VARIANTE N.1e modificato con deliberazione di C.C. n.9 del ... · Storico, purché privi di grado...

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VARIANTE N.1
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e modificato con deliberazione di C.C. n.9 del 04/03/2013
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Indice

Parte Prima

Premessa ………………………………………….…………………………………….. pag. 2

Contenuti e limiti previsti dal “Piano Casa 2” ………………………………………… 3

Parte Seconda

A) Definizioni ……………………………………………………….………………… pag. 9

B) Disposizioni riguardanti aspetti generali …………………………………………. 10

C) Disposizioni in materia di altezze e distacchi …………………………………. 11

D) Disposizioni in materia di dotazioni urbanistiche e opere di urbanizzazione 11

E) Disposizioni specifiche per alcune zone ed aree ……………………………... 12

F) Disposizioni specifiche per le destinazioni non residenziali …………………. 13

G) Precisazioni inerenti all’art. 2 della Legge …………………………………….. 13

H) Precisazioni inerenti all’art. 3 della Legge …………………………………...... 14

I) Interventi di cui all’art. 4 della Legge ……………………………………………. 14

L) Interventi soggetti a parere preventivo …………………………………………. 15

M) Ampliamenti su edifici ricompresi in P.U.A. o ricadenti in zona sottoposte a

P.U.A. dal P.R.G. ……………………………………………………………..…… 15

N) Esclusioni …………………………………………………………………….…… 17

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PREMESSA

La L.R. 14/2009, in vigore dall’11 luglio 2009, successivamente prorogata e modificata

dalla L.R. 13/2011, in vigore dal 9 luglio 2011, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività

edilizia, prevede la concessione di ampliamenti volumetrici in deroga alle normative

urbanistiche vigenti per un periodo di tempo limitato (fino al 30 novembre 2013). Gli

ampliamenti volumetrici sono di entità variabile in funzione delle caratteristiche degli edifici e

degli interventi, e così articolati: fino ad un massimo del 45% del volume per gli edifici

residenziali e del 30% della superficie coperta degli edifici a destinazione diversa dalla

residenziale, per gli interventi in attuazione diretta e soggetti già a permesso di costruire, ma

attuabili mediante DIA speciale, in alternativa al permesso di costruire stesso; fino ad un

massimo del 50% dei parametri suddetti se l’intervento di riqualificazione del tessuto

esistente avviene mediante la predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

L’incremento della percentuale base, pari al 20% e fino a conseguire le percentuali

sopra indicate, viene determinato, essenzialmente, in funzione dell’impiego di fonti

rinnovabili per la produzione di energia e di modalità costruttive secondo criteri di risparmio

energetico e di bioarchitettura.

La Legge prevede che gli ampliamenti vengano realizzati in deroga a tutti i parametri

urbanistici, fatte salve le Norme Statali recanti principi fondamentali, validi per tutto il

territorio italiano, in materia di: distanze e parametri igienico - sanitari, altezze e indici di

edificabilità, rispetto degli edifici e ambiti tutelati dalla Soprintendenza e/o di interesse storico

architettonico e zone di inedificabilità assoluta quali aree destinate a sedi stradali, ferroviarie

e fasce di rispetto varie.

La Legge, così come modificata dalla L.R. 13/2011 prevede, infatti, nel rispetto dei

principi sopra delineati i seguenti temi:

1. la soppressione delle caratteristiche, precedentemente previste, di pertinenzialità e

accessorietà del corpo separato, per cui oggi è possibile realizzare l’ampliamento anche

con un corpo separato a carattere principale: in pratica, una costruzione autonoma con

creazione di una o più nuove unità immobiliari (articolo 2, comma 2);

2. l’introduzione per le destinazioni residenziali di una nuova possibilità di incremento della

percentuale di ampliamento, pari ad un ulteriore 15%, in caso l’edificio nel suo

complesso consegua, attraverso una riqualificazione, una prestazione energetica

corrispondente alla classe B , ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. (articolo 2, comma

5 bis);

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3. la precisazione che l’articolo 3 della legge, riguardante gli incentivi volumetrici nel caso

di demolizione e ricostruzione con adeguamento alle normative vigenti, di edifici

esistenti anteriormente all’89, è applicabile anche alle demolizioni parziali (articolo 3,

comma 2);

4. l’estensione delle tipologie di sistemi di captazione dell’energia solare alle serre

bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, le cui caratteristiche devono essere

definite da un ulteriore provvedimento regionale (articolo 5 - norma a carattere

permanente);

5. l’introduzione della possibilità di applicazione della legge agli edifici ricadenti in Centro

Storico, purché privi di grado di protezione e nel rispetto dei limiti di altezza di cui

all’articolo 8 del D.M. 1444/1968 (articolo 9, comma 1; articolo 6, comma 1 della L.R.

13/2011);

6. l’introduzione della possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici (articolo 9,

comma 2);

7. la possibilità di realizzare limitati ampliamenti, anche mediante cambio d’uso, negli

edifici situati in zona impropria, tramite predisposizione di un P.U.A. (articolo 9, commi 2

bis e 2 ter);

8. la precisazione che l’ampliamento di superficie utile all’interno del volume autorizzato è

consentito anche negli edifici del Centro Storico, purché non soggetti a vincolo della

Soprintendenza (articolo 9, comma 9 della L.R. 14/2009; art.6, comma 3 della

L.R.13/2011);

9. la modifica della definizione del termine di prima casa di cui all’articolo 8 della L.R.

