgimento delle consultazioni oltre alle ordinarie procedure di deposito presso i competenti uffici regionali, provinciali e comunali, si assicura la pubblicazione della proposta di p/p, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica sul portale web della Regione.

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d’intesa tra le autorità competenti; Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni VALLE D’AOSTA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 80

20. REGIONE VALLE D’AOSTA

1 Norme regionali di riferimento in materia di VAS

L.R. 26 maggio 2009, n. 12. “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di cui alle Direttive 2001/42/CE E 85/337/CEE.

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

Linee guida per “Adeguamento dei PRG al PTP. Indicazioni per la Valutazione Ambientale dei Piani Regolatori Generali Comunali (antecedenti alla LR 2009).

Linee Guida VIA – VAS Approfondimento normativo alla L.R. 12/2009 (aggiornate al 18 giugno 2010)

4. Individuazione autorità competente

L’Autorità Competente in materia di VAS è il Servizio Valutazione Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Valle d’Aosta, una struttura competente, cui è assicurata terzietà e autonomia che: a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS; b) fornisce il supporto all’autorità procedente e al proponente per l’applicazione delle valutazioni ambientali; c) esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche; d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza; e) collabora, nell’ambito della VAS, con l’autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio; f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS; g) verifica l’attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali comunicando all’autorità procedente e al proponente un proprio parere; h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso; i) esprime il parere di VIA; j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

5. Ambito di applicazione

La procedura di VAS si applica alla casistica di piani e programmi indicata all’art. 6 della L.R. 12/09

6. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi

Le Varianti generali al PRG (L.R.. 11/1998, art. 14, comma 3) saranno da sottoporre a VAS in quanto rientrano nei casi previsti dall’art. 6, comma 1 della L.R. 12/2009. Le Varianti sostanziali al PRG (L.R. 11/1998, art. 14, comma 2, lettere b - g) sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall’articolo 15, comma, 1 della L.R. 11/1998, così come modificato dalla L.R. 12/2009). Le Varianti non sostanziali al PRG (L.R. 11/1998, art. 14, comma 4) sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS:

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni VALLE D’AOSTA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 81

- qualora prevedano interventi da sottoporre alle procedure di VIA (possibile effettuare Verifica congiunta VAS e VIA) - qualora sono soggette a Valutazione di incidenza

7. Casi di esclusione

Per i piani e i programmi di cui al comma 1 (elenco tipologie piani) che determinano l’uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull’ambiente. Sono esclusi dal campo di applicazione le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati. Si sottolinea che i PUD (Piani Urbanistici di Dettaglio) sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità (in quanto riguardano la pianificazione urbanistica e riguardano ambiti territoriali contenuti) solo nel caso in cui rappresentino anche quadro di riferimento per singoli interventi da assoggettare alle procedure di VIA individuate agli Allegati A e B della L.R. 12/09 (es. nuove volumetrie che singolarmente o nell’insieme superano 10.000 mc., nuove viabilità superiori a 500 mt., ecc.).

10. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all’articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell’ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 14.

13. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell’ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni VALLE D’AOSTA

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 82

15. Ruolo specifico di altri soggetti

• L’autorità Ambientale, collabora, per quanto di competenza, con l'Autorità di gestione nell'applicazione della direttiva 2001/42/CE e del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (concernenti la Valutazione ambientale strategica - VAS).

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Vedi DLgs 4/2008 per i tempi, la partecipazione viene intesa solo in termini di pubblicazione su web e possibilità di presa visione diretta presso gli uffici in cui è depositato il piano.

16. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione ambientale e di pianificazione

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell’ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma. Sono inoltre sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni VENETO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 83

21. REGIONE VENETO

1. Norme regionali di riferimento in materia di VAS

In attesa di recepimento di Legge Regionale in materia.

1.1 Strumenti regionali normativi transitori

L.R. n. 11 del 23.4.2004, - Art. 4 e 46 “Norme per il governo del territorio”.

D.G.R. n.3178 del 8.10.2004 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione.”

D.G.R. n.2988 del 01.10.2004 - Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto

L.R. n. 4 del 26.6.2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”.

D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca D.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 e riadozione”

D.G.R. n. 3752 del 5.12.2006 “Procedure e indirizzi operativi per l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani”

D.G.R. n.2649 del 7. 8.2007 “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”

D.G.R. n. 791 del 31.3.2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. -Codice Ambiente-, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”

D.G.R. n. 3811 del 9.12.2009 “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", approvati con DGR n. 3178 del 08.10.2004 Integrazione della lettera a): "Specifiche tecniche ... .. dei comuni"; Integrazione della lettera f): "Contenuti essenziali ... .. degli Interventi"

2. Presenza di linee guida e documenti di supporto

La struttura della D.G.R. 31/03/2009, n. 791 si compone di una serie di allegati contenenti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica articolata per tipologia di piani o programmi. In particolare: a) Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale"; b) Allegato B "Procedure di VAper piani o programmi di competenza di altre

Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione"; c) Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o

intercomunale, redatti in copianificazione"; d) Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre

Amministrazioni"; e) Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla

Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione"; f) Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei. Il progetto di sperimentazione DIVAS ha prodotto un software che guida l’elaborare di rapporti ambientali di VAS coerenti, in specifico, con l’impostazione del quadro conoscitivo dei piani urbanistici comunali, in quanto entrambi si basano su di un sistema di indicatori integrato e coordinato e concepito per la piattaforma informatica.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni VENETO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 84

I contenuti di tale sperimentazione sono stati recepiti e trasposti dalla D.G.R. 3811/2009, di aggiornamento della D.G.R. 3178/2004, che fornisce, fra l’altro, atti di indirizzo riguardo le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati utili alla redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi.

4. Individuazione autorità competente

La D.G.R. 791/2009 individua l'autorità competente nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262/2006, per tutti i livelli di governo. Tale Commissione è costituita da: a) Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, con funzioni di Presidente; b) Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio con funzioni di Vicepresidente; c) Segretario competente per materia, ovvero Dirigente dallo stesso delegato, quale

componente variabile a seconda della natura del piano o programma in esame; d) Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti con

funzioni di segretario della Commissione. Fungono da supporto tecnico-ammnistrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie: a) Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti b) il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione

Territoriale e Parchi, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza

5. Ambito di applicazione

Segue quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

9 Casi di esclusione

La D.G.R. 31/03/2009, n. 791 propone, in sede di prima applicazione della verifica di assoggettabilità, di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA: a) le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale

n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;

b) le varianti ai piani urbanistici sovraordinati, di cui al comma 1-ter dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004, che abbiano già conclusa la procedura VAS;

c) le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;

d) le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001;

e) le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive;

f) le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;

g) i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

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Analisi della normativa regionale in tema di VAS

Principali disposizioni VENETO

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 85

8. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

La D.G.R. 31/03/2009, n. 791 disciplina le procedure di VAS per piani di assetto territoriale comunale o intercomunale redatti in copianificazione (vedi All. B1). Secondo la L.R. 11/2004 sono sottoposti alla VAS il P.T.R.C., i P.T.C.P, i P.A.T.C. e intercomunali. La Giunta Regionale, disciplina le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con particolare riferimento alla Dir. 2001/42/CE, nonché le specifiche tecniche per la definizione dell’indice di riequilibrio ecologico. Le specifiche tecniche per la formazione di banche dati utili alla formazione degli strumenti urbanistici e i contenuti individuati per il loro quadro conoscitivo, come indicati dalla D.G.R. 3811/2009, sono pensanti in funzione della loro integrazione con i contenuti del rapporto ambientale di VAS. Sotto tale profilo l’esperienza veneta può considerarsi la più avanzata nel contesto nazionale, perché: è la prima regione ad aver predisposto strumenti normativi e tecnico-metodologici atti a realizzare la più integrale informatizzazione della documentazione relativa ai piani urbanistici e alle relative analisi ambientali di VAS; ha sperimentato la percorribilità e l’efficacia di tali strumenti verificandola su oltre 60 PAT; guida su tale percorso, oltre la regione Abruzzo, già suo partner nell’ambito del progetto Divas, anche altre regioni come l’Umbria.

9. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

A conclusione dell'elaborazione delle proposte di piano e di rapporto ambientale, il comune o comune capofila in caso di PATI, avvia (nel caso esistano i Siti Natura 2000) la procedura di Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore.

10. Previsione semplificazioni per piccoli comuni

Il progetto DIVAS ha avuto particolare efficacia anche nel caso di applicazione per i piccoli comuni.

16. Garanzia accesso del pubblico alle informazioni (tempi e strumenti)

Entro il termine di 60 giorni chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

19. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

Per le valutazioni ambientali transfrontaliere si osservano le modalità procedurali previste dall'art. 32 del Codice Ambiente. L'allegato E della D.G.R. 31/03/2009, n. 791 specifica che se la Regione Veneto è l’Autorità di Gestione del Programma transfrontaliero europeo, trovano applicazione le procedure VAS di cui lo schema definito nell’All. A medesima D.G.R. Se l’Autorità di Gestione è un soggetto diverso, si procede al coordinamento delle diverse procedure VAS dell’Autorità di Gestione e della Regione Veneto. Esistono buone pratiche di applicazione della VAS ai programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria e Italia-Slovenia.

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 86

SINTESI DELLE MODALITÀ REGIONALI DI RECEPIMENTO DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

L’analisi della normativa regionale ad oggi disponibile testimonia un tentativo di generale adeguamento e armonizzazione, dei loro contenuti, alla normativa nazionale. Quattro regioni (Liguria, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta) e la Provincia di Bolzano hanno emanato leggi regionali/provinciali in tema di VAS. Le restanti Regioni, ad eccezione della Basilicata, hanno definito strumenti transitori che in diverso modo e con differenti gradi di approfondimento, disciplinano contenuti e procedure legati all’attuazione dei processi di VAS. Indipendentemente dal fatto che il recepimento sia avvenuto tramite una legge organica o tramite un insieme di dispositivi transitori (prevalentemente D.G.R.), oggetto dell’analisi, è stata la ricerca di contenuti di approfondimento e di specificazione rispetto alle disposizioni generali poste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L’attenzione del legislatore regionale si è appuntata, prevalentemente, sul tema del coordinamento del processo di VAS con le procedure di formazione dei piani urbanistici e territoriali che ricadono nell’ambito della competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio; inoltre, i piani urbanistici, con le loro varianti e la molteplicità dei loro strumenti attuativi, sono i più numerosi, fra quelli ricadenti nell’ambito di applicazione della VAS, e, con la sua entrata in vigore, le amministrazioni regionali sono state fortemente sollecitate a dare pronta risposta alle problematiche connesse all’espletamento della valutazioni ambientali relative a questo tipo di piani. Di seguito si è cercato di offrire un succinto quadro di sintesi che cerca di restituire un panorama complessivo del livello di maturazione raggiunto dagli impianti normativi regionali al momento attuale. Tale quadro è organizzato in funzione delle voci considerate dalle singole schede di analisi della normativa approntate per ciascuna delle regioni italiane. Naturalmente si è cercato di porre in evidenza le formulazioni normative migliori e non si è potuto evitare qualche riferimento ad elementi che dimostrano la loro efficacia a livello di prassi amministrativa e qualità tecnica o politica. Presenza di linee guida e documenti di supporto Molte Regioni hanno emanato linee guida o documenti di supporto utili all’applicazione della VAS. In alcuni casi, come quello della Regione Marche, sono stati definiti indirizzi complessivi per la VAS che sono stati anche prontamente aggiornati alle modifiche introdotte alla norma nazionale. In altri casi, gli approfondimenti riguardano aspetti specifici del processo; tra i quali riveste grande importanza il tema della relazione tra VAS e la pianificazione urbanistica, segnatamente alla scala comunale (Bolzano, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Umbria, Puglia). La Lombardia, la Sicilia e il Veneto hanno prodotto modelli metodologico-procedurali per l’applicazione della VAS a numerose e diverse tipologie di piani e programmi. Nello specifico, la Lombardia ha reso disponibile sul sito web la serie completa dei modelli predisposti. In altri casi, la documentazione d’indirizzo prodotta riguarda il coordinamento delle procedure di VAS, VIA e VIncA (Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio). Infine, in Toscana si è specificamente approfondito il tema degli indicatori per la VAS, Il lavoro e gli esiti prodotti nel contesto della Convenzione per la “Definizione di indicatori utili per l’attuazione della VAS” stipulata tra ISPRA e MATTM ha informato le linee guida delle Marche e dell’Umbria, come quelle della Campania, che, sono in corso di aggiornamento, a seguito di una ricognizione condotta presso i soggetti competenti in materia ambientale. In Veneto ed Abruzzo il progetto DIVAS ha prodotto un sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), su base GIS, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani territoriali (www.progettodivas.org) basato su di un sistema di indicatori, integrato con quello del quadro conoscitivo dei piani urbanistici comunali, la cui

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 87

popolabilità è stata verificata e testata. Tale approccio, centrato sulla informatizzazione di alcuni momenti di analisi connessi alla VAS, è attualmente seguito anche dalla Regione Umbria, che sulla scia di quanto realizzato in Veneto, punta all’integrazione del proprio sistema informativo territoriale di riferimento con un sistema di monitoraggio ambientale georeferenziato. Quadri di riferimento per la valutazione ambientale In alcuni casi le Regioni si sono dotate di strumenti assai simili ai “quadri di riferimento per la valutazione ambientale” previsti dalla norma nazionale. Nonostante le previsioni di legge contenute nel Testo Unico Ambientale, non è stata ancora aggiornata la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che avrebbe dovuto fungere da riferimento per coerenti strategie di livello regionale. E’ venuto, perciò, a mancare lo stimolo alla regioni che, anche quando se ne fossero dotate, non hanno aggiornato il loro quadro di riferimento ambientale. Ad oggi, le funzioni di un tale strumento, sono parzialmente ed occasionalmente supplite da strumenti di natura molto differente: vere e proprie strategie di sviluppo sostenibile, piani di azioni ambientale, ma anche programmi operativi regionali della programmazione unitaria, nazionale e comunitaria, o più semplicemente da documenti strategici connessi a ai piani territoriali di livello regionale, provinciale e d’area vasta, i quali più propriamente dovrebbero fare parte del quadro di coerenza esterna del rapporto ambientale di VAS. L’Emilia Romagna è la sola ad avere aggiornato, anche se parzialmente, il suo “Piano di

