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Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria Ing. Andrea Vaccaro Agenzia del Territorio di Siracusa Responsabile Gestione Banche Dati Geom. Francesco Ossino Collegio Geometri Siracusa Coordinatore Commissione Catasto Anno 2011

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Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane

a destinazione ordinaria

Ing. Andrea Vaccaro Agenzia del Territorio di Siracusa Responsabile Gestione Banche Dati

Geom. Francesco Ossino

Collegio Geometri Siracusa Coordinatore Commissione Catasto

Anno 2011

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INDICE

Presentazione 2

Premessa 6

1 Generalità 8

2 Unità immobiliare urbana 11

3 Legge 17 febbraio 1985 n. 17 12

4 D.M. 701 del 19 aprile 1994 13

5 Prima revisione degli estimi del N.C.E.U. 13

6 Ricorsi contro le tariffe d’estimo 14

7 Quadro tariffario della provincia di Siracusa 15

8 D.P.R. 138 del 23 marzo 1998 16

9 Agenzia del Territorio 17

10 Docfa telematico 19

11 Procedura Docfa telematico 21

12 Monitoraggio Docfa telematico 25

13 Categorie ordinarie del Catasto fabbricati 28

14 Dati statistici sulle categorie ordinarie 33

15 Categorie fittizie 37

16 Beni comuni censibili e non censibili 37

17 Consistenza catastale 38

18 Diritti censiti 41

19 Censimento delle costruzioni 42

20 Unità afferenti 51

21 Classamento automatico 52

22 Casi di intestazioni catastali 54

23 Controlli effettuati in front office 57

24 Compilazione Docfa 61

25 Sanzioni 81

26 Allegato “C” del D.M. 138/1998 82

27 Corrispondenza fogli di mappa e zone censuarie 86

28 Quadro Tariffario della Provincia di Siracusa 88

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Da quando la partecipazione degli Organismi professionali all’attività degli Uffici è stato

un imperativo imprescindibile dell’Agenzia, si è avuta occasione di osservare un continuo

miglioramento della qualità degli elaborati e della percezione della prassi catastale, non

sempre di facile applicazione, specie nei casi di maggior impatto con il territorio.

Il confronto continuo con i professionisti e la divulgazione attraverso diverse iniziative

della cultura catastale hanno reso possibile una maggiore trasparenza dell’attività degli

Organismi professionali e degli Uffici finalizzata a una fruizione completa delle procedure,

oramai totalmente informatizzate, ed una migliore percezione da parte dell’Utenza che

rappresenta il bacino a cui rivolgere la propria attenzione professionale.

In questa visione di continuo scambio e perfezionamento, si è voluta innestare la stesura

del presente Vademecum che vuole essere una fonte diretta e concreta di principi su cui

impostare anche la proposta di classamento e la successiva acquisizione in banca dati

delle unità immobiliari di categorie ordinarie. Queste categorie interessano da vicino i

cittadini per un’equa ed imparziale fiscalità.

Non può sottacersi che la mancanza di comuni riferimenti è stata e può ancora essere

causa di defatigante e dispendioso contenzioso.

Grazie all’apporto dell’ing. Andrea Vaccaro, di questo Ufficio, e del Geom. Francesco Os-

sino, del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati questo compendio tro-

va immediata e pratica applicazione.

Facendo voti affinché esso sia propulsivo dell’attività dei nostri tecnici e dei professionisti,

auguro buon lavoro.

Il Direttore

Dr. ing. Michelangelo Bellinvia

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Nella provincia di Siracusa si è consolidata in questi anni una fruttuosa sinergia tra diver-

se istituzioni professionali, finanziarie e scolastiche volta allo svolgimento di corsi di ag-

giornamento professionale, di giornate di studio e di convegni sui temi tecnici ed econo-

mici, di pubblicazioni specialistiche e di stages che hanno favorito la diffusione delle nor-

me e delle procedure catastali. Il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Siracu-

sa, l’ Ufficio Tecnico Erariale ( dal 1° gennaio 2001 l’ Agenzia del territorio), alcuni Istitu-

ti tecnici per Geometri e alcuni Comuni dell’hinterland hanno promosso una serie di ini-

ziative tra le quali nel biennio 1998/99 le più rilevanti sono state quelle:

- del Collegio di Geometri e dei Geometri laureati di Siracusa, per opera del Presidente

Benito Grande e del geom. Francesco Ossino, ha dato la possibilità ai Comuni di Avo-

la, Pachino, Noto, Rosolini e Portopalo di Capo Passero di usufruire di quaranta lavo-

ratori socialmente utili per la determinazione delle microzone, previo corso di forma-

zione effettuato presso l’ Ufficio Tecnico Erariale di Siracusa;

- dell’Istituto tecnico statale per Geometri “Pierluigi Nervi” e del Comune di Lentini, con

la partecipazione dell’ Ufficio Tecnico Erariale di Siracusa nella Commissione di col-

laudo dei lavori, per la determinazione delle microzone con moderni metodi statisti-

co–matematici, tramite la rilevazione di dati di compravendita e di affitto e la compi-

lazione di schede descrittive degli immobili da parte degli alunni delle classi IV e V

preparati e seguiti dai Docenti di Estimo; il coordinamento scientifico del progetto è

stato svolto dal professore Marco Simonotti dell’Università degli studi di Palermo.

Queste iniziative, e altre minori a corredo altrettanto significative, hanno avvicinato all’

Istituto Catastale lavoratori e studenti e hanno ottenuto un’eco nell’opinione pubblica con

riscontri sulla stampa: sul giornale “La Sicilia” del 12 novembre 2008, a commento di una

giornata di studio avente per oggetto i fabbricati rurali, è scritto “L’ attività congiunta

dell’Agenzia e dei tecnici professionisti ha dato risultati positivi, perché si sono incremen-

tate le entrate fiscali per lo Stato e gli Enti Locali e si è consentito una maggiore equità

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fiscale nel settore immobiliare”. Nel “Giornale di Sicilia” del 23 luglio 1999, la convenzio-

ne con l’Istituto tecnico è stata considerata “totalmente innovativa” con “un duplice sco-

po: didattico formativo e socio economico”.

Nell'ambito di queste iniziative e alla luce dei risultati ottenuti, il Vademecum per la

denuncia delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria si presenta al

lettore come il frutto del lavoro sinergico di un rappresentante del Collegio e di un rap-

presentante dell’Agenzia del Territorio..

Il Vademecum è rivolto ai tecnici professionisti che lavorano nel settore catastale e che

possono trovare un valido ausilio per la determinazione del classamento catastale degli

immobili e soprattutto l’opportunità per approfondire la loro conoscenza dei meccanismi

del Catasto Urbano.

Numerosi sono gli argomenti trattati nel vademecum sostenuti con dati statistici e con

riferimenti normativi: il Docfa telematico, la revisione delle tariffe di estimo, la consisten-

za del patrimonio immobiliare provinciale, i casi di intestazione catastale, la definizione

delle categorie ordinarie, i criteri di classamento, i casi di sospensione, le linee guide per

la redazione del Docfa, il quadro tariffario della provincia di Siracusa con l’indicazione del-

le classi ordinarie, e così di seguito.

Questo Vademecum è stato già apprezzato per la sua originalità, completezza e chiarezza

espositiva dalla Commissione Catasto del Collegio dei Geometri, dall’Ordine degli Inge-

gneri, dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dal Collegio dei Periti

Agrari e Periti Agrari Laureati.

La rapida evoluzione del quadro normativo, talvolta scostante e contraddittoria, e i cam-

biamenti tecnologici in atto nella pubblica amministrazione inducono a riconoscere lo

sforzo compiuto dagli Autori per seguirne gli svolgimenti in modo da fornire un quadro di

riferimento sistematico, aggiornato ed esauriente della materia.

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Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti,

l’amministrazione finanziaria e il pubblico, la cui interazione valorizza i compiti dei primi,

razionalizza le funzioni dei secondi e assolve le aspettative dei cittadini.

È quindi doveroso esprimere, anche a nome della mia categoria professionale, un enco-

mio e un ringraziamento agli Autori del Vademecum: Andrea Vaccaro, Responsabile del

Reparto Gestione Banche dati dell’Agenzia del Territorio di Siracusa, e Francesco Ossino,

Coordinatore della Commissione Catasto

Un augurio a tutti di una buona lettura e di una proficua applicazione.

Geom. Benito Grande

Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Siracusa

Presidente della Consulta regionale dei Geometri della Sicilia

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PREMESSA

Ormai da diversi anni il principio dell’autodichiarazione soggetta a eventuale controllo, si

è diffuso nei rapporti che intercorrono tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione. Per

quanto riguarda il Catasto, con il D.M. 701 del 1994, operativo a Siracusa dal 15 luglio

1996, i possessori di unità immobiliari urbane (uu.ii.uu.) propongono, tramite il proprio

tecnico di fiducia, il classamento e la rendita catastale dei loro immobili. L’Agenzia del

Territorio può verificare il classamento e la rendita proposta. In caso di rettifica del clas-

samento indicato, la parte interessata può presentare ricorso presso la competente

Commissione Tributaria secondo le norme fissate dal decreto legislativo 546 del

31.12.1996 e successive modificazioni.

Generalmente, meno della metà dei classamenti proposti a seguito di nuove costruzioni o

di variazioni nello stato degli immobili sono verificati dai tecnici dell’Agenzia del Territo-

rio.

Nel precisare che le verifiche sono quantificate pari a tre volte l’incidenza percentuale

delle rendite modificate nell’anno precedente, per l’Ufficio Provinciale (U.P.) di Siracusa

l’obiettivo fissato per il 2009 e confermato per il 2010, è stato pari al 41% circa delle

uu.ii.uu. totali denunciate.

È evidente, quindi, la rilevanza che ha assunto l’operato dei tecnici liberi professionisti

per la perequazione fiscale: nella maggioranza dei casi i tributi sono pagati sulla base

delle rendite proposte dai professionisti senza alcuna verifica da parte dei tecnici catasta-

li.

Questo Vademecum si aggiunge alle altre attività (pubblicazioni, convegni, giornate di

studi, corsi di aggiornamento, stages, ecc.) che sono state realizzate per:

sviluppare la “cultura” catastale,

facilitare l’operato dei tecnici liberi professionisti,

favorire l’interscambio di esperienze tra professionisti e funzionari catastali al fine di

uniformare le modalità operative,

diminuire il contenzioso catastale.

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NORMATIVA

La principale normativa di riferimento per gli argomenti trattati è di seguito riportata, le

circolari e le note citate sono state emanate dalla Direzione Generale del Catasto:

R.D.L. n. 652 del 13.04.1939

Circolare del 19.01.1984 n. 2

Circolare n. 5 del 14.03.1992

Lettera circolare del 02.01.1993

Legge n. 75 del 24.03.1993

D.M. del 19.04.1994 n. 701

D.P.R. del 23.03.1998 n. 138

Circolare del 26.11.2001 n. 9

Nota Circolare del 21.02.2002 prot. n. 15232

Nota Circolare del 31.05.2002 prot. n. 86887

Nota del 21.02.2002 n. 15232

Circolare del 01.03.2004 n. 1

Circolare del 03.01.2006 n.1

Circolare del 29.10.2009 n. 4

Nota del 31.03.2010 n. 17471

Circolare n. 2 del 09.07.2010

Legge 30.07.2010 n. 122

Circolare n. 3 del 10.08.2010.

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1 - GENERALITÀ

Lo scopo principale del Catasto è inventariare analiticamente gli immobili esistenti sul

territorio nazionale, accertandone le caratteristiche tecniche ed economiche e i diritti, te-

nendone in evidenza le variazioni nei soggetti e negli immobili al fine dell’imposizione fi-

scale.

L’esistenza del fabbricato, indipendentemente dalla sua posizione giuridica, è sufficiente

per iscriverlo al Catasto che non ha carattere probatorio ai fini civilistici, anche se gli

immobili per essere iscritti in Catasto devono corrispondere allo stato di fatto e di diritto.

Al presente, le risultanze catastali non danno piena prova né della titolarità del diritto di

proprietà, né della sua consistenza a favore degli intestatari, ma costituiscono solo un in-

dizio suscettibile di concorrere eventualmente alla formazione del convincimento del giu-

dice.

Oltre che per finalità fiscali, i dati catastali sono utilizzati per le analisi statistiche sulle

consistenze immobiliari di un territorio, per le delimitazioni patrimoniali, per

l’identificazione degli immobili, per la gestione delle proprietà immobiliari pubbliche, per

la redazione di piani urbanistici, per motivi di pubblica sicurezza, per la tutela del patri-

monio ambientale, ecc.

La Pubblica Amministrazione è legittimata ad attenersi alle risultanze catastali sia ai fini

della notifica degli atti di espropriazione per pubblica utilità, sia ai fini fiscali solo quando

non risulti una diversa situazione di diritto (Sentenza Cass. 22 giugno 1976, n. 485;

Sentenza Cass. 7 febbraio 1985). Le risultanze catastali possono assumere valore decisi-

vo dell’identificazione dell’immobile solo se le parti glielo abbiano espressamente attribu-

to, ma se si verifica un contrasto tra le risultanze catastali ed il titolo prevale

quest’ultimo. Di conseguenza la storia giuridica di un immobile, non si rileva

dall’iscrizione catastale bensì dall’istituto della trascrizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 con l’attivazione della "Anagrafe Immobiliare Integrata",

prevista dal comma 1 dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si attesterà ai fini fiscali lo stato di integrazione

delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, indivi-

duandone il soggetto titolare di diritti reali.

Il comma 14 dello stesso articolo prevede che gli atti pubblici e le scritture private auten-

ticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento devono contenere per le unità immobiliari

urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie

depositate in Catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo

stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in

materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di

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conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento

catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e

verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Si tratta di importanti disposizioni che integrano l’attività di due professionalità, quella

tecnica e quella notarile, e che per ambedue aprono nuovi orizzonti.

Fino al 1865 la maggior parte dei Catasti esistenti in Italia non teneva distinti i fabbricati

urbani dai fondi rustici.

La legge 26 gennaio 1865, n. 2136 disponeva l’unificazione dell’imposta dei fabbricati ur-

bani in tutto il regno e la sua separazione da quella dei fondi rustici imponendo l’obbligo

per i possessori di denunciare il reddito presunto o effettivo proveniente dai fabbricati.

Il R.D. 5 giugno 1871, n. 267, regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge 11 agosto

1870, n. 5784, disponeva la formazione del Catasto dei fabbricati nazionale in sostituzio-

ne di quelli preesistenti negli stati che erano confluiti nel regno d’Italia.

Il R.D.L. n. 652 del 13.04.1939 con le varianti apportate in sede di conversione dalla leg-

ge n. 1249 del 11.08.1939 e integrato con il D.Lgs. del 08.04.1948, n.514, cambiò radi-

calmente il Catasto in vigore costituendo il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) pre-

vedendo:

l’accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censiti al

Catasto terreni su dichiarazione scritta del proprietario o di altro soggetto obbligato

in base all’art. 3; gli stessi hanno anche l’ obbligo di denunciare agli uffici catastali le

variazioni relative allo stato e al possesso delle unità immobiliari urbane e a denun-

ciarne l’eventuale trasformazione di un fabbricato rurale in urbano e l’edificazione di

nuovi fabbricati;

la determinazione della rendita ordinaria per le unità immobiliari urbane;

l’unità immobiliare urbana (u.i.u.) definita dall’art. 5 come ogni parte di immobile

che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito

proprio;

la distinzione in categorie delle uu.ii.uu. di ciascun Comune o zona censuaria in base

alle loro caratteristiche;ogni categoria può essere suddivisa in diverse classi in fun-

zione dei diversi gradi di redditività degli immobili, ad eccezione delle categorie di

immobili a destinazione particolare o speciale (categorie D ed E) la cui rendita si ac-

certa con stima diretta,;

il passaggio dalla produttività effettiva e dichiarata a quella ordinaria e accertata;

la detrazione delle spese o perdite eventuali dal reddito lordo stabilita percentual-

mente per ogni classe di ciascuna categoria;

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la rendita catastale, ossia il reddito medio annuo ordinariamente ritraibile da una

u.i., al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo delle imposte con riferimento

ad una determinata epoca censuaria; la rendita catastale è calcolata con il prodotto

tra la tariffa e la consistenza catastale dell’unità considerata.

L’antico Catasto urbano, descrittivo e gestito dagli uffici delle imposte, è rimasto attivo

fino al 31.12.1961.

L’attuale conservazione del N.C.E.U., iniziata 1° gennaio 1962 a seguito dell’emanazione

del Decreto 4 dicembre 1961, è passata attraverso tre fasi: la formazione, la pubblicazio-

ne e l’attivazione.

Si provvede all’aggiornamento dell’inventario catastale a seguito di passaggi di proprietà

e di altri diritti reali soggetti all’iscrizione in Catasto ed a seguito di nuove costruzioni o

variazioni nello stato delle unità immobiliari già censite.

In caso di inerzia dei soggetti obbligati, l’aggiornamento, può essere svolto direttamente

dagli Uffici catastali.

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2 - L’UNITÀ IMMOBILIARE URBANA

L' u.i.u. è l’elemento minimo inventariale sul quale è basato l’accertamento catastale, si

identifica attraverso il foglio, la particella (il numero di mappa o mappal) ed eventual-

mente il numero subalterno ed è definita dall’art. 4 del D.P.R. 1142/49: “Si accerta come

distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di

fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rap-

presenta, secondo l’ uso locale, un cespite indipendente”.

La definizione è stata consolidata e meglio precisata dall’art. 2 del D.M. 02.01.1998, n.

28: “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato o

da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo

l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

L’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola costituiscono

unità immobiliari da denunciare in Catasto autonomamente.

Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate

o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti,

stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddi-

tuali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbri-

cati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e pre-

sentino autonomia funzionale e reddituale“.

L’art. 61 del DPR n. 1142/1949 definisce l’attività di classamento dell’u.i.u. e ne prevede

le modalità esecutive stabilendo che “il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo

per ogni unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddi-

to e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite che, fatti gli

opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi o

analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione

che hanno all’atto del classamento.”

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3 - LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 17

Nel 1985, il legislatore per assicurare un più spedito espletamento delle procedure cata-

stali con la legge 17 febbraio 1985, n. 17 ha previsto che la scheda di cui all’art. 56 del

D.P.R. 1142/1949, mediante cui il cittadino adempie l’obbligo di provvedere alle dovute

comunicazioni nei confronti dell’Amministrazione debba contenere dati e notizie tali da

consentire l’iscrizione in Catasto senza visita sopralluogo e debba essere sottoscritta an-

che dal tecnico che ha firmato la planimetria dell’immobile.

La non necessità della visita sopralluogo è ribadita dall’art. 11 del D.L.14 marzo 1988,

convertito dalla legge n. 154 del 1988: il classamento può essere effettuato, a modifica

del R.D.L. 652/1939, anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con rife-

rimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche. È molto ampio, quindi,

l’insieme delle unità immobiliari a cui possono riferirsi sia il tecnico dell’Agenzia per

l’accertamento sia il libero professionista per la proposta di classamento.

Per avere un ordine di grandezza circa le unità che sono esaminate in sopralluogo: La Di-

rezione Centrale ha fissato per il 2010 una soglia minima del 6% per l’ Uffico provincia-

le di Siracusa

A norma dell'art. 4 comma 22 del D.L. 853/84, convertito nella legge 17/85, sono possi-

bili eventuali modifiche al classamento divenuto definitivo per il decorso del termine, or-

dinatorio e non perentorio.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 22557 dell’8 settem-

bre 2008, il proprietario, a norma all’art. 53 della Costituzione, può chiedere la revisione

del classamento in base alle mutate condizioni, della vetustà dell’edificio, della non ri-

spondenza dell’immobile alle esigenze attuali, dimostrandone la diminuzione del reddito,

ed in caso di risposta negativa rivolgersi al giudice.

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4 - D.M. 701 DEL 19 APRILE 1994

Il D.M. 701/94, di grande importanza ai fini delle nuove procedure di automazione degli

archivi catastali e delle conservatorie, prevede la presentazione delle denunce di accata-

stamento per variazione e/o nuova costruzione su supporto magnetico e, inoltre, con il

software Docfa (documento fabbricato) - che ha sostituito i programmi ACQUISIZ e AC-

CATAST (per MS-DOS in vigore dal 1992) che consentivano il classamento automatico

per le nuove costruzioni ma non prevedevano la proposta di classamento – è obbligatoria

la proposta di classamento da parte dei tecnici liberi professionisti.

Si è quindi realizzato quanto auspicato in seno al VI Congresso Nazionale dei Dottori A-

gronomi e dei Dottori Forestali, svoltosi a Pisa dal 10 al 13 novembre 1977, il cui prono-

stico consisteva: ” dialoghi stretti e serrati con gli Organi professionali possono aprire la

porta a una sempre maggiore collaborazione con i professionisti perché producano atti

che l’ufficio non dovrà elaborare e trascrivere ma verificare e acquisire quali documenti

catastali definitivi.

A questo proposito stiamo studiando la proposta di accertamento delle unità non ancora

censite, che consiste in un fac-simile di scheda di partita ove il professionista, grazie ai

corsi frequentati ed altri che si potranno fare, sarà in grado di redigere la “Sua proposta

di accertamento” consistente nell’ assegnazione ad ogni singola unità dei dati di mappa

e del relativo classamento.

Tutto questo vuol dire che gli uffici catastali dovranno svolgere azione di guida e controllo

degli atti prodotti ai fini dell’aggiornamento del Catasto”.

5 - PRIMA REVISIONE DEGLI ESTIMI DEL N.C.E.U.

Per i precedenti Catasti sono state effettuate tre revisioni generali negli anni: 1889, 1923

e 1939. Fino al 31.12.1991 con l’istituzione del N.C.E.U. le tariffe d’estimo erano riferite

all’epoca censuaria 1937/39 e si rivalutavano attraverso coefficienti automatici stabiliti

per legge, distinti per ogni categoria catastale e uniformi su tutto il territorio nazionale.

A seguito dell’emanazione del D.M. 20 gennaio 1990 è stata effettuata la prima revisione

degli estimi delle uu.ii.uu. a destinazione ordinaria.

Le nuove tariffe, riferite all’epoca censuaria 1988/89, entrate in vigore il 01.01.1992 con

il D.M. 27 settembre il 1991, sono state determinate in base ai valori di mercato anziché

in base ai redditi. Questa esigenza nasceva dalla scarsa disponibilità di canoni di mercato

rispondenti ai requisiti richiesti dall’art. 15 del D.P.R. 01.12.1949, n.1142, a cui contri-

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buiva il regime vincolistico dell’equo canone (legge 392/78) allora diffuso per gli immobili

ad uso abitativo.

Nel contesto era pure emerso l’orientamento verso il passaggio ad un Catasto dei valori;

infatti, già la legge 154/88 aveva adottato il valore immobiliare catastale rivalutato quale

riferimento per la definizione dell’imponibile per l’imposta sull’incremento di valore degli

immobili (Invim) e per le altre imposte sui trasferimenti (registro e successioni).

Per la determinazione delle tariffe gli Uffici Tecnici Erariali hanno suddiviso il territorio di

ogni provincia in Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.), per ognuna delle quali è stato in-

dividuato il Comune tipo cui ricollegare gli altri tramite appositi coefficienti perequativi

che tenessero conto della specifica realtà economica e sociale.

Per ciascuna categoria dei gruppi A, B e C, dapprima è stata calcolata la superficie mini-

ma e massima1 del vano tipo, poi è stato ricercato il valore unitario di mercato minimo e

massimo.

Moltiplicando i valori ottenuti (vano medio2 per valore unitario) per i saggi di fruttuosità

previsti dalla Commissione Censuaria Centrale (3% per la categoria C/1, 2% per la cate-

goria A/10 ed 1% per tutte le altre categorie) si sono determinate le tariffe minima e

massima. Le classi di ogni categoria sono state determinate in questo intervallo fissando

la differenza di reddito di circa il 15% tra ciascuna categoria .

A seguito della proposizione delle tariffe così ottenute alle Commissioni Censuarie Distret-

tuali e dell’approvazione di esse, eventualmente modificate, la Commissione Censuaria

Centrale ha provveduto in campo nazionale, alla loro perequazione e successiva pubbli-

cazione.

6 - RICORSI CONTRO LE TARIFFE D’ ESTIMO

Le tariffe così determinate furono oggetto di ricorsi al T.A.R. del Lazio in quanto si basa-

vano sui valori di mercato invece che sui redditi ritraibili.

Il T.A.R. con sentenza 29 aprile 1992, n. 1184 ha dichiarato illegittimi i decreti ministe-

riali attuativi per violazione del regolamento e per ”… un’alterazione del sistema fiscale,

nel senso della trasformazione delle imposte sugli immobili le quali non sarebbero più de-

terminate su base reddituale bensì su base patrimoniale”.“Ed invero sotto il profilo pura-

mente strumentale sta per certo che la facoltà di determinare la tariffa sulla base

dell’interesse del capitale fondiario, è prevista dalla norma come eccezione alla regola

generale del reddito locativo. Eccezione che è destinata a operare solo nel caso in cui nel-

1 In caso di vano superiore alla superficie massima di quello relativo alla propria categoria, l’eccedenza si ragguaglia ad essa quale rapporto tra questa

e la superficie massima stessa. 2

Con vano medio si intende quello ordinariamente ricorrente e non quello dato dalla media dei due valori.