26/2009, con l’introduzione dell’obbligo per gli aventi titolo o loro familiari di stabilire la

residenza per un periodo di 24 mesi dalla data di conseguimento dell’agibilità;

10. l’annullamento dell’efficacia delle deliberazioni comunali assunte con la L.R. 14/2009 e

la possibilità per i Comuni di deliberare nuovamente, entro il 30/11/2011, se e con quali

limiti applicare il Piano Casa, ma con esclusione della prima casa di abitazione (articolo

9, comma 5; articolo 8, comma 4 L.R. 13/2011).

Particolari agevolazioni di carattere permanente, riguardano la realizzazione in deroga

di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di risparmio energetico, modalità

innovative di attuazione degli interventi di ristrutturazione e interventi a favore dei disabili.

CONTENUTI E LIMITI PREVISTI DAL “PIANO CASA 2”

Con la deliberazione C.C. n. 111 del 26 ottobre 2009 il Comune di Padova ha

determinato di attuare la Legge introducendo un sistema equilibrato di regole volte al

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corretto inserimento degli interventi nel contesto ambientale mediante la salvaguardia di

alcune regole urbanistiche fondamentali in ordine a distanze, altezze e discipline di zona.

Inoltre ha stabilito l’esclusione degli interventi nell’ambito dei piani attuativi in corso, al fine di

non alterare i patti convenzionali sottoscritti, che garantivano il corretto equilibrio tra

edificazione e condizioni di urbanizzazione nonché dei progetti su questi presentati,

limitandola agli edifici esistenti.

In base a tale deliberazione sono stati presentati, nel primo biennio di applicazione,

richieste per 696 interventi, per la maggior parte riguardanti edifici residenziali costituiti da

una o due unità immobiliari, che rappresentano un dato significativo rispetto agli interventi

edificatori richiesti nello stesso ambito temporale (circa il 35% del totale) e con un livello del

contenzioso analogo a quello generale, nonostante la novità, l’impatto e la portata

derogatoria della nuova normativa.

Ciò, tuttavia, è stato possibile perché le regole stabilite con la deliberazione citata

sono state applicate a tutti gli interventi, compresi quelli sulla prima casa, evitando di

applicare quelle parti della normativa fonte di possibili limitazioni dei diritti edificatori dei

confinanti e limitando gli interventi suscettibili di determinare aspetti di notevole disordine

urbanistico.

Con la nuova versione della Legge, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R.

13/2011, è stato reso esplicito che le limitazioni comunali non sono più applicabili alla prima

casa di abitazione, salvo quelle del Centro Storico; ciò significa che, oltre a tutte le

regolamentazioni urbanistiche previste dal Comune, vengono meno anche le limitazioni

poste in materia di distanze, per le quali varrebbero solo le prescrizioni poste da leggi

nazionali, rappresentate dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal D.M. 1444/1968,

che ha quest’ultimo istituito la distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate

contrapposte.

Le conseguenze dell’applicazione della Legge, secondo una diffusa interpretazione,

comporterebbero quanto segue:

distanze dai confini: poiché il Codice Civile si basa sul principio di prevenzione, viene

cioè favorito chi costruisce per primo, sarebbe possibile per i detentori di prime case,

se il lotto confinante è libero da costruzioni a meno di 10 metri, eseguire ampliamenti

a distanza di 1,5 m. dal confine con pareti finestrate, ovvero sul confine con pareti

cieche; il confinate che intervenisse successivamente dovrebbe, nel primo caso,

posizionare la sua costruzione a 10 metri da quella eseguita e, cioè, a m. 8,50 dal

proprio confine in luogo dei 5 previsti, in genere, dal P.R.G., mentre nel secondo caso

potrebbe costruire in aderenza a quella già realizzata, si determinerebbe, quindi una

notevole lesione dei diritti edificatori del confinante, il quale potrebbe non essere più in

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grado di realizzare la propria costruzione per mancanza di spazio disponibile, o di

doverla realizzare con potenzialità edificatoria inferiore a quella che avrebbe potuto

eseguire in assenza del primo intervento;

distanza dalle strade: il Codice della Strada, per le strade locali cioè quelle urbane,

che sono la maggior parte di quelle costituenti il tessuto viario della città di Padova,

non prevede alcuna distanza da mantenere, di conseguenza, sarebbe possibile

eseguire gli ampliamenti a meno di 5 metri dalle strade, distanza prevista, in genere

dal P.R.G., per cui si determinerebbe un grave disordine urbanistico e l’impossibilità

di realizzare gli ampliamenti delle sedi stradali necessari ed indispensabili ad una

coerente organizzazione della viabilità e del traffico. Tale opportunità, in genere, più

agevole per realizzare gli ampliamenti, determina inoltre la perdita degli allineamenti

dell’edificazione, mantenuti per decenni a fronte dell’esecuzione anche di modesti e

irregolari ampliamenti, modificando le fronti principali e perdendo i caratteri storici

della composizione urbana, che si esprimevano nella continuità delle facciate fronte

strada.

La necessità di salvaguardare i diritti edificatori dei terzi interessati, e di evitare grave

disordine nel sistema urbano e di configurazione dell’edificato, ha imposto di confermare le

scelte già operate con la D.C.C. n. 111 del 26 ottobre 2009, relative alla distanza dai confini

e dalla strada, consentendo l’ampliamento a distanza inferiore dai confini solo previo atto di

consenso del confinante e richiedendo il mantenimento della distanza minima di 5 metri dalle

strade, salvo i casi di allineamenti preesistenti a distanza inferiore, da valutare da parte del

Comune con il meccanismo del parere preventivo.

La nuova versione della Legge prevede che siano applicabili gli ampliamenti anche

nei centri storici, limitatamente agli edifici privi di grado di protezione e di valori storici e

architettonici.