azione ambientale per un futuro sostenibile 2011‐2013”, nelle Marche è in vigore la “Strategia regionale d’azione ambientale per la sostenibilità (STRAS) 2006/2010”, in Puglia è in corso di aggiornamento il “Piano triennale per la tutela dell’ambiente; Sardegna, Toscana e Umbria si sono dotate di “strategie regionali per la sostenibilità” o di “piani di azione ambientale” ad esse assimilabili. In Abruzzo, il quadro di riferimento ambientale è costituito dal Piano Regionale Triennale di Risanamento Ambientale (PRTTRA), che contiene anche obiettivi quantitativi e qualitativi per settore. La Regione Lazio ha approvato un Piano per Kyoto e un programma pluriennale per il disinquinamento dei corpi idrici. La Lombardia ha specificatamente approvato il proprio Piano Territoriale Regionale con il ruolo di elemento di governo e riferimento per tutte le VAS dei piani e dei programmi susseguenti. I l Piano Urbanistico Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano si configura come cornice strategica per lo sviluppo territoriale (pur non ponendosi espressamente come quadro di riferimento per la valutazione ambientale). Inoltre, le suddette province, curano la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente attraverso i propri sistemi informativi territoriali (anche in relazione ai contenuti dei piani urbanistici provinciali). In Sicilia si è indicato il POR 2007-2013, e il collegato Rapporto ambientale di VAS, come riferimento utile alla valutazione di coerenza esterna dei piani sottoposti a VAS. Individuazione autorità competente L’individuazione dell’autorità competente è insieme un problema tecnico-amministrativo di configurazione degli assetti gerarchici e funzionali degli uffici, ma soprattutto un problema istituzionale di delega di competenze agli enti locali, nonché metodologico di efficacia del processo di VAS come momento endoprocedimentale rispetto alla formazione del piano. Sotto il primo profilo: il ruolo di autorità competente è stato posto in capo, di norma, al settore dell’amministrazione locale competente in materia di ambiente, come nel caso delle Regioni ove tale funzione spetta al dipartimento competente in materia di tutela dell’ambiente, che spesso opera in collaborazione con quello per il governo del territorio e le ARPA Regionali. Ad esempio, in Calabria si è optato per la creazione di una Commissione VIA-VAS-IPCC, mentre in Campania si opera per Tavoli Tecnici di esperti.

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 88

Per quanto concerne la delega delle funzioni di autorità competente essa è stato al centro di una intensa attività legislativa quando, soprattutto a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n.133/2011, si è configurato un sostanziale via libera alla delega al livello comunale. Alcune regioni, pur promuovendo l’endoprocedimentalità del processo di VAS in quello di piano, hanno preferito attestare tale delega alle provincie in quanto capaci di garantire l’espletamento delle funzioni di autorità competente in favore anche dei piccoli comuni. Ambito di applicazione La definizione dell’ambito di applicazione della VAS è sicuramente il tema che è più ha impegnato giudici amministrativi, legislatore e pubbliche amministrazioni, in questi primi anni di applicazione della VAS. Un primo aspetto di tale problema ha riguardato la gestione dei regimi transitori, che si sono alternati in ragione del travagliato iter di recepimento della Direttiva Comunitaria, della norma nazionale e, quindi, di quelle regionali: molti piani hanno avuto percorsi di approvazione molti lunghi e non si è ancora individuato alcun criterio certo in grado di determinare la sottrazione degli stessi dall’obbligo di sottoposizione a VAS in quanto la stessa si correla a valutazioni di merito relative al grado di maturazione dell’elaborazione del piano. Un secondo aspetto è relativo al riconoscimento del requisito di “quadro di riferimento” per opere o progetti soggetti a VIA al piano assoggettabile a VAS: l’interpretazione prevalente è quella in base alla quale tutti gli strumenti di governo del territorio rispondono a tale requisito. La Val d’Aosta, però, ha, anche, rimesso mano agli elenchi di opere sottoposte a VIA obbligatoria, modificandoli in funzione di una più esatta definizione dell’ambito di applicazione della VAS. Nelle “Linee guida per la VAS” delle Marche, cogliendo appieno lo spirito della Direttiva Comunitaria, si è prevista la sottoposizione a VAS anche per piani e programmi che fungano da quadro di riferimento per opere, non soggette a VIA, ma che, comunque, possano produrre effetti riconosciuti come significativi per l’ambiente. Ha richiesto l’intervento del legislatore nazionale il problema della VAS delle modifiche ai piani conseguenti all’autorizzazione di opere singole aventi per legge l’effetto di variante di cui all’art.6 comma 12 del D.Lgs 152/2006, come novellato dal D.Lgs 128/2010, a questo si collega la sottrazione dall’ambito di applicazione della VAS, ad opera di numerose leggi regionali, di diverse fattispecie di varianti urbanistiche connesse alla realizzazione di opere ritenute aventi “interesse pubblico”. Il legislatore nazionale si è impegnato di nuovo, recentissimamente, del contesto del D.L. 70/2010, con l’art.5, nel tentativo di definire la natura attuativa dei piani urbanistici che, come tali, potessero essere sottratti a VAS (un provvedimento già disposto, ad esempio dalle norme dell’Emilia Romagna), che, però, propone un’interpretazione che rischia di mettere in discussione più di una legge regionale, che, sul tema, si era mossa troppo poco prudentemente: come nel caso nella L.R. 8/2011 dell’Umbria. Specifiche di applicazione per modifiche o varianti di piani e programmi Con il D.Lgs 128/2010, che cancella la definizione di modifica sostanziale in riferimento alla VAS, si è dovuto riconsiderare l’impianto di alcune disposizioni legislative regionali improntare alla semplificazione delle procedure di approvazione delle varianti urbanistiche. Certa normativa regionale punta ancora alla sottrazione delle stesse dall’ambito di applicazione della VAS, ma, nella consapevolezza che molta parte dell’urbanistica “realizzata” fa delle varianti il suo strumento attuativo d’elezione, sembra prevalere, alla fine, un approccio che mira alla sola semplificazione delle procedure di VAS delle varianti e non alla loro esclusione dall’obbligo di sottoposizione a verifica di assoggettabilità. Tale semplificazione si rende attualmente più agevole in ragione del fatto che si è stabilito, per via giurisprudenziale, la natura ordinamentale dei tempi previsti per la VAS, il che rende possibile una loro ragionevole compressione, ma, soprattutto, è stato sancito dalla novella al D.Lgs 152/2006, il principio della prevalenza delle necessità di