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la singola zona non esista un mercato delle locazioni. Da qui l’impossibilità, in via ammi-

nistrativa, di trasformare tale criterio da eccezione a generale, come appunto hanno fatto

i decreti ministeriali impugnati”.

Con la legge n. 75 del 1993 è stata prevista anche la revisione degli estimi e del classa-

mento da completare entro il 1995 e la possibilità per i Comuni di presentare ricorso con-

tro le vigenti tariffe d’estimo urbane alle competenti Commissioni censuarie. Numerosi

Comuni (circa 2.000) si sono avvalsi di questa possibilità ed il 75% circa dei ricorsi sono

stati accolti.

La Corte Costituzionale, con sentenza 263/94, ha valutato legittimi gli stessi decreti mini-

steriali attuativi, affermando nelle motivazioni ” … è importante rilevare la transitorietà

della disciplina denunciata che verrà superata a partire dal 1995 dai nuovi criteri indicati

dal legislatore”.

La revisione degli estimi e del classamento che si doveva completare entro il 1995, con

riferimento all’epoca censuaria 1992/1993, fu iniziata ma mai completata.

Stante che la revisione da definire nel 1995 non fu effettuata, il legislatore ritenne oppor-

tuno emanare la legge 449 del 1997 che riapriva i termini per quei Comuni che non ave-

vano presentato ricorso contro le tariffe d’estimo ai sensi della legge 75/93.

Altri Comuni presentarono ricorso e con Decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell’ Econo-

mia e delle Finanze”Determinazione tariffe d’ estimo e delimitazione delle zone censuarie,

in attuazionedell’ art. 9 comma 11 della legge 28.12.2001, n. 448” pubblicato nel sup-

plemento n. 153 alla G.U. del 29.7.2002, n. 176, sono state modificate, con decorrenza

13.08.2002, le tariffe di n. 268 Comuni, di cui n. 12 appartenenti alla provincia di Sira-

cusa.

7 - QUADRO TARIFFARIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Per i Comuni di Augusta, di Avola, di Carlentini, di Floridia, di Francofonte, di Lentini, di

Noto, di Pachino, di Palazzolo Acreide, di Priolo Gargallo, di Solarino e di Sortino, che

rappresentano circa il 60% del patrimonio immobiliare dell’ intera provincia di Siracusa,

le attuali tariffe sono in vigore dal 13.08.2002 e sono state determinate direttamente e

soltanto dagli stessi Comuni che hanno presentato ricorso ai sensi della legge 449/1997

contro le tariffe determinate ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990.

Infatti, stante che la Commissione Censuaria Provinciale di Siracusa non era funzionante,

per mancanza del presidente, i ricorsi sono stati accolti senza alcun contradditorio con

l’Agenzia per il principio del silenzio accoglimento (comma 1 quater della legge 75/1993).

Per il Comune Francofonte, a seguito della decisione 87/09 del Consiglio di Giustizia Am-

ministrativa della Regione siciliana, depositata il 02.03.2010, sono state ripristinate con

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decorrenza 29.10.2010 le tariffe preesistenti del 01.01.1992. Nel periodo 13.08.2002 –

28.10.2010 a seguito del ricorso presentato dal Comune di Francofonte, sempre ai sensi

della legge 449/1997, sono state in vigore altre tariffe inferiori del 5% rispetto a quelle

attuali.

Per il Comune di Avola, oltre alla riduzione delle tariffe si è effettuata anche la suddivi-

sione del territorio comunale in due zone censuarie.

Per gli altri 9 Comuni della provincia le tariffe attuali sono in vigore dal 01.01.1992.

Tutte le tariffe d’estimo vigenti fanno riferimento all’epoca censuaria 1988/89.

A seguito dell’accoglimento dei ricorsi per Augusta, Avola, Carlentini, Floridia, Lentini

Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino , per le 8 categorie

più rappresentative, vi sono state le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle precedenti

tariffe (tabella 1). In allegato è riportato il quadro tariffario per la provincia di Siracusa.

Tabella 1 – Riduzioni percentuali delle tariffe per Comune

COMUNI A/2 %

A/3 %

A/4 %

A/7 %

C/1 %

C/2 %

C/3 %

C/6 %

AUGUSTA Z.C.1 20 20 15 25 25 25 25 25

AUGUSTA Z.C.2 15 10 10 10 25 25 25 25

AVOLA Z.C. 1 10 10 10 10 10 10 10 10

AVOLA Z.C. 2 5 5 5 5 5 5 5 5

CARLENTINI Z.C. 1 30 30 30 30 30 30 30 30

CARLENTINI Z.C. 2 30 30 30 30 30 30 30 30

FLORIDIA 30 30 20 30 30 30 30 30

LENTINI 46 50 48 61 63 63 63 63

NOTO 30 30 20 30 30 30 30 30

PACHINO Z.C. 1 30 30 20 40 20 20 30 30

PACHINO Z.C. 2 30 30 20 40 20 20 30 30

PALAZZOLO ACREIDE 22 22 22 22 22 22 22 22

PRIOLO GARGALLO 20 25 20 24 46 46 46 46

SOLARINO 30 30 20 30 30 30 30 30

SORTINO 25 22 15 25 30 20 20 30

8 - D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 138

Il D.P.R. n. 138/1998, su delega al Governo ai sensi della L. 23.12.1996, n. 662, ha pre-

visto:

- la revisione delle zone censuarie,

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- l’articolazione del territorio comunale in microzone omogenee3,

- il riferimento al fattore posizionale e al fattore edilizio per la determinazione del valo-

re degli immobili,

- l’adozione del metro quadrato di superficie catastale come unità di misura per le ca-

tegorie ordinarie,

- un nuovo quadro di qualificazione generale delle unità immobiliari,

- la revisione delle tariffe d’estimo con riferimento all’epoca censuaria 1996/97,

- la revisione dei criteri di classamento,

- la revisione del classamento e della rendita catastale per tutte le uu.ii.uu. .

A seguito di tale norma, si è svolta un’intensa attività da parte degli Uffici tecnici erariali

(UU.TT.EE.) e dei Comuni: sono state individuate circa 20.000 microzone, nel 70% dei

casi ad opera degli Enti locali e per la parte rimanente con l’intervento in surroga degli

Uffici.

Per la provincia di Siracusa il numero di microzone individuato per ogni Comune è stato:

Augusta 11, Avola 5, Buccheri 2, Buscemi 2, Canicattini 3, Carlentini 5, Cassaro 1, Ferla

1, Floridia 4, Francofonte 2, Lentini 3, Melilli 4, Noto 120, Pachino 8, Palazzolo Acreide 4,

Portopalo 4, Priolo 3, Rosolini 4, Siracusa 13, Solarino 3, Sortino 3.

Tali risultati si sono potuti ottenere, dopo capillare diffusione dei principi informatori della

normativa, grazie anche alla collaborazione del Collegio dei Geometri della provincia di

Siracusa, nonché di altre qualificate componenti professionali.

Tuttavia, per diversi motivi, la seconda revisione degli estimi e la prima revisione del

classamento non sono state ancora completate e le microzone possono considerarsi ob-

solete se riferite alla realtà del mercato immobiliare.

Attualmente, sono in corso delle sperimentazioni in alcuni Uffici “pilota”, fra cui l’ U.P. di

Siracusa.

9 - L’AGENZIA DEL TERRITORIO

L’Agenzia del Territorio, istituita a norma del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, operativa dal

1° gennaio 2001, si colloca nell’ambito del processo di riorganizzazione della Pubblica

Amministrazione e del progressivo decentramento di competenze agli enti locali.

3 “la microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che

presenta omogeneità nei caratteri posizionali, urbanistici, storico ambientali, socio economici, nonché nella dotazione dei servizi e di nfrastrutture ur-bane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa in-dividua ambiti di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l’ incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche del-le unità immobiliari.”

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È un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare,

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

È costituita da 7 Direzioni Centrali di cui 3 preposte alla gestione dei servizi, con sede a

Roma, da 15 Direzioni Regionali e da 103 Uffici provinciali che garantiscono una capillare

presenza su tutto il territorio nazionale.

L’Agenzia eroga servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare. È attiva

nella costituzione e nell’aggiornamento dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari esi-

stenti sul territorio nazionale e nell’integrazione delle attività in materia catastale con

quelle attribuite agli enti locali. Tra i suoi compiti istituzionali vi sono anche la gestione

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e l’offerta di servizi tecnico-estimativi.

L’Agenzia è attiva nel conseguimento dell’equità nel campo dell’imposizione fiscale im-

mobiliare e nel contrasto all’elusione e all’evasione fiscale.

Dal 2001, l’Agenzia ha avviato un insieme organico di attività strategiche: per migliorare

la qualità dell’inventario catastale; per implementare l’aggiornamento della banca dati

catastale e integrarla con i data base cartografici e ipotecari; per rendere più trasparente

le procedure catastali; e per favorire la partecipazione del cittadino all’attività ammini-

strata.

A questi fini, con il miglioramento del sistema informativo e il coinvolgimento del Perso-

nale, allo scopo di potere esaurire i magazzini di tutti gli uffici, anche di quelli con caren-

za di organico, ha applicato il telelavoro trasferendo così le attività e raggiungendo la pa-

rificazione della banca dati in tutte le realtà locali.

Nel 2001 l’Agenzia avvia la trasmissione telematica per i tecnici liberi professionisti. In-

fatti, l’art. 1 del Decreto del Direttore dell’Agenzia emesso il 7 novembre 2001 e pubbli-

cato sulla G.U. n. 282 del 04.12.2001, “Presentazione delle planimetrie degli immobili ur-

bani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico

unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da

presentare agli Uffici dell’Agenzia del territorio”, prevede anche tale possibilità per le di-

chiarazioni di accatastamento delle unità immobiliari.

A seguito del decreto legge n. 262/2006 e della legge finanziaria 2007 (legge n.

296/2006), l’Agenzia intensifica le attività di recupero della base imponibile collaborando

sinergicamente con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA ), l’ Agenzia delle En-

trate, la Guardia di Finanza e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI ), incro-

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ciando i dati delle rispettive banche dati, utilizzando procedure avanzate di confronto tra

le ortofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale.

Queste attività, condotte tra il 2007 e il mese di settembre del 2010, hanno portato

all’individuazione di circa 2.000.000 di particelle del Catasto terreni su cui insistono im-

mobili che non risultano dichiarati al Catasto.

Al 31.03.2010, l’incremento delle rendite catastali e redditi dominicali legato a tali attività

ad alta valenza fiscale risulta pari a 928 milioni di euro (tabella 2).

Tabella 2 – Incremento delle rendite catastali con le nuove procedure

Tipologia Incremento (euro*1.000.000)

Immobili F3/F4 (in corso di costruzione o di definizione) 236

Immobili non dichiarati 250

Immobili ex rurali 91

Immobili difformi (comma 336 art. 1 L. 311/2004) 76

Immobili ex categoria particolare (E) 163

Riclassamento microzone comunali (comma 335 art. 1 L. 311/2004) 52

Variazioni colturali Agea 60

Per consentire un maggiore recupero della base imponibile nel settore fiscale immobilia-

re, con la legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati estesi agli U.P. dell’Agenzia del territo-

rio alcuni strumenti normativi già utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di

Finanza, in particolare i poteri istruttori previsti dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, non-

ché quelli disciplinati dall’art. 52 del medesimo decreto in materia di accessi, ispezioni e

verifiche.

Per agevolare l’invio telematico degli atti catastali e per favorire le operazioni di visura,

con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio datato 16.09.2010, si è reso

disponibile il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, ai soggetti

abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del Catasto edili-

zio urbano e ai pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti concernenti beni immobili.

Questo servizio è attivo dal 20.10.2010, comunicato del 19.10.2010, prot. 54082 del Di-

rettore dell’Agenzia.

10 - DOCFA TELEMATICO

Il comma 374 dell’art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) istituisce il

modello unico informatico catastale e la possibilità di inviare telematicamente gli atti ca-

tastali Volture, Docte, Pregeo e Docfa.

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 maggio 2006, G.U. n. 106 del

09.05.2006, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale

relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle uu.ii.uu. di nuova costruzione e alle

dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle u.ii.uu. censite, è

estesa a 16 province, tra cui la provincia di Siracusa.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 marzo 2007, G.U. n. 77 del

02.04.2007, il servizio di trasmissione telematica è esteso a tutto il territorio nazionale.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 ottobre 2009, emanato ai sensi

dell'art. 5 del D.M. 701/1994, si introduce la procedura Doc.Fa. 4.0, obbligatoria dal 31

marzo 2010.

Le novità di questa nuova versione sono le seguenti.

Il nuovo formato di esportazione per la presentazione e la conservazione dei docu-

menti

I documenti predisposti possono essere esportati in formato PDF per la presentazione

telematica e in formato DC3 per la presentazione allo sportello.

La scelta del formato (PDF) è da collegare, oltre che all’attivazione del servizio di

presentazione telematica dei documenti, anche alla necessità di conservazione, per un

tempo indefinito, dell’originale del documento informatico su cui è apposta la firma e-

lettronica del professionista redattore.

Le norme vigenti per l’archiviazione elettronica dei documenti informatici richiedono

che il documento sia prodotto in un formato visualizzabile dall’utente al momento

dell’apposizione della firma elettronica.

A tal fine, la nuova versione della procedura Docfa, una volta completata la predispo-

sizione del documento, consente, attraverso la funzione di export, di visualizzare in

formato PDF tutte le informazioni alfanumeriche e le immagini delle schede planime-

triche inserite in fase di compilazione. Il professionista, presa visione del documento

prodotto, vi appone la propria firma elettronica, prima di trasmetterlo al servizio te-

lematico dell’Agenzia del Territorio.Per i documenti presentati in front office deve es-

sere prodotta una copia cartacea, sia per le informazioni alfanumeriche, utilizzando la

funzione di stampa di presentazione, sia per le schede delle planimetrie e dell'elabora-

to attraverso le funzioni di stampa presenti in gestione elaborati grafici.

Inserimento di nuovi stradari

Per l’inserimento degli indirizzi degli immobili si utilizzano gli stradari certificati “the-

saurus” al posto degli attuali stradari catastali. È possibile inserire manualmente

l’indirizzo solo nel caso in cui questo non sia contenuto nel “thesaurus”. Per facilitare

la ricerca degli indirizzi, l’elenco contenuto negli archivi, resi disponibili e utilizzati dal-

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la procedura Docfa, è stato organizzato in modo similare a quelli di uso comune. Poi-

ché la struttura dei nuovi stradari è diversa da quella degli stradari utilizzati nella pre-

cedente versione, nel caso si voglia importare un documento già compilato con le pre-

cedenti versioni, è necessario inserire nuovamente gli indirizzi di tutte le unità immo-

biliari presenti nel documento.

Eliminazione degli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG

Non sarà più possibile importare in formato DXF o DWG gli allegati vettoriali per la re-

dazione delle schede planimetriche: spesso tali allegati sono stati di impedimento per

una corretta gestione telematica, in considerazione delle loro dimensioni. Ne consegue

che l'unico allegato vettoriale, associato alle schede planimetriche, che è memorizzato

nel sistema informativo dell'Agenzia del Territorio è il file “poligoni”.

Gestione delle categorie speciali e particolari – Determinazione della rendita

In via sperimentale è data la possibilità di indicare nel quadro H2 la rendita catastale

in alternativa al valore. La rendita così determinata è riportata in automatico nel qua-

dro H3. Con tale nuova funzionalità è resa disponibile, anche per il professionista, la

facoltà - prevista dalla prassi catastale ai fini dell’attribuzione della rendita - di utiliz-

zare il procedimento di stima diretto attraverso la comparazione dell’immobile oggetto

di accertamento con altri similari di cui è nota la redditività.

Data di ultimazione dei lavori

Per le nuove costruzioni è stato introdotto nel “Quadro A” uno specifico campo per in-

serire la data di ultimazione dei lavori di costruzione.

11 - PROCEDURA DOCFA TELEMATICO

Le domande di abilitazione al servizio possono essere presentate esclusivamente per via

telematica da professionisti qualificati per l’aggiornamento della banca dati catastale, do-

po aver compilato in tutte le parti il modulo presente nella sezione “Adesione alle con-

venzioni - Presentazione documenti” di SISTER e dopo averlo sottoscritto con firma digi-

tale .

Il richiedente, oltre ai suoi dati anagrafici, deve indicare la propria qualifica professionale

specificando l’Albo provinciale ove è iscritto e il numero di iscrizione.

Deve inoltre indicare se intende avvalersi di un soggetto intermediario federato con

l’Agenzia, presso il quale risulti già censito, per l’accesso al servizio (Identity Provider)

ovvero per i pagamenti dei servizi fruiti (intermediatore finanziario). Nel caso di interme-

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diazione per l’accesso (Gestione federata dell’identità digitale), il richiedente riceverà le

credenziali di autenticazione dal proprio Identity Provider.

Sottoscrivendo la domanda di abilitazione il richiedente si impegna:

di accettare le condizioni di funzionamento del servizio indicate nei provvedimenti

emanati per regolare il settore;

a garantire il rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno

2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - ed in particolare di im-

pegnarsi a mantenere riservata la parola chiave attraverso la quale il sistema au-

tentica l'utente prima di consentire l'accesso al servizio;

diaggiornare tempestivamente i propri dati anagrafici attraverso le apposite fun-

zioni rese disponibili e a comunicare all’ Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territo-

rio che ha provveduto alla sua abilitazione le eventuali variazioni ai dati professio-

nali dichiarati.

Eseguite automaticamente le verifiche formali, il sistema invia una comunicazione e-mail

al richiedente, indicando l’esito del controllo.

In caso di esito positivo il richiedente è invitato a completare il processo di abilitazione

presentandosi presso un Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio con la seguente do-

cumentazione:

il messaggio ricevuto in cui è indicato il codice di richiesta,

un documento di riconoscimento in corso di validità,

un certificato o una dichiarazione di autocertificazione di iscrizione all'ordine pro-

fessionale.

Le comunicazioni successive alla presentazione telematica della richiesta di abilitazione

devono essere inviate ai competenti Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio.

Per l’abilitazione al servizio telematico l' Ufficio provinciale presso il quale il richie-

dente si presenta provvede, attraverso il personale incaricato, a:

prendere in carico la richiesta pervenuta al sistema telematico attraverso la proce-

dura di ufficio per la gestione dei servizi telematici, alla quale debbono essere abili-

tati i funzionari incaricati ed autorizzati,

verificare l’identità del richiedente attraverso documento di riconoscimento in corso

di validità,

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verificare la qualifica professionale attraverso un certificato, ovvero una dichiara-

zione di autocertificazione, di iscrizione all'Ordine professionale,

verificare l’esito dei controlli formali eseguiti dal sistema,

confermare l’abilitazione dell’utente ai servizi richiesti di presentazione telematica

dei documenti,

rilasciare l’attestazione di avvenuta abilitazione, valida in tutto il territorio naziona-

le, contenente le modalità di accesso ai servizi e le credenziali di autenticazione.

Le credenziali non sono invece consegnate nei seguenti casi:

il richiedente abbia dichiarato che per l’accesso al sistema intende avvalersi di un

intermediario Identity Provider;

il richiedente risulti già abilitato su SISTER ad altri servizi come ad esempio quelli

di consultazione, e quindi può accedere anche ai servizi di presentazione documen-

ti con le stesse credenziali già in suo possesso.

I tecnici professionisti che dispongono della firma elettronica rilasciata fino al 29 ottobre

2010 generata con il kit fornito dall'Agenzia del Territorio possono continuare ad utilizzar-

la sino alla scadenza del certificato (13 marzo 2011).

I soggetti abilitati possono effettuare anche l’invio di documenti redatti da altri soggetti

sempre che:

il tecnico redattore sia anch’egli regolarmente abilitato alla trasmissione degli atti

di aggiornamento catastale,

il documento di aggiornamento da inviare sia stato preventivamente firmato digi-

talmente da parte del tecnico redattore.

In tal caso i tributi dovuti sono detratti dalle somme versate anticipatamente sul deposito

a castelletto del tecnico che trasmette la pratica e che conferma la liquidazione proposta

dal sistema.

I soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale so-

no anche abilitati:

alla richiesta di estratti di mappa finalizzati alla redazione di atti di aggiornamento

del C.T.,

alla consultazione telematica delle planimetrie catastali, secondo le modalità previ-

ste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 16 settembre 2010.

La revoca dell’ abilitazione al servizio telematico avviene nei seguenti casi:

per gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all’applicazione del provvedi-

mento dell’Agenzia del Territorio del 22/3/2005,

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per cessazione dell’attività del professionista o per provvedimenti di sospensione

dall’esercizio della professione o di cancellazione dall’albo professionale.

L’Ufficio provinciale notifica all’utente il provvedimento con il quale l’Agenzia procede alla

revoca del servizio.

L’ utente revocato può richiedere la riabilitazione ai servizi di presentazione telematica.

L’Ufficio provinciale procede alla nuova abilitazione solo se il richiedente documenta la

rimozione della causa di revoca.

Nel documento informatico Docfa, su cui è apposta la firma elettronica, il professionista,

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui agli articoli 38, 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/2000, deve attestare:

la sua qualifica professionale e l’abilitazione a svolgere la professione,

l’incarico ricevuto dai soggetti obbligati a effettuare la presentazione dell’ atto di

aggiornamento,

la conformità del documento informatico agli originali cartacei sottoscritti dai sog-

getti obbligati e dal professionista stesso.

I documenti originali cartacei e l’atto di conferimento dell’incarico saranno conservati dai

soggetti obbligati e dal professionista per un periodo di 5 anni.

Il pagamento dei tributi dovuti sarà effettuato attraverso l’ utilizzo di somme depositate

preventivamente dal professionista tramite versamenti su un conto corrente postale in-

testato all’ Agenzia del Territorio.

Per l’invio del documento, l’utente deve:

compilare il documento e rasterizzare gli elaborati grafici, calcolare le superfici ca-

tastali mediante il sistema dei poligoni,

esportare il file nella cartella da firmare,

apporre la propria firma elettronica,

collegarsi al sistema telematico dell’ Agenzia e inserire tutte le informazioni richie-

ste per l’operazione,

calcolare i tributi dovuti tramite una funzione di ausilio che il sistema mette a di-

sposizione, anche nel caso l’utente intenda avvalersi del ravvedimento operoso

(sanzioni e interessi passivi),

confermare il pagamento dell’importo così ottenuto,

effettuare l’ invio del file attraverso il sistema di interscambio del Territorio (SI-

STER).

Il sistema telematico:

controlla la validità della firma,

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25

verifica la completezza dell’invio effettuato,

controlla la capienza del deposito e decurta l’importo relativo ai diritti dovuti

invia il documento all’ufficio territorialmente competente.

Il sistema dell’U.P. dell’ Agenzia:

effettua il controllo formale,

assegna un protocollo di presentazione,

invia la ricevuta di avvenuta presentazione al sistema telematico che la rende di-

sponibile all’ utente.

Il tecnico dell’Agenzia del Territorio:

effettua il controllo tecnico dl documento,

registra il documento e aggiorna la banca dati catastale.

Al termine delle operazioni di aggiornamento, il sistema assegna un numero di protocollo

di registrazione, genera le ricevute di registrazione e di cassa che il sistema telematico

rende disponibili all’utente.

L’utente telematico riporta sul documento originale cartaceo la data e il numero di proto-

collo di registrazione dell’atto.

Nei casi di mancata accettazione o registrazione del documento, il sistema telematico

fornisce all’utente le causali del rifiuto e provvede a ripristinare le somme decurtate dal

deposito. Naturalmente, effettuate le correzioni, il Docfa può essere nuovamente inviato.

I sistemi operativi compatibili sono: Windows 95, 98, NT, Millennium, ecc.

I documenti, prima di essere trasmessi telematicamente, devono essere firmati utilizzan-

do un dispositivo di Firma Digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Digi-

tPA (già CNIPA).

12 - MONITORAGGIO DOCFA TELEMATICO

Il Docfa telematico è utilizzato in maniera eterogenea in campo nazionale. Nel 2009, a

fronte di una percentuale nazionale di documenti inviati telematicamente del 42% circa

(tabella 3), nella provincia di Siracusa la percentuale è stata solo del 10,5% quando in

alcune province si ha una percentuale del 90% circa.

Nel 2010, nella provincia di Siracusa sono stati registrati per via telematica il 25,3% dei

Docfa accettati con un trend in crescita e con dati eterogenei nei diversi Comuni, dati che

non dipendono dalla distanza dei Comuni dalla sede dell’Agenzia, ma dalla metodologia di

lavoro dei singoli professionisti . Rispetto al 2009, l’ incremento è stato del 150% circa.

Per il 2011 si può ragionevolmente prevedere che oltre la metà dei docfa verranno pre-

sentati per via telematica.

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Nel mese di gennaio 2011 la percentuale di Docfa pervenuti telematicamente è stata del

35,8%circa

Tabella 3 - Servizi telematici per le utenze professionali

DOCFA TELEMATICO

Monitoraggio atti inviati in modalità telematica

incidenza % Docfa inviati on line

incidenza % Docfa on line registrati su totale inviati

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incidenza % atti scartati da sistema e dall'ufficio su totale atti inviati

Tabella dei dati 2008 > 2010

Nella provincia di Siracusa nel periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010 i documenti Docfa

registrati nei singoli comuni sono stati i seguenti (tabella 4).