Analizzando l’applicabilità della normativa agli edifici privi di grado di protezione,

compresi quelli per i quali è prevista la ricomposizione volumetrica nell’ambito di Piani di

Recupero, si può osservare che la legge prevede che debbano essere rispettati i criteri di

mantenimento delle altezze preesistenti indicati nel D.M. 1444/1968, art. 8 il quale stabilisce

che, per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli

edifici preesistenti, mentre per le trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili,

l'altezza massima di ogni edificio non può superare quella degli edifici circostanti di carattere

storico - artistico. Si ritiene, tuttavia, che anche altri limiti presenti nello stesso D.M., inerenti:

le distanze - art. 9, che stabilisce che, anche per le operazioni di risanamento conservativo e

per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle

intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti; la densità edilizia - art. 7, che stabilisce che per

le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non debba superare il 50%

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della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq. Le suddette

limitazioni, che risultano cogenti anche in caso di deroghe per edifici e impianti pubblici, non

possono certamente essere superate per gli ampliamenti di edifici privati, ed applicando tali

limitazioni solo pochissimi interventi possono essere approvati.

Considerate infine le particolari caratteristiche del Centro Storico e le modifiche

ancorché limitate che potrebbero derivare dall’applicazione delle deroghe previste, al fine di

salvaguardare le caratteristiche storiche ed ambientali dello stesso che non sono limitate

solo alla salvaguardia dei fronti edilizi, ma principalmente al mantenimento delle condizioni

ambientali date dai giardini ed aree permeabili e degli spazi liberi ancora esistenti, condizioni

funzionali ad un coerente rapporto con la parte di città già edificata, si è ritenuto di escludere

del tutto l’applicazione della norma nell’ambito del Centro Storico e non applicare gli

ampliamenti previsti anche nel caso di prima casa.

In merito alle aree ed edifici destinati a servizi pubblici o di interesse pubblico, la

legge, oltre a quanto riguarda la prima casa, di cui si è parlato sopra, non ha espressamente

previsto che i Comuni possano introdurre limitazioni all’applicazione della Legge. L’articolo

31 delle N.T.A. del P.R.G., peraltro, prevede che nelle aree a servizi (articoli 25, 26, 30 e 34)

l’intervento dei soggetti diversi dal Comune (Azienda Ospedaliera, l’U.L.S.S., l’Università, la

Provincia, ecc.) venga definito con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente ad

apposita convenzione, mantenendo quindi al Comune il controllo sugli interventi stessi.

Verificato che la normativa comunale già consente l’ampliamento degli edifici fino al

massimo consentito dal D.M. 1444/1968 e ritenendo che anche gli edifici pubblici siano

compresi, in senso lato e/o per analogia agli altri diversi dal residenziale già indicati dalla

legge, tra quelli soggetti alla regolamentazione comunale, si stabilisce che l’ampliamento di

cui al “Piano Casa” dovrà essere contenuto nei limiti e con le modalità indicate dal Piano

Regolatore Generale Vigente.

Alla luce di quanto finora esposto, sulla base dell’articolo 9, commi 1 e 5, il Comune di

Padova, in virtù di quanto stabilito dai suddetti articoli ha inteso definire gli indirizzi e le

regole ovvero i limiti e le modalità di applicazione della predetta normativa nel territorio

comunale.

A tale proposito, l’Amministrazione Comunale, preso atto delle finalità, dei contenuti e

dei limiti già previsti dalla Legge Regionale, ha predisposto una specifica disciplina inerente

alle “Modalità e limiti di applicazione della L.R. 14/2009 – cosiddetta ‘Piano Casa’ – come

prorogata e modificata dalla L.R.13/2011”, finalizzata, in particolare, a garantire una corretta

applicazione della legge in coerenza con gli obiettivi territoriali, urbanistico - ambientali,

definiti dal vigente P.R.G. e/o dal P.A.T.I. - P.A.T., attraverso il controllo dell’impatto degli

interventi nel contesto urbano, con particolare riguardo agli ambiti ed edifici di pregio

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architettonico, culturale ed ambientale, le aree a servizi pubblici e/o di uso pubblico, nonché

attraverso la correttezza e completezza della procedura, salvaguardando lo stato di diritto in

essere anche al fine di evitare l’insorgere di possibili contenziosi e/o abusi edilizi.

Detta disciplina si compone e si articola in: a) definizioni; b) disposizioni riguardanti

aspetti generali; c) disposizioni in materia di altezze e distacchi; d) disposizioni in materia di

dotazioni urbanistiche e opere di urbanizzazione; e) disposizioni specifiche per alcune zone

ed aree; f) disposizioni specifiche per le destinazioni non residenziali; g) precisazioni inerenti

all’articolo 2 della legge; h) precisazioni inerenti all’articolo 3 della legge; i) interventi di cui

all’articolo 4 della legge; l) interventi soggetti a parere preventivo; m) ampliamenti su edifici

ricompresi in P.U.A. o ricadenti in zone sottoposte a P.U.A. dal P.R.G.; n) esclusioni. La

disciplina è orientata, da un lato, a contestualizzare i dettami di legge alla realtà fisica e

previsionale del territorio comunale, dall’altro a consentire un’applicazione delle norme il più

possibile chiara per tutti coloro che intendono avvalersi della stessa legge. La disciplina,

oltre a confermare le precedenti disposizioni in quanto applicabili, provvede a formulare

nuove disposizioni in merito agli aspetti introdotti e/o modificati dalla L.R. 13/2011, che

vengono di seguito evidenziati con riferimento ai punti sopra elencati:

a) definizioni: viene introdotta la definizione di “corpo edilizio separato”, la quale

prevede che lo stesso sia realizzabile entro il lotto di pertinenza dell’edificio principale

ed entro le stessa zona di P.R.G. o in zona limitrofa compatibile, che deve mantenere

un collegamento funzionale con l’edificio da ampliare: a tal fine dovrà essere posto in

prossimità dello stesso e non essere, di norma, da questo separato mediante

recinzioni, usufruendo altresì dei medesimi accessi;

b) disposizioni riguardanti aspetti generali: viene precisato che l’ampliamento di cui

all’articolo 2, comma 5 bis (pari ad un ulteriore 15% dell’ampliamento base del 20%

in caso l’edificio residenziale originario venga riqualificato sino a conseguire la classe

energetica B della legge 192/2005 e s.m.i.) è considerato come aggiuntivo rispetto a

quello di cui al comma 5 (pari ad un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di sistemi di

produzione di energia da fonti rinnovabili per un minimo di 3 Kwp); viene precisato

che con gli interventi di ampliamento può essere modificata la destinazione d’uso

degli edifici, precisando che i parametri per l’ampliamento sono definiti sulla base

delle destinazioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2011; viene

precisato che eventuali ampliamenti in zona impropria possono essere eseguiti solo

mediante P.U.A. e devono riferirsi a destinazioni finali conformi alle norme di zona

con la previsione della demolizione di tutti gli eventuali volumi residui a destinazione

non conforme; viene precisato che nell’ambito del centro storico l’ampliamento di

superficie all’interno del volume autorizzato di cui all’articolo 9, comma 9 della legge

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è consentito nel rispetto dei valori culturali propri di ciascuna unità di piano come

definiti dall’art.42 delle N.T.A. del P.R.G.;

c) disposizioni in materia di altezze e distacchi: viene precisato che il distacco minimo

dai confini pari a 5 metri deve essere rispettato da tutti gli interventi, compresi quelli

sulla prima casa di abitazione; parimenti per il distacco minimo dalle strade previsto

dal P.R.G. per ciascuna zona;

d) disposizioni in materia di dotazioni urbanistiche e opere di urbanizzazione: viene

precisato che qualora l’ampliamento venga attuato mediante realizzazione di un

corpo separato è richiesta, per quest’ultimo, la dotazione minima di parcheggio pari a

1mq/10 mc;

e) disposizioni specifiche per alcune zone ed aree: viene precisato che l’ampliamento

degli annessi rustici in zona agricola è regolato dalle disposizioni della L.R.

n.11/2004; viene mantenuta la precisazione, già contenuta nelle precedenti

disposizioni, che nelle aree a Servizi di Interesse Generale i benefici di Legge sono

subordinati ad una deliberazione del Consiglio Comunale come previsto dal P.R.G., e

da specifica convenzione;

f) interventi soggetti a parere preventivo: viene sottoposto a parere preventivo

l’intervento da eseguirsi mediante realizzazione di un corpo separato, che deve

mantenere carattere accessorio e pertinenziale;

g) esclusioni: viene sancita l’esclusione degli interventi di ampliamento nell’ambito del

centro storico, anche con riferimento alle prime case di abitazione; viene precisato

che l’esclusione degli interventi sugli edifici anteriori al 1942 opera nel caso vengano

alterati i caratteri tutelati; viene definita l’esclusione degli ampliamenti mediante corpi

separati, salvo il caso che gli stessi mantengano carattere accessorio e pertinenziale.

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A) DEFINIZIONI

1 Legge Regionale: la Legge Regionale 8 luglio 2009 n.14 “Intervento regionale a

sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche

alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, d’ora

innanzi chiamata “Legge”, come modificata dalla Legge Regionale 8 luglio 2011 n. 13.

2. Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.): di cui all’art.19 della L.R. urbanistica del 23

aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

3. Zona territoriale propria: zona territoriale del P.R.G. vigente o zona omogenea di cui

al D.M. 1444/68 nella quale è ammessa o è compatibile la destinazione d’uso degli

edifici oggetto di intervento.

4. Ampliamento in aderenza: ampliamento realizzato a contatto dell’edificio preesistente,

sia lateralmente che in sopraelevazione.

5. Corpo edilizio contiguo già esistente: corpo edilizio legittimato dal titolo abilitativo,

posto in aderenza o nelle immediate vicinanze dell’edificio principale.

6. Edifici esistenti realizzati anteriormente al 1989: edifici realizzati in conformità a titoli

edilizi per i quali la dichiarazione di fine lavori depositata in Comune documenti

l’avvenuta ultimazione entro il 31/12/1988. In mancanza di tale documento può essere

assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico depositato o nella

richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, si

assume quale data di fine lavori quella dichiarata nell’istanza o desumibile dalla

medesima. Per gli edifici realizzati in data anteriore al 27 luglio 1957 (data di

approvazione del primo P.R.G. di Padova) l’anteriorità e la non successiva

modificazione necessitante di titolo abilitativo è dichiarata mediante autocertificazione.

7. Compromissione dell’armonia estetica del fabbricato esistente: intervento che

altera negativamente le proporzioni compositive e architettoniche del fabbricato.

8. Corpo edilizio separato: edificio autonomo realizzato in base agli ampliamenti

consentiti dalla Legge Regionale, ricadente entro il lotto di pertinenza dell’edificio

originario ed entro la stessa zona di P.R.G. o in zona limitrofa compatibile, che deve

mantenere un collegamento funzionale con l’edificio da ampliare: a tal fine dovrà essere

posto in prossimità dello stesso e non essere, di norma, da questo separato mediante

recinzioni, usufruendo altresì dei medesimi accessi.