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 89

coordinamento della VAS del piano con le sue procedure di approvazione, per come già previste dalle norme regionali. Casi di esclusione Il tema dei casi di esclusione è complementare a quello della definizione dell’ambito di applicazione della VAS; pochi sono i casi che il legislatore regionale ha potuto aggiungere a quelli contemplati nella norma nazionale: sicuramente il caso delle varianti al piano imputabili a meri errori materiali. Le norme del Veneto sono le più dettagliate nel contemplare l’esclusione di numerose fattispecie di piani fra cui anche quella del secondo livello della sua pianificazione urbanistica comunale; quelle della Campania prevedono solo “di norma” l’esclusione di alcuni tipi di piano, quelle del Lazio motivano, specificatamente, per categorie, l’esclusione delle diverse tipologie di piano. Raccordo screening-scoping in termini di semplificazione della procedura Con le ultime correzioni al D.Lgs 152/2006, che in più punti avocano alcuni principi cardine dell’azione amministrativa, quali l’economicità e la semplificazione, si è dato abbrivio, al legislatore e agli amministratori regionali, perché procedessero alla previsione di norme di evitamento della duplicazione delle analisi di assoggettabilità rispetto a quelle di scoping. Ad onor del vero, anche in assenza di esplicite previsioni di legge, o di indirizzi tecnico metodologici specifici, si è invalsa la prassi di semplificare il passaggio dal rapporto preliminare di assoggettabilità al rapporto ambientale definitivo. Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale Il tema del raccordo tra VAS e pianificazione urbanistica è centrale per il corretto sviluppo di entrambi i processi. In alcuni casi, già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le regioni avevano attivato dispositivi valutativi con l’obiettivo di una stretta integrazione con la pianificazione: è il caso della Valsat in Emilia Romagna, della ValSost in Calabria, sostituita dalla VAS, e della Valutazione integrata in Toscana. In particolare, in quest’ultimo caso, si propone il raccordo tra valutazione ambientale e valutazione integrata che le rende sinergiche rispetto ai processi di pianificazione. La relazione tra i due processi riveste un ruolo particolarmente rilevante in Lombardia e in Piemonte, che hanno sviluppato indicazioni “ad hoc” per tipologia di piano e di programma urbanistico-territoriale. In Sardegna, sono stati emanati indirizzi specifici per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali, e in Puglia, in allegato al Documento Regionale di Assetto Generale, esiste una nota riferita all’applicazione della VAS ai piani urbanistici Nella Provincia di Bolzano il processo di VAS e di pianificazione vengono integrati; mentre in Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta Veneto e nella Provincia di Trento solo alcuni elementi specifici vengono definiti. Tale problematica, si intreccia, in particolare, col tema della definizione dell’ambito di applicazione della VAS, che ha trovato in riferimento alla varianti urbanistiche e ai piani attuativi un luogo di conflitto fra legislatore regionale, nazionale e comunitario. Forme coordinamento Via-Vas-Vinca Diverse Regioni stanno lavorando su coordinamento ed integrazione tra le procedure di valutazione ambientale, secondo quanto disposto in modo embrionale dal D.Lgs. 152/2006. A riguardo, Campania, Lombardia e Marche, hanno dettato, in sede normativa, indirizzi operativi per la semplificazione e l’integrazione delle procedure. Queste ultime in particolare, nell’ambito delle Linee Guida per la VAS, indicano specificatamente le parti, riferite a VIA e Vinca da introdurre nel Rapporto Ambientale, di VAS. Sebbene senza la medesima sistematicità, anche nella normativa di Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte,Toscana, Provincia di Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto si trovano previsioni utili al raccordo tra le diverse procedure valutative. La Provincia di Bolzano, introduce un’autovalutazione dei piani urbanistici susseguenti al piano provinciale, nell’ambito della quale si determina il coordinamento delle diverse procedure di valutazione ambientale.

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 90

Previsione semplificazioni per piccoli comuni Consapevoli dell’importanza del supporto ai piccoli comuni nei processi di VAS, molte regioni prevedono strumenti specifici che vanno dall’assistenza tecnica alla fornitura di software di supporto alla redazione dei documenti di VAS In Umbria, la provincia assicura il supporto tecnico per l’elaborazione del Rapporto ambientale dei piccoli comuni ai fini della VAS. Inoltre, dato che la legge urbanistica regionale prevede procedure semplificate per i piccoli comuni, il processo di VAS viene reso più snello allo scopo di integrarsi meglio con essi. La norme di Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e provincia di Bolzano contemplano previsioni su tale tema. Infine, la legge urbanistica della Provincia di Trento include indicazioni specifiche per la disciplina della VAS dei piani e programmi degli enti locali. La Campania ha disposto, per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000ab., una riduzione dei tempi di osservabilità ed emissione del parere di VAS. Nel concreto, tale problematica rileva in modo molto diverso a seconda che la Regione abbia o meno delegato ai Comuni le funzioni di Autorità Competente ai fini della VAS. Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra-comunale Gli incentivi alla pianificazione di area vasta sono dettati principalmente da ragioni di economicità dell’azione di governo del territorio in riferimento a territori popolati da piccoli comuni. Le necessità della pianificazione urbanistica si sono ottimamente coniugate, in tal senso, con quelle della tutela ambientale, che più di questa, ha necessità a di riferirsi a areali complessi i cui confini non siano dettati da astratti vincoli amministrativi quanto da una lettura integrata del territorio compreso nella sua fisiologia ambientale, oltre che nelle sue dinamiche socio economiche. Per fare due esempi, in Calabria, come in Veneto, la promozione della pianificazione intercomunale ha giovato anche all’efficacia dei processi di VAS. In Emilia Romagna, come in Campania, viene dato specifico sostegno alla pianificazione territoriale associata attraverso bandi di finanziamenti dedicati che includono riferimenti agli elaborati di VAS. Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc) Indicazioni sul tema del monitoraggio VAS sono state elaborate in vario modo nella quasi totalità delle regioni e Province Autonome, in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio, ecc. La Lombardia, in particolare, ha attivato un sistema informativo regionale che consente il raccordo tra i sistemi di monitoraggio di molteplici piani e programmi, fondato su un Sistema di Indicatori di Qualità comuni. La relazione tra i diversi sistemi di monitoraggio viene operata anche nell’ambito delle disposizione del Piano Territoriale Regionale. Il Veneto ha realizzato una informatizzazione integrata e integrale del processo di VAS e di quello di pianificazione urbanistica organizzata su specifiche tecniche molto dettagliate che, attraverso sistemi di indicatori e georeferenziazione dei dati, consentono di monitorare l’attività di pianificazione e suoi impatti ambientali. La Regione Abruzzo ha fornito un elenco di indicatori da utilizzare in ambito VAS articolati fino al livello comunale, discendenti, come quelli in uso in Veneto, dall’esperienza maturata attraverso il progetto Divas. Ruolo specifico ARPA Seguendo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che invita al coinvolgimento delle Arpa per il monitoraggio VAS dei piani e programmi, diverse Regioni hanno deciso per un loro coinvolgimento diretto come Soggetti con Competenze Ambientali (con particolare riferimento al monitoraggio). In alcuni casi: Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna, l’Arpa ha un ruolo riconosciuto come membro di comitati o tavoli tecnici specifici per la VAS.