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Tabella 4 – Documenti Docfa registrati nel 2010 per singolo Comune

COMUNE FRONT OFFICE TELEMATICI

(1) TOTALE

(2)

INCIDENZA %

(1/2)

Augusta 437 146 583 25,0

Avola 601 313 914 34,2

Buccheri 29 27 56 48,2

Buscemi 76 9 85 10,6

Canicattini Bagni 77 66 143 46,2

Carlentini 281 97 378 25,7

Cassaro 44 4 48 8,3

Ferla 136 27 163 16,6

Floridia 345 67 412 16,3

Francofonte 269 13 282 4,6

Lentini 291 137 428 32,0

Melilli 336 246 582 42,3

Noto 912 562 1474 38,0

Pachino 399 52 451 11,5

Palazzolo Acreide 263 44 307 14,33

Rosolini 381 189 570 33,2

Siracusa 1706 297 2.003 14,8

Solarino 172 78 179 3,9

Sortino 164 95 259 36,7

Portopalo di Capo Passero 89 19 108 17,6

Priolo Gargallo 185 21 206 10,2

Totale 7.193 2.438 9.631 25,3

Complessivamente nel 2010 sono state inviate n. 9.631 pratiche Docfa,

considerato che nel 2009 l’ afflusso è stato di n. 8331 pratiche, nel 2010

si è avuto un incremento di circa il 16%.

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13. CATEGORIE ORDINARIE DEL CATASTO FABBRICATI

I gruppi di categorie che rappresentano il patrimonio immobiliare urbano, oltre a quello

delle categorie “F” fittizie prive di rendita (aree urbane, unità collabenti, ecc.) e di cui si

riferisce a parte, sono cinque e si distinguono in unità a destinazione ordinaria (A, B e C)

e a destinazione speciale (D) e particolare (E).

Si riportano, di seguito, le descrizioni delle categorie ordinarie; mentre, per le rimanenti,

si rimanda all’apposito Prontuario sui Valori per le D ed E redatto nel settembre 2007 dal

Reparto Gestione Banche Dati dell’ Agenzia del Territorio di Siracusa

Gruppo A

Comprende residenze e uffici privati secondo la seguente distinzione:

A/1 Abitazioni di tipo signorile

"Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio, con caratteri-

stiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazione di impianti e servizi di li-

vello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie"

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 14,2 circa. Consistenza media

del vano: 26 mq;

A/2 Abitazioni di tipo civile

"Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecno-

logiche, di rifinitura e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali

richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la ca-

tegoria anche quelle unità immobiliari - minialloggi - di consistenza notevolmente

inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile e quelle appartenenti a fab-

bricati a schiera, con caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazioni di impianti

e servizi propri della categoria"

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 7,0 circa. Consistenza media

del vano: 18 mq.

A/3 Abitazioni di tipo economico

"Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia, sia per

i materiali impiegati che per la finitura e con impianti tecnologici limitati ai soli in-

dispensabili, ma che, comunque, soddisfano i minimi standard attuali. Sono com-

patibili con la categoria anche quelle unità immobiliari - minialloggi - di consistenza

inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico e quelle appartenenti a

fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e do-

tazioni propri della categoria"

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Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 5,8 circa. Consistenza media

del vano: 16 mq.

A/4 Abitazioni di tipo popolare

"Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifi-

nitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti tecnologici e servizi quan-

tunque indispensabili"

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 4,5 circa. Consistenza media

del vano: 14 mq.

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare

"Unità immobiliari appartenenti a fabbricati edificati nel periodo antecedente gli ul-

timi eventi bellici, non ristrutturati e con livelli costruttivi e di dotazione di impianti

e servizi insufficienti oppure ordinariamente inferiori agli standard attuali; rifinitura

di modesto livello e vetustà"

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 2,5 circa.

A/6 Abitazioni di tipo rurale

"Come le abitazioni del tipo 'ultrapopolare', entrambi rispondenti, nello spirito della

norma, a realtà edilizie e di utilizzazione consuete all'epoca della formazione del

N.C.E.U., attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al

di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno rife-

rimento. Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza

o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora

ritenute indispensabili”

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 1,8 circa.

A/7 Abitazioni in villini

"Si intende per villino un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari,

avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del villino, nonché aspetti

tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato,

per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree coltivate o no

a giardino. Sono compatibili con la categoria quelle unità immobiliari appartenenti

a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella pro-

pria delle abitazioni in villini, e cioè, i minialloggi stagionali”

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 5,8 circa. Consistenza media

del vano: 14 mq.

A/8 Abitazioni in ville

"Si intendono per ville quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza

di parchi e/o giardino, edificati di norma, ma non esclusivamente, in zone urbani-

stiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive

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e di rifiniture di livello superiore all'ordinario; possono anche identificare immobili

aventi caratteri tipologici e architettonici rilevanti in relazione all'epoca di costru-

zione"

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 16,00 circa. Consistenza media

del vano: 26 mq.

A/9 Castelli palazzi di eminenti pregi artistici e storici

"Castelli e palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi in-

terni e i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre catego-

rie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. È, però, com-

patibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità funzional-

mente indipendenti, censibili nelle altre categorie”.

A/10 Uffici e studi privati

Uffici privati open space, scuole private (Commissione Tributaria Centrale sez.18.a

- 14 gennaio 1977), agenzie assicurative, laboratori professionali (p.e. gabinetti

medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi,

ecc.).

Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 4,77 circa. Consistenza media

del vano: 15 mq.

A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

Baite, baracche in zone terremotate, chalet, dammusi, nuraghi, rifugi di montagna,

sassi, trulli, ecc.

Gruppo B

Comprende strutture di uso collettivo.

B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, semi-

nari, caserme.

B/2 Case di cura e ospedali.

B/3 Prigioni e riformatori.

B/4 Uffici Pubblici (compresi gli uffici vescovili e parrocchiali adibiti a uffici e costi-

tuenti unità immobiliari indipendenti).

B/5 Scuole e laboratori scientifici (osservatori astronomici, osservatori meteorologi-

ci, ecc.).

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede

in edifici della categoria A/9.

B/7 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

B/8 Magazzini sotterranei per deposito derrate.

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Gruppo C

Comprende i locali di uso terziario e commerciale.

C/1 Negozi e botteghe

I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le edico-

le (vedi circolare n. 4/2007), le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le agenzie

bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche

di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno in-

gresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per botte-

ga, i locali adibiti ad esposizione o a music-store ed in genere quei singoli o gruppi

di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza

al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la

vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ri-

storanti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane),

bar, caffè, ecc.

Requisito essenziale è quello di avere accesso diretto da strada pubblica ed essere

dotati di servizi igienici. Eccezionalmente si può avere accesso anche da cortile,

strada privata, ecc.

C/2 Magazzini e locali di deposito

Magazzini, depositi, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione; quei locali dove si

esercita la vendita all’ingrosso di merci, manufatti, prodotti, ecc. o solo adibiti a

contenere questi ultimi, ma che non abbiano apprestamenti per mostre (vetrine).

Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della

categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica.

Unità immobiliari utilizzati come depositi possono essere classificati anche nelle ca-

tegorie speciali, in base alle caratteristiche dimensionali, costruttive, ecc.

C/3 Laboratori per arti e mestieri

Anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una

falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavora-

zione artigianale del marmo; caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa im-

portanza economica e quando occupano comuni locali suscettibili di diversa desti-

nazione ordinaria senza radicali trasformazioni; officine per la riparazione di moto

e autoveicoli; impianti per lavaggio autovetture (se dotati di attrezzature semplici

e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali); le porzioni di stazioni di servi-

zio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relati-

va area asservita; tutti quei locali nei quali gli artigiani (ad esempio i fabbri, fale-

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gnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in pro-

dotti finiti.

Quando l’esercizio perde il carattere proprio dell’artigianato per assumere quello

dell’industria (capannone, uffici, mensa, piazzale carico e scarico merci, ecc.)

l’u.i.u. va classificata nelle categorie speciali.

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi

Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di desti-

nazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, ricreatori

religiosi; costruzioni destinate all’esercitazione dei pompieri; sale per ginnastica,

locali e fabbricati per dopolavoro.

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative

Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di desti-

nazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse

Box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni.

C/7 Tettoie chiuse o aperte

14 - DATI STATISTICI SULLE CATEGORIE ORDINARIE

La distribuzione delle unità censite nelle categorie ordinarie nei singoli Comuni della pro-

vincia di Siracusa e il totale provinciale al 31.12.2009 sono riportati nelle tabelle seguenti

(tabelle 5, 6, 7,e 8).

Tabella 5 – Unità censite per Comune e per categorie catastali (A)

COMUNE

CATEGORIA

A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/10 TOTALE

AUGUSTA 3 1511 9924 5122 1359 236 6174 13 121 24.463

AVOLA 10 1.274 5.332 5.042 2.497 602 1.812 1 141 16.711

BUCCHERI 0 63 634 499 253 338 34 3 7 1.831

BUSCEMI 0 45 347 301 133 288 24 0 2 1.140

CANICATTINI B. 0 218 1.659 1.581 211 212 168 0 38 4.087

CARLENTINI 4 1.974 4.021 2.251 428 343 512 1 82 9.616

CASSARO 0 28 194 228 109 315 18 0 2 894

FERLA 0 36 572 584 353 457 52 1 7 2.062

FLORIDIA 4 1.451 5.059 2.133 893 796 182 1 120 10.639

FRANCOFONTE 4 444 2.297 2.509 1.394 1.255 36 0 42 7.981

LENTINI 6 1.115 5.024 5.067 3.341 1.998 72 0 90 16.713

MELILLI 2 445 3.345 1.286 330 337 993 3 61 6.802

NOTO 13 1.213 5.270 4.921 1.774 398 3.184 9 86 16.868

PACHINO 1 628 4.813 4.195 1.704 1.236 1.017 0 110 13.704

PALAZZOLO A. 5 603 2.041 1.527 1.729 622 365 0 58 6.950

PORTOPALO C.P. 0 138 886 579 167 59 209 0 11 2.049

PRIOLO GARG. 0 411 3.142 1.465 89 125 295 1 85 5.613

ROSOLINI 3 814 4.035 2.879 987 1.090 336 0 116 10.260

SIRACUSA 26 7.498 29.019 11.585 5.356 293 9.008 42 974 63.801

SOLARINO 0 356 1.723 722 199 367 172 2 27 3.568

SORTINO 1 378 2.038 1.889 910 634 123 0 23 5.996

SOMMANO 82 20643 91375 56365 24216 12001 24786 77 2203 231.748

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Tabella 6 – Unità censite per Comune e per categorie catastali (B)

COMUNE

CATEGORIA

B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 TOTALE

AUGUSTA 28 2 2 26 24 - 2 84

AVOLA 8 2 1 20 25 - 4 60

BUCCHERI 3 - - 6 4 - - 13

BUSCEMI 2 - - 3 5 - - 10

CANICATTINI B. 8 - - 3 4 - - 15

CARLENTINI 10 - - 8 17 - - 35

CASSARO 1 - - 4 2 - - 7

FERLA 5 1 1 - 6 - - 13

FLORIDIA 3 2 1 2 8 - - 16

FRANCOFONTE 15 - - 10 5 - - 30

LENTINI 14 5 1 14 17 4 11 66

MELILLI 9 - - 5 10 - - 24

NOTO 32 3 2 22 10 3 10 82

PACHINO 11 - - 15 19 - - 45

PALAZZOLO A. 8 - 1 5 10 - 1 25

PORTOPALO C.P. 1 - - - 2 - - 3

PRIOLO GARG. 11 - - - 19 - - 30

ROSOLINI 11 - 1 7 11 - 2 32

SIRACUSA 57 21 1 152 129 7 15 382

SOLARINO 5 2 - 8 2 - - 17

SORTINO 9 - - 5 5 - - 19

SOMMANO 251 38 11 315 334 14 45 1.008

Tabella 7 – Unità censite per Comune e per categorie catastali (C)

COMUNE

CATEGORIA

C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 C/6 C/7 TOTALE

AUGUSTA 982 1.146 184 - 2 6.047 - 8.361

AVOLA 818 1.770 299 - - 4.012 9 6.908

BUCCHERI 78 313 45 - - 721 8 1.165

BUSCEMI 34 397 19 - - 339 2 791

CANICATTINI B. 229 283 113 - - 1.484 - 2.109

CARLENTINI 470 1.006 158 - - 6.396 - 8.030

CASSARO 26 272 9 - - 268 - 575

FERLA 86 625 37 - - 897 3 1.648

FLORIDIA 670 757 182 - - 3.491 - 5.100

FRANCOFONTE 429 493 139 - - 2.754 - 3.815

LENTINI 893 1.299 298 - - 5.792 - 8.282

MELILLI 325 843 78 - 1 2.835 - 4.082

NOTO 717 1.672 226 - 1 4.167 - 6.783

PACHINO 686 1.463 249 - - 3.770 - 6.168

PALAZZOLO A. 301 1.313 169 - - 2.713 - 4.496

PORTOPALO C.P. 117 306 28 - - 464 2 917

PRIOLO GARG. 314 476 108 - - 1.536 - 2.434

ROSOLINI 547 1.029 278 4 - 3.120 - 4.978

SIRACUSA 3.865 3.974 795 11 - 19.755 - 28.400

SOLARINO 182 385 77 - - 1.118 - 1.762

SORTINO 271 829 116 - - 2.533 - 3.749

SOMMANO 12040 20651 3607 15 4 74212 24 110.553

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35

Tabella 8 – Distribuzione percentuale per categorie principali

COMUNE

CATEGORIA

A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7

AUGUSTA 6,2 40,6 20,9 5,6 1,0 25,2

AVOLA 7,6 31,9 30,2 14,9 3,6 10,8

BUCCHERI 3,4 34,6 27,3 13,8 18,5 1,9

BUSCEMI 3,9 30,4 26,4 11,7 25,3 2,1

CANICATTINI B. 5,3 40,6 38,7 5,2 5,2 4,1

CARLENTINI 20,6 41,8 23,4 4,5 3,6 5,3

CASSARO 3,1 21,7 25,5 12,2 35,2 2,0

FERLA 1,7 27,7 28,3 17,1 22,2 2,5

FLORIDIA 13,6 47,6 20,0 8,4 7,5 1,7

FRANCOFONTE 5,6 28,8 31,4 17,5 15,7 0,5

LENTINI 6,7 30,1 30,3 19,2 12,0 0,4

MELILLI 6,5 49,2 18,9 4,9 5,0 14,6

NOTO 7,2 31,2 29,2 10,5 2,4 18,9

PACHINO 4,6 35,1 30,6 12,4 9,0 7,4

PALAZZOLO A. 8,7 29,4 22,0 24,9 8,9 5,3

PORTOPALO C.P. 6,7 43,2 28,3 8,2 2,9 10,2

PRIOLO GARG. 7,3 56,0 26,1 1,6 2,2 5,3

ROSOLINI 7,9 39,3 28,1 9,6 10,6 3,3

SIRACUSA 11,8 45,5 18,2 8,4 0,5 14,1

SOLARINO 10,0 48,3 20,2 5,6 10,3 4,8

SORTINO 6,3 34,0 31,51 15,2 10,6 2,0

Nella provincia di Siracusa non sono presenti le categorie A/9 e A/11.

Una notevole riduzione delle uu.i.uu. censite nelle categorie A/5 e A/6, si è riscontrata in

questi ultimi anni. Alla data del 01.06.2002, nelle due categorie in questione erano censi-

te complessivamente n. 44.018 uu.ii.uu.; il 20,3% circa del totale delle unità del gruppo

delle categorie A. Alla data del 31.12.2009 risultano censite come A/5 e A/6 complessi-

vamente n. 36.217 unità; il 15,8% circa delle unità censite nelle categorie A.

Tuttavia si rileva che alla data del 31.12.2009 in ben 7 comuni su 21 le unità censite in

categoria A/5 e/o A/6 rappresentano oltre il 30% delle uu.ii.uu. complessivamente censi-

te nel gruppo della categoria A. Per la precisione per questi Comuni le percentuali sono le

seguenti: Buccheri: 32,3%; Buscemi: 37,0%; Cassaro 47,4%; Ferla: 39,3%; Francofon-

te 33,2%; Lentini: 31,2%; Palazzolo Acreide 33,8%.

Risulta utile il confronto dell’incidenza percentuale fra le varie categorie catastali a livello

nazionale e locale (figure 1 e 2).

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Figura 1 – Dato nazionale per categoria al 30.09.2009

Categoria Totale U.I.U.

A (escluse A/10) 32.352.045

solo A/10 601.230

B 167.013

C/6 14.862.981

C (escluse C6) 8.455.837

D 1.074.872

E 147.918

F 1.178.646

Totale: 58.840.542

Figura 2 – Dato provinciale per categoria al 31.12.2009

Categoria Totale U.I.U.

A (escluse A/10) 229.545

solo A/10 2.203

B 1.008

C/6 74.212

C (escluse C6) 36.341

D 4.364

E 585

F 15.229

Totale: 363.487

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15 - CATEGORIE FITTIZIE

Le categorie catastali fittizie sono rappresentate dalle seguenti cinque:

F1 - area urbana;

F2 - unità collabenti;

F3 - unità in corso di costruzione;

F4 - unità in corso di definizione;

F5 - lastrico solare.

L’iscrizione nel Catasto edilizio urbano delle aree urbane e dei lastrici solari, con

l’indicazione della sola superficie, è stata disposta dall’art. 15 del D.P.R. n. 650/1972. Le

unità in corso di costruzione e di definizione sono state introdotte con la circolare n. 2 del

1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. per dare la possibilità di indi-

viduare in Catasto porzioni di immobili che non possono costituire u.i.u. nel senso ordina-

rio della definizione in quanto prive di rendita, ma che è necessario individuare per le fi-

nalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche, donazioni di parti di immobili

non costituenti u.i.u., ecc.). Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, all’art. 3 comma 2, ribadisce

che i fabbricati sopra indicati possono formare oggetto di iscrizione in Catasto ai soli fini

dell’identificazione, senza attribuzione di rendita catastale.

Le unità sopra indicate, oltre ai fabbricati collabenti, a seguito del D.M. 701/94, sono sta-

te inserite nel gruppo delle categorie F per consentire la loro presentazione al Catasto

col Docfa.

Con la circolare n. 1 dell’08.05.2009, Sperimentazione di nuove procedure iscrizione degli

immobili al Catasto Edilizio Urbano, è stata introdotta la categoria F/6 “fabbricato in

attesa di dichiarazione”; la nuova procedura di aggiornamento è attualmente in corso

di sperimentazione presso alcuni Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.

16 - BENI COMUNI CENSIBILI E NON CENSIBILI

Con la circolare n. 2 del 20.01.1984 sono state introdotte le nozioni di “bene comune non

censibile” e “bene comune censibile”.

Si considerano “beni comuni censibili” le unità immobiliari urbane che, anche se dotate di

autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità im-

mobiliari (alloggio del portiere, garage comuni, ecc.).

Nel caso di Bene Comune Censibile (B.C.C.) afferente a fabbricato già accatastato, la de-

nuncia deve essere corredata dalla planimetria dell’unità immobiliare, dall’elaborato pla-

nimetrico e dall’elenco subalterni. La denuncia è soggetta a tributi. Nel caso in cui il

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B.C.C. deriva dalla ristrutturazione totale o parziale di un fabbricato già censito deve es-

sere denunciato come afferente con “file” di nuovo accatastamento o di variazione.

Anche la variazione di u.i. ordinaria in testa a ditta Bene Comune Censibile, deve essere

corredata dalla stessa documentazione di quella nuova ed è soggetta a tributi.

Sono considerati “beni comuni non censibili” le porzioni di immobile che non possiedono

autonoma capacità reddituale e sono comuni ad alcune o a tutte le unità immobiliari: an-

droni, scale, aree di passaggio, cortili, terrazzi condominali, ecc.. Essi devono essere rap-

presentati nell’elaborato planimetrico e contraddistinti da subalterni catastali e se goduti

da uno stesso insieme di uu.ii.uu. hanno il medesimo subalterno, anche se poste su piani

diversi e non contigui.

La variazione del B.C.N.C. deve essere corredata dall’elaborato planimetrico e dall’elenco

subalterni. É facoltativa la sostituzione del subalterno.

Nel caso di denuncia di unità afferente su corte comune o stralcio di area urbana che

modificano il B.C.N.C. (di solito il cortile), deve essere ripresentato il nuovo elaborato

planimetrico in sostituzione totale o parziale del precedente e la variazione del B.C.N.C.

con il relativo elenco subalterni.

Nel caso di variazione da B.C.N.C. ad area urbana, con “file” di variazione si sopprime il

B.C.N.C.; con “file “ di nuovo accatastamento si costituiscono le aree urbane redigendo

esclusivamente l’elaborato planimetrico.

Nel caso di variazione da B.C.N.C. a B.C.C., la variazione deve essere corredata dalla

planimetria dell’u.i., dall’elaborato planimetrico e dall’elenco subalterni ed è soggetta a

tributi.

17 - CONSISTENZA CATASTALE

Con il decreto legge 30.12.1993, convertito nella legge 26.02.1994, n. 133, all’art. 9

comma 10 è stato introdotto nel sistema estimativo catastale il metro quadrato catastale,

quale parametro unitario di consistenza da applicare, a partire dal 1° gennaio 1997, alle

uu.ii.uu. appartenenti ai gruppi catastali A e B, rispettivamente in sostituzione del vano

catastale e del metro cubo. Tuttavia, il metro quadrato catastale non è ancora operativo

e all’attualità la consistenza si calcola secondo la norma previgente.

Gruppo A

La consistenza si misura in vani catastali. Si considera vano catastale quell’ambiente (sa-

lone, camera, ecc.) la cui superficie è compresa fra un minimo e un massimo stabilito dal

competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio.

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I vani con superficie inferiore a quella minima prevista e gli accessori diretti (bagni,

dispense, ingresso, disimpegni, corridoi, ecc.) si conteggiano pari a 1/3 di vano cia-

scuno. Se gli accessori diretti superano la superficie minima del vano devono essere

computati in consistenza quali interi.

I vani che hanno una superficie maggiore di quella massima prevista per quella cate-

goria e per quel Comune si conteggiano come un vano più una frazione di vano che

dipende dal rapporto tra l’eccedenza e la superficie massima del vano stesso (per es.:

vano utile di mq 40; sup. max fissata per il vano mq 25; l’eccedenza è quindi di mq

15; ragguaglio 15/25 = 0,60; il vano è computato per 1,60 vani utili).

Il vano senza luce diretta è conteggiato per un terzo.

Gli accessori indiretti (soffitte, cantine e tutti quei piccoli vani che non hanno accesso

diretto dall’unità immobiliare) si conteggiano per ¼ di vano.

La cucina, anche se inferiore alla superficie minima ed è dotata di tutti gli impianti ti-

pici della sua destinazione è sempre valutata come vano utile.

Per tenere conto delle dipendenze comuni (cortili, stenditoi, depositi, salette condomi-

niali, ecc.) o di aree scoperte di pertinenza esclusiva, portici, terrazze, ecc. si può

aumentare la consistenza fino ad un massimo del 10%, sempre nell’ ipotesi che questi

agi non abbiano influito per aumentare di una classe o più. La consistenza può anche

essere ridotta fino a un massimo del 10% in caso di disagi particolari (altezze ridotte

dei vani rispetto all’ordinario, ecc.).

La somma dell’intera consistenza dell’u.i.u. si arrotonda al mezzo vano, secondo la se-

guente regola: da 0,01 a 0,24 = 0; da 0,25 a 0,74 = 1/2 ; da 0,75 a 0,99 = 1.

Gruppo B

Per questo gruppo la consistenza si calcola in metri cubi vuoto per pieno.

Le norme da applicare per la determinazione della consistenza sono le seguenti:

se trattasi di uu.ii.uu. occupanti interi edifici o porzioni di edifici per tutta la loro altez-

za, il volume si calcola vuoto per pieno moltiplicando la superficie coperta per l’ altez-

za totale delle corrispondenti singole porzioni della costruzione. Si deve comprendere

anche il volume dei piani interrati.

Se trattasi di unità che non occupano da cielo a terra per tutta l’altezza l’edificio o la

porzione di edificio di cui fanno parte, il volume si calcola moltiplicando la superficie

interna di ciascun vano (accessori compresi) per la rispettiva altezza tra pavimento e

soffitto.

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Gruppo C

La consistenza, ad eccezione della C/1 (negozi)4, è riferita alla superficie utile.

Anche per i gruppi B e C la consistenza può subire un aumento o una diminuzione fino al

10% in considerazione di agi o disagi particolari che possono portare a un aumento o a

una diminuzione del reddito. Per la sola categoria C/1 si può applicare un aumento o una

diminuzione fino al 20%.

Per quanto concerne le categorie A si fornisce il quadro sinottico delle superfici minime e

massime per ciascun Comune e zona censuaria della provincia di Siracusa (tabella 9).

Tabella 9 - Superfici minime e massime per Comune e zona censuaria.