9. Corpo edilizio a carattere accessorio e pertinenziale: un corpo separato avente

contemporaneamente carattere di pertinenza e destinazione ad usi accessori, e le cui

caratteristiche dimensionali siano tali da non consentire un utilizzo ad usi principali.

10. Centro Storico: la zona individuata con apposito perimetro nel P.R.G. di cui agli art. 41

e ss. delle N.T.A.

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B) DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ASPETTI GENERALI

1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 2 e 3 della Legge vanno intesi come aggiuntivi rispetto

alla eventuale potenzialità edificatoria residua del lotto consentita dal P.R.G. vigente.

L’ampliamento di cui all’articolo 2, comma 5 bis va considerato come aggiuntivo rispetto

a quello di cui al comma 5.

2. Le deroghe in materia di indici di edificabilità, altezze massime di zona e distacchi dai

confini e tra fabbricati operano, nei limiti della Legge, con le specificazioni di cui alle

presenti disposizioni.

3. Con gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge può essere modificata la

destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla

disciplina edilizia di zona.

4. I parametri e le percentuali di ampliamento sono riferiti alle destinazioni esistenti alla

data del 9 luglio 2011, salvo nel caso di cui al comma 6.

5. Gli ampliamenti devono interessare edifici compatibili con le destinazioni d’uso previste

dal P.R.G. nella zona od area in cui ricadono, ovvero essere situati in zona propria.

6. Eventuali ampliamenti ai sensi degli articoli 2 e 3 su edifici situati in zona impropria

possono essere eseguiti solo mediante piano urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo

20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, con

esclusione della zona agricola. In tali interventi i parametri per la definizione delle

percentuali di ampliamento dell’edificio esistente devono essere riferiti alla destinazione

finale conforme alle norme di zona, applicando i relativi indici di edificabilità aumentati

delle percentuali di legge. Nell’ambito del P.U.A. deve essere prevista la demolizione

dell’eventuale volume residuo recante destinazioni non compatibili con le norme di

zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

7. Con gli interventi di ampliamento è ammessa, nel rispetto delle presenti disposizioni e

norme del R.E., la formazione di nuove unità immobiliari rispetto a quelle esistenti.

8. L’ampliamento della superficie di cui all’articolo 9, comma 9 della Legge si applica ai

soli edifici a destinazione residenziale. Nell’ambito del Centro Storico l’ampliamento di

superficie all’interno del volume autorizzato è consentito nel rispetto dei valori culturali

propri di ciascuna unità di piano come definiti dall’art.42 delle N.T.A. del P.R.G..

9. Nei casi di edifici a destinazione mista (residenziale - non residenziale) gli interventi di

ampliamento devono rispettare, separatamente per ciascuna destinazione, i limiti fissati

dalla Legge.

10. Tutti gli interventi, secondo le fattispecie, devono rispettare le indicazioni del titolo VI

“Ambiente urbano e requisiti qualitativi delle costruzioni” del R.E., con particolare

riferimento all’art.63 - Decoro degli edifici e riqualificazione dell’ambiente urbano.

11. Gli ampliamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.3 della Legge devono essere documentati

nella D.I.A. da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da un professionista abilitato in

11

conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell’energia e

sul rendimento energetico in edilizia, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 2499 del

4/8/2009.

12. La Legge si applica esclusivamente agli edifici già esistenti alla data della sua entrata in

vigore (9/07/2011) , tranne nei casi previsti al successivo punto M1.

C) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTEZZE E DISTACCHI1. L’altezza dell’edificio ampliato ai sensi dell’art.72 del R.E, nei casi di coperture non

piane, non deve superare quella massima di zona, o quella dell’edificio preesistente

qualora a questa superiore, di oltre m. 2,50; in tal caso la copertura deve essere

contenuta entro il triangolo di massimo ingombro di cui all’art.101 – Volume dell’edificio

del R.E.; per gli edifici con copertura piana (in generale per gli edifici non residenziali) la

suddetta deroga all’altezza non può essere superiore a m. 3.00.

2. Per tutti gli interventi, compresi quelli sulla prima casa di abitazione, il distacco dai

confini di proprietà non può essere inferiore a m. 5 ovvero non inferiore a metà

dell’altezza dell’edificio ampliato; il distacco minimo di m. 5,00 dal confine può essere

ridotto, solo nel caso di assenso irrevocabile reso nei termini di Legge, da parte dei

vicini confinanti nel rispetto del distacco minimo tra pareti finestrate.

3. In deroga ai distacchi dai confini di cui sopra è ammesso l’ampliamento in

sopraelevazione di edifici o corpi di fabbrica principali, anche a filo del fabbricato

esistente, qualora la sopraelevazione stessa non superi l’altezza di m. 10, con il

mantenimento delle caratteristiche della parete preesistente (parete finestrata o non

finestrata); nel caso di pareti non finestrate la sopraelevazione, anche superiore a

m.10, può essere attuata nel rispetto dei distacchi esistenti.

4. Il distacco dell’ampliamento dal limite della zona agricola non può essere inferiore a m.

1,50.

5. Per tutti gli interventi, compresi quelli sulla prima casa di abitazione, il distacco dalle

strade deve rispettare quanto previsto dal P.R.G. fatto salvo quanto precisato al

successivo punto L - INTERVENTI SOGGETTI A PARERE PREVENTIVO.

6. Il distacco tra fabbricati non può essere inferiore a m. 10 qualora almeno una delle

pareti sia finestrata.

D) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI URBANISTICHE E OPERE DIURBANIZZAZIONE

1. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della Legge non ricompresi in zone soggette a

P.U.A. è richiesta la seguente dotazione di parcheggi:

- per gli interventi residenziali che comportano aumento di unità immobiliari: almeno

un posto auto privato, anche scoperto, di dimensione minima di 10 mq per ciascuna

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unità immobiliare; se l’ampliamento viene attuato, in caso di deroga per prima casa,

mediante realizzazione di un corpo separato, è dovuta per quest’ultimo, in tutti i casi,

la dotazione a parcheggio di 1 mq/10 mc;

- per gli interventi a destinazione non residenziale comportanti aumento della S.L.P.:

almeno 1 mq/2,5 mq di nuova S.L.P. di parcheggi pubblici o di uso pubblico.

2. Gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge devono rispettare la normativa di P.R.G. in

materia di parcheggi.

3. Gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge devono rispettare la normativa in tema di

permeabilità dei suoli nonché perseguire i requisiti indicati agli articoli 121 e ss. del R.E.

4. Gli interventi attuati mediante P.U.A. devono prevedere la dotazione di aree a servizi

(standard) stabilita dalla L.R.11/2004 e/o dal P.R.G..

5. L’esistenza e l’adeguatezza delle OO.UU., tranne per gli interventi sulla prima casa di

abitazione, deve essere attestata dal professionista previa verifica presso gli Enti e/o

Settori comunali competenti; le eventuali inadeguatezze accertate, devono essere

eliminate nei modi consentiti dalla legge a completa cura e spesa del richiedente

l’intervento.

E) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE ZONE ED AREE1. Gli ampliamenti di cui all’articolo 2 inerenti edifici residenziali sono compatibili con tutte

le zone ed aree nelle quali è consentita l’applicazione dell’art.8 lettera c) delle N.T.A. del

P.R.G..

2 . Gli ampliamenti di edifici ricompresi in “zona insediativa periurbana” di cui all’art.19 bis

delle N.T.A. del P.R.G. devono rispettare, in ogni caso, i criteri e le specifiche

indicazioni di inserimento nel contesto urbano/territoriale e/o ambientale dettate

dallo stesso articolo.

3. Nella zona “privata soggetta a tutela dello stato di fatto” così come definita dall’art.23

delle N.T.A. del P.R.G., con esclusione della destinazione produttiva, sono ammessi i

soli interventi di cui all’art.2 della Legge, salvo quanto previsto al successivo punto M1

4. Per le zone di perequazione ambientale e integrata di cui all’art.16 delle N.T.A. del5.

P.R.G., sono ammessi esclusivamente gli ampliamenti di cui all’art.2 della Legge.

5. Nelle zone territoriali omogenee di tipo D così come individuate dal P.AT.I/P.A.T e dal

P.R.G. sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’art.2 della Legge con la

seguente specificazione, ferme rimanendo le esclusioni di cui al successivo punto N –

ESCLUSIONI:

- per la Zona Industriale di cui all’art.21 delle N.T.A. del P.R.G. (ZIP Sud) ricompresa

negli “ambiti di urbanizzazione consolidata” così individuati nel P.A.T.I/P.A.T.

(art.19.2.2 e art.11.2.2), l’ampliamento di cui all’art.2 della Legge è ammesso, senza

modifiche alle destinazioni d’uso, unicamente per le seguenti destinazioni:

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produttiva, della logistica e della ricerca. Eventuali modifiche della destinazione

d’uso sono consentite, ad eccezione degli edifici utilizzati per attività produttive alla

data del 30 novembre 2011, solamente mediante interventi di ristrutturazione senza

demolizione e ricostruzione e senza aumento delle unità immobiliari, ed

esclusivamente per la realizzazione di attività produttive, commercio all’ingrosso o

concessionarie di veicoli in genere; per tali interventi è, comunque, richiesta la

dotazione di parcheggi prevista dal P.R.G.

6. Gli ampliamenti in fascia di rispetto stradale sono consentiti nei limiti dettati dal Codice

della Strada ovvero dalle norme di P.R.G. (Cfr. successivo punto L).

7. Nelle zone agricole l’ampliamento degli annessi rustici è regolato dalle disposizioni della

L.R. 11/2004.

8. Nelle aree a Servizi di Interesse Generale, fatto salvo quanto previsto al punto C 2) c)

per gli edifici residenziali, i benefici di Legge sono subordinati ad una delibera di

Consiglio Comunale come previsto dal P.R.G. – e da specifica convenzione.

F) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI

1. Gli ampliamenti della superficie coperta di edifici a destinazione non residenziale,

consentiti dall’art.2 della legge nei limiti del 20% o del 30% nel caso di cui all’art.2,

comma 5, possono, in alternativa, essere attuati mediante eguale aumento della

superficie lorda di pavimento, sia al piano terra che in sopraelevazione o all’interno

dell’edificio. L’altezza massima, nel caso di ampliamenti in aderenza, non dovrà

superare quella di zona definita dalle N.T.A. del P.R.G. ovvero, qualora manchi tale

indicazione o l’edificio da ampliare superi detta altezza, l’altezza di quest’ultimo

aumentata del 10%; nel caso di ampliamenti in sopraelevazione l’altezza massima è

definita dal precedente punto C) 1.

2. Per le strutture commerciali di vendita esistenti l’ampliamento, nei limiti previsti dalla

Legge, è consentito unicamente per i negozi di vicinato e le medio piccole strutture di

vendita fino ad un massimo di mq 1.000 della superficie di vendita.

3. Per gli edifici ed impianti produttivi (artigianali - industriali) situati in zona impropria si

applicano esclusivamente le norme delle N.T.A. del P.R.G., fatta salva la vigente

disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive nei limiti definiti dal P.A.T.I./P.A.T.