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 91

Ruolo specifico altri soggetti In Calabria, come in Basilicata, ad esempio, esistono soggetti specificatamente preposti al monitoraggio della pianificazione territoriale, che formalmente o di fatto, vengono chiamati in causa dall’attività valutativa di VAS applicata agli strumenti urbanistici. In Toscana si riconosce competenza metodologica al Nucleo di Valutazione Regionale. Coinvolgimento attivo del pubblico durante elaborazione In rari casi i testi normativi o di indirizzo, esplicitamente, contemplano riferimenti, più o meno specifici, alla promozione della partecipazione del pubblico o di soggetti portatori d’interesse in fase di elaborazione del piano sottoposto a VAS, ma, ad onor del vero, ciò accade non raramente, soprattutto in contesti in cui siano stati sperimentati processi di Agenda 21 locale, o il meccanismo di formazione degli strumenti urbanistici, costruito dalla norma di legge, preveda momenti della cosiddetta “pianificazione partecipata” che vanno oltre il rituale delle osservazioni/controdeduzioni sul piano. Previsione collegamento con Agenda 21 Locale Come nel caso della pianificazione partecipata di cui al punto precedente, anche per l’Agenda 21 i riferimenti nelle norma sono scarsi, ma le prassi congruenti con la previsione di un collegamento e di una sinergia col processo di VAS sono più diffuse di quanto possa sembrare, ancorché identificabili solo attraverso una lettura della storia dei territori interessati. Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri Il D.Lgs 152/2006 è stato integrato da un esplicito riferimento alla Convenzione di Espoo ed al collegato Protocollo di Kiev sulla VAS nel contesto transfrontaliero. Le regioni di confine si sono trovate ad affrontare la necessità di sviluppare consultazioni e valutazioni in coordinamento con altri Stati Membri confinanti, e solo contemporaneamente a tale evenienza, o posteriormente ad essa, hanno integrato le loro previsioni normative in tal senso. Alcune regioni hanno affrontato con rigore maggiore, rispetto alla norma nazionale, anche la questione del coinvolgimento delle regioni confinanti nelle consultazioni di VAS. Indicazioni per la fase di attuazione Solo la Lombardia offre nel suo dispositivo normativo indicazioni relative alla fase di attuazione del piano sottoposto a VAS, ma ciò deriva da un’impostazione metodologica molto attenta coniugare la VAS del piano con una valutazione di efficacia ed efficienza del piano vero e proprio. Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione La costruzione di sistemi di conoscenza a base informatica, deriva non solo dalla necessità tecnica di dare coerenza e imparzialità ai processi di valutazione ambientale dei piani, ma anche da un’esigenza di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa. Tutte le regioni, una volta che siano riuscite a dare ordine alla procedura di VAS, una volta prodotti indirizzi tecnico metodologici, si concentrano sull’omogenizzazione dei contenuti degli elaborati di VAS e sull’efficientizzazione dei sistemi informativi in grado di offrire dati utili alla loro redazione. Presenza riferimenti significato e costruzione alternative Nei testi normativi regionali sono quasi del tutto assenti riferimenti specifici alla costruzione delle alternative, d’altronde si tratta di un tema tecnico strettamente correlato alla natura specifica del piano oggetto della VAS. Ciò non di meno dovrebbe essere posta attenzione a tale momento del processo valutativo che dovrebbe rispecchiare coerentemente quel momento dell’elaborazione del piano in cui si forma la scelta progettuale come esclusione delle alternative deboli. La presenza e il rilievo dato alle

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Normativa regionale in materia di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 92

alternative nei modelli metodologici di VAS è spia dell’efficacia dell’integrazione fra processo di piano e valutazione. Purtroppo, come autorevolmente rileva il parere del Comitato delle regioni sul tema «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C 232/07), entrambe le direttive dovrebbero contemplate l’ “obbligo” di definire specificamente le alternative nei rapporti ambientali e di prenderle in esame nella valutazione. TABELLA DI SINTESI La tabella che segue offre un quadro di sintesi sullo stato e sui contenuti delle disposizioni regionali in materia di VAS e sulla presenza di elementi di supporto al processo valutativo. L’articolazione dei temi riportati in colonna rispecchia i principali contenuti dell’analisi delle singole realtà regionali. Per facilità di lettura si sintetizzano di seguito i temi considerati, che in parte riprendono quanto riportato precedentemente, rimandando ai contenuti delle specifiche schede per la definizione dei contenuti regionali specifici:

· Norme regionali di riferimento in materia di VAS

· Presenza di linee guida e documenti di supporto

· Quadri di riferimento per la valutazione (sistema di obiettivi, strategie di sostenibilità)

· Individuazione autorità competente

· Ambito di applicazione

· Raccordo screening - scoping in termini di semplificazione della procedura

· Raccordo specificamente previsto con processi di pianificazione urbanistica e territoriale

· Forme coordinamento Via-Vas-Vinca

· Previsione semplificazioni per piccoli comuni

· Incentivi pianificazione/valutazione ambito sovra-comunale

· Indicazioni per il monitoraggio (in termini di metodi e strumenti, di soggetti coinvolti, di previsione di occasioni di partecipazione nell'ambito del monitoraggio dello strumento, ecc)

· Ruolo specifico arpa

· Ruolo specifico altri soggetti

· Specifiche Valutazione piani o programmi transfrontalieri

· Indicazioni per la fase di attuazione

· Individuazione/proposta di costruzione di una base di conoscenza comune per i processi di valutazione

La lettura della tabella consente per ciascuno dei temi considerati l’individuazione delle realtà regionali che hanno configurato disposizioni in materia, articolandole per rilevanza:

■ elemento presente nei dispositivi regionali, e di approfondimento rispetto ai contenuti del D.Lgs. 152 e s.m.i.

■■■ elemento presente nei dispositivi regionali, di approfondimento rispetto ai contenuti del D.Lgs. 152 e s.m.i. e di notevole rilevanza per casi studio successivi

■■ elemento presente nei dispositivi regionali, di approfondimento rispetto ai contenuti del D.Lgs. 152 e s.m.i. e rilevante per casi studio successivi

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Normativa regionale in tema di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 93

Quadro di sintesi delle disposizioni regionali in tema

di VAS I PARTE

Norma riferimento

Linee guida e documenti di

supporto Quadri riferimento Autorità competente

Raccordo screening -scoping

Specifiche pianificazione

territoriale

Coordinamento VIA. VAS.VIncA

ABRUZZO transitoria doc supporto ■ Comunale

BASILICATA - Regionale

BOLZANO definitiva L.R. linee guida

pianificazione urbana ■ Provinciale

■ VAS integrata nella

pianif. urbana

■ autovalutaz. coord.

procedimenti ambientali

CALABRIA transitoria Regionale ■ (ValSost) ■

CAMPANIA transitoria linee guida VAS, VIA e

VIncA Comunale ■ ■■■

EMILIA ROMAGNA transitoria linee guida ■ Provinciale ■■■

(ValSAT)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

transitoria linee guida A21L e

VIncA Comunale ■

LAZIO transitoria linee guida VAS, VIA e

VIncA ■ Regionale ■ ■

LIGURIA disegno di legge Regionale ■

LOMBARDIA transitoria modelli metodologico

– procedurali ■ Comunale ■■■ ■■■

MARCHE transitoria linee guida ■ Provinciale ■ ■ ■■■

MOLISE transitoria Regionale ■

PIEMONTE transitoria linee guida

pianificazione urbana e VAS (2003)