COMUNE ZC

SUPERFICIE VANO UTILE (mq) A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/10

Max Min. Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min. Max Min Max Min

SIRACUSA I 42 14 36 12 30 10 27 9 36 12 36 12 30 10 30 10 30 10

SIRACUSA/BELV. III 36 12 30 10 36 12 38 14 40 14

SIRACUSA/CASSIB IV 36 12 30 10 36 12 30 10 40 14 30 10

AUGUSTA I 30 10 30 10 25 10 25 10 25 10 25 10 30 10 30 10 27 9

AUGUSTA/BRUCOLI II 30 10 25 10 25 10 25 10

AVOLA I 36 12 27 9 28 10 30 10 27 9 30 10 30 10 30 10 27 9

AVOLA II 36 12 27 9 28 10 30 10 27 9 30 10 30 10 30 10 27 9

BUCCHERI U 25 14 25 11 25 10 25 10 25 10 30 10

BUSCEMI U 40 15 27 10 30 12 30 12 30 12 30 10

CANICATTINI B. U 30 10 33 11 33 11 36 12 36 12 33 11 33 11 27 9

CARLENTINI I 40 14 27 9 27 9 30 10 34 14 36 14 25 11 27 9

CARLENTINI/PED. II 25 15 28 15 30 14 30 14

CASSARO U 30 11 25 10 30 14 30 14 30 16 30 10

FERLA U 30 10 27 9 27 9 27 9 27 9 30 10 30 10

FLORIDIA U 30 10 30 10 25 10 25 10 25 10 25 10 30 10 27 9

FRANCOFONTE U 30 10 30 10 24 12 30 10 25 18

LENTINI U 36 12 36 12 30 10 27 9 27 9 30 10 30 10 42 14 27 9

MELILLI I 36 12 36 12 30 10 27 9 30 10 30 10 27 9 30 10 27 9

MELILLI/VILLAS. II 27 9 27 9 27 9 27 9

NOTO U 30 10 36 12 30 10 24 8 36 12 30 10 27 9 27 9

PACHINO I 30 12 30 12 24 12 24 10 27 10 20 10 27 9 30 10 27 9

PACHINO/MARZ. II 30 10 36 12 36 12 36 12 36 12 30 15 27 9 27 9

PALAZZOLO U 30 10 27 9 27 9 27 9 27 9 27 9 30 10 27 9

PORTOPALO C.P. U 30 10 27 9 27 9 27 9 27 9 27 9 30 10 27 9

PRIOLO U 36 12 30 10 30 10 39 13 39 13 30 10 27 9

ROSOLINI U 36 12 30 10 30 10 39 13 39 13 30 10 27 9

SOLARINO U 34 12 25 10 25 10 40 14 40 14 27 9 30 10 27 9

SORTINO U 30 10 36 12 36 12 36 12 36 12 30 15 27 9 27 9

4 Per la categoria C/1, la superficie è infatti convenzionale. In particolare, presso l’ Ufficio di Siracusa, si conteggia al 100% la superficie principale de-

stinata all’attività commerciale, al 60% quella del retro negozio e dei servizi igienici ed al 40% del sottonegozio.

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18 - DIRITTI CENSITI

Con la procedura Docfa 3.0 - obbligatoria su tutto il territorio nazionale dall’01.01.2002 -

e successive versioni si operano controlli sia sulla quadratura dei titoli sia sulle quote di

possesso , rilevando eventuali errori e codificando i diritti reali sugli immobili in conformi-

tà a quelli registrati presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare i (tabella 10).

Tabella 10 - Codici dei diritti censiti dal Catasto

CO

D

DIRITTO DESCRIZIONE

1 Proprietà Il proprietario ha diritto d godere e disporre delle cose in modo pieno ed e-sclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ ordina-mento giuridico (art.832 c.c.)

1S Proprietà superficiaria Proprietà del fabbricato che insiste su di un terreno sul quale il possessore, diverso dal proprietario del fabbricato, abbia costituito il diritto di superficie a favore di quest’ultimo

1T Proprietà per l’area Diritto di colui che ha concesso il diritto di superficie su di un terreno

2 Nuda proprietà Ciò che rimane della proprietà quando sia ceduto l’usufrutto

2S Nuda proprietà superficiaria Ciò che rimane della proprietà superficiaria quando sia ceduto l’usufrutto

3 Abitazione Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.)

3S Abitazione su proprietà superficiaria Diritto di abitazione costituito su di un fabbricato dal titolare della proprietà superficiaria

4 Diritto del concedente Diritto di colui che ha concesso ad altri l’enfiteusi

5 Diritto dell’enfiteuta Diritto regolato dagli art. 957-977 c.c.:può essere perpetuo o a tempo: sono assimilabili al diritto dell’ enfiteuta:il diritto del miglioratario, del colono per-petuo, ecc.

6 Superficie Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà art. 952c.c.)

7 Uso Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 c.c.)

7S Uso su proprietà superficiaria Diritto d’uso costituito su di un fabbricato dal titolare della proprietà superfi-ciaria

8 Usufrutto Diritto regolato dagli artt. 978 -1020 c.c.

8° Usufrutto con diritto di accrescimen-to

Diritto di accrescimento della propria quota di usufrutto su un immobile quando un cointestatari per lo stesso diritto venga a mancare (art. 678 c.c.)

8E Usufrutto su enfiteusi Usufrutto concesso dall’enfiteuta

8S Usufrutto su proprietà superficiaria Diritto di usufrutto costituito su di un fabbricato dal titolare della proprietà superficiaria

9 Servitù Solo per le note di trascrizione (art. 1027-1099 c.c.) il codice dovrà essere utilizzato indicando contemporaneamente il nomen iuris della servitù

10 Oneri Solo per le volture catastali non derivanti da note di trascrizione. Il codice dovrà essere utilizzato indicando anche la descrizione in chiaro

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19 - CENSIMENTO DELLE COSTRUZIONI

L’accertamento generale degli immobili urbani, ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 16 aprile

1939, n. 652, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato per unità immobilia-

re in base a dichiarazione scritta del possessore o di altro soggetto obbligato, che, suc-

cessivamente, devono provvedere alla denuncia delle variazioni nello stato e nel posses-

so degli immobili, nonché dell’eventuale trasformazione di un fabbricato rurale in urbano.

In caso di mancata denuncia nei termini previsti sono applicate sanzioni.

L’obbligo della dichiarazione di variazione sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo

stato, sulla consistenza, sull’attribuzione della categoria e classe a seguito di interventi

edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, di frazionamento oppure per effetto di annes-

sioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione

d’uso, ecc.

Non assume rilievo la variazione dei toponimi e di ogni altro elemento, anche di carattere

grafico – convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita. In

questi ultimi casi, la dichiarazione di variazione non è dovuta. I soggetti interessati pos-

sono richiedere l’allineamento attraverso la segnalazione in front office o tramite Contact

Center.

Non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una por-

ta o di un tramezzo che, pur modificando la superficie utile dei vani interessati, non va-

riano il numero di vani e la loro funzionalità.

Comportano, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione gli inter-

venti con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifi-

ca l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi e/o terrazze.

Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in

metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla

consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli am-

bienti, non comportano l’obbligo della presentazione di una nuova planimetria.

Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la

mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (es. il retrobottega di un negozio che, se

trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie

dell’unità; la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, ecc.)

In ogni caso, come innovato dalla circolare n. 2 del 09.07.2010, su richiesta di parte gli

Uffici provinciali accettano anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini

dell’attribuzione della rendita.

Secondo la nota prot. N. C3/951/98 del 22.10.1998, della Direzione Centrale del Catasto

è possibile dichiarare la variazione in diminuzione della rendita catastale: ”qualora lo sta-

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to di degrado degli immobili sia tale da compromettere permanentemente la loro utilizza-

zione, e quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per

un periodo di almeno un triennio (articolo 35 del D.P.R. 22.12.1986, N. 917), è possibile

la variazione in diminuzione della stessa rendita catastale. Qualora ne sussistano le reali

condizioni, il contribuente interessato potrà produrre, secondo la procedura di rito, la re-

lativa denuncia di variazione. A conclusione di tale operazione, se le effettive condizioni

dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi

edilizi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della

rendita catastale. Ovviamente negli atti dovrà essere sempre conservata l’unità immobi-

liare con i relativi identificativi”.

Occorre rilevare che nell’ordinamento catastale non si riscontra alcun riferimento alla di-

sciplina urbanistica e, pertanto, nell’ambito delle attività di accertamento da parte degli

Uffici periferici dell’Agenzia del territorio non si riscontra la presenza di particolari prescri-

zioni o vincoli amministrativi apposti su immobili o aree dagli enti locali. A riprova di ciò,

basti considerare che può essere oggetto di accatastamento anche un immobile privo di

concessione edilizia, in quanto le attività dell’Agenzia consistono sostanzialmente

nell’individuare, per ciascuna unità immobiliare, la rendita realizzabile in condizioni ordi-

narie, tenendo conto dell’ordinario utilizzo dell’immobile, in coerenza con le caratteristi-

che che lo qualificano.

Le norme catastali sono inoltre indipendenti dalle norme che riguardano l’edilizia agevola-

ta; infatti, è irrilevante la tipologia riconosciuta ad un fabbricato ai fini della concessione

di contributi erariali o di agevolazioni fiscali, in quanto l’individuazione della categoria e

della classe catastale è in ogni caso regolata dalla specifica normativa in materia conte-

nuta nel D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, (Commissione tributaria centrale, sentenza

del 10.09.1991, n. 6036 e sentenza del 03.10.1991, n.6582; sentenza della Corte di

Cassazione n. 22677 del 09.09.2008, ecc.).

Analogamente, ai fini del classamento è irrilevante la tipologia di lusso riconosciuta in ba-

se al D.M. 02.08.1969 a un fabbricato da parte del fisco e che comporta la non applicabi-

lità di una serie di agevolazioni tributarie.

Anche per i castelli e per i palazzi di eminente pregio artistico o storico, tutelati dalla leg-

ge (art.3 della L. 01.06.1939, n. 1089, così come modificato con D.Lgs n. 490 del

29.10.1999), in base alla circolare n. 69430 dell’08.09.2003 della Direzione Centrale del

Catasto: ”La tutela di legge …. rappresenta un elemento significativo ai fini del classa-

mento, ma non determina condizione sufficiente per l’automatica attribuzione della cate-

goria A/9”.

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Ai sensi del comma 3 dell’art.3 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, a meno di una ordinaria

autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventario i seguenti im-

mobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l’acquicoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferire a 1,80

m, purché di volumetria inferiore a 150 mc;

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Il classamento catastale si determina sulla base delle caratteristiche intrinseche ed e-

strinseche delle uu.ii.uu. e per confronto con le unità similari già classate. .

Il classamento catastale è quindi una operazione di stima sintetico–comparativa, ed è

l’atto con cui si colloca ogni singola unità immobiliare urbana in una determinata catego-

ria e classe di merito, con l’attribuzione di una rendita riferita all’ epoca censuaria.

Tale atto non è fino a oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi. Infatti, la legge

(art. 9 D.P.R. n. 1142 del 01.12.1949) si è limitata a prevedere l’elaborazione di un reti-

colo di categorie e classi catastali ed a demandare l’elaborazione di tali gruppi, categorie

e classi alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

L’eccezione di illegittimità costituzionale avverso questa ampia discrezionalità della P.A.

risulta respinta dalla sentenza della Corte di Cassazione 12 dicembre 1986, n. 7420, in

Corr. Trib. 1987, 6, 445 e dalla sentenza della Commissione Tributaria Centrale 28 marzo

1988, n. 3046, in Comm. Trib. Centr. 1988, I, 326.

Nel “quadro generale delle categorie con annesso massimario” contenuto nella circolare

134 del 1941, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali stabilisce in

riferimento alle categorie di tipo abitativo che “trattandosi di qualificazione relativa e va-

riabile da luogo a luogo, il classamento deve corrispondere al significato che ha localmen-

te” e, tra le altre cose, che il classamento catastale deve considerare le caratteristiche

strutturali del fabbricato e non la sua occasionale destinazione.

L’u.i.u. deve essere inoltre classata in base alle condizioni fisiche ed economiche che pre-

senta all’atto del classamento.

È auspicabile che, prima di proporre il classamento per una u.i.u., il professionista segua

la seguente procedura:

esecuzione di un’analisi delle caratteristiche del fabbricato e del quartiere nel quale es-

so è ubicato;

conduzione di indagini sopralluogo atte ad accertare costruzioni aventi caratteristiche

similari, ubicate nello stesso quartiere o in quartieri di equivalente pregio commerciale,

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tipologia costruttiva, epoca di realizzazione e posizione rispetto al centro degli affari e

alle vie di comunicazione;

ricerche catastali per acquisire i dati di classamento delle unità immobiliari similari

scelte a confronto; dalla banca dati può essere richiesto ed estratto l’elenco dei subal-

terni presenti nel/i fabbricato/i con i relativi dati di censimento;

verifica dell’ordinaria destinazione d’uso accertata per immobili similari;

determinazione della categoria e della classe, dopo aver verificato le classi ordinarie

fissate per il Comune e la categoria interessata;

calcolo della consistenza secondo i criteri sopra riportati;

calcolo della rendita catastale ottenuta moltiplicando la tariffa della rispettiva categoria

e classe per la consistenza.

È utile, inoltre, ricordare che la normativa catastale si basa sul principio dell’ordinarietà e

non considera, come elemento utile ai fini del classamento, il fattore vetustà, che, per-

tanto, non può essere invocato per la modifica della classificazione.

Secondo la normativa catastale non è soggetta a denuncia una variazione di destinazione

d’uso a seguito di scelta soggettiva da parte del possessore e non collegabile a fatti og-

gettivi quali realizzazioni di opere, che ne abbiano mutata la tipologia costruttiva, od ad

intervenuti divieti di usi (ad esempio per disposizioni urbanistiche o per impossibilità del

rispetto di norme di sicurezza, prevenzione incendi, ecc.) che non rendono più possibile

l’uso originario. È il caso di trasformazione di un negozio in magazzino (o viceversa), di

un’abitazione in studio professionale o viceversa, di un’autorimessa in magazzino (o vice-

versa), senza esecuzione di alcuna opera o con modesti lavori di trasformazione, comun-

que ininfluenti sulla tipologia originaria; mentre, tutte le altre unità similari in zona o nel-

lo stesso edificio continuano a mantenere l’originaria destinazione.

Per il classamento di un’unità oggetto di variazione è indispensabile la conoscenza dei

classamenti attribuiti a tutte le unità presenti nel fabbricato.

Se i lavori eseguiti non comportano modifiche alla destinazione d’uso e/o alla consisten-

za, la presentazione della variazione in Catasto non è dovuta (lettera circolare prot.

3/3405 del 14.10.1989 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali).

È prassi comune che nelle variazioni di uu.ii.uu. destinate ad abitazione si conserva la ca-

tegoria catastale assegnata e eventualmente si varia la classe di reddito, a meno che non

si proceda a una totale ristrutturazione dell’intero edificio tale da modificarne sostanzial-

mente la tipologia edilizia originaria.

I casi più comuni in cui la ristrutturazione comporta il cambio di categoria si verifica

quando l’u.i. è censita in cat. A/5, oppure quando è censita in cat. A/7 od A/8 e a seguito

di ristrutturazione si costituiscono molteplici uu.ii.uu.

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Per le denunce di nuova costruzione dai tecnici liberi professionisti sono proposte le cate-

gorie A/2, le A/3 e le A/7; mentre, la A/4 è generalmente proposta nel caso di abitazioni

ex rurali e le A/5, A/6, salvo casi eccezionali ormai da tempo risultano improponibili,

stanti le mutate esigenze abitative.

La proposizione delle categorie A/1 e A/8 è rara in considerazione delle conseguenze fi-

scali (agevolazioni).

L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, dopo i controlli formali e sostanziali che

esegue per tutte le uu.ii.uu. in fase di accettazione, iesegue in back office una verifica a

tavolo e/o a sopralluogo del classamento proposto, ma solo per una certa percentuale,

variabile da Ufficio Provinciale a Ufficio Provinciale, in genere inferiore al 50%, delle pra-

tiche presentate

In genere, si controllano in back office:

le categorie dei gruppi D ed E,

le categoria A/4 (nel caso di dichiarazioni di nuova costruzione),

le categorie A/5 e A/6,

i classamenti proposti con scostamenti eccessivi da quello automatico,

le denunce di variazione che comportano una diminuzione della rendita rispetto a

quella originaria,

le unità originate da denunce di variazione nella destinazione d'uso,

le unità di tipo ordinario con una rendita elevata,

le unità segnalate in fase di accettazione,

le unità segnalate dai Comuni,

le unità presentate ai sensi del comma 336 dell’art. 1 legge n. 311/2004 - legge fi-

nanziaria 2005).

I risultati del monitoraggio delle verifiche in back office effettuate dall’U.P. di Siracusa dal

01.01 al 31.08.2010 sono i seguenti:

nella maggior parte dei casi il classamento proposto dal tecnico libero professionista

coincide con quello automatico;

in caso di diversità non sempre è proposta una rendita minore di quella automatica;

dal 1° gennaio al 31 agosto 2010 è stato verificato il 43,0% circa delle unità denun-

ciate o variate;

la percentuale delle unità con rendita rettificata dall’Ufficio a seguito dei controlli è pa-

ri al 34,1% di quelle verificate e del 14,7 % rispetto al totale di quelle proposte.

Al fine di agevolare l’individuazione della categoria da attribuire, si riportano alcune mas-

sime relative all’individuazione delle unità immobiliari.

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Bed and Breakfast e residenze turistiche alberghiere (R.T.A.)

Ordinariamente le unità destinate a “ bed and breakfast” (Forma di ospitalità turistica di

tipo familiare presso camere inserite nell'abitazione principale della famiglia con servizio

di prima colazione, pulizia e cambio lenzuola) si classano nelle destinazioni catastali del

gruppo A.

Per le “R.T.A.” non risulta ordinariamente possibile l’utilizzazione esclusiva della categoria

D/2; infatti, in relazione alle diverse tipologie immobiliari che le caratterizzano, nella

maggior parte dei casi, si riscontrano forme miste sia con porzioni immobiliari con carat-

teristiche similari agli alberghi sia con manufatti edilizi assimilabili alle abitazioni (con in-

gresso svincolato dalla reception, cucina, camere, servizi igienici, ecc.) per le quali risul-

tano pertinenti le categorie A (nota prot. 24273 del 30.04.2009 della Direzione Centrale

del Catasto).

Locali di custodia di un opificio o di un teatro

Se servono contemporaneamente anche ad abitazione del custode si classano separata-

mente dall’azienda e/o dal teatro, quali unità del gruppo A.

Alloggio del conduttore di un teatro

I locali annessi a un teatro e adibiti ad abitazione del conduttore si classano nel gruppo

delle A.

Locali di albergo destinati all’alloggio del personale

Si classano quali locali distinti dall’albergo se costituiscono unità a se stanti con ingresso

indipendente, insieme all’albergo quando non hanno alcuna opportuna speciale sistema-

zione per abitazione e/o non sono materialmente divisi dai rimanenti locali.

Magazzini annessi a un opificio

I locali annessi a un opificio e destinati a magazzini per deposito macchinari, materie

prime, prodotti semilavorati, ecc. si classano unitamente all’intera azienda.

Unità immobiliari in fabbricati a padiglione

Una caserma, un collegio, un ospedale, un’industria, composto da diversi padiglioni si

classa come unica unità.

Bottega affittata a inquilini diversi

Una bottega affittata a inquilini diversi, costituisce unica unità, sempre che non siano sta-

ti eseguiti lavori tali da dividerla materialmente in più porzioni con accessi distinti.

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Botteghe comunicanti

Due botteghe appartenenti a un unico proprietario e aventi ciascuna separato ingresso

dalla strada, se sono permanentemente comunicanti tra loro dall’interno in modo tale che

la comunicazione possa essere rimossa solo mediante la esecuzione di idonee opere mu-

rarie, costituiscono un’unica unità.

Unità immobiliari precariamente riunite

Si accertano separatamente, anche se sono in uso temporaneo a unico conduttore e sono

state rese precariamente comunicanti.

Stalla

Una stalla, non riconosciuta rurale, costituisce separata unità se è utile e atta a produrre

reddito proprio. Se rappresenta un elemento integrativo ordinario di un’abitazione – sic-

come da tale sua funzione integrativa deriva l’impossibilità economica di un distinto red-

dito – dovrà costituirsi un’unica unità con quella principale.

Cappella privata annessa ad abitazione

Non costituisce separata unità, a meno che non abbia accesso diretto indipendente da

strada, cortile, ecc.

Locali per il personale di servizio in una villa

Distinta unità se si riscontra l’uso come unità immobiliare indipendente e, pertanto, atta

a produrre reddito proprio.

Fabbricati in parte rurale e in parte urbani

Se un fabbricato si accerta in parte come rurale e in parte come urbano e qualcuna di

queste ultime manca della cucina perché è nella parte rurale, tale circostanza non costi-

tuisce condizione sufficiente per negare alla parte urbana il carattere di u.i.u.

Abitazioni di tipo rurale

Si accertano nella categoria A/6, le unità che pur avendo le caratteristiche costruttive di

fabbricati rurali, non possono considerarsi rurali in base alle norme vigenti5.

5 Caratteristiche soggettive ed oggettive.

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Edifici adibiti ad uffici pubblici o ad alloggi collettivi, ma aventi le caratteristiche

di case per abitazione

Si accertano nelle corrispondenti categorie del gruppo A.

Stabilimenti termali

Si classano nella categoria C/5.

Asili infantili (pubblici)

Si classano nella categoria B/1, se sono aggregati i locali, i servizi e in genere quanto può

occorrere per una comunità; nella B/5 quando sono invece del tipo giardini d’infanzia, te-

nuti dal Comune con maestre giardiniere.

Oratori

Agli effetti dell’accertamento nella categoria B/7, per oratorio deve intendersi un piccolo

edificio destinato alla preghiera e cioè qualcosa di analogo alla cappella.

Accertamento di locali di proprietà di privati adibiti all’esercizio pubblico dei

culti

Se hanno le caratteristiche proprie dell’uso specifico cui sono destinati, si assegnano alla

categoria B/7 e, invece, alla categoria che ad essi compete per le loro caratteristiche co-

struttive e per il loro uso appropriato quelli di tali locali che sono adibiti all’esercizio pub-

blico dei culti, senza particolari adattamenti o trasformazione, anche se sono dati ad uso

gratuito.

Ricreatori religiosi

Si accertano nella categoria C/4.

Uffici vescovili e parrocchiali

Adibiti a uffici, se costituiscono unità indipendenti, vanno accertati nella categoria B/4

(uffici pubblici). Altri locali delle stesse sedi, costituenti separate unità con destinazione

diverse (abitazioni, ricreatori, ecc.) devono essere separatamente accertati secondo la

loro ordinaria destinazione. Se le diverse porzioni non costituiscono distinte unità, si deve

considerare la categoria corrispondente alla destinazione della parte economicamente

prevalente.

Uffici aperti al pubblico

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Gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, posti in comuni locali che han-

no ingresso diretto da strada pubblica, si accertano nelle categorie del gruppo C a essi

competente per “ordinaria” destinazione.

Ambulatori medici

Un ambulatorio medico che ha ingresso diretto dalla pubblica via e le comuni caratteristi-

che del negozio si accerta nella categoria del gruppo C ad esso competente per “ordina-

ria” destinazione.

Negozi con destinazioni speciali

Le osterie, le trattorie, i caffè, i bar e simili vanno accertati come unità del gruppo C a

essi competente per “ordinaria” destinazione.

Bottega con annessa abitazione

Se intercomunicanti e fornite di ingressi indipendenti, rappresentano due distinte unità

immobiliari e quindi accertate separatamente; in caso contrario, costituiscono una sola

unità da accertare nella categoria economicamente prevalente.

Sale condominiali

Costituiscono, in quanto tali, beni comuni non censibili, ove non idonee a produrre reddi-

to proprio.

Circoli ricreativi

Senza fine di lucro (da documentare): assimilati alle unità immobiliari adibite ad attività

culturale e, quindi, censiti nella categoria B/6.

Con fine di lucro: censiti nella categoria propria dell’unità secondo l’uso ordinario della

stessa (negozio, ufficio privato, ecc.).

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20 - NUOVE COSTRUZIONI AFFERENTI UN FABBRICATO ACCATA-

STATO IN PARTE

Le nuove costruzioni afferenti sono quelle unità immobiliari denunciate in aggiunta ad un

fabbricato già accatastato in parte, quindi mantengono lo stesso foglio e lo stesso nume-

ro di mappa del fabbricato principale ma vengono identificate con nuovi subalterni.

Tali unità possono essere denunciate in due modi diversi

a)Con denuncia di nuovo accatastamento, se le nuove unità non sono collegate ad

altre già presenti in Banca Dati. I casi più frequenti sono:

unità afferenti edificate su area di corte ( per es. le autorimesse ricavate su area di

corte del fabbricato sia come corpo stccata e sia come corpo adiacente,ecc)

unità afferenti edificate in sopraelevazione

(in questa fattispecie non rientrano le costruzioni edificate su lastrico solare denunciato

in Catasto e non necessita la presentazione di un tipo mappale);

accatastamento di unità provenienti dal Catasto terreni facenti parte di fabbricati pro-

miscui;

unità comprese in un fabbricato e mai accatastate, si tratta pertanto di dovere censire

unità edificate nell’ ambito di un fabbricato già oggetto di precedente dichiarazione. Per

es. un fabbricato costituito da 20 appartamenti dove soltanto 16 di essi sono stati già

accatastati e i rimanenti 4 sono “sfuggiti” all’accatastamento;

unità edificate in sottosuolo;

Naturalmente le nuove costruzioni mantengono la caratteristica di unità afferenti se alle

stesse si assegnano quelle parti comuni (vano scala, lavanderia, ecc.) che erano attribui-

te alle uu.ii.uu. già censite.