G) PRECISAZIONI INERENTI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE

1. L’ulteriore 10% di ampliamento di cui al comma 5 dell’art.2 della Legge è consentito

qualora la potenza ricavata dall’uso di energie rinnovabili sia pari o superiore a 3 kW

per ciascuna unità immobiliare finale.

2. È considerato ampliamento ai sensi della Legge anche il recupero ad usi abitativi dei

sottotetti realizzati sino al 31/05/2011 aventi le caratteristiche di cui all’art.2 della L.R.

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12/99; in tutti i casi il relativo volume va computato in detrazione da quello realizzabile ai

sensi della Legge.

H) PRECISAZIONI INERENTI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE

1. Negli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al

1989 attuativi ai sensi dell’art.3 della Legge, la localizzazione dell’edificio ricostruito,

fatte salve le variazioni conseguenti all’eventuale ampliamento, deve mantenere un

rapporto con il suo sedime originario con esclusione quindi della possibilità di

ricomporre il volume in altra posizione, anche nella stessa area di proprietà, fatti salvi

eventuali scostamenti finalizzati al rispetto o al ripristino dei distacchi dai confini, dai

fabbricati contermini e dalla strada.

2. Nel caso di interventi di ricomposizione planivolumetrica di edifici esistenti, richiesti

mediante PUA ai sensi del comma 3, la percentuale di ampliamento può essere elevata

dal 40% fino ad un massimo del 50% con graduazione percentuale in funzione del

punteggio conseguito in applicazione dei criteri illustrati nelle schede di valutazione

della L.R. 4/2007, in analogia alle linee guida della medesima, come integrate dalla

Regione ai sensi del comma 2, per i punteggi compresi tra 4 e 5; in alternativa tale

volumetria aggiuntiva potrà essere concessa qualora nella riqualificazione dell’ambiente

urbano si adottino elevati standard qualitativi, stabiliti dal Comune in sede di redazione

del Piano, ovvero vengano realizzate opere pubbliche concordate con il Comune in

aggiunta agli standard di legge.

3. In tutti i casi di attuazione degli interventi mediante PUA, qualora la volumetria esistente

sia superiore agli indici del P.R.G., i benefici di legge in termine di ampliamento

volumetrico devono essere riferiti agli indici stabiliti dal P.R.G. medesimo.

4. Nei casi previsti ai precedenti punti 2 e 3 rientra il complesso “Serenissima” di via Anelli,

nel quale si potrà intervenire soltanto con P.U.A.; a quest’area sarà dedicata particolare

attenzione nello sviluppare una edificazione, soprattutto residenziale, di qualità, al fine

di favorire un processo di riqualificazione dell’intero quadrante.

5. Per gli interventi di ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse

previsti dall’art.3 comma 3 della Legge, anche nei casi in cui l’ampliamento richiesto sia

inferiore al 40%, è richiesta la definizione di precise disposizioni planivolumetriche,

tipologiche, formali e strutturali ai sensi dell’art.10, comma 1 punto b) del D.P.R. 380/01.

In tali casi la richiesta del P.U.A. potrà essere preceduta da un progetto preliminare

finalizzato alla verifica dell’ambito di intervento, della sua fattibilità e delle specifiche

prescrizioni per la presentazione della D.I.A..

I) INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE

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Atteso che gli interventi di cui all’art.4 della Legge “interventi per favorire da riqualificazione

degli insediamenti turistico - ricettivi” di fatto sono inconferenti per il territorio del Comune di

Padova, le presenti disposizioni non trattano in modo specifico i contenuti di detto articolo.

In ogni caso per le attrezzature di cui all’art.4 della Legge l’ampliamento può essere

consentito previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale unitamente ad una

specifica convenzione attuativa.

L) INTERVENTI SOGGETTI A PARERE PREVENTIVO

Sono subordinati alla richiesta di parere preventivo i seguenti interventi:

la realizzazione di corpi separati a carattere accessorio e pertinenziale, attuabili in luogo

degli ampliamenti in aderenza o con l’utilizzo di corpi contigui, fatta salva l’esclusione di

cui al successivo punto N inerente la realizzazione di corpi separati a carattere

principale; in caso di edifici ricadenti nelle fasce di rispetto può essere autorizzata la

realizzazione di tali corpi separati anche collocati al di fuori della fascia di rispetto stessa

(Cfr. precedente punto E) 6);

l’ampliamento di case a schiera o di singole unità immobiliari in edifici composti da più

unità immobiliari di cui al comma 4 dell’art.2 della Legge;

l’ampliamento di cui all’art.2 della Legge richiesto sulla scorta del preesistente

allineamento di fabbricazione ai sensi dell’art.7 delle N.T.A. del P.R.G. in deroga a

quanto disposto al precedente punto B) 5;

gli interventi su edifici realizzati prima del ’42 di cui all’art.11.2.1 commi 7 e 8 del P.A.T.,

fatto salvo quanto precisato alla seguente lettera N - ESCLUSIONI.

Nei casi suddetti la presentazione della D.I.A per l’esecuzione dell’intervento può avvenire

solo successivamente all’ottenimento del parere positivo su progetto preventivo ovvero di un

progetto architettonico unitario assentito da tutti i proprietari, in particolare per quanto

riguarda le case a schiera e gli edifici composti da più unità immobiliari; per queste due

fattispecie, nel rispetto di quanto disposto dall’art.2 comma 4 della Legge il progetto, qualora

non venga compromessa l’armonia estetica del fabbricato, potrà essere attuato anche per

parti e in tempi diversi e purché l’ampliamento complessivo venga concluso entro il termine

di validità della D.I.A.