Comunale ■ ■■■ ■

PUGLIA transitoria linee guida

pianificazione urbana ■ Regionale

SARDEGNA transitoria linee guida

pianificazione urbana Provinciale ■■■

SICILIA transitoria modello metodologico-

procedurale Regionale

TOSCANA definitiva: L.R. linee guida indicatori ■ Comunale ■ ■■■

(Valutazione Integrata)

TRENTO transitoria ■ Comunale ■ ■

UMBRIA definitiva: L.R. In fase di adozione ■ Comunale ■ ■

VALLE D'AOSTA definitiva: L.R. linee guida

pianificazione urbana Regionale ■ ■

VENETO transitoria schemi procedurali e

doc. di supporto Regionale ■ ■

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Normativa regionale in tema di VAS

Conclusioni

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 94

Quadro di sintesi delle disposizioni regionali in tema

di VAS II PARTE

Semplificazione piccoli comuni

Incentivi pianificazione

sovracomunale

Indicazioni monitoraggio

Ruolo ARPA Ruolo altri

soggetti

Indicazioni per valutazione altre

regioni o stati

Indicazioni per fase attuazione

Costruzione base di conoscenza

ABRUZZO ■■ progetto Divas ■ ■■■ DIVAS

BASILICATA NUV

BOLZANO ■

■ ■ ■ ■ SIAT

CALABRIA ■ ■ SITO SIA

CAMPANIA ■ ■ ■■■ ■■■

■ ■

EMILIA ROMAGNA ■■■

■ ■

FRIULI-VENEZIA GIULIA

■ ■ ■ Austria e Slovenia

FVG, Veneto ■

LAZIO ■

LIGURIA ■ ■

LOMBARDIA ■ ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■

MARCHE ■ ■ ■ ■

MOLISE ■

PIEMONTE ■ ■■■

PUGLIA ■ ■■■ ■ SIT SIPA

SARDEGNA ■ ■■■ ■ ■

SICILIA ■ SI-VVI

TOSCANA ■ ■ NURV ■

TRENTO ■ ■ ■ SISA

UMBRIA ■■■ ■■ ■ ■ SITA

VALLE D'AOSTA ■ ■

VENETO ■■■progetto Divas ■ ■ Austria e Slovenia ■■SIT DIVAS

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 95

ALLEGATO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI VAS

DI REGIONI E PROVINCIE AUTONOME.

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 96

ABRUZZO

L.R. n.27 del 09.08.2006 - "Disposizioni in materia ambientale" n.46 del

30.08.2006

D.G.R. n.47/7 del 24.10.2006 Piano Regionale Triennale di Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA) n. 108

Speciale del 6.12.2006

D.G.R. n.148 del 19.02.2007 - Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali

n.21 del 03.04.2007

D.G.R. n.842 del 13.08.2007 - Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale

n.51 del 14.09.2007

Circolare del 31.7.2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi Prot. n.

19565 del 31.07.2008

Circolare del 02.9.2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN) Prot. n.

21136 del 2.09.2008

Circolare del 18.12.2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale Prot. n. 30766

L.R. n. 1 del 27 luglio 2009 - Norme in materia di pianificazione per il governo del territorio” (Disegno di Legge in sostituzione della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 - Testo integrato con le Leggi Regionali n. 70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.”Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”)

non pubblicato

Circolare del 17.12.2010 - Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS

Prot. n. 14583/10

Circolare del 18.01.2011 - Competenze in materia di VAS Ulteriori chiarimenti interpretativi Prot. n. 528

BASILICATA

L.R. n. 23 del 11.8.1999 - Tutela, governo ed uso del territorio. n.47 del

20.8.1999

L.R. n. 48 del 14.4.2000 - Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale. n.30 del

19.04.2000

P.A. BOLZANO

L.P. n. 13 del 11 agosto 1997, Legge Urbanistica Provinciale (B.U. 16 settembre 1997, n. 44, suppl. n. 1). n.44del

16.09.1997 suppl. n.1

L.P. n.2 del 05.04.2007 - Valutazione ambientale per piani e progetti n.16 del

17.04.2007 suppl. n.3

CALABRIA

L.R. n. 19 del 16/04/2002 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria” n. 7 del

16.04.2002 S.S. n. 3

D.G.R. n. 106 del 10.11.2006 - Approvazione delle "Linee guida della Pianificazione regionale e schema base della carta dei luoghi in attuazione della Legge urbanistica della Calabria n. 19 del 16/04/2002"

n. 22 del 01.12. 2006, S.S. n. 1 del 04.12.2006

L.R. n. 14 del 24.11.2006 - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante “Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria”

n. 22 del 01.12. 2006, S.S. n. 1 del 04.12.2006

R.R. n.3 del 4.8.2008 - Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - approvato con D.G.R. n.535/2008

n.16 del 16.08.2008

D.G.R. n.153 del 31.3.2009 - Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali

n.8 del 30.04.2009

R.R. n.5 del 14.5.2009 - Modifiche al Reg. Reg. 4 agosto 2008, n.3 (“Regolamento regionale delle procedure di VIA, VAS e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali)

n.16 del 16.08.2008

L.R. n. 19 del 12.6. 2009 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

n.11 del 16.11.2009 S.S. n.1 del 19.06.2009

D.G.R. n. 749 del 11.2009 - Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009

n.22 del 01.12.2009

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 97

D.G.R. n.701 del 29.10.2010 - Regolamento Regionale del 4 agosto 2008 n. 3 e s.m.i., relativo alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifiche ed integrazioni

n.23 del 16.12.2010

R.R. n. 17 del 8.11.2010 - Modifica al Reg. Reg. 4 agosto 2008, n. 3 ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali")

n.29 del 2.11.2010 S.S. n.3del 15.11.2010

R.R inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R.R. N° 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. L.R. 19/02 – art. 10 )

In approva-zione

CAMPANIA

D.G.R. n. 421 del 12.03.2004 - Approvazione disciplinare delle procedure di valutazione di impatto ambientale – valutazione d'incidenza, Screening, "sentito" – valutazione ambientale strategica

n.20 del 26.04.2004

L.R. n. 16 del 22.12.2004 - Norme sul governo del territorio

n.65 del 28.12.2004

suppl.