Con denuncia di variazione causale di presentazione “unità afferenti” , se la denuncia è

collegata a unità immobiliari già presenti in banca dati, per esempio:

nei casi in cui si sopprime l’area urbana e si costituisce il fabbricato (fosse anche un

grattacielo di duecento piani);

in caso di costruzione su lastrico solare esistente con soppressione dello stesso (non

necessita il tipo mappale).

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21 - CLASSAMENTO AUTOMATICO

Con il software applicativo Docfa si è snellita la fase di accertamento e si è instaurato un

sistema trasparente attraverso una standardizzazione del classamento; infatti, le infor-

mazioni oggettive sulle unità prodotte su supporto informatico consentono l’attribuzione

di una rendita automatica basata su determinati parametri.

In particolare, è stato studiato un algoritmo di 98 parametri, basato sulle caratteristiche

intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari, che permette di effettuare il classa-

mento automatico attraverso le informazioni inserite nei modelli 1N parte I e II della pro-

cedura stessa.

La prima informazione che deve essere fornita all'algoritmo per procedere al classamento

è la classe ordinaria per ogni foglio di mappa di ogni categoria A, B e C; mentre per le

categorie D ed E a stima diretta non è prevista.

Stabilito questo punto di partenza, i parametri successivi riportati sull'algoritmo servono

a determinare gli scostamenti dalla classe ordinaria.

Per le categorie del gruppo B e C, ciò che modifica la classe sono essenzialmente caratte-

ristiche come l’ubicazione, l'altezza e la superficie.

Per le categorie del gruppo A, il confine fra una categoria e l'altra, in particolare tra le ca-

tegorie A/2 e A/3, è molto labile, perciò il classamento automatico necessita di un nume-

ro maggiore di parametri sia per la categoria sia per la classe.

Per la categoria A sono importanti l’esistenza o meno di un terreno di pertinenza, il nu-

mero e la consistenza degli accessori diretti, gli impianti, la superficie, il numero di unità

costituenti l'intero immobile, la presenza dell’ascensore per fabbricati alti più di 3 piani e

di tutti quelli accessori tecnologici (climatizzazione, cablaggio informatico, ecc.) che ca-

ratterizzano l’immobile, in generale, e l’unità, in particolare, ecc.

Per esempio, a un'unità immobiliare isolata di 150 mq, con un giardino di 500 mq, tre

bagni, può essere attribuita, la categoria A/7 con classamento automatico; mentre, a

un'unità di 90 mq, parte di un condominio di 30 appartamenti e con un solo servizio, può

essere attribuita la categoria A/3.

La classe è determinata da altri parametri quali l’ubicazione, il tipo di finiture, la superfi-

cie media dei vani, l’affaccio, ecc.

Il classamento automatico è di aiuto al tecnico professionista, in particolare quando deve

effettuare il classamento di un immobile nuovo.

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A ogni buon fine può risultare utile un quadro sinottico di inquadramento (tabella 11).

Tabella 11 - Classi ordinarie per Comune con riferimento alle zone territoriali omogenee.

Z.T.O. COMUNE ZC CATEGORIA

A/1 A/2 A/3 A/4 A/7 A/8 A/10 C/1 C/2 C/3 C/6

A SIRACUSA I 2 2 3 4 3 2 2 7 5 4 4

A AUGUSTA I U 1 3 3 2 U U 4 2 3 4

B SIRACUSA/BELV. III U U 4 2 U U U 5 4 4 5

B SIRACUSA/CASSIB. IV U U 3 2 U U U 6 5 2 5

B AVOLA 1 2 2 3 2 2 U U 4 3 3 4

B AVOLA 2 2 2 3 2 2 U U 4 3 3 4

B CANICATTINI B. U U 2 3 3 1 U U 5 3 4 3

B CARLENTINI I 2 2 3 3 3 U U 5 3 3 5

B FLORIDIA U 2 3 4 4 1 U U 4 3 5 4

B FRANCOFONTE U 2 2 3 3 U U U 4 3 5 4

B LENTINI U 2 3 2 2 1 U U 6 3 3 3

B MELILLI I 4 4 7 6 1 U U 8 7 8 6

B MELILLI/VILLASM. II U U 2 2 U U U 6 5 1 7

B NOTO U 2 2 3 3 2 2 U 5 3 4 4

B PACHINO I U 2 3 3 1 U U 4 3 3 3

B PACHINO/MARZ. II U U 3 2 U U U 2 U U 2

B PALAZZOLO U 2 3 3 3 1 U U 4 5 3 3

B ROSOLINI U U 2 3 3 1 U U 3 3 4 3

B SORTINO U U 2 3 2 1 U U 5 3 5 5

B PORTOPALO C.P. U U U 3 2 1 U U 3 3 2 2

B PRIOLO U U 1 5 5 1 U U 9 9 7 6

C AUGUSTA/BRUCOLI II U U 1 3 U U U 2 U U U

C BUCCHERI U U 2 2 2 U U U 3 2 4 3

C BUSCEMI U U 2 2 2 U U U 4 2 4 4

C CARLENTINI/PED. II U U 2 1 U U U 3 U 2 2

C CASSARO U U 2 2 2 U U U 5 2 1 3

C FERLA U U 2 2 2 3 5 U 4 2 3 3

C SOLARINO U U 2 2 2 2 U U 5 5 4 4

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22 - CASI DI INTESTAZIONI CATASTALI

Nuovo accatastamento di una ditta priva di titolo legale reso pubblico (nota cir-

colare n. 15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009)

In questa fattispecie la dichiarazione di accatastamento deve riportare nel campo “Even-

tuale specificazione del diritto” la dicitura “Ris. 1 ditta priva di titolo legale reso pubblico”.

Dopo la registrazione della dichiarazione l’Ufficio provvede a inserire la “Ris atti passaggi

intermedi non esistenti” e a cancellare nel contempo l’annotazione riportata dal tecnico.

Fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determi-

nati (nota circolare n. 15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009)

Questa fattispecie si può verificare a seguito di demolizione (per eventi sismici o similari)

e ricostruzione di un fabbricato composto di più unità, già iscritte al Catasto con intesta-

zioni diverse. La successiva riedificazione sulla stessa area, con caratteristiche anche non

conformi all’originale, può avvenire senza che preliminarmente siano precisati i corretti

diritti reali di possesso.

La procedura da seguire con il Docfa prevede che le unità immobiliari siano denunciate

singolarmente, ma con la stessa dichiarazione di nuova costruzione e con la stessa inte-

stazione, che deve comprendere tutti i possessori di diritti reali (associando ai soggetti

interessati il codice titolo codificato), come già iscritti precedentemente in Catasto o co-

me risultanti da atto legale reso pubblico. Le quote da indicare devono essere quelle rela-

tive alle carature millesimali, ove presenti, e in mancanza sono dichiarate dalle parti, ov-

vero in misura uguale tra tutti gli aventi diritto.

Nel campo “Eventuale specificazione del diritto” è apposta la dicitura “Quote da definire

con atto legale”. Inoltre, il “Quadro D” del Docfa al punto “ Note relative al documento”

deve riportare un’annotazione analoga alle seguenti: “Fabbricato ricostruito su stessa a-

rea. Quote e diritti indicati in via provvisoria”, ovvero, “Quote individuate dalle parti, pro-

porzionali al diritto vantato sull’ area di sedime di ciascun soggetto”.

Unità costruita da una ditta su terreno di terzi (nota circolare n.15232 del

21.02.2002 e circolare n. 1/2009)

La fattispecie più comune è rappresentata dalla cabina elettrica costruita su un terreno,

di proprietà di altra ditta, sul quale mediante atto è data facoltà di edificare una costru-

zione, un impianto, che di fatto rimane di proprietà del soggetto che l’ha edificato.

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L’intestazione corretta della denuncia di accatastamento prevede che la ditta proprietaria

dell’area sia indicata con il codice del titolo 1T e le quote, espresse in millesimi, siano

specificate, nel campo “Eventuale specificazione del diritto” (non è possibile, infatti, indi-

care le quote di possesso nel campo specifico “Quote”, che è riservato ai diritti gravanti

sul fabbricato) con la dicitura “CONCEDENTE”. La ditta proprietaria del fabbricato va indi-

cata con il codice del titolo 1S e le relative quote immesse nel campo “Quota”. Nel campo

“Eventuale specificazione del diritto” va inserita la dicitura “PER IL FABBRICATO”.

Si precisa che qualora sull’area sia costituito un ordinario diritto di superficie si riportano

nella dichiarazione, in luogo di quelli in precedenza menzionati, il diritto del superficiario

e quello del nudo proprietario secondo la prassi corrente.

Unità immobiliari edificate su terreni per i quali è in corso la procedura di e-

sproprio (nota circolare n.15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009)

Le unità immobiliari devono essere cointestate sia ai proprietari risultanti in Catasto, con

le quote e i titoli di competenza (utilizzando i codici previsti) sia all’Amministrazione e-

spropriante, selezionando il titolo codificato 10 (oneri) e inserendo nel campo “Eventuale

specificazione del diritto” la dicitura “ esproprio in corso di perfezionamento”.

Nelle annotazioni del “quadro D” (note relative al documento e relazioni tecniche) vanno

indicati gli estremi del decreto di occupazione di urgenza, che devono essere riportati in

atti dall’ufficio, utilizzando le procedure disponibili.

Fabbricato costruito su particelle con intestazioni diverse, senza un atto reso

pubblico disciplinante il diritto di superficie (nota circolare n.15232 del

21.02.2002 e circolare n. 1/2009)

In questa fattispecie è necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione,

ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte (grafica) dell’unità immobiliare

associata a ciascuna ditta (principio dell’accessione).

A tal fine è possibile utilizzare l’opzione “ditta x di n, presente nel “ Quadro A” del mod. D

(vale a dire più accatastamenti nello stesso file).

Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare,

utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteg-

giato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria

per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente di-

ritto.

L’Ufficio, immediatamente dopo l’inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede a in-

serire come annotazione relativa all’u.i. la citata dizione “unità o porzione di u.i., unita di

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fatto con quella di foglio …. Part …….sub…. rendita attribuita alla porzione dell’u.i. ai fini

fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.

Si precisa che va redatto un tipo mappale per ogni titolarità.

Nuova denuncia di fabbricato già a partita 1 del Catasto terreni e la mappa risul-

ta conforme allo stato di fatto (presentazione in front office)

Per la denuncia al Catasto fabbricati è sufficiente un estratto di mappa con dichiarazione

di conformità e una consultazione della particella (visura) dalla quale si evince il carico a

partita 1 del Catasto terreni. Nel campo tipo mappale del mod. 1 si indica il numero del

tipo mappale già trattato dal Catasto terreni e la data di approvazione, in mancanza, si

riporta il protocollo di richiesta dell’estratto di mappa allegato e la data di rilascio.

Accatastamento di fabbricato urbano presentato ai sensi dell’art. 1, comma 336

della legge 311/2004

I comuni, costatata la presenza di immobili non dichiarati in Catasto o la sussistenza di

situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni

edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali per le unità immobiliari interessate la presen-

tazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del D.M. 701/1994.

Per dare riscontro alla richiesta del comune, il professionista oltre ad indicare che la pra-

tica Docfa è presentata ai sensi dell’art. 1, comma 336 della legge 311/2004, deve ripor-

tare nel quadro D del modello D1 del Docfa la data ed il numero di protocollo della notifi-

ca ricevuta dal Comune, oppure in presenza di solo avviso bonario riporterà la dizione “

notifica fittizia impostata alla data del 31/12/2100”.

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23 - CONTROLLI IN FRONT–OFFICE

I controlli effettuati dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio in fase di front office,

cartaceo o telematico, consistono (allegato n. 1 della procedura operativa 123 del

04.08.2008) in:

controlli catastali: sulle informazioni presenti nel modello D1, 1N, 2N e allegati,

nonché sulle informazioni presenti in banca dati oggetto di aggiornamento (tab. 12);

controlli planimetrici: sugli elaborati relativi alle schede planimetriche delle unità

immobiliari presenti nel documento, ai poligoni per il calcolo della superficie catastale

e alle schede dell’elaborato planimetrico (tab. 13);

controlli di indirizzi: sugli indirizzi dichiarati dai professionisti nel modello D1 e veri-

fica dell’effettivo utilizzo degli stradari “thesaurus” (tab. 14);

controlli di classamento: a supporto delle attività di classamento; tali controlli non

danno luogo a mancata accettazione, ma permettono al Personale preposto

all’accettazione di segnalare alla procedura informatica che gestisce il work-flow le

unità immobiliari da inserire nel campione da sottoporre a controllo. Per questo moti-

vo non vi è una specifica check-list.

Tabella 12 - Controlli catastali

Tipo di Controllo Descrizione

Documento Docfa

- Intestazioni relative ai soggetti non coerenti con le normative vigenti

- Omessa descrizione del/i subalterno/i (Elenco subalterni)

- Errata indicazione degli estremi del tipo mappale

- Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione

- Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata

- Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione

- Errata redazione dei modelli di preallineamento

- Incongruenza tra n. piani dichiarati nel modello D1 e nel modello 1N

- Mancanza del collegamento dell’unità immobiliare con l’utilità comune censi-

bile

Censuario

- Assenza in banca dati dell’unità immobiliare o sua incoerenza con la docu-

mentazione agli atti

- Subalterno/i soppresso/i inesistenti in banca dati

- Subalterno/i costituito/i già esistente in banca dati

- Informazioni sui soggetti del tipo mappale incompleto o errato per:

- Quote

- Titoli

- Codice Fiscale

- Intestatari – incoerenza tra la ditta dichiarata al Catasto fabbricati e terre-

ni − Assenza di riferimenti al lotto precedente

Documento

Docfa/Censuario

Errata indicazione dell’unità immobiliare cui è asservito il bene comune censibi-

le (per variazioni con diritti comuni riconosciuti a sistema)

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Tabella 13 – Controlli planimetrici

Tipo di Controllo Descrizione

Schede Planime-

triche

- Immagini raster o vettoriali non leggibili

- Errata rappresentazione dell’esposizione grafica

- Sagoma totale delle unità costituite non corrispondente a quella presente in

banca dati nei casi di variazione

- Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale (nei soli casi di

mappale intero)

- Indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informa-

zioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa

- Inesatta indicazione dei subalterni

- Mancata indicazione del simbolo di orientamento

- Errata indicazione dei piani

- Presenza dei nomi dei confinanti

- Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte

- Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda

- Mancata indicazione dell’altezza dei vani

- Mancata indicazione della destinazione dei locali accessori

- Errata indicazione della scala di rappresentazione

- Errata rappresentazione della corte esclusiva − Errata indicazione della tipo-

logia- Errato calcolo grafico delle superfici− Errata indicazione delle altezze

- Perimetro di unità immobiliari, o loro porzioni, non completamente definito

(superfici aperte o tagliate per mancanza di spazio per la rappresentazione)

- Assenza dell’indicazione del toponimo o toponimo diverso da quello dichiara-

to nel modello D1

- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici

Elaborato

Planimetrico

- Immagini raster o vettoriali non leggibili

- Inesatta redazione dell’elaborato planimetrico e/o dell’elenco subalterni

- Errata rappresentazione dell’esposizione grafica

- Sagoma della particella non corrispondente a quella di Catasto terreni pre-

sente in banca dati (in assenza di tipo mappale)

- Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale

- Errata indicazione dei subalterni rispetto a quelli attribuiti nelle singole pla-

nimetrie

- Indicazione nell’elaborato planimetrico di elementi architettonici o informa-

zioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa

- Sagoma della geometria urbana e/o delle pertinenze esterne esclusive non

corrispondenti con quella dichiarata nelle planimetrie delle corrispondenti

unità immobiliari

- Mancata indicazione del simbolo di orientamento

- Errata indicazione dei piani

- Presenza dei nomi dei confinanti

- Assenza della definizione del perimetro dei beni comuni non censibili

- Assenza della definizione del perimetro delle unità immobiliari dichiarate con

le categorie fittizie

- Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte

- Assenza dell’indicazione del toponimo o toponimo diverso da quello dichiara-

to nel modello D1

- Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda

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Tabella 14 - Controllo di indirizzi

Tipo di Con-

trollo

Descrizione

Doc.Fa.

- Indirizzo certificato (da “thesaurus”)

- Indirizzo selezionato da stradario non certificato (vecchi stradari Docfa)

- Indirizzo non certificato (inserito manualmente)

- Indirizzo non certificato corretto in accettazione

I più frequenti errori formali riscontrati in fase di registrazione sono i seguenti.

1. Titolarità diverse nell’ambito dello stesso documento, nel caso di fusioni o

frazionamento e fusione tra unità immobiliari quando le ditte non hanno la stessa ti-

tolarità.

2. Immobile non presente in base informatica, l’immobile non è in banca dati.

3. Immobile presente in Base informativa in carico alla Partita “C”, l’u.i. tratta-

ta è stata precedentemente soppressa.

4. Immobile presente in base informativa ma non recuperabile, l’u.i. che si in-

tende costituire esiste già in banca dati.

5. Presenza di sole u.i.u. ordinarie in costituzione, le unità afferenti devono esse-

re trattate con nuovo accatastamento e non con variazione in costituzione.

6. Titolarità non presente in base informativa, qualora si trattano beni comuni

censibili e non censibili e non si indica la titolarità di B.C.C. e B.C.N.C.

7. Subalterno maggiore dell’ultimo prenotato, il subalterno in costituzione non è

stato prenotato.

8. Immobile presente in base informativa senza la soppressa sul documento, il

subalterno in costituzione esiste già in banca dati.

9. Mappale intero presente in base informativa, caso di costituzione di nuove uni-

tà afferenti e in banca dati è presente il mappale intero, si deve procedere alla su-

balternazione dello stesso mediante “variazione per modifica identificativo”.

10. Titolarità già presente in base informativa per l’immobile indicato, la voltura

per la quale s’intende eseguire il preallineamento è già stata trattata e la ditta risul-

ta aggiornata.

11. Particella di riferimento in partita speciale, nelle denunce di nuova costruzione

nel campo “ditta da intestare” già in atti a C.T. la particella alla quale si fa riferimen-

to è in carico a una partita speciale.

12. Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documen-

to, caso di uu.ii. composite (mappali o subalterni graffati) l’unità trattata nel mod.

D1 differisce da quella presente in banca dati.

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13. Il documento in oggetto non è collegato con i successivi della pratica, l’u.i.

presente nel quadro “U” della voltura è diversa da quella nel quadro “U” della varia-

zione attuale.

14. Incongruenza tra il quadro “U” e la categoria della relativa unità, la catego-

ria dell’u.i., indicata nel quadro “U” del mod. D1 differisce da quella nel mod. 1N Se-

conda parte.

15. Identificativo appartenente a u.i.u. diversa da quella indicata sul documen-

to, gli identificativi trattati nel quadro “U” del mod. D1 sono unità distinte e non

graffate.

16. Assenza di intestati sul documento, quando nelle denunce di nuova costruzione

nel campo “ditta da intestare” “già in atti” e nelle variazioni per il preallineamento

delle volture nel campo “soggetti da intestare” la ditta dell’u.i. alla quale si fa riferi-

mento non è completa (risulta mancante di uno dei seguenti elementi; dati anagra-

fici, codice fiscale, titolo, quote di proprietà e relativa quadratura).

17. Errore sul B.C.N.C., quando il B.C.N.C. che s’intende costituire esiste già in base

informativa.

18. Presenza di planimetrie in una variazione per modifica di identificativo,

quando nella variazione per “modifica di identificativo” è stata associata la planime-

tria dell’ u.i. (la variazione non prevede l’associazione della planimetria).

19. Unità afferente priva di u.i.u. soppressa – usare unità afferente da accata-

stamento, tipologia di accatastamento che prevede la soppressione di almeno una

u.i.

20. Utilità comune non presente in base informativa, nel quadro U del mod. D1 è

stato associato un bene comune censibile non presente in banca dati.

21. Codice stradario non trovato, nonostante il toponimo sia codificato non è ricono-

sciuto dal sistema.

22. Errori nella acquisizione degli elaborati grafici.

Per gli errori formali riscontrati in fase di controllo del documento aperto, è opportuno

fare riferimento all’Help in linea contenuto nella procedura stessa.

Monitoraggio documenti docfa rifiutati

Presso l’Ufficio di Siracusa, dall’ 01.01.2010 al 31.12.2010, sono stati presentati com-

plessivamente n. 9.631 Docfa, di cui respinti n. 883 pratiche: in front office n. 445 per

via telematica n. 438. In particolare :

a seguito di controlli catastali: n. 287

per documenti non registrabili: n. 505

a seguito di controlli planimetrie: n. 81

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a seguito di controllo formale: n. 4

a seguito di controlli elaborato planimetrico: n. 9

24 - COMPILAZIONE DOCFA

Il programma Doc.Fa. si utilizza per accatastare un immobile mai censito e/o per denun-

ciare la variazione nello stato di un immobile già censito, compilando gli appositi quadri e

acquisendo le planimetrie delle unità immobiliari interessate, in tal modo si produce il do-

cumento completo per la presentazione cartacea, ed il file per l’aggiornamento della ban-

ca dati.

1°) - L’accatastamento comprende 2 sezioni:

1- denuncia di nuova costruzione ove rientrano gli immobili da censire per la pri-

ma volta;

2- unità afferenti ove rientrano le porzioni di costruzione realizzate in amplia-

mento o su corte di edifici già censiti o per sopraelevazione, quando il lastrico

solare non è censito, ecc.

2°) - La denuncia di variazione comprende 2 sezioni.

1- Variazione, a sua volta divisa in 7 causali diverse:

planimetrica (divisione, frazionamento, fusione, ampliamento, demolizione

totale, demolizione parziale, diversa distribuzione di spazi interni, ristruttu-

razione, frazionamento e fusione),

toponomastica,

ultimazione di fabbricato urbano,

cambio di destinazione,

presentazione di planimetria mancante,

modifica di identificativo, si utilizza per variare il numero di particella o su-

balterno, per bonifica delle mappe catastali,

altre, causale da utilizzare per le variazioni non contemplate da tutte le altre

causali;

2- Unità afferenti, le uu.ii.uu. edificate per sopraelevazione sul lastrico solare è già

censito, su area urbana, ecc.

A1) Tipologia documento

Si seleziona in funzione della denuncia da effettuare:

NUOVA COSTRUZIONE

Dichiarazione ordinaria,

Dichiarazione resa ai sensi dell’art 1 comma 336 legge 311/2004,

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Fabbricato ex rurale art. 2 comma 36 o 37 D.L. 262/2006,

Fabbricato mai dichiarato art 2 comma 36 D.L. 262/2006.

Si evidenzia che l’opzione “fabbricato ex rurale – art. 2 comma 36 o 37 D.L. n.

262/2006” deve essere selezionata esclusivamente per le uu.ii.uu. che sono censite

al Catasto fabbricati perché comprese nelle liste pubblicate presso i Comuni (se i

requisiti sono persi per le consuete variazioni oggettive e soggettive la dichiarazione

è ordinaria).

DENUNCIA DI VARIAZIONE

Dichiarazione ordinaria,

Dichiarazione resa ai sensi dell’art 1 comma 336 legge 311/2004,

Dichiarazione resa ai sensi dell’art 1 comma 340 legge 311/2004,

Stralcio da categoria E art. 2 comma 40 D.L. 262/2006.

A2) Causali

Si deve indicare il motivo per cui è presentato il Docfa, utilizzando le causali codifi-

cate. La causale deve essere valida per tutte le uu.ii.uu.; è possibile presentare in

un unico libretto le unità immobiliari aventi analoga causale e ricadenti nell’ambito

della medesima particella e della medesima ditta.

La circolare n. 1 del 3 gennaio 2006, consente l’utilizzo della causale “altre ” unita-

mente alla declaratoria “fusione con cambio di destinazione” ovvero “ frazionamento

con cambio di destinazione “.

La circolare n. 4 del 29 ottobre 2009, consente di utilizzare la causale “altre”, uni-

tamente alla declaratoria “demolizione parziale con cambio di destinazione”, “am-

pliamento con cambio di destinazione”, ovvero “frazionamento e fusione con cambio

di destinazione”.

A3) Data di utilizzo

È obbligatorio indicare la data in cui le unità sono divenute abitabili o servibili all’uso

cui sono destinate.

Per gli ex fabbricati rurali o ex subalterni rurali, va indicata nel campo specifico la

data in cui sono stati persi i requisiti di ruralità da parte del soggetto proprietario.

Si fa osservare che coloro che ereditano un edificio che perde i requisiti di ruralità

per causa successione devono procedere alla dichiarazione al C.E.U.

La perdita dei requisiti di ruralità coincide con l’accettazione espressa dell’eredità di

cui all’ art. 475 del c.c., ovvero con la presentazione della dichiarazione di succes-

sione all’ Agenzia delle Entrate, pertanto l’ obbligo dell’accatastamento sorge in ca-

po ai possessori a partire da tale data.

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A4) Dati del tipo mappale

Il Tipo mappale deve essere obbligatoriamente presentato prima della denuncia del

bene al Catasto urbano (art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679) quando si ha:

modifica allo stato dei luoghi che determinano variazione della mappa del Catasto

terreni;

passaggio di fabbricato rurale (o porzione) al Catasto urbano;

particella iscritta alla “partita 1-Ente Urbano” sin dall’impianto meccanografico, in

quanto per tale particella non risulta mai essere stata dichiarata alcuna ditta in

Catasto e, pertanto, necessita conferma della mappa e dell’intestazione da iscri-

vere agli atti.