M) AMPLIAMENTI SU EDIFICI RICOMPRESI IN P.U.A. O RICADENTI IN ZONE

SOTTOPOSTE A P.U.A. DAL P.R.G.

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1. Gli ampliamenti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge non sono consentiti sugli edifici

“ricompresi” nell’ambito di un P.U.A., adottato o approvato, non ancora ultimato con riferimento

sia alle opere di urbanizzazione che all'edificazione, salvo i casi di seguito precisati:

a) per la Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto di cui

all’articolo 23 delle N.T.A. del P.R.G. è consentito l’ampliamento di cui all’articolo 3 della Legge

qualora il volume complessivo (esistente più ampliamento) non superi l’indice massimo previsto

dal P.R.G. (2 mc/mq). L’ampliamento è consentito sulla scorta di una variante al PUA vigente,

ed è riferito alla volumetria preesistente o a quella approvata dal PUA se a questa inferiore.

Con le medesime modalità e parametri è ammessa anche la formazione di nuovi piani, nei quali

l’ampliamento può avvenire anche con contestuale modifica delle destinazioni d’uso produttive

preesistenti;

b) per le altre zone è previsto un ampliamento massimo del 15% rispetto a quanto

definito dal PUA - realizzabile mediante vani, strutture ed impianti anche non strettamente

riconducibili ai volumi tecnici di cui all’art.102 del R.E.- in funzione di progetti con i quali

vengano conseguiti più elevati standard qualitativi e funzionali (rif. artt. da 121 a 123 del R.E.),

secondo i requisiti individuati per l’accesso agli incentivi nel “Regolamento per la promozione

dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile” non appena questo entrerà in vigore, ovvero

vengano realizzate opere pubbliche, concordate con il Comune, in aggiunta a quelle di legge.

L’ampliamento è approvato con delibera della Giunta Comunale, senza che ciò costituisca

variante al PUA previgente, sulla base dello specifico progetto presentato, corredato da

apposito atto d’obbligo.

2. Sugli edifici esistenti ricadenti in zone sottoposte a P.U.A., in assenza di piano sono

ammessi gli ampliamenti:

Per la zona “privata soggetta a tutela dello stato di fatto” di cui all’art.23 delle N.TA del P.R.G.: come definiti al precedente punto E.3;

Per le zone di perequazione ambientale e integrata di cui all’art.16 delle N.T.A. del

P.R.G.: come definiti al precedente punto E.4;

Si precisa che, nei casi di cui sopra, qualora nella successiva presentazione del P.U.A venga

prevista la delocalizzazione dell’edificio, l’ampliamento autorizzato non potrà essere computato

ai fini della potenzialità volumetrica del Piano.

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N) ESCLUSIONI

Oltre agli ambiti di esclusione indicati dall’art.9 della Legge, e ferme restando le

precisazioni/specificazioni date dalle presenti disposizioni, gli interventi di cui agli articoli 2, 3

e 4 della Legge non trovano applicazione:

Sugli edifici ricompresi nel Centro Storico, anche per le destinazioni a prima casa di

abitazione;

Sugli edifici ricompresi nella zona di tutela delle unità insediative di interesse storico

culturale, architettonico e ambientale di cui all’art.24 delle N.T.A. del P.RG.;

Sugli edifici realizzati prima del ’42 di cui all’art.11.2.1 commi 7 e 8 del P.A.T., e fermo

restando quanto disposto al punto L, qualora gli interventi risultino alterativi delle

caratteristiche sotto riportate:

- gli edifici esistenti, esterni al centro storico, costruiti in data antecedente al 1942 che

presentano elementi tipologici, di finitura, decorazioni e/o particolari connotazioni di

valore storico-culturale, vanno conservati e tutelati;

- al pari, con riferimento alla medesima data, due o più edifici esterni al centro storico

che, pur non presentando gli elementi di cui al comma precedente, costituiscono una

unitarietà costruttiva e/o morfologica (stesso periodo, progetto unitario, identità di

immagine), vanno conservati e tutelati, salvaguardando, tra l’altro gli allineamenti,

planimetrici e altimetrici, gli spazi privati e/o pubblici, gli accessi pedonali e carrabili e

comunque tutti gli elementi costitutivi della morfologia urbana;

Sugli edifici di interesse storico - ambientale, ancorché non vincolati, individuati

specificatamente dal P.A.T.I./P.A.T.

Sugli edifici del ‘900 individuati dal P.T.R.C.

Nelle aree a rischio idrogeologico inedificabili definite dal P.A.T.I./P.A.T.;

Nelle seguenti zone di P.R.G.:

- Zona residenziale “5 di conservazione” art.17 delle N.T.A.;

- Zona di trasformazione integrata art.17 bis delle N.T.A.;

- Zona polifunzionale di trasformazione art.22 delle N.T.A.;

- Zona industriale di cui all’art.21 e Zona Commerciale Artigianale di cui all’art.22 ter

delle N.T.A. individuate quali “ambiti di riqualificazione e riconversione” dal

P.A.T.I./P.A.T. (art.19.2.5 e art.11.2.3);

- Zona di Edilizia residenziale Pubblica di via Canestrini – via Gerardo;

Sugli edifici ricadenti nei piani attuativi non ancora conclusi ai sensi del precedente

punto M1.

In tutte le zone ed aree è, inoltre, esclusa la realizzazione degli ampliamenti mediante corpi separati di

cui all’articolo 2, comma 2 della Legge, salvo che gli stessi mantengano carattere accessorio e

pertinenziale (cfr. anche precedente punto L).