D.G.R. n. 834 del 11.05.2007 - Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli articoli 6 e 30 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 - Norme sul governo del territorio

n.33 del 18.06.2007

D.G.R. n. 426 del 14.03.2008 - Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica

n.16 del 21.04.2008

D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009 - Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania n.77 del

21.12.2009

D.G.R. n.203 del 05.03.2010 - Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania n.26 del

06.04.2010

Circolare del15.04.2010 - Circolare esplicativa in merito all’applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazioni ambientali (valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale)

Prot.n.331337 del

15.4.2010

D.G.R. n.683 del 08.10.2010 - Revoca della Delibera di G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania (con Allegato)

n.76 del 22.11.2010

Decreto Dirigenziale 13.1.2011 n. 30 - Modalità di versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale

n.10 del 14.02.2011

Regolamento n.5 del 4.8.2011 - Regolamento Regionale di attuazione per il governo del territorio n.53 del

08.08.2011

D.G.R. n. 406 del 4.8.2011 - Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009" (con allegato)

n.54 del 16.08.2011

Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n.5/2011

Prot.n.765753 del

11.10.2011

EMILIA ROMAGNA

L.R. n.20 del 24.03.2000 - Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio n.52 del

24.03.2000

L.R. n.9 del 13.06.2008 - Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

n.100 del 13.06.2008

L.R. n.6 del 06.07.2009 - Governo e riqualificazione solidale del territorio n.116 del

07.07.2009

Circolare esplicativa a firma dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009 del 1 febbraio 2010

Delibera di Assemblea Legislativa n. 204 del 03.12. 2008 - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 (proposta della Giunta regionale in data 28.07. 2008, n. 1328)

Delibera di Assemblea Legislativa n. 46 del 12.07.2011 Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013. (Proposta della Giunta regionale in data 20.06.2011, n. 866)

n. 121 del 03.08.2011

Parte II

D.G.R. n. 874 20.06. 2011 - Piano d’Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013: “Linee Guida per la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti nei progetti territoriali, Misure A, B, C1, C2, C3

n.102 del 01.07.2001

Parte II

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. n. 11 del 06.05.2005 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) come modificata dalla LR 13/2009

n.19 del 11.05.2005

D.G.R. 1961 DD 03.08.2005. L.R. 11/2005 - Individuazione di piani e programmi di cui all'art 13, paragrafo 3 , della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica

-

L.R. n.30 del 13.12.2005 - Norme in materia di piano territoriale regionale n.50 del

14.12.2005

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 98

L.R. n.5 del 23.02.2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio n.9 del

28.02.2007

DPR 20.03.2008 n. 086/Pres - Regolamento di attuazione parte 1 urbanistica della LR 05/2007 n.11 del

25.03.2008

D.G.R. n. 1580 del 06.08.2008 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

n.35 del 27.08.2008

L.R. n.16 del 05.12.2008 - Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo

n.50 del 10.12.2008 suppl. n.1

L.R. n.13 del 30.07.2009 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)

n.31 del 05.08.2009

L.R. n.22 del 3.12.2009 - Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione n.49 del

09.12.2009

LAZIO

L.R. n.14 del 11.8.2008 - Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio n.31 del

21.08.2008 suppl. n.98

D.G.R. n.363 del 15.05.2009 - Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale

n.28 del 28.07.2009

D.G.R. n.169 del 05.03.2010 - Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS

n.18 14.05.2010 suppl. n.92

L.R. n. 14 del 11.8.2008 - Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio

n.30 del 14.08.2011 suppl. n.98

LIGURIA

L.R. n. 36 del 4.9.1997 - Legge urbanistica regionale n. 16 del

17.09.1997

L.R. n. 38 del 30.12.1998 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale n. 1 del

20.01.1999

L.R. n.10 del 28.04.2008 - Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria n.4 del

29.04.2008

L.R. n.20 del 01.07.2008 - Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

n.8 del 02.07.2008

Nota del Presidente della Regione n° 37918 del 05/03/2009 (fornisce indicazioni ai Comuni in merito alla Verifica di assoggettabilità dei Piani di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione)

-

Circolare del Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale Prot. n. Pg/2008/64513 in data 14/05/2008. Applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. in materia di Valutazione Ambientale Strategica

-

L.R. n.10 del 12.4.2011- Ulteriore modifica alla Legge Regionale 28 aprile 2008 n.10 n. 7 del

13.04.2011

LOMBARDIA

L.R. del 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio n.11 del

14.03.2005 suppl. n.1

D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005 - Modalità per la pianificazione comunale (L.R. n. 12/2005 art. 7) n.4 del

23.01.2006 suppl. n.2

D.C.R. n.8/351 del 13.3.2007 - Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)

n.14 del 02.03.2007

D.G.R. n.8/6420 del 27.12.2007 - Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007)

n.4 del 24.01.2008 suppl. n.2

D.G.R. n.8/10971 del 30.12 2009 - Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli

n.5 del 01.02.2010

D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 - Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971

n. 47 del 25.11.2010 suppl. n.2

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 99

Decreto del Direttore Generale territorio e urbanistica del 14/12/2010 n. 13071 Identificativo Atto n. 692 Approvazione della circolare "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale"

L.R. n. 6 del 6.4.2004 - Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale n. 36 del

15.04.2004

D.G.R. n.936 del 3.08.2004 - L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale

n.94 del 01.09.2004

D.C.R. n. 33 del 14.11.2006 - Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale

n.114 del 30.11.2006

L.R. n. 3 del 21.2.2011 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011

n. 8 del 25.02.2011

suppl.

D.D.S. del 14.12.2010, n. 13071 - Circolare contenente indicazioni in merito alla “Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”

n. 4 del 26.01.2011

MARCHE

L.R. n. 6 del 6.4.2004, Pubblicata nel B.U. Marche 15 aprile 2004, n. 36 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

n.36 del 14.03.2004

D.G.R. n. 936 del 3.8.2004 - L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.

n.94 del 01.09.2004

D.C.R. n. 33 del 14.11.2006 - Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale.

n.144 del 30.11.2006

L.R. n.6 del 12.06.2007 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000

n.55 del 21.06.2007

D.G.R. n. 561 del 14.04.2008 - Dir. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - L.R. n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" - D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo".

n.42 del 28.04.2008

D.G.R. n. 1400 del 20.10.2008 - L.R. n. 6/2007 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” art. 20 -Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”.

n.102 del 31.10.2008

D.G.R. n. 220 del 09.2.2010 - L.R. n. 6/2007 - D.P.R. n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi.

n.20 del 26.02.2010

D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010

n.2 del 21.12.2010

MOLISE

D.G.R. 26/06/2006, n. 886 - Organizzazione del processo di programmazione 2007-2013 della politica di coesione regionale comunitaria. Provvedimenti.

D.G.R. 22/01/2007, n. 76 - Piano di lavoro per l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE alla programmazione dei fondi comunitari per il ciclo 2007/2013.