Per la denuncia di posti auto scoperti non è necessaria la presentazione del tipo

mappale se la particella sulla quale insistono è un ente urbano. Nel caso in cui insi-

stono su una particella libera e in carico al Catasto terreni, andrà redatto il tipo

mappale dell’intera particella per il passaggio a partita 1.

Per la denuncia di posti auto coperti è necessaria la presentazione del tipo mappale

per la struttura che li copre, sia essa ancorata al terreno, sia a sbalzo. Qualora i po-

sti auto siano ancorati ai piani interrati di un edificio o sotto piloty, la presentazione

del tipo mappale non è necessaria.

I dati del tipo mappale (protocollo di approvazione e data) devono essere inseriti

nell’apposito campo.

A5) Identificativi catastali

L’identificativo catastale di un fabbricato deve essere unico negli atti del Catasto

terreni e del Catasto urbano, salvo casi di disallineamento derivato da situazioni

pregresse.

Assegnazione dei subalterni per la presentazione di:

Denuncia di nuova costruzione, si inizia dal numero 1, con assegnazione dei

subalterni partendo possibilmente dal piano di ingresso a salire. Nel caso di pas-

saggio di u.i.u. dal Catasto terreni è possibile mantenere lo stesso subalterno se

disponibile al Catasto urbano.

Denuncia di variazione, si conserva il subalterno presente in atti, salvo i casi

elencati a seguito, in cui occorre sopprimerlo e assegnare un nuovo numero in

costituzione (vedi anche circolare n. 83/E/T del 09.04.1999):

frazionamento o fusione (anche per i B.C.N.C. in caso di frazionamento);

modifica del perimetro dell’ unità immobiliare; rientrano in questa fattispe-

cie anche le seguenti variazioni: variazione della cantina, della soffitta, so-

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praelevazione, trasformazione di balcone in veranda, realizzazione di soppal-

co, ecc.;

cambio di destinazione d’uso avente rilevanza catastale (ad eccezione

delle unità contraddistinte da mappale intero).

I casi in cui è consentito utilizzare il medesimo subalterno sono: gli interventi di

manutenzione straordinaria, restauro conservativo, integrazioni impiantistiche di

notevole rilevanza, che incidono nella determinazione della r.c. secondo le regole

dell’estimo catastale.

Nelle variazioni per “ultimazione di fabbricato urbano” le unità immobiliari manten-

gono il subalterno originale; la variazione è soggetta al pagamento dei tributi.

Il numero da assegnare in caso di variazione deve partire dal primo disponibile.

Se vi è disallineamento fra il numero di particella che individua il fabbricato

all’urbano rispetto a quello della mappa dei terreni è opportuno in caso di variazione

di intero fabbricato, assegnare l’identificativo della particella presente nella mappa

del Catasto terreni. Nel caso di variazione parziale di fabbricato, richiedere il pre-

ventivo allineamento degli identificativi all’Ufficio.

A6) Toponomastica

La toponomastica di una u.i.u. (via e numero civico) deve essere unica nella banca

dati catastale e comunale, l’allineamento viene ottenuto con l’utilizzazione dei topo-

nimi codificati.

Si devono utilizzare i nomi delle strade codificate (Thesaurus) presenti negli ar-

chivi del programma (il file sr-tar.dat, che contiene lo stradario, è aggiornato con

frequenza mensile ed è possibile scaricarlo dal sito dell’Agenzia del Territorio). In

mancanza di codifica, riportare il nome della strada per esteso ma completo di tutte

le indicazioni ovvero toponimo (via, piazza, ronco, ecc.), nome e cognome completo

senza punteggiature, in modo da permettere una corretta codifica da parte dell’ Uf-

ficio.

Nel caso si ricarichi un file fatto con una precedente versione, si devono inserire

nuovamente, per prima cosa, tutti gli indirizzi nel quadro U, successivamente rein-

serire le planimetrie e l’ eventuale elaborato planimetrico, infine modificare l’ even-

tuale elenco subalterni.

A7) Relazione tecnica

Il campo della relazione tecnica è un campo libero, da utilizzare per meglio specifi-

care le particolarità delle unità immobiliari trattate, integrare le causali codificate,

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relazionare sullo stato dei lavori per categorie F3, relazionare sullo stato delle cat.

F/2, ecc.

A8) Intestazioni

L’intestazione per la nuova costruzione deve essere corrispondente all’ultima intesta-

zione del bene al Catasto terreni.

Nel caso di denuncia di variazione, che tratta uu.ii.uu. fuse tra di loro della stessa

proprietà ma diversamente iscritte in banca dati, è necessaria la preventiva presen-

tazione di un’ istanza di preallineamento.

Se la pratica Docfa di nuova costruzione è stata acquisita agli atti con una intestazio-

ne errata o non corrispondente al tipo mappale, è necessario produrre una voltura

cartacea a rettifica, con causale “ errata intestazione D.M. 701/94”.

A9) Proposta di classamento

Se il tecnico incaricato propone un classamento diverso sia da quello ottenuto in au-

tomatico dalla procedura sia da quello inserito in atti, è opportuno che riporti nel

campo specifico le osservazioni relative al classamento proposto e, anche se non è

obbligatorio, è opportuno allegare alla pratica anche un rilievo fotografico.

Nel caso di variazioni, considerato che si eseguono per incrementare il valore

dell’immobile, si deve proporre una rendita catastale maggiore o uguale di quella già

consolidata e già accettata dal proprietario. Tranne nei casi di demolizione totale e/o

parziale, nei casi in cui la zona dove è ubicato l’immobile si è trasformata nel tempo

da pregiata a degradata, ecc.

Con la circolare n. 4 del 2009, in via sperimentale, per le categorie D e E è data la

possibilità di indicare nel quadro H2 la rendita catastale, in alternativa al valore. La

rendita così determinata è riportata in automatico nel quadro H3. Con tale nuova

funzionalità è resa disponibile, anche per il professionista, la facoltà - prevista dalla

prassi catastale ai fini dell’attribuzione della rendita - di utilizzare il procedimento di

stima diretto, attraverso la comparazione dell’immobile oggetto di accertamento con

altri similari di cui è nota la redditività.

B) CAUSALI

La causale indica la motivazione per le quali è presentato l’atto di aggiornamento.

Nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni la causale è intrinseca nella tipologia del documento specifico

(nuova costruzione) tranne che per le unità afferenti per le quali la causale viene scel-

ta fra quelle impostate dal programma.

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Variazioni

Per verificare il corretto utilizzo delle causali (anche di quelle codificate) è necessario

effettuare una consultazione planimetrica delle unità in variazione e/o soppressione.

Per le “variazione planimetriche” le causali codificate nel programma Docfa sono le

seguenti.

B1) Divisione

Da utilizzare esclusivamente quando si fraziona una unità immobiliare da cui deriva-

no 2 o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’ unità

immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità derivate debbano formare

oggetto di trasferimenti di diritti reali.

B2) Frazionamento per trasferimento di diritti

Le norme catastali stabiliscono sia l’autonomia funzionale e reddituale dell’u.i.u. e sia

l’ appartenenza della u.i.u. allo stesso proprietario. Nella fattispecie queste condizioni

non sono contemporaneamente soddisfatte e quindi è interpretato in maniera esten-

siva il concetto di u.i.u. operando nel modo seguente.

Quando da una u.i.u. ne derivino due o più porzioni e non è possibile materialmente

effettuare la divisione attraverso la realizzazione di opere murarie, a ciascuna di esse

deve essere attribuita una propria redditività considerando le caratteristiche proprie

dell’ unità nel suo complesso, mentre la rendita di competenza è associata a ciascu-

na di dette porzioni, in virtù della relativa consistenza, al fine di porre il contribuente

nella condizione di espletare i propri doveri fiscali.

Permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscri-

zione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l’ insieme delle porzioni costi-

tuenti l’ u.i.u. A trasferimento avvenuto e a lavori edilizi ultimati, si deve provvedere

al perfezionamento dell’accatastamento per l’ esatto accertamento catastale delle

uu.ii.uu. definitivamente costituite.

Nel quadro D “ Note relative al documento” va apposta la dizione “Porzioni di unità

immobiliari unite di fatto, appartenenti alla medesima ditta; rendite attribuite alle

porzioni dell’ u.i.u. ai soli fini fiscali“.

Nelle planimetrie di ciascuna porzione si deve rappresentare l’intera unità, utilizzan-

do il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato

per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per

meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente di-

ritto. L’Ufficio, immediatamente dopo l’ inserimento agli atti delle dichiarazioni, inse-

risce l’ annotazione “ Unità o porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella di

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foglio part. Sub… appartenenti alla medesima ditta; rendita attribuita ai soli fini fisca-

li” per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.

B3) Fusione

Da utilizzare se due o più unità sono fuse in una sola unità. La fusione di u.i.u. con

bene comune non censibile e/o bene comune censibile (partite A e 0) è possibile in

ogni caso; si procede come per una normale fusione, riportando nel quadro “U” , una

dizione del tipo: fusione di unità ordinaria con B.C.N.C. e B.C.C. variazione giustifica-

ta da rogito notarile rep… del… notaio… reg. a … i….

B4) Ampliamento

Se vi è un aumento della consistenza catastale dell’unità, può essere usata contem-

poraneamente ad altre causali.

Nel caso di trasformazione del balcone in veranda, nel file Docfa Quadro D va specifi-

cato che l’ampliamento consiste nella trasformazione di balcone in veranda. È ne-

cessaria l’attribuzione di nuovo subalterno all’unità derivata, in quanto la variazione

comporta la modifica del perimetro dell’unità originale.

Per le soffitte accessibili solo tramite botola per le quali non era necessario

l’accatastamento, nel caso in cui è stata realizzata successivamente la scala di ac-

cesso, può essere presentata la denuncia di variazione per ampliamento intestata

alla ditta attuale.

B5) Demolizione totale

Da utilizzare esclusivamente nei casi in cui si interviene per demolire totalmente la

consistenza dell’unità e farne derivare un’ area urbana o un lastrico solare.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

le unità derivate vanno censite rispettivamente in cat. F/1 o in cat. F/5;

nel caso di realizzazione di area urbana, occorre presentare Tipo mappale per la

modifica della mappa dei terreni.

B6) Demolizione parziale di fabbricato o di singole unità

Da utilizzare se viene demolita parte della consistenza dell’unità originaria. La causa-

le ha le seguenti caratteristiche:

sono ammesse sia in costituzione che in soppressione, tutte le tipologie di

uu.ii.uu.;

può essere utilizzata contemporaneamente ad altre causali;

è necessario presentare Tipo mappale se avviene modifica della mappa dei terreni.

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B7) Diversa distribuzione degli spazi interni

La diversa distribuzione degli spazi interni è utilizzata in caso di spostamenti di tra-

mezzi divisori e/o porte di collegamento.

Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o contemporaneamente ad

altre causali.

B8) Ristrutturazione

La ristrutturazione è utilizzata in caso di miglioramento qualitativo apportato all’ uni-

tà immobiliare. Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o contem-

poraneamente ad altre causali.

B9) Frazionamento e fusione

Si utilizza nei casi in cui sono soppresse minimo 2 unità e costituite almeno 2, indi-

pendentemente da categorie e partite di appartenenza.

In tutti gli altri casi si tratta di divisioni, fusioni, ecc.

Sono trattate con questa causale:

le variazioni per accorpamento e scorporo stessa ditta, scambio di cantine, di sof-

fitte, ecc.;

la ristrutturazione totale di un fabbricato, appartenente alla stessa ditta, che viene

completamente variato, tutte le unità che lo compongono variano tra loro per ac-

corpori e scorpori costituendo nuove unità immobiliari con caratteristiche diverse

da quelle originali, quindi si procede con la soppressione di tutti i vecchi subalterni

e la costituzione dei nuovi. Nel file Docfa Quadro D ” note relative al documento”

andrà specificato “trattasi di ristrutturazione totale”.

Se si costituiscono B.C.C. o B.C.N.C. è necessario l’elaborato planimetrico con il rela-

tivo elenco subalterni.

B10) Variazione della toponomastica

È utilizzata per variare i dati di ubicazione delle u.i.u. presenti nella banca dati cen-

suaria. La variazione toponomastica:

può essere utilizzata per una o più unità immobiliari;

non richiede la compilazione dei dati di classa mento;

è possibile associare l’immagine planimetrica, identica alla precedente nel disegno,

al solo fine di modificare l’indicazione della toponomastica riportata nella planime-

tria;

può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali.

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Nel caso di documento con la sola causale di variazione della toponomastica non so-

no richiesti tributi per la presentazione.

B11) Ultimazione di fabbricato urbano

Con questa variazione si assegna una rendita catastale alle categorie fittizie F/3 e

F/4. Le unità immobiliari mantengono il subalterno originale.

Può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali, ad esempio nel caso in cui

contemporaneamente all’ultimazione dei lavori interni alle unità, le stesse siano state

suddivise o accorpate ad altre.

Deve essere prodotto nuovo Elaborato planimetrico al fine di aggiornare nell’Elenco

subalterni la destinazione delle unità.

B12) Variazione della destinazione

Può essere utilizzata esclusivamente quando l’unità è interamente trasformata nella

sua destinazione, senza fondersi o dividersi con altre unità. Se l’u.i.u., oltre alla va-

riazione di destinazione, è oggetto di divisione, fusione ecc. la variazione di destina-

zione può essere usata la codifica “altre”.

Per le variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazio-

ne di destinazione d’uso, quali “diversa distribuzione spazi interni” e “ristrutturazio-

ne”, è sufficiente l’indicazione della sola causale variazione “di destinazione da …

a…”, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento

di destinazione d’uso (circolare n.4/2009).

Qualora s’intenda trasformare solo parzialmente la destinazione di locali accessori già

pertinenze dell’unità in vani abitativi, o viceversa, in accessori dell’unità principale, la

causale da indicare nel punto 5) Altre è la seguente: “trasformazione di locali acces-

sori in vani abitabili” (o viceversa).

Deve essere compilato un singolo file per ogni unità immobiliare.

Il subalterno originario deve essere soppresso e ricostituito nuovo subalterno (circo-

lare 9 del 2001).

B13) Altre

Si utilizza se la variazione non ricade tra quelle previste dalle causali codificate dal

programma Docfa. Non si devono utilizzare:

causali codificate;

frasi abbreviate, incomprensibili o non facilmente interpretabili.

É consigliabile utilizzare le indicazioni di:

fraz. con cambio di destinazione (circolare n. 1 del 2006),

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fusione con cambio di destinazione (circolare 1 del 2006),

demolizione parziale con cambio di destinazione (circolare n. 4/2009),

ampliamento con cambio di destinazione (circolare n. 4/2009),

frazionamento e fusione con cambio di destinazione (circolare n. 4/2009),

dichiarazione di porzione di u.i.u. - nota 15232 del 21/02/2002 esatta rappresen-

tazione grafica,

costituzione B.C.N.C.,

scorporo B.C.N.C. (in caso di assegnazione in proprietà esclusiva di porzioni

precedentemente censite quali B.C.N.C.),

costituzione unità collabente,

costituzione area urbana,

variazione impiantistica,

modifica utilità comuni o rettifica elaborato planimetrico,

recupero situazione pregressa: per censire quelle porzioni sfuggite

all’accatastamento (soffitte, cantine, annessi ecc).

Nel caso in cui l’u.i. avesse consistenza errata, o dati metrici non esatti, per errore

imputabile al tecnico denunciante, per la rettifica si può procedere mediante presen-

tazione di nuova denuncia di variazione, con allegata planimetria, ricalcolando

l’esatta consistenza o i reali dati metrici. La causale da indicare nel mod. D1 “Quadro

B punto 5) Altre è la seguente “variazione per esatto computo consistenza”. L’u.i.u.

mantiene il subalterno originale e la variazione è soggetta al pagamento dei tributi

catastali.

Qualora l’errore è imputabile all’Ufficio, si può procedere mediante presentazione di

istanza di autotutela ai sensi del D.M. 37 del 11.02.1997.

B14) Presentazione di planimetria mancante

Si utilizza nei casi di:

planimetria mai presentata, i mod. 1N, 2N e i dati di classamento non devono es-

sere compilati, non vanno calcolate le superfici catastali ed è possibile il prealline-

amento di eventuali volture per l’ aggiornamento della ditta; l’u.i.u. mantiene il

sub. originale; la presentazione del documento è soggetto a tributi;

smarrimento della planimetria da parte dell’Ufficio in questo caso occorre allegare

attestazione di smarrimento rilasciata dall’Ufficio; la presentazione del documento

è esente da tributi.

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B15) Modifica di identificativo

È utilizzata nei casi di collegamento dell’identificativo del Catasto urbano con la map-

pa di Catasto terreni o nei casi di mappale intero per poter procedere alla presenta-

zione di una unità afferente a un fabbricato già accatastato.

È redatto un file per ogni singola unità interessata dall’operazione.

Non sono consentite soppressioni e costituzioni multiple. La variazione è in tal caso

esente dai tributi.

La variazione non prevede l’associazione di nuove planimetrie, in quanto sono utiliz-

zate quelle presenti nel Data Base, in caso contrario se associate, la procedura Docfa

non consente di superare i controlli formali sul documento.

La variazione per modifica dell’identificativo nel caso di denuncia di unità afferente,

deve essere presentata prima della denuncia del Nuovo Accatastamento.

C) PLANIMETRIE

Le planimetrie devono essere complete e conformi a quanto stabilito dalla normativa

catastale e dalla circolare n. 4 del 2009. In particolare sono evidenziati i seguenti

punti.

C1) Planimetrie

Ciascuna planimetria deve essere disegnata nella scala di 1:200; per unità immobi-

liari di dimensioni contenute è consentita la scala 1:100 oppure 1:50. Per le unità

immobiliari di grandi dimensioni è consentito l’uso nella rappresentazione grafica

della scala 1:500.

La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve

contenere:

la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica

all’interno di una singola scheda;

l’indicazione dell’altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il pi-

ano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza

variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massi-

ma; nel caso di altezza minima inferiore a m 1,50, deve essere rappresentata, a li-

nea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a mar-

gine della stessa, deve essere riportata l’indicazione h = m 1,50. I valori

dell’altezza sono espressi in metri, è possibile l’arrotondamento ai cinque centime-

tri, misurati da pavimento a soffitto;

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il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato ester-

namente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra

del foglio;

la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di

uno; la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i

piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che

contiene il resto dell’unità immobiliare; non deve mancare la rappresentazione del-

la pertinenza scoperta esclusiva, se presente;

la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizio-

ne del vano scala comune, del pianerottolo e dell’ eventuale disimpegno di accesso

all’unità immobiliare e, in mancanza dell’ elaborato planimetrico, anche del peri-

metro del fabbricato;

all’interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola

“cucina” o il simbolo “K” e in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diret-

to o indiretto) la denominazione che ne spiega l’uso: “ingresso”, “corridoio”, “ba-

gno”, “w.c.”, “w.c.-doccia”, “ripostiglio”, “veranda”, “vano buio”, “soffitta”, “canti-

na”, “legnaia”, “retro”, ecc.; tali indicazioni non vincolano il calcolo della consisten-

za e della connessa rendita catastale;

la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di

confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale

che la rappresentazione alla scala ordinaria dell’unità immobiliare (1:200) ecceda il

formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata,

nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale

vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;

l’indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali, anche

se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue an-

che allo scopo di un corretto calcolo della superficie.

La planimetria non deve contenere:

le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l’indicazione dei nominativi

dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la

dicitura “altra u.i.u.”;

Le campiture o i riempimenti che pongono in evidenza muri portanti e pilastri o al-

tri manufatti edilizi.

In presenza dell’elaborato planimetrico, redatto secondo la circolare n. 4/2009 con

l’individuazione del perimetro delle unità immobiliari, nella planimetria della singola

unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle parti-

celle confinanti.

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C2) Poligoni

Occorre fare particolare attenzione nell’assegnazione della corretta tipologia dei poli-

goni, per la determinazione della superficie delle u.i.u. in base al D.P.R. 138/98. Si

evidenziano alcuni casi particolari.

Cat. C/1 (negozi e botteghe) è possibile differenziare i poligoni. È prevista la su-

perficie principale (polig. A1), il retro-negozio e locali accessori diretti (polig. A2).

Cat. C/6 (autorimesse, ecc) è possibile differenziare i poligoni (è prevista la super-

ficie principale (polig. A1), e il retro-garage (polig. A2).

Per le categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e me-

stieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) è prevista solo la tipologia di

superficie principale (tipologia poligono “A”) per i vani principali e gli accessori di-

retti, mentre gli accessori indiretti andranno nelle più appropriate tipologie di poli-

gono “B” (se collegate alle superfici principali) o poligono “C” (se non collegate agli

ambienti principali).

Per tutte le categorie, nei casi di parti di u.i.u. aventi h<m 1,50, la tipologia del

poligono deve essere la stessa dell’altra porzione avente h>m 1,50. In tal caso de-

ve essere indicato h<m 1,50, nel campo altezza della funzione poligoni.

Si riporta la completa descrizione della Tipologia degli ambienti:

Poligono A = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica

categoria (camere, cucina, stanze, ecc.) e dei vani (o locali), accessori a servizio

diretto di quelli principali quali: bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, in-

gressi, corridoi e simili. Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale

(per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) sono indicati

con polig. “A1”, mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per

cat. C/1), bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con polig. “A2”;

Poligono B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani

principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comu-

nicanti con i vani principali;

Poligono C = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani

principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non

comunicanti con i vani principali;

Poligono D = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tet-

toie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare

(sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora comunicanti con i vani

principali;

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Poligono E = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tet-

toie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare

(sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora non comunicanti con i

vani principali;

Poligono F = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza

e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare;

Poligono G = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non ri-

levanti ai fini del calcolo della superficie catastale.

Si precisa che i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sot-

totetti, ecc.) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine

del calcolo delle superfici.

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza

utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni

relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro “al-

tezza <1,50 m”.

D) ELABORATO PLANIMETRICO ED ELENCO SUBALTERNI

La redazione dell’Elaborato planimetrico e relativo Elenco subalterni deve essere con-

forme a quanto stabilito dalla normativa catastale (circolari 2/1984; 15/1985;

9/2001 e circolare n. 4/2009).

In particolare sono messi in evidenza i seguenti punti.

D1) Elaborato planimetrico

L’elaborato planimetrico, la cui presentazione è necessaria nel caso che la dichiara-

zione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppu-

re anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve con-

tenere a pena di rifiuto le seguenti indicazioni:

per ogni piano le parti coperte e quelle scoperte;

il perimetro dell’edificato;

l’indicazione degli accessi e il perimetro delle singole unità;

per ogni porzione di fabbricato il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di

piano;

la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine

che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta comprese quelle

raggruppabili nelle categorie fittizie F/1,F/2, F/3, F/4 ed F/5;

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il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, o il numero di mappa per le

aree urbane in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identi-

ficate;

l’ indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade

e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto;

per le pertinenze esclusive dell’u.i.u., si può attribuire un nuovo subalterno oppure

assegnare il medesimo subalterno dell’unità cui fa riferimento; in questo caso

nell’elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni

(ad es. abitazione con corte esclusiva);

il simbolo dell’orientamento della rappresentazione grafica (Nord) deve essere di-

segnato all’interno del riquadro in basso a destra;

Le corti comuni e i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le

centrali termiche ecc. vanno rappresentati interamente evitando interruzioni della

linea;

è opportuno, quando si aggiorna un Elaborato planimetrico, integrare i vari Elabo-

rati parziali riproponendo quello già agli atti oltre quello oggetto di variazione con-

testuale.

D2) Elenco subalterni

L’elenco subalterni deve essere completo di tutti i subalterni presenti nel fabbricato

possibilmente eliminando i sub soppressi e non inserire assolutamente i subalterni

presenti già a Partita C (u.i.u. soppresse).

Nell’elenco subalterni i B.C.N.C. devono essere descritti chiaramente quanto alla

destinazione e bisogna indicare le uu.ii.uu. cui sono in comune.

In base alla circolare n. 15 del 29.07.1985, la regola da osservare nell’attribuzione

dei subalterni è di utilizzare sequenzialmente i numeri per indicare sia la parte edi-

ficata che le aree scoperte, e nel caso di più fabbricati, di essere consecutiva per

ciascun corpo di fabbricato, facendo precedere o seguire quella delle aree scoperte.

Nel caso di fabbricati che si sviluppano su più piani la subalternazione deve avere

inizio dal piano terreno, salire in senso orario fino ad arrivare all’ ultimo piano del

fabbricato per poi continuare ai piani interrati, S1, S2, ecc., seguendo il medesimo

ordine.

Per le porzioni di pertinenza esclusive può essere utilizzato lo stesso identificativo

dell’appartamento.

Per le parti comuni non censibili (circolare n. 2/1984 e circolare n. 4/2009) godute

da uno stesso insieme di unità immobiliari (scale, androne, viale di accesso,ecc.) è

opportuno utilizzare un solo subalterno.

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Nel caso di denuncia di nuovo accatastamento, ai Beni Comuni non Censibili devo-

no essere attribuiti preferibilmente i primi subalterni dell’ elenco.

D3) Obbligo di presentazione

L’Elaborato planimetrico deve essere redatto nei casi di:

Dichiarazione che interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non

censibili

costituzione di u.i.u. ascrivibili alle categorie speciali F (a eccezione della cat. F/1

aree urbane, qualora trovi corrispondenza con l’estratto di mappa agli atti ed in tal

caso è facoltà del professionista rappresentarle sull’ Elaborato planimetrico);

Costituzione di beni comuni;

Costituzione di nuovi subalterni nel caso di Elaborato planimetrico già presente agli

atti;

L’Elaborato planimetrico non deve essere compilato nel caso di variazioni che non

prevedono l’assegnazione di nuovo subalterno.

Elaborato planimetrico non presente agli atti

Nel caso in cui sia obbligatorio la redazione – a seguito di denuncia di variazione -

può essere redatto in modo parziale riportandovi il piano interessato.

Nei fabbricati di grosse dimensioni con più vani scala:

la parte grafica è sufficiente disegnarla limitandosi alla rappresentazione del pia-

no con il solo vano scala interessato, riportando il perimetro del fabbricato;

l’elenco subalterni deve essere compilato in modo completo con tutti i subalterni

presenti nell’elenco fabbricato.

Questo modo di operare permette di completare e aggiornare nel tempo, con la pre-

sentazione di nuovi subalterni, la parte grafica dell’elaborato planimetrico.

È possibile ottenere presso gli sportelli di visura l’elenco subalterni (anche in formato

.DAT da importare nel documento Docfa) e l’elaborato planimetrico.

D4) Casi particolari di obbligo di presentazione

Elaborato Planimetrico parziale presente agli atti.

La variazione deve essere redatta sulla base dell’elaborato più recente o più fedele

alla corrispondenza grafica e di subalternazione presente in atti.

È opportuno aggiornare le pagine dell’elaborato grafico integrandole con i nuovi

piani, avendo cura di far acquisire dove possibile le pagine precedenti oltre a quelle

variate o aggiunte. Per l’elenco subalterni occorre variare l’ultima situazione presen-

tata in Ufficio.

Elaborato Planimetrico “errato” presente agli atti

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Caso di Elaborato non valido per errore imputabile al precedente professionista o

per non più corrispondenza tra i subalterni indicati e quelli inseriti in atti (per es.

esempio sub. letterali o altre situazione di difficile interpretazione).

È opportuno predisporre nuovo completo Elaborato planimetrico, mantenendo co-

munque la continuità, con l’utilizzazione dell’impostazione del precedente.

Elaborato Planimetrico con subalterni letterali

Nel caso di Elaborato presente in atti con “subalterni letterali” non ancora definiti in

banca dati: se possibile far attribuire dall’Ufficio identificativi definitivi, altrimenti in-

dicare sia in elenco che in elaborato grafico i subalterni letterali rilevati dal prece-

dente elaborato planimetrico

E1) CATEGORIE FITTIZIE

La presentazione delle planimetrie non è prevista per le categorie F mentre è obbli-

gatoria la presentazione dell’elaborato planimetrico indipendentemente dal numero

delle unità.

Queste unità sono soggette al pagamento dei tributi (circolare n. 1/2005).

F1 area urbana

È obbligatorio indicare la superficie dell’area nel relativo campo “Sup. cat.” del Do-

cfa, nel caso di particella intera è corrispondente alla superficie agli atti del Catasto

terreni.

Modalità di dichiarazione delle aree urbane, in base alla circolare n.4/2009.

Si individuano 2 casi:

1 se l’area urbana scaturisce da un tipo di frazionamento, non deve essere presen-

tata la planimetria catastale perché l'area stessa è già definita da una nuova par-

ticella;

2 se l’area urbana nasce come subalterno di una particella urbana, l'area deve es-

sere rappresentata unicamente nell’ elaborato planimetrico.

Per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane bisogna costituire

nel tipo mappale specifici lotti autonomi. Analogamente, per frazionare aree facenti

parte di un lotto edificato già censito. Se, alla porzione immobiliare derivata, si vuo-

le attribuire la categoria F/1 (area urbana), si deve predisporre un tipo di fraziona-

mento che oltre ad individuare l’area urbana ridefinisca il lotto originario, cui devo-

no seguire le correlate variazioni al Catasto urbano.

Invece, con l’elaborato planimetrico si possono frazionare aree facenti parte di un

lotto edificato e censito, senza interventi nella mappa di Catasto terreni se le aree

staccate restano correlate al lotto edificato e successivamente al rogito dichiarate

come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola u.i.u.,

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ovvero fuse con uu.ii.uu. presenti nell’edificio. In questa circostanza, il professioni-

sta deve indicare lo scopo della presentazione del documento di aggiornamento

tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull’immobile. In

mancanza di tale esplicita indicazione, nella relazione tecnica, il documento è ogget-

to di rifiuto. Dopo che il notaio ha redatto l’atto di trasferimento, il professionista in-

caricato presenta in Catasto un nuovo elaborato planimetrico per individuare il nuo-

vo oggetto immobiliare e la planimetria modificata.

In caso di variazione da area urbana a superficie coltivabile, si deve presentare per

il Catasto terreni il mod. 26 con la motivazione “area urbana che passa al Catasto

dei terreni in quanto non più ente urbano”; per il Catasto fabbricati si effettua la va-

riazione Docfa per soppressione dell’ identificativo catastale. Nel file Docfa “Quadro

D” Note Relative al Documento e Relazione Tecnica” va specificato che la stessa

passa al Catasto terreni in quanto non più ente urbano.

In caso di soppressione di area urbana per edificazione di nuovo fabbricato distinto

con nuovo numero di mappa, con file di variazione si sopprime l’area urbana, anno-

tando nel quadro D che la stessa è edificata e distinta con nuovo numero di mappa

e si indicano gli estremi del tipo mappale presentato.

In caso di variazione da area urbana a beni comuni non censibili nello stesso file di

variazione con operazione “S” si sopprime l’area urbana; con operazione “C” di co-

stituzione, si costituiscono i Beni Comuni non Censibili, indicando la titolarità di

B.C.N.C., redigendo esclusivamente l’ elaborato planimetrico con il relativo elenco

subalterni.

F2 Unità collabenti

Categoria utilizzabile nel caso di dichiarazione per nuova costruzione di fabbricato

o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo in quanto diruto

o parzialmente demolito, a causa di dissesti statici, di fatiscenza, ecc.

Si sottolinea che il D.M. 701/94 non prevede alcuna attestazione degli organi co-

munali sullo stato di conservazione dell’ immobile stesso, in quanto tale condizione

viene formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dal tecnico

compilatore e dal contribuente interessato.

Per i fabbricati già accatastati che col tempo sono diventati inagibili e quindi privi di

rendita il contribuente interessato può produrre la relativa denuncia di variazione

per ottenere l’azzeramento della rendita catastale, allegando il relativo attestato ri-

lasciato dal Comune competente (art. 3 comma 55 della legge 662/1996). Negli atti

catastali è conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi e con

l’annotazione da registrare nelle mutazioni “unità dichiarata permanentemente ina-

gibile dal Comune di…. con nota prot. n…. del… ”.

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La rappresentazione grafica per le F2 avviene esclusivamente sull’Elaborato plani-

metrico, avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano esistenti. Nella relazione

tecnica prevista dal Docfa è opportuno indicare lo stato dei luoghi, con particolare

riferimento alle strutture e agli impianti tecnologici.

Per introdurre in atti un immobile diruto occorre utilizzare le seguenti causali:

se proviene da Catasto terreni: denuncia di nuova costruzione;

se già presente al Catasto urbano: costituzione unità collabente;

se unità collabente che viene definita: ristrutturazione.

F3 Unità in corso di costruzione

Si tratta di u.i.u. esclusivamente di nuova costruzione per le quali non risulta ancora

ultimata la costruzione. Si ricorre a questa categoria, in genere, quando è necessario

fare una compravendita prima dell'ultimazione del fabbricato.

Nel quadro D del file Docfa, si deve indicare la descrizione dei lavori effettuati e la di-

chiarazione “in vista di una sua utilizzazione per atti traslativi o per altra funzione

giuridica”.

Naturalmente, a lavori edilizi ultimati, si deve provvedere a presentare apposita de-

nuncia di variazione per ultimazione fabbricato urbano.

In caso di variazione per definizione della u.i.u. la causale da utilizzare è quella co-

dificata “ultimazione di fabbricato urbano”. Il subalterno in questo caso non deve

essere sostituito. È obbligatorio redigere l’elaborato planimetrico qualora questo ri-

sulti presente agli atti per aggiornare la destinazione dell’unità da in corso di co-

struzione alla destinazione definitiva.

In caso di variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i.u. può es-

sere utilizzata anche la causale “ultimazione di fabbricato urbano – fusione (o di-

visione)“. In questo caso deve essere attribuito nuovo subalterno.

F4 Unità in corso di definizione

Il censimento nella categoria F/4 è consentito solo in presenza di ristrutturazione

dell’intero organismo edilizio e fino alle realizzazione delle nuove uu.ii.uu.

In base alla circolare n. 4 del 2009, in caso di individuazione di porzioni immobiliari -

facenti parte di unità immobiliare censita in Catasto con attribuzione di rendita - a

ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota par-

te di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare

i propri doveri fiscali. Permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni im-

mobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali. La causale da utilizzare per detta

variazione è “frazionamento per trasferimento di diritti”. A trasferimento avvenuto e

a lavori edilizi ultimati, si deve provvedere al perfezionamento dell’accatastamento

per l’ esatto accertamento catastale delle unità immobiliari costituite.

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80

F5 Lastrici solari

Trattandosi di un bene, per natura, collegato a un lotto edificato, l’elaborato planime-

trico rimane l’unico documento atto a rappresentare, sia nella prima dichiarazione

che in occasione di variazioni, la configurazione di tale particolare porzione immobi-

liare. Riguardano di norma il solaio di copertura degli immobili, in particolar modo

quando non risultano come beni comuni del condominio. Si presenta spesso la ne-

cessità di ricorrere ala costituzione di queste unità, qualora una ditta diversa da

quella del piano sottostante intenda sopraelevare, in questo caso si istituisce il lastri-

co solare per poter procedere alla compravendita del lastrico stesso. Per i lastrici so-

lari bisogna indicare la superficie nel relativo campo del Docfa.

E2) VARIE

Quando si costituiscono unità a uso agriturismo (cat. D/10) è opportuno indicare in

relazione tecnica una descrizione del bene e gli estremi dell’autorizzazione rilascia-

ta dagli organi competenti per esercitare l’attività di agriturismo.

Qualora la presentazione del Docfa avvenga per il tramite di persona diversa dal

professionista sottoscrittore dell’atto tecnico ovvero da uno dei titolari dei diritti

sull’immobile deve essere allegata delega dello stesso professionista, datata e con-

tenente le generalità della persona delegata, unitamente alla copia di un documen-

to di identità del delegante. La delega deve contenere l’indicazione specifica della

pratica cui si riferisce.

Ai professionisti che si vogliono avvalere in maniera continuativa di personale del

proprio studio tecnico o di altro persone per la presentazione delle pratiche è data

facoltà di presentare all’Ufficio una delega che consenta ad un soggetto delegato

tale possibilità. In questo caso la delega, datata e sottoscritta dovrà contenere le

generalità del delegato e varrà fino a eventuale nuova comunicazione o al termine

che verrà nella stessa indicato.

La delega redatta in doppia copia è consegnata all’Ufficio che ne rilascia un esem-

plare datato, protocollato e sottoscritto dal responsabile del servizio, mentre l’altro

è conservato agli atti.

Una copia della delega deve essere esibita a ogni presentazione di documenti Docfa.

25 - SANZIONI

Per effetto della modifica apportata dall’art. 34-quinquies lettera a) del D.L. n. 4 del

10.01.2006, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 80 del 2006, il nuovo termine

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81

per la presentazione delle dichiarazioni relative alle unità immobiliari di nuova costruzio-

ne, alle unità che transitano dalla categoria esente a quella soggetta all’imposta, nonché

per la presentazione delle dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato di unità immobi-

liari già censite, è stato stabilito in 30 giorni dalla data dell’evento cui la norma riconnette

l’obbligo della dichiarazione.

La data da cui decorre il termine è quella riportata nel Docfa, salvo miglior accertamento

dell’Agenzia o del Comune.

L’indicazione della data è obbligatoria (circolare n. 3/2006); l’eventuale omissione com-

porta la restituzione del modello all’utente, per la necessaria integrazione.

Nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rap-

presentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e

che comunque non dia luogo a una nuova determinazione di rendita, l’eventuale tardivo

adempimento non è comunque sanzionabile.

La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non a-

dempiano all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora errone-

amente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento dell’invito – cfr. art.

59 del D.P.R. n. 1142/49).

Nei casi di presentazione di pratiche che costituiscono dichiarazioni facoltative o denunce

di variazione finalizzate a rettifiche o integrazioni “meramente formali” ovvero tali da non

incidere sulla determinazione della rendita catastale - per es. presentazione di planime-

trie con causale “esatta o migliore rappresentazione grafica”, quindi non dipendente da

lavori eseguiti - la data da indicare deve corrispondere a quella della presentazione

dell’ultima denuncia relativa all’unità immobiliare, la cui planimetria si intende correggere

in assenza di lavori successivamente intervenuti.

Naturalmente nei casi in cui ci siano porzioni di immobile, la cui rappresentazione è stata

omessa nella precedente planimetria, si deve necessariamente adottare la causale “am-

pliamento”.

In fase di presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, l’Ufficio verifica la data di

servibilità o abitabilità delle unità dichiarate.

Le unità denunciate oltre i 30 giorni dalla data di servibilità o abitabilità indicata sono

soggette per ogni singola u.i.u. a una sanzione amministrativa di importo compreso da

258,00 a 2.066,00 euro.

La sanzione si estingue con il pagamento che può avvenire:

1. con ravvedimento operoso, provvedendo spontaneamente al pagamento

dell’importo che può avvenire sia per via telematica che in front office tramite gli

operatori di cassa;in base all’art. 16 del decreto legge 185/2008, in vigore dal

29.11.2009, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni si paga 1/12 del minimo

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della sanzione; se avviene dal 91° giorno ma entro un anno si paga 1/10 della

sanzione (art. 16 del Decreto legge 185/2008 ). A decorrere dal 1° febbraio 2011,

invece di un decimo si pagherà un ottavo e invece di un dodicesimo si pagherà un

decimo, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 22, della legge 13

dicembre 2010, n. 220

2. a seguito di verbale di contestazione inviato dall’Agenzia del Territorio ai titolari di

diritti reali del bene; Se il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento del

verbale si paga ¼ della sanzione. L’importo della sanzione in questo caso è fissa-

to dal Direttore del competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio.

Oltre la sanzione, si paga in entrambi i casi anche l’interesse legale sul tributo calco-

lato giornalmente dalla data in cui doveva essere effettuata la denuncia. Con D.M. 7

dicembre 2010 (G.U. n. 292 del 15.12.2010) il saggio di interesse legale di cui all’

articolo 1284 del codice civile è fissato nella misura del 1,5% in ragione d’ anno, con

decorrenza del 1° gennaio 2011 ( in precedenza, dal 01.01.2010 al 31.12.2010, il

saggio era del 1%). Le sanzioni non vanno irrogate successivamente al termine quin-

quennale di decadenza e, cioè, dopo la quinta annualità successiva a quella del sor-

gere dell’obbligo.

L’avvenuta decadenza non esime l’Ufficio dal notificare ai soggetti interessati l’invito

a provvedere alla regolarizzazione degli atti catastali (circolare n. 2 del 17.04.2002),

essa, infatti, deve essere contestata dalla parte.

26 - ALLEGATO “C” DEL D.P.R. 23 MARZO 1998 N. 138

Il D.P.R. 23.3.98, n.138 regola i criteri per la revisione delle zone censuarie, delle tariffe

d'estimo, delle categorie catastali stesse e, di conseguenza, del classamento generale di

tutte le unità immobiliari accatastate. Lo stesso decreto introduce un nuovo modo di de-

terminare la consistenza delle categorie abitative: il metro quadrato catastale e un nuovo

tipo di parametro utile ad assegnare a ogni unità immobiliare un classamento adeguato:

la microzona catastale.

La revisione delle categorie catastali prevede la sostituzione dei cinque gruppi di catego-

rie attuali (A, B, C, D ed E) con altri cinque gruppi:

1. R, a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari

(autorimesse e posti auto), diviso in quattro categorie contro le undici attuali;

2. P, a destinazione pubblica o d'interesse collettivo, distinto in cinque categorie contro le

otto attuali

3. T, a destinazione terziaria, distinto in sette categorie come le attuali.

4. Quindi sedici categorie contro ventisei.

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Ci sono due gruppi di classi relativi a unità immobiliari a destinazione speciale:

5. V, per unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o d'interesse collettivo;

6. Z, per unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa, corrispondenti

alle attuali categorie D e E, che continuano a essere classate mediante una stima ana-

litica diretta.

Si riportano di seguito le norme tecniche da seguire per la determinazione della superficie

catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, così come indicato nell’allegato

“C” del D.P.R. 138/98 e un quadro delle corrispondenze tra le categorie attuali e quelle

previste dal D.P.R. e non ancora in vigore (tabella 15).

Tabella 15 - Corrispondenza tra le attuali categorie e quelle previste dal D.P.R. 138/98 e

calcolo delle superfici catastali.

Categoria

Destinazione

Superficie

Futura

. Attuale

locali principali

(a)

accessori diretti

(b)

accessori indi-retti (c)

balconi e ter-razze

al piano (d)

balconi e ter-razze

non a livello (e)

fino sup.tot. punti a.b.

oltre

collegati non coll.

fino 25 mq.

oltre fino 25

mq. Oltre

R\1 A\1 abit.signorili 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\1 A\2 abit.civili 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\1 A\3 abit.economiche 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\1 A\4 abit.popolari 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\1 A\5 abit.ultrapopolari 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\2 A\7 abit.in villini 100 100 50 25 30 10 15 5 10* 2*

R\2 A\8 abit.in villa 100 100 50 25 30 10 15 5 10* 2*

R\3 A\6 abit.tipo rurale 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\3 A\11 abit.tipiche 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2

R\4 C\6 autorimesse 100 50 25 25 30 10 15 5 10 2

T\1 C\1 negozi e simili 100 50 50 25 10 10 10 10 20 20

T\2 C\2 magazzini e dep. 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\2 C\3 laboratori 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\2 C\7 tettoie 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\3 C\4 locali sportivi 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\4 D\2 pensioni 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\5 D\8 parcheggi 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\6 C\6 stalle, scuderie 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

T\7 A\10 uffici privati 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10

P\1 B\1 resid.collettive 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

P\2 B\2 ospedali 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

P\3 B\3 prigioni e rif. 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

P\4 B\4 uffici pubblici 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

P\4 B\5 scuole 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

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P\5 A\9 castelli ecc. 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

P\5 B\6 musei e gallerie 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0

La superficie catastale comprende i muri interni e perimetrali per intero fino a un mas-

simo di 50 cm. più il 50% dei muri confinanti fino a un massimo di 25 cm., arrotondata al

mq. La superficie ragguagliata relativa ai punti c. d. e. f. entra nel computo fino a un

max pari alla metà di quella riportata ai punti a. b. La superficie dei locali principali e loro

accessori o porzioni di altezza inferiore a m 1,50 non entra nel computo della catastale.

La superficie degli elementi di collegamento verticale (scale, rampe, ascensori, ecc.) in-

terni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale,

indipendentemente dal numero di piani collegati.

Si riportano di seguito le norme tecniche da seguire per la determinazione della superficie

catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, così come indicato nell’allegato

“C” del D.P.R. 138/98 e una tabella con la corrispondenza tra le categorie attuali e quelle

previste dal D.P.R. e non ancora in vigore.

Criteri generali

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali sono computati per intero fino a uno spes-

sore di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino a uno

spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni di altezza utile

inferiore a m1,50, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale quali scale, rampe, ascensori, e

simili, interni alle unità immobiliare sono computati in misura pari alla loro proiezione

orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, è arrotondata

al metro quadrato.

Criteri per i gruppi “R” e “P”

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie è

data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli

principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali can-

tine, soffitte e simili, computata nella misura:

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del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera a);

del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola

unità immobiliare, computata nella misura:

del 30 per cento, fino a 25 mq, e del 10 per cento per la quota eccedente,

qualora dette pertinenze siano comunicanti coi vani di cui alla precedente let-

tera a);

del 15 per cento, fino a 25 mq, e del 5 per cento per la quota eccedente qua-

lora non comunicanti.

Per le unità immobiliare appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di

queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce perti-

nenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10

per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per super-

fici eccedenti detto limite.

Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di

categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo

per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a).

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non

sono computate.

2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria

R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principa-

li, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie

catastale fino a un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera

a).

Criteri per il gruppo “T”

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale

è data dalla somma:

a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei

locali accessori a servizio diretti di quelli principali;

b) della superficie dei locali accessori a servizio diretto dei locali principali computata

nella misura:

del 50 per cento, se comunicanti coi locali di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per

cento;

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d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinen-

za esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per

cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per

cento.

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accesso-

ri a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è

computata nella misura del 50 per cento.

Al fine dell’individuazione delle zone censuarie nei Comuni ove sono presenti, di seguito,

si fornisce il quadro riepilogativo dei fogli di mappa che le comprendono (tabella 16).

27 - Corrispondenza fogli di mappa e zone censuarie

Tabella 16 - Corrispondenza fogli di mappa - zone censuarie

SIRACUSA ZC1 Centro Urbano e circostante territorio

FOGLI

14-15-16-17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74

75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102

103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123

124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144

145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-158-159-161-162-163-166-167-168-169

170-171-172-173-174

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC3 21-23

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC4 160-164-165

SIRACUSA ZC3 Frazione di Belvedere

FOGLIO 22

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 21-23

SIRACUSA ZC4 Frazione di Cassibile

FOGLIO 157

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 160-164-165

AUGUSTA ZC1 Centro Urbano e circostante territorio

FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL 21

AUGUSTA ZC2 Comprende la frazione di Brucoli

FOGLIO 21

AVOLA ZC1 (località “montagna di Avola” zona di Avola antica) FOGLI 7-17-1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37-38-40-41-

42A-46-47-48-49-50A-52-53-54-55-59-60-61-62-64-65-66-67-68-69-70-72-73-74-75-76-77

FOGLI CONDIVISI CON LA Z.C. 1 42 -50

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AVOLA ZC2 ( Centro urbano di Avola e circondario fascia costiera) FOGLI 81-80-82-83-84-85-43-44-51-57-58-86-42B-50B-56-63-43-22-23-35-36-45-34-71-78-79

FOGLI CONDIVISI CON LA Z.C. 1 42 -50

CARLENTINI ZC1 Centro Urbano e circostante territorio

FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL FOGLIO 64-67-68-72-73

CARLENTINI ZC2 La frazione di Pedagaggi

FOGLI 64-67-68-72-73

MELILLI ZC1 Centro Urbano e circostante territorio

FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL 16

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC2 4-8-15

MELILLI ZC2 Frazione di Villasmundo

FOGLIO 16

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 4-8-15

PACHINO ZC1 Centro Urbano e circostante territorio

FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL FOGLIO 1

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC2 2

PACHINO ZC2 Frazione di Marzamemi

FOGLIO 1

FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 2

LEGENDA

CLASSI ORDINARIE

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SIRACUSA

Zona Censuaria Prima

Cat Cl Tariffe €

A1 1 154,93707

2 180,75991

A2 1 108,45595

2 126,53194

3 149,77250

A3 1 64,55711

2 77,46853

3 92,96224

4 108,45595

A4 1 34,08616

2 39,76718

3 46,48112

4 54,22797

5 64,55711

A5 1 22,20765

2 25,82284

3 30,47096

4 35,63553

5 41,83301

6 49,06341

A6 1 31,50387

2 37,18490

3 43,38238

A7 1 92,96224

2 111,03823

3 131,69651

4 154,93707

A8 1 162,68392

2 191,08905

A10 1 211,74733

2 247,89931

B1 1 0,56810

2 0,67139

3 0,82633

4 0,98127

5 1,18785

B2 1 1,08456

1,29114

B3 U 0,82633

B4 1 0,77469

2 0,92962

3 1,08456

4 1,29114

5 1,54937

B5 1 0,82633

2 0,98127

3 1,18785

B6 U 0,72304

B7 1 0,61975

2 0,72304

C1 1 12,65319

2 14,77067

3 17,19801

4 20,03853

5 23,34385

6 27,16563

7 31,60716

8 36,77173

9 42,76263

10 49,73480

11 57,84317

C2 1 2,53064

2 2,99545

3 3,51191

4 4,13166

5 4,85469

6 5,68103

7 6,66229

8 7,74685

C3 1 4,08001

2 4,75140

3 5,57773

4 6,50736

5 7,59192

6 8,88306

7 10,32914

C4 U 4,64811

C5 U 3,09874

C6 1 3,77014

2 4,44153

3 5,16457

4 6,04255

5 7,07546

6 8,26331

C7

SIRACUSA

Zona Censuaria Terza

Cat Cl Tariffe €

A1 U 136,86108

A2 U 100,70910

A3 1 46,48112

2 54,22797

3 64,55711

4 77,46853

A4 1 34,60261

2 40,28364

3 46,99758

A5 1 30,47096

2 35,63553

A6 1 23,24056

2 27,37222

3 32,02033

A7 U 121,36737

A8 U 131,69651

A10 U 162,68392

B5 U 0,67139

C1 1 11,41370

2 13,32459

3 15,49371

4 18,02435

5 20,96815

6 24,42841

7 28,40513

C2 1 2,27241

2 2,68558

3 3,15039

4 3,66684

C3 1 3,25368

2 3,82178

3 4,49318

4 5,26786

C6 1 2,32406

2 2,73722

3 3,20203

4 3,77014

5 4,38988

SIRACUSA

Zona Censuaria Quarta

Cat Cl Tariffe €

A1 U 136,86108

A2 U 100,70910

A3 1 54,22797

2 64,55711

3 77,46853

A4 1 34,60261

2 40,28364

3 46,99758

A5 1 25,82284

2 30,47096

3 35,63553

A6 1 23,24056

2 27,37222

3 32,02033

A7 U 121,36737

A8 U 131,69651

A10 U 162,68392

B5 U 0,67139

C1 1 9,81268

2 11,41370

3 13,32459

4 15,49371

5 18,02435

6 20,96815

7 24,42841

8 28,40513

C2 1 1,91089

2 2,27241

3 2,68558

4 3,15039

5 3,66684

C3 1 4,49318

2 5,26786

C6 1 2,32406

2 2,73722

3 3,20203

4 3,77014

5 4,38988

AUGUSTA

Zona Censuaria Prima

Cat Cl Tariffe €

A1 U 149,77250

A2 1 95,54453

2 111,03823

A3 1 49,57986

2 56,81026

3 67,13940

4 80,05082

A4 1 31,50387

2 36,66844

3 42,86592

4 50,61278

A5 1 21,69119

2 25,30639

3 29,95450

4 35,11907

5 41,31655

A6 1 18,59245

2 21,69119

3 25,30639

4 29,43804

5 34,60261

6 40,28364

A7 1 80,05082

2 92,96224

3 108,45595

A8 U 160,10164

A10 U 209,16504

Page 90: Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a ... · Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, ... Circolare del