D.G.R n. 26 del 26.01.2009 - Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. n. 4/2008

n.3 del 16.02.2009

PIEMONTE

L.R. n.40 del 14.12.1998 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (Art. 20 - Compatibilità ambientale di piani e programmi della Disposizioni in materia di compatibilità ambientale e procedure di valutazione)

n.50 del 17.12.1998

Comunicato del P.G.R. L.R. 14/12/1998, n. 40- Applicazione dell’articolo 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica

n.46 del 15.11.1998

Circ.P.G.R. 13/01/2003, n. 1/PET - Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

n.4 del 23.01.2003

D.G.R. n.12-8931 del 9.6.2008 - D.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi

n.24 del 12.06.2008 suppl. n.1

D.G.R. n. 85−10404 del 22/12/2008 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005

n.53 del 31.12.2008

D.G.R. n. 211-34747 del 30.07.2008 - Aggiornamento degli allegati alla Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4

n. 3 del 07.08.2008

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 100

Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali 18/12/2008 - Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

n. 51 del 18.12.2008

Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, 24/12/2009 - Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008.

n. 51 del 24.12.2009

D.G.R. n. 20-13359 del 22.2.2010, - Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e Delib.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931) e Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001)

n. 8 del 25.02.2010 suppl. n.3

Comunicato della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia “Contenuti e modalità di presentazione delle pratiche urbanistiche.(indicazioni sulla documentazione tecnica necessaria per la VAS dei piani urbanistici)”

n. 10 del 10.03.2011 suppl. n.1

Linee-guida per la valutazione ambientale strategica dei piani faunistico-venatori provinciali in corso di redazione

PUGLIA

Linee guida per la pianificazione strategica territoriale di area vasta Allegato II: L’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai Piani Strategici

2007

Documento di Assetto Regionale Generale (DRAG). Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) Allegato IV Indirizzi per l’applicazione della VAS.

2008

D.G.R. n. 981 del 13.6. 2008 - Circolare n. 1/2008 - Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

n. 117 del 22.7.2008

D.G.R. n. 2614 del 28.12.2009 - Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008.

n. 15 del 25.01.2010

SARDEGNA

L.R., n. 8 del 25.11.2004- Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.

n. 38 del 25.11.2004

Circ.Ass. n. 40/GAB del 3.2.2005 Emanata dall'Assessore regionale degli Enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l'Assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport e con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. - Circolare esplicativa della L.R. 25 novembre 2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale"

n.4 del 04.02.2005

D.G.R. n. 38/32 del 2.8.2005, - Modifica della D.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della Direttiva 42/2001/CE

n.30 del 01.10.2005

L.R. n. 9 del 12.6.2006, - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. n.20 del

20.06.2008

L.R. n. 3 del 5.3.2008 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

n.9 del 06.03.2008 suppl. n.1

D.G.R. n.24/23 del 28.04.2008 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica

n.21 del 28.06.2008

L.R. n.3 del 7.8.2009 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale (Art 5. Ambiente e governo del territorio, comma 23)

n. 27 del 18.08.2009

D.G.R. n. 56/52 del 29.12.2009 approvazione del Piano d’Azione Ambientale Regionale PAAR 2009 - 2013

D.G.R. n. 44/51 del 14.12.2010 “Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.”

n. 10 del 29.03.2011

SICILIA

L.R. n.6 del 14.05.2009 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 (Art. 59. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica)

n.22 del 20.05.2009

L.R. n.13 del 29.12.2009 - Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010 (Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica)

n.61 del 31.12.2009

Modifica della norma regionale di gestione del regime transitorio in corretta interpretazione della norma nazionale. in corso di pubblicaz.

TOSCANA

D.P.G.R. n.51/R del 02.11.2006 - Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione. In attuazione dell’art. 16 della L.R. del 11 agosto 1999, n. 49 - Norme in materia di programmazione regionale- e dell’art. 11 della L.R. del 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio

n.33 del 07.11.2006

DPGR n. 4/R del 9.02.2007 - Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata

n.2 del 14.02.2007

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 101

D.G.R. n.13 del 14.01.2008 - Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica. In attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*

n.4 del 23.01.2008

D.G.R. n.635 del 04.08.2008 - Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali. Integrazione della D.G.R del 14.1.08, n.13*

n.33 del 03.08.2008

D.G.R. n.87 del 09.02.2009 - D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell`approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA

n.6 del 11.02.2009

D.G.R. n.613 del 13.07.2009 - D.G.R.4/8/2008 n. 635 “Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n 13 del 14/1/08” e D.G.R. 9/2/2009 n. 87 “D.Lgs. 152/2006 – Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”. Integrazione e modifiche*

n. 29 del 22.07.2009

L.R n.10 del 12.02.2010 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

n.9 del 17.02.2010

L.R. n. 11 del 12.02.2010- Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale stra¬tegica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

n.6 del 17.02.2010

L.R. n.69 del 30.12.2010 - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)

n.55 del 31.12.2010

P.A.TRENTO

L.P. n.10 del 15.12.2004 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (Art.11. Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia)

n.50 bis straord. del 17.12.2004

D.P.P. 14 settembre 2006, n.15-68/Leg modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg - Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’art.11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.10

n.49 del 05.12.2006

L.P. n.1 del 04.03.2008 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio (Capo II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale)

n.11 del 11.03.2008 suppl. n.2

UMBRIA

L.R. n. 11 del 22.2.2005 - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale n. 11del

9.3. 2005 S.O.n. 1

D.G.R. n. 208 del 10.2.2005, - Protocollo di intesa tra Regione e GRTN per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) alla pianificazione elettrica regionale”

n. 21 del 11.05. 2005

D.G.R. n.1566 del 01.10.2007 - Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

n.49 del 14.11.2007

D.G.R. n.383 del 16.04.2008 - Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008

n.22 del 09.05.2008

L.R. n. 13 del 26/6/2009 - Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i

n.29 Ed.str. del 29.06.2009

L.R. n.12 del 16.02.2010 - Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni

n.9 del 24.02.2010

D.G.R. n.861 del 26.07.2011 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della Legge Regionale 16 Febbraio 2010, n. 12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152

n. 37 del 24.8.2011

L.R. n. 8 del 16.9.2011 - Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali. Modifica L.R. 12/2010 e L.R. 11/2005

n. 41 del 21.9.2011 S.O. n. 1

L.R. n. 17 del 18 novembre 2008 - Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.

n. 54 del 26.11.2008

VALLE D’AOSTA

L.R n.12 del 26.05.2009 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009

n.26 del 30.06.2009

Linee guida per “Adeguamento dei PRG al PTP. Indicazioni per la Valutazione Ambientale dei Piani Regolatori Generali Comunali (antecedenti alla LR 2009).

Linee Guida VIA – VAS Approfondimento normativo alla L.R. 12/2009 (aggiornate al 18 giugno 2010)

VENETO

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Normativa regionale in tema di VAS

Allegato

Task force PON GAT 2007-2013, Linea 2 VIA-VAS 102

L.R. n.11 23/04/2004 - Norme per il governo del territorio (Art. Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale)

n.45 27.04.2004

D.G.R. n.2988 del 01.10.2004 - Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto

n.107 del 26.10.2004

D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 - Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca D.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 e riadozione

n.101 21.11.2006

D.G.R. 05.12.2006, n. 3752 - Procedure e indirizzi operativi per l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani

n.102 del 27.11.2007

D.G.R. n.2649 del 07.08.2007 - Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)

n.84 del 25.09.2007

L.R. n.4 del 26.06.2008, - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture

n.54 del 01.07.2008

D.G.R. n.791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. -Codice Ambiente-, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali

n.35 del 28.04.2009

D.G.R. n. 3811 del 9.12.2009 “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", approvati con DGR n. 3178 del 08.10.2004 Integrazione della lettera a): "Specifiche tecniche ... .. dei comuni"; Integrazione della lettera f): "Contenuti essenziali ... .. degli Interventi"

n.4 del 12.01.2010