89

B1 U 0,87798

B2 U 0,98127

B3 U 0,61975

B4 U 1,18785

B5 U 0,87798

B7 U 0,51646

C1 1 13,78940

2 16,01016

3 18,64409

4 21,74284

5 25,30639

6 29,43804

7 34,24109

C2 1 2,84051

2 3,30532

3 3,92507

4 4,54482

C3 1 3,30532

2 3,82178

3 4,49318

4 5,21621

5 6,09419

C5 U 1,80760

C6 1 2,58228

2 3,04710

3 3,56355

4 4,18330

5 4,85469

AUGUSTA Zona Censuaria Secon-

da

Cat Cl Tariffe €

A1 U 118,78509

A2 U 85,21539

A3 1 54,22797

2 61,97483

A4 1 21,69119

2 25,30639

3 29,95450

4 35,11907

A5 1 28,40513

2 33,56970

A6 U 25,82284

A7 U 87,79767

A8 U 111,03823

A10 U 157,51935

B1 U 0,67139

B4 U 0,67139

B5 U 0,67139

C1 1 14,15092

2 16,47498

3 19,21220

C2 U 3,15039

C3 U 4,23495

C6 U 3,56355

AVOLA

Zona Censuaria Prima

Cat Cl Tariffe €

A1 1 118,78509

2 139,44336

A2 1 87,79767

2 103,29138

A3 1 56,81026

2 67,13940

2 80,05082

A4 1 34,08616

2 39,76718

3 46,48112

A5 1 22,72410

2 26,33930

3 30,98741

4 36,15198

A6 1 20,14182

2 23,75702

3 27,88867

4 32,53678

A7 1 87,79767

2 103,29138

3 123,94966

A8 U 134,27879

A10 U 165,26621

B1 U 0,56810

B2 U 0,61975

B3 U 0,46481

B4 U 0,67139

B5 U 0,67139

B7 U 0,40800

C1 1 13,27294

2 15,49371

3 18,02435

4 21,01980

5 24,42841

6 28,45678

7 33,10489

C2 1 2,63393

2 3,09874

3 3,66684

4 4,28659

C3 1 3,30532

2 3,87343

3 4,49318

4 5,26786

5 6,14584

C6 1 2,68558

2 3,15039

3 3,71849

4 4,38988

5 5,11292

C7 U 0,77469

AVOLA Zona Censuaria Secon-

da

Cat Cl Tariffe €

A1 1 123,94966

2 147,19022

A2 1 92,96224

2 111,03823

A3 1 59,39254

2 72,30397

3 82,63310

A4 1 35,63553

2 42,34947

3 49,06341

A5 1 24,27347

2 27,88867

3 33,05324

4 38,21781

A6 1 21,17473

2 24,78993

3 29,43804

4 34,08616

A7 1 92,96224

2 111,03823

3 129,11422

A8 U 142,02565

A10 U 173,01306

B1 U 0,56810

B2 U 0,61975

B3 U 0,49063

B4 U 0,67139

B5 U 0,67139

B7 U 0,43382

C1 1 14,04763

2 16,32004

3 19,05726

4 22,15600

5 25,82284

6 29,95450

7 34,91249

C2 1 2,78887

2 3,30532

3 3,87343

4 4,49318

C3 1 3,46026

2 4,08001

3 4,75140

4 5,52609

5 6,45571

C6 1 2,84051

2 3,35697

3 3,92507

4 4,59647

5 5,37115

C7 U 0,82633

BUCCHERI

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 123,94966

A2 1 77,46853

2 92,96224

A3 1 46,48112

2 54,22797

3 64,55711

A4 1 27,88867

2 32,53678

3 38,21781

A5 1 24,78993

2 28,92159

3 34,08616

A6 1 19,62536

2 23,24056

3 27,37222

4 32,02033

A7 U 90,37996

A8 U 113,62052

A10 U 144,60793

B1 U 0,61975

B2 U 0,61975

B4 U 0,61975

B5 U 0,67139

C1 1 12,85978

2 14,97725

3 17,45624

4 20,34840

5 23,70537

C2 1 3,35697

2 3,92507

C3 1 2,78887

2 3,25368

3 3,82178

4 4,49318

Page 91: Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a ... · Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, ... Circolare del

90

5 5,26786

C6 1 2,73722

2 3,20203

3 3,77014

4 4,38988

C7 U 1,29114

BUSCEMI

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 113,62052

A2 1 72,30397

2 85,21539

A3 1 43,38238

2 50,61278

3 59,39254

A4 1 25,30639

2 29,95450

3 35,11907

A5 1 19,10891

2 22,72410

3 26,85576

4 31,50387

A6 1 21,69119

2 25,30639

3 29,43804

A7 U 82,63310

A8 U 105,87366

A10 U 134,27879

B1 U 0,56810

B4 U 0,56810

B5 U 0,61975

C1 1 10,43243

2 12,13674

3 14,15092

4 16,47498

5 19,21220

C2 1 2,73722

2 3,20203

C3 1 2,63393

2 3,09874

3 3,61520

4 4,23495

C6 1 2,22076

2 2,58228

3 3,04710

4 3,56355

C7 U 1,03291

CANICATTINI B

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 144,6079

A2 1 92,9622

2 108,4559

A3 1 59,3925

2 69,7217

3 82,6331

A4 1 30,9874

2 36,1520

3 42,3495

4 49,5799

A5 1 19,6254

2 23,2406

3 27,3722

4 32,0203

5 37,7014

A6 2 18,0760

2 21,1747

3 24,7899

4 28,9216

5 34,0862

A7 1 111,0382

2 129,1142

A8 U 139,4434

A10 U 170,4308

B1 U 0,5681

B4 U 0,7230

B5 U 0,6714

C1 1 12,7565

2 14,8740

3 17,3013

4 20,1418

5 23,4471

6 27,2689

7 31,7621

C2 1 2,9438

2 3,4603

3 4,0800

C3 1 3,1504

2 3,7185

3 4,3382

4 5,0613

5 5,8876

C6 1 3,5636

2 4,1833

3 4,9063

CARLENTINI

Zona Censuaria Prima

Cat Cl Tariffe €

A1 1 92,96224

2 111,03823

A2 1 59,39254

2 69,72168

3 82,63310

A3 1 44,93175

2 54,22797

3 61,97483

A4 1 23,75702

2 27,88867

3 32,53678

4 37,70135

A5 1 14,97725

2 17,55953

3 21,17473

4 24,78993

5 28,92159

A6 1 11,36205

2 13,42788

3 16,01016

4 18,59245

5 22,20765

6 25,82284

A7 1 59,39254

2 69,72168

3 82,63310

4 98,12681

A8 U 105,87366

A10 U 129,11422

B1 1 0,36152

2 0,43382

B4 1 0,43382

2 0,50613

B5 1 0,43382

2 0,50613

C1 1 10,32914

2 12,03345

3 14,04763

4 16,32004

5 19,00561

6 22,10436

7 25,71955

C2 1 2,06583

2 2,42735

3 2,84051

4 3,30532

C3 1 2,58228

2 2,99545

3 3,51191

4 4,08001

5 4,75140

C6 1 1,75595

2 2,11747

3 2,47899

4 2,89216

5 3,40862

6 3,97672

CARLENTINI

Zona Censuaria Seconda

Cat Cl Tariffe €

A1 U 87,79767

A2 U 64,55711

A3 1 34,08616

2 39,76718

3 46,99758

A4 1 23,24056

2 26,85576

A5 1 17,55953

2 20,65828

3 24,27347

A6 1 19,62536

2 22,72410

A7 U 64,55711

A8 U 80,05082

A10 U 103,29138

B4 U 0,39767

B5 U 0,39767

C1 1 9,91597

2 11,51699

3 13,42788

C2 U 2,22076

C3 1 2,53064

2 2,94380

C6 1 2,11747

2 2,47899

CASSARO

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 116,20280

A2 1 74,88625

2 87,79767

A3 1 37,70135

2 44,41529

3 51,64569

4 61,97483

A4 1 26,33930

2 30,98741

3 36,15198

A5 1 27,88867

2 32,53678

A6 1 18,59245

2 21,69119

Page 92: Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a ... · Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, ... Circolare del

91

3 25,30639

4 29,95450

A7 U 85,21539

A8 U 108,45595

A10 U 136,86108

B1 0,56810

B4 U 0,56810

B5 U 0,61975

C1 1 10,01926

2 11,67193

3 13,58282

4 15,80358

5 18,38587

6 21,43296

C2 1 3,04710

2 3,56355

C3 1 4,08001

2 4,75140

C6 1 2,47899

2 2,89216

3 3,40862

4 3,97672

FERLA

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 118,78509

A2 1 64,55711

2 77,46853

3 90,37996

A3 1 46,48112

2 54,22797

3 64,55711

A4 1 27,37222

2 32,02033

3 37,70135

A5 1 24,27347

2 28,40513

3 33,56970

A6 1 18,59245

2 22,20765

3 26,33930

4 30,98741

A7 1 61,97483

2 74,88625

3 87,79767

A8 1 54,22797

5 111,03823

A10 U 142,02565

B1 U 0,61975

B2 U 0,61975

B3 U 0,44415

B4 U 0,61975

B5 U 0,61975

C1 1 11,67193

2 13,58282

3 15,80358

4 18,38587

5 21,43296

C2 1 2,58228

2 3,04710

3 3,56355

C3 1 2,94380

2 3,46026

3 4,08001

4 4,75140

C6 1 2,47899

2 2,89216

3 3,40862

4 3,97672

C7 U 1,18785

FLORIDIA

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 1 87,79767

2 105,87366

A2 1 54,22797

2 64,55711

3 77,46853

A3 1 36,15198

2 43,38238

3 50,61278

4 59,39254

A4 1 21,69119

2 25,82284

3 29,95450

4 35,63553

5 41,31655

A5 1 17,55953

2 20,65828

3 24,27347

4 28,40513

5 33,56970

A6 1 16,01016

2 18,59245

3 21,69119

4 25,30639

5 29,95450

A7 1 77,46853

2 92,96224

A8 U 100,70910

A10 U 123,94966

B1 U 0,61975

B2 U 0,67139

B3 U 0,51646

B4 U 0,72304

B5 U 0,72304

C1 1 9,65774

2 11,25876

3 13,06636

4 15,23548

5 17,76612

6 20,65828

7 24,01525

C2 1 1,91089

2 2,22076

3 2,63393

4 3,09874

C3 1 2,01418

2 2,37570

3 2,78887

4 3,25368

5 3,77014

6 4,44153

C6 1 1,96254

2 2,27241

3 2,68558

4 3,15039

5 3,66684

FRANCOFONTE

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 1 126,53194

2 149,77250

A2 1 95,54453

2 113,62052

A3 1 61,97483

2 74,88625

3 87,79767

A4 1 32,02033

2 37,70135

3 44,41529

4 51,64569

A5 1 21,17473

2 24,78993

3 28,92159

4 34,08616

5 39,76718

A6 1 18,59245

2 22,20765

3 25,82284

4 30,47096

5 35,63553

A7 U 134,27879

A8 U 147,19022

A10 U 178,17763

B1 1 0,51646

2 0,61975

B4 U 0,72304

B5 U 0,72304

C1 1 13,78940

2 16,06181

3 18,69574

4 21,79448

5 25,35803

6 29,48969

7 34,29274

C2 1 2,73722

2 3,20203

3 3,77014

4 4,44153

C3 1 2,89216

2 3,40862

3 3,97672

4 4,64811

5 5,42280

6 6,35242

C6 1 2,78887

2 3,25368

3 3,82178

4 4,49318

5 5,26786

LENTINI

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 1 74,88625

2 90,37996

A2 1 48,03049

2 56,81026

3 67,13940

A3 1 32,53678

2 39,76718

3 48,03049

A4 1 20,65828

2 24,78993

3 30,98741

A5 1 15,49371

2 18,07599

3 20,65828

4 23,75702

A6 1 9,29622

2 11,87851

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92

3 13,94434

4 17,55953

5 21,17473

A7 1 45,44821

2 56,81026

A8 U 80,05082

A10 U 108,45595

B1 U 0,39767

B2 U 0,42349

B3 U 0,34086

B4 U 0,48030

B5 U 0,45448

B6 U 0,34086

B7 U 0,28405

C1 1 4,33824

2 5,06128

3 5,93925

4 6,97217

5 8,16002

6 9,55445

7 11,20711

8 13,11801

9 15,33877

C2 1 1,13621

2 1,29114

3 1,49773

4 1,75595

5 2,01418

C3 1 1,44608

2 1,70431

3 2,01418

4 2,37570

5 2,84051

C6 1 1,39443

2 1,70431

3 1,96254

4 2,42735

MELILLI

Zona Censuaria prima

Cat Cl Tariffe €

A1 1 92,96224

2 111,03823

4 154,93707

A2 1 69,72168

2 82,63310

3 98,12681

4 116,20280

A3 1 27,37222

2 32,02033

3 37,70135

4 44,41529

5 51,64569

6 61,97483

7 74,88625

8 87,79767

A4 1 19,62536

2 23,24056

3 27,37222

4 32,02033

5 37,70135

6 44,41529

7 51,64569

A5 1 15,49371

2 18,59245

3 21,69119

4 25,30639

5 29,43804

6 34,60261

7 40,28364

A6 1 18,59245

2 22,20765

3 26,33930

4 30,98741

5 36,15198

A7 1 116,20280

2 136,86108

A8 U 149,77250

A10 U 183,34220

B1 U 0,61975

B3 U 0,51646

B4 U 0,72304

B5 U 0,72304

C1 1 8,98635

2 10,48408

3 12,24003

4 14,25421

5 16,57827

6 19,31549

7 22,51752

8 26,23601

9 30,52260

10 35,53223

C2 1 1,49773

2 1,75595

3 2,06583

4 2,42735

5 2,84051

6 3,35697

7 3,92507

8 4,59647

C3 1 1,85924

2 2,16912

3 2,53064

4 2,94380

5 3,46026

6 4,08001

7 4,80305

8 5,62938

9 6,55900

C5 U 2,63393

C6 1 2,16912

2 2,53064

3 2,94380

4 3,46026

5 4,02836

6 4,69976

7 5,47444

MELILLI

Zona Censuaria Seconda

Cat Cl Tariffe €

A1 U 144,60793

A2 U 108,45595

A3 1 69,72168

2 82,63310

A4 1 36,15198

2 42,34947

3 49,57986

A5 U 37,70135

A6 1 18,07599

2 21,17473

3 24,78993

4 28,92159

5 34,08616

A7 U 129,11422

A8 U 139,44336

A10 U 170,43078

B1 U 0,56810

B4 U 0,72304

B5 U 0,67139

C1 1 10,94889

2 12,75649

3 14,87396

4 17,30131

5 23,44714

6 27,26892

7 31,76210

C2 1 1,85924

2 2,16912

3 2,53064

4 2,94380

5 3,46026

6 4,08001

C3 1 5,06128

2 5,88761

C6 1 1,85924

2 2,22076

3 2,58228

4 3,04710

5 3,56355

6 4,18330

7 4,90634

NOTO

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 1 95,54453

2 111,03823

A2 1 72,30397

2 85,21539

A3 1 37,70135

2 44,93175

3 54,22797

4 64,55711

A4 1 27,37222

2 32,02033

3 37,18490

4 43,38238

A5 1 22,20765

2 26,33930

3 30,47096

4 36,15198

A6 1 19,62536

2 23,24056

3 27,37222

4 32,02033

A7 1 72,30397

2 85,21539

3 98,12681

A8 1 92,96224

2 108,45595

A10 U 134,27879

B1 1 0,30987

2 0,36152

3 0,43382

B2 U 0,46998

B3 U 0,36152

B4 1 0,43382

2 0,51646

B5 U 0,50613

B6 U 0,36152

B7 U 0,33053

C1 1 9,50281

2 11,05218

3 12,85978

Page 94: Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a ... · Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, ... Circolare del

93

4 14,97725

5 17,45624

6 20,29676

7 23,65373

8 27,52715

C2 1 2,22076

2 2,58228

3 3,04710

4 3,56355

C3 1 3,20203

2 3,71849

3 4,38988

4 5,37115

5 6,24913

6 7,28204

C5 U 2,47899

C6 1 2,73722

2 3,20203

3 3,77014

4 4,38988

5 5,11292

PACHINO

Zona Censuaria prima

Cat Cl Tariffe €

A1 U 108,45595

A2 1 69,72168

2 80,05082

A3 1 43,38238

2 51,64569

3 61,97483

A4 1 25,82284

2 29,95450

3 35,63553

4 41,31655

A5 1 20,14182

2 23,75702

3 27,88867

4 32,02033

A6 1 17,55953

2 21,17473

3 24,78993

4 28,92159

A7 1 69,72168

2 82,63310

A8 U 149,77250

A10 U 147,19022

B1 U 0,61975

B3 U 0,51646

B4 U 0,72304

B5 U 0,72304

C1 1 12,85978

2 14,97725

3 17,45624

4 20,29676

5 23,60208

6 27,42386

C2 1 2,16912

2 2,58228

3 2,99545

4 3,56355

C3 1 2,78887

2 3,25368

3 3,77014

4 4,44153

C6 1 2,68558

2 3,15039

3 3,66684

PACHINO

Zona Censuaria Seconda

Cat Cl Tariffe €

A1 U 92,96224

A2 U 69,72168

A3 1 36,15198

2 43,38238

3 51,64569

A4 1 30,98741

2 36,15198

A5 1 23,75702

2 27,88867

A6 U 24,78993

A7 U 69,72168

A8 U 126,53194

A10 U 123,94966

B1 U 0,61975

B2 U 0,61975

B5 U 0,67139

B7 U 0,44415

C1 1 15,80358

2 18,38587

3 21,38132

C2 U 2,78887

C3 U 3,46026

C6 1 2,47899

2 2,89216

C7 U 0,61975

PALAZZOLO A.

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 1 98,12681

2 116,20280

A2 1 59,39254

2 72,30397

3 87,79767

A3 1 48,54695

2 56,81026

3 67,13940

A4 1 24,78993

2 29,43804

3 34,60261

4 40,28364

A5 1 19,10891

2 22,20765

3 26,33930

4 30,98741

A6 1 17,04308

2 19,62536

3 23,24056

4 27,37222

A7 1 87,79767

2 103,29138

A8 U 144,60793

A10 U 139,44336

B1 U 0,67139

B3 U 0,56810

B4 U 0,77469

B5 U 0,72304

B7 U 0,48030

C1 1 12,18838

2 14,20256

3 16,57827

4 19,31549

5 22,41423

6 26,08107

C2 1 1,75595

2 2,11747

3 2,47899

4 2,89216

5 3,40862

C3 1 3,04710

2 3,56355

3 4,13166

4 4,85469

C6 1 2,94380

2 3,46026

3 4,02836

PORTOPALO C.P.

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 136,86108

A2 U 100,70910

A3 1 54,22797

2 64,55711

3 77,46853

A4 1 34,60261

2 40,28364

3 46,99758

A5 1 25,82284

2 30,47096

3 35,63553

A6 U 32,02033

A7 1 103,29138

2 121,36737

A8 U 131,69651

A10 U 162,68392

B1 U 0,56810

B2 U 0,61975

B5 U 0,61975

B7 U 0,41833

C1 1 17,19801

2 20,03853

3 23,34385

4 27,16563

C2 1 2,53064

2 2,99545

3 3,51191

C3 1 4,28659

2 5,00963

C6 1 3,56355

2 4,18330

C7 U 0,67139

PRIOLO GAR-GALLO

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 116,20280

A2 1 74,88625

2 87,79767

A3 1 27,88867

2 32,53678

3 37,70135

4 44,41529

5 51,64569

6 61,97483

A4 1 14,97725

2 17,55953

3 21,17473

4 24,78993

5 28,92159

6 34,08616

Page 95: Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a ... · Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, ... Circolare del

94

7 39,76718

A5 1 13,42788

2 15,49371

3 18,59245

4 21,69119

5 25,82284

6 29,95450

A6 1 19,62536

2 23,24056

3 27,37222

A7 1 85,21539

2 98,12681

A8 U 100,70910

A10 U 136,86108

B1 U 0,49580

B5 U 0,56810

C1 1 2,99545

2 3,46026

3 4,08001

4 4,75140

5 5,52609

6 6,45571

7 7,48863

8 8,72812

9 10,17420

10 11,82686

11 13,78940

12 16,01016

C2 1 0,46481

2 0,56810

3 0,67139

4 0,77469

5 0,92962

6 1,08456

7 1,29114

8 1,49773

9 1,75595

10 2,06583

C3 1 0,98127

2 1,18785

3 1,34279

4 1,60102

5 1,85924

6 2,16912

7 2,53064

8 2,94380

C6 1 0,98127

2 1,13621

3 1,34279

4 1,54937

5 1,29114

6 2,11747

7 2,47899

ROSOLINI

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 149,77250

A2 1 92,96224

2 111,03823

A3 1 61,97483

2 72,30397

3 85,21539

A4 1 32,02033

2 37,70135

3 44,41529

4 51,64569

A5 1 24,27347

2 28,40513

3 33,56970

4 39,25072

A6 1 21,69119

2 25,30639

3 29,95450

4 35,11907

A7 1 111,03823

2 131,69651

A8 U 144,60793

A10 U 178,17763

B1 U 0,56810

B3 U 0,50613

B4 U 0,67139

B5 U 0,67139

B7 U 0,42349

C1 1 16,16510

2 18,79903

3 21,89777

4 25,51297

5 29,69627

C2 1 2,78887

2 3,25368

3 3,82178

C3 1 3,46026

2 4,02836

3 4,69976

4 5,47444

C4 U 2,73722

C6 1 3,30532

2 3,87343

3 4,54482

SOLARINO

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 98,12681

A2 1 61,97483

2 74,88625

A3 1 36,15198

2 43,38238

3 51,64569

A4 1 25,30639

2 29,95450

3 34,60261

A5 1 24,27347

2 27,88867

3 33,05324

A6 1 16,01016

2 19,10891

3 22,20765

4 26,33930

5 30,47096

A7 1 61,97483

2 72,30397

A8 U 90,37996

A10 U 116,20280

B1 U 0,72304

B2 U 0,72304

B4 U 0,72304

B5 U 0,77469

C1 1 7,79850

2 9,08964

3 10,63901

4 12,39497

5 14,40915

6 16,78485

7 19,52207

C2 1 1,49773

2 1,75595

3 2,01418

4 2,37570

5 2,78887

6 3,25368

C3 1 2,32406

2 2,68558

3 3,20203

4 3,71849

5 4,33824

C6 1 1,91089

2 2,22076

3 2,63393

4 3,09874

5 3,61520

SORTINO

Zona Censuaria Unica

Cat Cl Tariffe €

A1 U 118,78509

A2 1 69,72168

2 80,05082

A3 1 46,48112

2 54,22797

3 64,55711

A4 1 30,98741

2 36,15198

3 42,34947

A5 1 24,78993

2 28,92159

3 34,08616

A6 1 19,10891

2 22,20765

3 25,82284

4 30,47096

A7 1 82,63310

2 95,54453

A8 U 113,62052

A10 U 126,53194

B1 U 0,56810

B4 U 0,67139

B5 U 0,61975

C1 1 8,36660

2 9,70939

3 11,31041

4 13,16965

5 15,33877

6 17,86941

7 20,81321

C2 1 2,22076

2 2,58228

3 3,04710

C3 1 2,37570

2 2,78887

3 3,20203

4 3,77014

5 4,38988

C6 1 1,70431

2 2,01418

3 2,32406

4 2,73722

5 3,20203

Page 96: Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a ... · Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, ... Circolare del

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